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Accountability Centro Studi Enti Locali · 2018-06-08 · 2017, interpretando in tal senso l’art....

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Federalismo&Accountability Centro Studi Enti Locali Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche del federalismo e della responsabilizzazione delle performance nella gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Fondo di solidarietà comunaledefinizione e ripartizione delle risorse spettanti per l’anno 2018 Pagamenti P.A. nuovi chiarimenti dal Mef sulle verifiche di inadempienza Enti Locali dissestati ricognizione sul quadro normativo vigente ISSN 2532-2605 Supplemento ad Entilocalinews n. 22 del 28 Maggio 2018 NUMERO 05 Anno VIII Maggio 2018
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Page 1: Accountability Centro Studi Enti Locali · 2018-06-08 · 2017, interpretando in tal senso l’art. 232 del Tuel”, pos-sono approvare e successivamente inviare alla “Bdap” il

Federalismo&AccountabilityCentro Studi Enti LocaliRivista mensile di approfondimento sulle tematiche del federalismoe della responsabilizzazione delle performance nella gestionedella “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti

“Fondo di solidarietà comunale”definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l’anno 2018

Pagamenti P.A.nuovi chiarimenti dal Mef sulle verifiche di inadempienza

Enti Locali dissestatiricognizione sul quadro normativo vigente IS

SN 2

532-

2605

Supplemento ad Entilocalinews n. 22 del 28 Maggio 2018

NUMERO

05Anno VIII

Maggio 2018

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Federalismo&Accoutability Centro Studi Enti Locali

Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche

del federalismo e della responsabilizzazione delle

performance nella gestione della “cosa pubblica” applicate

al Comparto Enti

COLLABORANO ALLA RIVISTA:

Rag. Giosuè Boldrini, Senior partner Studio Commerciale

Associato Boldrini di Rimini, Revisore contabile

Dott. Ivan Bonitatibus, Specialista in Diritto

Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione, Dottore in

Economia e Commercio, Rag. Commercialista, Revisore

contabile, pubblicista

Dott. Iacopo Cavallini, Università degli Studi di Pisa,

Facoltà di Economia, Dipartimento “E. Gianessi” Economia

aziendale

Dott. Riccardo Compagnino, Dottore commercialista e

Revisore contabile, Esperto di finanza pubblica locale

Dott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanz. Provincia

di Lecce, Componente Commiss. Finanza Locale Anci,

Consulente Ancirisponde

Prof. Ciro D’Aries, Dottore commercialista,

Docente Università Cattolica, Esperto della Pubblica

Amministrazione, Pubblicista

Dott. Calogero Di Liberto, Laureato in Direzione delle

P.A., Esperto in materie econ. e giur. applicate agli Enti

Locali

Dott.ssa Federica Giglioli, Consulente di Enti Pubblici,

Enti Locali ed Amministrazioni pubbliche, pubblicista

Dott. Luca Eller Vainicher, Dirigente pubblico, Esperto

nelle materie economico-finanziarie

Dott. Luciano Fazzi, Dottore commercialista, Revisore

dei Conti, Consulente di Enti Pubblici, Presidente Sezione

Ancrel interprovinciale Toscana Liguria

Dott. ssa Anna Guiducci, Dirigente Servizi Finanziari

Comune di Arezzo

Dott.ssa Alessia Rinaldi, Consulente di Enti Pubblici,

Enti Locali ed Amministrazioni pubbliche, pubblicista

Dott. Nicola Tonveronachi, Dottore commercialista

e Revisore contabile, Consulente e Formatore

Amministrazioni e Società pubbliche, Pubblicista

Dott. Giuseppe Vanni, Dottore commercialista e Revisore

contabile, Consulente e formatore P.A., pubblicista

Dott. Francesco Vegni, Consulente e formatore P.A.,

Esperto in fiscalità Enti pubblici, pubblicista

COMITATO DI REDAZIONE:

Ivan Bonitatibus, Enrico Ciullo, Calogero Di Liberto,

Alessandro Maestrelli, Veronica Potenza, Nicola

Tonveronachi, Giuseppe Vanni, Francesco Vegni

Segreteria di redazione: Francesca Combatti

Versione editoriale: Grafiche Leonardo Responsabile:

Fabrizio Mandorlini

Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali s.r.l.

Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)

Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237

E-Mail: [email protected]

Sito internet: www.entilocali-online.it

Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN ISO

9001:2008 certificato da Certiquality

Supplemento ad Entilocalinews, settimanale registrato in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97, iscritto all’Unione Stampa Periodici Italiani

Distribuzione: vendita esclusivamente per abbonamento

Abbonamento annuale: Euro 125,00 Iva compresa

Arretrati e numeri singoli: Euro 6,00 Iva compresa

La Rivista viene inviata mensilmente agli abbonati tramite e-mail.

30 Maggio 2018

SOMMARIOFederalismo&AccountabilityCentro Studi Enti Locali

INDICE DEGLI ARGOMENTINOTIZIARIOContabilità economico-patrimoniale

arriva la conferma del Viminale sul rinvio per i Comuni fino a 5.000 abi-tanti ............................................................................................... pag 04

Arconet

forniti chiarimenti circa la contabilizzazione delle anticipazioni di Tesoreria non rimborsate a fine anno ........................................ pag 04

“Pareggio di bilancio”

certificazione del rispetto dell’obiettivo 2017 ................................. pag 05

“Fondo di solidarietà comunale”

definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l’anno 2018 .... pag 14

Trasferimenti erariali

ripartite tra i Comuni interessati le Addizionali comunali sui diritti d’imbar-co dei passeggeri aerei ................................................................. pag 18

Trasferimenti erariali

disposto il pagamento del 70% degli oneri di stabilizzazione per il perso-

nale ex Eti ..................................................................................... pag 18

Estinzione anticipata mutui e prestiti obbligazionari

determinato l’ammontare definitivo provvisorio dei contributi 2018 ...... pag 19

Opere pubbliche per messa in sicurezza di edifici e territorioassegnato un primo acconto dei contributi istituiti dalla “Finanziaria”

....................................................................................................... pag 19

“Comuni in pista”

al via la concessione di mutui a tasso zero per lo sviluppo di piste cicla-

bili, ciclostazioni e altri servizi affini ............................................... pag 20

“Pcc”

ricognizione 2018 per comunicazione dei debiti ............................ pag 21

Pagamenti P.A.

nuovi chiarimenti dal Mef sulle verifiche di inadempienza ............. pag 21

Iva

con la Decisione dell’Ue, dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021 in Italia le fatture cartacee non sono più equiparabili a quelle elettroniche ..... pag 24

Garanzie fideiussoriepubblicati gli Schemi di contratti-tipo previsti dal Dlgs. n. 50/16 ..... pag 25

Revisori dei conti

la proposta di riforma avanzata dall’Osservatorio sulla finanza e la conta-

bilità degli Enti Locali del Viminale ................................................ pag 25

Gestione del bilancio dello Stato e potenziamento della funzione del

bilancio di cassa

in G.U. il “Correttivo” del Dlgs. n. 93/2016 ..................................... pag 27

Elezioni amministrative

il Viminale fissa al 10 giugno 2018 la data per le consultazioni nelle Re-

gioni a Statuto ordinario ................................................................ pag 27

Sisma Centro Italia 2016

in arrivo nuove proroghe per le scadenze degli adempimenti contabili ....................................................................................................... pag 28

Riforma del “Terzo Settore”

il Cndcec ha diffuso un Documento illustrativo con proposte per renderla

più fruibile ...................................................................................... pag 28

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30 Maggio 2018

SOMMARIOFederalismo&AccountabilityCentro Studi Enti Locali

Istat

pubblicato l’aggiornamento dell’Indice sul costo della vita a febbraio 2018 .............................................................................................. pag 29

GLI APPROFONDIMENTIIl “Dup”

natura, caratteristiche e finalità del “Documento unico di programmazione”

di Giovambattista Palumbo ........................................................... pag 30

Enti Locali dissestati

ricognizione sul quadro normativo vigentedi Ivan Bonitatibus ......................................................................... pag 35

I QUESITIPagamenti P.A.

le fatture per gli acquisti delle Farmacie comunali sono soggette ai termi-ni di pagamento di cui al Dlgs. n. 231/02 ?di Calogero Di Liberto e Nicola Tonveronachi ................................ pag 40

Compensi 2018 Revisori degli Enti Locali

quali sono le conseguenze del venir meno delle riduzione del 10% e dei limiti minimi ?di Giuseppe Vanni e Stefano Quarchioni ....................................... pag 41

Risarcimento danni

gli “indennizzi” devono essere fatturati senza Iva? di Francesco Vegni ....................................................................... pag 42

IL PARERE DELLA CORTENote della Corte ........................................................................... pag 44

LA GIURISPRUDENZANote di prassi e pronunce giurisprudenziali ............................. pag 49

FOCUS

Condanna di un Sindaco per il danno da un illecito pagamento di-

sposto al titolare dell’impresa fallita anziché al Curatore fallimentare

di Antonio Tirelli ............................................................................. pag 52

LO SCADENZARIOLe prossime Scadenze in programma ........................................... pag 54

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Federalismo&AccountabilityCENTRO STUDI ENTI LOCALI

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NOTIZIARIO

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NOTIZIARIO

Con un Comunicato pubblicato il 25 aprile 2018 sul pro-

prio sito istituzionale, il Ministero dell’Interno-Direzione centrale della Finanza locale, ha confermato quanto anti-cipato dalla Commissione Arconet attraverso la Faq n. 30 dell’11 aprile 2018 sul sito della Ragioneria generale dello Stato in merito alla decorrenza degli adempimenti legati alla contabilità economico-patrimoniale per i Comuni fino a 5.000 abitanti.Gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, “che hanno esercitato la facoltà di rinviare l’adozione della

contabilità economico-patrimoniale anche per l’esercizio

2017, interpretando in tal senso l’art. 232 del Tuel”, pos-

sono approvare e successivamente inviare alla “Bdap” il

rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patri-moniale ed al conto economico.

Anche il Viminale sposa dunque la tesi di Anci che aveva

fatto pressione sull’Esecutivo per concedere il rinvio di un anno adducendo come motivazione un “disallineamento”

della normativa vigente sulla decorrenza dei medesimi obblighi. Da un lato, l’art. 232, comma 2, del Tuel, secon-

do cui “gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000

abitanti possono non tenere la contabilità economico pa-

trimoniale fino all’esercizio 2017” (che si prestava alla let-

tura “quindi obbligatorio dall’anno successivo, 2018”) e, dall’altro, il Principio contabile applicato del bilancio con-

solidato che, inequivocabilmente, dispone l’obbligo della redazione del consolidato (il cui presupposto necessario è la tenuta della contabilità economico-patrimoniale) già dal 2018 con riferimento all’esercizio 2017 (Dlgs. n. 118/11, Allegato n. 4/4, punto 1).

Contabilità economico-patrimonialearriva la conferma del Viminale sul rinvio per i Comuni fino a 5.000 abitanti

È stata pubblicata sul Portale Arconet la Faq n. 29 del 26 marzo 2018, con la quale sono fornite indicazioni circa le corrette modalità di registrazione contabile dell’anticipa-

zione di Tesoreria nel caso in cui, alla data del 31 dicem-

bre, un Ente non abbia rimborsato il Tesoriere.Come chiarito dalla Commissione, il Principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.26, di cui all’Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11, “le anticipazioni di cassa erogate

dal Tesoriere dell’Ente sono contabilizzate nel Titolo isti-

tuito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai

sensi dell’art. all’art. 3, comma 17, della Legge n. 350/03,

non costituiscono debito dell’Ente, in quanto destinate a

fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’Ente e

destinate ad essere chiuse entro l’esercizio. Pertanto, alla

data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare

delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazio-

ni deve corrispondere all’ammontare delle spese impe-

gnate e pagate per la chiusura delle stesse”.Inoltre, la Commissione osserva che peraltro tale Prin-

cipio risulta rafforzato dall’art. 69, comma 9, del Dlgs. n. 118/11 che, per le Regioni, afferma: “le anticipazioni de-

vono essere estinte nell’esercizio finanziario in cui sono state contratte”, ribadendo che nel rispetto della disciplina armonizzata le anticipazioni di Tesoreria devono essere regolarmente chiuse entro lo stesso esercizio nel quale sono state contratte.Qualora, in deroga al dettato del Dlgs. n. 118/11, l’Ente alla data del 31 dicembre non abbia restituito l’anticipazio-

Arconetforniti chiarimenti circa la contabilizzazione delle anticipazioni di Tesoreria non rimborsate a fine anno

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ne di Tesoreria, risulta un residuo passivo, di importo pari all’impegno concernente il rimborso dell’anticipazione di Tesoreria non pagato, che concorre alla determinazione del risultato di amministrazione. La chiusura contabile dell’anticipazione di Tesoreria al 31 dicembre dell’esercizio precedente deve essere effettuata nell’esercizio successivo, effettuando:a. un accertamento di entrata derivante dall’anticipazione

di Tesoreria in essere alla data del 1° gennaio e un cor-relato impegno spesa concernete il rimborso dell’antici-pazione

b. la regolazione contabile sarà operata emettendo un mandato in conto residui a valere sull’impegno con-

cernente il rimborso dell’anticipazione di Tesoreria non pagato nell’esercizio precedente, e contestualmente una correlata reversale in conto competenza a valere dell’accertamento di cui alla lett. a).

Al 1° gennaio il Fondo cassa iniziale risulterà pari a zero.Si ricorda che, alla data del 1° gennaio, il livello massimo dell’anticipazione di Tesoreria del nuovo anno è determi-nato nel rispetto dei limiti di legge, considerando l’anticipa-

zione non restituita.

È stato pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Fi-nanze sul proprio sito internet istituzionale e sulla G.U. n. 71 del 26 marzo 2018, il Decreto Mef-RgS 12 marzo 2018, n. 35717, concernente “Certificazione del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali di cui all’art. 1, comma 466, della Legge n. 232/16, per l’anno 2017”. Nel Decreto in oggetto viene ricordato in primo luogo che gli Enti Locali soggetti al “Pareggio di bilancio” devono tra-

smettere al Mef-RgS, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018, utilizzando il Portale http://pareggiobilancio.

mef.gov.it, la certificazione, firmata digitalmente dal rap-

presentante legale, dal Responsabile del Servizio “Finan-

ziario” e dall’Organo di revisione economico-finanziaria, relativa al rispetto degli obiettivi del “Pareggio di bilancio”

per l’anno 2017. La mancata trasmissione della certificazione al Mef-RgS entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce ina-

dempimento all’obbligo del “Pareggio di bilancio”, mentre nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia tra-

smessa entro il 30 maggio 2018 e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo, si applicano, nei 12 mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui all’art. 1, com-

ma 475, lett. e), della Legge n. 232/16 (divieto di assun-

zione di personale a qualsiasi titolo), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.Decorsi 30 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione (30 maggio 2018), in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte dell’En-

te Locale, l’Organo di revisione economico-finanziaria, in qualità di Commissario ad acta, provvede, pena la deca-

denza dal ruolo di revisore, ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi 30 giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal Com-

missario ad acta entro 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione e attesti il con-

seguimento dell’obiettivo di saldo, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 475, lett. e) e f), relative al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e alla rideterminazione delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente, del Sindaco e dei componenti della Giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione, tenendo conto della gradualità prevista al com-

ma 476. La RgS. trasmette al Ministero dell’Interno apposita comu-

nicazione per la sospensione, sino alla data di trasmissio-

ne della Certificazione da parte del commissario ad acta, delle erogazioni di risorse o trasferimenti relative all’anno successivo a quello di riferimento.Gli Enti Locali per i quali, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, devono inviare la Certificazione entro 30 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal Decreto del Ministro dell’Interno di approvazione dell’ipotesi di bilancio di previsione stabil-mente riequilibrato di cui all’art. 261 del Tuel. I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo,

“Pareggio di bilancio”certificazione del rispetto dell’obiettivo 2017

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trasmessi con la Certificazione dei risultati, devono corri-spondere alle risultanze del rendiconto di gestione; a tal fine, qualora la Certificazione trasmessa entro il termine del 31 marzo sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli Enti Locali sono tenuti ad inviare una nuova Certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di 60 giorni dall’approvazione del rendiconto e, comunque, al più tardi entro il 30 giugno del medesimo anno. Decorsi i suddetti termini sono in ogni caso tenuti ad invia-

re una nuova Certificazione, a rettifica della precedente, solo quegli Enti che rilevano, rispetto a quanto già certi-ficato, un peggioramento del proprio saldo di Pareggio. Nel caso di mancato conseguimento del saldo di Pareg-

gio, quando lo scostamento risulta inferiore al 3% degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio di riferimen-

to, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, si applicano le sanzioni previste dal comma 475, salvo le seguenti limitazioni: - la sanzione di cui al comma 475, lett. c) (divieto di impe-

gnare spese correnti in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente, impossibilità di ricorrere all’indebitamento per gli inve-

stimenti, divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, rideterminazione in riduzione del 30% delle inden-

nità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente, del Sindaco e dei componenti della Giunta in carica), è applicata imponendo agli impegni di parte corrente un limite pari all’importo dei corrispondenti impegni dell’an-

no precedente; - la sanzione di cui al comma 475, lett. e) (divieto di as-

sunzione di personale a qualsiasi titolo), è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato;

- la sanzione di cui al comma 475, lett. f) (rideterminazio-

ne delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza), è applicata dal Presidente, dal Sindaco e dai componenti della Giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio dell’ente il 10% delle in-

dennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell’esercizio della violazione.

Agli Enti Locali per i quali il mancato conseguimento del saldo sia accertato dalla Corte dei conti successivamente

all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni si applicano nell’anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo.Gli Enti Locali sono tenuti a comunicare l’inadempienza

entro 30 giorni dall’accertamento della violazione del saldo mediante l’invio di una nuova Certificazione al Mef-RgS.. Il Mef fa presente che, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministra-

zione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per l’anno 2017, sono assegnati agli Enti Locali spazi finan-

ziari nell’ambito dei Patti nazionali, nel limite complessivo di Euro 700 milioni annui, di cui Euro 300 milioni destinati a interventi di edilizia scolastica. L’Ente territoriale deve attestare l’utilizzo degli spazi finanziari concessi in attua-

zione delle Intese e dei Patti di solidarietà con l’invio della certificazione di verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo di Pareggio; l’Ente territoriale non può beneficiare di spa-

zi finanziari di competenza dell’esercizio finanziario suc-

cessivo a quello dell’invio dell’appena citata certificazione qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90%. Inoltre, al fine di favorire gli investimenti connessi alla rico-

struzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture desti-nati a servizi per la popolazione, da realizzare attraver-so l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli Enti Locali colpiti dal spazi finan-

ziari nell’ambito dei Patti di solidarietà nazionali in misura pari alle spese sostenute per gli investimenti citati. Il Decreto all’art. 1 indica le modalità di certificazione del “Pareggio di bilancio 2017”. Le Città metropolitane, le Province e i Comuni devono tra-

smettere, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, al Mef-RgS, la certificazione del rispetto o meno del “Pa-

reggio di bilancio”, secondo il Prospetto “Certif. 2017” e

le modalità contenute in allegato. I Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 sono tenuti all’invio della certifica-

zione del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, per l’anno 2017, entro il termine perentorio del 12 aprile 2018. Gli spazi finanziari acquisiti nell’anno 2017 mediante le Intese regionali e i Patti di solidarietà nazionali non utiliz-

zati per le spese per investimenti, da realizzare attraverso l’uso dell’avanzo di amministrazione degli esercizi prece-

denti e il ricorso al debito, vengono recuperati attraverso una modifica peggiorativa dell’obiettivo di saldo per l’anno 2017 per un importo pari ai predetti spazi non utilizzati; restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi degli anni successivi in relazione alle Intese ed ai Patti di solidarietà orizzontali.

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Gli Enti Locali colpiti dal sisma del 2016 certificano gli im-

pegni sostenuti nell’anno 2017 per investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infra-

strutturale nonché al recupero degli immobili e delle strut-ture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito. Gli Enti Locali certificano, ai fini della premialità di cui all’art. 1, comma 479, della Legge n. 232/162, il saldo fina-

le tra le entrate finali e le spese finali, in termini di cassa, secondo il prospetto «Certif. 2017/A» e le modalità conte-

nute nell’allegato al presente Decreto. Qualora la certificazione attesti il mancato conseguimento dell’obiettivo di saldo di “Pareggio”, si applicano le sanzio-

ni previste dall’art. 1, comma 475, lett. a), c), e ss., della Legge n. 232/16 (riduzione del “Fondo sperimentale di ri-

equilibrio” o del “Fondo di solidarietà comunale” in misura

pari all’importo corrispondente allo scostamento registra-

to, divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente, impossibilità di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti, divieto di assunzioni di personale a qual-siasi titolo, rideterminazione in riduzione del 30% delle in-

dennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presiden-

te, del Sindaco e dei componenti della Giunta in carica), tenendo conto della gradualità prevista dal comma 476 sopra citato. L’art. 2 del Decreto concerne il ritardato invio della certifi-

cazione.Gli Enti che non provvedono ad inviare la certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo 2017 sono con-

siderati inadempienti all’obbligo del “Pareggio di bilancio”

e sono assoggettati alle sanzioni di cui all’art. 1, comma 475, lett. c) e seguenti, della Legge n. 232/16 (divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente, impossibilità di ricorrere all’indebitamento per gli investi-menti, divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, rideterminazione in riduzione del 30% delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente, del Sin-

daco e dei componenti della Giunta in carica).Qualora la certificazione sia trasmessa in ritardo ma entro

il successivo 30 maggio 2018 e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo, viene applicata, nei 12 mesi suc-

cessivi al ritardato invio, la sola sanzione di cui al comma 475, lett. e), dell’art. 1 della Legge n. 232/16 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo), limitatamen-

te alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; i 12 mesi decorrono dalla data di invio della certificazione, mentre nel caso in cui attesti il mancato rispetto dell’obiet-tivo di saldo di “Pareggio”, si applicano le sanzioni previste dall’art. 1, comma 475, lett. a), c) e ss., della Legge n. 232/16 (riduzione del “Fondo sperimentale di riequilibrio”

o del “Fondo di solidarietà comunale” in misura pari all’im-

porto corrispondente allo scostamento registrato, divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all’im-

porto dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno pre-

cedente, impossibilità di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti, divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, rideterminazione in riduzione del 30% delle indenni-tà di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente, del Sindaco e dei componenti della Giunta in carica) , tenen-

do conto della gradualità prevista dal comma 476 sopra citato. Il Mef-RgS comunica al Ministero dell’Interno l’Elenco de-

gli Enti inadempienti all’invio della certificazione alla data del 30 maggio 2018 al fine di sospendere, sino alla data di trasmissione da parte del Commissario ad acta, le eroga-

zioni di risorse o trasferimenti relative all’anno successivo a quello di riferimento. A partire dal 31 maggio 2017, in caso di mancata trasmis-

sione della certificazione da parte dell’Ente Locale, il Pre-

sidente dell’Organo di revisione economico-finanziaria o il Revisore unico, in qualità di Commissario ad acta, provve-

de, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere telema-

ticamente, mediante sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro il 29 giugno 2018. Qualora la certificazione trasmessa a cura del Commissa-

rio ad acta, entro il 29 giugno 2018, attesti il rispetto dell’o-

biettivo di saldo “Pareggio” si applicano solo le sanzioni di-sposte dall’art. 1, comma 475, lett. e) ed f), della Legge n. 232/16, tenendo conto della gradualità prevista dal citato comma 476, relative al divieto di assunzione di personale

2 Per i Comuni che rispettano il saldo di “Pareggio” lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1% degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell’anno successivo la percentuale del turnover del personale è innalzata al 90% qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il Decreto del Ministro dell’Interno.

