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adunanza plenaria; decisione 7 febbraio 1996, n. 1; Pres. Quartulli, Est. Santoro; Soc. Belvedere...

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adunanza plenaria; decisione 7 febbraio 1996, n. 1; Pres. Quartulli, Est. Santoro; Soc. Belvedere Alberghiera (Avv. Vaiano, Lurini) c. Comune di Monte Argentario (Avv. Gulina). Conferma Tar Toscana, sez. III, 26 giugno 1991, n. 341 Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 3 (MARZO 1996), pp. 137/138-141/142 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23190900 . Accessed: 25/06/2014 02:24 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.36 on Wed, 25 Jun 2014 02:24:59 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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adunanza plenaria; decisione 7 febbraio 1996, n. 1; Pres. Quartulli, Est. Santoro; Soc. BelvedereAlberghiera (Avv. Vaiano, Lurini) c. Comune di Monte Argentario (Avv. Gulina). Conferma TarToscana, sez. III, 26 giugno 1991, n. 341Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 3 (MARZO 1996), pp. 137/138-141/142Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23190900 .

Accessed: 25/06/2014 02:24

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137 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 138

CONSIGLIO DI STATO; adunanza plenaria; decisione 7 feb

braio 1996, n. 1; Pres. Quartulli, Est. Santoro; Soc. Belve

dere Alberghiera (Avv. Vaiano, Lurini) c. Comune di Monte

Argentario (Avv. Gulina). Conferma Tar Toscana, sez. Ili, 26 giugno 1991, n. 341.

CONSIGLIO DI STATO;

Espropriazione per pubblico interesse — Occupazione appro priativa — Perfezionamento — Fattispecie (Cod. civ., art.

934, 936, 938, 2043; 1. 27 ottobre 1988 n. 458, concorso dello

Stato nelle spese degli enti locali in relazione ai pregressi mag

giori oneri delle indennità di esproprio, art. 3).

L'occupazione appropriatila del terreno da parte della pubblica

amministrazione, con definitiva perdita da parte del privato di tutte le facoltà inerenti al diritto di proprietà, si perfeziona quando il bene subisca alterazioni fisiche e funzionali non emendabili, ovvero siano realizzate le componenti essenziali

dell'opera pubblica, anche se necessitino completamenti e ri

finiture per la sua effettiva destinazione a fini pubblici (nella specie, in sede di giudizio di ottemperanza, è risultato che

l'opera era già stata completata prima dell'annullamento, da

parte del giudice amministrativo nel precedente giudizio, del

decreto di occupazione di urgenza). (1)

Diritto. — Il ricorso è infondato.

1. - Nell'ordinanza di rimessione a questa adunanza plenaria la V sezione aveva ravvisato l'opportunità di ripensare le con

clusioni cui è giunta la giurisprudenza della Corte di cassazione

in ordine alla «appropriazione acquisitiva». Nel richiamare le

ragioni sottostanti tale scelta, quali l'esigenza di assicurare al

privato una maggiore ed ulteriore tutela, rispetto a quella sol

tanto risarcitoria, e ritenendo altresì che tale esigenza equitativa sarebbe stata clamorosamente disattesa nel caso di specie, per una sorta di eterogenesi dei fini dell'istituto di origine pretoria

(da strumento di tutela del privato a mezzo di copertura della

(1) Conf., Cass. 13 gennaio 1994, n. 301, Foro it., 1994, I, 302, con osservazioni di S. Benini. Sempre al fine di identificare il momento in cui si realizza la fattispecie acquisitiva — purché si tratti di occupa zione ab origine illegittima, poiché, altrimenti, il termine della prescri zione del diritto al risarcimento decorre dalla scadenza del periodo di

occupazione legittima (da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 1995, n. 173, id., 1995, I, 491, con nota di richiami) ed in tal caso non assu

me rilievo il momento in cui si è verificata l'irreversibile trasformazio

ne: Cass. 21 gennaio 1995, n. 710, id., Mass., 85; che va comunque considerata legittima: Cass. 5 dicembre 1995, n. 12520, inedita; vedi

