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ANTIRICICLAGGIO E VIOLAZIONE USO DEL CONTANTE · 4 provvedimento dell’UIC del 24 febbraio 2006....

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1 ANTIRICICLAGGIO E VIOLAZIONE USO DEL CONTANTE A CURA DI DAVIDE GIAMPIETRI
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ANTIRICICLAGGIO E

VIOLAZIONE USO DEL CONTANTE

A CURA DI DAVIDE GIAMPIETRI

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INDICE

1. LA CIRCOLARE N. 83607/2012 DELLA GDF ............................................................................................. 3

2. L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ........................................................................................... 6

2.1. LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE .................................................................................................. 9

2.2 COME IDENTIFICARE IL CLIENTE ...................................................................................................... 27

2.3 COME IDENTIFICARE IL TITOLARE EFFETTIVO ............................................................................... 35

2.4 VERIFICA DEL RATING DELLA CLIENTELA ....................................................................................... 46

2.5 IL CONTROLLO COSTANTE ......................................................................................................................... 60

3. AUTORITA’ SOLUZIONI OPERATIVE E CONTROLLI ............................................................................. 62

3.1 IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ........................................................................................ 63

3.2 L’UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA ..................................................................................................... 64

3.3 LE AUTORITÀ DI VIGILANZA DI SETTORE ..................................................................................................... 66

3.4 ORDINI PROFESSIONALI ............................................................................................................................ 67

3.5 IL N.S.P.V. DELLA GUARDIA DI FINANZA .................................................................................................... 69

3.6. I CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA ................................................................................................. 70

3.7 POTERI E LIMITI DELLA GDF. .................................................................................................................... 70

3.8 MODALITÀ DI CONTROLLO ........................................................................................................................ 72

3.9 SOLUZIONI OPERATIVE PER PREVENIRE LE SANZIONI ................................................................................... 76

3.10 IL FASCICOLO DELLA CLIENTELA .............................................................................................................. 86

3.11 CORRETTA TENUTA DEL FASCICOLO DELLA CLIENTELA .............................................................................. 88

3. FAQ ............................................................................................................................................................. 89

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1. LA CIRCOLARE N. 83607/2012 DELLA GDF Ai sensi dell’art. 53, commi 2 e 3, del DLgs. 231/2007, la vigilanza sui professionisti

dell’area giuridico contabili a fini antiriciclaggio è attribuita alla Guardia di Finanza e agli

Ordini professionali in via concorrente, anche se allo stato attuale la relativa funzione è

esercitata esclusivamente dalle Fiamme Gialle. In concomitanza con l’inasprimento delle

attività d’ispezione della Gdf presso gli studi professionali, il Comando Generale della GdF

dedica ai controlli sui professionisti delle vere e proprie linee guida, contenute nel

documento “Scheda normativa e modulo operativo n. 6”, in allegato alla imponente

circolare GdF n. 83607 dello scorso 19 marzo. Si tratta di una sorta di check list che

consentirà ai professionisti di verificare la validità delle disposizioni antiriciclaggio attivate,

avendo ben presenti le modalità di un eventuale accertamento presso i propri studi.

E’ altrettanto vero che il documento della Gdf presenta alcuni aspetti non del tutto

condivisibili. Ad esempio, come viene selezionato il campione dei clienti del professionista

sul quale la Guardia di Finanza riscontra il corretto adempimento dell’adeguata verifica

della clientela? A pagina 30 del modulo operativo troviamo scritto:

“La pattuglia operante ha cura di selezionare un idoneo e rappresentativo campione di

operazioni e/o prestazioni professionali perfezionate nel contesto dell’attività istituzionale

esercitata dal professionista, potenzialmente da assoggettare al preliminare obbligo di

adeguata verifica.

A tal fine, è opportuno richiedere:

• un elenco anagrafico dei clienti (c.d. “schermata anagrafica clienti”) e conoscere,

qualora possibile, la data di conferimento dell’incarico professionale, nonché i

processi logici di adeguata verifica riscontrando il tutto tramite visione ed

acquisizione di evidenze documentali a supporto;

• un elenco delle operazioni e delle prestazioni professionali, distinte per rilevanza di

importi;

• in caso di studi di piccole dimensioni, anche i fascicoli dei clienti.”

Ma quali sono secondo la GDF le prestazioni “potenzialmente” da assoggettare al preliminare obbligo di adeguata verifica? il documento delle Fiamme Gialle richiama il

noto elenco delle prestazioni professionali soggette a registrazione contenuto nel

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provvedimento dell’UIC del 24 febbraio 2006. Tra le varie prestazioni elencate troviamo

anche le seguenti:

• Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori

adempimenti tributari

• Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza dei lavoratori

dipendenti e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente.

Tale elenco aveva la sua ragion d’essere all’alba del 22 aprile 2006, termine dell’entrata

in vigore del DM 3 febbraio 2006, n. 141, che regolamentava per la prima volta, gli

obblighi in capo ai professionisti dell’area contabile di identificazione della clientela,

conservazione e registrazione delle informazioni, nonché segnalazione delle operazioni

sospette di antiriciclaggio, ex D.Lgs n. 56 del 20 febbraio 2004

Successivamente però, e precisamente il 29 dicembre 2007, è entrato in vigore il D.Lgs n.

231 del 21 novembre 2007, testo che ha recepito la terza direttiva, n. 2005/60/CE, e

introdotto un nuovo approccio alla prevenzione e contrasto del riciclaggio basato, anche,

sulla “collaborazione attiva” di banche, intermediari finanziari, assicurazioni e professionisti

nella prevenzione del riciclaggio, abrogando tra l’altro i testi normativi precedenti.

ll nuovo disposto di legge ai fini dell’individuazione delle prestazioni professionali soggette

all’obbligo di adeguata verifica della clientela ha previsto espressamente anche alcune

casistiche di esenzione.

L’art. 12, comma 3 recita:

“Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II , non sussistono in relazione allo svolgimento

della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n.12.”

Alla luce di ciò, come è possibile concordare il disposto normativo appena citato con

l’elenco delle prestazioni del vecchio provvedimento UIC utilizzato dalla GDF? E ancora,

come si comporterà la pattuglia operativa nei confronti di quei professionisti che

correttamente non hanno identificato nè registrato i clienti ai quali forniscono solo la

prestazione di redazione e trasmissione delle dichiarazione fiscali, nonostante il loro

manuale operativo continui a riportare tale prestazione tra quelle oggetto di registrazione?

Altrettanto interrogativo è possibile formularlo con riferimento agli adempimenti in materia

di amministrazione del personale.

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Probabilmente tutto dipenderà dal grado di formazione dei componenti della pattuglia.

Certo è che la scelta operata dalla circolare della GDF non è delle più felici.

Ma quali sono in conclusione le prestazioni soggette agli obblighi di adeguata verifica della

clientela e come deve essere correttamente predisposto tale adempimento?

Il prossimo capitolo cercherà di dare risposta ad entrambi gli interrogativi.

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2. L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L’art. 18 del D.Lgs 231/2007 (d’ora in avanti citato come “decreto”) dispone che l’obbligo

dell’adeguata verifica della clientela deve essere assolto con il compimento di una serie di

attività volte:

• all’identificazione e verifica dell’identità del cliente sulla base di documenti, dati o

informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente;

• all’identificazione e verifica dell’identità del titolare effettivo;

• all’acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione

professionale;

• allo svolgimento di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della

prestazione professionale.

Le modalità di adempimento a tali obblighi sono descritte dal successivo articolo 19 del

decreto.

Prima di addentrarci sui casi pratici di gestione degli obblighi antiriciclaggio nello studio

professionale è doveroso sottolineare che proprio al fine della delimitazione dell’ambito di

applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, permane il problema

dell’individuazione concreta delle situazioni nelle quali è dovuta l’adeguata verifica della

clientela e viceversa in quelle in cui la stessa deve ritenersi esclusa.

Il Legislatore ha fornito la nozione di “operazione” e “prestazione professionale” e tramite

l’articolo 16 del decreto ha previsto gli obblighi di adeguata verifica della clientela a carico

dei professionisti indicati nell’art. 12 nelle ipotesi in cui:

• la prestazione professionale ha per oggetto mezzi di pagamento, beni ed utilità di

valore pari o superiore a 15mila euro;

• i professionisti eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la

trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15mila euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con

un’unica operazione, o con più operazioni tra di loro collegate per realizzare una

operazione frazionata.

