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adunanza plenaria; decisione 17 gennaio 1997, n. 1; Pres. Laschena, Est. Vacirca; Min. difesa, Min....

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adunanza plenaria; decisione 17 gennaio 1997, n. 1; Pres. Laschena, Est. Vacirca; Min. difesa, Min. tesoro (Avv. dello Stato Macaluso) c. Sanfilippo (Avv. Agrifoglio). Annulla Tar Sicilia, sez. I, 25 ottobre 1994, n. 769 Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 5 (MAGGIO 1997), pp. 261/262-263/264 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23191254 . Accessed: 24/06/2014 23:17 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.105 on Tue, 24 Jun 2014 23:17:35 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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adunanza plenaria; decisione 17 gennaio 1997, n. 1; Pres. Laschena, Est. Vacirca; Min. difesa,Min. tesoro (Avv. dello Stato Macaluso) c. Sanfilippo (Avv. Agrifoglio). Annulla Tar Sicilia, sez.I, 25 ottobre 1994, n. 769Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 5 (MAGGIO 1997), pp. 261/262-263/264Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191254 .

Accessed: 24/06/2014 23:17

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

l'art. 116 c.p.c. il giudice può riconoscere a documenti dell'am

ministrazione un valore probatorio anche a vantaggio di que

st'ultima, proprio in considerazione delle garanzie di imparzia lità e di conoscibilità derivanti dalla loro disciplina pubblicistica.

3. - Con il terzo ed ultimo motivo di appello, l'istituto de

nuncia l'infondatezza, nel merito, della pretesa del curatore del

fallimento di accedere alla relazione del direttore dei lavori che

sarebbe, ad avviso dell'appellante, un atto interno e riservato

di un funzionario (o comunque di un soggetto di fiducia) del

l'amministrazione stessa che esprime la propria opinione in or

dine alle domande dell'appaltatore. Anche questa doglianza è infondata. Va in primo luogo esclu

sa, nei confronti del direttore dei lavori, ogni esigenza di riser

vatezza, poiché il contenuto della sua relazione inerisce ad un

rapporto meramente professionale con l'amministrazione per l'as

solvimento dei compiti della medesima e non implica alcuna

conseguenza di tipo personale. Non può neppure considerarsi la natura «interna» della rela

zione in questione rispetto allo svolgimento dell 'iter procedi mentale sopra descritto, posto che la natura di atto interno non

esclude l'applicazione della disciplina sull'accesso.

L'interesse dell'istante all'accesso è, poi, dimostrato dal ri

chiamo contenuto nella relazione della commissione di collaudo.

4. - L'appello va, pertanto, respinto.

CONSIGLIO DI STATO; adunanza plenaria; decisione 17 gen naio 1997, n. 1; Pres. Laschena, Est. Vacerca; Min. difesa,

Min. tesoro (Avv. dello Stato Macaluso) c. Sanfilippo (Avv.

Agrifoglio). Annulla Tar Sicilia, sez. I, 25 ottobre 1994, n.

769.

Giustizia amministrativa — Giudizio di ottemperanza — Deci

sione della Corte dei conti — Integrazione — Esclusione (R.d. 26 giugno 1924 n. 1054, t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato,

art. 27).

Il giudice amministrativo, adito con un ricorso per l'ottempe

ranza dell'amministrazione ad una decisione con la quale la

Corte dei conti ha riconosciuto al ricorrente il diritto a pen

sione, difetta di giurisdizione sulla domanda di rivalutazione

e di interessi in relazione agli arretrati corrisposti tardivamen

te, sui quali la decisione stessa non si era pronunciata. (1)

(1) I. - La questione è stata rimessa all'adunanza plenaria da Cons,

giust. amm. sic., ord. 21 giugno 1996, n. 208, Cons. Stato, 1996, I, 1036.

