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adunanza plenaria; decisione 22 maggio 1993, n. 6; Pres. Crisci, Est. Baccarini; Cosentino e altri...

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adunanza plenaria; decisione 22 maggio 1993, n. 6; Pres. Crisci, Est. Baccarini; Cosentino e altri (Avv. Moscarini) c. De Santis e altri (Avv. Russo), Automobil club di Pescara e altri. Conferma Tar Abruzzo, sez. Pescara, 20 marzo 1991, n. 225 Source: Il Foro Italiano, Vol. 116, No. 10 (OTTOBRE 1993), pp. 497/498-501/502 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23187669 . Accessed: 25/06/2014 02:21 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.81 on Wed, 25 Jun 2014 02:21:24 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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adunanza plenaria; decisione 22 maggio 1993, n. 6; Pres. Crisci, Est. Baccarini; Cosentino e altri(Avv. Moscarini) c. De Santis e altri (Avv. Russo), Automobil club di Pescara e altri. ConfermaTar Abruzzo, sez. Pescara, 20 marzo 1991, n. 225Source: Il Foro Italiano, Vol. 116, No. 10 (OTTOBRE 1993), pp. 497/498-501/502Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23187669 .

Accessed: 25/06/2014 02:21

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497 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 498

CONSIGLIO DI STATO; adunanza plenaria; decisione 22 mag

gio 1993, n. 6; Pres. Crisci, Est. Baccarini; Cosentino e

altri (Avv. Moscarini) c. De Santis e altri (Avv. Russo), Au

tomobil club di Pescara e altri. Conferma Tar Abruzzo, sez.

Pescara, 20 marzo 1991, n. 225.

CONSIGLIO DI STATO;

Circolazione stradale — Automobil club — Elezione del consi

glio direttivo — Ricorso — Giurisdizione amministrativa —

Illegittimità — Fattispecie (D.p.r. 8 settembre 1950 n. 881, norme concernenti l'Automobil club d'Italia ed approvazione del nuovo statuto, art. 3, 48, 50, 51, 55, 63; 1. 23 dicembre

1966 n. 1147, modificazioni alle norme sul contenzioso elet torale amministrativo, art. 1, 2).

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso

con cui alcuni soci di un automobil club provinciale impu

gnano gli atti relativi alla elezione di componenti de! consi

glio direttivo e del collegio dei revisori dei conti, per il difetto dei presupposti degli atti, nonché per la illegittimità delle atti

vità elettorali, senza far questioni concernenti il diritto di elet

torato attivo o passivo. (1) Annullata dal giudice amministrativo l'elezione del consiglio di

rettivo di un automobil club provinciale, sono illegittimi gli atti di gestione adottati dal precedente consiglio già scaduto e sostituito, e non da un commissario straordinario. (2)

Diritto. — Con il primo motivo gli appellanti principali ri

propongono l'eccezione, per la cui soluzione il ricorso è stato

devoluto a questa adunanza plenaria, di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla presente controversia, concernente le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo e

del collegio dei revisori dei conti di un automobile club provin

ciale, nella specie quello di Pescara, sostenendo la giurisdizione del giudice ordinario.

Il motivo è infondato. Non è esatto, anzitutto, diversamente

da quanto dedotto dagli appellanti principali, che al riguardo vi sia una giurisprudenza ormai pacifica della Corte di cassazione.

È vero che vi sono, in termini, due recenti sentenze delle se

zioni unite della Corte di cassazione, la 26 ottobre 1989, n. 4396

(Foro it., 1990, I, 92) e la 6 novembre 1989, n. 4615 (id., Rep.

1989, voce Circolazione stradale, n. 45), di identico contenuto,

deliberate, peraltro, alla stessa udienza e in due giudizi vertenti

tra le stesse parti ed aventi analogo oggetto, si da costituire

fenomeno unitario.

Di segno diverso, invece, sono le acquisizioni di risalenti pro nunce della stessa corte, come si vedrà meglio in seguito; il che

rende ulteriormente opportuna una globale riconsiderazione della

materia.

