Adunanza plenaria; decisione 11 novembre 1963, n. 19; Pres. C. Bozzi P., Est. Meregazzi; Tuccio(Avv. D'Abbiero) c. Min. pubblica istruzione (Avv. dello Stato Del Greco), Cipriani ed altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 5 (1964), pp. 181/182-183/184Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23155111 .
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181 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 182
tortamente un atto di impulso di parte affinchè la contro versia sia portata alla cognizione del giudice ; quando questo atto sia stato compiuto, il difetto o la irregolarità della notificazione di eventuali decreti di fissazione di altre udienze non dà più luogo a decadenza.
Invero, la decisione impugnata lia riconosciuto, sia pure incidentalmente, che il decreto presidenziale 9 gennaio 1962, che ha fissato l'udienza di trattazione del ricorso, è stato irritualmente notificato al consorzio, in persona del suo
presidente, non presso la sede dell'ente, ma al domicilio
privato del presidente stesso, a mani di persona di famiglia. Ha però ritenuto tale irregolarità sanabile e la notificazione
rinnovabile, sulla premessa che il decreto si riferisse a una udienza successiva alla prima.
Tale assunto è stato disatteso. La Sezione, pertanto, per l'effetto devolutivo dell'appello, deve esaminare le dedu
zioni proposte in prime cure dal Lucchese in ordine alla re
golarità della notificazione in questione e non esaminate
dalla giunta prov. amm., perchè ritenute assorbite dalla
prevalente considerazione che, nella specie, non operasse,
comunque, la decadenza.
Ai sensi dell'art. 12 del regolamento di procedura per i
giudizi dinanzi alla giunta prov. amm. in s. g., approvato con r. decreto 17 agosto 1907 n. 643, che deve ritenersi
applicabile anche al decreto di fissazione di udienza, la no
tificazione diretta alle « autorità » e agli « enti morali »
si fa « ai loro rappresentanti o a chi è autorizzato a riceverla », nella sede dell'amministrazione. Può essere considerata va
lida anche la notificazione eseguita nelle forme previste dall'art. 145 cod. proc. civile.
Senonchè è stato omesso l'adempimento delle suddette
formalità, non avendo l'ufficiale giudiziario procedente no
tificato l'atto nella sede dell'ente al legale rappresentante del medesimo o ad altra persona incaricata di riceverlo, bensì nel domicilio privato del presidente del consorzio e, in ogni modo, non « a mani proprie » di questo.
Pertanto, secondo costante giurisprudenza, la notifi
cazione del suddetto decreto è invalida, con la conseguenza che il termine perentorio prescritto per l'adempimento relativo non può ritenersi osservato.
Trattasi di nullità non sanabile neppure con la costitu
zione in giudizio dell'amministrazione (Sez. V 4 giugno 1960, n. 382, Foro it., Eep. 1960 voce Giunta prov. amm., nn.
17-19) ; costituzione, che, peraltro, non è avvenuta nel caso
in esame. Ed è pure irrilevante la circostanza che la nullità
sia dovuta a fatto dell'ufficiale giudiziario e non della parte, atteso il carattere obiettivo della decadenza, contemplata dall'art. 12 t. u. 26 giugno 1924 n. 1058, per cui non è dato
tenere conto delle cause mediate che l'hanno determinata
(Sez. V 6 giugno 1955, n. 848, id., Eep. 1955, voce Giustizia
amm., nn. 494-496). Nel corso della discussione orale, la difesa del Lucchese
ha ancora invocato, per ribadire il proprio assunto, la deci
sione di questa Sezione 4 giugno 1960, n. 382, secondo la
quale, agli effetti della decadenza prevista dall'art. 12 t. u.
delle leggi sulle attribuzioni della giunta prov. amm. in s. g., non può distinguersi, di regola, tra udienza di discus
sione della domanda incidentale di sospensione del provve dimento impugnato e udienza di trattazione del merito, con la conseguenza che il citato precetto troverebbe applica zione con riferimento alla prima udienza che comunque apre il procedimento.
Ma nessun ulteriore argomento favorevole a tale tesi è
dato desumere dalla suddetta difesa. La Sezione ritiene,
pertanto, di confermare le precedenti statuizioni.