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30 Maggio 2018

NOTIZIARIO

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a qualsiasi titolo e alla rideterminazione delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente, del Sin-

daco e dei componenti della Giunta, mentre qualora atte-

sti il mancato rispetto dell’obiettivo di saldo di “Pareggio”

si adottano le sanzioni previste dall’art. 1, comma 475, lett. a), c) e seguenti, della Legge n. 232/16 (riduzione del “Fondo sperimentale di riequilibrio” o del “Fondo di solida-

rietà comunale” in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato, divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente, impossibilità di ri-correre all’indebitamento per gli investimenti, divieto di as-

sunzioni di personale a qualsiasi titolo, rideterminazione in riduzione del 30% delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente, del Sindaco e dei componenti della Giunta in carica), tenendo conto della gradualità pre-

vista dal citato comma 476. A partire dal 29 giugno 2018, in caso di mancata trasmis-

sione da parte del Commissario ad acta della certificazio-

ne, continuano a trovare applicazione le sanzioni di cui all’art. 1, comma 475, lett. c) e seguenti, della Legge n. 232/16 (divieto di impegnare spese correnti in misura su-

periore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente, impossibilità di ricorrere all’indebi-tamento per gli investimenti, divieto di assunzioni di per-sonale a qualsiasi titolo, rideterminazione in riduzione del 30% delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente, del Sindaco e dei componenti della Giun-

ta in carica) e la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell’Interno relative all’anno successivo a quello di riferimento. Dal 31 maggio 2018, il Mef-RgS provvede ad inviare ap-

posita comunicazione al Ministero dell’Interno con l’inten-

to di revocare la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti agli Enti che hanno trasmesso la certificazio-

ne in data successiva al 30 maggio 2018. L’art. 3 disciplina i casi di accertamento successivo del

mancato conseguimento del saldo di “Pareggio di bilan-

cio”.Gli Enti Locali ai quali il mancato conseguimento del sal-do di “Pareggio di bilancio” sia accertato successivamen-

te all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, sono tenuti ad inviare una nuova certificazione del “Pa-

reggio di bilancio” entro 30 giorni dall’accertamento della violazione.Gli Enti Locali sono assoggettati, nell’anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento

del saldo, alle sanzioni di cui all’art. 1, comma 475, lett. a), c) e seguenti, della Legge n. 232/16 (riduzione del “Fondo

sperimentale di riequilibrio” o del “Fondo di solidarietà co-

munale” in misura pari all’importo corrispondente allo sco-

stamento registrato, divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente, impossibilità di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti, divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, rideterminazione in riduzio-

ne del 30% delle indennità di funzione ed i gettoni di pre-

senza del Presidente, del Sindaco e dei componenti della Giunta in carica).Nell’Allegato al Decreto sono riportati i Modelli di certifica-

zione e le Istruzioni di compilazione e per l’invio telemati-co, nonché le indicazioni nel caso si addivenga al ritardato invio della certificazione e alla nomina del Commissario ad acta o all’invio obbligatorio di una nuova certificazione.Le informazioni relative alle risultanze al 31 dicembre 2017 utili alla verifica del rispetto dell’obiettivo del saldo di “Pareggio di bilancio” sono quelle previste nel Prospetto allegato al Decreto Mef n. 138205 del 27 giugno 2017, concernente il monitoraggio periodico del saldo di finanza pubblica per l’anno 2017 (Modello “Monit/17”), da comu-

nicare al Mef-RgS utilizzando il Portale http://pareggiobi-

lancio.mef.gov.it.Considerato che le informazioni in questione sono già pre-

senti nel sistema web, al fine di agevolare gli Enti Locali nella predisposizione della certificazione definitiva delle ri-sultanze del “Pareggio di bilancio” per l’anno 2017, è stata prevista un’apposita procedura web che consente all’Ente di acquisire direttamente il modello per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Mef. Il Modello “Cer-

tif. 2017” risulta pertanto già compilato con le informazioni inserite, in fase di monitoraggio - II semestre 2017 (Model-lo “Monit/17” - colonna b) - Dati gestionali), direttamente dagli Enti nel Sistema web.E’ stata prevista anche un’apposita Sezione (Sezione 2 - Modello “Monit/17”) dedicata alla rilevazione degli impegni di spesa in conto capitale effettuati a valere sugli spazi finanziari acquisiti mediante le “Intese regionali” e i “Patti

di solidarietà”. Viene precisato al riguardo che gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure delle “Intese re-

gionali”, del “Patto di solidarietà nazionale” e del “Patto di

solidarietà nazionale verticale”, sono assegnati agli Enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione, ovvero per favorire le spese di investimento da realizzare attra-

verso l’uso dell’avanzo di amministrazione degli esercizi

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NOTIZIARIO

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precedenti e il ricorso al debito. Ne deriva che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalità. Il rappresentante legale, il Responsabile del Servizio “Fi-

nanziario” e l’Organo di revisione economico finanziario attestano, in sede di certificazione che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare investimenti, attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito, come sopra specificato. La correttezza dei dati inseriti deve essere sempre veri-ficata dagli Enti Locali prima di apporre la firma digitale e, nel caso di difformità, devono essere rettificati entro il 31 marzo 2018 mediante la funzione “Variazione Modello”

nell’applicazione web del “Pareggio di bilancio”. Inoltre, gli Enti Locali compilano il Modello “Certif. 2017/A”, inserendo le entrate riscosse e le spese pagate nell’anno 2017 in termini di cassa totale (gestione in conto compe-

tenza ed in conto residui), al fine di determinare il saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali. Il con-

seguimento di un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali costituisce, infatti, uno dei requisiti per accedere alla premialità.La Sezione B dell’Allegato fornisce istruzioni per l’invio te-

lematico dei Modelli di certificazione.La certificazione attestante il rispetto del “Pareggio di bi-

lancio” deve essere sottoscritta con firma digitale. Gli Enti Locali, anche quelli che hanno dichiarato il dissesto finan-

ziario, devono inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, utilizzando esclusivamente il Sistema web

appositamente previsto nel Sito web all’indirizzo hhttp://

pareggiobilancio.mef.gov.it, le risultanze al 31 dicembre 2016 del nuovo saldo di finanza pubblica. Effettuata l’acquisizione del Modello, verificati i dati pre-

compilati e inserite le informazioni richieste, dopo la sot-toscrizione con firma digitale, l’Ente può effettuare l’invio della certificazione, e successivamente verificare che il campo “stato” finale del documento riporti la dicitura “in-

viato e protocollato”. Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai con-

trolli preventivi effettuati sono consultabili sul “Manuale

Utente” dell’applicativo disponibile sul Sistema web all’in-

dirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it; i quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere inviati a assisten-

[email protected]. L’acquisizione della Certificazione è consentita solo agli Enti che hanno trasmesso via web le risultanze del moni-

toraggio del “Pareggio di bilancio” al 31 dicembre 2017; gli altri Enti dovranno preliminarmente comunicare via web le

informazioni relative al monitoraggio dell’anno 2017.La Sezione C dell’Allegato concerne il ritardato invio della certificazione e la nomina del Commissario ad acta

Gli Enti Locali che non provvedono a trasmettere telema-

ticamente la certificazione nei tempi previsti dalla legge sono ritenuti inadempienti all’obbligo del “Pareggio di bi-

lancio 2017” e assoggettati alle sanzioni di cui al comma 475, lett. c) e seguenti, della Legge n. 232/16 (divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente, impossibilità di ricorrere all’indebitamento per gli investi-menti, divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, rideterminazione in riduzione del 30% delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente, del Sin-

daco e dei componenti della Giunta in carica). Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmes-

sa entro il 30 maggio 2018 e attesti il conseguimento dell’obiettivo di “Pareggio di bilancio”, si applicano nei 12 mesi successivi al ritardato invio, solo le disposizioni di cui all’art. 1, comma 475, lett. e), della Legge n. 232/16 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo), li-mitatamente alle assunzioni di personale a tempo inde-

terminato.Il Mef-RgS comunica al Ministero dell’Interno l’Elenco de-

gli Enti inadempienti all’invio della certificazione alla data del 30 maggio 2018, al fine di sospendere, sino alla data di trasmissione da parte del Commissario ad acta, le ero-

gazioni di risorse o trasferimenti relative all’anno succes-

sivo a quello di riferimento.A partire dal 31 maggio 2018, in caso di mancata trasmis-

sione della certificazione da parte dell’Ente Locale, il Pre-

sidente dell’Organo di revisione economico-finanziaria o il Revisore unico, in qualità di Commissario ad acta, prov-

vedono ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento, pena la decadenza dal ruolo di Revisore, e a trasmettere telematicamente, previa sottoscrizione con firma digitale, la certificazione il 29 giugno 2018. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, comma 475, lett. c) e seguenti, della Legge n. 232/16, a partire dal 31 maggio 2018 e sino alla data di trasmissio-

ne della certificazione da parte del Commissario ad acta,

sono sospese tutte le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell’Interno relative all’anno succes-

sivo a quello di riferimento. Qualora la certificazione trasmessa a cura del Commis-

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— 20 —

GA

ZZ

ET

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FFICIA

LE D

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BB

LIC

A ITA

LIA

NA

Serie

gen

era

le -

n. 71

26-3-2018

TERMINI dal 1° aprile 2018 dal 31 maggio 2018 dal 30 giugno 2018

ADEMPIMENTI invio certificazionecommissario ad

acta

STATUS ENTERISPETTOSI

(da certificaz.)NON RISPETTOSI

(da certificaz.)INADEMPIENTE

RISPETTOSI (da certificaz.)

NON RISPETTOSI (da certificaz.)

INADEMPIENTI RISPETTOSI

(da certificaz.)NON RISPETTOSI

(da certificaz.)INADEMPIENTI

-

SANZIONI

le sanzioni previste dal comma 475,

lettere a), c) e seguenti,

dell'articolo 1, legge n. 232/2016

tenendo conto della gradualità di cui al comma 476

Le sanzioni previste dal comma 475,

lettere c) e seguenti,

dell'articolo 1, legge n. 232/2016

divieto assunzione

limitatamente al personale a tempo

indeterminato (comma 475, lett.

e), articolo 1, legge n.

232/2016) nei 12 mesi successivi al

ritardato invio

le sanzioni previste dal comma 475,

lettere a), c) e seguenti,

dell'articolo 1, legge n. 232/2016

tenendo conto della gradualità di cui al comma 476

31 marzo 2018

30 maggio 2018 (30 gg dal termine stabilito per

l'approvazione del rendiconto di gestione - art. 227 Tuel)

29 giugno 2018

invio certificazionetermine ultimo invio certificazione da

parte dell'entetermine ultimo per invio certificazione

da parte del commissario ad acta

divieto assunzione personale e

rideterminazione indennità e

gettoni (comma 475, lettere e) e

f), articolo 1, legge n. 232/2016)

tenendo conto della gradualità di cui al comma 476

le sanzioni previste dal comma 475,

lettere a), c) e seguenti, articolo

1, legge n. 232/2016 tenendo

conto della gradualità di cui al

comma 476

Dal 30 giugno 2018: 1) Le sanzioni

previste dal comma 475, lettere c) e

seguenti, dell'articolo 1, legge

n. 232/2016 2) fino alla data di invio certificazione

da parte del commissario ad

acta : sospensione delle erogazioni di

risorse o trasferimenti da

parte del Ministero Interno relative

all'anno successivo a quello di riferimento

3) decadenza ruolo revisore

commissario ad acta

1) Le sanzioni previste dal comma

475, lettere c) e seguenti,

dell'articolo 1, legge n. 232/2016 2) fino alla data di invio certificazione

da parte del commissario ad

acta : sospensione delle erogazioni di

risorse o trasferimenti da

parte del Ministero Interno relative

all'anno successivo a quello di riferimento

sario ad acta entro il 29 giugno 2018, attesti il rispetto dell’obiettivo di saldo di “Pareggio di bilancio”, trovano ap-

plicazione le sole sanzioni del divieto di assunzione di per-sonale a qualsiasi titolo e della rideterminazione indennità di funzione e gettoni di presenza del Presidente, del Sin-

daco e dei componenti della Giunta, tenendo conto della gradualità di cui al citato comma 476; mentre nel caso in cui la certificazione attesti il mancato rispetto dell’obiettivo di saldo “Pareggio di bilancio”, trovano applicazione tutte le sanzioni di cui all’art. 1, comma 475, lett. a), c) e se-

guenti, della Legge n. 232/16, tenendo sempre conto della

gradualità prevista dal comma 476. Decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione 2016, in caso di mancata trasmissione da parte del Commissario ad acta della certi-

ficazione, continuano a trovare applicazione le sanzioni di cui all’art. 1, comma 475, lett. c), e seguenti, della Legge n. 232/16 e la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell’Interno. Tabella riepilogativa con scadenze, adempimenti e san-

zioni:

La Sezione D si riferisce all’obbligo di invio di una nuova certificazione. Dal 30 giugno 2018, gli Enti Locali non possono trasmette-

re nuove certificazioni a rettifica di quelle precedentemen-

te inviate, ma sono tenuti ad inviare una nuova certifica-

zione, a rettifica della precedente, solo gli Enti Locali che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramen-

to del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo di “Pareggio di bilancio”. Il “peggioramento” del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo di “Pareggio di bilancio” riguarda le seguenti fattispecie: - maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo, in caso di mancato rispetto del “Pareggio di

bilancio”, già accertato con la precedente certificazione;

- mancato rispetto del nuovo obiettivo di “Pareggio di bi-

lancio”, contrariamente alla certificazione già inviata; - minore differenza tra saldo conseguito e obiettivo asse-

gnato.In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i ter-mini sopra richiamati, gli Enti Locali non possono inviare certificazioni rettificative, in senso migliorativo, di dati tra-

smessi precedentemente.Al riguardo, si segnala che, al fine di agevolare gli enti nel-le attività di verifica e aggiornamento dei dati contabili rile-

vanti ai fini del conseguimento del saldo e le risultanze del rendiconto di gestione, verrà reso disponibile un “Modello

di controllo della congruenza dei dati” che metterà a con-

fronto - evidenziando eventuali scostamenti - i dati inseriti nel modello del monitoraggio riferito al 31 dicembre 2017

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(“Monit/17”) e nel Modello della certificazione 2017 (cella 2 della “Certif. 2017” e dati “Certif. 2017/A”) e le informa-

zioni riferite al rendiconto di gestione 2017, trasmesse alla “Banca-dati delle Amministrazioni pubbliche” (“Bdap”). Viene ricordato che gli Enti Locali che non rispettano il termine previsto per l’approvazione del rendiconto e il ter-mine di 30 giorni dalla approvazione per l’invio dei relativi dati “Bdap”, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, non possono procedere ad assunzio-

ni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipolo-

gia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. L’applicazione della sanzione decorre dal giorno successi-vo a quello dei termini previsti per l’approvazione del ren-

diconto di gestione e per l’invio delle relative informazioni alla “Bdap”. Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, l’applica-

zione delle sanzioni avviene nell’anno successivo a quel-lo della Comunicazione del mancato conseguimento del saldo obiettivo. Gli Enti Locali sono tenuti a Comunicare l’inadempienza mediante l’invio al Mef-RgS di una nuova certificazione entro 30 giorni dall’accertamento della vio-

lazione. La Sezione E si riferisce alle premialità previste dall’art. 1,

comma 479, lett. b), c) e d), della “Legge di bilancio 2017”.Dal 2018 è introdotto un Sistema premiale in favore degli Enti Locali che, oltre a rispettare il saldo obiettivo di “Pa-

reggio” e i termini perentori di invio della certificazione, conseguono un saldo finale di cassa non negativo, tra le entrate finali e le spese finali, lasciando spazi finanziari di Pareggio inutilizzati in misura inferiore all’1% degli accer-tamenti delle entrate finali.Gli incentivi previsti sono di 2 tipi: una premialità econo-

mica e un alleggerimento dei vincoli alla spesa del per-sonale: - assegnazione agli Enti territoriali con Decreto Mef, en-

tro il 30 luglio di ciascun anno, delle eventuali risorse derivanti dalla riduzione del “Fsr” o del “Fsc” e dai ver-

samenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui alle sanzioni relative al “Pareggio di bilancio”, per essere de-

stinate alla realizzazione di investimenti; - innalzamento nell’anno successivo della spesa per rap-

porti di lavoro flessibile del 10% della spesa sostenibile per le Città metropolitane;

- innalzamento, nell’anno successivo, per i Comuni della percentuale della spesa per assunzioni a tempo indeter-minato del 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente (turnover), qualora il rap-

porto dipendenti-popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica.

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 7126-3-2018

Certif. 2017

DENOMINAZIONE ENTE

Competenza

1 0

2 0

3=1+2 0

4 0

5 0

6=4+5 0

7=3-6 0

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

OPPURE

IL PRESIDENTE / IL SINDACO / IL SINDACO METROPOLITANO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTO il decreto n. 138205 del 27 giugno 2017 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di finanza pubblica per l’anno 2017 delle Città metropolitane,delle Province e dei Comuni;

Pareggio di bilancio 2017 - Art. 1, commi 470, 470-bis, 471, 473 e 474 della legge n. 232/2016

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2017

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2018

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI

DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO

il pareggio di bilancio per l'anno 2017 è stato rispettato

il pareggio di bilancio per l'anno 2017 non è stato rispettato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2017;

VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2017 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

S A L D O D I F I N A N Z A P U B B L I C A 2017

SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017

SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO valido ai fini dei vincoli di finanza pubblica

SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 CON INTESE REGIONALI E PATTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALI E NON UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI AI COMMI 485 E SEGUENTI, ART. 1, LEGGE 232/2016 E DI CUI AGLI ARTT. 2 E 4

DEL D.P.C.M. N. 21/2017 (Per le modalità di utilizzo - Cfr. Paragrafo A dell'Allegato al decreto della certificazione)

OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2017 e NON utilizzati

Impegni degli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per spese sostenute per investimenti, ai sensi dell'articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del 2017, realizzati attraverso l'utilizzo dei

risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, non coperti da eventuali spazi finanziari acquisiti nel 2017 con le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali (artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e i

patti di solidarietà di cui ai commi da 485 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016)

Importi in migliaia di euro

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 7126-3-2018

(1

VIS

DENOMINA

1

2

3

4

5

6 +2+3+4+5)

7

8

9

10 (7+8+9)

11 (6-10)

1 estione

Titolo 5 En

Totale Entr

Totale Spes

Titolo 1 Sp

Titolo 2 Sp

Titolo 3 Sp

Saldo finale

Titolo En

STI i risultati della gestione

Titolo 1 En

Titolo 2 Tra

Titolo 3 En

Paregg

AZIONE ENTE

e di competenza ge

ntrate da riduzione di attivi

rate finali

se finali

pese correnti

pese in c/ capitale

pese per incremento di atti

e di cassa fra le entrate f

ntrate in c/capitale

e di cassa dell'esercizio 20

ntrate correnti di natura trib

asferimenti correnti

ntrate e tratributarie

gio di bilancio 2017

P della ve

da t

estione residui.

tà finanziarie

ività finanziaria

finali e le spese finali

017;

SI CERTIFICANO

S A L D O D I F I

butaria, contributiva e pere

7 - Art. 1, commi 4

CITTA' METROPO

PROSPETTO perifica del rispetto de

trasmettere entro il te

O LE SEGUENTI RISU

N A N Z A P U B B L I C

equativa

470, 470-bis, 471, 47

OLITANE, PROVINCE E C

per la CERTIFICegli obiettivi del pare

ermine perentorio de

ULTANZE:

C A 2017

73, 474 e 479 della

COMUNI

CAZIONEggio di bilancio 2017

el 31 marzo 2018

Ca

Importi

legge n. 232/2016

7

Certif. 2017/A

a tota e (1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i in migliaia di euro

18A02110

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30 Maggio 2018

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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 83 (S.O. n. 17), il Dpcm. 7 marzo 2018, rubricato “’Fondo di solidarietà comunale’.

Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l’anno 2018”.Le continue modifiche normative dal 2012 ad oggi e il rin-

vio costante a Decreti e Decisioni della Conferenza Sta-

to-città e Autonomie locali hanno reso estremamente diffi-

coltoso per i Comuni comprendere/verificare in dettaglio le proprie spettanze a titolo di “Fsc”, anche se la metodologia di calcolo del “Fsc” per il 2018 è rimasta sostanzialmente identica rispetto all’anno recedente.Di seguito commentiamo il Dpcm. di riferimento, riper-correndo i passaggi logici per la determinazione del “Fsc

2018” ed indicando i riferimenti normativi richiamati per la

determinazione del “Fsc”.Il “Fondo di solidarietà comunale” (“Fsc”) è alimentato, in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 380, lett. b), del-la Legge n. 228/12, con una quota dell’Imu di spettanza dei Comuni definita con Dpcm. entro il 30 aprile dell’anno di riferimento, previo accordo in Conferenza Stato-città e Autonomie locali, mentre in caso di mancato accordo tale Dpcm. è comunque emanato entro 15 giorni dal ci-tato termine; il Dpcm. stabilisce i criteri di formazione e di riparto del “Fsc 2018”, tenendo conto per ogni singolo Comune di vari parametri. L’art. 1, comma 380-ter, lett. a), secondo periodo, della Legge n. 228/12, poi ha previsto che a decorrere dall’anno 2016 la dotazione del “Fondo

di solidarietà comunale” è incrementata di Euro 3.767,45 milioni; inoltre, l’art. 1, comma 448, della Legge n. 232/16, ha disposto che, a decorrere dall’anno 2018, la dotazione del “Fsc”, al netto dell’eventuale quota dell’Imu di spet-tanza dei Comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari è stabilita in Euro 6.208.184.364,87, di cui Euro 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell’Imu, di spettanza dei Comuni, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i Comuni interessati del “Fondo” stesso.Per il 2018, l’art. 1, comma 449, della Legge n. 232/16, le dotazioni a titolo di “Fsc” sono così destinate:a) Euro 3.767.450.000, sono ripartiti tra i Comuni interes-

sati sulla base del gettito effettivo dell’Imu e del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi), relativo all’anno 2015 de-

rivante dall’applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54, dell’art. 1, della Legge n. 208/15, in quanto tali commi ebbero a determinare a regime va-

riazioni significative di imponibile Imu e Tasi per gli Enti (esclusione abitazione principale, esenzioni per gli enti non commerciali, modificazione dell’esenzione sugli im-

mobili e sui terreni agricoli, riduzioni per fabbricati com-

mercializzati da imprese costruttrici e per le cooperative edilizie, esenzione per immobili assegnati al coniuge separato o divorziato, riduzioni per gli immobili locati a canone concordato);

b) Euro 66 milioni massimi, sono ripartiti tra i Comuni per i quali il riparto dell’importo di cui alla suddetta lett. a) non assicura il ristoro agli Enti di un importo equivalen-

te al gettito della Tasi sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale ulteriore importo è ripartito in modo da garantire a ciascuno dei Comuni l’equivalente del gettito della Tasi sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base;

c) Euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla suddetta lett. b) non distribuita e della quota dell’Imu di spettanza dei Comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, sono destinati ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario (40% per l’an-

no 2017, 45% per l’anno 2018, 60% per l’anno 2019, 85% per l’anno 2020 e 100% a decorrere dall’anno 2021), sulla base della differenza tra le “capacità fiscali” ed i “fabbisogni standard” approvati dalla Commissione

tecnica per i “fabbisogni standard” entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento. L’ammon-

tare complessivo della capacità fiscale perequabile dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario è determinata in misura pari al 50% dell’ammontare complessivo della “capacità fiscale” da perequare;

d) Euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati del-la quota di cui alla suddetta lett. b) non distribuita e della quota dell’Imu di spettanza dei Comuni dovuta alla rego-

lazione dei rapporti finanziari, sono destinati ai Comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo è ripartito

“Fondo di solidarietà comunale”definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l’anno 2018

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assicurando a ciascun Comune una somma pari all’am-

montare algebrico del medesimo “Fsc” dell’anno prece-

dente, eventualmente rettificato, modificata in misura corrispondente alla variazione del “Fsc” complessivo.