L'itinerario argomentativo attraverso cui le menzionate sen

tenze della Corte di cassazione pervengono alla conclusione del

(1-2) La decisione costituisce un ulteriore episodio di una lunga con troversia riguardante il rinnovo del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti dell'Automobil club di Pescara: per l'annullamento

della precedente elezione, v. Cons. Stato, sez. VI, 25 febbraio 1989, n. 173 (che aveva confermato Tar Abruzzo, sez. Pescara, 14 maggio 1987, n. 251), Foro it., 1990, III, 304, con nota di richiami. Sull'annul

lamento della seconda elezione disposta in seguito a tale giudicato, v.

Tar Abruzzo, sez. Pescara, 20 marzo 1991, n. 225, id., Rep. 1991, voci

Circolazione stradale, n. 59, Impiegato dello Stato, n. 1066, ora confer

mata; quindi, l'ordinanza della sez. VI del Consiglio di Stato, 22 otto bre 1992, n. 783, di rimessione all'adunanza plenaria, id., Rep. 1992, voci Amministrazione dello Stato, nn. 142, 259, 264; Atto amministra

tivo, n. 149, Circolazione stradale, n. 49.

La questione centrale affrontata dalla decisione riportata è quella di

giurisdizione. In proposito, essa si contrappone motivatamente a Cass.

26 ottobre 1989, n. 4396, id., 1990, I, 92, con nota di richiami, e 6 novembre 1989, n. 4615, id., Rep. 1989, voce cit., n. 45, che hanno

affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla impugnazione del

le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo e del collegio dei revisori

dei conti di un automobil club provinciale. La pronuncia dell'adunanza

plenaria trova un immediato precedente specifico conforme nella deci

sione della sez. VI 24 aprile 1993, n. 310, Cons. Stato, 1993, I, 562.

Per qualche altro riferimento, sulle esigenze di bilanciamento tra le

rappresentanze delle varie componenti nella composizione degli organi

collegiali dell'Automobil club d'Italia, cfr. Corte conti, sez. contr. enti, 13 dicembre 1988, n. 2003, Foro it., Rep. 1990, voce Amministrazione dello Stato, n. 111.

Ir Foro Italiano — 1993 — Parte III-14.

la sussistenza della giurisdizione dell'a.g.o. è, in sintesi, il se

guente:

A) dalla disciplina statutaria dell'elettorato e dell'accesso alle

cariche sociali sorgono diritti soggettivi degli associati, qualifi cati dalla base volontaristica e dalla struttura associativa del

l'ente e immanenti alla sua organizzazione, costituendo questa il substrato permanente dell'attribuzione normativa della perso nalità giuridica pubblica e imponendo una serie di rapporti in

tersoggettivi paritetici;

B) lo statuto dell'Ari garantisce la partecipazione degli asso

ciati alla realtà associativa attraverso l'esercizio del potere deli

berativo riservato all'assemblea e l'esercizio dell'elettorato atti vo e passivo per l'accesso alle cariche sociali, senza attribuire

all'ente altro potere in materia che quello di verificare la sussi

stenza dei presupposti e delle condizioni all'uopo prescritti;

C) né la presenza dell'interesse collettivo facente capo alla

comunità organizzata, né quello superiore di carattere generale

perseguito dall'ente valgono ad attrarre i suoi atti e provvedi menti in materia elettorale nell'area organizzativa in cui esso

esercita i poteri di supremazia tipici dell'ente pubblico ed a sot

toporre gli associati a poteri discrezionali che possano incidere

autoritativamente sulle loro posizioni di diritto soggettivo. Osserva al riguardo l'adunanza plenaria che, indubbiamente,

10 specifico della categoria degli enti pubblici associativi, a cui

appartengono per comune opinione gli automobil club provin

ciali, è la compresenza degli elementi privatistici correlati al fat

to che i componenti del gruppo sociale di riferimento determi

nano, direttamente o indirettamente, una serie di decisioni ri

guardanti l'attività dell'ente; attività, peraltro, diretta a fini

pubblici. In prima approssimazione, quindi, appare evidente che la qua

lificazione delle situazioni soggettive implicate dipende dalla pre cisa individuazione dell'oggetto del giudizio e dalla sua esatta

riconduzione allo specifico profilo cui si riferisce, entro la strut

tura organizzativa dell'ente.

