adunanza plenaria; decisione 22 maggio 1993, n. 6; Pres. Crisci, Est. Baccarini; Cosentino e altri(Avv. Moscarini) c. De Santis e altri (Avv. Russo), Automobil club di Pescara e altri. ConfermaTar Abruzzo, sez. Pescara, 20 marzo 1991, n. 225Source: Il Foro Italiano, Vol. 116, No. 10 (OTTOBRE 1993), pp. 497/498-501/502Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23187669 .
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497 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 498
CONSIGLIO DI STATO; adunanza plenaria; decisione 22 mag
gio 1993, n. 6; Pres. Crisci, Est. Baccarini; Cosentino e
altri (Avv. Moscarini) c. De Santis e altri (Avv. Russo), Au
tomobil club di Pescara e altri. Conferma Tar Abruzzo, sez.
Pescara, 20 marzo 1991, n. 225.
CONSIGLIO DI STATO;
Circolazione stradale — Automobil club — Elezione del consi
glio direttivo — Ricorso — Giurisdizione amministrativa —
Illegittimità — Fattispecie (D.p.r. 8 settembre 1950 n. 881, norme concernenti l'Automobil club d'Italia ed approvazione del nuovo statuto, art. 3, 48, 50, 51, 55, 63; 1. 23 dicembre
1966 n. 1147, modificazioni alle norme sul contenzioso elet torale amministrativo, art. 1, 2).
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso
con cui alcuni soci di un automobil club provinciale impu
gnano gli atti relativi alla elezione di componenti de! consi
glio direttivo e del collegio dei revisori dei conti, per il difetto dei presupposti degli atti, nonché per la illegittimità delle atti
vità elettorali, senza far questioni concernenti il diritto di elet
torato attivo o passivo. (1) Annullata dal giudice amministrativo l'elezione del consiglio di
rettivo di un automobil club provinciale, sono illegittimi gli atti di gestione adottati dal precedente consiglio già scaduto e sostituito, e non da un commissario straordinario. (2)
Diritto. — Con il primo motivo gli appellanti principali ri
propongono l'eccezione, per la cui soluzione il ricorso è stato
devoluto a questa adunanza plenaria, di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla presente controversia, concernente le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo e
del collegio dei revisori dei conti di un automobile club provin
ciale, nella specie quello di Pescara, sostenendo la giurisdizione del giudice ordinario.
Il motivo è infondato. Non è esatto, anzitutto, diversamente
da quanto dedotto dagli appellanti principali, che al riguardo vi sia una giurisprudenza ormai pacifica della Corte di cassazione.
È vero che vi sono, in termini, due recenti sentenze delle se
zioni unite della Corte di cassazione, la 26 ottobre 1989, n. 4396
(Foro it., 1990, I, 92) e la 6 novembre 1989, n. 4615 (id., Rep.
1989, voce Circolazione stradale, n. 45), di identico contenuto,
deliberate, peraltro, alla stessa udienza e in due giudizi vertenti
tra le stesse parti ed aventi analogo oggetto, si da costituire
fenomeno unitario.
Di segno diverso, invece, sono le acquisizioni di risalenti pro nunce della stessa corte, come si vedrà meglio in seguito; il che
rende ulteriormente opportuna una globale riconsiderazione della
materia.
L'itinerario argomentativo attraverso cui le menzionate sen
tenze della Corte di cassazione pervengono alla conclusione del
(1-2) La decisione costituisce un ulteriore episodio di una lunga con troversia riguardante il rinnovo del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti dell'Automobil club di Pescara: per l'annullamento
della precedente elezione, v. Cons. Stato, sez. VI, 25 febbraio 1989, n. 173 (che aveva confermato Tar Abruzzo, sez. Pescara, 14 maggio 1987, n. 251), Foro it., 1990, III, 304, con nota di richiami. Sull'annul
lamento della seconda elezione disposta in seguito a tale giudicato, v.
Tar Abruzzo, sez. Pescara, 20 marzo 1991, n. 225, id., Rep. 1991, voci
Circolazione stradale, n. 59, Impiegato dello Stato, n. 1066, ora confer
mata; quindi, l'ordinanza della sez. VI del Consiglio di Stato, 22 otto bre 1992, n. 783, di rimessione all'adunanza plenaria, id., Rep. 1992, voci Amministrazione dello Stato, nn. 142, 259, 264; Atto amministra
tivo, n. 149, Circolazione stradale, n. 49.
