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adunanza plenaria; decisione 1° dicembre 1995, n. 32; Pres. Quartulli, Est. Perricone; Min. tesoro...

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adunanza plenaria; decisione 1° dicembre 1995, n. 32; Pres. Quartulli, Est. Perricone; Min. tesoro e Inadel (Avv. Selvaggi) c. Marchese ed altri (Avv. Cantù), Comune di Milano. Conferma Tar Lombardia, sez. III, 28 agosto 1991, n. 429 Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 12 (DICEMBRE 1996), pp. 601/602-607/608 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23191085 . Accessed: 28/06/2014 11:11 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.227 on Sat, 28 Jun 2014 11:11:13 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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adunanza plenaria; decisione 1° dicembre 1995, n. 32; Pres. Quartulli, Est. Perricone; Min.tesoro e Inadel (Avv. Selvaggi) c. Marchese ed altri (Avv. Cantù), Comune di Milano. ConfermaTar Lombardia, sez. III, 28 agosto 1991, n. 429Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 12 (DICEMBRE 1996), pp. 601/602-607/608Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191085 .

Accessed: 28/06/2014 11:11

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

ampiamente documentato), al cui accertamento si è sostanzial

mente sottratto il giudice di primo grado. La tesi dell'appellante è, ad avviso del collegio, fondata e

meritevole di accoglimento. Non può non rilevarsi, invero, che tutta la normativa vigen

te, pur ponendo notevoli limiti alla fruizione di prestazioni

medico-chirurgiche in centri sanitari all'estero (col concorso nella

spesa a carico del fondo sanitario), assicura tuttavia al cittadi

no, in presenza di determinati presupposti, la possibilità di frui

re, in forma indiretta, di adeguata assistenza sanitaria anche

presso centri ospedalieri di altissima specializzazione all'estero.

L'art. 3 1. 23 ottobre 1985 n. 595, dopo aver affermato il

principio che «le prestazioni sanitarie sono erogate, di norma, in forma diretta attraverso le strutture pubbliche o convenzio

nate», prevede che «le leggi regionali e provinciali stabiliscono

quali fra dette prestazioni possono essere erogate anche in for

ma indiretta, nel caso in cui le strutture pubbliche o convenzio

nate siano nella impossibilità di erogarle tempestivamente in for

ma diretta» e demanda ad un decreto del ministro della sanità

la determinazione dei «criteri di fruizione in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializza zione all'estero in favore dei cittadini italiani residenti in Italia,

per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro paese tempe stivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso

clinico». Il d.m. 3 novembre 1989, attuativo della disposizione sopra

riportata, considera «prestazione non ottenibile tempesivamente in Italia» «la prestazione per la cui erogazione le strutture pub bliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale richie

dono un periodo di attesa incompatibile con l'esigenza di assi

curare con immediatezza la prestazione stessa, ossia quando il

periodo di attesa comprometterebbe gravemente lo stato di sa

lute dell'assistito ovvero precluderebbe la possibilità dell'inter

vento o delle cure» (art. 2, 3° comma). Lo stesso d.m., peral

tro, dopo avere ampiamente disciplinato il procedimento per la concessione del concorso nella spesa da parte della struttura

sanitaria pubblica, subordinandolo ad una autorizzazione che

il centro regionale di riferimento (ossia il presidio o il servizio

di alta specialità, o, in alternativa, l'apposita commissione sani

taria regionale) concede o nega a seguito dell'accertamento del

la sussistenza dei presupposti sanitari per usufruire delle presta zioni richieste, prevede espressamente la possibilità di deroghe

(art. 7) ove ricorra il caso dell'eccezionale gravità ed urgenza,

per il quale si prescinde dalla preventiva autorizzazione (ma non

dell'accertamento della sussistenza degli stessi presupposti sani

tari legittimanti) previo parere della commissione centrale isti

tuita presso il ministero della sanità ai sensi del successivo art. 8.

L'errore logico della decisione appellata consiste, pertanto, nell'avere categoricamente affermato l'insussistenza delle condi

zioni di eccezionale gravità ed urgenza, senza una effettiva in

dagine condotta sulla base della documentazione allegata dal

l'interessato, traendo decisivo argomento dalla circostanza che

era stata negata la preventiva autorizzazione richiesta e che in

tale occasione sarebbe emersa la concreta tempestiva eseguibili tà dell'intervento in Italia.

Poiché il diniego di autorizzazione in base alla normativa so

pra richiamata, non esclude, di per sé, la sussistenza dei presup

posti per il riconoscimento ex post del concorso nella spesa so

stenuta dal soggetto che abbia ritenuto indispensabile il proprio ricovero all'estero prescindendo dall'autorizzazione preventiva, sembra evidente che non possa utilizzarsi, in sede di valutazione

della legittimità del diverso provvedimento di diniego di rim

borso (parziale e condizionato) della spesa, alcun argomento idoneo a dimostrare soltanto la legittimità (non contestata) del

diniego di autorizzazione preventiva al trasferimento in un cen

tro di assistenza all'estero.