Ora, l'individuazione nell'ambito dell'ente di situazioni di di

ritto soggettivo degli associati correlate alla base volontaristica

dell'ente stesso, non significa necessariamente che le posizioni

degli associati in ordine all'organizzazione dell'ente pubblico siano

soltanto di diritto soggettivo. Lo statuto dell'Ari, approvato con d.p.r. 8 settembre 1950

n. 881, riconosce ai soci degli automibil club provinciali, è ve

ro, il diritto alle prestazioni sociali del proprio automobil club

(art. 41, ultimo comma), dell'Ari (art. 42) e degli altri automo

bil club nella cui circoscrizione territoriale essi vengono a tro

varsi (art. 44). Ma qui non si fa questione del diritto alle prestazioni sociali.

Il medesimo statuto garantisce altresì' i diritti degli associati, inerenti all'amministrazione dell'ente pubblico, in particolare il

diritto di voto nell'assemblea (art. 48, 1° comma); e, quindi, 11 diritto di concorrere alla nomina dei componenti del consiglio direttivo e dei revisori dei conti, nomina che dell'assemblea me

desima costituisce attribuzione primaria (art. 48, 2° comma, lett.

ti), cosi come il diritto di concorrere alle predette cariche sociali.

Ma, anche volendo considerare il solo profilo volontaristico

dell'ente, come se esso fosse un'associazione privata, si identifi

cano comunque situazioni soggettive non riconducibili ai soli

diritti. A parte il caso della radiazione dell'associato (art. 43 dello

statuto), sul quale si è soffermato il primo giudice, va rilevato

più in generale che, come in qualsiasi comunione di interessi,

tutti i diritti che esprimono la posizione dell'associato nell'am

bito dell'organizzazione sociale sono soggetti all'efficacia gene rale delle deliberazioni dell'assemblea, che, se prese a maggio ranza di voti e in conformità alla legge, all'atto costitutivo ed

allo statuto, vincolano tutti gli associati.

Il conflitto fra l'interesse particolare dell'associato e l'interes

se sociale dell'associazione cosi come realizzato dai suoi organi,

dunque, si risolve secondo il criterio della supremazia del se

condo sul primo, con l'ovvio limite della immodificabilità uni

laterale dei caratteri propri della comunione di interessi.

L'interesse particolare dell'associato, da parte sua, è protetto indirettamente dall'ordinamento in ordine ai vizi attinenti alla

formazione o al contenuto dell'atto con la tecnica del sindacato

giurisdizionale di legittimità in riferimento alle violazioni della

legge, dell'atto costitutivo e dello statuto (art. 23 c.c.); nella

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PARTE TERZA

qual cosa i più ravvisano per l'appunto una situazione di inte

resse legittimo di diritto privato. Già nella patologia delle deliberazioni associative, quindi, e

in una prospettiva ancor esclusivamente privatistica, a fianco

dei diritti soggettivi emergono interessi legittimi. Il profilo volontaristico della influenza determinante degli as

sociati sulla vita e sull'attività dell'ente attraverso la partecipa zione all'assemblea non toglie però che, per tutto il resto, la

struttura organizzativa dell'ente medesimo, in quanto ricono

sciuto dalla legge come pubblico e sussunto, quindi, nella sfera

di operatività delle disposizioni di cui all'art. 97 Cost., abbia

in sé carattere pubblicistico. L'ente, infatti, a prescindere dalla sua formazione a base as

sociativa, risponde a finalità ed esercita funzioni sostanziali che

la legge considera espressamente pubblicistiche. La sua struttura organizzativa è sottratta alla contrattazione

collettiva (art. 2.1, lett. c, nn. 2 e 3, 1. 23 ottobre 1992 n. 421). Ai sensi dell'art. 63 dello statuto, si provvede con appositi

regolamenti, predisposti dal consiglio direttivo, approvati dal

l'assemblea e sottoposti all'approvazione del consiglio generale

dell'Aci, per tutte le materie non contemplate dallo statuto me

desimo e riflettenti le modalità di funzionamento dei singoli or

gani sociali e la determinazione delle varie categorie di soci e

dei servizi a ciascuna di esse riservati. Ai sensi dell'art. 55, 2° comma, lett. d), dello statuto, poi,

il consiglio direttivo delibera norme, e non atti di natura nego ziale, in ordine all'assunzione, allo stato giuridico ed al tratta

mento economico e di quiescenza del personale dipendente. Ai sensi dell'art. 3 d.p.r. 8 settembre 1950 n. 881, il ministro

del turismo può, per gravi motivi, sciogliere gli organi dei sin

goli automobil club e nominare un commissario straordinario.