La questione centrale affrontata dalla decisione riportata è quella di
giurisdizione. In proposito, essa si contrappone motivatamente a Cass.
26 ottobre 1989, n. 4396, id., 1990, I, 92, con nota di richiami, e 6 novembre 1989, n. 4615, id., Rep. 1989, voce cit., n. 45, che hanno
affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla impugnazione del
le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo e del collegio dei revisori
dei conti di un automobil club provinciale. La pronuncia dell'adunanza
plenaria trova un immediato precedente specifico conforme nella deci
sione della sez. VI 24 aprile 1993, n. 310, Cons. Stato, 1993, I, 562.
Per qualche altro riferimento, sulle esigenze di bilanciamento tra le
rappresentanze delle varie componenti nella composizione degli organi
collegiali dell'Automobil club d'Italia, cfr. Corte conti, sez. contr. enti, 13 dicembre 1988, n. 2003, Foro it., Rep. 1990, voce Amministrazione dello Stato, n. 111.
Ir Foro Italiano — 1993 — Parte III-14.
la sussistenza della giurisdizione dell'a.g.o. è, in sintesi, il se
guente:
A) dalla disciplina statutaria dell'elettorato e dell'accesso alle
cariche sociali sorgono diritti soggettivi degli associati, qualifi cati dalla base volontaristica e dalla struttura associativa del
l'ente e immanenti alla sua organizzazione, costituendo questa il substrato permanente dell'attribuzione normativa della perso nalità giuridica pubblica e imponendo una serie di rapporti in
tersoggettivi paritetici;
B) lo statuto dell'Ari garantisce la partecipazione degli asso
ciati alla realtà associativa attraverso l'esercizio del potere deli
berativo riservato all'assemblea e l'esercizio dell'elettorato atti vo e passivo per l'accesso alle cariche sociali, senza attribuire
all'ente altro potere in materia che quello di verificare la sussi
stenza dei presupposti e delle condizioni all'uopo prescritti;
C) né la presenza dell'interesse collettivo facente capo alla
comunità organizzata, né quello superiore di carattere generale
perseguito dall'ente valgono ad attrarre i suoi atti e provvedi menti in materia elettorale nell'area organizzativa in cui esso
esercita i poteri di supremazia tipici dell'ente pubblico ed a sot
toporre gli associati a poteri discrezionali che possano incidere
autoritativamente sulle loro posizioni di diritto soggettivo. Osserva al riguardo l'adunanza plenaria che, indubbiamente,
10 specifico della categoria degli enti pubblici associativi, a cui
appartengono per comune opinione gli automobil club provin
ciali, è la compresenza degli elementi privatistici correlati al fat
to che i componenti del gruppo sociale di riferimento determi
nano, direttamente o indirettamente, una serie di decisioni ri
guardanti l'attività dell'ente; attività, peraltro, diretta a fini
pubblici. In prima approssimazione, quindi, appare evidente che la qua
lificazione delle situazioni soggettive implicate dipende dalla pre cisa individuazione dell'oggetto del giudizio e dalla sua esatta
riconduzione allo specifico profilo cui si riferisce, entro la strut
tura organizzativa dell'ente.
Ora, l'individuazione nell'ambito dell'ente di situazioni di di
ritto soggettivo degli associati correlate alla base volontaristica
dell'ente stesso, non significa necessariamente che le posizioni
degli associati in ordine all'organizzazione dell'ente pubblico siano
soltanto di diritto soggettivo. Lo statuto dell'Ari, approvato con d.p.r. 8 settembre 1950
n. 881, riconosce ai soci degli automibil club provinciali, è ve
ro, il diritto alle prestazioni sociali del proprio automobil club
(art. 41, ultimo comma), dell'Ari (art. 42) e degli altri automo
bil club nella cui circoscrizione territoriale essi vengono a tro
varsi (art. 44). Ma qui non si fa questione del diritto alle prestazioni sociali.