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• l’operazione sia di valore indeterminato o indeterminabile; a tal proposito la

costituzione, gestione o amministrazione di enti, società, trust o soggetti giuridici

analoghi sono considerate sempre operazioni di valore non determinabile;

• vi è sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, non considerando

le suddette soglie, deroghe o esenzioni; in altre parole, qualora ci siano dubbi sulla

liceità della provenienza dei fondi;

• in presenza di dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati acquisiti in

precedenza per l’identificazione di un cliente.

Il Legislatore ha previsto altresì al comma 3 dell’art. 12 dei casi di esonero dagli obblighi di

adeguata verifica della clientela di cui ci occuperemo tra breve.

L’articolo 1 co. 2, lett l) del decreto definisce l’operazione la trasmissione o la

movimentazione di mezzi di pagamento, e per i soggetti di cui all'articolo 12, (tra cui i

professionisti iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), un'attività

determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale

modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione

professionale.

In base all’art. 1 co. 2 lett. q) del decreto per prestazione professionale s’intende la

prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai soggetti indicati

agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una

certa durata.

La prestazione professionale così intesa rappresenta in definitiva il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’obbligo d’identificazione della clientela.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha sostenuto che

la prestazione rilevante ai fini dell’insorgere degli obblighi antiriciclaggio è esclusivamente

quella che comporta una modifica della situazione giuridica patrimoniale o finanziaria del cliente in quanto la definizione di prestazione professionale non può essere letta disgiuntamente da quella di operazione.

A sostegno di tutto ciò lo stesso Ordine ha presentato un’istanza volta ad ottenere una

revisione della definizione di “prestazione professionale” ritenendo altresì che, considerata

la definizione di “operazione”, dovrebbero essere escluse dagli obblighi antiriciclaggio tutte

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quelle prestazioni di mera consulenza che non determinano alcuna modifica della

situazione giuridica del cliente.

Tali revisioni però non sono state operate dal Legislatore che nel decreto correttivo ha

lasciate entrambe invariate le definizioni con la conseguenza che a parte i casi di esonero

espressamente previsti dalla legge tutte le prestazioni svolte dal professionista iscritto

all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili devono essere valutate al fine

dell’obbligo di adeguata verifica della clientela, comprese quindi le prestazioni di mera

consulenza.

La Commissione di studio Antiriciclaggio istituita presso il Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili ha elaborato un documento denominato “Linee

Guida per l’adeguata verifica della clientela” ove tra le altre cose sono individuate e

riassunte le prestazioni escluse dagli obblighi di adeguata verifica della clientela

(espressamente previste dalla legge), quelle che al contrario danno luogo agli obblighi di

adeguata verifica solo qualora aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni, utilità di

valore pari o superiore a 15mila euro, ed infine quelle che danno luogo sempre agli

obblighi di adeguata verifica in quanto di valore indeterminato o indeterminabile.

Al fine della trattazione dei seguenti casi pratici, per la determinazione dell’ambito di

applicazione degli obblighi di adeguata verifica si farà espressamente riferimento alle

suddette Linee Guida.

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2.1. LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Caso N. 1

Tenuta della contabilità In data 1 gennaio 2011 il Sig. Francesco Rossi imprenditore individuale conferisce al Dott.

Davide Giampietri commercialista di Padova l’incarico professionale per la tenuta della

contabilità.

Soluzione

Secondo il parere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili la tenuta della contabilità dovrebbe ritenersi esclusa dal novero delle prestazioni

professionali soggette all’obbligo di adeguata verifica della clientela e di registrazione,

tenuto conto che tale prestazione non ha ad oggetto mezzi di pagamento né comporta

trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento e non può ritenersi “operazione” ai

sensi del D.lgs. 231/2007 perché non finalizzata a obiettivi di natura finanziaria o

patrimoniale.

Il CNDCEC aveva chiesto che la prestazione professionale avente ad oggetto la mera

tenuta della contabilità venisse esonerata dai suddetti adempimenti.

La richiesta non é stata accolta nel decreto correttivo. Nelle risposte fornite al Consiglio Nazionale con nota prot. n. 65633 del 12 giugno 2008, il M.E.F. aveva già dichiarato di non condividere l’interpretazione del CNDCEC

sull’argomento nella misura in cui la tenuta della contabilità, oltre ad essere una delle

attività più caratterizzanti la prestazione professionale svolta dai professionisti dell’area

contabile, costituisce un’operazione di valore indeterminato o indeterminabile. Ed è

così che alla fine è stata considerata la tenuta della contabilità anche dalle Linee Guide del

CNDCEC.

In conclusione il professionista dovrà procedere all’assolvimento dell’obbligo di adeguata

verifica nei confronti dell’imprenditore individuale Sig. Francesco Rossi nel momento di

accettazione dell’incarico.

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Caso N. 2

Valutazione d’azienda In data 1 settembre 2011 il Sig. Mario Rossi conferisce al Dott. Davide Giampietri

commercialista di Padova l’incarico professionale per la valutazione dell’azienda ABC

SRL.

Soluzione

Il caso di specie presenta una prestazione soggetta agli obblighi di adeguata verifica

qualora la stessa abbia oggetto mezzi di pagamento, beni, utilità di valore pari o superiore a 15.000. Allorché quindi l’azienda (bene) ABC SRL abbia un valore pari o

superiore a detta soglia il professionista dovrà procedere all’adeguata verifica del cliente

Mario Rossi.

Sotto il profilo temporale è stato sancito, con l’art. 19 comma 1 lett. a) del decreto, che

l’identificazione deve essere eseguita al momento in cui è conferito l’incarico di

svolgere una prestazione professionale o dell’esecuzione dell’operazione.

Conseguentemente ancorché l’incarico sia stato conferito verbalmente il professionista se

accetta, dovrà immediatamente procedere all’identificazione del cliente.

Nel caso in esame il professionista però potrebbe avere ancora alcuni dubbi sulla corretta

applicazione degli obblighi antiriciclaggio. Al momento del conferimento dell’incarico infatti

il valore del bene-azienda ABC SRL potrebbe essere sconosciuto visto che l’ oggetto della

prestazione è per l’appunto la sua valutazione.

Ma allora quali possono essere le correte conclusioni di un caso del genere?

Non si procede all’adeguata verifica del cliente?

Si procede ad identificare il cliente in un momento successivo al conferimento dell’incarico

e precisamente nel momento in cui si sia determinato il valore del bene e questo risulti

essere pari o superiore a 15mila euro?

Scartata l’idea di non procedere all’adeguata verifica del cliente visto che al momento

questa tipologia di prestazione non figura tra i casi di esclusione previsti dal Legislatore e

che tale prestazione è collocata anche dalle Linee Guide del CNDCEC tra le operazioni

soggette agli obblighi se aventi mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiori

a 15mila euro, è sconsigliabile anche posticipare il momento di assolvimento dell’obbligo

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in quanto in caso di verifica potrebbe essere contestato al professionista il non rispetto del

disposto dell’articolo 19 comma 1 lett. a) di cui sopra.

In conclusione nei casi in cui il professionista venga chiamato a svolgere una di quelle

prestazioni collocate tra le aventi oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o

superiore a 15mila euro e sia, al momento del conferimento dell’incarico, impossibile per il

professionista determinarne il valore, è consigliabile procedere comunque all’assolvimento

dell’obbligo di adeguata verifica del cliente considerando la prestazione tra quelle di valore

indeterminato o indeterminabile.

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Caso N. 3

Trasferimento quote S.r.l. In data 10 settembre 2011 il Sig. Giuseppe Verdi conferisce al Dott. Davide Giampietri

commercialista di Padova l’incarico professionale per consulenza e trasferimento della

propria quote di partecipazione della Società ABC SRL al figlio Sig. Marco Verdi.

Soluzione

La competenza dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in tale operazione è stabilita

dall’art. 36, co.1 –bis, del D.l. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni,

nella legge n. 133 del 6 agosto 2008.

Il professionista dovrà procedere all’adeguata verifica di entrambe le parti, e quindi sia del

Sig. Giuseppe Verdi che del Sig. Marco Verdi, qualora il valore di cessione della quota sia

pari o superiore a 15mila euro.

L’operazione deve considerarsi invece di valore indeterminato in caso di donazione ed

il professionista deve in questo caso procedere all’adeguata verifica delle parti a

prescindere dal valore della quota. Stesso discorso in caso di permuta.

