adunanza plenaria; decisione 7 febbraio 1996, n. 1; Pres. Quartulli, Est. Santoro; Soc. BelvedereAlberghiera (Avv. Vaiano, Lurini) c. Comune di Monte Argentario (Avv. Gulina). Conferma TarToscana, sez. III, 26 giugno 1991, n. 341Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 3 (MARZO 1996), pp. 137/138-141/142Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23190900 .
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137 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 138
CONSIGLIO DI STATO; adunanza plenaria; decisione 7 feb
braio 1996, n. 1; Pres. Quartulli, Est. Santoro; Soc. Belve
dere Alberghiera (Avv. Vaiano, Lurini) c. Comune di Monte
Argentario (Avv. Gulina). Conferma Tar Toscana, sez. Ili, 26 giugno 1991, n. 341.
CONSIGLIO DI STATO;
Espropriazione per pubblico interesse — Occupazione appro priativa — Perfezionamento — Fattispecie (Cod. civ., art.
934, 936, 938, 2043; 1. 27 ottobre 1988 n. 458, concorso dello
Stato nelle spese degli enti locali in relazione ai pregressi mag
giori oneri delle indennità di esproprio, art. 3).
L'occupazione appropriatila del terreno da parte della pubblica
amministrazione, con definitiva perdita da parte del privato di tutte le facoltà inerenti al diritto di proprietà, si perfeziona quando il bene subisca alterazioni fisiche e funzionali non emendabili, ovvero siano realizzate le componenti essenziali
dell'opera pubblica, anche se necessitino completamenti e ri
finiture per la sua effettiva destinazione a fini pubblici (nella specie, in sede di giudizio di ottemperanza, è risultato che
l'opera era già stata completata prima dell'annullamento, da
parte del giudice amministrativo nel precedente giudizio, del
decreto di occupazione di urgenza). (1)
Diritto. — Il ricorso è infondato.
1. - Nell'ordinanza di rimessione a questa adunanza plenaria la V sezione aveva ravvisato l'opportunità di ripensare le con
clusioni cui è giunta la giurisprudenza della Corte di cassazione
in ordine alla «appropriazione acquisitiva». Nel richiamare le
ragioni sottostanti tale scelta, quali l'esigenza di assicurare al
privato una maggiore ed ulteriore tutela, rispetto a quella sol
tanto risarcitoria, e ritenendo altresì che tale esigenza equitativa sarebbe stata clamorosamente disattesa nel caso di specie, per una sorta di eterogenesi dei fini dell'istituto di origine pretoria
(da strumento di tutela del privato a mezzo di copertura della
(1) Conf., Cass. 13 gennaio 1994, n. 301, Foro it., 1994, I, 302, con osservazioni di S. Benini. Sempre al fine di identificare il momento in cui si realizza la fattispecie acquisitiva — purché si tratti di occupa zione ab origine illegittima, poiché, altrimenti, il termine della prescri zione del diritto al risarcimento decorre dalla scadenza del periodo di
occupazione legittima (da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 1995, n. 173, id., 1995, I, 491, con nota di richiami) ed in tal caso non assu
me rilievo il momento in cui si è verificata l'irreversibile trasformazio
ne: Cass. 21 gennaio 1995, n. 710, id., Mass., 85; che va comunque considerata legittima: Cass. 5 dicembre 1995, n. 12520, inedita; vedi
anche, per alcuni riflessi pratici della costruzione dell'istituto, la nota
di richiami a Corte cost. 23 maggio 1995, n. 188, id., 1996, I, 464) — non è apparsa sufficiente una mera manipolazione, o, men che mai, la semplice adozione di un piano per l'edilizia economica e popolare, che non comporta la radicale trasformazione del suolo ancorché questo sia vincolato alla realizzazione di opere di urbanizzazione (Cass. 7 apri le 1994, n. 3292, id.. Rep. 1994, voce Espropriazione per p.i., n. 225). In Cass. 29 marzo 1995, n. 3723, id., Mass., 458, si ribadisce che «ciò
che determina l'impossibilità di restituzione del terreno, con la conse
guente perdita della proprietà dello stesso da parte del privato e l'ulte
riore conseguente acquisizione di tale proprietà da parte dell'ammini
strazione, è che si sia realizzata la radicale trasformazione del terreno: e questa si concreta nella scomparsa definitiva dei caratteri originari del terreno, che renda questo un quid novi, insuscettibile di utilizzazio
ne da parte del proprietario». Aggiunge la sentenza che il terreno può esser trasformato anche solo in parte, essendo comunque suscettibile
di occupazione appropriativa anche la porzione rimasta indenne da tra
sformazioni nel caso in cui essa «non conservi una propria autonomia, essendo parte inscindibile dell'opera pubblica»: la fattispecie riguarda va un'autostrada costruita sul terreno in forma di viadotto, la cui rea lizzazione aveva trasformato il terreno solo nelle parti interessate dai
piloni di sostegno. Sulla identificazione del momento in cui matura l'occupazione ap
propriativa, in dottrina, Varlaro Smisi, L'occupazione appropriativa e la «irreversibile trasformazione» del fondo, in Giusi, civ., 1995, I, 1587.