In punto di fatto deve ricordarsi che il provvedimento di di

niego impugnato in primo grado (desumibile dalla nota 13 ago

sto 1991 della Usi n. 34 di Arzignano) attesta la non rimborsa

bilità delle spese sostenute dal sig. Innocenti per l'intervento

di cardiochirurgia presso il centro cardiotoracico di Monaco re

cependo espressamente la nota 27 luglio 1991 della Usi n. 25

di Verona, nella quale si afferma che «dall'esame della docu

mentazione inviata non risulta che il paziente abbia svolto ulte

riori accertamenti per la patologia carotidea che prevede un tem

po di attesa massimo di trenta giorni (d.m. 24 gennaio 1990)»

e si precisa che «il sig. Innocenti Walter è stato sottoposto ad

Il Foro Italiano — 1996.

intervento cardiochirurgico di quadruplo by pass Ao.-Co. per il quale il prof. Casarotto aveva espresso parere negativo per il trasferimento per cure all'estero in quanto tale intervento po teva essere effettuato nei tempi previsti dal d.m. 24 gennaio 1990 presso la divisione cardiochirurgica di Verona».

Richiamando la circostanza di fatto (desumibile dal ricorso

amministrativo prodotto dall'interessato) che il prof. Casarotto

aveva visitato il sig. Innocenti I'll aprile 1991 e gli aveva pro messo che l'intervento sarebbe stato effettuato entro tre setti

mane e che, tiononostante, il ricorrente decise di farsi ricovera

re presso il centro cardiotoracico di Monaco il 14 aprile 1991

(cioè appena tre giorni dopo) «senza attendere l'esito della pro cedura introdotta», il Tar argomenta che «se vi fosse stato un

aggravamento della patologia nei tre giorni successivi alla visita

del primario ... la Usi di Verona sarebbe stata obbligata ad

intervenire immediatamente per la prescrizione recata dal d.m.

24 gennaio 1990, per cui la patologia acuta va in ogni caso

affrontata sul territorio nazionale».

L'argomentazione del Tar, facendo leva, evidentemente, sul

(legittimo) diniego di autorizzazione preventiva al trasferimento

all'estero dell'assistito, finisce per vanificare totalmente la pre visione normativa sopra richiamata per l'ipotesi (negata dal Tar

in via di pura deduzione logica) di grave ed urgente necessità

di ricovero pur in assenza di autorizzazione.

La stessa sequenza cronologica dei fatti sopra ricordati (visita di controllo effettuata I'll aprile 1991; ricovero all'estero il 14

aprile 1991) unitamente alla circostanza che la scoperta della

patologia del sig. Innocenti risaliva a quasi due mesi prima del

la visita di controllo e che l'interessato non poteva avere certez

za di un tempestivo intervento chirurgico presso le strutture sa

nitarie nazionali nel rispetto dei termini di cui al d.m. 24 gen naio 1990 — non risultando formalmente comunicata

all'interessato medesimo prima del suo ricovero all'estero la da

ta eventualmente programmata per l'intervento stesso — convi

ce agevolmente della validità dell'opposto assunto dall'appel

lante, secondo cui il ricovero all'estero è stato determinato dal

l'aggravarsi delle sue condizioni di salute (e dall'incerta

prospettiva di un tempestivo intervento presso le strutture sani

tarie nazionali). Per le considerazioni sopra esposte l'appello in esame deve

essere accolto con il conseguente annullamento della decisione

impugnata e degli atti oggetto del giudizio di primo grado, salvi

ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

I

CONSIGLIO DI STATO; adunanza plenaria; decisione 1° di

cembre 1995, n. 32; Pres. Quartulli, Est. Perricone; Min.

tesoro e Inadel (Avv. Selvaggi) c. Marchese ed altri (Avv.

Cantù), Comune di Milano. Conferma Tar Lombardia, sez.

Ili, 28 agosto 1991, n. 429.

Comune e provincia — Avvocati municipali — Competenze pro fessionali — Pensionabilità — Controversie — Giurisdizione

amministrativa.

Comune e provincia — Avvocati municipali — Competenze pro fessionali — Pensionabilità (D.p.r. 13 maggio 1987 n. 268,

norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sinda

cale per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del perso nale degli enti locali, art. 69).

Spetta al giudice amministrativo conoscere della controversia

avente ad oggetto la pensionabilità delle quote di competenze

professionali percepite dagli avvocati facenti parte dell'uffi

cio legale interno di amministrazione comunale. (1)

(1) L'ordinanza di rimessione sez. VI 10 marzo 1994, n. 299 trovasi

riassunta in Foro it., Rep. 1994, voce Impiegato dello Stato, n. 1264.

La giurisprudenza è però sostanzialmente costante in punto di devolu

zione al giudice amministrativo delle controversie in esame, con contra

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PARTE TERZA

Le quote di competenze professionali percepite dagli avvocati

facenti parte dell'ufficio legale interno delle amministrazioni

comunali, ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 13 maggio 1987 n. 268, devono considerarsi ad ogni effetto come voce retributiva del

lavoro professionale prestato e, quindi, assoggettate a contri

buzione ai fini previdenziali. (2)

II

CONSIGLIO DI STATO; adunanza plenaria; decisione 27 aprile 1995, n. 8; Pres. Anelli, Est. Bag arotto; Barone ed altri

(Aw. Laudadio, B. e F. Scotto) c. Regione Campania (Aw.