Ne consegue che gli atti di organizzazione degli organi asso

ciativi ed in ispecie del consiglio direttivo e del presidente, in

quanto diretti a disciplinare l'attività dell'ente pubblico e ad

assicurare il buono ed imparziale andamento della sua gestione

(art. 97 Cost.) sono qualificabili come atti amministrativi di ca rattere autoritativo.

All'organizzazione pubblicistica dell'ente appartengono tipi camente la costituzione del rapporto organico e del rapporto di servizio dei dipenenti. E rientrano del pari nell'ambito orga nizzativo le elezioni dei componenti del consiglio direttivo e dei

revisori dei conti, preordinate alla rigida costituzione degli or

gani amministrativi e di controllo.

In senso conforme, per di più in fattispecie di ente pubblico economico, sono, in buona sostanza, le sentenze delle sezioni

unite della Corte di cassazione 26 novembre 1990, n. 11355 e

5 dicembre 1990, n. 11675 (id., Rep. 1990, voce Diritti di auto

re, nn. Ili, 110), che avvertono: «La domanda dell'iscritto alla

Siae, volta a conseguire il riconoscimento della qualifica di so

cio, introduce una controversia che è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, non rientrando fra le questioni di

stato, che l'art. 8, 2° comma, I. 6 dicembre 1971 n. 1034 riserva alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario, bensì' es

sendo attinente ad atti di autorganizzazione del detto ente pub blico economico, atteso che la richiesta qualità di socio, per mettendo di concorrere alla nomina dei suoi organi, implica un'intima partecipazione alla organizzazione pubblicistica del l'ente medesimo, mentre è irrilevante che l'atto di ammissione, in quanto consistente nella valutazione di requisiti predetermi nati, non sia discrezionale, atteso che anche di fronte ad un atto vincolato, purché funzionale alla tutela di un interesse pub blico, può rinvenirsi una posizione di interesse legittimo».

Nella specie, lo statuto degli automobil club stabilisce che

l'assemblea è costituita da tutti i soci, ciascuno dei quali dispo ne di un solo voto (art. 48) ed è a sua volta eleggibile a compo nente del consiglio direttivo o del collegio dei revisori dei conti.

Cosi operando, lo statuto indubbiamente costituisce in capo agli associati situazioni di elettorato attivo e passivo aventi con

sistenza di diritto soggettivo, intangibili da parte degli organi associativi.

Ciò non toglie, però, che, nel concreto dell'esperienza giuri dica, siano ravvisabili, in materia, anche poteri discrezionali e correlati interessi legittimi.

In primo luogo, nel caso dell'art. 51, 3° comma, dello statu

to, a mente del quale «in casi eccezionali, tenuto conto del nu mero dei soci, il consiglio direttivo può disporre che l'assem blea dei soci si pronunci mediante referendum».

Il Foro Italiano — 1993.

Al riguardo, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno

ripetutamente avvertito che: «La deliberazione con la quale l'as

semblea dei soci di un automobil club provinciale abbia provve

duto, avvalendosi del potere discrezionale di scelta, accordato

gli dagli art. 50 e 51 dello statuto Aci, approvato con d.p.r. 8 settembre 1950 n. 881, mediante referendum (anziché median te il normale sistema di votazione) alle elezioni delle cariche

sociali ed all'approvazione dei bilanci, non importa lesione di

diritti soggettivi dei soci, chiamati ad esprimere il loro voto me

diante un sistema diverso da quello normale, ma lesione di inte

ressi legittimi tutelabili dinanzi al giudice amministrativo» (Cass. 30 maggio 1966, n. 1415, id., Rep. 1966, voce Competenza civi

le, n. 133; 18 giugno 1962, n. 1527, id., 1962, I, 1258). Va rilevato soprattutto che, nel complesso dell'ordinamento

relativo, un'elezione non è caratterizzata soltanto dai diritti elet

torali attivo e passivo che in essa si attuano, ma da tutto il

complesso di operazioni, dichiarazioni ed atti preordinati pro cedimentalmente a regolare le modalità di esercizio di tali dirit

ti, e l'accertamento della loro regolare esplicazione: presenta zione delle candidature, costituzione dell'ufficio elettorale, vo

tazione, scrutinio, proclamazione dei risultati elettorali.

