adunanza plenaria; decisione 31 luglio 1996, n. 16; Pres. Anelli, Est. Vacirca; Scardigno (Avv.Sanino) c. Maugeri (Avv. Volpe), Comune di Bari, Ufficio centrale elettorale per elezionicomunali di Bari (Avv. dello Stato Rago). Annulla Tar Puglia, sez. II, 14 novembre 1995, n. 1097Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 9 (SETTEMBRE 1997), pp. 439/440-443/444Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191739 .
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PARTE TERZA
Fatto e diritto. - 1. - Con ricorso presentato al Tar Friuli
Venezia Giulia, il sig. Paolo Piccini ha impugnato il decreto
ministeriale con il quale è stata respinta la sua domanda di di
spensa dal servizio militare di leva.
2. - L'avvocatura dello Stato ha proposto il presente ricorso
per regolamento di competenza, sostenendo che la competenza a decidere sul ricorso in questione spetti alla sede romana del
Tar del Lazio, in quanto gli atti impugnati sono stati emanati
da un organo centrale dello Stato e non presentano efficacia
territorialmente limitata.
3. - Ad avviso del collegio, il ricorso per regolamento di com
petenza è fondato.
Rientra nella competenza del Tar Lazio il ricorso proposto contro il diniego ministeriale di esonero dall'obbligo di prestare il servizio militare di leva, posto che l'efficacia del provvedi
mento, emesso da amministrazione centrale, non è limitata ad
una data circoscrizione territoriale, ma riguarda l'intero territo
rio nazionale (Cons. Stato sez. IV, 12 giugno 1995, n. 449, Fo
ro it., Rep. 1995, voce Giustizia amministrativa, n. 94; e 15
giugno 1990, n. 490, id., Rep. 1990, voce cit., n. 138). 4. - Per le considerazioni che precedono il ricorso in epigrafe
va accolto e per l'effetto va indicato, ai sensi dell'art. 3, ultimo
comma, 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, nel Tar Lazio, il tribunale
amministrativo regionale territorialmente competente a pronun ciarsi sul ricorso proposto dal sig. Piccini.
II. - Anche sul versante degli atti amministrativi concernenti l'obie zione di coscienza, per consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. IV, 10 marzo 1994, n. 242, id., Rep. 1994, voce cit., n.
123; 15 settembre 1992, n. 752, id., Rep. 1992, voce cit., n. 117; 15
luglio 1992, n. 684, ibid., n. 118; 13 aprile 1992, n. 409, ibid., n. 119; 30 gennaio 1992, n. 124, ibid., n. 120; 3 dicembre 1991, n. 1016, ibid., n. 121; 10 dicembre 1986, n. 851, id., Rep. 1987, voce cit., n. 155; 13 gennaio 1986, n. 24, id., Rep. 1986, voce cit., n. 124; 28 agosto 1984, n. 672, id., Rep. 1984, voce cit., n. 109; 26 luglio 1984, n. 605, ibid., n. 110; 14 luglio 1981, n. 584, id., Rep. 1981, voce cit., n. 140), la competenza territoriale si incardina nel Tar Lazio ogni qual volta si tratti di ricorso proposto avverso il provvedimento ministeriale che
nega il riconoscimento dei relativi benefici previsti dalla 1. 15 dicembre 1972 n. 772. Tanto sul presupposto che le pronunce ministeriali riguar danti l'ammissione al servizio civile sostitutivo (ovvero al servizio mili tare non armato) non possono essere considerate provvedimenti a effi cacia territorialmente limitata (v., apertis verbis: Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 1987, n. 352, id., Rep. 1987, voce cit., n. 135).
III. - Rientra nella competenza del Tar territoriale il ricorso proposto avverso il provvedimento di reiezione della dispensa dalla prestazione del servizio militare di leva adottato dal distretto militare o da altra autorità periferica dell'amministrazione della difesa. In tal senso, v. Cons.