Monti); interv. Unione nazionale avvocati enti pubblici (Aw. G. e R. Marone). Conferma Tar Campania, sez. IV, 15 mar

zo 1991, n. 25.

Comune e provincia — Avvocati municipali — Indennità di to

ga — Esclusione (D.p.r. 25 giugno 1983 n. 347, norme risul

tanti dalla disciplina dell'accordo del 29 aprile 1983 per il

personale dipendente degli enti locali).

Agli avvocati facenti parte dell'ufficio legale interno di ammini

strazione comunale non spetta l'indennità di toga attribuita

in via continuativa in aggiunta alla retribuzione ordinaria fis sata in sede di contrattazione collettiva. (3)

sto più che altro apparente fra le precedenti decisioni, menzionate nel l'ordinanza di rimessione, della sez. V 3 aprile 1990, n. 315, id., Rep. 1990, voce Pensione, n. 89 e della sez. IV 6 febbraio 1991, n. 68, id., Rep. 1991, voce Impiegato dello Stato, n. 1222, come viene dato atto nella motivazione della dee. 32/96 in epigrafe; oltre alle pronunzie ivi

citate, si veda anche, in termini, Cass. 14 febbraio 1994, n. 1438, id., Rep. 1994, voce cit., n. 1286; 7 agosto 1992, n. 9379, id., Rep. 1992, voce cit., n. 1374; 6 luglio 1991, n. 7476, ibid., n. 1397; contra, per la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, alcune isolate

pronunzie: Cons. Stato, sez. VI, 19 dicembre 1991, n. 1203, ibid., voce

Pensione, n. 92 (in controversia promossa da dipendente del ruolo lega le dell'Inps); nonché, implicitamente, Corte conti, sez. giur. reg. Sarde

gna, 1° aprile 1992, n. 171, ibid., n. 131 e sez. Ill, pens, civ., 26 set tembre 1990, n. 64298, id., Rep. 1991, voce cit., n. 132; ha affermato

invece, sussistere la giurisdizione del giudice ordinario nella controver sia promossa contro l'Inail dagli avvocati del ruolo legale per ottenere la declaratoria di illegittimità delle ritenute per contributi previdenziali operate sui diritti ed onorari recuperati nei confronti delle controparti, Cass. 29 marzo 1983, n. 2243, id., 1983, I, 1182, con nota di richiami.

(2) In ordine alla pensionabilità (e, più in generale, alla computabili tà ai fini del trattamento di quiescenza) delle quote di onorari che i

legali interni degli enti pubblici percepiscono in dipendenza dell'attività

professionale prestata v'è pressoché totale univocità nella giurispruden za amministrativa, in riferimento sia agli enti locali che agli altri enti

pubblici (Inps, Inail, Inadel, Enasarco, ecc.): oltre alle decisioni citate in motivazione, si vedano, fra le più recenti, Cass. 21 giugno 1995, n. 6977, Foro it., Rep. 1995, voce Impiegato degli enti locali, n. 202 (in relazione all'indennità premio di servizio dei dipendenti degli enti

locali); Tar Lazio, sez. II, 11 gennaio 1995, n. 35, ibid., n. 236 (per legale di amministrazione provinciale); Cons. Stato, sez. VI, 24 settem bre 1994, n. 1436, id., Rep. 1994, voce cit., n. 258 (per legale di ammi nistrazione comunale); 23 aprile 1994, n. 581, ibid., voce Impiegato dello Stato, nn. 1265, 1266 (per legale dell'Inail); 3 marzo 1994, n. 250, ibid., n. 1293 (per legale dell'Inps); 5 dicembre 1992, n. 1010, id., Rep. 1993, voce Impiegato degli enti locali, n. 189; 10 marzo 1993, n. 218, ibid., voce Impiegato dello Stato, n. 1377; 14 ottobre 1992, n. 779, id.. Rep. 1992, voce cit., n. 960; 24 ottobre 1991, n. 711, id., Rep. 1991, voce cit., n. 1212; Tar Lazio, sez. Ili, 11 giugno 1990, n. 1066, id., Rep. 1990, voce cit., n. 1410; 29 agosto 1985, n. 1336, id., Rep. 1986, voce cit., nn. 851, 1124 (per legale dell'Enasarco); contra, per l'esclusione dalla base contributiva del trattamento pensionistico in

tegrativo spettante ai legali dell'Inani e dell'Inps, secondo i regolamenti all'epoca vigenti, Tar Lazio, sez. Ili, 15 giugno 1981, n. 611 e 7 ottobre 1981, n. 1026, id., Rep. 1982, voce cit., nn. 1231, 1235.