Dopo Cons. Stato, ad. plen., 8 ottobre 1985, n. 19, Foro it., 1985,

III, 413, con nota di richiami, è del tutto consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale il giudice amministrativo dell'ottemperanza può disporre la corresponsione degli interessi e della rivalutazione del

credito del dipendente pubblico, anche in difetto di una pronuncia esplicita al riguardo nella sentenza cui l'amministrazione deve ottemperare: ad.

plen. 15 marzo 1989, n. 7, id., 1989, III, 374, con nota di richiami, cui adde, sez. V 16 maggio 1989, n. 307, id., Rep. 1989, voce Impiega to dello Stato, n. 844; sez. VI 29 novembre e 31 dicembre 1988, nn.

1279 e 1354, nonché 29 aprile e 10 luglio 1989, nn. 544 e 847, ibid., nn. 847, 849, 850, 851; Tar Molise 15 febbraio 1988, n. 14, ibid., voce

Giustizia amministrativa, n. 941; Cons. Stato, sez. IV, 4 luglio 1990, nn. 535 e 542, id., Rep. 1990, voce Impiegato dello Stato, nn. 820,

819; sez. V 16 gugno 1990, n. 529, ibid., n. 817; sez, VI 11 ottobre

1990, n. 888, ibid., n. 812; sez. IV 22 gennaio e 26 aprile 1991, nn.

29 e 314, id., Rep. 1991, voce cit., nn. 731, 732; sez. V 29 aprile 1991, n. 709, ibid., n. 733; C'ons. giust. amm. sic. 9 luglio 1991, n. 330,

ibid., n. 735; Tar Toscana, sez. I, 13 marzo 1990, n. 236, ibid., n.

734; Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 1992, n. 128, id., Rep. 1992, voce cit., n. 859; sez. V 5 luglio 1991, n. 1008, nonché 22 aprile, 14

maggio e 19 settembre 1992, nn. 356, 399 e 842, ibid., nn. 872, 858,

861, 867; sez. VI 27 febbraio, 16 maggio e 14 ottobre 1992, nn. 133, 397 e 777, ibid., nn. 866, 868 864; Tar Molise 13 luglio 1992, n. 121,

ibid., n. 860; Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 1991, n. 1291, e 8 giugno

1992, n. 513, ibid., voce Giustizia amministrativa, nn. 1118, 1119; 12

novembre 1992, n. 1301, id., Rep. 1993, voce Impiegato dello Stato, n. 826; Tar Lazio, sez. II, 15 aprile 1992, n. 1087, ibid., n. 828; Cons.

Stato, sez. V, 19 novembre 1994, n. 1343, id., Rep. 1994, voce cit.,

Il Foro Italiano — 1997.

Diritto. — Col primo motivo le amministrazioni appellanti deducono l'inammissibilità della domanda proposta in primo

grado. La doglianza è fondata. Vero è che il giudizio di ottemperan

za risponde all'esigenza di garantire un'azione amministrativa

che si conformi ad una decisione vincolante, anche se questa non contenga un precetto dotato dei caratteri di puntualità e

precisione propri del titolo esecutivo e che, pertanto, nel corso

n. 778; sez. VI 3 luglio 1993, n. 473, nonché 25 marzo e 3 maggio 1994, nn. 416 e 671, ibid., nn. 765, 111, 780; Tar Puglia, sez. I, 2

giugno 1994, n. 998, ibid., n. 781; Cons. Stato, sez. IV, 3 novembre

1994, n. 856, id., Rep. 1995, voce cit., n. 761; sez. VI 23 dicembre

1994, n. 1815, nonché 5 maggio e 28 agosto 1995, nn. 415 e 821, ibid., nn. 760, 759, 762.

Per altri riferimenti, nel senso che la domanda di interessi e di rivalu tazione del credito del dipendente pubblico può anche essere proposta con un ricorso autonomo: Tar Emilia-Romagna, sez I, 14 luglio 1994, n. 578, id., Rep. 1994, voce cit., n. 782; Cons. Stato, sez. VI, 6 agosto 1992, nn. 567 e 592, nonché 9 settembre 1992, n. 642, id., Rep. 1992, voce cit., nn. 869, 865, 870).

