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adunanza plenaria; decisione 31 luglio 1996, n. 16; Pres. Anelli, Est. Vacirca; Scardigno (Avv....

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adunanza plenaria; decisione 31 luglio 1996, n. 16; Pres. Anelli, Est. Vacirca; Scardigno (Avv. Sanino) c. Maugeri (Avv. Volpe), Comune di Bari, Ufficio centrale elettorale per elezioni comunali di Bari (Avv. dello Stato Rago). Annulla Tar Puglia, sez. II, 14 novembre 1995, n. 1097 Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 9 (SETTEMBRE 1997), pp. 439/440-443/444 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23191739 . Accessed: 28/06/2014 09:39 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.106 on Sat, 28 Jun 2014 09:39:23 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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adunanza plenaria; decisione 31 luglio 1996, n. 16; Pres. Anelli, Est. Vacirca; Scardigno (Avv.Sanino) c. Maugeri (Avv. Volpe), Comune di Bari, Ufficio centrale elettorale per elezionicomunali di Bari (Avv. dello Stato Rago). Annulla Tar Puglia, sez. II, 14 novembre 1995, n. 1097Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 9 (SETTEMBRE 1997), pp. 439/440-443/444Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191739 .

Accessed: 28/06/2014 09:39

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PARTE TERZA

Fatto e diritto. - 1. - Con ricorso presentato al Tar Friuli

Venezia Giulia, il sig. Paolo Piccini ha impugnato il decreto

ministeriale con il quale è stata respinta la sua domanda di di

spensa dal servizio militare di leva.

2. - L'avvocatura dello Stato ha proposto il presente ricorso

per regolamento di competenza, sostenendo che la competenza a decidere sul ricorso in questione spetti alla sede romana del

Tar del Lazio, in quanto gli atti impugnati sono stati emanati

da un organo centrale dello Stato e non presentano efficacia

territorialmente limitata.

3. - Ad avviso del collegio, il ricorso per regolamento di com

petenza è fondato.

Rientra nella competenza del Tar Lazio il ricorso proposto contro il diniego ministeriale di esonero dall'obbligo di prestare il servizio militare di leva, posto che l'efficacia del provvedi

mento, emesso da amministrazione centrale, non è limitata ad

una data circoscrizione territoriale, ma riguarda l'intero territo

rio nazionale (Cons. Stato sez. IV, 12 giugno 1995, n. 449, Fo

ro it., Rep. 1995, voce Giustizia amministrativa, n. 94; e 15

giugno 1990, n. 490, id., Rep. 1990, voce cit., n. 138). 4. - Per le considerazioni che precedono il ricorso in epigrafe

va accolto e per l'effetto va indicato, ai sensi dell'art. 3, ultimo

comma, 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, nel Tar Lazio, il tribunale

amministrativo regionale territorialmente competente a pronun ciarsi sul ricorso proposto dal sig. Piccini.

II. - Anche sul versante degli atti amministrativi concernenti l'obie zione di coscienza, per consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. IV, 10 marzo 1994, n. 242, id., Rep. 1994, voce cit., n.

123; 15 settembre 1992, n. 752, id., Rep. 1992, voce cit., n. 117; 15

luglio 1992, n. 684, ibid., n. 118; 13 aprile 1992, n. 409, ibid., n. 119; 30 gennaio 1992, n. 124, ibid., n. 120; 3 dicembre 1991, n. 1016, ibid., n. 121; 10 dicembre 1986, n. 851, id., Rep. 1987, voce cit., n. 155; 13 gennaio 1986, n. 24, id., Rep. 1986, voce cit., n. 124; 28 agosto 1984, n. 672, id., Rep. 1984, voce cit., n. 109; 26 luglio 1984, n. 605, ibid., n. 110; 14 luglio 1981, n. 584, id., Rep. 1981, voce cit., n. 140), la competenza territoriale si incardina nel Tar Lazio ogni qual volta si tratti di ricorso proposto avverso il provvedimento ministeriale che

nega il riconoscimento dei relativi benefici previsti dalla 1. 15 dicembre 1972 n. 772. Tanto sul presupposto che le pronunce ministeriali riguar danti l'ammissione al servizio civile sostitutivo (ovvero al servizio mili tare non armato) non possono essere considerate provvedimenti a effi cacia territorialmente limitata (v., apertis verbis: Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 1987, n. 352, id., Rep. 1987, voce cit., n. 135).