Si rileva, peraltro, che, ove anche si volesse seguire, in
via di ipotesi, l'assunto del Lucchese, il ricorso proposto dal medesimo avanti alla giunta prov. amm. risulterebbe
egualmente colpito da decadenza, poiché il decreto pres. 27 dicembre 1961, recante la fissazione della udienza di
discussione dell'incidente di sospensione per il giorno 8
gennaio 1962, è stato notificato all'amministrazione soltanto
il 31 dicembre 1961, cioè meno di dieci giorni prima di quello stabilito per l'udienza.
In definitiva, il presente ricorso deve essere accolto e,
in conseguenza, la Sezione, annullata la decisione impugnata
e facendo quanto la Giunta prov. amm. di Fresinone in s.
g., avrebbe dovuto, dichiara la decadenza del ricorso pro posto il 23 dicembre 1961 dal Lucchese Filippo dinanzi alla stessa giunta prov. amm. per ottenere l'annullamento della deliberazione del Consorzio sanitario tra i comuni di Posta Fibreno e Vicalvi, n. 4, del 25 novembre s. a., che disponeva il suo collocamento a riposo.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le
spese del doppio grado di giudizio. Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Adunanza plenaria; decisione 11 novembre 1963, n. 19; Pres. C. Bozzi P., Est. Meregazzi ; Tuccio (Avv. D'Ab
biebo) c. Min. pubblica istruzione (Avv. dello Stato Del Gbeco), Cipriani ed altri.
Giustizia amministrativa — Collegi amministra
tivi — Categorie degli elettori —• Ricorso pro
posto da un candidalo eleggibile prima della pub blicazione dell'esito delle votazioni —• Diietto di
interesse — Fattispecie. Istruzione pubblica — Elezione di rappresentanti al
Consiglio superiore della p. i. — Categorie degli elettori — Provvedimento del ministro — Impu
gnazione ■— Decorrenza.
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso proposto da un candidato eleggibile in un collegio amministrativo
prima che, con la pubblicazione dell'esito delle votazioni,
egli sia risultato non eletto, avverso il provvedimento che
attribuisce ad una determinata categoria di soggetti la
qualità di elettori (nella specie era stata impugnata l'ordi
nanza del ministro della pubblica istruzione, che attri
buiva ai professori di religione delle scuole secondarie
il diritto di partecipare all'elezione del rappresentante dei
professori incaricati abilitati nel Consiglio superiore della p. i.). (1)
Il termine per impugnare l'ordinanza con cui il ministro
della pubblica istruzione determina i soggetti aventi il
diritto di partecipare all'elezione del rappresentante di
una certa categoria nel Consiglio superiore della p. i.
decorre dalla data di pubblicazione dell'esito delle vota
zioni, non dalla data del successivo decreto ministeriale,
che, dando atto dell'avvenuta elezione dei candidati delle
diverse categorie, procede alla costituzione del Consiglio
superiore medesimo. (2)
(1-2) Conf., sulla prima massima, Cons. Stato, Sez. VI, 31 ottobre 1962, n. 746, Foro it., Rep. 1962, voce Giustizia amm., nn. 301, 302 (la motivazione è riprodotta in Cons. Stato, 1962, I, 1, 1680), richiamata nella decisione in epigrafe.
Sull'argomento della seconda massima, consulta Cons. State» Sez. VI, 24 febbraio 1953, n. 83, Foro it., Rep. 1953, voce Istru zione pubbl., n. 4, secondo cui la mancata accettazione di una lista regionale nelle elezioni di primo grado per il Consiglio sup. della p. i. non può essere impugnata dai candidati delle liste nazionali se non congiuntamente col decreto ministeriale di nomina degli eletti, atto terminale e conclusivo del procedi mento (dalla data del decreto ministeriale, quindi, è fatto decor rere il termine di impugnativa).
Per analogia di problemi, v., in tema di elezioni comunali, Cons. Stato, Sez. V, 20 ottobre 1962, n. 789, id., 1963, ITI, 14, con nota di richiami (nella specie, la decisione della commissione elettorale mandamentale avente per oggetto l'ammissione di una
lista è stata ritenuta impugnabile soltanto con l'atto di procla mazione degli eletti) ; in dottrina, M. S. Giannini, in Giur. cost.,
1963, 52. Più in generale, sull'impugnabilità degli atti prepara tori, Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno 1960, n. 419, Foro it., 1960,
III, 140, con ampia nota di richiami. Il problema della tutela di fronte ai procedimenti ammini
strativi in itinere (su cui v., fra i più recenti, Azzena, in Foro
amm., 1962, I, 1061) è considerato in una prospettiva nuova, sulla scorta di una decisione 14 maggio 1933 del Trib. federale
amministrativo (Bundesverwaltungsgcricht) della E.f.t., ripro
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183 PARTE TERZA 184
L'Adunanza, ecc. — I due ricorsi possono essere riuniti
per evidente connessione, ai sensi dell'art. 52 del vigente
regolamento di procedura. Col primo, notificato il 13 giu
gno 1962, il prof. Tucoio ha impugnato l'ordinanza del
ministro della pubblica istruzione 3 aprile 1962, chieden
done l'annullamento, limitatamente all'art. 17, lett. c), ed all'art. 19, lett. a) e 6), coi quali riconosce ai professori di religione delle scuole secondarie statali il diritto di elet
torato per la nomina del rappresentante dei professori incaricati abilitati nella II Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione per il quadriennio 1962-66.
