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Al personale del comparto in servizio presso aziende o enti soggetti a provvedimenti di...

Date post: 01-May-2015
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Al personale del comparto in servizio presso aziende o enti soggetti a Al personale del comparto in servizio presso aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione sino all’individuazione riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione sino all’individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto della nuova specifica disciplina firmatarie del presente contratto della nuova specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro dei dipendenti ovvero della contrattuale del rapporto di lavoro dei dipendenti ovvero della stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la definizione stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la definizione del nuovo comparto pubblico di destinazione del nuovo comparto pubblico di destinazione (Comma 2) (Comma 2) Art. 1 - Campo di applicazione Art. 1 - Campo di applicazione
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Page 1: Al personale del comparto in servizio presso aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi.

Al personale del comparto in servizio presso aziende o enti Al personale del comparto in servizio presso aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione sino all’individuazione o definizione, previo privatizzazione sino all’individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto della nuova specifica disciplina del presente contratto della nuova specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro dei dipendenti ovvero contrattuale del rapporto di lavoro dei dipendenti ovvero della stipulazione del relativo contratto collettivo quadro della stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la definizione del nuovo comparto pubblico di per la definizione del nuovo comparto pubblico di destinazione destinazione (Comma 2)(Comma 2)

Art. 1 - Campo di applicazioneArt. 1 - Campo di applicazione

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Gli istituti a contenuto economico e normativo con Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. stipulazione di cui al comma 2. (Comma 3)(Comma 3)

Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.presente contratto.

L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari da parte dell’ARAN delle aziende ed enti destinatari da parte dell’ARAN con idonea pubblicità di carattere generale con idonea pubblicità di carattere generale (Comma 2)(Comma 2)

Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contrattoapplicazione del contratto

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Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dai Ccnl 7 aprile 1999 e 20 settembre 2001, con le dai Ccnl 7 aprile 1999 e 20 settembre 2001, con le modifiche riportate ai seguenti articoli modifiche riportate ai seguenti articoli

I contratti collettivi hanno durata quadriennale per la I contratti collettivi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale, tranne livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale, tranne per le materie che per loro natura, richiedano tempi di per le materie che per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. cadenza annuale. (Comma 1)(Comma 1)

Art. 3 - Relazioni sindacali Art. 3 - Relazioni sindacali

Art. 4 - Tempi e procedure per la Art. 4 - Tempi e procedure per la stipulazione ed il rinnovo del CCI stipulazione ed il rinnovo del CCI

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È istituito, entro 60 giorni dall’entrata in vigore È istituito, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, specifico Comitato del presente contratto, specifico Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, presso paritetico sul fenomeno del mobbing, presso ciascuna azienda o ente ciascuna azienda o ente (Comma 3)(Comma 3)

I compiti sono quelli previsti dalle lett. a), b), c) e I compiti sono quelli previsti dalle lett. a), b), c) e d); gli interventi formativi e di aggiornamento del d); gli interventi formativi e di aggiornamento del personale sono dentro i piani generali previsti personale sono dentro i piani generali previsti dall’art. 29 Ccnl 7 aprile 1999 dall’art. 29 Ccnl 7 aprile 1999 (Comma 3)(Comma 3)

Art. 5 - Comitato paritetico sul fenomeno del Art. 5 - Comitato paritetico sul fenomeno del mobbingmobbing

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Per le prerogative e i diritti sindacali, si rinvia a quanto Per le prerogative e i diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, in particolare previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, in particolare all’art. 10, comma 2 relativo alle modalità di accredito all’art. 10, comma 2 relativo alle modalità di accredito dei dirigenti sindacali presso le aziende ed enti nonché dei dirigenti sindacali presso le aziende ed enti nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 13 febbraio 2001 ed il 18 dicembre 2002 e le loro 13 febbraio 2001 ed il 18 dicembre 2002 e le loro successive modifiche successive modifiche (Comma 1)(Comma 1)

Il secondo alinea dell’art. 8, comma 2, del Ccnl 7 aprile Il secondo alinea dell’art. 8, comma 2, del Ccnl 7 aprile è sostituito dal seguente:è sostituito dal seguente:

“ “ dalle organizzazioni sindacali rappresentative dalle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale “ ammesse alla contrattazione nazionale “ (Comma 2)(Comma 2)

Art. 6 - Norma di rinvioArt. 6 - Norma di rinvio

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lett. a), b), c) e d) del comma 1 all’utilizzo delle risorse lett. a), b), c) e d) del comma 1 all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’art. 33 aggiuntive regionali di cui all’art. 33 (Comma 1)(Comma 1)

Con riferimento al comma 1, lett. c) e d) rimangono, Con riferimento al comma 1, lett. c) e d) rimangono, comunque ferme tutte le regole contrattuali previste comunque ferme tutte le regole contrattuali previste per la formazione del fondo dell’art. 39 del Ccnl 7 per la formazione del fondo dell’art. 39 del Ccnl 7 aprile 99, confermato dall’art. 31 del presente aprile 99, confermato dall’art. 31 del presente contratto, nonché le modalità di incremento ivi contratto, nonché le modalità di incremento ivi stabilite stabilite (Comma 2)(Comma 2)

Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del d.lgs 165 del aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del d.lgs 165 del 2001, le Regioni possono emanare linee generali di 2001, le Regioni possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, previa informazione preventiva alle integrativa, previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nelle seguenti materie relative:contratto, nelle seguenti materie relative:

Art. 7 - Coordinamento RegionaleArt. 7 - Coordinamento Regionale

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Art. 7 - Coordinamento RegionaleArt. 7 - Coordinamento Regionale

L’art. 6 c. 4 del Ccnl 7 aprile 99 è integrato con “ e L’art. 6 c. 4 del Ccnl 7 aprile 99 è integrato con “ e sulla verifica della entità dei fondi 38 e 39 sulla verifica della entità dei fondi 38 e 39 limitatamente a quelli soggetti a riorganizzazione in limitatamente a quelli soggetti a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del Dlgs n° 229 del 1999, assunti in applicazione del Dlgs n° 229 del 1999, fermo restando il valore della spesa regionale dei fermo restando il valore della spesa regionale dei fondi medesimi”.fondi medesimi”.

L’ultimo periodo del comma è abrogato! L’ultimo periodo del comma è abrogato! (Comma 3)(Comma 3)

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b)b) Alla valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai Alla valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le categorie e i profili cui si riferiscono le caratterizzano le categorie e i profili cui si riferiscono le selezioni è attribuito un peso equilibrato ai fini della selezioni è attribuito un peso equilibrato ai fini della determinazione del punteggio complessivo escludendo determinazione del punteggio complessivo escludendo automatismi generalizzati e basati solo sull’anzianità di automatismi generalizzati e basati solo sull’anzianità di servizio servizio (Comma 2)(Comma 2)

Art. 8 - Conferma dei principi del sistemaArt. 8 - Conferma dei principi del sistema

a)a) Rispetto delle percentuali di accesso dall’esterno Rispetto delle percentuali di accesso dall’esterno indicate dal DPR 27 marzo 2001, n° 220 per la indicate dal DPR 27 marzo 2001, n° 220 per la copertura dei posti vacanti copertura dei posti vacanti (Comma 2)(Comma 2)

c)c) Esplicito riconoscimento, nelle progressioni verticali, Esplicito riconoscimento, nelle progressioni verticali, dell’inquadramento del personale proveniente dal dell’inquadramento del personale proveniente dal ruolo, profilo e livello economico immediatamente ruolo, profilo e livello economico immediatamente inferiore inferiore (Comma 2)(Comma 2)

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Art. 8 - Conferma dei principi del sistema Art. 8 - Conferma dei principi del sistema

Le parti confermano, altresì il sistema della progressione Le parti confermano, altresì il sistema della progressione economica orizzontale disciplinato dall’art. 35 del Ccnl economica orizzontale disciplinato dall’art. 35 del Ccnl del 7 aprile 1999, richiamando i criteri ivi indicati ed in del 7 aprile 1999, richiamando i criteri ivi indicati ed in particolare l’adozione di metodologie per la valutazione particolare l’adozione di metodologie per la valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei singoli permanente delle prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti, da utilizzare unitamente agli elementi dipendenti, da utilizzare unitamente agli elementi previsti dalla medesima norma, oggetto di concertazione previsti dalla medesima norma, oggetto di concertazione ai sensi dell’art. 6, lett b) del Ccnl 7 aprile 1999 ai sensi dell’art. 6, lett b) del Ccnl 7 aprile 1999 (Comma (Comma 4)4)

Infine le parti si danno reciproco atto della operatività Infine le parti si danno reciproco atto della operatività dei contratti integrativi già stipulati, aventi tra l’altro, dei contratti integrativi già stipulati, aventi tra l’altro, per oggetto il sistema classificatorio secondo i livelli e per oggetto il sistema classificatorio secondo i livelli e per le parti demandate a tale fonte e, per le parti demandate a tale fonte e, conseguentemente, si impegnano ad assumere, conseguentemente, si impegnano ad assumere, ciascuna secondo la propria autonomia, ogni utile ciascuna secondo la propria autonomia, ogni utile iniziativa finalizzata alla rapida applicazione degli iniziativa finalizzata alla rapida applicazione degli stessi stessi (Comma 5)(Comma 5)

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Art. 9 – Commissione paritetica per il sistema di Art. 9 – Commissione paritetica per il sistema di classificazioneclassificazione

Le parti, inoltre, attuata la fase di prima applicazione del Le parti, inoltre, attuata la fase di prima applicazione del sistema classificatorio di cui all’art. 8 e tenuto presente sistema classificatorio di cui all’art. 8 e tenuto presente quanto previsto dall’art. 18 e seguenti del presente quanto previsto dall’art. 18 e seguenti del presente contratto sulle politiche di gestione del personale , si contratto sulle politiche di gestione del personale , si danno atto della necessità di valutare i risultati nella danno atto della necessità di valutare i risultati nella prospettiva di pervenire ad una semplificazione del prospettiva di pervenire ad una semplificazione del sistema per una migliore gestione ed un impiego più sistema per una migliore gestione ed un impiego più flessibile delle risorse umane anche attraverso la flessibile delle risorse umane anche attraverso la ricomposizione dei processi lavorativi all’interno della ricomposizione dei processi lavorativi all’interno della medesima catg …medesima catg …(Comma 1)(Comma 1)A tal fine è istituita, entro 30 gg. dall’entrata in vigore A tal fine è istituita, entro 30 gg. dall’entrata in vigore del presente Ccnl, una Commissione paritetica Aran – del presente Ccnl, una Commissione paritetica Aran – OO.SS. e Confederazioni firmatarie del presente OO.SS. e Confederazioni firmatarie del presente contratto …contratto …(Comma 2)(Comma 2)

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Art.10 - Clausole generaliArt.10 - Clausole generali

a)a) La rubrica dell’articolo “doveri del dipendente” è La rubrica dell’articolo “doveri del dipendente” è modificata “in obblighi del dipendente”modificata “in obblighi del dipendente”

b)b) Al termine del c. 1, dopo il punto, è aggiunta la Al termine del c. 1, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase “il dipendente adegua altresì il seguente frase “il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di condotta rapporto di lavoro, contenuti nel codice di condotta allegato”allegato”

È confermata la disciplina contenuta nel capo V del Ccnl È confermata la disciplina contenuta nel capo V del Ccnl 1 settembre 1995 ed, in particolare, gli artt. 28, 29 e 31 1 settembre 1995 ed, in particolare, gli artt. 28, 29 e 31 del citato capo V, fatte salve le modifiche di cui ai del citato capo V, fatte salve le modifiche di cui ai successivi articoli, gli artt. 30 e 32 del medesimo successivi articoli, gli artt. 30 e 32 del medesimo contratto sono disapplicati e sostituiti dagli artt. 13, 14, contratto sono disapplicati e sostituiti dagli artt. 13, 14, 15 del presente contratto15 del presente contratto

Art.11 - Modifiche all’art. 28 del Ccnl Art.11 - Modifiche all’art. 28 del Ccnl 1/9/951/9/95

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Art.12 - Modifiche all’art. 29 del Ccnl 1/9/95 Art.12 - Modifiche all’art. 29 del Ccnl 1/9/95

c)c) Al c. 3, lett. d) le parole “alla legge 4 gennaio 1968, n° Al c. 3, lett. d) le parole “alla legge 4 gennaio 1968, n° 15” vengono sostituite con “al Dpr del 28 dicembre 15” vengono sostituite con “al Dpr del 28 dicembre 2000 n° 445 “ (Testo unico delle disposizioni legislative 2000 n° 445 “ (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)amministrativa)

d)d) Al c. 3, lett. r), dopo le parole “interessi finanziari o Al c. 3, lett. r), dopo le parole “interessi finanziari o non finanziari propri” e prima del punto viene aggiunta non finanziari propri” e prima del punto viene aggiunta la frase “o di suoi parenti entro il quarto grado o la frase “o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi”conviventi”

Art. 13 - Codice disciplinareArt. 13 - Codice disciplinare

Art.11 - Modifiche all’art. 28 del Ccnl 1/9/95Art.11 - Modifiche all’art. 28 del Ccnl 1/9/95

Art. 14 - Rapporto tra procedimento disciplinare e Art. 14 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penaleprocedimento penale

Art. 15 - Sospensione cautelare in caso di Art. 15 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penaleprocedimento penale

Art. 16 - Norme transitorie per i procedimenti Art. 16 - Norme transitorie per i procedimenti disciplinaridisciplinari

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Per il raggiungimento di tali obiettivi, Per il raggiungimento di tali obiettivi, compatibilmente con le risorse disponibili, le parti compatibilmente con le risorse disponibili, le parti provvedono con gli istituti previsti nel presente capo provvedono con gli istituti previsti nel presente capo e nella parte II del trattamento economico, capo…. e nella parte II del trattamento economico, capo…. (Comma 3)(Comma 3)

L’obiettivo è quello di favorire il processo di L’obiettivo è quello di favorire il processo di riorganizzazione e riordino delle aziende continuando riorganizzazione e riordino delle aziende continuando a valorizzare il lavoro pubblico per il rilancio della a valorizzare il lavoro pubblico per il rilancio della qualità dei servizi e delle prestazioni mediante qualità dei servizi e delle prestazioni mediante interventi mirati resi possibili anche dalle risorse interventi mirati resi possibili anche dalle risorse aggiuntive regionali aggiuntive regionali (Commi 1 e 2)(Commi 1 e 2)

Art. - 17 ObiettiviArt. - 17 Obiettivi

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A decorrere dall’entrata in vigore del presente A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto nella catg C, ruolo sanitario, con le procedure contratto nella catg C, ruolo sanitario, con le procedure previste dall’art. 37, comma 2 del Ccnl 7 aprile 1999, è previste dall’art. 37, comma 2 del Ccnl 7 aprile 1999, è istituito il profilo della puericultrice esperta e nel ruolo istituito il profilo della puericultrice esperta e nel ruolo tecnico il profilo dell’operatore tecnico specializzato tecnico il profilo dell’operatore tecnico specializzato esperto esperto (Comma 1)(Comma 1)

Art. 18 - Nuovi profiliArt. 18 - Nuovi profili

Con la medesima decorrenza il profilo di esperto nella Con la medesima decorrenza il profilo di esperto nella catg. C è previsto anche per i profili ad esaurimento catg. C è previsto anche per i profili ad esaurimento di cui all’art. 18, comma 5 del Ccnl del 7 aprile 1999 di cui all’art. 18, comma 5 del Ccnl del 7 aprile 1999 relativi all’infermiere generico e psichiatrico con un relativi all’infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso ed al massaggiatore e anno di corso ed al massaggiatore e massofisioterapista, figure attualmente inquadrate massofisioterapista, figure attualmente inquadrate nel livello economico Bs del ruolo sanitario. nel livello economico Bs del ruolo sanitario. Detti Detti profili rimangono, comunque ad esaurimentoprofili rimangono, comunque ad esaurimento. . (Comma 2)(Comma 2)

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In applicazione dei commi 1 e 2 l’allegato 1 al Ccnl In applicazione dei commi 1 e 2 l’allegato 1 al Ccnl integrativo del 20 settembre 2001 è modificato integrativo del 20 settembre 2001 è modificato con la declaratoria ed i contenuti mansionistici con la declaratoria ed i contenuti mansionistici relativi ai nuovi profili (allegato n° 1 del presente relativi ai nuovi profili (allegato n° 1 del presente contratto) contratto) (Comma 3)(Comma 3)

Art. 18 Nuovi profiliArt. 18 Nuovi profili

Per i passaggi alla catg. C dei corrispondenti profili Per i passaggi alla catg. C dei corrispondenti profili attualmente inquadrati nella catg B, livello economico attualmente inquadrati nella catg B, livello economico Bs, si applicano i criteri di cui all’art. 16 del Ccnl 7 Bs, si applicano i criteri di cui all’art. 16 del Ccnl 7 aprile 1999, opportunamente combinati e ponderati, aprile 1999, opportunamente combinati e ponderati, tenuto conto in particolare della verifica della tenuto conto in particolare della verifica della professionalità acquisita anche attraverso percorsi professionalità acquisita anche attraverso percorsi formativi attuati……..formativi attuati……..(Comma 4)(Comma 4)

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Ove il passaggio dalla catg. B alla catg. C del ruolo Ove il passaggio dalla catg. B alla catg. C del ruolo tecnico riguardi un dipendente con la posizione tecnico riguardi un dipendente con la posizione organizzativa di operatore tecnico coordinatore organizzativa di operatore tecnico coordinatore (conferita ai sensi dell’art. 22, comma 4, del ccnl 7 (conferita ai sensi dell’art. 22, comma 4, del ccnl 7 aprile 1999), allo stesso continua ad essere erogata aprile 1999), allo stesso continua ad essere erogata l’indennità professionale specifica di cui alla tabella F l’indennità professionale specifica di cui alla tabella F del ccnl 20 settembre 2001, a fronte della conferma del ccnl 20 settembre 2001, a fronte della conferma della posizione organizzativa da parte dell’azienda o della posizione organizzativa da parte dell’azienda o ente anche nel nuovo profilo della catg. C ente anche nel nuovo profilo della catg. C (Comma 6)(Comma 6)

Art. 18 - Nuovi profiliArt. 18 - Nuovi profili

Il passaggio del personale del ruolo sanitario di cui Il passaggio del personale del ruolo sanitario di cui ai commi 1 e 2 alla catg C comporta la contestuale ai commi 1 e 2 alla catg C comporta la contestuale soppressione del corrispondente posto della catg soppressione del corrispondente posto della catg B, livello economico Bs B, livello economico Bs (Comma 5)(Comma 5)

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Per facilitare l’istituzione nella dotazione organica dei Per facilitare l’istituzione nella dotazione organica dei nuovi profili dei commi 1 e 2 mediante trasformazione dei nuovi profili dei commi 1 e 2 mediante trasformazione dei posti ricoperti dal personale destinatario del presente posti ricoperti dal personale destinatario del presente articolo, il fondo dell’art. 31 è incrementato nella misura articolo, il fondo dell’art. 31 è incrementato nella misura indicata nel comma 4, lett. a) primo alinea. Per la indicata nel comma 4, lett. a) primo alinea. Per la procedura della trasformazione e dell’inquadramento procedura della trasformazione e dell’inquadramento economico si rinvia a quanto stabilito nell’art. 19, comma economico si rinvia a quanto stabilito nell’art. 19, comma 1, lett. d) 1, lett. d) (Comma 8)(Comma 8)

Art. 18 - Nuovi profiliArt. 18 - Nuovi profili

Per il profilo dell’operatore socio sanitario, istituito con Per il profilo dell’operatore socio sanitario, istituito con l’art. 4 del Ccnl integrativo del 20 settembre 2001, è l’art. 4 del Ccnl integrativo del 20 settembre 2001, è confermata l’ascrizione alla catg. B, livello economico Bs confermata l’ascrizione alla catg. B, livello economico Bs (Comma 7)(Comma 7)

Per un’ulteriore valorizzazione dei profili del ruolo Per un’ulteriore valorizzazione dei profili del ruolo sanitario dei commi 1 e 2, si rinvia all’art. 28 sanitario dei commi 1 e 2, si rinvia all’art. 28 (Comma 9)(Comma 9)

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a)a) L’art. 12 c. 2 del Ccnl 20 settembre 2001 è tutt’ora L’art. 12 c. 2 del Ccnl 20 settembre 2001 è tutt’ora applicabile nei confronti del personale originariamente applicabile nei confronti del personale originariamente destinatario della norma esclusivamente presso le destinatario della norma esclusivamente presso le aziende ed enti che non abbiano provveduto a darne aziende ed enti che non abbiano provveduto a darne attuazione. Il finanziamento è confermato e lo sviluppo attuazione. Il finanziamento è confermato e lo sviluppo avviene secondo le precisazioni contenute nella lett. d) avviene secondo le precisazioni contenute nella lett. d) (Comma 1)(Comma 1)

b)b) Per il personale con reali funzioni di coordinamento al 31 Per il personale con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, ai sensi dell’art. 10, commi 1, 2 e 3 del Ccnl agosto 2001, ai sensi dell’art. 10, commi 1, 2 e 3 del Ccnl 20 settembre 2001, relativo al 2° biennio 2000/2001, a 20 settembre 2001, relativo al 2° biennio 2000/2001, a decorrere dal 1 settembre 2003, tenuto conto decorrere dal 1 settembre 2003, tenuto conto dell’effettivo svolgimento delle funzioni stesse, è dell’effettivo svolgimento delle funzioni stesse, è previsto il passaggio nel livello economico Ds, con previsto il passaggio nel livello economico Ds, con mantenimento del coordinamento e della relativa mantenimento del coordinamento e della relativa indennità. indennità. (Comma 1)(Comma 1)

Art. 19 - Investimenti sul personale per il processo Art. 19 - Investimenti sul personale per il processo di riorganizzazione aziendaledi riorganizzazione aziendale

Page 19: Al personale del comparto in servizio presso aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi.

b)b) Al finanziamento della presente clausola si provvede con le Al finanziamento della presente clausola si provvede con le risorse di cui all’art. 31, comma 5, lett. c), contribuendo a tale risorse di cui all’art. 31, comma 5, lett. c), contribuendo a tale scopo anche il valore della fascia già attribuita ai dipendenti. In scopo anche il valore della fascia già attribuita ai dipendenti. In ogni caso l’inquadramento economico del personale interessato ogni caso l’inquadramento economico del personale interessato nella nuova posizione avviene nel rispetto dell’art. 31 comma nella nuova posizione avviene nel rispetto dell’art. 31 comma 10 del Ccnl 7 aprile 1999, come modificato dall’art. 23, comma 10 del Ccnl 7 aprile 1999, come modificato dall’art. 23, comma 6 del presente contratto 6 del presente contratto (Comma 1)(Comma 1)

Art. 19 - Investimenti sul personale per il processo Art. 19 - Investimenti sul personale per il processo di riorganizzazione aziendaledi riorganizzazione aziendale

c)c) Lo sviluppo professionale del restante personale in catg. D, Lo sviluppo professionale del restante personale in catg. D, incaricato delle funzioni di coordinamento successivamente al 31 incaricato delle funzioni di coordinamento successivamente al 31 agosto 2001 e in tale posizione all’entrata in vigore del presente agosto 2001 e in tale posizione all’entrata in vigore del presente contratto, sarà garantito con idonee procedure selettive. Le contratto, sarà garantito con idonee procedure selettive. Le modalità di inquadramento economico sono le medesime della lett. modalità di inquadramento economico sono le medesime della lett. b) ed il relativo finanziamento è previsto nell’art. 31, comma 5, b) ed il relativo finanziamento è previsto nell’art. 31, comma 5, lett. c). Successivamente all’entrata in vigore del presente lett. c). Successivamente all’entrata in vigore del presente contratto il personale di catg. D cui sia stata conferita la funzione contratto il personale di catg. D cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di un anno con di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di un anno con valutazione positiva, in presenza di posto vacante nel livello valutazione positiva, in presenza di posto vacante nel livello economico Ds partecipa alla selezione interna dell’art. 17 del Ccnl economico Ds partecipa alla selezione interna dell’art. 17 del Ccnl del 7 aprile 1999, con precedenza nel passaggio del 7 aprile 1999, con precedenza nel passaggio (Comma 1)(Comma 1)

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Art. 19 - Investimenti sul personale per il processo di Art. 19 - Investimenti sul personale per il processo di

riorganizzazione aziendaleriorganizzazione aziendale

d)d) al personale appartenente ai ruoli tecnico ed amministrativo, al al personale appartenente ai ruoli tecnico ed amministrativo, al fine di consentire i processi di sviluppo professionale fine di consentire i processi di sviluppo professionale orizzontale e verticale nonché il riconoscimento di posizioni orizzontale e verticale nonché il riconoscimento di posizioni organizzative, è destinata la quota di risorse di cui all’art. 31, organizzative, è destinata la quota di risorse di cui all’art. 31, comma 4, lett. a), secondo alinea. Nel caso in cui la comma 4, lett. a), secondo alinea. Nel caso in cui la contrattazione integrativa preselga i passaggi verticali alla contrattazione integrativa preselga i passaggi verticali alla copertura degli oneri, oltre alle risorse di cui al citato art. 31 copertura degli oneri, oltre alle risorse di cui al citato art. 31 contribuisce anche il valore delle fasce eventualmente già contribuisce anche il valore delle fasce eventualmente già attribuite a ciascun dipendente interessato. attribuite a ciascun dipendente interessato. Tale sviluppo verticale avviene, a seguito della trasformazione Tale sviluppo verticale avviene, a seguito della trasformazione

dei posti del relativo organico, mediante i passaggi di livello dei posti del relativo organico, mediante i passaggi di livello economico o di categoria nel rispetto delle procedure di cui agli economico o di categoria nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 16 e 17, commi 1 e 2 del Ccnl del 7 aprile 1999 nonché dei artt. 16 e 17, commi 1 e 2 del Ccnl del 7 aprile 1999 nonché dei requisiti di accesso dall’interno previsti dalle declaratorie di cui requisiti di accesso dall’interno previsti dalle declaratorie di cui all’allegato 1 del Ccnl integrativo del 20 settembre 2001. all’allegato 1 del Ccnl integrativo del 20 settembre 2001. L’inquadramento economico nella posizione superiore è disposto, L’inquadramento economico nella posizione superiore è disposto, in ogni caso, ai sensi dell’art. 31, comma 10 del Ccnl del 7 aprile in ogni caso, ai sensi dell’art. 31, comma 10 del Ccnl del 7 aprile 1999, come modificato dall’art. 23, comma 6. Per le aziende 1999, come modificato dall’art. 23, comma 6. Per le aziende destinatarie della lett. a), il finanziamento della presente destinatarie della lett. a), il finanziamento della presente clausola è aggiuntivo rispetto a quello previsto nell’art. 12 del clausola è aggiuntivo rispetto a quello previsto nell’art. 12 del ccnl 20 settembre 2001, II biennio economico ccnl 20 settembre 2001, II biennio economico (Comma 1)(Comma 1)

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Nei casi previsti dal comma 1 rimane ferma la Nei casi previsti dal comma 1 rimane ferma la facoltà delle aziende di individuare per i profili facoltà delle aziende di individuare per i profili interessati ulteriori posti nelle relative dotazioni interessati ulteriori posti nelle relative dotazioni organiche con oneri a carico del proprio bilancio nel organiche con oneri a carico del proprio bilancio nel rispetto - per le procedure dell’art. 16 - della rispetto - per le procedure dell’art. 16 - della garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno secondo garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno secondo le vigenti disposizioni contrattuali le vigenti disposizioni contrattuali (Comma 2)(Comma 2)

Dall’applicazione del comma 1 lett. d) sono esclusi i Dall’applicazione del comma 1 lett. d) sono esclusi i dipendenti del ruolo tecnico destinatari dell’art. 18, ove dipendenti del ruolo tecnico destinatari dell’art. 18, ove al comma 8 si è disposto uno specifico finanziamento al comma 8 si è disposto uno specifico finanziamento (Comma 3)(Comma 3)

Art. 19 - Investimenti sul personale per il processo Art. 19 - Investimenti sul personale per il processo di riorganizzazione aziendaledi riorganizzazione aziendale

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Art. 20 – Formazione ed ECMArt. 20 – Formazione ed ECM

L’azienda e l’ente garantiscono l’acquisizione dei crediti L’azienda e l’ente garantiscono l’acquisizione dei crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni da parte del formativi previsti dalle vigenti disposizioni da parte del personale interessato. Il personale che vi partecipa è personale interessato. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell’azienda o ente. sono a carico dell’azienda o ente. (Comma 2)(Comma 2)

Nel caso di mancato rispetto della garanzia prevista dal Nel caso di mancato rispetto della garanzia prevista dal comma 2 circa l’acquisizione nel triennio del minimo di comma 2 circa l’acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte del personale interessato, non crediti formativi da parte del personale interessato, non trova applicazione la specifica disciplina prevista trova applicazione la specifica disciplina prevista dall’art. 16 quater del Dlgs 502/1992. Le aziende ed enti, dall’art. 16 quater del Dlgs 502/1992. Le aziende ed enti, in tali casi, non possono assumere iniziative unilaterali in tali casi, non possono assumere iniziative unilaterali per la durata del presente contratto per la durata del presente contratto (Comma 3)(Comma 3)

I programmi annuali e pluriennali individuati dalle I programmi annuali e pluriennali individuati dalle Regioni vanno concordati in appositi progetti formativi ai Regioni vanno concordati in appositi progetti formativi ai sensi dell’art. 4 c. 2, punto 5 del Ccnl 7 aprile 1999 sensi dell’art. 4 c. 2, punto 5 del Ccnl 7 aprile 1999 (Comma 1)(Comma 1)

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Art. 20 – Formazione ed ECMArt. 20 – Formazione ed ECM

Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dipendente che senza giustificato motivo non partecipi il dipendente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, non potrà partecipare per il triennio previsti nel triennio, non potrà partecipare per il triennio successivo alle selezioni interne a qualsiasi titolo successivo alle selezioni interne a qualsiasi titolo previste previste (Comma 4)(Comma 4)Sono considerate cause di sospensione dell’obbligo di Sono considerate cause di sospensione dell’obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative sindacali a qualsiasi titolo e puerperio, le aspettative sindacali a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi sindacali. usufruite, ivi compresi i distacchi sindacali. Il triennio Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendentedipendente. . (Comma 5)(Comma 5)Al fine di garantire la formazione per tutto il personale, Al fine di garantire la formazione per tutto il personale, sono privilegiate le strategie e le metodologie coerenti sono privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessità di implementare l’attività di formazione con la necessità di implementare l’attività di formazione in ambito aziendale ed interaziendale anche con il in ambito aziendale ed interaziendale anche con il ricorso a mezzi multimediali ricorso a mezzi multimediali (Comma 6)(Comma 6)

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Art. 20 – Formazione ed ECMArt. 20 – Formazione ed ECM

La formazione deve essere coerente con l’obiettivo di La formazione deve essere coerente con l’obiettivo di migliorare le prestazioni professionali del personale e migliorare le prestazioni professionali del personale e strettamente correlata alle attività di competenza. Ove il strettamente correlata alle attività di competenza. Ove il dipendente prescelga corsi che non rientrano nei piani di dipendente prescelga corsi che non rientrano nei piani di cui al coma 1, la formazione, anche quella continua, cui al coma 1, la formazione, anche quella continua, rientra nell’ambito della formazione facoltativa rientra nell’ambito della formazione facoltativa (Comma (Comma 7)7)Per favorire il diritto alla formazione ed Per favorire il diritto alla formazione ed all’aggiornamento professionale, sono utilizzati anche all’aggiornamento professionale, sono utilizzati anche gli istituti di cui agli artt. 22 e 23 del Ccnl integrativo del gli istituti di cui agli artt. 22 e 23 del Ccnl integrativo del 20 settembre 2001 20 settembre 2001 (Comma 8)(Comma 8)Per garantire le attività formative, le aziende utilizzano Per garantire le attività formative, le aziende utilizzano le risorse già disponibili sulla base della direttiva del le risorse già disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché tutte le Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché tutte le risorse previste dalla normativa comunitaria risorse previste dalla normativa comunitaria (Comma 9)(Comma 9)

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Art. - 21 Mobilità Art. - 21 Mobilità

In caso di perdurante situazione di carenza di organico, In caso di perdurante situazione di carenza di organico, il personale neo assunto non può accedere alla mobilità il personale neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall’assunzione se non siano trascorsi due anni dall’assunzione comprensivi del preavviso previsto dall’art. 19, comma comprensivi del preavviso previsto dall’art. 19, comma 3 del Ccnl integrativo del 20 settembre 2001 3 del Ccnl integrativo del 20 settembre 2001 (Comma (Comma 2)2)Il comma 2 entra in vigore il 1 settembre 2004. Sono Il comma 2 entra in vigore il 1 settembre 2004. Sono fatte salve le procedure dell’art. 19 citato per le fatte salve le procedure dell’art. 19 citato per le domande di mobilità che abbiano ottenuto il nulla osta domande di mobilità che abbiano ottenuto il nulla osta dell’azienda o ente di destinazione del dipendente alla dell’azienda o ente di destinazione del dipendente alla data del 31 agosto 2004 data del 31 agosto 2004 (Comma 3)(Comma 3)

In considerazione dell’eccezionalità e temporaneità In considerazione dell’eccezionalità e temporaneità della situazione evidenziata al comma 2 nonché del suo della situazione evidenziata al comma 2 nonché del suo carattere sperimentale, la clausola è soggetta a carattere sperimentale, la clausola è soggetta a verifica delle parti al termine del quadriennio. In caso verifica delle parti al termine del quadriennio. In caso di vacanza contrattuale, la clausola scadrà comunque il di vacanza contrattuale, la clausola scadrà comunque il 31 dicembre 2006 31 dicembre 2006 (Comma 4)(Comma 4)

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Art. 22 – Tempo parzialeArt. 22 – Tempo parziale

La percentuale del 25% della dotazione organica viene La percentuale del 25% della dotazione organica viene distribuita tra i profili in contrattazione integrativa distribuita tra i profili in contrattazione integrativa tenuto conto prioritariamente delle esigenze di servizio tenuto conto prioritariamente delle esigenze di servizio e delle carenze di organico dei profili stessi. In tali casi e delle carenze di organico dei profili stessi. In tali casi sarà favorito il tempo parziale verticale salvo che il sarà favorito il tempo parziale verticale salvo che il tempo parziale orizzontale non sia richiesto in tempo parziale orizzontale non sia richiesto in applicazione della legge 151 del 2000 e della legge 104 applicazione della legge 151 del 2000 e della legge 104 del 1990 del 1990 (Comma 1)(Comma 1)Limitatamente ai casi di carenza di organico, il Limitatamente ai casi di carenza di organico, il personale del ruolo sanitario a tempo parziale personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall’art. orizzontale rientrante nelle attività individuate dall’art. 7, comma 11, primo periodo, previo consenso e nel 7, comma 11, primo periodo, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle leggi 151 del 2000 rispetto delle garanzie previste dalle leggi 151 del 2000 e 104 del 1990, può essere utilizzato per la copertura e 104 del 1990, può essere utilizzato per la copertura dei turni di PD, turni proporzionalmente ridotti nel dei turni di PD, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all’orario svolto numero in relazione all’orario svolto (Comma 2)(Comma 2)

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Art. 22 – Tempo parzialeArt. 22 – Tempo parziale

Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio nei periodi di servizio (Comma 3)(Comma 3)

Al personale utilizzato si applica l’art. 7 del Ccnl Al personale utilizzato si applica l’art. 7 del Ccnl integrativo del 20 settembre 2001, con la precisazione integrativo del 20 settembre 2001, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito dall’art. 35 del Ccnl del 20 si applica quanto stabilito dall’art. 35 del Ccnl del 20 settembre 2001 che, ne specifica le modalità di settembre 2001 che, ne specifica le modalità di svolgimento e le relative tariffe. In ogni caso il lavoro svolgimento e le relative tariffe. In ogni caso il lavoro supplementare effettuabile per i turni, oltre quello supplementare effettuabile per i turni, oltre quello previsto dal comma 3 del citato articolo, previsto dal comma 3 del citato articolo, non può non può superare n° 102 ore annue individualisuperare n° 102 ore annue individuali (Comma 2)(Comma 2)

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Art. 23 - Disposizioni particolariArt. 23 - Disposizioni particolari

2.2. I permessi retribuiti possono anche essere concessi per I permessi retribuiti possono anche essere concessi per l’effettuazione di testimonianze per fatti non d’ufficio; l’effettuazione di testimonianze per fatti non d’ufficio; nonché per i donatori di sangue ed i donatori di midollo nonché per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo osseo

1.1. L’aspettativa per dottorato di ricerca è così integrata: L’aspettativa per dottorato di ricerca è così integrata: dopo il numero “476” sono aggiunte le parole “e dopo il numero “476” sono aggiunte le parole “e

successive modificazioni ed integrazioni”successive modificazioni ed integrazioni” All’ultimo rigo, dopo il punto è sostituito con una All’ultimo rigo, dopo il punto è sostituito con una

virgola e di seguito sono aggiunte le parole “fatta salva virgola e di seguito sono aggiunte le parole “fatta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 57 della legge 28 l’applicazione dell’art. 52, comma 57 della legge 28 dicembre 2001, n° 448dicembre 2001, n° 448

3.3. Viene ribadita tutta la materia relativa Viene ribadita tutta la materia relativa all’accertamento dell’infermità per causa di servizio ed all’accertamento dell’infermità per causa di servizio ed all’equo indennizzo; per la misura dell’equo indennizzo all’equo indennizzo; per la misura dell’equo indennizzo si fa riferimento alle lett. a), b) e c) si fa riferimento alle lett. a), b) e c)

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Art. 23 - Disposizioni particolariArt. 23 - Disposizioni particolari

4.4. Interpretazione autentica per l’art. 19, comma 1 del Ccnl Interpretazione autentica per l’art. 19, comma 1 del Ccnl 1 settembre 1995: durante il periodo di ferie non 1 settembre 1995: durante il periodo di ferie non spettano, oltre alle voci indicate dall’art. 19 comma 1, le spettano, oltre alle voci indicate dall’art. 19 comma 1, le particolari indennità di turno notturno o per lavoro particolari indennità di turno notturno o per lavoro notturno. Con decorrenza dall’entrata in vigore del Ccnl notturno. Con decorrenza dall’entrata in vigore del Ccnl integrativo del 20 settembre 2001 per normale integrativo del 20 settembre 2001 per normale retribuzione si intende quella individuale mensile di cui retribuzione si intende quella individuale mensile di cui all’art. 30, comma 1, lett. c) all’art. 30, comma 1, lett. c)

5.5. A decorrere dal 1 gennaio 2002 il personale dipendente A decorrere dal 1 gennaio 2002 il personale dipendente da un’azienda o ente del comparto, vincitore di concorso da un’azienda o ente del comparto, vincitore di concorso pubblico presso la stessa o altra azienda o ente conserva pubblico presso la stessa o altra azienda o ente conserva la retribuzione individuale di anzianità (RIA), ove in la retribuzione individuale di anzianità (RIA), ove in godimento, nella misura già acquisita. godimento, nella misura già acquisita.

6.6. Nel caso in cui con l’applicazione dell’art. 31, comma 10 Nel caso in cui con l’applicazione dell’art. 31, comma 10 del Ccnl 7 aprile 1999 si determini un assegno personale del Ccnl 7 aprile 1999 si determini un assegno personale corrispondente al valore di fascia economica, l’assegno corrispondente al valore di fascia economica, l’assegno stesso è trasformato in fascia e solo l’eventuale residuo stesso è trasformato in fascia e solo l’eventuale residuo rimane come assegno personale…….rimane come assegno personale…….

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Art. 23 - Disposizioni particolariArt. 23 - Disposizioni particolari

7.7. Nella catg. B, livello economico Bs, profilo di operatore Nella catg. B, livello economico Bs, profilo di operatore tecnico specializzato allegato 1 del Ccnl 20 settembre tecnico specializzato allegato 1 del Ccnl 20 settembre 2001, nel punto in cui sono indicate le caratteristiche del 2001, nel punto in cui sono indicate le caratteristiche del profilo, con riguardo alle funzioni dell’autista di profilo, con riguardo alle funzioni dell’autista di ambulanza, prima della fine del periodo sono aggiunte le ambulanza, prima della fine del periodo sono aggiunte le parole “tenuto conto - per quest’ultimo - di quanto parole “tenuto conto - per quest’ultimo - di quanto stabilito nell’Accordo tra Ministro della Salute e le stabilito nell’Accordo tra Ministro della Salute e le Regioni e le Province autonome del 22 maggio 2003…Regioni e le Province autonome del 22 maggio 2003…

8.8. Nelle disposizioni finali della declaratoria allegato 1 del Nelle disposizioni finali della declaratoria allegato 1 del Ccnl 20 settembre 2001 è aggiunto il seguente comma: Ccnl 20 settembre 2001 è aggiunto il seguente comma: “4. Per l’istituzione dei profili di collaboratore tecnico “4. Per l’istituzione dei profili di collaboratore tecnico professionale, le aziende e denti, in relazione alle proprie professionale, le aziende e denti, in relazione alle proprie esigenze, potranno tenere conto anche dei diplomi di esigenze, potranno tenere conto anche dei diplomi di laurea relativi a settori riguardanti le innovazioni laurea relativi a settori riguardanti le innovazioni tecnologiche nel campo sanitario”tecnologiche nel campo sanitario”

9.9. Al personale in distacco sindacale competono quote di Al personale in distacco sindacale competono quote di incentivo secondo le previsioni concordate nella incentivo secondo le previsioni concordate nella contrattazione integrativacontrattazione integrativa

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Art. 24 - Stipendio tabellare, fasce e trattamento Art. 24 - Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico inizialeeconomico iniziale

Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell’inflazione programmata per ciascuno dei due anni dell’inflazione programmata per ciascuno dei due anni 2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale 2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente nonché delle e programmata del biennio precedente nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall’art. 33 comma 1 della dalle modifiche introdotte dall’art. 33 comma 1 della legge n° 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003) pari legge n° 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003) pari al 0,5% del monte salari 2001 al 0,5% del monte salari 2001 (Comma 1)(Comma 1)

Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie come definiti dall’art. e di sviluppo delle diverse categorie come definiti dall’art. 2 del Ccnl II biennio economico del 20 settembre 2001, 2 del Ccnl II biennio economico del 20 settembre 2001, sono incrementati degli importi mensili lordi, per 13 sono incrementati degli importi mensili lordi, per 13 mensilità, indicati nella tabella A mensilità, indicati nella tabella A (Comma 2)(Comma 2)

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Art. 24 - Stipendio tabellare, fasce e trattamento Art. 24 - Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico inizialeeconomico iniziale

A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’indennità A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’indennità integrativa speciale (IIS), di cui alla tabella 2 del Ccnl integrativa speciale (IIS), di cui alla tabella 2 del Ccnl integrativo del 20 settembre 2001, cessa di essere integrativo del 20 settembre 2001, cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata sullo stipendio tabellare conglobata sullo stipendio tabellare (Comma 3)(Comma 3)

Gli importi annui tabellari risultanti Gli importi annui tabellari risultanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 sono dall’applicazione dei commi 1 e 2 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall’allegata tabella B, ove è anche indicato dall’allegata tabella B, ove è anche indicato l’importo del trattamento economico iniziale l’importo del trattamento economico iniziale complessivo delle varie categorie, ai sensi dell’art. complessivo delle varie categorie, ai sensi dell’art. 32, comma 1 lett. a) del presente Ccnl 32, comma 1 lett. a) del presente Ccnl (Comma 4)(Comma 4)

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Art. 24 - Stipendio tabellare, fasce e Art. 24 - Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico inizialetrattamento economico iniziale

Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC) prevista dall’art. 2, comma 6 del presente Ccnl (IVC) prevista dall’art. 2, comma 6 del presente Ccnl (Comma 5)(Comma 5)

Gli importi delle fasce retributive di cui alla tabella E, Gli importi delle fasce retributive di cui alla tabella E, prospetto 1 del Ccnl 20 settembre 2001 II biennio prospetto 1 del Ccnl 20 settembre 2001 II biennio economico, sono rideterminati nei valori indicati nelle economico, sono rideterminati nei valori indicati nelle tabelle C e D alle scadenze ivi indicate e calcolati sul tabelle C e D alle scadenze ivi indicate e calcolati sul valore del trattamento economico iniziale di cui al valore del trattamento economico iniziale di cui al comma 4 comma 4 (Comma 6)(Comma 6)

Con l’entrata in vigore del presente contratto, nelle Con l’entrata in vigore del presente contratto, nelle categorie A, B, C e D è istituita una ulteriore fascia categorie A, B, C e D è istituita una ulteriore fascia retributiva denominata A5, B5 e Bs5, C5. Nella ctg. D è retributiva denominata A5, B5 e Bs5, C5. Nella ctg. D è individuata un’ulteriore fascia D6 e Ds6 individuata un’ulteriore fascia D6 e Ds6 (Comma 7)(Comma 7)

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Art. 25 – Indennità per turni notturni e festivi Art. 25 – Indennità per turni notturni e festivi

A decorrere dal 1 gennaio 2002, le indennità per A decorrere dal 1 gennaio 2002, le indennità per lavoro notturno di cui all’art. 44 comma 11 del lavoro notturno di cui all’art. 44 comma 11 del Ccnl 1 settembre 1995 è rideterminata in euro Ccnl 1 settembre 1995 è rideterminata in euro 2,74/h (pari a lire 5.300/h) lordi 2,74/h (pari a lire 5.300/h) lordi (Comma 1)(Comma 1)

A decorrere dal 1 gennaio 2002, l’indennità per A decorrere dal 1 gennaio 2002, l’indennità per lavoro festivo di cui all’art. 44 comma 12 del Ccnl 1 lavoro festivo di cui all’art. 44 comma 12 del Ccnl 1 settembre 1995 è rideterminata in euro 17,82 (pari settembre 1995 è rideterminata in euro 17,82 (pari a lire 34.500) lordi, nella misura intera, e in euro a lire 34.500) lordi, nella misura intera, e in euro 8,91 (pari a lire 17.250) lordi, nella misura ridotta. 8,91 (pari a lire 17.250) lordi, nella misura ridotta. (Comma 2)(Comma 2)

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A decorrere dal 1 gennaio 2003 al personale del A decorrere dal 1 gennaio 2003 al personale del ruolo sanitario, nonché agli ausiliari specializzati ruolo sanitario, nonché agli ausiliari specializzati addetti ai servizi socio assistenziali, agli OTA e agli addetti ai servizi socio assistenziali, agli OTA e agli OSS è corrisposta una indennità giornaliera, per OSS è corrisposta una indennità giornaliera, per ogni giorno prestato nella misura di:ogni giorno prestato nella misura di:

Pers. appartenente alla catg. A o B iniziale: 2,58 Pers. appartenente alla catg. A o B iniziale: 2,58 euro (pari a 5.000) lordi euro (pari a 5.000) lordi Pers. appartenente alla posizione economica Bs, Pers. appartenente alla posizione economica Bs, catg. C e D: 5,16 euro (pari a lire 10.000) lordicatg. C e D: 5,16 euro (pari a lire 10.000) lordi

(*)(*) Essa compete, con le stesse modalità, anche al pers. Essa compete, con le stesse modalità, anche al pers. saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni per il servizio di saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni per il servizio di ass. domiciliare nei giorni di effettiva presenza! ass. domiciliare nei giorni di effettiva presenza! (C. 2)(C. 2)

Art. 26 – Indennità Assistenza Art. 26 – Indennità Assistenza domiciliare (*) domiciliare (*)

(*)(*) l’indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a l’indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata o quando giornalmente non vengano qualsiasi titolo effettuata o quando giornalmente non vengano erogate prestazioni ed è cumulabile con le altre indennità dell’art. erogate prestazioni ed è cumulabile con le altre indennità dell’art. 44 del ccnl 1 settembre 199544 del ccnl 1 settembre 1995

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Art. 27 – Indennità SERT Art. 27 – Indennità SERT

A decorrere dal 1 gennaio 2003 al personale addetto ai A decorrere dal 1 gennaio 2003 al personale addetto ai SERT in via permanente, indipendentemente dal ruolo di SERT in via permanente, indipendentemente dal ruolo di appartenenza, compete un’indennità giornaliera per ogni appartenenza, compete un’indennità giornaliera per ogni giorno di servizio prestato nella misura di:giorno di servizio prestato nella misura di:

Pers. appartenente alla catg. A o B iniziale: 1,03 euro Pers. appartenente alla catg. A o B iniziale: 1,03 euro (pari a lire 2.000) lordi(pari a lire 2.000) lordiPers. appartenente alla catg. B, posizione economica Pers. appartenente alla catg. B, posizione economica Bs, C e D: 5,16 euro (pari a lire 10.000) lordi Bs, C e D: 5,16 euro (pari a lire 10.000) lordi

L’indennità non è corrisposta nei giorno di assenza dal L’indennità non è corrisposta nei giorno di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata ed è cumulabile servizio a qualsiasi titolo effettuata ed è cumulabile con le altre indennità dell’art. 44 del Ccnl del 1 con le altre indennità dell’art. 44 del Ccnl del 1 settembre 1995 ove spettanti. settembre 1995 ove spettanti. (Comma 2)(Comma 2)

L’indennità entra a far parte della nozione di L’indennità entra a far parte della nozione di retribuzione di cui all’art. 37, comma 2 lett. d) del Ccnl retribuzione di cui all’art. 37, comma 2 lett. d) del Ccnl integrativo del 20 settembre 2001 integrativo del 20 settembre 2001 (Comma 3)(Comma 3)

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Art. 28 – Indennità del personale del ruolo sanitario Art. 28 – Indennità del personale del ruolo sanitario della catg. B, livello economico Bsdella catg. B, livello economico Bs

L’indennità professionale specifica prevista per gli L’indennità professionale specifica prevista per gli infermieri generici e psichiatrici con un anno di corso infermieri generici e psichiatrici con un anno di corso (punto 8 della tabella F del Ccnl 2000/2001 II biennio), è (punto 8 della tabella F del Ccnl 2000/2001 II biennio), è rideterminata a decorrere dal 1 gennaio 2003 nel valore rideterminata a decorrere dal 1 gennaio 2003 nel valore annuo lordo di euro 764,36 (pari a lire 1.480.000) lordi, annuo lordo di euro 764,36 (pari a lire 1.480.000) lordi, quella delle puericultrici (punto 6 della medesima tabella) quella delle puericultrici (punto 6 della medesima tabella) nel valore annuo lordo di euro 640,41 (pari a lire nel valore annuo lordo di euro 640,41 (pari a lire 1.240.000) lordi 1.240.000) lordi (Comma 1)(Comma 1) A decorrere dalla medesima data del comma 1, per i A decorrere dalla medesima data del comma 1, per i massofisioterapisti e massaggiatori (punto 7 della tabella F massofisioterapisti e massaggiatori (punto 7 della tabella F Ccnl 20 settembre 2001) è istituita l’indennità professionale Ccnl 20 settembre 2001) è istituita l’indennità professionale specifica del valore annuo lordo di euro 516,46 (pari a lire specifica del valore annuo lordo di euro 516,46 (pari a lire 1.000.000) lordi 1.000.000) lordi (Comma 2)(Comma 2)

La tabella F del Ccnl 20 settembre 2001 è sostituita dalla tabella E del La tabella F del Ccnl 20 settembre 2001 è sostituita dalla tabella E del presente contratto presente contratto (comma 3)(comma 3)

L’indennità professionale compete al personale destinatario del L’indennità professionale compete al personale destinatario del presente articolo anche in caso di passaggio alla catg. C ai sensi presente articolo anche in caso di passaggio alla catg. C ai sensi dell’art. 18 dell’art. 18 (Comma 2)(Comma 2)

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Il fondo ex art. 38 comma 1 del Ccnl 7 aprile 1999 è confermato a Il fondo ex art. 38 comma 1 del Ccnl 7 aprile 1999 è confermato a decorrere dal 1 gennaio 2002. Il suo ammontare a tale data è quello decorrere dal 1 gennaio 2002. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2001. Sono altresì confermate tutte le consolidato al 31 dicembre 2001. Sono altresì confermate tutte le modalità di utilizzo previste dalla clausola contrattuale richiamata modalità di utilizzo previste dalla clausola contrattuale richiamata (Comma 1)(Comma 1)

In attuazione di quanto previsto dall’art. 25 il fondo è incrementato In attuazione di quanto previsto dall’art. 25 il fondo è incrementato per dodici mensilità di euro 7,69 mensili per dipendente in servizio al per dodici mensilità di euro 7,69 mensili per dipendente in servizio al 31 dicembre 2001 al netto degli oneri riflessi 31 dicembre 2001 al netto degli oneri riflessi (Comma 2)(Comma 2)

Art. 29 - Fondo per i compensi di lavoro e per la Art. 29 - Fondo per i compensi di lavoro e per la remunerazione di particolari condizioni di remunerazione di particolari condizioni di

disagio, pericolo o dannodisagio, pericolo o danno

Il fondo solo limitatamente al 2002, è incrementato per dodici Il fondo solo limitatamente al 2002, è incrementato per dodici mensilità di euro 1,15 per dipendente in servizio al 31 dicembre mensilità di euro 1,15 per dipendente in servizio al 31 dicembre 2001 al netto degli oneri riflessi 2001 al netto degli oneri riflessi (Comma 3)(Comma 3)

A decorrere dal 1 gennaio 2003, il fondo come rideterminato dal A decorrere dal 1 gennaio 2003, il fondo come rideterminato dal comma 2 è ulteriormente incrementato per dodici mensilità di euro comma 2 è ulteriormente incrementato per dodici mensilità di euro 2,59 per dipendente in servizio al 31 dicembre 2001 al netto degli 2,59 per dipendente in servizio al 31 dicembre 2001 al netto degli oneri, ai sensi dell’art. 26. Dalla stessa data, ai sensi dell‘art. 27, il oneri, ai sensi dell’art. 26. Dalla stessa data, ai sensi dell‘art. 27, il fondo stesso è ulteriormente incrementato per dodici mensilità di euro fondo stesso è ulteriormente incrementato per dodici mensilità di euro 0,16 per dipendente in servizio al 31 dicembre, oltre alle risorse di cui 0,16 per dipendente in servizio al 31 dicembre, oltre alle risorse di cui all’art. 33 c. 2 lett . c) all’art. 33 c. 2 lett . c) (Comma 4)(Comma 4)

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Art. 30 - Fondo della produttività collettiva per il Art. 30 - Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della miglioramento dei servizi e per il premio della

qualità delle prestazioni individualiqualità delle prestazioni individuali

Il fondo ex art. 38, comma 3 del Ccnl 7 aprile 1999 è confermato! Il fondo ex art. 38, comma 3 del Ccnl 7 aprile 1999 è confermato! A decorrere dal 1 gennaio 2002 il suo ammontare è quello A decorrere dal 1 gennaio 2002 il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2001, con le precisazioni contenute nel consolidato al 31 dicembre 2001, con le precisazioni contenute nel comma 2 comma 2 (Comma 1)(Comma 1)

Nel consolidamento non vanno considerate le seguenti risorse:Nel consolidamento non vanno considerate le seguenti risorse:

a)a) Le risorse aggiuntive previste dall’art. 3, comma 2, primo Le risorse aggiuntive previste dall’art. 3, comma 2, primo periodo e dall’art. 4 comma 1 del Ccnl 20 settembre 2001, periodo e dall’art. 4 comma 1 del Ccnl 20 settembre 2001, relativo al II biennio economico 2000-2001, queste ultime nella relativo al II biennio economico 2000-2001, queste ultime nella misura in cui - in contrattazione integrativa - sono state misura in cui - in contrattazione integrativa - sono state destinate ad incrementare il fondo stesso destinate ad incrementare il fondo stesso

b)b) Gli incrementi derivanti da economie di gestione accertate Gli incrementi derivanti da economie di gestione accertate espressamente ed a consuntivo dai servizi di controllo interno o espressamente ed a consuntivo dai servizi di controllo interno o dai nuclei di valutazione e corrispondenti ad effettivi incrementi dai nuclei di valutazione e corrispondenti ad effettivi incrementi di produttività o di miglioramento dei servizi o di ottimizzazione di produttività o di miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle risorsedelle risorse

c)c) Le risorse di cui al successivo punto, lett. a) Le risorse di cui al successivo punto, lett. a) (Comma 2)(Comma 2)

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Dal 1 gennaio 2002 il fondo del comma 1 è incrementato:Dal 1 gennaio 2002 il fondo del comma 1 è incrementato:

a)a) Previa verifica a consuntivo 2001, dalle risorse derivanti Previa verifica a consuntivo 2001, dalle risorse derivanti dall’attuazione dell’art. della legge 449 del 1997, nella misura dall’attuazione dell’art. della legge 449 del 1997, nella misura destinata dalle aziende ed enti alla C.I. nonché dalle economie destinata dalle aziende ed enti alla C.I. nonché dalle economie derivanti dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo derivanti dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e nei limiti previsti dalla legge pieno a tempo parziale, ai sensi e nei limiti previsti dalla legge 662 del 1996 e succ…662 del 1996 e succ…

b)b) Sulla base di disposizioni di legge che destinano una parte di Sulla base di disposizioni di legge che destinano una parte di proventi delle aziende o enti ad incentivi al personale ovvero proventi delle aziende o enti ad incentivi al personale ovvero di vigenti disposizioni, anche regionali, che destinano una di vigenti disposizioni, anche regionali, che destinano una parte delle risorse ad incentivi al personaleparte delle risorse ad incentivi al personale

Art. 30 - Fondo della produttività collettiva per il Art. 30 - Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della miglioramento dei servizi e per il premio della

qualità delle prestazioni individualiqualità delle prestazioni individuali

c)c) Sulla base del consuntivo 2001, dall’1% come tetto max del MS Sulla base del consuntivo 2001, dall’1% come tetto max del MS annuo calcolato con riferimento al 2001 al netto degli oneri, in annuo calcolato con riferimento al 2001 al netto degli oneri, in presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio, presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo ………. indirizzo ……….

d)d) Dalle somme derivanti da economie di gestione accertate come Dalle somme derivanti da economie di gestione accertate come indicato nel comma 2 lett. b) indicato nel comma 2 lett. b) (Comma 3)(Comma 3)

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Il fondo è altresì incrementato con le ulteriori risorse Il fondo è altresì incrementato con le ulteriori risorse contrattuali dell’art. 32 e con le risorse aggiuntive contrattuali dell’art. 32 e con le risorse aggiuntive regionali di cui all’art. 33 comma 1, secondo le misure regionali di cui all’art. 33 comma 1, secondo le misure stabilite dalla contrattazione integrativa stabilite dalla contrattazione integrativa (Comma 4)(Comma 4)

Art. 30 - Fondo della produttività collettiva per il Art. 30 - Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della miglioramento dei servizi e per il premio della

qualità delle prestazioni individualiqualità delle prestazioni individuali

È confermata la regola che, ove a consuntivo i fondi degli È confermata la regola che, ove a consuntivo i fondi degli artt. 29 e 31 non risultino momentaneamente del tutto artt. 29 e 31 non risultino momentaneamente del tutto utilizzati, le relative risorse sono temporaneamente utilizzati, le relative risorse sono temporaneamente assegnate al fondo di cui al presente articolo per assegnate al fondo di cui al presente articolo per l’attuazione delle sue finalità. Tali risorse sono riassegnate l’attuazione delle sue finalità. Tali risorse sono riassegnate ai fondi di pertinenza dal gennaio dell’anno successivo e, ai fondi di pertinenza dal gennaio dell’anno successivo e, pertanto, non si storicizzano nel fondo della produttività pertanto, non si storicizzano nel fondo della produttività (Comma 5)(Comma 5)Con riguardo all’art. 38 del Ccnl 7 aprile 1999 è Con riguardo all’art. 38 del Ccnl 7 aprile 1999 è confermato il comma 5 con riferimento alle finalità delle confermato il comma 5 con riferimento alle finalità delle risorse aggiuntive regionali ed il comma 6 per la verifica e risorse aggiuntive regionali ed il comma 6 per la verifica e valutazione dei risultati di gestione valutazione dei risultati di gestione (Comma 6)(Comma 6)

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Art. 31 - Fondo per finanziamento delle fasce Art. 31 - Fondo per finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore retributive, delle posizioni organizzative, del valore

comune delle ex indennità di qualificazione comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale professionale e dell’indennità professionale

specificaspecifica

Il fondo ex art. 39 del Ccnl 7 aprile 1999 è confermato! Il fondo ex art. 39 del Ccnl 7 aprile 1999 è confermato! (Comma 1)(Comma 1)

a)a) dell’art. 39, comma 4 lett. b) del Ccnl 7 aprile 1999 dell’art. 39, comma 4 lett. b) del Ccnl 7 aprile 1999 (quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla (quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica) secondo riduzione stabile della dotazione organica) secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 1 lett. c) del presente quanto previsto dall’art. 7, comma 1 lett. c) del presente contrattocontratto

L’ammontare del fondo al 1 gennaio 2002 è quello L’ammontare del fondo al 1 gennaio 2002 è quello consolidato al 31 dicembre 2001, in applicazione del Ccnl consolidato al 31 dicembre 2001, in applicazione del Ccnl 20 settembre 2001. In particolare sono confermate le 20 settembre 2001. In particolare sono confermate le previsioni:previsioni:

b)b) dell’art. 39, comma 4 lett. d) del Ccnl 7 aprile 1999 dell’art. 39, comma 4 lett. d) del Ccnl 7 aprile 1999 (risorse derivanti dal fondo relativo alle condizioni di (risorse derivanti dal fondo relativo alle condizioni di lavoro dell’art. 29 in presenza di stabile modifica e lavoro dell’art. 29 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell’organizzazione dei servizi, anche razionalizzazione dell’organizzazione dei servizi, anche a parità di organico)a parità di organico)

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A decorrere dal 1 gennaio 2002 e dal 1 gennaio 2003 il fondo deve A decorrere dal 1 gennaio 2002 e dal 1 gennaio 2003 il fondo deve essere rivalutato automaticamente in rapporto al nuovo valore delle essere rivalutato automaticamente in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite ai dipendenti che gravano sul fondo stesso, fasce attribuite ai dipendenti che gravano sul fondo stesso, incrementate e finanziate direttamente dal presente contratto nelle incrementate e finanziate direttamente dal presente contratto nelle misure indicate dalle tabelle C e D misure indicate dalle tabelle C e D

c)c) dell’art. 3, comma 3 lett. a) del Ccnl 20 settembre 2001, II dell’art. 3, comma 3 lett. a) del Ccnl 20 settembre 2001, II biennio economico 2000-2001 (RIA del personale cessato dal biennio economico 2000-2001 (RIA del personale cessato dal servizio)servizio)

Il fondo è, altresì, incrementato con decorrenza 1 gennaio 2003 con Il fondo è, altresì, incrementato con decorrenza 1 gennaio 2003 con le seguenti risorse contrattuali:le seguenti risorse contrattuali:

a)a) euro 6,05 mensili per tredici mensilità, per dipendente in servizio euro 6,05 mensili per tredici mensilità, per dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2001, al netto degli oneri riflessi così alla data del 31 dicembre 2001, al netto degli oneri riflessi così ripartiti::ripartiti::

euro 2,00 mensili, per tredici mensilità, per tutti i dipendenti in euro 2,00 mensili, per tredici mensilità, per tutti i dipendenti in servizio come sopra indicato, per dare attuazione all’art. 18servizio come sopra indicato, per dare attuazione all’art. 18

euro 4,05 mensili, per tredici mensilità, per tutti i dipendenti in euro 4,05 mensili, per tredici mensilità, per tutti i dipendenti in servizio, come sopra indicato, per dare attuazione all’art. 19servizio, come sopra indicato, per dare attuazione all’art. 19

Art. 31 - Fondo per finanziamento delle fasce Art. 31 - Fondo per finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore retributive, delle posizioni organizzative, del valore

comune delle ex indennità di qualificazione comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale professionale e dell’indennità professionale

specificaspecifica

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b)b) della quota di risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 32e della quota di risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 32e rt. 3, comma 3 lett. a) del Ccnl 20 settembre 2001, II biennio rt. 3, comma 3 lett. a) del Ccnl 20 settembre 2001, II biennio economico 2000-2001 (RIA del personale cessato dal servizio)economico 2000-2001 (RIA del personale cessato dal servizio)

Il fondo è, altresì, incrementato dalle risorse aggiuntive regionali :Il fondo è, altresì, incrementato dalle risorse aggiuntive regionali :

a)a) di cui all’art. 33 comma 1 secondo le misure stabilite dalla di cui all’art. 33 comma 1 secondo le misure stabilite dalla contrattazione integrativa a decorrere dal 1 gennaio 2002contrattazione integrativa a decorrere dal 1 gennaio 2002

b)b) A decorrere dal 1 gennaio 2003 del valore economico delle fasce A decorrere dal 1 gennaio 2003 del valore economico delle fasce corrispondente all’importo degli aumenti dell’indennità corrispondente all’importo degli aumenti dell’indennità professionale specifica prevista per il personale di cui all’art. 28, professionale specifica prevista per il personale di cui all’art. 28, in misura pari al numero dei dipendenti interessatiin misura pari al numero dei dipendenti interessati

c)c) A decorrere dal 1 gennaio 2003 del valore corrispondente A decorrere dal 1 gennaio 2003 del valore corrispondente all’importo economico necessario per i passaggi dalla catg. D all’importo economico necessario per i passaggi dalla catg. D iniziale nel livello economico Ds del personale indicato nell’art. iniziale nel livello economico Ds del personale indicato nell’art. 19, comma 1 lettere b) e c). L’importo è calcolato tenendo conto 19, comma 1 lettere b) e c). L’importo è calcolato tenendo conto delle modalità di inquadramento economico esplicitate nella delle modalità di inquadramento economico esplicitate nella medesima normamedesima norma

Art. 31 - Fondo per finanziamento delle fasce Art. 31 - Fondo per finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore retributive, delle posizioni organizzative, del valore

comune delle ex indennità di qualificazione comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale professionale e dell’indennità professionale

specificaspecifica

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Ai fini dell’art. 19, comma 1 lett. a) per le sole aziende ed enti Ai fini dell’art. 19, comma 1 lett. a) per le sole aziende ed enti che non abbiano ancora attuato la prima applicazione dell’art. 12, che non abbiano ancora attuato la prima applicazione dell’art. 12, comma 2 del Ccnl 20 settembre 2001 è confermato anche il comma 2 del Ccnl 20 settembre 2001 è confermato anche il finanziamento già disposto dalla medesima clausola finanziamento già disposto dalla medesima clausola (Comma 6)(Comma 6)

Art. 31 - Fondo per finanziamento delle fasce Art. 31 - Fondo per finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore retributive, delle posizioni organizzative, del valore

comune delle ex indennità di qualificazione comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale professionale e dell’indennità professionale

specificaspecifica

Tutte le risorse assegnate al fondo del comma 1 dal presente Tutte le risorse assegnate al fondo del comma 1 dal presente contratto, ai sensi dell’art. 39 comma 2 del Ccnl 7 aprile 1999 contratto, ai sensi dell’art. 39 comma 2 del Ccnl 7 aprile 1999 tornano al fondo alla data di cessazione dal servizio a qualsiasi tornano al fondo alla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta, fatto salvo – previa consultazione con i soggetti titolo avvenuta, fatto salvo – previa consultazione con i soggetti dell’art. 9 del Ccnl del 7 aprile 1999 – quanto destinato al dell’art. 9 del Ccnl del 7 aprile 1999 – quanto destinato al finanziamento degli artt. 18 e 19, nonché art. 12 del Ccnl 20 finanziamento degli artt. 18 e 19, nonché art. 12 del Ccnl 20 settembre 2001 – ove si confermino i posti in dotazione organica settembre 2001 – ove si confermino i posti in dotazione organica per i passaggi verticali interni per i passaggi verticali interni (Comma 7)(Comma 7)

Sono, altresì, confermate le clausole dell’art. 39 commi 5, 6, 7 e Sono, altresì, confermate le clausole dell’art. 39 commi 5, 6, 7 e 8 del Ccnl 7 aprile 1999. In particolare, con riguardo 8 del Ccnl 7 aprile 1999. In particolare, con riguardo all’applicazione del comma 8, si richiamano le modalità stabilite all’applicazione del comma 8, si richiamano le modalità stabilite all’art. 7 lettera d) del presente contratto all’art. 7 lettera d) del presente contratto (Comma 8)(Comma 8)

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Con decorrenza 1 gennaio 2003 sono disponibili ulteriori Con decorrenza 1 gennaio 2003 sono disponibili ulteriori risorse, pari a euro 133,90 annue per dipendente in risorse, pari a euro 133,90 annue per dipendente in servizio al 31 dicembre 2001 al netto degli oneri riflessi, servizio al 31 dicembre 2001 al netto degli oneri riflessi, che residuano dall’applicazione dei tassi programmati di che residuano dall’applicazione dei tassi programmati di inflazione e non sono state utilizzate per l’incremento inflazione e non sono state utilizzate per l’incremento degli stipendi tabellari e per i fondi di cui agli artt. 29 e degli stipendi tabellari e per i fondi di cui agli artt. 29 e 31, comma 4, lett. a). Tali risorse sono destinate alla 31, comma 4, lett. a). Tali risorse sono destinate alla contrattazione integrativa che provvederà a ripartirle tra i contrattazione integrativa che provvederà a ripartirle tra i fondi degli artt. 30 e 31, garantendo un adeguato fondi degli artt. 30 e 31, garantendo un adeguato incremento del fondo della produttivitàincremento del fondo della produttività

Art. 32 – Risorse per la contrattazione integrativaArt. 32 – Risorse per la contrattazione integrativa

Dal 1 gennaio 2002, sono confermate le risorse aggiuntive Dal 1 gennaio 2002, sono confermate le risorse aggiuntive pari all’1,2% del MS annuo calcolato con riferimento al pari all’1,2% del MS annuo calcolato con riferimento al 2001 nonché le ulteriori risorse pari allo 0,4% del 2001 nonché le ulteriori risorse pari allo 0,4% del medesimo MS, ai sensi dell’art. 38, comma 5 del Ccnl 7 medesimo MS, ai sensi dell’art. 38, comma 5 del Ccnl 7 aprile 1999aprile 1999

Art. 33 – Utilizzo delle risorse aggiuntive regionali Art. 33 – Utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per la contrattazione integrativaper la contrattazione integrativa

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Esse sono destinate ai fondi degli artt. 30 e 31 nella misura Esse sono destinate ai fondi degli artt. 30 e 31 nella misura stabilita dalla contrattazione integrativa anche tenute presenti le stabilita dalla contrattazione integrativa anche tenute presenti le modalità di utilizzo già attuate dalla precedente sessione modalità di utilizzo già attuate dalla precedente sessione contrattuale, nel caso in cui parte delle risorse siano state contrattuale, nel caso in cui parte delle risorse siano state assegnate al fondo art. 39 del Ccnl 7 aprile 1999 assegnate al fondo art. 39 del Ccnl 7 aprile 1999 (C. 1)(C. 1)

a)a) valorizzare le professionalità del ruolo sanitario di cui all’art. valorizzare le professionalità del ruolo sanitario di cui all’art. 28, nella misura dello 0,12%28, nella misura dello 0,12%

b)b) procedere nel percorso del riordino delle professioni sanitarie e procedere nel percorso del riordino delle professioni sanitarie e dell’assistente sociale iniziato con la ridefinizione dei relativi dell’assistente sociale iniziato con la ridefinizione dei relativi profili e con le leggi 42 del 1999, n° 251 del 2000 e n° del 2002 profili e con le leggi 42 del 1999, n° 251 del 2000 e n° del 2002 mediante le progressioni previste dall’art. 19 comma 1 lett. b) e mediante le progressioni previste dall’art. 19 comma 1 lett. b) e c), nella misura del 0,17%c), nella misura del 0,17%

c)c) nella misura dello 0,03% per cofinanziare la erogazione nella misura dello 0,03% per cofinanziare la erogazione dell’indennità SERT di cui all’art. 27dell’indennità SERT di cui all’art. 27

d)d) eventuali residui derivati dal non totale utilizzo delle risorse del eventuali residui derivati dal non totale utilizzo delle risorse del presente art. vanno a favorire obiettivi di salute e qualità dei presente art. vanno a favorire obiettivi di salute e qualità dei serviziservizi

Art. 33 – Utilizzo delle risorse aggiuntive regionali Art. 33 – Utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per la contrattazione integrativaper la contrattazione integrativa

A decorrere dal 1 gennaio 2003 le Regioni mettono a disposizione A decorrere dal 1 gennaio 2003 le Regioni mettono a disposizione delle aziende ed enti un ulteriore ammontare di risorse pari allo delle aziende ed enti un ulteriore ammontare di risorse pari allo 0,32% calcolato sul MS 2001 al netto degli oneri allo scopo di:0,32% calcolato sul MS 2001 al netto degli oneri allo scopo di:

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Per l’applicazione del comma 2, lett. a), entro 30 giorni ciascun Per l’applicazione del comma 2, lett. a), entro 30 giorni ciascun azienda o ente invia alla propria Regione la relazione sulle risorse azienda o ente invia alla propria Regione la relazione sulle risorse economiche occorrenti per il pagamento delle indennità di cui economiche occorrenti per il pagamento delle indennità di cui all’art. 28 erogandone, comunque, il relativo importo ai dipendenti all’art. 28 erogandone, comunque, il relativo importo ai dipendenti interessati dalla decorrenza fissata dalla clausola citata interessati dalla decorrenza fissata dalla clausola citata (Comma 3)(Comma 3)

Art. 33 – Utilizzo delle risorse aggiuntive regionali Art. 33 – Utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per la contrattazione integrativaper la contrattazione integrativa

Per l’applicazione del comma 2, lett. b), entro la data fissata dal Per l’applicazione del comma 2, lett. b), entro la data fissata dal comma 3 è inviata anche la relazione sulle risorse economiche comma 3 è inviata anche la relazione sulle risorse economiche occorrenti per i passaggi del personale di cui all’art. 19 lettere b) e occorrenti per i passaggi del personale di cui all’art. 19 lettere b) e c), tenuto conto che per l’inquadramento economico dei dipendenti c), tenuto conto che per l’inquadramento economico dei dipendenti interessati vi è un parziale auto finanziamento mediante le fasce già interessati vi è un parziale auto finanziamento mediante le fasce già attribuite al personale interessato. Nel frattempo dovrà essere attribuite al personale interessato. Nel frattempo dovrà essere garantito l’avvio di tutte le procedure necessarie per la rapida garantito l’avvio di tutte le procedure necessarie per la rapida attuazione dei passaggi medesimi con garanzia dell’erogazione del attuazione dei passaggi medesimi con garanzia dell’erogazione del nuovo trattamento economico da parte delle aziende e denti, a nuovo trattamento economico da parte delle aziende e denti, a procedure ultimate, secondo le decorrenze previste dalle norme di procedure ultimate, secondo le decorrenze previste dalle norme di riferimento riferimento (C. 5)(C. 5)Le risorse per l’applicazione del comma 2, lett. a) e b) incrementano Le risorse per l’applicazione del comma 2, lett. a) e b) incrementano il fondo art. 31; quelle della lett. c) sono, invece, destinate al fondo il fondo art. 31; quelle della lett. c) sono, invece, destinate al fondo art. 29 per l’indennità SERT; quelle della lett. d) sono destinate ai art. 29 per l’indennità SERT; quelle della lett. d) sono destinate ai fondi artt. 30 e 31fondi artt. 30 e 31

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Al fine di garantire un equilibrio tra i vari benefici economici Al fine di garantire un equilibrio tra i vari benefici economici contrattuali evitando duplicazioni, alla contrattazione contrattuali evitando duplicazioni, alla contrattazione integrativa è demandato il compito di dare priorità, nel integrativa è demandato il compito di dare priorità, nel conferimento delle fasce economiche, alle catg. e profili non conferimento delle fasce economiche, alle catg. e profili non direttamente destinatari delle disposizioni particolari del direttamente destinatari delle disposizioni particolari del presente contratto, tra cui quelli apicali della catg. D, livello presente contratto, tra cui quelli apicali della catg. D, livello economico Dseconomico Ds

Art. 35 – Effetti dei nuovi stipendiArt. 35 – Effetti dei nuovi stipendi

Art. 34 – Norma di riequilibrioArt. 34 – Norma di riequilibrio

Gli incrementi hanno effetto integralmente sulla:Gli incrementi hanno effetto integralmente sulla:Tredicesima mensilitàTredicesima mensilitàTrattamento di quiescenza ordinario o privilegiato, diretto ed Trattamento di quiescenza ordinario o privilegiato, diretto ed indirettoindiretto Indennità premio di servizioIndennità premio di servizioSull’indennità dell’art…. (sospensione cautelare in caso di Sull’indennità dell’art…. (sospensione cautelare in caso di procedimento penale)procedimento penale)Equo indennizzoEquo indennizzoRitenute assistenziali e previdenziali e relativi contributiRitenute assistenziali e previdenziali e relativi contributiContributi di riscatto Contributi di riscatto (Comma 1)(Comma 1)

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Il trattamento economico da prendere a base per il Il trattamento economico da prendere a base per il compenso straordinario è quello di cui all’art. 34 del Ccnl compenso straordinario è quello di cui all’art. 34 del Ccnl 7 aprile, come modificato dall’art. 39 del Ccnl integrativo 7 aprile, come modificato dall’art. 39 del Ccnl integrativo del 20 settembre 2001 tenuto conto che, a far data dal 1 del 20 settembre 2001 tenuto conto che, a far data dal 1 gennaio 2003, l’indennità integrativa speciale è gennaio 2003, l’indennità integrativa speciale è conglobata nel tabellare conglobata nel tabellare (C. 2)(C. 2)

Art. 35 – Effetti dei nuovi stipendiArt. 35 – Effetti dei nuovi stipendi

I benefici economici risultanti dal presente contratto I benefici economici risultanti dal presente contratto sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato o che importi previsti al personale comunque cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica di vigenza del presente contratto di parte economica 2002/2003 2002/2003 (C. 3)(C. 3)Gli effetti del comma 1 si applicano anche alle indennità Gli effetti del comma 1 si applicano anche alle indennità di cui all’art. 28 con decorrenza dal ……. di cui all’art. 28 con decorrenza dal ……. (C. 4)(C. 4)

Il conglobamento sul tabellare dell’IIS non modifica la Il conglobamento sul tabellare dell’IIS non modifica la determinazione della base di calcolo in atto del determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico trattamento pensionistico (C. 5)(C. 5)

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Art. 36 - Norma finaleArt. 36 - Norma finale

Nelle norme non modificate o integrate o disapplicate dal presente Nelle norme non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme dei sotto elencati contratto, restano confermate tutte le norme dei sotto elencati Ccnl:Ccnl:Ccnl del 1 settembre 1995, quadriennio 1994-1997 per l a parte Ccnl del 1 settembre 1995, quadriennio 1994-1997 per l a parte normativa e primo biennio 1994 – 1995 per la parte economicanormativa e primo biennio 1994 – 1995 per la parte economica

Ccnl del 27 giugno 1996, relativo al II biennio economico 1996-1997Ccnl del 27 giugno 1996, relativo al II biennio economico 1996-1997

Ccnl integrativo del 22 maggio 1997Ccnl integrativo del 22 maggio 1997

Ccnl 7 aprile 1999, quadriennio 1998-2001 per la parte normativa e Ccnl 7 aprile 1999, quadriennio 1998-2001 per la parte normativa e I biennio 1998- 2000 per la parte economicaI biennio 1998- 2000 per la parte economicaCcnl del 27 gennaio per la formazione delle tabelle di Ccnl del 27 gennaio per la formazione delle tabelle di equiparazione del personale Arpa a quello del comparto Sanitàequiparazione del personale Arpa a quello del comparto SanitàCcnl del 18 ottobre 2000, sull’interpretazione autentica dell’art. Ccnl del 18 ottobre 2000, sull’interpretazione autentica dell’art. 16, comma 9 del Ccnl 1994.1997 del 1 settembre 199516, comma 9 del Ccnl 1994.1997 del 1 settembre 1995Ccnl 18 ottobre 2000 sull’interpretazione autentica dell’art., 44 Ccnl 18 ottobre 2000 sull’interpretazione autentica dell’art., 44 comma 5 del Ccnl 1994-1997 del 1 settembre 1995comma 5 del Ccnl 1994-1997 del 1 settembre 1995Ccnl 20 settembre 2001, relativo al II biennio economico 2000-Ccnl 20 settembre 2001, relativo al II biennio economico 2000-20012001Ccnl 20 settembre 2001, integrativo del Ccnl del 7 aprile 1999Ccnl 20 settembre 2001, integrativo del Ccnl del 7 aprile 1999

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Art. 37 - DisapplicazioniArt. 37 - Disapplicazioni

In relazione all’art. 23, comma 3 si conferma In relazione all’art. 23, comma 3 si conferma esplicitamente la disapplicazione degli artt. 40, esplicitamente la disapplicazione degli artt. 40, 41, 42 del DPR 761/79, degli art.. 12, 13, 14 e 15 41, 42 del DPR 761/79, degli art.. 12, 13, 14 e 15 del DPR 384/90 , dell’art.’ 9 del Ccnl del 22 del DPR 384/90 , dell’art.’ 9 del Ccnl del 22 maggio 1997 e dell’art. 34 del Ccnl del 1 maggio 1997 e dell’art. 34 del Ccnl del 1 settembre 1995settembre 1995

Altre disapplicazioni sono effettuate direttamente Altre disapplicazioni sono effettuate direttamente negli articoli dei singoli istituti ai quali si fa rinvionegli articoli dei singoli istituti ai quali si fa rinvio

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Tabella ATabella A

Ex livelliEx livelli FasceFasceAumenti mensiliAumenti mensili

DalDal

1/1/20021/1/2002DalDal

1/1/20031/1/2003

8° bis8° bis

8°8°

7°7°

6°6°

5°5°

4°4°

3°3°

DS2DS2

DSDS

DD

CC

BSBS

BB

AA

47,3047,30

43,9043,90

40,7040,70

37,5037,50

33,9033,90

32,7032,70

30,2030,20

52,1052,10

48,3048,30

44,8044,80

41,2041,20

37,3037,30

36,0036,00

33,3033,30

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Sviluppo della Tabella A per FasceSviluppo della Tabella A per Fasce

Ex Ex livellilivelli

Fasce Fasce Aumenti mensiliAumenti mensili

Dal 1/1/2002 Dal 1/1/2002 Dal 1/1/2003 Dal 1/1/2003

8° Bis8° Bis

8°8°

7°7°

6° 6°

DS5DS5

DS4DS4

DS3DS3

DS2DS2

DS1DS1

DSDS

D5D5

D4D4

D3D3

D2D2

D1D1

DD

C4C4

C3C3

C2C2

C1C1

CC

52,2052,20

50,7050,70

49,2049,20

47,3047,30

45,6045,60

43,9043,90

47,6047,60

46,2046,20

44,9044,90

43,5043,50

42,2042,20

40,7040,70

43,3043,30

41,3041,30

40,0040,00

38,6038,60

37,5037,50

57,5057,50

55,8055,80

54,1054,10

52,1052,10

50,2050,20

48,3048,30

52,4052,40

50,9050,90

49,4049,40

47,9047,90

46,4046,40

44,8044,80

47,7047,70

45,5045,50

44,0044,00

42,5042,50

41,2041,20

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Sviluppo della Tabella A per FasceSviluppo della Tabella A per Fasce

Ex Ex livellilivelli

Fasce Fasce Aumenti mensiliAumenti mensili

Dal 1/1/2002 Dal 1/1/2002 Dal 1/1/2003 Dal 1/1/2003

5°5°

4°4°

3°3°

BS4BS4

BS3BS3

BS2BS2

BS1BS1

BSBS

B4B4

B3B3

B2B2

B1B1

BB

A4A4

A3A3

A2A2

A1A1

A A

37,9037,90

36,7036,70

35,9035,90

34,9034,90

33,9033,90

35,9035,90

35,2035,20

34,6034,60

33,6033,60

32,7032,70

32,9032,90

32,4032,40

31,9031,90

31,1031,10

30,20 30,20

41,7041,70

40,4040,40

39,6039,60

38,5038,50

37,3037,30

39,6039,60

38,8038,80

38,1038,10

37,0037,00

36,0036,00

36,3036,30

35,7035,70

35,1035,10

34,2034,20

33,30 33,30

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Tabella BTabella B

Prospetto 1Prospetto 1Trattamento economico iniziale a decorrere da 1/1/2002Trattamento economico iniziale a decorrere da 1/1/2002

Ex p

osiz

ion

e

Ex p

osiz

ion

e

fun

zio

nale

fun

zio

nale

Cate

goria

C

ate

goria

Tab inizialeTab inizialeannuo annuo lordolordo

da da 1/1/20011/1/2001

in lirein lire(A) (A)

Tab Tab inizialeinizialeannuo annuo lordolordo

da da 1/1/20011/1/2001in euroin euro

(B) (B)

IncremIncremannuoannuo

dada1/1/2001/1/200

22in euroin euro

Tot tab Tot tab iniziale iniziale in euroin euro

(D)(D)

Valore Valore comuncomuneeInd. diInd. diQual. Qual. Prof.Prof.

in euroin euro(E)(E)

Nuovo Nuovo tratt.tratt.

EconomicEconomico iniziale o iniziale

annuo annuo lordo da lordo da 1/1/20021/1/2002In euroIn euro

(F)(F)

1°-2°-3°1°-2°-3°

4°4°

5°5°

6°6°

7°7°

8°8°

AA

BB

BBss

CC

DD

DDss

13.413.00013.413.000

14.689.00014.689.000

16.329.00016.329.000

17.847.00017.847.000

20.435.00020.435.000

22.971.00022.971.000

6.927,246.927,24

7.586,247.586,24

8.433,228.433,22

9.217,219.217,21

10.553,8010.553,80

11.863,5311.863,53

362,40362,40

392,40392,40

406,80406,80

450,00450,00

488,40488,40

526,80526,80

7.289,647.289,64

7.978,647.978,64

8.840,028.840,02

9.667,219.667,21

11.042,211.042,200

12.390,312.390,333

114,65114,65

486,50486,50

114,65114,65

858,35858,35

858,35858,35

858,35858,35

7.404,297.404,29

8.465,148.465,14

8.954,688.954,68

10.525,510.525,566

11.900,511.900,555

13.248,613.248,688

(*)(*) A decorrere dal 1/1/2002, il trattamento economico iniziale di cui alla A decorrere dal 1/1/2002, il trattamento economico iniziale di cui alla colonna F per il personale già di ex livello 8° bis (confluito nella catg D livello, colonna F per il personale già di ex livello 8° bis (confluito nella catg D livello, economico Ds) è pari ad euro 14.024,66. I successivi valori stipendiali economico Ds) è pari ad euro 14.024,66. I successivi valori stipendiali corrispondono al valore di fascia economica attribuita in aziendacorrispondono al valore di fascia economica attribuita in azienda

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Tabella BTabella B

Prospetto 2Prospetto 2Trattamento economico iniziale a decorrere da 1/1/2003Trattamento economico iniziale a decorrere da 1/1/2003

Ex p

osiz

ion

e

Ex p

osiz

ion

e

fun

zio

nale

fun

zio

nale

CatCatg g

Tab inizialeTab inizialeannuo lordoannuo lordoda 1/1/2002da 1/1/2002

in lirein lire(A) (A)

Tab Tab inizialeinizialeannuo annuo lordolordo

da da 1/1/20021/1/2002in euroin euro

(B) (B)

IncremIncremannuoannuo

dada1/1/20021/1/2002in euroin euro

Tot tab Tot tab iniziale iniziale in euroin euro

(D)(D)

Valore Valore comuncomuneeInd. diInd. diQual. Qual. Prof.Prof.

in euroin euro(E)(E)

Nuovo Nuovo tratt.tratt.

EconomicEconomico iniziale o iniziale

annuo annuo lordo da lordo da 1/1/20021/1/2002In euroIn euro

(F)(F)

1°-2°-3°1°-2°-3°

4°4°

5°5°

6°6°

7°7°

8°8°

AA

BB

BsBs

CC

DD

DsDs

13.413.00013.413.000

14.689.00014.689.000

16.329.00016.329.000

17.847.00017.847.000

20.435.00020.435.000

22.971.00022.971.000

6.927,246.927,24

7.586,247.586,24

8.433,228.433,22

9.217,219.217,21

10.553,8010.553,80

11.863,5311.863,53

362,40362,40

392,40392,40

406,80406,80

450,00450,00

488,40488,40

526,80526,80

7.289,647.289,64

7.978,647.978,64

8.840,028.840,02

9.667,219.667,21

11.042,211.042,200

12.390,312.390,333

114,65114,65

486,50486,50

114,65114,65

858,35858,35

858,35858,35

858,35858,35

7.404,297.404,29

8.465,148.465,14

8.954,688.954,68

10.525,510.525,566

11.900,511.900,555

13.248,613.248,688

(*)(*) A decorrere dal 1/1/2003, il trattamento economico iniziale di cui alla colonna F A decorrere dal 1/1/2003, il trattamento economico iniziale di cui alla colonna F per il personale già di ex livello 8° bis (confluito nella catg D livello, economico Ds) per il personale già di ex livello 8° bis (confluito nella catg D livello, economico Ds) è pari ad euro 21.164,37 ivi compreso il conglobamento dell’IIS pari ad euro è pari ad euro 21.164,37 ivi compreso il conglobamento dell’IIS pari ad euro 6.557,97. I successivi valori stipendiali corrispondono al valore di fascia 6.557,97. I successivi valori stipendiali corrispondono al valore di fascia economica attribuita in aziendaeconomica attribuita in azienda

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Tabella CTabella C

Prospetto 1 - Categoria e posizioni economiche di sviluppoProspetto 1 - Categoria e posizioni economiche di sviluppo(importi annui lordi a decorrere dal 1 gennaio 2002)(importi annui lordi a decorrere dal 1 gennaio 2002)

DsDs

13.248,613.248,688

Ds1Ds1

14.024,614.024,666

Ds2Ds2

14.801,614.801,677

Ds3Ds3

15.621,315.621,366

Ds4Ds4

16.300,916.300,944

Ds5Ds5

17.009,417.009,455

DD

11.900,511.900,555

D1D1

12.572,912.572,900

D2D2

13.185,513.185,522

D3D3

13.793,113.793,155

D4D4

14.404,714.404,777

D5D5

15.031,915.031,999

CC

10.525,510.525,555

C1C1

11.049,511.049,533

C2C2

11.657,111.657,166

C3C3

12.269,712.269,788

C4C4

13.170,713.170,733

BsBs

8.954,688.954,68Bs1Bs1

9.431.499.431.49Bs2Bs2

9.897,459.897,45Bs3Bs3

10.229,310.229,322

Bs4Bs4

10.778,710.778,777

BB

8.465,148.465,14B1B1

8.889,628.889,62B2B2

9.330,809.330,80B3B3

9.608,629.608,62B4B4

9.939,299.939,29

AA

7.404,297.404,29A1A1

7.782,817.782,81A2A2

8.151,348.151,34A3A3

8.370,128.370,12A4A4

8.620,938.620,93

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Tabella CTabella C

Prospetto 2 - Categoria e posizioni economiche di sviluppoProspetto 2 - Categoria e posizioni economiche di sviluppo(importi annui lordi a decorrere dal 1 gennaio 2002)(importi annui lordi a decorrere dal 1 gennaio 2002)

DsDs

13.248,613.248,688

Ds1Ds1

14.024,614.024,666

Ds2Ds2

14.801,614.801,677

Ds3Ds3

15.621,315.621,366

Ds4Ds4

16.300,916.300,944

Ds5Ds5

17.009,417.009,455

DD

11.900,511.900,555

D1D1

12.572,912.572,900

D2D2

13.185,513.185,522

D3D3

13.793,113.793,155

D4D4

14.404,714.404,777

D5D5

15.031,915.031,999

CC

10.525,510.525,555

C1C1

11.049,511.049,533

C2C2

11.657,111.657,166

C3C3

12.269,712.269,788

C4C4

13.170,713.170,733

BsBs

8.954,688.954,68Bs1Bs1

9.431.499.431.49Bs2Bs2

9.897,459.897,45Bs3Bs3

10.229,310.229,322

Bs4Bs4

10.778,710.778,777

BB

8.465,148.465,14B1B1

8.889,628.889,62B2B2

9.330,809.330,80B3B3

9.608,629.608,62B4B4

9.939,299.939,29

AA

7.404,297.404,29A1A1

7.782,817.782,81A2A2

8.151,348.151,34A3A3

8.370,128.370,12A4A4

8.620,938.620,93

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Tabella DTabella D

Prospetto 1 - Categoria e posizioni economiche di sviluppoProspetto 1 - Categoria e posizioni economiche di sviluppo(importi annui lordi a decorrere dal 1 gennaio 2003)(importi annui lordi a decorrere dal 1 gennaio 2003)

DsDs

20.365,520.365,599

Ds1Ds1

21.164,321.164,377

Ds2Ds2

21.984,821.984,844

Ds3Ds3

22.828,522.828,533

Ds4Ds4

23.528,523.528,511

Ds5Ds5

24.257,424.257,422

Ds6 Ds6 (*)(*)

25.527,425.527,422

DD

18.884,518.884,577

D1D1

19.576,119.576,122

D2D2

20.206,720.206,744

D3D3

20.832,320.832,377

D4D4

21.462,921.462,999

D5D5

22.107,222.107,211

D6 D6 (*)(*)

22.907,222.907,211

CC

17.392,517.392,522

C1C1

17.932,017.932,099

C2C2

18.557,718.557,722

C3C3

19.188,319.188,344

C4C4

20.115,620.115,699

C5 C5 (*)(*)

21.087,821.087,866

BsBs

15.722,115.722,166

Bs1Bs1

16.212.116.212.177

Bs2Bs2

16.692,516.692,533

Bs3Bs3

17.034,017.034,000

Bs4Bs4

17.599,017.599,055

Bs5 Bs5 (*)(*)

18.182,818.182,844

BB

8.465,148.465,14B1B1

8.889,628.889,62B2B2

9.330,809.330,80B3B3

9.608,629.608,62B4B4

9.939,299.939,29B5 B5 (*)(*)

17.038,317.038,344

AA

7.404,297.404,29A1A1

7.782,817.782,81A2A2

8.151,348.151,34A3A3

8.370,128.370,12A4A4

8.620,938.620,93A5 A5 (*)(*)

15.556,715.556,744

(*) Entrano i vigore dalla data di decorrenza del vigente contratto(*) Entrano i vigore dalla data di decorrenza del vigente contratto

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Tabella DTabella D

Prospetto 2 - Differenza annua tra le fasceProspetto 2 - Differenza annua tra le fasce

DsDs

20.365,520.365,599

Ds1Ds1

798,78798,78Ds2Ds2

820,47820,47Ds3Ds3

843,69843,69Ds4Ds4

699,98699,98Ds5Ds5

728,91728,91Ds6Ds6

1000,001000,00

DD

18.884,518.884,577

D1D1

691,55691,55D2D2

630,62630,62D3D3

625,63625,63D4D4

630,62630,62D5D5

644,22644,22D6D6

800,00800,00

CC

17.392,517.392,522

C1C1

539,57539,57C2C2

625,63625,63C3C3

630,62630,62C4C4

927,35927,35C5C5

972,17972,17

BsBs

15.722,115.722,166

Bs1Bs1

490,01490,01Bs2Bs2

480,36480,36Bs3Bs3

341,47341,47Bs4Bs4

565,05565,05Bs5Bs5

583,79583,79

BB

8.465,148.465,14B1B1

436,48436,48B2B2

454,38454,38B3B3

286,22286,22B4B4

340,27340,27B5B5

347,35347,35

AA

7.404,297.404,29A1A1

389,32389,32A2A2

379,33379,33A3A3

225,98225,98A4A4

258,01258,01A5A5

262,44262,44

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Fondi Fondi

art. 29art. 29 ConsolidatConsolidatoo

31/12/0131/12/01

daldal

1/1/021/1/02daldal

1/1/021/1/02daldal

1/1/031/1/03daldal

1/1/031/1/03 RisorseRisorse

Art. 33Art. 33

comma 2comma 2

lettera c)lettera c)Art. 25Art. 25

7,697,69 1,15 1,15 **Art. 26Art. 26

2,592,59Art. 27Art. 27

0,160,16

Art. 30Art. 30ConsolidatConsolidat

oo

31/12/0131/12/01

Art. 43 Art. 43 legge legge 449449

Comma 3, lettereComma 3, lettere

a), b), c) e d)a), b), c) e d)

Comma 4, risorseComma 4, risorse

Art. 32 eArt. 32 e

Art. 33, comma 1Art. 33, comma 1

Art. 31Art. 31

ConsolidatConsolidatoo

31/12/0131/12/01

daldal

1/1/021/1/02daldal

1/1/031/1/03daldal

1/1/031/1/03

daldal

1/1/031/1/03

Nuovo Nuovo valore valore fascefasce

Nuovo Nuovo valore valore fascefasce

Art. 18Art. 18

2,00 2,00

Art. 19 Art. 19 lett. d)lett. d)

4,054,05

Comma 5Comma 5

Lett. a, b, Lett. a, b, cc

(*) solo limitatamente al 2002(*) solo limitatamente al 2002

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Tabella ETabella EValori annui lordi per dodici mensilità della indennità professionale specificaValori annui lordi per dodici mensilità della indennità professionale specifica

Add. alle pulizie – fattorino – commesso – ausiliario specializzatoAdd. alle pulizie – fattorino – commesso – ausiliario specializzato …………..

Ausiliario spec. (ex ausiliario socio sanitario specializzato)Ausiliario spec. (ex ausiliario socio sanitario specializzato) 278,89278,89

Operatore tecnico – coad. amministrativo – coad. amm. esperto Operatore tecnico – coad. amministrativo – coad. amm. esperto …………..

Operatore tecnico specializzato – operatore socio sanitarioOperatore tecnico specializzato – operatore socio sanitario …………..

Operatore tecnico coordinatoreOperatore tecnico coordinatore 483,40483,40

PuericultricePuericultrice 640,41640,41

Infermiere generico e psichiatrico con un anno di corsoInfermiere generico e psichiatrico con un anno di corso 764,36764,36

Operatore prof. sanitario (esclusi i profili di cui al punto successivo) assistente Operatore prof. sanitario (esclusi i profili di cui al punto successivo) assistente amm.vo – programmatore assistente tecnico – operatore professionale assistente amm.vo – programmatore assistente tecnico – operatore professionale assistente socialesociale

…………..

Operatore prof. sanitario:Operatore prof. sanitario:

a)a) Infermiere – infermiere pediatr. – ostetrica - assist. SanitarioInfermiere – infermiere pediatr. – ostetrica - assist. Sanitario

b)b) Tecnico san. di radiologia medicaTecnico san. di radiologia medica432,82432,82

1.239,501.239,50

Operatore prof. sanitario (esclusi i profili di cui al punto successivo) assistente Operatore prof. sanitario (esclusi i profili di cui al punto successivo) assistente amm.vo – programmatore assistente tecnico – operatore professionale amm.vo – programmatore assistente tecnico – operatore professionale assistente sociale assistente sociale

…………....

Collaboratore prof. sanitario:Collaboratore prof. sanitario:

a)a) Infermiere – infermiere pediatr. – ostetrica - assist. SanitarioInfermiere – infermiere pediatr. – ostetrica - assist. Sanitario

b)b) Tecnico san. di radiologia medica a) infermiereTecnico san. di radiologia medica a) infermiere433,82433,82

1.239,501.239,50NB.NB. La presente tabella sostituisce la tabella F allegata al Ccnl 20 settembre 2001, relativo al La presente tabella sostituisce la tabella F allegata al Ccnl 20 settembre 2001, relativo al II biennio economico 2000/2001, ai sensi dell’art. 28, comma 3 del presente contratto!II biennio economico 2000/2001, ai sensi dell’art. 28, comma 3 del presente contratto!

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Le risorse contrattuali (dopo l’atto di Le risorse contrattuali (dopo l’atto di indirizzo)indirizzo)

FonteFonte 20022002 2003 2003 (*)(*) A regimeA regime

Finanziaria 2002Finanziaria 2002

Tasso di inflazione programmato (TIP)Tasso di inflazione programmato (TIP) 1,71,7 1,31,3 33

Contrattazione integrativa Contrattazione integrativa (*)(*) 0,50,5 0,50,5 11

Recupero TIR-TIP – biennio 2000/2001Recupero TIR-TIP – biennio 2000/2001 0,260,26 0,260,26 0,520,52

TotaleTotale 2,462,46 2,062,06 4,524,52

Finanziaria 2003Finanziaria 2003

Revisione TIP 2003Revisione TIP 2003 -- 0,10,1 0,10,1

Totale dopo l’atto di indirizzoTotale dopo l’atto di indirizzo 2,462,46 2,162,16 4,624,62

Risorse aggiuntive (Acc. Febbraio 2002) Risorse aggiuntive (Acc. Febbraio 2002) (*)(*) -- 1,041,04 1,041,04

Totale comprensivo dell’Acc Febb 2002Totale comprensivo dell’Acc Febb 2002 2,462,46 3,23,2 5,665,66

Totale comprensivo aggiuntive reg. 5,74 + 0,25 pari a 0,32%Totale comprensivo aggiuntive reg. 5,74 + 0,25 pari a 0,32% 5,995,99

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Costo effettivo per nuovo ContrattoCosto effettivo per nuovo Contratto

FonteFonte 20022002 2003 2003 (*)(*) Tot. aumentoTot. aumento

(TIP)(TIP) 1,71,7 3,03,0 4,74,7

Revisione TIP 2003Revisione TIP 2003 -- 0,10,1 0,10,1

Contrattazione integrativa Contrattazione integrativa (*)(*) 0,50,5 1,01,0 1,51,5

Recupero TIR-TIP – biennio Recupero TIR-TIP – biennio 2000/20012000/2001

0,260,26 0,520,52 0,780,78

Totale dopo l’atto di indirizzoTotale dopo l’atto di indirizzo 2,462,46 4,624,62 7,087,08

Risorse aggiuntive (Acc. Febbraio 2002) Risorse aggiuntive (Acc. Febbraio 2002) (*)(*) -- 1,041,04 1,041,04

Totale comprensivo dell’Acc Febb 2002Totale comprensivo dell’Acc Febb 2002 2,462,46 5,665,66 8,128,12

(*) Le percentuali 2003 sono da considerare “montanti” rispetto a quelle dell’anno 2002(*) Le percentuali 2003 sono da considerare “montanti” rispetto a quelle dell’anno 2002

(*) Qst voce è stata riconosciuta in quanto prevista dalla Finanziaria per il 2002, (art. 16, (*) Qst voce è stata riconosciuta in quanto prevista dalla Finanziaria per il 2002, (art. 16, con legge 448/01con legge 448/01

(*) Si tratta del differenziale inserite nell’atto di indirizzo (4,62) e quanto previsto (*) Si tratta del differenziale inserite nell’atto di indirizzo (4,62) e quanto previsto nell’Accordo “Fini” del Febrraio 2002 nell’Accordo “Fini” del Febrraio 2002

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Descrizione Descrizione ImportoImporto

Aumento del TabellareAumento del Tabellare 77,0077,00

Fondi (contrattazione decentrata)Fondi (contrattazione decentrata) 10,3010,30

Aumento del Notturno e del Festivo (art. 25)Aumento del Notturno e del Festivo (art. 25) (*)(*)7,107,10

Nuova indennità assistenza domiciliareNuova indennità assistenza domiciliare 2,392,39

Nuova indennità SERTNuova indennità SERT 0,650,65

Nuova ind. ruolo sanitario liv. economico BsNuova ind. ruolo sanitario liv. economico Bs 2,202,20

Passaggio da Bs a C ruolo san. per art. 18 c. 8Passaggio da Bs a C ruolo san. per art. 18 c. 8 2,002,00

Passaggio da D a Ds dei coord. art. 19 c. b) e c)Passaggio da D a Ds dei coord. art. 19 c. b) e c) 3,043,04

Passaggi orizz., vert., Pos. Organizzative art. 19 c. Passaggi orizz., vert., Pos. Organizzative art. 19 c. d)d) 4,054,05

Risorse aggiuntive regionali (art. 33 pari allo Risorse aggiuntive regionali (art. 33 pari allo 0,32%)0,32%) (*)(*)5,995,99

Incremento complessivo medioIncremento complessivo medio 109,00109,00

Riparto delle risorseRiparto delle risorse

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Gli aumenti a regimeGli aumenti a regime

CatgCatg IncrementoIncremento

AnnuoAnnuo

Genn-02Genn-02

IISIIS

Dic – 02Dic – 02

IncrementoIncremento

AnnuoAnnuo

Genn-03Genn-03

Ind. diInd. di

QualificazioneQualificazione

professionaleprofessionale

Nuovo Nuovo stipendio lordostipendio lordo

Genn – 03 Genn – 03

AA 362,40362,40 6.237,776.237,77 399,60399,60 114,65114,65 14.041,6614.041,66

BB 392,40392,40 6.276,506.276,50 432,00432,00 486,50486,50 15.173,6415.173,64

BsBs 406,80406,80 6.319,886.319,88 447,60447,60 114,65114,65 15.722,1615.722,16

CC 450,00450,00 6.372,566.372,56 494,40494,40 858,35858,35 17.329,5217.329,52

DD 488,40488,40 6.446,426.446,42 537,60537,60 858,35858,35 18.884,5718.884,57

DsDs 562,80562,80 6.537,316.537,31 579,60579,60 858,35858,35 20.365,5920.365,59

(*) Dal 1 gennaio 2003 il trattamento economico dell’ex livello 8 bis (*) Dal 1 gennaio 2003 il trattamento economico dell’ex livello 8 bis confluito nel livello Ds è di 21.164,37 euro compreso l’IIS di 6.557,97 confluito nel livello Ds è di 21.164,37 euro compreso l’IIS di 6.557,97 euroeuro

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Allegato n°1Allegato n°1

Sostituisce, con riferimento alla catg. C la declaratoria e descrizione Sostituisce, con riferimento alla catg. C la declaratoria e descrizione dei profili e dei requisiti del personal e della medesima categoria di cui dei profili e dei requisiti del personal e della medesima categoria di cui all’allegato 1 del Ccnl integrativo del 20 settembre 2001all’allegato 1 del Ccnl integrativo del 20 settembre 2001

Allegato n°2Allegato n°2

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni – (Decreto del 28 novembre 2000)amministrazioni – (Decreto del 28 novembre 2000)

Dichiarazioni Dichiarazioni

12 dichiarazioni congiunte12 dichiarazioni congiunte

3 dichiarazioni a verbale3 dichiarazioni a verbale

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Dichiarazioni congiunteDichiarazioni congiunte

N° 1N° 1 In relazione all’art.. 3 le parti, ove leggi intervenissero In relazione all’art.. 3 le parti, ove leggi intervenissero successivamente su rapporto di lavoro, si riuniranno per successivamente su rapporto di lavoro, si riuniranno per valutare l’impatto della normativa ai fini dell’art. 2 legge valutare l’impatto della normativa ai fini dell’art. 2 legge 165/2001165/2001

N° 2N° 2 Precisa che le disapplicazioni di cui all’art. 4, c. 2, punto VII Precisa che le disapplicazioni di cui all’art. 4, c. 2, punto VII del Ccnl 7 aprile 1999 comprendono anche i processi di del Ccnl 7 aprile 1999 comprendono anche i processi di esternalizzazione dei serviziesternalizzazione dei servizi

N° 3N° 3 In ordine all’art. 6, si conferma la distinzione fra il diritto alla In ordine all’art. 6, si conferma la distinzione fra il diritto alla fruizione e il diritto di partecipazione alla contrattazione fruizione e il diritto di partecipazione alla contrattazione integrativaintegrativa

N° 4N° 4 Si conferma all’art. 7 che, le organizzazioni sindacali cui si Si conferma all’art. 7 che, le organizzazioni sindacali cui si riferisce l’art. 6 sono quelle firmatarie del presente contrattoriferisce l’art. 6 sono quelle firmatarie del presente contratto

N° 5N° 5 Si concorda che la disapplicazione dell’art. 15 della legge Si concorda che la disapplicazione dell’art. 15 della legge 55/1990 operata dal T.U. n° 267 attiene al comparto delle 55/1990 operata dal T.U. n° 267 attiene al comparto delle Autonomie LocaliAutonomie Locali

N° 6N° 6 Con riferimento all’art. 20, si concorda che le parti non Con riferimento all’art. 20, si concorda che le parti non possono intraprendere iniziative unilaterali per il personale possono intraprendere iniziative unilaterali per il personale che non abbia conseguito nel triennio il minimo di crediti che non abbia conseguito nel triennio il minimo di crediti formativiformativi

N° 7N° 7 Il richiamo al DPR 20 aprile 1994 deve intendersi ora riferito Il richiamo al DPR 20 aprile 1994 deve intendersi ora riferito al DPR 29 ottobre 2001al DPR 29 ottobre 2001

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N° 8N° 8 Le parti prendono atto delle modalità applicative nota n° Le parti prendono atto delle modalità applicative nota n° 6180/11 del 16 dicembre 1999 del Dipartimento della FP, ai 6180/11 del 16 dicembre 1999 del Dipartimento della FP, ai fini della vertenza di cui all’art. 32 c. 13 legge 449/1997fini della vertenza di cui all’art. 32 c. 13 legge 449/1997

N° 9N° 9 Confronto, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Confronto, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Ccn per l’esame del testo unificato delle vigenti disposizioni Ccn per l’esame del testo unificato delle vigenti disposizioni contrattualicontrattuali

N° N° 1010

Si ritiene che le prestazioni aggiuntive di cui all’art. 1 commi Si ritiene che le prestazioni aggiuntive di cui all’art. 1 commi 2 e 3 legge n° 1 del 2002 vengano assoggettate al regime 2 e 3 legge n° 1 del 2002 vengano assoggettate al regime contributivo obbligatoriocontributivo obbligatorio

N° N° 1111

Specifico incontro tra le parti, qualora le conclusioni Specifico incontro tra le parti, qualora le conclusioni contrattuali da realizzare nell’area della dirigenza, contrattuali da realizzare nell’area della dirigenza, comportassero soluzioni difformi, fatte salve le specificità comportassero soluzioni difformi, fatte salve le specificità proprie di tale areaproprie di tale area

N° N° 1212

Incontro specifico per valutare l’impatto, entro tre mesi Incontro specifico per valutare l’impatto, entro tre mesi dall’eventuale proroga dell’attuale normativa di cui alla dall’eventuale proroga dell’attuale normativa di cui alla legge 1/2002 in materia di prestazioni aggiuntive legge 1/2002 in materia di prestazioni aggiuntive nell’ambito più generale della legge 42/1999nell’ambito più generale della legge 42/1999

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