+ All Categories
Home > Documents > Adunanza plenaria; decisione 11 novembre 1963, n. 19; Pres. C. Bozzi P., Est. Meregazzi; Tuccio...

Adunanza plenaria; decisione 11 novembre 1963, n. 19; Pres. C. Bozzi P., Est. Meregazzi; Tuccio...

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: vankiet
View: 213 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
Adunanza plenaria; decisione 11 novembre 1963, n. 19; Pres. C. Bozzi P., Est. Meregazzi; Tuccio (Avv. D'Abbiero) c. Min. pubblica istruzione (Avv. dello Stato Del Greco), Cipriani ed altri Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 5 (1964), pp. 181/182-183/184 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23155111 . Accessed: 28/06/2014 13:35 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.120 on Sat, 28 Jun 2014 13:35:13 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: Adunanza plenaria; decisione 11 novembre 1963, n. 19; Pres. C. Bozzi P., Est. Meregazzi; Tuccio (Avv. D'Abbiero) c. Min. pubblica istruzione (Avv. dello Stato Del Greco), Cipriani

Adunanza plenaria; decisione 11 novembre 1963, n. 19; Pres. C. Bozzi P., Est. Meregazzi; Tuccio(Avv. D'Abbiero) c. Min. pubblica istruzione (Avv. dello Stato Del Greco), Cipriani ed altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 5 (1964), pp. 181/182-183/184Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23155111 .

Accessed: 28/06/2014 13:35

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.238.114.120 on Sat, 28 Jun 2014 13:35:13 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: Adunanza plenaria; decisione 11 novembre 1963, n. 19; Pres. C. Bozzi P., Est. Meregazzi; Tuccio (Avv. D'Abbiero) c. Min. pubblica istruzione (Avv. dello Stato Del Greco), Cipriani

181 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 182

tortamente un atto di impulso di parte affinchè la contro versia sia portata alla cognizione del giudice ; quando questo atto sia stato compiuto, il difetto o la irregolarità della notificazione di eventuali decreti di fissazione di altre udienze non dà più luogo a decadenza.

Invero, la decisione impugnata lia riconosciuto, sia pure incidentalmente, che il decreto presidenziale 9 gennaio 1962, che ha fissato l'udienza di trattazione del ricorso, è stato irritualmente notificato al consorzio, in persona del suo

presidente, non presso la sede dell'ente, ma al domicilio

privato del presidente stesso, a mani di persona di famiglia. Ha però ritenuto tale irregolarità sanabile e la notificazione

rinnovabile, sulla premessa che il decreto si riferisse a una udienza successiva alla prima.

Tale assunto è stato disatteso. La Sezione, pertanto, per l'effetto devolutivo dell'appello, deve esaminare le dedu

zioni proposte in prime cure dal Lucchese in ordine alla re

golarità della notificazione in questione e non esaminate

dalla giunta prov. amm., perchè ritenute assorbite dalla

prevalente considerazione che, nella specie, non operasse,

comunque, la decadenza.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento di procedura per i

giudizi dinanzi alla giunta prov. amm. in s. g., approvato con r. decreto 17 agosto 1907 n. 643, che deve ritenersi

applicabile anche al decreto di fissazione di udienza, la no

tificazione diretta alle « autorità » e agli « enti morali »

si fa « ai loro rappresentanti o a chi è autorizzato a riceverla », nella sede dell'amministrazione. Può essere considerata va

lida anche la notificazione eseguita nelle forme previste dall'art. 145 cod. proc. civile.

Senonchè è stato omesso l'adempimento delle suddette

formalità, non avendo l'ufficiale giudiziario procedente no

tificato l'atto nella sede dell'ente al legale rappresentante del medesimo o ad altra persona incaricata di riceverlo, bensì nel domicilio privato del presidente del consorzio e, in ogni modo, non « a mani proprie » di questo.