Il medesimo statuto garantisce altresì' i diritti degli associati, inerenti all'amministrazione dell'ente pubblico, in particolare il
diritto di voto nell'assemblea (art. 48, 1° comma); e, quindi, 11 diritto di concorrere alla nomina dei componenti del consiglio direttivo e dei revisori dei conti, nomina che dell'assemblea me
desima costituisce attribuzione primaria (art. 48, 2° comma, lett.
ti), cosi come il diritto di concorrere alle predette cariche sociali.
Ma, anche volendo considerare il solo profilo volontaristico
dell'ente, come se esso fosse un'associazione privata, si identifi
cano comunque situazioni soggettive non riconducibili ai soli
diritti. A parte il caso della radiazione dell'associato (art. 43 dello
statuto), sul quale si è soffermato il primo giudice, va rilevato
più in generale che, come in qualsiasi comunione di interessi,
tutti i diritti che esprimono la posizione dell'associato nell'am
bito dell'organizzazione sociale sono soggetti all'efficacia gene rale delle deliberazioni dell'assemblea, che, se prese a maggio ranza di voti e in conformità alla legge, all'atto costitutivo ed
allo statuto, vincolano tutti gli associati.
Il conflitto fra l'interesse particolare dell'associato e l'interes
se sociale dell'associazione cosi come realizzato dai suoi organi,
dunque, si risolve secondo il criterio della supremazia del se
condo sul primo, con l'ovvio limite della immodificabilità uni
laterale dei caratteri propri della comunione di interessi.
L'interesse particolare dell'associato, da parte sua, è protetto indirettamente dall'ordinamento in ordine ai vizi attinenti alla
formazione o al contenuto dell'atto con la tecnica del sindacato
giurisdizionale di legittimità in riferimento alle violazioni della
legge, dell'atto costitutivo e dello statuto (art. 23 c.c.); nella
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PARTE TERZA
qual cosa i più ravvisano per l'appunto una situazione di inte
resse legittimo di diritto privato. Già nella patologia delle deliberazioni associative, quindi, e
in una prospettiva ancor esclusivamente privatistica, a fianco
dei diritti soggettivi emergono interessi legittimi. Il profilo volontaristico della influenza determinante degli as
sociati sulla vita e sull'attività dell'ente attraverso la partecipa zione all'assemblea non toglie però che, per tutto il resto, la
struttura organizzativa dell'ente medesimo, in quanto ricono
sciuto dalla legge come pubblico e sussunto, quindi, nella sfera
di operatività delle disposizioni di cui all'art. 97 Cost., abbia
in sé carattere pubblicistico. L'ente, infatti, a prescindere dalla sua formazione a base as
sociativa, risponde a finalità ed esercita funzioni sostanziali che
la legge considera espressamente pubblicistiche. La sua struttura organizzativa è sottratta alla contrattazione
collettiva (art. 2.1, lett. c, nn. 2 e 3, 1. 23 ottobre 1992 n. 421). Ai sensi dell'art. 63 dello statuto, si provvede con appositi
regolamenti, predisposti dal consiglio direttivo, approvati dal
l'assemblea e sottoposti all'approvazione del consiglio generale
dell'Aci, per tutte le materie non contemplate dallo statuto me
desimo e riflettenti le modalità di funzionamento dei singoli or
gani sociali e la determinazione delle varie categorie di soci e
dei servizi a ciascuna di esse riservati. Ai sensi dell'art. 55, 2° comma, lett. d), dello statuto, poi,
il consiglio direttivo delibera norme, e non atti di natura nego ziale, in ordine all'assunzione, allo stato giuridico ed al tratta
mento economico e di quiescenza del personale dipendente. Ai sensi dell'art. 3 d.p.r. 8 settembre 1950 n. 881, il ministro
del turismo può, per gravi motivi, sciogliere gli organi dei sin
goli automobil club e nominare un commissario straordinario.
Ne consegue che gli atti di organizzazione degli organi asso
ciativi ed in ispecie del consiglio direttivo e del presidente, in
quanto diretti a disciplinare l'attività dell'ente pubblico e ad
assicurare il buono ed imparziale andamento della sua gestione
(art. 97 Cost.) sono qualificabili come atti amministrativi di ca rattere autoritativo.