Sui recenti sviluppi legislativi, che hanno ricondotto la legislazione del danno per occupazione ai criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione, Gambaro, In nome della legge: art. 1, 65° comma,
l. 549/95, e Pardolesi, Dalla supernova al buco nero: una nuova disci
plina per l'occupazione appropriativa?, in Foro it., 1996, V, 57 e 61,
nonché, per i primi dubbi di legittimità costituzionale, Trib. Taranto
20 febbraio 1996, ibid., I, 703, e App. Napoli 25 gennaio 1996 in que sto fascicolo, parte prima, con nota di richiami e commento di M. Vignale.
Di rilevante interesse la questione per la quale la sezione V aveva
rimesso la causa all'adunanza plenaria (ord. 5 giugno 1995, n. 877): se cioè la regola dell'acquisto della proprietà del fondo privato, per via della radicale trasformazione ed irreversibile destinazione all'opera
li Foro Italiano — 1996 — Parte Ili-5.
protervia dell'amministrazione), la V sezione suggeriva pertan
to, al fine di riportare l'istituto dell'occupazione acquisitiva in
un alveo di sostanziale equità, di ritenére che esso non operi nei casi in cui la realizzazione dell'intervento, come dalla sezio
ne stessa ritenuto per il caso di specie, fosse avvenuta successi
vamente e nonostante il giudicato amministrativo medio tempo re intervenuto. In tal caso, infatti, il confronto tra le esigenze insite nell'uso dell'opera pubblica da parte della collettività e
quelle derivanti dalla tutela della proprietà privata dovrebbe ef
fettuarsi tenendo presente l'avvenuta formazione del giudicato, che obbliga l'amministrazione al ripristino dello status quo an
te, con conseguente possibilità che l'interesse prevalente possa non essere quello di cui è portatrice l'amministrazione. Suggeri va conseguentemente di ritenere impedita la formazione dell'oc
cupazione acquisitiva ogni volta che la realizzazione dell'opera
pubblica — presupposto in astratto dell'irreversibile trasforma
zione del fondo del privato — avvenisse successivamente e no
nostante la formazione di un giudicato, in merito al procedi mento di occupazione od espropriazione, sfavorevole all'ammi
nistrazione. In tal caso, infatti, le ragioni che hanno condotto
la giurisprudenza a ritenere, nel contrasto d'interessi contrap
posti, la prevalenza di quello relativo alla vocazione all'uso col
lettivo dell'opera pubblica, non potrebbero ritenersi insensibili
all'esigenza, di rango costituzionale, di dovere dare esecuzione
alle pronunce del giudice passate in giudicato. La soluzione di
versa da quella prospettata dalla V sezione, inoltre, rischierebbe
di rendere inutiliter datae — nei casi analoghi a quello per cui
è causa — molte delle pronunce del giudice amministrativo, con
correlata sostanziale disapplicazione in tali ipotesi del principio stesso di effettività della tutela giurisdizionale. Aggiungeva la
V sezione che il costo della riduzione in pristino, anche sotto
il profilo dell'uso collettivo dell'opera, non potesse impedire l'ac
coglimento della presente domanda, dal momento che il mag
gior costo attuale può considerarsi compensato da un maggiore
rispetto, nel futuro, del principio di legalità da parte dell'ammi
pubblica, sia applicabile anche nel caso in cui la realizzazione dell'inter
vento sia avvenuta successivamente e nonostante il giudicato ammini strativo di annullamento di atti della procedura ablatoria, medio tem
pore intervenuto. In tal caso, riteneva la sezione V, il confronto tra
le esigenze insite nell'uso dell'opera pubblica da parte della collettività
e quelle derivanti dalla tutela della proprietà privata, dovrebbe tener
conto dell'avvenuta formazione del giudicato, che obbliga l'ammini
strazione al ripristino dello status quo ante, con conseguente possibilità che l'interesse prevalente possa non essere quello di cui è portatrice l'amministrazione. La questione è rimasta assorbita nella considerazio
