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Adunanza plenaria; decisione 1° febbraio 1963, n. 1; Pres. C. Bozzi P., Est. Lugo; Petrocchi (Avv.Regard) c. Min. della marina mercantile (Avv. dello Stato Peronaci), Comune di Sestri Levante(Avv. Torello)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 5 (1963), pp. 201/202-205/206Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152634 .
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201 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 202
pando una sua funzione, sia l'atto ohe impedisce all'ente
l'esercizio di una sua funzione costituzionalmente garantita. E la parteeipazione del Presidente della Regione siciliana
ai Consiglio dei ministri tutte le volte ehe debba deliberarsi
su materie ehe interessano la Regione e ehiaramente una
attivita che rientra nella sfera delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, posto che il suo svolgimento e previsto da una precisa e tassativa disposizione dello
Statuto speciale siciliano, cioe da una norma di carattere
costituzionale, tutelante in via diretta, e non occasionale, un interesse costituzionale della Regione : e cioö appunto l'interesse a partecipare con il suo Presidente alle riunioni
del Consiglio dei ministri, quando questo tratti affari ri
guardanti la Regione. Un tale interesse, dunque, puõ trovare la sua tutela
giurisdizionale esclusivamente nel rimedio previsto dal
l'art. 39 della legge 11 marzo 1953 n. 87, e la sua violazione
non puõ, di conseguenza, essere dedotta dinanzi a questo
Consiglio di Stato.
Deve, pertanto, dichiararsi il conflitto di giurisdizione del Consiglio stesso in ordine al ricorso in esame.
Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione V ; decisione 23 febbraio 1963, n. 71 ; Pres. G-allo
P., Est. Vozzi; Comune di Montelibretti (Aw. Costa) o. Pezzali (Ayv. Dedin).
Medico e chirurgo — Medico condotto interino —
Licenziamento per avvicendainento — Illejjit t i mit ä — Fattispecie.
£] illegittimo il licenziamento di un medico condotto interino, assunto a tempo indeterminato, se il licenziamento sia
stato adottato solo per « mere ragioni di avvicendamento ». (1)
La Sezione, ecc. — La questione che il Comune di Mon
telibretti propone all'esame del Collegio 6 se sia legittimo il licenziamento, per mere ragioni di « avvicendamento », di un sanitario condotto interino assunto a tempo indeter
minato.
II Comune sostiene che non esiste in materia « una legit timitä o una illegittimitä teoretica, sibbene casi concreti, che vanno valutati tenendo fermo che per la risoluzione
di essi spetta un ampio potere discrezionale alia pubblica Amministrazione».
La Sezione ritiene che il licenziamento per avvicenda mento del dipendente non di ruolo assunto a tempo inde
terminato non sia vietato da alcuna disposizione di legge. Esso, peraltro, non puo ritenersi legittimo se adottato
in violazione del pubblico interesse.
A chi ben guardi non puõ sfuggire che la sostituzione
di un pubblico dipendente interino con altro dipendente del pari interino urta contro un pubblico interesse, quello che puõ dirsi della continuity del servizio pubblico : õ
dato ragionevolmente presumere, coeteris paribus, che sia in condizioni di meglio assolvere il servizio colui che giä lo ha esercitato e in atto lo esercita ancora, per la conoscenza
che egli ha delle situazioni nelle quali il servizio stesso s
svolge e delle esigenze cui in fatto esso deve risponderei
(1) Conf. Cons. Stato, Ad. gen., 27 luglio 1956, n. 274, Foro
it., Rep. 1957, voce Medico, n. 49. In senso contrario, almeno a quanto risulta dalla massima, Giunta prov. amm. Lecce 26
gennaio 1955, id., Rep. 1955, voce cit., n. 122. Nel caso, invece, che, se l'assunzione del medico condotto
interino sia a tempo determinato, e legittimo il licenziamento
quando siansi verificate cause che giustifichino la risoluzione del rapporto, Cons. Stato, Sez. Y, 5 novembre 1956, id., Rep. 1956, voce cit., n. 84 ; e quando il provvedimento sia stato adot tato nelle stesse forme con le quali era avvenuta l'assunzione, Cons. Stato (par.) 7 novembre 1940, id., Rep. 1941, voce cit. n. 27.