Pertanto, secondo costante giurisprudenza, la notifi

cazione del suddetto decreto è invalida, con la conseguenza che il termine perentorio prescritto per l'adempimento relativo non può ritenersi osservato.

Trattasi di nullità non sanabile neppure con la costitu

zione in giudizio dell'amministrazione (Sez. V 4 giugno 1960, n. 382, Foro it., Eep. 1960 voce Giunta prov. amm., nn.

17-19) ; costituzione, che, peraltro, non è avvenuta nel caso

in esame. Ed è pure irrilevante la circostanza che la nullità

sia dovuta a fatto dell'ufficiale giudiziario e non della parte, atteso il carattere obiettivo della decadenza, contemplata dall'art. 12 t. u. 26 giugno 1924 n. 1058, per cui non è dato

tenere conto delle cause mediate che l'hanno determinata

(Sez. V 6 giugno 1955, n. 848, id., Eep. 1955, voce Giustizia

amm., nn. 494-496). Nel corso della discussione orale, la difesa del Lucchese

ha ancora invocato, per ribadire il proprio assunto, la deci

sione di questa Sezione 4 giugno 1960, n. 382, secondo la

quale, agli effetti della decadenza prevista dall'art. 12 t. u.

delle leggi sulle attribuzioni della giunta prov. amm. in s. g., non può distinguersi, di regola, tra udienza di discus

sione della domanda incidentale di sospensione del provve dimento impugnato e udienza di trattazione del merito, con la conseguenza che il citato precetto troverebbe applica zione con riferimento alla prima udienza che comunque apre il procedimento.

Ma nessun ulteriore argomento favorevole a tale tesi è

dato desumere dalla suddetta difesa. La Sezione ritiene,

pertanto, di confermare le precedenti statuizioni.

Si rileva, peraltro, che, ove anche si volesse seguire, in

via di ipotesi, l'assunto del Lucchese, il ricorso proposto dal medesimo avanti alla giunta prov. amm. risulterebbe

egualmente colpito da decadenza, poiché il decreto pres. 27 dicembre 1961, recante la fissazione della udienza di

discussione dell'incidente di sospensione per il giorno 8

gennaio 1962, è stato notificato all'amministrazione soltanto

il 31 dicembre 1961, cioè meno di dieci giorni prima di quello stabilito per l'udienza.

In definitiva, il presente ricorso deve essere accolto e,

in conseguenza, la Sezione, annullata la decisione impugnata

e facendo quanto la Giunta prov. amm. di Fresinone in s.

g., avrebbe dovuto, dichiara la decadenza del ricorso pro posto il 23 dicembre 1961 dal Lucchese Filippo dinanzi alla stessa giunta prov. amm. per ottenere l'annullamento della deliberazione del Consorzio sanitario tra i comuni di Posta Fibreno e Vicalvi, n. 4, del 25 novembre s. a., che disponeva il suo collocamento a riposo.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le

spese del doppio grado di giudizio. Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Adunanza plenaria; decisione 11 novembre 1963, n. 19; Pres. C. Bozzi P., Est. Meregazzi ; Tuccio (Avv. D'Ab

biebo) c. Min. pubblica istruzione (Avv. dello Stato Del Gbeco), Cipriani ed altri.

Giustizia amministrativa — Collegi amministra

tivi — Categorie degli elettori —• Ricorso pro

posto da un candidalo eleggibile prima della pub blicazione dell'esito delle votazioni —• Diietto di

interesse — Fattispecie. Istruzione pubblica — Elezione di rappresentanti al

Consiglio superiore della p. i. — Categorie degli elettori — Provvedimento del ministro — Impu

gnazione ■— Decorrenza.