ne, riferita alla fattispecie concreta, di un compimento dei lavori (e
quindi di un perfezionamento dell'occupazione appropriativa) anteriore
alla formazione del giudicato di annullamento degli atti espropriativi
(dichiarazione di pubblica utilità e decreto di occupazione). Da ricorda
re, comunque, che l'annullamento del decreto di occupazione è ritenuto
ostativo all'apprensione del bene da parte della pubblica amministrazio
ne, e se questa si verifichi, ben può il privato invocare la tutela restitu
toria, anche con azione di reintegra del possesso (Cass. 13 dicembre
1993, n. 12266, Foro it., Rep. 1993, voce cit., n. 457). Sotto un altro
profilo, contro l'ordine di rilascio impartito dal giudice amministrativo, anche con la nomina di commissario ad acta, in sede di giudizio di
ottemperanza inerente a giudicato di annullamento di decreto di occu
pazione di urgenza, l'eccezione di avvenuta accessione invertita non può esser sollevata con il ricorso alle sezioni unite della Cassazione, non
attenendo tale questione alla giurisdizione del Consiglio di Stato, ma
ai limiti interni delle sue attribuzioni (Cass. 10 maggio 1991, n. 5256,
id., Rep. 1991, voce Giustizia amministrativa, n. 850). Sul proposito dichiarato «di riportare l'istituto dell'occupazione acquisitiva in un al
veo di sostanziale equità», di cui all'ordinanza di rimessione della sezio
ne V, non dovrebbe interferire l'art. 3 1. 27 ottobre 1988 n. 458, nel
quale è stato individuato, pur nella settorialità dell'ambito applicativo, il primo riconoscimento legislativo dell'occupazione appropriativa (donde la sua idoneità a fungere da tertium comparationis, riconosciuta da Corte
cost. 27 dicembre 1991, n. 486, id., 1992, I, 1073, con nota di S. Beni
ni). La norma configura l'operatività dell'istituto ove l'utilizzazione del
terreno sia avvenuta in base a «provvedimento espropriativo dichiarato
illegittimo con sentenza passata in giudicato» (oltre che, per estensione
operata dalla stessa Corte cost. 486/91, nei casi in cui non sia stato
emesso alcun provvedimento di esproprio). La norma, pur nella sua
generica formulazione, riguarda solo il caso di annullamento del decre
to espropriativo sopravvenuto al completamento dei lavori (e il dies
a quo della prescrizione dell'azione di risarcimento decorre dal passag
gio in giudicato della pronuncia di annullamento: Cass. 30 giugno 1989,
n. 3170, id., Rep. 1990, voce Espropriazione per p.i., n. 416), non an
che il caso in cui all'annullamento sia sopravvenuta l'esecuzione dei
lavori, in tutto o in parte. [S. Benini]
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PARTE TERZA
nistrazione, con conseguente economia, in materia di costi so
ciali, anche in ordine alla necessità di dover ricorrere con una
cosi marcata frequenza alla tutela giurisdizionale. La V sezione
riteneva inoltre non potersi accedere alla tesi secondo cui l'e
ventuale restituzione del bene al privato non sia idonea ad arre
cargli alcun vantaggio, sul presupposto che non potrebbe, co
munque, egli procedere alla demolizione dell'opera in assenza
del titolo edilizio, il cui rilascio è di competenza della locale amministrazione; e ciò sia perché in questo caso si può fondata
mente dubitare della necessità del titolo edilizio, trattandosi del
la demolizione di un'opera eseguita contra ius (analogamente a quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma, 1. 28 febbraio 1985 n. 47 in merito all'ordine di demolizione impartito dal giudice penale, a fronte del quale non è richiesto rilascio di alcun titolo
edilizio), sia perché il comune sarebbe tenuto, in ogni caso, a
rispettare l'ordine di riduzione in pristino, anche sotto il profilo in esame, e cooperare pertanto a tal fine.