Questa osservazione & tanto piil vera e rilevante in quanto si tratti di quel delicato servizio pubblico che ö il servizio
sanitario dei oomuni.
Se oosi b, l'avvicendamento in tanto potrebbe, in via
di eooezione, trovare una giustificazione in quanto dovesse
soddisfare un interesse pubblico diverso e prevalente, un
interesse pubblico di tale rilievo da porre in ombra l'altro
che sopra si e considerato.
Ora, questa eccezionale singolare situazione si õ in ef
fetti verificata tanto da determinare l'emanazione, da
parte dell'Alto commissariato della sanitä, di circolari che
prevedevano l'avvicendamento alio scopo di assicurare
un'equa distribuzione delle condotte tra i sanitari sprovvisti di occupazione remuneratiya. Questa situazione si e verifi
cata, ripetesi, nel periodo di sospensione dei pubblici concorsi per sanitari, causata dagli eventi bellici, e in
quello successivo, allorche ancora non si faceva luogo ai
concorsi stessi nella misura che sarebbe stata conveniente.
Ma quella situazione e ormai da vari anni mutata e quelle circolari hanno perduto, per effetto di altre successive, la
loro efficacia. Perciõ non si ravvisa, in linea generale, l'esi
stenza di un pubblico interesse aH'avvicendamento, tanto meno un interesse cosi forte da prevalere su quello della continuity del servizio. Non si vede oggi la ragione
per la quale un dipendente provvisorio debba essere sosti
tuito con un altro dipendente, egualmente provvisorio. Nella specie questa osservazione va ripetuta con la
maggiore fermezza da una parte perche il medico provin ciale aveva avvertito il Comune (nota 30 novembre 1956) che il concorso per i posti vacanti di medico condotto nella
Provincia di Roma sarebbe stato bandito nel mese di gen naio 1957 e si sarebbe concluso nella successiva primavera, dall'altra perchõ a nessun medico disoccupato il Comune
aveva riguardo nel deliberare l'avvicendamento, neppure al dr. Valletta, che, chiamato a sostituire il dr. Pezzali
nelle sue periodiche frequenti assenze (per altro autoriz
zate dal Sindaco), si era venuto a trovare senza lavoro al
lorche il Comune revocõ al dr. Pezzali quella autorizzazione.
Infatti, nessun accenno al dr. Valletta si trova nella deli
berazione di licenziamento per avvicendamento del dr.
Pezzali, ed anzi vi si legge che il Consiglio lasciava al medico
provinciale la scelta del nuovo medico interino.
Le considerazioni che precedono valgono a porre in
luce l'esattezza dell'impugnata decisione della Griunta prov. amm. di Eoma, che, su ricorso del dr. Pezzali, ha ritenuto
illegittimo il licenziamento o dimissione di lui per avvicen
damento dal posto di medico condotto interino del Comune
di Montelibretti.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Adunanza plenaria ; decisione 1° febbraio 1963, n. 1 ; Pres.
C. Bozzi P., Est. Lugo ; Petrocchi (Aw. Regabd) c.
Min. della marina mercantile (Aw. dello Stato Peronaci), Comune di Sestri Levante (Aw. Torello).
Dcmanio c patrimonii) dcllo Stato — Demanio ina
rittimo — Costruzione eseguita dal privato senza
liccnza edilizia — Ordine di demolizione emesso
dal sindaco — Legittimitä — Condizioni — Fatti
speeie (Cod. nav., art. 30; legge 17 agosto 1942 n.
1150, legge urbanistica, art. 32). Dcmanio e patrimonio dcllo Stato — Dcmanio ma
rittimo — Costruzione eseguita dal privato senza
licenza edilizia — Ordinc di demolizione emesso
dal sindaco — Mancata adozione di analogo prov vedimento in precedenti casi — Disparity di trat
tamento — Insussistenza — Fattispecic.