III. - Rientra nella competenza del Tar territoriale il ricorso proposto avverso il provvedimento di reiezione della dispensa dalla prestazione del servizio militare di leva adottato dal distretto militare o da altra autorità periferica dell'amministrazione della difesa. In tal senso, v. Cons.

Stato, sez. IV, 24 marzo 1989, n. 188, id., Rep. 1989, voce cit., n. 115; 15 luglio 1988, n. 608, id., Rep. 1988, voce cit., n. 122; 17 gennaio 1986, n. 39, id., Rep. 1986, voce cit., n. 123; 28 luglio 1982, n. 523, id., Rep. 1982, voce cit., n. 125. Anche l'impugnazione della cartolina

precetto, in quanto atto emesso da autorità locale, rientra nella compe tenza del Tar periferico (Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 1995, n. 750, id., Rep. 1995, voce cit., n. 93; 14 marzo 1995, n. 165, ibid., n. 95; 28 giugno 1988, n. 567, id., Rep. 1988, voce cit., n. 115; 11 aprile 1983, n. 222, id., Rep. 1983, voce cit., n. 119; 30 giugno 1981, n. 513, id., Rep. 1981, voce cit., n. 113; 29 aprile 1980, n. 464, id., Rep. 1980, voce cit., n. 147; 14 dicembre 1979, n. 1166, ibid., n. 146).

IV. - Per quanto concerne il giudizio relativo al provvedimento del distretto militare di diniego di autorizzazione all'espatrio e alla perma nenza all'estero, Cons. Stato, sez. IV, 23 giugno 1986, n. 439, id., Rep. 1986, voce cit., n. 103, attribuisce la competenza giurisdizionale al Tar locale, trattandosi di atto emanato da organo periferico dello Stato.

Il Foro Italiano — 1997.

CONSIGLIO DI STATO; adunanza plenaria; decisione 31 lu

glio 1996, n. 16; Pres. Anelli, Est. Vacirca; Scardigno (Aw.

Sanino) c. Maugeri (Avv. Volpe), Comune di Bari, Ufficio

centrale elettorale per elezioni comunali di Bari (Aw. dello

Stato Rago). Annulla Tar Puglia, sez. II, 14 novembre 1995, n. 1097.

Elezioni — Contenzioso — Operazioni elettorali — Termine per

l'impugnativa — «Dies a quo» — Fattispecie (D.p.r. 16 mag

gio 1960 n. 570, t.u. delle norme sulla composizione ed ele

zione degli organi delle amministrazioni comunali, art. 83). Elezioni — Contenzioso — Operazioni elettorali — Ricorso per

voti non attribuiti — Omessa notifica ad altro candidato non

eletto — Ammissibilità (D.p.r. 16 maggio 1960 n. 570, art. 83). Elezioni — Contenzioso — Operazioni elettorali — Ricorso in

cidentale — Omessa notifica all'ufficio elettorale — Ammis

sibilità (D.p.r. 16 maggio 1960 n. 570, art. 83).

È ricevibile il ricorso avverso le operazioni elettorali comunali

depositato entro trenta giorni dalla chiusura del verbale rela

tivo alla proclamazione degli eletti anziché dalla data della

proclamazione orale degli eletti, non esistendo prima di quel momento un atto scritto da cui risultino documentate le ope razioni oggetto di contestazione. (1)

È ammissibile il ricorso presentato dal candidato non eletto, risultato al terzo posto della lista di appartenenza, che chiede

(1) L'adunanza plenaria conferma l'impostazione del giudizio sulle

operazioni elettorali come giudizio di impugnazione che trova nell'atto di proclamazione degli eletti, l'atto riepilogativo dell'esito delle operazioni.