Nonostante l'identità della struttura della voce retributiva in esame e della disciplina di attribuzione delle quote di onorari riscosse con il

regime previsto dal r.d. 1611/33 per gli avvocati e procuratori dello Stato (come viene dato atto nella decisione in epigrafe), a questi ultimi la giurisprudenza amministrativa e contabile ha in passato sempre nega to la pensionabilità delle quote di onorari riscosse in base all'art. 21 1611/33 (e prima ancora in base all'art. 15 del regolamento 16 febbraio 1876 n. 2914), parimenti aventi carattere fisso e continuativo e svincola te da ogni determinazione discrezionale dell'amministrazione: Cons. Stato, sez. VI, 19 aprile 1994, n. 561, id., Rep. 1994, voce Avvocatura dello

Il Foro Italiano — 1996.

I

Fatto. — Pietro Marchese, Livio Cagnolati, Franco Garbin

e Giovanni Sindaco, con ricorso al Tar Lombardia, esponevano di essere dipendenti del comune di Milano con la qualifica, ri

spettivamente, di avvocato capo e di avvocati municipali supe riori e di avere a tale titolo sempre percepito la quota parte delle competenze professionali relative alle cause vinte analoga mente a quanto previsto dal r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 per

gli avvocati dello Stato.

Essi chiedevano che, pur in costanza del rapporto di impiego, venisse accertato l'obbligo a carico degli istituti previdenziali

(Cpdel e Inadel) di ricomprendere nella retribuzione contributi

va le quote di riparto degli onorari e delle competenze ad essi

corrisposte nella qualità di avvocati della avvocatura municipa le e l'obbligo del comune di Milano di versare i relativi contri

buti. (Omissis) Diritto. — I due appelli sono rivolti contro la medesima sen

tenza, per cui sono stati riuniti per ragioni di connessione.

Entrambi gli appelli ripropongono la questione del difetto di

giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda

avanzata dagli odierni appellati ed originari ricorrenti, osser

vando che le pronunzie invocate dal tribunale (Cons. Stato, sez.

IV, 14 gennaio 1987, n. 20, Foro it., Rep. 1987, voce Impiegato dello Stato, nn. 1219, 1266, e Cass., sez. un., 23 giugno 1989,

Stato, n. 2; sez. IV 9 ottobre 1991, n. 783, id., Rep. 1991, voce cit., n. 1; 6 giugno 1972, n. 501 (in motivazione), id., 1972, III, 332, con nota di A. Romano (riformata per difetto di giurisdizione da Cass. 23 novembre 1974, n. 3806, id., 1975, I, 36); Corte conti, sez. Ill, pens, civ., 26 settembre 1990, n. 64298, id., Rep. 1991, voce Pensione, nn.

131-133; 29 aprile 1981, n. 47402, id., Rep. 1983, voce cit., n. 78; con

tra, nel senso della pensionabilità delle quote di onorario degli avvocati dello Stato, solo Tar Lombardia, sez. I, 9 dicembre 1987, n. 639, id., Rep. 1988, voce Avvocatura dello Stato, nn. 6, 7; Corte conti, sez.

giur. reg. Sardegna, 1° aprile 1992, n. 171, id., Rep. 1992, voce Pensio

ne, n. 131. Per riferimenti sugli avvocati addetti agli uffici legali degli enti pub

blici e sull'istituto della ripartizione degli onorari fra i dipendenti ad detti agli uffici legali degli enti locali, v. note di richiami a Cass. 20

aprile 1995, n. 4449, id., 1995, I, 1806, e Corte cost. 10 giugno 1988, n. 624, id., 1989, I, 1027; con particolare riferimento agli avvocati dello

Stato, A. M. Berardi, Nuovi profili del trattamento di pensione e del l'indennità di buonuscita alia luce della più recente giurisprudenza. Il caso degli avvocati dei comuni, dei dipendenti militari dello Stato e

degli avvocati dello Stato, in Legalità e giustizia, fase. 1/96; sulla no zione di retribuzione contributiva utile ai fini previdenziali, Cons. Sta

to, ad. plen., 17 settembre 1996, n. 19 e 21 maggio 1996, n. 4 (che hanno negato la computabilità ai fini dell'indennità di buonuscita delle indennità di polizia e di servizio operativo dei militari), id., 1996, III, 544, con nota di richiami.

(3) L'ordinanza di rimessione sez. V 3 ottobre 1992, n. 942 trovasi riassunta in Foro it., Rep. 1993, voce Impiegato degli enti locali, n. 183. Oltre alle decisioni citate in motivazione, si vedano, in termini con la decisione in epigrafe, per l'incompatibilità dell'indennità di toga con il nuovo regime introdotto dal d.p.r. 347/83, Tar Campania, sez. IV, 12 giugno 1991, n. 143 e 15 marzo 1991, n. 25, id., Rep. 1991, voce cit., nn. 191, 192; con riferimento all'art. 19, 5° comma, d.p.r. 191/79, Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 1987, n. 252, id., Rep. 1987, voce cit., n. 151; Tar Lazio, sez. II, 2 maggio 1984, n. 684, id., Rep. 1984, voce cit., n. 76 e 7 febbraio 1983, n. 64, id., Rep. 1983, voce cit., n. 76. Anche per l'indennità di toga, come per la quota onorari