2. - Come già accennato, la V sezione aveva assunto quale premessa in fatto della questione sollevata con l'ordinanza in
esame, che alla data della notifica della sentenza del Tar 863/88
(7 luglio 1988), poi passata in giudicato per scadenza dei termi
ni, l'opera pubblica in questione non fosse ancora realizzata.
Sennonché in atti vi sono due documenti che contraddicono
tale circostanza di fatto. Nel verbale di constatazione in data 7 agosto 1987, firmato
in Porto S. Stefano dai rappresentanti dell'impresa e del comu
ne di Monte Argentario e dal direttore dei lavori, si legge infatti
che i lavori aggiudicati all'impresa Lorenzini con contratto 22
giugno 1987 rep. 448 «sono stati completamente eseguiti in ogni sua finitura» e che «la pavimentazione in conglomerato bitumi noso (tappeto) è idonea al transito pedonale e veicolare ed è
delimitata, nei tratti in galleria, da una fascia continua di sicur
via, cosi come ordinato; che non esistono sbarramenti, devia
zioni, o delimitazioni per lavori in corso».
Ma ancora più dettagliata è la relazione del direttore dei la
vori in accompagnamento al conto finale, del 6 giugno 1991, anch'essa acquisita al giudizio.
Il direttore dei lavori infatti, nel ricordare le fasi salienti del
l'affidamento e dello svolgimento dei lavori, precisava che, «a
seguito di licitazione privata, indetta con nota prot. 9140 in data
19 maggio 1987, il cui esito venne approvato con deliberazione
della g.m. n. 723 del 23 maggio 1987, resa esecutiva per decor renza dei termini il 20 luglio 1987, i lavori vennero aggiudicati
all'impresa Lorenzini di Grosseto, che aveva offerto il ribasso
d'asta del 4,85% sui prezzi di perizia, con le riserve di cui alla
1. 646/82 e successive modificazioni ... I lavori, in attesa del
perfezionamento del contratto d'appalto vennero consegnati con
verbale in data 23 giugno 1987 sotto le riserve di cui all'art. 337 1. 20 marzo 1895 n. 2248 ... In base all'art. 62 del capitolato
speciale d'appalto il tempo utile per eseguire tutti i lavori era
fissato in trenta giorni naturali e consecutivi a partire dalla data
del verbale di consegna» (cioè a tutto il 23 luglio 1987). «A se
guito di autorizzazione concessa con delibera n. 1136 della g.m. in data 22 agosto 1987, il progettista nel frattempo incaricato della direzione dei lavori, redasse una perizia suppletiva e di va
riante in data 8 ottobre 1987 per la riscontrata necessità, in cor so d'opera, di eseguire lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti e relativi alla costruzione dell'impianto di
pubblica illuminazione e di completamento della sede stradale dalla sezione 22 alla sezione 24 e ciò a seguito della intervenuta autorizzazione da parte del genio civile di Grosseto, ai sensi del la 1. 64/74 e da parte del demanio marittimo. Tale perizia sup
pletiva e di variante, che teneva anche conto di economie realiz
zabili in alcune categorie di lavoro, venne approvata dal consi
glio comunale con deliberazione n. 140 in data 12 ottobre 1987»
(conseguentemente, ai lavori principali per lire 218.623.311 si ag giungevano quelli suppletivi stimati in lire 75.494.336, per un to tale di lire 277.786.257); «... nelle more della necessaria auto rizzazione e della redazione della conseguente perizia suppletiva e di variante, si potè addivenire alla stipula del relativo atto di
sottomissione solo in data 22 dicembre 1987 con il quale l'impre sa si obbligava, all'art . 2, di portare a termine i lavori, nel com
plesso sia quelli originari che suppletivi, entro e non oltre il nuo vo termine del 31 gennaio 1988. I lavori furono sospesi con ver bale in data 22 gennaio 1988 sottoscritto dal sindaco, in quanto per le avverse condizioni atmosferiche non potevano procedere con le necessarie garanzie per gli operai ed i mezzi d'opera a causa della soprastante frana, e tali da garantire la perfetta esecuzione
dell'opera, vista anche tale richiesta dell'Anas. Cessate le regioni
Il Foro Italiano — 19%.