È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso proposto da un candidato eleggibile in un collegio amministrativo

prima che, con la pubblicazione dell'esito delle votazioni,

egli sia risultato non eletto, avverso il provvedimento che

attribuisce ad una determinata categoria di soggetti la

qualità di elettori (nella specie era stata impugnata l'ordi

nanza del ministro della pubblica istruzione, che attri

buiva ai professori di religione delle scuole secondarie

il diritto di partecipare all'elezione del rappresentante dei

professori incaricati abilitati nel Consiglio superiore della p. i.). (1)

Il termine per impugnare l'ordinanza con cui il ministro

della pubblica istruzione determina i soggetti aventi il

diritto di partecipare all'elezione del rappresentante di

una certa categoria nel Consiglio superiore della p. i.

decorre dalla data di pubblicazione dell'esito delle vota

zioni, non dalla data del successivo decreto ministeriale,

che, dando atto dell'avvenuta elezione dei candidati delle

diverse categorie, procede alla costituzione del Consiglio

superiore medesimo. (2)

(1-2) Conf., sulla prima massima, Cons. Stato, Sez. VI, 31 ottobre 1962, n. 746, Foro it., Rep. 1962, voce Giustizia amm., nn. 301, 302 (la motivazione è riprodotta in Cons. Stato, 1962, I, 1, 1680), richiamata nella decisione in epigrafe.

Sull'argomento della seconda massima, consulta Cons. State» Sez. VI, 24 febbraio 1953, n. 83, Foro it., Rep. 1953, voce Istru zione pubbl., n. 4, secondo cui la mancata accettazione di una lista regionale nelle elezioni di primo grado per il Consiglio sup. della p. i. non può essere impugnata dai candidati delle liste nazionali se non congiuntamente col decreto ministeriale di nomina degli eletti, atto terminale e conclusivo del procedi mento (dalla data del decreto ministeriale, quindi, è fatto decor rere il termine di impugnativa).

Per analogia di problemi, v., in tema di elezioni comunali, Cons. Stato, Sez. V, 20 ottobre 1962, n. 789, id., 1963, ITI, 14, con nota di richiami (nella specie, la decisione della commissione elettorale mandamentale avente per oggetto l'ammissione di una

lista è stata ritenuta impugnabile soltanto con l'atto di procla mazione degli eletti) ; in dottrina, M. S. Giannini, in Giur. cost.,

1963, 52. Più in generale, sull'impugnabilità degli atti prepara tori, Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno 1960, n. 419, Foro it., 1960,

III, 140, con ampia nota di richiami. Il problema della tutela di fronte ai procedimenti ammini

strativi in itinere (su cui v., fra i più recenti, Azzena, in Foro

amm., 1962, I, 1061) è considerato in una prospettiva nuova, sulla scorta di una decisione 14 maggio 1933 del Trib. federale

amministrativo (Bundesverwaltungsgcricht) della E.f.t., ripro

This content downloaded from 91.238.114.120 on Sat, 28 Jun 2014 13:35:13 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: Adunanza plenaria; decisione 11 novembre 1963, n. 19; Pres. C. Bozzi P., Est. Meregazzi; Tuccio (Avv. D'Abbiero) c. Min. pubblica istruzione (Avv. dello Stato Del Greco), Cipriani

183 PARTE TERZA 184

L'Adunanza, ecc. — I due ricorsi possono essere riuniti

per evidente connessione, ai sensi dell'art. 52 del vigente

regolamento di procedura. Col primo, notificato il 13 giu

gno 1962, il prof. Tucoio ha impugnato l'ordinanza del

ministro della pubblica istruzione 3 aprile 1962, chieden

done l'annullamento, limitatamente all'art. 17, lett. c), ed all'art. 19, lett. a) e 6), coi quali riconosce ai professori di religione delle scuole secondarie statali il diritto di elet

torato per la nomina del rappresentante dei professori incaricati abilitati nella II Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione per il quadriennio 1962-66.