II. - La giurisprudenza richiamata, relativa a spettanze retributive del pubblico dipendente, le quali rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, si riferisce a giudicati di questo.

Ma la questione decisa dalla pronuncia riportata, relativa ad un cre dito pensionistico accertato da un giudicato della Corte dei conti, deri va dall'estensione, ormai pacifica in giurisprudenza, del giudizio di ot

temperanza davanti al medesimo giudice amministrativo, anche a tali

giudicati, e a quelli di giudici speciali in genere: Cons. Stato, ad. plen., 23 dicembre 1994, n. 14, id., 1995, III, 242, con nota di richiami.

Questa decisione, inoltre, ha affrontato il problema del riparto di

competenze tra Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali, per l'ottemperanza a tali giudicati, che ha risolto conformandosi all'o rientamento giurisprudenziale ugualmente consolidato. È scontato che al riguardo devono essere applicati i criteri stabiliti dall'art. 37, 1° e 2° comma, 1. 1034/71, per l'ottemperanza ai giudicati civili, secondo i quali il giudizio è attribuito al tribunale amministrativo regionale «...quando l'autorità amministrativa chiamata a conformarsi sia un en

te che eserciti la sua attività esclusivamente nei limiti della circoscrizio

ne...» di esso; restando ferma altrimenti la competenza del Consiglio di Stato. Però, era residuata la questione se per «autorità amministrati va» tenuta a ottemperare si debba intendere davvero l'ente, secondo il tenore letterale della norma: con la conseguenza che dovrebbero con

siderarsi attribuiti al giudice superiore tutti i giudizi nei quali sia inot

temperante un'amministrazione dello Stato, anche periferica; oppure, in forza di una interpretazione sistematica, il suo solo organo più diret tamente coinvolto: con la conseguenza che in tal caso non verrebbe esclusa la competenza del giudice di primo grado. Ed è in questo secon do senso che si è stabilizzata la giurisprudenza in proposito, dopo Cons.

Stato, ad. plen., 22 dicembre 1990, n. 11, id., 1991, III, 113, con nota

di richiami (annotata da C.E. Gallo, in Dir. proc. ammin., 1991, 740): Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 1994, n. 105, Foro it., 1994, III, 315, cui adde, Cons, giust. amm. sic. 19 e 28 settembre 1994, nn. 296 e

317, id., Rep. 1994, voce Giustizia amministrativa, nn. 84, 89; nonché 30 marzo 1995, n. 99, id., Rep. 1995, voce cit., n. 89; Cons. Stato, sez. IV, 16 ottobre 1995, n. 803, ibid., n. 916.

III. - La giurisprudenza amministrativa, pur avendo ammesso che il giudice amministrativo dell'ottemperanza possa intervenire per garan tire effettività anche ai giudicati di giudici speciali, ha rilevato che que sti incidono su rapporti sostanziali sui quali il complesso tribunali am ministrativi regionali-Consiglio di Stato non ha giurisdizione. E, conse

guentemente, ne ha limitato i poteri alla mera esecuzione di quei giudicati stessi. Con l'implicazione, sostenuta soprattutto dal Consiglio di giusti zia amministrativa siciliana, che, nell'ipotesi più simile al giudicato am

ministrativo su spettanze retributive del pubblico dipendente, ossia quella del giudicato della Corte dei conti relativo a trattamenti pensionistici, e ad altri di fine rapporto, il giudice amministrativo dell'ottemperanza non può disporre la corresponsione di rivalutazione ed interessi non considerati nella pronuncia da eseguire: v. le decisioni 28 marzo, 23

giugno e 29 ottobre 1994, nn. 92, 209 e 406, id., Rep. 1994, voce cit., nn. 831, 828, 830; 5 dicembre 1994, n. 408, id., Rep. 1995, voce cit., n. 926; 22 dicembre 1995, n. 386, Cons. Stato, 1995, I, 1726, e 19

gennaio 1996, n. 11, id., 1996, I, 105. È questo orientamento restrittivo

che è ora fatto proprio dall'adunanza plenaria. Deve essere ascritta al medesimo orientamento restrittivo pure Tar

Sicilia, sez. Catania, 13 luglio 1994, n. 1529, Foro it., Rep. 1994, voce

cit., n. 814, che, in sede di giudizio per l'ottemperanza ad un lodo

arbitrale, ha respinto la domanda di rivalutazione della sorte capitale, sulla quale il lodo stesso non si era pronunciato.