Per la determinazione del “Fsc” per ciascun Comune

viene precisato che è stato tenuto conto dei “fabbisogni

standard” approvati dalla Commissione tecnica per i “fab-

bisogni standard” nella seduta del 13 settembre 2017, e della stima delle “capacità fiscali” 2017 (Decreto Mef 16 novembre 2017), rideterminata tenendo conto dei muta-

menti normativi intervenuti, del tax gap, nonchè della va-

riabilità dei dati assunti a riferimento.Inoltre, con riferimento ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, nel caso in cui l’applicazione dei criteri di riparto di cui alla lett. c), del comma 449, sopra riportato, determi-ni una variazione delle risorse di riferimento (definite dai gettiti dell’Imu e della Tasi, entrambi valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del “Fsc”, per il calcolo delle risorse storiche di riferimento la dotazione netta del “Fsc” è calcolata considerando pari a zero la percentua-

le di applicazione della differenza tra “capacità fiscali” e

“fabbisogni standard”), tra un anno e l’altro superiore a +4 % o inferiore a –4 % rispetto all’ammontare delle risorse storiche di riferimento, in fase di ripartizione del “Fsc” può essere applicato un correttivo finalizzato a limitare dette variazioni.Per permettere l’applicazione del suddetto correttivo nell’ambito del “Fsc” deve essere costituito un accanto-

namento alimentato dai Comuni che registrano un incre-

mento delle risorse complessive rispetto all’anno prece-

dente superiore al 4%; detti Enti contribuiscono in modo proporzionale all’accantonamento in misura non superiore all’eccedenza di risorse rispetto alla soglia del 4% e, co-

munque, nel limite complessivo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni negative dei Comuni con una per-dita superiore al 4%. Tale accantonamento è ripartito pro-

porzionalmente tra i Comuni che registrano una riduzione delle risorse complessive rispetto all’anno precedente su-

periore al 4% nei limiti delle risorse accantonate.Per gli anni dal 2018 al 2021 il “Fondo di solidarietà co-

munale” è ripartito, nel limite massimo di Euro 25 milio-

ni annui, tra i Comuni che presentano, successivamente all’attuazione del correttivo di cui sopra, una variazione negativa della dotazione del “Fsc” per effetto dell’applica-

zione dei criteri perequativi di cui alla lett. c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa (art. 1, comma 449, lett. d-bis, della Legge n. 232/16).

Con apposito Dpcm. inoltre può essere previsto un accan-

tonamento sul “Fsc” nell’importo massimo di Euro 15 mi-lioni, da destinare per eventuali conguagli a singoli Comu-

ni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del Fondo (art. 1, comma 452, della Legge n. 232/16); le rettifiche decorrono dall’anno di riferimento del “Fsc” cui si

riferiscono e gli accantonamenti non utilizzati sono desti-nati all’incremento dei contributi straordinari per favorire la fusione fra Comuni.

Può essere previsto un accantonamento di massimo 15 milioni di Euro da destinare ad eventuali conguagli

Vengono poi richiamati l’Accordo sancito in sede di Con-

ferenza Stato-città e Autonomie locali del 23 novembre 2017, e l’art. 1, comma 451, della Legge n. 232/16, che prevede che con Dpcm., previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed Autonomie locali entro il 15 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fsc sopra citati; in caso di mancato accordo, il Dpcm. di cui al periodo precedente è comunque emanato entro il 15 no-

vembre dell’anno precedente a quello di riferimento.Tenuto conto di tutto quanto sopra indicato, il Dpcm. in commento stabilisce all’art. 1 che per l’anno 2018 il “Fsc”

è composto:a. dalla quota assicurata attraverso una parte dell’Imu, di

spettanza dei Comuni (Euro 2.768.800.000), incremen-

tata dell’ulteriore porzione dell’Imu derivante dalla rego-

lazione dei rapporti finanziari connessi con la metodolo-

gia di riparto tra i Comuni interessati del “Fsc” stesso; da tale importo deve essere prededotto il contributo, sino

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all’importo massimo di Euro 64.740.376,50, destinato ad assicurare il ristoro di un importo equivalente al getti-to della Tasi sull’abitazione principale stimato ad aliquo-

ta di base ex art. 1, comma 449, lett. b), della Legge n. 232/16, in Euro 14 milioni;

b. dalla quota di cui all’art. 1, comma 380-ter, lett. a), se-

condo periodo, della Legge n. 228/11, ossia dal relativo incremento del “Fsc” a partire dal 2016 per assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell’Imu precedente Euro 3.767.450.000);

c. dalla quota non utilizzata (Euro 11.000.000) del contri-buto per l’anno 2018 di cui all’art. 1, comma 24, della Legge n. 208/15, da destinare alle finalità di cui all’art. 3, comma 4 (ristoro ai Comuni per aggiornamento rendite).

L’art. 2 stabilisce che il “Fsc 2018” ammonterà ad Euro 6.208.413.236,08, al netto di Euro 331.852.400,00 deri-vanti dall’ulteriore quota dell’Imu di spettanza dei Comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari dei Comuni che presentano un risultato negativo della somma dei va-

lori delle colonne 1 e 2 dell’allegato n. 4.L’Agenzia delle Entrate, ai fini della formazione del “Fsc” e

per assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell’Imu ai sensi dell’art. 1, comma 380-ter, lett. a), della Legge n. 228/12, versa una quota dell’Imu di spettanza dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna pari, complessivamente, ad Euro 2.768,8 milioni, determinata per ciascun Comune in proporzione alle stime di gettito dell’Imu valide per l’an-

no 2015, come comunicate dal Mef, Dipartimento delle Finanze. Il valore relativo a ciascun Comune è indicato nell’allegato 1 al presente Decreto.Secondo l’art. 3, il riparto della quota del “Fsc” di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) - quota assicurata attraverso una quota dell’Imu di spettanza dei Comuni di Euro 2.768.800.000, e quota Imu per regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto - spettante per l’anno 2018 ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario è effettuato pren-

dendo come valore di riferimento per ciascun Comune il

valore del “Fsc” per l’anno 2017, calcolato al lordo dell’ap-

plicazione per l’anno 2017 dei meccanismi perequativi di cui all’art. 1, comma 380-quater, della Legge n. 228/12 (meccanismo perequativo a favore dei Comuni delle Re-

gioni a statuto ordinario che presentano differenze più significative tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni stan-

dard entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento).

Tale valore di cui sopra deve essere rettificato degli impor-ti derivanti:1. dagli effetti, per l’anno 2018, delle correzioni puntuali di

cui al Decreto MinInterno 12 gennaio 2018 (a seguito di verifica tecnica dei gettiti Imu e Tasi);

2. dall’applicazione per l’anno 2018 delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 436-bis e 436-ter, della Legge n. 190/14 (recupero graduale dei tagli del “Fsc” non applicati ne-

gli anni 2015 e 2016 ai Comuni danneggiati da eventi sismici);

3. dall’applicazione dall’anno 2018 delle disposizioni di cui all’art. 47, comma 9, lett. a), secondo e terzo periodo, del Dl. n. 66/14 (riduzioni di spesa per i Comuni compre-

si in gestioni associate). In applicazione di quanto previsto per la ripartizione del “Fsc” dall’art. 1, comma 449, della Legge n. 232/16, il 45% della quota del Fsc di cui al sopra specificato art. 1, comma 1, lett. a), del Dpcm., relativa, per l’anno 2018, ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, è accantonato e redistribuito ai medesimi Comuni sulla base della diffe-

renza tra le “capacità fiscali”, considerate nella misura del 50% di cui al Decreto Mef 16 novembre 2017 e i fabbiso-

gni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella Seduta del 13 settembre 2017.Al risultato di cui sopra si applica un primo correttivo in

applicazione dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 232/16 (nel caso di Comuni che presentano una differenza tra “capacità fiscali” e “fabbisogni standard” di cui alla lett. c), del comma 449, sopra riportato, tra un anno e l’altro, su-

periore a +4 % o inferiore a –4 % rispetto all’ammontare delle risorse storiche di riferimento.Dopodiché, per il solo anno 2018, all’importo risultante si applica l’ulteriore correttivo previsto dal comma 449, lett. d-bis, dell’art. 1 della Legge n. 232/16 (correttivo per in-

centivare la fusione fra Comuni).L’Allegato 2 riporta per ogni Comune Regioni a Statuto ordinario il valore risultante dalle operazioni di calcolo del presente art. 3 (per i Comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2017 i dati si intendono riferiti ai Comuni preesistenti e quindi spettano per sommaria).In base all’art. 4, il riparto della quota del “Fsc” di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) - quota assicurata attraverso una quota dell’Imu di spettanza dei Comuni di Euro 2.768.800.000, e quota Imu per regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto - spettante per l’anno 2018 ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna è effettuato prendendo come valore di riferimento per cia-

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scun Comune il valore del “Fsc” per l’anno 2017, rettificato degli importi derivanti: - dagli effetti, per l’anno 2018, delle correzioni puntuali di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 12 gennaio 2018 (rettifiche per verifica tecnica);

- dall’applicazione per l’anno 2018 delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 436-bis e 436-ter, della Legge n. 190/14 (recupero graduale dei tagli del Fsc non applicati negli anni 2015 e 2016 ai Comuni danneggiati da eventi sismici);

- dall’applicazione dall’anno 2018 delle disposizioni di cui all’art. 47, comma 9, lett. a), secondo e terzo periodo, del Dl. n. 66/14 (riduzioni di spesa per i Comuni compre-

si in gestioni associate).Il valore risultante dalle operazioni di calcolo suddetto è riportato, per ogni Comune della Regione siciliana e della Regione Sardegna, nell’Allegato 2. L’art. 5 definisce il riparto della quota del “Fsc” per l’anno 2018 di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) - Euro 3.767.450.000 - e l’attribuzione della quota del “Fsc” di cui all’art. 1, com-

ma 2. La prima è ripartita tra i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e tra i Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna secondo gli importi di cui all’Allegato 3, colonne 1, 2 e 3. La quota del “Fsc” per l’anno 2018 di cui all’art. 1, comma 2 - Euro 64.740.376,50, destinati ad assicurare il ristoro di un importo equivalente al gettito della Tasi sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base, ai sensi dell’art. 1, comma 449, lett. b), della Legge n. 232/16 - è attribuita ai Comuni beneficiari in base a quanto disposto dal citato art. 1, comma 449, lett. b), della Legge n. 232/16, gli im-

porti per singolo Comune sono indicati nell’Allegato n. 3, colonna 4.L’art. 6 prevede disposizioni per il nuovo Comune di Map-

pano (To) e specificatamente che la quota del “Fsc” spet-

tante per l’anno 2018 è calcolata rideterminando la quota del “Fsc” spettante in base agli artt. 4 e dei Comuni di Ca-

selle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leini. Tale rideterminazione è effettuata ripartendo tra il Comu-

ne di Mappano ed i singoli Comuni interessati la quota di “Fsc” per il 90% sulla base dei dati della popolazione residente e per il 10% in base all’estensione territoriale. L’art. 7 prevede che anche per l’anno 2018 è costituito un accantonamento di Euro 15.000.000 sul “Fsc”. Tale accantonamento è destinato prioritariamente alla com-

pensazione del mancato recupero a carico del Comune di

Sappada delle somme di cui agli allegati 1 e 2. L’accantonamento, al netto delle somme utilizzate per la compensazione del mancato recupero a carico del Comu-

ne di Sappada, è destinato a eventuali conguagli ai singoli Comuni derivanti da rettifiche dei valori ai fini del presen-

te Decreto. Le assegnazioni sono disposte con uno o più Decreti del Ministro dell’Interno. La quota da imputare ai singoli Comuni ai fini dell’accantonamento è calcolata per ciascun Comune in modo proporzionale alle risorse di ri-ferimento valide per l’anno 2018. L’art. 8 indica le modalità di determinazione della quota del “Fsc” per l’anno 2018 relativa ai singoli Comuni e le modalità per rintracciare gli importi utili negli allegati al presente Decreto (per ogni Comune delle Regioni a statu-

to ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sar-degna la somma algebrica del valore di cui all’Allegato n 2 e del valore di cui all’Allegato n. 3, colonna 5, è riportata nell’Allegato n. 4, colonna 1).Gli importi risultanti per i singoli Comuni sono poi corretti in relazione all’accantonamento 2018 di Euro 15 milioni di cui all’art. 7 del presente Dpcm., da destinare a even-

tuali conguagli per i singoli Comuni derivanti da rettifiche dei valori e dei criteri utilizzati ai fini del presente Decreto (valori per singolo Ente rintracciabili nell’allegato n. 4, co-

lonna 2).Il risultato positivo della somma algebrica dei valori di cui all’Allegato n. 4, colonne 1 e 2, determina per i sin-

goli Comuni l’importo spettante per l’anno 2018 a titolo di “Fsc” (importo indiato all’Allegato n. 4, colonna 3).Il risultato negativo della somma algebrica dei valori di cui all’Allegato n. 4, colonne 1 e 2, determina per i singoli Co-

muni un’ulteriore quota di Imu di spettanza dei Comuni stessi dovuta per l’anno 2018 a titolo di alimentazione del “Fsc”, il cui importo è riportato all’Allegato n. 4, colonna 4; in tal caso l’Agenzia delle Entrate versa una quota dell’Imu di spettanza dei singoli Comuni pari al predetto importo.Ove l’Agenzia delle Entrate non riesca a procedere in tut-to o in parte ai recuperi, i Comuni interessati sono tenuti a versare la somma residua direttamente all’entrata del bilancio dello Stato, dando Comunicazione dell’adempi-mento al Ministero dell’Interno; in caso di mancato ver-samento da parte del Comune entro il 31 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate – Struttura di gestione provvede al recupero negli anni successivi a valere sui versamenti di entrata a qualunque titolo dovuti al Comune.Per l’anno 2018 sugli importi a credito o a debito risultanti relativi ai singoli Comuni a titolo di “Fsc 2017”, in applica-

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zione dell’art. 8, sono applicate le detrazioni a compen-

sazione conseguenti all’applicazione dell’art. 7, comma 31-sexies, del Dl. n. 78/10, ossia per la riduzione del con-

tributo degli Enti per la copertura degli oneri derivanti dalla gestione della soppressa Agenzia autonoma per la gestio-

ne dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali (art. 9).Per l’anno 2018, la Finanza locale, in base all’art. 8, prov-

vede a erogare a ciascun Comune quanto attribuito a ti-tolo di “Fsc 2018”, al netto delle detrazioni appena citate, nei limiti della disponibilità di cassa del capitolo 1365, rela-

tivo al “Fsc”, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’Interno (art. 10).Per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 11, gli importi dovuti dai singoli Comuni, come indicati nell’Allegato n. 1 e nell’Al-legato n. 4, colonna 4, o derivanti dall’applicazione delle detrazioni di cui all’art. 9, sono Comunicati dal Ministero dell’Interno all’Agenzia delle Entrate – Struttura di gestio-

ne, la quale provvede a trattenere le relative somme dall’I-mu riscossa tramite il Sistema del versamento unitario (art. 17, del Dlgs. n. 241/97).La trattenuta da parte dell’Agenzia delle Entrate-Struttu-

ra di gestione è effettuata in 2 rate di pari importo a va-

lere sulle somme versate in relazione alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2018. Gli importi recuperati dall’Agenzia sono versati ad appositi capitoli dell’entrata del bilancio dello Stato.Il Dpcm. è completato dai n. 4 Allegati più sopra richiamati: - Allegato n. 1: quota dell’Imu 2018 trattenuta dall’Agenzia delle Entrate ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione Sardegna e della Regione siciliana per alimentare il “Fsc 2018” (art. 2, comma 3, del presente Dpcm.);

- Allegato n. 2: quota del “Fsc 2018” per i Comuni delle

Regioni a Statuto ordinario (art. 3, comma 5, del pre-

sente Dpcm.) e per i Comuni della Regione Sardegna e della Regione Siciliana (art. 4, comma 2, del presente Dpcm.);

- Allegato n. 3: quota del “Fsc 2018” destinata a ristorare i

Comuni dei minori gettiti Imu e Tasi (art, 5, commi 1 e 2, del presente Dpcm.);

- Allegato n. 4: importo finale del “Fsc 2018” per singolo Comune (art. 7 del presente Dpcm.).

Con il Comunicato 12 aprile 2018, pubblicato sul proprio sito istituzionale, il Ministero dell’Interno – Direzione cen-

trale della Finanza locale, ha reso noto che – con Prov-

vedimento 6 aprile 2018 – sono state erogate ai Comuni interessati (quelli che sono sede di aeroporti o che confi-

nano con altri che lo sono), le somme acquisite al bilancio dello Stato per l’anno 2018 a titolo di Addizionale comuna-

le sui diritti d’imbarco di passeggeri sulle aeromobili.

Ai sensi dell’art. 2, comma 11, lett. a), della Legge n. 350/03, gli importi in questione sono destinati a tutti i Co-

muni che sono sede di aeroporti o che confinano con altri che lo sono.Ogni Ente può consultare la somma corrispostagli all’in-

terno del Prospetto allegato alla Nota della Direzione cen-

trale.

Trasferimenti erarialiripartite tra i Comuni interessati le Addizionali comunali sui diritti d’imbarco dei passeggeri aerei

Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la Finanza locale, con il Comunicato 19 aprile 2018 ha reso noto di

aver disposto il pagamento a favore delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane, del 70% del rimborso

Trasferimenti erarialidisposto il pagamento del 70% degli oneri di stabilizzazione per il personale ex Eti

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degli oneri per la stabilizzazione del personale ex Eti (Ente tabacchi italiani) per l’anno 2018 ai sensi dell’art. 9, com-

ma 25, del Dl. n. 78/10.Le somme sono state erogate sulla base dei dati comuni-cati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale dovranno essere indirizzate le eventuali richieste di chiari-mento di carattere non finanziario. I nominativi del personale proveniente dall’ex Ente Ta-

bacchi Italiani e transitati verso gli Enti Locali, che risulta essere attualmente in servizio, possono essere consulta-

ti all’interno dell’Area certificati (Sezione “Consultazione

Area trasferimenti erariali” – “Personale in mobilità”) del

sito istituzionale della Direzione centrale per la Finanza

locale.Le risorse per il rimborso degli oneri in questione sono assegnate agli Enti fino a che manterranno in essere i rapporti di lavoro con i soggetti ex Eti, e di conseguenza la comunicazione al Ministero dell’Interno dell’eventuale interruzione del rapporto di lavoro con detti soggetti rap-

presenta un obbligo per le Amministrazioni. I trasferimenti di cui all’art. 9, comma 25, del Dl. n. 78/10, rientrano tra quelli soggetti a sospensione laddove un Ente non abbia trasmesso la certificazione di bilancio (art. 161, comma 3, Tuel). La restante quota del 30% verrà erogata entro il mese di ottobre 2018.

Con il Dm. Interno 11 aprile 2018, pubblicato il 12 aprile 2018 sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno – Di-rezione centrale della Finanza locale, sono stati determi-nati gli importi provvisori dei contributi attribuiti ai Comuni richiedenti per consentire l’estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari effettuate negli anni 2017 e 2018.La platea interessata dal Provvedimento è quella delle Amministrazioni comunali che, in applicazione del Dm. 14 marzo 2017, hanno fatto richiesta dei contributi citati entro il 31 marzo 2018.

Questo primo riparto provvisorio è basato sui dati riportati nei Modelli “A” inviati dagli Enti e che dovranno poi essere confermati o rettificati attraverso i Modelli “B”, da inviare entro il 28 febbraio 2019.Complessivamente sono stati assegnati Euro 47 milioni (come previsto nella Tabella n. 8 della “Legge di bilancio

2018”), a fronte dei 160.055.078,13 Euro certificati dagli Enti interessati.Le quote spettanti ad ogni singolo Comune sono riportate nell’Allegato “A”, che forma parte integrante del Decreto in questione.

Estinzione anticipata mutui e prestiti obbligazionarideterminato l’ammontare definitivo provvisorio dei contributi 2018

Con Decreto interministeriale del 13 aprile 2018, diffuso sul sito del Ministero dell’Interno –Direzione centrale della Finanza locale e attualmente in attesa di pubblicazione in G.U., sono stati determinati i contributi assegnati agli Enti Locali per finanziare gli interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di cui all’art.

1, commi da 853 a 861, della “Legge di bilancio 2018”.Il pagamento del primo acconto, pari al 20% del contribu-

to, è stato disposto lo scorso 16 aprile in favore di tutti gli Enti in regola con la trasmissione delle certificazioni (ai sensi dell’art. 161 del Tuel).Nell’Allegato 1, che forma parte integrante del Decreto,

Opere pubbliche per messa in sicurezza di edifici e territorioassegnato un primo acconto dei contributi istituiti dalla “Finanziaria”

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possono essere consultate sia le somme attribuite ai sin-

goli Enti che le cause di esclusione delle domande che non sono state accolte.I Comuni beneficiari dei contributi devono necessariamen-

te affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbli-che entro otto mesi dalla data di emanazione del Decreto in commento (emanato il 13 aprile, quindi la scadenza coincide con il 13 dicembre 2018). In caso di inosservan-

za di questo termine, il contributo sarà recuperato dal Mi-nistero dell’Interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129, art. 1, della Legge n. 228/12, ossia a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell’Interno stesso e, in caso di incapienza, con trattenuta da parte dell’Agenzia delle Entrate a valere sul riversa-

mento Imu.L’assegnazione del restante 80% del contributo seguirà il seguente calendario: entro il 30 novembre 2018 sarà assegnato un ulteriore 60%, previa verifica dell’avvenu-

to affidamento dei lavori, attraverso apposito Sistema di monitoraggio (“Monitoraggio opere pubbliche” attraverso

il Sistema di cui al Dlgs. n. 229/11, classificando le opere sotto la voce “Messa in sicurezza edifici e territorio-com-

ma 853”). Infine il restante 20% sarà erogato previa trasmissione al Ministero dell’Interno del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal Direttore dei lavori.In merito alla rendicontazione, l’art. 5 stabilisce che i Co-

muni destinatari dei contributi che ottemperino agli adem-

pimenti informativi richiesti per il Sistema di cui all’art. 3, comma 2 (citato “Monitoraggio opere pubbliche”) siano

esonerati dall’obbligo di presentazione del rendiconto del-le somme ricevute.In caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta, viene invece disposto che gli stessi siano vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui all’art. 1, comma 858, della Legge n. 205, e successivamente possano essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell’e-

sercizio successivo al collaudo. Eventuali economie di spesa non impegnate saranno re-

cuperate secondo le modalità sopra citate (art. 1, commi 128 e 129, della Legge n. 228/12).