II sindaco lia il potere di ordinare la demolizione del cantiere
costruito dal privato, nelVämbito del demanio marittimo, senza licenza edilizia, qwalora il capo del compartimento abbia autorizzato la costruzione Qr^ettendo di sottoporre
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203 PARTE TERZA 204
■il relativo progetto atV approvazione delVautorita co
munale. (1) Il privato, ai quale il sindaco abbia ordinato la demolizione
del cantiere costruito, nelVämbito del demanio marittimo, senza licenza edilizia, non pud censurare, per disparitä di trattamento, il provvedimento comunale, invocando la
mancata adozione di analoghe misure nei confronti dei
privati ehe, eostruendo sul suolo demaniale, abbiano ri
spettato le norme regolamentari e i prineipi urbanistici
vigenti nel territorio del eomune. (2)
L'Adunanza, eco. — Il ricorrente deduce, con il primo e fondamentale motivo, l'incompetenza dell'autorita co
munale ad esercitare il potere di disciplina edilizia nell'am
bito del demanio marittimo, in quanto 1'attivitä edifica
toria in quell'area dovrebbe ritenersi soggetta al potere esclusivo dell'autorita marittima statale.
Questa configurazione del vizio, che, nella sua piu lata
espressione, indurrebbe a negare il fondamento stesso della
giurisdizione adlta, rappresenta una situazione di conflitto
fra un potere (anzi, si dice, un diritto) del comune e il po tere dello Stato.
In questi termini, peraltro, la questione e mal posta,
perche la concorrenza di diver,si poteri non si traduce ne
cessariamente in una situazione di conflitto e il potere comunale non si contrappone al potere dello Stato.
Nella specie si deve stabilire se l'esercizio del potere, che
compete alla autoritä marittima sul bene demaniale, costi
tuisca sempre una disciplina esauriente dell'attivita che i
privati possono svolgere su quel bene o non sia in qualche caso insufficiente a tutelare gli interessi pubblici, che l'or
dinamento ha voluto garantire nel regolare una determinata
attivitä.. II ricorrente sostiene che secondo l'art. 30 cod. nay. sol
tantol'autoritä marittima regola l'usodel demanio marittimo
e ne disciplina la polizia ; e l'Avvocatura dello Stato, ade
rendo alia tesi del ricorrente, ricorda che questo Consiglio in passato ha espresso l'avviso che, nell'ämbito del demanio
marittimo, 1'attivitä, di tutte le autorita statali deve in
tendersi subordinata a quella dell'autorita marittima (par. Sez. I, 12 dicembre 1939, n. 1429) e avrebbe cosi implicita mente riconosciuto il carattere assorbente del potere eser
citato da quella autori til.
Peraltro dalla norma eitata e dal parere non si puõ trarre una conclusione cosl assoluta.
AlPautoritä, marittima compete senza dubbio un potere
preminente nella disciplina dell'uso del bene demaniale, e
quella disciplina e anzi la sola concepibile rispetto all'uso
normale che i privati possono fare del bene. Anche quando sul demanio debbono esplicare la loro azione diverse auto
rita statali, si intende che nel necessario coordinamento del
l'opera dei diversi organi dello Stato assuma carattere di
priorita il potere dell'autorita marittima. Finche il bene ha
una destinazione inerente alia particolare funzione pubblica
(1) Con la decisione riportata, che D. GrAETA ha annotato in Giust. civ., 1963, II, 103, l'Adunanza plenaria assoggetta a riesame i criteri, cui la V Sezione si era informata nel determi nare i rapporti tra autorita marittima e sindaco in materia edi lizia (decis. 23 settembre 1961, n. 478, Foro it., 1962, III, 20, con nota di richiami).
Le dec. della VI Sez. 20 ottobre 1953, n. 532, della V Sez. 23 gennaio 1959, n. 13 e 30 aprile 1960, n. 288, richiamate in
motivazione, sono riassunte rispettivamente nel Rep. 1953, voce Monumento pubblico, nn. 9-12, nel Rep. 1959, voce Piano rego latore, n. 238 e nel Rep. 1960, voce cit., nn. 317-321.
(2) Questione nuova, a quanto consta. In generate, nel senso che la censura di eccesso di potere
per disparitä di trattamento presuppone la identity delle po sizioni soggettive nei riguardi delle quali 6 prospettata, cons., tra le piti recenti, Sez. VI 19 ottobre 1960, n. 829, Foro it., Rep. 1960, voce Giustizia amm., n. 473 ; Sez. IV 15 settembre 1956, n. 869, id., Rep. 1956, voce cit., n. 336 ; Sez. V 17 novembre
1956, n. 1012, ibid., n. 337 ; Sez. V 16 marzo 1956, n. 201, ibid., n. 338 ; Sez. VI 15 giugno 1954, n. 429, id., Rep. 1954, voce
cit., n. 258,
del demanio marittimo, rimane soggetto alia sola disciplina della competente autori tä, statale.