corrisposta ai dipendenti degli uffici legali degli enti locali (v. nota che

precede), è stata sempre riconosciuta la computabilità ai fini del tratta mento di quiescenza: v. Tar Sicilia, sez. Catania, 2 febbraio 1995, n. 168, id., Rep. 1995, voce Impiegato dello Stato, n. 927; Tar Lazio, sez. Ili, 4 agosto 1992, n. 1066, id., Rep. 1992, voce cit., n. 1397 e 11 giugno 1990, n. 1066, id., Rep. 1990, voce Impiegato degli enti loca li, n. 601; Corte conti, sez. Ill, pens, civ., 9 gennaio 1993, n. 69140, id., Rep. 1993, voce Pensione, n. 82 e sez. giur. reg. Sicilia 2 febbraio 1993, n. 18, ibid., n. 90; Cons. Stato, sez. VI, 2 ottobre 1991, n. 614, id., Rep. 1991, voce Impiegato degli enti locali, n. 291; sez. II 9 marzo 1982, n. 582/81 (per l'indennità professionale dei legali dell'Inps), id., Rep. 1984, voce Impiegato dello Stato, n. 891; Cons, giust. amm. sic. 9 marzo 1994, n. 17, ibid., voce Impiegato degli enti locali, n. 164; contra, Tar Lazio, sez. Ili, 15 giugno 1981, n. 611 (citata nella nota che precede, per l'indennità speciale professionale dei legali dell'Inani), id., Rep. 1982, voce Impiegato dello Stato, n. 1231. Per riferimenti sull'indennità di toga, v. nota di richiami a Corte cost. 10 ottobre 1983, n. 302, id., 1984, I, 367.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

n. 2998, id., Rep. 1989, voce cit., n. 1372) non sembrano perti nenti al caso in esame.

Ad avviso delle amministrazioni appellanti, il ricorso di pri mo grado — volto all'accertamento e correlativa dichiarazione

«dell'obbligo delle amministrazioni intimate di ricomprendere nella retribuzione annua contributiva, ai fini dei trattamenti di

quiescenza e di previdenza, le quote di riparto delle competenze di avvocato e procuratore corrisposte o da corrispondere ai ri

correnti» — andava dichiarato inammissibile sia perché invol

geva una tipica controversia per crediti pensionistici, sottratta

in quanto tale alla cognizione del giudice amministrativo, sia

perché, in ogni caso, non era sorretto dalla lesione attuale del

l'asserito interesse a ricorrere.

La questione dell'individuazione del giudice competente a co

noscere le controversie, aventi ad oggetto la determinazione del

la retribuzione contributiva del dipendente pubblico ai fini del

trattamento di quiescenza e di previdenza, è stata risolta dalla

consolidata giurisprudenza di questo consiglio, come è stato evi

denziato nell'ordinanza di remissione alla adunanza plenaria, nel caso che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in

materia di pensioni è limitata solo a quanto concerne con im

mediatezza, anche nella misura, il sorgere, il modificarsi e lo

estinguersi totale o parziale del diritto a pensione in senso stret

to, restando esclusa da tale competenza ogni questione connes

sa con il rapporto di pubblico impiego, quale appunto la deter

minazione della base pensionabile e dei relativi contributi da

versare, sulla quale, invece, la giurisdizione è del giudice ammi

nistrativo.

Tale orientamento ha trovato la piena adesione della Corte

suprema di cassazione, la quale ha costantemente affermato che

in tema di previdenza e assistenza obbligatoria in favore di di

pendenti pubblici, restano devolute alla giurisdizione esclusiva

del giudice amministrativo tutte le controversie promosse dal

dipendente nei confronti del datore di lavoro, sia per far valere

l'obbligo di quest'ultimo al versamento dei contributi assicura

tivi e, quindi, ai fini della determinazione annua contributiva, sia per invocare la responsabilità risarcitoria per omessa contri

buzione, riguardando la giurisdizione della Corte dei conti le

sole controversie strettamente attinenti al diritto a pensione, non

ché quelle immediatamente connesse a tale diritto.

I richiamati orientamenti sono stati ribaditi proprio con rife

rimento a controversie aventi ad oggetto l'assoggettabilità a con

tribuzione previdenziale delle quote di onorari e competenze di

procuratore spettanti ad avvocati comunali (Cass., sez. un., 23

giugno 1989, n. 2998, cit.; 7 luglio 1988, n. 4505, id., Rep.

1988, voce Impiegato degli enti locali, n. 244; 27 luglio 1984,

n. 4428, id., Rep. 1986, voce Impiegato dello Stato, n. 1106; Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 1987, n. 20, cit.; sez. VI 5

dicembre 1992, n. 999, id., Rep. 1993, voce cit., nn. 1362, 1373,

1380, 1382; 2 ottobre 1991, n. 614, id., Rep. 1991, voce Impie

gato degli enti locali, n. 291; 6 febbraio 1991, n. 68, ibid., voce

Impiegato dello Stato, nn. 1211, 1222). Da tale orientamento questo collegio ritiene di non doversi

discostare in tutte le ipotesi in cui la controversia è stata pro mossa sempre contro il diniego opposto dall'ente datore di la

voro, ovvero l'ente previdenziale, di sottoporre a contribuzio

ne, ai fini previdenziali e di quiescenza, la quota onorari spet tante ai ricorrenti; evenienza questa che ricorre nel caso in esame, nel quale non è stato dagli appellanti documentato che le som

me erogate agli avvocati comunali a titolo di compensi profes sionali forensi fossero state assoggettate a contributo, sia a fini

pensionistici che a fini di liquidazione dell'indennità premio di

servizio.