A partire dal 3 aprile 2018 gli Enti Locali possono presen-

tare domanda per accedere al bando “Comuni in pista–#-

sullabuonastrada” per promuovere e sviluppare le piste ci-

clabili, previsto dal Protocollo d’intesa siglato il 5 febbraio 2018 dall’Istituto per il Credito Sportivo (Ics) con Anci e Federciclismo. La possibilità di aderire al bando resterà aperta fino al 2 luglio 2018.L’iniziativa prevede la concessione di mutui a tasso zero ai Comuni per realizzare, migliorare e mettere in sicurezza le piste ciclabili e le strutture di supporto alle piste (come, ad esempio, ciclostazioni per la custodia e l’assistenza delle biciclette, servizi igienici, punti ristoro o di primo soccorso, postazioni con defibrillatore, aree di sosta attrezzate, ripa-

ri e fontanelle d’acqua potabile, “percorsi vita” adiacenti

alle piste ciclo pedonali con relative attrezzature per eser-cizi sportivi all’aperto).Le risorse potranno essere utilizzate anche per l’abbatti-mento di barriere architettoniche e sensoriali e per l’acqui-

sto di attrezzature e di materiali a basso impatto ambien-

tale ed efficientamento energetico delle piste.Ogni Comune potrà presentare più domande, ognuna re-

lativa ad un solo progetto o lotto funzionale, che, in caso di ammissione, godranno del totale abbattimento della quo-

ta interessi nel limite massimo complessivo di 3 milioni di Euro. Tetto che viene innalzato a 6 milioni per le domande presentate dalle Unioni di Comuni e altre forme associati-ve, i Comuni capoluogo e le Città metropolitane.Complessivamente, il Protocollo d’Intesa ha messo a disposizione degli Enti Locali Euro 9 milioni di contributi per abbattere totalmente gli interessi di Euro 50 milioni di mutui a tasso fisso, della durata di 15 anni, da stipulare obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2018, destinati a finanziare investimenti sulle piste ciclabili, i ciclodromi e le loro strutture di supporto in possesso delle caratteristiche

previste dal punto 5 dell’Avviso pubblico (http://www.credi-

tosportivo.it/banditassozero/comuni_in_pista.html).

“Comuni in pista”al via la concessione di mutui a tasso zero per lo sviluppo di piste ciclabili, ciclostazioni e altri servizi affini

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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una Nota pubblicata il 9 aprile 2018 sul sito “Piattaforma dei crediti

commerciali” (http://crediticommerciali.mef.gov.it/Credi-

tiCommerciali/home.xhtml), ha reso nota la disponibilità della funzione di “Comunicazione di assenza posizioni

debitorie” in adempimento a quanto prescritto dall’art. 7, comma 4-bis del Dl. n. 35/13, il quale prevede che le P.A. trasmettano la Comunicazione relativa alla situazione de-

bitoria tramite la Piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell’anno successivo.Con la medesima Nota è stato inoltre messo in evidenza che l’obbligo di comunicare i debiti certi, liquidi ed esigibili,

maturati alla data del 31 dicembre 2017 che non risultano estinti alla medesima data, è assolto dalla Comunicazio-

ne di scadenza mensile ai sensi dell’art. 7-bis, comma 4 del medesimo Decreto. Si tratta dell’adempimento che le Amministrazioni devono effettuare, entro il 15 di ciascun mese, con riferimento ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbli-gazioni relative a prestazioni professionali, per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decor-

renza degli interessi moratori di cui all’art. 4 del Dlgs. n. 231/02.

“Pcc”ricognizione 2018 per comunicazione dei debiti

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 83 del 10 aprile 2018 la Circolare Mef n. 13/RgS del 21 marzo 2018, rubricata “Decreto 18 gennaio 2008, n. 40, concernente: ‘Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del Dpr. n. 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbli-

che Amministrazioni’ – Chiarimenti aggiuntivi”, contenente chiarimenti in materia di pagamenti della P.A.In via preliminare, il Ministero analizza la vigente norma-

tiva di riferimento e la relativa prassi. Il riferimento nor-mativo “cardine” è dato dall’art. 48-bis del Dpr. n. 602/73, il quale prescrive che, “a decorrere dalla data di entrata

in vigore del Regolamento di cui al comma 2, le Ammini-

strazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n.

165/01, e le Società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un

importo superiore a 5.000,00 Euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari alme-

no a tale importo e, in caso affermativo, non procedono

al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della

riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.(…)

Con Decreto di natura non regolamentare del Mef, l’im-

porto di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura

comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito”.La soglia di Euro 5.000 è stata stabilita dall’art. 1, com-

ma 988, della Legge n. 205/17 (“Legge di bilancio 2018”), novellando il precedente importo fissato ad Euro 10.000, con decorrenza 1° marzo 2018. Altra novità introdotta dalla “Legge di bilancio 2018” - nello specifico dall’art. 1, comma 987, lett. b) - è l’aumento da 30 a 60 giorni del-la sospensione dei pagamenti a favore del beneficiario, qualora egli risulti inadempiente nei confronti dell’Agente nazionale della riscossione.Ancora, la Circolare si sofferma sul disposto dell’art. 1, comma 4-bis, del Dl. n. 16/12, ai sensi del quale, “in pre-

senza della segnalazione di cui all’art. 48-bis del Dpr. n. 602/73, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del

beneficiario, delle somme che (…), eccedono l’ammonta-

re del debito per cui si è verificato l’inadempimento, com-

prensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti”.

Per quanto concerne la disciplina della cessione dei credi-ti certificati, l’art. 37, comma 7-ter, del Dl. n. 66/14, dispo-

ne che “le verifiche di cui all’art. 48-bis del Dpr. n. 602/73 sono effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni esclusiva-

mente all’atto della certificazione dei crediti certi, liquidi ed

Pagamenti P.A.nuovi chiarimenti dal Mef sulle verifiche di inadempienza

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esigibili (…) esclusivamente nei confronti del cessionario”.Riguardo all’ambito di applicazione della predetta norma-

tiva, l’art. 48-bis del citato Dpr. n. 602/73 ricomprende in tale ambito “le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,

comma 2, del Dlgs. n. 165/01, e le Società a prevalente partecipazione pubblica”, mentre l’art.1, comma 1, lettera a), del Dm. n. 40/08 ricomprende tra i soggetti obbligati a eseguire la verifica di inadempienza solo “le Ammini-

strazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n.

165/01, e le Società a totale partecipazione pubblica”.Per le Società interamente partecipate, il Mef conferma quanto espresso nella Circolare n. 22/RgS del 2008, se-

condo cui “le Società tenute a dare applicazione alla di-

sciplina in discorso sono esclusivamente quelle a totale

partecipazione pubblica diretta”.Circa gli Enti pubblici economici, nonostante non venga-

no annoverati tra quelli obbligati, il Ministero ritiene che l’obbligo di che trattasi sussista anche in capo ad essi, in quanto non viene ritenuta attendibile una previsione di legge che pone un obbligo, per la tutela di ragioni di cre-

dito pubbliche, a carico di Società pubbliche partecipate anche da privati, escludendone invece gli Enti pubblici economici i quali perseguono interessi pubblici. Invero, pur agendo in prevalenza seguendo la normativa priva-

tistica, essi dispongono sempre di un potere pubblicistico e sono sottoposti a controlli specifici. Per cui, secondo il Mef, tutte le Amministrazioni pubbliche, statali o meno, e gli Enti pubblici, anche economici, siano tenuti a dare seguito e rispettare la disciplina recata dall’art. 48-bis del

Dpr. n. 602/73.Con riguardo alle Aziende speciali, anche consortili, e delle altre Aziende pubbliche, in considerazione della loro riconducibilità nell’ambito degli Enti pubblici indipendente-

mente dal fatto che le stesse siano qualificate come Enti pubblici economici o meno, rientrando anch’essi nella di-sciplina oggetto della Circolare in commento. A tal propo-

sito, chi scrive segnala che tale interpretazione non trova attualmente riscontro nel testo letterale della norma di leg-

ge.Secondo il Mef, non rientrano invece nel perimetro di ap-

plicazione le Fondazioni e le Associazioni di Enti pubblici pur se presenti nell’Elenco Istat, e di contro lo sono le ge-

stioni commissariali.Completando l’ambito di applicazione degli obblighi di cui al citato art. 48-bis, se il beneficiario del pagamento è una P.A. vale quanto espresso dalla Circolare Mef n. 22/RgS del 2008, ovvero che non occorre espletare le verifiche

sopra riportate.Di seguito, la Circolare si sofferma sul cd. “split payment”, disciplinato dall’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72. Nello specifi-

co, le P.A. soggette a tale regime, ai fini dell’individuazione della soglia degli Euro 5.000, non dovranno considerare l’Iva, ma soltanto l’importo netto spettante al beneficiario (tale chiarimento era già stato fornito a suo tempo anche dall’Agenzia delle Entrate con la propria Circolare n. 15/E del 2015, richiamata poi dalla successiva e più recente Circolare n. 27/E del 2017).L’obbligazione di pagamento da assoggettare alla verifica può derivare da contratto ovvero da fatto illecito o, come stabilito dall’art. 1173 del Cc., da “ogni altro atto o fatto

idoneo a produrla in conformità all’ordinamento giuridico”. Ciò viene ritenuto valido anche relativamente ai pagamenti scaturenti da un giudizio di ottemperanza, ivi inclusi quelli disposti, dal Commissario “ad acta” nominato dal Giudice.Né può rivelarsi funzionale a superare l’intervenuto pigno-

ramento, disposto ai sensi dell’art. 72-bis del medesimo

Dpr. n. 602/73, un eventuale giudizio di ottemperanza pro-

mosso dal creditore e volto ad ottenere il pagamento di quanto già riconosciuto in sede giudiziale, ma a dispetto della situazione di inadempienza concernente l’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare pari almeno alla soglia fissata dalla legge.In caso di decesso del beneficiario, la verifica disposta dall’art. 48-bis sarà eseguita nei confronti degli eredi se-

paratamente considerati. Qualora, a seguito del subentro di una pluralità di eredi con il conseguente frazionamento delle somme spettanti a ciascuno, non venga più raggiun-

ta la soglia degli Euro 5.000, la Circolare in commento di-spone che la verifica dovrà essere effettuata nei confronti di ciascun coerede, ovviamente per la parte allo stesso spettante in ragione della singola quota ereditaria, sem-

preché detta quota singolarmente considerata superi la soglia fissata dalla legge. Sono però presenti dei casi in cui non vige l’obbligo di verifica, quali, a titolo esemplifica-

tivo, le indennità connesse allo stato di salute o al ristoro di un danno biologico subito; di contro, nel caso di una “pensione tabellare privilegiata”, riconosciuta con Senten-

za in esito ad un processo, iniziato dalla persona avente diritto, deceduta in corso di causa, successivamente ri-assunto dai suoi eredi, non vengono riscontrate ragioni idonee a sostenere l’esclusione della verifica.Ancora, in caso di morte del prestatore di lavoro, il Dica-

stero richiama quanto statuito dalla propria Circolare n.

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29/RgS del 2009, ai sensi della quale la verifica prevista dall’art. 48-bis deve svolgersi in capo al soggetto (o ai sog-

getti) cui spettano le indennità, ovverosia il coniuge, i figli e, se a carico del lavoratore, i parenti entro il terzo grado egli affini entro il secondo grado. Inoltre, tali somme non rientrano tra quelle pignorabili ai sensi dell’art. 72-ter del

Dpr. n. 602/73, non essendo relative al rapporto di lavoro.Di seguito, la Circolare si sofferma sul cd. “mandato con

rappresentanza”, in cui, ai sensi dell’art. 1704 del Cc., il mandatario agisce in nome e per conto del mandante e gli atti conclusi dal primo con il terzo producono gli effetti giuridici direttamente in capo al secondo. In tali casi, la verifica di cui all’art. 48-bis deve essere effettuata, oltre che nei confronti del mandante, anche nei confronti del mandatario. Le maggiori perplessità - secondo il Ministero - sono sor-te con riferimento alle somme liquidate a seguito di un giudizio il cui percipiente risulti l’Avvocato difensore. La Cassazione, con la Sentenza n. 15639/03, ha precisato che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente, dovendosi escludere che si verta in un’ipotesi di cessione di credito, da parte del cliente, al proprio difensore; di conseguenza, ove l’Am-

ministrazione sia parte soccombente, il Mef ritiene che solo in capo al difensore debba essere effettuata la ve-

rifica prevista dall’art.48-bis, in quanto effettivo titolare del diritto di credito. Al contrario, nell’ipotesi della procura all’incasso, pure rilasciata a favore del proprio difensore, viene rimarcato che il mandato conferito ad un terzo non produce il trasferimento della titolarità del diritto di credito che rimane in capo al mandante, effettivo beneficiario del pagamento, per cui la verifica in questione deve essere effettuata esclusivamente in capo a quest’ultimo.Può altresì verificarsi il caso descritto dall’art. 30, comma 5, del Dlgs. n. 50/16 (“Codice dei Contratti”), ovverosia che, “in caso di inadempienza contributiva risultante dal

Documento unico di regolarità contributiva relativo a per-

sonale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art.

105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione

appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versa-

mento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi, compre-

sa, nei lavori, la cassa edile”. In tale fattispecie, può porsi un problema di potenziale conflitto tra le norme nel caso di contemporanea inadempienza contributiva e fiscale in quanto, in ottemperanza all’art. 48-bis del Dpr. n. 602/73,

in caso di inadempienza, l’Agente della riscossione pro-

cede con il pignoramento presso terzi. Per tali casistiche, il Ministero dispone che la verifica dell’art. 48-bis debba essere effettuata con riferimento all’importo che residua a seguito dell’intervento sostitutivo, sempreché detto impor-to risulti superiore alla soglia di legge.Nelle cessioni del credito possono verificarsi le seguenti situazioni: - il cedente presta il proprio assenso, secondo il procedi-mento descritto nella Circolare Mef n. 29/RgS del 2009, a far effettuare immediatamente la verifica di inadem-

pienza a proprio carico da parte dell’Amministrazione ceduta che, conseguentemente, darà notizia degli esiti al cessionario. Soltanto nel caso poi che l’esito risulti di “non inadempimento”, l’Amministrazione effettuerà, al momento del pagamento, una seconda verifica esclusi-vamente nei confronti del cessionario;

- il cedente non presta il proprio assenso a far effettuare

la verifica, e così l’Amministrazione dovrà effettuare la verifica de qua nei confronti del solo cedente all’atto del pagamento a favore del cessionario, con il rischio che il cedente possa risultare infine inadempiente agli obblighi di versamento di cartelle di pagamento.

Altra incertezza di compatibilità normativa si verifica con il “fermo amministrativo”, disciplinato dall’art. 69, comma 6 e 7, del Rd. n. 2440/23, secondo il quale “qualora un’Ammi-

nistrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragio-

ne di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre

Amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento,

questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento

definitivo”. Il problema sta nell’esigenza per le Pubbliche Amministrazioni di non pagare chi, per altro verso, risulta essere un proprio debitore.La Circolare ricorda che il “fermo amministrativo” ha pre-

supposti e finalità distinte rispetto all’art. 48-bis, il quale presuppone l’esistenza di ruoli già emessi e tradotti in cartelle di pagamento rimaste senza esito, a prescindere dal soggetto titolare del credito espresso nelle stesse, ed è norma volta a rafforzarne l’esecutività. Il “fermo ammi-

nistrativo” invece è azionabile dalle sole Amministrazioni creditrici appartenenti allo Stato o rientranti nelle Agenzie istituite dallo stesso. In concreto, la norma mira evidente-

mente a tutelare, in via cautelare, la possibilità di soddisfa-

re, in un prossimo futuro, un credito dello Stato, una volta divenuto certo, liquido ed esigibile, eventualmente anche attraverso la compensazione legale con i crediti vantati dal soggetto debitore dei primi.

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Riguardo al trattamento di eventuali irregolarità, viene di-sposta la sostituzione dell’Allegato “A” alla Circolare n. 27/ RgS del 2011, a seguito dell’istituzione dal 1° luglio 2017 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in luogo di Equita-

lia Servizi di riscossione Spa, con il nuovo Allegato “A” che

correda la Circolare in parola. Il Modello dovrà essere com-

pilato qualora venga omessa la verifica di cui all’art. 48-bis

senza che ricorra una fattispecie di esclusione dalla stessa.Nei casi di riscossione dei Tributi locali effettuata in con-

cessione da Società di capitali, in osservanza di quanto statuito dalla Circolare Mef n. 22/RgS del 2008, il Mef ri-tiene che non rientrino nell’obbligo di verifica in discorso i versamenti di tributi o contributi assistenziali e previden-

ziali, a prescindere dalla natura giuridica del soggetto de-

putato alla gestione della riscossione.Infine, in tema di frazionamento dei pagamenti, il Ministero precisa che, ai sensi della propria Circolare n. 22/RgS del 2008, esso ha l’effetto di disporre più rimesse finanziarie al di sotto della soglia prevista, con la conseguente elu-

sione dei vincoli di legge sulla prescritta verifica, e per tali motivi è vietato. Inoltre, come statuito dalla Corte dei conti, Sezione Calabria, con la Sentenza n. 66/16, tale pratica provocherebbe un danno erariale in misura pari alla som-

ma dei pagamenti frazionatamente eseguiti.Per ulteriori approfondimenti sul punto rinviamo alla lettu-

ra del Documento in commento.

Con la Decisione di esecuzione n. 2018/593 del 16 apri-le 2018, il Consiglio dell’Unione Europea ha accettato la richiesta dell’Italia di introdurre una deroga agli artt. 218 e 232 della Direttiva 2006/112/CE e l’obbligo di fatturazio-

ne elettronica per tutti i soggetti passivi, fatta eccezione i soggetti Iva che beneficiano della franchigia per le piccole imprese, di cui all’art. 282 della medesima Direttiva.L’accettazione deriva dall’aver riconosciuto all’Italia la necessità, attraverso la fattura elettronica, di migliorare i controlli consentendo una lotta all’evasione più serrata. Tale accettazione dovrebbe determinare conseguente-

mente, dal 1° luglio 2020, la decisione di non richiedere da parte dell’Italia l’ulteriore proroga del meccanismo dello “split payment”, posto che l’introduzione estesa del Siste-

ma di fatturazione elettronica dovrebbe risultare misura sufficiente alla lotta all’evasione.In sintesi, la Decisione all’art. 1 autorizza l’Italia, dal 1° lu-

glio 2018 al 31 dicembre 2021, ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano di-versi dai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all’art. 282 della Direttiva.In deroga all’art. 232 della medesima Direttiva, l’Italia è autorizzata a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario, eccetto

il caso in cui tali fatture siano emesse da soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all’art. 282 della Direttiva.All’art. 4 viene previsto che, qualora l’Italia ritenesse ne-

cessaria la proroga ulteriore delle deroghe in esame, con-

giuntamente alla domanda di proroga dovrà presentare alla Commissione Europea una relazione che valuti la misura in cui le misure nazionali sono risultate efficaci ai fini della lotta alla frode e all’evasione dell’Iva e della sem-

plificazione della riscossione delle Imposte. Tale relazione dovrà valutare altresì l’incidenza di tali misure sui soggetti passivi e, in particolare, se tali misure aumentino gli oneri e costi amministrativi facenti capo a essi.In ragione della Decisione in commento, dal 1° luglio 2018 di fatto viene ratificato l’obbligo della fatturazione elettro-

nica per documentare la cessione di carburanti e per i su-

bappaltatori negli appalti pubblici, mentre dal 1° gennaio 2019 entrerà ufficialmente a regime l’obbligo generalizza-

to di emissione della fattura elettronica tra tutti i soggetti passivi Iva italiani e verso i consumatori finali (previsto dall’art. 1, comma 909, della Legge n. 205/17 (“Legge di

bilancio 2018”), tranne coloro che rientrano nella franchi-gia per le piccole imprese di cui all’art. 282 della Direttiva. Dal 2019 dovrebbe pertanto venir meno anche l’obbligo dello “Spesometro”.

Ivacon la Decisione dell’Ue, dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021 in Italia le fatture cartacee non sono più equiparabili a quelle elettroniche

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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10 aprile 2018 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19 gennaio 2018, recante il “Regolamento con cui si adot-

tano gli Schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103, comma 9 e 104, comma 9, del Dlgs. n. 50/16”.Il Decreto approva gli Schemi-tipo di contratto delle garan-

zie fideiussorie per:a. la cauzione provvisoria per lavori, servizi e forniture (art.

93, comma 1, Dlgs. n. 50/16);b. la cauzione definitiva per lavori, servizi e forniture (art.

103, comma 1, Dlgs. n. 50/16);c. l’anticipazione per lavori (art. 35, comma 18, Dlgs. n.

50/16);d. la rata di saldo per lavori, servizi e forniture (art. 103,

comma 6, Dlgs. n. 50/16);e. la risoluzione per lavori (art. 104, comma 1, Dlgs. n.

50/16);f. il buon adempimento per affidamenti a contraente gene-

rale o per lavori di importo a base d’asta superiore a 100 milioni di Euro, se la garanzia fideiussoria è prevista dal bando/avviso (art. 104, comma 1, Dlgs. n. 50/16).

Le garanzie possono essere rilasciate anche congiun-

tamente da più garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere prestate, sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all’interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddi-visione per quote opera nei rapporti interni ai garanti me-

desimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della Stazione Appaltante. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero indicate unitariamente nell’unico atto, corrispondono in ogni caso all’importo complessivo garantito. Il Decreto inoltre approva le Schede tecniche che, ai fini della semplificazione delle procedure, gli offerenti e gli ap-

paltatori presentano alle stazioni appaltanti, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.

Garanzie fideiussoriepubblicati gli Schemi di contratti-tipo previsti dal Dlgs. n. 50/16

L’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti Lo-

cali del Ministero dell’Interno ha pubblicato sul sito istitu-

zionale del Dipartimento della Funzione pubblica, in data 20 febbraio 2018, il Documento denominato “Atto di in-

dirizzo ex art. 154, comma 2, del Tuel sulle proposte di modifica del Regolamento per l’istituzione dell’Elenco dei revisori dei conti degli Enti Locali e le modalità di scelta

dell’Organo di revisione economico-finanziario”, ossia del Decreto Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, at-tuativo delle disposizioni di cui all’art. 16, comma 25, del Dl. n. 138/11.Le Istituzioni pubbliche coinvolte, il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e l’As-

sociazione nazionale dei certificatori e dei Revisori degli Enti Locali, hanno evidenziato la necessità di approfondire

la tematica relativa alla verifica della qualità dell’attività del revisore degli Enti Locali e delle modalità di effettuazione dell’estrazione a sorte.Il Documento, che costituisce Pronuncia di un atto di indi-rizzo utile per la presentazione di proposte per la modifica del Regolamento disciplinante la tenuta dell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali, specifica appunto le proposte di modifica suddividendole per argomento e indicando le modifiche al testo del Regolamento citato.Potenziamento dell’esperienza professionale. Istituzione IV fasciaIl percorso formativo ed esperienziale che porta all’affida-

mento del ruolo di Revisore negli Enti medio grandi (quelli oltre i 50.000 abitanti) dovrebbe essere adeguatamente rinforzato.