II problema della concorrenza di un diverso potere si
pone nei confronti deH'attivitä edilizia dei privati, che coin
yolge interessi di diversa natura e non tutti di esclusiva
pertinenza dello Stato.
L'interesse e il potere dello Stato si pongono anche in
questo caso con carattere di priority e assumono ancora rile
vanza assorbente rispetto alle opere attinenti al demanio
marittimo, quali gli impianti portuali. Ciõ va detto non soltanto per 1'attivitä, edilizia diretta
alia creazione del bene demaniale vero e proprio, che e
per sua natura esente da ogni controllo da parte del comune, ma anche per le costruzioni dei privati che accedono all'im
pianto demaniale e ne integrano la funzionalitä. Neile im
mediate adiacenze del porto sorgono spesso edifici che ac
colgono organizzazioni di servizi vari, luoghi di ristoro, esercizi di vendita. Questi edifici, che talora rientrano nelle
previsioni del progetto dell'opera pubblica e in ogni caso
fanno parte del complesso edilizio annesso alia stazione
portuale, hanno una destinazione specificamente connessa
con quella del bene demaniale.
L'Amministrazione marittima, nell'accordare la con
cessione per la costruzione di questi edifici, persegue un
fine pubblico, che non puõ essere disgiunto da quello che ha
dato origine alia creazione del bene demaniale ; perche
appunto le opere del privato sono ritenute necessarie od
utili al migliore svolgimento del servizio pubblico, in quanto assicurano varie prestazioni accessorie agli utenti. Perciõ
õ stato giustamente ritenuto che queste costruzioni, al
pari di quelle del bene demaniale cui accedono, siano sog
gette alia disciplina esclusiva deU'autorita marittima (Cass., Sez. un., 25ottobre 1954, n. 4091, Foro it., Eep. 1954, voce
Demanio, nn. 22-24). Non possono invece essere considerati alia stessa stregua
gli stabilimenti industriali e balneari, che vengono costruiti
dai privati, per concessione dell'autoritä, competente, sul
suolo del demanio marittimo. Sebbene la creazione di queste fabbriche sia conforme all'interesse pubblico generale,
perche consente una migliore utilizzazione del bene, tuttavia
quelle opere non si possono considerare un mezzo necessario
per il raggiungimento dello specifico fine che e fondamento
della demanialitä. La concessione accordata daH'Ammini
nistrazione marittima ha in questo caso contenuto essenzial
mente permissivo, tende ad assicurare che l'uso eccezio
nale concesso al privato non contrasti con le esigenze del
pubblico interesse.
Nei limiti stabiliti dalla concessione, peraltro, il privato fruisce di un diritto soggettivo reale, anche se subordinate
al potere dell'autorita concedente ; e, nell'esercitare il di
ritto ad aedificaiidum conferitogli, il concessionario svolge un'attivita per nulla diversa dalla attivitä edilizia che si
svolge sul suolo privato. Questa attivitä non puõ sfuggire alia disciplina urba
nistica che compete al comune.
Si contende se il comune possa vantare in questa ma
teria un diritto soggettivo ovvero un semplice interesse
legittimo, che gli darebbe titolo soltanto a contestare la
legittimitä del provvedimento di concessione.
In realty al comune compete in materia urbanistica un
potere che, sebbene racchiuso neH'ambito del territorio, non ha lo stesso carattere della potestä sul bene che spetta all'Amministrazione marittima e non e quindi incompa tibile con essa. La tutela dell'urbanistica risponde a nn
interesse pubblico generale, ma il legislatore ha affidato al
comune il compito di curarne la disciplina, perche ha voluto
riservare all'ente locale la facoltä di interpretare ed espri mere le esigenze peculiari dell'aggregato urbano.
Considerata sotto questo profilo, la competenza del
comune costituisce una prerogativa, la quale deve essere
ora sussunta nei principio di autonomia affermato dall'art. 5
della Costituzione.