Infatti, attesa l'inottemperanza a due decisioni istruttorie, i

fatti affermati dagli appellati, originari ricorrenti in primo gra do — che cioè non sono state ricomprese nella retribuzione con

tributiva le quote di riparto degli onorari e delle competenze ad essi^corrisposte

— devono ritenersi provati alla stregua della

«regola di giudizio» contenuta nell'art. 116 c.p.c. (sez. IV 27

giugno 1989, n. 432, id., Rep. 1989, voce Giustizia amministra

tiva, n. 714; sez. V 6 novembre 1985, n. 370, id., Rep. 1986,

voce cit., nn. 349, 694; sez. VI 9 maggio 1983, n. 345, id.,

Rep. 1983, voce cit., n. 657; sez. IV 12 gennaio 1971, n. 7,

id., Rep. 1971, voce cit., n. 327; Cons, giust. amm. sic. 22

ottobre 1984, n. 145, id., Rep. 1984, voce cit., n. 615). Di conseguenza, non rileva, per la soluzione della controver

sia, il prospettato contrasto giurisprudenziale di cui all'ordinan

za di rimessione della sezione sesta.

Il Foro Italiano — 1996.

Invero, i due orientamenti che detto contrasto avrebbero po tuto generare (sez. V 315/90, id., Rep. 1990, voce Pensione, n. 89; sez. VI 68/91, id., Rep. 1991, voce Giustizia amministra

tiva, n. 182) in realtà riflettevano due situazioni affatto diverse:

nella prima, in cui era stato ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, «erano state effettute e versate alla

Cpdel le trattenute contributive nella misura dovuta» (dee. sez.

V 315/90, cit.); nella seconda, in cui era stata affermata la giu risdizione del giudice amministrativo, si faceva questione, come

nella presente fattispecie, «dell'accertamento dell'obbligo del

l'amministrazione datrice di lavoro al versamento dei contributi

assicurativi e quindi della determinazione della retribuzione an

nua contributiva» (dec. sez. VI 68/91, cit.). D'altra parte, come risulta dal ricorso di primo grado, gli

odierni appellati non hanno inteso 'anticipare', in quella sede, alcun giudizio pensionistico volto a determinare il quantum del

la loro futura pensione. Essi hanno semplicemente denunciato

che, pur avendo il comune deliberato di adempiere alle obbliga zioni contributive de quibus, «tale unilaterale comportamento» non aveva «trovato il necessario riscontro da parte delle altre

amministrazioni intimate, onde» permaneva il loro interesse «alla

rimozione di ogni eventuale ostacolo da esse frapposto». Nel caso di specie, quindi, gli originari ricorrenti hanno chie

sto che determinati emolumenti — nei quali sono effettuate le

trattenute contributive previdenziali — siano considerati come

facenti parte della retribuzione utile ai fini del trattamento di

quiescenza, sollecitando con il ricorso di primo grado una sen

tenza dichiarativa dell'obbligo di includere la voce retributiva

in questione nel futuro trattamento di quiescenza, aj fine di

prevenire il provvedimento che l'ente erogatore del futuro trat

tamento pensionistico dovrà adottare a suo tempo. Si tratta, in altri termini, di un'azione dichiarativa e di accer

tamento del loro diritto a vedersi considerare come pensionabili

dagli istituti di previdenza competenti e, conseguenemente, cal

colati ai fini di quiescenza e previdenziali gli onorari percepiti e percepiendi, nella loro veste di professionisti legali del comu

ne di Milano, pur in presenza di regolari trattenute operate dal

l'amministrazione datrice di lavoro ed in assenza di diniego da

parte degli enti previdenziali.

Ora, la ritenuta sussistenza della giurisdizione esclusiva del

giudice amministrativo in materia di pubblico impiego, trattan

dosi di accertamento dell'obbligo dell'amministrazione datrice

di lavoro al versamento dei contributi assicurativi e quindi della

determinazione della retribuzione annua contributiva, sia della

responsabilità risarcitoria per omessa contribuzione, consente

di affrontare l'ulteriore questione preliminare, giacché la mede

sima considerazione dà conto non solo di come si versi nella

citata giurisdizione esclusiva, ma anche di come la situazione

azionata, inerendo alla determinazione della retribuzione annua

contributiva, abbia la consistenza di diritto soggettivo e di co

me l'interesse ad agire in concreto sussista, trovando collocazio

ne nella contestazione fatta dall'amministrazione di tale prete

sa, di cui viene chiesto l'accertamento.

Passando all'esame del merito, va sottolineato che, a norma

dell'art. 69 d.p.r. 13 maggio 1987 n. 268, ed anteriormente in

base a specifici atti autorizzativi, gli istanti hanno sempre per

cepito le competenze di avvocato e procuratore, loro spettanti

pro quota. Deve conseguentemente ritenersi che, in concreto, la voce re

tributiva in questione abbia le caratteristiche della continuativi

tà e non alcatorietà e che la stessa debba considerarsi ad ogni effetto come voce retributiva del lavoro professionale prestato.