Revisori dei contila proposta di riforma avanzata dall’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti Locali del Viminale

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Le proposte dell’Osservatorio incidono sui requisiti previsti per l’iscrizione nell’Elenco per assicurare una più adegua-

ta professionalità dei soggetti che si candidano a revisore e garantire negli Enti di medio/grande dimensione una più elevata professionalità. L’Osservatorio ritiene che tale obiettivo sia raggiungibile mediante l’istituzione di una IV fascia di revisori candida-

bili per la partecipazione all’Organo di controllo nei Co-

muni con oltre 50.000 abitanti con requisiti di accesso il possesso di almeno 10 anni di iscrizione nel Registro dei revisori o nell’Albo dei Commercialisti, lo svolgimento di almeno 2 incarichi di revisione di durata non inferiore a 3 anni ciascuno nella III fascia (Comuni oltre 15.000 abitanti e Province) e il conseguimento nei primi 11 mesi dell’anno precedente di almeno 10 crediti formativi.Nomina alla I fascia – Modifica dei requisiti richiestiPer i Comuni con popolazione fino a 4.999 abitanti vie-

ne ritenuta inadeguata la previsione normativa di acces-

so solo mediante anzianità minima di iscrizione all’Ordine professionale o al Registro dei Revisori legali e l’aggiorna-

mento professionale. Il Documento indica l’opportunità di garantire, anche per tale fascia, una più adeguata qualificazione professionale. L’Osservatorio ritiene che rafforzare l’obbligo formativo, raddoppiando gli attuali n. 10 crediti formativi, unitamente all’obbligo di effettuare un periodo di pratica come colla-

boratore di un Organo di revisione delle fasce superiori, possano costituire elementi idonei ad assicurare un ulte-

riore elemento formativo valido a rafforzare le competenze di chi si accinge ad accedere alla professione di Revisore

dei conti negli Enti Locali.Qualità della formazione continuaL’Osservatorio conferma che la formazione continua ap-

pare il principale elemento di un costante aggiornamento professionale nella materia della contabilità finanziaria ed economica, ma i dati offerti dall’esito dei test di verifica svolti (superati dalla pressoché totalità dei partecipanti), al termine della partecipazione a ciascun evento formativo, rendono necessario apportare alcune modifiche al siste-

ma di verifica.L’Osservatorio propone di integrare il requisito formativo con il superamento, di un test di verifica delle competen-

ze, con cadenza annuale, da effettuarsi a livello nazionale a cura del Ministero dell’Interno, con modalità telematica, cui accesso sia condizionato al conseguimento dei già previsti crediti formativi.Inoltre, l’Osservatorio ritiene che, per il conseguimento dei crediti formativi, debba essere valorizzata l’attività dei do-

centi dei corsi condivisi dal Ministero dell’Interno.Modifica dell’algoritmo del Sistema di estrazione a sorteL’Osservatorio ha registrato numerose segnalazioni circa il funzionamento dell’estrazione casuale dei nominativi per le designazioni degli Organi di revisione (in diversi anni, professionisti estratti più volte mentre altri nessuna). L’Osservatorio ritiene che, pur mantenendo la metodolo-

gia dell’estrazione casuale, occorra applicare alcuni cor-rettivi al Sistema probabilistico mediante pesi matematici da attribuire ai diversi candidati, in ragione del numero de-

gli incarichi già svolti.Disciplina transitoria

L’Osservatorio propone, in fase di prima applicazione del-le proposte di modifica esaminate, un periodo di ultra-vi-genza delle disposizioni del Regolamento interessate dalle modifiche, per permetterne l’adeguamento e al fine di realizzare un equilibrato e progressivo subentro delle prospettate modifiche.Viene precisato che nell’ambito dell’analisi e dello studio dell’Osservatorio e del relativo gruppo di lavoro sono state avanzate anche ulteriori proposte ed osservazioni di par-ticolare interesse (tra queste citiamo quella riguardante la possibilità di elezione del Presidente dell’Organo di revi-sione da parte degli Organi politici, riservando al sorteggio soltanto gli altri 2 componenti).Il Documento dell’Osservatorio riporta in allegato anche il testo coordinato con le modifiche al Regolamento di cui al Decreto Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, per il recepimento delle proposte sopra indicate.

L’Osservatorio ritiene che, pur

mantenendo la metodolo gia

dell’estrazione casuale, occorra

applicare alcuni cor rettivi al Sistema

probabilistico mediante pesi matematici

da attribuire ai diversi candidati, in

ragione del numero de gli

incarichi già svolti

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E’ stato pubblicato sulla G.U. del 6 aprile ed è vigente dal 21 aprile 2018 il Dlgs. 16 marzo 2018, n. 29 - rubricato “Disposizioni integrative e correttive al Dlgs. n. 93/16, re-

cante riordino della disciplina per la gestione del bilancio

e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in

attuazione dell’art. 42, comma 1, della Legge n. 196/09”

- facendo proprie le risultante della sperimentazione di bi-lancio effettuata ai sensi dell’art. 42, comma 2, della Leg-

ge n. 196/09, nonché delle informazioni provenienti dalla sperimentazione in corso, ai fini dell’attuazione dell’art. 34 della Legge n. 196/09.Il Capo I del Provvedimento fa riferimento alla parte Spesa del bilancio dello Stato.L’art. 1 riguarda specificatamente gli impegni e i paga-

menti e modifica l’art. 34 della Legge n. 196/09, subordi-nando ora l’impegno alla verifica dell’effettiva disponibilità finanziaria di competenza e di cassa.L’art. 2 - “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa

e contabile” - modifica gli artt. 11 e 13 del Dlgs. n. 93/16, specificando che le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato presentano agli Uffici di controllo una rendi-contazione dettagliata dei pagamenti effettuati ed una rendicontazione dei pagamenti delle competenze fisse e accessorie del personale.

L’art. 3 riguarda la spesa decentrata agli Uffici periferici delle Amministrazioni statali, e prevede che le Amministra-

zioni centrali provvedono a ripartire le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra i propri Uffici periferici per l’esercizio delle funzioni attribuite agli stessi da specifiche disposizioni di legge o regolamenti, nonché per l’espleta-

mento delle attività ad essi decentrate dagli Uffici centrali. Tali somme sono equiparate a tutti gli effetti agli stanzia-

menti di bilancio.Poi, l’art. 4, con riferimento alla gestione delle spese, pre-

vede il rafforzamento dell’obbligo del rispetto dei termini di pagamento delle obbligazioni contratte.Il Capo II del Provvedimento fa riferimento alla parte En-

trata del bilancio dello Stato. L’art. 6 integra la Legge n. 196/06, prevedendo che per “accertamento qualificato” si intende l’iscrizione nello Sta-

to di previsione dell’entrata di tutti i redditi, proventi e cre-

diti di qualsiasi natura per un ammontare corrispondente

all’importo che lo Stato, avendone diritto sulla base della legislazione vigente, prevede di riscuotere nel triennio di riferimento. Nelle previsioni delle entrate devono essere inseriti soltanto gli importi che si prevede di accertare in modo qualificato.

Gestione del bilancio dello Stato e potenziamento della funzione del bilancio di cassain G.U. il “Correttivo” del Dlgs. n. 93/16

Le prossime Elezioni amministrative si terranno il 10 giu-

gno 2018, mentre eventuali ballottaggi per l’elezione diret-ta dei Sindaci si svolgeranno - come di consueto - dopo 2 settimane, quindi domenica 24 giugno 2018.A stabilirlo, con Decreto 30 marzo 2018, pubblicato sul proprio sito istituzionale, è stato il Ministero dell’Interno.La tornata elettorale 2018 interesserà un totale di 797 Co-

muni italiani, dei quali 203 nelle Regioni a Statuto specia-

le.Il voto in Sicilia è fissato nella stessa data del 10 giugno 2018, mentre in Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Tren-

tino Alto Adige gli elettori interessati andranno al voto, ri-spettivamente, il 29 aprile, il 20 maggio e il 27 maggio 2018.

Elezioni amministrativeil Viminale fissa al 10 giugno 2018 la data per le consultazioni nelle Regioni a Statuto ordinario

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È in corso di emanazione il Decreto interministeriale che proroga i termini di alcuni adempimenti contabili a favore degli Enti colpiti dal sisma nel 2016, a causa del perdurare di situazioni di crisi post emergenziale.In particolare, il Decreto proroga: - al 30 settembre 2018 il termine per l’approvazione del rendiconto della gestione 2017;

- al 30 ottobre 2018 il termine per la certificazione del-la verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo per l’anno 2017, di cui all’art. 1, comma 470, della Legge 11 dicem-

bre 2016, n. 232;

- al 31 maggio 2018 il termine previsto dal Dm. Mef 11 no-

vembre 2016 per la restituzione del Questionario Sose di cui all’art. 5, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 216/10, denominato “FC20U – Questionario unico per i Comuni,

le Unioni di comuni e le Comunità montane”; - al 31 luglio 2018 il termine previsto dal Dm. Mef 15 no-

vembre 2017, per la restituzione del Questionario Sose di cui all’art. 5, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 216/10, denominato “FC30U – Questionario unico per i Comuni,

le Unioni di comuni e le Comunità montane”.

Sisma Centro Italia 2016in arrivo nuove proroghe per le scadenze degli adempimenti contabili

In vista dei Decreti attuativi, il Consiglio nazionale dei Dot-tori Commercialisti ed Esperti contabili lo scorso mese di marzo 2018 ha diffuso una Circolare, elaborata nel mese di novembre 2017, fornendo un importante contributo per il completamento della revisione organica delle norme del c.d. “Terzo Settore”. Il Consiglio ha inviato tali proposte al Ministero del Lavoro ed agli altri soggetti interessati alla materia, in considera-

zione del fatto che il Codice del “Terzo Settore” di cui al

Dlgs. n. 117/17, rende possibile l’emanazione di Decreti correttivi entro 12 mesi dall’entrata in vigore dei Decreti attuativi della Riforma. Il termine ultimo per la loro appro-

vazione è fissato per il 3 agosto del 2018.Il Consiglio propone di rendere possibile agli Enti sportivi dilettantistici che aspirano a iscriversi nel costituendo Re-

gistro unico nazionale del Terzo Settore (Runts) di mante-

nere il regime fiscale di cui alla Legge n. 398/91, nonché le altre specifiche disposizioni contenute nel Tuir (Dpr. n. 917/86). Inoltre, viene suggerito di garantire la decommercializza-

zione dei corrispettivi specifici di cui all’art. 148, comma 3, del Tuir medesimo, per le Associazioni culturali e di for-mazione extra-scolastica al fine di evitare sotto il profilo

reddituale la tassazione delle quote versate da associati e tesserati.Contestualmente, il Consiglio ha formulato emendamenti in materia di rendicontazione finanziaria, suggerendo al-cune rettifiche terminologiche con lo scopo di fare chia-

rezza sul contenuto dei prospetti di bilancio nonché altre correzioni che possono meglio conciliare la tempistica del-la predisposizione dei documenti di sintesi, coordinando anche le previsioni civilistiche con quelle di natura fiscale.Altre considerazioni sono dedicate all’attività di control-lo sugli Enti ed alla lettura congiunta degli articoli inerenti l’Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.Tra le proposte del Consiglio infine vi è infine anche quella di prevedere la non imponibilità dei proventi derivanti dalla raccolta fondi per gli Enti del “Terzo Settore” non commer-

ciali, laddove questi destinino il ricavato allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività di interesse generale.E’ chiaro che sia il “Codice” attualmente vigente (di cui al Dlgs. n. 117/17) che il Documento in commento - a cui si rinvia riservandoci di approfondirne se del caso alcune

parti nei prossimi numeri della Rivista – nonché quelli che

Riforma del “Terzo Settore”il Cndcec ha diffuso un Documento illustrativo con proposte per renderla più fruibile

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saranno i Decreti attuativi e gli eventuali emendamenti, rivestono e rivestiranno un’importanza cruciale anche nei rapporti tra Enti Locali ed Enti del “Terzo Settore”, sia che si tratti di rapporti sinallagmatici, in cui viene prevista l’e-

rogazione di un corrispettivo a favore di tali enti a fronte di prestazioni di servizio rese all’Ente Locale, sia che si tratti di rapporti in cui l’Ente Locale riconosce una forma di contribuzione agli stessi enti. In entrambi i casi diventerà fondamentale comprendere, oltre alla natura fiscale oggettiva della somma che si va ad erogare (in tal senso il riferimento di prassi più importan-

te è la Circolare Agenzia delle Entrate n. 34/E del 2013), anche la natura fiscale dell’Ente beneficiario delle som-

me, se commerciale o meno ai fini dell’Iva e delle Imposte

dirette, per poter procedere all’applicazione del corretto regime Iva (ai sensi del Dpr. n. 633/72, nel caso in cui si eroghi un corrispettivo) o alla corretta sostituzione d’impo-

sta (ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del Dpr. n. 600/73, nel caso in cui si eroghi un contributo). E’ e sarà fondamentale in tal senso che gli Enti del “Terzo

Settore” beneficiari di tali somme (chiamati ad autocertifi-

care all’Ente Locale erogante la loro natura fiscale), cono-

scano la normativa che li disciplina, ma lo stesso vale per gli Enti Locali eroganti, per i quali diventerà fondamentale un interscambio preliminare di informazioni ed un confron-

to tra i Settori che hanno rapporti più diretti con gli Enti del “Terzo Settore” ed il Settore “Finanziario”.

Anni e mesiIndici

(Base 2015=100)

Variazioni percentuali

rispetto al corrispondente periodo

dell’anno precedente di 2 anni precedenti

2016 Dicembre 100,3 0,4 0,4Media 99,9

2017 Gennaio 100,6 0,9 1,2Febbraio 101,0 1,5 1,3

Marzo 101,0 1,4 1,1Aprile 101,3 1,7 1,3

Maggio 101,1 1,4 1,0Giugno 101,0 1,1 0,8Luglio 101,0 1,0 0,9Agosto 101,4 1,2 1,1

Settembre 101,1 1,1 1,2Ottobre 100,9 0,9 0,8

Novembre 100,8 0,8 0,9Dicembre 101,1 0,8 1,2

Media 101,0

2018 Gennaio 101,5 0,9 1,8Febbraio 101,5 0,5 2,0

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 75 del 30 marzo 2018 il Comunicato dell’Istat contenente l’aggiornamento al mese di febbraio 2018 dell’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Com’è noto, tale indice è da utilizzarsi, oltre che per l’aggiornamento dei canoni di lo-

cazione (ai sensi di quanto disposto dall’art. 81 della Leg-

ge n. 392/78), anche ogni qual volta atti normativi o con-

trattuali delle Pubbliche Amministrazioni facciano esplicito rinvio al variare del costo della vita, ai sensi dell’art. 54, della Legge n. 449/97.Si riporta di seguito una Tabella riepilogativa del suddetto aggiornamento:

Istatpubblicato l’aggiornamento dell’Indice sul costo della vita a febbraio 2018

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GLI APPROFONDIMENTI

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30 Maggio 2018Federalismo&AccountabilityCENTRO STUDI ENTI LOCALI

GLI APPROFONDIMENTIIl “Dup”natura, caratteristiche e finalità del “Documento unico di programmazione”

In applicazione del Principio contabile applicato della pro-

grammazione (Allegato n. 4/1 al Dlgs. n. 118/11) i Comuni redigono il “Documento unico di programmazione” (Dup). Il “Documento unico di programmazione” è, in sostanza, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli Enti Locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.Programmare gli obiettivi politico/amministrativi di un Ente Locale significa rispondere alle seguenti domande: cosa

voglio fare, come lo voglio realizzare ed entro quando.

Nel definire il programma di governo dell’Ente occorre, del resto, tenere in considerazione una serie di elementi che influenzano, necessariamente, le decisioni degli Ammini-stratori; e cioè:

a) le condizioni finanziarie, organizzative e gestionali;b) il contesto interno ed esterno;c) le opportunità e i vincoli;d) i punti di forza e di debolezza;e) la domanda.

La programmazione garantisce peraltro l’attuazione del principio di democrazia partecipativa, attraverso la fon-

damentale funzione del rendere conto e l’attuazione del principio costituzionale del buon andamento, ex art. 97 della Costituzione, teso al raggiungimento degli obiettivi di

efficacia, efficienza ed economicità.L’attività di programmazione consiste, dunque, nel pro-

cesso di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibi-lità economico finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell’Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Tale attività deve essere rappresentata negli schemi di programmazione e previsione del sistema di bilancio in modo veritiero e corretto e rappresenta il «contratto» che

il Governo politico dell’Ente assume nei confronti dei citta-

dini e degli altri utilizzatori del bilancio, laddove la stessa attendibilità, la congruità e la coerenza dei bilanci è prova della affidabilità e credibilità dell’Amministrazione. La riforma dell’ordinamento contabile del 1995 (Dlgs. n. 77/95) aveva già individuato un processo di programma-

zione che partiva dalla redazione della relazione previ-sionale e programmatica per arrivare poi alla stesura del Bilancio di previsione pluriennale ed annuale.Il processo di programmazione non era però, in sostan-

za, mai decollato, rimanendo subalterno a quello di pre-

disposizione del bilancio, con svilimento dei documenti programmatori (“Rpp” in primis), che risultavano privi di validi contenuti programmatici.

dell’Avv. Giovambattista Palumbo - Dirigente del Gabinetto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e Direttore dell’Osservatorio Politiche fiscali dell’Eurispes, è stato Capo Team Legale dell’Agenzia delle Entrate

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GLI APPROFONDIMENTI

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30 Maggio 2018Federalismo&AccountabilityCENTRO STUDI ENTI LOCALI

Con la nuova contabilità armonizzata si è dunque cercato di valorizzare la fase della programmazione, rendendola

anzi il fulcro dell’intero sistema.

In applicazione del Principio contabile applicato della pro-

grammazione (Allegato n. 4/1 al Dlgs. n. 118/11) i Comuni redigono quindi, oggi, il “Documento unico di programma-

zione”. Per i Comuni inferiori ai 5000 abitanti, nel 2015, è stato inoltre istituito il Dup semplificato. Rispetto all’arco tempo-

rale coperto dal bilancio di previsione, il Dup semplificato comprende: gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica; l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli Organismi urbanistici vi-

genti; la programmazione dei lavori pubblici; la program-

mazione del fabbisogno di personale; la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimo-

niali.Il “Documento unico di programmazione” è, in sostanza, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli Enti Locali.Il Dup costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

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GLI APPROFONDIMENTI

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30 Maggio 2018Federalismo&AccountabilityCENTRO STUDI ENTI LOCALI

Il Dup si compone di 2 sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).La Sezione strategica (SeS) ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo e

mira a sviluppare e concretizzare le linee programmatiche di mandato, individuando gli indirizzi strategici dell’Ente. In particolare, la sezione individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da rea-

lizzare nel corso del mandato amministrativo e che posso-

no avere un impatto di medio e lungo periodo.Nella Sezione Strategica (SeS) sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l’ente locale intende rendicon-

tare il proprio operato, al fine di informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi e di raggiungimento degli obiettivi.La Sezione Operativa (SeO) ha invece un orizzonte tem-

porale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione e costituisce lo strumento a supporto del processo di pre-

visione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica. In parti-colare, essa contiene quindi la programmazione operativa dell’Ente, avendo a riferimento un arco temporale sia an-

nuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Opera-

tiva costituisce inoltre vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.La SeO va redatta per competenza e cassa e, di fatto, supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. Per ogni singola missione sono infatti individuati i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di ri-ferimento del Documento unico di programmazione, sono inoltre individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiun-

gere, nonché gli aspetti finanziari, sia in termini di compe-

tenza che di cassa, della manovra di bilancio.Si evidenzia che la SeO coincide sempre con la durata del bilancio di previsione, anche se la SeS presenta magari una durata inferiore.Pertanto, se mancano solo uno o 2 anni al termine del mandato amministrativo, la SeS ha durata pari al periodo residuale di mandato amministrativo, mentre la SeO ha la durata corrispondente a quella considerata in bilancio. Il Dup è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio “per le

conseguenti deliberazioni”.La deliberazione del Consiglio concernente il Dup può tra-

dursi:

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GLI APPROFONDIMENTI

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30 Maggio 2018Federalismo&AccountabilityCENTRO STUDI ENTI LOCALI

a) in un’approvazione, nel caso in cui il documento di pro-

grammazione rappresenta gli indirizzi strategici e opera-

tivi del Consiglio; b) in una richiesta di integrazioni e modifiche del docu-

mento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo po-

litico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamen-

to. Il termine del 15 novembre per l’aggiornamento del Dup comporta comunque la necessità, per il Consiglio di deli-berare il Dup in tempi utili per la presentazione, appunto, dell’eventuale nota di aggiornamento. La Deliberazione consiliare concernente il Dup non è un adempimento facoltativo, mentre la nota di aggiornamen-

to al Dup è comunque solo eventuale, in quanto può non essere presentata se si verificano entrambe le seguenti condizioni: a) il Dup è già stato approvato, in quanto rappresentativo

degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio; b) non sono intervenuti eventi tali da rendere necessario

l’aggiornamento del Dup già approvato.Se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al Dup si configura come lo schema del Dup definitivo e pertanto deve essere predisposto secondo i principi previsti dall’al-legato n. 4/1 al Dlgs. n. 18/11.La nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di ap-

provazione da parte del Consiglio.

In conclusione, il Dup rappresenta la principale innovazio-

ne del processo di programmazione. Il principio contabile della programmazione, tramite il Dup, cerca di perseguire 3 obiettivi di fondo:- definire la programmazione strategica dell’ente, sull’oriz-

zonte temporale del mandato amministrativo, coniugan-

do tra loro gli indirizzi strategici dell’Amministrazione, i vincoli di finanza pubblica e la situazione economico fi-

nanziaria dell’Ente e del “Gruppo pubblico locale”;- tradurre gli indirizzi strategici di mandato nella program-

mazione operativa, sull’orizzonte temporale triennale coperto dal bilancio di previsione;

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GLI APPROFONDIMENTI

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30 Maggio 2018Federalismo&AccountabilityCENTRO STUDI ENTI LOCALI

- raccogliere in un unico strumento una pluralità di docu-

menti di programmazione settoriale con orizzonte tem-

porale triennale, già previsti dalla normativa.Per raggiungere tali finalità il Principio non prevede uno schema di riferimento specifico (come ad esempio faceva il Dpr. n. 326/98 per la Relazione previsionale e program-

matica), ma fornisce indicazioni generali sulla base delle quali lo stesso deve essere strutturato.Come visto, la Sezione strategica (SeS) sviluppa e con-

cretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’ar-ticolo 46 del Tuel e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente. Gli obiettivi strategici del mandato, definiti per ciascuna missione tenendo conto del contributo del gruppo pub-

blico locale, vanno esplicitati tenendo conto dei seguenti aspetti:- indirizzi generali del programma di mandato dell’ammi-nistrazione;- quadro normativo di riferimento;- obiettivi e vincoli di finanza pubblica, a livello nazionale

ed europeo;- linee di indirizzo della programmazione regionale.Particolare importanza assume la definizione degli indiriz-

zi generali di mandato, che dovranno affrontare almeno i seguenti temi:a. investimenti e realizzazione delle opere pubbliche, con

indicazione del fabbisogno in termini di spesa di inve-

stimento e dei riflessi sulla spesa corrente per ciascuno degli anni di riferimento della SeS;

b. programmi e progetti di investimento in corso di esecu-

zione e non ancora conclusi;c. tributi e tariffe dei servizi pubblici;d. spesa corrente, con specifico riferimento alla gestione

delle funzioni fondamentali, nonché alla qualità dei ser-vizi resi e agli obiettivi di servizio;

e. analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’esple-

tamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;f. gestione del patrimonio;g. reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto

capitale;h. indebitamento, con analisi di sostenibilità e andamento

tendenziale nel periodo di mandato;i. equilibri della situazione corrente e generali di bilancio,

e relativi equilibri in termini di cassa.La Sezione Operativa (SeO) invece come detto definisce il quadro di riferimento per la programmazione operativa del triennio coperto dal bilancio di previsione finanziario.

La SeO ha, in particolare, i seguenti scopi: - definire, con riferimento all’ente e al gruppo ammini-strazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all’interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente, devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;

- orientare e guidare le successive deliberazioni del Con-

siglio e della Giunta; - costituire il presupposto dell’attività di controllo stra-

tegico e dei risultati conseguiti dall’ente, con partico-

lare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Anche la SeO è caratterizzata da un contenuto minimo:a. indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi

facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;b. dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio

con gli strumenti urbanistici vigenti;c. per la parte entrata, valutazione generale sui mezzi fi-

nanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evi-denziando l’andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;

d. indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;e. indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento

degli investimenti;f. per la parte spesa, redazione per programmi all’inter-

no delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;

g. analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;

h. valutazione sulla situazione economico – finanziaria de-

gli organismi gestionali esterni;i. programmazione dei lavori pubblici svolta in conformi-

tà ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;

j. programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;

k. piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimo-

niali.La SeO è comunque suddivisa in 2 parti:-la Parte 1 fornisce il quadro di riferimento della program-

mazione operativa dell’Ente, evidenziando per ciascun programma di spesa gli obiettivi operativi;

-la Parte 2 contiene la programmazione dettagliata, rela-

tivamente all’arco temporale di riferimento del Dup, del-

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GLI APPROFONDIMENTI

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le opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio, nonché gli eventuali altri strumenti di programmazione settoriale previsti dalla normativa.