Orbene, la garanzia statutaria dei diritti di elettorato attivo

e passivo non contempla tale settore, la cui disciplina è rimessa

al potere di autorganizzazione, mediante atti generali a conte nuto discrezionale o atti puntuali, degli organi direttivi dell'ente.

A fronte di detti atti, si pongono interessi legittimi e non

diritti soggettivi. Infatti, una struttura pubblicistica, gli associa

ti non hanno un diritto perfetto al legittimo svolgimento delle

operazioni elettorali o all'adozione delle delibazioni attinenti al

le elezioni, ma solo, eventualmente, un interesse protetto, a tu telare proprie situazioni, particolari, denunciando in sede giuris dizionale la violazione di norme e di principi posti a difesa del

l'interesse pubblico generale. Nella materia elettorale, vale ricordare, quanto ai criteri per

il riparto della giurisdizione, la sentenza della Corte di cassazio

ne 22 dicembre 1987, n. 9569 (id., Rep. 1987, voce Elezioni, n. 149): «I criteri di riparto della giurisdizione in tema di con

tenzioso elettorale amministrativo (art. 1 e 2 1. 23 dicembre 1966

n. 1147), secondo i quali sono devolute al giudice ordinario le

cause sull'eleggibilità, compatibilità e decadenza, mentre spetta no al giudice amministrativo quelle inerenti alle operazioni elet

torali, esprimono principi generali, ricollegandosi alla natura e consistenza delle posizioni rispettivamente dedotte in giudizio (diritti soggettivi ed interessi legittimi)».

A nulla rileva che, come dedotto dagli appellanti principali,

negli enti territoriali e negli enti associativi sia diversa la rappre

sentatività, giacché quel che conta è la differenza tra eleggibilità e operazioni elettorali e tra le correlative situazioni soggettive; e questa situazione è identica nelle due categorie di enti, pro

prio perché espressiva di un principio generale. In questo «territorio popolato sia da diritti soggettivi che da

interessi legittimi», i ricorrenti in primo grado, in concreto, non

hanno lamentato la lesione di diritti soggettivi loro garantiti dallo

statuto e cioè la violazione delle loro pretese attinenti all'eletto rato attivo o a quello passivo.

Al contrario, come già rilevato nelle premesse in fatto, essi hanno lamentato il difetto di legittimazione del consiglio diretti

vo ad indire le elezioni; l'illegittimità di norme regolamentari non approvate dall'assemblea e concernenti la spedizione degli avvisi di convocazione dell'assemblea e la verbalizzazione della loro ricezione; l'irregolarità della predisposizione da parte del

consiglio direttivo della lista orientativa; la disparità di tratta

mento posta in essere in ordine alla conoscenza dei nomi dei

soci a detrimento della lista concorrente; l'illegittimità del prov vedimento presidenziale di sostituzione di alcuni componenti del

l'ufficio elettorale e, conclusivamente, della proclamazione de

gli eletti. L'oggetto di tale impugnazione, dunque, non concerne diret

tamente il diritto di elettorato attivo o passivo, bensì i presup posti per lo svolgimento e le modalità di esercizio delle attività

elettorali; cioè il procedimento che, nell'interesse pubblico, de ve essere seguito per condurre ad una legittima organizzazione e gestione dell'ente.

Ritenuta la giurisdizione del giudice amministrativo e passan do al merito dell'appello, infondato appare il secondo ed ulti

mo motivo, con il quale gli appellanti principali censurano la

sentenza di primo grado per aver ritenuto carenti i presupposti

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

della prorogatici del consiglio direttivo e, pertanto, viziati da

difetto di legittimazione del medesimo gli atti impugnati. Vero è che la questione della eventualità della gestione com

missariale dell'Automobil club di Pescara, in relazione al pas

saggio in giudicato dell'annullamento giurisdizionale delle pre cedenti elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, era stata

devoluta dall'Aci al ministero del turismo, e che una nota in

data 11 dicembre 1987, n. 6353 a firma del capo di gabinetto, di detto dicastero, aveva escluso la necessità e l'opportunità della

nomina di un commissario straordinario per la gestione dell'ente.

Peraltro, tale atto, proveniente da organo non legittimato ad

impugnare la volontà del ministero, appare meramente prelimi

nare, e, comunque, privo di carattere decisionale.