All'organizzazione pubblicistica dell'ente appartengono tipi camente la costituzione del rapporto organico e del rapporto di servizio dei dipenenti. E rientrano del pari nell'ambito orga nizzativo le elezioni dei componenti del consiglio direttivo e dei
revisori dei conti, preordinate alla rigida costituzione degli or
gani amministrativi e di controllo.
In senso conforme, per di più in fattispecie di ente pubblico economico, sono, in buona sostanza, le sentenze delle sezioni
unite della Corte di cassazione 26 novembre 1990, n. 11355 e
5 dicembre 1990, n. 11675 (id., Rep. 1990, voce Diritti di auto
re, nn. Ili, 110), che avvertono: «La domanda dell'iscritto alla
Siae, volta a conseguire il riconoscimento della qualifica di so
cio, introduce una controversia che è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, non rientrando fra le questioni di
stato, che l'art. 8, 2° comma, I. 6 dicembre 1971 n. 1034 riserva alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario, bensì' es
sendo attinente ad atti di autorganizzazione del detto ente pub blico economico, atteso che la richiesta qualità di socio, per mettendo di concorrere alla nomina dei suoi organi, implica un'intima partecipazione alla organizzazione pubblicistica del l'ente medesimo, mentre è irrilevante che l'atto di ammissione, in quanto consistente nella valutazione di requisiti predetermi nati, non sia discrezionale, atteso che anche di fronte ad un atto vincolato, purché funzionale alla tutela di un interesse pub blico, può rinvenirsi una posizione di interesse legittimo».
Nella specie, lo statuto degli automobil club stabilisce che
l'assemblea è costituita da tutti i soci, ciascuno dei quali dispo ne di un solo voto (art. 48) ed è a sua volta eleggibile a compo nente del consiglio direttivo o del collegio dei revisori dei conti.
Cosi operando, lo statuto indubbiamente costituisce in capo agli associati situazioni di elettorato attivo e passivo aventi con
sistenza di diritto soggettivo, intangibili da parte degli organi associativi.
Ciò non toglie, però, che, nel concreto dell'esperienza giuri dica, siano ravvisabili, in materia, anche poteri discrezionali e correlati interessi legittimi.
In primo luogo, nel caso dell'art. 51, 3° comma, dello statu
to, a mente del quale «in casi eccezionali, tenuto conto del nu mero dei soci, il consiglio direttivo può disporre che l'assem blea dei soci si pronunci mediante referendum».
Il Foro Italiano — 1993.
Al riguardo, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno
ripetutamente avvertito che: «La deliberazione con la quale l'as
semblea dei soci di un automobil club provinciale abbia provve
duto, avvalendosi del potere discrezionale di scelta, accordato
gli dagli art. 50 e 51 dello statuto Aci, approvato con d.p.r. 8 settembre 1950 n. 881, mediante referendum (anziché median te il normale sistema di votazione) alle elezioni delle cariche
sociali ed all'approvazione dei bilanci, non importa lesione di
diritti soggettivi dei soci, chiamati ad esprimere il loro voto me
diante un sistema diverso da quello normale, ma lesione di inte
ressi legittimi tutelabili dinanzi al giudice amministrativo» (Cass. 30 maggio 1966, n. 1415, id., Rep. 1966, voce Competenza civi
le, n. 133; 18 giugno 1962, n. 1527, id., 1962, I, 1258). Va rilevato soprattutto che, nel complesso dell'ordinamento
relativo, un'elezione non è caratterizzata soltanto dai diritti elet
torali attivo e passivo che in essa si attuano, ma da tutto il
complesso di operazioni, dichiarazioni ed atti preordinati pro cedimentalmente a regolare le modalità di esercizio di tali dirit
ti, e l'accertamento della loro regolare esplicazione: presenta zione delle candidature, costituzione dell'ufficio elettorale, vo
tazione, scrutinio, proclamazione dei risultati elettorali.
Orbene, la garanzia statutaria dei diritti di elettorato attivo
e passivo non contempla tale settore, la cui disciplina è rimessa
al potere di autorganizzazione, mediante atti generali a conte nuto discrezionale o atti puntuali, degli organi direttivi dell'ente.