In sintesi le principali innovazioni che il Dup ha introdotto all’interno del Sistema degli strumenti di programmazione degli Enti Locali sono le seguenti: - snellimento e sistematizzazione di una serie di docu-

menti di programmazione, al fine di renderne possibile un utilizzo fattivo da parte degli Amministratori degli Enti Locali;

- una “filiera programmatica” che garantisce una rappre-

sentazione a cascata degli obiettivi, attraverso obiettivi strategici per ciascuna missione ed obiettivi operativi per ogni programma.

Enti Locali dissestatiricognizione sul quadro normativo vigente

Lo stato di dissesto finanziario del Comune (o della Pro-

vincia) ricorre, giuste le previsioni di cui all’art. 244, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 267/00 [(Tuel) d’ora in avanti è a tale testo legislativo che si intenderanno riferiti gli articoli non accompagnati da nessun riferimento], allorquando l’Ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servi-zi indispensabili, oppure se esistono nei confronti dell’Am-

ministrazione crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si può fare validamente fronte con le modalità di estinzione di cui all’art. 193(“Salvaguardia degli equilibri di bilancio”), nonché con le modalità di cui all’art. 194 (“Riconoscimento

di legittimità di debiti fuori bilancio”) per le fattispecie ivi

previste.La Deliberazione recante la formale ed esplicita dichiara-

zione di dissesto finanziario è adottata, al ricorrere delle ipotesi di cui sopra, dal Consiglio dell’Ente Locale che va-

luta (nella stessa) le cause che lo hanno determinato. Alla Deliberazione deve essere allegata una dettagliata Rela-

zione che l’Organo di revisione economico-finanziaria re-

dige al fine di analizzare le cause che hanno provocato il dissesto finanziario (art. 246, comma 1).La predetta Deliberazione, che non può essere revocata, unitamente alla Relazione dell’Organo di revisione, deve essere trasmessa entro 5 giorni da quello in cui è divenuta esecutiva al Ministero dell’Interno, nonché alla Procura re-

gionale presso la Corte dei conti competente per territorio.

Il Ministero dell’Interno pubblica la ridetta Deliberazione per estratto nella G.U., insieme al Decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell’Organo straordinario di li-quidazione (vedi più avanti) ex art. 246, comma 2.In luogo dell’Organo assembleare, è il Commissario nomi-nato ai sensi dell’art. 141, comma 3, che, ricorrendone le condizioni, delibera lo stato di dissesto. La procedura di risanamento dell’Ente Locale dissestato, attivata nella modalità già esplicitata, è gestita dai seguen-

ti soggetti: - dall’Organo straordinario di liquidazione, a cui compete

il ripiano dell’indebitamento pregresso attraverso i mezzi che la legge gli mette a disposizione;

- dagli Organi istituzionali dell’Ente, i quali, dovendo ri-muovere alla radice le cause strutturali che hanno de-

terminato il dissesto (già valutate nella Deliberazione consiliare che ha formalmente esplicitato lo stato patolo-

gico di cui trattasi), sono tenuti ad assicurare condizioni stabili di riequilibrio della gestione finanziaria (art. 245, commi da 1 a 3).

Il Consiglio dell’Ente Locale presenta al Ministro dell’Inter-no, entro 3 mesi dalla data di emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica che nomina l’Organo straor-dinario di liquidazione, un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato (redatta su Modello ministeriale), che realizza il riequilibrio dell’Ente, mediante l’attivazione

del Dott. Ivan Bonitatibus - Specialista in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione, Dottore in Economia e Commercio, Rag. Commercialista, Revisore legale, Pubblicista

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GLI APPROFONDIMENTI

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di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.L’anno cui si riferisce l’ipotesi di bilancio di previsione sta-

bilmente riequilibrato è relativa all’esercizio successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Infatti, la norma prevede che, alla data della formale consacrazione dello stato patologico in parola, se il bilancio di previsione per il triennio successivo sia stato già approvato, l’Organo as-

sembleare provvede alla sua revoca. Quanto sopra comunque trova vigenza se per l’esercizio nel corso del quale si rende necessaria la Deliberazione di dissesto il bilancio preventivo è stato validamente appro-

vato, che dunque continua ad esplicare i suoi effetti per l’intero esercizio, anche se (stante il richiamo al previgen-

te art. 191, comma 5, posto nella relativa disposizione) gli stessi sono limitati, tant’è che l’Ente subisce il seguente divieto: non può assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti dalla legge (fermo re-

stando la possibilità di pagare le spese per impegni già assunti in precedenti esercizi). In una siffatta situazione, la dichiarazione di dissesto (che può essere validamente approvata), eccetto le immediate conseguenze che la stessa produce al fine di salvaguar-dare il soddisfacimento concorsuale dei creditori (come

previsto nei commi da 2 a 4 dell’art. 248), posticipa all’an-

no successivo della sua adozione tutti gli adempimenti e i relativi termini iniziali che sono propri, sia dell’Organo straordinario di liquidazione, sia del Consiglio dell’Ente dissestato. Tenuto presente che la dichiarazione di disse-

sto sospende (sempre) i termini per la deliberazione del bilancio, sino a quando non è emanato il Decreto di appro-

vazione (da parte del Ministero dell’interno) dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.Invece,se per l’esercizio finanziario in corso a quello in cui il dissesto è dichiarato non risulta validamente approvato il bilancio di previsione, allo stesso esercizio dovrà riferirsi l’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibra-

to. Tuttavia, se la dichiarazione di dissesto interviene nel secondo semestre, l’ipotesi di bilancio riequilibrato deve garantire l’effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio. O, ancor di più, se la dichiarazione di dissesto interviene nell’anno successivo a quello per il quale non è stato an-

cora approvato il bilancio di previsione, l’ipotesi di bilancio riequilibrato dovrà essere riferita all’anno per cui non ri-

sulta ancora approvato il citato documento contabile pre-

visionale1, con l’obbligo di assicurare l’effettivo riequilibrio nell’esercizio successivo (comma 4 dell’art. 245, comma 1; art. 248; commi 1, 1-bis e 2 dell’art. 259).L’Amministrazione, nel periodo intercorrente tra la data di deliberazione di dissesto e quella di approvazione del bi-lancio riferito all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’art. 261 del Tuel, può impegnare, nel limite del-le entrate accertate, per ciascun Intervento (rectius Pro-

gramma) somme complessivamente non superiori a quel-le previste nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso.Inoltre, l’Amministrazione può effettuare pagamenti men-

sili in conto competenza in misura non superiore ad un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, a meno che le spese a cui si riferiscono gli esborsi finanziari non siano suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. Per le sole spese disposte dalla legge e per quelle che fanno riferimento a servizi locali indispensabili, qualora i relativi stanziamenti dovessero essere insufficienti, o ad-

dirittura mancare del tutto, “il Consiglio o la Giunta con i

poteri del primo, salvo ratifica, individua con Deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi [rectius con i pro-

grammi] relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali

mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell’ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento” . In funzione delle Deliberazioni di cui sopra, che sono da notificare al Tesoriere, sono assunti i relativi impegni.Fino a quando non viene approvata l’ipotesi di bilancio rie-

quilibrato, l’Ente applica i principi di buona amministrazio-

ne. Ciò, al precipuo fine di non aggravare la sua posizione debitoria e di mantenere la coerenza con il citato docu-

mento contabile (art. 250, commi 1 e 2). Le misure punitive per Amministratori e Revisori degli

Enti Locali

Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 della Legge n. 20/94, agli Amministratori che la Corte dei Conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito al verificarsi del dissesto finanziario con azioni od omissioni condotte con dolo o colpa grave, è inibita la possibilità di ricoprire per un periodo di 10 anni incarichi di Assessore, di Revisore dei conti di Enti Locali e di rappre-

sentante di tali Amministrazioni presso altri Enti, Istituzioni

1 Divenendo praticamente un consuntivo e rivestendo importanza le previsioni relative agli esercizi successivi al primo contenute nell’ipotesi di

bilancio stabilmente riequilibrato.

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GLI APPROFONDIMENTI

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ed Organismi pubblici e privati. I meccanismi punitivi studiati per ridurre i casi di dissesto degli Enti Locali, prevedono anche che i primi cittadini del-le Civiche amministrazioni ed i Presidenti delle Ammini-strazioni provinciali, per le medesime azioni od omissioni sopra dettagliate, subiscono le seguenti ulteriori misure punitive: - “non sono candidabili, per un periodo di 10 anni, alle

cariche di Sindaco, di Presidente di Provincia, di Presi-

dente di Giunta regionale, nonché di membro dei Consi-

gli comunali, dei Consigli provinciali, delle Assemblee e

dei Consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento

europeo”; - “(n)on possono … ricoprire per un periodo di tempo di

10 anni la carica di Assessore comunale, provinciale o

regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da

Enti pubblici”.Agli stessi soggetti sopra elencati, ove ritenuti responsabi-li, “le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti

irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di 5 e

fino ad un massimo di 20 volte la retribuzione mensile lor-da dovuta al momento di commissione della violazione”.Per i Revisori degli Enti Locali, fermo restando quanto pre-

visto dall’art. 1 della Legge n. 20/94, la dichiarazione di dissesto finanziario può essere foriera, non solo dell’ap-

plicazione di una sanzione pecuniaria2, ma anche di una preclusione (per ben 10 anni) a futura nomina nell’Organo di revisione degli Enti Locali e degli Enti ed Organismi agli stessi riconducibili, qualora in funzione di tal dichiarazio-

ne sono riconosciuti responsabili in sede di giudizio dalla Corte dei conti in conseguenza di gravi responsabilità nel-lo svolgimento della loro attività, “o ritardata o mancata

comunicazione, secondo le normative vigenti, delle infor-

mazioni”. Fermo restando che l’esito del predetto accer-tamento viene trasmesso “anche all’Ordine professiona-

le di appartenenza dei Revisori per valutazioni inerenti

all’eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché

al Ministero dell’Interno per la conseguente sospensione

dall’Elenco di cui all’art. 16, comma 25, del Dl. n. 138/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/11”. Le conseguenze della dichiarazione di dissesto

Dalla data di dichiarazione di dissesto e fino a quando l’Organo straordinario di liquidazione non approva il rendi-

conto della propria gestione, vigono i seguenti effetti: - è fatto divieto di intraprendere o proseguire azioni ese-

cutive nei confronti dell’Ente per i debiti che rientrano nella competenza del citato Organo. Inoltre, “(l)e pro-

cedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione

di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’op-

posizione giudiziale da parte dell’Ente, o la stessa ben-

ché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte

d’ufficio dal Giudice con inserimento nella massa pas-

siva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e

spese”; - “i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anti-

cipazioni di cassa già erogate non producono più inte-

ressi nè sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale

disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’Ente che

rientrano nella competenza dell’Organo straordinario di

liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità

ed esigibilità”.Qualora, dopo la dichiarazione di dissesto, vengono ef-fettuati dei pignoramenti, questi non vincolano l’Ente ed il Tesoriere, visto che gli stessi soggetti possono disporre delle somme per i fini dell’Amministrazione e per le finalità di legge. Al momento in cui il dissesto è dichiarato e fino a quando, con Decreto, non sopraggiunge l’approvazione ministeriali dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibra-

to, all’Ente dissestato è preclusa la possibilità di contrarre mutui, con l’unica eccezione che la procedura di risana-

mento gli consente per evitare l’alienazione dei beni patri-moniali disponibili (art. 249, comma 1).Le competenze dell’Organo straordinario di liquida-

zione

Il Presidente della Repubblica nomina, con proprio Decre-

to, l’Organo straordinario di liquidazione (“Osl”), che deve insediarsi presso l’Ente nel termine di 5 giorni dallo stesso Provvedimento di nomina.Le competenze dell’Osl sono riferite a fatti ed atti di ge-

stione che si sono verificati entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui l’ipotesi di bilancio riequilibrato si riferisce. In particolare, l’Osl (che può emanare direttive burocrati-che) provvede a: - rilevare la massa passiva;

2 Sanzione che può essere pari ad un minimo di 5 e fino ad un massimo di 20 volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

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GLI APPROFONDIMENTI

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- acquisire e gestire i mezzi finanziari disponibili per il ri-sanamento dell’Ente, anche derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali;

- liquidare e pagare la massa passiva. L’Organo di cui trattasi ha l’obbligo, nel caso accerti danni cagionati all’Ente Locale o all’Erario, di denunciare i fatti alla Procura regionale competente della Giustizia contabi-le, nonché di segnalare gli stessi (per il tramite delle Pre-

fetture) al Ministero dell’Interno (art. 252, commi 2, 4 e 5). Nel termine di 180 giorni dal suo insediamento, che si estende a 360 giorni in caso di dissesto delle Province e dei Comuni che hanno una popolazione superiore a 250.000 abitanti, oppure che sono Capoluoghi di Provin-

cia, l’Osl procede alla formazione di un Piano di rilevazio-

ne relativo all’accertamento della massa passiva dell’Ente dissestato.Il Piano di rilevazione è formato sulla base delle istanze presentate dai creditori dell’Ente, a seguito di apposito av-

viso che l’Osl pubblicizza (nel termine di 10 giorni dal suo insediamento) sull’Albo pretorio e a mezzo stampa. Le domande -che sono da presentare in carta libera en-

tro il termine di 60 giorni (prorogabile una sola volta di 30 giorni con provvedimento motivato dell’Organo in parola) - devono essere corredate da idonea documentazione atta a dimostrare l’esistenza del credito vantato nei confronti dell’Amministrazione, il suo ammontare e le cause di pre-

lazioni che lo accompagnano.Sono da ricomprendere nella massa passiva i seguenti debiti: - i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all’art. 194 che si sono verificati entro l’anno precedente rispetto a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

- i debiti che derivano dalle procedure esecutive penden-

ti alla data della dichiarazione di dissesto,le quali sono state dichiarate estinte d’ufficio dal Giudice ai sensi dell’art. 248, comma 2 (tali debiti sono inseriti per l’im-

porto dovuto a titolo di capitale, accessori e spese) (vedi sopra);

- i debiti che derivano dalle transazioni che l’Osl può com-

piere, essendo lo stesso autorizzato a transigere ver-tenze giudiziali e stragiudiziali relative ai debiti rientranti nella sua competenza (art. 254, commi 1, 2 e 7).

Ai fini dell’inserimento nel Piano di rilevazione delle posi-zioni debitorie di cui ai punti che precedono e delle doman-

de presentate a seguito del prefato Avviso, la decisione spetta all’Osl, che all’uopo adotta apposito Provvedimento da notificare agli istanti al momento dell’approvazione del

Piano stesso.Per adempiere a tal compito, l’Organo menzionato fa rife-

rimento agli elementi di prova desumibili dalla documenta-

zione prodotta dal creditore e da altri atti. Per il medesimo fine, l’Osl (a sua discrezione) può richiedere all’Ente che i Responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione, non solo sia stata effettivamente resa, ma che sia anche riferibile all’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’Ente Locale.In seguito alla richiesta di attestazione che eventualmente hanno ricevuto, i Responsabili dei servizi specificano al-tresì che il pagamento (neppure parziale) non è avvenuto e che il debito non è caduto in prescrizione alla data di dichiarazione del dissesto.Tuttavia, se nel termine di 60 giorni dalla richiesta i sog-

getti aditi non hanno dato corso alla stessa, l’attestazione si intende data in senso negativo. Di talché, fermo restan-

do la decisione ultima dell’Osl, per i Responsabili dei ser-vizi chiamati in causa il debito non sussiste. Il Piano di rilevazione acquisisce esecutività con il deposi-to presso il Ministero dell’Interno, a cui provvede l’Organo in parola nel termine di 5 giorni dalla sua approvazione. L’elenco delle passività non inserite nel Piano è allegato al Piano, unitamente ai provvedimenti di diniego e alla re-

lativa documentazione (art. 254, commi 4 e5, e art. 256, comma 1). Riguardo ai compiti relativi all’acquisizione dei mezzi fi-

nanziari necessari a far fronte alle passività inserite nel Piano di rilevazione, l’Osl provvede all’accertamento della massa attiva, formata da:- residui da riscuotere;- ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall’Ente;- altre entrate;- (in via eventuale) proventi derivanti da alienazioni di beni

del patrimonio disponibile (art. 245, comma 1).Vale specificare che, come riportato nel “Modello F - Ipotesi

di bilancio stabilmente riequilibrato” allegato alla Circolare n.12 del 21 novembre 2016 del Ministero dell’Interno, “(a)i

sensi dell’art. 31, comma 15, della Legge n. 289/02, come

modificato dall’art. 4, comma 208, della Legge n. 350/03, per gli Enti Locali che dichiarano il dissesto dopo l’entrata

in vigore della Legge Costituzionale n.3/01 sono disap-

plicate le disposizioni del Decreto legislativo n. 267/2000 che prevedono l’assunzione di mutui con oneri a carico

dello Stato per il risanamento. Per tali Enti, pertanto, il fi-

nanziamento del risanamento è posto interamente a loro

carico. È quindi opportuno che, già nella fase di predispo-

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GLI APPROFONDIMENTI

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sizione dell’ipotesi di bilancio, l’Ente valuti adeguatamente

le modalità di reperimento delle risorse ordinarie o straor-

dinarie da destinare al risanamento”.Per adempiere al pagamento dei debiti dell’Ente che sono di sua competenza, l’Osl; - provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall’Am-

ministrazione non ancora riscossi (anche parzialmente); - procede all’accertamento delle entrate tributarie per le quali non risultano emessi ruoli o titoli di entrata previste

dalla legge; - se necessario, previa individuazione dei beni patrimo-

niali disponibili non indispensabili per le finalità dell’En-

te, avvia le procedure per la vendita dei beni medesimi, potendo utilizzare i relativi proventi in deroga alle dispo-

sizioni di legge che attribuiscono un vincolo di destina-

zione agli stessi.Con riferimento a quest’ultimo punto, l’Ente può evitare la suddetta alienazione, purché metta a disposizione dell’O-

sl risorse finanziarie liquide di ammontare pari al valore stimato dei beni. All’uopo, l’Amministrazione può anche assumere un mutuo, con onere a proprio carico, con la Cassa Depositi e Prestiti ed altri Istituti di credito, elevan-

do il limite di cui all’art. 204, comma 1, del 40%.

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QUESITI

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Federalismo&AccountabilityCENTRO STUDI ENTI LOCALI

QUESITI

L’art. 4, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 231/02, prevede che “gli

interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la

costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza

del termine per il pagamento. 2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:

a) 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore

della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto

equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del ter-

mine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

b) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla

data di prestazione dei servizi, quando non è certa la

data di ricevimento della fattura o della richiesta equiva-

lente di pagamento;

c) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla

prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore

riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento

è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della

prestazione dei servizi;

d) 30 giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai

fini dell’accertamento della conformità della merce o dei

servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore ri-

ceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in

epoca non successiva a tale data”.Allorché, come nel caso di specie, il soggetto gestore del-le Farmacie comunali è una P.A (il Comune) i termini di pagamento sono soggetti all’art. 4, comma 2, del Dlgs. n. 231/02 (30 giorni). Tale termine può essere esteso contrattualmente fino a 60 giorni ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Dlgs. n. 231/02, secondo il quale:“4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, pur-

ché in modo espresso, un termine per il pagamento supe-

riore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia ogget-

tivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di

cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta

giorni.”Alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate non risulta possibile applicare termini di pagamento supe-

riori a 60 giorni per gli acquisti di una Farmacia comunale gestita dal Comune.

Pagamenti P.A.le fatture per gli acquisti delle Farmacie comunali sono soggette ai termini di pagamento di cui al Dlgs. n. 231/02?

IL QUESITO:

“Le fatture per acquisti di farmaci delle Farmacie comunali sono soggette all’applicazione del Dlgs.

n. 231/02 sui tempi di pagamento ? Il nostro Ente ha un contratto stipulato prima del 2012, cioè

dell’entrata in vigore della modifica al Dlgs. n. 231/02, che prevede l’acquisto dei farmaci da 2 ditte e il pagamento a 90 giorni”.

del Dott. Calogero Di Liberto - Laureato in Direzione delle P.A., Esperto in materie economiche e giuridiche applicate agli Enti Locali, Responsabile Progetto “Federalismo & Accountability”del Dott. Nicola Tonveronachi - Dottore commercialista e Revisore Enti pubblici, Consulente e formatore Enti Pubblici e Società partecipate, Pubblicista

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QUESITI

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Federalismo&AccountabilityCENTRO STUDI ENTI LOCALI

La proroga del taglio del 10% del compenso introdotto con l’art. 6, comma 3, del Dl. n. 78/10 e reiterato con successi-ve proroghe fino al 31 dicembre 2017, non è stata ripropo-

sto con la Legge n. 205/17 (“Legge di bilancio 2018”); tale norma prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, i compensi corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni ai componenti di Organi di revisione (collegiali e monocra-

tici) erano automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi (annuali e effettivamente impegnati) risultanti alla data del 30 aprile 2010.Il venir meno della suddetta norma comporta, a parere di chi scrive: - per i Revisori degli Enti Locali che vengono estratti e nominati successivamente al 1° gennaio 2018, la possi-bilità per gli Enti di deliberare importi massimi dei com-

pensi nel limite previsto per ogni fascia demografica dei Comuni dal Decreto Ministero Interno 20 maggio 2005 (Tabella A);

- per i Revisori degli Enti Locali in carica al 31 dicembre 2017:a) se il cui compenso era stato determinato dal Consi-

glio comunale con riferimento al citato Dm. Interno 20 maggio 2005, questo automaticamente deve in-

crementarsi per il venir meno della riduzione del 10% per la mancata proroga dell’art. 6, comma 3, del Dl. n. 78/10;

b) se il cui compenso era determinato per un importo fisso, naturalmente pari o inferiore a quanto indica-

to nel Dm. Interno 20 maggio 2005 ridotto del 10%, questo rimane valido per tutta la durata del mandato

dell’Organo di revisione in essere.

Agli importi sopra indicati vanno aggiunte le maggiorazioni cumulabili previste dalle Tabelle “B” (maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli Enti Locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo bilan-

cio preventivo approvato, sia superiore alla media nazio-

nale per fascia demografica) e “C” (maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli Enti Locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo bi-lancio preventivo approvato, sia superiore alla media na-

zionale per fascia demografica) del Dm. 20 maggio 2005, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, effetti-vamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente, più se di legge Cap e Iva.Le modalità di calcolo dei rimborsi, se non determinate dal Regolamento di contabilità, sono fissate nella Delibe-

razione di nomina o in apposita Convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell’Organo di revisione. La lettura del citato Dm. 20 maggio 2005 porta a ritene-

re che non sia possibile procedere in corso di mandato all’adeguamento del compenso deliberato dal Consiglio dell’Ente.Con riferimento ad eventuali Deliberazioni del Consiglio dell’Ente di compensi inferiori a quelli massimi, da più parti della dottrina viene sostenuto che il limite minimo nel com-

penso non possa risultare inferiore al compenso massimo

previsto dal Dm. Interno 20 maggio 2005 per i Comuni di classe demografica inferiore a quella di che trattasi; tale posizione non risulta condivisa dalla Corte dei Conti lom-

barda (vedasi Deliberazione Corte dei conti Lombardia n. 81/2017 e Deliberazione Corte di conti - Sezione Autono-

mie, n. 16/2017) anche se viene precisato che per stabi-

Compensi 2018 Revisori degli Enti Localiquali sono le conseguenze del venir meno delle riduzione del 10% e dei limiti minimi ?