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Caso N. 4

Dichiarazione dei redditi In data 15 aprile 2011 il Sig. Giovanni Pascoli conferisce al Dott. Davide Giampietri

commercialista di Padova l’incarico professionale per la redazione del proprio 730.

Soluzione

Nel confermare quanto già sostenuto dal M.E.F. in risposta al Consiglio Nazionale dei

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (nota prot. 65633 del 12 giugno 2008), l’art.

12, co. 3, Dlgs. n. 231/2007, come modificato dal decreto correttivo, stabilisce che “Gli

obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non sussistono in relazione allo svolgimento della

mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi

fiscali.

In conclusione il professionista non dovrà identificare il cliente per qualunque incarico di

redazione e trasmissione del modello 730 al pari dei casi di redazione e trasmissione dei

modelli Unico Persone Fisiche, Unico Società di Persone e Unico Società di Capitali.

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Caso N. 5

Dichiarazione di successione In data 20 maggio 2011 il Sig. Angelo Bianchi conferisce al Dott. Davide Giampietri

commercialista di Padova l’incarico professionale per la redazione della dichiarazione di

successione a seguito della morte del padre Sig. Arturo Bianchi.

Soluzione

Con la modifica operata dal decreto correttivo delll’art. 12 co. 3 viene definitivamente

chiarito che gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione non

sussistono per tutte le attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazione derivanti da obblighi fiscali e quindi non solo delle dichiarazione dei redditi.

Il professionista quindi non dovrà identificare il cliente in merito all’incarico di redazione

della dichiarazione di successione.

Si evidenzia, infine, che a parere del CNDCEC, tra le prestazioni escluse dovrebbero

rientrare tutte quelle elencate dall’art. 1, co. 4, lett. b) e c) d.lgs. 139/2005: dunque, oltre

alla elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e alla cura degli ulteriori

adempimenti tributari, anche il rilascio di visti di conformità, l’asseverazione ai fini degli

studi di settore e la certificazione tributaria, nonché l’esecuzione di ogni altra attività di

attestazione prevista da leggi fiscali.

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Caso N. 6

Pagamenti degli F24 di importo pari o superiore a 15mila euro In data 16 giugno 2011 il Dott. Davide Giampietri commercialista di Padova predispone ed

invia telematicamente il modello F24 relativo al pagamento dell’imposte sui redditi, Iva e

ritenute d’acconto del cliente ABC SRL.

Soluzione

Nella nota prot. 65633 del 12 giugno 2008 il M.E.F. in risposta al Consiglio Nazionale dei

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ribadiva che “i pagamenti degli F24

superiori ai 15.000 euro effettuati con modalità telematiche sono soggetti a registrazione,

sia che avvengano dal conto del cliente che da quello del professionista”. Tale posizione,

proprio alla luce di quanto affermato in materia di dichiarazioni fiscali, destava forte

perplessità. Per tale motivo il MEF è stato nuovamente interpellato dal CNDCEC su

questo punto. In particolare si è argomentato che, derivando i successivi pagamenti

dell’F24 da “obbligazioni principali abrogate”, non pare dubbio che anche le registrazioni di

detti versamenti derivanti da obbligazioni secondarie decadano a seguito della decadenza

della obbligazione principale. Tale interpretazione è stata ritenuta corretta dal MEF, che al

riguardo ha sottolineato come, venuto meno l’obbligo principale, siano decaduti anche gli obblighi secondari e, dunque, la registrazione dell’F24 (vedi le risposte ufficiali

fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze in occasione della teleconferenza “Il

dottore commercialista e la normativa antiriciclaggio” del 20 maggio 2010. Le risposte

sono state pubblicate dal quotidiano “Italia Oggi” il 21 maggio 2010).

In conclusione venuto meno l’obbligo di registrazione degli F24 telematici il professionista

non dovrà procedere all’adeguata verifica del cliente a seguito dell’espletamento di questa

tipologia di prestazione.

E’ altrettanto chiaro però che se il mandato professionale (in forma scritta o verbale) stilato

con la società ABC S.r.l presa ad esempio, prevede non solo le prestazioni di mera

redazione e trasmissione delle dichiarazione derivanti da obblighi fiscali, F24 telematici

compresi, ma anche ad esempio la consulenza in materia di bilancio o la tenuta della

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contabilità, il cliente dovrà essere adeguatamente identificato per effetto di quest’ultime

prestazioni soggette sempre all’obbligo di adeguata verifica della clientela.

Nel caso appena prospettato gli F24 telematici porteranno quindi benefici in termine di

esclusione dagli obblighi di registrazione nel Registro della Clientela o nell’Archivio Unico,

adempimenti che verranno esaurientemente trattati nel proseguo di questa trattazione.

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Caso N. 7

Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla Legge 11 gennaio 1979, n. 12 In data 01 gennaio 2011 la Società ABC SNC di Giuseppe Verdi & C. conferisce al Dott.

Davide Giampietri commercialista di Padova, l’incarico professionale di tenuta dei libri

paga e delle posizioni dei singoli dipendenti.

Soluzione

La rinnovata versione dell’art. 12 co. 3 ha altresì riformulato il riferimento all’esenzione

dagli obblighi per gli adempimenti in materia di amministrazione del personale.

Nella formulazione previgente l’esonero dagli obblighi riguardava gli adempimenti in

materia di amministrazione del personale di cui all.art. 3, co. 1 della L. 11 gennaio 1979 n.

12. Ai fini dell’esonero dagli obblighi era richiesta la contemporanea presenza di due

elementi:

• soggettivo: la qualifica di consulente del lavoro;

• oggettivo: l’attività svolta ex L. 12/1979

L’attuale formulazione ha confermato il richiamo alla legge 12/1979 mentre è stato soppresso il riferimento alla qualifica di consulente del lavoro. Conseguentemente

tutti coloro che svolgono professionalmente adempimenti in materia di amministrazione

del personale sono esclusi dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione.

In conclusione, nel nostro specifico caso, il professionista, seppur non consulente del

lavoro ma bensì dottore commercialista, al quale è stato dato mandato di svolgere

adempimenti in materia di amministrazione del personale ex L. 12/1979, è esonerato dagli

obblighi di adeguata verifica del cliente.

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Caso N. 8

Funzione di revisore in enti pubblici In data 01 gennaio 2011 il Comune di Abano Terme conferisce al Dott. Davide Giampietri

commercialista di Padova, l’incarico professionale di revisore.

Soluzione

La funzione di revisore in enti pubblici era stata ricondotta all’ambito di esenzione definito

dalla Parte prima, paragrafo 2, del provvedimento U.I.C. 24.02.2006 (vedi risposta UIC del

24.03.2007). Considerato che la circolare 19 dicembre 2007, prot. n. 125367, con

riferimento a detto provvedimento, dichiara incompatibili con il D.Lgs.n 231/2007 le

disposizioni a carattere generale di cui alla parte prima, artt. 1 e 2, primo paragrafo, si

ritiene che detta esenzione continui ad operare anche in vigenza del D.Lgs. 231/2007.

In conclusione nel caso di specie il professionista è esentato dall’adeguata verifica del

Comune in quanto ente pubblico.

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Caso N. 9

Incarico di curatore fallimentare In data 15 giugno 2011 il Tribunale di Padova nomina il Dott. Davide Giampietri

commercialista di Padova, curatore fallimentare del fallimento della società ABC S.R.L.

Soluzione

L’ U.I.C. (oggi sostituito dall’U.I.F.) con nota n. 15 del 21 giugno 2006 ha chiarito che le

attività svolte dal professionista su incarico dell’Autorità giudiziaria - quali ad esempio la

curatela fallimentare e la consulenza tecnica d’ufficio - devono ritenersi escluse dall’ambito

di applicazione della normativa antiriciclaggio. In tali ipotesi, infatti, il professionista agisce

in qualità di organo ausiliario del giudice e non sono pertanto ravvisabili le nozioni di

‘cliente’ e di ‘prestazione professionale’ come definite dalle disposizioni in materia.

Di conseguenza nel caso di specie il professionista è esentato dall’obbligo di adeguata

verifica della clientela.

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Caso N. 10

Funzione di sindaco effettivo in società commerciale In data 01 gennaio 2011 la Società ABC SRL conferisce al Dott. Davide Giampietri

commercialista di Padova, l’incarico professionale di sindaco effettivo. Nella stessa data

l’ABC SRL ha nominato come revisore legale la società di revisione Bompani Audit S.r.l.