A fronte di detti atti, si pongono interessi legittimi e non
diritti soggettivi. Infatti, una struttura pubblicistica, gli associa
ti non hanno un diritto perfetto al legittimo svolgimento delle
operazioni elettorali o all'adozione delle delibazioni attinenti al
le elezioni, ma solo, eventualmente, un interesse protetto, a tu telare proprie situazioni, particolari, denunciando in sede giuris dizionale la violazione di norme e di principi posti a difesa del
l'interesse pubblico generale. Nella materia elettorale, vale ricordare, quanto ai criteri per
il riparto della giurisdizione, la sentenza della Corte di cassazio
ne 22 dicembre 1987, n. 9569 (id., Rep. 1987, voce Elezioni, n. 149): «I criteri di riparto della giurisdizione in tema di con
tenzioso elettorale amministrativo (art. 1 e 2 1. 23 dicembre 1966
n. 1147), secondo i quali sono devolute al giudice ordinario le
cause sull'eleggibilità, compatibilità e decadenza, mentre spetta no al giudice amministrativo quelle inerenti alle operazioni elet
torali, esprimono principi generali, ricollegandosi alla natura e consistenza delle posizioni rispettivamente dedotte in giudizio (diritti soggettivi ed interessi legittimi)».
A nulla rileva che, come dedotto dagli appellanti principali,
negli enti territoriali e negli enti associativi sia diversa la rappre
sentatività, giacché quel che conta è la differenza tra eleggibilità e operazioni elettorali e tra le correlative situazioni soggettive; e questa situazione è identica nelle due categorie di enti, pro
prio perché espressiva di un principio generale. In questo «territorio popolato sia da diritti soggettivi che da
interessi legittimi», i ricorrenti in primo grado, in concreto, non
hanno lamentato la lesione di diritti soggettivi loro garantiti dallo
statuto e cioè la violazione delle loro pretese attinenti all'eletto rato attivo o a quello passivo.
Al contrario, come già rilevato nelle premesse in fatto, essi hanno lamentato il difetto di legittimazione del consiglio diretti
vo ad indire le elezioni; l'illegittimità di norme regolamentari non approvate dall'assemblea e concernenti la spedizione degli avvisi di convocazione dell'assemblea e la verbalizzazione della loro ricezione; l'irregolarità della predisposizione da parte del
consiglio direttivo della lista orientativa; la disparità di tratta
mento posta in essere in ordine alla conoscenza dei nomi dei
soci a detrimento della lista concorrente; l'illegittimità del prov vedimento presidenziale di sostituzione di alcuni componenti del
l'ufficio elettorale e, conclusivamente, della proclamazione de
gli eletti. L'oggetto di tale impugnazione, dunque, non concerne diret
tamente il diritto di elettorato attivo o passivo, bensì i presup posti per lo svolgimento e le modalità di esercizio delle attività
elettorali; cioè il procedimento che, nell'interesse pubblico, de ve essere seguito per condurre ad una legittima organizzazione e gestione dell'ente.
Ritenuta la giurisdizione del giudice amministrativo e passan do al merito dell'appello, infondato appare il secondo ed ulti
mo motivo, con il quale gli appellanti principali censurano la
sentenza di primo grado per aver ritenuto carenti i presupposti
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
della prorogatici del consiglio direttivo e, pertanto, viziati da
difetto di legittimazione del medesimo gli atti impugnati. Vero è che la questione della eventualità della gestione com
missariale dell'Automobil club di Pescara, in relazione al pas
saggio in giudicato dell'annullamento giurisdizionale delle pre cedenti elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, era stata
devoluta dall'Aci al ministero del turismo, e che una nota in
data 11 dicembre 1987, n. 6353 a firma del capo di gabinetto, di detto dicastero, aveva escluso la necessità e l'opportunità della
nomina di un commissario straordinario per la gestione dell'ente.
Peraltro, tale atto, proveniente da organo non legittimato ad
impugnare la volontà del ministero, appare meramente prelimi
nare, e, comunque, privo di carattere decisionale.