Esso, pertanto, non poteva determinare una lesione attuale

dell'interesse protetto (conforme, in fattispecie di parere mini

steriale a comitati provinciali della caccia in materia di rilascio

di autorizzazioni di polizia al porto d'armi, sez. VI 14 luglio

1981, n. 413, id., Rep. 1982, voce Giustizia amministrativa, n.

244) e non era, quindi, impugnabile ex se. La sua mancata im

pugnazione, pertanto, non rendeva inammissibile il ricorso.

Nemmeno sotto il profilo dei presupposti della prorogatio la

sentenza appellata è censurabile.

Come si evince dalle deliberazioni 17 marzo 1986, n. 222 e

23 giugno 1986, n. 225, il consiglio direttivo, nell'indire le ele

zioni per il rinnovo delle cariche sociali, aveva altresì approvato una lista elettorale che prevedeva, tra le altre, le candidature

di tre nuovi aspiranti consiglieri e di un nuovo aspirante reviso

re dei conti.

La lista aveva vinto sul campo, ma le elezioni erano state

successivamente annullate con sentenza del Tar di Pescara 14

maggio 1987, n. 251, confermata dalla decisione della VI sezio

ne del Consiglio di Stato 25 febbraio 1989, n. 173 (id., 1990,

III, 304). Nelle more, avevano funzionato e agito i nuovi organi sociali.

Ciò posto, va osservato che la prorogatio degli organi ammi

nistrativi scaduti ha a suo fondamento l'esigenza di evitare dan

nose interruzioni nell'esercizio della funzione pubblica. La retroattività dell'annullamento giurisdizionale, da parte sua,

trova un limite nell'impossibilità di eliminare tutti gli effetti ir

retrattabilmente prodotti dagli atti annullati.

L'annullamento giurisdizionale dei risultati delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, pertanto, non poteva eliminare

il fatto che, con l'elezione dei nuovi componenti, era venuta

meno la continuità dell'esercizio delle funzioni da parte degli

organi scaduti.

Questi, infatti, non solo erano scaduti, ma avevano cessato

di operare, essendo stati sostituiti da altri.

Mancava, quindi, a tacer d'altro, con il fatto della cessazione

dall'esercizio delle funzioni, il presupposto stesso della proroga tio e, conseguentemente, mancavano gli estremi perché, dopo l'annullamento delle elezioni, si ripristinasse in capo agli organi scaduti la legittimazione a provvedere, come se essi avessero

continuato ad operare. Unica misura idonea ad assicurare la regolare gestione ammi

nistrativa dell'ente restava dunque, la nomina del commissario

straordinario previsto dall'art. 3 d.p.r. 8 settembre 1950 n. 881.

Nemmeno ha pregio l'ulteriore rilievo degli appellanti princi

pali secondo il quale gli atti impugnati sarebbero comunque va

lidi in base al principio del funzionario di fatto.

Qui non si fa questione di un titolo all'investitura il cui an

nullamento per illegittimità non travolge gli atti frattanto adot

tati dall'investito, bensì della reviviscenza di organi che, storica

mente, hanno cessato di agire e sono stati sostituiti da altri,

i quali hanno amministrato e gestito. Ciò premesso, basta osservare che il fondamento del princi

pio del funzionario di fatto, nella misura in cui esso è vigente e in quanto comporta una deroga ai normali criteri organizzati vi degli apparati pubblici, risiede nell'esigenza di non turbare

le posizioni giuridiche acquisite da tutti coloro che in buona

fede sono entrati in rapporto con il funzionario e di evitare

ai privati continue e difficoltose indagini sulla regolarità della

posizione dei pubblici dipendenti: è quindi un principio posto a favore del privato ed a tutela del suo affidamento.

Qui invece, si fa questione di situazioni soggettive non di ter

zi di buona fede, ma di soggetti che sono stati lesi nei propri interessi dall'operato di organi ormai cessati, e quindi privi di

legittimazione ad indire nuove elezioni.

Il Foro Italiano — 1993.