che avevano causato la sospensione, i lavori furono ripresi con
verbale in data 23 maggio 1989, sottoscritto dal sindaco ... A
seguito della proroga concessa con l'atto di sottomissione relati
vo ai maggiori lavori oggetto della perizia suppletiva e di varian
te modificata con deliberazione della g.m. n. 1592 in data 1°
dicembre 1987, e dell'ordinata sospensione, risultata di giorni 486, 11 termine per l'ultimazione di tutti i lavori venne differito dal
31 gennaio 1988 al 1° giugno 1989 . . . Come certificato dal d.l. con atto in data 8 giugno 1989, i lavori furono ultimati il giorno 1° giugno 1989».
Da tali atti di causa emergono due circostanze di fatto, en
trambe rilevanti in ordine alla fondatezza della domanda di ese cuzione del giudicato in esame.
Innanzitutto, alla data del 7 agosto 1987, i lavori affidati al
l'impresa Lorenzini Natale di Grosseto con il contratto in data
22 giugno 1987 n. 448 di rep., registrato a Orbetello (Gr) l'8
luglio 1987 al n. 1165, erano stati completamente terminati. È
da considerare al riguardo che trattavasi di lavori di somma
urgenza per la trasformazione a strada di emergenza di un trat
to della ex sede ferroviaria località Pozzarello-Porto S. Stefano.
Proprio a tale aggiudicazione — e non anche agli atti autoriz
zativi ed approvativi della perizia suppletiva e di variante (deli bere g.m. 1136 del 22 agosto 1987 e c.c. 140 del 12 ottobre
1987), ed all'atto di sottomissione 22 dicembre 1987 n. 478 rep., di affidamento all'impresa dei relativi lavori — si riferiva il so praggiunto annullamento giurisdizionale della cui esecuzione si
tratta (sentenza del Tar Toscana n. 863 pubblicata il 24 maggio
1988), il cui ricorso introduttivo era stato proposto per l'annul
lamento di tre atti tutti del maggio 1987 (la delibera della g.m. del comune di Monte Argentario n. 675 del 19 maggio 1987,
approvativa del progetto dei lavori de quibus, il decreto 28 mag
gio 1987 di occupazione dell'area della ricorrente, il d.p.c.m. 12 maggio 1987 di finanziamento dell'opera).
Inoltre, i lavori suppletivi, affidati con l'atto di sottomissione
stipulato il 22 dicembre 1987 e ripresi il 23 maggio 1989, a se
guito della sospensione degli stessi, disposta con verbale del 22
gennaio 1988 a causa delle avversità atmosferiche, e della pro
roga del termine per il loro compimento, sono consistiti in lavo
ri complementari e di minore quantità e valore rispetto a quelli
oggetto del primo contratto, in particolare nella costruzione del
l'impianto di pubblica illuminazione e nel completamento della
sede stradale dalle sezioni 22 e 24. Da tali univoche circostanze di fatto pertanto discende che
l'irreversibile destinazione all'esecuzione dell'opera pubblica del
l'area occupata dall'amministrazione, nel caso di specie, sia da
riferire al compimento dei lavori indicati nel primo contratto
ed ormai ultimati alla data del 7 agosto 1987 — quando non
vi era ancora alcuna pronuncia del giudice amministrativo, tan tomeno passata in giudicato, in ordine all'occupazione dell'area
ed all'esecuzione dell'opera — e che nessun rilievo, allo stesso
fine, possa essere attribuito all'esecuzione dei nuovi ulteriori la
vori suppletivi di completamento dei primi. 3. - L'effetto della perdita della proprietà, a seguito di occu
pazione non seguita da tempestivo decreto di espropriazione, de terminato com'è noto dalla radicale trasformazione del fondo
irreversibilmente destinato alla realizzazione dell'opera pubbli ca, secondo il principio, ormai costantemente affermato fin dal
la storica Cass. 26 febbraio 1983, n. 1464 (Foro it., 1983,1, 626), può certamente determinare alcuni dubbi interpretativi nell'indi viduazione del momento formativo dell'opera pubblica a partire dal quale debba considerarsi irreversibile tale sua destinazione
e, conseguentemente, verificato l'effetto traslativo dell'occupa zione acquisitiva, e ciò con riferimento sia — come nel caso in