Anzi, la percezione, regolare nel tempo, degli anzidetti ono

rari rappresenta la tipica espressione del contenuto professiona le dell'anzidetto rapporto di servizio, di per sé irriducibile a

compiti, anche impegnativi, epperò di natura meramente buro

cratica.

Sulla scorta di queste considerazioni va perciò confermata se

condo la costante giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato,

sez. VI, 6 febbraio 1991, n. 68, cit., e 614/91, id., Rep. 1991,

voce Impiegato degli enti locali, n. 291) la sentenza impugnata e va conseguentemente dichiarato l'obbligo del comune di Mila

no di versare i relativi contributi e degli enti previdenziali inti

mati di riceverli, con regolarizzazione della posizione assicurati

va dei ricorrenti originari.

Quanto al computo del loro ammontare, andrà tenuto conto

della media degli onorari percepiti nel triennio (sez. VI 14 luglio

1987, n. 471, id., Rep. 1987, voce Pensione, nn. 98-100).

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Page 5: adunanza plenaria; decisione 1° dicembre 1995, n. 32; Pres. Quartulli, Est. Perricone; Min. tesoro e Inadel (Avv. Selvaggi) c. Marchese ed altri (Avv. Cantù), Comune di Milano. Conferma

PARTE TERZA

II

Diritto. — Gli appelli in epigrafe hanno in comune due arti

colati motivi, con cui le ordinanze del Coreco di annullamento

delle delibere comunali, attributive dell'indennità di toga in fa

vore dei dipendenti professionisti legali, vengono censurate ri

spettivamente per vizio del procedimento di controllo e per in

sussistenza dei vizi delle dette delibere rilevati dal Coreco me

desimo.

Col primo motivo, sul quale, per evidenti ragioni di pregiudi

zialità, questa adunanza deve anzitutto soffermarsi, si sostiene

in particolare che il Coreco avrebbe reiterato le richieste interlo

cutorie concernenti il provvedimento in controversia, che, per

tanto, risulterebbe annullato dopo la scadenza del termine pre visto per l'esercizio del potere di controllo.

A questo proposito, ai fini di una più approfondita ricostru

zione dei fatti di causa, si deve premettere che con delibera g.m. 18 febbraio 1985, n. 1 il comune di Napoli aveva provveduto in merito all'attuazione dell'accordo nazionale di lavoro per il

personale dipendente dagli enti locali, approvato con il d.p.r. 25 giugno 1983 n. 347.

Sulla menzionata delibera, con la quale si faceva, fra l'altro, riferimento alla conservazione di indennità pregresse, la sezione

di controllo, con ordinanza 7 marzo 1985, n. 19, formulava

richiesta di chiarimenti, forniti con la delibera g.m. 22 luglio 1985, n. 708, assunta dopo avere rinnovato con le organizzazio ni sindacali le consultazioni di rito.

Anche tale delibera, con cui l'amministrazione comunale, nel

modificare ed integrare quella precedente anche per quanto con

cerne il trattamento dei procuratori ed avvocati, esponeva l'in

dennità di toga nell'elenco delle indennità conservate, veniva

interloquita dal Coreco con richiesta di chiarimenti 8 agosto 1985 n. 108.

I richiesti chiarimenti, relativi alla compatibilità dell'atto con

il divieto di corrispondere trattamenti economici aggiuntivi ri

spetto alle previsioni del d.p.r. sopra citato, venivano forniti

con delibera 21 ottobre 1985, n. 1, seguita dall'impugnata ordi

nanza 12 novembre 1985, n. 161 e dalla delibera g.m. 20 marzo

1986, n. 294, ripropositiva dell'atto annullato e a sua volta an

nullata dal Coreco.

Ciò premesso, l'adunanza osserva che la delibera g.m. 22 lu

glio 1985, n. 708, per essere stata assunta in seguito ad un nuo

vo ciclo di consultazioni con le organizzazioni sindacali e per i suoi contenuti modificativi ed additivi rispetto a quelli della

delibera g.m. 18 febbraio 1985, n. 1, costituisce un atto a sè

stante, insuscettibile di configurarsi come integrativo ed illustra tivo del precedente.

La questione riguardante il carattere integrativo ovvero inno vativo della delibera giuntale 22 luglio 1985, n. 708 va invero

risolta in relazione alla consistenza sostanziale del provvedimento, tenendo conto anche degli incombenti prodromici espletati in vista della sua assunzione, nulla invece rilevando il nomen iuris che lo denomina.

II motivo fin qui esaminato si palesa quindi carente di pregio e siccome tale deve essere disatteso.

Per il secondo motivo, con cui, nella sostanza, si deduce che la conservazione dell'indennità de qua non contrasterebbe con le previsioni del d.p.r. 347/83, avendo il proprio fondamento nella posizione differenziata di avvocati e procuratori, risultan te dalla relativa «legge professionale», la controversia è stata rimessa a questa adunanza.