Tali enunciati, del resto, corrispondono a precedenti acquisi zioni giurisprudenziali di questo consiglio: «la teoria dottrinaria

che riconosce legittimi gli atti compiuti dal funzionario di fatto, e cioè dal funzionario che abbia esercitato un pubblico potere

malgrado che il titolo della di lui investitura fosse viziato, si

fonda sulla esigenza di garantire i diritti dei terzi che vengono a contatto col funzionario predetto; gli effetti giuridici degli atti posti in essere da tale funzionario, quindi, sono ristretti

a quei provvedimenti che, per loro natura e finalità, riguardano terze persone e debbono avere efficacia immediata e diretta; in applicazione di tale principio, non può riconoscersi giuridica efficacia agli atti del funzionario di fatto contro i quali l'inte

ressato insorge negando il potere di chi li ha emessi» (Cons,

giust. amm. sic. 24 marzo 1960, n. 170, id., Rep. 1960, voce

Atto amministrativo, n. 102; sez. IV 13 aprile 1949, n. 145,

id., Rep. 1949, voce cit., n. 29). Per le suesposte considerazioni, l'appello principale va respinto. Resta conseguentemente assorbito l'appello incidentale.

I

CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 6 maggio 1993, n. 321; Pres. Laschena, Est. D'Angelo; Min. beni culturali

e ambientali (Avv. dello Stato Arena) c. Mirra (Avv. Fenuc

ci) ed altri. Annulla Tar Campania, sez. Salerno, 16 ottobre

1991, n. 325.

Giustizia amministrativa — Giudizio di appello — Nuovi docu

menti — Produzione — Ammissibilità (Cod. proc. civ., art.

345; 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribunali am

ministrativi regionali, art. 21). Antichità e belle arti — Cose d'interesse storico e artistico —

Imposizione di vincolo — Motivazione — Fattispecie (L. 1°

giugno 1939 n. 1089, tutela delle cose d'interesse artistico o

storico, art. 1, 2, 3).

È consentita la produzione di nuovi documenti nel processo di

appello davanti al Consiglio di Stato, salvo doversi tener con

to della tardività, nella regolamentazione delle spese di lite■ (1) È legittima la dichiarazione d'importante interesse archeologi

co, motivata sulla base dell'individuazione, sui terreni da vin

colare, di strutture pertinenti ad insediamento abitativo e ne

cropoli del IV secolo a.C., anche se altro terreno, apparte nente a diverso proprietario, pure interessato da resti

archeologici, non sia stato vincolato. (2)

(1) Giurisprudenza pacifica. V., di recente, Cons. Stato, sez. VI, 12

giugno 1992, n. 482, Foro it., Rep. 1992, voce Giustizia amministrati

va, n. 955; sez. V 13 settembre 1991, n. 1150, ibid., n. 840; sez VI

31 luglio 1987, n. 506, id., Rep. 1987, voce cit., n. 888; Cons, giust. amm. sic. 8 novembre 1988, n. 186, id., Rep. 1989, voce cit., n. 828.

(2) Sulla discrezionalità inerente alla determinazione dell'estensione

territoriale del vincolo, v. Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 1972, n.

486, Foro it., Rep. 1972, voce Antichità, n. 37; in materia archeologi ca, v. Tar Lazio, sez. II, 27 gennaio 1990, n. 238, id., 1991, III, 34, con nota di richiami, e, da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 19 settembre

1992, n. 674, id., Rep. 1992, voce cit., n. 23 (conf. 13 aprile 1992, n. 261, ibid., n. 31 e in Riv. giur. urbanistica, 1993, 55, con nota di

G.R. Carnevale), che ha ritenuto la corretta motivazione del vincolo

imposto sulla base del rinvenimento di ruderi in zona limitrofa e della

previsione di una loro estensione, secondo una valutazione tecnico

discrezionale, al terreno notificando (il non affioramento dei ruderi, del resto, non è di ostacolo all'imposizione del vincolo: Cons. Stato, sez. VI, 18 novembre 1991, n. 874, Foro it., Rep. 1992, voce cit., n.

28; Cons, giust. amm. sic. 16 dicembre 1991, n. 142, ibid., n. 29). Sulla relazione tra estensione dell'immobile vincolato ed estensione del

complesso archeologico tutelato, v. Cons. Stato, sez. VI, 26 settembre

1991, n. 596, id., Rep. 1991, voce cit., n. 24.

Su vincolo archeologico e ius aedificandi, v. Cass. 23 marzo 1993, n. 3451, id., 1993, 1, 2514, con nota di richiami.

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