Per quanto riguarda il valore da assegnare al verbale relativo alla

proclamazione degli eletti ai fini della impugnazione dei risultati eletto

rali, il consiglio conferma che la proclamazione è l'atto, che ha una forma orale e pubblica, conclusivo delle operazioni di scrutinio e che culmina in un atto che è stato qualificato come un atto di nomina (in tal senso, cfr. Boscia, L'ordinamento elettorale. Comuni-province-regioni, Milano, 1976, 247 ss., e, da ultimo, Esposito, Elezioni amministrative, voce fe\\'Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1989, XII, 23). È l'uf ficio elettorale centrale, nelle elezioni comunali, infatti che, interpellati gli elettori presenti circa le cause di ineleggibilità degli eletti, proclama gli eletti in conformità dei risultati accertati. Ed è da quella data che decorre la nomina dei componenti l'organo elettivo. L'elemento di no vità che emerge nella decisione è che il verbale venga chiuso in un gior no successivo a quello della proclamazione. In questo caso, pur rima nendo il verbale delle operazioni elettorali come un atto che «ha funzio ne meramente riproduttiva rispetto all'atto di proclamazione degli eletti», è a questo che occorre fare riferimento per individuare il dies a quo ai fini dei termini di impugnazione. In giurisprudenza, nel senso che il termine per l'impugnazione di un atto collegiale decorre solo dalla data di approvazione del relativo verbale, v. Cons. Stato, sez. VI, 28 maggio 1993, n. 388, Foro it., Rep. 1993, voce Giustizia amministrati va, n. 295, commentata da Chieppa, in Foro amm., 1993, 1018; la stessa decisione risulta conforme anche nel senso che il provvedimento dell'organo collegiale, dovendo essere redatto per iscritto, rientra nel novero degli atti formali, ed il documento è costitutivo del contenuto

giuridico: Foro it., Rep. 1993, voce Atto amministrativo, n. 130; con forme, anche, Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre 1992, n. 1113, ibid., n. 128; sez. V 14 febbraio 1984, n. 122, id., Rep. 1984, voce Elezioni, n. 126. In senso contrario Tar Lazio, sez. I, 31 dicembre 1990, n. 1339, id., Rep. 1991, voce Atto amministrativo, n. 92, secondo cui la delibe razione di un organo collegiale viene in essere nella seduta in cui i com

ponenti del collegio hanno espresso le loro determinazioni e non in quella in cui viene approvato il verbale e pertanto il ritardo nell'approvazione del verbale non può considerarsi equivalente ad un differimento nell'a dozione dell'atto collegiale, che deve ritenersi sussistente al momento in cui il collegio ha espresso la propria volontà.

Conforme, nel senso che il termine di trenta giorni dalla proclama zione degli eletti è perentorio, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 1992, n. 312, id., Rep. 1992, voce Elezioni, n. 253. In generale, nel senso della competenza del giudice amministrativo per le controversie in materia di operazioni elettorali anche quando riguardino il computo dei voti, perché pure in tale ipotesi vengono coinvolte in via diretta

posizioni di interesse legittimo e solo in via mediata e riflessa quelle inerenti ai diritti pubblici dei candidati, Cass. 11 aprile 1984, n. 2322, id., 1985, I, 219, con nota di richiami.

In dottrina, sulla proclamazione degli eletti, cfr. De Fina, Diritto elettorale, Torino, 1977, 391 ss. In senso critico, cfr. Mignone, Giusti zia elettorale amministrativa, Milano, 1979, 94 ss.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

la correzione dei risultati elettorali a suo favore, quand'an che il ricorso non sia stato notificato al primo dei non

eletti. (2) È ammissibile il ricorso incidentale con cui si chiede la corre

zione dei risultati elettorali, proposto in primo grado dal

controinteressato e non notificato all'ufficio elettorale

centrale. (3)

Diritto. — 4.1. - L'appellante sostiene, in primo luogo, la

tempestività del ricorso di primo grado, che è stato depositato il 22 luglio 1995, ossia il trentesimo giorno successivo a quello

di chiusura del verbale dell'ufficio elettorale centrale (22 giugno

1995). Secondo l'appellante il termine non decorrerebbe dalla

data di proclamazione orale degli eletti (20 giugno 1995), per ché a quella data non esisteva alcun documento da impugnare.

4.2. - La doglianza è fondata.

L'art. 83/11 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 prevede che

l'impugnativa contro le operazioni per l'elezione dei consiglie ri comunali, successive alla emanazione del decreto di convo

cazione dei comizi, sia proposta con ricorso depositato nella

segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazio ne degli eletti.

È da ritenere che il legislatore abbia considerato la proclama zione degli eletti (dichiarazione orale e pubblica del presidente

dell'ufficio centrale in conformità dei risultati accertati dall'uf

ficio stesso, secondo la previsione dell'art. 73 d.p.r. n. 570 del

1960) come l'atto conclusivo di operazioni svolte dall'organo

collegiale e, seduta stante, verbalizzate. Il rapporto fra la pro clamazione e le operazioni preparatorie è, infatti, analogo a quel

lo che, in molti altri procedimenti, si ravvisa fra l'atto finale,

spesso adottato da un organo monocratico (promozione, ap

provazione di una graduatoria di concorso o aggiudicazione di

un contratto per appalto-concorso), e gli atti e le operazioni

preliminari di organi collegiali (scrutini, espletamento e valuta

zione di prove, parere sulle offerte), documentati nei relativi

verbali.

Pertanto, la mancata coincidenza fra la data della proclama zione e la data di chiusura del verbale, che contiene la descrizio

ne di tutte le operazioni compiute e delle determinazioni adotta

te (compresa la proclamazione), costituisce un'anomalia, vero

similmente non prevista. Tale anomalia è, comunque, priva di rilevanza, giacché

la norma sul termine per proporre ricorso va intesa, confor

memente ai principi che regolano il giudizio amministrativo,

nel senso che il giorno iniziale sia quello in cui tutte le

operazioni preparatorie, effettuate dall'ufficio centrale, risulti

no documentate e possano essere sottoposte a un giudizio

di legittimità, che, per le modalità di svolgimento e per gli strumenti istruttori tipici del giudice amministrativo, presup

pone un atto scritto.

(2) Conformi, nel senso che nei giudizi in materia elettorale i candi

dati non eletti non sono controinteressati, non derivando ad essi alcun

pregiudizio dall'annullamento delle elezioni, Cons. Stato, sez. V, 23

luglio 1994, n. 809, Foro it., Rep. 1994, voce Elezioni, n. 228, e Tar

Campania, sez. Salerno, 9 aprile 1984, n. 121, id., Rep. 1984, voce

cit., n. 129.

(3) Conforme, sulla natura dell'ufficio elettorale centrale, quale or

gano che si pone in una posizione di neutralità ed al quale pertanto non deve essere notificato il ricorso avverso le operazioni elettorali, Cons. Stato, ad. plen., 23 febbraio 1979, n. 7, Foro it., 1979, III, 316, con nota di richiami. In senso contrario, peraltro sembra Cons. Stato, sez. V, 13 maggio 1995, n. 763, id., Rep. 1995, voce Elezioni, n. 208, in cui comunque si fa riferimento alle elezioni europee e si individua

quale organo dell'amministrazione statale cui va notificata l'impugna zione dell'atto di proclamazione degli eletti non l'ufficio elettorale cir

coscrizionale, cui compete la proclamazione degli eletti, bensì l'ufficio

elettorale nazionale presso la Corte di cassazione, in quanto competente ad emanare alcuni atti fondamentali del procedimento e a dare esecu

zione ad alcune pronunce irrevocabili del giudice amministrativo; così

anche Tar Lazio, sez. I, 12 dicembre 1994, n. 1950, ibid., nn. 196,

197, secondo cui sussiste in capo all'ufficio elettorale nazionale, quale autorità emanante l'atto di proclamazione degli eletti, la legittimazione

passiva nel giudizio di impugnazione dei risultati elettorali delle elezioni

europee.

li Foro Italiano — 1997.

4.3. - Gli argomenti addotti a sostegno della tesi dell'irrile

vanza della data di chiusura del verbale non sono decisivi.

In primo luogo va rilevato che le particolari esigenze di rapi

dità, a cui si ispira la disciplina speciale del contenzioso eletto

rale, non possono imprimere al procedimento giurisdizionale un

ritmo ancor più accelerato di quello del procedimento elettorale

e, in particolare, non possono far sì che il termine per l'impu

gnazione della proclamazione decorra prima che il verbale del

l'ufficio centrale sia trasmesso alla segreteria del comune e al

prefetto per gli adempimenti successivi. Se, poi, l'elettore aves

se effettivamente l'onere di proporre ricorso sulla base della

proclamazione orale e degli elementi desumibili dai verbali delle

sezioni (già depositati nella segreteria del comune a disposizione di ogni elettore ex art. 70 d.p.r. n. 570 del 1960), occorrerebbe

comunque ammettere la proposizione di motivi aggiunti entro

trenta giorni dalla chiusura del verbale di tutte le operazioni dell'ufficio centrale, al fine di non comprimere il già breve ter

mine a sua disposizione per l'esercizio del diritto di difesa, il

quale presuppone la conoscibilità di tutti gli atti del procedi

mento elettorale. Non si conseguirebbe, quindi, alcun apprezza

bile risultato acceleratorio.

4.4. - Neppure l'argomento desunto dalla natura del verbale

è decisivo. Vero è che — come è stato osservato dalla sezione

quinta nell'ordinanza di rimessione — il verbale ha funzione

meramente riproduttiva rispetto all'atto di proclamazione degli

eletti da parte del presidente dell'ufficio centrale, atto che ha

una propria forma (o esternazione) orale e pubblica (art. 73

d.p.r. n. 570 del 1960) e una propria efficacia, determinando

direttamente l'investitura degli eletti (art. 31, 2° comma, 1. 8

giugno 1990 n. 142, che riproduce nella sostanza la regola già

dettata dall'art. 281 t.u. com. prov. 4 febbraio 1915 n. 148).

Tuttavia, la stessa funzione non può riconoscersi al verbale

per tutte le altre operazioni e decisioni, imputate dalla legge

all'ufficio centrale come organo collegiale, per le quali la verba

lizzazione — secondo un principio generale costantemente am

messo in giurisprudenza — costituisce requisito di forma (Cons.

Stato, sez. VI, 28 maggio 1993, n. 388, Foro it., Rep. 1993,

voce Giustizia amministrativa, n. 295, e voce Atto amministra

tivo, n. 130; 18 dicembre 1992, n. 1113, ibid., n. 128). Poiché il ricorso è rivolto, per espressa previsione di legge

(art. 83/11 d.p.r. n. 570 del 1960), «contro le operazioni per

l'elezione», incluse quelle imputate all'ufficio centrale come or

gano collegiale, sarebbe illogico prevedere la decorrenza del ter

mine per l'impugnazione da una data anteriore a quella in cui

una parte delle operazioni contestate assume, con la verbalizza

zione, giuridica rilevanza.

4.5. - Deve, pertanto, ritenersi tempestivo il ricorso di primo

grado, depositato entro il termine di trenta giorni dalla chiusu

ra del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale centrale.

5. - In ordine logico, va successivamente esaminata l'eccezio

ne di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevata dalla

controinteressata dott. Maugeri per mancata notifica al candi

dato Andrea Riccato.

L'eccezione è infondata, giacché il ricorrente non ha mai con

testato l'attribuzione di voti al candidato Riccato, che comun

que non figura fra gli eletti, ma si è limitato a lamentare che

tre voti di preferenza, conseguiti nella sezione n. 130, non gli

siano stati riconosciuti dall'ufficio centrale.

6. - Anche in ordine al ricorso incidentale, proposto in primo

grado, è stata sollevata un'eccezione di inammissibilità da parte

del ricorrente in via principale, per mancata notifica all'ufficio

elettorale centrale.

L'eccezione, riproposta in questa sede, è infondata, giacché,

secondo costante giurisprudenza, anche di questa adunanza ple

naria, gli organi temporanei abilitati a dichiarare, con efficacia

costitutiva, i risultati finali del procedimento elettorale, per la

loro posizione di neutralità, non sono portatori di un interesse

giuridicamente apprezzabile al mantenimento del loro atti. Per

tanto il ricorso avverso le operazioni elettorali non deve essere

loro notificato (Cons. Stato, ad. plen., 23 febbraio 1979, n.

7, id., 1979, III, 316). 7. - Deve, dunque, passarsi all'esame delle doglianze dedotte

da entrambe le parti. A tal fine, occorre procedere al conteggio

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PARTE TERZA

delle schede e all'esame dei verbali delle sezioni nn. 48, 98, 130,

248, 359 e 439, per verificare la corrispondenza fra le schede

stesse e i voti di preferenza riconosciuti ai candidati Scardigno

e Maugeri della lista «Verdi sole che ride». Alla verificazione procederà, in contraddittorio con le parti,

un funzionario delegato dal prefetto di Bari.

CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 12 marzo 1996, n. 266; Pres. Pezzana, Est. Cirillo; Zilli (Avv. Pellizzer,

Paoletti Pane) c. Usi n. 11 Pordenone (Avv. Vampa, Aga

mennone). Conferma Tar Friuli-Venezia Giulia 17 novembre

1993, n. 569.

Sanitario — Primario ospedaliero — Trattenimento in servizio

oltre il settantesimo anno — Esclusione (L. 10 maggio 1964

n. 336, norme sullo stato giuridico del personale sanitario de

gli ospedali, art. 6; d.leg. 30 dicembre 1992 n. 503, norme

per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori

privati e pubblici, a norma dell'art. 3 1. 23 ottobre 1992 n.

421, art. 16).

Il primario ospedaliero che sia rimasto in servizio oltre il limite

ordinario di sessantacinque anni di età previsto per la catego

ria, usufruendo del beneficio concesso dall'art. 6 l. 10 mag

gio 1964 n. 336, non può usufruire dell'ulteriore beneficio della permanenza in servizio per un ulteriore biennio previsto dall'art. 16 d.leg. 30 dicembre 1992 n. 503. (1)

Diritto. — (Omissis). 3.1. -1 restanti motivi di appello posso no essere trattati congiuntamente, involgendo essi la medesima

questione giuridica, costituita dall'interpretazione dell'art. 16

d.leg. 30 dicembre 1992 n. 503; e in particolare se tale norma — che, recependo l'art. 3, lett. b), della legge delega 421/92,

(1) La decisione conferma l'orientamento prevedente della giurispru denza amministrativa che ha inteso collegare la facoltà di prolungamen to del servizio per un ulteriore biennio secondo l'art. 16 d.leg. 503/92 al termine ordinario di collocamento a riposo previsto per i singoli ordi namenti (di norma sessantacinque anni, salvo il limite più alto fissato

per speciali categorie — magistrati, avvocati dello Stato, professori uni

versitari, ecc. — e salvaguardato dall'art. 5 stesso decreto), indipenden temente dalle posizioni personali dei singoli e, quindi, dai benefici even tualmente goduti in forza di normative speciali (come nella fattispecie decisa, ove il sanitario era già restato in servizio oltre il limite ordinario di età della categoria in forza del beneficio concesso dall'art. 6 1. 336/64); v. Tar Toscana, sez. Ili, 23 maggio 1995, n. 115, Foro it., Rep. 1995, voce Impiegato dello Stato, n. 1157, e Tar Friuli-Venezia Giulia 17 no vembre 1993, n. 569, id., Rep. 1994, voce Sanitario, n. 544 (in riferi mento ai primari ospedalieri); Tar Campania, sez. II, 9 maggio 1995, n. 300, id., Rep. 1995, voce Istruzione pubblica, n. 367, e Cons. Stato, sez. I, 12 maggio 1993, n. 498 ed altre, id., 1994, III, 124 (in riferimen to ai professori universitari); contra, Tar Sardegna 8 novembre 1994, n. 2019, id., Rep. 1995, voce Sanitario, n. 597 (che ha deciso spettare ai primari ospedalieri il beneficio del prolungamento biennale del servi zio ancorché abbiano usufruito della disposizione di favore contenuta nell'art. 1,1° comma, 1. 50/91 che aveva concesso la facoltà di restare in servizio oltre il limite ordinario di età, per il tempo necessario a

conseguire il massimo della pensione). Per ulteriori riferimenti sulla di

sciplina ex art. 16 d.leg. 503/92, v. Corte cost. 14 dicembre 1994, n.

422, id., 1995, I, 3379; sulla disciplina ex art. 6 1. 336/64, Corte cost. 10 marzo 1983, n. 52, id., 1983, I, 2616.