anche, per alcuni riflessi pratici della costruzione dell'istituto, la nota

di richiami a Corte cost. 23 maggio 1995, n. 188, id., 1996, I, 464) — non è apparsa sufficiente una mera manipolazione, o, men che mai, la semplice adozione di un piano per l'edilizia economica e popolare, che non comporta la radicale trasformazione del suolo ancorché questo sia vincolato alla realizzazione di opere di urbanizzazione (Cass. 7 apri le 1994, n. 3292, id.. Rep. 1994, voce Espropriazione per p.i., n. 225). In Cass. 29 marzo 1995, n. 3723, id., Mass., 458, si ribadisce che «ciò

che determina l'impossibilità di restituzione del terreno, con la conse

guente perdita della proprietà dello stesso da parte del privato e l'ulte

riore conseguente acquisizione di tale proprietà da parte dell'ammini

strazione, è che si sia realizzata la radicale trasformazione del terreno: e questa si concreta nella scomparsa definitiva dei caratteri originari del terreno, che renda questo un quid novi, insuscettibile di utilizzazio

ne da parte del proprietario». Aggiunge la sentenza che il terreno può esser trasformato anche solo in parte, essendo comunque suscettibile

di occupazione appropriativa anche la porzione rimasta indenne da tra

sformazioni nel caso in cui essa «non conservi una propria autonomia, essendo parte inscindibile dell'opera pubblica»: la fattispecie riguarda va un'autostrada costruita sul terreno in forma di viadotto, la cui rea lizzazione aveva trasformato il terreno solo nelle parti interessate dai

piloni di sostegno. Sulla identificazione del momento in cui matura l'occupazione ap

propriativa, in dottrina, Varlaro Smisi, L'occupazione appropriativa e la «irreversibile trasformazione» del fondo, in Giusi, civ., 1995, I, 1587.

Sui recenti sviluppi legislativi, che hanno ricondotto la legislazione del danno per occupazione ai criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione, Gambaro, In nome della legge: art. 1, 65° comma,

l. 549/95, e Pardolesi, Dalla supernova al buco nero: una nuova disci

plina per l'occupazione appropriativa?, in Foro it., 1996, V, 57 e 61,

nonché, per i primi dubbi di legittimità costituzionale, Trib. Taranto

20 febbraio 1996, ibid., I, 703, e App. Napoli 25 gennaio 1996 in que sto fascicolo, parte prima, con nota di richiami e commento di M. Vignale.

Di rilevante interesse la questione per la quale la sezione V aveva

rimesso la causa all'adunanza plenaria (ord. 5 giugno 1995, n. 877): se cioè la regola dell'acquisto della proprietà del fondo privato, per via della radicale trasformazione ed irreversibile destinazione all'opera

li Foro Italiano — 1996 — Parte Ili-5.

protervia dell'amministrazione), la V sezione suggeriva pertan

to, al fine di riportare l'istituto dell'occupazione acquisitiva in

un alveo di sostanziale equità, di ritenére che esso non operi nei casi in cui la realizzazione dell'intervento, come dalla sezio

ne stessa ritenuto per il caso di specie, fosse avvenuta successi

vamente e nonostante il giudicato amministrativo medio tempo re intervenuto. In tal caso, infatti, il confronto tra le esigenze insite nell'uso dell'opera pubblica da parte della collettività e

quelle derivanti dalla tutela della proprietà privata dovrebbe ef

fettuarsi tenendo presente l'avvenuta formazione del giudicato, che obbliga l'amministrazione al ripristino dello status quo an

te, con conseguente possibilità che l'interesse prevalente possa non essere quello di cui è portatrice l'amministrazione. Suggeri va conseguentemente di ritenere impedita la formazione dell'oc

cupazione acquisitiva ogni volta che la realizzazione dell'opera

pubblica — presupposto in astratto dell'irreversibile trasforma

zione del fondo del privato — avvenisse successivamente e no

nostante la formazione di un giudicato, in merito al procedi mento di occupazione od espropriazione, sfavorevole all'ammi

nistrazione. In tal caso, infatti, le ragioni che hanno condotto

la giurisprudenza a ritenere, nel contrasto d'interessi contrap

posti, la prevalenza di quello relativo alla vocazione all'uso col

lettivo dell'opera pubblica, non potrebbero ritenersi insensibili

all'esigenza, di rango costituzionale, di dovere dare esecuzione

alle pronunce del giudice passate in giudicato. La soluzione di

versa da quella prospettata dalla V sezione, inoltre, rischierebbe

di rendere inutiliter datae — nei casi analoghi a quello per cui

è causa — molte delle pronunce del giudice amministrativo, con

correlata sostanziale disapplicazione in tali ipotesi del principio stesso di effettività della tutela giurisdizionale. Aggiungeva la

