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Anno 27 N. 8 2016 NOTIZIE 08-2016.pdf · pag 9 Angolo elettrico pag 10 Elettrodubbio Informativa ai...

Date post: 18-Feb-2019
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Anno 27 N. 8 Dicembre 2016 *********************** pag 2 Convenzioni ABI pag 3 Quota Associativa pag 4 Garanzie Riattivazione utenza gas pag 5 GPL e vano aerabile Cucina ad induzione pag 6 Controllo annuale caldaie pag 7 Installazione due caldaie Scarico prodotti della combustione pag 8 Rendimento generatori di calore pag 9 Angolo elettrico pag 10 Elettrodubbio Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 In ogni momento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.196/2003, potrà esercitare i Suoi diritti (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione) nei confronti dell'A.B.I., titolare del trattamento. www.abiweb.it Sono passati 12 anni da quando è apparso sul web il sito ABI. Da quel giorno sono avvenute molte cose e molte abitudini sono cambiate. Ed è cambiato anche il sito ABI. Tutte le varie rubriche sono rimaste, ma arricchite di ulteriori aggiornamenti; il massimo impegno si è concentrato nel rendere più semplice ed interpretabile l’accedere a quanto è stato inserito per contribuire e facilitare il lavoro di tutti, esperti di PC, ma in special modo di chi si sente generalmente “superato” dalle nuove tecnologie. Queste poche parole vogliono essere un invito a dare un’occhiata al “Vostro” sito e, massima aspettativa, inviarci le vostre osservazioni, in modo che veramente l’impegno che viene profuso per ogni iniziativa ABI, abbia il suo riscontro di reale utilizzo e gradimento da parte degli associati. Scrivevamo questo in ABInotizie n. 5 nell’ottobre 2015. Ad oggi ci risulta che le visite del nostro/vostro sito siano di circa n. 30.000 all’anno, e siano da 100 a 150 le sessioni giornaliere di accesso, installatori che si avvalgono del nostro contributo come evidenziato dal diagramma. Le materie trattate sono varie facilmente selezionabili, suddivise per argomenti come sotto illustrato. Le voci maggiormente visitate sono, con nostra gran soddisfazione, quelle riguardanti la nostra attività, ma vi proponiamo anche interessanti Convenzioni Più avanti sono elencati i PARTNER con i quali abbiamo stipulati accordi con trattamenti privilegiati per gli associati ABI e per gli associati di La Casa di EVO; alcune hanno dato buoni risultati come era giusto che fosse, per altre, altrettanto consigliabili e garantite, attendono il vostro interesse, sicuri che poi si trasformerà in apprezzamento segue .
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Page 1: Anno 27 N. 8 2016 NOTIZIE 08-2016.pdf · pag 9 Angolo elettrico pag 10 Elettrodubbio Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ... Nella Linea Guida n. 12 del 25 febbraio 2015 sono

Anno 27 N. 8 Dicembre 2016 *********************** pag 2 Convenzioni ABI

pag 3 Quota Associativa

pag 4 Garanzie

Riattivazione utenza gas

pag 5 GPL e vano aerabile Cucina ad induzione

pag 6 Controllo annuale caldaie

pag 7 Installazione due caldaie

Scarico prodotti della combustione

pag 8 Rendimento generatori di calore

pag 9 Angolo elettrico pag 10 Elettrodubbio

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 In ogni momento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.196/2003, potrà esercitare i Suoi diritti (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione) nei confronti dell'A.B.I., titolare del trattamento.

www.abiweb.it Sono passati 12 anni da quando è apparso sul web il sito ABI. Da quel giorno sono avvenute molte cose e molte abitudini sono cambiate. Ed è cambiato anche il sito ABI. Tutte le varie rubriche sono rimaste, ma arricchite di ulteriori aggiornamenti; il massimo impegno si è concentrato nel rendere più semplice ed interpretabile l’accedere a quanto è stato inserito per contribuire e facilitare il lavoro di tutti, esperti di PC, ma in special modo di chi si sente generalmente “superato” dalle nuove tecnologie. Queste poche parole vogliono essere un invito a dare un’occhiata al “Vostro” sito e, massima aspettativa, inviarci le vostre osservazioni, in modo che veramente l’impegno che viene profuso per ogni iniziativa ABI, abbia il suo riscontro di reale utilizzo e gradimento da parte degli associati.

Scrivevamo questo in ABInotizie n. 5 nell’ottobre 2015. Ad oggi ci risulta che le visite del nostro/vostro sito siano di circa n. 30.000 all’anno, e siano da 100 a 150 le sessioni giornaliere di accesso, installatori che si avvalgono del nostro contributo come evidenziato dal diagramma.

Le materie trattate sono varie facilmente selezionabili, suddivise per argomenti come sotto illustrato.

Le voci maggiormente visitate sono, con nostra gran soddisfazione, quelle riguardanti la nostra attività, ma vi proponiamo anche interessanti Convenzioni Più avanti sono elencati i PARTNER con i quali abbiamo stipulati accordi con trattamenti privilegiati per gli associati ABI e per gli associati di La Casa di EVO; alcune hanno dato buoni risultati come era giusto che fosse, per altre, altrettanto consigliabili e garantite, attendono il vostro interesse, sicuri che poi si trasformerà in apprezzamento segue

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Per invogliarvi ad un visita, basta “cliccare” su “articolo” per entrare direttamente nel sito www.abiweb.it  Convenzioni e leggere quanto proposto. In caso di necessità vi pregheremmo di consultare le proposte “spuntate” da ABI , un’offerta verrà sempre fatta gratuitamente. Se la vostra collaborazione si spingesse fino a farci avere un riscontro delle vostre ricerche o suggerimenti di altre necessità, ve ne saremmo grati e …… gratificati del nostro operato. Convenzione NOLEGGIO, AUTOMEZZI DI QUALSIASI TIPO, A LUNGO TERMINE [Vai all'articolo...]  Convenzione POSTEGGI A PAGAMENTO (Easy:Park) [Vai all'articolo...]  Assicurazioni esclusive per installatori associati La Casa di Evo [Vai all'articolo...] Convenzione STAMPANTI & COMPUTER [Vai all'articolo...] Convenzione Recupero Crediti [Vai all'articolo...]  Convenzioni LA CASA DI EVO [Vai all'articolo...] Convenzione IDRAS-EVOAPP [Vai all'articolo...]  Convenzione Carburante [Vai all'articolo...]  Istituti di credito [Vai all'articolo...]  Condominio Web [Vai all'articolo...]  ABI servizi s.r.l. [Vai all'articolo...]  Idras [Vai all'articolo...]  QLP-SOA S.p.A. organismo di attestazione [Vai all'articolo...]  I Supporti Bs srl [Vai all'articolo...]  Polizza Ritiro e Sospensione Patente Agenzia Caliandro Gianfranco [Vai all'articolo...]  Polizza Tutela Legale Agenzia Caliandro Gianfranco [Vai all'articolo...]

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QUOTA ASSOCIATIVA 2017 Il Consiglio Direttivo ha deliberato che le quote associative per l’anno 2017

• Socio fruitore Ditta Individuale € 210,00 Società s.n.c. - s.a.s. € 245,00

Società s.r.l. – s.p.a. - s.a.p.a. € 285,00 • Affiliato € 50,00 • Sostenitore € 80,00

SCADENZA RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA: 31 Gennaio 2017

Il rinnovo può essere effettuato in sede ABI o tramite bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: Banco Popolare – Agenzia n° 1 - BRESCIA IBAN IT 77 M 05034 11201 000 000 000 701

PREZZIARIO OPERE EDILI della Provincia di BRESCIA Chi desidera ricevere direttamente in azienda il Prezziario delle opere edili della provincia di Brescia, 4 numeri l’anno, deve richiederlo compilando il modulo sottostante e pagando l’importo di € 60,00 con bonifico bancario al Banco Popolare – Agenzia n° 1 BRESCIA IBAN IT 77 M 05034 11201 000 000 000 701

Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………….

titolare/legale rappresentante della ditta …………………………..……………………………..

con sede in ……………………….…..… cap …..……… via …………………….………………….

desidero ricevere in azienda i 4 numeri del PREZZIARIO delle Opere Edili della Provincia di

Brescia.

Allego fotocopia del bonifico bancario di € 60,00 …………………………….. …………………………………. data timbro e firma

Gli uffici ABI resteranno chiusi dal 23 dicembre 2016 all’ 8 gennaio 2017

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GARANZIE D. Per che cosa e per quanto tempo siamo tenuti a garantire le nostre installazioni ? E’ obbligatoria una polizza assicurativa sul nostro operato ? R. Una risposta univoca non si può dare dato che entrano in gioco molti aspetti determinanti che hanno molte variabili: tipo di lavoro, tipo di contratto, tipo di committente ecc. In generale la nostra attività normalmente è l’installazione di materiale/apparecchi che fatturiamo ad un committente. La legge (d.lgs n. 206/2005 Codice del Consumo art. 128 e ss.) dice che il materiale/apparecchi che installiamo ad un committente ultimo utilizzatore deve essere garantito per due anni; diversamente se il committente ha eseguito l’opera per rivenderla, la garanzia diventa di un anno solo. Il Codice Civile e la sentenza della Cassazione n. 1655 del 2006 stabilisce che la garanzia di come abbiamo installato i materiali/apparecchi è di dieci anni e ne rispondiamo se viene dimostrato che l’opera è stata da noi eseguita ed è stata realizzata non a regola d’arte. Una polizza assicurativa decennale postuma è una buona precauzione ma non è obbligatoria.  

 

 

 

Riattivazione utenze gas

D. Ho eseguito un impianto gas per un appartamento e dopo aver compilato la documentazione richiesta dalla Delibera 40:2014, nel venire ad installare il contatore, la Ditta Erogatrice ha riscontrato una perdita (era stato erroneamente non chiusa perfettamente la presa per il piano cottura) e quindi non ha proceduto all’installazione del contatore segnalandomi la cosa e richiedendomi l’Allegato A12.

R. La Delibera 40:2014 prescriveva: art. 2 di abrogare, a decorrere dal 1 luglio 2014, la deliberazione 40/04 ed i suoi allegati A, B, C, D, E, F, G, H ed I; art. 4 di dare mandato al CIG per l’aggiornamento delle Linee Guida …. Nella Linea Guida n. 11 del 06-02-2014 sono stati pubblicati i nuovi allegati I ed H. Nella Linea Guida n. 12 del 25 febbraio 2015 sono stati pubblicati gli allegati A12 “Attestazione della tenuta dell’impianto di utenza gas” e B12 “Esito della prova di tenuta eseguita in sede di (ri)attivazione fornitura gas” con tutta una elencazione dei casi, come il suo, per i quali devono essere compilati per ottenere la riattivazione dell’utenza gas. Gli allegati e le Linee Guida sono scaricabili dal nostro sito o dal sito CIG

Rimandiamo alla consultazione integrale della Linea Guida n. 12

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G.P.L. e vano aerabile D. Dovrei installare una caldaia tipo C alimentata a GPL in un disimpegno come da disegno dato che vicino è utilizzabile una canna fumaria esistente. La UNI 7129-2:2015 al punto 4.3.4 Locale di installazione di apparecchi tipo C precisa: Il locale di installazione di un apparecchio di tipo C non richiede la ventilazione. In ogni caso il locale deve essere aerabile o aerato. Dalla UNI 7128:2015 Definizioni al punto 8.8 Locale aerabile si precisa: …… Si definiscono altresì aerabili i locali di installazione dotati di apertura (porte, finestre, aperture permanenti) non direttamente comunicanti con l’esterno, ma comunicanti con almeno due locali entrambi dotati di aperture apribili e comunicanti direttamente con l’esterno. Posso considerare una installazione a norma se nel muro della cucina ho un foro a filo pavimento Ø 100 cm2 ? R. No La UNI 7129-2:2015 nell’ampio trattamento degli impianti a GPL non considera esattamente il caso descritto, ma quando parla di apertura di aerazione disegna e parla sempre di aperture rivolte direttamente verso l’esterno. 4.3.1.2 Se l’apparecchio (cottura) è alimentato a GPL l’apertura realizzata in prossimità del pavimento deve essere ubicata nel locale di installazione ed essere rivolta direttamente verso l’esterno. Tale prescrizione, se richiesta per il piano cottura, vale anche per l’installazione di una caldaia. Cucina ad induzione D. Ho eseguito impianti in un appartamento con caldaia a metano installata all’esterno. Nel locale cucina ho fatto i collegamenti idrici ma non la presa per il gas dato che hanno installato una cucina componibile con il piano di cottura ad induzione e con relativa cappa meccanica. E’ a norma l’esistenza della cappa meccanica e la mancanza di fori di aerazione e ventilazione ? Posso compilare la Dichiarazione di Conformità in questa situazione ? R. La Dichiarazione di Conformità è un documento che attesta che è conforme alle norme ciò che abbiamo eseguito, pertanto non si è responsabili delle opere eseguite da altri ed inoltre non siamo tenuti a conoscere eventuali prescrizioni particolare per il piano di cottura ad induzione. Nella D.C. per la cucina descriverà solo i collegamenti idrici e gli scarichi eseguiti.

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Controllo Annuale Caldaie D. Allego articolo di giornale dove si scrive “Non è obbligatorio il controllo annuale delle caldaie”. Già è difficile convincere il cliente dell’opportunità di fare manutenzione a parte le prescrizioni di legge, quale è realmente l’obbligo ? R. Quello che riporta l’articolo del giornale è tutto esatto ma a livello Nazionale ed anche probabilmente per la Regione del Friuli Venezia Giulia, a cui l’articolo si riferisce. La Regione Lombardia, dato che su questa materia può legiferare indipendentemente, ma solo in modo più restrittiva, con le sue Delibere ha stabilito diversamente. La Deliberazione 3965 del 31-07-2015 all’art. 14 Controllo, manutenzione e verifica degli impianti termici al comma 4 Le operazioni di controllo e manutenzione previste per l’efficienza energetica dell’impianto devono essere riportate sui Rapporti di controllo tecnico, conformi ai modelli approvati con il D.D.U.O. 5027/2014 e ss.mm.ii.., ed eseguite secondo le indicazioni specificate nella tabella che segue.

Tipologia impianto

Alimentazione

Potenza termica(1) (kW)

Cadenza controlli (anni)

Rapporto di controllo tecnico

Generatori di calore alimentati

5<Pf≤116,3

1

Impianti con generatori di

a combustibili liquido o solido

Pf≥116,4

1 + rilevamento rendimento a metà stagione di riscaldamento

Rapporto tipo 1

calore a fiamma

5<Pf<35

2

Generatori

35≤Pf<350

1

alimentati a gas, metano o GPL

Pf≥350

1 + rilevamento rendimento a metà stagione di riscaldamento

Pf – Potenza termica al focolare nominale (1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza al focolare nominale complessiva per i generatori di calore a fiamma. Facciamo inoltre presente che sempre lo stesso articolo 14 prevede ai commi: 1. Le operazioni di controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza dell’impianto termico devono essere eseguite da ditte abilitate … omissis ……… conformemente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto. …… omissis …… 2. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi che costituiscono l’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nelle istruzioni relative allo specifico modello elaborate dal produttore ai sensi della normativa vigente. 3. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. Pertanto, solo se manca un libretto di impianto con le prescrizioni della tempistica di manutenzione, oppure una disposizione nel libretto di istruzione del generatore, un impianto alimentato a gas, metano o GPL da 5<Pf<35 kW potrà effettuare i controlli ogni 2 anni.

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Installazione 2 caldaie D. In un locale lavanderia è installata una caldaia a metano da 30 kW che alimentava il piano terra ed il primo piano di uno stabile, ma con partenze degli impianti di riscaldamento separate. Avendo creato due appartamenti indipendenti ai due piani, è possibile installare nel locale lavanderia due caldaie a condensazione da 16 kW ?

R. Dato che la somma delle potenzialità (16+16= 32 kW) non supera i 35 kW, il locale dove sono installate le due caldaie non si configura come una “centrale termica” per quanto riguarda i requisiti dei VV.FF. e quindi non necessitano modifiche su accesso, alimentazione elettrica e strutture murarie. La UNI 7129-2:2015 all’art. 4.2.1.1 prevede che sia “possibile installare apparecchi di utilizzazione all’interno di locali condominiali quali … lavanderie … se collocati all’interno di vani tecnici (conformi al punto 4.1.2) di pertinenza esclusiva … Art. 4.1.2 I vani tecnici devono essere dotati di almeno un’apertura permanente di aerazione, rivolta verso l’esterno, di superficie non minore di 100 cm2. In alternativa all’apertura di aerazione, i vani tecnici possono essere aerati tramite canali di aerazione di sezione non minore di 150 cm2. Pertanto dovranno essere eseguite strutture murarie in modo da creare locali indipendenti con aerazione, ad esempio, come da disegno. Per quanto concerne lo smaltimento dei prodotti della combustione o si intubano i due condotti, se le dimensioni della canna fumaria esistente lo consentono, oppure una caldaia utilizzerà il camino esistente e la seconda scaricherà a parete, se e dopo aver ottenuto l’autorizzazione in deroga dall’Ufficio Tecnico comunale.

Rammentiamo inoltre di effettuare preliminarmente le verifiche di legge per la trasformazione da “impianto centralizzato” ad impianti autonomi ai sensi della 3868:2015 e della DGR 3965:2015. Scarico prodotti della combustione

D. Buongiorno, è possibile avere i riferimenti normativi o uno stralcio della norma regionale dove si esplicita l'obbligatorietà di portare gli scarichi fumi delle caldaie al tetto mediante condotto intubato?

R. Per tutti gli apparecchi a combustione è obbligatorio uno scarico dei prodotti della combustione, che se non è realizzabile uno nuovo appositamente, si può ricorrere all’intubamento. Il Regolamento Locale di Igiene Tipo della Regione Lombardia al Titolo III cap. 4 punto 3.4.32 stabiliva: Allontanamento dei prodotti della combustione Tutti i focolari siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere collegati a canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito fumaiolo. La Regione Lombardia – ASL Brescia – con Decreto 313 del 12.06.2015 oggetto: Presa d’atto della modifica al Regolamento locale di igiene tipo di cui alla D.G.R. n. 49784/1985 ha abrogato, assieme a tanti altri, questo articolo “in quanto non più compatibili e/o superate dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento”. Le disposizioni di legge comunitarie e nazionali, ad esempio dal DPR 412/1993 al DPR 551/1999 la legge 90/2013 come pure le norme UNI 7129 e UNI 11528 prevedono sempre lo scarico dei prodotti della combustione a tetto, salvo eccezioni in deroga.

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Rendimento Generatori di Calore D. Devo sostituire un generatore di calore. Cosa devo accertarmi all’acquisto e cosa devo verificare dopo l’installazione ? R. La domanda è stata posta in maniera esatta.

Come previsto dalla Deliberazione della Regione Lombardia 3965 del 31 luglio 2015 all’art.9 Requisiti degli impianti termici, comma 2 ……. omissis In ogni caso i generatori di calore devono avere un rendimento termico utile nominale maggiore o uguale al limite di 90 + 2logPn in corrispondenza di un carico pari al 100 % della potenza termica utile nominale …..

In parole povere, quando si acquista un generatore di calore per nuovi impianti termici, ristrutturati, o sostituzione generatore, la resa minima che deve essere garantita dal costruttore ed apparire nella targhetta deve essere uguale o superiore a quanto previsto in tabella a seconda della potenzialità.

Come previsto dalla Deliberazione della Regione Lombardia 3965 del 31 luglio 2015 all’art.14 Controllo, manutenzione e verifica degli impianti termici il limite ammissibile per generatori ad acqua calda espresso in percentuale è quello indicato in tabella In parole povere, installando un generatore di calore in nuovi impianti termici, ristrutturati o per sostituzione, l’installatore nella sua analisi di combustione deve verificare un rendimento minimo superiore a quanto previsto in tabella, a seconda della potenzialità.

Dallo stesso articolo della D.G.R. sopra citato al comma 13, chi fa manutenzione, nella sua analisi di combustione deve verificare un rendimento minimo misurato che, aumentato di 2 punti, sia superiore a quanto previsto in tabella, a seconda della potenzialità e della data di installazione del generatore.

Potenza termica utile nominale

massima in kW

Installato prima del

29-10-1993

Installato dal 29-10-1993

al 31-12-1997

Installato dal

01-01-1998 al

07-10-2005 standard

Installato dal 01-01-1998

al 07-10-2005

bassa temperatura

Installato dal

01-01-1998 al

07-10-2005 condensazione

Installato dal 08-10-2005

indipendente dal

tipo di generatore

Rendimento minimo

ammissibile

ή(100) ≥

82+2logPn ή(100)

84+2logPn ή(100) ≥

84+2logPn ή(100) ≥

87,5+1,5logPn ή(100)

91+logPn ή(100) ≥

89+2logPn

da 4 a 5,6 83,5 85,5 85,5 88,6 91,7 90,5 da 5,7 a 17,7 84,5 86,5 86,5 89,4 92,2 91,5 da 17,8 a 34,9 85,1 87,1 87,1 89,8 92,5 92,1 da 35 a 56,2 85,5 87,5 87,5 90,1 92,7 92,5

da 56,3 a 115,9 86,1 88,1 88,1 90,6 93,1 93,1 da 116 a 177,8 86,5 88,5 88,5 90,9 93,2 93,5

oltre 177,9 87,2 89,2 89,2 91,4 93,6 94,2

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ANGOLO ELETTRICO N. 8/2016

Quando le norme si fanno troppo spigolose…

TRUCCO SI, PROGETTO NO

Molte volte si trascorre il tempo non nel fare

le cose, ma a pensare come farle ottenendo il

massimo, possibilmente spendendo il minimo.

E quando si deve includere nei costi il

progetto elettrico non previsto, la cosa

infastidisce ancor di più.

Il classico esempio è l’abitazione che doveva

semplicemente modificare qualche presa, e

poi si ritrova ad avere diverse utenze

elettriche, fra cui pompe di calore per il

riscaldamento dell’abitazione. In realtà in

presenza di due contatori, il limite potenza di

6kW oltre il quale serve il progetto non si

applica sulla somma dei medesimi.

Supponiamo di avere un contatore da 6kW

per le utenze elettriche e un secondo

contatore da 6kW per le pompe di calore. Il

limite di 6 kW del singolo contatore e del suo

impianto è rispettato. Non occorre il progetto

firmato da un professionista iscritto all’albo.

CANTIERI: SOSTITUZIONE QUADRI?

Come ben sapete la vecchia norma di

riferimento per i quadri ASC CEI EN 60439-4

è andata in pensione. Ma che dire dei quadri

elettrici che corrispondono a tale norma,

possono ancora essere utilizzati o devono

essere sostituiti?

La nuova norma si chiama CEI EN 61439-4.

Se non fosse per quel uno al posto dello zero,

probabilmente l’impresa edile non noterebbe

alcuna differenza. Diciamo che finché i quadri

sono in buon stato di funzionamento possono

continuare ad essere utilizzati.

FULMINI E SPD

La messa in posa di SPD per la protezione da

sovratensioni sembra essere quella cosa che

si mette se il progettista è nei paraggi, ma se

non serve il progetto, la cosa sembra essere

lasciata un po’ alla discrezionalità

dell’installatore o alla capacità di spesa del

committente.

In realtà l’installatore dovrebbe fare una

valutazione della necessità di installazione

degli SPD sull’impianto. E’ perciò vero il

contrario. Nel caso in cui l’installatore valuti la

necessità di munire l’impianto di SPD e il

committente dice no per risparmiare,

l’installatore deve acquisire per iscritto il

consenso del committente all’omissione delle

protezioni contro le sovratensioni. In questo

modo si garantisce almeno la “protezione”

dell’installatore.

ALLARME SVEGLIA VICINATO

Può capitare che l’impianto di rivelazione ed

allarme funzioni, magari anche troppo

quando non serve veramente. Domanda: si

possono disattivare le segnalazioni ottico-

acustiche all’interno della struttura durante gli

orari di non accesso alla struttura?

Se è vero che le segnalazioni ottico-acustiche

devono essere percepite dal personale che

deve abbandonare la struttura velocemente

in caso di pericolo, e dall’altra è presente un

affidabile sistema di teletrasmissione

dell’allarme che avvisa prontamente persone

qualificate, la proposta potrebbe essere un

accettabile compromesso progettuale.

a cura dello Studio Tecnico Filippini Per. Ind. Alessandro

[email protected] Tel. 3286657839

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ELETTRODUBBIO a cura di Angelo Baggini

Università degli Studi di Bergamo Dipartimento Ingegneria Industriale

Elettro 9/2016, ed. Tecniche Nuove ALLARMI E CONFIGURAZIONE WIRELESS D. Attualmente, per applicazioni wireless di allarmi quali la comunicazione fra sensori volumetrici/perimetrali e una centralina per antifurto, viene usata la 868 MHz. Vorrei sapere se può essere usata anche la banda 2.4 GHz, per esempio con protocollo Zig-Bee o similare, per tali applicazioni. Inoltre, esiste una norma di competenza che specifica le lunghezze/composizioni minime per le password di oggetti soggetti alla CEI EN 50090 ? R. Si tratta di una domanda interessante che prevede però solo una risposta parzialmente legata alle norme tecniche coinvolgendo anche norme di legge. I sistemi di allarme intrusione che utilizzano la tecnologia in radio frequenza sono regolati dalla norma CEI EN 50131- 5-3. Per l'utilizzo delle frequenze sul territorio italiano far riferimento ai decreti e ai regolamenti del Ministero delle Comunicazioni. Passando al secondo dubbio confermo che non esiste una norma di competenza che specifica le lunghezze/composizioni minime per le password di oggetti soggetti alla CEI EN 50090. Valgono tuttavia le comuni regole di buon senso matematico ed efficacia nella scelta delle password che la vita moderna ci impone di generare o memorizzare con frequenza quotidiana.

EMISSIONI SONORE SIRENE D’ALLARME E ANTRINTRUSIONE

D. Se la centrale antifurto ha un ingresso sempre in allarme, la sirena deve continuamente generare il suono ?

R. Dubbio tutto sommato comune, ma che forse non avevamo mai avuto modo di affrontare.

I requisiti di durata dell'emissione sonora della sirena sono definiti nella EN 50131-1 "Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina. Parte I: Prescrizioni di sistema", art. 8.6 e nella

Norma CEI 79-2 "Impianti antieffrazione, anti intrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per le apparecchiature", art. 3.7.10.

La norma EN 50131-1 al punto 8.6 definisce i requisiti di durata, compresa tra 90" e 15', ma non fa riferimento a reiterazioni dell'attivazione delle sirene, rimandando alle regolamentazioni locali. Prescrizione in linea con la norma EN 50131-3 "Sistemi di allarme – Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 3: Apparati di controllo e indicazioni (Centrali d'allarme)", dove si aggiunge che è consentito e accettato, purché esplicitamente documentato, definire un numero limite di reiterazioni dello stesso processo, all'interno di una sessione di attivazione). La Norma CEI 79-2 "Impianti antieffrazione, anti intrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per le apparecchiature" cita invece: "Le sirene per esterno devono prevedere un dispositivo di temporizzazione atto a limitare ad un periodo massimo ininterrotto non superiore a 70 min la durata del suono emesso".

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SISTEMI DI ACCUMULO, QUESTI SCONOSCIUTI D. Ho un po' di confusione in testa relativamente ai sistemi di accumulo, UPS, falsi UPS e così via. Mi potete aiutare ?

Confusione più che lecita da un punto di vista formale dal momento che ci sono dei momenti in cui l'umanità (anche quella tecnica) si fa un po' prendere la mano dalla generazione di nuove (e zoppicanti) definizioni su definizioni (qualche volta a proprio uso e consumo). Spero il problema non esista dal punto di vista sostanziale. Le Varianti V2 alle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 perlomeno chiariscono formalmente la definizione di "sistema di accumulo" e precisano alcuni dettagli riguardanti rispettivamente la connessione all'impianto di terra delle cabine di utenza, i limiti di potenza per gli utenti attivi per l'applicazione delle prescrizioni della Norma CEI 0-21 e il funzionamento degli impianti misti di produzione e consumo a scambio di potenza. Secondo la V2 la nuova definizione di sistema di accumulo viene modificata in: "Insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete di distribuzione o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete stessa (immissione e/o prelievo), anche se determinata da disconnessioni/riconnessioni volontarie di parte o tutto l'impianto. Sulla base di quanto sopra detto, qualsiasi sistema di accumulo, anche se connesso sul lato DC di un impianto di produzione, e da ritenersi sempre un generatore. Non rientrano tra i sistemi di accumulo i soli sistemi che svolgono esclusivamente la funzione di: 1) assicurare la continuità dell'alimentazione; 2) migliorare la qualità della tensione (buchi di tensione, flicker, armoniche, dissimmetria, variazioni rapide) quali gli UPS. In caso di sistema di accumulo elettrochimico, i principali componenti sono le batterie, i sistemi di conversione mono o bidirezionale dell'energia, gli organi di protezione, manovra, interruzione e sezionamento in corrente continua e alternata e i sistemi di controllo delle batterie (Battery Management System, BMS) e dei convertitori. Tali componenti possono essere dedicati unicamente al sistema di accumulo o svolgere altre funzioni all'interno dell'impianto di Utente". In riferimento al punto 2 l'inserimento di un UPS in serie al carico può provocare anche una modifica del fattore di potenza del carico sotteso. Sul tema la V2 introduce una ulteriore modifica all'art. 12.1.4.3 "Sistema di accumulo connesso nella parte di impianto in corrente alternata a monte del contatore di produzione", al proposito si evince lo spostamento del misuratore di energia scambiata dal sistema di accumulo (M3) non più a valle dell'eventuale carico equivalente ma posizionato tra il Sistema di accumulo e il carico, in accordo alle indicazioni del GSE per I'erogazione degli incentivi. L'INFLUENZA DEI FATTORI AMBIENTALI SUI COMPONENTI D. Ho bisogno di capire bene come funziona la classificazione delle condizioni ambientali per la scelta dei componenti.

R. Perplessità che richiede una mini lezione che scrivo con piacere. La condizione ambientale rappresenta lo stato di un luogo e può essere vista come l'insieme delle condizioni fisiche, chimiche o biologiche, esterne al prodotto, alle quali esso è soggetto in un determinato periodo di tempo (Norma CEI 104-33). Le condizioni ambientali sono generalmente il risultato della combinazione di condizioni ambientali che compaiono in natura e condizioni ambientali dovute al prodotto stesso o a sorgenti esterne.

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In questo contesto è importante non limitare il significato della condizione ambientale alla sola condizione climatica. Infatti la condizione ambientale così come viene intesa dalle Norme, è generalmente il risultato dell'insieme di uno o più fattori ambientali (Definizione della Norma CEI 10:-33 di fattore ambientale: influenza fisica, chimica o biologica che, sia singolarmente sia in combinazione con altre influenze, produce una condizione ambientale - per es. calore, vibrazione) di natura diversa; ad esempio in un dato luogo oltre che fonti di calore possono essere presenti inquinamento, vibrazioni ecc. Tutte queste influenze fisiche concorrono a definire lo stato dell'ambiente e possono avere un qualche effetto su un prodotto ivi installato. Ciascun fattore ambientale è descritto da una o più grandezze fisiche, chimiche o biologiche; queste grandezze vengono definite parametri ambientali ed il loro valore severità. Perciò se consideriamo un luogo caratterizzato dalla presenza di calore e vibrazioni ciascuno di questi fattori ambientali sarà definito da uno o più parametri ambientali. A loro volta questi parametri ambientali avranno un preciso valore all'interno di quel dato luogo ossia possiederanno una certa severità (temperatura pari a 25 OC, umidità relativa pari al 60%; sinusoidale con spostamento di picco pari a 1,5 mm, accelerazione di picco pari a 10 m/s2, frequenza pari a 200 Hz). La Pubblicazione IEC 721-3 stabilisce le classi dei parametri ambientali e le loro severità. Le varie classi ambientali definite dalla pubblicazione IEC 721-3 sono identificate da un codice di 3 elementi: • una cifra che definisce il campo di applicazione (1 per l'immagazzinamento, 2 per il trasporto, 3

per l'uso in un luogo fisso, ecc.); • una lettera che definisce la tipologia della condizione ambientale; • le condizioni climatiche sono designate , dalla lettera (K), le condizioni biologiche dalla lettera

(B), le sostanze chimicamente attive dalla lettera (C), le sostanze meccanicamente attive dalla lettera (S) e le condizioni meccaniche dalla lettera (M);

• un'ulteriore cifra che indica la severità, abitualmente la cifra più alta indica le condizioni più severe. Una classe può essere ulteriormente divisa e assumere il simbolo H (alta) o L (bassa).

CODIFICA NYN

• cifra che definisce il campo di applicazione • lettera che definisce la tipologia delle condizioni ambientali • cifra che indica la severità

ESEMPI 2K3

• severità • condizioni climatiche • trasporto

3B 2 • severità • condizioni biologiche • usa in posizione fissa in luoghi protetti dalle intemperie

3M4 • severità • condizioni meccaniche • usa in posizione fissa in luoghi protetti dalle intemperie

Le varie parti della Pubblicazione IEC 721-3 (Norme del CT 104) contengono tabelle che indicano le severità di ciascun parametro ambientale per ciascuna classe. Ogni pubblicazione include, inoltre, un'appendice che indica le condizioni dettagliate, alle quali si presume possa essere sottoposto un prodotto, che formano la base per la costituzione delle classi. Queste appendici sono fornite con lo scopo di guidare il lettore nella scelta della classe appropriata all'applicazione specifica del prodotto oppure della classe che meglio descrive le condizioni ambientali di un luogo di installazione.

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ASSOCIAZIONE BRESCIANA INSTALLATORI

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Martedì 24 Gennaio 2017 ore 18,00

Sede dell’incontro: ABI - Via Paolo Cuzzetti, 15 - Brescia

L’incontro è volto a fornire alle aziende installatrici informazioni riguardanti il settore professionale lavorativo della categoria.

Tenuto conto della vastità degli argomenti trattabili e per sviluppare al meglio l’incontro, preghiamo apporre una crocetta accanto alla voce di interesse e/o indicare un quesito al quale vorreste risposta:

□ Flessibilità contrattuale: assumere personale in azienda e qual è il contratto

migliore per l’ esigenza dell’azienda (Disposizioni integrative e correttive del D.lgs n° 81 del 15/06/2015):

→ somministrazione a tempo determinato → contratto a tempo determinato → voucher: applicabilità nel mondo del lavoro e limiti previsti dal decreto correttivo

□ Introduzione sugli Incentivi alle Aziende previsti per il 2017

□ Il contratto di Apprendistato: applicabilità, limiti previsti dal Testo Unico

dell'Apprendistato e Benefici Contributivi per le Aziende

□ Politiche Attive - Garanzia Giovani: cos'è, come funziona, applicabilità e bonus

occupazionale per le Aziende

Quesito: .........................................................................................................................................................

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Se interessati, compilare il modulo di adesione e restituirlo via fax 030 2092793 oppure via e-mail [email protected]

Ingresso gratuito

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Data............................................ Firma …………………………………………………… SI AUTORIZZA, ai sensi del D.Lgs 196/2003 il trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini

istituzionali dell’Ente.

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Date e orari: Giovedì 09 marzo 2017 dalle 18:00 alle 20:30   Docenti: l’incontro moderato da Guido Bonometti legale rappresentante dell’ABI SERVIZI srl, sarà 

gestito  dall’ing.  Ambientale  Alessandro  Rocca  tecnico  esperto  sulle  sfaccettature  del  T.U. Ambientale D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

 Argomenti  trattati: oltre a quanto previsto dalla normativa rifiuti sarà dato ampio spazio ai quesiti 

dei presenti 

Al  termine del corso  sarà  rilasciato  l’attestato di partecipazione con il contenuto del corso. 

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