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adunanza plenaria; decisione 13 dicembre 1995, n. 35; Pres. Quartulli, Est. Tumbiolo; Comune di...

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adunanza plenaria; decisione 13 dicembre 1995, n. 35; Pres. Quartulli, Est. Tumbiolo; Comune di Casoria (Avv. Di Martino, Rocco di Torrepadula) c. Tuccillo (Avv. Marotta, Branca) e Soc. Bontempo (Avv. Abbamonte, Corduas). Conferma Tar Campania, sez. II, 13 maggio 1988, n. 222 Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 3 (MARZO 1996), pp. 141/142-145/146 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23190901 . Accessed: 28/06/2014 07:46 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.41 on Sat, 28 Jun 2014 07:46:40 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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adunanza plenaria; decisione 13 dicembre 1995, n. 35; Pres. Quartulli, Est. Tumbiolo; Comune diCasoria (Avv. Di Martino, Rocco di Torrepadula) c. Tuccillo (Avv. Marotta, Branca) e Soc.Bontempo (Avv. Abbamonte, Corduas). Conferma Tar Campania, sez. II, 13 maggio 1988, n. 222Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 3 (MARZO 1996), pp. 141/142-145/146Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23190901 .

Accessed: 28/06/2014 07:46

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

in quanto impeditiva dello sfruttamento agricolo od edilizio da

parte del privato, salvo ripristino della situazione originaria del

fondo, per rendere nuovamente possibile l'esercizio dello ius ae

dificandi, attraverso una comunque onerosa opera di demolizio

ne. Più in generale, l'elemento caratterizzante tale particolare mo

do d'acquisto della proprietà in capo all'amministrazione pub blica, che giustifica l'accessione di un fabbricato al suolo, è la

prevalenza del fine pubblico per cui l'opera è stata progettata, con la conseguenza che al fine in esame deve considerarsi rile

vante il momento in cui il manufatto acquista connotazioni suf

ficientemente univoche che rendano riconoscibile la destinazione.

Peraltro, secondo un principio recentemente affermatosi in giu

risprudenza, l'occupazione appropriativa del terreno, con defini

tiva perdita da parte del privato di tutte le facoltà inerenti al di

ritto di proprietà, si perfeziona quando il bene subisca alterazio

ni fisiche e funzionali non emendabili, quali in particolare quelle derivanti dalla ultimazione «sostanziale» dell'opera pubblica pro

grammata, vale a dire dalla realizzazione di essa in tutte le com

ponenti essenziali, anche se necessitino completamenti e rifinitu

re per la sua effettiva destinazione a fini pubblici (tra le più re

centi, Cass., 13 gennaio 1994, n. 301, id., 1994, I, 302; sez. un.

n. 10597 del 16 settembre 1992, id., Rep. 1993, voce cit., n. 371). Nel caso in esame, comunque, alla data del 7 agosto 1987

la strada in questione aveva inequivocabilmente conseguito un'ef

fettiva destinazione pubblicistica, dal momento che si legge nel

citato «verbale di costatazione», sottoscritto dal direttore dei

lavori e dai rappresentanti dell'impresa e del comune, che i la

vori aggiudicati all'impresa Lorenzini con contratto 22 giugno 1987 n. rep. 448 «sono stati completamente eseguiti in ogni sua

finitura» e che «la pavimentazione in conglomerato bituminoso

(tappeto) è idonea al transito pedonale e veicolare ed è delimita

ta, nei tratti in galleria, da una fascia continua di sicurvia, cosi

come ordinato; che non esistono sbarramenti, deviazioni, o de

limitazioni per lavori in corso», e che, soprattutto, durante il

periodo di chiusura aziendale dell'impresa (8-24 agosto 1987), nonostante la perdurante esistenza del cantiere per l'esecuzione

dei lavori suppletivi, la strada stessa poteva essere usata «per

emergenza», tanto che si decideva di depositarne le chiavi di

accesso presso la sede del comune. Ed è appena il caso di ricor

dare ancora una volta che l'oggetto e la natura dell'opera pub blica in questione erano appunto i lavori di somma urgenza

per la trasformazione a strada di emergenza di un tratto della

ex sede ferroviaria località Pozzarello-Porto S. Stefano.