Si deve anche rilevare che l'organo tecnico idoneo a
vagliare il progetto sotto il profilo urbanistico e costituito
presso il comune e non ha il corrispondente nell'organiz zazione dell'Amministrazione marittima; per cui, senza
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205 GIURISPRUDENŽA AMMINISTRATIVA 206
l'intervento del comune, l'interesse pubblico urbanistico
rimarrebbe in questo caso sprovvisto di tutela. Dal ebe
appare anche sotto l'aspetto pratico come si abbia, non un
contrasts, ma una convergenza nella stessa situazione giuri dica di interessi pubbliei diversi, che devono essere distin
tamente tutelati.
Senza dubbio il potere comunale trova un limite nel
Pärnbito dell'area demaniale nel senso ebe il comune non
puõ normalmente accordare licenze e neppure il piano re
golatore puõ contenere previsioni di costruzioni su quel
l'area, che non e destinata alia edificazione ; ma, quando l'autorita, marittima conferisce al priyato il diritto di edifi
care, sorge, in relazione a quel diritto, il potere del comune
di imporre la disciplina urbanistica.
L'esigenza di rispettare questa prerogatiya dell'autorita
comunale 6 stata riconosciuta in termini generali dalla
stessa Amministrazione del demanio, perche nella circo
lare ministeriale riportata nella memoria dell'Ayyocatura
b stabilito che il rilascio e il rinnovo di concessioni compor tanti l'esecuzione di opere non in legno « dovranno essere
subordinati ai preyentivi pareri dell'amministrazione co
munale ». Con questa disposizione molto opportuna, il Mi
nistero si b preoceupato di assicurare il coordinamento, non regolato dal diritto positivo, fra il potere delPAmmini
nistrazione demaniale e quello del comune. Quando l'auto
ritä marittima abbia sottoposto il progetto di costruzione
al comune, l'atto adottato con l'adesione delPautoritä co
munale include, oltre alia concessione, la licenza edilizia ; e l'autorita marittima, nel curare l'osservanza del progetto nella fase esecutiva, provvede anche alia polizia urbanistica.
Una situazione analoga si verifica nei casi in cui il co
mune viene richiesto della licenza di costruzione in zone
soggette a vincolo panoramico o di altra natura. Secondo
una prassi pressochö costante, i comuni richiedono il nulla
osta della sovraintendenza o dell'altra autorita competente, al fine di poter rilaseiare una licenza contenente tutte le
autorizzazioni necessarie, ed esercitano poi il controllo
sulla osservanza di tutte le prescrizioni incluse in quell'atto.
Se, peraltro, il comune trascura di richiedere l'approva zione delPautoritä a cui spetta garantire il rispetto del
vincolo, come in qualche caso õ avvenuto, la licenza edi
lizia per questo non õ illegittima, ma insufficiente, perche deve essere integrata dal nulla osta, che il priyato deve
chiedere separatamente per poter svolgere Pattivitä edi
lizia (cfr. dec. 20 ottobre 1953, n. 582 della Sez. VI, Foro
it., Rep. 1953, voce Monumento pubblico, nn. 9-12 ; 23 gen naio 1959, n. 13, id., Rep. 1959, voce Piano regolatore, n.
238, e 30 aprile 1960, n. 288 della Sez. Y, id., Rep. 1960, voce cit., nn. 317-321).
E in questo caso naturalmente anche il controllo sulla
osservanza dei limiti stabiliti nei distinti atti di autorizza
zione viene esercitato separatamente dalle due autorita.
Lo stesso criterio deve essere accolto nel caso presente. Ove fosse stato assicurato l'opportuno coordinamento
fra l'esercizio del potere delPautoritä marittima e quello del
Pautoritä comunale, in conformitä alla circolare ministe
riale, non si sarebbero potuti verificare gli inconvenientila
mentati dal ricorrente, perchõ il Comune non si sarebbe tro
vato nella condizione di dover esercitare direttamente il
potere di polizia urbanistica.
Ma la Capitaneria di Genova non si e affatto attenuta
alle direttive impartite dal Ministero, quando ha rilasciato
al Petrocchi la concessione relativa alia costruzione del
cantiere, senza sottoporre il progetto al Comune di Sestri
Levante. In questa situazione il concessionario non poteva esimersi dal richiedere la licenza edilizia al Comune, prima di eseguire la costruzione ; e non avendo egli cosl adempiuto, il Comune aveva il potere di adottare i provvedimenti pre visti dall'art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150.
Questa conclusione ha valore decisivo anche per il giu dizio sul secondo motivo.