Esso, pertanto, non poteva determinare una lesione attuale
dell'interesse protetto (conforme, in fattispecie di parere mini
steriale a comitati provinciali della caccia in materia di rilascio
di autorizzazioni di polizia al porto d'armi, sez. VI 14 luglio
1981, n. 413, id., Rep. 1982, voce Giustizia amministrativa, n.
244) e non era, quindi, impugnabile ex se. La sua mancata im
pugnazione, pertanto, non rendeva inammissibile il ricorso.
Nemmeno sotto il profilo dei presupposti della prorogatio la
sentenza appellata è censurabile.
Come si evince dalle deliberazioni 17 marzo 1986, n. 222 e
23 giugno 1986, n. 225, il consiglio direttivo, nell'indire le ele
zioni per il rinnovo delle cariche sociali, aveva altresì approvato una lista elettorale che prevedeva, tra le altre, le candidature
di tre nuovi aspiranti consiglieri e di un nuovo aspirante reviso
re dei conti.
La lista aveva vinto sul campo, ma le elezioni erano state
successivamente annullate con sentenza del Tar di Pescara 14
maggio 1987, n. 251, confermata dalla decisione della VI sezio
ne del Consiglio di Stato 25 febbraio 1989, n. 173 (id., 1990,
III, 304). Nelle more, avevano funzionato e agito i nuovi organi sociali.
Ciò posto, va osservato che la prorogatio degli organi ammi
nistrativi scaduti ha a suo fondamento l'esigenza di evitare dan
nose interruzioni nell'esercizio della funzione pubblica. La retroattività dell'annullamento giurisdizionale, da parte sua,
trova un limite nell'impossibilità di eliminare tutti gli effetti ir
retrattabilmente prodotti dagli atti annullati.
L'annullamento giurisdizionale dei risultati delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, pertanto, non poteva eliminare
il fatto che, con l'elezione dei nuovi componenti, era venuta
meno la continuità dell'esercizio delle funzioni da parte degli
organi scaduti.
Questi, infatti, non solo erano scaduti, ma avevano cessato
di operare, essendo stati sostituiti da altri.
Mancava, quindi, a tacer d'altro, con il fatto della cessazione
dall'esercizio delle funzioni, il presupposto stesso della proroga tio e, conseguentemente, mancavano gli estremi perché, dopo l'annullamento delle elezioni, si ripristinasse in capo agli organi scaduti la legittimazione a provvedere, come se essi avessero
continuato ad operare. Unica misura idonea ad assicurare la regolare gestione ammi
nistrativa dell'ente restava dunque, la nomina del commissario
straordinario previsto dall'art. 3 d.p.r. 8 settembre 1950 n. 881.
Nemmeno ha pregio l'ulteriore rilievo degli appellanti princi
pali secondo il quale gli atti impugnati sarebbero comunque va
lidi in base al principio del funzionario di fatto.
Qui non si fa questione di un titolo all'investitura il cui an
nullamento per illegittimità non travolge gli atti frattanto adot
tati dall'investito, bensì della reviviscenza di organi che, storica
mente, hanno cessato di agire e sono stati sostituiti da altri,
i quali hanno amministrato e gestito. Ciò premesso, basta osservare che il fondamento del princi
pio del funzionario di fatto, nella misura in cui esso è vigente e in quanto comporta una deroga ai normali criteri organizzati vi degli apparati pubblici, risiede nell'esigenza di non turbare
le posizioni giuridiche acquisite da tutti coloro che in buona
fede sono entrati in rapporto con il funzionario e di evitare
ai privati continue e difficoltose indagini sulla regolarità della
posizione dei pubblici dipendenti: è quindi un principio posto a favore del privato ed a tutela del suo affidamento.
Qui invece, si fa questione di situazioni soggettive non di ter
zi di buona fede, ma di soggetti che sono stati lesi nei propri interessi dall'operato di organi ormai cessati, e quindi privi di
legittimazione ad indire nuove elezioni.
Il Foro Italiano — 1993.