Al riguardo va rilevato che, in materia di indennità e com

pensi ai difensori dipendenti dagli enti pubblici iscritti nelle spe ciali sezioni degli albi degli avvocati e procuratori, sono interve nute decisioni di diverso tenore in casi analoghi o similari (cfr. sez. V 26 ottobre 1984, n. 769, Foro it., Rep. 1984, voce Impie gato dello Stato, nn. 906-908; sez. IV 25 marzo 1988, n. 262, id., Rep. 1988, voce cit., n. 786; 8 novembre 1990, n. 869, id., Rep. 1991, voce cit., n. 754, e 12 marzo 1992, n. 272, id., Rep. 1992, voce Impiegato degli enti locali, n. 224, le prime favorevoli e le altre contrarie ai privati).

Entrando sul merito, si deve quindi osservare che la c.d. «legge professionale» fa riferimento agli avvocati e procuratori degli enti pubblici al solo scopo di consentire loro l'esercizio del pa trocinio a favore delle amministrazioni di appartenenza in dero

ga al principio secondo cui l'esercizio della professione forense è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Il Foro Italiano — 1996.

In particolare, l'anzidetta legge, non prevedendo che i difen

sori in argomento debbano essere retribuiti in base alle tariffe

che disciplinano i compensi relativi alle prestazioni dei liberi

professionisti, per evidenti ragioni di ordine logico e di coeren

za sistematica riserva la materia alle previsioni delle speciali norme

legislative e regolamentari che la disciplinano.

Orbene, per quanto attiene alla posizione degli attuali appel

lanti, il relativo trattamento economico, nel sistema introdotto

dalla «legge quadro» sul pubblico impiego, trova la propria di

sciplina in accordi nazionali di lavoro approvati con d.p.r. e, nella fattispecie, dal d.p.r. n. 347 del 1983 più volte citato.

È peraltro noto che quest'ultimo assume una delle proprie connotazioni più significative appunto sul c.d. principio di on

nicomprensività della retribuzione, per cui, in sede di reinqua dramento per rinnovo contrattuale, le indennità pregresse non

possono essere conservate, ad integrazione del trattamento eco

nomico previsto. Del resto, le considerazioni svolte dagli appellanti circa l'ine

renza allo stipendio dell'indennità corrispondente ad un com

penso fisso mensile non giovano a sostegno del loro assunto, in quanto il cumulo dei due cespiti comporterebbe una retribu

zione eccedente i limiti previsti dal d.p.r. anzidetto.

Quanto infine alle censure di eccesso di potere per carenza

di motivazione, dedotte con un ultimo profilo del mezzo all'e

same, si osserva che gli atti di controllo e quelli di inquadra mento sono dj carattere vincolato e, quindi, insuscettibili di cen

sure nei termini sopra specificati. Anche il secondo, articolato motivo d'appello è quindi infon

dato e meritevole di essere disatteso.

Con un distinto motivo a sostegno del proprio ricorso il Ve

sce infine censura la sentenza in epigrafe deducendo che il Tar

non si sarebbe pronunziato sull'intervento ad adiuvandum da

lui spiegato nel giudizio di primo grado, ma tale censura si pa lesa del tutto infondata e comunque ininfluente.

Al riguardo si deve tener presente che, nonostante l'apporto suasorio dell'interveniente, le impugnate ordinanze della Core

co non sono state intaccate dalle censure dedotte con il ricorso

di primo grado e che, di conseguenza, il dispositivo della sen

tenza appellata non è viziato dalla censurata carenza motiva

zionale.

Conclusivamente, gli appelli in epigrafe vanno respinti.

CORTE DEI CONTI; sezione controllo Stato; deliberazione 28

luglio 1995, n. 104; Pres. Carbone, Est. Marchetta; Min.

tesoro, Min. bilancio e programmazione economica.

CORTE DEI CONTI;

Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in genere —

Ministri — Poteri di indirizzo politico-amministrativo — Man cato esercizio — Dirigenti — Poteri di gestione amministrati va — Effetti (D.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, razionalizzazione

dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisio ne della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 1. 23 ottobre 1992 n. 421, art. 3, 14, 16, 20).

Nel nuovo sistema organizzativo delle amministrazioni statali

delineato dal d.leg. 29/93, il mancato esercizio dei poteri di

indirizzo politico-amministrativo da parte dei ministri deter mina che i dirigenti, nell'esercizio dei toro poteri di gestione amministrativa, debbano limitarsi agli atti di gestione che ri

guardano: pagamenti in conto residui; spese che trovano la

loro giustificazione in atti normativi senza che sia necessaria

una scelta programmatica, ovvero la determinazione di prio rità o di obiettivi; adempimento di obbligazioni verso terzi per scadenza di termini o per previsioni legislative o contrat

tuali; spese obbligatorie e d'ordine. (1)

(1) Il rapporto tra «politica» e «amministrazione» rappresenta uno snodo fondamentale delle vicende che, dall'inizio degli anni novanta, interessano la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Il d.leg. 29/93 e i successivi decreti correttivi (d.leg. 470/93 e d.leg. 546/93) hanno risposto all'esigenza di attuare la separazione tra funzio

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