V sezione che il costo della riduzione in pristino, anche sotto

il profilo dell'uso collettivo dell'opera, non potesse impedire l'ac

coglimento della presente domanda, dal momento che il mag

gior costo attuale può considerarsi compensato da un maggiore

rispetto, nel futuro, del principio di legalità da parte dell'ammi

pubblica, sia applicabile anche nel caso in cui la realizzazione dell'inter

vento sia avvenuta successivamente e nonostante il giudicato ammini strativo di annullamento di atti della procedura ablatoria, medio tem

pore intervenuto. In tal caso, riteneva la sezione V, il confronto tra

le esigenze insite nell'uso dell'opera pubblica da parte della collettività

e quelle derivanti dalla tutela della proprietà privata, dovrebbe tener

conto dell'avvenuta formazione del giudicato, che obbliga l'ammini

strazione al ripristino dello status quo ante, con conseguente possibilità che l'interesse prevalente possa non essere quello di cui è portatrice l'amministrazione. La questione è rimasta assorbita nella considerazio

ne, riferita alla fattispecie concreta, di un compimento dei lavori (e

quindi di un perfezionamento dell'occupazione appropriativa) anteriore

alla formazione del giudicato di annullamento degli atti espropriativi

(dichiarazione di pubblica utilità e decreto di occupazione). Da ricorda

re, comunque, che l'annullamento del decreto di occupazione è ritenuto

ostativo all'apprensione del bene da parte della pubblica amministrazio

ne, e se questa si verifichi, ben può il privato invocare la tutela restitu

toria, anche con azione di reintegra del possesso (Cass. 13 dicembre

1993, n. 12266, Foro it., Rep. 1993, voce cit., n. 457). Sotto un altro

profilo, contro l'ordine di rilascio impartito dal giudice amministrativo, anche con la nomina di commissario ad acta, in sede di giudizio di

ottemperanza inerente a giudicato di annullamento di decreto di occu

pazione di urgenza, l'eccezione di avvenuta accessione invertita non può esser sollevata con il ricorso alle sezioni unite della Cassazione, non

attenendo tale questione alla giurisdizione del Consiglio di Stato, ma

ai limiti interni delle sue attribuzioni (Cass. 10 maggio 1991, n. 5256,

id., Rep. 1991, voce Giustizia amministrativa, n. 850). Sul proposito dichiarato «di riportare l'istituto dell'occupazione acquisitiva in un al

veo di sostanziale equità», di cui all'ordinanza di rimessione della sezio

ne V, non dovrebbe interferire l'art. 3 1. 27 ottobre 1988 n. 458, nel

quale è stato individuato, pur nella settorialità dell'ambito applicativo, il primo riconoscimento legislativo dell'occupazione appropriativa (donde la sua idoneità a fungere da tertium comparationis, riconosciuta da Corte

cost. 27 dicembre 1991, n. 486, id., 1992, I, 1073, con nota di S. Beni

ni). La norma configura l'operatività dell'istituto ove l'utilizzazione del

terreno sia avvenuta in base a «provvedimento espropriativo dichiarato

illegittimo con sentenza passata in giudicato» (oltre che, per estensione

operata dalla stessa Corte cost. 486/91, nei casi in cui non sia stato

emesso alcun provvedimento di esproprio). La norma, pur nella sua

generica formulazione, riguarda solo il caso di annullamento del decre

to espropriativo sopravvenuto al completamento dei lavori (e il dies

a quo della prescrizione dell'azione di risarcimento decorre dal passag

gio in giudicato della pronuncia di annullamento: Cass. 30 giugno 1989,

n. 3170, id., Rep. 1990, voce Espropriazione per p.i., n. 416), non an

che il caso in cui all'annullamento sia sopravvenuta l'esecuzione dei

lavori, in tutto o in parte. [S. Benini]