Una volta riconosciuto che al Comune spetta il potere di
disciplina urbanistica anche relativamente alle costruzioni
eseguite dai privati sul suolo del demanio marittimo, non si
puõ ritenere che quel potere sia venuto meno perche non ö stato esercitato in passato nei confronti di altri con
cessionari, ovvero non ha dato luogo ai medesimi provve dimenti di natura repressiva. II Comune di Sestri afferma
di non essere intervenuto in occasione di precedenti costru
zioni, perchö quelle opere non contrastavano con le norme
regolamentari e i prineipi nrbanistici da esso accolti; la
giustificazione si ravvisa plausibile. Manoa nella specie quella identita di situazioni subiet
tive, ehe costituisce il presupposto per poter riconoscere
la sussistenza del vizio di eccesso di potere per disparity di
trattamento.
Pertanto il ricorso deve essere respinto. Vi sono giuste ragioni per compensare le spese del giu
dizio.
Per qnesti motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione VI ; decisione 16 gennaio 1963, n. 14 ; Pres. Stumpo
P., Est. Kusso ; Ditta Picciotto (Ayv. Giuffrida, Pa
oano) c. Min. marina mercantile (Aw. dello Stato
Lancia), Comune di Messina (Aw. Silvestei) e Ente
Fiera di Messina (Aw. Aken a).
Demanio e patrimonio dello Stato — Demanio marit
timo -— Concessione — llevoca — Varie ipotesi
(Cod. nav., art. 42, 43). Ilemanio e patrimonio dello Stato — Demanio ma
rittimo — Concessione della stessa area a due
diversi soggetti — Kevoea della secoiula conees
sione — Forma del proeedimento (Cod. nay., art.
42, 43).
La revoca delle concessioni sul demanio marittimo puõ essere
disposta dall'Amministrazione per due finalitä, distin tamente previste negli art. 42 e 43 cod. nav. : mentre il
potere di revoca ex art. 42 ha per fine di restituire il bene
demaniale al normale uso pubblico generale o ad altro speci
fico uso pubblico, il potere di revoca ex art. 43 persegue il
fine di attuare una nuova concessione in favore di altro
soggetto per un uso di piu rilevante interesse pubblico. (1) La revoca di concessione su demanio marittimo deve essere
disposta, 8entito il Oonsiglio di Stato, con decreto del Oapo dello Stato nell'ipotesi in cui I'Amministrazione, dopo aver concesso una parte di area demaniale, non utilizzata
in una precedente concessione, ad altro soggetto per fine diverso, revochi poi, su richiesta del primo concessionary, la seconda concessione per una diversa e nuova uti'izza
zione di quella parte di area ad opera dello stesso primo concessionario. (2)
La Sezione, ecc. — Con il primo motivo la ricorrente
sostiene ohe, avendo il Ministero revocato la concessione in corgo per assentirla ad altri, ha fatto uso del potere di
revoca previsto dall'art. 43 cod. nav. e clie, pertanto, il
provvedimento doveva essere adottato con decreto del
(1-2) Non risultano precedents Per qualche riferimento, in relazione al potere dell'Amministrazione marittinia nel de terminare l'interesse pubblico e la profieua utilizzazione delle aree demaniali in caso di concorso di pi ü domande di conces
sione, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 gennaio 1950, Foro it., Rep. 1950, voce Demanio, nn. 37-40 e in Riv. dir. nav., 1950, II, 181, con nota di Ragnisco. Per altri riferimenti, in relazione al
subingresso di un secondo concessionario al primo a norma dell'art. 46 cod. nav., cfr. Cass. 23 giugno 1962, n. 1637, Foro it.,
Rep. 1962, voce cit., nn. 36-38, e, in dottrina, Russo, 11 subin
gresso nella concessione dei beni del demanio marittimo, in Riv. dir. nav., 1959, I, 271 segg.
In dottrina, sull'argomento della revoca delle concessioni sul demanio marittimo, cfr. Pescatore, Sulla disciplina del demanio marittimo, in Studi per la eodificazione, 1940-41, pag. 863 segg. ; Scialoja, Corso di diritto della navigazione, I, 1943,
pag. Ill segg. ; Lefebvbe-Pescatobe, Manuale di diritto della
navigazione*, 1960, pag. 98 segg., nonche, Zanobini, Corso di diritto amministrativo, IV, 1948, pag. 39 segg.
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