Stato, sez. IV, 24 marzo 1989, n. 188, id., Rep. 1989, voce cit., n. 115; 15 luglio 1988, n. 608, id., Rep. 1988, voce cit., n. 122; 17 gennaio 1986, n. 39, id., Rep. 1986, voce cit., n. 123; 28 luglio 1982, n. 523, id., Rep. 1982, voce cit., n. 125. Anche l'impugnazione della cartolina
precetto, in quanto atto emesso da autorità locale, rientra nella compe tenza del Tar periferico (Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 1995, n. 750, id., Rep. 1995, voce cit., n. 93; 14 marzo 1995, n. 165, ibid., n. 95; 28 giugno 1988, n. 567, id., Rep. 1988, voce cit., n. 115; 11 aprile 1983, n. 222, id., Rep. 1983, voce cit., n. 119; 30 giugno 1981, n. 513, id., Rep. 1981, voce cit., n. 113; 29 aprile 1980, n. 464, id., Rep. 1980, voce cit., n. 147; 14 dicembre 1979, n. 1166, ibid., n. 146).
IV. - Per quanto concerne il giudizio relativo al provvedimento del distretto militare di diniego di autorizzazione all'espatrio e alla perma nenza all'estero, Cons. Stato, sez. IV, 23 giugno 1986, n. 439, id., Rep. 1986, voce cit., n. 103, attribuisce la competenza giurisdizionale al Tar locale, trattandosi di atto emanato da organo periferico dello Stato.
Il Foro Italiano — 1997.
CONSIGLIO DI STATO; adunanza plenaria; decisione 31 lu
glio 1996, n. 16; Pres. Anelli, Est. Vacirca; Scardigno (Aw.
Sanino) c. Maugeri (Avv. Volpe), Comune di Bari, Ufficio
centrale elettorale per elezioni comunali di Bari (Aw. dello
Stato Rago). Annulla Tar Puglia, sez. II, 14 novembre 1995, n. 1097.
Elezioni — Contenzioso — Operazioni elettorali — Termine per
l'impugnativa — «Dies a quo» — Fattispecie (D.p.r. 16 mag
gio 1960 n. 570, t.u. delle norme sulla composizione ed ele
zione degli organi delle amministrazioni comunali, art. 83). Elezioni — Contenzioso — Operazioni elettorali — Ricorso per
voti non attribuiti — Omessa notifica ad altro candidato non
eletto — Ammissibilità (D.p.r. 16 maggio 1960 n. 570, art. 83). Elezioni — Contenzioso — Operazioni elettorali — Ricorso in
cidentale — Omessa notifica all'ufficio elettorale — Ammis
sibilità (D.p.r. 16 maggio 1960 n. 570, art. 83).
È ricevibile il ricorso avverso le operazioni elettorali comunali
depositato entro trenta giorni dalla chiusura del verbale rela
tivo alla proclamazione degli eletti anziché dalla data della
proclamazione orale degli eletti, non esistendo prima di quel momento un atto scritto da cui risultino documentate le ope razioni oggetto di contestazione. (1)
È ammissibile il ricorso presentato dal candidato non eletto, risultato al terzo posto della lista di appartenenza, che chiede
(1) L'adunanza plenaria conferma l'impostazione del giudizio sulle
operazioni elettorali come giudizio di impugnazione che trova nell'atto di proclamazione degli eletti, l'atto riepilogativo dell'esito delle operazioni.