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PARTE TERZA

nistrazione, con conseguente economia, in materia di costi so

ciali, anche in ordine alla necessità di dover ricorrere con una

cosi marcata frequenza alla tutela giurisdizionale. La V sezione

riteneva inoltre non potersi accedere alla tesi secondo cui l'e

ventuale restituzione del bene al privato non sia idonea ad arre

cargli alcun vantaggio, sul presupposto che non potrebbe, co

munque, egli procedere alla demolizione dell'opera in assenza

del titolo edilizio, il cui rilascio è di competenza della locale amministrazione; e ciò sia perché in questo caso si può fondata

mente dubitare della necessità del titolo edilizio, trattandosi del

la demolizione di un'opera eseguita contra ius (analogamente a quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma, 1. 28 febbraio 1985 n. 47 in merito all'ordine di demolizione impartito dal giudice penale, a fronte del quale non è richiesto rilascio di alcun titolo

edilizio), sia perché il comune sarebbe tenuto, in ogni caso, a

rispettare l'ordine di riduzione in pristino, anche sotto il profilo in esame, e cooperare pertanto a tal fine.

2. - Come già accennato, la V sezione aveva assunto quale premessa in fatto della questione sollevata con l'ordinanza in

esame, che alla data della notifica della sentenza del Tar 863/88

(7 luglio 1988), poi passata in giudicato per scadenza dei termi

ni, l'opera pubblica in questione non fosse ancora realizzata.

Sennonché in atti vi sono due documenti che contraddicono

tale circostanza di fatto. Nel verbale di constatazione in data 7 agosto 1987, firmato

in Porto S. Stefano dai rappresentanti dell'impresa e del comu

ne di Monte Argentario e dal direttore dei lavori, si legge infatti

che i lavori aggiudicati all'impresa Lorenzini con contratto 22

giugno 1987 rep. 448 «sono stati completamente eseguiti in ogni sua finitura» e che «la pavimentazione in conglomerato bitumi noso (tappeto) è idonea al transito pedonale e veicolare ed è

delimitata, nei tratti in galleria, da una fascia continua di sicur

via, cosi come ordinato; che non esistono sbarramenti, devia

zioni, o delimitazioni per lavori in corso».

Ma ancora più dettagliata è la relazione del direttore dei la

vori in accompagnamento al conto finale, del 6 giugno 1991, anch'essa acquisita al giudizio.

Il direttore dei lavori infatti, nel ricordare le fasi salienti del

l'affidamento e dello svolgimento dei lavori, precisava che, «a

seguito di licitazione privata, indetta con nota prot. 9140 in data

19 maggio 1987, il cui esito venne approvato con deliberazione

della g.m. n. 723 del 23 maggio 1987, resa esecutiva per decor renza dei termini il 20 luglio 1987, i lavori vennero aggiudicati

all'impresa Lorenzini di Grosseto, che aveva offerto il ribasso

d'asta del 4,85% sui prezzi di perizia, con le riserve di cui alla

1. 646/82 e successive modificazioni ... I lavori, in attesa del

perfezionamento del contratto d'appalto vennero consegnati con

verbale in data 23 giugno 1987 sotto le riserve di cui all'art. 337 1. 20 marzo 1895 n. 2248 ... In base all'art. 62 del capitolato

speciale d'appalto il tempo utile per eseguire tutti i lavori era

fissato in trenta giorni naturali e consecutivi a partire dalla data

del verbale di consegna» (cioè a tutto il 23 luglio 1987). «A se

guito di autorizzazione concessa con delibera n. 1136 della g.m. in data 22 agosto 1987, il progettista nel frattempo incaricato della direzione dei lavori, redasse una perizia suppletiva e di va

riante in data 8 ottobre 1987 per la riscontrata necessità, in cor so d'opera, di eseguire lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti e relativi alla costruzione dell'impianto di

pubblica illuminazione e di completamento della sede stradale dalla sezione 22 alla sezione 24 e ciò a seguito della intervenuta autorizzazione da parte del genio civile di Grosseto, ai sensi del la 1. 64/74 e da parte del demanio marittimo. Tale perizia sup

pletiva e di variante, che teneva anche conto di economie realiz

zabili in alcune categorie di lavoro, venne approvata dal consi

glio comunale con deliberazione n. 140 in data 12 ottobre 1987»

(conseguentemente, ai lavori principali per lire 218.623.311 si ag giungevano quelli suppletivi stimati in lire 75.494.336, per un to tale di lire 277.786.257); «... nelle more della necessaria auto rizzazione e della redazione della conseguente perizia suppletiva e di variante, si potè addivenire alla stipula del relativo atto di

sottomissione solo in data 22 dicembre 1987 con il quale l'impre sa si obbligava, all'art . 2, di portare a termine i lavori, nel com

plesso sia quelli originari che suppletivi, entro e non oltre il nuo vo termine del 31 gennaio 1988. I lavori furono sospesi con ver bale in data 22 gennaio 1988 sottoscritto dal sindaco, in quanto per le avverse condizioni atmosferiche non potevano procedere con le necessarie garanzie per gli operai ed i mezzi d'opera a causa della soprastante frana, e tali da garantire la perfetta esecuzione

dell'opera, vista anche tale richiesta dell'Anas. Cessate le regioni

Il Foro Italiano — 19%.

che avevano causato la sospensione, i lavori furono ripresi con

verbale in data 23 maggio 1989, sottoscritto dal sindaco ... A

seguito della proroga concessa con l'atto di sottomissione relati

vo ai maggiori lavori oggetto della perizia suppletiva e di varian

te modificata con deliberazione della g.m. n. 1592 in data 1°

dicembre 1987, e dell'ordinata sospensione, risultata di giorni 486, 11 termine per l'ultimazione di tutti i lavori venne differito dal

31 gennaio 1988 al 1° giugno 1989 . . . Come certificato dal d.l. con atto in data 8 giugno 1989, i lavori furono ultimati il giorno 1° giugno 1989».

Da tali atti di causa emergono due circostanze di fatto, en

trambe rilevanti in ordine alla fondatezza della domanda di ese cuzione del giudicato in esame.

Innanzitutto, alla data del 7 agosto 1987, i lavori affidati al

l'impresa Lorenzini Natale di Grosseto con il contratto in data

22 giugno 1987 n. 448 di rep., registrato a Orbetello (Gr) l'8

luglio 1987 al n. 1165, erano stati completamente terminati. È

da considerare al riguardo che trattavasi di lavori di somma

urgenza per la trasformazione a strada di emergenza di un trat

to della ex sede ferroviaria località Pozzarello-Porto S. Stefano.

Proprio a tale aggiudicazione — e non anche agli atti autoriz

zativi ed approvativi della perizia suppletiva e di variante (deli bere g.m. 1136 del 22 agosto 1987 e c.c. 140 del 12 ottobre

1987), ed all'atto di sottomissione 22 dicembre 1987 n. 478 rep., di affidamento all'impresa dei relativi lavori — si riferiva il so praggiunto annullamento giurisdizionale della cui esecuzione si

tratta (sentenza del Tar Toscana n. 863 pubblicata il 24 maggio

1988), il cui ricorso introduttivo era stato proposto per l'annul

lamento di tre atti tutti del maggio 1987 (la delibera della g.m. del comune di Monte Argentario n. 675 del 19 maggio 1987,

approvativa del progetto dei lavori de quibus, il decreto 28 mag

gio 1987 di occupazione dell'area della ricorrente, il d.p.c.m. 12 maggio 1987 di finanziamento dell'opera).

Inoltre, i lavori suppletivi, affidati con l'atto di sottomissione

stipulato il 22 dicembre 1987 e ripresi il 23 maggio 1989, a se

guito della sospensione degli stessi, disposta con verbale del 22

gennaio 1988 a causa delle avversità atmosferiche, e della pro

roga del termine per il loro compimento, sono consistiti in lavo

ri complementari e di minore quantità e valore rispetto a quelli

oggetto del primo contratto, in particolare nella costruzione del

l'impianto di pubblica illuminazione e nel completamento della

sede stradale dalle sezioni 22 e 24. Da tali univoche circostanze di fatto pertanto discende che

l'irreversibile destinazione all'esecuzione dell'opera pubblica del

l'area occupata dall'amministrazione, nel caso di specie, sia da

riferire al compimento dei lavori indicati nel primo contratto

ed ormai ultimati alla data del 7 agosto 1987 — quando non

vi era ancora alcuna pronuncia del giudice amministrativo, tan tomeno passata in giudicato, in ordine all'occupazione dell'area

ed all'esecuzione dell'opera — e che nessun rilievo, allo stesso

fine, possa essere attribuito all'esecuzione dei nuovi ulteriori la

vori suppletivi di completamento dei primi. 3. - L'effetto della perdita della proprietà, a seguito di occu

pazione non seguita da tempestivo decreto di espropriazione, de terminato com'è noto dalla radicale trasformazione del fondo

irreversibilmente destinato alla realizzazione dell'opera pubbli ca, secondo il principio, ormai costantemente affermato fin dal

la storica Cass. 26 febbraio 1983, n. 1464 (Foro it., 1983,1, 626), può certamente determinare alcuni dubbi interpretativi nell'indi viduazione del momento formativo dell'opera pubblica a partire dal quale debba considerarsi irreversibile tale sua destinazione

e, conseguentemente, verificato l'effetto traslativo dell'occupa zione acquisitiva, e ciò con riferimento sia — come nel caso in

esame — all'incidenza di tale effetto sull'eventuale formazione

del giudicato amministrativo di annullamento (avente normal

mente efficacia ex tunc) della procedura ablatoria dello stesso

bene, sia in ordine all'individuazione del termine iniziale di de correnza della prescrizione del diritto all'indennizzo, in partico

lare, nel caso in cui la costruzione dell'opera sia iniziata durante il periodo di occupazione legittima, tenuto presente anche che in tale caso l'illiceità della condotta dell'amministrazione inizia dal momento in cui l'occupazione non è più legittima (cfr., tra le altre, Cass. 18 marzo 1992, n. 3355, id., Rep. 1993, voce Espro

priazione perp.i., n. 369; 29 aprile 1993, n. 5054, ibid., n. 385). Se l'opera pubblica è un edificio, il venire meno delle facoltà

dominicali si può realizzare ben prima della costruzione e del

completamento dell'opera. Potrebbe infatti essere sufficiente la

posa in opera delle fondamenta e determinare una trasforma zione del fondo tale da poter essere considerata irreversibile,

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

in quanto impeditiva dello sfruttamento agricolo od edilizio da

parte del privato, salvo ripristino della situazione originaria del

fondo, per rendere nuovamente possibile l'esercizio dello ius ae

dificandi, attraverso una comunque onerosa opera di demolizio

ne. Più in generale, l'elemento caratterizzante tale particolare mo

do d'acquisto della proprietà in capo all'amministrazione pub blica, che giustifica l'accessione di un fabbricato al suolo, è la

prevalenza del fine pubblico per cui l'opera è stata progettata, con la conseguenza che al fine in esame deve considerarsi rile

vante il momento in cui il manufatto acquista connotazioni suf

ficientemente univoche che rendano riconoscibile la destinazione.

Peraltro, secondo un principio recentemente affermatosi in giu

risprudenza, l'occupazione appropriativa del terreno, con defini

tiva perdita da parte del privato di tutte le facoltà inerenti al di

ritto di proprietà, si perfeziona quando il bene subisca alterazio

ni fisiche e funzionali non emendabili, quali in particolare quelle derivanti dalla ultimazione «sostanziale» dell'opera pubblica pro

grammata, vale a dire dalla realizzazione di essa in tutte le com

ponenti essenziali, anche se necessitino completamenti e rifinitu

re per la sua effettiva destinazione a fini pubblici (tra le più re

centi, Cass., 13 gennaio 1994, n. 301, id., 1994, I, 302; sez. un.

n. 10597 del 16 settembre 1992, id., Rep. 1993, voce cit., n. 371). Nel caso in esame, comunque, alla data del 7 agosto 1987

la strada in questione aveva inequivocabilmente conseguito un'ef

fettiva destinazione pubblicistica, dal momento che si legge nel

citato «verbale di costatazione», sottoscritto dal direttore dei

lavori e dai rappresentanti dell'impresa e del comune, che i la

vori aggiudicati all'impresa Lorenzini con contratto 22 giugno 1987 n. rep. 448 «sono stati completamente eseguiti in ogni sua

finitura» e che «la pavimentazione in conglomerato bituminoso

(tappeto) è idonea al transito pedonale e veicolare ed è delimita

ta, nei tratti in galleria, da una fascia continua di sicurvia, cosi

come ordinato; che non esistono sbarramenti, deviazioni, o de

limitazioni per lavori in corso», e che, soprattutto, durante il

periodo di chiusura aziendale dell'impresa (8-24 agosto 1987), nonostante la perdurante esistenza del cantiere per l'esecuzione

dei lavori suppletivi, la strada stessa poteva essere usata «per

emergenza», tanto che si decideva di depositarne le chiavi di

accesso presso la sede del comune. Ed è appena il caso di ricor

dare ancora una volta che l'oggetto e la natura dell'opera pub blica in questione erano appunto i lavori di somma urgenza

per la trasformazione a strada di emergenza di un tratto della

ex sede ferroviaria località Pozzarello-Porto S. Stefano.

Pertanto, dovendosi concludere che alla data del 7 agosto 1987 la strada in questione aveva pienamente conseguito la de

stinazione pubblicistica di «strada di emergenza» per la quale

era stata programmata e progettata, ne va tratta l'ovvia conse

guenza che alla stessa data si era ormai verificata l'accessione

invertita, in un momento quindi anteriore non soltanto alla for

mazione del giudicato ma addirittura alla pronuncia del giudice di primo grado, con l'ulteriore ed altrettanto ovvia conseguenza dell'infondatezza dell'azione della società ricorrente per ottene

re la restituzione del bene.

4. - Nelle memorie difensive e nel ricorso introduttivo la so

cietà ricorrente ha nuovamente prospettato la presunta perico

losità della strada in questione, depositando altresì' una relazio

ne tecnica in forma di perizia giurata dell'ing. Ghinelli, datata

16 ottobre 1993, nella quale si evidenziano alcuni aspetti ineren

ti la statica delle gallerie e le scarpate delle trincee di accesso

alle stesse, nonché la situazione geologica dei terreni sui quali

l'opera insiste.

Peraltro, la relazione dell'ufficio tecnico comunale del 10 giu

gno 1993, allegata alla delibea g.m. 614 dell' 11 giugno 1963,

dà atto dell'opportunità e della indispensabilità dell'opera in

questione, soprattutto sotto il profilo della viabilità e della tute

la antincendio, in relazione all'insufficienza dell'unica strada di

accesso al centro urbano di Porto S. Stefano ed alla possibilità

che questa resti intasata nei periodi di maggiore afflusso turistico.

In ogni caso, tali problemi di ordine tecnico discrezionale esu

lano da questo giudizio di esecuzione del giudicato, il thema

decidendum del quale è consistito, prima che nell'accertamento

dell'obbligo dell'amministrazione di procedere alla demolizione dell'opera pubblica stradale ed alla restituzione del terreno alla

proprietaria richieste nell'atto introduttivo, nella soluzione (po

sitiva, per quanto si è detto) della questione dell'intervenuta

occupazione acquisitiva a favore della amministrazione comu

nale e della definitiva perdita della proprietà sul bene da parte

della ricorrente.

L'appello deve pertanto respingersi.

Il Foro Italiano — 1996.

CONSIGLIO DI STATO; adunanza plenaria; decisione 13 di

cembre 1995, n. 35; Pres. Quartulli, Est. Tumbiolo; Comu

ne di Casoria (Avv. Di Martino, Rocco di Torrepadula) c. Tuccillo (Aw. Marotta, Branca) e Soc. Bontempo (Aw.

Abbamonte, Corduas). Conferma Tar Campania, sez■ II, 13

maggio 1988, n. 222.

Espropriazione per pubblico interesse — Occupazione d'urgen za — Edilizia economica e popolare — Stato di consistenza — Preventiva redazione (L. 25 giugno 1865 n. 2359, espro

priazione per causa di pubblica utilità, art. 71; d.p.r. 24 lu

glio 1977 n. 616, attuazione della delega di cui all'art. 1 1.

22 luglio 1975 n. 382, art. 87; 1. 3 gennaio 1978 n. 1, accele razione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali, art. 1, 3).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Campania — Espropriazione per pubblico interesse — Occupazione d'ur

genza — Legge regionale — Interpretazione — Conformità

ai principi della legge statale (D.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, art. 87, 106; 1. 3 gennaio 1978 n. 1; 1. reg. Campania 3 otto

bre 1978 n. 51, normativa regionale per la programmazione, il funzionamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministra

tive, deleghe e attribuzioni degli enti locali, art. 37).

Per procedere ad occupazione di urgenza per interventi di edili

zia agevolata e convenzionata, è necessaria la preventiva re

dazione dello stato di consistenza, secondo la regola generale di cui all'art. 71 l. 25 giugno 1865 n. 2359, non essendo ap

plicabile la procedura accelerata di cui all'art. 3 l. 3 gennaio 1978 n. 1 (in base alla quale lo stato di consistenza è redatto

contestualmente all'immissione nel possesso del bene), che ri

guarda le sole opere propriamente pubbliche. (1)

(1) Conf., Cons. Stato, ad. plen., 6 febbraio 1990, n. 1, Foro it.,

1990, III, 251, con nota di richiami e, successivamente, sez. IV 25 set tembre 1990, n. 717, id., Rep. 1991, voce Espropriazione per p.i., n.

243; 17 marzo 1992, n. 295, id., Rep. 1992, voce cit., n. 282; Cons,

giust. amm. sic. 1° agosto 1994, n. 238, id., Rep. 1994, voce cit., n.

197; Cons. Stato, ad. plen., 6 ottobre 1995, n. 29, Cons. Stato, 1995,

I, 1335; Tar Lazio, sez. Latina, 15 marzo 1990, n. 262, Foro it., Rep.

1990, voce cit., n. 307; Tar Campania, sez. V, 12 marzo 1992, n. 20,

id., Rep. 1992, voce cit., n. 284. Lo stato di consistenza ha lo scopo, oltre che di accertare lo stato

dei luoghi, anche di fornire all'autorità tutti gli elementi (natura, ubica

zione, conformazione ed estensione del suolo) per valutare se l'immobi

le è idoneo all'esecuzione dei lavori (Vignale, L'espropriazione per pub blica utilità e le ultime leggi di modifica, Napoli, 1994, 176), e per determinare l'indennità, ancorché provvisoria, di occupazione e di espro

prio (Tar Puglia, sez. II, 29 dicembre 1989, n. 875, Foro it., Rep. 1990, voce cit., n. 310; Tar Campania, sez. I, 30 gennaio 1986, n. 73, id.,

Rep. 1986, voce cit., n. 250): inoltre, l'autorità che dispone l'occupa zione d'urgenza, pur se vincolata, quanto alla dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità e urgenza dell'opera, è tuttavia tenuta a valutare

la legittimità dell'occupazione sotto altri profili quali l'esistenza o la

sopravvivenza di fatti o provvedimenti preclusivi (Cons. Stato, ad. plen., 19 giugno 1986, n. 6, id., 1986, III, 353, con nota di richiami).

La decisione che si riporta riproduce le argomentazioni di Cons. Sta

to, ad. plen., 6 ottobre 1995, n. 29, cit., nella esclusione di un'applica zione analogica dell'art. 3 1. 1/78, che per le opere pubbliche in senso stretto prevede la compilazione dello stato di consistenza successiva

mente al decreto che autorizza l'occupazione d'urgenza, e contestual

mente all'immissione in possesso: ipotesi nella quale l'adempimento perde la funzione di accertamento dell'idoneità dell'immobile per conservare solo la finalità descrittiva.

La decisione in epigrafe non manca di avvertire il disagio di una

soluzione composita ove il privato cui è concessa la realizzazione di

edifici economici e popolari, si faccia carico delle infrastrutture, da con

siderare, queste si', opere propriamente pubbliche, alle quali dunque è

applicabile la procedura accelerata di cui all'art. 3 1. 1/78: soluzione

già formulata da Tar Sardegna 15 dicembre 1988, n. 1450, id., Rep. 1989, Edilizia popolare, n. 49.

Va osservato, peraltro, che se anche l'art. 87 d.p.r. 616/77 potrebbe essere indicativo di un'evoluzione normativa volta a ricondurre l'edili

zia residenziale pubblica nell'alveo di un unicum genus comprensivo delle «opere pubbliche di qualsiasi natura» (argomento che non appare sufficiente all'adunanza plenaria per ritenere applicabile anche all'edili

zia convenzionata e agevolata la procedura predisposta per le sole opere pubbliche in senso stretto, descritte dall'art. 11. 1/78), l'interpretazione corrente ha sempre escluso dall'ambito delle opere pubbliche gli inter

venti di edilizia economica e popolare ad opera di privati (cooperative e imprese), tanto che v'è stato bisogno dell'intervento additivo della

Corte costituzionale sull'art. 3 1. 27 ottobre 1988 n. 458, per estendere

l'ambito di configurabilità dell'«occupazione appropriativa», alle tra

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