IL QUESITO:

“L’art. 6, comma 3, del Dl. n. 78/10, non è stato prorogato oltre il 31 dicembre 2017. Quali sono le conseguenze sui compensi degli attuali e dei futuri Revisori degli Enti Locali ?”.

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Localidel Dott. Stefano Quarchioni - Dottore commercialista, Revisore dei Conti, Consulente di Enti Pubblici

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QUESITI

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Federalismo&AccountabilityCENTRO STUDI ENTI LOCALI

In via generale, le somme che rappresentano “indennizzi”

e che vanno a risarcire un danno subìto non sono consi-derate corrispettivi rilevanti ai fini dell’Iva (esclusione dalla base imponibile ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 1, Dpr. n. 633/72, vedasi anche Risoluzione n. 504603 del 1975) e nemmeno redditi ai fini Ires (c.d. “danno emergente” ve-

dasi Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 155/E del 2002),

mentre invece le somme che vanno a coprire mancati in-

troiti dall’attività commerciale svolta sono considerate cor-rispettivi rilevanti ai fini Iva e rappresentano redditi ai fini Ires (c.d. “lucro cessante”).L’Amministrazione finanziaria è intervenuta sull’argomen-

to anche con la Risoluzione n. 24/E del 2000, trattando di somme dovute a seguito di un lodo arbitrale, nelle cui

Risarcimento dannigli “indennizzi” devono essere fatturati senza Iva ?

IL QUESITO:

“Il Comune intende definire transattivamente una questione sorta su un appalto. Il Tecnico sostiene che, tra le somme

da corrispondere in favore dell’impresa, siano rilevanti ai

fini Iva unicamente quelle relative a maggiori lavori. Per cui ha individuato di tutte le riserve quelle che effettivamente

assumono tale caratteristica. Lui ritiene che tutte le altre siano

da fatturare senza Iva. E’ effettivamente così ?”

del Dott. Francesco Vegni - Consulente di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista

lire il compenso “l’Amministrazione nella determinazione

del compenso dovrà tenere conto di criteri generali e dei

parametri indicati dall’art. 241, comma 1, del Tuel, nonché prevedere un’adeguata motivazione nel provvedimento di

nomina dei Revisori”.Per completezza di informazione, facciamo presente che la Fondazione nazionale dei Dottori commercialisti, in me-

rito ai compensi ed ai rimborsi spese dei Revisori degli Enti Locale, ha proposto al Legislatore, ad inizio aprile 2018:1. di aggiornare i limiti massimi del compenso per ogni fa-

scia demografica di Comuni;2. di stabilire la possibilità di incrementare il limite massimo

del compenso del 20% qualora l’Ente sia sottoposto a procedure di riequilibrio finanziario pluriennale o di dis-

sesto;3. di stabilire la possibilità di incrementare il limite massimo

del compenso del 20% qualora all’Organo di revisione siano conferite in corso di mandato attribuzioni ulteriori;

4. di rendere necessaria adeguata motivazione qualora il compenso venga stabilito in misura inferiore all’importo massimo previsto per i Comuni di classe demografica inferiore.

Infine, aggiungiamo che il compenso spettante all’Organo di revisione dovrebbe essere stabilito dall’Ente, oltre che per un importo adeguato alle funzioni svolte, precedente-

mente all’effettuazione della procedura di estrazione da parte della Prefettura, in modo da non permettere agli Enti stessi di attuare azioni volte ad incentivare la possibile ri-nuncia di un Revisore estratto “scomodo” o residente in

località molto distanti (pur ribadendo che la Deliberazione di compensi inferiori a quelli stabiliti dal Dm. 20 maggio 2005 deve essere sempre adeguatamene motivata).

SÌ NO

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QUESITI

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Federalismo&AccountabilityCENTRO STUDI ENTI LOCALI

conclusioni si legge che “... la individuazione della causa

per la quale le somme in argomento sono da corrisponde-

re consente di determinare il corretto trattamento fiscale applicabile agli effetti dell’Iva. Pertanto, quelle corrisposte

a titolo esclusivamente risarcitorio nonché per rivalutazio-

ne monetaria sul risarcimento danni e per relativi interessi,

ai sensi del citato art. 15, numero 1), del Dpr. n. 633/72,

sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva. Per con-

tro, la somma configurata come riconoscimento di mag-

giori oneri, e relativa rivalutazione monetaria, conseguenti

alla modifica dell’attività di progettazione è da ritenere un

maggiore corrispettivo ai sensi del citato art. 13, comma

1, del Dpr. n. 633/72. In tal caso i relativi interessi, avendo natura risarcitoria, sono da ritenere esclusi dal campo di

applicazione dell’Iva ai sensi del citato art. 15, n. 1), del

Dpr. n. 633/72....”.In ragione di quanto sopra, riteniamo che, nel caso di specie, il ragionamento del Tecnico sia concettualmente corretto, ma occorre verificare con attenzione la natura di ogni singolo rilievo, nel senso indicato dalla sopra citata Risoluzione.

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IL PARERE DELLA CORTE

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IL PARERE DELLA CORTE

Nella fattispecie in esame, le Sezioni Riunite si esprimono sull’esatta individuazione delle situazioni che legittimano gli Enti Locali ad avvalersi della possibilità di rimodulare/riformulare il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”

già presentato ai sensi dell’art. 243-bis del Dlgs. n. 267/00. In particolare, la Sezione ha definito la situazione dei “Pia-

ni” non approvati dalla competente Sezione regionale di controllo la cui Deliberazione è dall’Ente impugnata in-

nanzi alle Sezioni Riunite in speciale composizione, pre-

cisando che prima della decisione giudiziale la tempesti-va presentazione da parte dell’Ente di un nuovo “Piano”

non può ritenersi preclusa. Questa preclusione, secondo la Sezione, può operare solo a decorrere dalla decisione giudiziale che conclude definitivamente la vicenda e con-

sente di riattivare tutte le procedure sospese in pendenza del giudizio.Nello specifico, la Sezione rileva che l’istituto del “riequili-

brio finanziario pluriennale” costituisce una fattispecie del

tutto eccezionale e straordinaria, rappresentando un “ter-

tium genus” che si aggiunge alle fattispecie di cui agli artt. 242 e 244 del Tuel e privilegia l’affidamento agli Organi ordinari dell’Ente della gestione delle iniziative di risana-

mento. Per tali motivi, sono previste, a tutela degli equilibri finanziari futuri, maggiori limitazioni, maggiore intensità dei controlli nella fase di pianificazione ed in quella attua-

tiva, e maggior rigore nel rispetto delle prescrizioni impo-

ste dalla norma o dal “Piano”, la cui violazione comporta l’obbligatorietà della dichiarazione di dissesto finanziario, nonché termini perentori per lo svolgimento degli adempi-menti al fine di garantire la massima celerità e la certezza dei tempi, nell’equo contemperamento dei beni-interessi ivi coesistenti. Ai fini del ricorso alla “procedura di riequilibrio finanziario pluriennale” attraverso la predisposizione del “Piano”, è dunque necessario che sussistano i presupposti di legge quali declinati dall’art. 243-bis del Tuel che dispone anche

del contenuto essenziale del “Piano” medesimo. Il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” deve supe-

rare il vaglio degli Organi di controllo: Commissione per la finanza e gli organici degli Enti Locali operante presso il Ministero dell’Interno e Sezione regionale di controllo ter-ritorialmente competente. La Delibera di approvazione o di diniego del “Piano” emessa da queste ultime può esse-

re impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale in speciale composizione, che si pronunciano, nell’esercizio della propria giurisdi-zione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 103, comma 2, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso.Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’Ente sono sospese. L’istituto si connota quindi per un sistema di norme sostanziali, procedurali e processuali che, at-traverso reciproche interconnessioni mirano, da un lato, a supportare gli Enti Locali impossibilitati a riequilibrare i propri bilanci attraverso le procedure ordinarie, offrendo un’alternativa alla dichiarazione di dissesto, dall’altro, ad assicurare le dovute garanzie, tanto nella fase procedura-

le, quanto nella fase attuativa.La possibilità di rimodulare o riformulare il “Piano di riequi-

librio finanziario pluriennale” presentato o già approvato è stata reiteratamente prevista dal Legislatore per parti-colari esigenze e nella ricorrenza, per gli Enti interessati, di specifici presupposti. Ciò è avvenuto attraverso l’ema-

nazione di disposizioni aventi efficacia temporale limitata (le varie norme hanno, di volta in volta, indicato i termini per l’esercizio della facoltà) e di stretta interpretazione in quanto derogatorie rispetto al funzionamento del sistema delineato dagli artt. 243-bis e successivi del Tuel. Da ultimo anche l’art. 1, commi 848, 849, 888 e 889, della

Enti Localirimodulare/riformulare il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”Corte dei conti, Sezioni Riunite, Delibera n. 2 del 23 marzo 2018

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IL PARERE DELLA CORTE

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Legge n. 205/17, ha nuovamente riformulato i presupposti ed i termini per l’esercizio, da parte degli Enti, di detta fa-

coltà. Nel dettaglio, si consente agli Enti che non abbiano ancora effettuato il riaccertamento straordinario dei resi-

dui ed a quelli per i quali le competenti Sezioni regionali di controllo o i Servizi ispettivi del Mef abbiano accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi anteceden-

ti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, un nuovo riaccertamento straordinario dei residui e, in conseguenza, con riguardo agli Enti in “Piano di rie-

quilibrio”, si dispone che, al fine di rendere coerenti i con-

tenuti del “Piano” con gli esiti di detta operazione di riac-

certamento, gli stessi Enti possano, entro il 31 luglio 2018 riformulare o rimodulare il predetto “Piano”. Allo stesso modo si consente agli Enti Locali che abbiano presentato il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” o ne abbia-

no conseguito l’approvazione, ai sensi dell’art. 243-bis del

Tuel, prima della data di entrata in vigore della “Legge di

bilancio 2018” (1° gennaio 2018), di rimodulare o riformu-

lare il predetto “Piano”, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di recepire gli effetti correlati all’applicazione del comma 888, che ha disposto la modi-fica dell’art. 243-bis, comma 5, del Tuel, in relazione alla durata minima e massima dei “Piano” ed ha introdotto il

comma 5-bis al medesimo articolo recante i criteri atti ad

individuare la corretta collocazione dell’Ente in una delle 4 fasce temporali di durata massima del “Piano di riequili-

brio” ivi contemplate. In disparte, l’eccezionale ipotesi disciplinata dai commi 488 e 489 che si applica in caso di un nuovo, eventua-

le, riaccertamento straordinario dei residui, anche detta normativa, al pari delle precedenti, trova applicazione, te-

stualmente e tassativamente, nelle sole Amministrazioni che “prima della data di entrata in vigore della legge me-

desima” abbiano presentato il “Piano di riequilibrio finan-

ziario pluriennale”, ovvero abbiano conseguito l’approva-

zione dello stesso, ai sensi dell’art. 243-bis del Tuel.Dalla formulazione della norma consegue che restano fuori soltanto gli Enti che hanno avuto un diniego defini-tivo di approvazione del “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”. Per principio pacificamente condiviso ricorre detta ipotesi nel caso in cui l’Ente abbia prestato acquie-

scenza all’intervenuto diniego del “Piano” decidendo di

non impugnare la Delibera della Sezione regionale di con-

trollo e laddove sia scaduto il termine per la presentazione del ricorso. Infatti, in entrambi i casi la situazione dell’Ente, quale accertata dalla Sezione di controllo, si consolida in

via definitiva e diviene intangibile. Unica eccezione a tale principio è stata normata dall’art. 1, comma 573-bis, della Legge n. 147/13. Quanto alle situazioni legittimanti l’Ente ad avvalersi dei benefici della riformulazione/rimodulazione, stante il chia-

ro ed inequivocabile tenore letterale della norma, nessuna difficoltà interpretativa si pone in relazione alla fattispecie in cui sia intervenuta l’approvazione del “Piano” da parte

della Sezione regionale di controllo.In relazione invece al presupposto della mera “presen-

tazione” del “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”, la Sezione pone alcune precisazioni per l’inquadramento delle situazioni di “Piano” sub judice, (“Piano” non appro-

vato e conseguente impugnativa della Delibera di dinie-

go). Sul punto, la Sezione osserva che in pendenza del giu-

dizio sono sospese ex lege le procedure esecutive nei

confronti dell’Ente. Pertanto, in pendenza di giudizio, la Pronuncia negativa della Sezione regionale di controllo non può considerarsi definitiva in quanto sub judice. Det-ta circostanza fa cadere l’impedimento all’avvio, secondo le forme ex lege prescritte, di una nuova procedura volta all’approvazione di un ulteriore e diverso “Piano di riequili-

brio”, ovviamente nel rispetto dei presupposti, delle condi-zioni e dei termini di legge. Quindi, la Sezione ritiene che la situazione degli Enti per i quali vi sia pendenza del giudizio debba essere assimilata a quella degli Enti che abbiano presentato il “Piano di ri-

equilibrio finanziario pluriennale”. Cessata tale pendenza con esito negativo per l’Ente, la definitività dell’accerta-

mento preclude a questi qualsivoglia facoltà di disposizio-

ne del “Piano”, sotto forma sia di “riformulazione” che di

“rimodulazione”. Detta facoltà è del pari preclusa dal su-

peramento dei termini perentori stabiliti dalla legge.In sostanza, quindi, l’infruttuoso esperimento del grava-

me rende definitiva la Delibera del controllo e consuma il potere dell’Ente di modificare il “Piano” e riformularne i

contenuti. Stesso effetto si verifica anche nel caso in cui il gravame si concluda con una Sentenza che evidenzi la carenza di un presupposto processuale o di una condi-zione dell’azione, ostativa al pronunciamento sul merito della causa (Sentenza di rito). Ciò in quanto, trattandosi di giudizio in unico grado, anche la Sentenza di rito conclude definitivamente l’iter processuale. Va in proposito preci-sato che detta preclusione può operare solo a decorrere dalla decisione giudiziale che conclude definitivamente la vicenda e riespande tutte le procedure sospese in pen-

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IL PARERE DELLA CORTE

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Nella fattispecie in esame, viene chiesto un parere sulla qualificazione contabile del rimborso delle spese legali nel caso di Sentenze emesse dalla Corte dei conti che con-

dannano un’Amministrazione al pagamento delle spese legali a seguito del proscioglimento di titolari di cariche elettive in giudizi di responsabilità in cui l’Amministrazione non è parte diretta. La Sezione rileva che la materia oggetto della richiesta di parere è disciplinata dal Dlgs. n. 118/11, Allegato n. 4/2, punto 5.2, lett. h), nella parte in cui, nell’ambito del Principio contabile applicato concernente la contabilità fi-

nanziaria, con specifico riferimento all’impegno di spesa e alle regole di copertura finanziaria della spesa, detta spe-

cifiche prescrizioni per l’imputazione dell’impegno relativo alla spesa corrente e, in particolare, per la determinazione dell’accantonamento del “Fondo rischi spese legali”. La Sezione afferma che, in ossequio ai principi contabili delineati dalla disciplina normativa sopra richiamata e a

principi di sana e prudente gestione, in conformità alla re-

cente giurisprudenza contabile e a quanto rappresentato

dalla Commissione Arconet, la costituzione e la determina-

zione dell’accantonamento del “Fondo rischi spese legali”

è necessaria e doverosa, secondo le modalità e i tempi previsti dalla stessa disciplina normativa. Tale adempi-mento obbligatorio si rileva essenziale al fine di assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio. Sul punto, la Sezione pone in evidenza il principio affermato dalla Sezione delle Autonomie con la Delibera n. 14/17: “particolare attenzio-

ne deve essere riservata alla quantificazione degli altri ac-

cantonamenti a fondi, ad iniziare dal ‘Fondo contenzioso’, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie

in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ri-

cognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi

per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve

essere verificata dall’Organo di revisione. Anche in que-

sto caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun

impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministra-

zione per la copertura delle eventuali spese derivanti da

Sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza”.

Qualificazione contabile del rimborso delle spese legaliCorte dei conti Marche, Delibera n. 20 del 15 marzo 2018

denza del giudizio.In conclusione, dunque, prima della decisione giudiziale (sia di rito che di merito), la tempestiva presentazione di un “nuovo” “Piano” riformulato-rimodulato da parte dell’En-

te non può ritenersi preclusa.Con la manifestazione di volontà di rimodulazione/riformu-

lazione del “Piano” espressa mediante la Deliberazione consiliare si avvia una nuova procedura che è cadenza-

ta, con termini perentori, per lo svolgimento degli adem-

pimenti, e che richiede l’intervento della Corte dei conti nelle sue diverse articolazioni in fasi e momenti diversi del procedimento. L’intervenuta riformulazione/rimodulazione, infatti, conse-

gue ad una facoltà che l’Ente deve esercitare tempestiva-

mente, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge che det-ta facoltà consente, e nella sussistenza dei presupposti anch’essi stabiliti dalla medesima legge.

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IL PARERE DELLA CORTE

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Nella fattispecie in esame, viene chiesto un parere in me-

rito alla possibilità di procedere, nelle more dell’adozione della Delibera consiliare di riconoscimento, alla liquida-

zione ed al pagamento del debito derivante da Sentenza esecutiva, al fine di rispettare il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. La Sezione osserva che, in mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le Sen-

tenze esecutive, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell’art. 193, comma 2, lett. b), del Dlgs. n. 267/00, ai sensi del quale “i provvedimenti per il ripiano di

eventuali debiti di cui all’art. 194” sono assunti dall’Organo consiliare contestualmente all’accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio.Infatti, a fronte dell’imperatività del Provvedimento giudi-ziale esecutivo, il valore della Deliberazione consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso.

Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha chiesto se le spese correlate ad un evento locale si possano ritene-

re non soggette alle restrizioni previste, per le spese di rappresentanza, dall’art. 6 del Dl. n. 78/10, ai sensi del quale, “a decorrere dall’anno 2011, le Amministrazioni

pubbliche inserite nel Conto economico consolidato della

Pubblica Amministrazione, come individuate dall’Istat ai

sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge n. 196/09, incluse le Autorità indipendenti, non possono effettuare spese per

relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rap-

presentanza, per un ammontare superiore al 20% della

Ulteriore funzione svolta dalla Delibera consiliare è l’ac-

certamento delle cause che hanno originato l’obbligo, con le consequenziali ed eventuali responsabilità. Infatti, que-

sta funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell’invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, della Legge n. 289/02) delle Delibere di ri-conoscimento di debito fuori bilancio. La necessità del riconoscimento consiliare della legittimi-tà del debito fuori bilancio da parte dell’Organo consiliare appare peraltro rafforzata dall’intervento del Legislatore dell’armonizzazione che, all’art. 73 del Dlgs. n. 118/11, ha esteso alle Regioni la medesima procedura disciplinata per gli Enti Locali con la differenza della necessità del ri-conoscimento mediante apposita legge.Dunque, la Sezione stabilisce che, nel caso di Sentenze esecutive e di pignoramenti, sussiste l’obbligo di procede-

re con tempestività alla convocazione del Consiglio comu-

nale per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali.

spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità”.La Sezione pone in evidenza il fatto che l’articolo in que-

stione non individua con precisione i confini delle spese di rappresentanza. Pertanto, spetta all’Ente decidere se le singole fattispecie possano essere qualificate come spese di rappresentanza. Le spese di rappresentanza devono essere qualificate non tanto in ragione del relativo oggetto e contenuto, quanto per gli scopi che li connotano. Dunque, secondo la Sezio-

ne, si ritengono non assoggettate agli obbiettivi specifici di contenimento di cui all’art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10,

Sentenze esecutivesussiste l’obbligo di convocare tempestivamente il Consiglio comunale per il riconoscimento del debito

Spese di rappresentanzasono connotate dallo scopo

Corte dei conti Puglia, Delibera n. 29 del 22 febbraio 2018

Corte dei conti Lazio, Delibera n. 1 del 16 marzo 2018

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IL PARERE DELLA CORTE

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le spese relative ad attività espressione delle competenze proprie dell’Ente, poste in essere non in modo episodico quanto piuttosto in conformità a specifici programmi svi-luppati nel corso degli anni e suscettibile di apposita rego-

lamentazione. La Sezione sottolinea che, comunque, rientra nell’esclu-

siva competenza dell’Ente Locale la determinazione in

concreto della categoria nella quale classificare la spesa e la dimostrazione della sussistenza dei relativi presuppo-

sti, i quali devono essere adeguatamente motivati e suf-ficientemente documentati. Inoltre, rimane fermo che, le relative attività, laddove non soggette ai limiti in esame, soggiacciono ad imprescindibili valutazioni di economici-tà, efficienza ed efficacia e ai limiti generali di bilancio.

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LA GIURISPRUDENZA

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LA GIURISPRUDENZA

aio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approva-

zione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si

intendono prorogate di anno in anno”. Tuttavia, secondo i Giudici, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06, la violazione del termine non determina di per sé ed automaticamente l’illegittimità dei Regolamenti e degli atti comunali, ma incide solo sul regine di efficacia tempo-

rale, nel senso che il rispetto del termine di approvazione di cui all’art. 1, comma 169, citato è condizione per appli-care le nuove tariffe o le nuove aliquote retroattivamente

(a partire cioè dal 1° gennaio dell’esercizio di riferimento). Ne consegue che le tariffe e le aliquote approvate in data successiva alla scadenza del termine non sono per ciò solo invalide. Ciò che risulta preclusa è soltanto l’appli-cazione (retroattiva) all’esercizio in corso (a partire dal 1° gennaio). Ciò implica che, nel caso di specie, l’approva-

zione delle Deliberazioni approvate oltre il termine del 30 luglio 2015 non determina in radice la loro illegittimità, ma ne preclude l’applicazione (che sarebbe stata consentita invece dall’approvazione tempestiva) a partire dal 1° gen-

naio 2015. Dunque, l’appello del Ministero, diretto a contestare l’effi-

cacia intertemporale delle Deliberazioni comunali, merita accoglimento.