esame — all'incidenza di tale effetto sull'eventuale formazione
del giudicato amministrativo di annullamento (avente normal
mente efficacia ex tunc) della procedura ablatoria dello stesso
bene, sia in ordine all'individuazione del termine iniziale di de correnza della prescrizione del diritto all'indennizzo, in partico
lare, nel caso in cui la costruzione dell'opera sia iniziata durante il periodo di occupazione legittima, tenuto presente anche che in tale caso l'illiceità della condotta dell'amministrazione inizia dal momento in cui l'occupazione non è più legittima (cfr., tra le altre, Cass. 18 marzo 1992, n. 3355, id., Rep. 1993, voce Espro
priazione perp.i., n. 369; 29 aprile 1993, n. 5054, ibid., n. 385). Se l'opera pubblica è un edificio, il venire meno delle facoltà
dominicali si può realizzare ben prima della costruzione e del
completamento dell'opera. Potrebbe infatti essere sufficiente la
posa in opera delle fondamenta e determinare una trasforma zione del fondo tale da poter essere considerata irreversibile,
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
in quanto impeditiva dello sfruttamento agricolo od edilizio da
parte del privato, salvo ripristino della situazione originaria del
fondo, per rendere nuovamente possibile l'esercizio dello ius ae
dificandi, attraverso una comunque onerosa opera di demolizio
ne. Più in generale, l'elemento caratterizzante tale particolare mo
do d'acquisto della proprietà in capo all'amministrazione pub blica, che giustifica l'accessione di un fabbricato al suolo, è la
prevalenza del fine pubblico per cui l'opera è stata progettata, con la conseguenza che al fine in esame deve considerarsi rile
vante il momento in cui il manufatto acquista connotazioni suf
ficientemente univoche che rendano riconoscibile la destinazione.
Peraltro, secondo un principio recentemente affermatosi in giu
risprudenza, l'occupazione appropriativa del terreno, con defini
tiva perdita da parte del privato di tutte le facoltà inerenti al di
ritto di proprietà, si perfeziona quando il bene subisca alterazio
ni fisiche e funzionali non emendabili, quali in particolare quelle derivanti dalla ultimazione «sostanziale» dell'opera pubblica pro
grammata, vale a dire dalla realizzazione di essa in tutte le com
ponenti essenziali, anche se necessitino completamenti e rifinitu
re per la sua effettiva destinazione a fini pubblici (tra le più re
centi, Cass., 13 gennaio 1994, n. 301, id., 1994, I, 302; sez. un.
n. 10597 del 16 settembre 1992, id., Rep. 1993, voce cit., n. 371). Nel caso in esame, comunque, alla data del 7 agosto 1987
la strada in questione aveva inequivocabilmente conseguito un'ef
fettiva destinazione pubblicistica, dal momento che si legge nel
citato «verbale di costatazione», sottoscritto dal direttore dei
lavori e dai rappresentanti dell'impresa e del comune, che i la
vori aggiudicati all'impresa Lorenzini con contratto 22 giugno 1987 n. rep. 448 «sono stati completamente eseguiti in ogni sua
finitura» e che «la pavimentazione in conglomerato bituminoso
(tappeto) è idonea al transito pedonale e veicolare ed è delimita
ta, nei tratti in galleria, da una fascia continua di sicurvia, cosi
come ordinato; che non esistono sbarramenti, deviazioni, o de
limitazioni per lavori in corso», e che, soprattutto, durante il
periodo di chiusura aziendale dell'impresa (8-24 agosto 1987), nonostante la perdurante esistenza del cantiere per l'esecuzione
dei lavori suppletivi, la strada stessa poteva essere usata «per
emergenza», tanto che si decideva di depositarne le chiavi di
accesso presso la sede del comune. Ed è appena il caso di ricor
dare ancora una volta che l'oggetto e la natura dell'opera pub blica in questione erano appunto i lavori di somma urgenza
per la trasformazione a strada di emergenza di un tratto della
ex sede ferroviaria località Pozzarello-Porto S. Stefano.