Può considerarsi superata l'eccezione di inammissi

bilità opposta dall'avvocatura generale dello Stato per mancata notificazione del gravame al controinteressato

prof. Silvano Yona, risultato eletto per la suddetta cate

goria, poiché risulta che il prof. Tuccio, con separato atto,

dopo aver conosciuto l'esito delle elezioni, ha provveduto a notificare il ricorso anche al prof. Vona, in data 15 ottobre

1962. Comunque, si sarebbe trattato soltanto di integrare il contraddittorio, poiché il ricorso era stato notificato in

termini ad altri due presunti controinteressati, candidati

alle elezioni di cui sopra. Il ricorso è tuttavia inammissibile per ineccepibili

ragioni già esposte dalla VI Sezione nella decisione 31 otto

bre 1962, n. 746 (Foro it., Rep. 1962, vo?e Giustizia amm., nn. 301. 302), su identico ricorso proposto dal prof. Col

tellacci : ragioni, che l'Adunanza plenaria non può non con

dividere.

Invero, nella qualità di elettore, come professore inca

ricato abilitato, il prof. Tuccio non difende un suo interesse

personale qualificato, dacché il suo diritto al voto non è

negato dalla impugnata ordinanza ministeriale, né com ini

quo è contestato od impedito. Egli fa valere un interesse

« di categoria », e, come tale, diffuso, generico, non spe cifico ed individuale, privo, cioè, di quella tutela giuridica che legittima la proposizione del gravame. Siffatta legit timazione il Collegio, in casi analoghi, non ha riconosciuto

persino ai rappresentanti, debitamente eletti, delle asso

ciazioni di categoria : tanto meno può riconoscerla al

prof. Tuccio, che non riveste neppure tale qualità, ma agisce come semplice professore incaricato abilitato.

È invece titolare di un interesse legittimo qualificato il

prof. Tuccio nella veste di candidato eleggibile alla II

Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in rappresentanza della categoria dei professori incaricati

abilitati, in una delle liste in lizza : e quindi in tale qualità è legittimato a ricorrere. Senonchè, alla data della notifi

cazione del ricorso il prof. Tuccio era privo di un interesse

attuale al ricorso ; « tale interesse », come esattamente

osservò la VI Sezione nella citata decisione, « potendosi in

lui maturare solo quando, ultimati gli scrutini, egli non

fosse risultato eletto ».

Ora, in esecuzione dell'ordinanza ministeriale 3 aprile 1962, le elezioni ebbero luogo l'8 giugno 1962 e gli scrutini

delle apposite commissioni ebbero termine il 14 giugno, cioè il giorno dopo la notificazione del ricorso Tuccio : i

risultati nazionali definitivi vennero pubblicati sul Bol

lettino ufficiale del ministero della pubblica istruzione del

5 luglio 1962.

Il primo ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inam

missibile.

Per giudicare delle eccezioni pregiudiziali che, ad avviso

dell'avvocatura, precluderebbero di esaminare nel merito il secondo ricorso, proposto dal prof. Tuccio avverso il

decreto min. 14 settembre 1962, con il quale sono stati nominati i membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione per il quadriennio 1962-66, ed altresì avverso l'ordinanza ministeriale 3 aprile 1962, nei limiti già indi cati nel primo ricorso, occorre tener presente che il prov vedimento da impugnare, come riconosce lo stesso ricor

rente che in effetti l'ha impugnato anche col secondo

dótta in questo volume, IV, 60, col commento dell'annotatore tedesco J. Harbich (col. 63 segg.), nella consecutiva nota di F. Satta (col. 66 segg.).

ricorso, è sempre l'ordinanza ministeriale 3 aprile 1962 :

si tratta soltanto di ricercare da quale data tale ordinanza

è diventata impugnabile da parte del prof. Tuccio, cioè, in concreto, da quale data egli è venuto a conoscenza del

l'esito delle elezioni che rese reale ed attuale il danno,

prima semplicemente potenziale e futuro : vale a dire la

vittoria del capolista avversario prof. Vona per effetto

del voto degli insegnanti di religione. Il prof. Tuccio sostiene, in primo luogo, per salvare

il primo ricorso, che il termine decorre dalla data delle

elezioni, mentre è ovvio che esso decorre, invece, dalla data

di pubblicazione dell'esito delle votazioni ; in via subordi

nata, relativamente al secondo ricorso, assume che il ter

mine decorre dalla data di emanazione del decreto min.

