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Date post: 12-Jul-2020
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www.italiaoggi.it ww w w.italiaoggi.it Sette IL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE Dal business plan al team: gli step per avviare una start-up e ottenere i inanziamenti .- 3-0# (' Via libera ai social network per gli avvocati. Promosse le novità introdotte dal Cnf %$ '$&! "# ? +::; ') " :# *' " 8 '"$$ ! " -7/# (!)% " 1<54# 8: 2#<# 2=># &! 3# &! 95665 (*$%( " .-, 0892:; " *51/.7 %( +-462 &$%) ? Affari bera ai socia Legali Nuove tecnologie - Un pass digitale e universale per dialo- gare con i servizi delle p.a.: in partenza il sistema Spid Ciccia Messina da pag. 4 Fisco/1 - Società estinte, cam- po minato per il Fisco. Le ulti- me sentenze rilevano difficoltà per accertamenti e recuperi Bongi a pag. 6 Fisco/2 - Voluntary a regola d’arte. I passaggi per perfe- zionare il rimpatrio di opere, con schema ad hoc per le fi- duciarie Loconte-Iacono a pag. 11 Impresa - Sabatini-ter più generosa: oltre al plafond Cdp si apre il canale di banche e leasing. Domande dal 2/5 De Stefanis a pag. 12 Documenti - I testi delle sen- tenze tributa- rie commentate nella Sezione www.italiaoggi.it/docio7 Dimissioni online, la beffa Per risolvere un problema oggi inesistente, quello della dimissioni in bianco, si è introdotta una procedura contorta, che si presta ad abusi e strumentalizzazioni DI MARINO LONGONI [email protected] L e dimissioni online, entrate in vigore il 12 marzo, vengono presentate dal governo come uno strumento efficace e moderno per sconfiggere la piaga delle dimissioni in bianco. Rischiano però di tra- sformarsi in un incubo per le imprese. Secondo una indagine svolta all’interno della categoria dei consulenti del lavoro le dimissioni in bianco sono una pratica ormai quasi inesistente. Invece secondo il viceministro allo sviluppo economico Te- resa Bellanova, il problema coinvolge 20 mila lavoratori, ma non si capisce come sia stata calcolata questa cifra. Resta il fatto che, se poteva avere un senso far firmare al lavoratore, al momento dell’assunzione, una lettera di dimissioni con la data in bianco quando l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori rendeva quasi impossibile l’eventuale licenziamento, con la cancella- zione dell’obbligo di reintegro per le nuove assunzioni, questa pratica non ha più mo- tivo di esistere. In compenso le dimissioni online introducono una procedura comples- sa a carico del lavoratore e con numerosi lati oscuri che rischiano di prestarsi a facili strumentalizzazioni. Questi dovrebbe in- fatti registrarsi sul sito dell’Inps, richiede- re una password che, in parte, sarà spedita a casa per posta, compilare un modulo, en- trare nel sito cliclavoro e, dopo aver inse- rito una serie di altri dati, inviare le pro- prie dimissioni al proprio datore di lavoro. Quando si dice che la tecnologia semplifica la vita. In alcuni casi invece, per esempio per le lavoratrici in gravidanza o per i ge- nitori durante i primi tre anni di vita del bambino, le dimissioni devono essere convalidate dalla direzione territoriale del lavoro. In alternati- va il lavoratore potrebbe avvalersi dell’assistenza del patronato o del sindacato, che però presumibil- mente non sarà gratuita. Fino a pochi giorni fa bastava presentarsi all’ufficio del perso- nale e consegnare la lettera con le proprie dimissioni. Dopo qualche giorno l’azienda sottoponeva al la- voratore il documento di convalida da controfirmare. Fine. Su un milione di lavoratori che l’anno scorso si sono dimessi volon- tariamente, circa 70 mila hanno dato le dimissioni senza rispettare le proce- dure, più semplici di quelle attuali. Facile prevedere che quest’anno saranno molti di più. Anche perché non rispettare la legge ha le sue convenienze. Facciamo un esem- pio concreto. Un muratore rumeno decide, per qualsiasi motivo, di abbandonare il lavoro. Gli conviene comunicare verbal- mente le dimissioni e andarsene a casa. A questo punto infatti i problemi sono tutti dell’imprenditore che, secondo le prime in- terpretazioni della nuova disciplina, non ha molta scelta: dopo qualche giorno di man- canza del lavoratore dovrà licenziarlo per assenza ingiustificata. In questo modo però l’azienda è costretta a pagare un ticket fino a 1.500 euro, mentre al lavoratore spetterà per un paio d’anni il diritto di incassare la Naspi (il nuovo meccanismo di integrazione salariale sostitutivo della cassa integrazio- ne). Il lavoratore ha fatto bingo: ha evitato problemi burocratici e ha guadagnato due anni di quasi-stipendio. Inoltre, se dovesse decidere di tornare al lavoro dopo qualche mese sarebbe agevolato nella ricerca di un nuovo posto, potendo il nuovo datore di lavoro incassare il 20% della Na- spi non goduta. Inoltre la fruizione della Naspi consente al disoccupa- to di portare in dote all’eventuale datore di lavoro anche i vantaggi economici, normativi, contribu- tivi, e fiscali connessi al suo sta- tus di disoccupato. Di casi simili, dove è evidente una convenienza a non rispettare le regole sulle dimissioni on line, se ne possono trovare a migliaia e non solo tra gli stranieri. I problemi interpretativi, il ri- schio di fare passi falsi, gli oneri economici e burocratici, sono tutti sulle spalle dell’imprenditore. Posso- no porsi problemi in ordine al calcolo del periodo di preavviso, alla validità del- le comunicazioni eseguite, o agli effetti del- le conseguenze dell’inerzia del lavoratore, alle conseguenze di un errore informatico o alla soluzione di casi particolari che solo la pratica potrà evidenziare. In tutti que- sti casi il lavoratore malintenzionato viene consegnata un’arma di ricatto nei confronti dell’azienda che può trovarsi nell’impossi- bilità di reagire. Tutto ciò, per risolvere un problema che non esiste. © Riproduzione riservata D t t ri nell I N E VIDENZA * * * • I PROFESSIONISTI IN CRESCITA • da pag. 49 Con «L’Atlante delle Assicurazioni Leader 2015» a € 3,00 in più; con guida «Tuir 2016» a € 6,00 in più; con guida «Bilanci 2016» a € 6,00 in più; con guida «Andare in pensione» a € 5,00 in più; con guida «Il nuovo codice della strada» a € 6,00 in più 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it
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www.italiaoggi.itwww w.italiaoggi.it

SetteIL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

Dal business plan al team: gli step per avviare una start-up

e ottenere i i nanziamenti

.- 3-0# ('

Via libera ai social network

per gli avvocati. Promosse le novità introdotte dal Cnf

%$ '$&! "#

? +::; ') " :# *' " 8 '"$$! " -7/# (!)% " 1<54# 8: 2#<# 2=># &! 3# &! 95665 (*$%( " .-, 0892:; " *51/.7 %( +-462 &$%) ?

Affari

bera ai socia

Legali

Nuove tecnologie - Un pass digitale e universale per dialo-gare con i servizi delle p.a.: in partenza il sistema Spid

Ciccia Messina da pag. 4

Fisco/1 - Società estinte, cam-po minato per il Fisco. Le ulti-me sentenze rilevano difficoltà per accertamenti e recuperi

Bongi a pag. 6

Fisco/2 - Voluntary a regola d’arte. I passaggi per perfe-zionare il rimpatrio di opere, con schema ad hoc per le fi-duciarie

Loconte-Iacono a pag. 11

Impresa - Sabatini-ter più generosa: oltre al plafond Cdp si apre il canale di banche e leasing. Domande dal 2/5

De Stefanis a pag. 12

Documenti - I testi delle sen-tenze tributa-

rie commentate nella Sezione

www.italiaoggi.it/docio7

Dimissioni online, la beffaPer risolvere un problema oggi inesistente, quello della dimissioni in bianco, si è introdotta una procedura contorta, che si presta ad abusi e strumentalizzazioni

DI MARINO LONGONI

[email protected]

Le dimissioni online, entrate in vigore il 12 marzo, vengono presentate dal governo come uno strumento effi cace

e moderno per sconfi ggere la piaga delle dimissioni in bianco. Rischiano però di tra-sformarsi in un incubo per le imprese.

Secondo una indagine svolta all’interno della categoria dei consulenti del lavoro le dimissioni in bianco sono una pratica ormai quasi inesistente. Invece secondo il viceministro allo sviluppo economico Te-resa Bellanova, il problema coinvolge 20 mila lavoratori, ma non si capisce come sia stata calcolata questa cifra. Resta il fatto che, se poteva avere un senso far fi rmare al lavoratore, al momento dell’assunzione, una lettera di dimissioni con la data in bianco quando l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori rendeva quasi impossibile l’eventuale licenziamento, con la cancella-zione dell’obbligo di reintegro per le nuove assunzioni, questa pratica non ha più mo-tivo di esistere. In compenso le dimissioni online introducono una procedura comples-sa a carico del lavoratore e con numerosi lati oscuri che rischiano di prestarsi a facili strumentalizzazioni. Questi dovrebbe in-fatti registrarsi sul sito dell’Inps, richiede-re una password che, in parte, sarà spedita a casa per posta, compilare un modulo, en-trare nel sito cliclavoro e, dopo aver inse-rito una serie di altri dati, inviare le pro-

prie dimissioni al proprio datore di lavoro. Quando si dice che la tecnologia semplifi ca la vita. In alcuni casi invece, per esempio per le lavoratrici in gravidanza o per i ge-nitori durante i primi tre anni di vita del bambino, le dimissioni devono essere convalidate dalla direzione territoriale del lavoro. In alternati-va il lavoratore potrebbe avvalersi dell’assistenza del patronato o del sindacato, che però presumibil-mente non sarà gratuita.

Fino a pochi giorni fa bastava presentarsi all’uffi cio del perso-nale e consegnare la lettera con le proprie dimissioni. Dopo qualche giorno l’azienda sottoponeva al la-voratore il documento di convalida da controfi rmare. Fine.

Su un milione di lavoratori che l’anno scorso si sono dimessi volon-tariamente, circa 70 mila hanno dato le dimissioni senza rispettare le proce-dure, più semplici di quelle attuali. Facile prevedere che quest’anno saranno molti di più. Anche perché non rispettare la legge ha le sue convenienze. Facciamo un esem-pio concreto. Un muratore rumeno decide, per qualsiasi motivo, di abbandonare il lavoro. Gli conviene comunicare verbal-mente le dimissioni e andarsene a casa. A questo punto infatti i problemi sono tutti dell’imprenditore che, secondo le prime in-terpretazioni della nuova disciplina, non ha molta scelta: dopo qualche giorno di man-

canza del lavoratore dovrà licenziarlo per assenza ingiustifi cata. In questo modo però l’azienda è costretta a pagare un ticket fi no a 1.500 euro, mentre al lavoratore spetterà per un paio d’anni il diritto di incassare la Naspi (il nuovo meccanismo di integrazione salariale sostitutivo della cassa integrazio-ne). Il lavoratore ha fatto bingo: ha evitato

problemi burocratici e ha guadagnato due anni di quasi-stipendio. Inoltre, se dovesse decidere di tornare al lavoro dopo qualche

mese sarebbe agevolato nella ricerca di un nuovo posto, potendo il nuovo datore

di lavoro incassare il 20% della Na-spi non goduta. Inoltre la fruizione della Naspi consente al disoccupa-to di portare in dote all’eventuale datore di lavoro anche i vantaggi economici, normativi, contribu-tivi, e fi scali connessi al suo sta-tus di disoccupato. Di casi simili, dove è evidente una convenienza a non rispettare le regole sulle dimissioni on line, se ne possono trovare a migliaia e non solo tra gli stranieri.

I problemi interpretativi, il ri-schio di fare passi falsi, gli oneri

economici e burocratici, sono tutti sulle spalle dell’imprenditore. Posso-

no porsi problemi in ordine al calcolo del periodo di preavviso, alla validità del-

le comunicazioni eseguite, o agli effetti del-le conseguenze dell’inerzia del lavoratore, alle conseguenze di un errore informatico o alla soluzione di casi particolari che solo la pratica potrà evidenziare. In tutti que-sti casi il lavoratore malintenzionato viene consegnata un’arma di ricatto nei confronti dell’azienda che può trovarsi nell’impossi-bilità di reagire. Tutto ciò, per risolvere un problema che non esiste.

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• I PROFESSIONISTI IN CRESCITA • da pag. 49

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2 Lunedì 14 Marzo 2016 GLI EFFETTI DEL JOBS ACTIn vigore il dm 15/12/15. Per limitare i rischi un Vademecum della Fondazione Studi Cdl

Dimissioni online, per l’impresaaumentano oneri e incertezzaPagine a cura

DI SILVANA SATURNO

Aziende in allerta sul-le dimissioni online, in vigore da sabato 12 marzo. D’ora in

poi i lavoratori si potranno dimettere solo con la proce-dura telematica, e di fronte ai dipendenti che decideranno consapevolmente, o non riu-sciranno a rispettare il nuo-vo iter, le alternative per il datore di lavoro saranno due: 1) restare in una condizione di incertezza giuridica pronti a sostenere l’onere probatorio in giudizio sulle cause della fi ne del rapporto di lavoro o 2) av-viare il procedimento discipli-nare per il licenziamento, con conseguente versamento del ti-cket relativo. In questo secondo caso, il «licenziato» (in realtà il lavoratore dimessosi in modo irregolare) avrà, su richiesta, anche diritto alla Naspi: l’in-dennità erogata dall’Inps che spetta a chi è rimasto invo-lontariamente disoccupato. A mettere nero su bianco rischi e criticità per imprese e lavo-ratori della nuova procedura, introdotta dall’articolo 26 del dlgs 151/15 attuativo del Jobs Act, è la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro in un do-cumento che rappresenta un Vademecum per professionisti, lavoratori e aziende alle prese con il nuovo meccanismo.

La novità. Quella introdot-ta dal Jobs Act non è una vera e propria novità, visto che la presentazione delle dimissioni volontarie attraverso moduli standard e informatizzati era stata già prevista e disciplinata dalla legge 188/07 su iniziativa del governo Prodi. Legge abro-gata, circa un anno dopo, dal governo Berlusconi, anche «in seguito alle diffi coltà, soprat-tutto di carattere burocratico, emerse in sede di applicazione della normativa (evidenzia-te soprattutto da parte delle imprese)» si legge nel Dossier della Camera del 23 giugno sul decreto legislativo 151/15.

La nuova procedura, in vigo-re da sabato, è stata reintro-dotta con l’obiettivo, si ricorda nel Dossier, di «contrastare la pratica delle cosiddette dimis-sioni in bianco, consistente nel far fi rmare le dimissioni del lavoratore al momento dell’as-sunzione e quindi nel momento in cui la posizione dello stesso lavoratore è più debole».

Peraltro secondo gli stessi Consulenti del lavoro quel-lo delle dimissioni in bianco risulterebbe un fenomeno non particolarmente diffuso. Difficile avere numeri certi: il viceministro allo Sviluppo economico, Teresa Bellanova, che ha riportato in Parlamento la legge dopo l’abrogazione, ha

parlato nelle scorse settimane di circa 20 mila casi (su circa 1,4 milioni di lavoratori che si dimettono ogni anno); secondo Pietro Martello, presidente della sezione lavoro del Tribu-nale di Milano «si tratta di un fenomeno ancora presente, so-prattutto fra le lavoratrici, che la nuova procedura telematica, basata sull’attribuzione di una data certa alle dimissioni, può senz’altro attenuare».

«Il fi ne con cui nasce la nor-mativa è certamente nobile», ha dichiarato Rosario De Luca, presidente della Fon-dazione studi Cdl, «ma risul-ta di diffi cile comprensione la necessità di dover complicare l’iter di dimissioni di oltre un milione di lavoratori per una manciata di irregolarità, peral-tro mai censite esattamente».

Vediamo dunque rapida-mente come si svolgerà la pro-cedura (che, si ricorda, lascia fuori alcune tipologie di rap-porti, come quello di lavoro domestico: si veda il decreto di

riferimento 15 dicembre 2015 e la circolare del Minlavoro n. 12 del 4 marzo 2016).

Due opzioni. Il lavoratore che intende dimettersi potrà procedere da solo o attraverso un soggetto abilitato. Nel pri-mo caso, il lavoratore dovrà: 1) richiedere Codice Pin Inps; 2) accedere al portale lavoro.gov.it per la compilazione del form online con i propri dati, i dati del datore di lavoro e i dati del rapporto di lavoro; 3) inviare il tutto per via informatica al sistema «Svm» che fornirà co-dice alfanumerico attestante giorno e ora di trasmissione del modulo. Il modello sarà trasmesso dal ministero al datore di lavoro a mezzo Pec e alle Dtl competenti.

Nel secondo caso, ovvero tramite soggetto abilitato, il lavoratore non dovrà munir-si di Pin Inps e credenziali di accesso al portale, ma sarà il soggetto abilitato a effettuare la procedura previa verifi ca dell’identità del lavoratore

stesso. Analoga procedura sussiste per la revoca delle di-missioni, entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo.

Le criticità burocrati-che. La Fondazione Studi le riepiloga così nel Vademe-cum:

1) rischio, per il lavoratore, di lungaggini nella concessio-ne del Pin (si pensi all’invio a mezzo posta della seconda parte del Pin all’utente) con conseguente rallentamento della comunicazione della dimissione o addirittura di ripensamento, per esempio, della legittima scelta di di-missioni per giusta causa;

2) rischio di lacune e bloc-co dei trattamenti previden-ziali in caso di dimissioni per giusta causa, a causa di una lacuna nel modulo in-formatico relativa, appunto, all’indicazione del «recesso per giusta causa»: il modulo lacunoso produrrebbe a sua volta comunicazioni non cor-rette, da parte del datore di

lavoro, al Centro dell’impiego e il lavoratore rischierebbe di non percepire l’indennità per involontaria disoccupazione;

3) rischio di confusione fra la data di decorrenza delle dimissioni e la data di tra-smissione del modulo, anche in funzione della necessità di comunicare il periodo di pre-avviso.

Secondo la Cna, Confede-razione dell’artigianato e del-la piccola e media impresa, si tratta di una «procedura te-lematica complessa che il la-voratore deve porre in essere autonomamente o attraverso soggetti abilitati come i Pa-tronati, con il rischio che le di-missioni vengano considerate ineffi caci e, per l’impresa, che questa ineffi cacia si traduca in una situazione di incertez-za legata alla prosecuzione del rapporto di lavoro».

I rischi per le aziende. Le regole introdotte dal Le-gislatore del Jobs Act, che hanno mandato in soffi tta le norme della legge 92/12, han-no «dimenticato», consapevol-mente o meno, regole analo-ghe a quelle, fi n qui esistite, di conferma automatica delle dimissioni in caso di manca-to rispetto della procedura da parte del lavoratore: il la-voratore veniva invitato dal datore di lavoro a portare a termine la procedura di con-valida e, se ciò non avveniva, il rapporto si considerava ri-solto. La mancata previsione di una norma di tal tenore fa sì che attualmente, di fronte al dipendente che si dimet-te sbattendo semplicemente la porta, l’azienda rimanga esposta all’incertezza «rap-porto risolto per fatto con-cludente» o «abbandono del posto di lavoro»?

Nel dubbio, evidenzia la Fondazione studi nel vade-mecum in commento, biso-gnerà valutare con atten-zione se optare per la prima ipotesi, peraltro più incerta, «con onere probatorio a cari-co del datore di lavoro, che potrebbe essere chiamato a dimostrare quale sia stata la ragione della risoluzio-ne del rapporto di lavoro in caso di controversia», oppu-re per la seconda, che pun-ta a porre fine all’incertezza con l’avvio del licenziamento disciplinare per assenza in-giustificata dal lavoro e con il pagamento del relativo ticket di licenziamento.

Tale seconda ipotesi apre la strada alla concessione della Naspi, l’indennità di disoccupazione al dimesso/licenziato, che secondo le stime dei consulenti potreb-be gravare sul bilancio dello Stato per circa 1,5 miliardi di euro.

parlato nelle scorse settimane riferimento 15 dicembre 2015 stesso Analoga procedura

La procedura di dimissioni volontarie

Fino ad oggiAtto di dimissioni (no moduli precosti-tuiti) + Convalida

D’ora in poiProcedura telematica (con moduli precostituiti) gestita in autonomia o tramite soggetti abilitati (sindacati, patronati, enti bilaterali, commissioni di certii cazione)

Il lavoratore poteva dimettersi nel rispetto del periodo di preavviso e delle (eventuali) formalità previste dal codice civile e dai contratti collettivi di riferimento.Dal 2012 (Legge 92- Riforma Fornero), l’atto di dimissioni doveva essere se-guito da un procedimento di convalida, che poteva svolgersi in due modalità alternative fra loro:

Convalida presso la Direzione ter-• ritoriale del lavoro o il Centro per l’impiego territorialmente compe-tenti, o presso le sedi individuate dai contratti collettivi (comma 17, art. 4, legge 92)Sottoscrizione da parte del lavorato-• re di apposita dichiarazione in calce alla ricevuta della comunicazione di cessazione inoltrata all’Inps (com-ma 18, art. 4, legge 92)

Il lavoratore deve dimettersi inviando le proprie dimissioni per via telemati-ca. Può farlo:

da solo:• richiedendo e utilizzando il Pin Inps, accedendo al format pre-disposto dal ministero del lavoro, compilandolo nelle parti richieste e inviando online;tramite soggetto abilitato: • questi, attraverso le credenziali per il sito cliclavoro, procederà per conto del lavoratore previa verii ca dell’identi-tà del medesimo.

Avrà sette giorni di tempo per revo-care, sempre per via telematica, le dimissioni già trasmesse.Il modulo viene inviato all’indirizzo di posta elettronica (anche certii cata) del datore di lavoro e alla direzione del lavoro territorialmente competente.

In assenza del rispetto/completamen-to della corretta procedura: il datore di lavoro spediva al lavoratore un invito scritto a completare la procedura e, in caso di mancata adesione del lavo-ratore all’invito stesso entro 7 giorni dalla ricezione, il rapporto si intendeva risolto

In assenza del rispetto/completamen-to della corretta procedura: il rapporto di lavoro non può dirsi risolto. Il dato-re di lavoro che non vuole rimanere nell’incertezza può invitare il lavoratore a effettuare/completare la procedura e, in caso di mancata adesione all’in-vito, dovrà procedere al licenziamento disciplinare, con i relativi oneri

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3Lunedì 14 Marzo 2016LGLI EFFETTI DEL JOBS ACT

La nuova modalità di presentazione delle dimissioni «si applica a tutti i casi di recesso

unilaterale del lavoratore e ai casi di risoluzione consen-suale di cui all’articolo 1372, comma 1, del codice civile». A ribadirlo è il ministero del lavoro, nella recente cir-colare in materia n. 12 del 4 marzo 2016. Circolare che tuttavia non chiarisce come mai un accordo di risoluzione consensuale che, al pari della stipula del contratto di lavoro richiede(rebbe) la manifesta-zione del consenso/intenzione di entrambe le parti coinvolte (datore di lavoro e lavoratore) possa essere sostituito dalla trasmissione di unilaterale di un modulo da parte di uno solo dei due soggetti.

Non è questo peraltro l’unico aspetto poco chiaro o in attesa di chiarimenti della nuova pro-cedura, che la breve circolare del 4 marzo non è riuscita a risolvere: proprio per questo operatori e professionisti inter-pellati da ItaliaOggi Sette sulle criticità esistenti attendono e sollecitano nuovi interventi ministeriali.

Mancato rispetto della procedura, competenze di fi ne rapporto, ripensamen-to. Il datore di lavoro subisce in qualche modo il rispetto o

meno della procedura citata da parte del lavoratore sotto diversi profili. Si è già visto nell’articolo precedente che se il lavoratore omette o non com-pleta la procedura, il datore di lavoro resta «nel limbo» ed è co-stretto ad avviare la procedura di licenziamento disciplinare, pagando il relativo ticket. Ma come deve orientarsi il datore di lavoro, per esempio, per il pagamento delle competenze di fi ne rapporto? Può rinviarle se il lavoratore non effettua la procedura?

Non è certo: trattandosi in-fatti di retribuzione differita, spiegano gli esperti del lavoro, oltre certi limiti non si può an-dare, visto che ai sensi dell’art. 2120 c.c. il trattamento va ero-gato in qualunque circostanza e qualunque sia la causa della cessazione del rapporto. La soluzione pratica può essere quella di invitare il lavoratore a passare in azienda per per-cepire le competenze di fine rapporto dopo aver proceduto

a formalizzare le dimissioni attraverso il solo iter previsto dalla legge.

E, ancora, cosa accade se il lavoratore non ha seguito la procedura e, a distanza di un notevole lasso di tempo, si ripresenta al lavoro e offre la propria disponibilità? Il datore di lavoro può fare poco, a meno che non abbia proceduto al li-cenziamento o ad una messa in mora (non prevista dal legisla-tore delegato, ma desumibile dai principi generali di corret-tezza e buona fede desumibili dal codice civile).

Ritardi e problemi tecni-ci. Non è chiaro cosa accada se, nel caso in cui il lavoratore pro-ceda in autonomia, l’iter si in-ceppi (ad esempio, perché tardi l’invio della seconda parte del pin che avviene, per posta, in data successiva alla richiesta) e il lavoratore faccia perdere le proprie tracce perché ha avuto un’altra possibilità lavorativa o è tornato all’estero. Qualsia-si altra modalità di presenta-

zione delle dimissioni appare infatti esclusa.

Criticità potranno presen-tarsi anche per il lavoratore che si rivolge ad un patronato o ad un altro dei soggetti abi-litati (magari nel pieno delle denunce dei redditi o di altri adempimenti fi scali o sindaca-li) e, per una ragione qualsiasi, le dimissioni vengano «calen-darizzate» a una data, di pa-recchio, successiva.

Oppure per il lavoratore che abbia chiesto di espleta-re la procedura avanti a una commissione di certifi cazione costituita ex art. 76 del dlgs n. 276/2003 (ad esempio, quella presso le Dtl, gli ordini provin-ciali dei consulenti del lavoro e le università abilitate) che è organo collegiale e che «non siede in permanenza»: occorre-rà infatti la convocazione della stessa e la presenza dei mem-bri effettivi, a cominciare da quella del dirigente della Dtl e di quelli dell’Inps e dell’Inail.

Preavviso e altre questio-

ni. Ancora, resta poco chiaro cosa accada se il lavoratore dopo aver trasmesso le dimis-sioni secondo la procedura, indicando quale giorno di riso-luzione del rapporto una data successiva (ad esempio, al ter-mine del periodo di preavviso), si trovasse di fronte all’ipotesi di un datore di lavoro che, pa-gando la relativa indennità, rinunci al preavviso lavorato: andrebbe rifatta la procedura perché la data di cessazione del rapporto è diversa?

E cosa accade se il lavoratore avendo trasmesso le dimissioni ad una certa data comprensiva del periodo di preavviso si am-mala o subisce un infortunio? Se per effetto della malattia o dell’infortunio si supererà la data indicata, il rapporto cesserà con la fi ne del «fatto impediente»? Il buon senso propenderebbe per la non ri-petizione delle dimissioni, ma la circolare nulla dice sull’ar-gomento.

Dubbi permangono anche sul computo dell’organico aziendale, sulle dimissioni per giusta causa, sull’alte-razione del modulo e conse-guenti sanzioni. Non resta a questo punto che attendere i risultati dell’entrata a regime del sistema e le future deluci-dazioni ministeriali.

© Riproduzione riservata

Dalla giusta causa al preavviso: la circolare n. 12/16 lascia aperte diverse questioni

Obblighi e tempitutti da chiarire

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4 Lunedì 14 Marzo 2016 N U OV E T E C N O L O G I EAl via dal 15 marzo Spid, il nuovo sistema di login per i servizi pubblici online

Un pass digitale e universale per dialogare con le p.a.

Pagine a curaDI ANTONIO CICCIA

MESSINA

Pin unico per i servi-zi con la Pubblica amministrazione. O meglio un’unica cre-

denziale. Il sistema si chia-ma Spid (sistema pubblico di identità digitale) e parte il 15 marzo 2016 con una speri-mentazione su larga scala.

Le prime amministrazioni che aderiscono sono l’Agen-zia delle entrate, Inps, Inail, comune di Firenze, comune di Venezia, comune di Lecce, regione Toscana, regione Li-guria, regione Emilia-Roma-gna, regione Friuli Venezia Giulia, regione Lazio e re-gione Piemonte. E InfoCert, Poste Italiane e Tim stanno rendendo disponibili le pri-me identità digitali.

L’idea è semplifi care le mo-dalità di fruizione telematica dei servizi, consentendo al cittadino di dialogare utiliz-zando una credenziale con tutti i soggetti coinvolti.

Vediamo cosa cambia per cittadini e imprese.

In dettaglio Spid è il nuovo sistema di login che permet-terà a cittadini e imprese di accedere con un’unica iden-tità digitale a tutti i servizi online di pubbliche ammi-nistrazioni e imprese ade-renti. Grazie a Spid si può dire addio alle innumerevoli password, chiavi e codici ne-cessari oggi per utilizzare i servizi online di p.a. e im-prese. Tra i servizi fruibili con il sistema Spid possono elencarsi: servizi Anagrafi ci, 730 precompilato, incentivi alle imprese, certificazio-ne Isee, iscrizione ad asili nido, domanda d’iscrizione alla gestione separata, spor-tello telematico Imu, Tari, Tasi, certificati energetici, pagamenti contributi Inps lavoratori domestici, invio domanda di disoccupazione, ritiro referti medici.

Altri servizi raggiungibili con il sistema Spid sono lo Sportello unico per le atti-vità produttive (Suap), lo Sportello unico per l’edilizia (Sue) e la prenotazione tra-mite Cup. Inoltre in alcune regioni si prevede l’esten-sione all’accesso ad avvisi e bandi, al fascicolo sanitario, al bollo auto e ai servizi per lo studente.

L’identità Spid è costituita da credenziali con caratteri-stiche differenti in base al livello di sicurezza richiesto per l’accesso. Ci sono tre li-velli di sicurezza, ognuno dei quali corrisponderà a tre di-versi livelli di identità Spid.

Il primo livello si basa su

sistemi di autenticazione informatica a un singolo fat-tore: per esempio l’autentica-zione tramite identifi cativo utente (Id) e password scelta dall’interessato.

Il secondo livello di sicu-rezza prevede sistemi di au-tenticazione informatica a due fattori: per esempio tra-mite password e generazione di una One Time Password inviata dall’utente oppure l’invio di un sms, liste-tabel-le predefi nite o applicazioni mobili per smartphone o ta-blet collegati in rete. Infi ne il terzo livello è un sistema di autenticazione informatica a due fattori basati su certi-fi cati digitali e criteri di cu-stodia delle chiavi private su dispositivi, come per esempio l’autenticazione combina-ta tramite password e una smart card.

Pubbliche amministrazio-

ni e privati defi niranno au-tonomamente il livello di si-curezza necessario per poter accedere ai propri servizi digitali.

Le credenziali Spid garantiranno un accesso unico a tutti i servizi da molteplici dispo-sitivi.

L’identità Spid viene rilasciata dai Gestori di identità digitale (Identity Provi-der), soggetti pri-vati accreditati da Agid che, nel ri-spetto delle regole emesse dall’Agen-zia, forniscono le identità di-gitali e gestiscono l’autentica-zione degli utenti.

Per ottenere un’identità Spid l’utente deve farne ri-chiesta al gestore, il quale,

dopo aver verifi cato i dati del richiedente, emette l’identità digitale rilasciando le creden-

ziali all’utente. Ogni gestore può scegliere tra diverse mo-dalità di verifi ca.

Il cittadino può scegliere il gestore di identità digitale che preferisce.

Attualmente i gestori di identità digitale sono Poste italiane Id, Infocert Id e Tim Id.

Il sistema prevede alcune cautele contro l’utilizzo abusi-vo o fraudolento dell’identità digitale. A posteriori (dopo il furto di identità) si può agire civilmente per il risarcimento dei danni e si può denunciare penalmente: il codice penale prevede la reclusione fi no a tre anni (oltre a una multa) per il gestore di identità (arti-colo 640-quinquies del codice penale).

In astratto potrebbe capita-re anche che un service provi-der si inventi che un cittadino

ha acceduto a un servizio ed effettuato de-terminate azio-ni dopo essersi autenticato con una identità Spid. Tuttavia, spiega l’Agid, differentemen-te dal caso in cui si utilizzas-se una carta elettronica, con l’uso dell’identi-tà Spid il reato (sostituzione di persona, frode

informatica ecc.) sarebbe fa-cilmente provabile. Il gestore dell’identità infatti deve man-tenere traccia dei processi di autenticazione effettuati.

Le misure precauzionali adottate sono le seguenti. Se il cittadino o l’impresa ritiene che la propria identità digita-le sia stata utilizzata abusi-vamente o fraudolentemente da un terzo, potrà bloccare l’identità digitale, chiedendo-ne la sospensione al gestore della stessa e, se conosciuto, anche al fornitore di servizi presso il quale essa risulta essere stata utilizzata.

Se la richiesta sarà inviata con posta elettronica certifi ca-ta, o sottoscritta con fi rma di-gitale o fi rma elettronica qua-lifi cata, il gestore dell’identità digitale e il fornitore di servi-zi eventualmente contattato provvederanno subito; negli altri casi si procederà previa verifica della provenienza della richiesta di sospensione da parte del soggetto titolare dell’identità digitale.

La sospensione durerà un massimo di 30 giorni, decorsi i quali l’identità digitale dovrà essere ripristinata o revocata. La revoca scatta quando il ge-store avrà ricevuto dall’inte-ressato copia della denuncia presentata all’autorità giu-diziaria per gli stessi fatti su cui è stata basata la richiesta di sospensione.

© Riproduzione riservata

Le identità digitali rilasciate all’utente contengono obbligatoriamente il codice identifi cativo, gli attributi identifi cativi e almeno un attributo secondario.Per codice identifi cativo si intende il par-ticolare attributo assegnato dal gestore dell’identità digitale che consente di indi-viduare univocamente un’identità digitale nell’ambito dello Spid. Gli attributi identifi cativi, per le persone fi siche sono nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, codice fi scale, estremi di un valido documento d’identità, mentre per le persone giuridiche sono ragione o denomi-nazione sociale, sede legale, codice fi scale o partita Iva, visura camerale attestante lo stato di rappresentante legale del soggetto richiedente l’identità per conto della socie-tà e gli estremi del documento d’identità utilizzato dal rappresentante legale.L’attributo secondario serve per le comuni-cazioni tra il gestore dell’identità digitale e l’utente. Gli attributi secondari sono il numero di telefonia fi ssa o mobile, l’indi-rizzo di posta elettronica, il domicilio fi -sico e digitale ed eventuali altri attributi individuati dall’Agid funzionali alle comu-nicazioni. Per gli attributi secondari devono essere forniti almeno un indirizzo di posta elet-tronica e un recapito di telefonia mobile.

I gestori devono accertare che l’indirizzo di posta elettronica comunicato sia unico in ambito Spid, cioè non sia stato prece-dentemente indicato per l’acquisizione di un’identità digitale.Infi ne sono attributi qualifi cati: le qualifi -che, le abilitazioni professionali e i poteri di rappresentanza e qualsiasi altro tipo di attributo attestato da un gestore di attri-buti qualifi cati.Le identità digitali saranno rilasciate a do-manda e si deve verifi care l’identità fi sica del soggetto richiedente, tramite esibizione a vista di un valido documento d’identità e, nel caso di persone giuridiche, della procu-ra attestante i poteri di rappresentanza. In alternativa sono previste forme di verifi ca dell’identità informatica (per esempio me-diante acquisizione del modulo di adesione allo Spid sottoscritto con fi rma elettronica qualifi cata o con fi rma digitale).Una misura indirettamente precauzionale è quella che fa leva sull’aggiornamento co-stante delle informazioni (attributi identi-fi cativi) sul conto del titolare dell’identità. È, infatti, previsto l’obbligo degli utenti di informare tempestivamente il gestore dell’identità digitale di ogni variazione de-gli attributi previamente comunicati; e il gestore deve provvede tempestivamente ai necessari aggiornamenti.

Previste forme di verifi ca

Il sistema

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5Lunedì 14 Marzo 2016LunN U OV E T E C N O L O G I E

Non ci sarà nessuna profilazione a sco-pi commerciali dei dati dell’utente da

parte degli Identity Pro-vider.

Inoltre il sistema Spid protegge i dati personali più di una smart-card. Con le carte elettroniche i dati personali utili a verificare l’identità in rete sono tutti disponibili al service pro-vider.

Con Spid, sebbene l’uten-te sarà sempre autentica-to con assoluta certezza, saranno forniti al service provider, previa autorizza-zione dell’utente, solo i dati strettamente necessari per la specifica transazione. Per esempio, per i servizi che necessitano solo di ve-rificare la maggiore età del soggetto o di conoscere un indirizzo email, l’identity provider fornirà al service provider solo le informa-zioni strettamente neces-sarie.

In corso d’opera, tra l’al-tro, il Garante della priva-cy ha fornito le sue osserva-zioni (provvedimento n. 660 del 17 dicembre 2015), chie-dendo una rete di garan-zie, tra le quali: stringenti controlli dell’Agid in tema di sicurezza informatica e protezione dei dati; una più puntuale definizione delle modalità di conservazio-ne della documentazione inerente la creazione e il rilascio dell’identità digi-tale; la specificazione delle caratteristiche del servizio all’utente dell’avvenuto uti-lizzo delle sue credenziali; una migliore esplicitazione delle procedure di sospen-sione e revoca dei gestori. È stata inoltre sancita la collaborazione tra Agid e Garante privacy con l’obiet-

tivo di vigilare sul funzio-namento di un sistema così delicato.

Il garante ha anche chie-sto di specificare che, se il gestore dell’identità digi-tale fornisce solo l’identi-ficazione da remoto come modalità per la verifica dell’identità del richieden-

te, ciò deve essere messo in evidenza, oltre che nel-le condizioni e termini del contratto, anche nell’infor-mativa da rendere all’uten-te.

Sempre a protezione dei dati bisogna ricordare l’ob-bligo per il gestore di comu-nicazione di eventuali vio-

lazioni o intrusioni nei dati personali (i cosiddetti data breach) e le procedure che l’Agid è tenuta ad adottare in caso di inadempimenti del gestore.

Si potranno avere più identità Spid, senza che questo provochi intoppi. Sul sito dell’Agid è trattato

il caso del cittadino dotato di due identità Spid fornite da due diversi gestori, che inizi un procedimento am-ministrativo con una iden-tità Spid, e pone il quesito se quel cittadino dovrà ri-cordarsi quale identità ha utilizzato per accedere nuo-vamente a quella p.a. per seguire la propria pratica o presentare altra docu-mentazione. La risposta è negativa, in quanto l’ufficio pubblico, sarà in grado di riconoscere il cittadino e consentirgli di accedere ai propri dati e alle proprie pratiche a prescindere dall’identità Spid utilizza-ta dal cittadino.

Il cittadino non dovrà te-mere di avere dimenticato una identità digitale. Non si corre il rischio di avere identità digitali attive di cui si perda memoria. Le norme, infatti, prescrivono al gestore dell’identità di tener traccia dell’uso delle singole identità emesse e, non rilevandone l’utilizzo per un periodo di 24 mesi, deve revocare l’identità non utilizzata.

Per l ’uso dell’identità Spid, tra l’altro, non sarà obbligatorio l’uso di alcun lettore di carte ma potrà essere utilizzata in diverse modalità (per esempio, pc, smartphone, tablet ecc.). Il cittadino sarà libero di scegliere la soluzione che offre il mercato e cambiarla quando vuole.

Una volta scelto un ge-store di identità e ottenu-ta l’identità, il cittadino non sarà vincolato a quel gestore, in quanto potrà revocare l’identità ottenu-ta in qualunque momento senza dover fornire alcuna motivazione.

© Riproduzione riservata

La privacy non è a rischio

Sei milioni di identità digitali entro il 2016. È l’obiettivo fi s-sato dall’Agid, anche se il primo bilancio andrà fatto a fi ne 2017. E a costo zero per il Pin relativo ai primi due livelli di sicurezza, che corrispondono alle versioni con cui si può accedere a tutti i servizi online. Vediamo come si sono organizzati gli identity provider.Tim Id mette a disposizione dal 15 marzo 2016 il set unico di cre-denziali, di accedere online a cen-tinaia di servizi pubblici e privati sostituendo I precedenti codici.In particolare, Tim Id potrà es-sere richiesto gratuitamente da tutti i cittadini effettuando la registrazione sul portale www.nuvolastore.il e seguendo la pro-cedura di attivazione indicata. L’utente riceverà le credenziali Tim Id via email e sms.Tim Id sarà utilizzabile su tutti i portali delle pubbliche ammini-strazioni locali e centrali e del-le aziende private aderenti che esporranno l’Icona del lucchetto «Spid». Sono previsti livelli di si-curezza differenziati in base alle

diverse tipologie di servizi cui si vuole accedere: l’accesso ai ser-vizi informativi sarà consentito tramite nome utente e password stabiliti dall’utente stesso; per alcune operazioni, ove richiesta una maggiore sicurezza e tutela dei dati, sarà inviato all’utente un codice utilizzabile una sola volta (One Time Password) per completare l’accesso ai servizi. Saranno inoltre disponibili un cruscotto di controllo e un servi-zio di notifi che sull’utilizzo della propria identità digitale Tim Id. Il servizio potrà essere richiesto anche dalle aziende che avranno a disposizione, in opzione, iden-tità multiple per i propri rappre-sentanti.Un potenziale di 4 milioni di clienti di Poste Italiane potrà usufruire dello Spid, il sistema pubblico per l’identità digitale di cui il gruppo. Anche per PosteId il sistema parte dal 15 marzo 2016 e sarà reso disponibile al pubbli-co partendo dai clienti dotati di strumenti di riconoscimento in rete, e dai primi 396 uffi ci locali, con Venezia capofi la.

Obiettivo 6 milioni di utenti

I tre livelli di sicurezza

Spid obbligatorio per le p.a. Per gli enti pubblici l’adesione al si-stema pubblico di identità digi-tale è vincolante. Mentre per le imprese l’adesione allo Spid per fornire i propri servizi in rete è facoltativo. Lo precisa la cir-colare 7 del 22 febbraio 2016 di Assonime, dedicata all’illustra-zione della novità in materia di digitalizzazione dei servizi. La circolare richiama, comunque, le disposizioni del codice dell’ammi-nistrazione digitale, in base alle quali l’impresa, che aderisce allo Spid per la verifi ca dell’accesso ai servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimen-to dell’utente, non è tenuta a un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti ai sensi dell’articolo 17 del decre-to legislativo 9 aprile 2003, n. 70, sul commercio elettronico.Invece, per gli enti pubblici, erogatori di servizi online, per i quali è necessaria l’identifi ca-zione informatica dell’utente, la normativa prescrive l’obbligo di consentire l’identifi cazione degli utenti mediante lo Spid.

Le p.a., pertanto, hanno l’obbligo di aderire allo Spid.Le p.a., inoltre, hanno 24 mesi di tempo, decorrenti dalla data di iscrizione nel registro Spid del primo gestore di identità digita-le, per adeguare i sistemi di login dei propri siti all’accesso tramite Spid. La circolare Assonime ricorda che le pubbliche amministrazioni possono anche affi dare ai gestori di identità dello Spid le funzioni di autenticazione informatica e che le pubbliche amministrazioni in qualità di fornitori di servizi possono utilizzare a titolo gra-tuito le verifi che effettuate dai gestori di identità digitale e dai gestori di attributi qualifi cati. Le p.a., infi ne, devono trattare i dati nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati perso-nali: in particolare i fornitori di servizi devono informare l’utente che l’identità digitale e gli even-tuali attributi qualifi cati saranno verifi cati rispettivamente presso i gestori dell’identità digitale e i gestori degli attributi qualifi -cati.

Adesione obbligatoria per gli enti

I vantaggi

Semplii cazione

Un unico login per accedere ai servizi,

PA e imprese non dovranno più gestire fase autenticazione utenti

Sicurezza

Protezione garantita dei dati

Nessuna proi lazione dell’utente

RisparmioScompaiono gli oneri per la conservazione dei datiSi esternalizza la procedura di registrazione degli utenti

Fonte: Agid - Agenzia per l’Italia Digitale

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6 Lunedì 14 Marzo 2016 F I S C OLe ultime sentenze della giurisprudenza tributaria rilevano difi coltà per le liquidazioni

Società estinte, campo minatoIl Fisco ha le armi spuntate per accertamenti e recuperi

Pagina a curaDI ANDREA BONGI

Accertamenti e no-tifiche alle società estinte: un terreno minato per il fisco.

Nonostante la disposizione contenuta nell’articolo 28 del dlgs 175/2014 che ha conces-so agli enti accertatori cinque anni dalla cancellazione della società dal registro delle im-prese per la liquidazione e l’accertamento delle imposte, per gli uffi ci fi scali i recupe-ri nei confronti delle società cessate sono un vero e proprio percorso a ostacoli. Per con-vincersi di ciò basta scorrere le ultimissime sentenze della giurisprudenza tributaria sul tema per capire quanto sia diffi cile per il fi sco portare a termine le attività di liquida-zione, accertamento e riscos-sione quando l’interlocutore è una società, di capitali o di persone, ormai cancellata dal registro delle imprese.

Nemmeno la riforma in-trodotta dalla norma sopra richiamata sembra aver dunque avuto, almeno fi no-ra, effetti benefi ci per il fi sco in questa impervia attività. Dopo la sentenza della Corte di cassazione (n. 6743/2015) che ha sancito l’applicabili-tà della nuova disposizione soltanto agli accertamenti emessi nei confronti di so-cietà cancellate dal registro delle imprese a partire dal 13 dicembre 2014, sono molte le pronunce dei giudici tributari che, allineandosi al pensiero della Suprema corte, dichia-rano illegittima l’attività di recupero intentata dagli uf-fi ci.

Si prenda per esempio la sentenza n. 19/2016 della Ctp di Massa. Nel caso di specie i giudici toscani han-no preso atto che sulla base delle nuove disposizioni una volta decorsi i cinque anni dalla data di estinzione della società, l’amministrazione fi -nanziaria perde i suoi poteri accertativi indipendentemen-te che il termine di prescri-zione del relativo potere di accertamento, quinquennale o decennale a seconda dei casi, sia o meno trascorso. In questo senso il termine in-trodotto dall’articolo 28 del dlgs 175/2014 prevale anche su quelli stabiliti nelle altre disposizioni tributarie quali, per esempio, l’articolo 43 del dpr 600/1973.

L’effetto della prescrizione del suddetto termine quin-quennale decorrente dalla data di cancellazione della società, si legge ancora in sen-tenza, lascia aperta al fi sco la sola possibilità di esperi-re l’azione civile prevista nel secondo comma dell’articolo 2495 del codice civile, alle condizioni ivi stabilite, nei

confronti dei soci e dei liqui-datori

Dello stesso avviso anche la Ctr di Genova con la sen-tenza n. 110/2015. I giudici della regionale della Liguria, dopo aver precisato che l’ef-

fetto estintivo connesso alla cancellazione dal registro delle imprese interessa non soltanto le società di capitali, ma anche quelle di persone, si sono infatti pronunciati per smentire l’assunto dell’uffi -

cio basato sulla natura pro-cedurale della norma conte-nuta nell’articolo 28 del dlgs 175/2014. Tale modifi ca nor-mativa, si legge in sentenza, ha portata innovativa e con-ferma che gli accertamenti

notificati prima della sua entrata in vigore alle società estinte non potevano e non possono, considerarsi validi ed effi caci.

L’intestazione degli atti im-positivi a una società cancel-lata dal registro delle imprese e la notifi ca dell’atto anche a un soggetto quale l’ultimo li-quidatore che non ha più al-cun poter di rappresentanza, costituiscono un vizio di legit-timità dell’atto che può essere qualifi cato anche in termini di inesistenza. È questo il la-pidario giudizio con il quale la Ctr di Roma con la sentenza n. 7014/2015 ha dichiarato illegittimi gli accertamenti notifi cati dal fi sco nell’anno 2011 a una società e ai suoi soci e liquidatore, cancellata nel 2008.

Nel caso di specie, si leg-ge in sentenza, l’uffi cio non può invocare lo «ius super-veniens» in ordine alla di-sposizione contenuta nel comma 4 dell’articolo 28 del dlgs 175/2014 perché come affermato dalla Cassazione (sentenza n. 6743/2015) la predetta norma ha natura so-stanziale e non si applica agli accertamenti emessi prima della sua entrata in vigore.

Le sentenze esaminate dimostrano l’impossibilità per gli uffici di procedere legittimamente al recupero delle imposte attraverso la notifica di atti di accerta-mento alle società cessate e cancellate dal registro delle imprese prima della entrata in vigore della nuova dispo-sizione normativa contenuta nel dlgs 175/2014. In queste situazioni, non ancora coper-te dal termine quinquennale post cancellazione introdotto dalla disposizione da ultimo citata, l’uffi cio può soltanto valutare le azioni alternative di recupero a sua disposizione quale, per esempio, quella nei confronti degli ex soci della società estinta.

È quanto avvenuto nel caso deciso a favore del fi sco dalla Ctr di Roma con la sentenza n. 6574/2015. Qui l’opera-to dell’ufficio si era rivolto non alla società estinta ma unicamente ai suoi ex soci. A questi ultimi soltanto era stato infatti notifi cato l’accer-tamento per Ires, Irap e Iva non corrisposta dalla società ora cessata.

Un tale accertamento risul-tava motivato e notifi cato ai soci ai sensi dell’articolo 2495 del codice civile sulla base del quale, dopo la cancellazione della società, i creditori non soddisfatti, tra i quali l’Agen-zia delle entrate, possono far valere i loro crediti nei con-fronti dei soci, fi no a concor-renza delle somme da questi riscosse in base al bilancio fi nale di liquidazione.

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confronti dei soci e dei liqui- fetto estintivo connesso alla cio basato sulla natura pro-

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La scure del fi sco cala sui liquidatori. Nel caso di cancellazione delle società di capi-tali l’uffi cio può validamente rifarsi sul li-quidatore richiamando la nuova disposizio-ne del primo comma dell’articolo 36 del dpr 602/73 così come modifi cata dall’articolo 28 del dlgs 175/2014. È quanto stabilito dalla Ctp di Lecce con la sentenza n. 2476/2015 che ha ritenuto fondate le azioni rivolte dal fi sco nei confronti del liquidatore di una società ormai cancellata dal registro delle imprese. La nuova formulazione letterale dell’articolo 36 del dpr 602/1973, si legge in sentenza, giustifi ca infatti che, nel caso di bilancio formalmente attivo, la relativa pretesa fi scale possa essere rivolta nei con-fronti dell’amministratore e liquidatore della società cessata. La novella del cita-to articolo 36 incide sull’onere probatorio funzionale a evitare l’addebito personale

per il mancato pagamento, assegnando al liquidatore l’onere della prova di aver as-solto alla soddisfazione prioritaria dei de-biti. Se quest’ultimo non deduce alcunché circa la sua carenza di colpa la conseguenza è che tali pretese, relative ormai a evasioni fi scali non confutate, non possono essere disattese e negate sulla base dell’avvenuta strumentale cancellazione della società e alla formale incapienza del bilancio di li-quidazione.Ecco allora che in tutte quelle situazioni nelle quali il fi sco non riesce più ad aggre-dire la società ormai cessata le sue atten-zioni potrebbero rivolgersi verso gli ultimi amministratori e il liquidatore della stessa. E per questi ultimi, grazie all’inversione dell’onere probatorio ben evidenziato dai giudici pugliesi, potrebbero esserci spiace-voli sorprese.

Il mestiere rischioso del liquidatore

Articolo 28, comma 4, dlgs 175/2014

Ai soli i ni della validità e dell’efi cacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.

Le sentenze dopo il dlgs 175/14

Ctp Massa Sentenza n. 19 del 23 febbraio 2016

Decorsi cinque anni dalla data di estinzione di una società l’amministrazione i nanziaria perde i suoi poteri accertativi di cui all’articolo 43 del dpr 600/73 a prescindere dal fatto che il relativo potere di accertamento sia o meno prescritto

Ctr Genova Sentenza n. 110 del 21 gennaio 2016

La disposizione di cui all’articolo 28 del dlgs 175/2014 non può avere effetto retroattivo e quindi non si applica alle società cancellate prima della sua entrata in vigore (13/12/2014)

Ctr Lazio Sentenza n. 7014 del 21 dicembre 2015

Nel sistema vigente, con la iscrizione della cancella-zione dal registro delle imprese si verii ca la sicura estinzione della società, anche qualora, successi-vamente, emergano rapporti societari non risolti e, in particolare, debiti non soddisfatti

Ctr LombardiaSentenza n. 5527 del 18 dicembre 2015

L’estinzione di una società determina il venir meno del potere di rappresentanza in capo al liquidatore. Da ciò deriva la nullità della cartella esattoriale notii cata al contribuente nella cessata veste di socio accomandatario e non in proprio quale socio successore della società cancellata

Ctr Lazio Sentenza n. 6574 del 10 dicembre 2015

Ai sensi dell’art. 2495 c.c., i creditori non soddisfat-ti, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, possono rivalersi sui soci i no a concorrenza delle somma da questi riscossi sulla base del bilancio i nale di liquidazione. È pertanto legittimo l’avviso di accertamento notii cato ai soli soci di società estinta poiché tale atto giustii ca il passaggio del debito ai soci

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7Lunedì 14 Marzo 2016 7Lunedì 14 Marzo 2016F I S C OEstensione del meccanismo alle cessioni di giochi e tablet pc solo i no al 31/12/2018

L’area dell’inversione contabile si allarga. Ma con il timer

Pagine a curaDI FRANCO RICCA

Dal 2 maggio prossimo l’area dell’inversione contabile dell’Iva si allargherà ancora:

il meccanismo speciale, con-sistente nell’assolvimento dell’imposta a cura del de-stinatario anziché del forni-tore, si applicherà anche alle cessioni di console da gioco, tablet pc e laptop, ma solo fino al 31/12/2018. Dopo tale data, ritor-neranno alla regola ordinaria anche le cessioni di telefonini e di microprocessori. Questo, in estrema sintesi, l’impatto del-le disposizioni del dlgs n. 24 dell’11/2/2016, adottato al fi ne di al-lineare la normativa nazionale a quella dell’Ue. Il provvedi-mento recepisce anche le procedure di reazio-ne rapida contro le fro-di Iva.

L’inversione contabi-le antifrode. Mentre nelle operazioni transnazionali il meccanismo dell’inversione contabile risponde a esigenze di semplifi cazione del siste-ma, nel contesto domestico la funzione del meccanismo è invece di contrastare le frodi in settori particolari: la diret-tiva Iva lo prevede, infatti, al fi ne di «contrastare l’elusione fi scale o l’evasione fi scale in determinati settori e per ta-luni tipi di operazioni» (42° «considerando»), prevenendo

il rischio che il cessionario/committente eserciti il dirit-to alla detrazione dell’impo-sta che il fornitore addebita in fattura, ma non versa all’erario. Gli articoli 198, 199 e 199-bis della direttiva elencano talune operazioni in relazione alle quali gli stati membri «devono», e altre in relazioni alle quali essi «pos-sono» stabilire che debitore dell’imposta sia, in luogo del fornitore, il soggetto passivo

nei cui confronti è effettuata l’operazione.

Gli stati membri non hanno facoltà di estendere autono-mamente il raggio di azione del meccanismo dell’inver-sione contabile oltre i casi contemplati dalla normativa unionale, a meno che non ri-chiedano e ottengano la pre-ventiva autorizzazione del Consiglio ai sensi della di-rettiva. Al riguardo, nell’art. 17, settimo comma, del dpr 633/72, come sostituito dal dlgs n. 24/2016, è stato inse-

rito il riferimento alla proce-dura speciale dell’art. 199-ter della direttiva. Tale articolo, aggiunto dalla direttiva 2013/42/Ue del 22 luglio 2013, contempla un meccanismo di reazione rapida (Qrm, ossia «Quick reaction mechani-sm») per combattere la frode improvvisa e massiccia, allo scopo di consentire agli stati membri, in casi di «impera-tiva urgenza», di imporre il sistema dell’inversione conta-

bile, per una durata non superiore a nove mesi, per le cessio-ni di beni e/o prestazioni d i s e r v i z i nei settori interessati dai fenomeni f r a u d o l e n -ti. Secondo questa pro-cedura, sem-plificata ri-spetto a quella dell’art. 395

della direttiva stessa, lo sta-to membro che intende av-valersene invia una notifi ca e presenta contestualmente domanda alla Commissione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell’art. 395. La Commissione dà comunicazione della noti-fi ca agli altri stati membri e può redigere parere negativo entro un mese; nello stes-so termine, la Commissione può dare il via libera, nel qual caso lo stato membro potrà mettere in atto la decisione a decorrere dalla data della

conferma. Parallelamente, deve essere avviata la norma-le procedura prevista dall’art. 395, che porta a una sorta di convalida da parte del Consi-glio, ma che dovrà concludersi più rapidamente rispetto alla prassi ordinaria, ossia entro sei mesi dal ricevimento della domanda da parte della Com-missione.

Estensione dell’inversione contabile. Venendo alle novità di maggiore interesse per le imprese, ossia quelle concer-nenti le operazioni soggette a inversione contabile, le modi-fi che al sesto comma dell’art. 17 del dpr 633/72 sono in parte innovative, in parte di coordinamento e migliore adeguamento alla direttiva.

Le novità principali si rin-vengono nella lettera c), che fi nora assoggettava al mec-canismo speciale le cessioni di «personal computer e dei loro componenti e accessori» e che è stata riformulata allo scopo:

- di allineare formalmente la norma alla decisione del Consiglio del 22 novembre 2010, che non ha autorizzato l’inversione contabile per le cessioni di computer, bensì per le cessioni aventi a ogget-to «dispositivi a circuito inte-grato, quali microprocessori e unità centrali di elabora-zione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore fi -nale» (in tal senso la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 59/2010);

- di estendere l’inversione contabile anche alle cessioni

di console da gioco, tablet pc e laptop; l’applicazione del meccanismo speciale a que-sti beni è consentita dall’art. 199-bis della direttiva Iva. Questa estensione si rende-rà applicabile alle operazioni effettuate a partire dal ses-santesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento: saranno sog-gette all’inversione contabile, pertanto, le cessioni poste in essere dal 2 maggio 2016.

Riguardo all’estensione in esame, sembra logico ritene-re che, così come stabilito in via interpretativa dalla citata circolare n. 59/2010 in rela-zione alle cessioni di telefoni cellulari, anche le cessioni di console da gioco, tablet pc e laptop, in considerazione del-la ratio della norma e della necessità di evitare eccessi-ve complicazioni di mercato, saranno sottoposte all’inver-sione contabile soltanto nelle operazioni anteriori al com-mercio al dettaglio. Sul pun-to, tuttavia, occorre attendere chiarimenti dell’amministra-zione fi nanziaria.

Quanto alle modifiche di coordinamento apportate dal dlgs n. 24/2016 al sesto comma dell’art. 17, queste riguardano:

- la lettera b), concernente le cessioni di telefonini, dalla quale viene soppresso il rife-rimento alle cessioni di «loro componenti e accessori»

- l’abrogazione delle lettere d) e d-quinquies), che preve-devano, subordinatamente al

Per effetto delle modifi che introdot-te dal dlgs n. 24/2016, l’area delle operazioni assoggettate al regime dell’inversione contabile interno, in funzione antifrode, ai sensi degli articoli 17, commi quinto e sesto, e 74 del dpr n. 633/72, dal 2/5 è così composta. 1. Oro da investimento e metalli preziosi (art. 17, quinto comma). Cessioni di: materiale d’oro (c.d. oro industriale); oro da investimento, in presenza di opzione per l’imponibili-tà; argento (art. 3, legge 17 gennaio 2000, n. 7).2. Subappalti in edilizia (art. 17, se-sto comma, lettera a). Prestazioni di servizi, diversi da quelli di cui alla lettera a-ter) (successivo punto 4), compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappalta-tori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore prin-cipale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni rese nei confronti del contraente generale a cui venga affi -

data dal committente la totalità dei lavori (general contractor).3. Fabbricati imponibili su opzione (art. 17, sesto comma, lettera a-bis). Cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, sia abitativi che stru-mentali per natura, quando poste in essere in regime di imponibilità per opzione, ai sensi dell’art. 10, nn. 8-bis) e 8-ter). 4. Determinati servizi relativi a edi-fi ci (art. 17, sesto comma, lettera a-ter). Prestazioni di servizi di puli-zia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento re-lative a edifi ci. Questa previsione, introdotta dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190/2014, risulta in concreto quella di più ampia appli-cazione. 5. Telefoni cellulari (art. 17, sesto comma, lettera b). Cessioni di tele-foni cellulari, concepiti come dispo-sitivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifi che, con o senza altro utilizzo. La defi ni-zione anzi riportata non corrisponde a quella della norma nazionale, ma

alla decisione del Consiglio del 22 novembre 2010, n. 2010/710/Ue che ha autorizzato l’adozione della mi-sura derogatoria. 6. Giochi, tablet, laptop e micropro-cessori (art. 17, sesto comma, lette-ra c). Cessioni di console da gioco, tablet pc e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti desti-nati al consumatore fi nale.7. Quote di emissione di gas serra (art. 17, sesto comma, lettera d-bis). Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra defi nite all’art. 3 della direttiva 2003/87/Ce, cedibili ai sensi dell’art. 12 della direttiva stessa. Tale direttiva ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, al fi ne di contribuire al conseguimen-to degli impegni assunti dall’Ue con la sottoscrizione del protocollo di Kyoto.8. Altri titoli energetici (art. 17, sesto comma, lettera d-ter). Trasfe-rimenti di altre unità che possono

essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla suddetta direttiva 2003/87/Ce e di certifi cati relativi al gas e all’energia elettrica.9. Gas ed energia elettrica (art. 17, sesto comma, lettera d-quater). Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis, dpr n. 633/72. Per soggetto passivo rivenditore si intende l’operatore economico la cui attività principale, in relazione all’acquisto di detti prodotti, con-siste nella rivendita dei prodotti stessi, con un eventuale consumo personale trascurabile. 10. Rottami e materiali di recupero (art. 74, commi ottavo e nono). 1. Cessioni di rottami, carta da macero ecc., semilavorati di alcuni metalli ferrosi, rottami e semilavorati di al-cuni metalli non ferrosi. 2. Cessioni di bancali in legno (pallet) recupe-rati ai cicli di utilizzo successivi al primo. Disposizioni temporanee. Le opera-zioni di cui ai nn. 5, 6, 7, 8 e 9 sono soggette all’inversione contabile fi no al 31 dicembre 2018.

Dall’oro al gas: il nuovo perimetro

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8 Lunedì 14 Marzo 2016 F I S C O

Sanzioni soft ma retroattiveN

ell’ambito della revi-sione delle sanzioni a opera del dlgs n. 158/2015, il trattamen-

to delle violazioni in materia di inversione contabile è stato oggetto di sensibili modifi che nel segno del principio di pro-porzionalità, in considerazione della natura formale che tali violazioni di regola assumono. Le nuove sanzioni, laddove più favorevoli al trasgressore, sono applicabili anche alle violazio-ni commesse anteriormente al 1° gennaio 2016, ancorché constatate o accertate, in base al principio c.d. del «favor rei» statuito dall’art. 3, commi 2 e 3, del dlgs n. 472/1997. L’unico limite all’applicazione retroat-tiva della legge più favorevole ai sensi del comma 3 dell’art. 3, è rappresentato dall’esistenza di un provvedimento di irroga-zione divenuto defi nitivo alla predetta data. Vediamo la nuo-va disciplina.

Omessa applicazione dell’imposta con l’inver-sione contabile. In linea con l’insegnamento della Corte di giustizia Ue e col principio di proporzionalità, il comma 9-bis dell’art. 6 del dlgs n. 471/97, nel testo riformulato dal dlgs n. 158/2015, stabilisce che il cessionario/committente che, in relazione alle operazioni per le quali assume la veste di de-bitore dell’imposta (operazioni interne soggette a inversione contabile, acquisti intracomu-nitari ecc.), omette di adempie-re i propri obblighi d’imposta, è soggetto alla sanzione da 500 a 20 mila euro. Se però l’opera-zione non risulta dalla conta-bilità tenuta agli effetti delle imposte sui redditi, si appli-cherà la sanzione dal 5 al 10% dell’imponibile, con il minimo di mille euro. Il trattamento sopra indicato si applica solo se e nella misura in cui l’impo-sta non assolta sarebbe stata detraibile, sicché la violazione, sotto il profi lo Iva, riveste ca-rattere formale. In presenza di limitazioni del diritto alla de-trazione (per esempio, a causa del pro rata, oppure per inde-traibilità oggettiva), invece, la violazione assume ovviamente carattere sostanziale, in quan-to l’imposta si rende dovuta: in tal caso, la violazione sarà punita con «le sanzioni previ-ste dall’articolo 5, comma 4, e dal comma 6 con riferimento

all’imposta che non avrebbe potuto essere detratta dal cessionario o dal committen-te». Si tratta, rispettivamente, della sanzione dal 90 al 180% dell’imposta prevista per la violazione di infedele dichia-razione annuale e di quella pari al 90% dell’imposta pre-vista per l’indebita detrazione. Quest’ultima sanzione, invero, non sembra appropriata: se è vero, infatti, che la condotta di omessa applicazione dell’in-versione contabile acquisisce connotati sostanziali soltanto quando l’imposta non applica-ta sarebbe stata indetraibile, resta il fatto che la violazione consiste pur sempre nella man-cata applicazione dell’imposta in relazione a un’operazione imponibile, sicché sarebbe parsa più corretta la sanzione prevista dal comma 1 dell’art. 6 (dal 90 al 180% dell’imposta, con un minimo di 500 euro) per le violazioni in materia di do-cumentazione e registrazione delle operazioni imponibili.

Omessa fatturazione e omessa regolarizzazione. Sempre in relazione alle ope-razioni sottoposte al meccani-smo dell’inversione contabile, attraverso l’integrazione del primo periodo del comma 2 dell’art. 6, è confermata a cari-co del cedente o prestatore che omette di rilasciare la fattura e/o di registrare l’operazione la sanzione dal 5 al 10% dell’im-ponibile non documentato, con un minimo di 500 euro, già pre-vista nel vigente comma 9-bis; si tratta della stessa sanzione comminata per l’omessa do-cumentazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette.

È inoltre previsto che qualo-ra il cedente o prestatore non abbia adempiuto all’obbligo di fatturazione entro quattro mesi dalla data di effettua-zione dell’operazione, oppure abbia emesso una fattura ir-regolare, il cessionario o com-mittente che non provveda, nei successivi 30 giorni, a in-formare l’uffi cio competente e a sanare l’operazione mediante emissione di autofattura o re-golarizzazione della fattura ir-regolare, assolvendo la relativa imposta con il suddetto mecca-nismo, è soggetto alla sanzione da 500 a 20 mila euro oppure, se l’operazione non risulta dal-la contabilità reddituale, dal 5

al 10% dell’imponibile con un minimo di mille euro.

Applicazione dell’impo-sta con modalità irregola-re. Nei nuovi commi 9-bis1 e 9-bis2 dell’art. 6, introdotti dal dlgs n. 158/2015, viene ridefi -nito il trattamento sanziona-torio applicabile nel caso in cui l’imposta sia stata assolta con modalità non conformi alla legge, ossia:

- mediante l’ordinario siste-ma della rivalsa del cedente/prestatore, quando la legge prevede invece il meccanismo dell’inversione contabile, op-pure

- mediante inversione con-tabile da parte del cessionario/committente, quando invece la legge prevede il sistema ordi-nario della rivalsa.

In buona sostanza, anche nelle suddette ipotesi, la viola-zione, se non determinata da intento di evasione o di frode, è ora punita come irregolarità formale con la sanzione fi ssa da 250 a 10 mila euro; la vio-lazione, inoltre, non comporta alcun recupero d’imposta, la quale si considererà assolta e detraibile.

Più precisamente, le nuove disposizioni stabiliscono che, nel caso in cui, in relazione a operazioni soggette al mecca-nismo dell’inversione contabi-le, l’imposta sia stata erronea-mente applicata in fattura dal cedente o prestatore, l’imposta si considera comunque assolta ed è fatto salvo il diritto alla detrazione del cessionario/committente, il quale sarà però punito con la sanzione da 250 a 10 mila euro, con obbligo solidale del fornitore. Rientra in questa fattispecie, per esem-pio, il caso di una prestazione di servizi di subappalto in edi-lizia fatturata con l’addebito dell’Iva da parte del fornitore.

Allo stesso modo, nell’ipotesi di irregolarità speculare, ossia nel caso in cui, in assenza dei presupposti per l’applicazio-ne dell’inversione contabile, l’imposta sia stata assolta con il meccanismo speciale dal cessionario/committente, il fornitore sarà punito con la sanzione da 250 a 10 mila euro, con obbligo solidale del cessionario/committente. An-che in questo caso l’imposta si considera comunque assolta ed è fatto salvo il diritto alla detrazione.

In entrambe le ipotesi, tut-tavia, le suddette disposizioni non si applicheranno qualora l’erronea modalità di assolvi-mento dell’imposta sia stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale la controparte era consapevo-le: in tal caso, si applicherà al trasgressore la sanzione dal 90 al 180% dell’imposta, ai sensi del comma 1 dell’art. 6. Tale sanzione, nell’ipotesi in questione, si applicherà, subordinatamente alla con-sapevolezza di partecipare a un’evasione o frode della controparte:

- al cessionario/committen-te, quando questi avrebbe do-vuto assolvere l’imposta con

il meccanismo dell’inversione contabile;

- al cedente/prestatore, quando questi avrebbe do-vuto applicare l’imposta con il sistema ordinario della ri-valsa.

Concorso di violazioni e cumulo giuridico. In tutte le fattispecie anzidette, l’entità della sanzione che l’uffi cio ap-plicherà in concreto, all’inter-no delle misure edittali mini-me e massime (variabili, come si è visto, da 250 a 20 mila euro), sarà determinata in base ai principi dell’art. 7 del dlgs n. 472/1997 (personalità del trasgressore, gravità della violazione, recidiva ecc.).

Un’importante conseguenza della modifi ca da sostanziale a formale della natura delle vio-lazioni in materia di inversio-ne contabile consiste nell’ap-plicabilità, in caso di ripetute violazioni, delle disposizioni sul cumulo giuridico contenu-te nell’art. 12 del citato dlgs n. 472/1997. Tali disposizioni,

per quanto qui d’interesse, prevedono infatti:

- l’applicazione della sola sanzione per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, nell’ipotesi del c.d. «concorso materiale omogeneo», ossia quando con più azioni od omissioni ven-gono commesse diverse viola-zioni formali della medesima disposizione (comma 1);

- l’aumento della sanzione base dalla metà al triplo quan-do le violazioni sono commes-se in periodi d’imposta diversi (comma 5).

Si ricorda che l’istituto del cumulo giuridico è applicato dall’ufficio in sede di deter-minazione della sanzione, mentre non è auto-applicabile dal trasgressore in sede di regolarizzazione spontanea; pertanto, nei casi di reiterate violazioni dell’obbligo formale dell’inversione contabile, il rav-vedimento operoso non sarà conveniente.

© Riproduzione riservata

il meccanismo dell’inversione per quanto qui d’interesse

Il nuovo comma 9-bis3 dell’art. 6, infi ne, disciplina per la prima volta tutte le ipotesi in cui il cessionario/commit-tente attivi il meccanismo dell’inversione contabile in re-lazione a operazioni non soggette al tributo, rendendosi così egli stesso debitore di un’imposta non dovuta. La di-sposizione stabilisce che «se il cessionario o committente applica l’inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito compu-tato da tale soggetto nelle liquidazioni dell’imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l’imposta eventualmente non detratta ai sensi dell’arti-colo 26, terzo comma, del decreto del presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 633, e dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31/12/1992, n. 546. La disposizio-ne si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa fra il cinque e il 10% dell’imponibile, con un minimo di mille euro». Alla suddetta previsione si accom-pagna la modifi ca del comma 7 dell’art. 21 del dpr 633/72, riformulato al fi ne di costituire debitore dell’imposta sulle operazioni inesistenti, oppure dell’imposta inde-bitamente applicata in misura superiore a quella reale, soltanto «il cedente o il prestatore» che emette la fattura. Il senso della modifi ca, esplicitato nella relazione illu-strativa, è di «rendere chiaro che la relativa prescrizione non riguarda le ipotesi di operazioni soggette a reverse charge». Le nuove disposizioni, in sostanza, stabiliscono che in tutti i casi in cui il soggetto passivo abbia assolto con il meccanismo dell’inversione contabile un’imposta che, per qualsiasi motivo, non era dovuta, la condotta del soggetto, non arrecando danno all’erario, è priva di conseguenze: in sede di accertamento, l’uffi cio prenderà atto dell’errore, neutralizzandone tutti gli effetti nella liquidazione dell’imposta. Ciò potrà fi nanche portare a un recupero a favore del contribuente; in particolare:- se l’imposta auto-applicata è stata completamente detratta, l’operazione è perfettamente neutrale e sarà quindi del tutto irrilevante - se invece l’imposta auto-applicata non è stata de-tratta, in tutto o in parte (per esempio, per effetto di limitazioni del diritto alla detrazione), la quota non detratta potrà essere recuperata dal soggetto passivo registrando una variazione contabile a proprio credito ai sensi dell’art. 26, terzo comma, del dpr n. 633/72, o attraverso un’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 21 del dlgs n. 546/92.Salvo il caso di operazioni inesistenti, l’auto-applica-zione dell’Iva non avrà neppure conseguenze sanziona-torie: è infatti previsto che le disposizioni in esame si applicano anche nei casi di operazioni inesistenti, ma in tali casi (e solo in tali casi) si applicherà la sanzione dal 5 al 10% dell’imponibile, con un minimo di mille euro.

Senza effetti l’inversione su imposte non dovute

SEGUE DA PAG. 7

rilascio dell’autorizzazione dell’Ue, mai concessa, l’inver-sione contabile, rispettivamente, per le cessioni di materiali/prodotti lapidei provenienti da cave e miniere e per le cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari.

Limitazione temporale. Da sottolineare, infi ne, che in confor-mità all’art. 199-bis della direttiva, che consente di assoggetta-re solo in via temporanea le operazioni ivi indicate al mecca-nismo dell’inversione contabile, all’ottavo comma dell’art. 17, aggiunto dal dlgs n. 24/2016, si stabilisce che il meccanismo speciale si applica fi no al 31 dicembre 2018, non soltanto (come già previsto) per le operazioni di cui alle lettere d-bis), d-ter) e d-quater), aggiunte dalla legge n. 190/2014 e riguardanti il settore energetico, ma anche per quelle menzionate alle lettere b) e c), ovverosia per le cessioni di telefonini, console da gioco, tablet pc, laptop e microprocessori.

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9Lunedì 14 Marzo 2016 9Lunedì 14 Marzo 2016F I S C OLa dei nizione di autonoma organizzazione è lungi dall’essere chiarita. Attesi interventi

Presupposti Irap, storia infinitaL’ultima pronuncia: commercialista-sindaco non soggetto

Pagina a curaDI GIOVAMBATTISTA

PALUMBO

Disciplina Irap in cerca di autore. La Corte di cassazione, con l’or-dinanza n. 4246 del

3/03/2016, ha affrontato quel-la che ormai appare come una vera e propria storia infinita: cosa si debba intendere per au-tonoma organizzazione ai fini Irap. L’aspetto su cui la Corte si è pronunciata attiene pe-raltro a una delle criticità più rilevanti e ancora non risolte: il doppio ruolo di commercia-lista e sindaco di società. Nel caso di specie i giudici d’ap-pello avevano stabilito che i compensi percepiti dal contri-buente e derivanti dall’attività di amministratore, revisore e sindaco non dovevano esse-re assoggettati a Irap, sia in quanto «non ricompresi nel 1° comma dell’art. 49 del Tuir» e sia in quanto «la modalità operativa per lo svolgimento di queste funzioni comporta un’attività personale e diretta senza avvalersi di particolari mezzi e di collaboratori». Se-condo l’Agenzia delle entrate, tuttavia, come affermato nella risoluzione del 25 marzo 2009 n. 78, i compensi percepiti per l’esercizio della funzione di sin-daco di società commerciali da un dottore commercialista che esercita la propria professione avvalendosi di un’autonoma organizzazione debbono essere sempre assoggettati a Irap, in quanto l’art. 50, comma 1, let-tera c-bis), del Tuir stabilisce un principio di attrazione nel-la sfera del lavoro autonomo di tutti quei rapporti di collabora-zione che siano connessi all’at-tività artistica o professionale esercitata dal contribuente. In forza di tale attrazione, i com-pensi derivanti dai rapporti di collaborazione, non più quali-ficati fiscalmente quali reddi-ti assimilati a quelli di lavoro dipendente, dovrebbero quindi essere inquadrati tra i reddi-ti di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del Tuir, ed essere assoggettati alle di-sposizioni fiscali dettate per i redditi di natura professionale. L’Agenzia delle entrate ricor-rente eccepiva quindi, davanti alla Corte, che i compensi de-rivanti dagli uffici di ammi-nistratore, sindaco o revisore di società dovevano ritenersi attratti, in virtù dell’indubbia «connessione», nella sfera dei redditi da lavoro autonomo esercitata dal contribuente, laddove, come anche nel caso di specie, il professionista ri-sulti dotato di un’autonoma organizzazione. La censura, secondo i giudici di legittimi-tà, era tuttavia infondata. La Suprema corte ritiene, infatti, che non sono soggetti a Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come

compenso per le attività svol-te all’interno di «una struttura da altri organizzata». Il libero professionista, che opera come amministratore di società o presidente del consiglio di am-ministrazione, non va dunque soggetto all’Irap per la parte di ricavo netto che risulta da quelle attività, se adempie alla funzione senza ricorrere a un’autonoma struttura or-ganizzativa. Mentre è invece legittimo il diniego del rimbor-so di imposta al dottore com-mercialista «che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamen-te anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un’at-tività unitaria, nella quale sia-no coinvolte conoscenze tecni-che direttamente collegate all’esercizio della professione

nel suo complesso, allorché non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e di verificare l’esistenza dei requi-siti impositivi per ciascuno dei settori in esame». Il problema è che la questione è ben lun-gi dall’essere risolta. Per tali motivi la legge delega aveva previsto che il governo chiaris-se la definizione di autonoma organizzazione ai fini Irap. Il legislatore, consapevole delle numerose problematiche sor-te con riferimento al concetto dell’autonoma organizzazio-ne, aveva dunque delegato il governo a porre dei «paletti», il più possibile chiari e insu-scettibili di interpretazioni di-verse. Non essendo stato però possibile attuare la delega, è chiaro che quelle stesse esi-genze di modifica e intervento normativo sono oggi ancora

presenti. L’Irap, del resto, è un tipo di imposta senz’altro «ano-mala» nel panorama giuridico italiano. Non è un’imposta sui consumi, in quanto non è strut-turata in modo da incidere sul consumatore finale in via au-tomatica e univoca. Non è pe-raltro, però, né un’imposta sul reddito del titolare dell’attivi-tà, né un’imposta sui redditi dei dipendenti e collaboratori, o dei finanziatori, anche se il regime di indeducibilità dei rispettivi compensi dal valore della produzione netta ha fi-nora alimentato, al riguardo, qualche incomprensione. La definizione più chiara resta probabilmente quella di cui alla sentenza n. 156 del 2001 della Corte costituzionale, la quale affermò che l’Irap colpiva un indice di capacità contribu-tiva nuovo e autonomo rispetto al reddito e, cioè, il valore ag-

giunto dell’attività colto, come tale, nel momento stesso della sua formazione, prima di veni-re distribuito, per remunerare i fattori produttivi. Un valore cioè che esprime la capacità contributiva del titolare in quanto organizzatore dell’at-tività (ma non come sostituto d’imposta su redditi altrui). Nel caso dell’Irap, il legislatore ha dunque individuato quale nuovo indice di capacità contri-butiva, diverso da quello utiliz-zato ai fini di ogni altra impo-sta, il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate. L’imposta colpi-sce perciò un fatto economico, diverso dal reddito, espressivo di capacità di contribuzione in capo a chi, in quanto organiz-zatore dell’attività, è autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione della ricchezza tra i diversi soggetti che con-corrono alla sua creazione. In un tale contesto, in riferimento agli incarichi di amministra-tore, sindaco, revisore rivestiti da un dottore commercialista, avvocato, ingegnere ecc., che disponga di uno studio attrez-zato e di dipendenti che seguo-no il core business, ma che non risultano influenti nell’ambi-to degli «ulteriori» incarichi, il concetto è dunque che i re-lativi compensi dovrebbero essere considerati fuori dal «monte Irap». La Corte ha del resto a tal proposito affermato, nell’ordinanza n. 15803 del 19 luglio 2011 (concernente il caso di un dottore commercialista che aveva svolto l’attività di sindaco nei collegi sindacali di alcune società), che non è sog-getta all’Irap «la parte di ricavo netto» derivante dall’esercizio di tale attività. Il problema è però che nell’attuale discipli-na Irap non vi sono riferimen-ti per poter autorizzare simili discriminazioni all’interno della base imponibile pro-dotta dal medesimo soggetto, operazione che, peraltro, non sembra corretta ove rivolta ai soli ricavi, in quanto attribu-irebbe tutti i costi alla attivi-tà «strutturata», «fingendo» che l’attività non rilevante ai fini Irap non assorba al-cuno dei costi sostenuti dal professionista. Se «spacca-tura» ci deve essere, appare allora più corretto che essa avvenga in effetti sulla base imponibile e non a livello dei compensi, secondo modalità e criteri che, tuttavia, sono del tutto assenti nell’attuale disciplina e andrebbero, quin-di, costituiti ex novo. Ciò che in ogni caso resta a carico del contribuente è comunque l’onere di provare sia qua-le parte dei compensi derivi dallo svolgimento dell’attività di sindaco (rispetto a quelli re-lativi all’attività professionale) e sia l’inesistenza del requisito organizzativo.

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La natura dell’imposta

L’Irap coinvolge una capacità produttiva «impersonale e aggiuntiva» rispetto a quella propria del professionista e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di proi tto, derivante da una struttura organizzativa «ester-na», intesa come un complesso di fattori suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale del professionista, quali, per esempio:

lavoro dei collaboratori e dipendenti;• numero e grado di soi sticazione dei supporti tecnici e logistici;• prestazioni di terzi;• forme di i nanziamento diretto e indiretto.•

compenso per le atti ità s ol nel s o complesso allorché presenti L’Irap del resto è n

Quando ricorre il requisito

Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia a. quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod b. plerumque accidit, costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività;si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui.c.

Sistema

sanzionatorio

FAVOR REI

Applicabile anche per gli atti non defi nitivi alla data dell’1/1/2016 (circ. Entrate n. 47/E 4/3/2016)

Cassazione

CARTELLE ESATTORIALI

Suffi ciente per la validità della cartella esattoriale il nome del responsabile del procedimento (sent. Cass. n.

3533 23/2/2016)

FATTURAZIONE

Il ritardo nella fatturazione confi gura una violazione sostanziale punibile anche se non determina omesso pagamento di imposte (sent. Cass. n. 2605 10/2/2016)

Dichiarazioni

MODELLO 730

Rivisitazione del modello con inseri-mento di nuovi codici per identificare

interventi di risparmio energetico e modifica delle specifiche tecniche (provv. Entrate nn. 36463 e 36501 9/3/2016)

FISCO FLASH a cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

La versione integra-le è disponibile su www.italiaoggi.it/docio7

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10 Lunedì 14 Marzo 2016 F I S C OPronuncia della Ctr Milano ai i ni dell’esenzione

Bolletta taglia ImuConsumi utili a provare la dimora

Pagina a curaDI SERGIO TROVATO

Dimora abituale negli immobili adibiti ad abitazione principale condizionata dai con-

sumi di energia elettrica. Per avere diritto all’esenzione Ici per gli immobili destinati a prime case, ma la stessa regola vale per l’Imu, non è suffi ciente provare la residenza anagrafi -ca, ma serve anche dimostrare che il fabbricato viene adibito a dimora abituale del nucleo familiare. L’assenza di questo requisito può essere provata attraverso i bassi consumi di elettricità, in quanto i consu-mi elettrici rappresentano una misurazione specifi ca, diretta e strumentale della frequenza e intensità con la quale una fami-glia convive in un determinato immobile. Questo importante principio, fi nalizzato a evitare l’elusione delle nor-me che disciplinano l’imposta municipa-le, è stato affermato dalla Commissione tributaria regiona-le di Milano, sezione XIII, con la senten-za 782 dell’11 feb-braio 2016.

Per i giudici d’ap-pello, l’assenza di di-mora abituale della famiglia nell’immo-bile oggetto di age-volazione è fondata su una presunzione del comune «assisti-ta da gravità, precisione e con-cordanza in quanto i consumi elettrici rappresentano una misurazione specifi ca, diretta, strumentale della frequenza e intensità con la quale una fa-miglia convive in un determi-nato immobile per le necessità di sopperire alle ore di buio, di conservare i cibi al fresco, di ri-scaldare gli interni nelle gior-nate più fredde e così via». Nel caso in esame, la commissione regionale ha rilevato che in presenza di consumi elettrici molto bassi è escluso che l’im-mobile possa essere ritenuto dimora abituale di un nucleo familiare, requisito essenziale per fruire dei benefi ci fi scali. L’esenzione, dunque, è stata disconosciuta perché l’ammi-nistrazione comunale ha «di-mostrato con dovizia di parti-colari che a un consumo medio giornaliero unipersonale di kw 2,00 la contribuente si colloca a 0,34 kw, suffi ciente per illumi-nare appena due lampadine».

L’abitazione principale per Ici e Imu. Com’è noto, dal 2008 al 2011 sono stati esone-rati dal pagamento dell’Ici i titolari degli immobili adibiti ad abitazione principale o as-similati dai comuni alla prima casa con regolamento. Sono state escluse dal benefi cio solo le unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8

e A9 (immobili di lusso, ville e castelli).

L’esenzione Ici per l’abitazio-ne principale spettava per l’im-mobile adibito a dimora abitua-le non solo del contribuente, ma anche dei suoi familiari. Non a caso la Corte di cassazione (sentenza 14389 2010) aveva affermato che nel caso in cui un coniuge avesse trasferito la propria residenza in un altro immobile non avrebbe avuto più diritto all’agevolazione fi -scale, a meno che non avesse dimostrato di essersi separato legalmente. In effetti, anche se la questione del comportamen-to elusivo eventualmente posto in essere da uno dei coniugi ha formato oggetto di contrastan-ti pronunce giurisprudenziali, l’articolo 8 del decreto legislati-vo 504/1992 prevedeva che per l’esenzione Ici fosse necessaria la destinazione dell’immobile a dimora abituale della fami-

glia. Secondo la Cassazione, infatti, l’ubicazione della casa coniugale «individua presunti-vamente la residenza di tutti i componenti della famiglia», «salvo che» (si aggiunge oppor-tunamente) «tale presunzione sia superata dalla prova» che lo «dello spostamento... della propria dimora abituale» sia stata causata dal «verifi carsi di una frattura del rapporto di convivenza». Dal 2008, in-fatti, non erano più tenuti al pagamento dell’Ici i titolari di immobili adibiti ad abitazione principale, che è quella in cui i contribuenti hanno la residen-za anagrafi ca e la dimora abi-tuale. I suddetti requisiti sono imposti anche per l’esenzione Imu. Non è suffi ciente, dunque, il dato anagrafi co, formale, ma è necessario destinare, di fatto, l’immobile a propria dimora. La mancanza di quest’ultimo requisito, secondo la Ctr Mi-lano, può essere contestato in qualsiasi modo, anche at-traverso il basso consumo di energia elettrica.

L’articolo 13 del dl «Monti» (201/2011), che ha istituito l’Imu a partire dal 2012, dispo-ne che per abitazione principa-le si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità im-mobiliare, nel quale il posses-sore dimora abitualmente e

risiede anagrafi camente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclu-sivamente quelle classifi cate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura mas-sima di un’unità pertinenzia-le per ciascuna delle suddette categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all’immobile adibito ad abita-zione.

L’utilizzo di diversi immo-bili. Il contribuente dovrebbe avere diritto al trattamento agevolato anche qualora uti-lizzi contemporaneamente diversi fabbricati come abita-zione principale, visto che l’ar-ticolo 13 richiede che si tratti di un’unica unità immobiliare iscritta o «iscrivibile» come tale in catasto. Tuttavia, la questio-ne è dibattuta. Dovrebbe esse-re suffi ciente la sussistenza di due requisiti: uno soggettivo e l’altro oggettivo. Nello specifi co,

però, le diverse unità immobiliari devono essere possedute da un unico titolare e devono essere con-tigue. Del resto, la Cassazione più volte ha affermato che ciò che conta è l’effettiva utilizzazione come abitazione princi-pale dell’immobile complessivamente considerato, a pre-scindere dal numero delle unità catastali. Peraltro, per i giudici di legittimità, gli im-

mobili distintamente iscritti in catasto non importa che siano di proprietà di un solo coniuge o di ciascuno dei due in regime di separazione dei beni. A patto che il derivato complesso abita-tivo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono. Secondo la Cassazione, un’interpretazione contraria non sarebbe rispet-tosa della fi nalità legislativa di ridurre il carico fi scale sugli immobili adibiti a «prima casa». Questa tesi, tuttavia, si pone in contrasto con quanto affermato dal dipartimento delle Finan-ze del ministero dell’Economia (risoluzione 6/2002) sui presup-posti richiesti per usufruire dei benefi ci fi scali. Il Ministero ha infatti precisato che due o più unità immobiliari vanno sin-golarmente e separatamente soggette a imposizione, «cia-scuna per la propria rendita». Pertanto, solo una dovrebbe essere considerata anche per l’Imu come abitazione princi-pale. Il contribuente, per usu-fruire dell’esenzione, dovrebbe richiedere l’accatastamento unitario degli immobili, per i quali è attribuita in catasto una distinta rendita, presentando all’ente una denuncia di varia-zione. Identica interpretazione è stata fornita con la circolare ministeriale 3/2012.

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PPSCADENZARIO DI APRILE 2016

A CURA DELLA FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Lo scadenzario in versione integraleè disponibile sul sito internetwww.italiaoggi.it/scadenzario

SCADENZA TIPOLOGIA

10 DomenicaINPS

Contributi lavoratori domestici

13 MercoledìPREU

Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

15 Venerdì

CONTRIBUTI Versamento contributi Cassa Nazionale

Ragionieri - Cnr

16 SabatoADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (ENTI PUBBLICI)Versamento addizionale comunale Irpef-Saldo

16 SabatoADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (ENTI PUBBLICI)

Versamento addizionale regionale Irpef

16 Sabato

CAPITAL GAIN Versamento Imposta sostitutiva Regime

risparmio amministrato

16 Sabato

CAPITAL GAIN Versamento Imposta sostitutiva Regime del

risparmio gestito (revoca di mandato)

16 SabatoCASSE DI PREVIDENZA

Denuncia e versamento contributi Inpgi

16 SabatoIMPOSTA DI BOLLO

Acconto

16 SabatoINPS GESTIONE DIPENDENTI

Versamento contributi assistenziali e previdenziali

16 SabatoINPS GESTIONE SEPARATA

Versamento contributi gestione separata

16 SabatoIRAP (ENTI PUBBLICI)

Versamento Irap-Acconto mensile

16 SabatoIVA (ENTI PUBBLICI)

Liquidazione e versamento dell’Iva mensile

16 Sabato

RITENUTE (ENTI PUBBLICI)Versamento ritenute su redditi di lavoro

dipendente e assimilati

16 SabatoSTOCK OPTIONS

Versamento addizionale stock options

20 MercoledìCONAI

Denuncia Conai

20 MercoledìCASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Invio domande e riepiloghi

20 MercoledìMISURATORI FISCALI Trasmissione dati

28 Giovedì

PREUPrelievo erariale unico apparecchi da intrat-

tenimento

30 SabatoCOMUNICAZIONE

Comunicazione mensile intermediari i nanziari

30 SabatoCOMUNICAZIONE

Compensi riscossi Strutture sanitarie private

30 SabatoCONTABILITA’

Schede carburanti Rilevazioni chilometri

30 Sabato

CONTRIBUTI Versamento Contributi assistenziali e previ-

denziali - Cassa forense

30 SabatoDICHIARAZIONE

Dichiarazione all’Ufi cio Italiano Cambi (Uic)

30 SabatoENTI NON COMMERCIALI

Raccolte pubbliche di fondi

30 SabatoIMPOSTA DI BOLLO

Dichiarazione assegni circolari

30 SabatoIMPOSTA DI BOLLO Versamento rateale

30 SabatoIMPOSTA SULE ASSICURAZIONI

Versamento Imposta sulle assicurazioni

30 SabatoINPS

Presentazione telematica Modello UniEmens

30 SabatoONLUS

Redazione del bilancio

30 SabatoPAGHE

Libro unico del lavoro

30 SabatoTOSAP

Pagamento

30 SabatoTASSE AUTOMOBILISTICHE

Pagamento

30 Sabato5 PER MILLE

Ricerca Sanitaria

30 Sabato5 PER MILLE

Ricerca Scentii ca

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11Lunedì 14 Marzo 2016 11Lunedì 14 Marzo 2016F I S C OI passaggi per perfezionare il rimpatrio giuridico delle opere senza reimportarle in Italia

Una voluntary a regola d’arte Schema di contratto ad hoc per i mandati alle fi duciarie

Pagina a curaDI STEFANO LOCONTE

E DARIO IACONO

Anche le opere d’arte possono essere ogget-to di rimpatrio giu-ridico garantendo al

contribuente tutti i benefi ci fi scali nonché la piena dispo-nibilità del bene che viene amministrato dalla società fi duciaria.

Nell’attuale scenario in cui protezione patrimoniale e ottimizzazione fi scale rap-presentano obiettivi di rango primario per i contribuenti, le società fi duciarie italiane assumono sempre di più un ruolo di rilievo. In tal senso le stesse offrono opportunità anche in relazione ad attivi-tà patrimoniali che tradizio-nalmente non vengono con-siderate riconducibili alle competenze tipiche di tali intermediari fi nanziari; una fra queste è senz’altro rap-presentata dall’opera d’arte o dall’oggetto prezioso in genere.

L’assunzione da parte del-la società fi duciaria italiana dell’amministrazione, della gestione, della custodia o il deposito presso la stessa di un simile bene, produce l’effetto di esonerare il con-tribuente dal relativo obbli-go dichiarativo. Si ricorda infatti come l’opera d’arte detenuta all’estero sia paci-fi camente considerata quale investimento non fi nanziario rilevante ai fi ni del monito-raggio fi scale, generando così l’obbligo di inserimento del bene nel modello RW della dichiarazione annuale dei redditi di persone fi siche resi-denti (circolare Agenzia delle entrate 43/E del 2009).

Al riguardo si osserva che in occasione della procedura di voluntary disclosure di cui alla legge n. 186/2014 il man-dato di amministrazione fi -duciaria senza intestazione e senza consegna è stato diffu-samente utilizzato riscuoten-do particolare successo. Con tale strumento il contribuen-te residente, proprietario di un’opera d’arte detenuta in un paese estero, ha potuto (e può) perfezionare il c.d. rim-patrio giuridico continuan-do a mantenere all’estero il bene e godendo altresì di tutti i benefi ci fi scali previsti dalla normativa come sconti sulle sanzioni e riduzione dei termini di accertamento.

Le criticità rilevabili ri-guardano essenzialmente la posizione della fi duciaria che, priva della titolarità del bene, potrebbe riscon-trare diffi coltà a monitorare adeguatamente le operazio-ni relative al bene oggetto di mandato. A tal proposito Assofi duciaria ha suggerito uno schema di contratto che

mira a tutelare entrambe le parti.

Nell’ambito del suo ruo-lo di sostituto d’imposta e per effetto del mandato, la società fiduciaria, oltre ad assolvere ogni obbligo di co-municazione, segnalazione e monitoraggio, «si impegna ad applicare e versare le ri-tenute alla fonte o le imposte sostitutive previste dall’ordi-namento tributario sui red-diti derivanti dalle attività oggetto del rapporto e, nelle ipotesi in cui le ritenute sia-no applicate a titolo d’accon-to ovvero non siano previste, a effettuare le comunicazioni nominative all’Amministra-zione fi nanziaria nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta» (circolare Agenzia delle entrate 6/E del 2010, in tema di rimpatrio giuridico di attività fi nanziarie e pa-trimoniali).

Per permettere alla fi ducia-ria un corretto adempimento di tali obblighi, il fi duciante si impegna: I) a comunicare ogni informazione rilevan-te relativa al bene e ai suoi eventuali fl ussi reddituali, II) non compiere nessun atto di gestione o amministrazione senza aver preventivamente informato la società fi ducia-ria.

Salvo l’adempimento degli obblighi informativi verso la società fi duciaria, il fi ducian-te può liberamente disporre del bene che potrà continuare a essere mantenuto all’estero sia presso lo stesso fi duciante sia presso eventuali gestori e/o depositari terzi a cui ver-ranno eventualmente estesi tutti gli obblighi informativi del fi duciante.

Come noto, infatti, l’inca-rico di amministrazione non trasferisce alla fi duciaria né la proprietà né il possesso che permangono in capo al fi duciante.

Infi ne, per rendere opera-tivo l’incarico, sarà necessa-rio costituire un rapporto di conto corrente aperto a nome della fi duciaria ma per con-to del fiduciante. Su tale rapporto bancario dovranno transitare ed essere incassa-ti gli eventuali redditi e pro-venti che l’opera oggetto di mandato produrrà. Allo stes-so modo il medesimo rappor-to di conto corrente sarà utile alla società fi duciaria per po-ter adempiere gli eventuali obblighi tributari.

Si precisa che la fi duciaria, per poter accettare un simile incarico, è tenuta a: I) veri-fi care che l’opera d’arte non sia detenuta in violazione delle norme del Codice dei beni culturali e del paesag-gio di cui al dlgs 42/2004; II) ricevere una perizia sull’ope-ra d’arte sottoscritta da un esperto.

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Obblighi, benefi ci, effetti

Fiduciante Società fi duciaria

Condizioni Opera detenuta non in violazione del • Codice dei beni culturali e del paesag-gio (dlgs 42/2204)Perizia sull’opera sottoscritta da un • esperto

Obblighi Comunicazione alla i duciaria di infor-• mazioni e documentazione rilevante relativa all’opera e agli eventuali red-diti dalla stessa prodotta;Informazione preventiva alla i duciaria • su tutti gli eventuali atti di gestione o amministrazione

Attività da sostituto • di imposta alla luce di quanto previsto dall’ordinamento tri-butarioC o m u n i c a z i o n i • all’Amministrazione i nanziariaAdeguata verii ca•

Benei ci Esonero compilazione quadro RW• Sconto sanzioni e riduzione termini • accertamento in ambito VDRiservatezza•

Effetti Piena disponibilità dell’opera e di tutti • i diritti facenti capo alla stessaL’opera può essere mantenuta • all’estero o consegnata a gestori/depositari

No trasferimento in • capo alla i duciaria della proprietà o del-la detenzione

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12 Lunedì 14 Marzo 2016 I M P R E S ADomande al via dal 2/5: tempi più veloci nella concessione dell’agevolazione riformata

Una Sabatini-ter più generosaOltre al plafond Cdp si apre il canale di banche e leasing

Pagina a curaDI CINZIA DE STEFANIS

Nuove norme per l’ac-quisto dei beni stru-mentali (cosiddetta Sabatini - ter ) da

parte delle imprese e tempi più veloci nella concessione delle relative agevolazioni. I contributi a favore delle Pmi che acquistano beni strumentali possono essere concessi anche a fronte di fi nanziamenti erogati dalle banche e dalle società di le-asing a valere su una prov-vista diversa dall’apposito plafond di Cassa depositi e prestiti. Le banche e le so-cietà di leasing che si avvar-ranno di questa opportunità utilizzando la doppia prov-vista dovranno informare le aziende clienti che, a loro volta, potranno scegliere la tipologia di fi nanziamento che presenta le condizioni più favorevoli. È quanto previsto nel decreto del mi-nistro dello sviluppo econo-mico Federica Guidi, fi rmato di concerto con il ministro dell’economia Pier Carlo Padoan, con il quale viene data attuazione alle modi-fi che apportate alla «Nuova Sabatini» dall’articolo 8, del decreto legge 25 gennaio 2015, n. 3 convertito nella legge 24 marzo 2015, n. 33, pubblicato sulla G.U. n. 58 del 10/3/2016. La possibili-tà di ricorrere a un’ulteriore provvista rispetto al plafond Cdp (peraltro ancora dispo-nibile perché è stata fi nora utilizzata poco più della metà della dotazione com-plessiva pari a 5 miliardi di euro) incrementerà ulte-riormente la già rilevante operatività della «Nuova Sabatini».

Imprese beneficiarie. Possono beneficiare delle agevolazioni della Sabatini ter le Pmi che, alla data di presentazione della doman-da:

- sono regolarmente costi-tuite e iscritte nel registro delle imprese ovvero nel registro delle imprese di pesca. Le imprese non resi-denti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello stato di residenza risultante dall’iscrizione nell’omologo registro delle imprese;

- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione vo-lontaria o sottoposte a pro-cedure concorsuali;

- non rientrano tra i sog-getti che hanno ricevuto e, successivamente, non rim-borsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti in-dividuati quali illegali o in-compatibili dalla Commis-sione europea;

- non si trovano in condi-zioni tali da risultare impre-sa in diffi coltà.

Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore delle attività fi nanziarie e assi-curative (sezione K della classifi cazione delle attività economiche Ateco 2007).

Per benefi ciare delle age-volazioni della nuova Saba-tini le imprese devono avere una sede operativa in Italia. Qualora le imprese benefi -ciarie non ne dispongano alla data di presentazione della domanda di agevola-zione, esse devono provve-dere alla relativa apertura entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investi-mento, pena la revoca delle

agevolazioni concesse.Il fi nanziamento deve es-

sere interamente utilizzato per l’acquisto, o l’acquisi-zione nel caso di operazio-ni di leasing fi nanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, at-trezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo e hardware, classifi cabili, nell’attivo del-lo stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’articolo 2424 del codice civile, nonché di software e tecnologie digitali, desti-nati a strutture produttive già esistenti o da impianta-re, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

Modalità di presenta-zione della domanda e

procedure per la con-cessione del contribu-to. Dal 2 maggio prossimo sarà possibile presentare le domande di accesso per la «Sabatini-ter». Ai fi ni della concessione del contributo, le imprese interessate, uni-tamente alla richiesta di fi nanziamento, presentano alla banca o all’intermedia-rio fi nanziario la domanda di accesso al contributo, alla quale è allegata, oltre all’ulteriore documentazio-ne indicata nella medesima circolare, una dichiarazione, sottoscritta dal rappresen-tante legale o da un suo procuratore speciale, atte-stante il possesso dei requi-siti richiesti e la conformità degli investimenti oggetto

della richiesta di fi nanzia-mento a quanto previsto dal decreto in commenti. Il mancato utilizzo dei predet-ti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle in-formazioni richieste sono causa di inammissibilità al contributo.

Ciascuna banca o inter-mediario fi nanziario, veri-fi cata la regolarità formale e la completezza della do-cumentazione, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impre-sa, trasmette al Mise, una sola volta su base mensile, a partire dal 1° giorno di ciascun mese ed entro il giorno 6 dello stesso o, qua-lora tale giorno non fosse un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamen-te successivo, la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo. Tale richiesta può essere inol-trata anche per un insieme di operazioni. Entro cinque giorni lavorativi dalla rice-zione della richiesta di cui al comma 2, il ministero provvede a comunicare alla banca o all’intermediario finanziario la disponibili-tà, parziale o totale, delle risorse erariali. Le richie-ste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l’ordi-ne di presentazione, fi no a concorrenza della disponi-bilità delle risorse erariali. Laddove le risorse residue complessivamente disponi-bili non consentano l’inte-grale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa è dispo-sta in misura parziale, fi no a concorrenza delle residue di-sponibilità, ed è utilizzata, ai fi ni della concessione del con-tributo, in modo proporziona-le al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si ri-ferisce. Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunica-zione, la banca o l’interme-diario fi nanziario adotta la delibera di finanziamento ed entro dieci giorni da tale termine trasmette al Mise l’elenco dei finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e dei dati identifi cativi dell’im-presa benefi ciaria, dell’origi-ne della provvista utilizzata, vale a dire se l’operazione è a valere sulla provvista co-stituita presso la gestione separata di Cdp ovvero su di-versa provvista, dell’importo, della durata e del profi lo di rimborso del fi nanziamento, allegando la documentazione richiesta.

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- non si trovano in condi- agevolazioni concesse procedure per la con-

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Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali che presi singolarmente ov-vero nel loro insieme presentano un’au-tonomia funzionale, non essendo ammesso il fi nanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddet-to requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario pree-sistente, introducendo una nuova fun-zionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa. Non sono ammissibili gli in-vestimenti riguardanti gli acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti. Gli investimenti ammissibili sono destinati a: - creazione di un nuovo stabilimento; - ampliamento di uno stabilimento esisten-te; - diversifi cazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi ag-giuntivi;- trasformazione radicale del processo pro-duttivo complessivo di uno stabilimento esistente;- acquisizione di attivi di uno stabilimen-to.Gli investimenti devono essere avviati suc-cessivamente alla data della domanda di

accesso ai contributi, ovvero entro il ter-mine previsto negli specifi ci regolamenti comunitari settoriali. Per avvio dell’in-vestimento s’intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investi-mento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare at-trezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifi chi prima. Gli investimenti devono essere con-clusi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di fi nanziamento. A tale fi ne è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione in leasing fi nanzia-rio, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni. Gli investimenti, qualora non ri-feriti a immobilizzazioni acquisite tramite leasing fi nanziario, devono essere capita-lizzati e fi gurare nell’attivo dell’impresa per almeno tre anni. Non sono ammessi i costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezza-ture usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi relativi al contratto di fi -nanziamento. Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 euro, al netto dell’Iva.

Serve l’autonomia funzionale dei beni

In pillole

Doppia provvista

I contributi a favore delle Pmi che acquistano beni strumentali possono essere concessi anche a fronte di i nanziamenti erogati dalle banche e dalle società di leasing a valere su una provvista diversa dall’apposito plafond di cassa depositi e prestiti

Informativa ai clienti

Le banche e le società di leasing che si avvarranno di questa opportunità utilizzando la doppia provvista dovranno informare le aziende clienti che, a loro volta, potranno scegliere la tipologia di i nanziamento che presenta le condizioni più favorevoli

Avvio investimenti

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi, ovve-ro entro il termine previsto negli specii ci regolamenti comunitari settoriali

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13Lunedì 14 Marzo 2016Lunedì 14 Marzo 2016I M P R E S ALe novità del decreto interministeriale di Mise e Mef. Accesso limitato alle imprese sane

Pmi innovative in corsia velocePriorità nell’istruttoria per il fondo statale di garanzia

Pagina a curaDI CINZIA DE STEFANIS

Corsia semplificata e agevolata per le Pmi innovative al fondo statale di garanzia.

Alle richieste di garanzia del-le Pmi innovative sarà ricono-sciuta priorità nell’istruttoria e nella presentazione al comi-tato di gestione. Potranno ri-entrare nel regime agevolato solo le Pmi innovative che ap-partengono alla fascia 1 e 2 di valutazione e non la fascia 3. La valutazione del merito cre-ditizio non sarà più effettuata dal gestore del fondo (Medio credito centrale) ma diretta-mente dall’istituto di credito o dai confi di che erogano il fi -nanziamento. Queste alcune delle novità contenute in un decreto interministeriale del ministero dello sviluppo eco-nomico, emanato di concerto con il ministero dell’econo-mia, che ha ricevuto la fi rma di entrambi i ministri (Fede-rica Guidi, Mise, e Pier Carlo Padoan, Mef).

Il decreto è attuativo dell’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (investment compact) con-vertito nella legge 24 marzo 2015, n. 33 con il quale si è introdotta nel nostro ordina-mento una nuova categoria di imprese: le «Pmi innovative». Lo stesso articolo 4, 9 comma, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 stabilisce che alle Pmi innovative si applicano alcune disposizioni del de-creto legge 18 ottobre 2012, n. 179, sezione X, dettate in favore delle start-up innova-tive. Alle Pmi innovative, è estesa, in particolare, la di-sposizione dell’articolo 30, 6 comma, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito nella legge 24 marzo 2015, n. 33 che prevede un intervento gratuito e semplifi cato della stessa al fondo di garanzia Pmi. Possono accedere pro-cedura «semplifi cata» solo le operazioni finanziarie che, oltre a rispettare una serie di requisiti minori non sono

assist i te da garanzie reali o fideiussio-ni bancarie o assicurative. Inoltre l’accesso delle Pmi inno-vative al fondo di garanzia con

procedura semplificata può avvenire anche quando l’im-presa rientra nella fascia 1 e fascia 2 (imprese sane).

Come accedere al fondo Pmi. I soggetti richiedenti la garanzia del fondo devono aver preventivamente acqui-

sito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorie-tà, redatta secondo lo schema predisposto dal soggetto ge-store del fondo, con la quale il rappresentante legale o pro-curatore speciale della Pmi in-novativa ne attesta l’iscrizione nella apposita sezione speciale del registro delle imprese. La dichiarazione è conservata dal soggetto richiedente e prodot-ta in caso di insolvenza della Pmi innovativa o su semplice richiesta del soggetto gestore del fondo. La garanzia diret-ta del fondo copre fi no all’80% dell’ammontare dell’esposi-zione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei con-fronti della Pmi innovativa. La controgaranzia del fondo è concessa fino alla misura massima dell’80% dell’im-porto garantito dal confi di o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di co-pertura dell’80%. Entro il pre-detto limite, la controgaranzia copre fi no all’80% della somma liquidata dal confi di o da altro fondo di garanzia al soggetto fi nanziatore. L’importo massi-mo garantibile dal Fondo per singola Pmi innovativa è pari a 2,5 milioni di euro.

Funzionamento garan-zia. La garanzia del fondo è una agevolazione introdotta dal Ministero dello sviluppo economico, fi nanziata anche con le risorse europee dei pro-grammi operativi nazionale e interregionale 2007-2013, che può essere attivata solo a fron-te di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari fi nanziari a favore delle Pmi. Il fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e impresa. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le par-ti. L’impresa non può inoltrare la domanda direttamente al fondo. Deve rivolgersi a una banca per candidarsi a rice-vere il fi nanziamento e, conte-stualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa a occuparsi della domanda. In alternativa, l’im-presa si può rivolgere a un con-fi di che garantisce l’operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al fondo. Tutte le banche sono abilitate a pre-sentare le domande, mentre, con riferimento ai confi di, oc-corre rivolgersi a un operatore accreditato. Le procedure sono snelle e veloci: in tempi rapidi vengono verifi cati i requisiti di accesso e adottata la delibera. L’impresa viene informata via e-mail sia della presentazione della domanda sia dell’ado-zione della delibera.

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In arrivo un nuovo modello di rating del fondo di garanzia per le Pmi. Stanno in-fatti per cambiare i criteri di valutazio-ne economico-fi nanziaria delle imprese, utilizzati per l’ammissione agli interventi del fondo di garanzia per le Pmi. Si do-vrebbe passare dall’attuale sistema di «credit-scoring» a un modello di «rating interno» che, nelle intenzioni del mini-stero dello sviluppo economico, dovrebbe consentire di estendere l’operatività del fondo anche alle imprese con merito di credito più basso. Questo è quanto rife-riscono a ItaliaOggi Sette fonti interne al Mise. Il decreto su cui sta lavorando la direzione degli incentivi alle imprese, divisione VI, diretta da Gerardo Baione, è attuativa dell’articolo 2, comma 6, del decreto legge n. 69/2013. La fi nalità della riforma è quella di trasformare il fondo in uno strumento più moderno ed effi cace per combattere il razionamento del credi-to. L’idea è dotare il fondo di un modello personale di calcolo del rating così come lo hanno le banche e modularne la coper-tura in base alla rischiosità dei soggetti che chiedono la garanzia. Il passaggio al modello di «rating inter-

no», con la fi ssazione di una soglia mini-ma di per l’accesso alla garanzia intorno all’8-9%, è fi nalizzato all’ampliamento della platea di imprese potenziali bene-fi ciarie della garanzia del fondo. Le regio-ni potranno destinare proprie risorse al fondo per incrementare, per le imprese del territorio, le ordinarie percentuali di copertura del fondo per ciò che attiene le risorse comunitarie dei fondi Sie (fon-di strutturali di investimento europeo). L’adozione del modello di rating interno offrirà l’occasione per avviare una ne-cessaria revisione delle modalità di in-tervento del fondo. Da un lato risulterà ampliata, rispetto alla situazione vigente, la platea delle imprese potenziali benefi -ciarie del fondo, sarà possibile graduare il grado di protezione del fondo in funzione della rischiosità del prenditore, al fi ne di sostenere in misura maggiore le imprese (comunque sane) maggiormente esposte al «rischio razionamento», differenzian-dolo in ragione della fi nalità dell’opera-zione fi nanziaria (investimenti o altre fi nalità) e sarà possibile effettuare ac-cantonamenti adeguati in funzione del-la diversa rischiosità dell’impresa, con una più effi ciente gestione delle risorse. Dall’altro lato si creeranno reali spazi di integrazione con le politiche regionali in materia di garanzia e di accesso al credito, in un’ottica di razionalizzazione ed effi cientamento dell’intero sistema della garanzia pubblica. Tale imposta-zione consentirebbe un loro utilizzo realmente addizionale si eliminerà la «distorsione» tra garanzia diretta e controgaranzia.

Rating, modello al restyling

In sintesi

Semplii cazione accesso fondo

Pmi

Corsia semplii cata e agevolata per le Pmi innovative al fondo statale di garanzia. Alle richieste di garanzia delle Pmi innovative è riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella presentazione al comitato di gestione. Nota bene: Alle Pmi innovative è estesa, in particolare, la disposizione dell’articolo 30, 6 comma, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (investment compact) convertito nella legge 24 marzo 2015, n. 33 che prevede un intervento gratuito e semplii cato della stessa al fondo di garanzia Pmi

Fasce

Possono accedere a procedura «semplii cata» solo le ope-razioni i nanziarie che, oltre a rispettare una serie di requisiti minori non sono assistite da garanzie reali o i deiussioni bancarie o assicurative. Possono rientrare nel regime agevolato solo le Pmi inno-vative che appartengono alla fascia 1 e 2 di valutazione e non la fascia 3

Merito creditizio

La valutazione del merito creditizio non sarà più effettuata dal gestore del fondo (Medio credito centrale) ma diretta-mente dall’istituto di credito o dai coni di che erogano il i nanziamento

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14 Lunedì 14 Marzo 2016 I M P R E S ADati European patent ofi ce: nel 2015 a segno un progresso doppio rispetto alla media

Brevetti, ora l’Italia guadagna terreno con un +9% da record

Pagine a curaDI LUIGI DELL’OLIO

Di questi tempi le buo-ne notizie non sono così frequenti, per cui meritano di essere

sottolineate. Secondo i dati ap-pena diffusi da Epo (European patent offi ce), nel 2015 l’Italia ha presentato il maggior nume-ro di richieste brevettuali degli ultimi dieci anni. Un arco di tempo durante il quale il nostro Paese si è trovato a fare i conti con una crisi senza precedenti, che ha portato a un crollo del manifatturiero, il settore più sensibile verso la tutela e la va-lorizzazione delle innovazioni. Dunque un segnale di crescen-te attenzione al tema, anche se a livello assoluto la Penisola re-sta indietro rispetto ai partner del Vecchio continente.

I numeri. L’Uffi cio europeo dei brevetti segnala che lo scor-so anno le richieste provenienti dalla Penisola sono cresciute del 9% rispetto al 2014, met-tendo a segno un progresso doppio rispetto alla media Epo (+4,8%). Per il nostro Paese il dato rappresenta il maggior incremento percentuale dell’ul-tima decade. Nel 2015, società e inventori italiani hanno inol-trato 3.979 richieste di brevetto contro le 3.649 del 2014, inver-tendo la tendenza dell’ultimo periodo, che ha registrato un calo nel numero di domande per quattro anni consecutivi. Con una quota del 2% di tutte le richieste, l’Italia è risalita dall’undicesimo al decimo po-sto tra i Paesi richiedenti pro-tezione brevettuale.

Le richieste europee di bre-vetto pervenute a Epo nel 2015 sono state 160 mila (contro le 153 mila di un anno prima) e il merito è soprattutto delle società statunitensi (+16,4%) e cinesi (+22,2%), mentre le domande provenienti dai 38 Paesi aderenti a Epo è rima-sto pressoché stabile (+0,7%). Anche la Spagna ha invertito il trend negativo, crescendo del 3,8% e il Belgio ha messo a se-gno un balzo del 5,9%, mentre i Paesi del Nord hanno messo a segno performance negative: è il caso della Svezia (-0,9%), della Danimarca (-2,7%) e della Finlandia (-8,3%).

La tecnologia medicale davanti a tutti. Il settore della tecnologia medicale si è rivelato ancora una volta quel-lo con il più alto numero di ri-chieste di brevetto, crescendo di un ulteriore 11% rispetto al 2014. Le altre aree che hanno segnato una crescita signifi ca-tiva: motori, pompe e turbine (+18%), farmaceutica (+10%), strumenti di misurazione (+8%) e computer (+8%).

In Italia primeggiano Indesit e Fiat. Il potenziale

dell’Europa in termini di in-novazione è ben evidenziato dal numero delle richieste

relative alla popolazione per singolo Paese. La Svizzera si classifi ca ancora al primo po-

sto nel 2015, con 873 domande ogni milione di abitanti. Olan-da (419) e Svezia si trovano al

secondo e al terzo posto, seguite da Finlandia e Danimarca. Il primo paese extraeuropeo è il Giappone, che si colloca al nono posto (169). L’Italia, con 64 richieste, si è posizionata 18esima, dietro il Regno Uni-to e Singapore, avanzando dal 19esimo posto dello scorso anno. L’auspicio è che la risa-lita italiana possa proseguire, anche sulla spinta del Patent box, normativa che consente la detassazione per cinque anni dei redditi d’impresa prodotti da marchi, brevetti e tutte le opere dell’ingegno. In partico-lare è prevista una deduzione del 40% nel 2016 e del 50% dal 2017 in avanti per i redditi derivati da «marchi, brevetti software protetto da copyright, disegni e modelli giuridicamen-te tutelati». La maggior parte delle richieste include tecno-logie come la movimentazione (imballaggi, palette, sistemi di trasporto, container), ingegne-ria civile e trasporti (settore nel quale sono state ascritte molte richieste provenienti dall’auto-motive).

Con 107 richieste, Indesit si è rivelata la società italiana più attiva nelle domande di brevetti, seguita da Fiat (84) e da StMicroelectronics (58), Finmeccanica (39), Pirelli (39) e Chiesi Farmaceutici (35). Mentre la classifi ca per regio-ni vede prevalere la Lombar-dia (che, oltre a essere quella più popolosa, è di gran lunga la più importante sul fronte economico), con una quota del 33% di tutte le domande nel 2015. Seguono l’Emilia Roma-gna (15%) e il Veneto (13%). L’incremento più clamoroso si è registrato in Molise (+200%) e in Sicilia (+100%), anche se i numeri per ora sono molto pic-coli. Nella classifi ca per singola città, Milano può vantare 806 richieste, distanziando di mol-to Torino (273), Roma (226) e Bologna (209).

Un plauso all’Italia, per i progressi compiuti nell’ultimo anno, arriva dal presidente di Epo, Benoît Battistelli.Domanda. Come si spiega il risveglio italiano dopo un periodo di declino?Risposta. Il vostro Paese può contare su una gamma di brevetti variegata ed equamente distribuita. I cinque setto-ri tecnologici trainanti la richiesta di brevetti da parte delle aziende italiane sono stati: movimentazione–packaging (come le palette, i sistemi di trasporto e i container), che rappresentano il 7% di tutte le richieste italiane, ingegne-ria civile (7%) e trasporti (incluso il settore auto (6%).D. Meglio le grandi imprese o le pmi?R. Le domande di brevetto italiane sono pervenute da moltissime socie-tà, sia di grande che di piccola dimen-

sione.D. Possiamo spiegare quali benefi ci si possono ottenere dal brevetto unita-rio?R. Questo brevetto si rivelerà comple-mentare alle altre attuali modalità di protezione delle invenzioni in Europa. Semplifi cherà le procedure calmiere-rà I costi per le imprese, aumentan-do di converso la protezione legale grazie all’introduzione del Tribunale dei brevetti europeo. Dopo 40 anni di lavorazione, l’Europa fi nalmente ve-drà presto la creazione di un merca-to europeo autenticamente unito nel campo dell’innovazione. Questa è una buona notizia per le società italiane ed europee e servirà ad aumentare l’attrazione esercitata dall’Europa su-gli investimenti stranieri. Il brevetto

unitario fornisce lo stesso brevetto di primo livello garantito da Epo. Mentre non cambieranno i costi per ottenere un brevetto, le spese da sostenere per la sua manutenzione nel tempo caleranno in maniera evidente, grazie all’adozione di uno schema di tariffe business-friendly adottate nel 2015.D. Il fatto che l’Italia abbia deciso di aderire al brevetto unitario cosa com-porterà?R. Crescerà la capacità attrattiva del mercato europeo. La decisione di unir-si rappresenta un sostegno deciso ai benefi ci che il brevetto unitario por-terà. Per inventori e società italiane, il brevetto unitario signifi cherà rispar-mio di costi e di tempi, di cui godran-no in particolare le piccole e medie imprese.

Battistelli (Epo): la tecnologia fa da traino

La crescita in Italia

La Classifi ca mondiale dei brevetti

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15Lunedì 14 Marzo 2016Lunedì 14 Marzo 2016I M P R E S A

Il web resta terreno fertileG

oogle, Apple e Facebo-ok. Le regine del web sono anche le aziende che possono vantare i

brevetti più preziosi secondo la classifi ca annuale Patent Power Scorecards stilata da Iee Spectrum sulla base di 6 mila documenti di protezione delle invenzioni tra industrie, istituzioni accademiche e non profi t e agenzie governative. Un dominio che evidenzia come il web sia il terreno di maggiore innovazione per l’economia mondiale. La clas-sifica tiene conto non solo della quantità di brevetti, ma anche della loro qualità in ter-mini di impatto, originalità e applicabilità generale.

Ai piedi del podio si posi-ziona un’altra azienda sta-tunitense, ma questa volta di telecomunicazioni. Si tratta di Qualcomm, che precede il gigante It Ibm.

Le uniche aziende italia-ne citate sono Finmeccanica, 18esima nel settore aerospa-ziale, e Fiat Chrysler, undi-cesima in quello automotive dietro ai principali concor-renti asiatici, ma davanti a Volkswagen. Anche nel com-parto delle università gli Usa dominano, con il Mit davanti a Harvard, con l’unica ecce-zione della cinese Tsinghua in 15esima posizione.

Contenzioso tra giganti. I big dell’innovazione sono an-che tra i principali «duellanti» in tema di protezione dell’in-novazione. Come dimostra la diatriba che da tempo vede protagoniste Apple e Sam-sung, con l’accusa reciproca di aver infranto i brevetti. L’ul-tima pronuncia in ordine da tempo è arrivata dalla Corte d’appello del Circuito federale Usa, che ha ribaltato una de-cisione che avrebbe imposto a Samsung di pagare una multa da 120 milioni di dollari per violazione dei brevetti di Ap-ple. I tre giudici di corte d’ap-pello si sono espressi in disac-cordo rispetto alle conclusioni del tribunale di grado inferiore rilasciate contro Samsung. La conclusione di questa vicenda potrebbe probabilmente dare una svolta ai litigi sui brevetti tecnologici: fi no a oggi scontri di questo genere sembrano aver dato poche soddisfazioni alle aziende impegnate a re-clamare la presunta paterni-tà di alcune tecnologie, gene-rando nel computo totale più spese legali che risarcimenti adeguati.

L’esperienza aziendale. Tornando all’ambito italiano può essere utile l’esperienza di chi si è molto speso in questi anni sul fronte brevettuale, come il gruppo Saes, attivo in vari ambiti della scienza e dell’industria, con un fattura-to che nei primi mesi del 2015 si è attestato a 122,4 milioni di euro, in crescita del 27,7%. «Nel corso degli anni abbia-mo brevettato circa dieci in-venzioni all’anno cercando di proteggere l’investimento in ricerca che è alla base dello

sviluppo dei nuovi prodotti», spiega il presidente Massi-mo della Porta. Che presen-ta così le ragioni della tutela brevettuale. «Si tratta di uno strumento fondamentale per un’azienda che innova e vuole proteggere il valore dell’inve-stimento, indispensabile per tutelare l’invenzione da abu-si e dallo sfruttamento della stessa da parte di chi non ha sostenuto i costi di ricerca e sviluppo, portando così di fatto fuori mercato gli innovatori». A queste motivazioni, nel caso di Saes si aggiunge anche il fatto di operare nel business

to business, che spesso richie-de qualifi che per poter utiliz-zare un prodotto. Attraverso una soluzione brevettata si «fi delizza» il cliente che non vuole correre il rischio di ser-virsi da un contraffattore e di essere esposto in caso di con-tenzioso.

Resta comunque il nodo dell’esborso economico, che potrebbe frenare soprattutto gli operatori più piccoli. «I costi sono scalabili», ricorda della Porta. «Si parte da un valore di qualche migliaia di euro per un primo deposito di priorità, per poi aumenta-

re con il passare del tempo, con il deposito delle varie fasi nazionali, procedure d’esame e tasse di mantenimento». Ipo-tizzando una famiglia brevet-tuale composta da un numero limitato di elementi (quattro paesi europei, Usa, Cina, Giappone, Sud Corea e una-due altre nazioni), la stima di Saes è di qualche centinaia di migliaia di euro per una prote-zione fi no a 20 anni. Non una somma trascurabile, ma spal-mabile nel tempo, a fronte di potenziali benefi ci di un certo rilievo. «Per altro», conclude della Porta, «si può rivedere

sostanzialmente la copertura geografi ca nel tempo andan-do a proteggere solo i mercati principali». Che ricorda come sia comunque impossibile fare un’analisi numerica costi/be-nefi ci, dato che il valore di un brevetto va dalla valenza di marketing al poter affi ggere l’etichetta di prodotto bre-vettato, fi no al poter bloccare un concorrente chiedendo lo stop delle vendite e i danni. In quest’ultimo caso ai costi di brevettazione si vanno a sommare quelli legali, solo in parte e non sempre recu-perabili.

Cosa cambierà dal 2017, con l’ade-sione italiana al brevetto europeo, e quali costi comporta la brevetta-zione. Ne abbiamo parlato con Rocco Lanzavecchia, senior associate dello studio legale Simmons & Simmons.Domanda. Pochi mesi fa l’Italia ha ufficialmente aderito al brevetto unitario europeo, che dovrebbe en-trare in vigore nel 2017. Cosa cam-bierà?Risposta. Oggi il brevetto europeo gestito dall’Epo consiste in un in-sieme di brevetti nazionali validi unicamente per i Paesi selezionati dal titolare al momento del deposito della domanda. Mentre il brevetto unitario conferirà automaticamente protezione legale uniforme in 26 Pa-esi della Ue, con un’unica procedura e un solo pagamento per la registra-zione di un solo brevetto valido in tutti i Paesi. La nuova procedura comporterà per i titolari innanzi-

tutto una notevole semplifi cazione a livello amministrativo, visto che sarà necessaria una sola domanda di registrazione per tutti i Paesi, e poi una riduzione sostanziale dei costi per l’ottenimento del brevetto. D. Quindi ci saranno benefi ci impor-tanti?R. Sì, il nuovo sistema porterà van-taggi sia alle singole aziende nazio-nali, in termini di minori costi e mag-giore effi cienza, che a tutta l’Ue in termini di competitività rispetto alle grandi nazioni extra-europee come Usa, India e Giappone.D. Qual è il costo della tutela bre-vettuale?R. Il costo di un brevetto italiano si aggira in media intorno ai 10 mila euro e dipende dal numero di Paesi in cui si chiede la convalida. Per la redazione e il deposito della doman-da, fi no alla concessione del brevet-to, il costo è di circa 10 mila euro.

Le stime dicono che il costo per un brevetto può arrivare a 29.500 euro per i primi dieci anni, ossia la du-rata media di un brevetto europeo, e a circa 159 mila euro per l’intera durata di 20 anni, se si chiede la tu-tela in tutti i Paesi dell’Ue. Secondo le informazioni a oggi disponibili, il Brevetto Unitario, che copre 26 Sta-ti membri dell’Ue, avrà un costo cor-rispondente alla somma totale delle tariffe di rinnovo attualmente ver-sate per i quattro paesi in cui i bre-vetti europei sono al momento più frequentemente convalidati, vale a dire Germania, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi. Per i primi dieci anni, ossia la durata media di un brevet-to europeo, il costo di rinnovo per un brevetto unitario sarà di circa 5 mila euro e il totale complessivo da pagare per il suo mantenimento su 20 anni ammonterà a circa 35.500 euro.

L’adesione al modello europeo taglierà i costi

La crescita globale delle domande

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Nuova vita per i marchi europei a partire dal 23 marzo prossimo. In quella data, infatti, entrerà in vi-gore il nuovo Regolamento Ue n. 2015/2424, che tra le altre cose conterrà il cambio di nome per l’Uf-fi cio per l’armonizzazione nel mer-cato interno, che diventerà Uffi cio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. Inoltre, per incentiva-re le imprese alla registrazione dei

marchi vi saranno cambiamenti so-stanziali per le tasse di deposito. Il nuovo meccanismo sarà basato sul numero di classi («pay-per-class») e prevederà il pagamento di una tas-sa iniziale che coprirà solo la prima classe (e non tre come nel vecchio sistema) e il pagamento di una tassa aggiuntiva per le classi successive alla prima, e non alla terza come nel sistema attuale. Inoltre vengono ri-

dotte sensibilmente le tasse di rin-novo fi ssandole allo stesso livello di quelle di deposito. Il nuovo importo prevede quindi una tassa di deposito di base di 850 euro, di altri 50 euro per la seconda e di 150 euro dalla terza classe in poi. Inoltre il nuovo regolamento impone la designazione e la classifi cazione dei prodotti e dei servizi che devono essere il più pos-sibile specifi ci.

Registrazione dei marchi avanti tutta

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16 Lunedì 14 Marzo 2016 I M P R E S AL’Inps interviene per rettii care una circolare del ministero sul lavoro occasionale

No profit, voucher con le soglieSì ai buoni cartacei. Tetto di 9.333 euro lordi all’anno

Pagina a curaDI CARLA DE LELLIS

Tetto massimo per i voucher nel settore no profit. Chiese, as-sociazioni, fondazio-

ni, sindacati, partiti politici, condomini possono utilizzare i buoni per il lavoro occasio-nale fino a 9.333 euro per lavoratore e per anno sola-re. Nonostante operino con la Partita Iva, non devono sottostare al vincolo del tet-to minimo di 2.693 euro per lavoratore e per anno solare previsto, in genere, per im-prenditori e professionisti, perché non sono veri impren-ditori ai sensi dell’art. 2082 del codice civile, né tantome-no veri professionisti. La no-vità arriva dall’Inps che, nel messaggio n. 8628/2016, ret-tifi ca la circolare n. 18/2012 del ministero del lavoro che, invece, aveva esteso il limite inferiore 2.693 euro a tutti i soggetti con Partita Iva, sen-za alcuna esclusione. E non è tutto, perché, quale conse-guenza di questa precisazio-ne, ne scaturisce la possibi-lità per gli enti no profi t di acquistare i voucher in mo-dalità cartacea (imprenditori e professionisti, invece, sono tenuti ad acquistare i buoni esclusivamente in modalità telematica).

Le prestazioni occasio-nali. Dal 25 giugno dell’an-no scorso, in conseguenza alla riforma Jobs act, per «prestazioni di lavoro ac-cessorio» s’intendono quelle attività lavorative che non danno luogo a favore del pre-statore di lavoro a compensi superiori a 7 mila euro netti nel corso di un anno civile, con riferimento alla totalità dei committenti. Il limite (7 mila euro), che è il netto in-casso per il lavoratore e che equivale al valore lordo (cioè nominale) di voucher di 9.333

euro, si riferisce al singolo la-voratore in un anno solare: in presenza di più rapporti di lavoro retribuiti con i vou-cher, pur se di diversa natura (per esempio per babysitter e per ripetizione a studenti),

egli non può superare quella soglia limite, considerando nell’anno solare tutto i buo-ni-lavoro intascati sia dalla prima che dalla seconda at-tività.

Il mondo delle parti-te Iva. Applicate al mondo delle partite Iva, le presta-zioni di lavoro occasionale incontrano alcune particola-rità. Infatti, nei confronti dei committenti imprenditori e/o professionisti:

• fermo restando il tetto massimo (7 mila euro netti ossia 9.333 lordo), le attivi-tà occasionali possono esse-re svolte per compensi fi no a 2 mila euro netti, sempre nel corso di un anno civile, a favore di ciascun singolo

committente (imprenditore o professionista).

Praticamente, dunque, per la legittimità delle prestazio-ni occasionali occorre soddi-sfare due condizioni (invece di una): tetto massimo e vin-colo soggettivo nei confronti della Partita Iva.

I lavoratori disagiati. Le prestazioni di lavoro occasio-nale incontrano altre parti-colarità anche quando sono rese da parte di soggetti che stanno percependo prestazio-ni integrative del salario o di sostegno al reddito: per esem-pio cassa integrazione, inden-nità di disoccupazione, Naspi, ecc.. In tal caso, infatti:

• le prestazioni non possono dar vita a compensi comples-

sivamente superiori a 3 mila euro netti per anno civile, in tutti i settori produttivi.

Limiti netti e limiti lor-di. Tutti i limiti (7 mila, 2 mila, 3 mila euro) vanno inte-si, come già accennato, quali importi «netti», vale da dire di effettivo incasso da parte dei lavoratori, e sono soggetti a rivalutazione annuale sulla base dell’indice Istat. I valo-ri lordi validi per il corrente anno 2016 (corrispondenti, cioè, al valore «nominale» dei voucher) sono:

a) 9.333 euro (per il netto di 7 mila euro);

b) 2.693 euro (per il netto di 2 mila euro);

c) 4 mila euro (per il netto di 3 mila euro).

L’acquisto dei voucher. Seconda novità della riforma Jobs act riguarda le modali-tà di acquisto dei voucher. La riforma, infatti, confermando il doppio canale (acquisto te-lematico e acquisto cartaceo) ha però fissato un vincolo all’utilizzo. In particolare, dal 25 giugno 2015:

a) la procedura telematica (c.d. voucher telematico) è obbligatoria per i commit-tenti imprenditori e profes-sionisti (gli stessi soggetti al tetto più basso di utilizzo dei voucher) e facoltativa per i committenti non imprendito-ri né professionisti;

b) la procedura cartacea è vietata ai committenti im-prenditori e professionisti (gli stessi soggetti al tetto più basso di utilizzo dei voucher) e utilizzabile esclusivamente da quelli non imprenditori né professionisti.

Il settore no profi t. Ri-guardo alla predetta neces-sità di doversi rispettare il tetto più basso (2.693 euro) nei casi di voucher erogati da committenti imprenditori e/o professionisti, il ministe-ro del lavoro ha avuto modo di chiarire che «l’espressione «imprenditore commerciale» vuole in realtà intendere qualsiasi soggetto, persona fi sica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l’aggettivo «com-merciale» possa in qualche modo circoscrivere l’ambi-to settoriale dell’attività d’impresa alle attività di intermediazione nella cir-colazione dei beni» (circola-re n. 18/2012). In tal modo, dunque, il limite inferiore (2.693 euro netti) risultava, di fatto, esteso e applicato a tutti i soggetti titolari di Partita Iva.

N e l m e s s a g g i o n . 8628/2016, l’Inps cambia rotta. Spiega che, «in linea generale, l’espressione im-prenditori risulta compren-siva di tutte le categorie disciplinate dall’art. 2082 e segg. del codice civile, dalla cui lettura congiunta è pos-sibile individuare una serie di soggetti che, pur operan-do con partita Iva e/o codice fi scale numerico, non sono da considerare imprenditori». Le conseguenze di questa preci-sazione non sono di poco con-to, come spiegato dallo stesso Inps. Ne deriva, infatti, che tali soggetti:

a) possono utilizzare i vou-cher fi no al più alto limite di 7 mila euro annui (9.333 al valore nominale)

b) e possono ancora ricor-rere all’acquisto cartaceo dei buoni lavoro (non sono obbli-gati a utilizzare la procedura telematica).

© Riproduzione riservata

egli non può superare quella committente (imprenditore sivamente superiori a 3 mila

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È un successo senza precedenti quello che stanno avendo i voucher, introdotti nel 2003 (fu la riforma Biagi a inventar-li), ma effettivamente fruibili dal 2008: da 535mila buoni venduti nell’anno 2008 si è arrivati a 115 milioni dell’an-no 20015. Un autentico boom che ha coinvolto quasi 1,7 milioni di lavorato-ri, secondo le stime della Uil («Voucher «buoni(?) lavoro» Questi ex sconosciu-ti»). A conti fatti, perciò, almeno 1 su 10 tra gli occupati dipendenti, in Italia, è stato pagato nell’anno 2015 con un buono lavoro; 8 su 100 se si considera l’intera platea dei 22 milioni di occupati; ben 7 su 10 se l’1,7 milioni di voucheristi si rapportano ai 2,2 milioni di lavoratori temporanei o/e stagionali subordinati. Nello stesso periodo di tempo (dal 2008 al 2015) sono stati venduti 278 milioni di voucher per un importo complessivo di circa 2,8 miliardi. Per la Uil l’utilizzo maggiore dei voucher avviene nel terziario che, tra commer-cio, turismo e servizi rappresenta qua-si il 50% dei buoni lavoro; invece, quei settori che dovevano essere «protagoni-sti» (quasi assoluti) quali giardinaggio, lavoro domestico, attività sportive, co-prono meno del 15% dei buoni venduti.

Altro aspetto negativo riguarda le classi di età dei lavoratori coinvolti dal buono lavoro: attualmente è sbilanciato a fa-vore dei 50enni, mentre solo il 40% dei voucheristi era nel 2014 under 29. Lo studio dell’Uil mette in guardia dai rischi che possono derivare da un utiliz-zo spropositato dei voucher sul mercato del lavoro: nati con l’intenzione di sot-trarre all’area del sommerso le piccole prestazioni di lavoro residuali (da bab-ysitteraggio a giardinaggio; dalla manu-tenzione di edifi ci a quella dei parchi fi no alle ripetizioni scolastiche), con il tempo e per la dimensione che hanno acquisito «rischiano indirettamente di alimentare il mercato irregolare». Sembra, in altre parole, che il loro non sarebbe più un utilizzo limitato al «la-voro residuale», ma quello sostitutivo di forme di lavoro che dovrebbero essere regolari. E poi il voucher non dà diritto a ma-lattia, maternità, agli assegni familiari ed è esente da imposizione fi scale, e al lavoratore, in mano, anziché restargli qualcosa di più, gli rimane un compenso netto decisamente basso: nel 2015 ogni singolo lavoratore occasionale non ha ricevuto più di 471 euro netti.

La Uil sgonfi a il boom: nero in aumento

euro, si riferisce al singolo la-

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eChiese, associazioni, fondazioni, sinda-

cati, partiti politici, condomini possono

utilizzare i buoni per il lavoro occasionale fi no a 9.333 euro, mentre non devono sottostare al vincolo del tetto minimo di 2.693 euro per la-voratore e per anno

solare previsto

Le Partite Iva interessate (1)

Committenti pubblici (2)

AmbasciatePartiti e movimenti politiciGruppi parlamentariAssociazioni senza scopo di lucroAssociazioni volontariato e Corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.)Chiese o associazioni religioseFondazioni non svolgenti attività d’impresaCondominiAssociazioni e società sportive dilettantisticheAssociazioni sindacaliComitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, Avis ecc..

Elenco non esaustivo dell’Inps (messaggio n. 8628/2016)1. La nozione di committente pubblico comprende i soggetti indicati all’art. 1, comma 2, del dlgs n. 165/2001, 2. nonché i soggetti indicati nel Conto Economico Consolidato (legge n. 196/2009)

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17Lunedì 14 Marzo 2016Lunedì 14 Marzo 20A M B I E N T EDall’Ispra le indicazioni per la denuncia ambientale da effettuare entro il 30/4/2016

Mud in versione aggiornataFocus su Cer, materiali recuperati e specifi ci rifi uti

Pagina a curaDI VINCENZO DRAGANI

Denuncia dei rifiuti oggetto di riclassifi-cazione, individua-zione dei materiali

effettivamente recuperati, corretta indicazione dei fl ussi di Raee, veicoli fuori, residui da manutenzione, costru-zione e demolizione. Questi alcuni dei nodi che le nuove istruzioni diramate nei gior-ni scorsi dall’Ispra provvedo-no a sciogliere in vista della dichiarazione ambientale Mud, in scadenza il prossimo 30 aprile 2016. Le indicazio-ni (disponibili all’indirizzo www.isprambiente.gov.it/fi les/software/mud/MUD_Istruzio-niaggiuntive_10_rev5_2_.pdf) arrivano in attuazione del Dpcm 21 dicembre 2015 che, nel confermare per la nuova dichiarazione la modulisti-ca introdotta dal Dpcm 17 dicembre 2014, ha previsto l’adozione di «informazioni aggiuntive» alle istruzioni riportate in allegato al prov-vedimento del 2014. Questo sia per aggiornarle alle inter-venute modifi che del quadro normativo di riferimento, sia per superare alcune criticità evidenziate dalla denuncia del 2015.

Nuovo elenco rifi uti. Del Dpcm 17 dicembre 2014, avvi-sano in primis le nuove istru-zioni, non è più valido l’al-legato Catalogo europeo dei rifi uti (Cer). Ciò in quanto dal 1° giugno 2015 l’unico elenco applicabile è quello contenuto dalla decisione 2014/955/Ue in riformulazione della decisione 2000/532/Ce. Allo stesso modo, avvisa l’Ispra richiamandosi alla circolare MinAmbiente 0011845/2015, non risulta applicabile l’analogo elenco allegato al Dlgs 152/2006 (il c.d. «Codice ambientale»), superato dalla stessa deci-sione Ue del 2014. Le novità previste dal rinnovato elenco europeo dei rifi uti riguardano la modifi ca di alcuni codici e l’introduzione di nuove voci. Le modifi che, ricorda l’Ispra, interessano in particolare i co-dici: 010309 (ora «fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quel-li di cui alla voce 010310»); 190304* (che passa da «rifi u-ti contrassegnati come peri-colosi parzialmente stabiliz-zati» a «rifi uti contrassegnati come pericolosi parzialmente stabilizzati, diversi da quelli di cui al punto 190308»). Le new entry sono invece i co-dici: 010310* (fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 010307); 160307* (mercurio metallico); 190308* (mercurio parzialmente sta-bilizzato).

Classificazione dei ri-

fi uti. Particolare attenzione, indicano le nuove istruzioni, dovrà essere adottata nella compilazione del Mud 2016 alla luce dei rinnovati crite-ri per la classificazione dei rifi uti in base alla loro peri-colosità in vigore dallo scorso 1/6/2015. Tali criteri sono, in-fatti, esclusivamente quelli ri-portati dal regolamento Ue n. 1357/2014 in riformulazione della direttiva 2008/98/Ce, an-che in questo caso prevalenti su quelli ex attuale 152/2006. Tale innovazione potrebbe, sottolinea l’Ispra, aver deter-minato nel corso del 2015 la necessità per gli operatori di riclassifi care i rifi uti dai cd. «codice a specchio», conferen-do loro un nuovo Cer. In caso di avvenuta riclassifi cazione dei rifi uti prodotti o gestiti, le istruzioni Ispra indicano in primis come nel Mud vadano riportati i dati presenti nei re-

lativi registri di carico/scarico e formulario di trasporto. Nel caso, però, in cui il cambio di classifi cazione abbia interes-sato rifi uti in deposito pres-so il produttore al momento dell’evento, occorrerà compi-lare: una scheda «Rif» con il codice Cer del rifi uto valido al momento della produzione (indicando l’effettiva quantità prodotta, ma come pari a zero quella conferita e in giacen-za); un’altra scheda «Rif» con il nuovo codice Cer (indicando la quantità prodotta uguale a zero, mentre quella conferita uguale al deposito iniziale). La doppia scheda, si evin-ce dalle istruzioni, non sarà invece necessaria qualora la mutata classe di pericolosi-tà del rifi uto non abbia reso necessario il cambio del Cer. In nessun caso, però, dovran-no essere effettuate fittizie registrazioni cronologiche di

scarico. Informazioni sui mate-

riali. Nuove istruzioni ad hoc arrivano per l’indicazione nel-le comunicazioni rifi uti, veico-li fuori uso, Raee e imballaggi dei quantitativi di materiali costituenti «end of waste» o «Mps» (materie prime secon-darie), ossia fuoriusciti dal regime dei rifi uti a seguito di attività di recupero dei sottesi rifi uti. Qualora detti materia-li siano stati prodotti in cicli che prevedono l’impiego in diversa quantità di rifi uti e materie prime, sarà cura del dichiarante riportare tramite la migliore e accurata stima solo la quota di queste ultime. Laddove i materiali generati siano invece semilavoratori non classifi cabili come «rotta-mi», la quantità dovrà essere riportata nella voce assimila-bile per caratteristiche mer-ceologiche.

Comunicazione Raee. Informazioni aggiuntive anche per la denuncia dei tecno-rifi uti disciplinati dal dlgs 49/2014, da indicare nel modulo «Comunicazione Raee» (laddove quelli sub dlgs 152/2006 vanno invece denunciati nella «Comunica-zione rifi uti»). Per i tecno-ri-fi uti in parola sarà cura degli impianti di gestione fornire nelle relative schede (Tra-Raee), oltre alle informazioni su rifi uti ricevuti e conferiti, i dati relativi ai residui prodot-ti nelle unità locali in seguito ai processi di trattamento. I Centri di raccolta Raee do-vranno invece utilizzare la dedicata e diversa scheda «Cr-Raee», senza dunque duplica-re le informazioni nella sopra menzionata scheda.

Comunicazione veicoli fuori uso. Istruzioni parti-colari per i gestori di veicoli fuori uso rientranti nel dlgs 209/2003, da denunciare con l’apposita «Comunicazione Vfu» (mentre quelli ex dlgs 152/2006 vanno dichiarati nella citata «Comunicazione rifi uti»). Per i rifi uti in que-stione sarà onere degli au-todemolitori indicare come ricevuti da terzi (da consi-derare soggetti «privati» solo se diversi da imprese o enti) anche i mezzi a fi ne vita che provvedono in prima persona a radiare dai pubblici registri. Rottamatori e frantumatori dovranno invece porre atten-zione all’indicazione del net-to del quantitativo dei rifi uti ricevuti da terzi, che dovrà essere maggiore di zero e ri-sultare uguale al reimpiego. Nell’indicare la destinazione dei rifi uti in giacenza a fi ne 2015 (a volte non preventiva-bile), la distinzione tra quan-titativi avviati a recupero o smaltimento dovrà coincide-re: con i dati dei formulari nel caso vi siano stati confe-rimenti nel 2016 antecedenti all’inoltro del nuovo Mud; con la stima effettuata sulla base dei pregressi anni in caso dif-ferente.

Rifi uti da manutenzione, costruzione e demolizione. I rifi uti da attività di manu-tenzione prodotti fuori dalle unità locali dovranno essere denunciati tramite l’apposito modulo «Re», sia che venga-no poi conferiti direttamente all’impianto di trattamento sia che vengano trasportati in un luogo di raggruppamento presso la sede del produtto-re. Gestori e trasportatori che ricevono, invece, rifiuti da costruzione e demolizione prodotti in cantieri che non costituiscono unità locali do-vranno indicare puntualmen-te nel modulo «rifi uti ricevuti da terzi» (Rt) ogni singolo cantiere da cui detti residui provengono.

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Le istruzioni aggiuntive

Nuovo elenco rii uti

1) L’elenco cui fare riferimento, dall’1/6/2015:non è più quello allegato a Dpcm 17 dicembre 2014• ma esclusivamente quello recato da decisione • 2014/955/Ue

Classii cazione dei rii uti

2) Le caratteristiche di pericolo dei rii uti, dall’1/6/2015:sono quelle recate dal regolamento Ue n. 1357/2014. •

3) In caso di cambio Cer rii uti prodotti/gestiti, nel Mud 2016 indicare:

dati registri carico/scarico e formulari trasporto;• per residui in deposito presso produttore, dare atto del • cambio con differenti schede «Rif»

Informazioni su materiali

4) Dei materiali «end of waste» e «Mps» vanno indicate:se prodotti con diverse quantità rii uti/materie prime, • solo quota delle ultime;se semilavoratori non «rottami», quantità tramite voce • assimilabile

Comunicazione Raee

5) Dei tecno-rii uti sottoposti a dlgs 49/2014 occorre indi-care:

per impianti di gestione, dati su residui prodotti da • trattamento in unità locali.per centri di raccolta Raee, analoghi dati solo con ap-• posita scheda «Cr-Raee»

Comunicazione veicoli fuori uso

6) Dei veicoli fuori uso sottoposti a dlgs 209/2003 occorre indicare:

per autodemolizione, tutti i dati relativi ai mezzi ricevuti • da terzi;per rottamazione/frantumazione, quantitativi positivi • di reimpiego; per destinazione a recupero/smaltimento rii uti in gia-• cenza a i ne 2015: in caso di conferimenti 2016 pre-invio nuovo Mud, dati formulari; in altri casi, stima quantitativa su dati dei pregressi anni

Rii uti da manutenzione

7) Se prodotti fuori da unità locale, denuncia tramite modulo «Re» qualora:

conferiti direttamente all’impianto di trattamento oppure• trasportati in luogo di raggruppamento presso sede del • produttore

Rii uti da costruzione e demolizione

8) Se prodotti in cantieri che non sono unità locali:gestori/trasportatori indicano il primo luogo nel modulo • «ricevuti da terzi»

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18 Lunedì 14 Marzo 2016 P R E V I D E N Z AIl Jobs act in merito alla maternità. Diritto negato a senza cassa e partite Iva

Co.co.co., congedi automaticiServe che siano stati pagati i compensi, non i contributi

Pagina a curaDI DANIELE CIRIOLI

Maternità garantita ai parasubordina-ti. Hanno diritto al congedo, anche se

il committente non ha versa-to i contributi alla Gestione Separata Inps. A stabilirlo è il principio di automaticità introdotto per le prestazioni di maternità dovuti ai lavo-ratori parasubordinati dalla riforma del Jobs act. Per la sua effi cacia, tuttavia è ne-cessario che il committente abbia erogato almeno i com-pensi ai lavoratori. Dalla nuo-va tutela, però, restano fuori i professionisti senza cassa e le Partite Iva.

Diritto negato ai profes-sionisti. Il nuovo principio di automaticità delle prestazio-ni è stato introdotto dal dlgs n. 80/2015, con una modifi -ca al Tu maternità (dlgs n. 151/2001). Infatti, l’art. 64-ter disciplina questa sorta di principio simile a quello stesso principio da sempre riconosciuto ai lavoratori di-pendenti, ma trovando appli-cazione solo per l’indennità di congedo di maternità (asten-sione obbligatoria), ovvero di congedo di paternità laddove ne ricorrano i presupposti (morte o grave infermità del-la madre, oppure abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre). Non trova applicazione, invece, ai fi ni del diritto all’indennità di congedo parentale che «continua quindi a essere riconosciuto a condi-zione che sussista il versamen-to effettivo» dei contributi.

Il nuovo principio di automa-ticità delle prestazioni, inoltre, trova applicazione esclusiva-mente a favore dei «parasu-bordinati», con ciò intendendo i lavoratori iscritti alla Gestione Separata dell’Inps con un com-mittente che è obbligato al ver-samento dei relativi contributi. Si tratta, pertanto, di co.co.co. e associati in partecipazione, mentre sono esclusi i liberi professionisti e, in genere, tut-te le Partite Iva, perché questi lavoratori provvedono da se stessi al pagamento dei con-tributi (sono loro gli obbligati al pagamento per se stessi dei contributi alla Gestione Sepa-rata dell’Inps).

L’Inps ha precisato (ovvia-mente) che il nuovo princi-pio può essere fatto valere solo ai periodi di congedo di maternità/paternità iniziati successivamente al 25 giu-gno 2015, data di entrata in vigore del dlgs n. 80/2015; e lo rende valido anche per i pe-riodi c.d. «a cavaliere», ossia per i periodi di congedo di maternità/paternità in corso di fruizione alla citata data del 25 giugno e anche per la quota parte di congedo ante-

riore al 25 giugno 2015.

Servono i compensi «pa-gati». Il principio di automa-ticità consente l’erogazione delle prestazioni (si tratta dell’indennità di congedo di maternità/paternità) anche in assenza del versamento dei contributi all’Inps da parte del committente/associante. Resta fermo, però, il requisito per il diritto alle prestazioni:

cioè la necessità dei tre mesi di contributi nei 12 mesi an-tecedenti l’inizio del congedo che, a questo punto, possono risultare effettivamente ver-sati oppure dovuti, ma non materialmente versati dal committente/associante (è proprio in questo caso che ha effi cacia il principio).

Nonostante la disposizione si riferisca espressamente all’ipotesi di «mancato ver-

samento» dei contributi, l’In-ps ha affermato che il diritto alle prestazioni spetta sulla base dei «contributi dovuti (e non versati)». In altre parole, secondo l’Inps per «la con-tribuzione «dovuta» sussiste solo se il committente/asso-ciante ha pagato il compenso alla lavoratrice o lavoratore parasubordinato, ma non ha effettuato il versamento della relativa contribuzione».

Congedi dal 25 giugno 2015. Per i periodi di conge-do di maternità/paternità con data di inizio coincidente o successiva al 25 giugno 2015, il diritto all’indennità è rico-nosciuto anche nel caso in cui, nei 12 mesi di riferimento, in mancanza di contribuzione effettiva, il requisito delle 3 mensilità di contributi risulta perfezionato in tutto o in par-te mediante la contribuzione dovuta ma non versata (si veda esempio 1 in tabella).

Congedi iniziati prima e in corso al 25 giugno 2015. Per i periodi di conge-do di maternità/paternità «a cavaliere», cioè per i quali il congedo obbligatorio è inizia-to prima del 25 giugno 2015 ma la cui durata si protrae ininterrottamente oltre tale data, l’indennità è riconosciu-ta per l’intero periodo di con-gedo, quindi anche per le gior-nate antecedenti al 25 giugno 2015, se nei 12 mesi di rife-rimento sussiste il requisito minimo contributivo (3 mesi)

perfezionato eventualmente anche con la contribuzione do-vuta ma non versata (si veda esempio 2 in tabella).

Congedi terminati prima del 25 giugno 2015. Ai pe-riodi di congedo di maternità/paternità iniziati e terminati prima del 25 giugno 2015 non può applicarsi il principio di automaticità. Pertanto, sono indennizzabili esclusivamente in base alle previgenti regole, cioè sulla base dei contributi effettivamente versata (si veda esempio n. 3).

Congedo non retribuito (in tutto o in parte). Il prin-cipio di automaticità non opera in mancanza della liquidazio-ne dei compensi da parte del committente, in tutto o in par-te (se la parte non consente di raggiungere il requisito di tre mesi di contributi). Il congedo di maternità/paternità, per-tanto, non può essere inden-nizzato in questi casi, perché il requisito contributivo minimo delle 3 mensilità non è rinveni-bile nei 12 mesi di riferimento attraverso la contribuzione «ef-fettiva» ma neppure attraverso quella «dovuta» ma non versa-ta (si veda esempio 4).

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perfezionato eventualmente

Il principio di au-tomaticità consente l’erogazione delle

prestazioni anche in assenza del versa-

mento dei contributi all’Inps da parte del committente/asso-

ciante

Come e quando opera il nuovo principio

Esempio 1 = Inizio congedo il 25 giugno 2015 o successivamente

Periodo di congedo di maternità Dal 26 giugno al 26 novembre 2015

Verii ca requisito contributivo Nei 12 mesi precedenti = giugno 2014/maggio 2015

Compenso pagato nell’anno 2015 Utile a coprire 3 mesi di contributi

In assenza di versamento dei contributi da parte del committente, il congedo è indennizzabile in base ai mesi di contributi dovuti anche se non versati (principio di automaticità). Ipotizzando che l’iscrizione alla Gestione Separata sia avvenuta in data antecedente al 1° gennaio 2015, i 3 mesi di contributi dovuti (versati o non versati) sono attribuiti dall’Inps, in modo effettivo (se versati) o solo simulato (se non versati), ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015

Esempio 2 = Inizio congedo prima del 25 giugno 2015 e in corso a tale data

Periodo di congedo di maternitàDal 17 maggio al 17 ottobre 2015 («a cavaliere»)

Verii ca requisito contributivo Nei 12 mesi precedenti = maggio 2014/aprile 2015

Compenso pagato nell’anno 2014 Utile a coprire 8 mesi di contributi

In assenza di versamento dei contributi da parte del committente, il congedo è indennizzabile in base ai mesi di contributi dovuti anche se non versati (principio di automaticità). Ipotizzando che l’iscrizione alla Gestione Separata sia avvenuta in data antecedente al 1° gennaio 2014, gli 8 mesi di contributi dovuti (versati o non versati) sono attribuiti dall’Inps, in modo effettivo (se versati) o solo simulato (se non versati), ai mesi da gennaio fi no ad agosto 2014

Esempio 3 = Inizio congedo prima del 25 giugno 2015 e terminato entro tale data

Periodo di congedo di maternità Dal 15 gennaio al 15 giugno 2015

Verii ca requisito contributivo Nei 12 mesi precedenti = anno 2014 (gennaio/dicembre)

In questo caso, il principio di automaticità non è ancora entrato in vigore. Per-tanto, il congedo di maternità è indennizzabile solo e soltanto in base ai mesi di contributi dovuti e versati dal committente

Esempio 4 = Inizio congedo prima del 25 giugno 2015 e in corso a tale data

Periodo di congedo di maternità Dal 26 giugno al 26 novembre 2015

Verii ca requisito contributivo Nei 12 mesi precedenti = giugno 2014/maggio 2015

Compenso pagato nell’anno 2015Nessuno oppure solo in parte utile a coprire meno di 3 mesi di contributi

In questo caso, il principio di automaticità è applicabile ma limitatamente ai mesi di compenso erogati. Poiché non riescono a coprire i tre mesi di contributi (requisito), il congedo non è indennizzabile

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19Lunedì 14 Marzo 2016LuneS P E N D E R E M E G L I OI tassi ai minimi hanno reso meno conveniente la soluzione che tuttavia non perde appeal

Il conto deposito piace vincolatoI rendimenti rispetto ai c/c classici restano interessanti

Pagina a curaDI SIBILLA DI PALMA

Tassi di interesse ai minimi storici e mer-cati turbolenti. Uno scenario in cui i conti

deposito continuano a man-tenere un certo appeal come strumento d’investimento in cui parcheggiare la propria liquidità. Pur non essendo più così convenienti come in passato, permettono infatti di ottenere rendimenti più generosi rispetto a quelli of-ferti dai Bot a dodici mesi o dai conti correnti tradiziona-li e che possono raggiungere anche oltre il 2% lordo per le somme vincolate. Quando si sceglie, occhio però al rating della banca e alla somma in-vestita.

Come funziona. Il conto deposito può essere libero o vincolato: nel primo caso, è possibile rientrare in posses-so dei soldi depositati in qua-lunque momento, mentre nel secondo si possono ottenere interessi maggiori a patto che la somma investita venga ri-tirata solo alla scadenza del periodo di vincolo.

Per procedere con l’aper-tura, la condizione è essere titolari di un conto corrente classico dal quale trasferire tramite bonifi co la somma di denaro che si intende inve-stire. La durata è piuttosto variabile e spazia dai tre-sei mesi fi no a dodici mesi, ma alcune banche offrono un periodo di vincolo che arriva anche fi no a cinque anni.

Da ricordare che questa formula prevede un’opera-tività di conto limitata: è infatti possibile effettuare solo versamenti e prelievi da e verso il conto di appoggio, oltre a vincolare le somme per un determinato periodo. Secondo l’ultima edizione dell’Osservatorio sui conti deposito e sui conti correnti di MutuiOnline, gli italiani si affi dano al conto deposito, meglio se vincolato, quando si tratta di far fruttare i propri risparmi.

La maggioranza (58,3%) ha infatti scelto nel primo mese del 2016 un conto vincolato rispetto a quello non vinco-lato (41,7%), per una durata compresa tra sette mesi e un anno (59,6%). A ricorrere a questa soluzione sono soprat-tutto gli over 55 (44,8% dei richiedenti). L’indagine rileva inoltre che l’importo deposi-tato è stato per il 29,8% degli utenti di oltre 50 mila euro, in crescita dello 0,4% rispetto al primo semestre 2015.

A cosa fare attenzione. Il primo aspetto da conside-rare se si prende in conside-razione il conto deposito è il rating (livello di solvibilità)

della banca, considerato che in base alla nuova normativa europea sul bail-in in caso di crisi la banca deve attingere a risorse interne, quindi ob-bligazioni bancarie subordi-

nate, conti correnti e conti deposito.

Tutelarsi però è possibile: basta non investire una cifra superiore ai 100 mila euro, fi no a questa somma infatti

il conto è garantito dal Fon-do di tutela interbancario. Per proteggersi ulteriormen-te, meglio inoltre optare per conti deposito che offrono la possibilità di svincolare le somme investite in caso di necessità (pur rinunciando all’interesse sino a quel mo-mento maturato o pagando una penale).

Per quanto riguarda la solvibilità dell’istituto di cre-dito, è possibile valutarla ve-rifi cando indicatori ricavabili dai bilanci e dalle trimestrali della banca, come il Cet1 (che misura il capitale primario e deve essere superiore al 7-8%), il Tier1 (che compren-de azioni di risparmio e altri strumenti) e il Total Capital Ratio (che rappresenta l’in-sieme di tutto il patrimonio).

Le offerte degli operato-ri. Sul fronte delle proposte,

Banca Ifi s ha lanciato Rendi-max Top, con scadenze a tre (2,15% tasso nominale annuo lordo), quattro (2,30%) e cin-que anni (2,60%).

Il bollo è a carico della banca che permette di sce-gliere tra due soluzioni di liquidazione: anticipata, con gli interessi che vengono li-quidati immediatamente su Rendimax una volta attivato il vincolo, e posticipata (per depositi pari o superiori a 90 giorni gli interessi saranno li-quidati ogni trimestre secon-do il calendario solare e alla scadenza del deposito).

Con Rendimax Like, in-vece, la banca offre l’1,05% lordo, con il capitale sempre disponibile a chiamata (viene riaccreditato dopo 33 giorni di calendario durante il quale continuerà a rendere gli stessi interessi). Che Banca! propone invece il Conto Deposito Che-Banca! con scadenze a tre, sei e 12 mesi. Fino al prossimo 15 aprile per chi vincola nuova li-quidità per tre mesi è previsto un tasso promozionale del 2% annuo lordo.

Si chiama Conto Risparmio Flessibile la proposta di Uni-credit, conto deposito vinco-lato che offre un rendimento crescente in base alla durata del vincolo: a partire da 10 mila euro offre tassi annui lordi da 0,05% (con durata 12 mesi), 0,05% (18 mesi) e 0,15% (24 mesi).

Widiba propone la linea vincolata ai seguenti inte-ressi lordi: 1% per tre mesi, 1,20% per sei mesi, 1,40% per 12 mesi, 1,60% per 18 mesi, 1,80% per 24 mesi. Ing Direct offre invece un tasso promo-zionale dell’1% lordo sulle somme depositate per 12 mesi (0,40% per chi preferi-sce mantenere liberi i propri risparmi).

Mediolanum offre InMedio-lanum Conto Deposito che, in caso di somme vincolate (sei o 12 mesi) permette di ottene-re un interesse fi no all’1,25% annuo lordo.

Con Conto Bancadinamica è invece possibile vincolare le somme per tre mesi al tasso dello 0,65%, per sei mesi al tasso del 1,60% oppure per 12 mesi al tasso dell’1,80%. Conto Facto è invece il conto deposito online di Banca Far-mafactoring che offre un inte-resse lordo annuo dell’1,55% a partire da somme di 5 mila euro vincolate per almeno do-dici mesi (la banca si fa carico dell’imposta di bollo).

Infine, Fineco propone CashPark che offre un tasso lordo annuo dello 0,30% per depositi vincolati 12 mesi. Mentre Conto Webank ha lanciato le linee vincolate a tre mesi (0,60% annuo lordo), a sei mesi (1%), a 12 mesi (1,10%) e a 18 mesi (1,15%).

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Conti deposito, le proposte degli operatori

Banca Prodotto

Banca Ii s

Rendimax Top: scadenze a tre (2,15% tasso nominale annuo lordo), quattro (2,30%) e cinque anni (2,60%)Rendimax Like: offre l’1,05% lordo, con il capitale sempre disponibile a chiamata (viene riaccreditato dopo 33 giorni di calendario durante il quale continuerà a rendere gli stessi interessi)

Che Banca!Conto Deposito CheBanca! - Scadenze a tre, sei e dodici mesi. Fino al prossimo 15 aprile per chi vincola nuova liquidità per tre mesi è previsto un tasso promozionale del 2% annuo lordo

Unicredit

Conto Risparmio Flessibile - Conto deposito vincolato che offre un rendimento crescente in base alla durata del vincolo: a partire da 10 mila euro offre tassi annui lordi da 0,05% (con durata 12 mesi), 0,05% (18 mesi) e 0,15% (24 mesi)

Widiba Linea vincolata ai seguenti interessi lordi: 1% per tre mesi, 1,20% per 6 mesi, 1,40% per 12 mesi, 1,60% per 18 mesi, 1,80% per 24 mesi

Ing DirectOffre un tasso promozionale dell’1% lordo sulle somme depo-sitate per 12 mesi (0,40% per chi preferisce mantenere liberi i propri risparmi)

Mediolanum InMediolanum Conto Deposito: in caso di somme vincolate (6 o 12 mesi) permette di ottenere un interesse i no all’1,25% annuo lordo

Banca Dinamica

Conto Bancadinamica - Permette di vincolare le somme per tre mesi al tasso del 0,65%, per 6 mesi al tasso del 1,60% oppure per 12 mesi al tasso dell’1,80%

Banca Farmafactoring

Conto Facto - Conto deposito online che offre un interesse lordo annuo dell’1,55% a partire da somme di 5 mila euro vincolate per almeno 12 mesi (la banca si fa carico dell’im-posta di bollo)

Fineco CashPark - Offre un tasso lordo annuo dello 0,30% per depositi vincolati 12 mesi

Webank Conto Webank - Propone le linee vincolate a tre mesi (0,60% annuo lordo), a 6 mesi (1%), a 1 mesi (1,10%) e a 18 mesi (1,15%)

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20 Lunedì 14 Marzo 2016 A F FA R I I N P I A Z Z ALe condizioni per lo sviluppo ulteriore ci sono, ma resta la minaccia dei tassi ai minimi

Le polizze vita promettono bene Crescita spinta dall’inasprimento fi scale sulle successioni

Pagina a curaDI LUIGI DELL’OLIO

Le condizioni per una cre-scita ulteriore delle po-lizze vita ci sono tutte, tra la volatilità dei mer-

cati che spinge i risparmiatori verso soluzioni protettive e il possibile inasprimento fi scale sulle successioni. Anche se la situazione di mercato carat-terizzata dai tassi ai minimi storici rende particolarmente ardua la ricerca di rendimen-to.

I numeri di un merca-to in crescita. Innanzitutto occorre precisare la natura della polizza vita. Si tratta di un contratto tra l’assicurato e una compagnia, in virtù del quale il primo paga un premio alla seconda, che si impegna a liquidare al benefi ciario un capitale in un’unica soluzione o attraverso una rendita perio-dica, al momento in cui si ve-rifi ca un accadimento relativo alla vita dell’assicurato.

Le rilevazioni di Ania (As-sociazione nazionale imprese assicuratrici) segnalano che nel 2015 i nuovi premi vita si sono attestati a quota 97,2 miliardi di euro, con un in-cremento del 7,2% rispetto al 2014, merito soprattutto delle polizze tradizionali rivalutabili a gestione separata (+20,9%), in cui l’assicurato ha diritto a un capitale minimo garantito, che è risultata in aumento del 20,9%. Un successo dovuto so-prattutto alla formula del capi-tale garantito, che per questa classe di investimenti si è at-testato tra il 2 e il 3%.

Guardando in prospettiva, Standard & Poor’s si attende anche per quest’anno una cre-scita del mercato, motivandola soprattutto alla luce dell’incer-tezza che sta caratterizzando i mercati fi nanziari, con la con-seguenza di spingere gli inve-stitori verso soluzioni con un approccio protettivo.

Incognita successioni. A spingere il comparto potreb-

be contribuire anche l’attesa inasprimento fi scale in vista sul fronte delle successioni. Da settimane, infatti, tra gli addetti ai lavori cresce il tam tam su un possibile riequilibrio della tassazione italiana, che risulta essere tra le più gene-rose al mondo. Per i parenti in linea retta è infatti prevista un’aliquota del 4%, ma con una franchigia a un milione di euro, mentre per i fratelli e i parenti fi no al terzo grado il prelievo è del 6%, con i fratelli che godono di una franchigia di 100 mila euro. Nulla a che vedere con il Regno Unito, dove l’aliquota ammonta al 40%, e la

Francia, che prevede un prelie-vo dal 5 al 40% proporzionato al valore dei beni per i parenti in linea retta, e dal 35 al 60% per gli altri eredi. Voci di mer-cato ipotizzano una riforma in Italia destinata ad abbattere sensibilmente la franchigia (a non più di 500 mila euro) e ad alzare le aliquote (al 7% per il coniuge e i parenti in linea retta e all’8% per i fratelli). Uno scenario che aumente-rebbe ulteriormente l’appeal delle polizze vita, sempre che queste restino escluse (come oggi) dall’intervento normati-vo. Per le polizze che prevedono l’erogazione di una prestazione

in caso di morte fi nanziata da una parte di premio è prevista infatti una detrazione nell’or-dine del 19%, con un tetto massimo di detraibilità di 530 euro. Per fare un esempio, se il premio di rischio è di 100 euro, il contraente può portare in de-trazione 19 euro. Quanto alle plusvalenze, il prelievo fi scale è del 12,50% per i guadagni maturati con gli investimenti sui titoli di Stati e del 26% su-gli altri, come azioni, obbliga-zioni societarie e derivati.

Prodotti diversi, cappello comune. Quando si parla di polizze vita occorre tenere a

mente che sotto la medesima denominazione rientrano pro-dotti spesso molto diversi tra loro: quelle di ramo I e di ramo V abbinano contenuti assicu-rativi e l’obiettivo di crescita del capitale, attraverso una gestione separata. Di solito questi offrono un rendimento minimo garantito e, per far-lo, investono buona parte del portafoglio su strumenti fi-nanziari a basso rischio, come le obbligazioni di emittenti a elevato rating. Al contrario, le polizze di ramo III hanno un contenuto più fi nanziario: in particolare le index-linked in-vestono prevalentemente in ob-bligazioni strutturate, mentre le unit linked in fondi comuni, che possono essere gestiti dalle stesse compagnie di assicura-zione o da società specializzate. Non è escluso che un’eventuale riforma delle successioni possa andare a pesare sulle polizze a maggiore contenuto fi nanzia-rio, conservando il regime di favore solo per le altre.

Occhio ai rischi. I rischi di investire nelle polizze vita a contenuto fi nanziario riguar-dano vari ambiti. Innanzitutto non è sempre agevole, almeno per chi non ha competenze finanziarie avanzate, com-prendere cosa c’è davvero nel singolo portafoglio che si acqui-sta, vale a dire i pesi delle va-rie componenti. Infi ne è bene informarsi con attenzione sui livelli di tutela, che non scat-tano quasi mai in automatico, ma solo oltre certe soglie. Infi -ne è opportuno fare i conti con la variabile dei costi, che spes-so sono molto elevati, tanto da rischiare di erodere buona parte del rendimento. Il tutto confrontandolo con i vantaggi fi scali già esposti, ai quali si aggiungono altri due fattori: il pagamento di tutte le impo-ste solo al riscatto o al decesso dell’assicurato e la possibilità di compensare minusvalenze e plusvalenze, mentre nel caso degli investimenti in Etf e fon-di comuni sono previste diver-se limitazioni.

Tra le tendenze emergenti nel mercato c’è la crescita delle polizze vita multiramo, che combinano polizze vita tradizionali e unit linked. Dato che non sempre sono di facile comprensione, l’Ivass e le maggiori asso-ciazioni di consumatori hanno pubblicato un vademecum. Innanzitutto è bene prestare attenzione all’informativa precontrattuale, per evitare di acquistare un prodotto di cui non siano stati compresi i meccanismi. Nel fascicolo informativo, occhio a termini come «capitale protetto» e «protezione fi no al 90%», che non equivalgono a garantire la restituzio-ne totale o parziale del capitale investito, ma esprimono un obiettivo della gestione fi nanziaria. Quindi si deve rispondere con attenzione ai quesiti relativi alla profi latura del cliente, senza delegare la compi-lazione del questionario all’intermediario. Inoltre, è bene accertarsi che nel fascicolo informativo vi sia sempre una tabella con i costi medi percentuali annui della polizza. Per quel che concerne i trasferimenti di somme nel corso del contratto, il cliente deve verifi care se siano previ-sti meccanismi di riallocazione del capitale tra le diverse componenti nella durata del contratto, effettuati automaticamente dall’impresa, ed eventualmente farsi spiegare in cosa consistono e quanto costano.

Come orientarsi con le multiramo

Polizze dimenticate per anni, delle quali solo ora si ricorda l’esi-stenza. Per fortuna non tutto è perduto, dato che fi no all’8 aprile è aperta una fi nestra per richiedere i rimborsi relativi alle polizze dormienti. Il rimborso, fi no al 70% del totale, può essere richiesto alla Con-sap (la concessionaria dei servizi assicurativi pubblici) a patto che si verifi chino quatto condizioni: la morte dell’assicurato o la scadenza della polizza che determinano il diritto a riscuotere il capitale assicurato sono avvenuti dopo il 1° gennaio 2006; la pre-scrizione del diritto deve essere avvenuta prima del 1° aprile 2010; la compagnia di assicurazione o la banca che ha venduto la polizza non ha liquidato il capitale perché la polizza era prescritta e già trasferita al Fondo rapporti dormienti; il benefi ciario non ha già avuto alcun rimborso anche parziale dalle precedenti iniziative. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito di Consap (www.consap.it).

Dormienti, via alle richieste di rimborso alla Consap

Nuova produzione annua per ramo/prodotto

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Premi contabilizzati e nuova produzione

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21Lunedì 14 Marzo 2016Lunedì 14 MarzC O N TA B I L I TÀDai soggetti al periodo d’investimento: superati i dubbi sulle regole per l’agevolazione

Maxi ammortamenti al 140% Istruzioni per l’applicazione

Pagine a curaDI NORBERTO VILLA

E FRANCO CORNAGGIA

Al via la nuova agevo-lazione per i maxi am-mortamenti calcolati al 140%. Dopo le prime

risposte giunte dall’Agenzia delle entrate e la lettura delle istruzioni al modello Unico, sono stati superati quasi per intero i dubbi concernenti l’ap-plicazione delle nuove regole.

Le prime indicazioni ri-guardano i soggetti interes-sati, dove sussistevano alcuni dubbi riguardanti i soggetti minori. Infatti, il testo norma-tivo è chiaro nel comprendere nell’ambito soggettivo i titola-ri sia di reddito d’impresa, sia di lavoro autonomo e di non dare rilevanza alcuna al tipo di contabilità adottata. Ciò che invece creava qualche perples-sità era l’effi cacia della norma con riguardo ai soggetti mino-ri. L’Agenzia delle entrate sul punto ha però risolto i dubbi. Uno stop è stato affermato con riguardo ai forfettari. Infatti, secondo l’Agenzia la possibilità di usufruire della maggiorazio-ne del 40% deve essere esclu-sa per i contribuenti forfetari, che determinano il reddito at-traverso l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi, ciò in quanto «in tale ipotesi, infatti, l’ammontare dei costi sostenuti dal contribuente (in-clusi quelli relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi) non rileva ai fi ni del calcolo del red-dito imponibile». Al contrario, invece, per i soggetti in regime di vantaggio (i cosiddetti mi-nimi con imposta sostitutiva del 5%) è stato concesso il via libera. La premessa necessaria con riguardo a tali soggetti è quella per cui, nella determi-nazione del reddito, il costo di acquisto dei beni strumentali è deducibile nell’esercizio in cui è avvenuto il pagamento (principio di cassa). Ma ciò non è considerato un ostacolo alla fruizione dell’agevolazio-ne «trattandosi, in sostanza, di una diversa modalità tem-porale di deduzione del mede-simo costo». Da aggiungere un ulteriore aspetto: una diversa soluzione sarebbe giunta a risultati non coerenti. Se l’agevolazione spetta sia per gli acquisti in proprietà che per quelli in leasing, i minimi si sarebbero trovati esclusi dall’agevolazione nel caso di acquisto in proprietà e invece ricompresi nel caso di acquisi-zione in leasing. I minimi han-no un limite di investimenti superato il quale fuori escono dal regime. La maggiorazione è però concessa ai soli fi ni del calcolo degli ammortamenti e ai fi ni dell’individuazione del-

la quota deducibile dei canoni leasing e quindi la maggio-razione del costo deve essere ritenuta ininfl uente nella ve-rifi ca del superamento o meno del limite di investimenti. Pas-sando invece al lato oggettivo

dell’agevolazione è intervenu-to il chiarimento in tema di beni di valore inferiore ai 516 euro. Il comma 5 dell’art. 102 prevede che: «Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la

deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute». L’am-ministrazione fi nanziaria ha sostenuto che l’agevolazione si applica anche ai beni «am-mortizzabili» nella misura del

100% e che l’importo deducibile in tale caso è quello che risulta dalla somma del costo di acqui-sizione e della maggiorazione del 40%. In tal modo si applica in via ordinaria l’articolo 102, comma 5, del Tuir senza che la maggiorazione (che opera «con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento») infl uisca sul limite di 516,46 euro previsto dalla norma richiamata. Ecco l’esempio proposto:

• acquisto di un bene per un valore di 516,00 €;

• in forza della maggiorazio-ne del 40% il costo risulterebbe pari a 722,40 euro, superiore al limite di 516,46 euro;

• in questo caso il bene «age-volato» può esser dedotto per intero per 722,40 euro.

Ad avviso di chi scrive il comportamento contabile adot-tato è ininfluente a tali fini: sia se tali beni sono imputati direttamente a conto econo-mico che invece siano iscritti tra le immobilizzazioni per poi imputare a conto economi-co l’ammortamento in misura pari al 100%, l’agevolazione è riconosciuta.

Vi è inoltre da ricordare che perché l’agevolazione sia applicabile i beni agevolabili devono:

• avere un’aliquota di am-mortamento non inferiore a 6,5% (da individuare in base al dm 31/12/1988);

• essere diversi da fabbricati e costruzioni;

e inoltre indifferentemente dalle condizioni sopra indivi-duate, la norma individua al-cuni beni che risultano essere esplicitamente esclusi: Gruppo V, Specie 19 (imbottigliamento acque minerali): condutture, ammortizzabili all’8%; Gruppo XVII, Specie 2/b (produzione e distribuzione gas naturale): condutture per usi civili (reti urbane), ammortizzabili all’8%; condutture dorsali per traspor-to a grandi distanze dai centri di produzione, ammortizzabili al 10%; condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso-acquiferi e condotte di derivazione e allac-ciamento, ammortizzabili al 12%; Gruppo XVII, Specie 4/b (stabilimenti termali e idro-termali): condutture, ammor-tizzabili all’8%; Gruppo XVIII, Specie 4 e 5 (ferrovie, esercizio di binari, vagoni letto e risto-rante, tramvie, ferrovie me-tropolitane, fi lovie, funicolari, funivie, slittovie e ascensori): materiale rotabile, ferroviario e tramviario, con esclusione delle motrici, ammortizzabili al 7,5%; Gruppo XVIII, Specie 1, 2 e 3 (trasporti aerei, marit-timi, lacuali, fl uviali e laguna-ri): aerei completi di equipag-giamento, con motore a terra, ammortizzabili al 12%.

la quota deducibile dei canoni dell’agevolazione è intervenu- deduzione integrale delle spese

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L’agevolazione è concessa indipendente-mente dalle modalità di acquisizione del bene: acquisto della proprietà tramite com-pravendita o appalto ma anche acquisizio-ne tramite leasing. Qualche dubbio può sorgere per le costruzioni in economia in quanto la norma fa espresso riferimento a una maggiorazione del «costo di acquisizio-ne» che in questa ipotesi è invece sostituito dal costo di produzione, ma motivi di equità portano a ritenere anche gli investimenti così «acquisiti» agevolabili. Nelle differenti modalità di acquisizione il momento rile-

vante (per considerare effettuato l’inve-stimento) risulterà essere: • acquisto: la data di consegna o spedizione (se diverso e successivo il momento in cui si verifi ca il trasferimento della proprie-tà); • appalto: il momento di ultimazione della prestazione con accettazione. In presenza di Sal l’accettazione può riferirsi ai singoli stati avanzamento;• leasing: la data di consegna del bene al locatario (a eccezione di clausole che ri-chiamino l’esito positivo della prova).

Ininfl uente la modalità di acquisizioneI i fl l d li à di i i i

Tutte le regole dei maxi ammortamenti

La norma Come interpretarla

Ai i ni delle im-poste sui red-diti

I maxi ammortamenti non hanno rilevanza ai i ni Irap. Rilevano solo ai i ni Ires e Irpef

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni

Non rileva il regime contabile adottato. Si applica, per esem-pio, sia per i soggetti imprenditori che professionisti sia in contabilità ordinaria che semplii cata. Non rileva per i forfettari ma rileva per i soggetti nel regime di vantaggio

Che effettuano investimenti

Il riferimento è al momento i cui è effettuato l’investimento e non invece a quello in cui l’investimento entra in funzione. L’entrata in funzione non serve per ritenere agevolabile un bene ma solo per determinare il momento da cui l’agevola-zione è materialmente usufruibile

In beni mate-riali strumentali nuovi

È da ritenere «nuovo» un bene quando:vi è l’acquisto diretto dal produttore o dal commerciante • del bene; vi è l’acquisto da un soggetto differente purché sia dimostra-• to e attestato che il bene non è mai entrato in funzione.

Vi sono limitazioni con riguardo alle aliquote di ammorta-mento del bene

Dal 15 ottobre 2015 al 31 di-cembre 2016

È individuato con precisione il periodo entro cui l’investimento deve ritenersi effettuato (vedi sopra la rilevanza di ciò). Per il leasing deve aversi come riferimento quello della consegna del bene al conduttore

Con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento

L’agevolazione si traduce in un maggior ammortamento dedu-cibile (o in un maggior importo deducibile dei canoni leasing) che non incide sui dati contabili ma che assume rilevanza in forza di una variazione in diminuzione che deve essere effet-tuata nel modello unico. Nessun impatto a l’agevolazione ai i ni del calcolo di eventuali minus o plusvalenze

E dei canoni di locazione i nan-ziaria

La maggiorazione del costo rileva anche ai i ni dell’individua-zione della quota deducibile dei canoni leasing e in tal caso l’agevolazione deve essere limitata alla quota capitale e non a quella da riferire agli interessi impliciti

Il costo di acqui-sizione è mag-giorato del 40%

La maggiorazione comporta di conseguenza un incremento delle quote di ammortamento deducibili che non hanno rile-vanza contabile ma che, calcolate in base alle norme dell’art. 102 del Tuir, sono fatte valere mediante una variazione in diminuzione nel modello Unico

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22 Lunedì 14 Marzo 2016 C O N TA B I L I TÀ

Maxi ammortamen-ti senza impat-to sulle società di comodo. Ciò

è quanto risulta dai primi chiarimenti offerti dall’am-ministrazione fi nanziaria.

Dopo aver chiarito che in forza del chiaro testo lette-rale dell’articolo 1, comma 91, della legge 208/ 2015 la quale stabilisce che: «Ai fi ni delle imposte sui redditi (…)» la norma riguarda sol-tanto le imposte sui redditi e non produce effetti ai fi ni dell’Irap anche nei riguardi dei soggetti che determina-no la base imponibile del tributo regionale secondo i criteri stabili per le imposte sui redditi, ci si sofferma sui possibili collegamenti tra agevolazione e società di comodo.

I chiarimenti forniti sono duplici. In primo luogo è esclusa ogni rilevanza ai fi ni del calcolo dei parame-tri utilizzati per effettuare il test di operatività delle società non operative. Si afferma infatti «la maggio-razione del costo si applica esclusivamente con «riferi-mento alla determinazione delle quote di ammortamen-to e dei canoni di locazione fi nanziaria».

Ne deriva che tale mag-giorazione non rileva ai fi ni del test di operatività». Ma un ulteriore dubbio esisteva per il caso in cui una socie-tà avesse conseguito il red-dito minimo richiesto dalla normativa sulle società non operative, ma per effetto dei super ammortamenti il reddito finale giungesse a dichiarare un reddito infe-riore. Anche su tale punto è stato confermato che «la disciplina delle società non operative non implica il ve-nir meno delle agevolazioni fi scali previste da specifi che disposizioni di legge (cfr. circolare n. 25/E del 2007 e circolare n. 53/E del 2009). Ne deriva che la maggiore quota di ammortamento del periodo d’imposta (derivante dall’agevolazione) riduce il reddito minimo presunto ri-

levante nella disciplina delle società di comodo».

Nulla è stato detto per le società in perdita sistemati-ca ma si ritiene che quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrata abbia una valenza non solo nel caso di società di comodo con riguardo al superamento o meno del test di operatività ma anche nel caso di perdita sistematica. Ciò signifi ca che l’eventuale perdita generata dai maxi ammortamenti deve consi-derarsi (in quanto derivante da un’agevolazione) infl uen-te a tali fi ni.

I super ammortamenti non producono effetti:

- sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31/12/2015;

- nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2016;

- sui valori attualmente stabiliti per l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore.

L’agevolazione non com-porta, a differenza di quanto previsto nel passato per al-tre agevolazioni concernenti gli investimenti in beni stru-mentali, l’obbligo di mante-nere il bene nel perimetro dell’impresa per un periodo

minimo. Ciò è anche da col-legare al fatto che:

• l’agevolazione non rileva ai fi ni del calcolo delle minus o plusvalenza;

• nel caso di eventuale cessione del bene agevolato si assisterebbe a un automa-tico venir meno dell’agevo-lazione in quanto la stessa non potrà più avere effetto con riguardo al calcolo degli ammortamenti.

L’incremento del costo non rileva nemmeno ai fi ni del calcolo del plafond per ma-nutenzioni e riparazioni.

Inoltre l’Agenzia ha chia-rito anche in modo esplicito «che la maggiorazione del

40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio, si ritiene che la stessa vada fruita in base ai coeffi cienti di ammortamento stabiliti dal dm 31 dicembre 1988, a partire dall’esercizio di en-trata in funzione del bene. In caso di cessione o di eli-minazione del bene stesso dal processo produttivo, non si potrà fruire di even-tuali quote non dedotte della maggiorazione». L’esempio proposto e la soluzione sono i seguenti:

• bene di costo 100, con co-effi ciente di ammortamento 10;

• la variazione in diminu-zione è pari a 4 (cioè al 10% del maggior costo fi gurativo di 40);

• l’impresa imputa a conto economico un ammortamen-to ridotto, per esempio pari a 8;

• la variazione in diminu-zione non deve essere com-misurata a questo importo (diventando 3,2, e cioè il 40% di 8) ma rimane possi-bile effettuare la variazione in diminuzione a fi ni fi scali pari a 4.

Quindi per riassumere se Alfa acquista un bene age-volabile con coeffi ciente di ammortamento del 10% e sostiene un costo di 10.000:

• se imputa in bilancio un ammortamento di 1.000 effettua una variazione in diminuzione nel modello Unico pari a 400;

• se imputa in bilancio un ammortamento di 1.300 ef-fettua una variazione in au-mento di 300 pari alla diffe-renza tra quanto imputato a conto economico e l’importo massimo di ammortamento deducibile con riferimento al costo (non maggiorato) del bene e una variazione in di-minuzione nel modello Uni-co, per dar conto dell’agevo-lazione, pari a 400;

• se imputa in bilancio un ammortamento di 800 effet-tua una variazione in dimi-nuzione nel modello Unico pari a 400.

Società di comodo, l’impatto è nullo

Tutto è pronto nei modelli Unico di quest’anno per accogliere l’agevola-zione. La possibilità di godere dell’agevola-zione anche per gli investimenti ef-fettuati fino al 31/12/2015 (a partire dal 15 ottobre precedente) ha com-portato la previsione di tale fattispe-cie anche nei modelli recentemente approvati. L’agevolazione si traduce in un mag-gior ammortamento deducibile (o in un maggior importo deducibile dei canoni leasing) che non incide sui dati contabili ma che assume rile-vanza in forza di una variazione in diminuzione che deve essere effet-tuata nel modello Unico.Le istruzioni la modello Unico SC 2016 confermano tale impostazio-ne affermando che: «Nel rigo RF55, vanno indicate le variazioni in dimi-nuzione diverse da quelle espressa-

mente elencate. Ogni voce è identificata da un codi-ce, da indicare nel campo immediata-mente precedente quello che accoglie l’importo: (…)• codice 50, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali stru-mentali nuovi effettuati dal 15 otto-bre 2015 al 31 dicembre 2016, il cui costo di acquisizione è maggiorato del 40% (art. 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208); si precisa che, per le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), per gli investimenti effet-tuati nel medesimo periodo, i limiti di deducibilità sono maggiorati del 40% (art. 1, comma 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Uno spazio ad hoc nel modello UnicoLa maggiorazione del costo rileva anche ai fi ni dell’indivi-duazione della quota deducibile dei canoni leasing e in tal caso l’agevolazione deve essere limitata alla quota capitale e non a quella da riferire agli interessi impliciti. In so-stanza ai fi ni della deduzione occorre «rivalutare» il costo sostenuto dal concedente. Anche in questo caso si ritiene opportuno suddividere tale «costo» in due parti. La prima con valenza civilistica e fi scale che seguirà le ordinarie regole e la seconda che invece potrà essere dedotta senza imputazione a Conto economico. E anche in tal caso si può ritenere che la seconda componente possa essere dedotta in base alle durate formali di cui all’art. 102 senza neces-sità di confrontarsi con la durata effettiva del leasing. La tesi alternativa potrebbe ritenere che anche la quota di ammortamento extra contabile debba essere conteggiata in base agli anni del piano di ammortamento civilistico nel caso in cui lo stesso sia superiore a quello fi scale ma quanto prima sostenuto in tema di ammortamento fa preferire la prima tra queste tesi. Ancora senza risposta pare invece l’ulteriore questione concernente la possibilità di estende-re l’agevolazione anche con riguardo al prezzo di riscatto. Ad avviso di chi scrive un’estensione della maggiorazione anche al «costo» di riscatto non pare possibile.

Rilevanza su canoni leasing

patrInm

Maxi ammortamenti: i primi chiarimenti dell’agenzia

La norma Come interpretarla

Forfettari Non godono dell’agevolazione

Regime di vantaggio

I contribuenti in regime di vantaggio godono dell’agevolazione

Irap L’agevolazione non rileva ai i ni Irap

Maxi ammortamenti

e società di comodo

La maggiorazione del costo si applica esclusivamente con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione i nanziaria. Ne deriva che tale mag-giorazione non rileva ai i ni del test di operatività

Effettuazione degli

investimenti

Ai i ni della determinazione della spettanza della predetta maggiorazione, si è dell’avviso che l’imputazione degli in-vestimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segua le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir

Beni di valore non superiore a 516 euro

La possibilità di deduzione integrale nell’esercizio non viene meno neanche nell’ipotesi in cui il costo del bene superi i 516,46 euro per effetto della maggiorazione del 40%

Maxi ammortamenti

e bilancio

La maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio, si ritiene che la stessa vada fruita in base ai coef-i cienti di ammortamento stabiliti dal dm 31 dicembre 1988, a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene

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Anno 25 - Numero 62 - € 0,50 Lunedì 14 Marzo 2016

Sette

IN EDICOLA CON

Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com

Con Il Testo Unico delle imposte sui redditi (dpr 917/86) aggiornato all’1/1/2016

TUTTA LA NORMATIVA VIGENTE LE NORME COMPLEMENTARI

LE NOTE DI AGGIORNAMENTO LA PRASSI E LA GIURISPRUDENZA

DI ROBERTO MILIACCA

È durata poco più di un anno la «gaffe» tecnologica del Consiglio nazionale fo-

rense. Dopo le proteste provenienti dal mon-do dell’avvocatura, il Cnf ha deciso di fare dietrofront e cancellare la norma del nuovo Codice deontologico, varato nel dicembre del 2014, che impediva ai legali di poter utilizza-re i social network per comunicare con i pro-pri clienti e per farsi conoscere sul mercato dei servizi legali. Nella seduta amministra-tiva dello scorso 22 gennaio, al termine di un giro di consultazioni che ha visto coinvolti tutti gli ordini forensi che hanno espresso il proprio parere, l’organismo guidato da An-drea Mascherin ha corretto l’articolo 35 del Codice, quello dedicato al dovere di corretta informazione, aprendo all’avvocatura tutti i mezzi di comunicazione, compresi i siti web, con o senza re-indirizzamento, ma anche i so-cial network, tipo Facebook. Abbiamo parlato di «gaffe» perché crediamo che il negare a un professionista l’utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione, che sono oggi come la carta e penna di pochi anni fa, sia stata una svista da parte di chi aveva redatto quel Codice. Cer-to, l’informazione che l’avvocato potrà fare dovrà sempre rispettare «i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riser-vatezza», e ci mancherebbe altro, ma il poter avere a disposizione tutte le piattaforme 2.0 e 3.0 esistenti vuol dire consentirgli di avere una visibilità prima probabilmente inimma-ginabile. Affari Legali ha sentito questa set-timana alcuni studi che vedono una grande opportunità in questa norma deontologica. Ma soprattutto c’è la consapevolezza che è scomparsa una norma anacronistica.

AffariLegali

IL PRIMO GIORNALE DEI PROFESSIONISTI DELLA GIUSTIZIA

Il Cnf ha modii cato l’articolo 35 del Codice deontologico aprendo all’utilizzo di Facebook

Sì al social-avvocato

THOMSON REUTERS

Il mercato legaletira il freno nel mondoPicchi a pagg. IV

PROCESSO CIVILE

È telematico anche il foglio conclusioni

Domanico a pag. V

IN CALABRIA

Sportelli di giustizia Castrovillari al test Paolucci a pag. VIII

in edicola con

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II Lunedì 14 Marzo 2016 S T U D I & C A R R I E R EGiudizio sostanzialmente favorevole alle novità introdotte dal Cnf al Codice deontologico

Via libera ai social networkper il mondo degli avvocatiPagine a cura

di ANGELO COSTA

Anche per gli avvocati ar-riva la pubblicità senza limiti: sarà ammesso qualsiasi mezzo, com-

presi anche siti web con o sen-za re-indirizzamento, purché l’informazione rispetti i doveri di verità, correttezza, traspa-renza, segretezza e riserva-tezza, facendo in ogni caso ri-ferimento alla natura e ai limiti dell’ob-b l i g a z i o n e professionale.

Nella sedu-ta ammini-strativa dello scorso 22 gen-naio il Consi-glio Naziona-le Forense ha approvato la nuova versio-ne dell’articolo 35 del Codice deontologico, dedicato al dovere di corretta informazio-ne, correggendo i precedenti «vincoli» che impedivano ai legali, per esempio, di utiliz-zare Facebook o gli altri so-cial network per potersi far conoscere.

Una rivoluzione tra favorevoli e contrari

«A dire il vero l’art. 35 va ad affrontare, con una certa chia-rezza, un problema risolto da anni nei paesi anglosassoni», commenta Mario Tonucci, name partner dello studio le-gale Tonucci & Partner. «Il fenomeno dell’informazione pubblicitaria attraverso la diffusione con qualunque mezzo del brand dello studio e la specifi cazione dei servi-zi prestati era comunque già tollerato dai consigli degli ordini italiani. Infatti in ge-nere sono intervenuti effetti sanzionatori solo quando si oltrepassavano limiti di ve-rità o correttezza in maniera eclatante (come ad esempio l’accaparramento di cliente-la con dichiarazioni mendaci, promessa di risultato, corre-sponsione di denaro a procac-ciatori d’affari )».

Ancora più esplicito Gio-vanni Battista Martelli, managing partner dello stu-dio legale Martelli & part-ners: «la modifi ca dell’artico-lo 35 del codice deontologico,

riporta, fi nalmente, gli studi legali italiani, dal periodo di protezionismo e chiusura Me-dioevale che vigeva preceden-temente, al XXI secolo.

Oggi sicuramente gli stu-di legali devono sdoganarsi dai codici impolverati e dalle parrucche talcate, per appro-dare ad un nuovo modo di in-tendere la professione, molto più «social». Difficilmente oggi un cliente o un prospect

arriveranno tramite una newsletter o un articolo di giornale, molto di più presumibile è che arrivi-no allo Stu-dio tramite una ricerca su web, dove vale la legge di chi si trova tra le prime pagine, e avrà fatto valere la propria «web

reputation». Pertanto gli sce-nari oggi sono sempre più aperti e le logiche di mercato potrebbero invertirsi a favo-re di coloro che saranno stati più «social» o saranno diven-tati «Avvocati 2.0». Benvenu-to quindi al nuovo art. 35 del codice deontologico. Grazie a questa modifi ca, gli avvo-cati potranno liberamente decidere se essere «social» o

meno, con tutte le libertà di espressione possibili. Prima della riforma, il legislatore forense, vietava addirittura di poter detenere una pagina Facebook, perché non diretta-mente correlabile nel nome a dominio con l’avvocato».

Non sembra essere dello stesso parere Luca Masotti, partner dello studio legale e tributario Masotti & Berger: «Credo che l’apertura alla pubblicità «con qualsiasi mez-zo» sminuisca il valore della professione e sia sintomo di una progressiva assimilazio-ne dell’avvocato (un tempo mestiere «nobile») a quella del commerciante, che ha ne-cessità di promuovere i propri beni a un pubblico allargato ed eterogeneo di clienti. Da sempre il nostro studio per-segue una strategia di comu-

nicazione mirata e ponderata e, di conseguenza, la nuova versione dell’art. 35 del Codi-ce Deontologico non cambierà il nostro approccio. Continue-remo unicamente a scegliere canali di comunicazione spe-cifi ci e indirizzati a un seg-mento di potenziali clienti, in linea i nostri obiettivi di busi-ness, la qualità e la tipologia dei servizi offerti. Riteniamo quindi più uti-le investire in strumenti di comunicazio-ne e marke-ting volti a incentivare un contatto diretto con i clienti. L’orga-nizzazione di tavole rotonde tematiche, la partecipazio-ne a convegni e la produzio-ne di paper e newsletter ad hoc, per esem-pio, consentono di costruire un dialogo qualifi cante e co-struttivo per entrambi i sog-getti».

Un’opportunità per il marketing degli studi legali

Secondo Massimo Chiais, partner dello Studio Lega-le Delfi no Willkie Farr & Gallagher, «il nuovo testo

dell’art. 35 del codice deon-tologico forense segna, senza dubbio, un passo in avanti verso la modernizzazione del mercato dei servizi legali. La genesi della norma è lunga e la sua storia sofferta. Di sicuro, un forte impulso è venuto dalle rac-comandazioni e poi dai provve-dimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mer-cato, che spinge verso una pro-

gressiva libera-lizzazione delle professioni, sia in termini di accesso, che di competizio-ne interna. È dunque ora possibile utiliz-zare qualsiasi strumento che l’avvocato ri-tenga idoneo, per comunica-re all’esterno la propria or-ganizzazione, competenze ed esperienze ma-

turate nella vita professionale». E lo stesso Chiais aggiunge che «il nuovo testo dell’art. 35 è de-stinato a sprigionare energie finora rinchiuse negli stretti spazi della precedente norma. Credo che questo avverrà sia in termini di incremento nel volu-me di comunicazioni online, sia in termini qualitativi, ossia di ripensamento delle strategie di marketing degli Studi, per sfrut-

Supplemento a cura di ROBERTO MILIACCA

[email protected] GIANNI MACHEDA

[email protected]

Attraverso la pubblicità gli studi pro-fessionali possono comunicare i valori che risiedono all’interno del brand e che spesso sono sconosciuti ai clienti. Il problema per gli studi è differen-ziarsi, spiegare quali sono le proprie caratte-ristiche».

Franco Toffoletto managing partner di Toffoletto De Luca Tamajo e Soci, studio che da tempo ha realiz-zato campagne istituzio-nali per far conoscere la propria attività, raccon-ta la propria esperienza ad Affari Legali. «Le nostre campagne han-no sempre avuto intenti molto diversi, e anche dal punto di vista dell’immagine, all’inizio erano più tradizionali. Poi abbiamo pre-so coraggio e ci siamo divertiti».

Domanda, A quando risale la vo-strra prima adv?

Risposta. Alla fusione tra lo Studio Toffoletto e lo studio del professor De Luca Tamajo, nel 2012, ed era rivolta a sottolineare i valori dell’operazione: la dimensione nazionale, l’organizzazione

integrata delle quattro sedi, l’approccio internazionale e tecnologico della nuova grande realtà.

D. Ed in seguito?R. Nel 2013, invece,

Toffoletto De Luca Ta-majo e Soci scommette su un giovane street artist pugliese, Riccar-do Refolo. Un visual molto colorato, ricco di dettagli che richiamano le caratteristiche dello Studio: l’organizzazione, l’expertise nel diritto del lavoro, il teamworking, la capacità di trovare soluzioni.

D. E l’ultima cam-pagna?

R. Elabora le immagi-ni oniriche del fotografo

polacco Leszek Bujnowski, per raccon-tare in modo nuovo e creativo i valori che permettono allo Studio di affrontare la professione e la consulenza con una visione diversa: ci sono mondi immagi-nari ma possibili, purché si sia disposti a seguire nuove strade per raggiungere l’obiettivo.

Le due immagini fantastiche e surrea-li raccontano in modo concreto la profes-

sionalità, la competenza e l’innovazione tecnologica di Toffoletto De Luca Tamajo e Soci, uno studio legale che da 90 anni «lavora con il lavoro».

Per evidenziare il concetto che «Il sen-so del lavoro è anche questo», nel primo soggetto della campagna, un veliero sol-ca un universo infi nito a vele spiegate, tracciando nuovi percorsi. Il messaggio è preciso e sottende la volontà di offrire una consulenza mirata e puntuale, a livello globale, perché, come evidenzia il claim: «Seguiamo rotte tracciate da effi cienza, partnership e tecnologia».

Il secondo visual, che rappresenta un rinoceronte in perfetto equilibrio sopra una fragile impalcatura di bottiglie col-legate da piccole scale a pioli, evidenzia come gli ostacoli, che sembrano sempre diffi cili da oltrepassare, in realtà posso-no essere superati perché «L’Esperienza raggiunge qualsiasi obiettivo».

D. In conclusione, che posto occu-pa l’investimento in pubblicità del suo studio?

R. Anche se siamo sempre stati molto attenti nell’utilizzo di questo mezzo, l’in-vestimento dello studio riservato alla pubblicità rimane marginale rispetto a tutta una serie di attività che ven-gono organizzate per i clienti.

© Riproduzione riservata

FRANCO TOFFOLETTO, TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO E SOCI

La pubblicità serve a comunicare i valori dello studio

Mario Tonucci

Franco Toffoletto

Giovanni Battista Martelli

Luca Masotti

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IIILunedì 14 Marzo 2016LuneS T U D I & C A R R I E R E

tare appieno le potenzialità che la tecnologia mette a disposizio-ne di tutti. Sono convinto che, in questo processo, i professionisti si avvarranno sempre più delle competenze specialistiche ormai diffuse nel nostro mondo, e che essi diventeranno via via più sofi sticati nell’elaborare forme di comunicazione che riducano

le distanze, mantengano vivo il rapporto con i clienti e valorizzi-no il brand dello studio».

Secondo Alberto Maggi, managing partner di Legance – Avvocati Associati, «questa novità si inserisce nel percorso di liberalizzazione della comuni-cazione nella professione foren-se che si è sviluppato attraverso la modifi ca del Codice Deonto-logico approvata nel 2002, il Decreto Bersani, la Legge Pro-fessionale n. 247/2012 e il nuovo Codice Deontologico approvato nel 2014».

«L’attività di marketing per uno studio legale, almeno come da noi intesa, deve espletarsi in tutte le sue forme e con tutte le sue potenzialità», aggiunge Martelli. «Il web oramai è una parte fondamentale dell’attività dello studio, che deve ritenersi

scontata; è la targa fuori dalla porta che aveva mio padre. Oggi la battaglia si gioca sul traffi co al sito, sui «likes» dei vari social. L’attività di posting, per esem-pio, è fondamentale; gli articoli che generano traffico hanno una valenza specifi ca anche in termini di «web reputation». Su questo frangente, inoltre, è im-portante effettuare un ulteriore passo in avanti: gli articoli non devono più essere trattati giu-ridici, scritti con terminologia arcaica e in «legalese» stretto».

Ed ancora, secondo Chiais «le potenzialità sono enormi ed in continua evoluzione. Aldilà dei siti web (su cui è principal-mente intervenuta la revisione dell’art. 35), basta muoversi in rete e vedere come comunicano alcune law fi rms internazionali, per immaginarsi i futuri svilup-

pi del mercato: social networks, applicazioni per device mobili, microblog, feed Rss e l’utilizzo di video diventeranno di uso co-mune, con l’obiettivo di diffon-dere un’immagine dello studio al contempo moderna ed affi da-bile. Credo poi che, in linea con quanto sta già accadendo nella professione, la comunicazione tenderà a valorizzare sempre più le competenze specialisti-che, per venire incontro alla ri-chiesta dei clienti – soprattutto, quelli corporate – di essere as-sistiti da legali che conoscano bene il settore in cui essi opera-no e le problematiche giuridiche per loro ricorrenti».

L’art. 35 ed i giovani avvocati

«Il fenomeno, a mio avviso, di

qui a non molto», secondo Tonuc-ci, «interesserà anche giovani avvocati che, per affacciarsi ad un mercato popolare, sinora non curato, sicuramente proveranno aperture di studi legali a porta-ta di tutti per quanto riguarda i costi dei servizi. Mi viene da immaginare per il futuro ini-ziative, da parte dei giovani più intraprendenti, che richiamino il modello «street food», magari utilizzando anche insegne lu-minose. Personalmente non mi scandalizzerei!

In ogni caso anche in Italia vedremo presto forme pubbli-citarie come banner negli stadi riproducenti il nome dello stu-dio come mi è capitato di nota-re molte volte a Londra sia per partite di rugby che di calcio. I grandi studi sono aziende molto complesse che devono imporre

al mercato il loro prodotto. Non me ne vogliano i colleghi che ve-dono la professione come qual-cosa di sacro, ma i tempi sono cambiati e la concorrenza delle multinazionali del diritto ci im-pone un cambio di marcia».

Ed, infine, Maggi conclude con la propria esperienza pro-fessionale affermando che «la novità introdotta è oggetto di attenzione da parte di Legan-ce, che osserva con notevole interesse la disciplina a cui è soggetta la comunicazione del-le informazioni professionali. Molteplici sono le iniziative promosse da Legance per for-nire informazioni relative alla propria attività professionale. Si tratta prevalentemente di

attività di informazione, svolte attraverso canali predeter-minati, quali pubblicazioni su testate specializzate na-zionali e internazionali, non-ché occasioni di confronto di natura tecnica e specialistica che, come tali, sono rivolte ad un target circoscritto di de-stinatari, prevalentemente appartenenti al mondo delle imprese».

© Riproduzione riservata

E ora gli studi legali pensano a come posizionarsi

Siamo ben consapevoli del prin-cipio cardine del Web 2.0, secondo il quale «se non sei su Web non esi-sti», per questo ho da tempo deciso di esserci e «esserci con qualità». Pierluigi Piselli, founding partner dello studio legale Piselli & Part-ners, da empo si è posto il tema del-la comunicazione legale. «Non solo vantiamo un nostro sito aggiornato quotidianamente, ma siamo attiva-mente presenti su Linkedin e Twit-ter con lanci mirati alle varie inizia-tive di approfondimento, didattiche e convegnistiche svolte anche fuori dall’Italia. Nell’attuale universo della comunicazione, segnato da un obbiettivo eccesso di informazioni, è evidente la necessità che lanci, blog e notizie veicolino contenuti precisi e di qualità, e non vadano sempli-cemente ad aumentare il «rumore di sottofondo».

Domanda. Si può, secondo la sua esperienza, parlare quindi di un ruolo manageriale dell’av-vocato anche alla luce delle re-centi modifi che dell’art. 35?

R. Obbiettivamente si impone oggi, per l’avvocato, uno slittamen-to verso un ruolo sempre più ma-

nageriale, attraverso un impegno sull’analisi della clientela, sulle sue aspettative, sui suoi livelli di soddisfazione, su veri e propri busi-ness plans anche in relazione al budget disponibile. Si tratta di una modifi ca rile-vante.

D. Si tratta quin-di di vero e proprio legal marketing?

R. Anche se ancora si devono fare i conti con il divieto della diffusione dei nomi dei clienti (consen-tito solo negli Usa e nei paesi del Nord Europa previa auto-rizzazione dei clienti stessi) o con l’impossibilità della pubblicazione di cases histories, oggi il Legal Marketing sta sparigliando le carte: un moderno studio legale non può fare a meno di precise stra-tegie organizzative e promozionali fi nalizzate ad implementare la pro-pria attività.

D. Siamo davvero sicuri che una classica comunicazione

pubblicitaria fine a se stessa faccia guadagnare la fiducia del cliente?

R. Due sono gli aspetti problemati-ci: il primo è legato ai costi della cam-pagna pubblicitaria. Quanti studi legali sono oggi disponi-bili ad investire in tale direzione? E so-prattutto, qual è il grado di effi cacia di una campagna pub-blicitaria a favore di uno studio legale?

Ammesso che si trovino le risorse economiche, la sola campagna pubblici-taria è in grado di

far scattare la fi ducia del cliente basata principalmente su un rap-porto intuitu personae?

La partecipazione a convegni, in-contri, forum e dibattiti sembra così ancora oggi più valida di qualsiasi azione pubblicitaria diretta, anche se un’azione pubblicitaria mira-ta potrebbe essere estremamente importante ed effi cace per profes-

sionisti esperti e conosciuti al fi ne di consolidare la loro posizione sul mercato.

D. Ed in tutto questo come si colloca la modifi ca all’art. 35?

R. Permette di migliorare il pano-rama: una sana concorrenza fra studi professionali, con maggiore libertà di comunicazione è più che necessaria per la corretta informazione sulle pe-culiarità, le competenze, le specializ-zazioni dei singoli professionisti, sulle dimensioni dello studio, sull’ubicazio-ne dello stesso e sulla sua incidenza territoriale, ed infi ne sulle sue refe-renze.

Tutto al fi ne di una sempre più cor-retta valutazione da parte del cliente basata su una precisa analisi costi/benefi ci, ma anche e soprattutto della conferma della fi ducia professionale che in maniera sempre più decisa si sposta sulla law fi rm e sul suo marchio più che sul singolo professionista ad essa appartenente. L’auspicio è che l’intuitus personae progressivamen-te caratterizzi sempre più non solo e non tanto la persona del singolo professionista, quanto la struttura, organicamente intesa, nel cui ambi-to il professionista lavora.

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PIERLUIGI PISELLI, STUDIO PISELLI & PARTNERS

Se non sei sul web, oggi, non esisti. Ma lo devi fare con qualità

scontata; è la targa fuori dalla pi del mercato: social networks quianonmolto» secondoTonuc-

In attesa che la modifi ca dell’articolo 35 del Nuovo Codice deontologico forense venga pubblicata in Gazzetta Uffi ciale (il nuovo codice è stato approvato nella sedu-ta amministrativa del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale n. 241 del 16 ottobre 2014 - in vigore dal 15 dicem-bre 2014), pubblichiamo il testo del comu-nicato del Cnf che ha dato notizia della correzione apportata al testo del codice

Corretta informazione dell’attività professional, cambia il Codice deontologico - Il plenum ha approvato il nuovo articolo 35

Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato nella seduta amministrativa del 22 gennaio scorso la nuova versione dell’articolo 35 del Codice deontologico, dedicato al Dovere di corretta informa-zione.

La nuova formulazione ha raccolto i

pareri favorevoli dei Consigli degli Or-dini, interpellati con la consultazione telematica, ed è stata così confermata dal plenum.

La modifi ca è volta a chiarire la portata dell’articolo 35 che disciplina il dovere di corretta informazione, aprendo alla libertà dei mezzi comunicativi «quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni», ed eliminando il rife-rimento specifi co alla disciplina dei siti web (commi 9 e 10 sono abrogati).

In altre parole, qualsiasi mezzo è am-messo (e dunque anche siti web con o senza re-indirizzamento), purché la in-formazione rispetti i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso rife-rimento alla natura e ai limiti dell’obbli-gazione professionale.

La modifi ca all’articolo 35 entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Uffi ciale.

Art. 35 - Dovere di corretta informazione

Massimo Chiais

Pierluigi Piselli

Alberto Maggi

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IV Lunedì 14 Marzo 2016 A T T UA L I TÀDal 2008 a oggi il mercato dei servizi professionali ha visto una profonda trasformazione

I clienti sfidano gli studi legaliLe imprese chiedono tariffe basse e maggiore effi cienza

DI GIULIA PICCHI

La domanda di servi-zi legali nel 2015 si è mantenuta sostanzial-mente piatta (fonte

Thomson Reuters Peer Moni-tor Data). In leggera crescita il societario e il real estate mentre sono in calo il conten-zioso, il diritto del lavoro e il fallimentare.

Secondo le rievazioni, sebbene sia stato modesto, +1,3%, l’ingresso di nuovi avvocati negli studi ha pur sempre rappresentato un problema data la situazione di mercato. La conseguenza? Un peggioramento della pro-duttività complessiva (inte-sa come numero di ore totali fatturabili).

Questi e molti altri gli spunti di rifl essione offerti dal report annuale 2016 sul-lo stato del mercato legale pubblicato dalla Georgetown University Law Center’s Cen-ter for the Study of the Legal Profession.

La fotografi a –a tratti im-pietosa- dei cambiamenti che dal 2008 hanno interessato i servizi professionali, trat-teggia una situazione che può ormai dirsi consolidata e che vede una clientela, da un lato, sempre più propensa ad internalizzare tutte quel-le attività e decisioni che una volta venivano demandate agli studi legali esterni e, dall’altro, molto più agguer-rita nel pretendere un mag-gior valore in cambio delle proprie spese legali –dove per «valore» intende maggio-re effi cienza, prevedibilità ed effi cacia nella fornitura del servizio.

In sintesi: quello che prima era un seller’s market adesso è chiaramente diventato un buyer’s market.

Non bastasse quanto sopra i clienti oggi mostrano anche una maggiore apertura ver-so fornitori di servizi diver-si, pronti a offrire un’ampia gamma di prestazioni in pas-sato appannaggio esclusivo degli studi legali tradiziona-li ormai «relegati» a essere chiamati solo per occuparsi di questioni estremamente specialistiche o di singoli progetti.

Il report affonda la lama descrivendo i deboli tenta-tivi di reazione da parte de-gli studi che, a fronte delle reiterate insistenze dei pro-pri clienti, hanno provato a migliorare le loro capacità di preventivazione e hanno adottato sistemi alternati-vi di tariffazione, in alcuni casi anche esternalizzando parte delle attività –quali la revisione documentale e la ricerca- e implementan-do preliminari tecniche di project management.

Ciò che è loro mancato è

per così dire un piglio pro-attivo, adatto a rispondere tempestivamente ed effi ca-cemente alle mutate aspet-tative dei clienti.

Paradossalmente, quindi, la vera sfi da che si presenta oggi al mercato legale non è tanto legata a una assenza di consapevolezza delle mi-nacce poste al loro business model dal drammatico cam-biamento di atteggiamento della clientela quanto al fatto che stanno scegliendo di non reagire in modo opportuno a tali minacce.

Tra le ragioni di questo non-cambiamento va sotto-lineata la resistenza oppo-sta dai partner a modifi care un modello che per anni ha egregiamente funzionato e che in qualche misura con-tinua a dare i suoi risultati. Il pericolo di questa strenue difesa dei successi passati (e sempre meno presenti) è di mantenere un atteggiamento che sarà –e già si intravedo-no i primi segnali- a breve travolto dai nuovi trend.

Vediamoli in maggiore det-taglio.

Lenta ma continua ero-sione delle quote di mer-cato. Nonostante qualche debole segnale di migliora-mento economico si sia visto, la domanda di servizi legali si è nel complesso mantenuta stabilmente stagnante.

Il risultato? Una conti-nua erosione delle quote di mercato degli studi legali. A un’analisi più approfondi-ta il dato che emerge è che questa situazione è il diretto risultato della lentezza con cui gli studi hanno saputo reagire alle nuove richieste della clientela che ha rispo-sto rapidamente preferendo la via dell’internalizzazione: secondo la ricerca condotta da Altman Weil -2015 Chief Legal Offi cer Survey- il 51% degli in-house counsel in-tervistati ha confermato di

aver incrementato i budget dei propri dipartimenti in-terni e, per contro, il 44% ha dichiarato di aver diminuito quelli destinati ai consulenti esterni.

Guardando al futuro, il 40% dei rispondenti ha anche indicato l’intenzione di ridur-re le spese in tal senso.

Allo stesso tempo, le im-prese hanno invece incre-mentato le spese sostenute per fornitori di servizi alter-nativi, fornitori che hanno evidentemente contribuito a ridurre la quota comples-siva di mercato per i servizi legali. Se fi no a pochi anni fa la presenza di queste re-altà non-tradizionali veniva considerata del tutto margi-nale, oggi la proliferazione di questi soggetti sta ridefi nen-do il modo con cui vengono erogati i servizi, almeno in alcuni specifi ci segmenti di mercato.

Questo cambiamento è ben descritto in un report pubbli-cato dal Center for WorkLife Law dell’Università della California – Hastings Colle-ge of Law, nel quale vengono identifi cati 5 modelli diffe-renti:

- «secondment firms» che «forniscono» alle organizza-zioni che ne fanno richiesta avvocati che operano al loro interno su base temporanea o part-time

- società che combinano la fornitura di servizi legali con una più generale consulenza aziendale

- studi legali «a fisarmo-nica», in grado di fornire network di avvocati esperti per rispondere alle esigenze di staffi ng di breve periodo delle imprese

- studi legali virtuali e società che abbattono i loro costi fissi avvalendosi di professionisti che operano da casa

- studi legali innovativi e società che tipicamente offro-

no servizi altamente specia-lizzati nell’ambito di accordi che prevedono una tariffa-zione particolare o l’utilizzo di modelli di erogazione dei servizi completamente diver-si da quelli offerti dagli studi tradizionali.

Se alcune di queste realtà sono ancora relativamente piccole non si creda che siano tutte di dimensioni minori: si pensi ad Axiom Law, 14 uf-fi ci in tutto il mondo, 1200 impiegati o a Bliss Lawyers, l’insegna con base a Boston che vanta un network nazio-nale di circa 10mila avvoca-ti. E non si pensi nemmeno che restino relegate nella fascia bassa di mercato: al-cune hanno già con succes-so penetrato il mercato più redditizio forti di un’offerta che vede sul campo avvocati altamente specializzati e di una certa seniority.

In questo nuovo scenario è impellente per gli studi che intendono sopravvivere e possibilmente prosperare affrontare con serietà le inef-fi cienze e i costi inutili che sono nel tempo diventati una modalità radicata di «fare le cose» e che adesso non posso-no più essere sostenuti.

Segmentazione di mer-cato. Viene confermata dai dati non solo la netta seg-mentazione nell’ambito del mercato legale tra studi di grande successo e studi di minore successo ma soprat-tutto il continuo ampliamen-to del gap tra queste due ca-tegorie.

Nelle analisi condotte nel 2015 da The American Law-yer emerge chiaramente che il gap tra gli studi con le mi-gliori performance e gli altri inclusi nella lista dei primi 100 continua ad ampliarsi.

Per fare un esempio i 25 maggiori studi realizzano più della metà dei profitti realizzati dai primi 100 – un valore che è più che raddop-

piato se rapportato a quello registrato 30 anni fa.

Le cause –ad eccezione di quelle per così dire storiche quali: la location, le aree di practice, la tipologia di clien-tela- sono ancora una volta da imputarsi alla (in)capaci-tà di rispondere in maniera proattiva alle mutate esi-genze dei clienti modifi can-do –anche radicalmente- la propria strategia di staffi ng, fornitura dei servizi, sistemi di tariffazione.

Concentrazione sulla crescita rispetto alla dif-ferenziazione del mercato e della redditività. Tra le risposte che gli studi hanno deciso di dare per fronteg-giare i cambiamenti nelle dinamiche di mercato, quella che ha registrato il maggior favore è la strategia della crescita. In questo senso si sono moltiplicate le fusioni tra studi e le acquisizioni «la-terali»: sempre Altman Weil ha riportato che ben 84 studi americani hanno affrontato una fusione, il numero più alto registrato da quando, 9 anni fa, la società di consu-lenza ha cominciato a moni-torare queste attività.

Il fatto però che ricorre-re ad una fusione sia una buona via per rispondere al mercato è tutto da dimo-strare. Al contrario è provato che al di sopra di una certa soglia dimensionale, non ci sono reali economie di scala e nemmeno si benefici del cosiddetto «network effect» secondo cui avere una più ampia base clienti aumenti intrinsecamente il valore dei servizi offerti. In aggiunta, così come dimostrato ripetu-tamente dalle analisi, non c’è una particolare correlazione tra dimensione dello studio e profi ttabilità.

È vero invece che al cresce-re delle dimensioni, gli stu-di si trovano a fronteggiare sempre maggiori problemi quando si tratta di offrire un servizio davvero integrato e che possa dirsi di qualità ren-dendosi peraltro molto meno riconoscibili sul mercato dai loro competitor.

In conclusione, i dati dimo-strano che gli studi hanno –o almeno dovrebbero avere- il coraggio di cambiare, a volte radicalmente, il loro modello operativo e ridisegnare e im-plementare nuove modalità di staffi ng e nuovi processi, esplorando nuove opportuni-tà di collaborazione con altri fornitori e adottando strate-gie innovative nella tariffa-zione dei propri servizi.

Se già alcune realtà si sono mosse in questa direzione, la grande maggioranza non lo ha fatto, bloccate in una iner-zia che rischia di rivelarsi fa-tale nei prossimi anni.

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per così dire un piglio pro- aver incrementato i budget no servizi altamente specia-

Andamento della domanda per i servizi legali

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VLunedì 14 Marzo 2016Lunedì 14 MA F FA R I L E G A L IUn’ordinanza del tribunale di Milano mette il freno al deposito cartaceo degli atti

Un processo telematico a 360°Anche il foglio di precisazione conclusioni in digitale

DI MARIA DOMANICO

Nel processo civile telematico anche il foglio di precisazio-ne delle conclusioni

dovrà essere depositato in via telematica.

Ad affermarlo sono stati i giudici del Tribunale di Mi-lano con l’ordinanza n. 377

dello scorso 23 febbraio.Nel caso sottoposto all’at-

tenzione dei giudici milanesi, i procuratori delle parti nel precisare le conclusioni si ri-chiamavano esplicitamente al contenuto dei fogli di pre-cisazione delle conclusioni depositati in via telematica, ad eccezione di un procura-tore che, invece, si riportava alle conclusioni cartacee che chiedeva di depositare perché l’avv. Tizio non fi gurava inse-rito nell’anagrafi ca.

Il G.I., considerato che l’in-serimento nell’anagrafi ca è ri-messo alla scelta di parte che avrebbe potuto depositare le conclusioni in via telematica anche tramite il domiciliata-rio, non ammetteva il deposito cartaceo sicché si intendevano rassegnate le conclusioni già rassegnate in atti.

La parte Tizio dichiarava di avere notifi cato la dichia-razione di rinuncia agli atti del giudizio in relazione alla domanda riconvenzionale, che esibiva e si riservava di depositare in via telematica. La parte attrice confermava la ricezione, e faceva presen-te di non avere interesse alla prosecuzione del processo in relazione a detta domanda.

Pertanto, a nulla rileva che l’avvocato non possa accedere al fascicolo alla luce del man-cato inserimento della propria anagrafi ca nelle parti costitu-ite, poiché ricade sullo stesso avvocato l’onere di attivarsi, nel tempo più celere possibile, con la competente cancelleria per cercare di risolvere la pro-blematica in oggetto.

Nel caso in cui l’avvocato non dovesse ottemperare a tale onere non potrà preten-dere di che il magistrato ac-colga l’eventuale richiesta di deposito cartaceo, poiché ciò non risulta essere previsto da alcuna norma.

© Riproduzione riservata

Una «app» per conoscere lo stato delle notifi che. L’Unep di Palermo sbarca su Google Play, offrendo agli avvocati del capoluogo siciliano un utile servizio per monitorare la notifi ca degli atti giudiziari senza bisogno di recarsi in Tribunale.Il meccanismo è abbastanza semplice: una volta

scaricata ed eseguita l’applicazione sul dispositivo mobile, è suffi ciente inqua-drare il codice a barre della ricevuta ri-lasciata al momento del deposito dall’at-to, per conoscerne lo stato e prepararsi all’eventuale ritiro.«Eyes», questo il nome dell’applicazio-ne, è gratuita ed è stata realizzata «su iniziativa personale e senza alcun con-tributo o onere aggiuntivo per la p.a., con l’intento di migliorare il rapporto con l’utenza», spiega il suo sviluppatore, Giovanni Segreto. Il software è online da alcuni giorni ma già si preparano le pros-sime implementazioni del servizio. «Le successive versioni – aggiunge Segreto, che lavora negli uffi ci Unep di via Impal-

lomeni - avranno contenuti informativi sulle zone di competenza degli uffi ciali giudiziari, orari di ricezio-ne ed eventuali note e circolari di interesse».

Luca Insalaco

A Palermo una app per monitorare la notifi ca

Il successore è tenuto a provare documentalmente la legittimazione processuale.Lo hanno affermato i giudici della prima sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 4124 dello scorso 2 marzo. La Corte d’appello riformava una senten-za del Tribunale che aveva accolto la domanda proposta dalla Banca, dichiarando l’invalidità della costituzione effettuata nell’interesse di una spa (già banca), di cui ha dichiarato la contumacia e l’improponibilità della do-manda giudiziale fatta valere nei confronti dei correntisti Tizio e Caio, per le loro debenze, a chiusura del rapporto di conto corrente.Secondo il giudice distrettuale, a causa della mancata ottemperanza dell’ordine di deposito dei documenti di-mostrativi del conferimento della procura ad agire in giu-dizio, conferita dalla spa, e in particolare della procura generale per atto del notaio, doveva ritenersi inesistente uno specifi co mandato, secondo le regole della rappresen-tanza volontaria e dei principi in materia di legittimatio ad processum del rappresentante. Infatti, quello deposi-tato doveva intendersi come la stampa di un documento informatico, privo delle sottoscrizioni e, perciò, una mera copia informe.Nella sentenza in commento si osservava, inoltre, come le delibere prodotte non sarebbero state suffi cienti a dimostrare la legittimatio ad processum delle persone munite di fi rma di rappresentanza, senza alcuna espressa

attribuzione né della rap-presentanza processuale né della rappresentanza sostanziale rispetto ad eventuali rapporti pro-cessuali.La Corte di cassazione, già ha avuto modo di sta-bilire il principio di dirit-to secondo cui «la società che propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello emes-sa nei confronti di un’al-tra società, della quale affermi di essere succes-sore (a titolo universale o particolare), è tenuta a fornire la prova docu-mentale della propria le-gittimazione, nelle forme previste dall’art. 372 cod. proc. civ., a meno che il resistente non l’abbia - nel controricorso, e non successivamente, nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. - esplicitamen-te o implicitamente ri-conosciuta, astenendosi dal sollevare qualsiasi eccezione in proposito e difendendosi nel merito dell’impugnazione». (sez. U, Sentenza n. 11650 del 2006; cfr. anche Cass. sez. 2, sentenza n. 16194 del 2005).Pertanto, secondo i giu-dici di piazza Cavour, nel caso in cui il soggetto costituito in giudizio sia diverso dall’effettivo ti-tolare del diritto, e non risulti a lui espressamen-te conferita la rappresen-tanza processuale ai sensi dell’art. 77 c.p.c. il giudice avrà l’obbligo di rilevarne il difetto in ogni stato e grado del giudizio.

Angelo Costa

Legittimazione processuale provata documentalmente

DI ENZO SOLLINI

Non esecutivo il decreto ingiuntivo privo del visto. Con ordinanza in camera di consiglio del 21/12/15 il tribunale di Pisa ha deciso che il

decreto ingiuntivo sprovvisto del visto ex artt. 653 e 654 cpc, che conferisce al me-desimo efficacia di giudicato esterno , deve essere dichia-rato inopponibile al fallimento; principio che trova applicazio-ne anche nel caso di estinzione del giudi-zio di opposizione a mente degli artt. 309 e 311 cpc.

Un creditore pre-sentava domanda di ammissione al passi-vo fallimentare fondando la pretesa con l’al-legando un decreto ingiuntivo. Il curatore rassegnando le proprie determinazione nel progetto di stato passivo chiedeva l’inam-missibilità del credito in quanto basato su decreto ingiuntivo privo dell’apposizione della formula di esecutività da parte del competente giudice. Il creditore nelle pro-prie memorie sosteneva che il decreto in-giuntivo era diventato defi nitivo a seguito di un accordo transattivo tra le parti che contemplava l’abbandono della controver-sia ex art. 309 cpc e, comunque, insisteva per l’ammissione del credito al passivo del fallimento producendo la scrittura transat-tiva collegata. In sede di verifi ca il curatore insisteva per l’inammissibilità.

Il giudice delegato rigettava la domanda di ammissione al passivo condividendo le motivate osservazioni del curatore.

Il creditore proponeva rituale opposizio-ne ex art. 98 l.f. avverso il provvedimento di inammissibilità al passivo del giudice dele-gato ribadendo, nella sostanza, quando argo-mentato in fase di ammissione al passivo e,

la curatela costituitasi nel giudizio, conferma-va le osservazioni già fatte nel precedente giudizio.

Il tribunale pro-nunciandosi sull’op-posizione ha dichia-rato destituita di fondamento la tesi del creditore secondo la quale l’estinzione del giudizio, a seguito di transazione, rende

esecutivo il decreto ingiuntivo opposto. Il provvedimento monitorio può essere di-chiarato defi nitivo solo a seguito del pas-saggio in giudicato del provvedimento del l’estinzione medesima, presupposto che deve essere positivamente verifi cato dal giudi-ce che ha emesso il decreto ingiuntivo con l’apposizione del visto ex artt. 653 e 654 cpc. Il giudicato esterno si realizza soltanto con l’apposizione del visto di esecutività ex art. 647 cpc anche nel caso di estinzione del giudizio ex artt. 309 e 181 cpc.

Il tribunale ha rigettato l’opposizione e, secondo il principio della soccombenza, con-dannato la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla curatela.

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I giudici di Pisa sono per l’inopponibilità al fallimento

Il decreto ingiuntivo è inutile se senza visto

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VI Lunedì 14 Marzo 2016 A F FA R I L E G A L IUna sentenza della Corte di cassazione chiede un maggiore livello di diligenza

Fideiussione, svincolo difficileDa provare che la banca ha agito senza autorizzazione

DI LUCIA PRETE

Il fi deiussore, per chiedere la liberazione dal vincolo di garanzia, ha l’onere di provare che la banca,

senza la sua autorizzazione, in epoca successiva alla pre-stazione della fideiussione per obbligazioni future, ab-bia fatto credito al terzo pur essendo a conoscenza del sopravvenuto peggioramen-to delle sue condizioni eco-nomiche. Così la Cassazione (sezione VI, n. 2132/2016). In altri termini, alle banche è richiesto un maggior grado di diligenza nel verifi care le condizioni patrimoniali del debitore in considerazione della funzione di esercizio del credito che esse svolgono. In generale, secondo la giuri-sprudenza di merito e di legit-timità, il creditore garantito da fi deiussione ha il dovere di comportarsi con correttezza e di eseguire il contratto secon-do buona fede, pertanto, non può disporre nuove concessio-ni di credito senza effettuare i controlli necessari a ridurre i

rischi di insolvenza del debi-tore principale. Ovviamente e a maggior ragione, tale prin-

cipi si applicano anche alle banche, alle quali, piuttosto, è richiesto un maggior grado

di diligenza nel verifi care le condizioni patrimoniali del debitore in considerazione

della funzione di esercizio del credito che esse svolgono.

L’ordinanza in esame fa presente che, in un rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca creditrice perde il beneficio della ga-ranzia se, in presenza di un signifi cativo peggioramento delle condizioni economiche del debitore, non si avvalga degli strumenti di autotutela di cui disponga per porre ter-mine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che avrebbero come conseguenza un aumen-to dell’esposizione debitoria, salvo che il fi deiussore mani-festi la volontà di mantenere la propria obbligazione di ga-ranzia. Quindi, il fi deiussore ottiene la liberazione dal pro-prio vincolo di garanzia quan-do ricorrano sia l’elemento oggettivo costituito dall’ulte-riore concessione di credito da parte della banca al terzo, sia l’elemento soggettivo rappre-sentato dalla conoscenza da parte della banca dell’insol-vibilità di quest’ultimo.

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La Cassazione ha stabilito che, nell’ipotesi di fusione per incorporazione tra banche, la confi sca e il sequestro preventivo ad essa fun-zionale, disposti nei confronti della società che ha partecipato alla fusione si estenda automa-ticamente alla società incorporante (sezione V, n. 4064/2016).

La sentenza evidenzia che la regola generale di diritto civile, secondo la quale «la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tut-ti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusone», deve essere coordinata con i prin-cipi inerenti alla posizione del terzo estraneo al reato, titolare di diritti su beni soggetti a confi sca.

La Cassazione chiarisce che un soggetto può essere defi nito persona estranea al reato soltanto se oltre a non avere partecipato alla commissione del reato non ne abbia ricavato alcun vantaggio.

Inoltre, i giudici di legittimità affermano, che la posizione giuridica soggettiva del terzo non può essere pregiudicata dagli effetti del prov-

vedimento di confi sca esclusivamente qualora esso sia in buona fede, dovendosi interpretare questo requisito come «non conoscibilità, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta».

La sentenza chiarisce, che, per il diritto pena-le, l’inosservanza colposa delle regole cautelari impedisce che si possa tutelare giuridicamente la posizione del soggetto che vanti un titolo sui beni da confi scare.

Secondo la Cassazione grava sul giudice, che dispone il sequestro e ordina la confi sca, l’onere di dimostrare l’assenza di buona fede del terzo, mentre alla parte che rivendica un diritto ac-quisito sul bene può imporsi esclusivamente un onere di allegazione in merito agli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di appar-tenenza del bene e di estraneità al reato.

Pertanto, la società incorporante o quella ri-sultante dalla fusione subisce le conseguenze penali di reati commessi da altri soggetti per il solo fatto di rivestire la posizione formale di soggetto partecipante alla fusione.

Lorenzo Allegrucci e Antonio Mazzone

La confi sca si estende all’incorporante

DI FRANCESCA DE NARDI

In un giudizio davanti al giudice amministrativo, anche nel caso in cui risulti vittoriosa un’ammi-nistrazione pubblica difesa da un

avvocato di un ente pubblico iscritto all’elenco speciale, dovranno essere corrisposti i c.d. «oneri rifl essi» nella misura di legge.

Lo ha precisato il Tar Emilia-Roma-gna - Bologna, sez. II con la sentenza del 3 febbraio 2016 n. 151.

Nella controversia in esame, avente ad oggetto un provvedimento di con-dono edilizio, si è affrontato il tema dibattuto della ripetibilità degli oneri rifl essi dalla parte soccombente, quan-do la difesa sia svolta da un avvocato iscritto all’elenco speciale.

Più precisamente si è discusso sull’interpretazione dell’art. 1, comma 208, introdotto dalla legge 266/2005 titolata: «Disposizioni per la formazio-ne del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che ha dato subito vita ad un interessante polemica in ordi-ne alla debenza dei cosiddetti «oneri rifl essi», per la parte di spettanza del datore di lavoro, sui compensi profes-sionali.

Tale norma prevede che «le somme fi nalizzate alla corresponsione di com-pensi professionali comunque dovuti al personale dell’avvocatura inter-na delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifi che disposizioni contrattuali sono da considerare com-prensive degli oneri rifl essi a carico

del datore di lavoro». Muovendo dalla considerazione

che la norma citata fosse fi nalizzata al contenimento della spesa pubbli-ca, si riteneva che con l’espressione «oneri rifl essi» il legislatore volesse riferirsi sia agli oneri previdenziali ed assistenziali, sia agli oneri fi scali (Irap), con la conseguenza che le som-me fi nalizzate alla corresponsione di compensi professionali dovevano essere erogate al singolo avvoca-to dipendente dell’Ente al netto dei suddetti oneri.

Ebbene, il collegio rifi uta questa in-terpretazione e ritiene che risponda a criteri di ragionevolezza equiparare gli avvocati dell’avvocatura pubblica a quelli del libero foro, per quanto ri-guarda l’attività da essi svolta in giu-dizio, fermi restando i rapporti interni tra l’avvocato pubblico e l’ente datore di lavoro.

Per questo motivo, così come l’av-vocato del libero foro in caso di esito vittorioso del proprio cliente, chiede-rà alla p.a. le spese liquidate oltre gli oneri di legge, che notoriamente sono Iva (22%), Cassa previdenziale avvocati (4%) e spese generali (15%), altrettanto la p.a. vittoriosa potrà richiedere al soccombente le spese li-quidate dal giudice con l’aggiunta de-gli oneri di legge, che per la p.a. sono gli «oneri riflessi» (23,80% e spese generali) che la medesima dovrebbe altrimenti sostenere (non il dipenden-te avvocato).

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AMMINISTRATIVO/1 Il giudizio davanti al Tar

Gli oneri riflessi sono sempre dovuti

DI FRANCESCA DE NARDI

Nel caso di ordine di bonifi ca di un sito inquinato, l’obbli-go ripristinatorio è trasmis-sibile agli eredi.

Lo ha precisato il Consiglio di stato, sez. V con la sentenza del 25 febbraio 2016 n. 765 .

Nel caso in esame dei proprietari di terreni avevano chiesto al Tar per la Lombardia l’annullamento dell’or-dinanza del sindaco del Comune di Cerro al Lambro nella parte in cui si ordinava loro la messa in sicurezza, la bonifi ca e il ripristino ambientale della località denominata «Cascina Gazzera», ai sensi degli artt. 14 e 17 del dlgs 22/97.

Il primo giudice aveva accolto il ricorso rilevando che per quanto con-cerneva i fenomeni di inquinamento sino al 1979, gli stessi non potevano essere imputabili ai ricorrenti, atteso che i terreni interessati non risulta-vano essere di loro proprietà, ma del defunto padre.

Per quanto riguarda gli eventi suc-cessivi, invece, il comune di Cerro al Lambro non aveva fornito la prova della «causazione dei fenomeni» in questione da parte di questi ultimi che lo avrebbero, invece, concesso in locazione ad una società.

Con appello il Comune di Cerro al Lambro aveva rivendicato la legitti-mità del suo provvedimento.

I giudici di Palazzo Spada accolgono la tesi.

Essi riconoscono, innanzi tutto, come i casi di inquinamento con-testati nell’arco di oltre trent’anni siano da ricondurre agli odierni pro-prietari, che «in alcun modo hanno impedito lo sversamento dei rifiuti sui loro suoli, né hanno provvedu-to alla rimozione degli stessi, non attivandosi per impedire che l’at-tività di devastazione delle aree oggetto dell’ordinanza impugnata proseguisse nel corso degli anni». E non vi è dubbio, a questo proposi-to, che l’obbligo ripristinatorio sia trasmissibile agli eredi, trattandosi di obblighi di natura patrimoniale (cfr. Cons. st., sez. II, 6 marzo 2013, n. 2417).

Per quanto concerne, poi, l’ordine di bonifica del sito inquinato, è ir-rilevante la circostanza che sia in-tervenuto un contratto di locazione, atteso che va riconosciuta sia la re-sponsabilità del proprietario di un terreno sul quale siano depositati rifiuti, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del dlgs 5 febbraio 1997 n. 22, nel caso in cui il terreno sia oggetto di un rapporto di locazione, sia la re-sponsabilità di qualunque soggetto che si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli «di esercitare una funzione di protezione e custo-dia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a di-scarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell’ambiente».

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AMMINISTRATIVO/2 Consiglio di stato del 25/2

L’ordine di bonifica trasmesso agli eredi

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VIILunedì 14 Marzo 2016Lunedì 14 MA F FA R I L E G A L II risvolti (anche i scali) del dl sulla concessione diretta di crediti da prestatori qualii cati

Finanziamenti sotto condizioneRiserva d’attività per non creare svantaggi competitivi

DI MARCO SANDOLI E RAFFAELE VILLA

Concessione diretta di crediti da parte di prestatori qualifi cati con un (inaspettato)

risvolto fi scale.Il decreto legge 18/2016 del

14 febbraio scorso ha, tra le altre cose, disciplinato la pro-cedura e le condizioni per la concessione diretta di credi-ti in Italia da parte di fondi d’investimento alternativi Ue. Tuttavia, il legislatore ha esteso il proprio intervento anche sulla disciplina fi scale del comma 5-bis dell’art. 26 del decreto del presidente del-la repubblica 600/1973.

Quest’ultima norma, intro-dotta con il dl 91/2014 (decre-to Competitività) e successi-vamente più volte modifi cata, ha introdotto un regime di esenzione da ritenuta alla fonte del 26% relativamente agli interessi e altri proventi derivanti da fi nanziamenti a medio e lungo termine erogati alle imprese da enti creditizi

stabiliti nella Ue, Istituti di promozione dello sviluppo presenti nella Ue, assicura-zioni costituite e autorizzate in base a normativa Ue o da investitori istituzionali esteri vigilati e localizzati in paesi white list.

Orbene, con il decreto leg-ge 18/2016, la disposizione in parola viene modificata, introducendo nella parte in-troduttiva il seguente inciso: «Ferme restando le disposi-zioni in tema di riserva di attività per l’erogazione di fi nanziamenti nei confronti del pubblico» del decreto le-gislativo 385/1993. Ci si in-terroga, quindi, sul signifi cato da attribuire a tale modifi ca e sulla sua reale portata appli-cativa. Ebbene, in primo luo-go deve evidenziarsi che tale riferimento appare alquanto inusuale nell’ordinamento tributario e apparentemente privo di rilevanza concreta.

Applicando il criterio erme-neutico dell’interpretazione letterale, tale inciso sembre-rebbe doversi interpretare

come «senza pregiudizio per l’applicazione della normativa in tema di riserva di attività […]». Tale conclusione sareb-be, altresì, confermata dalla genesi della norma. Infatti, l’introduzione dell’esenzione di cui al comma 5-bis a opera del decreto legge 91/2014, poi modifi cata dal dl 3/2015 (In-vestment compact), aveva fat-to sorgere il dubbio che l’in-troduzione della normativa fi scale avesse indirettamente legittimato il cosiddetto di-rect lending, pur in assenza di una espressa modifi ca del-la normativa bancaria che è stata appunto revisionata dal decreto legge 18/2016. Sulla base di tali premesse, l’attua-le emendamento sembrerebbe potersi interpretare come una precisazione introdotta all’in-terno della normativa fi scale dal legislatore bancario nel momento in cui la normativa bancaria viene modificata, fi nalizzata proprio a fugare qualsiasi dubbio sul punto.

Così interpretata la modifi -ca introdotta all’interno della

normativa fi scale non avreb-be alcuna valenza fi scale.

Tale interpretazione, pur fondata sul tenore letterale della disposizione e sulla sua genesi, appare tuttavia con-traddetta da quanto riporta-to nel dossier illustrativo del decreto legge 18/2016 predi-sposto dall’uffi cio legislativo del Parlamento, nonché dalla relazione illustrativa al dise-gno di legge di conversione di tale decreto, i quali, andando ben oltre il signifi cato lettera-le della modifi ca, affermano che essa è volta a subordi-nare l’esenzione al rispetto della disciplina della «riser-va di attività» prevista per gli omologhi soggetti italiani al fi ne di non creare uno svan-taggio competitivo per gli operatori nazionali. Dunque, pur non potendosi attribuire, in base alle consuete regole dell’ermeneutica, a tali docu-menti un rilievo decisivo ai fi ni dell’interpretazione della modifi ca normativa, non può tuttavia sottacersi il fatto che il rispetto della normativa

bancaria venga individuata come condizione per l’appli-cazione dell’esenzione.

In tal modo, la modifica in commento assumerebbe inaspettatamente rilevan-za sul piano tributario. Per connessione di argomento ci si chiede se il rispetto della normativa bancaria sulla ‘ri-serva di attività’ debba essere autocertifi cata dal fi nanzia-tore estero prima di ciascuna data di pagamento degli inte-ressi. Ebbene, diversamente dalle condizioni soggettive individuate dal comma 5-bis, il rispetto della normativa bancaria dovrebbe potersi ri-tenere preesistente all’avve-nuta erogazione del credito e come tale non necessiterebbe di alcuna ripetuta conferma da parte del fi nanziatore ad ogni data di pagamento. Tale conclusione eviterebbe di in-quinare il meccanismo di ap-plicazione della normativa fi scale con valutazioni extra-fiscali fondate sul rispetto della normativa bancaria.

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Autori – Francesco Lenoci e Enzo RoccaTitolo – Rendiconto finanziarioCasa editrice – Ipsoa, Milano, 2016,

pagg. 347Prezzo – Euro 45Argomento – Indispensabile strumento per controllare se le risorse finanzia-rie di un’impre-sa sono investite ed utilizzate in modo ottimale il rendiconto finan-ziario, a partire

dal 1° gennaio 2016, viene ufficial-mente elevato a rango di documento di bilancio vero e proprio, al pari del-lo stato patrimoniale, del conto eco-nomico e della nota integrativa. Con l’approvazione del decreto legislativo n. 139/2015 di attuazione della Diret-tiva 2013/34/Ue, infatti, il rendiconto finanziario è diventato obbligatorio per le grandi imprese che non abbia-no emesso titoli quotati sui mercati regolamentati europei. Come previ-sto dall’art. 2425-ter del codice civile, da tale documento devono risultare «l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, e i flussi finanziari dell’esercizio, derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi com-prese le operazioni con i soci». Attra-verso il rendiconto, pertanto, vengono evidenziate le variazioni delle dispo-nibilità liquide di un’impresa in un determinato periodo, consentendo di valutare la sua capacità di generare flussi finanziari positivi, di far fronte alle obbligazioni e di distribuire di-videndi. Ma quali sono le tecniche di redazione del rendiconto finanziario?

Attraverso quali schemi è possibile rappresentare la situazione finanzia-ria dell’azienda? Le risposte a queste domande sono contenute nel testo scritto da Francesco Lenoci ed Enzo Rocca che, forti della loro esperienza sul campo, hanno predisposto una vera e propria guida operativa per la redazione dello strumento in questio-ne. La disciplina e le tecniche di reda-zione adottate sulla base dei principi contabili elaborati da Assonime, Con-sigli nazionali dei dottori commercia-listi ed esperti contabili, Oic e autorità di vigilanza sono trattati nella prima parte del testo. Successivamente vie-ne fornita una metodologia ragionata per la predisposizione del rendiconto finanziario sia individuale che conso-lidato. La terza parte illustra l’utilizzo dello strumento ai fini gestionali e, in-fine, la quarta parte esamina cinque casi reali di utilizzo da parte degli istituti di credito del rendiconto del-le società ai fini della valutazione del merito creditizio. A corredo del testo viene fornito un cd-rom che, sulla base dell’Oic n. 10, permette di predisporre lo stato patrimoniale riclassificato, il conto economico riclassificato, inserire e raccordare le rettifiche patrimoniali, reddituali e finanziarie e ottenere il rendiconto finanziario.

Autore – Emanuele Luchini Gua-stalla Titolo – Il contratto e il fatto illecitoCasa editrice – Giuffrè editore, Mi-lano, 2016, pagg. 578Prezzo – Euro 44Argomento - Il volume trae le sue origini dal corso di diritto civile, incen-trato prevalentemente sulla discipli-na della parte generale del contratto e sulla responsabilità da fatto illecito. Il nucleo centrale è preceduto da una sezione ancillare dedicata all’obbliga-zione in generale e alle garanzie del

credito. Nella trattazione della parte generale del contratto è stata dedica-ta particolare attenzione agli effetti dell’inadempimento nei contratti di durata, tematica che ben di rado vie-ne trattata in modo sistematico, forse a causa della stessa architettura del

codice civile, che, nel discipli-nare il contrat-to in generale, prende come riferimento il contratto ad ese-cuzione istanta-nea, dedicando ben poco spazio ai contratti di durata che tut-tavia, hanno ormai assunto,

nell’attuale sistema economico, una diffusione e una rilevanza non trascu-rabile. Nell’affrontare la responsabi-lità da fatto illecito è stata dedicata una particolare attenzione al danno alla persona e alle varie questioni che hanno impegnato la giurisprudenza e la dottrina negli ultimi anni. Infine, la scelta di trattare contestualmente il contratto e la responsabilità civile è dovuta al fatto che, in misura crescen-te, sono emerse forme di commistione tra le due figure e si sono prospettate fattispecie di responsabilità che si sono collocate su un’ideale linea di confine; queste osservazioni hanno indotto a ritenere utile una trattazione in pa-rallelo dei due istituti, arricchita, ove possibile, da un confronto diretto tra fattispecie analoghe.

Autori – Aa.vv.Titolo – I gradi di giudizio del nuovo processo tributarioCasa editrice – Maggioli, Rimini, 2016, pagg. 230Prezzo – Euro 29

Argomento – È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015 il dlgs n. 156/2015 che attua la parte della delega di riforma fiscale relativa alla revi-sione del processo tributario e degli interpelli.Tra i principi e i criteri direttivi spiccano il potenziamento e la razio-nalizzazione dell’istituto della con-ciliazione giudiziale; l’ampliamento dell’utilizzazione della posta elet-tronica certificata; l’uniformazione e la generalizzazione della tutela cautelare; il rafforzamento del prin-cipio di soccombenza nella liquida-zione delle spese di giudizio. Il testo edito da Maggioli vuole essere un manuale pratico di ausilio a tutti i professionisti che devono affrontare

le varie fasi del processo tribu-tario. Ogni ca-pitolo esamina un grado di giudizio negli aspetti proces-suali con rife-rimento spe-cifico, tramite le tavole sinot-tiche, alle no-vità normative introdotte dal

dlgs 156/2015 e interpretate da due recenti Circolari (circolare 23 dicem-bre 2015 n. 21/D dell’Agenzia delle dogane e circolare 29 dicembre 2015 n. 38/E dell’Agenzia delle entrate). La trattazione del volume, completo di formulario e giurisprudenza, è così strutturata: giudizio di primo grado, giudizio di appello; giudizio di revoca-zione; giudizio di Cassazione; giudizio di ottemperanza. Il cd-rom allegato contiene il formulario personalizzabile e stampabile.

a cura di Francesco Romano

LETTURE DI DIRITTO

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VIII Lunedì 14 Marzo 2016 A F FA R I L E G A L IVolontaria giurisdizione, partita la sperimentazione in Calabria

Sportelli di giustiziaA Castrovillari il tribunale fa da apripista

DI MARZIA PAOLUCCI

«Fare rete per inno-vare». Si chiama così lo sportello di prossimità per la

Volontaria giurisdizione inau-gurato il 29 febbraio scorso a Castrovillari, nel tribunale della cittadina in provincia di Cosenza. Ma Castrovillari non è da sola perché il suo tribu-nale e la Regione Calabria, in collaborazione con gli Enti lo-cali, l’Ordine degli avvocati e l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, hanno istituito gli sportelli territoriali per la vo-lontaria giurisdizione anche nei comuni di Cassano allo Ionio, Corigliano Calabro e San De-metrio Corone. Il progetto di sviluppo sperimentale di spor-telli di giustizia nei comuni del circondario è promosso dalla Regione Calabria e vede la par-tecipazione del Ministero della giustizia e dell’Unione europea di cui sfrutta il fi nanziamen-to del Fondo sociale europeo 2007/2013. Con l’apertura degli sportelli nei quattro Comuni, l’intento è di favorire il decen-

tramento dei procedimenti di volontaria giurisdizione anche attraverso la semplifi cazione delle procedure, l’informazione e l’accesso in vista di una possi-bile estensione all’intero territo-rio regionale. Come informano le slide caricate sul sito del tri-bunale, gli sportelli di Giustizia sono al servizio dei cittadini che devono rivolgersi al Tribunale per amministrazioni di soste-gno, tutele e curatele, fungen-do da osservatorio sui bisogni di

informazione e sulle necessità espresse dalle famiglie, dalle persone fragili, dagli ammini-stratori di sostegno e dalle or-ganizzazioni coinvolte. Senza passare dalla Cancelleria del Tribunale, si potrà così ottenere agli sportelli informazioni sulle attività connesse alla gestione di amministrazioni di sostegno, tutele e curatele, informazioni sulle istanze relative agli istitu-ti della Volontaria giurisdizione e verifi ca della documentazione

allegata. Sarà anche possibile depositare le istanze compi-late presso la Cancelleria del Tribunale e ritirare i provvedi-menti del giudice, avere aiuto nella predisposizione dei ren-diconti periodici dei beni del beneficiario compilati presso la Cancelleria del Tribunale e depositati agli sportelli. Defi niti anche giorni e orari di apertu-ra: lo sportello di Castrovillari con sede presso l’ex Palazzo di Giustizia è aperto il martedì e il giovedì dalle 16,00 alle 18,00, stessi giorni e stessa fascia ora-ria anche per quello di Cassa-no allo Ionio attivato presso il Palazzo municipale mentre a Corigliano Calabro, l’uffi cio del giudice di pace è aperto per le attività dello sportello il martedì mattina e pomeriggio fi no alle 17,00 e a San Demetrio Corone, lo sportello che ha trovato posto in un centro culturale, apre il lunedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00. Alla presentazione avve-nuta nell’aula magna del Palaz-zo di Giustizia di Castrovillari terminata con il benaugurante taglio del nastro dello Sportello, hanno presenziato insieme in

segno di sinergia interistituzio-nale, il presidente della Regio-ne Mario Oliverio insieme con il presidente del Tribunale di Castrovillari Caterina Chiara-valloti. Per il governatore della Regione Oliverio, «è una inizia-tiva lodevole e la dimostrazione che la cooperazione e la siner-gia tra istituzioni sono fattori importanti che, se in maniera sistematica, possono consentire di mettere una marcia giusta. La Regione sostiene questo importante progetto che è spe-rimentale e parte in quattro Comuni – ha dichiarato – sulla base di una prima valutazione si potrà lavorare perché possa essere esteso all’intera regione utilizzando le risorse europee. È un progetto che ha l’obietti-vo di avvicinare la giustizia al cittadino, semplificare i rap-porti contribuendo ad allenta-re il carico di lavoro all’interno delle strutture giudiziarie. Lo sportello vuole diventare un punto di riferimento per i cit-tadini accompagnandoli nella molteplicità delle esigenze che si pongono nel rapporto con le funzioni della giustizia».

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CON IL TESTO AGGIORNATO DEL CODICE DELLA STRADA

Il tribunale di Castrovillari

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35Lunedì 14 Marzo 2016IMMOBILI & CONDOMINIOIl bilancio dell’attività del sistema telematico del Consiglio nazionale del Notariato

Aste, s’ingrana la marcia giustaIn tre anni 1.300 bandi. Aggiudicato il 27% dei lotti

Pagina a curaDI ANGELO COSTA

E MARIA DOMANICO

Quasi 1.500 immobili oggetto di aste in corso e un valore delle aggiu-dicazioni pari a circa 67

milioni di euro. Sono solo alcu-ni dei risultati positivi, dopo tre anni, messi a segno con le aste telematiche notarili e frutto di accordi con enti pubblici. «Il Consiglio nazionale del Nota-riato», spiega, infatti, Roberto Braccio, consigliere nazionale del Notariato responsabile del settore informatico, «ha siglato convenzioni con enti pubblici (Inail, Croce rossa italiana, Italian trade agency, ministe-ro della difesa e regione Lazio oltre ad alcune convenzioni siglate dai consigli notarili distrettuali con gli enti loca-li), attraverso le quali sono in corso procedure di vendita me-diante aste telematiche aventi a oggetto circa 1.500 immobili. Il valore complessivo delle ag-giudicazioni a oggi è stato pari a circa 67 milioni di euro». La procedura della rete delle aste notarili in questi anni ha offer-to al cittadino uno strumento basato su un sistema di regole e di processi tesi a dare la mas-sima affi dabilità, per raggiun-gere l’obiettivo di estendere in modo molto più generale l’utilizzo dell’asta. Dopo un primo tempo di diffi denza, poi-ché culturalmente in Italia, a differenza di quanto avviene nei paesi dell’Europa nordoc-cidentale e, storicamente, nei paesi anglosassoni, la vendita all’asta è vista come uno stru-mento riservato a pochi, oggi si procede a gonfi e vele. Il Con-siglio nazionale del Notariato, con il supporto tecnico della Notartel (società informatica di proprietà del Notariato), ha introdotto nel nostro paese le aste telematiche notarili cui hanno già aderito circa 800 notai italiani rendendo sem-plice e accessibile a qualsiasi cittadino l’acquisto di un bene all’asta telematica, senza alcu-na barriera territoriale né le diffi coltà di partecipazione ti-piche del mondo delle aste, che sovente è stato appannaggio di pochi investitori specializzati.

I numeri. Come evidenziato da Braccio «le aste telematiche notarili fi nalizzate a gestire la dismissione degli immobili re-lativi a diversi tipi di procedu-re giudiziarie vengono già ef-fettuate per conto dei tribunali di Brescia, Firenze, Prato, Va-rese, Lucca e, da pochi giorni, anche del tribunale di Roma. Nel triennio sono stati pubbli-cati circa 1.300 bandi d’asta che hanno reso possibile l’ag-giudicazione del 27% dei lotti per il valore complessivo pari a circa 50 milioni di euro. Inte-ressante», continua Braccio, «è il dato delle aggiudicazioni av-venute con offerte presentate

presso un notaio periferico di-stante spesso centinaia di chi-lometri dal luogo di ubicazio-ne dell’immobile che, nel caso delle procedure dei tribunali è avvenuta nel 7% dei casi e per le dismissioni Inail nel 15% e del ministero della difesa nel 18% delle aggiudicazioni, a ri-prova dell’effi cacia del sistema in termini di allargamento del mercato, che da locale è già diventato nazionale e che, in futuro, sarà allargato a livel-lo mondiale, potendo contare anche sui notai presenti negli altri paesi dell’Unione interna-zionale del Notariato».

Un sistema a garanzia del cittadino. Il sistema Ran (Rete aste notarili) persegue una serie di obiettivi a favore dei cittadini: particolarmente per quanto riguarda la sicurez-za, infatti l’accesso alla rete è consentito esclusivamente al notaio attraverso l’autenti-cazione Iam (Identity access management), e con l’utilizzo della fi rma digitale.

Per quanto riguarda la tra-sparenza, si è proceduto a una moltiplicazione dei soggetti preposti aggiungendo al classi-co notaio banditore tutti i notai periferici aderenti al servizio e utilizzando meccanismi di trasmissione delle offerte sia digitali che cartacee, al fi ne di dare massime garanzie. Per esempio, si presta tanta at-tenzione alla segretezza delle offerte e della generalità e del numero dei partecipanti sino alla scadenza del termine fi s-sato dal bando. È poi possibile partecipare anche alla fase dell’incanto, non solo nella sede del notaio banditore, ma da un qualsiasi notaio periferi-co collegato al sistema, fuggen-do, così, il rischio di qualunque forma di pressione o di turba-tiva d’asta. I cittadini, inoltre, possono ricevere, attraverso il notaio banditore o il notaio periferico di propria fiducia, un corretto orientamento sul regolamento, sul bando d’asta e su ogni fase successiva della procedura, e affi dare al notaio stesso la verifi ca della legit-timazione, dell’onorabilità e dell’affidabilità dei parteci-panti. Infi ne il sistema impo-ne l’anticipazione della fase di controllo della documentazio-ne a corredo di ciascun lotto a prima della pubblicazione del bando, e offrendone la garanzia tipica dell’intervento notarile.

Il Notariato offre, quindi, uno strumento più rapido ed efficace per lo svolgimento delle aste immobiliari, per-mettendo di ampliare la pla-tea di soggetti potenzialmente interessati all’immobile e, nello stesso tempo, diminuire i costi per l’acquirente che non si deve spostare fi sicamente presso la sede dell’asta ma può parteci-pare tramite i notai collegati alla piattaforma.

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Attori principali del processo delle Aste te-lematiche notarili sono, anzitutto il gestore del sistema centrale informatico (Notartel) che garantisce trasparenza e sicurezza e for-nisce specifi che informative circa l’utilizzo del gestionale al notaio banditore e ai notai periferici nonché a eventuali altri soggetti abilitati dai bandi di gara. C’è, poi, il vendi-tore, ente pubblico o privato che utilizza il sistema Ran per la dismissione/vendita del patrimonio (il sistema è compatibile sia con la normativa prevista dal codice di procedu-ra civile in materia di esecuzioni immobiliari così come modifi cato dalla legge sulla com-petitività 35/2005 e 263/2005 e dalla legge sulla digitalizzazione della giustizia legge 24/2010, sia con l’art. 43-bis legge 14/2009 sulla dismissione degli enti previdenziali. Ruolo rilevante ha poi il notaio banditore che rappresenta una sorta di arbitro dell’intera procedura. Attraverso le proprie credenziali inserisce nel sistema tutte le informazioni

previste, pubblica il bando, apre le offerte cartacee da lui pervenute e quelle digitali presenti sul sistema, dichiara aperta l’even-tuale fase dell’incanto fi no alla chiusura di tutta la procedura con la redazione del ver-bale d’asta. Accanto al banditore c’è il nota-io periferico, quello fi sicamente più vicino al cittadino con il compito di accreditare gli offerenti, di ricevere le relative cauzioni, di consentire l’effettuazione di un’offerta di-gitale o di consegnare il modulo per effet-tuare un’offerta cartacea. La sua funzione è quella di creare familiarità col sistema delle aste fornendo informazioni agli offerenti e consentendo loro di partecipare anche alla fase d’incanto presso il suo studio. Infi ne l’offerente, cioè qualunque soggetto inte-ressato a partecipare all’asta: questi dovrà essere abilitato presso il notaio banditore o periferico mediante la presentazione della cauzione, dei propri documenti d’identità e la sottoscrizione del regolamento di gara.

Gli attori del processo

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Lo scorso 18 dicembre si è concluso il terzo anno del ciclo di aste telematiche di immo-bili residenziali dell’Inail svolte attraverso la Ran del Consiglio nazionale del Notaria-to. Nel 2015 è stato aggiudicato il 54% dei lotti in asta, attraverso tre bandi, per un controvalore pari a quasi 23 milioni con un aumento dei prezzi rispetto alla base d’asta del 13%. Secondo Roberto Braccio «ciò te-stimonia l’effi cienza del sistema, e proprio l’Inail, primo ente a credere in questo pro-cesso di modernizzazione, che in passato ri-usciva ad aggiudicare appena il 17% dei lotti in Asta, è segno di come con il nuovo sistema telematico notarile abbia progressivamen-te migliorato i propri risultati, arrivando al

record di aggiudicazioni del 54% dei lotti in asta». Dal 2013 a oggi la crescita delle aggiudicazioni è stata verticale (18% nel 2013; 41% nel 2014; 54% nel 2015) rispetto ai risultati delle aste Inail svolte senza il sistema telematico (nel 2012 la percentua-le delle aggiudicazioni era pari al 17% dei lotti) e l’andamento di un mercato immobi-liare residenziale in epoca di crisi che negli ultimi tre anni ha fatto registrare solo una lieve crescita. Complessivamente attraverso la rete da novembre 2013 a oggi sono stati aggiudicati in sette bandi d’asta il 66% dei lotti (178 immobili su 270 provenienti dal patrimonio ex Scip dell’Inail), per un valore pari a circa € 39 milioni.

Inail, prezzi in aumento del 13%

L’andamento delle aste Inail

Le tipologie di aste presso il sistema Ran

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Page 32: al team: gli step per liaoggi.it ... · 2 Lunedì 14 Marzo 2016 GLI EFFETTI DEL JOBS ACT In vigore il dm 15/12/15. Per limitare i rischi un Vademecum della Fondazione Studi Cdl Dimissioni

Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente focus sono stati forniti dall’azienda, che ne garantisce la correttezza e veridicità, a soli fini informativi

È tempo di dichiarazione dei redditi. Come per tutte le aziende e i dipendenti di strutture aziendali, anche il datore di lavoro dome-stico è tenuto a rilasciare, ai propri colla-

boratori, la dichiarazione sostitutiva delle somme erogate nell’anno 2015.

È ormai noto, infatti, che regolarizzare i propri col-laboratori domestici è indispensabile. Per farlo è nata, nel 2010, Cas.sa.colf, strumento di assistenza contrattuale pensato per fornire prestazioni socio-sanitarie assistenziali e assicurative sia ai datori di lavoro sia ai lavoratori del settore domestico, dipendenti e collaboratori familiari.

L’iscrizione al fondo sanitario integrativo per Colf e Badanti, nonché il versamento dei contributi contrattuali, sono obbligatori e sono a carico del datore di lavoro. L’entità del versamento è stabilita dal contratto col-lettivo nazionale di lavoro che prevede un contri-buto pari a 0,03 euro per ogni ora di lavoro (0,01 euro a carico del lavoratore domestico), con versa-mento tramite Inps, in concomitanza al pagamento trimestrale degli altri contributi previdenziali, la cui scadenza è ormai imminente. Il pagamento del primo trimestre di contributi pre-videnziali dovrà, infatti, essere effettuato dal 1° al 10 aprile, con bollettino postale o attraverso il MAV. In concomitanza con questo versamento si può provvedere anche al pagamento dell’iscrizio-ne alla Cas.sa.colf: basterà indicare il codice «F2» nella casella «C.ORG» presente sul bollettino, vi-cino alla casella importo (maggiori dettagli sul sito www.cassacolf.it).

A fronte di questi minimi contributi, sia il collabo-

CONTRIBUTI IN REGOLA PER I LAVORATORI DOMESTICI: UNA DOPPIA VITTORIA.

Cas.sa.colf aumenta le prestazioni sanitarie e assicurativi per collaboratori domestici e datori di lavoro

ratore domestico che il datore di lavoro risultano iscritti alla Cas.sa.colf e possono, dunque, usufruire di tutta l’assistenza sanitaria e assicurativa che il fondo garantisce.

Nata senza scopi di lucro ispirandosi ai principi della mutualità, fin dal 2010 la cassa fornisce ai lavoratori un’indennità in caso di eventi come la malattia, il parto e il ricovero ospedaliero. Ma da marzo 2015 le prestazioni a favore degli iscritti, so-no state notevolmente ampliate. È entrato in vigore, infatti, il nuovo piano sanitario che ha migliorato sensibilmente le prestazioni già previste – indennità di ricovero, rimborso delle spese mediche, visite specialistiche gratuite e assistenza legale per i da-tori di lavoro – e ha aggiunto ulteriori prestazioni a favore sia dei lavoratori che dei datori di lavoro in regola con il pagamento dei contributi.

Partiamo dai miglioramenti che il nuovo piano sa-nitario ha apportato alle prestazioni già esistenti.In caso di ricovero e convalescenza, la diaria – che prima era di 20 euro – passa a 30 euro al giorno, mentre il limite massimo del rimborso dei ticket è salito a 300 euro dai precedenti 150. In particolare, in caso di malattie oncologiche il rimborso dei ticket sale a 500 euro, dimostrando la grande attenzione rivolta a chi è costretto a con-frontarsi con gravi patologie e, in generale, alle categorie svantaggiate.

Un occhio di riguardo anche verso le donne lavo-ratrici che affrontano una gravidanza: la cassa ha aumentato a 1.000 euro il massimale annuo per il rimborso delle spese di gestazione. Inoltre Cas.sa.colf prevede, nel primo anno di vita del neo-nato, un rimborso fino a 5.000 euro per le spese

relative a interventi chirurgici, comprese le visite e gli accertamenti diagnostici pre e post intervento, oltre che i costi sostenuti per vitto e alloggio della persona accompagnatrice.

Passiamo alle nuove prestazioni aggiunte a partire dal 1° marzo 2015. In primo piano, i rimborsi per protesi e ausili me-dici ortopedici, (massimo annuo di 1.000 euro con una franchigia del 20%) e per trattamenti fisiote-rapici e cure termali (massimo annuo di 250 euro con una franchigia del 25%), oltre che un inden-nizzo di 1.000 euro per i grandi interventi o i gravi eventi morbosi.

In aggiunta a queste nuove prestazioni, il sostegno alle categorie in questione è ulteriormente ampliato grazie a una convenzione che la Cas.sa.colf ha stipulato con i centri UNISALUTE (società del Gruppo Unipol specializzata in assistenza sanita-ria). Presso queste strutture convenzionate i colla-boratori familiari possono usufruire direttamente di particolari prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle previste dalla cassa. La convenzione pre-vede, infatti, il rimborso per la diagnostica e l’alta specializzazione (fino a 300 euro l’anno), le visite specialistiche (fino a un totale di 4 gratuite annue), una visita odontoiatrica di controllo e un’ablazione del tartaro una volta l’anno, oltre che pareri medici. Per tutte quelle prestazioni che invece non sono coperte dal piano sanitario, la convenzione garan-tisce tariffe agevolate a tutti i lavoratori presso le strutture convenzionate con Unisalute.

Ma i vantaggi che la Cas.sa.colf offre sono anche a favore dei datori di lavoro in regola con i ver-samenti. Il nuovo piano sanitario aggiunge alle coperture assicurative già previste (responsabilità civile in caso di rivalsa INAIL - R.C.O.) la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) nei casi di danni involontariamente causati da lavoratori, rimborsando le spese sostenute nel massimale di 25.000 euro per ciascun sinistro e per anno civile.

Insomma, grandi vantaggi per tutti gli iscritti e un grande passo in avanti in termini di welfare con-trattuale. È evidente che il piano sanitario di Cas.sa.colf mostra costante attenzione verso quelle categorie normalmente più deboli e svantaggiate socialmente. I sostanziali miglioramenti delle pre-stazioni assistenziali, infatti, riguardano principal-mente i lavoratori costretti a confrontarsi con gravi patologie e forme oncologiche, le donne lavoratri-ci che affrontano una gravidanza, i collaboratori familiari che, in relazione ai lavori che quotidia-namente sono chiamati a svolgere, possono avere evidentemente maggiore necessità di trattamenti fisioterapici e cure termali.

L’impegno profuso dalla Cassa è, dunque, evidente e per informare tutte le categorie coinvolte, spes-so penalizzate per mancanza di conoscenza, Cas.sa.colf, da sempre, porta avanti una costante attivi-tà di comunicazione attraverso stand informativi sul territorio nazionale, spot nelle radio, TV e cinema, senza trascurare i nuovi canali di comunicazione come i social network. Ha inoltre attivato un nu-mero verde gratuito: chiamando il call center al numero 800 1000 26, gli iscritti potranno avere tutte le informazioni inerenti le prestazioni erogate direttamente dalla Cassa.

FOCUS

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43Lunedì 14 Marzo 2016

Supplemento a cura di FRANCA FLORIS

[email protected]

SUGiovanni Malagò. Grazie all’accordo con il ministero del lavoro il Coni avvia il progetto per facilitare il ricol-locamento professionale degli atleti a fi ne carriera

GIÙDal business plan al team, i passaggi principali

per avviare una start-up e ottenere i i nanziamenti necessari

L’ideanonbasta

Le università migliori sono in Gran BretagnaLe migliori università d’Europa si trovano in Gran Bretagna. Lo rivela la classifica per il 2016 del «Times Higher Education World University Rankings». La prima università italiana presente è la Normale Superiore di Pisa, che si piazza soltanto 50esima. Le prime tre, invece, sono Oxford, Cambridge e l’Imperial College di Londra. Per l’Italia, oltre alla Normale, sono in classifica la Scuola superiore Sant’Anna al 90esimo posto, l’università di Trento (110), il Politecnico di Milano, l’università di Bologna, la Sapienza di Roma, l’università di Padova, l’università di Trieste, l’università di Milano, l’università di Torino, la Federico II di Napoli, l’università di Pavia, l’università di Firenze, Milano-Bicocca, l’università di Verona, il Politecnico di Torino, l’università di Modena e Reggio Emilia, Roma II-Tor Vergata e Roma III.

Natuzzi incentiva il ricollocamentoIncentivi alla ricollocazione dei dipendenti in esubero. È l’iniziati-va del Gruppo Natuzzi attraverso il progetto Assist, grazie al quale, oltre a offrire ai 340 lavoratori in esubero l’opportunità di iniziare un nuovo percorso professionale, Natuzzi verserà un importo pari a 5 mila euro lordi per ogni cassintegrato che accetti di essere ricollocato presso un’altra azienda. Parallelamente, alle aziende che assumeranno a tempo indeterminato i dipendenti in esubero, Natuzzi destinerà un importo di 12 mila euro lordi per ogni assunzione, diviso in tre tranche annuali, oltre a mettere loro a disposizione gli stabilimen-ti del gruppo non più attivi.

Professionisti Adecco per il Digital Cv checkIl 17 marzo con l’Adecco Street Day oltre 100 professionisti Adecco saranno in 21 università italiane per il Digital Cv Check, un servizio di consulenza personalizzata per tutti gli studenti sul miglioramen-to del proprio Cv online in ottica professionale. In che cosa consiste? Dalla ricerca sui motori di ricerca online (Google) al profilo Linke-dIn, passando attraverso Facebo-ok, Twitter e Instagram, i profes-sionisti Adecco aiuteranno i ragazzi a capire come presentarsi al meglio sul web, simulando ciò che un recruiter, dall’altra parte dello schermo, potrebbe trovare con riferimento all’identità del candidato.

SCELTI & PRESCELTI

Myriam El-Khomri. Quasi 500 mila persone in piazza e uno sciopero generale che ha bloccato trasporti, aziende e scuole contro la riforma del lavoro del governo francese

LavoroIl settimanale delle

Opportunità professionali

a conin edicolaa coin edicola

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44 Lunedì 14 Marzo 2016 L’ I N C H I E S TAI passaggi principali per avviare un’impresa innovativa e ottenere i fondi necessari

Dal business plan alla squadra,cosa serve alla start-up vincente

Pagine a curaDI LUIGI DELL’OLIO

I capitali non sono general-mente un problema, alme-no nella fase iniziale. Se ogni anno in Italia nasco-

no 500 mila nuove imprese, è evidente che le principali bar-riere all’ingresso non sono di tipo economico, a meno di non avere l’aspettativa di compe-tere da subito ad armi pari con le realtà già esistenti. Il che non signifi ca però che è tutto facile. Vediamo i passag-gi principali.

I costi da affrontare. Per dar vita a una srl semplifi cata bastano 200 euro di imposta di registro, più 120-150 euro di diritti camerali. Quindi in genere meno di 350 euro più altrettanti per la vidimazio-ne dei libri sociali, da versare nel momento in cui si avvia l’attività. Se invece si vuole puntare al successivo rico-noscimento come start-up innovativa occorre mettere in conto l’onorario del notaio e l’esborso complessivo sicu-ramente arriva a superare i 2 mila euro. Qualcuno potrà obiettare che non tutti parto-no con risparmi simili, ma è evidente che non si può pen-sare di fare impresa se non si hanno un minimo di disponi-bilità economiche alle spalle.

Dal business plan al team, cosa conta davvero.

A fare davvero la differenza nella fase iniziale sono altri fattori. Per diventare impren-ditori non basta averne voglia, ma occorre anche saperci fare (oltre che ovviamente poter contare su un pizzico di for-tuna, che va sempre bene). È fondamentale quindi formarsi bene, consapevoli che questo significa investire tempo e soldi.

Questo può aiutare a farsi domande che poi torneranno sicuramente utili: si sta se-guendo la strada giusta? Si sta puntando su un settore che ha spazi di crescita? Si sono scelti i partner giusti sia per competenze, che per compatibilità caratteriale? Certo, c’è sempre la possibi-lità del fai da te nell’impresa, ma condividere piani e rischi può essere un vantaggio.

Quindi arriva il momento di redigere il business plan, che poi è il documento chiave della vita d’azienda che verrà. Perché da questo documento dipenderà buona parte del successo o meno dell’iniziati-va, ma anche la possibilità di trovare investitori e/o fi nan-ziamenti.

Facilitazioni per gli in-novatori. Per chi parte con poco, l’accesso ai fi nanziamen-ti o quanto meno a semplifi ca-zioni burocratiche può risul-tare fondamentale per andare avanti e crescere. Chi intende percorrere questa strada deve

esserne consapevole da subi-to, dato che la struttura socie-taria è il primo requisito da considerare. Quanto più è ro-busta la struttura societaria, tanto più facile sarà reperire fi nanziamenti.

Il discorso vale in partico-lare per chi intende ottenere la qualifi ca di start-up inno-vativa, che offre una serie di deroghe al diritto societario (ed esenzioni dal pagamento di bolli e diritti di cancellerie), di facilitazioni per l’assunzio-ne di lavoratori subordinati e di detrazioni a vantaggio di chi vi investe. Per il riconosci-mento di start-up innovativa è necessario avere per ogget-to esclusivo la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Inoltre la società deve essere di capitali (quindi srl, spa o

cooperativa) e non essere sta-ta costituita da più di 48 mesi. La sede principale deve essere in Italia, il valore della produ-zione annua non superiore ai 5 milioni di euro e le azioni o quote non devono essere quotate su un mercato rego-lamentato e la maggioranza delle azioni o quote deve es-sere devono essere detenute da persone fi siche. Sono poi richiesti requisiti qualitativi, come una soglia di spese in ricerca e sviluppo (devono es-sere uguali o superiori al 30% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzio-ne della start-up innovativa) e presenza di dipendenti o col-laboratori in quantità uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva.

Il ruolo di bandi e incu-batori. Quanto ai fi nanzia-

menti veri e propri vi sono diversi canali di accesso, dagli enti locali ai ministeri, dalle banche alle organizzazioni non profi t. Il web in questo senso è una miniera di infor-mazioni, anche se spesso non risulta suffi ciente la compi-lazione della modulistica per emergere tra le tante candida-ture presentate. Ecco perché affi darsi a un consulente, an-che se comporta dei costi, può rivelarsi alla lunga utile.

Un’altra strada percorri-bile (non in alternativa ai finanziamenti, ma spesso a complemento) è l’ingresso in un incubatore, strutture che non solo forniscono locali e attrezzature (a cominciare banalmente dalla linea te-lefonica con accesso a Inter-net) per la nuova impresa, ma anche consulenza per chi muove i primi passi. La pre-senza nell’incubatore di altri startupper è inoltre l’occasio-ne per sviluppare il proprio network e scambiare idee, fa-cendo sviluppare il know-how. Le strutture più innovative sono poi focalizzate su parti-colari comparti merceologici e questo favorisce, oltre che la qualità dell’assistenza, anche la creazioni di reti per unire le forze ed emergere sul mercato. L’accesso agli incubatori può seguire strade diverse, dalla richiesta diretta alla parteci-pazione ai bandi, secondo le regole stabilite da ciascuna di queste realtà.

La scelta di un incubatore pubblico o privato. La definizione di un valido statuto e della location più adatta. Ab-biamo rivolto alcuni dei quesiti con i quali si trovano a fare i conti i neoim-prenditori a Marco Bicocchi Pichi, pre-sidente di Italia Startup, associazione non profit formata da imprenditori, investitori ed enti che a vario titolo si occupano di nuova imprenditorialità.

Domanda. Al di là di una buona idea di business e di un team affiatato, cosa occorre per affer-marsi?Risposta. Ci vogliono regole chiare fin dalla costituzione: lo statuto è l’abito dell’impresa e va cucito su misura. E include la tipologia di ragione sociale, i rapporti tra i soci, la possibilità/mo-dalità di accogliere finanziatori e così via. Impostare uno statuto non ade-guato può essere un problema, sia in fase di crescita, che in fase di possibile litigation tra i soci. Anche la logistica/la location è un fattore importante: a seconda del modello di business e del-la tipologia di prodotto e servizio che si vuole proporre, essere in un luogo piuttosto che in un altro può essere

elemento differenziante. Pensiamo all’ubicazione degli incubatori, soprat-tutto quelli specializzati.

D. A suo avviso, gli incubatori sono davvero utili? R. Dipende. Ci sono incubatori/acce-leratori accademici/pubblici e incuba-tori/acceleratori priva-ti. I primi solitamente seguono «con più pa-zienza» una startup e non hanno scopi di bu-siness/di exit, quanto di valorizzazione delle competenze, del team e del progetto, allo scopo di rendere l’impresa stabile e in grado di camminare con le sue gambe. Quelli privati, chiamati anche busi-ness incubator o ven-ture incubator (questi ultimi sono quelli che finanziano la start-up, oltre che ospitarla e accompagnarla), hanno invece spesso un obiettivo di accelerazione in tempi relativamen-te brevi e quindi di valorizzazione

delle startup ad alto potenziale di crescita, per poter ottenere un ritor-no finanziario a breve-medio.

D. Meglio un incubatore genera-lista o specializzato?R. Anche in questo caso la risposta dipende dalle esigenze della singola

azienda. Occorre te-nere presente che i venture incubator hanno un costo/opportunità per la startup in quanto viene richiesto di cedere capitale in fase iniziale. Può essere un’opzio-ne molto utile: in alcuni casi fa la differenza tra con-tinuare e morire in partenza. Ma serve consapevolezza da parte del team che la strada dell’in-

cubazione e del contestuale inve-stimento è una delle opzioni e non la sola opzione. Quanto al fatto che funzionino, gli elementi connessi

alla specializzazione, alla forte ac-celerazione meglio se connessa con industrie «committenti», alla pre-senza di mentor/di tutor di valore, sono distintivi e consentono di poter valutarne la qualità.

D. I fallimenti tra le startup sono molto elevati. Ha qualche con-siglio da dare per minimizzare i rischi?R. Il fallimento è parte integrante dell’esperienza di un imprenditore innovativo. La sfida per il nostro Pa-ese è di avere meno start-up «survi-ving» e di avere più champions e più potenziali unicorni (le startup che raggiungono la capitalizzazione di 1 miliardo di dollari), che siano appe-tibili per industrie e per investitori di peso, sia in Italia che all’estero. Una start-up è un’impresa transito-ria: o chiude o viene acquisita o di-venta grande. Come una macchina da corsa le start-up hanno bisogno di benzina, un pilota coraggioso e non aver paura di rompere un motore ogni tanto o fare un’escursione sul prato. La cosa peggiore è tenere la vettura ai box.

I CONSIGLI DI MARCO BICOCCHI PICHI

Non avere paura di fallire

Marco Bicocchi Pichi

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45Lunedì 14 Marzo 2016Lunedì 14 MarzoL’ I N C H I E S TA

Investimenti ancora al lumicinoD

etto delle opportuni-tà offerte dal mercato, va però sottolineato che non sono poi tan-

ti i soldi messi sul piatto per i neo-imprenditori. Secondo le rilevazioni effettuate dagli Osservatori Digital Innova-tion della School of Manage-ment del Politecnico di Milano e da Italia Start-up, nel 2015 il totale degli investimenti in start-up hi-tech stimato per il 2015 non ha superato i 133 milioni di euro, un valore li-mitato, per quanto in crescita dell’11% rispetto al 2014.

Formazione elevata. Il progresso è merito soprattutto dei fi nanziamenti provenienti da investitori non istituzionali (+32%), come venture capitali-st e business angels, a fronte di un calo di fondi da parte degli istituzionali (-8%). Le start-up localizzate al Nord raccolgono più della metà del totale (54%), seguite da quelle del Centro (30%) e da quelle provenienti da Sud e isole (16%).

Il profi lo del founder italia-no di start-up è sostanzial-mente in linea con quelli degli altri Paesi europei. l’Italia ha (insieme alla Francia) la più alta quota di neo-imprenditori laureati (il 93% del totale), una disparità di genere nella media (decisamente più alta di quella di Spagna e Regno Unito ma più bassa di quel-la riscontrata per Francia e Germania) e i suoi fondatori sono leggermente più anzia-ni della media degli omologhi

europei.

Come conquistare gli investitori. Detto dei numeri e delle op-zioni di accesso ai fondi presenti sul mercato, cosa interessa davvero ai finanziatori? Come emergere tra le tante candidature? A questo proposito è utile la te-stimonianza di Alberto Fioravanti, fondatore e presidente esecutivo di Digital Magics, che opera come incubatore di start-up digitali for-nendo servizi di consu-lenza e accelerazione per facilitare lo sviluppo di nuovi business tecnologici. «L’idea d’impresa è importan-te, perché ad esempio la ca-pacità di innovare il mercato offre maggiori spazi di crescita rispetto alla riproposizione di iniziative già sperimentate, ma ancora maggiore rilievo assume la qualità del team», spiega l’esperto. Che indica le competenze fondamentali per dar vita a un’azienda di successo, a prescindere dal core business: un tecnologo chiamato a sviluppare le so-luzioni It, un responsabile dell’esperienza dell’utente, un responsabile marketing addetto alla promozione, un laureato in economia che si occupi dei conti e un ammini-stratore dotato di competen-ze manageriali. «In sette anni abbiamo ricevuto circa 7 mila candidature e abbiamo incu-bato oltre 60 realtà nel territo-

rio nazionale, 52 attualmente in portafoglio», spiega Fiora-vanti. «Sostanzialmente il no-stro compito è aiutare queste aziende a far emergere il valo-re intrinseco attraverso attivi-tà di mentorship e consulenza, affi nché possano poi trovare fi nanziatori utili a compiere lo step successivo, la crescita dimensionale e il confronto con i concorrenti già presenti da più tempo sul mercato». Nella consapevolezza che non tutte le aziende possono avere successo. «Negli Stati Uniti le start-up che chiudono dopo pochi anni sono il 90%», precisa l’esperto. «Per quan-to riguarda il nostro Paese, il mercato è ancora troppo giovane per stilare bilanci, ma la capacità di fare picco-la impresa in Italia è senza dubbio maggiore e probabil-mente la mortalità sarà più

contenuta». Occhio al modello di bu-

siness. Italo De Feo, partner dello Studio Legale e Tributa-rio Cms, invita a monitorare con attenzione i fattori da cui possono emergere criticità. «I primi due elementi indi-spensabili nella fase di avvio di una start-up sono un’idea di business che funziona e un team di persone affi atate, tenaci e competenti, che si impegnino nell’implementa-zione della propria idea, con un’adeguata suddivisione dei compiti», spiega. «Le attività preliminari fi nalizzate all’av-vio dell’attività consistono prevalentemente nell’elabo-razione della strategia e del business plan. Particolare attenzione deve essere riser-vata allo studio e allo svilup-po dei prodotti e servizi da

lanciare, alla formazione del team, alle analisi di mercato e dei potenziali concorrenti, ai test di fat-tibilità e alla valutazione del modello di business e del progetto dal punto di vista legale». Quanto a quest’ultimo aspetto, l’av-vocato indica come fon-damentale concentrarsi sulle problematiche lega-te al funzionamento del proprio modello business, che attengono soprattutto alla protezione dei dati personali e alla proprietà intellettuale e ai profi li di natura regolamentare.

Un altro aspetto da ana-lizzare preliminarmente

riguarda eventuali licenze, autorizzazioni o permessi necessari per svolgere atti-vità che molto spesso, per le imprese attive sul web, con-siste nell’intermediazione tra i produttori e i consumatori dei beni commercializzati at-traverso il sito internet della società.

«Il momento più critico del-la fase di avvio è ovviamente quello del lancio iniziale dei prodotti e servizi sul merca-to», ricorda De Feo. «Solo in questo momento, dalla rispo-sta dei clienti/consumatori, si potrà capire se l’idea di bu-siness ha possibilità di ave-re successo o meno e quanto valga effettivamente la pena investire ulteriori risorse ed energie nel progetto». Per que-sto è fondamentale defi nire il momento giusto per l’entrata sul mercato.

Spesso la narrazione delle start-up tende a privilegiare l’impor-tanza dell’idea di business a dispetto dei capitali. La comunicazione spinta sull’opzione della start-up a 1 euro ha rafforzato questa idea. Andrea Grappelli, avvocato dello studio Nunziante Magrone, invita a non trascu-rare un punto: «La gestione ammini-strativa il rispetto della burocrazia comportano l’impe-gno di figure pro-fessionali e risorse che spesso abbat-tono il vantaggio e l’incentivo messo a loro disposizione». Così, ad esempio, la normativa sulle start-up innovative richiede il rispetto di tutta una serie di incombenze amministrative non solo nella fase di iscrizione presso la Camera di Commercio di appartenenza, ma l’obbligo di rinnovo ogni sei mesi per il mantenimento del possesso dei requi-siti. «Sottovalutare questo aspetto rappresenta una delle maggiori criticità per garantire la crescita aziendale anche agli occhi degli investitori», spiega. «Una buona idea, un buon progetto senza una solidità documentale perde di appeal per gli investitori in quanto potrebbe rallentarne il ritorno economico».

In ogni caso l’esperto vede il bicchiere mezzo pieno. «L’Italia è un mercato in grande fermento e la crisi, che da tempo caratterizza il nostro territorio, ha aiutato a far rafforzare quella creatività che da sempre ci contraddistingue nel mondo. Ogni giorno nascono nuove iniziative imprenditoriali». Insomma, un invito a fare, ma senza perdere il contatto con la realtà.

Le complessità burocraticheabbattono i vantaggi fi scali

«Investire comporta sempre un rischio, ma – anche grazie alla profonda conoscenza del mercato, all’analisi attenta e a un’accu-rata programmazione – questo può essere mitigato». Raffi Galante, amministratore delegato di Digital Bros, invita così i neoimpren-ditori ad affrontare il mercato. Per il numero uno della società di enterteinment, «è fondamentale sapere quando uscire dai progetti

così come sapere quando è oppor-tuno perseve-rare nell’inve-stimento e dare magari un’acce-lerata. Noi cer-chiamo di inve-stire in start up del nostro set-tore oppure in settori limitrofi al nostro core business».

Quindi chiari-sce come si muo-

ve la società. «Il nostro ruolo è di seguire da vicino lo sviluppatore, per orientarsi nel processo di produzione, nella realizzazione di fi lmati e materiale marketing e di comunicazione. È una struttura come la nostra che spesso permette di realizzare l’idea imprendi-toriale». Al momento Digital Bros sta investendo in Fantasfi da, il primo skill gameonline italiano dedicato al mondo dello sport. «Abbiamo lanciato il gioco a settembre, ma è più di un anno che lo abbiamo incubato. Abbiamo seguito un processo analitico, dalla nascita di un’ottima idea alla stesura del famoso business plan che in poco tempo si è trasformato in un vero progetto che valoriz-ziamo quotidianamente e che oggi vede coinvolte 25 persone tra ingegneri, producer, grafi ci, sviluppatori, community manager e marketing», conclude.

Rischi d’impresa mitigatida un’attenta programmazione

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46 Lunedì 14 Marzo 2016 F O R M A Z I O N EPoli.design organizza il master in Digital strategy

Una rete su misuraProgettisti per i sistemi digitali

Pagina a curaDI FILIPPO GROSSI

C’è tempo fi no al 30 settembre 2016 per iscriversi alla prima edi-

zione del master in Digital strategy- design e comunica-zione per la rete organizzato da Poli.design, consorzio del Politecnico di Milano, in col-laborazione con Assocom e Pr Hub. Il master, che si svolge-rà dal 10 ottobre 2016 al 20 dicembre 2017, è indirizzato ai laureati in ingegneria, ar-chitettura, disegno industria-le, discipline umanistiche o tecnico-scientifi che e si pone come obiettivo di contribuire alla nascita di figure pro-fessionali in grado di inter-pretare i bisogni più attuali degli stakeholder e favorire lo sviluppo di un nuovo mer-cato digitale basato sul supe-ramento degli intermediari e la valorizzazione delle risorse del singolo individuo. La sfi da per il digital strategist oggi non è tanto quella dell’elabo-razione del messaggio e della

sua trasmissione, ma soprat-tutto quella di poter usare tutte le potenzialità del web per studiare i comportamenti degli utenti interpretandone bisogni, desideri e soprattut-to il sentiment. Il percorso formativo si concentra sulla

trasmissione di un metodo progettuale unico e di com-petenze tecniche specifiche che consentono ai candidati di interpretare i cambiamenti in corso nell’attuale panora-ma della comunicazione e le opportunità offerte da nuovi

scenari tecnologici. L’accura-to mix di competenze erogate dal percorso, che integra an-che l’area indispensabile del project management, rappre-senta pertanto una caratte-ristica imprescindibile per tutti i nuovi profi li; ascolto,

strategia e moni-toring sono invece pilastri del processo formativo in un mix di discipline che per-mette di progettare e realizzare ecosiste-mi di comunicazione digitale in linea con gli obiettivi di con-versione del brand e coerenti con le più recenti metodologie di design ed è in grado di valorizzare il background del singolo candidato

nello sviluppo di una propria autonomia critica professio-nale che gli consenta di con-quistare un ruolo nel mercato del lavoro. Per iscriversi e per avere maggiori informazioni, consultare il sito web: www.polimi.it.

Scoprire le opportuni-tà di lavoro di oggi, le skills necessarie per accedervi ed entrare

in una community di setto-re per essere costantemente aggiornati sui profi li più ri-chiesti: si tratta dei Galdus access point, incontri perio-dici promossi dall’ente di for-mazione Galdus in collaborazione con esperti e re-ferenti aziendali di settori leader del mercato per una connessio-ne effi cace della domanda con l’offerta di lavo-ro. Dal 17 marzo fi no a giugno si svolgeranno, infatti, a Milano incontri gratuiti con esperti nei settori food & beverage, graphic e web design, risk & security management, busi-ness administration, child care, green, ict e digital mar-keting. L’obiettivo di Galdus è di facilitare, attraverso questi incontri formativi, giovani e

meno giovani a inserirsi nel mondo del lavoro puntando sulla formazione continua e sul rapporto stretto con il mondo imprenditoriale co-stantemente cresciuto nel corso di quasi trent’anni di formazione di Galdus. Access point, in particolare, è la pos-

sibilità offerta a tutti di ac-cedere al mercato del lavoro grazie ad una conoscenza ap-profondita delle opportunità che ogni settore può offrire oggi. Per avere maggiori in-formazioni sui vari percorsi formativi e per iscriversi, oc-corre consultare il sito inter-net: www.galdus.it.

L’opportunità offerta da Galdus

Incontri gratuitiper la formazione

Via il 21 marzo al master in Inter-national human resources manage-ment organizzato da Rome business school. Il master, che si terrà fi no al 10 marzo 2017, è rivolto in parti-colare a chi desidera diventare un professionista delle risorse umane

sul mercato del lavoro su scala inter-nazionale, in quanto fornisce tutte le necessarie conoscenze, competenze operative e opportunità professiona-li e di networking su scala globale. I moderni professionisti delle risorse umane non possono, infatti, trascu-rare la dimensione internazionale che assumono sempre di più tutte le attività, e devono pertanto essere in grado, ad esempio, di conoscere e ge-stire le dinamiche di diversity mana-gement e i profi li di complessità delle organizzazioni globali. Gli studenti della Rome business school avranno inoltre l’opportunità di seguire parte del loro corso di studi nel cuore di Wall Street, presso il Manhattan in-stitute of management di New York, acquisendo un’ulteriore esperienza professionale grazie agli stage di-sponibili in più di 800 aziende locali. Per iscriversi e per avere maggiori informazioni, consultare il sito web: www.romebusinessschool.it.

C’è tempo fi no all’1 giugno 2016 per iscriversi alla decima edizione del doppio master in Management dei beni e delle attività culturali organizzato dall’università Ca’ Fo-scari di Venezia e da Escp di Parigi. Il master, che si svolgerà nelle due città dal settembre 2016 a novembre

2017, viene erogato in lingua italia-na, francese e inglese e prepara le fi gure chiave per la gestione strate-gica e operativa dei diversi business appartenenti al sistema dell’arte e della cultura. Si rivolge principal-mente a laureati riferibili ad aree

economiche e so-ciali, umanistiche, giuridiche e, in generale, inerenti alla gestione delle

arti e delle attività culturali. Il corso permetterà, in particolare, di acqui-sire due titoli di master dal-le due istituzioni con una sola frequenza, oltre alla possibi-lità di accedere al mercato del lavoro europeo, di effettuare l ’ e sper i enza didattica e for-mativa in due capitali mondia-li della cultura e, infi ne, di condivi-dere l’esperienza di un corpo docente composto da accademici di entrambe le istitu-zioni e da esperti professionisti. Per iscriversi e avere maggiori informa-zioni, consultare il sito web: www.unive.it/mabac.

Fino al 4 aprile è possibile iscriversi al master in Gestione delle risorse umane organizzato da Stogea. Il master, che si terrà a Bologna dal 4 aprile al 30 maggio 2016, intende fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per operare nell’area ri-sorse umane nelle fasi d’inserimento, permanenza e uscita del personale dall’azienda, integrando contenuti

quali l’organizzazione, la formazio-ne, lo sviluppo e la selezione, con i principali temi del diritto del lavoro, dell’amministrazione professionale, degli orienta-menti giuri-sprudenziali e delle modifi -che normative in atto. In par-ticolare, oggi all’hr mana-ger si chiede di gestire le competenze in termini di business, proponendosi come colui che ha responsabilità

di fornire all’azienda i migliori giocatori e di tenerli in alle-

namento, garanten-do l’effi cacia delle attività di forma-zione e sviluppo, legando budget e competenze, valo-rizzando il capita-le umano anche nel

conto economico. Il master punta al rag-

giungimento di questi obiettivi anche attraverso

l’analisi di best practice dei professionisti del settore. Per iscri-versi e avere maggiori informazioni, consultare il sito web: www.stogea.com.

Entro il 6 aprile è possibile iscriversi al master in Giurista internazionale d’impresa organizzato da Istum. Il corso, che si terrà sia a Roma sia a Milano dal 9 aprile al 9 luglio 2016, è fi nalizzato a fornire un valido contributo alla formazione di fi gure specializzate da avviare alla pro-fessione di giurista d’impresa, par-ticolarmente ricercata nell’ambito degli uffi ci legali di società in grado

di ricoprire ruoli consulenziali in azienda coniugando le competenze nella risoluzione di problematiche giuridiche all’attenzione alla stra-

tegia d’impresa. In particolare, il master intende fornire le co-noscenze giuridiche ed economico-azien-dali, in un quadro europeo e internazio-nale, nell’ottica di una

formazione professionalizzante, direttamente mirata a un ingresso qualifi cato nel mondo del lavoro o a un innalzamento della collocazione lavorativa dei partecipanti. Attra-

verso l’analisi delle diverse aree di intervento in materia giuridico-economica, l’esame e lo studio dei connessi problemi aziendali e delle relative soluzioni, il corso permette lo sviluppo di competenze mana-geriali, stimolando l’acquisizione di una metodologia di approccio ai problemi dell’impresa che con-senta flessibilità e capacità di adattamento all’innovazione nella gestione delle diverse problemati-che del settore di riferimento. Per iscriversi e per avere maggiori in-formazioni, consultare il sito web: www.istum.it.

CORSI & MASTER

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47Lunedì 14 Marzo 2016Lunedì 14 Marzo 2016S C E N A R IL’Osservatorio Infojobs registra un aumento del 33% degli annunci online

Ict a caccia di personaleIl 17% delle offerte è nelle telecomunicazioni

Che sia in atto una, sia pur timida, ripresa economica o che gli incentivi previsti dal

governo siano particolarmen-te appetibili, un dato è certo: le aziende cercano nuovo perso-nale. A confermarlo l’Osserva-torio InfoJobs sul mercato del lavoro 2015 che ha registrato lo scorso anno un aumento del 33% delle offerte di lavo-ro rispetto al 2014. Sono Ict e telecomunicazioni, secondo la ricerca della piattaforma di reclutamento online n. 1 in Italia, a trainare il mercato del lavoro, rispettivamente con il 17,3% e il 13,4% del totale delle offerte di lavoro, seguiti al terzo posto da Pr ed eventi con l’11,8% che sorpassa Com-mercio, distribuzione e Gdo al quarto posto con il 10,7%. Sul-la scia della crescita delle Pr, l’Osservatorio registra un’altra performance importante di un settore in cui il valore della creatività e l’affermazione dei nuovi media hanno giocato un ruolo importante, ovvero Mar-keting e pubblicità, che si posi-ziona nella top 5 dei settori più attivi con il 10,6% delle offerte

totali al di sopra di oltre 3 pun-ti percentuali rispetto al 2014. Altro risultato degno di men-zione è quello del settore della Consulenza manageriale, che con un balzo di oltre 6 punti percentuali arriva al 9,3% del

totale delle offerte, e a chiude-re la top 10 Insegnamento e formazione (6,3%), Servizi fi -nanziari (2,5%), Sanità (2,3%) e Hotellerie e ristorazione (1,9%).

Tra le categorie più ricer-cate, in testa si conferma il Manifatturiero, produzione e qualità con il 21,4% delle offer-te totali, in crescita rispetto al

2014, seguito da Vendite che, nonostante il calo importante rispetto all’anno scorso, man-tiene al seconda posizione della classifi ca tra le categorie professionali più ambite con il 13,3% delle offerte pubblicate

su InfoJobs. Amministrazione e contabilità (8,4%) scalza di una posizione Informatica, It e telecomunicazioni (8,2%), che scende così al quarto po-sto, mentre Commercio al det-taglio, Gdo e retail (8,2%) chiu-de una top 5 sostanzialmente stabile rispetto al 2014. Come per i settori, anche nelle cate-gorie professionali Marketing

e Comunicazione cresce e sale al sesto posto con il 5,4% delle offerte totali, superando Inge-gneria, in calo al 5,2% nel 2015. A chiudere la top 10 Turismo e ristorazione (4,8%), Customer care (4,5%) e Acquisti, logistica e magazzino (4,3%).

«L’approvazione del Jobs Act e le agevolazioni alle assunzioni introdotte dal Governo hanno senz’altro favorito la ripresa di molti comparti importanti per il tessuto produttivo naziona-le», dichiara Giuseppe Bruno, general manager di InfoJobs. «Oltre alla crescita organica delle offerte di lavoro presenti su InfoJobs, a testimonianza dell’importanza di questa piat-taforma nel panorama del re-cruiting online in Italia e della fi ducia di aziende ed operatori economici nella nostra profes-sionalità, un dato importante che emerge dall’Osservatorio 2015 è la crescita dei settori ad alto tasso di creatività, come le Pr, gli eventi, il marketing e la pubblicità: questo è un chiaro segnale che il nostro Paese non può tornare a crescere senza un forte investimento sui mi-gliori talenti».

Le Ferrovie scommettono sui gio-vani. Con un ventaglio di opportunità offerte ai neolaureati piuttosto ampio e che corrisponde a un investimento nella formazione di 8 milioni di euro da parte dell’intero gruppo azienda-le. Il canale prioritario per la raccolta delle candidature è la sezione «La-vora con noi» del sito istituzionale www.fsitaliane.it dove è possibile in-serire online tutte le informazioni ri-chieste sulle attitudini, competenze, esperienze e preferenze del giovane neolaureato. Attualmente nella ban-ca dati sono presenti oltre 200 mila cv, un patrimonio che l’azienda met-te a disposizione dell’intero gruppo aziendale. I laureati ritenuti più me-ritevoli sono selezionati, senza dover attingere al bacino dei lavoratori in esubero di altre società statali, at-traverso strategie di social recruiting mirate ad attrarre i profi li più tecno-logici e all’avanguardia. L’uso dei so-cial media assicura un’informazione in tempo reale sulla ricerca di nuovi profi li tramite l’Offi cial Careerpage di Fs Italiane presente su Linkedin (25 mila followers in continua cre-scita, 68 mila a livello di gruppo) e su Twitter.

L’azienda si avvale, inoltre, del contributo delle migliori istituzio-ni accademiche a livello nazionale attraverso la partecipazione agli eventi annuali dedicati ai giovani - Job Meeting, Recruiting e Career Day – e Master. Con le università vengono stipulate delle convenzioni per sviluppare opportunità di stage in azienda e predisporre progetti formativi individuali tesi a offrire ai ragazzi la possibilità di vivere signi-

fi cative esperienze all’interno delle strutture organizzative delle diverse società del gruppo. In particolare dal 2003 Fs collabora con l’Università Sapienza di Roma nell’ambito del Master Universitario di II livello in «Ingegneria delle Infrastrutture e dei Sistemi ferroviari».

A 30 ingegneri, scelti tra centinaia di candidature attraverso una rigo-rosa selezione basata su titoli, cono-scenze, capacità e lingua inglese (tra giovani laureati di II livello in Inge-gneria, con titolo preferenziale per quella elettrica, elettronica, meccani-ca e dei trasporti), vengono riservate borse di studio per una formazione professionale di alto valore, neces-saria in un settore in forte sviluppo tecnologico come quello dei traspor-ti. Una formazione multidisciplinare che prevede un impegno full time per sette mesi (gennaio-luglio 2016) tra teoria, lavori di gruppo, numerose vi-site a impianti e siti aziendali, con-fronto con i manager del gruppo Fs e stage in azienda a conclusione del percorso. Negli ultimi anni l’azienda conferma di aver attuato un ricam-bio generazionale per raggiungere il giusto mix di risorse tra esperienza e innovazione. Ogni anno vengono as-sunti tra 50 e 100 brillanti laureati e laureate, appassionano ai trasporti, che potranno applicare concretamen-te quanto appreso durante il percor-so di studi.

I neolaureati devono avere ottimi voti, buona conoscenza della lingua inglese e disponibilità alla mobili-tà geografi ca, forte motivazione ad apprendere, crescere e svilupparsi; orientamento ai risultati; proattività

e spirito di squadra. L’iter selettivo si differenzia a seconda della natura e quantità dei ruoli da ricoprire, in modo da rispondere alle specifi che esigenze di tutte le società del grup-po. Sono previste una serie di prove curate da un pool di selezionatori e fi nalizzate a valutare il profi lo atti-tudinale e motivazionale del candi-dato; un incontro con i referenti delle risorse umane della società che ha espresso l’esigenza; un incontro con il manager della struttura di inseri-mento della risorsa.

Una volta assunti si viene coin-volti in un percorso professionale mirato che prevede formazione isti-tuzionale (presentazione del gruppo e visite agli impianti); formazione manageriale (economics, organizza-zione, project management, tecniche di presentazione, team working); mentoring, job rotation e sviluppo di progetti di innovazione interdi-sciplinari. Al termine del percorso, è prevista una valutazione finale che può permettere ai più talentuosi l’immediato accesso anche a posizio-ni di responsabilità.

Ci sono infi ne diversi progetti di collaborazione con 16 Istituti supe-riori tecnici di tutta Italia con l’obiet-tivo di affascinare e stimolare la cu-riosità dei più giovani per il mondo ferroviario, sviluppando competen-ze spendibili nel mondo del lavoro. Nell’ultimo triennio sono stati oltre 4.500 gli studenti a prendere parte alle visite in impianto, ai tirocini scuola-lavoro, agli stage estivi, alle tesine di diploma e ai percorsi forma-tivi nella cultura ferroviaria.

Emanuela Lancianese

DAGLI STAGE ALLA COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI TECNICI

Le Ferrovie scommettono sui giovani

Vivo il lavoro come un continuo esame delle mie capacità e, sebbene riceva giudizi positivi, non riesco a essere mai pienamente soddisfatto. Come liberar-mi delle mie paure?

Marco, Milano

Un primo passo impor-tante consisterà nell’ac-cettare la paura stessa, nel riconoscerla e, dun-que, nel prendere posi-zione rispetto al fatto che la si debba affrontare. Se non si è in grado di rico-noscere l’esistenza di un problema sarà impossibi-le il lavorare su strategie fi nalizzate al superarlo.

Un secondo essenziale atteggiamento consisterà nell’analizzare in modo oggettivo quali siano i propri punti di forza, le leve sulle quali puntare per affrontare le diffi col-tà o per colmare le lacune esistenti. L’aggiornarsi, il mantenere relazioni positive, il saper gestire gli scambi con colleghi e collaboratori nel proprio ambiente di lavoro, ma anche nella vita quoti-diana, ci consentirà di aumentare le conoscenze rispetto a tematiche nei confronti delle quali ci sentiamo poco preparati o «non all’altezza». In tal modo si tenderà a ridurre l’ansia dell’insuccesso, au-mentando, al contempo, le proprie abilità. Se, ad esempio, ciò che ci spa-venta è un trasferimento all’estero, giochiamo d’an-ticipo, incrementando le nostre conoscenze lingui-stiche e documentandoci sulle «diversità» in ambito professionale tra il nostro e altri Paesi.

In altri termini: il cono-scere il proprio avversario (il contesto, le persone, le modalità) ci sosterrà nel momento in cui ce lo troveremo di fronte, permettendoci di agire in modo razionale, sen-za cedere allo sconforto o all’improvvisazione! Un modo di comportarsi costruttivo sarà, inoltre, quello di non considerare necessariamente i «no» alla stregua di bocciatu-re defi nitive, ma di tra-sformarli in consigli, in «indirizzi» alternativi ai quali approdare.

La paura si sconfigge anche mediante un’orga-nizzazione impeccabile: un progetto da presentare o una scadenza importan-te saranno meno «ansio-geni» se gestiti nei detta-gli, senza procrastinare, con una costante atten-zione agli obiettivi fi nali e un adeguato rispetto dei tempi di consegna.

Angelo Boccato - [email protected]

STRATEGIE DI LAVORO

Superarele paure

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48 Lunedì 14 Marzo 2016 A Z I E N D ELa società ha in programma l’inserimento di sette proi li al mese

Consulenti per l’energiaABenergie cresce e assume nuovo personale

Pagina a curaDI LAURA ROTA

ABenergie, fornitore di energia elettrica rinnovabile e gas naturale su tutto il

territorio nazionale, ha pre-sentato il bilancio per l’anno fi scale 2015, chiuso lo scorso 30 settembre. L’azienda im-piega circa 140 dipendenti e nel 2016 punta a mantenere una media di sette nuove as-sunzioni al mese, quasi 100 annue. «Cerchiamo persone serie», dichiara Alessandro Bertacchi, presidente ABe-nergie, «e con orientamento alla relazione. Sono graditi laurea o diploma o una cul-tura di base che predisponga alla formazione. Non diamo importanza all’età, anche se si candidano soprattutto gio-vani dinamici e il nostro or-ganico in media ha meno di 30 anni. La qualità dei servizi offerti», prosegue Bertacchi, «è raggiungibile mediante la formazione del persona-le presso la AB Academy e l’entusiasmo. I consulenti

commerciali e i componenti del call center sono tutti di-pendenti diretti dell’azienda, che chiede loro impegno e, in cambio, eroga serenità e con-tinuità. Oltre all’assunzione, offre auto aziendale, tablet, team building e ciascuno è considerato elemento chiave per il successo del gruppo. Il valore umano, concetto fonda-mentale della fi losofi a aziendale, si traduce anche nel rapporto tra consulente e clien-te, che è visto come persona, con esigen-ze e necessità». Altre fi gure ricercate sono operatori servizio clienti, uffi cio tecnico e supply chain. I com-merciali e gli operatori di call center saranno attivi soprat-tutto a Verona, Padova, Par-ma, Modena e nella zona sud est della provincia di Milano, aree in fase di sviluppo.

L’azienda bergamasca ha registrato un aumento dei ricavi netti del 21,5%, pas-sando da 71.346.205 milioni di euro fatturati nel 2014 a

86.712.381 milioni nel 2015. Si tratta di un risultato eco-nomico molto positivo, che testimonia una crescita trai-nata da una strategia di busi-ness effi cace e da una spinta verso l’innovazione. I risultati fi nanziari e commerciali sono stati ottenuti grazie al lavoro di consolidamento del posizio-namento di mercato, cui han-

no contribuito una crescita della forza lavoro in termini di numero dei dipendenti e di evoluzione delle competen-ze, l’apertura di due nuovi spazi a Corsico e Peschiera Borromeo (Mi) e l’avvio di una divisione di r&s, 43 mila clienti, small business, retail e domestici su tutto il territo-rio e la diffusione dei principi

di sostenibilità ambientale e innovazione, valori al centro della mission di ABenergie. «Siamo molto soddisfatti», conclude Bertacchi, «dei ri-sultati del 2015, che sono il frutto di un ottimo lavoro di squadra. In uno scenario eco-nomico che mai come in que-sti anni è stato più incerto, la crescita di ABenergie ci

permette di guardare al futuro con grande fidu-cia. Vediamo infatti che un numero sempre cre-scente di piccole aziende, commercianti e privati stanno sposando i valori della sostenibilità am-bientale e della trasfor-mazione digitale, perché ne hanno compreso i be-

nefi ci sia dal punto di vista della qualità della vita, sia di effi cienza e riduzione dei costi. Il nostro obiettivo an-che per il 2016 sarà quello di rispondere a queste esi-genze rinnovando continua-mente le nostre soluzioni». È possibile candidarsi al sito http://www.abenergie.it/, la-vora con noi.

Yoox Net-a-Porter Group ricerca una decina di fi gure con ottima conoscenza della lingua inglese in Italia sia a Milano sia presso la sede di Zola Predosa (Bo). Per Milano: senior social media editor, appassionato del mondo fashion&luxury e in grado di defi nire tone of voice e linee guida di stile, che monitori lo scenario competitivo e copra eventi e opportunità da sfruttare in chiave social; head of e-commerce, a capo del team che gestisce la user experience, seo e i product ow-ners per lo sviluppo di yoox.com; site manager online fl agship stores, con passione per l’e-commerce e per la moda e padronanza di excel; business analyst, con esperienza almeno triennale in una società di consu-lenza; buying manager womenswear online fl agship stores, con 4-5 anni di attività in ambito moda/retail/merchandising, ottimo standing, capacità relazionali

e di comunicazione in italiano e in inglese; web marke-ting specialist Yoox Europe, con doti analitiche, da 1 a 2 anni di esperienza nella gestione di campagne Sem e retargeting, passione per il web e l’ e-commerce e attitudine al teamworking. Per Zola Predosa, l’azienda seleziona: content delivery network engineer, con co-noscenza dei concetti di Tcp/Ip networking e routing; system administrator, con almeno 3 anni di esperienza nel settore Ict all’interno di un ambiente enterprise; DevOps system administrator, con 3-5 anni di lavoro in ambito sistemistico (Windows/Linux), da inserire all’interno dell’area cloud operations; software quality assurance specialist, con 2 anni di attività di testing.Il gruppo impiega circa 3.500 persone in 11 uffi ci nel mondo. Le candidature possono essere inviare al sito http://www.ynap.com/pages/people/. Allo stesso link si può fare riferimento per avere maggiori informazioni su tutte le posizioni aperte.

Yoox Net-a-Porterrafforza l’organico

Novecento posti per chi vuole lavorare quest’estate, da maggio a metà ottobre, nel settore dell’animazio-ne e del turismo alberghiero, per completare gli staff delle 13 strutture, tra villaggi e alberghi a 3 e 4 stelle, che Club Esse gestisce in Sardegna, Sicilia, Calabria, Abruzzo e Valle d’Aosta. Club Esse è una società italiana nata nel 2000 dapprima spe-cializzata in animazione e assistenza per vi l lag-gi per poi passare alla gestione di-retta di strut-ture turisti-co-ricettive. L’azienda ha confermato molte persone con cui collabora da anni e che desidera fi delizzare e far crescere, ma ha bisogno anche di fi -gure nuove. In particolare, nell’intrattenimento, sono ricercati 350 tra capi animazione, musicisti, hostess, animatrici e responsabili mini club, istruttori di ten-nis, di tiro con l’arco e di fi tness, ballerini, costumisti, scenografi , assistenti bagnanti, tecnici audio-luci. La ri-cerca è rivolta a maggiorenni motivati, ospitali, attenti alle esigenze del cliente, capaci di lavorare in gruppo e aperti al sorriso. Occorre anche personale alberghiero, ma in questo caso la ricerca si focalizza sul territorio, in modo da esaltare l’accoglienza e le competenze locali: 80 per l’housekeeping, 60 per l’area ricevimento, 20 per la manutenzione, 20 per l’economato, 190 per la cucina e 180 per servire in sala. Tutti devono avere esperienza e, per chi sta a contatto con il pubblico, doti relazionali e conoscenza delle lingue, in particolare inglese, francese e tedesco. Chi è interessato può compilare l’apposito modulo sul sito www.clubesse.it. Gli idonei si presen-teranno a una giornata di selezione in marzo, aprile e maggio nelle strutture ricettive di Club Esse per chi aspira a un ruolo alberghiero, mentre chi si propone come animatore sosterrà un provino a Napoli, Milano, Roma, Pescara, Torino e Verona.

Club Esse seleziona900 fi gure per l’estate

Ocean Staff, con sede a Palermo, ricerca per la prossima estate 200 giova-ni da inserire in strutture in Calabria e Sicilia: capi animazione, responsabili diurni, cantanti pianobar, ballerini, coreografi e sce-nografi , istruttori sportivi e di fi tness, responsabili e addetti mini club, contatti-sti/hostess boutique, tecni-ci audio luci, deejay e foto-grafi . Curriculum con foto all’e-mail [email protected] o al sito www.oceanstaff.it, lavora con noi.

Holiday System, che organizza centri estivi di vacanza per ragazzi tra i 6 e i 17 anni a carattere ludico-sportivo in Italia e all’estero, ricerca 100 educatori per Piemonte, Trentino, Umbria e Re-gno Unito, con diploma (preferibilmente maturità psicopedagogica) o laurea in scienze dell’educazione, buona conoscenza dell’in-glese per il Regno Unito, capacità relazionali, pas-sione nel lavoro con i mi-nori, esperienza di almeno un anno. Curriculum all’e-mail: [email protected] entro il 17 marzo.

Ekom, catena di discount con 116 punti vendita sia a gestione diretta che in franchising, appartenente al gruppo Sogegross, ricer-ca diplomati per coprire i ruoli di ausiliari addetti alla vendita, addetti rifor-nimento scaffali, alle casse, banconisti, magazzinieri, capi reparto e responsa-bili punti vendita. Per la sede seleziona laure-ati e diplomati per varie posizioni. Curriculum a http://www.sogegross.it/lavoraconnoi.php.

Apparel Italia selezio-na personale esperto per i negozi Lovable, sia di prossima apertura che già operativi, e in sede: addetti vendita per Vimodrone, Palermo, Milano e Roma; venditori esperti a Napoli; responsabili di negozio a Bolzano, Reggio Emilia e Arezzo; retail developer e It project manager laure-ati per Grassobbio. Curri-culum al sito http://bran-dedapparelitalia.clienti.altamiraweb.com.

Oasi, catena di iper-mercati e superstore at-tiva in Abruzzo, Marche e Molise, appartenente al gruppo Gabrielli di Ascoli Piceno, ricerca capi reparto macelleria, spe-cialisti reparti deperibili–macelleria, banco taglio, ortofrutta, forno nelle province di Ancona, Ma-cerata e L’Aquila; addetti vendita e al reparto bazar per la nuova apertura di L’Aquila. Candidature al sito www.oasiipermercati.it, lavora con noi.

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49Lunedì 14 Marzo 2016Lunedì 14 Marzo 201IL PROFESSIONISTAFrancesco Peduto, alla guida del Consiglio nazionale dei geologi per il quinquennio 2015-2020

Viaggio al centro della terraAvere la consapevolezza che ciò che ci circonda non è qualcosa di staticoma in continua evoluzione è la chiave per affrontare ogni si da professionale

DI BEATRICE MIGLIORINI

Quando Jules Verne nel 1864 scris-se Viaggio al centro della terra narrando le peripezie del profes-sor Otto Lidenbrock non poteva

immaginare che nel secolo successivo qualcuno questo viaggio lo avrebbe vera-mente intrapreso e portato a termine, fa-cendo dello studio del pianeta la colonna portante di un’intera carriera. Qualcuno come Francesco Peduto, presidente del Consiglio nazionale dei geologi dalla fi ne del 2015, dopo un percorso professionale all’insegna dello studio e della tutela del suolo e delle acque. Classe 1958, salerni-tano nell’anima, marito e padre di fami-glia, per Peduto la passione per la geolo-gia scoppia alla fi ne delle scuole superiori quando, così come previsto per l’ultimo anno di liceo scientifi co, si trova a dover studiare geografi a astronomica. Un fulmi-ne a ciel sereno che lo porta ad abbando-nare l’idea di iscriversi al Dams di Bolo-gna. Poi l’università, la laurea e l’inizio di una carriera da libero professionista che si è protratta per oltre 15 anni con una costante collaborazione con l’università e una attenzione particolare allo studio dei versanti di frana. Tutto questo, senza mai abbandonare il territorio. A un certo punto, però, arriva la possibilità di dedi-carsi a un altro tema a lui caro, ovvero la tutela delle acque. «Una scelta che mi ha permesso di conoscere a fondo l’ambiente pubblico, essendo divenuto funzionario», ha raccontato a ItaliaOggi Sette il numero uno del Consiglio nazionale, «e che mi ha permesso di impegnarmi ancora di più per il territorio in cui sono nato e cresciu-to». Non è un caso, quindi, che anche nel momento in cui è arrivata la possibilità di fare qualcosa di concreto per la cate-goria, l’impegno sia nato in un ambiente a lui così affi ne come quello del Parco del Cilento. «Quando ci siamo resi conto che era necessario mettersi in gioco per fare qualcosa di concreto per la categoria», ha raccontato Peduto, «insieme ad un gruppo di colleghi, proprio nel parco del Cilento, abbiamo dato vita a un’Associazione di geologi cilentani con il preciso scopo di creare un raccordo tra l’Ordine dei geologi e il territorio a cui ci dedicavamo giorno per giorno. Solo in un secondo momento, precisamente nel 2001», ha proseguito il numero uno del Consiglio nazionale, «ho iniziato seriamente a pensare di candi-darmi per l’Ordine della Campania». Su quali siano le priorità e le potenzialità dei colleghi, però, Peduto ha sempre avuto le

idee chiare. «In un paese come l’Italia è assolutamente ne-cessario che i geolo-gi siano quanto più possibile coinvolti in ogni attività», ha raccontato il presi-dente, «abbiamo la fortuna, infatti, di poter fare un me-stiere che ci permet-te di unire la nostra grande passione per la terra alle neces-sità di un territorio in difficoltà su più fronti. Ecco perché è indispensabile che come professionisti la-voriamo al meglio per consolidare e ampliare le nostre competenze e fare in modo che si aprano nuove occasioni di lavoro. La nostra, infatti, è una pro-fessione in continua evoluzione ed è necessario imparare a sfruttare al meglio questa potenzialità». Del resto riuscire a percepire i cambiamenti e adattarsi di conseguenza è un qual-cosa che i geologi meglio degli altri possono riuscire a capire. «Il nostro pianeta non è un’entità statica ma è un qualcosa in continuo muta-mento, che respira e che vive, ed è nostro compito comprendere tutto questo. Del resto», ha sottolineato Peduto, «quando si è geologi si im-para a vedere le cose sotto un aspet-to diverso. Le persone vedono una montagna e si soffermano a pensare a quello che hanno davanti, mentre i geologi», ha concluso Peduto, «di fronte ad una montagna vedono e percepiscono tutto ciò che ha porta-to alla creazione di essa, come se di fronte ad ogni fenomeno naturale potessero vedere un cortometraggio di ciò che è accaduto prima».

NOME

Francesco PedutoNATO A

SalernoIL

23 aprile 1958PROFESSIONELaureato con lode nel 1983 presso l’Università Federi-

co II di Napoli è iscritto all’Ordine dei geologi della Campania dal 1988. Libero professionista i n dagli inizi si occupa della difesa del suolo e della pianii ca-zione territoriale. Vanta, inoltre, un’espe-rienza ultradecennale come funzionario pubblico con responsabilità nel campo della difesa suolo e della tutela delle ac-que. Legato alla categoria, è componente

del Consiglio dell’Ordine dei geologi della Campania dal 2002, ne diventa prima vicepresidente nel 2006 e poi presidente nel 2010. È alla guida del Consiglio nazio-nale di categoria da i ne 2015.

Chi è Francesco Peduto• Legato al mondo del teatro i n da ragazzo, nel cuore porta le opere di Eduardo De Filippo• Il rock è la colonna sonora delle sue trasferte e quando può non rinuncia ad ascoltare la Pfm• Amante della natura e viaggiatore per passione, tra i luoghi a lui più cari c’è il Messico• Il tempo per lo sport è purtroppo poco ma appena può non rinuncia ad una bella corsa• La terra è molto più che un lavoro e conoscere il pianeta è qualcosa a cui non è possibile sottrarsi

-re e pavunevrnzamnzgliire. «Il nostrotà statica ma

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erano voro. na pro-voluzione are a sfruttarezialità». Del restombiamenti e za è un qual-io degli altri re. «Il nostro

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50 Lunedì 14 Marzo 2016 PROFESSIONISTI IN CRESCITA

Stefano Crespi nuovo d.g.della Vincenzo Zucchi spa

Il consiglio di amministrazione della Vincenzo Zucchi spa ha nominato Ste-fano Crespi Direttore Generale. Lau-reato in Economia Aziendale presso la Liuc, Crespi ha maturato un’esperien-za distintiva in ambito amministrati-vo e finanziario e in particolare nella gestione di crisi aziendali nel settore tessile. Durante il suo percorso profes-sionale ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in aziende quotate. Ha collaborato fattivamente con società nei processi di quotazione presso la

Borsa valori di Milano e ha gestito importanti dossier nazionali e inter-nazionali nel business del tessile.

Giancarlo Ricciardi nominatodirettore generale di Assistal

Giancarlo Ricciardi è stato nomi-nato, dietro proposta del consiglio di-rettivo, direttore generale di Assistal, l’Associazione che proprio quest’anno celebra i 70 anni di rappresentanza confindustriale del mondo della co-struzione e manutenzione degli im-pianti tecnologici, Servizi di efficienza energetica Esco e Facility manage-

ment. Romano, classe ’62, Giancarlo Ricciardi, avvocato, prende così le re-dini di Assistal dopo aver ricoperto i ruoli di vicedirettore e responsabile dell’Area appalti dell’Associazione.

Quattro ingressi nel teamprivate banker di Soi a Sgr

Sofia Sgr, Società di gestione patri-moniale indipendente specializzata nel wealth management, prosegue il processo di potenziamento della propria struttura con l’ingresso di quattro nuove risorse che vanno a rafforzare il team di private ban-

ker per l’area di Milano e di Biella. Tommaso Signori, Cristian Fontana e Gianluca Venturelli entrano in So-fia Sg in qualità di private banker sull’area di Milano, dopo avere ma-turato una precedente esperienza in Che Banca! Signori, dopo aver rico-perto il ruolo di Gestore di sviluppo per la clienta affluent in CheBanca!, ha lavorato poi come Financial Ad-visor per le principali filiali mila-nesi della Banca. Fontana, prima di passare in CheBanca!, ha maturato una precedente esperienza in Uni-credit. Venturelli ha lavorato per otto anni in Che Banca! maturando esperienze nella consulenza finan-

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Chris Justice è stato nomi-nato chief ope-rating officer e responsabile per l’Europa di Janus Capital International. Prima di entra-re in Janus nel 2013, Chris Ju-stice è stato ma-naging director di Quam (Hong Kong) Ltd, dove ha diretto un team di analisti di ricerca e ge-stori che forni-va consulenza di portafoglio non discrezionale a investitori privati e con grandi

patrimoni. Chris Justice ha inizia-to la sua carriera fi nanziaria nelle sedi di New York, Los Angeles e San Francisco di Bankers Trust Company. Tra-sferitosi a Hong Kong nel 1987, ha maturato esperienza nei settori private equity e ventu-re capital pres-so Morningside Group e si è occupato di svi-luppo aziendale

presso South China Morning Post Group.

Justice coo di Janus capital international

ment Romano classe ’62 Giancarlo ker per l’area di Milano e di Biella

G i a n m a r i o Gazzi è il nuo-vo presidente del Consiglio nazionale degli assistenti socia-li. Quarantadue anni, trentino, Gazzi dopo la laurea conse-guita all’Uni-versità di Tren-to ha iniziato la professione di assistente sociale presso istituzioni pub-bliche del terri-torio svolgendo anche una atti-vità formativa presso l’Università del capoluogo trentino; è stato

responsabile nella Cooperati-va Sociale “Villa S. Ignazio” di Trento per l’ac-compagnamen-to all’inserimen-to lavorativo delle persone con disabilità e disagio. Attual-mente è presi-dente Apsp Ce-sare Benedetti di Mori (Tn). Fino al 2011 è stato vicepresi-dente dell’Ordi-ne regionale del Trentino-alto

Adige e dal 2014 vicepresidente del Consiglio nazionale.

Gazzi alla guida degli assistenti sociali

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51Lunedì 14 Marzo 2016PROFESSIONISTI IN CRESCITAziaria e nella gestione di importanti portafogli. Paola Lavagnini, invece, approda in Sofia Sgr come private banker per l’area di Biella da Banca Euromobiliare, dopo aver maturato precedenti esperienze professionali presso Banca Mediolanum e Ing.

Magnanini responsabilePress & Pr di Skoda

Giorgio Magnanini è il nuovo re-sponsabile Press & PR della marca Škoda. Magnanini, 37 anni, ha con-

seguito la Laurea in Scienze della comunicazione presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emi-lia. Dopo un’esperienza pluriennale come giornalista del settore auto-mobilistico, è entrato in Volkswagen Group Italia nel 2009, come addetto stampa Audi. Nella sua nuova po-sizione riporterà direttamente a

Francesco Cimmino, brand manager Škoda, e sarà supportato da Debora Pezzo.

Moreno Zavagnin nel teamcomunicazione di Audi

Moreno Zavagnin entra a far par-te del team Press & PR della marca Audi, diretto da Massimiliano Lo Bo-sco. Zavagnin, 38 anni, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona e ha sviluppato competenze di prodot-to, maturate presso importanti pla-yers automotive nelle aree Marke-

ting, Sviluppo prodotto e sales. Nella nuova posizione affiancherà Roberta Pasetto e Nicola Perlini nella gestio-ne dei rapporti con la Stampa, con specifica competenza in materia di prodotto.

Rasizza riconfermatoalla guida di Assosomm

Assosomm, l’Associazione nazio-nale di categoria delle Agenzie per il lavoro, ha deliberato il rinnovo del Consiglio direttivo e l’ingresso di una nuova Agenzia per il lavoro, Relizont. L’Assemblea generale ha

confermato le nomine di Rosario Rasizza (amministratore delegato di Openjobmetis SpA) in qualità di presidente, Gianni Quatera (ammi-nistratore delegato di During SpA) come vicepresidente, Grazia Carfa-gno (direttore generale di Igea Srl) e Francesco Maria Schinaia (ammi-nistratore delegato di Job Camere Srl) nel ruolo di consiglieri. Nel Consiglio direttivo si annovera poi l’ingresso di tre nuovi consiglieri: Michele Borghi (amministratore de-legato di Staff SpA), Claudia Ciotola (amministratore delegato di Tem-pi Moderni SpA) e Giuseppe Gallo (procuratore di Alma SpA).

Driss Lamrani entrain New Alpha AM

NewAlpha AM, società del gruppo La Française specializzata nella ri-cerca e nell’investimento in società emergenti a livello globale, rafforza il proprio team con l’ingresso di Driss Lamrani in qualità di global strate-gist. Nel nuovo ruolo Driss Lamrani riporterà direttamente ad Antoine Rolland, presidente di NewAlpha AM, e opererà dalla sede centrale di Pari-gi. Lamrani, che vanta oltre 15 anni di esperienza nel settore finanziario, proviene da Glg Partners dove ha ri-coperto il ruolo di advisor e di deputy chief Investment strategist formulan-do previsioni su politiche monetarie ed eventi geopolitici ed elaborando portafogli di investimento dei fondi Global Macro and Emerging Mar-kets. Precedentemente ha lavorato in Arthur Anderson, Crédit Lyonnais Securities e Credit Suisse.

Federico Dona-to è stato confer-mato presidente dell’Italian cham-ber of commerce in Singapore (Iccs) . Classe 1980, Donato è il più giovane presidente del network delle Camere di com-mercio italiane all’estero e da novembre 2015 vicepresidente di Assocamereste-ro. Co-fondatore e ceo della so-cietà di advisory fi nanziaria Ffa Asia, Donato, laure-atosi all’università Bocconi a Mila-

no, ha iniziato la sua carriera nel 2002 presso la fi -liale di Sanpaolo Imi a New York e si è trasferito a Singapore nel 2005 come re-sponsabile della clientela italiana della banca nel Sudest asiatico passando nel 2006 in Crédit Suisse Private Banking in qua-lità di relation-ship manager per poi assumere la responsabilità

della clientela privata europea di Ubi Capital Singapore.

Federico Donato presidente dell’Iccs

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52 Lunedì 14 Marzo 2016 PROFESSIONISTI IN CRESCITA

BonelliErede e Gop nella partnership A2A-Linea Group Holding

Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & partners e BonelliErede hanno as-sistito rispettivamente A2A e Linea Group Holding (Lgh) nell’accordo di partnership industriale. L’accordo pre-vede che A2A rilevi il 51% del capitale della stessa Lgh, nonché una possibile

successiva evoluzione della partner-ship. Prima del closing, l’operazione dovrà ricevere, come da prassi, il via libera dell’Antitrust. Gianni, Origoni,

Grippo, Cappelli & partners ha agito al fi anco di A2A con un team coordi-nato dal socio Francesco Puntillo e composto dal counsel Francesco Bru-no, dal senior associate Alessio Conti-ni Cadeddu e dagli associate Lorenzo Andrea Ottaviani e Giorgio Savo, non-ché dal counsel Angelo Crisafulli e da-gli associate Margherita Mazzoncini e Valentina Grippa per quanto riguar-da i profi li di diritto amministrativo. BonelliErede ha assistito Lgh con un gruppo di professionisti del focus team Energia Reti Infrastrutture, coordina-to dal socio Mario Roli e composto dai soci Luca Perfetti e Massimo Me-rola, con la collaborazione della senior associate Federica Munno e dell’asso-ciate Giulia Elisabetta Uboldi.

Tango bond: Legancein assistenzaalla Task force Argentina

Il ministero del tesoro e della fi nan-za pubblica della Repubblica Argen-tina e la Task Force Argentina (Tfa),

l’associazione che tutela i risparmia-tori italiani titolari di obbligazioni argentine mai ripagati a seguito del default della Repubblica Argentina del 2001, hanno raggiunto lo scorso 31 gennaio un accordo preliminare per la defi nizione transattiva del proce-dimento arbitrale pendente dal 2007 dinanzi all’Icsid (International Centre

for Settlement of Investment Dispu-tes), organismo arbitrale della Banca Mondiale. Il procedimento arbitrale contro la Repubblica Argentina, che vede coinvolti circa 50 mila obbliga-zionisti italiani detentori di circa $900 milioni di bond argentini, coordinati dalla Tfa, è il primo arbitrato «di mas-sa». L’accordo preliminare prevede la defi nizione della controversia median-te il pagamento in contanti da parte della Repubblica Argentina del 150% dell’importo capitale delle obbligazio-ni a fronte della rinuncia defi nitiva da parte degli obbligazionisti alle doman-de risarcitorie proposte nel procedi-mento arbitrale, pari a un importo di circa $2,5 miliardi. Gli obbligazionisti italiani coordinati dalla Tfa sono sta-ti assistiti nel procedimento arbitra-le dallo studio statunitense White & Case e dallo studio italiano Legan-ce - avvocati associati, con un team composto dai partner Paolo Marzano e Cecilia Carrara, dal managing asso-ciate Francesca Colantoni e dal senior associate Bianca Berardicurti.

Allen & Overy con Clean Energy Sourcing nella sua integrazione con Innowatio

Allen & Overy ha assistito Clean Energy Sourcing ag, società tedesca che si occupa di commercializzare e fornire energie rinnovabili, su tutti gli

Unicredit spa ha ceduto il portafoglio di immobili di prestigio deno-minato «Great Beauty» a un fondo alternativo di investimento gestito da Morgan Stanley sgr. Si tratta di Palazzo Verospi, Monte di Pietà e Galleria Sciarra tutti edifi ci storici del centro di Roma locati a Unicre-dit medesima, la presidenza del Consiglio dei ministri, il segretariato del Consiglio di stato e l’Autorità anticorruzione. L’acquisizione del portafoglio è stata fi nanziata da un pool di quattro istituti fi nanziari, e precisamente Bnp Paribas – Succursale Italia, Ing Bank N.V. - Succur-sale di Milano, Natixis S.A. - Succursale di Milano e Unione di Banche Italiane. Nell’operazione l’acquirente Morgan Stanley sgr è stato assi-stito da Freshfi elds, il venditore Unicredit da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & partners e il pool di banche fi nanziatrici dell’acquisizione da Legance. Il team di Gop è stato guidato dal partner Domenico Tulli, coadiuvato dal senior associate Francesco Edoardo Ascione, nonché dall’associate Cristina Consoli. Per i profi li amministrativi ha altresì collaborato il senior associate Eugenio Falcone. Il team di Legance è stato guidato dal partner Andrea Giannelli, coadiuvato dal counsel Vittorio Pozzi e dal managing associate Antonio Matino, nonché dall’associate Andrea Mazzola; per i profi li di diritto ammini-strativo ha altresì collaborato il senior associate Francesco Castoldi, mentre per gli aspetti fi scali il counsel Francesco Di Bari.

Gop e Legance nel passaggio di «Great Beauty»

Francesco Puntillo

Mario Roli

Cecilia Carrara

Giovanni Gazzaniga

Telefono 02-58219.1 - e-mail: [email protected]

Direttore ed editore Paolo Panerai (02-58219209)Direttore Marino Longoni (02-58219207)Redazione Silvana Saturno (02-58219378)

Roxy Tomasicchio (02-58219335)Impaginazione e grafica: Alessandra Superti (responsabile)

ItaliaOggi Editori - Erinne srl - 20122 Milano, via Marco Burigozzo 5, tel. 02-58219.1; telefax 02-58317598; 00187 Roma, via Santa Maria in Via 12, tel. 06-6976081 r.a.; telefax 06-69920373, 69920374.Stampa: Milano, Litosud via Aldo Moro 2, Pessano con Bernago (Mi) Distribuzione: Erinne srl - via Marco Burigozzo 5 - 20122 Milano, tel. 02-58219283.Concessionaria esclusiva per la pubblicità: Class Pubblicità - Via Burigozzo 8 - 20122 Milano - Tel. 02-58219521-2. Class Pubblicità SpADirezione Generale: Milano, via Burigozzo 8 - tel. 02 58219522Sede legale e amministrativa: Milano, via Burigozzo 5 - tel. 02 58219.1Class Roma: Roma, Via C. Colombo 456 - tel. 06 69760855 Presidente Angelo Sajeva. Vicepresidente Gianalberto Zapponini. Vicedirettore Ge-nerale New Business Iniziative & Eventi Speciali: Francesco Rossi. Vicedirettore Generale Stampa e Web Business & Luxury Stefano Maggini; Vicedirettore Generale TV Indoor & Moving TVConsumer Giovanni Russo. Per informazioni commerciali: [email protected] abbonamenti ItaliaOggi - Euro 320,00 annuale, estero euro 900,00 annuale: Abbonamento estero via aerea.ItaliaOggi Sette - Registrazione del tribunale di Milano n. 174 del 25/3/95 - Direttore responsabile: Paolo Panerai. Testata che fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250

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ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede di Fondazione Cariplo a Milano, Via Manin, 23 per mercoledì 20 aprile 2016 alle ore 10,00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno successivo, stesso luogo, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015 e deliberazioni in materia di destinazione dell’utile dell’esercizio;

2) I° Sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti;

3) Autorizzazioni ai sensi dell’Articolo 2390 del Codice Civile.

Ogni informazione riguardante le modalità ed i termini:- per l’intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date;- per l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea e del diritto di integrare l’ordine del

giorno o di presentare ulteriori proposte di delibera su materie già all’ordine del giorno;- per l’esercizio del voto per delega;- di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative sulle materie previste

all’ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea,sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo, unitamente a tutta la documentazione relativa all’Assemblea, è pubblicato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it) e sul sito internet della Società www.bonificheferraresi.it, sezione Documenti per Assemblea – 2016.

***

Si informa inoltre che il Bilancio al 31 dicembre 2015 sarà disponibile presso la Sede Legale della Società in Via Cavicchini n. 2, 44037 Jolanda di Savoia (FE), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it) e sul sito internet della Società www.bonificheferraresi.it, sezione Documenti per Assemblea – 2016 entro il giorno 30 marzo 2016 (ossia entro 21 giorni dalla data dell’Assemblea in prima convocazione).

p. il Consiglio di AmministrazioneIL PRESIDENTE

Rossella Locatelli

Milano, 14 marzo 2016

Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola – Avente sede legale in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 - Capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 8.111.250 - N° iscrizione al Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 00050540384

Azienda Sanitaria Locale ALBANDO DI GARA

L’Azienda Sanitaria Locale AL di Alessandria rende noto che, ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. è indetta una procedura aperta per l’affidamento della Gestione delle attività di riabilitazione psichiatrica da svolgere sul territorio del DSM dell’Azienda Sanitaria Locale AL. Durata del contratto: cinque anni dalla data di aggiudicazione. Importo a base d’asta: Euro 4.250.000,00. La documentazione di gara è disponibile gratuitamente sul profilo del Committente all’indirizzo internet www.aslal.it sezione “bandi di gara”. Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del 28.04.2016. Data di spedizione del bando alla Gazzetta Ufficiale Unione Europea: 01.03.2016. Alessandria, lì 01.03.2016.

Il Direttore GeneraleDott. Gilberto Gentili

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53Lunedì 14 Marzo 2016

aspetti di diritto tedesco e italiano della sua integrazione con Innowatio spa, società posi-zionata nel mercato energetico quale «demand side manager». Per effetto di tale operazione, che sarà completata entro il primo trimestre del 2016, Innowatio acquisirà l’intero capita-le sociale di Clens. Il team di Allen & Overy che ha assistito Clens negli aspetti italiani dell’operazione è stato guidato dal partner corporate Giovanni Gazzaniga coadiuvato dall’associate Antonio Ferri, mentre gli aspetti fi scali sono stati curati dal partner Francesco Guelfi , coadiuvato dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia. Gli aspetti di diritto tede-sco sono stati seguiti dai partner Sven Pruefer e Alexander Veith, coadiuvati dai loro team, rispettivamente degli uffi ci di Francoforte e Monaco

Zambelli e Grassellinella ristrutturazione di societàdel Gruppo Ims Health

Si è conclusa la trattativa che ha riguardato la riorganizzazione del gruppo americano Ims Health, multinazionale attiva nel settore del-le soluzioni e delle informazioni di marketing per l’industria farmaceutica e della cura della salute, rappresentato al tavolo negoziale da Barbara Grasselli, partner del dipartimento

labour di Grimaldi studio legale, e dal co-ma-naging partner Angelo Zambelli. Il progetto di riorganizzazione ha riguardato nello specifi co due società entrate di recente a far parte di Ims Health a seguito dell’acquisizione del gruppo francese Cegedim. Il piano di riduzione, che si pone nell’ambito di un più ampio processo di integrazione, ha previsto l’accentramento dell’attività di gestione del database relativo alla raccolta dei dati demografi ci degli opera-tori sanitari medici presso il centro di eccel-lenza produttivo di Madrid, Masa (Mercados y Anàlisis S.A.), e la chiusura delle attività non core che saranno svolte da provider esterni al fi ne di implementare nelle due nuove realtà il medesimo modello organizzativo già presente nella multinazionale americana.

Clifford Chance e Jones Daycon le banche nel nuovo benchmark Btp a 30 anni

Clifford Chance e Jones Day hanno assisti-to i lead managers nell’emissione del nuovo benchmark 30 anni Btp a tasso fi sso da parte del ministero dell’economia e delle fi nanze. Il nuovo titolo ha scadenza 1° marzo 2047 e tasso annuo lordo pari al 2,70%, corrisposto

in due cedole semestrali. L’importo emesso è stato pari a nove miliardi di euro. Il titolo è stato collocato presso investitori istituzionali al prezzo di 99,182 e quotato presso Borsa Ita-liana (Mot). Il team di Clifford Chance e stato diretto e guidato dal counsel Massimiliano Bianchi, mentre Jones Day ha assistito il pool di banche negli aspetti amministrativi e fi scali con un gruppo di lavoro guidato dai partner Piergiorgio Leofreddi e Marco Lombardi.

Dla Piper e R&P Legal nell’operazione Isva Vernici-The Valspar Corporation

The Valspar Corporation, gruppo statuni-tense attivo nel settore vernici e resine, ha ac-quistato, tramite la propria controllata Inver spa, l’intero capitale sociale di Isva Vernici, so-cietà specializzata in prodotti vernicianti per applicazioni industriali a elevata tecnologia con sede a Orbassano (Torino). Lo studio legale Dla Piper ha assistito The Valspar Corporation con un team coordinato dal partner Goffredo Guerra e dall’associate Christian Iannaccone. L’operazione ha richiesto il supporto di profes-sionisti di altri dipartimenti che hanno curato gli aspetti relativi all’attività di due diligence, tra cui gli associate Carmen Chierchia per la parte di diritto amministrativo e ambientale, Maria Luisa Buscaini per gli aspetti labour, Francesco Macrì e Massimo Schirinzi per la parte real estate, ed Elena Varese per intellec-tual property e commercial, nonché dai trainee Carlos Rosquet Martinez per la parte corpo-rate e fi nanziaria e Giulia Zappaterra per gli aspetti privacy. I soci di Isva sono stati assistiti dallo studio R&P Legal, per cui hanno agito il socio Mario Ferrari, Marco Gardino e Giulia Pairona, con il supporto del socio Roberto Testa per gli aspetti di natura giuslavoristica.

Cms assiste il gruppo Amodei nell’acquisto di Cantelli Rotoweb

Lo studio legale e tributario Cms ha assistito il gruppo Amodei attraverso la sua controllata Poligrafi ci Il Borgo, nel perfezionamento dell’ac-quisizione di Cantelli Rotoweb, una delle sto-riche tipografi e emiliane, con sede a Bologna. L’acquisizione di Cantelli Rotoweb rientra nella strategia di accrescere la capacità produttiva, la dimensione aziendale e la quota di mercato. Al gruppo Amodei, che controlla Poligrafi ci Il Borgo ed è guidato da Roberto Amodei, appar-tengono storiche testate come i quotidiani spor-tivi Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport. L’operazione è stata seguita da Pietro Cavasola e Fabrizio Spagnolo e, per la parte fi scale, da Roberto Ascoli, partner di Cms.

Ashurst con le bancheper il rii nanziamentodel bridge loan della Pedemontana

Ashurst ha assistito il raggruppamento formato da Banca Imi, UniCredit, Banca Popolare di Milano, Ubi Banca e Mps Capi-tal Services nella sottoscrizione dell’incarico per la strutturazione di un project fi nancing fi no all’ammontare di 2,6 miliardi di euro per la Autostrada Pedemontana Lombarda e le stesse banche più Intesa Sanpaolo nella sot-

o della sua i tà i

PROFESSIONISTI IN CRESCITA

continua a pag. 54

Barbara Grasselli

Massimiliano Bianchi

Piergiorgio Leofreddi

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea ordinaria che si terrà in Rescaldina – via Legnano n. 24 alle ore 15,00 del giorno 26 aprile 2016 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d’esercizio 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti;2. Relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione del

gruppo e resoconto sull’applicazione delle politiche stesse nell’esercizio 2014; deliberazioni inerenti;

3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione della relativa remunerazione.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione, ossia, il 15 aprile 2016 (c.d. “record date”), e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione dall’intermediario. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente il 15 aprile 2016 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge.

Documentazione e altre informazioni

L’Avviso di convocazione dell’Assemblea, che contiene informazioni e istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti e sulla procedura per l’esercizio del voto per delega nonché le altre informazioni richieste dalla legge, ivi incluse quelle relative alla nomina del Collegio Sindacale, i moduli da utilizzare per conferire delega e tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno, saranno disponibili nel sito internet della società (www.gruppozucchi.com) nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Si rende noto che la Relazione Finanziaria Annuale sarà pubblicata sul sito web della società (www.gruppozucchi.com) e depositata presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) il 22 marzo 2016.

VINCENZO ZUCCHI S.P.A.Via Legnano, 24 – 20127 Rescaldina (MI)Codice Fiscale e Partita IVA 00771920154Numero REA MI 443968Capitale sociale Euro 7.546.782,57

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Page 44: al team: gli step per liaoggi.it ... · 2 Lunedì 14 Marzo 2016 GLI EFFETTI DEL JOBS ACT In vigore il dm 15/12/15. Per limitare i rischi un Vademecum della Fondazione Studi Cdl Dimissioni

54 Lunedì 14 Marzo 2016

toscrizione ed erogazione di un prestito ponte di 200 milioni di euro, destinato al rifi nanziamento del bridge loan esi-stente. Il team di Ashurst, guidato dal partner Franco Vigliano, è composto dai counsel Elena Giuffré e Umberto Antonelli, dagli associates Federica Periale, Andrea Semmola, Pamela Infantino, Rosario Morasca e Nicola Toscano e dal trainee Edoardo Bono-ni. La società fi nanziata, Autostrada Pedemontana Lombarda spa, è stata assistita da Andrea Calvi dello studio Galbiati, Sacchi e associati e dai legali interni Raffaella De Giorgi, Domenico Masucci e Luigi De Angelis. Il socio di maggioranza di Apl, Milano Serravalle,

è stato assistito da Monica Colombera e Simone Ambrogi e dalla collabora-trice Stefania Serena Monghini, dello studio Legance.

5Lex con United Ventures nella costituzionedi una sgr e di una Sicaf

Lo studio Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati (5Lex)

ha assistito United Ventures nell’ot-tenimento dell’autorizzazione dalla Banca d’Italia per la costituzione di una SGR Società di gestione del ri-sparmio e di una Siscaf etero-gestita di Venture Capital. Il team dello studio è stato guidato da France-sco Di Carlo e composto da Giorgio Bobba. Si tratta di una delle prime Sicaf istituite in Italia, a seguito dell’introduzione nell’ordinamento italiano delle disposizioni che con-sentono la costituzione di fondi di

investimento alternativi chiusi in forma societaria.

Legalitax nella cessione di tecno Poultry Equipment al gruppo Agco

Legalitax ha assistito la famiglia Cauzzo nell’operazione di cessione ad Agco International Holdings BV, società del gruppo Agco Corporation,

del 100% del capitale sociale di Tecno Poultry Equipment spa. La famiglia è stata assistita dallo studio Legalitax con il partner Franco Fabris coa-diuvato dall’associate Matteo Stra-diotto.

Gabriele Ventura

investf

PROFESSIONISTI IN CRESCITA

segue da pag. 53f

LP

Cas

if

Lo studio legale Pedersoli e associati ha assistito il gruppo Borea, operante nel settore del commercio di prodotti idrotermosanitari e dell’arredo bagno e cucina, nell’operazione di fusione avente a oggetto l’incorporazione di una pluralità di società del Gruppo nella società incorporante Borea spa, con conseguente aumento del capitale sociale di quest’ultima. L’operazione di fusione si inserisce nell’ambito del per-corso di ristrutturazione intrapreso dal Gruppo Borea e, in particolare, degli accordi ex articolo 182-bis l.f. già perfezionati e omologati avanti al tribunale competente. Per Pedersoli e associati hanno agito il socio Elio Marena con Alessandro Ronchini, mentre l’operazione di ristrutturazio-ne nel suo complesso è stata guidata dal socio Alessandro Fosco Fagotto, con Franco Paolo Gialloreti e Tommaso Zanirato. Il gruppo Borea è stato inoltre assistito dallo studio Lanteri, nella persona di Nicola Lanteri, per gli aspetti contabili e fi nanziari connessi alla fusione. L’atto di fusione è stato stipulato avanti al notaio Federico Mottola Lucano dello studio notari Zabban Rampolla & associati. Advisor fi nanziario dell’operazione di ristrutturazione è stato Deloitte Financial Advisory.

Pedersoli per la fusione del gruppo Borea

Estratto dell’avviso di convocazione diAssemblea Ordinaria

I Soci della Banca Popolare di Milano Scrl sono convocati in Assemblea ordinaria in prima adunanza il giorno 29 aprile2016, alle ore 9.00, presso la sede sociale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, e qualora nella riunione di primaconvocazione risulti insufficiente il numero dei Soci presenti prescritto dall’articolo 30 del vigente Statuto sociale per la valida costituzione dell’Assemblea,

in seconda convocazione

per il giorno 30 aprile 2016, alle ore 9.00, presso

Fiera Milano - Pad. 2S.S. Sempione 28 - RHO (Milano)

per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione, ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto sociale, del Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31/12/2015. Destinazione dell’utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.2. Esame e delibere sulle politiche di remunerazione. Delibere inerenti e conseguenti, ivi inclusa l’adozione di piani basati su strumenti finanziari a servizio delle politiche di remunerazione.3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.4. Nomina, ai sensi degli articoli 47 e 63 dello Statuto so-ciale, dell’intero Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.5. Proposte di modifica al Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.

Possono intervenire in Assemblea i Soci che risultino iscritti nel Libro Soci entro il 29 gennaio 2016 in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l’apposita comunicazione alla Società nel rispetto della vigente nor-mativa. Per ogni informazione inerente a: (i) modalità di intervento e voto in Assemblea (anche tramite delega); (ii) l’esercizio del diritto di integrazione dell’ordine del giorno

e di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione; (iii) l’esercizio del diritto di presentazione, entro il 4 aprile 2016, delle liste di candidati per la nomina alla carica di Consigliere di Sorveglianza, si rinvia al testo integrale dell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet www.gruppobpm.it, sezione Assemblea dei Soci 29/30 aprile 2016, e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato (all’indirizzo www.emarketstorage.com).

DOCUMENTAZIONELa Relazione finanziaria annuale al 31/12/2015, le Relazioni del Consiglio di Sorveglianza e della Società di Revisione, nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione saranno messe a disposizione del pubblico entro l’8 aprile 2016 presso la sede sociale, sul sito internet della Banca www.gruppobpm.it, sezione Assemblea dei Soci 29/30 aprile 2016, e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato (all’indirizzo www.emarketstorage.com). Con le medesime modalità è pubblicata in data odierna la documentazione sulle materie poste ai punti 3, 4 e 5 all’ordine del giorno, nonché l’ulteriore documentazione relativa al punto 2.

Il presente estratto è pubblicato, ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1, del D.Lgs. 58/98, nella giornata del 14 marzo 2016 sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “Italia Oggi”.

Ulteriori informazioni circa le modalità di intervento all’As-semblea potranno essere richieste alla Segreteria Soci dellaBanca, in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, oppure chia-mando il numero verde 800-013090 nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 17.00, o, ancora, inviando una comunicazione all’indirizzo e-mail [email protected].

p. Il Consiglio di Gestione Il Presidente Mario Anolli

Milano, 14 marzo 2016

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BIPIEMME - BANCA POPOLARE DI MILANO

Banca Popolare di MilanoSocietà Cooperativa a r.l. fondata nel 1865

Capitale sociale al 31 dicembre 2015 Euro 3.365.439.319,02 Iscr. Reg. Imp. Milano - Cod. Fisc. e P. IVA 00715120150

Iscrizione all’Albo nazionale delle SocietàCooperative n. A109641

Franco Vigliano

Franco Fabris

ASSEMBLEA ANNUALE 2016in seduta ordinaria

L’Assemblea Annuale delle Industrie Associate è convocata

in prima convocazione alle ore 8.00 ein seconda convocazione alle ore 10.00 del 5 aprile 2016

presso Magna Pars, Via Forcella 6, Milano

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente Aldo Sutter su attività e programmi dell’istituto2. Approvazione del bilancio 2015, preventivo 2016, quote associative,

relazione del Revisore dei Conti

In occasione dell’Assemblea si terrà un incontro pubblico su

“Obiettivo crescita

Geopolitica, economia, consumi”

IMPORTANTEÈ richiesto l’invio di conferma di partecipazione e/o deleghe entro il 2 aprile.

Per informazioni: Segreteria organizzativa IBC - Tel. 02777213.357e-mail [email protected] - http://www.ibconline.it

Atac S.p.A. Azienda per la Mobilitàwww.atac.roma.it

Sede Legale: Via Prenestina, 45 - 00176 – RomaPartita I.V.A. 06341981006

AVVISO DI GARA ESPERITA PER ESTRATTO N. 26/2016

CIG. N.622488164D

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.), sul Foglio Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n° 30 del 14/03/2016, parte V, è pubblicato l’avviso di gara esperita relativo alla procedura aperta, indetta con bando di gara n. 53/2015, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di trasporto, facchinaggio e trasloco relativo a tutte le diverse sedi aziendali di Atac S.p.A., distribuite sul territorio del Comune di Roma e Provincia. Bando di gara n. 53/2015. Il suddetto avviso sarà sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito dell’Osservatorio dal 14/03/2016 e sul sito internet www.atac.roma.it nella sezione “Gare e Albo Fornitori” e sull’Albo Pretorio del Comune di Roma.

ATAC S.p.A.Struttura AcquistiIl ResponsabileSabrina Bianco

ATAC S.p.A

Azienda per la mobilità del Comune di Roma

www.atac.roma.it

Sede Legale: Via Prenestina, 45 - Roma

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06341981006

AVVISO PER ESTRATTO DI

AGGIUDICAZIONE DI APPALTI N. 17/2016

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n° 30 del 14/03/2016, parte V serie speciale, è pubblicato l’avviso di appalto aggiudicato relativo al servizio di manutenzione Licenze SAP R/3 per l’anno 2016.Il suddetto avviso sarà disponibile sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito dell’Osservatorio dal 14/03/2016 e sul sito internet www.atac.roma.it nella sezione “Gare e Albo Fornitori” e sull’Albo Pretorio del Comune di Roma.CIG 6556513DAD

ATAC S.p.A.

Il Responsabile Struttura Acquisti

(Sabrina Bianco)

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Page 45: al team: gli step per liaoggi.it ... · 2 Lunedì 14 Marzo 2016 GLI EFFETTI DEL JOBS ACT In vigore il dm 15/12/15. Per limitare i rischi un Vademecum della Fondazione Studi Cdl Dimissioni

55Lunedì 14 Marzo 2016

POLAR CAPITAL FUNDS

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Comparto Classe NAV Valori aldi Azioni

Global Technology EUR 20,90 10/03/2016 GBP 16,2900 10/03/2016 USD 23,3000 10/03/2016

Healthcare Opportunities EUR 20,33 10/03/2016 GBP 15,8400 10/03/2016 USD 22,6600 10/03/2016

Polar Japan Fund USD 19,22 11/03/2016 GBP 13,4700 11/03/2016 JPY 2185,5800 11/03/2016

UK Absolute Return EUR 12,22 18/11/2013 GBP 10,2523 18/11/2013 USD 16,5042 18/11/2013 EUR 12,5050 18/11/2013 GBP 10,4927 18/11/2013 USD 16,8911 18/11/2013

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Valori al 11/03/2016

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UNIDESIO 760072 12,147 04/03/2016

UNIDESIO 760073 12,163 04/03/2016

UNIDESIO 760075 13,030 04/03/2016

UNIDESIO 760078 11,5340 04/03/2016

UNIDESIO 760080 11,6500 04/03/2016

UNIDESIO 760082 11,4890 04/03/2016

UNIDESIO 760085 10,808 04/03/2016

UNIDESIO 760088 12,2120 04/03/2016

UNIDESIO 760091 12,4040 04/03/2016

UNIDESIO 760095 10,572 04/03/2016

UNIDESIO 760096 11,0980 04/03/2016

UNIDESIO 760098 12,400 04/03/2016

UNIDESIO 760099 11,699 04/03/2016

UNIDESIO 760102 11,295 04/03/2016

UNIDESIO 760104 11,0980 04/03/2016

UNIDESIO 760105 10,6880 04/03/2016

UNIDESIO 760106 11,9230 04/03/2016

UNIDESIO 760109 11,5650 04/03/2016

UNIDESIO 760125 12,127 04/03/2016

AZZOAGLIO DINAMICO 5,621 04/03/2016

AZZOAGLIO EQUILIBRATO 6,821 04/03/2016

UNIDESIO PRUDENTE 11,557 04/03/2016

UNIDESIO MODERATO 11,870 04/03/2016

UNIDESIO ATTIVO 12,266 04/03/2016

UNIDESIO VIVACE 12,212 04/03/2016

OBBLIGAZIONARIO MISTO 10,612 04/03/2016

AZIONARIO EURO 8,991 04/03/2016

AZIONARIO GLOBALE 12,004 04/03/2016

BILANCIATO 11,848 04/03/2016

CONSERVATIVE 10,324 04/03/2016

BOND MIX 10,702 04/03/2016

DUAL INDEX - 2012 101,668 09/03/2016

DUAL INDEX - 2013 100,854 09/03/2016

INDEX EURO DIVIDEND - 2013 105,072 09/03/2016

INDEX EuroCrescita 2014 98,698 09/03/2016

INDEX TOP DIVIDEND 2013 106,854 09/03/2016

EUROSTOXX 50 - 2012 107,348 09/03/2016

PREVIMISURATO 13,759 03/03/2016

PREVIBRIOSO 13,569 03/03/2016

PREVIDINAMICO 14,102 03/03/2016

LINEA 1 12,165 29/02/2016

LINEA 1 - FASCIA A 12,624 29/02/2016

LINEA 1 - FASCIA B 12,361 29/02/2016

LINEA 2 13,207 29/02/2016

LINEA 2 - FASCIA A 13,508 29/02/2016

LINEA 2 - FASCIA B 13,639 29/02/2016

LINEA 3 13,058 29/02/2016

LINEA 3 - FASCIA A 13,280 29/02/2016

LINEA 3 - FASCIA B 14,343 29/02/2016

UNIDESIO 760129 12,176 04/03/2016

UNIDESIO 760130 10,8550 04/03/2016

UNIDESIO 760139 11,965 04/03/2016

UNIDESIO 760140 11,9980 04/03/2016

UNIDESIO 760147 12,0030 04/03/2016

UNIDESIO 760149 11,9390 04/03/2016

UNIDESIO 760150 11,942 04/03/2016

UNIDESIO 760156 10,259 04/03/2016

UNIDESIO 760157 12,3760 04/03/2016

UNIDESIO 760159 11,9160 04/03/2016

UNIDESIO 760160 11,597 04/03/2016

UNIDESIO 760163 10,0450 04/03/2016

UNIDESIO 760169 12,885 04/03/2016

UNIDESIO 760170 11,871 04/03/2016

UNIDESIO 760174 12,1840 04/03/2016

UNIDESIO 760179 11,675 04/03/2016

UNIDESIO 760180 11,8540 04/03/2016

UNIDESIO 760183 11,414 04/03/2016

UNIDESIO 760185 11,3810 04/03/2016

UNIDESIO 760186 11,3440 04/03/2016

UNIDESIO 760187 11,8220 04/03/2016

UNIDESIO 760189 11,8950 04/03/2016

UNIDESIO 760191 10,459 04/03/2016

UNIDESIO 760192 11,8080 04/03/2016

UNIDESIO 760193 12,0370 04/03/2016

UNIDESIO 760201 11,448 04/03/2016

UNIDESIO 760202 12,129 04/03/2016

UNIDESIO 760203 13,0720 04/03/2016

UNIDESIO 760205 10,7780 04/03/2016

UNIDESIO 760206 10,9100 04/03/2016

UNIDESIO 760210 12,221 04/03/2016

UNIDESIO 760216 10,972 04/03/2016

UNIDESIO 760229 11,130 04/03/2016

UNIDESIO 760234 10,103 04/03/2016

UNIDESIO 760235 10,080 04/03/2016

UNIDESIO 760243 9,595 04/03/2016

AZZOAGLIO CONSERVATIVO

6,757

04/03/2016

BALANCED 11,722 04/03/2016

GLOBAL EQUITY 14,154 04/03/2016

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 10,291 04/03/2016

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO MEDIO TERMINE 11,133 04/03/2016

UNIDESIO AZIONARIO AREA EURO 11,526 04/03/2016

UNIDESIO AZIONARIO INTERNAZIONALE 14,881 04/03/2016

OBBIETTIVO 03/2021 9,718 04/03/2016

OBBIETTIVO 05/2021 10,195 04/03/2016

HIGH DIVIDEND 8,706 04/03/2016

MEGATREND 7,954 04/03/2016

HELVETIA EUROCRESCITA 94,104 09/03/2016

HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY 12,610 01/03/2016

HELVETIA WORLD EQUITY 154,200 01/03/2016

HELVETIA EUROPE BALANCED 214,980 01/03/2016

HELVETIA WORLD BOND 245,530 01/03/2016

HELVETIA GLOBAL BALANCED 170,630 01/03/2016

HELVETIA GLOBAL EQUITY 125,510 01/03/2016

LINEA GARANTITA 12,443 29/02/2016

LINEA BILANCIATO 13,557 29/02/2016

LINEA OBBLIGAZIONARIO 13,402 29/02/2016

LINEA AZIONARIO 9,843 29/02/2016

HELVETIA QUATTRO.10 98,882 09/03/2016

HELVETIA THESAURA - Ed. 04-2013 105,505 09/03/2016

HELVETIA THESAURA - Ed. 04-2014 96,827 09/03/2016

HELVETIA MULTIMANAGER FLESSIBILE 12,270 01/03/2016

EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A.Via dei Maroniti, 12 - 00187 - Roma

Tel. 06 474821

UNIT in EURO DATA PREZZO

www.eurovita.it

UNIT LINKED

Quality 02/03/2016 7,522Progress 02/03/2016 6,7730Maximum 02/03/2016 5,3540Global Equity 02/03/2016 5,8300Global 100 24/02/2016 5,0410Flex Equity 100 02/03/2016 11,359Opportunità Reddito 24/02/2016 4,846Opportunità Reddito Plus 24/02/2016 4,461Opportunità Crescita 24/02/2016 4,869Opportunità Crescita Plus 24/02/2016 4,485

CNP Alpenbank Aggressive 98,89 08/03/2016

CNP Alpenbank Balanced 93,54 08/03/2016

CNP Alpenbank Balanced 2 99,74 08/03/2016

CNP Alpenbank Dynamic 120,60 08/03/2016

CNP Alpenbank Substance 106,30 08/03/2016

CNP CIIS Aggressivo 88,43 08/03/2016

CNP CIIS Dinamico 91,38 08/03/2016

CNP CIIS Equilibrato 90,92 08/03/2016

CNP CIIS Moderato 93,92 08/03/2016

CNP CIIS Prudente 96,65 08/03/2016

CNP CIIS Total Return 96,20 08/03/2016

CNP CIIS Essential 76,78 08/03/2016

CNP CIIS Advanced 84,09 08/03/2016

CNP Crescita 92,98 08/03/2016

CNP Dynamic Structured Opp 100,00 20/01/2016

CNP Equilibrato 93,12 08/03/2016

CNP Fondo Interno Certius IV 80,37 07/03/2016

CNP Fondo Interno Certius V 47,31 08/03/2016

CNP Linea Aggressiva -

CNP Linea Conservativa 94,03 08/03/2016

CNP Dinamico 91,61 08/03/2016

CNP Moderato 95,24 08/03/2016

CNP Protezione 97,01 08/03/2016

CNP Prudente 96,99 08/03/2016

CNP Reddito 98,34 08/03/2016

CNP Sviluppo 93,91 08/03/2016

NATIONALE SUISSE VITA Gruppo HELVETIA

FONDI PENSIONE APERTI Valori in Euro

Valori al 29/02/2016

PREVISUISSE-Crescita-MAIN 15,21PREVISUISSE-Dinamica-MAIN 13,94PREVISUISSE-Garanzia-MAIN 16,16

www.metlife.it

MetLife Europe Limited

Rappresentanza Generale per l’Italia

Via Andrea Vesalio n. 6

00161 Roma

Valorizzazione al:

MetLife Protezione in Crescita 70% 1,291

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,199

Alico Monet. Protetto 10/03/16 1,107

Alico Prot.Trim. Eur 10/03/16 1,083

Alico Prot.Trim. Usa 10/03/16 1,089

Alico Gest.Bilanc.Glob 10/03/16 1,347

Alico Gest.Azion.Glob 10/03/16 1,360

Alico Gest.Bilanc.Eur 10/03/16 1,342

Alico Gest.Azion. Eur 10/03/16 1,323

Alico Aper.Indiciz.Eur 10/03/16 0,971

Alico Aper.Indiciz.Usa 10/03/16 1,664

Alico Aper.Indiciz.Glo 10/03/16 1,316

Alico Aper.Indiciz.Ita 10/03/16 0,746

Alico Liquidita’ 10/03/16 1,056

Alico R. Prudente 10/03/16 1,186

Alico R. Crescita 10/03/16 1,083

Alico R. Multi Comm. 10/03/16 0,373

Alico Multi Comm. 10/03/16 0,393

Alico Sec. Acc. 2016 10/03/16 1,053

Alico Sec. Acc. 2017 10/03/16 1,065

Alico Long Investment 10/03/16 0,764

Alico Agriculture 10/03/16 0,395

Alico Metals 10/03/16 0,407

10/03/16

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,091

098105098108105111103114

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