Può considerarsi superata l'eccezione di inammissi
bilità opposta dall'avvocatura generale dello Stato per mancata notificazione del gravame al controinteressato
prof. Silvano Yona, risultato eletto per la suddetta cate
goria, poiché risulta che il prof. Tuccio, con separato atto,
dopo aver conosciuto l'esito delle elezioni, ha provveduto a notificare il ricorso anche al prof. Vona, in data 15 ottobre
1962. Comunque, si sarebbe trattato soltanto di integrare il contraddittorio, poiché il ricorso era stato notificato in
termini ad altri due presunti controinteressati, candidati
alle elezioni di cui sopra. Il ricorso è tuttavia inammissibile per ineccepibili
ragioni già esposte dalla VI Sezione nella decisione 31 otto
bre 1962, n. 746 (Foro it., Rep. 1962, vo?e Giustizia amm., nn. 301. 302), su identico ricorso proposto dal prof. Col
tellacci : ragioni, che l'Adunanza plenaria non può non con
dividere.
Invero, nella qualità di elettore, come professore inca
ricato abilitato, il prof. Tuccio non difende un suo interesse
personale qualificato, dacché il suo diritto al voto non è
negato dalla impugnata ordinanza ministeriale, né com ini
quo è contestato od impedito. Egli fa valere un interesse
« di categoria », e, come tale, diffuso, generico, non spe cifico ed individuale, privo, cioè, di quella tutela giuridica che legittima la proposizione del gravame. Siffatta legit timazione il Collegio, in casi analoghi, non ha riconosciuto
persino ai rappresentanti, debitamente eletti, delle asso
ciazioni di categoria : tanto meno può riconoscerla al
prof. Tuccio, che non riveste neppure tale qualità, ma agisce come semplice professore incaricato abilitato.
È invece titolare di un interesse legittimo qualificato il
prof. Tuccio nella veste di candidato eleggibile alla II
Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in rappresentanza della categoria dei professori incaricati
abilitati, in una delle liste in lizza : e quindi in tale qualità è legittimato a ricorrere. Senonchè, alla data della notifi
cazione del ricorso il prof. Tuccio era privo di un interesse
attuale al ricorso ; « tale interesse », come esattamente
osservò la VI Sezione nella citata decisione, « potendosi in
lui maturare solo quando, ultimati gli scrutini, egli non
fosse risultato eletto ».
Ora, in esecuzione dell'ordinanza ministeriale 3 aprile 1962, le elezioni ebbero luogo l'8 giugno 1962 e gli scrutini
delle apposite commissioni ebbero termine il 14 giugno, cioè il giorno dopo la notificazione del ricorso Tuccio : i
risultati nazionali definitivi vennero pubblicati sul Bol
lettino ufficiale del ministero della pubblica istruzione del
5 luglio 1962.
Il primo ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inam
missibile.
Per giudicare delle eccezioni pregiudiziali che, ad avviso
dell'avvocatura, precluderebbero di esaminare nel merito il secondo ricorso, proposto dal prof. Tuccio avverso il
decreto min. 14 settembre 1962, con il quale sono stati nominati i membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione per il quadriennio 1962-66, ed altresì avverso l'ordinanza ministeriale 3 aprile 1962, nei limiti già indi cati nel primo ricorso, occorre tener presente che il prov vedimento da impugnare, come riconosce lo stesso ricor
rente che in effetti l'ha impugnato anche col secondo
dótta in questo volume, IV, 60, col commento dell'annotatore tedesco J. Harbich (col. 63 segg.), nella consecutiva nota di F. Satta (col. 66 segg.).