Tali enunciati, del resto, corrispondono a precedenti acquisi zioni giurisprudenziali di questo consiglio: «la teoria dottrinaria
che riconosce legittimi gli atti compiuti dal funzionario di fatto, e cioè dal funzionario che abbia esercitato un pubblico potere
malgrado che il titolo della di lui investitura fosse viziato, si
fonda sulla esigenza di garantire i diritti dei terzi che vengono a contatto col funzionario predetto; gli effetti giuridici degli atti posti in essere da tale funzionario, quindi, sono ristretti
a quei provvedimenti che, per loro natura e finalità, riguardano terze persone e debbono avere efficacia immediata e diretta; in applicazione di tale principio, non può riconoscersi giuridica efficacia agli atti del funzionario di fatto contro i quali l'inte
ressato insorge negando il potere di chi li ha emessi» (Cons,
giust. amm. sic. 24 marzo 1960, n. 170, id., Rep. 1960, voce
Atto amministrativo, n. 102; sez. IV 13 aprile 1949, n. 145,
id., Rep. 1949, voce cit., n. 29). Per le suesposte considerazioni, l'appello principale va respinto. Resta conseguentemente assorbito l'appello incidentale.
I
CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 6 maggio 1993, n. 321; Pres. Laschena, Est. D'Angelo; Min. beni culturali
e ambientali (Avv. dello Stato Arena) c. Mirra (Avv. Fenuc
ci) ed altri. Annulla Tar Campania, sez. Salerno, 16 ottobre
1991, n. 325.
Giustizia amministrativa — Giudizio di appello — Nuovi docu
menti — Produzione — Ammissibilità (Cod. proc. civ., art.
345; 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribunali am
ministrativi regionali, art. 21). Antichità e belle arti — Cose d'interesse storico e artistico —
Imposizione di vincolo — Motivazione — Fattispecie (L. 1°
giugno 1939 n. 1089, tutela delle cose d'interesse artistico o
storico, art. 1, 2, 3).
È consentita la produzione di nuovi documenti nel processo di
appello davanti al Consiglio di Stato, salvo doversi tener con
to della tardività, nella regolamentazione delle spese di lite■ (1) È legittima la dichiarazione d'importante interesse archeologi
co, motivata sulla base dell'individuazione, sui terreni da vin
colare, di strutture pertinenti ad insediamento abitativo e ne
cropoli del IV secolo a.C., anche se altro terreno, apparte nente a diverso proprietario, pure interessato da resti
archeologici, non sia stato vincolato. (2)
(1) Giurisprudenza pacifica. V., di recente, Cons. Stato, sez. VI, 12
giugno 1992, n. 482, Foro it., Rep. 1992, voce Giustizia amministrati
va, n. 955; sez. V 13 settembre 1991, n. 1150, ibid., n. 840; sez VI
31 luglio 1987, n. 506, id., Rep. 1987, voce cit., n. 888; Cons, giust. amm. sic. 8 novembre 1988, n. 186, id., Rep. 1989, voce cit., n. 828.
(2) Sulla discrezionalità inerente alla determinazione dell'estensione
territoriale del vincolo, v. Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 1972, n.
486, Foro it., Rep. 1972, voce Antichità, n. 37; in materia archeologi ca, v. Tar Lazio, sez. II, 27 gennaio 1990, n. 238, id., 1991, III, 34, con nota di richiami, e, da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 19 settembre
1992, n. 674, id., Rep. 1992, voce cit., n. 23 (conf. 13 aprile 1992, n. 261, ibid., n. 31 e in Riv. giur. urbanistica, 1993, 55, con nota di
G.R. Carnevale), che ha ritenuto la corretta motivazione del vincolo
imposto sulla base del rinvenimento di ruderi in zona limitrofa e della
previsione di una loro estensione, secondo una valutazione tecnico
discrezionale, al terreno notificando (il non affioramento dei ruderi, del resto, non è di ostacolo all'imposizione del vincolo: Cons. Stato, sez. VI, 18 novembre 1991, n. 874, Foro it., Rep. 1992, voce cit., n.
28; Cons, giust. amm. sic. 16 dicembre 1991, n. 142, ibid., n. 29). Sulla relazione tra estensione dell'immobile vincolato ed estensione del
complesso archeologico tutelato, v. Cons. Stato, sez. VI, 26 settembre
1991, n. 596, id., Rep. 1991, voce cit., n. 24.
Su vincolo archeologico e ius aedificandi, v. Cass. 23 marzo 1993, n. 3451, id., 1993, 1, 2514, con nota di richiami.
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