Soluzione

Il professionista nel caso appena esposto è stato nominato membro effettivo del collegio

sindacale al quale viene attribuita solo la funzione di controllo legale.

Il comma 3-bis dell’art. 12 del decreto, aggiunto alla normativa dal decreto correttivo - il

D.lgs. 25 settembre 2009, n. 151 - sancisce che “I componenti degli organi di controllo,

comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il

rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi

I, II e III”.

In conclusione, alla luce del suddetto comma, l sindaci che svolgono esclusivamente il

controllo legale sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e conservazione dei dati nonché di segnalazione delle operazioni sospette, in quanto la loro attività consiste essenzialmente nella vigilanza sull’osservanza

della legge e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Secondo l’interpretazione del CNDCEC l’esenzione opera anche nei riguardi degli obblighi

di comunicazione ex art. 51 del decreto in relazione alle infrazioni al divieto di

trasferimento di contanti e di titoli al portatore di cui all’articolo 49.

Si prega di dare però la massima attenzione ai prossimi due casi pratici che andiamo ad

esporre per avere un quadro completo sugli obblighi del professionista quando assume la

funzione di sindaco e di revisore legale.

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Caso N. 11

Funzione di sindaco effettivo e revisore legale in società commerciale In data 01 gennaio 2011 la Società ABC SRL conferisce al Dott. Davide Giampietri

commercialista di Padova, l’incarico professionale di sindaco effettivo attribuendo al

collegio sindacale anche la funzione di revisore legale dei conti.

Soluzione

Nel caso di specie al collegio sindacale viene affidato anche il controllo contabile.

L’articolo 16 comma 2 del decreto afferma: “i revisori contabili (oggi revisori legali dei conti

secondo la definizione del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39) di cui all'articolo 13 osservano gli

obblighi di adeguata verifica del cliente e di controllo dei dati acquisiti nello svolgimento

della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei casi

indicati alle lettere c), d) ed e) del comma 1.

Conseguentemente l’esonero di cui al caso precedente non riguarda il collegio sindacale che svolge anche la revisione legale.

In conclusione i singoli sindaci, in quanto necessariamente iscritti nel registro dei revisori

legali, devono ritenersi comunque soggetti ai predetti obblighi e, quindi, all’adeguata

verifica della società al momento del conferimento dell’incarico, alla registrazione della

relativa prestazione nel proprio archivio antiriciclaggio nonché all’obbligo di segnalazione

delle operazioni sospette.

Ai sindaci-revisori grava anche l’obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni alle

disposizioni in materia di limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore di cui agli

artt. 49, commi 1,5,6,7,12,13,14 e 50.

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Caso N. 12

Funzione di sindaco effettivo presso i destinatari della normativa antiriciclaggio In data 01 gennaio 2011 la Banca di Credito Cooperativo di …. conferisce al Dott. Davide

Giampietri commercialista di Padova, l’incarico professionale di sindaco effettivo.

Soluzione

L’art. 52 del decreto stabilisce che il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il

comitato di controllo di gestione, nonché l’organismo di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1,

lettera b), del D.Lgs n. 231/2001, ed in genere tutti i soggetti incaricati del controllo di

gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del decreto, devono vigilare sull'osservanza delle norme in esso contenute ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze. Tra i destinatari della normativa antiriciclaggio troviamo:

• banche;

• poste italane spa

• istituti di moneta elettronica

• SIM

• SGR

• SICAV

• Imprese di assicurazione che operano in Italiano nei rami di cui all’art. 2 comma 1

del CAP (rami vita)

• Agenti di cambio

• Intermediari finanziari ex art. 106 e 107 del TUIB

• Promotori finanziari ex art. 31 TUF

• …

• …

• …

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Quanto agli obblighi, gli organi di controllo presso i soggetti di cui sopra dovranno:

• comunicare senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti e i fatti cui

vengono a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti che possono costituire una

violazione delle disposizioni da queste emanate ai sensi dell’art. 7 comma 2 e

quindi in merito alla violazione degli obblighi di adeguata verifica del cliente, di

registrazione dei dati, di controllo;

• comunicare senza ritardo al legale rappresentante o un suo delegato (e non all’UIF

in quanto non previsto) le infrazioni all’obbligo di segnalazione delle operazioni

sospette di cui si hanno notizia;

• comunicare entro 30 giorni al MEF le infrazioni alle diposizioni relative alle

limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore di cui si hanno notizia

In conclusione quando il professionista è nominato membro di un organo di controllo di un

soggetto destinatario della normativa antiriciclaggio, nel nostro caso in commento, la

banca, pur rimanendo esonerato dai propri obblighi di adeguata verifica della clientela, di

registrazione e conservazione dei dati nonchè di segnalazione delle operazioni sospette,

dovrà controllare che sia il proprio cliente a non violare le specifiche disposizioni antiriciclaggio.

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Esaminati in questi ultimi tre casi le peculiarità della funzione di membro del collegio

sindacale appare opportuno riepilogare schematicamente gli obblighi a seconda delle

seguente ipotesi:

Collegio sindacale (organo di controllo) presso società destinatarie del D.Lgs 231/2007

Vigilanza sulla normativa antiriciclaggio ex art. 52 SI

Adeguata verifica della clientela NO

Registrazione e conservazione dei dati NO

Segnalazione operazioni sospette all’UIF NO

Comunicazione infrazioni sul contante e titoli al portatore al MEF SI

Collegio sindacale presso società NON destinatarie del D.Lgs 231/2007

(es: società commerciali) - SENZA revisione contabile

Vigilanza sulla normativa antiriciclaggio ex art. 52 NO

Adeguata verifica della clientela NO

Registrazione e conservazione dei dati NO

Segnalazione operazioni sospette all’UIF NO

Comunicazione infrazioni sul contante e titoli al portatore al MEF NO

(secondo il CNDCEC

Collegio sindacale presso società NON destinatarie del D.Lgs 231/2007

(es.: società commerciali) - CON revisione contabile

Vigilanza sulla normativa antiriciclaggio ex art. 52 NO

Adeguata verifica della clientela SI

Registrazione e conservazione dei dati SI

Segnalazione operazioni sospette all’UIF SI

Comunicazione infrazioni sul contante e titoli al portatore al MEF SI

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In conclusione si riporta la tabella delle Linee Guide del CNDCEC dove vengono elencate le

prestazioni che danno sempre origine all’obbligo di adeguata verifica della clientela perché di

valore indeterminato o indeterminabile, quelle soggette all’obbligo se concernenti operazioni di

valore pari o superiore a 15mila euro, nonché quelle sempre esonerato dall’obbligo di

adeguata verifica della clientela perché espressamente previsto dalla normativa.

PRESTAZIONI ESCLUSE Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla l. 11 gennaio 1979, n.12 Attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali Docenze a corsi, convegni e simili Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio (qualora non incaricato del controllo contabile) Funzione di revisore in enti pubblici Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non sia incaricato del controllo contabile) Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende Incarico di recupero crediti Mediazione ai sensi dell’art. 60 l. n. 69/2009 (ex art. 10, co. 2, lett. e), d.lgs. 231/2007) Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), l. 14.05.2005 n. 80 Pareri giuridici pro-veritate Perizie e consulenze tecniche Redazione di stime giurate su incarico dell’autorità giudiziale PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro∗ Amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende (individuali), patrimoni e singoli beni Arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie Assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale Attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione del business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici Consulenza contrattuale Consulenza e trasferimento di quote di S.r.l. Consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili

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Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche Custodia e conservazione di beni e aziende Gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito Gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltresoglia Gestione di posizioni previdenziali e assicurative Monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese Operazioni di finanza straordinaria Redazione di stime e perizie di parte Sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari Valutazioni di aziende, rami d’aziende nonché valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell’adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile Analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e finanziari Assistenza in procedure concorsuali Attestazione dei piani di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), r.d. 16 marzo 1942, n. 267 Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo Consulenze continuative attinenti la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi Consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società cooperative, Onlus ed altri enti Consulenze in materia di concordati stragiudiziali Consulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni societarie Consulenze in materia di contabilità e bilanci Consulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilità Consulenze o servizi prestati per la costituzione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi Fusioni e scissioni

Ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi Relazione del professionista in tema di accordi di ristrutturazione del debito, ex art. 182-bis, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 Relazione giurata del professionista in tema di concordato preventivo ex art. 161 , secondo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 Regolamenti e liquidazioni di avarie Revisione contabile Tenuta della contabilità Trasformazioni

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2.2 COME IDENTIFICARE IL CLIENTE

Esaminate le tipologie di prestazioni professionali che danno origine all’obbligo

dell’adeguata verifica della clientela, vediamo ora come si deve procede concretamente

per adempiere all’imposizione in modo corretto.