Per l'inquadramento di tale orientamento è necessario tenere conto

che la giurisprudenza amministrativa è ferma nel negare che nel giudi zio di ottemperanza il ricorrente possa far valere pretese nuove, e co

munque estranee al giudicato: Cons. Stato, sez. VI, 7 aprile 1992, n.

238, id., Rep. 1992, voce cit., n. 1083; sez. V 7 aprile 1992, n. 297,

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PARTE TERZA

del procedimento previsto dall'art. 27, n. 4, t.u. 26 giugno 1924 n. 1054 può essere integrato il comando contenuto nella senten za passata in giudicato con accoglimento della richiesta di riva lutazione e di interessi legali in ordine a crediti di lavoro (Cons. Stato, ad. plen., 8 ottobre 1985, n. 19, Foro it., 1985, III, 413).

Tuttavia, tale orientamento presuppone che gli accessori del credito costituiscano pacificamente uno degli strumenti di de terminazione del petitum originario.

Nel caso in esame ciò deve essere escluso per motivi relativi al caso concreto e per motivi di ordine generale.

Sotto il primo profilo va osservato che il giudicato della Cor te dei conti del 30 marzo 1990 non contiene alcuna statuizione sulla pensione privilegiata di ottava categoria a vita, concessa con successivo decreto ministeriale del 4 febbraio 1993.

Sotto il secondo profilo va precisato che il giudice ammini strativo può adottare, in sede di interpretazione integrativa del

precetto racchiuso nella sentenza da eseguire, una statuizione

analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, risolvendo eventuali problemi interpretativi che sarebbero comunque devoluti alla propria giurisdizione. Analo

ghi poteri di integrazione non possono, invece, esercitarsi allor ché la sentenza di cui si chieda l'ottemperanza sia stata adottata da un giudice appartenente a un diverso ordine giurisdizionale e la questione sui diritti accessori rientri nella sua giurisdizione. È questo il caso delle controversie relative a interessi e rivaluta zione su crediti pensionistici, attribuite pacificamente alla giuris dizione della Corte dei conti (Cass. 4 ottobre 1996, n. 8682, id., Mass., 793; 9 marzo 1995, n. 2742, id., Rep. 1995, voce

Pensione, n. 26). Non c'è, quindi, ragione per discostarsi dal

l'insegnamento della Corte di cassazione la quale, in una fatti

specie simile, ha ritenuto che l'integrazione della sentenza rien trasse nella giurisdizione della Corte dei conti e non nei poteri del giudice dell'ottemperanza (24 aprile 1992, n. 4970, id., Rep. 1992, voce cit., n. 507).

La decisione impugnata deve, pertanto, essere annullata sen za rinvio. Restano assorbite le altre doglianze.

id., 1992, III, 469, con nota di richiami; Tar Lazio, sez. Latina, 7 mar zo 1995, n. 258 (in relazione a pretese basate su norme entrate in vigore successivamente al giudicato), id., Rep. 1995, voce cit., n. 921; Cons. Stato, sez. VI, 31 maggio 1996, n. 765, Cons. Stato, 1996, I, 993. Cfr., anche Cons, giust. amm. sic. 28 novembre 1996, n. 451, ibid., 1827: in sede di giudizio di ottemperanza non si può rimettere in discussione la decisione cui l'amministrazione deve ottemperare, nemmeno median te la deduzione di una circostanza che, pur avendo carattere pregiudi ziale, in concreto, per fatto imputabile alla parte soccombente, non sia stata fatta valere nei modi, nelle sedi e nei tempi consentiti.