Pertanto, dovendosi concludere che alla data del 7 agosto 1987 la strada in questione aveva pienamente conseguito la de
stinazione pubblicistica di «strada di emergenza» per la quale
era stata programmata e progettata, ne va tratta l'ovvia conse
guenza che alla stessa data si era ormai verificata l'accessione
invertita, in un momento quindi anteriore non soltanto alla for
mazione del giudicato ma addirittura alla pronuncia del giudice di primo grado, con l'ulteriore ed altrettanto ovvia conseguenza dell'infondatezza dell'azione della società ricorrente per ottene
re la restituzione del bene.
4. - Nelle memorie difensive e nel ricorso introduttivo la so
cietà ricorrente ha nuovamente prospettato la presunta perico
losità della strada in questione, depositando altresì' una relazio
ne tecnica in forma di perizia giurata dell'ing. Ghinelli, datata
16 ottobre 1993, nella quale si evidenziano alcuni aspetti ineren
ti la statica delle gallerie e le scarpate delle trincee di accesso
alle stesse, nonché la situazione geologica dei terreni sui quali
l'opera insiste.
Peraltro, la relazione dell'ufficio tecnico comunale del 10 giu
gno 1993, allegata alla delibea g.m. 614 dell' 11 giugno 1963,
dà atto dell'opportunità e della indispensabilità dell'opera in
questione, soprattutto sotto il profilo della viabilità e della tute
la antincendio, in relazione all'insufficienza dell'unica strada di
accesso al centro urbano di Porto S. Stefano ed alla possibilità
che questa resti intasata nei periodi di maggiore afflusso turistico.
In ogni caso, tali problemi di ordine tecnico discrezionale esu
lano da questo giudizio di esecuzione del giudicato, il thema
decidendum del quale è consistito, prima che nell'accertamento
dell'obbligo dell'amministrazione di procedere alla demolizione dell'opera pubblica stradale ed alla restituzione del terreno alla
proprietaria richieste nell'atto introduttivo, nella soluzione (po
sitiva, per quanto si è detto) della questione dell'intervenuta
occupazione acquisitiva a favore della amministrazione comu
nale e della definitiva perdita della proprietà sul bene da parte
della ricorrente.
L'appello deve pertanto respingersi.
Il Foro Italiano — 1996.
CONSIGLIO DI STATO; adunanza plenaria; decisione 13 di
cembre 1995, n. 35; Pres. Quartulli, Est. Tumbiolo; Comu
ne di Casoria (Avv. Di Martino, Rocco di Torrepadula) c. Tuccillo (Aw. Marotta, Branca) e Soc. Bontempo (Aw.
Abbamonte, Corduas). Conferma Tar Campania, sez■ II, 13
maggio 1988, n. 222.
Espropriazione per pubblico interesse — Occupazione d'urgen za — Edilizia economica e popolare — Stato di consistenza — Preventiva redazione (L. 25 giugno 1865 n. 2359, espro
priazione per causa di pubblica utilità, art. 71; d.p.r. 24 lu
glio 1977 n. 616, attuazione della delega di cui all'art. 1 1.
22 luglio 1975 n. 382, art. 87; 1. 3 gennaio 1978 n. 1, accele razione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali, art. 1, 3).
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Campania — Espropriazione per pubblico interesse — Occupazione d'ur
genza — Legge regionale — Interpretazione — Conformità
ai principi della legge statale (D.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, art. 87, 106; 1. 3 gennaio 1978 n. 1; 1. reg. Campania 3 otto
bre 1978 n. 51, normativa regionale per la programmazione, il funzionamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministra
tive, deleghe e attribuzioni degli enti locali, art. 37).