Per quanto riguarda il valore da assegnare al verbale relativo alla
proclamazione degli eletti ai fini della impugnazione dei risultati eletto
rali, il consiglio conferma che la proclamazione è l'atto, che ha una forma orale e pubblica, conclusivo delle operazioni di scrutinio e che culmina in un atto che è stato qualificato come un atto di nomina (in tal senso, cfr. Boscia, L'ordinamento elettorale. Comuni-province-regioni, Milano, 1976, 247 ss., e, da ultimo, Esposito, Elezioni amministrative, voce fe\\'Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1989, XII, 23). È l'uf ficio elettorale centrale, nelle elezioni comunali, infatti che, interpellati gli elettori presenti circa le cause di ineleggibilità degli eletti, proclama gli eletti in conformità dei risultati accertati. Ed è da quella data che decorre la nomina dei componenti l'organo elettivo. L'elemento di no vità che emerge nella decisione è che il verbale venga chiuso in un gior no successivo a quello della proclamazione. In questo caso, pur rima nendo il verbale delle operazioni elettorali come un atto che «ha funzio ne meramente riproduttiva rispetto all'atto di proclamazione degli eletti», è a questo che occorre fare riferimento per individuare il dies a quo ai fini dei termini di impugnazione. In giurisprudenza, nel senso che il termine per l'impugnazione di un atto collegiale decorre solo dalla data di approvazione del relativo verbale, v. Cons. Stato, sez. VI, 28 maggio 1993, n. 388, Foro it., Rep. 1993, voce Giustizia amministrati va, n. 295, commentata da Chieppa, in Foro amm., 1993, 1018; la stessa decisione risulta conforme anche nel senso che il provvedimento dell'organo collegiale, dovendo essere redatto per iscritto, rientra nel novero degli atti formali, ed il documento è costitutivo del contenuto
giuridico: Foro it., Rep. 1993, voce Atto amministrativo, n. 130; con forme, anche, Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre 1992, n. 1113, ibid., n. 128; sez. V 14 febbraio 1984, n. 122, id., Rep. 1984, voce Elezioni, n. 126. In senso contrario Tar Lazio, sez. I, 31 dicembre 1990, n. 1339, id., Rep. 1991, voce Atto amministrativo, n. 92, secondo cui la delibe razione di un organo collegiale viene in essere nella seduta in cui i com
ponenti del collegio hanno espresso le loro determinazioni e non in quella in cui viene approvato il verbale e pertanto il ritardo nell'approvazione del verbale non può considerarsi equivalente ad un differimento nell'a dozione dell'atto collegiale, che deve ritenersi sussistente al momento in cui il collegio ha espresso la propria volontà.
Conforme, nel senso che il termine di trenta giorni dalla proclama zione degli eletti è perentorio, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 1992, n. 312, id., Rep. 1992, voce Elezioni, n. 253. In generale, nel senso della competenza del giudice amministrativo per le controversie in materia di operazioni elettorali anche quando riguardino il computo dei voti, perché pure in tale ipotesi vengono coinvolte in via diretta
posizioni di interesse legittimo e solo in via mediata e riflessa quelle inerenti ai diritti pubblici dei candidati, Cass. 11 aprile 1984, n. 2322, id., 1985, I, 219, con nota di richiami.
In dottrina, sulla proclamazione degli eletti, cfr. De Fina, Diritto elettorale, Torino, 1977, 391 ss. In senso critico, cfr. Mignone, Giusti zia elettorale amministrativa, Milano, 1979, 94 ss.
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
la correzione dei risultati elettorali a suo favore, quand'an che il ricorso non sia stato notificato al primo dei non
eletti. (2) È ammissibile il ricorso incidentale con cui si chiede la corre
zione dei risultati elettorali, proposto in primo grado dal
controinteressato e non notificato all'ufficio elettorale
centrale. (3)
Diritto. — 4.1. - L'appellante sostiene, in primo luogo, la
tempestività del ricorso di primo grado, che è stato depositato il 22 luglio 1995, ossia il trentesimo giorno successivo a quello
di chiusura del verbale dell'ufficio elettorale centrale (22 giugno
1995). Secondo l'appellante il termine non decorrerebbe dalla
data di proclamazione orale degli eletti (20 giugno 1995), per ché a quella data non esisteva alcun documento da impugnare.
4.2. - La doglianza è fondata.
L'art. 83/11 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 prevede che
l'impugnativa contro le operazioni per l'elezione dei consiglie ri comunali, successive alla emanazione del decreto di convo
cazione dei comizi, sia proposta con ricorso depositato nella
segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazio ne degli eletti.
È da ritenere che il legislatore abbia considerato la proclama zione degli eletti (dichiarazione orale e pubblica del presidente
dell'ufficio centrale in conformità dei risultati accertati dall'uf
ficio stesso, secondo la previsione dell'art. 73 d.p.r. n. 570 del
1960) come l'atto conclusivo di operazioni svolte dall'organo
collegiale e, seduta stante, verbalizzate. Il rapporto fra la pro clamazione e le operazioni preparatorie è, infatti, analogo a quel
lo che, in molti altri procedimenti, si ravvisa fra l'atto finale,
spesso adottato da un organo monocratico (promozione, ap
provazione di una graduatoria di concorso o aggiudicazione di
un contratto per appalto-concorso), e gli atti e le operazioni
preliminari di organi collegiali (scrutini, espletamento e valuta
zione di prove, parere sulle offerte), documentati nei relativi
verbali.