Aliquote Tributi localiil Mef può impugnare per motivi di legittimità i Regolamenti dei Comuni che le stabilisconoConsiglio di Stato, Sentenza n. 267 del 17 gennaio 2018

Nella fattispecie in esame, i Giudici si esprimono sulla legittimità straordinaria, riconosciuta dalla legge a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a impugna-

re le Delibere comunali di approvazione dei Regolamenti relativi all’Imu, al Tasi e alla Tari e relativa determinazione delle aliquote che, se approvate in ritardo dai Comuni, non possono retroagire ed essere pretese per l’anno in corso. I Giudici chiariscono che l’art. 52 del Dlgs. n. 446/77 attri-buisce al Mef una sorta di legittimazione straordinaria a ricorrere alla Giustizia amministrativa, per l’annullamento dei Regolamenti e degli atti in materia di Tributi adottati dall’Ente Locale, per motivi di legittimità. Tale legittima-

zione, conferita al Dicastero dalla norma citata, prescinde dall’esistenza di una lesione di una situazione giuridica tu-

telabile in capo allo stesso Ministero, configurandosi come una legittimazione “ex lege”, esclusivamente in funzione ed a tutela degli interessi pubblici la cui cura è affidata al Ministero dalla stessa legge. Inoltre, i Giudici osservano che l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06, prevede che “gli Enti Locali deliberano

le tariffe e le aliquote relative ai Tributi di loro competenza

entro la data fissata da norme statali per la Deliberazione del bilancio di previsione. Dette Deliberazioni, anche se

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1ºgenn-

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amministrativa e si sottrae pertanto al sindacato del Giu-

dice amministrativo, salvo che essa non sia “ictu oculi”

manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, spro-

porzionata, illogica e contraddittoria. Tuttavia, nel caso di specie, la scelta dell’Amministrazio-

ne di richiedere, quale requisito minimo di partecipazione, che gli ultimi 3 bilanci annuali dei soggetti interessati non avessero riportato perdite, non appare, né abnorme, né manifestamente irragionevole. Infatti, non solo si tratta di un criterio oggettivo e di imme-

diata applicazione, per tale rispondente a criteri di certez-

za e trasparenza nella conduzione delle gare pubbliche, ma neppure può dirsi arbitrario o inconferente rispetto alla tutela degli interessi e delle risorse pubbliche, per di più a fronte di un’operazione non limitata ad una mera vendita di quote sociali ad un privato ma di portata più complessa, comportanti a carico di quest’ultimo anche lo svolgimento di rilevanti servizi. Quindi, è logico e legittimo pretendere, nella gestione del-le pubbliche risorse, che un futuro socio industriale privato non abbia avuto bilanci in perdita negli ultimi 3 esercizi.

zie procedimentali, che venga fornita una adeguata mo-

tivazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico che giustificano la differente determinazione dell’Amministra-

zione e che, conseguentemente, sia del tutto trasparente e chiaramente percepibile la valutazione operata. D’altra parte, deve essere ritenuto che il giudizio sulla con-

gruità della motivazione debba tener conto dello stato di avanzamento della procedura, essendo necessaria una giustificazione più approfondita, sorretta da un’adeguata istruttoria, solo qualora la procedura di “project financing“ sia giunta alla fase di espletamento della gara o, addirittu-

Cessione quote Società pubblicalegittimo pretendere che il futuro socio privato non abbia avuto bilanci in perdita negli ultimi 3 esercizi

Procedura di “project financing”esercizio del potere di revoca in autotutela

Consiglio di Stato, Sentenza n. 116 dell’11 gennaio 2018

Tar Lazio, Sentenza n. 10695 del 25 ottobre 2017

Nella fattispecie in esame, i Giudici si esprimono sul caso di alcuni Comuni che, con apposite Delibere consiliari, nel 2015 delegavano ad una Società partecipata (il cui capita-

le sociale era interamente detenuto, in quote diverse, dal-le suddette Amministrazioni municipali), l’individuazione di un socio privato di minoranza per la cessione del 49% del capitale di quest’ultima, al fine di “dare il necessario impul-

so competitivo alle politiche aziendali”. I Giudici affermano che è legittimo, in caso di cessione di una quota di minoranza del capitale di una Società intera-

mente detenuto da Amministrazioni municipali, pretende-

re che il futuro socio industriale privato non abbia avuto bilanci in perdita negli ultimi 3 esercizi. La scelta di fissare specifici requisiti di ammissione e/o di partecipazione ad una gara pubblica (rispetto, ad esem-

pio, a quelli minimi stabiliti dalla legge e/o a quelli presun-

tivamente risultanti dalla certificazione di iscrizione in un elenco ufficiale di prestatore di servizi) ai fini della dimo-

strazione del possesso dell’adeguata (rispetto alla speci-fica gara in questione) capacità economico-finanziaria è ampiamente discrezionale, impinge nel merito dell’azione

Nella fattispecie in esame, la questione controversa in esame trae origine dalla programmazione triennale di opere pubbliche per il triennio 2002-2004 con cui un’Am-

ministrazione comunale aveva individuato gli interventi di ampliamento del Cimitero comunale e realizzazione di una nuova sede comunale attraverso la procedura di

“project financing“. I Giudici laziali rilevano che l’esercizio del potere di re-

voca in autotutela della procedura di “project financing“ richiede, a fronte del legittimo affidamento eventualmente ingeneratosi nel privato, che siano rese effettive le garan-

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ra, la gara si sia conclusa e sia iniziata la fase negoziale coinvolgente il promotore finanziario e le imprese prime classificate nella procedura di selezione. Inoltre, i Giudici specificano che la dichiarazione di pubbli-co interesse della Proposta di progetto di finanza pubblica, anche se differenzia la posizione giuridica del proponen-

te, riconoscendogli un’aspettativa e una posizione tutelata nei confronti di altri operatori o di proposte concorrenti, assume maggiore consistenza giuridica dando luogo al di-ritto di prelazione e ai correlati diritti patrimoniali ove il pro-

cedimento si sviluppi nella fase della indizione della gara per l’affidamento della concessione; ma, al di fuori di tale evenienza, la revoca della dichiarazione di pubblico inte-

resse del progetto e, quindi, l’abbandono del progetto da parte dell’Amministrazione, non integra in capo al propo-

nente alcuna pretesa risarcitoria e nemmeno indennitaria

tanto più quando, come nel caso di specie, la Proposta di progetto sia ad iniziativa privata. Infatti, in presenza della sola Proposta del promotore, la Pubblica Amministrazione ha la piena facoltà di dar luogo o meno alla successiva procedura di affidamento della concessione, così come di non dare corso affatto alla Proposta che pure abbia in pre-

cedenza ritenuto di pubblico interesse. Infine, per quanto riguarda la corresponsione dell’inden-

nizzo ex art. 21-quinquies, della Legge n. 241/90, i Giu-

dici puntualizzano che si tratta di disciplina inapplicabile alla materia del “project financing“. L’obbligo della P.A. di indennizzare i danni provocati dalla revoca riguarda sol-tanto i provvedimenti “ad efficacia durevole”, ma tra questi non rientra una proposta di “project financing“ che non si era mai perfezionata.

soggettivamente imputabile all’Amministrazione comunale.Infatti, la riduzione tariffaria non opera, quale risarcimen-

to del danno da mancata raccolta dei rifiuti né, men che meno, quale “sanzione” per l’Amministrazione comunale inadempiente, bensì al diverso fine di ripristinare, in co-

stanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare, un tenden-

ziale equilibrio impositivo (entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal Legislatore) tra l’am-

montare della Tassa comunque pretendibile ed i costi ge-

nerali del Servizio nell’Area municipale, ancorché signifi-

cativamente alterato. Correlazione sulla quale si basa la Tarsu, senza con ciò contraddirne il carattere prettamente tributario e non privatistico-sinallagmatico. Va in proposi-to considerato che l’art. 59, comma 6, in esame, esclu-

de in effetti l’esonero o la riduzione dal Tributo, ma solo nell’ipotesi in cui l’interruzione del “Servizio di raccolta” sia

temporanea, e dovuta a motivi sindacali ovvero ad “impre-

vedibili impedimenti organizzativi”. E’ dunque soltanto in tale situazione, di disfunzione temporanea, che può darsi ingresso ad una valutazione di imprevedibilità del disser-vizio e, per questa via, di non imputabilità dello stesso alla sfera tecnico-organizzativa dell’Amministrazione comunale.

Disservizi gravi e duraturi nell’ambito della raccolta rifiutispetta lo sconto del 40% sulla TarsuCorte di Cassazione, Ordinanza n. 22531 del 27 settembre 2017

Nella fattispecie in esame, un hotel si oppone alla richiesta di pagamento della Tarsu in misura intera per l’anno 2008. La Suprema Corte sostiene che la riduzione della Tassa non oltre il 40% spetta per il solo fatto che il “Servizio di

raccolta”, debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave dif-formità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori, e alla frequenza della raccolta; così da far venir meno le condizioni di ordinaria ed agevole fruizione del Servizio da parte dell’utente.Fermo restando che l’espletamento del “Servizio pubblico

di nettezza urbana” in conformità al Regolamento previsto dall’art. 59, comma 1, del Dlgs. n. 507/93, rientra in ogni caso nella responsabilità generale di buona amministra-

zione del Comune, la riduzione è purtuttavia dalla legge prevista per il fatto obiettivo che il Servizio istituito non venga poi erogato secondo le prescritte modalità (sempre che lo scostamento da queste ultime comporti i suddetti

caratteri di gravità e perdurante non fruibilità). E dunque anche indipendentemente dalla sussistenza, vuoi di un nesso causale tra condotta ed evento altrimenti connatura-

to all’ipotesi di illecito, vuoi di un elemento soggettivo (colpa contrattuale o extracontrattuale) che rendano il disservizio

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FOCUSCondanna di un Sindaco per il danno da un illecito pagamento disposto al titolare dell’impresa fallita anziché al Curatore fallimentare

Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 154 del 13 aprile 2017

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile

Fatto:

Nel giugno 2010 il Sindaco di questo Comune laziale, con propria Determinazione, aveva disposto il pagamento di 2 fatture (del marzo/aprile 2005), per un importo complessi-vo di Euro 85.800,00; a ciò seguiva l’Ordine di servizio del-lo stesso Sindaco, diretto al Servizio “Finanziario”, di ver-sare tale importo “direttamente sul conto personale dell’ex

Amministratore” della Società. La Procura contabile ha affermato che i pagamenti erano “avvenuti a distanza di

3 anni dalla chiusura dei rapporti con la ditta e addirittura

dopo l’avvio della procedura di Fallimento culminata nella

Sentenza, comunicata al Comune dal relativo Curatore”.Il Sindaco si sarebbe “ingerito, sia formalmente che so-

stanzialmente, nelle fase della procedura di spesa che fa

capo ai Responsabili delle strutture tecniche dell’Ente a

ciò deputate assumendosi la diretta ed esclusiva respon-

sabilità del provvedimenti adottati e del comportamento

tenuto”,con conseguente domanda di totale addebito del danno erariale a suo carico.La Procura contabile aveva inizialmente rivolto analoga richiesta all’allora Ragioniere del Comune, “nei confronti

del quale a seguito delle relative controdeduzioni e della

successiva audizione, il Requirente ha ritenuto che non vi

fossero gli estremi per procedere a titolo di responsabili-

tà erariale. In particolare, secondo quanto rappresentato

con riferimento al mandato di pagamento oggetto della

domanda attorea, egli non ricopriva più le funzioni di Re-

sponsabile dell’Ufficio di ‘Ragioneria’ e ha disconosciuto la firma apposta in calce al mandato de quo poiché non in servizio il giorno dell’emissione dell’atto di liquidazione, at-

teso quanto emerso dal foglio presenze depositato in atti.”La segnalazione di danno erariale trae origine dalla se-

gnalazione del Tribunale, Sezione civile del febbraio 2012; infatti, il Curatore del fallimento ha intimato al Comune il pagamento del dovuto. La difesa del Sindaco afferma che l’impresa aveva comunicato al Comune, nel settem-

bre 2006, che “tutti i mandati dovevano essere emessi a

favore dello stesso Amministratore unico”, indicando uno specifico conto corrente, per cui quando nel maggio 2010 la Società “sollecitava l’Amministrazione comunale al pa-

gamento delle fatture rimaste insolute a quella data sono

intervenuti i citati provvedimenti del Sindaco adottati, nella

sua qualità di Responsabile del ‘Servizio ‘Lavori pubblici’, per consentire la relativa liquidazione. In sostanza, l’as-

Al contrario, in presenza di una situazione di disfunzio-

ne non temporanea ma apprezzabilmente protratta nel tempo (qual è quella qui lamentata dalla Società contri-buente), la legge attribuisce all’utente, in presenza di una accertata emergenza sanitaria, la facoltà di provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio parziale su doman-

da documentata; e tuttavia, “fermo restando il disposto del

comma 4”, cioè il diritto alla riduzione. Pertanto, in sostanza, la Tarsu può essere ridotta del 40% per i cittadini e le imprese che subiscono un disservizio grave e protratto nella raccolta dei rifiuti, anche se il dis-

servizio non è responsabilità diretta del Comune.

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sunto è che l’utilizzo di carta intestata della Ditta nella nota

di sollecito (volta evidentemente a simulare la piena legit-

timità della richiesta, sottoscritta peraltro dal soggetto che

aveva sempre svolto il ruolo di legale rappresentante della

Ditta), avrebbe tratto in inganno il Sindaco. Tenuto conto

di quanto esposto la difesa eccepisce innanzitutto l’insus-

sistenza nel caso di specie del profilo soggettivo, non solo del dolo, ma anche della colpa grave, non essendo rinve-

nibile nemmeno alcun disinteresse nell’espletamento del-

le funzioni, né alcuna deviazione dal modello di condotta

connesso ai propri compiti”.I Giudici territoriali affermano che “non può dubitarsi che

la condotta del Sindaco sia in stretta, diretta ed esclusiva

relazione con il danno erariale subito dall’Ente comuna-

le per il pregiudizio economico conseguente ad un inutile

esborso a soggetto non titolare di alcun credito nei con-

fronti dello stesso Ente, il che è all’origine dell’azione di

responsabilità amministrativa. Le stesse considerazioni

portano peraltro anche ad escludere che al pregiudizio in

questione abbia potuto significativamente concorrere o ri-vestire un qualche apporto causale l’attività di esecuzione

dell’ordine svolta dagli addetti alle strutture organizzative

e gestionali del Comune a ciò deputate, ipotizzando che

essi abbiano, pur erroneamente, supposto la prioritaria

doverosità e/o la legittimità dell’Ordine impartito formulato,

peraltro, con esonero da responsabilità”.Il Sindaco è pertanto condannato a risarcire il Comune dell’importo di Euro 85.800,00 oltre alla rivalutazione mo-

netaria. L’interessato presenta ricorso che viene respinto per “inammissibilità”.Sintesi della Sentenza:

La difesa del Sindaco sostiene, con un primo motivo “il travisamento dei fatti da parte del Giudice di prime cure. In

particolare, veniva censurata l’erronea attribuzione al [ndr. Sindaco] della volontà di sviare il procedimento di spesa

dal suo percorso ordinario ingerendosi in prima persona

nella gestione del pagamento.

Con un secondo motivo, l’appellante richiamava le argo-

mentazioni già svolte in primo grado in ordine alla suppo-

sta ignoranza del Sindaco circa il fallimento della Società.Ribadiva in definitiva di avere agito in buona fede, e quindi, in assenza, non soltanto del dolo, ma anche della colpa grave.La Procura generale rassegnava le proprie conclusioni nel febbraio 2017 nelle quali, preliminarmente, rilevava l’inammissibilità dell’appello che, come formulato, si sa-

rebbe posto in aperto contrasto con l’art. 342 del Cpc., poggiando lo stesso sulle medesime argomentazioni di-fensive svolte dal convenuto in primo grado e già vagliate

dal Giudice di prime cure che le aveva ritenute prive di

pregio.Nel merito, dopo avere richiamato i fatti di causa, insisteva per il rigetto dell’appello con la condanna dell’appellante anche alle spese del secondo grado di giudizio.Il Collegio d’appello esamina preliminarmente “l’inammis-

sibilità” contestata dalla Procura, “la quale ha evidenziato

la non conformità dell’appello in esame al modello legale

previsto dall’art. 342, comma 1, del quale è pertanto de-

dotta la violazione.”

Secondo la costante giurisprudenza delle Sezioni di ap-

pello, che aderisce ad un preciso orientamento giurispru-

denziale della Corte di Cassazione, l’obbligo di specificare i motivi di gravame ex art. 98 del Rd. n. 1038/33è adem-

piuto solo in presenza di una critica (sia pure implicita) alle argomentazioni della Sentenza impugnata, ovvero solo se il gravame individui gli errori logici e giuridici della medesi-ma nonché le ragioni per cui si richiede il riesame, con un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazio-

ne della sentenza impugnata; fermo restando ovviamente che il grado di specificità non può essere stabilito in via generale ed assoluta, né in senso rigoroso e formalistico, bensì guardando al concreto contenuto dell’atto.La conclusione dei Giudici contabili è che, a fronte delle motivazioni della Sentenza di primo grado, “l’appellante

ha mosso, nel proprio atto di appello, censure che appa-

iono non solo generiche, ma soprattutto non tarate sugli

specifici capi di sentenza che, affrontando il merito ge-

nerale delle contestazioni mosse, hanno argomentato in

ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo della re-

sponsabilità in capo all’odierno appellante.”

Di fatto, l’appello si è poggiato su una generica critica all’impianto motivazionale della Sentenza, senza la speci-fica individuazione delle circostanze da cui deriva la viola-

zione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata e senza offrire al Giudice di appello specifici elementi di valutazione in merito alle censurate condotte dannose imputate al convenuto.Commento:

Questo Sindaco svolge anche la funzione di Responsabi-le dell’Ufficio “Tecnico” del Comune. I Giudici non hanno creduto che non sapesse che la Ditta creditrice avesse

dichiarato fallimento, per cui eventuali crediti (per fatture di precedenti anni) dovevano essere versati alla Curate-

la fallimentare. Sono quindi mancati tutti i controlli interni, specialmente valutando la classificazione demografica del Comune. Il danno addebitato è molto alto, perché il Comu-

ne ha dovuto pagare queste fatture 2 volte.

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SCADENZARIO15 Martedì 15 Maggio *

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.

Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/14 (“Decreto Irpef”) devono comunicare, attraverso la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/02.

Monitoraggio Mef su indebitamento

Scade in data odierna il termine per inviare – ai sensi dell’art. art. 205-bis, comma 4, del Tuel) - al Mef-Dipartimento del Tesoro, Direzione II, i dati relativi alla fruizione, da parte del Comune, di credito a breve termine presso le banche, mutui contratti con soggetti esterni alla P.A., operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, titoli obbligazionari emessi ed operazioni di apertura di credito.

Carta di identità elettronica (Cie)

Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-

scio delle carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 magio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

16 Mercoledì 16 Maggio *

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale

Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti in “split payment” operati nel mese

precedente in ambito istituzionale. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice-tributo “620E”

(oppure “6040” per chi utilizza il Modello “F24”) istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è com-

pensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensile

Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite Modello “F24EP”.

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici

Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente con Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)

Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non bene-

ficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.

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Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co.

Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama al riguardo la Circolare Inps n. 18 del 31 gennaio 2018, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-

zario).

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000

Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito nella Legge n. 326/03.

Versamento somme da conto corrente postale

Occorre entro il presente termine versare in Tesoreria le somme disponibili sui conti correnti postali in ottemperanza al regime di “Tesoreria unica” previsto dalla Legge n. 920/84 – quindicina precedente.

Versamento delle accise

Entro la data odierna gli operatori economici, per i prodotti soggetti ad accise, versano l’Imposta per tutti i quantitativi immessi in consumo nel mese precedente. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale dello Stato o attraverso Modello “F24”, con possibilità di compensazione con altri tributi e contributi (art. 3, Dlgs. n. 504/95).

Fatture differite

Deve essere emessa entro tale data della fattura afferente la cessione di beni la cui consegna o spedizione, effettuata nel mese precedente, risulti da un documento di trasporto idoneo a identificare i soggetti tra i quali è conclusa l’opera-

zione, comprensiva anche della data e del numero dei documenti (art. 21, comma 4, Dpr. n. 633/72).

18 Venerdì 18 Maggio *

Bando Anci-Conai

Scade in data odierna il termine per presentare i progetti per il Bando Anci-Conai per finanziare campagne di comuni-cazione locale per sensibilizzare sui temi del recupero e del riciclo dei rifiuti da imballaggio.

20 Domenica 20 Maggio *

Codifica “Siope” dei conti pubblici: comunicazione disponibilità finanziarieIn applicazione dell’art. 2, comma 8, Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del Dm. Mef 9 giugno 2016, entro la data odierna i Tesorieri trasmettono al “Siope” informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto dall’Allegato “B” al Dm. Mef 9 giugno 2016. Entro lo stesso ter-mine gli Enti comunicano al loro Tesoriere - che provvede alla trasmissione di tali dati al Siope – le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri Istituti di credito.

Attestazione mensile di liquidità

Il Tesoriere dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, entro la data odierna, deve trasmettere al Ministe-

ro dell’Interno l’attestazione mensile relativa alla liquidità a disposizione giacente nei conti aperti presso la sezione di Tesoreria (Circolare Ministero Interno n. 11/07).

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30 Mercoledì 30 Maggio *

Rendiconto di gestione

Scade in data odierna il termine per la trasmissione alla “Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche” del rendiconto

2017 e suoi Allegati e del piano degli indicatori e dei risultati (vedasi art. 4, comma 6, Dlgs. n. 118/2011 e Dm. Mef 12 maggio 2016).

31 Giovedì 31 Maggio *

Certificazione al rendiconto 2017Entro la data odierna gli Enti Locali devono inviare al Ministero dell’Interno della certificazione al Rendiconto 2017 ap-

provata con Decreto 17 aprile 2018, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 30 aprile 2018.

Conto del personale

Scade in data odierna il termine di cui all’art. 60 del Dlgs. n. 165/2001 per l’invio del conto annuale delle spese sostenute per il personale alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica.

Contrattazione integrativa

Scade in data odierna il termine di cui all’art. 40-bis del Dlgs. n. 165/01 entro il quale le P.A. devono trasmettere alla Corte dei conti – tramite la Ragioneria generale dello Stato - specifiche informazioni sui costi della contrattazione inte-

grativa, certificate dagli Organi di controllo interno.

Carta di identità elettronica (Cie)

Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-

scio delle carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 magio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

Presentazione Modelli “Intra 12”

Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce del 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12”

approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel secondo mese precedente.

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali

Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 2012, n. 10.

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01 Venerdì 1° Giugno *

Versamento somme da conto corrente postale

Occorre entro il presente termine versare in Tesoreria le somme disponibili sui conti correnti postali in ottemperanza al regime di “Tesoreria unica” previsto dalla Legge n. 920/84 – quindicina precedente.

10 Domenica 10 Giugno *

Versamento somme da Agenti della riscossione

Entro oggi gli Agenti della riscossione versano alla Tesoreria comunale le somme riscosse nel mese precedente sui conti correnti dedicati (art. 7, comma 2, lett. gg-septies, del Dl. n. 70/11).

15 Venerdì 15 Giugno *

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.

Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/14 (“Decreto Irpef”) devono comunicare, attraverso la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/02.

Carta di identità elettronica (Cie)

Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-

scio delle carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 magio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

16 Sabato 16 Giugno *

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale

Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti in “split payment” operati nel mese

precedente in ambito istituzionale. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice-tributo “620E”

(oppure “6040” per chi utilizza il Modello “F24”) istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è com-

pensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensile

Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite Modello “F24EP”.

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici

Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente con Modello “F24EP”.

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30 Maggio 2018

SCADENZARIO

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Federalismo&AccountabilityCENTRO STUDI ENTI LOCALI

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)

Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non bene-

ficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.

Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co.

Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama al riguardo la Circolare Inps n. 18 del 31 gennaio 2018, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-

zario).

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000

Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito nella Legge n. 326/03.

Versamento somme da conto corrente postale

Occorre entro il presente termine versare in Tesoreria le somme disponibili sui conti correnti postali in ottemperanza al regime di “Tesoreria unica” previsto dalla Legge n. 920/84 – quindicina precedente.

Versamento delle accise

Entro la data odierna gli operatori economici, per i prodotti soggetti ad accise, versano l’Imposta per tutti i quantitativi immessi in consumo nel mese precedente. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale dello Stato o attraverso Modello “F24”, con possibilità di compensazione con altri tributi e contributi (art. 3, Dlgs. n. 504/95).

Fatture differite

Deve essere emessa entro tale data della fattura afferente la cessione di beni la cui consegna o spedizione, effettuata nel mese precedente, risulti da un documento di trasporto idoneo a identificare i soggetti tra i quali è conclusa l’opera-

zione, comprensiva anche della data e del numero dei documenti (art. 21, comma 4, Dpr. n. 633/72).

Tabella di sintesi aliquote contributi gestione separata Inps anno 2018 – Circolare Inps n. 18/18

Collaboratori e figure assimilate Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

34,23%

(33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

33,72%

(33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

Liberi professionisti Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,72%

(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

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Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili

controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione

antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico,

si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.

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