L’adeguata verifica della clientela si sostanzia in più adempimenti e precisamente:

• all’identificazione e verifica dell’identità del cliente sulla base di documenti, dati o

informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente;

• all’identificazione e verifica dell’identità del titolare effettivo;

• all’acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione

professionale;

• allo svolgimento di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della

prestazione professionale.

Iniziamo con analizzare il primo punto, l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente.

Allo scopo riprenderemo anche alcuni dei casi elencati nel paragrafo precedente.

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Caso N. 13

Tenuta della contabilità - imprenditore individuale In data 1 gennaio 2011 il Sig. Francesco Rossi imprenditore individuale conferisce al Dott.

Davide Giampietri commercialista di Padova l’incarico professionale per la tenuta della

contabilità.

Soluzione

Questo caso presenta come cliente del professionista una persona fisica: Il professionista

dovrà, nel momento in cui il cliente gli conferisce l’incarico, procedere all’identificazione in presenza fisica dello stesso tramite un documento valido e non scaduto (l’art. 19

co. 1 lett. a). Vedremo più avanti che la stessa norma prevede anche dei casi specifici in

cui è possibile comunque adempiere all’identificazione senza la presenza fisica del cliente,

ma va tenuto subito in conto che sono casi limite e che l’identificazione del cliente in

presenza fisica dello stesso è la strada che si dovrà percorrere come abitudine. Lo stesso

articolo di legge prevede anche che l’identificazione del cliente possa avvenire tramite un

collaboratore o un dipendente del professionista.

Per il cliente persona fisica i dati da raccogliere sono:

• nome;

• cognome;

• luogo e data di nascita;

• indirizzo di residenza;

• codice fiscale;

• estremi del documento di identificazione;

mentre il documenti valido per l’identificazione può essere uno dei seguenti:

• la carta d’identità;

• il passaporto;

• la patente di guida;

• la patente nautica;

• il libretto di pensione;

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• il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;

• il porto d’armi;

• le tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro;

• il permesso di soggiorno.

Come abbiamo appena visto, l’articolo 19 indica, come dato necessario per effettuare

l’identificazione del cliente, “gli estremi del documento di riconoscimento” e sembrerebbe

quindi che non sia doveroso conservarne una copia.

In realtà invece sarà opportuno effettuare la fotocopia del documento di riconoscimento

per ottemperare ad un'altra disposizione del decreto e precisamente a quella di

conservazione dei dati identificativi del cliente sancito dall’articolo 36.

La fotocopia del documento d’identità del cliente persona fisica verrà, insieme ad altra

documentazione, conservata nell’apposito fascicolo della clientela di cui ci occuperemo più

avanti

I dati che il professionista dovrà raccogliere per ottemperare all’identificazione del cliente

serviranno in seguito anche per la registrazione nell’archivio unico, o nel registro della

clientela, di conseguenza si suggerisce di utilizzare un apposito supporto cartaceo in

modo da poterlo impiegare in seguito per riportare i dati durante la registrazione. A tal fine

le Linee Guide del CNDCEC hanno elaborato un documento ad hoc denominato allegato

A) da poter utilizzare a tale scopo.

Concludendo il professionista in presenza fisica del cliente, Sig. Francesco Rossi e al

momento del conferimento dell’incarico professionale:

• raccoglierà i dati anagrafici di quest’ultimo;

• effettuerà una fotocopia del documento di riconoscimento scelto tra quelli

precedentemente elencati.

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Caso N. 14

Tenuta della contabilità - Società. In data 1 gennaio 2011 la Società ABC S.R.L. attraverso il proprio Presidente del

Consiglio di amministrazione Sig. Giovanni Bianchi conferisce al Dott. Davide Giampietri

commercialista di Padova l’incarico professionale per la tenuta della contabilità.

Soluzione

Il professionista dovrà raccogliere i dati anagrafici della società e precisamente:

• la denominazione del soggetto giuridico;

• la sede legale;

• il codice fiscale o la partita IVA.

Per i soggetti diversi dalla persona fisica, vige anche l’obbligo della verifica dell’effettiva esistenza del potere di rappresentanza ed il professionista dovrà pertanto acquisire

tutte le informazioni necessarie per individuare e verificare l’identità dei relativi

rappresentanti, delegati alla firma per le operazioni da svolgere.

Sul punto, l’Uic aveva già chiarito (21 giugno 2006) che il cliente deve consegnare

adeguata documentazione come, ad esempio, visura camerale, certificati rilasciati da enti

competenti, delibere consiliari o assembleari dalle quali risultino i dati identificativi e il

conferimento dei poteri di rappresentanza.

Concludendo il professionista, in presenza del Sig. Giovanni Bianchi Presidente della

Società ABC S.r.l e al momento del conferimento dell’incarico, dovrà acquisire:

• i su elencati dati anagrafici della Società;

• un documento che certifichi il potere di rappresentanza in capo a Giovanni Bianchi

Anche in questo caso come per il precedente è consigliabile raccogliere i dati tramite un

documento cartaceo per poterli trascrivere successivamente sul registro della clientela o

sull’archivio unico.

L’allegato A delle Linee Guide del CNDCEC che segue, può essere utilizzato sia per i

clienti persone fisiche che per le società:

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Caso N. 15

Incarico ricevuto da un collega. In data 15 settembre 2011 il commercialista Dott. Giovanni Giovannini indica al proprio

cliente, la Società “ABC S.n.c.” il collega Dott. Davide Giampietri commercialista di Padova

al quale fornire l’incarico professionale per la valutazione di un concordato stragiudiziale

per la stessa società

L’amministratore della società non è reperibile in quanto temporaneamente all’estero per

motivi di lavoro.

Soluzione

L’art. 30 del decreto disciplina le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica

da parte di terzi.

La norma stabilisce che gli obblighi di adeguata verifica della clientela possono essere

assolti anche in assenza del cliente quando è fornita idonea attestazione da parte di uno

dei soggetti elencati dal decreto, dal quale il cliente sia già stato identificato in ragione

dell’esistenza di un rapporto continuativo o di una prestazione professionale.

I soggetti indicati dall’articolo 30 comma 1) sono:

• gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1;

• gli enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come

definiti nell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, lettere b), c), e d), della direttiva;

• le banche aventi sede legale e amministrativa in Stati extra UE che applicano

misure equivalenti a quelle della direttiva europea;

• i professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, e 13 comma 1, lett. B) nei confronti di altri professionisti.

Il Professionista che intende avvalersi dell’attestazione rilasciata da terzi deve quindi:

• verificare che l’attestazione provenga da uno dei soggetti abilitati a rilasciarla (ad

esempio, richiedere al Professionista o all’intermediario, l’indicazione dei suoi dati

identificativi e quelli dell’iscrizione all’Albo cui appartiene);

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• verificare che l’attestazione contenga tutti i dati necessari per le attività di

identificazione del cliente, nonché di verifica dell’esistenza del potere di rappresentanza e dei dati del titolare effettivo;

• richiedere al soggetto attestante di dichiarare che i dati sono aggiornati e che le

informazioni comunicate sono esatte.

Le Linee Guida del CNDCEC hanno messo a disposizione un documento denominato

“Modello C2”, da utilizzare allo scopo e che qui di seguito si riporta:

Modello C.2 DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 231/2007

IL SOTTOSCRITTO ………………………………………………………………………………………

PROFESSIONISTA DI CUI ALL’ARTICOLO 12, CO. 1, D.LGS. N. 231/2007

ATTESTA

AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 231/2007 CHE:

COGNOME E NOME ……….........................................................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA ...................................................................................................

INDIRIZZO DI RESIDENZA ....................................................................................................

NAZIONALITÀ …….........................................................................................................

HA CONFERITO AL SOTTOSCRITTO INCARICO A SVOLGERE UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

NEI CONFRONTI DEL SOPRAINDICATO CLIENTE IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER ADEMPIUTO AGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA PREVISTI DALL’ART. 18, CO. 1, LETT. A) B) E C) DEL D.LGS. 231/2007

A TAL FINE SI ALLEGA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA.

…………, LÌ ..........................

FIRMA DEL DICHIARANTE

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Il comma 3 bis dell’art. 30 aggiunto dal decreto correttivo, ha introdotto una nuova

modalità di attestazione dei dati identificativi del cliente.

Per il professionista questa novità si traduce nella possibilità di effettuare l’identificazione

in assenza del cliente, basandosi sui dati inviatigli a mezzo di strumenti informatici ,

come ad esempio via email, da parte di un intermediario o professionista elencati

dall’articolo 30 comma 1 di cui sopra, che abbia acquisito i dati necessari in seguito ad un

contatto diretto con il medesimo.

Ad ogni modo, il professionista che in qualsiasi momento maturi dubbi sull’identità del cliente, deve effettuare una nuova identificazione che dia certezza dell’identità dello

stesso, anche attraverso la presenza fisica del cliente.

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2.3 COME IDENTIFICARE IL TITOLARE EFFETTIVO

Con l’entrata in vigore del D.Lsg 231/2007, l’obbligo di adeguata verifica della clientela si

deve applicare non solo al cliente ma anche al titolare effettivo, il cosiddetto “beneficial

owner” che è un concetto introdotto dal GAFI volto ad identificare quella persona fisica che possiede o controlla il cliente e/o la persona per la quale la transazione è eseguita.

Secondo quanto previsto dalla lett. u) co. 2 dell’art. 1 del decreto per titolare effettivo si

intende:

• la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività;

• nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza:

o possiedono o controllano tale entità;

o ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico al decreto.

Il Legislatore con il decreto correttivo ha voluto coniare una definizione più chiara rispetto

alla precedente anche se il rimando all’allegato tecnico, che non è stato oggetto di

modifiche, non ha nella sostanza modificato i termini che qualificano il controllo delle

società e delle altre entità giuridiche.

Ma come bisogna procedere quindi?

Detto che i dati da raccogliere per la verifica dell’identità del titolare effettivo sono i medesimi del cliente persona fisica, vediamo le ipotesi formulate dal CNDCEC:

• se il cliente persona fisica agisce in proprio e per proprio conto, non vi sono

altri titolari effettivi;

• se il cliente persona fisica agisce per conto di altra persona fisica, il cliente

deve fornire le generalità complete e gli estremi del documento di identificazione

del titolare effettivo;

• se il cliente è una società o un ente, la persona fisica, che rappresenta la società

o l’ente, deve fornire le generalità complete dell’eventuale/i titolare/i effettivo/i

ovvero della persona fisica, o delle persone fisiche che, in ultima istanza,

possiedono o controllano l’entità giuridica.

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Il Professionista che precedere all’identificazione di un cliente società o ente giuridico ha

l’obbligo di analizzare la struttura di proprietà e di controllo del cliente sino ad individuare

la persona fisica o le persone fisiche che in ultima istanza controllano o possiedono il

cliente tenendo in considerazione l’intera catena di controllo anche se l’operato del

professionista per individuare il titolare effettivo di una prestazione e/o operazione non può essere assimilabile all’attività investigativa tipica degli organi di polizia giudiziaria.

Per quanto attiene alla catena di controllo l’art. 2 dell’allegato tecnico del D.Lgs 231/2007,

stabilisce che nel caso in cui il cliente sia una società per titolare effettivo s’intende:

• “la persona fisica o le persone fisiche che – attraverso il possesso o il controllo

diretto o indiretto di una percentuale delle partecipazioni al capitale sociale o dei

diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore,

raggiungano il 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale. Tale

criterio non si applica nel caso di una società ammessa alla quotazione su un

mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla

normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti.”

Vediamo ora alcuni esempi.

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Caso N. 16

Tenuta della contabilità – Società “Alfa S.r.l.” In data 1 gennaio 2011 la Società “Alfa S.r.l.” attraverso il proprio Presidente del Consiglio

di amministrazione Sig. Giovanni Bianchi conferisce al Dott. Davide Giampietri

commercialista di Padova l’incarico professionale per la tenuta della contabilità. La

compagine sociale della Società è così composta:

• Socio B persona fisica titolare del 5%

• Socio C persona fisica titolare del 25%

• Socio D persona fisica titolare del 70%

Soluzione

Il professionista una volta identificato il cliente-società (così come esposto nelle pagine

precedenti) dovrà contestualmente procedere all’identificazione del titolare effettivo.

Nel caso di specie, tenuto conto delle indicazioni dell’allegato tecnico al decreto, il titolare effettivo sarà il Socio D in quanto detiene una percentuale di partecipazione al capitale sociale superiore al 25%.

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Caso N. 17

Tenuta della contabilità – Società “Beta S.r.l.” In data 1 gennaio 2011 la Società “Beta S.r.l”. attraverso il proprio Presidente del Consiglio

di amministrazione Sig. Giovanni Bianchi conferisce al Dott. Davide Giampietri

commercialista di Padova l’incarico professionale per la tenuta della contabilità. La

compagine sociale della Società è così composta:

• Socio B persona fisica titolare del 5%

• Socio C persona giuridica titolare del 25%

• Socio D persona giuridica titolare del 70%

Soluzione

Nel caso di specie, è nuovamente il Socio D a possedere la quota del 25% più uno, (che

ricordo ancora essere il criterio fornito dalla relazione di accompagnamento al decreto per

identificare il titolare effettivo di una società) ma essendo il Socio D una persona giuridica e non fisica, si dovrà procedere ulteriormente all’analisi della compagine

sociale di D.

Ipotizzando quindi che la Società D sia posseduta da:

• Socio G persona fisica al 50%

• Socio H persona fisica al 40%

• Socio I persona fisica al 10%

i titolari effettivi della Società “Beta S.r.l.” risulteranno essere i soci persone fisiche G e H in quanto controllano la società “Gamma” S.r.l. tramite la loro quota di

partecipazione sociale (che raggiunge e supera il 25% più uno) della Società D, detentrice

del 70% della “Beta S.r.l.”

Ma come dovrà procedere il nostro professionista per risalire lungo la catena di controllo

allo scopo di determinare quali sono i soci che detengono il controllo di una società tramite

un'altra? Attraverso quali documenti o procedure?

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La norma stabilisce che il professionista dovrà valutare - anche in base all’indice di rischio

che è tenuto ad attribuire al cliente e di cui tratteremo a breve - le modalità da adottare per

l’identificazione del titolare effettivo decidendo se:

• farsi rilasciare una dichiarazione di responsabilità da parte del cliente;

• promuovere delle autonome verifiche facendo ricorso a pubblici registri, elenchi,

atti o documenti conoscibili da chiunque.

Concludendo se il professionista attribuisce al proprio cliente e alla prestazione da questi

richiesta, un rischio basso di attività di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, potrà

procedere all’identificazione del titolare effettivo anche tramite una semplice dichiarazione. Allo scopo sempre nelle Linee Guida del CNDCEC è possibile trovare un

facsimile denominato “Modello B2” che si riporta di seguito.

Viceversa se al proprio cliente e alla prestazione da questi richiesta viene attribuito un

rischio medio o alto, il il professionista dovrà sostituire o affiancare alla dichiarazione del

cliente delle autonome verifiche facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o

documenti, conoscibili da chiunque quali ad esempio elenchi soci, visure camerali, ecc…

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Caso N. 18

Titolare effettivo società controllata da società estera. In data 1 gennaio 2011 la Società “Delta S.r.l.” attraverso il proprio Presidente del

Consiglio di amministrazione Sig. Giovanni Bianchi conferisce al Dott. Davide Giampietri

commercialista di Padova l’incarico professionale per la consulenza in materia di

contabilità e bilancio. La compagine sociale della Società è così composta:

• Mario Rossi - titolare del 5%

• Società Gamma S.r.l. - titolare del 25%

• Società Zeta - titolare del 70%

Soluzione

Per determinare il titolare effettivo della Società “Delta S.r.l.” il professionista dovrà porre

l’attenzione verso la compagine sociale della “Società Zeta S.r.l.” detentrice del 70%.

S’ipotizza ora che la “Società Zeta S.r.l.” sia una società di diritto lussemburghese.

Anche in questo caso è necessario comunque conoscere il titolare effettivo di quest’ultima. Non basterà al professionista l’identificazione degli amministratori della

controllata e della controllante.

Se il professionista non è in grado di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della

clientela, tra cui rientra quello di identificazione e di verifica del titolare effettivo, deve interrompere o non eseguire la prestazione professionale richiesta secondo i dettami

dell’articolo 23 che così recita: “quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto

non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti

dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto

continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al

rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se

effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III.”.

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Caso N. 19

Titolare effettivo società con soci detentori di quote inferiori al 25% più uno. In data 1 gennaio 2011 la Società “Kappa S.n.c.” attraverso uno degli amministratori, il

Sig. Giovanni Rossi, conferisce al Dott. Davide Giampietri commercialista di Padova

l’incarico professionale per la consulenza in materia di contabilità e bilancio. La

compagine sociale della Società è così composta:

• Alberigo Rossi – titolare del 20%

• Giovanni Rossi - titolare del 20%

• Giuseppe Rossi - titolare del 20%

• Marco Rossi – titolare del 20%

• Mario Rossi - titolare del 20%

Soluzione

Siamo in presenza della situazione in cui nessuno dei soci persone fisiche detiene una

quota di partecipazione eccedente il 25% più uno del capitale sociale del cliente,

condizione per cui non risulterebbe esserci, in base a questo criterio, un titolare effettivo.

In questa ipotesi al momento dell’identificazione del titolare effettivo dovrà essere

considerata l’esistenza di altri rapporti in base ai quali le persone fisiche esercitano il controllo sulla direzione del cliente, come ad esempio attraverso:

• patti parasociali;

• socio di riferimento in virtù di rapporti familiari tra i partecipanti del capitale sociale;

• persona fisica che esercita l’attività di direzione e coordinamento sul cliente.

Tutto ciò in linea con quanto esposto nell’articolo 1, comma 2, lettera u) dell’allegato

tecnico al decreto, il quale prevede per identificare il titolare effettivo, il ricorso anche ad un

criterio diverso da quello della percentuale di partecipazione al capitale sociale del cliente:

“Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

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1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o

controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o

indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale

o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al

portatore, purche' non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un

mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi

alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale

criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento

più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il

controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

omissis…”

Conclusione: nel caso di specie abbiamo ipotizzato che i suddetti soci siano 5 fratelli, tutti

amministratori della società e senza nessuna sottoscrizione di particolari patti parasociali.

Come visto nel caso precedente, essendo molto rischioso concludere semplicemente che

non esiste un titolare effettivo, è prudenzialmente consigliabile nell’ipotesi in esame

identificare tutti i 5 soci come titolare effettivi della società “Kappa S.n.c.”.

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Caso N. 20

Titolare effettivo società fiduciaria In data 1 gennaio 2011 la Società Fiduciaria “Sigma S.p.A” attraverso il proprio Presidente

del Consiglio di amministrazione Sig. Giovanni Bianchi conferisce al Dott. Davide

Giampietri commercialista di Padova l’incarico professionale per la consulenza su

trasferimento di un immobile.

Soluzione

Il D.lgs 13 agosto 2010 n. 141, ha determinato rilevanti modifiche per quanto riguarda la

disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, modifiche che hanno avuto riflessi

anche in merito alle situazioni che possono generare una adeguata verifica di tipo

semplificato. La più rilevante riguarda le società fiduciarie che vengono suddivise in due

distinte categorie:

• le società che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari,

controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario

finanziario;

• le società che hanno adottato la forma di società per azioni e che hanno capitale

versato di ammontare non inferiore a 240.000 euro.

Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela troveranno applicazione nei

confronti delle società fiduciarie di matrice bancaria, quando entreranno in vigore i provvedimenti attuativi del d.lgs 141/2010. Nel momento in cui troveranno applicazione

gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, il professionista non sarà tenuto né ad identificare la società fiduciaria cliente, né i titolari effettivi per conto dei quali essa opera.

Le fiduciarie che non rientreranno fra quelle sopra evidenziate, faranno parte delle

società sottoposte ad adeguata verifica ordinaria, dove, il professionista è tenuto ad

espletare le procedure di identificazione, sia nei confronti della fiduciaria come

soggetto diverso dalla persona fisica, sia nei confronti del titolare effettivo per conto del

quale essa compie operazioni.

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Concludendo, il professionista che nel corso della verifica della struttura di proprietà e di

controllo del cliente rilevi la presenza di una o più società fiduciarie sarà chiamato a

chiedere di conoscere le complete generalità del fiduciante. Le società fiduciarie

dovranno fornire ai sensi dell’art. 21 del decreto, tutte le informazioni necessarie per

consentire al professionista di poter adempiere agli obblighi di adeguata verifica della

clientela come ribadito dal MEF con nota del 9 aprile 2009 prot. 29165.

Le notizie e informazioni ricevute dovranno essere custodite nel fascicolo della cliente con

modalità da garantire la riservatezza del negozio fiduciario di cui il professionista è

venuto a conoscenza.

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2.4 VERIFICA DEL RATING DELLA CLIENTELA

L’art. 20 del decreto prevede che gli obblighi di verifica della clientela saranno assolti dai

professionisti commisurandoli al livello di rischio associato al tipo di cliente, alla

prestazione professionale, all’operazione o alla transazione compiuta.

Il professionista dovrà in sostanza dimostrare alle Autorità competenti che la portata delle

misture adottate sia adeguata all’entità del rischio di riciclaggio e di finanziamento al

terrorismo.

In relazione al cliente e quindi, al profilo soggettivo, rilevano i seguenti elementi:

• natura giuridica;

• prevalente attività svolta;

• comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o

dell’instaurazione della prestazione professionale;

• area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte.

Con riferimento all’operazione o alla prestazione professionale e quindi, al profilo

oggettivo, vanno considerati:

• tipologia;

• modalità di svolgimento;

• ammontare;

• frequenza e durata;

• ragionevolezza (in rapporto all’attività svolta dal cliente);

• area geografica di destinazione del prodotto/oggetto dell’operazione o del rapporto

continuativo.

Il Professionista deve quindi servirsi dei criteri generali sopra elencati per associare, a

ciascun cliente, un determinato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La norma appositamente non detta una procedura uniforme di esecuzione dell’obbligo

in quanto si fonda sul c.d. principio del “know your customer”, in base al quale, il

comportamento, nei confronti del cliente, sarà necessariamente personalizzato graduando

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il livello di guardia in relazione alla pericolosità che i predetti indici permettono di

determinare.

All’interno delle Linee Guida, il CNDCEC ha previsto una procedura che consente di

convertire i dati in possesso del Professionista (il tipo di prestazione professionale, la

natura giuridica del cliente, ecc.) in termini di maggiore o minor grado di rischio di

riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

In base alle indicazioni fornite, nell’applicare il metodo dell’approccio basato sul rischio, il

Professionista è tenuto a considerare:

• gli elementi connessi al cliente (natura giuridica, prevalente attività svolta,

comportamento tenuto all’atto del compimento dell’operazione) e associare a

ciascuno di essi un determinato punteggio in termini di minor/maggior rischiosità.

Da questa prima valutazione, emerge un punteggio complessivo che indica il livello

di rischio connesso al cliente;

• gli elementi relativi alla prestazione od operazione (tipologia, modalità di

svolgimento, ammontare, frequenza, durata, ragionevolezza, area geografica di

destinazione) e assegnare a ciascuno di tali elementi un determinato punteggio in

termini di minor/maggior rischiosità. Da questa seconda valutazione, emerge un

punteggio complessivo che indica il livello di rischio connesso alla prestazione (od

operazione).

Dalla valutazione congiunta dei due punteggi così ottenuti, si ottiene un unico indice,

espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

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Compilazione pratica delle schede delle Linee Guida per la valutazione del rating.

A. Aspetti connessi al cliente Livello di rischio

a.1. Natura giuridica

Ditta individuale

Associazione professionale

Società di persone

Società di capitali

Trust

Società fiduciaria

Altro

Totale a.1.

a.2. Prevalente attività svolta

Operazioni “normali”

Operazioni di particolare rilevanza

Operazioni “anomale”

Totale a.2.

a.3. Comportamento tenuto al momento dell’operazione

Nella norma (cliente collaborativo/trasparente)

Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente)

Totale a.3.

a.4. Area geografica di residenza

Italia

Paesi UE

Paesi extra UE

Territori off shore

Totale a.4.

TOTALE PUNTEGGIO (A)

Ad ognuno dei quattro aspetti legati al cliente deve essere assegnato un punteggio che va

da un minimo di 1 a un massimo di 5, il totale del punteggio della scheda A, origina quindi

un range che va da un punteggio totale minimo di 4 fino a un punteggio totale massimo di

20.