Pertanto, la mancata coincidenza fra la data della proclama zione e la data di chiusura del verbale, che contiene la descrizio
ne di tutte le operazioni compiute e delle determinazioni adotta
te (compresa la proclamazione), costituisce un'anomalia, vero
similmente non prevista. Tale anomalia è, comunque, priva di rilevanza, giacché
la norma sul termine per proporre ricorso va intesa, confor
memente ai principi che regolano il giudizio amministrativo,
nel senso che il giorno iniziale sia quello in cui tutte le
operazioni preparatorie, effettuate dall'ufficio centrale, risulti
no documentate e possano essere sottoposte a un giudizio
di legittimità, che, per le modalità di svolgimento e per gli strumenti istruttori tipici del giudice amministrativo, presup
pone un atto scritto.
(2) Conformi, nel senso che nei giudizi in materia elettorale i candi
dati non eletti non sono controinteressati, non derivando ad essi alcun
pregiudizio dall'annullamento delle elezioni, Cons. Stato, sez. V, 23
luglio 1994, n. 809, Foro it., Rep. 1994, voce Elezioni, n. 228, e Tar
Campania, sez. Salerno, 9 aprile 1984, n. 121, id., Rep. 1984, voce
cit., n. 129.
(3) Conforme, sulla natura dell'ufficio elettorale centrale, quale or
gano che si pone in una posizione di neutralità ed al quale pertanto non deve essere notificato il ricorso avverso le operazioni elettorali, Cons. Stato, ad. plen., 23 febbraio 1979, n. 7, Foro it., 1979, III, 316, con nota di richiami. In senso contrario, peraltro sembra Cons. Stato, sez. V, 13 maggio 1995, n. 763, id., Rep. 1995, voce Elezioni, n. 208, in cui comunque si fa riferimento alle elezioni europee e si individua
quale organo dell'amministrazione statale cui va notificata l'impugna zione dell'atto di proclamazione degli eletti non l'ufficio elettorale cir
coscrizionale, cui compete la proclamazione degli eletti, bensì l'ufficio
elettorale nazionale presso la Corte di cassazione, in quanto competente ad emanare alcuni atti fondamentali del procedimento e a dare esecu
zione ad alcune pronunce irrevocabili del giudice amministrativo; così
anche Tar Lazio, sez. I, 12 dicembre 1994, n. 1950, ibid., nn. 196,
197, secondo cui sussiste in capo all'ufficio elettorale nazionale, quale autorità emanante l'atto di proclamazione degli eletti, la legittimazione
passiva nel giudizio di impugnazione dei risultati elettorali delle elezioni
europee.
li Foro Italiano — 1997.
4.3. - Gli argomenti addotti a sostegno della tesi dell'irrile
vanza della data di chiusura del verbale non sono decisivi.
In primo luogo va rilevato che le particolari esigenze di rapi
dità, a cui si ispira la disciplina speciale del contenzioso eletto
rale, non possono imprimere al procedimento giurisdizionale un
ritmo ancor più accelerato di quello del procedimento elettorale
e, in particolare, non possono far sì che il termine per l'impu
gnazione della proclamazione decorra prima che il verbale del
l'ufficio centrale sia trasmesso alla segreteria del comune e al
prefetto per gli adempimenti successivi. Se, poi, l'elettore aves
se effettivamente l'onere di proporre ricorso sulla base della
proclamazione orale e degli elementi desumibili dai verbali delle
sezioni (già depositati nella segreteria del comune a disposizione di ogni elettore ex art. 70 d.p.r. n. 570 del 1960), occorrerebbe
comunque ammettere la proposizione di motivi aggiunti entro
trenta giorni dalla chiusura del verbale di tutte le operazioni dell'ufficio centrale, al fine di non comprimere il già breve ter
mine a sua disposizione per l'esercizio del diritto di difesa, il
quale presuppone la conoscibilità di tutti gli atti del procedi
mento elettorale. Non si conseguirebbe, quindi, alcun apprezza
bile risultato acceleratorio.