Ed è necessario considerare che la rivalutazione e l'attribuzione degli interessi rispetto al credito retributivo del dipendente pubblico, disposta dal giudice amministrativo dell'ottemperanza, costituisce una integra zione della domanda del ricorrente: ammissibile per la particolare natu ra di quel credito, ma in deroga al principio della non ampliabilità del giudicato; integrazione, la quale esula, perciò, dalla mera esecuzione di questo.

IV. - La decisione della adunanza plenaria (come, del resto, l'ordi nanza di rimessione del Consiglio di giustizia amministrativa siciliana), è stata emessa in sede di appello contro una sentenza del Tar per la Sicilia che, infatti, è stata riformata.

La vicenda, e tale decisione, hanno riproposto il problema dei limiti entro i quali siano appellabili le sentenze emesse dai giudici amministra tivi di primo grado sui giudizi di ottemperanza al giudicato. Al riguar do, Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 1992, n. 297, id., 1992, III, 469, che ha affermato che il giudice di appello può sindacare la correttezza dei criteri generali che il tribunale amministrativo regionale aveva prescritto al commissario ad acta, anche dopo che questo ha adottato le delibere di sua competenza.

L'ampia nota di richiami dà conto dell'orientamento giurisprudenzia le, contrario all'ammissibilità dell'appello contro sentenze contenenti mere misure attuative del giudicato, almeno quando non siano aberran ti, o comunque estranee all'àmbito e alla funzione dello specifico giudi zio; e favorevole quando il giudice di primo grado si è pronunciato, o ha omesso illegittimamente di pronunciarsi, sulla regolarità del rito seguito, sulla sussistenza delle condizioni soggettive e oggettive dell'a zione, nonché sulla fondatezza della pretesa azionata.

Successivamente, sostanzialmente nello stesso senso, anche se con for mulazioni variabili in relazione alle particolarità dei singoli casi da deci dere, Cons. Stato, sez. IV, 10 ottobre 1994, n. 787, id., Rep. 1994, voce cit., n. 231: sez. V 1° marzo 1993, n. 311, ibid., n. 232; sez. IV 8 maggio 1995, n. 324, id., Rep. 1995, voce cit., n. 943.

La decisione ora riportata riforma la sentenza di primo grado che aveva integrato la pretesa del ricorrente malgrado che questa fosse stata definita da un giudicato di un giudice speciale; e, quindi, anche questo profilo è conforme alla giurisprudenza consolidata.

Il Foro Italiano — 1997.

CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 9 agosto 1996, n. 1010; Pres. Laschena, Est. D'Angelo; Min. ambiente (Avv. dello Stato Ferri) c. Codacons (Avv. Rienzi, Canestrelli). Conferma Tar Lazio, sez. II, 7 aprile 1995, n. 667.

Procedimento civile — Difesa personale della parte — Avvoca to dipendente di ente pubblico — Ammissibilità — Limiti

(Cod. proc. civ., art. 86; r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, art.

3). Ambiente (tutela dell') — Associazione di protezione ambienta

le — Codacons — Istanza di riconoscimento — Diniego mi

nisteriale — Illegittimità (L. 8 luglio 1986 n. 349, istituzione del ministero dell'ambiente e norme in materia di danno am

bientale, art. 13).

La facoltà di assumere personalmente il patrocinio, riconosciu ta dall'art. 86 c.p.c. al soggetto che ne abbia le qualità neces

sarie, spetta anche agli avvocati che, in quanto dipendenti di enti pubblici, siano iscritti nell'elenco speciale annesso al l'albo professionale, di cui all'art. 3 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, purché agiscano o siano convenuti in proprio. (1)

È illegittimo il decreto con cui il ministro dell'ambiente ha re

spinto l'istanza di riconoscimento del Codacons (Coordina mento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei di ritti degli utenti e dei consumatori) quale associazione di pro tezione ambientale, ai sensi dell'art. 13 I. 8 luglio 1986 n.