Per procedere ad occupazione di urgenza per interventi di edili
zia agevolata e convenzionata, è necessaria la preventiva re
dazione dello stato di consistenza, secondo la regola generale di cui all'art. 71 l. 25 giugno 1865 n. 2359, non essendo ap
plicabile la procedura accelerata di cui all'art. 3 l. 3 gennaio 1978 n. 1 (in base alla quale lo stato di consistenza è redatto
contestualmente all'immissione nel possesso del bene), che ri
guarda le sole opere propriamente pubbliche. (1)
(1) Conf., Cons. Stato, ad. plen., 6 febbraio 1990, n. 1, Foro it.,
1990, III, 251, con nota di richiami e, successivamente, sez. IV 25 set tembre 1990, n. 717, id., Rep. 1991, voce Espropriazione per p.i., n.
243; 17 marzo 1992, n. 295, id., Rep. 1992, voce cit., n. 282; Cons,
giust. amm. sic. 1° agosto 1994, n. 238, id., Rep. 1994, voce cit., n.
197; Cons. Stato, ad. plen., 6 ottobre 1995, n. 29, Cons. Stato, 1995,
I, 1335; Tar Lazio, sez. Latina, 15 marzo 1990, n. 262, Foro it., Rep.
1990, voce cit., n. 307; Tar Campania, sez. V, 12 marzo 1992, n. 20,
id., Rep. 1992, voce cit., n. 284. Lo stato di consistenza ha lo scopo, oltre che di accertare lo stato
dei luoghi, anche di fornire all'autorità tutti gli elementi (natura, ubica
zione, conformazione ed estensione del suolo) per valutare se l'immobi
le è idoneo all'esecuzione dei lavori (Vignale, L'espropriazione per pub blica utilità e le ultime leggi di modifica, Napoli, 1994, 176), e per determinare l'indennità, ancorché provvisoria, di occupazione e di espro
prio (Tar Puglia, sez. II, 29 dicembre 1989, n. 875, Foro it., Rep. 1990, voce cit., n. 310; Tar Campania, sez. I, 30 gennaio 1986, n. 73, id.,
Rep. 1986, voce cit., n. 250): inoltre, l'autorità che dispone l'occupa zione d'urgenza, pur se vincolata, quanto alla dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità e urgenza dell'opera, è tuttavia tenuta a valutare
la legittimità dell'occupazione sotto altri profili quali l'esistenza o la
sopravvivenza di fatti o provvedimenti preclusivi (Cons. Stato, ad. plen., 19 giugno 1986, n. 6, id., 1986, III, 353, con nota di richiami).
La decisione che si riporta riproduce le argomentazioni di Cons. Sta
to, ad. plen., 6 ottobre 1995, n. 29, cit., nella esclusione di un'applica zione analogica dell'art. 3 1. 1/78, che per le opere pubbliche in senso stretto prevede la compilazione dello stato di consistenza successiva
mente al decreto che autorizza l'occupazione d'urgenza, e contestual
mente all'immissione in possesso: ipotesi nella quale l'adempimento perde la funzione di accertamento dell'idoneità dell'immobile per conservare solo la finalità descrittiva.
La decisione in epigrafe non manca di avvertire il disagio di una
soluzione composita ove il privato cui è concessa la realizzazione di
edifici economici e popolari, si faccia carico delle infrastrutture, da con
siderare, queste si', opere propriamente pubbliche, alle quali dunque è
applicabile la procedura accelerata di cui all'art. 3 1. 1/78: soluzione
già formulata da Tar Sardegna 15 dicembre 1988, n. 1450, id., Rep. 1989, Edilizia popolare, n. 49.
Va osservato, peraltro, che se anche l'art. 87 d.p.r. 616/77 potrebbe essere indicativo di un'evoluzione normativa volta a ricondurre l'edili
zia residenziale pubblica nell'alveo di un unicum genus comprensivo delle «opere pubbliche di qualsiasi natura» (argomento che non appare sufficiente all'adunanza plenaria per ritenere applicabile anche all'edili
zia convenzionata e agevolata la procedura predisposta per le sole opere pubbliche in senso stretto, descritte dall'art. 11. 1/78), l'interpretazione corrente ha sempre escluso dall'ambito delle opere pubbliche gli inter
venti di edilizia economica e popolare ad opera di privati (cooperative e imprese), tanto che v'è stato bisogno dell'intervento additivo della
Corte costituzionale sull'art. 3 1. 27 ottobre 1988 n. 458, per estendere
l'ambito di configurabilità dell'«occupazione appropriativa», alle tra
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