Pertanto, dovendosi concludere che alla data del 7 agosto 1987 la strada in questione aveva pienamente conseguito la de

stinazione pubblicistica di «strada di emergenza» per la quale

era stata programmata e progettata, ne va tratta l'ovvia conse

guenza che alla stessa data si era ormai verificata l'accessione

invertita, in un momento quindi anteriore non soltanto alla for

mazione del giudicato ma addirittura alla pronuncia del giudice di primo grado, con l'ulteriore ed altrettanto ovvia conseguenza dell'infondatezza dell'azione della società ricorrente per ottene

re la restituzione del bene.

4. - Nelle memorie difensive e nel ricorso introduttivo la so

cietà ricorrente ha nuovamente prospettato la presunta perico

losità della strada in questione, depositando altresì' una relazio

ne tecnica in forma di perizia giurata dell'ing. Ghinelli, datata

16 ottobre 1993, nella quale si evidenziano alcuni aspetti ineren

ti la statica delle gallerie e le scarpate delle trincee di accesso

alle stesse, nonché la situazione geologica dei terreni sui quali

l'opera insiste.

Peraltro, la relazione dell'ufficio tecnico comunale del 10 giu

gno 1993, allegata alla delibea g.m. 614 dell' 11 giugno 1963,

dà atto dell'opportunità e della indispensabilità dell'opera in

questione, soprattutto sotto il profilo della viabilità e della tute

la antincendio, in relazione all'insufficienza dell'unica strada di

accesso al centro urbano di Porto S. Stefano ed alla possibilità

che questa resti intasata nei periodi di maggiore afflusso turistico.

In ogni caso, tali problemi di ordine tecnico discrezionale esu

lano da questo giudizio di esecuzione del giudicato, il thema

decidendum del quale è consistito, prima che nell'accertamento

dell'obbligo dell'amministrazione di procedere alla demolizione dell'opera pubblica stradale ed alla restituzione del terreno alla

proprietaria richieste nell'atto introduttivo, nella soluzione (po

sitiva, per quanto si è detto) della questione dell'intervenuta

occupazione acquisitiva a favore della amministrazione comu

nale e della definitiva perdita della proprietà sul bene da parte

della ricorrente.

L'appello deve pertanto respingersi.

Il Foro Italiano — 1996.

CONSIGLIO DI STATO; adunanza plenaria; decisione 13 di

cembre 1995, n. 35; Pres. Quartulli, Est. Tumbiolo; Comu

ne di Casoria (Avv. Di Martino, Rocco di Torrepadula) c. Tuccillo (Aw. Marotta, Branca) e Soc. Bontempo (Aw.

Abbamonte, Corduas). Conferma Tar Campania, sez■ II, 13

maggio 1988, n. 222.

Espropriazione per pubblico interesse — Occupazione d'urgen za — Edilizia economica e popolare — Stato di consistenza — Preventiva redazione (L. 25 giugno 1865 n. 2359, espro

priazione per causa di pubblica utilità, art. 71; d.p.r. 24 lu

glio 1977 n. 616, attuazione della delega di cui all'art. 1 1.

22 luglio 1975 n. 382, art. 87; 1. 3 gennaio 1978 n. 1, accele razione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali, art. 1, 3).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Campania — Espropriazione per pubblico interesse — Occupazione d'ur

genza — Legge regionale — Interpretazione — Conformità

ai principi della legge statale (D.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, art. 87, 106; 1. 3 gennaio 1978 n. 1; 1. reg. Campania 3 otto

bre 1978 n. 51, normativa regionale per la programmazione, il funzionamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministra

tive, deleghe e attribuzioni degli enti locali, art. 37).

Per procedere ad occupazione di urgenza per interventi di edili

zia agevolata e convenzionata, è necessaria la preventiva re

dazione dello stato di consistenza, secondo la regola generale di cui all'art. 71 l. 25 giugno 1865 n. 2359, non essendo ap

plicabile la procedura accelerata di cui all'art. 3 l. 3 gennaio 1978 n. 1 (in base alla quale lo stato di consistenza è redatto

contestualmente all'immissione nel possesso del bene), che ri

guarda le sole opere propriamente pubbliche. (1)

(1) Conf., Cons. Stato, ad. plen., 6 febbraio 1990, n. 1, Foro it.,

1990, III, 251, con nota di richiami e, successivamente, sez. IV 25 set tembre 1990, n. 717, id., Rep. 1991, voce Espropriazione per p.i., n.

243; 17 marzo 1992, n. 295, id., Rep. 1992, voce cit., n. 282; Cons,

giust. amm. sic. 1° agosto 1994, n. 238, id., Rep. 1994, voce cit., n.

197; Cons. Stato, ad. plen., 6 ottobre 1995, n. 29, Cons. Stato, 1995,

I, 1335; Tar Lazio, sez. Latina, 15 marzo 1990, n. 262, Foro it., Rep.

1990, voce cit., n. 307; Tar Campania, sez. V, 12 marzo 1992, n. 20,

id., Rep. 1992, voce cit., n. 284. Lo stato di consistenza ha lo scopo, oltre che di accertare lo stato

dei luoghi, anche di fornire all'autorità tutti gli elementi (natura, ubica

zione, conformazione ed estensione del suolo) per valutare se l'immobi

le è idoneo all'esecuzione dei lavori (Vignale, L'espropriazione per pub blica utilità e le ultime leggi di modifica, Napoli, 1994, 176), e per determinare l'indennità, ancorché provvisoria, di occupazione e di espro

prio (Tar Puglia, sez. II, 29 dicembre 1989, n. 875, Foro it., Rep. 1990, voce cit., n. 310; Tar Campania, sez. I, 30 gennaio 1986, n. 73, id.,

Rep. 1986, voce cit., n. 250): inoltre, l'autorità che dispone l'occupa zione d'urgenza, pur se vincolata, quanto alla dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità e urgenza dell'opera, è tuttavia tenuta a valutare

la legittimità dell'occupazione sotto altri profili quali l'esistenza o la

sopravvivenza di fatti o provvedimenti preclusivi (Cons. Stato, ad. plen., 19 giugno 1986, n. 6, id., 1986, III, 353, con nota di richiami).

La decisione che si riporta riproduce le argomentazioni di Cons. Sta

to, ad. plen., 6 ottobre 1995, n. 29, cit., nella esclusione di un'applica zione analogica dell'art. 3 1. 1/78, che per le opere pubbliche in senso stretto prevede la compilazione dello stato di consistenza successiva

mente al decreto che autorizza l'occupazione d'urgenza, e contestual

mente all'immissione in possesso: ipotesi nella quale l'adempimento perde la funzione di accertamento dell'idoneità dell'immobile per conservare solo la finalità descrittiva.

La decisione in epigrafe non manca di avvertire il disagio di una

soluzione composita ove il privato cui è concessa la realizzazione di

edifici economici e popolari, si faccia carico delle infrastrutture, da con

siderare, queste si', opere propriamente pubbliche, alle quali dunque è

applicabile la procedura accelerata di cui all'art. 3 1. 1/78: soluzione

già formulata da Tar Sardegna 15 dicembre 1988, n. 1450, id., Rep. 1989, Edilizia popolare, n. 49.

Va osservato, peraltro, che se anche l'art. 87 d.p.r. 616/77 potrebbe essere indicativo di un'evoluzione normativa volta a ricondurre l'edili

zia residenziale pubblica nell'alveo di un unicum genus comprensivo delle «opere pubbliche di qualsiasi natura» (argomento che non appare sufficiente all'adunanza plenaria per ritenere applicabile anche all'edili

zia convenzionata e agevolata la procedura predisposta per le sole opere pubbliche in senso stretto, descritte dall'art. 11. 1/78), l'interpretazione corrente ha sempre escluso dall'ambito delle opere pubbliche gli inter

venti di edilizia economica e popolare ad opera di privati (cooperative e imprese), tanto che v'è stato bisogno dell'intervento additivo della

Corte costituzionale sull'art. 3 1. 27 ottobre 1988 n. 458, per estendere

l'ambito di configurabilità dell'«occupazione appropriativa», alle tra

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PARTE TERZA

La l. reg. Campania 3 ottobre 1978 n. 51, nella parte in cui estende alle opere di pubblico interesse di rilevanza regionale la disciplina in materia di occupazione temporanea e stato di consistenza, deve essere interpretata alla luce dei criteri in

formativi della l. 3 gennaio 1978 n. 1, di modo che l'art. 37 deve intendersi riferito, prospettandosi altrimenti un profi lo di illegittimità costituzionale dello stesso, alle sole opere pubbliche come definibili ai sensi della legge statale. (2)

Diritto. — 1. - Viene riproposta, con l'appello principale del comune di Casoria, la questione relativa all'applicabilità o me no agli interventi di edilizia economica e popolare (attuati da soggetti privati) della disciplina procedimentale a carattere acce leratorio prevista dall'art. 3 1. 3 gennaio 1978 n. 1, in forza della quale la redazione dello stato di consistenza può interveni re anche successivamente all'adozione del decreto di autorizza zione all'occupazione d'urgenza, in deroga alla regola generale (previetà dello stato di consistenza rispetto al decreto di occu

pazione) dettata dall'art. 71 1. 25 giugno 1865 n. 2359. 2. - Com'è noto, la questione sollevata dalla parte privata

dinanzi al primo giudice, e da questi ritenuta fondata ed assor bente di ogni altra considerazione, è già stata emanata da que sta adunanza plenaria con decisione 6 febbraio 1990, n. 1 (Foro it., 1990, III, 281).

Con essa è stato, fra l'altro, statuito che la particolare proce dura accelerata prevista dal menzionato art. 3 1. 1/78 riguarda le sole «opere propriamente pubbliche», nelle quali non rientra no gli interventi di edilizia agevolata e convenzionata realizzati da soggetti privati in regime di superficie, ai sensi dell'art. 35, 4° comma, 1. 22 ottobre 1971 n. 865.

3. - L'odierno appellante, peraltro, ripropone in questa sede la questione anche sotto due profili non espressamente conside rati dalla menzionata decisione dell'adunanza plenaria, e preci samente:

a) in relazione alla possibilità di applicare in via analogica la disciplina espressamente dettata dal legislatore statale per le opere pubbliche anche agli interventi di edilizia residenziale di cui trattasi (secondo motivo d'appello), attesi gli elementi di forte similitudine che caratterizzano le due categorie a confron

to, ed in particolare (ultima parte del primo motivo d'appello) attesa l'inerenza ad entrambe le categorie di opere di identici

profili di indifferibilità ed urgenza, tali da giustificare il ricorso ad un'identica procedura acceleratoria; b) in relazione alla spe cifica disciplina dettata, per la regione Campania, dalla 1. reg. 31 ottobre 1978 n. 51, la quale espressamente accomuna alla realizzazione dei «lavori pubblici» quella delle «opere di pubbli

sformazioni del fondo in relazione ad interventi di edilizia convenziona ta e agevolata (Corte cost. 27 dicembre 1991, n. 486, id., 1992, I, 1073, con nota di S. Benini; per ulteriori riferimenti, cfr. la nota di richiami di S. Benini, a Cons. Stato, ad. plen., 7 febbraio 1996, n. 1, in questo fascicolo, I, 137).

(2) Sulla necessità di un'interpretazione della legge regionale secondo i principi generali delle leggi dello Stato, conf., Cass. 27 novembre 1986, n. 7020, Foro it., Rep. 1987, voce Previdenza sociale, n. 207; Tar Cam pania, sez. Salerno, 5 settembre 1984, n. 246, id., Rep. 1985, voce Re gione, n. 218; Tar Abruzzo, sez. Pescara, 2 maggio 1987, n. 203, Trib. amm. reg., 1987, I, 2482; Tar Puglia, sez. Lecce, 30 gennaio 1990, n. 114, Foro it., Rep. 1992, voce Edilizia e urbanistica, n. 410. Il potere legislativo delle regioni a statuto ordinario, inquadrabile nella c.d. com petenza ripartita, può esplicarsi «solo nei limiti dei principi delle leggi dello Stato», che espressamente li stabiliscono nelle singole materie (c.d. leggi cornice), «o quali si desumono dalle leggi vigenti» (art. 17 1. 16 maggio 1970 n. 281). Da qui la necessità di interpretazioni «allineatoci» della legislazione regionale ai principi delle leggi statali nelle singole materie: sul punto, v. Sansonetti, Limiti temporali delle misure di sal vaguardia e interpretazione «allineata» della legge regionale, ai principi generali, in Riv. giur. edilizia, 1992, I, 442.

Sui rapporti, e sui possibili contrasti, tra leggi statali e regionali, con riferimento al controllo della Corte costituzionale e ai procedimenti in terpretativi (ed eventualmente disapplicativi) del giudice di merito, Man giameli, Interpretazione e disapplicazione: la legge regionale tra Corte costituzionale e autorità giudiziaria, in Giur. costit., 1991, 2167. In ge nerale, sui rapporti tra legge regionale e legislazione statale nell'eserci zio della competenza «ripartita», D'Atena, Legge regionale, voce del PEnciclopedia del diritto, Milano, 1973, XXIII, 969 ss., spec. 987; Bin, Legge regionale, voce del Digesto pubbl., Torino 1994, IX, 173 ss., spec. 185; Mazziotti di Celso, Legge regionale, voce dell' Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1990, XVIII, 12; Bartole, in Commentario della Costituzione a cura di Branca, Roma-Bologna, 1985, 149, sub art. 117.

Il Foro Italiano — 1996.

co interesse», dichiarando applicabili ad entrambe le categorie di interventi la disciplina in materia di occupazione temporanea e stati di consistenza di cui alla legge statale 3 gennaio 1978 n. 1 (primo motivo d'appello, prima parte).

4. - Con riguardo al profilo di censura sub a), questa adu nanza plenaria ha recentemente osservato, con decisione n. 29 del 6 ottobre 1995, che l'applicazione analogica di una norma

presuppone una lacuna normativa da colmare, lacuna che, nella

specie, non sussiste, soccorrendo l'espresso disposto dell'art. 71

legge fondamentale sull'espropriazione per pubblica utilità, che

prevede la previa redazione dello stato di consistenza.

Siffatta lacuna non può farsi derivare dalla prospettata inat tualità dell'art. 71 citato. Già sulla precedente decisione 1/90

l'adunanza plenaria ha osservato in proposito che tra la dichia razione di pubblica utilità, connessa all'approvazione del piano di zona, e l'effettiva occupazione delle aree può intercorrere un notevole lasso di tempo (fino a 18 anni), sicché permane l'esigenza, prima di procedere all'occupazione, di verificare la

permanenza nel bene dei caratteri di idoneità originariamente ravvisati ovvero di correggere errori di valutazione originaria mente verificatisi. A tale esigenza assolve per l'appunto la pre via redazione dello stato di consistenza, che altrimenti verrebbe rimessa alla mera discrezionalità dell'amministrazione con la pos sibile conseguenza che errori o sopravvenienze ostative emerge rebbero solo dopo l'emanazione del decreto di occupazione.

Questa adunanza ha già avuto modo di precisare che l'autori tà che dispone l'occupazione d'urgenza, pur se vincolata quan to alla dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità e urgen za dell'opera, è tuttavia tenuta a valutare la legittimità dell'oc

cupazione sotto altri profili quali l'esistenza o la sopravvenienza di fatti o provvedimenti preclusivi (v. ad. plen. 18 giugno 1986, n. 6, id., 1986, III, 353). La previa redazione dello stato di consistenza concorre a consentire tale valutazione e, dunque, non può ritenersi che sia venuta meno la sua precipua funzione.

5. - La sezione rimettente ha nel contempo chiesto a questa adunanza plenaria una più completa ed esauriente verifica in ordine all'eventuale riconducibilità nella nozione di opera pub blica degli interventi di edilizia residenziale agevolata e conven zionata realizzati da soggetti privati, tenuto conto del dato te stuale offerto dall'art. 87 d.p.r. 616/77, che potrebbe essere indicativo di un'evoluzione normativa volta a ricondurre l'edili zia residenziale pubblica nell'alveo di un unicum genus com

prensivo delle «opere pubbliche di qualsiasi natura». L'art. 87, cit., ha precisato che le funzioni amministrative

relative alla materia «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale» concernono, comunque, le «opere pubbli che di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale pubblica, che si eseguono nel territorio di una regione».

Appare evidente che il legislatore delegato non ha introdotto alcuna innovazione nel senso inteso dalla sezione rimettente e, cioè, che nel concetto di opera pubblica debbano ritenersi com

prese anche le opere di pubblica utilità, realizzate nell'ambito di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare, di sog getti privati.

Va ribadito, quindi, che le particolari regole in tema di pro cedimento di occupazione d'urgenza, contenute nell'art. 3 1. n. 1 del 1978 non possono che riferirsi alle sole ipotesi di realizza zione di opere propriamente pubbliche, realizzate dagli enti pub blici territoriali espressamente indicati nell'art. 1 della stessa legge, al quale fa riferimento il successivo art. 3.

L'intero impianto della norma appare infatti basato sul suo 1° comma, ove è fatto espresso richiamo alle «opere di cui al l'art. 1 della presente legge», articolo questo il quale, come è

noto, concerne esclusivamente (1° comma) le «opere pubbliche» di competenza degli organi statali, regionali, delle province au tonome di Trento e di Bolzano e degli altri enti territoriali.

In eguale senso depone, inoltre, l'inserimento della disposi zione in un testo legislativo che non soltanto è formalmente

diretto, giusta la sua intitolazione, alla accelerazione delle pro cedure per l'esecuzione di «opere pubbliche» oltreché di im

pianti e costruzioni industriali, ma che in concreto effettiva mente contempla precipuamente simile tipo di opere: vedansi i costanti richiami dell'art. 1, 1° comma, cit. contenuti negli art. 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 22 e 24; l'uso dell'espressione «opera pubblica» negli art. 5, 11 e 19; il necessario riferimento ad opere pubbliche delle previsioni di cui agli art. 2, 8, 9, 13, 17, 18, 21, 27, 28, 29, 30 e 33.

Ora, nessuno degli argomenti addotti dalla parte appellante appare idoneo a far rientrare nel predetto tipo di opere quelle

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

destinate, come nella specie, ad essere eseguite da soggetti pri vati nel quadro di un intervento di edilizia economica e popola re sia pure fruente dei benefici pubblici stabiliti in materia.

Non può, invero, all'uopo valere il fatto che, ai sensi dell'art.

35, 4° comma, 1. 865/71, sia stato concesso per la realizzazione

delle opere in questione diritto di superficie su suolo acquisito o da acquisirsi in proprietà indisponibile dal comune, giusta il disposto del 3° comma del medesimo articolo, e che le opere stesse siano destinate a confluire nel patrimonio comunale una

volta scaduto (in un termine compreso tra i successivi 60 e 99

anni) detto diritto. Quanto infatti al primo punto, va ricordato che carattere pre

cipuo dell'istituto della superficie regolato dagli art. 952 ss. c.c.

è proprio la separazione fra proprietà della costruzione e pro

prietà del suolo sottostante, si da ben essere la prima suscettibi

le di configurarsi di natura (privata) diversa da quella (pubbli ca) della seconda. Quanto poi all'altro punto, va rimarcato co

me il differimento dell'acquisizione del fabbricato al patrimonio del comune al momento della scadenza del diritto di superficie, stia per tabulas a dimostrare l'estraneità in atto del bene stesso

alla proprietà pubblica.

Neppure a favore del comune appellante può valere la pre senza di numerosi strumenti normativi volti ad agevolare, attra

verso varie provvidenze, la realizzazione delle opere di edilizia in questione, perché ciò risponde ad un fenomeno ricorrente

nell'ordinamento ogniqualvolta l'attività privata presenti rile

vanti profili di pubblico interesse, ma non vale a mutare l'in

trinseca natura dell'attività stessa, almeno fin quando non ne

sia esplicitamente previsto l'assoggettamento ad un complessivo

regime giuridico comportante la sua attrazione in toto, nella

sfera pubblica.

Neppure, ancora, può essere invocato il fatto che, sovente, ai soggetti cui è concessa la realizzazione di edifici economici

e popolari, viene altresì commessa l'esecuzione di talune opere di interesse collettivo (strade, linee elettriche, reti fognarie ed

idriche, ecc.) necessarie nella zona. Non si vede, infatti, come

simile circostanza, affatto estrinseca, possa attribuire carattere

pubblico ad un'opera che per sua natura tale non è. Né, secon

do il noto brocardo, gli inconvenienti nascenti da simile situa

zione — che impone alle occupazioni di urgenza l'applicazione dell'art. 71 1. 2359/1865 per gli interventi di edilizia convenzio

nata ed agevolata e dell'art. 3 1. 1/78 per quelli concernenti le infrastrutture — possono costituire utili elementi per addive

nire a diversa interpretazione, pur se da essi innegabilmente emer

ga l'esigenza di un intervento del legislatore al fine del riordina

mento della materia secondo principi di omogeneità. 6. - Con riguardo alla questione di diritto sollevata con il

primo motivo d'appello, relativamente all'interpretazione ed ap

plicazione della disciplina legislativa regionale campana che

espressamente estende alle «opere di pubblico interesse» di rile

vanza regionale la disciplina in materia di occupazione tempo ranea e stati di consistenza (art. 37 1. reg. 3 ottobre 1978 n.

51), la IV sezione ha già avuto modo di pronunziarsi — sia

pure in fattispecie non perfettamente coincidente — (si trattava

di una diversa legge regionale, la n. 79 del 1978) nel senso che

la legge regionale emanata in dichiarata attuazione della predet ta legge statale n. 1 del 1978, deve essere interpretata alla luce

dei criteri informativi di quest'ultima, ed in guisa tale da non

costituire deroga ai principi fondamentali in essa contenuti, pro

spettandosi altrimenti — in caso di interpretazione divergente — un possibile profilo di illegittimità costituzionale della stessa

legge regionale (Cons. Stato, sez. IV, 15 marzo 1986, n. 175,

id., Rep. 1986, voce Espropriazione per p.i., n. 247). Va ribadito a tal riguardo che, agli effetti della 1. 1/78, opere

pubbliche sono soltanto quelle di competenza degli enti pubblici

territoriali. E non è opera soggettivamente pubblica l'intervento

edilizio privato (nel caso di specie, di una impresa di costruzio

ne) nonostante il pubblico interesse al quale esso sicuramente

risponde. Con siffatte premesse è agevole rilevare l'ininfluenza, ai fini

del decidere, della 1. reg. n. 51 del 1978, il cui art. 37 non ri chiama neppure la 1. n. 1 del 1978, ma si limita a stabilire «per tutte le procedure relative a materie trasferite o delegate alla

regione» l'applicazione della «procedura fissata dal titolo 11 1.

22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni».

In ogni caso, la legge regionale deve essere interpretata alla

luce dei criteri informativi della normativa statale (art. 87 e 106

Il Foro Italiano — 1996.

d.p.r. n. 616 del 1977; art. 1 e 3 1. n. 1 del 1978) e non può

derogare ai principi fondamentali in essa contenuti. Di talché, l'art. 37 della citata legge regionale deve intendersi riferito, in

virtù del principio di conservazione (con diversa interpretazione

sorgerebbero seri dubbi di costituzionalità) alle sole opere pub bliche indifferibili ed urgenti, ma pur sempre pubbliche come definibili ai sensi della legge statale.

7. - L'appello principale è perciò infondato e va respinto. Ciò dispensa il collegio dall'esame dell'appello incidentale con

dizionato.

I

CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 5 dicembre 1995, n. 1728; Pres. Ancora, Est. Borioni; Palmiero e altra (Avv.

Cossietti, Menghini) c. Comune di Gozzano (Aw. Ravasio,

Contaldi). Annulla Tar Piemonte, sez. I, 28 aprile 1994, n. 219.

Edilizia e urbanistica — Concessione edilizia — Annullamento

d'ufficio — Vizi e ragioni d'interesse pubblico — Motivazio

ne (L. 17 agosto 1942 n. 1150, legge urbanistica, art. 31; 1.

7 agosto 1990 n. 241, norme in materia di procedimento am ministrativo e di accesso ai documenti amministrativi, art. 3).

La natura discrezionale dell'atto di annullamento di concessio

ne edilizia in contrasto con le norme di attuazione del piano

regolatore implica, secondo un principio ora avvalorato dal

l'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, l'obbligo di motivazione sui vizi del provvedimento e sulle attuali e concrete ragioni di

interesse pubblico che inducono alla rimozione dell'atto. (1)

II

CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 2 febbraio 1995, n. 187; Pres. Napolitano, Est. Cimmino; Crisci e altri (Avv.

Violante) c. Comune di S. Giorgio la Molara (Aw. Caro

scio). Conferma Tar Campania, sez. II, 30 gennaio 1992, n. 21.

Edilizia e urbanistica — Concessione edilizia — Annullamento

d'ufficio — Contrasto con lo strumento urbanistico — Moti

vazione — Esclusione (L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 31; 1. 28 febbraio 1985 n. 47, norme in materia di controllo del

l'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie, art. 13).

Il provvedimento di annullamento di concessione edilizia non

necessita di espressa e specifica motivazione sul pubblico in

teresse, che si configura implicitamente nell'interesse della col

lettività al rispetto della disciplina urbanistica (nella specie, era stata annullata una concessione in sanatoria in contrasto

con lo strumento urbanistico adottato al momento della co

struzione). (2)

(1-2) Persiste il contrasto nella giurisprudenza della sezione V del Con

siglio di Stato, tra una corrente che dalla natura discrezionale dell'atto di autotutela fa discendere l'obbligo di precisa e motivata ponderazione degli interessi coinvolti dal provvedimento (da ultimo, v. dee. 23 luglio 1994, n. 793, Foro it., 1995, III, 143, con nota di richiami, cui adde, sez. V 27 novembre 1987, n. 731, id., Rep. 1988, voce Edilizia e urbani

stica, n. 438; 6 aprile 1991, n. 454, id., Rep. 1991, voce cit., n. 467; Cons, giust. amm. sic. 1° marzo 1993, n. 80, id., Rep. 1993, voce cit., n. 560), ed una corrente che fondandosi sull'interesse pubblico alla ri mozione dell'atto concessivo in contrasto con la disciplina urbanistica, che è in re ipsa (conf. Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 1990, n. 405,

id., Rep. 1990, voce cit., n. 483; 12 novembre 1992, n. 1290, id., Rep.

1993, voce cit., n. 550; Tar Abruzzo 18 marzo 1994, n. 122, Trib. amm.

reg., 1994, I, 2067), configura una serie eterogenea di ipotesi in cui

la ponderazione degli interessi è esclusa, vuoi per l'accertata mala fede

del richiedente la concessione, che esclude di per sé quell'affidamento del cittadino dal quale sorge la necessità di motivare la restrizione della

di lui sfera giuridica (Cons. Stato, sez. V, 21 luglio 1988, n. 458, Foro

it., Rep. 1989, voce cit., n. 525; 1° febbraio 1990, n. 50, id., Rep.

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