349, posto che esso, quale associazione autonoma, a base de

mocratica, con ampia diffusione nazionale, istituzionalmente

finalizzata alla tutela dell'ambiente, con un'attività di sensibi lizzazione ai valori ambientali e di denunzia giudiziaria delle iniziative pubbliche e private che ne appaiano lesive, soddisfa tutti i requisiti normativamente richiesti. (2)

(1) Contra, nel senso che la facoltà di autodifesa è riconosciuta al professionista legale, sia quando stia in giudizio in proprio, sia quando sia costituito in nome altrui, in forza di rappresentanza legale o organi ca, Cass. 16 ottobre 1956, n. 3647, Foro it., Rep. 1956, voce Avvocato, n. 103.

Sulla facoltà di difendersi da sé nelle cause personali, v. Trib. Napoli 2 dicembre 1994, id., Rep. 1995, voce cit., n. 42.

Nel senso, invece, che il suo ius postulandi si limita agli affari propri dell'ente da cui dipende, v. Tar Puglia, sez. Lecce, 8 febbraio 1990, n. 145, id., Rep. 1991, voce cit., n. 40.

Con riferimento all'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo pro fessionale, nel senso che non ne hanno diritto né gli avvocati dipendenti di una Usi, presso cui non sia istituito un autonomo ufficio legale, Cass., sez. un., 10 maggio 1993, n. 5331, id., Rep. 1993, voce cit., n. 39; né i legali dipendenti dalla Rai e dall'Alitalia, essendo queste società per azioni non riconducibili tra le istituzioni pubbliche di cui all'art. 3 r.d.l. 1578/33, Cass. 9 dicembre 1992, n. 13005, id., 1993, I, 636, e 11 novembre 1991, n. 12017, id., 1992, I, 702, con note di richiami.

Nel senso che l'attività di difesa svolta nel proprio interesse, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., dà comunque diritto alla liquidazione dei relativi onorari, v. Cass. 24 gennaio 1994, n. 691, id., Rep. 1994, voce Procedi mento civile, n. 81. In ogni caso, non si richiede una procura a sé stesso, né una formale dichiarazione di voler assumere la propria difesa essendo sufficiente l'esplicitazione delle proprie qualità nell'atto di co stituzione in giudizio: v. Cass. 9 agosto 1962, n. 2489, id., 1963, I, 789, con nota di richiami.

(2) Nel merito, il Consiglio di Stato ha affrontato la questione del riconoscimento del Codacons quale associazione di protezione ambien tale, ai sensi dell'art. 13 1. 8 luglio 1986 n. 349, il cui diniego da parte del ministero dell'ambiente era stato dichiarato illegittimo in primo gra do (cfr. la sentenza confermata, Tar Lazio, sez. II, 7 aprile 1995, n. 667, Foro it., Rep. 1995, voce Ambiente (tutela dell'), nn. 98-100).

La questione è particolarmente rilevante ai fini dell'accertamento del la legittimazione a ricorrere del Codacons a tutela dei beni ambientali, posto che, secondo una certa giurisprudenza, dal combinato disposto degli art. 13 e 18 1. 349/86, si evince che la suddetta legittimazione va riconosciuta solo a quelle associazioni che siano state individuate con decreto del ministro dell'ambiente: in tal senso e proprio con riferi mento al difetto di legittimazione del Codacons, v. Tar Lazio, sez. I, 20 gennaio 1995, n. 62, id., 1995, III, 460, con nota di richiami di Reggiani.

Come corollari di tale impostazione, da un lato, si nega la legittima zione delle sezioni locali delle associazioni riconosciute, sul presupposto della loro mancata inclusione nei decreti ministeriali: Tar Emilia Roma gna, sez. I, 18 febbraio 1993, n. 57, id., Rep. 1994, voce Giustizia amministrativa, n. 348; dall'altro lato, si afferma che l'attribuzione ex lege solo a determinate associazioni della tutela degli interessi ambien tali, esclude anche la loro azionabilità da parte del singolo: Trga Trentino

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