14 settembre 1962. L'avvocatura oppone che, anche a

voler aderire alla tesi del ricorrente, il secondo ricorso, noti

ficato il 17 novembre-4 dicembre 1962, sarebbe comunque irricevibile ; senonchè l'eccezione non ha fondamento, dacché il termine di impugnazione decorrerebbe pur sempre dalla data in cui il decreto min. è divenuto efficace me

diante la registrazione alla Corte dei conti, cioè dal 31

ottobre 1962 : e rispetto a questa data il ricorso sarebbe

tempestivo. Devesi piuttosto rilevare che, esaurita la complessa pro

cedura relativa agli scrutini ed alla decisione dei reclami, l'esito definitivo delle elezioni, come si è visto, fu pubblicato sul Bollettino del ministero della pubblica istruzione del 5 luglio 1962, n. 27, e che un'apposita avvertenza precisava che « la pubblicazione sul Bollettino ufficiale ha valore di notifica », soggiungendo che « a tal fine la data di notifica è la seguente : 25 luglio 1962 ». Si intende che la pubblica zione sul Bollettino ufficiale ha valore ed efficacia di noti ficazione per i dipendenti del ministero della pubblica istruzione in servizio : ed in tale posizione si trovava il

prof. Tuccio. Il ricorso, notificato quattro mesi dopo, si

palesa quindi irricevibile. Il decreto min. 14 settembre 1962, come esattamente

rileva l'avvocatura generale dello Stato, rappresenta l'atto formale di costituzione del Consiglio superiore della pub blica istruzione, essendosi dovuti aggiungere, a norma di

legge, agli insegnanti elettivi quelli di nomina diretta mini steriale : per i primi il provvedimento non ha valore au

tonomo, ma è meramente ricognitivo della avvenuta ele zione.

Importa anche osservare che al ministro, nella specie, non spetta neppure quell'alto controllo di legittimità, che è normale in casi del genere e che potrebbe pertanto costi tuire un elemento perfezionativo del procedimento. Infatti

ogni reclamo inerente allo svolgimento delle operazioni elettorali è esaminato e deciso « con provvedimento avente carattere definitivo » da un'unica Commissione centrale

(art. 37 dell'ordinanza ministeriale 3 aprile 1962) ; il com

puto dei voti è seguito dalle tre commissioni relative a ciascun gruppo di elettori (art. 38) e l'esito dello scrutinio è consacrato in un verbale che viene conservato presso la

segreteria del Consiglio superiore della pubblica istruzione

(art. 41), la quale ne cura anche la pubblicazione sul Bol lettino ufficiale del ministero.

Al ministro non rimane che prendere atto della avvenuta elezione del candidato che ha riportato il maggior numero dei voti, ai sensi dell'art. 40 dell'ordinanza.

La pubblicazione dell'esito delle elezioni sul Bollettino ufficiale del 5 luglio 1962, con la proclamazione finale che

per la categoria dei professori incaricati abilitati « è stato eletto il prof. Silvano Vona, stabilizzato incaricato di filo sofia e storia nel liceo scientifico « Volta » di Milano, della lista n. 3 », portava a conoscenza del prof. Tuccio l'esito a lui sfavorevole delle elezioni e produceva pertanto diretta ed immediata lesione della sfera dei suoi interessi legittimi. Da quella data decorreva il termine di 60 giorni entro il

quale egli aveva l'onere di proporre ricorso giurisdizionale avverso l'ordinanza ministeriale 3 aprile 1962.

Il secondo ricorso, deve, quindi, essere dichiarato irri cevibile. Le spese del giudizio vengono equamente compen sate fra le parti.

Per questi motivi, ecc.

This content downloaded from 91.238.114.120 on Sat, 28 Jun 2014 13:35:13 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended