Autorizzazione del Tribunale di Treviso n. 454 del 07/08/1980
RIVISTA TECNICA
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Anno XXXIX n. 474 Febbraio 2020
via Piave n. 15 - 31100 Treviso tel. + 39 0422 312700 fax. + 39 0422 420472
Sito web: www.geotreviso.it e-mail: [email protected]
PRESIDENTE
Dott. Geom. Vanni Battistella
COMPONENTI DELLA REDAZIONE
CHE HANNO COLLABORATO ALLA
STESURA DI QUESTO NUMERO:
Geom. Massimo Cattarossi
Geom. Luigi Clementi
Geom. Roberto De Cristofaro
Geom. Paolo Gazzola
Geom. Gabriele Perencin
SOMMARIO Pag. 2
DIRETTORE RESPONSABILE
Geom. Alberto Varago
via Piave n. 15 - 31100 Treviso tel. + 39 0422 312700 fax. + 39 0422 420472
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FOTO DI COPERTINA:
Centro storico di Treviso
Foto del
geom. Alberto Varago
Sommario:
VITA DEL COLLEGIO: Aggiornamento Albo Professionale 3
VITA DEL COLLEGIO: Aggiornamento Registro dei Praticanti 4
EDILIZIA E TECNOLOGIA: Bim UNI/PdR 78:2020 5
FISCO E TASSE: Il Milleproroghe 2020 è legge 7
FISCO E TASSE: Bonus facciate 10
PROFESSIONE: Nuovi chiarimenti Inps sul riscatto anni di laurea 12
Il Foglio
Febbraio 2020
Pag. 3
a cura della segreteria
del Collegio
VITA DEL COLLEGIO
Aggiornamento
Albo Professionale
SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20 GENNAIO 2020
AGGIORNAMENTO ALBO PROFESSIONALE
Geom. NICOLA BIANCO di Maserada sul Piave (TV) n. 3679
Geom. SILVIU ADRIAN MORARU di Oderzo (TV) n. 3680
Geom. GUIDO MONTINI di Resana (TV) n. 2035
NUOVE ISCRIZIONI n. 2
Il Foglio
Febbraio 2020
CANCELLAZIONE PER DIMISSIONI n. 1
Pag. 4
Aggiornamento
Registro dei Praticanti
a cura della segreteria
del Collegio
VITA DEL COLLEGIO
SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20 GENNAIO 2020
AGGIORNAMENTO REGISTRO DEI PRATICANTI
Geom. FRANCESCO DE SBROCCHI di Treviso Geom. ANDREA FIORINI di Veroli (FR)
NUOVE ISCRIZIONI n. 2
Il Foglio
Febbraio 2020
Pag. 5 BIM: LA CERTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROFESSIONISTI
PASSA PER LA UNI/PDR 78:2020
Valutazione e certificazione dei professionisti del Building Information Modeling: è il tema
della prassi di riferimento UNI/PdR 78:2020 “Requisiti per la valutazione di conformità alla
UNI 11337-7:2018 Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi
informativi delle costruzioni - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle
figure professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa”, pubblicata
oggi e frutto della collaborazione tra UNI Ente Italiano di Normazione e Accredia Ente
Italiano di Accreditamento.
Il documento è stato elaborato con l’obiettivo di fornire indicazioni applicative sulle modali-
tà di valutazione e certificazione delle figure professionali del BIM, che secondo la norma
UNI 11337 parte 7 sono le seguenti:
- gestore dell’ambiente di condivisione dei dati (CDE Manager);
- gestore dei processi digitalizzati (BIM Manager);
- coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator);
- operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa (BIM Specialist);
Proprio la norma UNI 11337-7 definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza
delle figure professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa.
La UNI/PdR 78:2020 in quanto documento tecnico affianca a livello applicativo quanto già
definito dalla norma e dà - tra i diversi aspetti illustrati - indicazioni sulla struttura dell’orga-
nizzazione che fornisce la valutazione di conformità, i requisiti della commissione esami-
natrice o del grandparent (ovvero l’esaminatore qualificato).
Per esempio, il grandparent deve dimostrare esperienza in ambito BIM avendo partecipa-
to a progetti multidisciplinari o allo sviluppo e gestione della metodologia attraverso attivi-
tà di consulenza.
Il documento, inoltre, fornisce in modo puntuale i requisiti di accesso che deve possedere
il candidato per l’ammissione all’esame di certificazione per ognuna delle categorie di fi-
gure professionali del BIM, indicazioni sulle modalità d’esame e sulla conseguente valuta-
zione, la durata della certificazone (ha validità di 5 anni) e sulla sorveglianza annuale (il
mantenimento è subordinato all’esito positivo della sorveglianza effettuata dall’organismo
di certificazione) e sul rinnovo della certificazione.
Inoltre, la PdR 78:2020 sostituisce e integra la circolare informativa 08/2019 di Accredia,
sviluppata per fornire indicazioni per l’accreditamento agli organismi di certificazione ai fini
del rilascio di certificazioni di profili professionali relativi alle figure professionali di cui alla
norma UNI 11337-7:2018.
"BIM è sinonimo di innovazione nel settore delle costruzioni - spiega il Presidente UNI
Piero Torretta - è un nuovo sistema di gestire le informazioni durante tutte le fasi del pro-
cesso (dalla ideazione-progettazione alla realizzazione, dall’uso del bene sino alla fine
della vita utile) in modo collaborativo ed integrato". “Questa prassi di riferimento - elabora-
ta in collaborazione con Accredia - è dedicata in particolare alla valutazione di conformità
dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza dei profili professionali in grado di gesti-
re la metodologia BIM, in base a quanto stabilito dalla parte 7 della norma UNI 11337".
"La norma - conclude Torretta - è strutturata in diverse parti e, oltre a porsi come riferi-
mento italiano per la digitalizzazione del settore costruzioni per il suo linguaggio condiviso
e affidabile in tutto il mercato aperto, rappresenta uno strumento utile per aiutare i proget-
tisti, i produttori e le imprese ad inserirsi in contesti più ampi rispetto a quello nazionale".
Bim UNI/PdR 78:2020
tratto da
Biblus.net
EDILIZIA E TECNOLOGIA
Il Foglio
Febbraio 2020
Pag. 6 “Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto con UNI, che andrà a beneficio di tutti, dagli
Organismi, ai professionisti, al mercato e ai cittadini in generale.
Anzitutto gli Organismi, che potranno ora rilasciare certificazioni BIM avendo come unico
riferimento norma e prassi UNI, che assicureranno omogeneità per tutti. In più, i profes-
sionisti interessati che, decidendo di farsi certificare, potranno valorizzare le proprie com-
petenze e capacità, aumentando competitività e reputazione, in un mercato sempre più
innovativo e alla ricerca di figure qualificate.
Ad essere avvantaggiate sono anche le società, di ingegneria o di architettura e le stazio-
ni appaltanti, che avranno così la possibilità di rivolgersi ad una rete di professionisti certi-
ficati e valutati dagli Organismi, nei confronti dei quali Accredia verifica competenza, im-
parzialità e indipendenza”, ha affermato Giuseppe Rossi, Presidente di Accredia.
EDILIZIA E TECNOLOGIA
Il Foglio
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Pag. 7 MILLE PROROGHE 2020 È LEGGE:
ECCO LE PROROGHE PER EDILIZIA E PROFESSIONISTI
Il Milleproroghe 2020 è legge: nuove scadenze per adeguamento antincendio, bo-
nus verde, verifiche vulnerabilità sismica, ecc.
E’ stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 51/2020, la legge n.8/2020 (Milleproroghe
2020), contenente:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione
delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
Come ogni anno, a partire dal 2005, viene infatti pubblicata una legge, la cosiddetta Mille-
proroghe, per posticipare le scadenze che non si riescono a rispettare.
Le proroghe contenute nel provvedimento riguardano, in pratica, tutti i contributi locali
riferiti a progettazione, efficienza energetica e adeguamento antisismico; prevista la pro-
roga per usufruire del bonus verde, per l’adeguamento antincendio delle strutture alber-
ghiere e altre strutture ricettive; e ancora la proroga dell’emergenza sisma in varie parti
d’Italia e il differimento per le verifiche di vulnerabilità sismiche.
La legge interviene, inoltre, sull’utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni pagate da chi
ha commesso un abuso edilizio e sulla possibilità di creare comunità per l’autoconsumo
dell’energia prodotta da fonti rinnovabili.
Nel dettaglio ecco le principali proroghe di interesse per l’edilizia ed i professionisti conte-
nute nel Milleproroghe 2020.
Antincendio
In merito al termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzio-
ne incendi:In merito al termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di
prevenzione incendi:
- slitta dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le attività ricettive
turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del de-
creto del Ministro dell’Interno 9 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l’ammissione
al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro
dell’Interno 16 marzo 2012, devono completare l’adeguamento alle disposizioni di preven-
zione degli incendi;
- prorogato dal 1° dicembre 2018 al 30 giugno 2020 il termine entro il quale le suddette
strutture alberghiere presentano, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, la SCIA par-
ziale attestante il rispetto di almeno quattro delle prescrizioni disciplinate dalle specifiche
regole tecniche;
- prorogato dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale le strutture
ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteo-
rologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, nonché quelle ubicate nei territo-
ri colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 e nei comuni di Casamiccio-
la Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificati-
si il 21 agosto 2017, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli in-
cendi, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco della SCIA parzia-
le.
Bonus verde
Prorogato a tutto il 2020 il bonus verde, ossia l’agevolazione fiscale per la sistemazione a
verde di aree scoperte di edifici esistenti e per la realizzazione di coperture a verde e di
giardini pensili.
Il mille proroghe 2020
è legge
tratto da
Biblus.net
FISCO E TASSE
Il Foglio
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Pag. 8 Canone unico comunale
Slitta al 2021 il nuovo canone unico comunale, introdotto dalla legge di Bilancio 2020, che
riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche
e la diffusione di messaggi pubblicitari.
Cedolare secca
Estesa ai Comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verifi-
carsi di eventi calamitosi, inclusi i Comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia, la
riduzione dell’aliquota dal 15 al 10%, a regime, della cedolare secca da applicare ai cano-
ni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei
Comuni ad alta densità abitativa.
Ricostruzione post sisma
Prorogato al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale, nei territori dell’Italia centrale col-
piti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, è possibile utilizzare le procedure dero-
gatorie previste per il deposito temporaneo delle macerie derivanti da tali eventi sismici e
dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito
dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abi-
tative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all’emergenza in corso nei terri-
tori in questione.
Edilizia scolastica
Prorogato dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per i pagamenti da parte
degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento, debitamente certificati, di lavori di riqua-
lificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali.
Fondo progettazione
Spostato al 15 maggio 2020 il termine per la richiesta del contributo da parte degli enti
locali, a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, per interventi di
messa in sicurezza del territorio; prorogato al 30 giugno 2020 il termine per la definizione
dell’ammontare del previsto contributo, attribuito a ciascun ente locale.
Fonti di energia rinnovabile (FER)
Prorogati per il 2020 gli incentivi previsti dalla legge di Bilancio 2019 per gli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a
300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realiz-
zati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per
almeno l’80% da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il re-
stante 20% da loro colture di secondo raccolto.
Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
Differito al 30 giugno 2020 il termine entro cui i comuni beneficiari di contributi, per inter-
venti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, sono obbligati ad
iniziare l’esecuzione dei lavori se non hanno provveduto alla consegna dei lavori entro il
termine fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all’amministrazione.
Pagamenti verso le PA
Prorogato al 30 giugno 2020 il termine di decorrenza dell’obbligo, per i prestatori di servizi
di pagamento abilitati, di avvalersi esclusivamente della apposita piattaforma per i paga-
menti verso le pubbliche amministrazioni.
FISCO E TASSE
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Pag. 9 Regime di tutela in materia di energia
- Prorogato dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022 il termine di cessazione del regime di
tutela del prezzo per i clienti finali di piccole dimensioni nel mercato del gas;
- dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 la proroga del termine di cessazione dello stesso
regime nel mercato dell’energia elettrica per le piccole imprese;
- dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022 per le micro imprese e per i clienti domestici.
Vulnerabilità sismica edifici scolastici
- Slitta al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di
vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio
sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati
del D.L. 189/2016, relativo alle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e
2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria);
- prorogato al 31 dicembre 2021 anche il termine per la verifica di vulnerabilità sismica
degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di rilievo fondamentale per
le finalità di protezione civile.
FISCO E TASSE
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Pag. 10 BONUS FACCIATE
Il BONUS FACCIATE è il nuovo sconto fiscale per abbellire gli edifici delle nostre città,
consentendo di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza alcun limite massimo
di spesa ne di detrazione e possono beneficiarne tutti.
Il contributo può essere richiesto da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel
territorio dello Stato, persone fisiche ed imprese, per immobili di qualsiasi categoria cata-
stale, compresi immobili strumentali, alla sola condizione che ricadano nelle sole ZONE A
e B (indicate nel decreto ministeriale n. 1444/1968) o zone assimilabili in base alla norma-
tiva regionale e ai regolamenti comunali.
A differenza di altri benefici, in questo caso non è possibile cedere il credito ne lo sconto
in fattura.
Le modalità per la detrazione vanno ripartite in numero 10 quote annuali costanti e di pari
importo nell’anno.
A chi spetta
a) Contribuenti residenti e non residenti, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile;
b) Persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
c) Enti pubblici e privati che non svolgo l’attività commerciale;
d) Società semplici;
e) Associazioni tra professionisti;
f) Contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone e
società di capitali);
Esistono comunque alcune limitazioni e precisazioni che dovranno essere meglio valutate
nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n.2/E pubblicata il 14 febbraio 2020.
Interventi agevolabili
sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero o restauro della sola faccia-
ta esterna ed in particolare per gli interventi:
a) Solo pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
b) Balconi, ornamenti, fregi, ivi compresi quelli di sola pittura o tinteggiatura;
c) Strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre
il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Si precisa che il bonus vale esclusivamente per le facciate e strutture dell’edificio che sia-
no visibili dalla strada o dalla pubblica via.
QUADRO SINTETICO DEI LAVORI AGEVOLATI
a) Interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici;
b) Pulitura e tinteggiatura esterna su strutture opache della facciata;
c) Interventi su balconi, ornamenti e fregi;
d) Interventi sulle strutture opache della facciata complessiva dell’edificio (vedi nota del
10%);
e) Grondaie e pluviali;
f) Parapetti e cornicioni;
g) Chiostrine solo se visibili dal suolo pubblico, cavedi solo se visibili dal suolo pubblico,
cortili solo se visibili dal suolo pubblico, spazi interni solo se visibili dal suolo pubblico,
cornicioni solo se visibili dal suolo pubblico.
Bonus facciate
Fonte: Agenzia delle
Entrate - Circolare n.2/E
del 14 febbraio 2020
commento a cura del
geom. Luigi Clementi
FISCO E TASSE
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Pag. 11 Le agevolazioni inoltre includono anche l’acquisto dei materiali, la progettazione e altre
prestazioni tecniche connesse, installazione dei ponteggi, smaltimento dei materiali, Iva,
imposta di bollo, diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi ed eventuale tassa per l’oc-
cupazione del suolo pubblico.
La norma prevede inoltre anche la possibilità di interventi per gli immobili condominiali in
genere.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, gli adempimenti fiscali, la conservazione
della documentazione, la comunicazione all’Enea e gli altri adempimenti si fa riferimento
alle norme citate nella circolare informativa reperibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
FISCO E TASSE
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Pag. 12 RISCATTO ANNI DI LAUREA:
ACCESSIBILE AD UNA PLATEA ANCORA PIÙ AMPIA
Nuovi chiarimenti Inps sul riscatto anni di laurea: la possibilità è valida anche per
gli anni di studio precedenti il 1996.
Dal 29 gennaio 2019 è in vigore il Dl 4/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di
reddito di cittadinanza e di pensioni.”
In particolare, l’art. 20 ha introdotto:
- il nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione;
- un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario da
valutare nel sistema contributivo;
- disposizioni in materia di riscatti e ricongiunzioni con oneri a carico dei fondi di
solidarie tà bilaterali.
Si tratta della possibilità di recuperare gli anni di studio universitario nel conteggio del pe-
riodo di tempo necessario alla pensione pagando una cifra annua agevolata: 5.260 euro
per il 2020. Una possibilità inizialmente prevista per gli under 45 e poi allargata a tutti ma,
tuttavia, valida solo per coloro il cui corso di studi partiva dal 1996 (almeno secondo l ’in-
terpretazione prevalente).
Riscatto dei periodi non retribuiti
Il riscatto dei periodi non retribuiti è una misura in via sperimentale per il triennio 2019-
2021 e nella misura massima di 5 anni per riscattare i periodi non soggetti ad obbligo con-
tributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata presso forme
di previdenza obbligatoria.
I soggetti beneficiari sono tutti i lavoratori (esclusi i professionisti iscritti a Casse autono-
me) privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Possono essere riscattati, in tutto o in parte nella misura massima di 5 anni anche non
continuativi, i periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 29 gennaio 2019. Il
periodo deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comun-
que accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto).
Riscatto anni di laurea
In base al comma 6 dell’art. 20 del Dl n. 4/2019 è consentito il recupero degli studi univer-
sitari, successivi al 31 dicembre 1995 (da valutare con il sistema di calcolo contributivo)
attraverso il versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al 33% del livel-
lo minimo imponibile annuo stabilito per gli iscritti alla gestione commercianti (15.878 eu-
ro). Inoltre, è prevista la detrazione fiscale del 50%.
Sul Portale INPS è disponibile il simulatore del riscatto di laurea, attraverso il quale è pos-
sibile calcolare l’ammontare della somma da versare al fondo pensionistico di apparte-
nenza per riscattare gli anni universitari.
Circolari Inps
Con la circolare n. 106 del 25 luglio 2019, l’Inps fornisce i primi chiarimenti per l’applica-
zione della disciplina del nuovo istituto sui due nuovi tipi di riscatto (sostituendo il conte-
nuto e apportando alcune modifiche alla precedente circolare n. 36/2016).
Ecco in sintesi i contenuti del documento:
- soggetti beneficiari;
- durata del periodo riscattato e ulteriori requisiti richiesti per l’esercizio della facoltà di
riscatto;
- efficacia del periodo riscattato ai fini pensionistici;
determinazione dell’onere di riscatto;
Nuovi chiarimenti Inps
sul riscatto anni di
laurea
tratto da
Biblus.net
PROFESSIONE
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Pag. 13 - presentazione della domanda di riscatto;
- modalità di versamento dell’onere;
- istruzioni contabili;
- riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo;
- precisazioni;
- fondi di solidarietà bilaterali;
- finanziamento degli oneri.
Circolare del 22 gennaio 2020, n. 6
L’Inps ha fornito nuovi chiarimenti sull’efficacia retroattiva dei riscatti di laurea e la deter-
minazione degli oneri di riscatto nel caso di calcolo della pensione con il sistema contribu-
tivo (cosiddetto criterio di calcolo a percentuale dell’onere di riscatto) mediante la circola-
re del 22 gennaio 2020, n. 6.
Viene così chiarito un dubbio interpretativo del Dl. 4/2019: maglie più larghe per il riscatto
agevolato della laurea per raggiungere prima la pensione.
Nella circolare in esame l’Inps ha definitivamente confermato che il riscatto anni di laurea
agevolato permette di avere contributi ante 1996 e non ha alcun limite agli anni di riscatto
richiedibili.
Condizione necessaria è che il lavoratore opti per la liquidazione dell’assegno pensionisti-
co con il sistema contributivo accantonati dal 1996; tale scelta può essere fatta dai lavora-
tori tra i 15 e i 18 anni di contributi al 1995, di cui almeno 5 con il sistema contributivo.
Viene, infine, chiarito che la facoltà di riscatto agevolato (con metodo a percentuale) potrà
essere richiesta contestualmente alla domanda di pensione nel caso di accessi anticipati
che comportino, anche indirettamente, il ricalcolo contributivo dell’assegno.
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