4.4. - Neppure l'argomento desunto dalla natura del verbale
è decisivo. Vero è che — come è stato osservato dalla sezione
quinta nell'ordinanza di rimessione — il verbale ha funzione
meramente riproduttiva rispetto all'atto di proclamazione degli
eletti da parte del presidente dell'ufficio centrale, atto che ha
una propria forma (o esternazione) orale e pubblica (art. 73
d.p.r. n. 570 del 1960) e una propria efficacia, determinando
direttamente l'investitura degli eletti (art. 31, 2° comma, 1. 8
giugno 1990 n. 142, che riproduce nella sostanza la regola già
dettata dall'art. 281 t.u. com. prov. 4 febbraio 1915 n. 148).
Tuttavia, la stessa funzione non può riconoscersi al verbale
per tutte le altre operazioni e decisioni, imputate dalla legge
all'ufficio centrale come organo collegiale, per le quali la verba
lizzazione — secondo un principio generale costantemente am
messo in giurisprudenza — costituisce requisito di forma (Cons.
Stato, sez. VI, 28 maggio 1993, n. 388, Foro it., Rep. 1993,
voce Giustizia amministrativa, n. 295, e voce Atto amministra
tivo, n. 130; 18 dicembre 1992, n. 1113, ibid., n. 128). Poiché il ricorso è rivolto, per espressa previsione di legge
(art. 83/11 d.p.r. n. 570 del 1960), «contro le operazioni per
l'elezione», incluse quelle imputate all'ufficio centrale come or
gano collegiale, sarebbe illogico prevedere la decorrenza del ter
mine per l'impugnazione da una data anteriore a quella in cui
una parte delle operazioni contestate assume, con la verbalizza
zione, giuridica rilevanza.
4.5. - Deve, pertanto, ritenersi tempestivo il ricorso di primo
grado, depositato entro il termine di trenta giorni dalla chiusu
ra del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale centrale.
5. - In ordine logico, va successivamente esaminata l'eccezio
ne di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevata dalla
controinteressata dott. Maugeri per mancata notifica al candi
dato Andrea Riccato.
L'eccezione è infondata, giacché il ricorrente non ha mai con
testato l'attribuzione di voti al candidato Riccato, che comun
que non figura fra gli eletti, ma si è limitato a lamentare che
tre voti di preferenza, conseguiti nella sezione n. 130, non gli
siano stati riconosciuti dall'ufficio centrale.
6. - Anche in ordine al ricorso incidentale, proposto in primo
grado, è stata sollevata un'eccezione di inammissibilità da parte
del ricorrente in via principale, per mancata notifica all'ufficio
elettorale centrale.
L'eccezione, riproposta in questa sede, è infondata, giacché,
secondo costante giurisprudenza, anche di questa adunanza ple
naria, gli organi temporanei abilitati a dichiarare, con efficacia
costitutiva, i risultati finali del procedimento elettorale, per la
loro posizione di neutralità, non sono portatori di un interesse
giuridicamente apprezzabile al mantenimento del loro atti. Per
tanto il ricorso avverso le operazioni elettorali non deve essere
loro notificato (Cons. Stato, ad. plen., 23 febbraio 1979, n.
7, id., 1979, III, 316). 7. - Deve, dunque, passarsi all'esame delle doglianze dedotte
da entrambe le parti. A tal fine, occorre procedere al conteggio
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PARTE TERZA
delle schede e all'esame dei verbali delle sezioni nn. 48, 98, 130,
248, 359 e 439, per verificare la corrispondenza fra le schede
stesse e i voti di preferenza riconosciuti ai candidati Scardigno
e Maugeri della lista «Verdi sole che ride». Alla verificazione procederà, in contraddittorio con le parti,
un funzionario delegato dal prefetto di Bari.
CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 12 marzo 1996, n. 266; Pres. Pezzana, Est. Cirillo; Zilli (Avv. Pellizzer,
Paoletti Pane) c. Usi n. 11 Pordenone (Avv. Vampa, Aga
mennone). Conferma Tar Friuli-Venezia Giulia 17 novembre
1993, n. 569.
Sanitario — Primario ospedaliero — Trattenimento in servizio
oltre il settantesimo anno — Esclusione (L. 10 maggio 1964
n. 336, norme sullo stato giuridico del personale sanitario de
gli ospedali, art. 6; d.leg. 30 dicembre 1992 n. 503, norme
per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori
privati e pubblici, a norma dell'art. 3 1. 23 ottobre 1992 n.
421, art. 16).
Il primario ospedaliero che sia rimasto in servizio oltre il limite
ordinario di sessantacinque anni di età previsto per la catego
ria, usufruendo del beneficio concesso dall'art. 6 l. 10 mag
gio 1964 n. 336, non può usufruire dell'ulteriore beneficio della permanenza in servizio per un ulteriore biennio previsto dall'art. 16 d.leg. 30 dicembre 1992 n. 503. (1)
Diritto. — (Omissis). 3.1. -1 restanti motivi di appello posso no essere trattati congiuntamente, involgendo essi la medesima
questione giuridica, costituita dall'interpretazione dell'art. 16
d.leg. 30 dicembre 1992 n. 503; e in particolare se tale norma — che, recependo l'art. 3, lett. b), della legge delega 421/92,
(1) La decisione conferma l'orientamento prevedente della giurispru denza amministrativa che ha inteso collegare la facoltà di prolungamen to del servizio per un ulteriore biennio secondo l'art. 16 d.leg. 503/92 al termine ordinario di collocamento a riposo previsto per i singoli ordi namenti (di norma sessantacinque anni, salvo il limite più alto fissato
per speciali categorie — magistrati, avvocati dello Stato, professori uni
versitari, ecc. — e salvaguardato dall'art. 5 stesso decreto), indipenden temente dalle posizioni personali dei singoli e, quindi, dai benefici even tualmente goduti in forza di normative speciali (come nella fattispecie decisa, ove il sanitario era già restato in servizio oltre il limite ordinario di età della categoria in forza del beneficio concesso dall'art. 6 1. 336/64); v. Tar Toscana, sez. Ili, 23 maggio 1995, n. 115, Foro it., Rep. 1995, voce Impiegato dello Stato, n. 1157, e Tar Friuli-Venezia Giulia 17 no vembre 1993, n. 569, id., Rep. 1994, voce Sanitario, n. 544 (in riferi mento ai primari ospedalieri); Tar Campania, sez. II, 9 maggio 1995, n. 300, id., Rep. 1995, voce Istruzione pubblica, n. 367, e Cons. Stato, sez. I, 12 maggio 1993, n. 498 ed altre, id., 1994, III, 124 (in riferimen to ai professori universitari); contra, Tar Sardegna 8 novembre 1994, n. 2019, id., Rep. 1995, voce Sanitario, n. 597 (che ha deciso spettare ai primari ospedalieri il beneficio del prolungamento biennale del servi zio ancorché abbiano usufruito della disposizione di favore contenuta nell'art. 1,1° comma, 1. 50/91 che aveva concesso la facoltà di restare in servizio oltre il limite ordinario di età, per il tempo necessario a
conseguire il massimo della pensione). Per ulteriori riferimenti sulla di
sciplina ex art. 16 d.leg. 503/92, v. Corte cost. 14 dicembre 1994, n.
422, id., 1995, I, 3379; sulla disciplina ex art. 6 1. 336/64, Corte cost. 10 marzo 1983, n. 52, id., 1983, I, 2616.
Il Foro Italiano — 1997.
ha previsto la facoltà di permanenza in servizio per un biennio
oltre il termine normale per il collocamento a riposo — possa
applicarsi ad un primario ospedaliero che ha usufruito del trat
tenimento in servizio fino al compimento del 70° anno di età
ai sensi della 1. n. 336 del 1964. 3.2. - La 1. 23 ottobre 1992 n. 421, all'art. 3, 1° comma,
ha conferito al governo una delega legislativa in materia di rior
dinamento del sistema previdenziale per i dipendenti pubblici
e privati. L'art. 3, 1° comma, lett. b), dispone, tra l'altro, che le nor
me delegate dovranno prevedere la «facoltà di permanere in
servizio oltre i limiti di età per un periodo massimo di un bien nio per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici con decorrenza dalla data di entrata in vigore della
presente legge». In attuazione della delega è stato emanato il d.leg. 30 dicem
bre 1992 n. 503, il cui art. 16 dispone: «È in facoltà dei dipen denti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della 1. 23 ottobre 1992 n. 421, per un periodo massimo di un
biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per
essi previsti». Orbene, l'art. 53 d.p.r. 761/79, che disciplina la materia di
collocamento a riposo del personale dipendente delle Usi, di
spone che il collocamento a riposo obbligatorio, ed eseguito
d'ufficio, avviene al compimento del 65° anno di età.
Tuttavia l'art. 6 1. 10 maggio 1964 n. 336 consentiva il collo
camento a riposo a 70 anni ai soli sovraintendenti sanitari, di
rettori sanitari, direttori di farmacia ed ai primari che alla data
di entrata in vigore della predetta 1. 336/64 occupavano un po sto di ruolo nelle funzioni ivi indicate.
L'amministrazione sanitaria, a fronte dell'istanza presentata
dall'appellante che aveva già beneficiato dell'art. 6 1. 336/64,
ha stabilito che ad esso non si può applicare l'art. 16 d.leg. n. 503 del 1992, avendo beneficiato di norme eccezionali in ma
teria, e che la facoltà di permanenza in servizio oltre i limiti
di età è esercitabile al compimento del limite di età stabilito
con carattere di generalità per il collocamento a riposo dei di
pendenti delle Usi.
3.3. - Deduce l'appellante che l'art. 16 d.leg. n. 503 del 1992
prevede la facoltà di permanenza oltre i limiti di età previsti
per ogni singolo dipendente e non per ogni categoria del pubbli co impiego.
Inoltre, se anche si dovesse ritenere che la norma individui
le «categorie» e non i «singoli pubblici dipendenti», l'art. 6 1.
n. 336 del 1964 ha creato una vera e propria categoria generale. La tesi non è condivisa dalla sezione.
La giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 1990, n.
11, Foro it., Rep. 1990, voce Sanitario, n. 573; 2 aprile 1991, n. 401, id., Rep. 1991, voce cit., n. 402) ha chiarito che il limite ordinario di età per i sanitari era, all'epoca, quello del 65° anno
di età, in virtù dell'art. 18 r.d. 30 settembre 1938 n. 1631 e
che per i primari di ruolo e per le altre categorie contemplate l'art. 6 1. 336/64 introduceva, in via transitoria e ad esaurimen
to, una speciale deroga, elevando a 70 anni il limite di età per il collocamento a riposo. Tale disposizione intendeva evitare che, essendosi bloccati per la guerra e per le difficoltà del periodo
postbellico i concorsi, il pensionamento di tutti i sanitari che
nel frattempo avessero raggiunto il 65° anno di età, avrebbe
fatto venir meno il personale di più elevate qualificazioni senza
possibilità di sostituzione graduale. Sicché non è stato creato un regime generale per tali categorie
di dipendenti, trattandosi di una deroga eccezionale al normale
regime, caratterizzato dalle provvisorietà. Come già rilevato, il normale regime è quello che fissa il col
locamento a riposo obbligatorio al compimento del 65° anno
di età, così come ribadito dall'art. 53 del vigente d.p.r. 761/79.
Orbene, ad avviso della sezione, l'art. 16 d.leg. 503/92 preve de un beneficio non cumulabile con il beneficio già attribuito
per effetto dell'art. 6 1. 336/64. Infatti, dal tenore della norma
e dall'intero sistema normativo in cui essa si inserisce emerge che il trattenimento in servizio per un biennio va riferito all'età
normalmente prevista per il collocamento a riposo delle varie
categorie di pubblici dipendenti, con esclusione di ogni conside
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