ricorso, è sempre l'ordinanza ministeriale 3 aprile 1962 :
si tratta soltanto di ricercare da quale data tale ordinanza
è diventata impugnabile da parte del prof. Tuccio, cioè, in concreto, da quale data egli è venuto a conoscenza del
l'esito delle elezioni che rese reale ed attuale il danno,
prima semplicemente potenziale e futuro : vale a dire la
vittoria del capolista avversario prof. Vona per effetto
del voto degli insegnanti di religione. Il prof. Tuccio sostiene, in primo luogo, per salvare
il primo ricorso, che il termine decorre dalla data delle
elezioni, mentre è ovvio che esso decorre, invece, dalla data
di pubblicazione dell'esito delle votazioni ; in via subordi
nata, relativamente al secondo ricorso, assume che il ter
mine decorre dalla data di emanazione del decreto min.
14 settembre 1962. L'avvocatura oppone che, anche a
voler aderire alla tesi del ricorrente, il secondo ricorso, noti
ficato il 17 novembre-4 dicembre 1962, sarebbe comunque irricevibile ; senonchè l'eccezione non ha fondamento, dacché il termine di impugnazione decorrerebbe pur sempre dalla data in cui il decreto min. è divenuto efficace me
diante la registrazione alla Corte dei conti, cioè dal 31
ottobre 1962 : e rispetto a questa data il ricorso sarebbe
tempestivo. Devesi piuttosto rilevare che, esaurita la complessa pro
cedura relativa agli scrutini ed alla decisione dei reclami, l'esito definitivo delle elezioni, come si è visto, fu pubblicato sul Bollettino del ministero della pubblica istruzione del 5 luglio 1962, n. 27, e che un'apposita avvertenza precisava che « la pubblicazione sul Bollettino ufficiale ha valore di notifica », soggiungendo che « a tal fine la data di notifica è la seguente : 25 luglio 1962 ». Si intende che la pubblica zione sul Bollettino ufficiale ha valore ed efficacia di noti ficazione per i dipendenti del ministero della pubblica istruzione in servizio : ed in tale posizione si trovava il
prof. Tuccio. Il ricorso, notificato quattro mesi dopo, si
palesa quindi irricevibile. Il decreto min. 14 settembre 1962, come esattamente
rileva l'avvocatura generale dello Stato, rappresenta l'atto formale di costituzione del Consiglio superiore della pub blica istruzione, essendosi dovuti aggiungere, a norma di
legge, agli insegnanti elettivi quelli di nomina diretta mini steriale : per i primi il provvedimento non ha valore au
tonomo, ma è meramente ricognitivo della avvenuta ele zione.
Importa anche osservare che al ministro, nella specie, non spetta neppure quell'alto controllo di legittimità, che è normale in casi del genere e che potrebbe pertanto costi tuire un elemento perfezionativo del procedimento. Infatti
ogni reclamo inerente allo svolgimento delle operazioni elettorali è esaminato e deciso « con provvedimento avente carattere definitivo » da un'unica Commissione centrale
(art. 37 dell'ordinanza ministeriale 3 aprile 1962) ; il com
puto dei voti è seguito dalle tre commissioni relative a ciascun gruppo di elettori (art. 38) e l'esito dello scrutinio è consacrato in un verbale che viene conservato presso la
segreteria del Consiglio superiore della pubblica istruzione
(art. 41), la quale ne cura anche la pubblicazione sul Bol lettino ufficiale del ministero.
Al ministro non rimane che prendere atto della avvenuta elezione del candidato che ha riportato il maggior numero dei voti, ai sensi dell'art. 40 dell'ordinanza.
La pubblicazione dell'esito delle elezioni sul Bollettino ufficiale del 5 luglio 1962, con la proclamazione finale che
per la categoria dei professori incaricati abilitati « è stato eletto il prof. Silvano Vona, stabilizzato incaricato di filo sofia e storia nel liceo scientifico « Volta » di Milano, della lista n. 3 », portava a conoscenza del prof. Tuccio l'esito a lui sfavorevole delle elezioni e produceva pertanto diretta ed immediata lesione della sfera dei suoi interessi legittimi. Da quella data decorreva il termine di 60 giorni entro il
quale egli aveva l'onere di proporre ricorso giurisdizionale avverso l'ordinanza ministeriale 3 aprile 1962.
Il secondo ricorso, deve, quindi, essere dichiarato irri cevibile. Le spese del giudizio vengono equamente compen sate fra le parti.
Per questi motivi, ecc.
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