Il Foro Italiano — 1997.

ha previsto la facoltà di permanenza in servizio per un biennio

oltre il termine normale per il collocamento a riposo — possa

applicarsi ad un primario ospedaliero che ha usufruito del trat

tenimento in servizio fino al compimento del 70° anno di età

ai sensi della 1. n. 336 del 1964. 3.2. - La 1. 23 ottobre 1992 n. 421, all'art. 3, 1° comma,

ha conferito al governo una delega legislativa in materia di rior

dinamento del sistema previdenziale per i dipendenti pubblici

e privati. L'art. 3, 1° comma, lett. b), dispone, tra l'altro, che le nor

me delegate dovranno prevedere la «facoltà di permanere in

servizio oltre i limiti di età per un periodo massimo di un bien nio per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici con decorrenza dalla data di entrata in vigore della

presente legge». In attuazione della delega è stato emanato il d.leg. 30 dicem

bre 1992 n. 503, il cui art. 16 dispone: «È in facoltà dei dipen denti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della 1. 23 ottobre 1992 n. 421, per un periodo massimo di un

biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per

essi previsti». Orbene, l'art. 53 d.p.r. 761/79, che disciplina la materia di

collocamento a riposo del personale dipendente delle Usi, di

spone che il collocamento a riposo obbligatorio, ed eseguito

d'ufficio, avviene al compimento del 65° anno di età.

Tuttavia l'art. 6 1. 10 maggio 1964 n. 336 consentiva il collo

camento a riposo a 70 anni ai soli sovraintendenti sanitari, di

rettori sanitari, direttori di farmacia ed ai primari che alla data

di entrata in vigore della predetta 1. 336/64 occupavano un po sto di ruolo nelle funzioni ivi indicate.

L'amministrazione sanitaria, a fronte dell'istanza presentata

dall'appellante che aveva già beneficiato dell'art. 6 1. 336/64,

ha stabilito che ad esso non si può applicare l'art. 16 d.leg. n. 503 del 1992, avendo beneficiato di norme eccezionali in ma

teria, e che la facoltà di permanenza in servizio oltre i limiti

di età è esercitabile al compimento del limite di età stabilito

con carattere di generalità per il collocamento a riposo dei di

pendenti delle Usi.

3.3. - Deduce l'appellante che l'art. 16 d.leg. n. 503 del 1992

prevede la facoltà di permanenza oltre i limiti di età previsti

per ogni singolo dipendente e non per ogni categoria del pubbli co impiego.

Inoltre, se anche si dovesse ritenere che la norma individui

le «categorie» e non i «singoli pubblici dipendenti», l'art. 6 1.

n. 336 del 1964 ha creato una vera e propria categoria generale. La tesi non è condivisa dalla sezione.

La giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 1990, n.

11, Foro it., Rep. 1990, voce Sanitario, n. 573; 2 aprile 1991, n. 401, id., Rep. 1991, voce cit., n. 402) ha chiarito che il limite ordinario di età per i sanitari era, all'epoca, quello del 65° anno

di età, in virtù dell'art. 18 r.d. 30 settembre 1938 n. 1631 e

che per i primari di ruolo e per le altre categorie contemplate l'art. 6 1. 336/64 introduceva, in via transitoria e ad esaurimen

to, una speciale deroga, elevando a 70 anni il limite di età per il collocamento a riposo. Tale disposizione intendeva evitare che, essendosi bloccati per la guerra e per le difficoltà del periodo

postbellico i concorsi, il pensionamento di tutti i sanitari che

nel frattempo avessero raggiunto il 65° anno di età, avrebbe

fatto venir meno il personale di più elevate qualificazioni senza

possibilità di sostituzione graduale. Sicché non è stato creato un regime generale per tali categorie

di dipendenti, trattandosi di una deroga eccezionale al normale

regime, caratterizzato dalle provvisorietà. Come già rilevato, il normale regime è quello che fissa il col

locamento a riposo obbligatorio al compimento del 65° anno

di età, così come ribadito dall'art. 53 del vigente d.p.r. 761/79.

Orbene, ad avviso della sezione, l'art. 16 d.leg. 503/92 preve de un beneficio non cumulabile con il beneficio già attribuito

per effetto dell'art. 6 1. 336/64. Infatti, dal tenore della norma

e dall'intero sistema normativo in cui essa si inserisce emerge che il trattenimento in servizio per un biennio va riferito all'età

normalmente prevista per il collocamento a riposo delle varie

categorie di pubblici dipendenti, con esclusione di ogni conside

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