• a.1. Natura giuridica: alla complessità crescente della struttura organizzativa del

cliente individuata nel modello corrisponde un crescente livello di rischio di

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riciclaggio di conseguenza è ragionevole assegnare il punteggio minimo di 1 alla

ditta individuale salvo poi salire di punteggio per le strutture organizzative più

complesse;

• a.2. Prevalente attività svolta: l’attività svolta deve essere valutata in base ad

elementi quali i mezzi impiegati, le modalità di svolgimento e la destinazione dei

risultati. Secondo le indicazioni fornite nella R.B.A.-Guidance for Accountants del

G.A.F.I. possono, in tal senso, indicare un rischio di riciclaggio più elevato del

normale le seguenti circostanze:

o effettuazione di transazioni o utilizzo di strutture non coerenti con il profilo

dell’impresa del cliente (p.e. numero dei dipendenti rispetto alle dimensioni e

natura della società, etc. )

o clienti operanti in settori ad alto rischio di riciclaggio o che effettuano

operazioni ad elevato rischio di riciclaggio (società che effettuano un alto

livello di transazioni in contanti ovvero che investono in immobili a prezzi

minori/maggiori rispetto alla norma, o che effettuano pagamenti

internazionali senza giustificazione economica, etc.).

Concludendo per operazioni “normali” si intendono tutte quelle connesse all’attività

abitualmente svolta dal cliente, mentre operazioni apparentemente “normali”

potrebbero risultare anomale ove, ad esempio, l’importo dell’investimento ad esse

correlato sia particolarmente elevato rispetto alle dimensioni economiche e

finanziarie del cliente e l’operazione venga finanziata con mezzi provenienti da

fonti non abituali. In tal caso, infatti, l’operazione, pur configurandosi “normale”, di

fatto perderebbe tale caratteristica in ragione delle dimensioni dell’investimento e

delle relative modalità di finanziamento;

• a.3. Comportamento tenuto al momento dell’operazione: secondo le indicazioni

fornite nella R.B.A.- Guidance for Accountants del G.A.F.I. ai fini della valutazione

della trasparenza del cliente si potranno, ad esempio, valutare i seguenti

comportamenti:

o Mancanza della presenza fisica del cliente nella fase iniziale del rapporto e

perdurante mancanza di contatti (diretti) con il cliente, nei casi in cui si

ritengono normali;

o Frequente modificazione della struttura legale del cliente (modificazione della

denominazione, trasferimenti di partecipazioni, .etc.);

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o Ingiustificata complessità della struttura del cliente

o Difficoltà nell’individuazione del titolare effettivo;

o Cambiamenti ingiustificati nella titolarità.

• a.4. Area geografica di residenza: il maggior problema valutativo su questo punto

lo si potrà riscontrare con riferimento ai Paesi Extra UE. Si segnala che ai fini della

valutazione di un alto rischio si potrà, ad esempio, considerare, conformemente a

quanto previsto dal GAFI, se il Paese di residenza sia o meno:

o soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall’O.N.U. o

altri organismi internazionali;

o identificato da fonti accreditate (F.A.T.F.-G.A.F.I., I.M.F., Egmont Group of

Financial Intelligence Units, etc.) come Paese che:

§ non ha adottato un’appropriata legislazione in materia di

antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo;

§ finanzia o sostiene attività terroristiche ovvero coopera con

organizzazioni terroristiche;

§ presenta livelli significativi di corruzione e di altre attività criminose;

mentre ai fini della valutazione di un basso rischio si potrà, ad esempio, verificare

se il cliente risieda in uno dei Paesi individuati, ai sensi dell’art. 25, comma 2, dal

D.m. Economia e finanze del 12 agosto 2008 in altre parole in uno tra gli Stati extra

UE che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e prevedono il

controllo del rispetto di tali obblighi.

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Un identico processo va attuato per la valutazione degli aspetti legati alle operazioni: poiché sono gli stessi divisi in sei categorie, si ottiene un totale della scheda B che cade

in un range compreso tra un punteggio minimo di 6 e un massimo di 30.

B. Aspetti connessi all’operazione Livello di rischio

b.1. Tipologia

Ordinaria

Straordinaria

b.2. Modalità di svolgimento

Con banche

Tra soggetti privati

b.3. Ammontare

Basso

Medio

Alto

b.4. Frequenza e durata

Occasionale

Poco frequente

Frequente

b.5. Ragionevolezza

Congrua

Non congrua

b.6. Area geografica di destinazione

Italia

Paesi UE

Paesi extra UE

Territori off shore

TOTALE PUNTEGGIO (B)

• b.1. Tipologia: l’ordinarietà o, al contrario, la straordinarietà dell’operazione deve

essere considerata in relazione all’attività abituale del cliente, avuto riguardo alla

tipologia e alle dimensioni della stessa;

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• b.2. Modalità di svolgimento: la prestazione o l’operazione svolta anche tramite

l’intervento di uno o più istituti di credito avrà una valutazione del rischio più bassa

rispetto all’operazione effettuata tra privati in quanto nel primo caso interviene un

secondo soggetto vincolato agli obblighi di legge antiriciclaggio.

• b.3. Ammontare: va da se che per quanto riguarda l’ammontare, le operazioni più

rilevanti otterranno un punteggio più alto rispetto a quelle di valore più modesto. In

ogni caso è opportuno evidenziare che alle operazioni effettuate in tutto o in parte

mediante l’impiego di denaro contante deve essere sempre attribuito un punteggio

più elevato

• b.4. Frequenza e durata: è un aspetto un po controverso ai fini valutativi del rischio

antiriciclaggio; possiamo comunque asserire che prestazioni frequenti o a tempo

indeterminato portano ad una frequentazione più costante con il cliente e quindi ad

una maggiore conoscenza dello stesso e di conseguenza è ragionevole assegnare

un punteggio più basso a queste tipologie di prestazioni rispetto alla prestazione

occasionale.

• b.5. Ragionevolezza: in questo caso invece la valutazione del rischio è legata ad

aspetti più lampanti come la congruità o meno dell’operazione. Ad esempio in caso

di un’acquisizione immobiliare, se la stessa è effettuata a valori di mercato otterrà

un punteggio basso se invece è effettuata a valori palesemente discostanti da quelli

reali otterrà un punteggio alto.

• b.6. Area geografica dell’operazione: valgono le stesse considerazioni fatte in

precedenza per il punto a.4.

C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del

terrorismo

Totale punteggio A

Totale punteggio B

TOTALE COMPLESSIVO (C)

La scheda C in ultimo consente di ottenere il valore complessivo del grado di rischio in

base al quale il professionista deve assumere comportamenti diversi per assolvere agli

obblighi di adeguata verifica della clientela

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Considerando i punteggi minimi e massimi sopra ipotizzati, si ottiene - come grado di

rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo - un valore:

• basso con punteggi compresi tra 10 e 30

• medio con punteggi compresi tra 31 e 40

• alto con punteggi compresi tra 41 e 50

In linea di massima, i clienti acquisiti da tempo possono presentare un valore di rischio

basso ed inferiore ad altri in virtù della conoscenza più approfondita che ne ha il

professionista, frutto di decine e decine di prestazioni già svolte, sempre però a meno che

il cliente non sia un Trust o una Società Fiduciaria, non abbia un’attività diversa dalla

semplice produzione di un bene o di un servizio (come potrebbe essere, ad esempio,

quella di intermediazione mobiliare) e non operi in Italia.

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Caso N. 21

Tenuta della contabilità – Società “Alfa S.r.l.” In data 1 gennaio 2011 la Società “Alfa S.r.l.” di Padova attraverso il proprio Presidente del

Consiglio di amministrazione Sig. Giovanni Bianchi conferisce al Dott. Davide Giampietri

commercialista di Padova l’incarico professionale per la tenuta della contabilità. Il

professionista deve in questo caso valutare solo il rischio connesso al cliente

Soluzione

A. Aspetti connessi al cliente Livello di rischio

a.1. Natura giuridica

Ditta individuale

Associazione professionale

Società di persone

Società di capitali 3

Trust

Società fiduciaria

Altro

a.2. Prevalente attività svolta

Operazioni “normali” 1

Operazioni di particolare rilevanza

Operazioni “anomale”

a.3. Comportamento tenuto al momento dell’operazione

Nella norma (cliente collaborativo/trasparente) 1

Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente)

a.4. Area geografica di residenza

Italia 1

Paesi UE

Paesi extra UE

Territori off shore

TOTALE PUNTEGGIO (A) 6

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C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del

terrorismo

Totale punteggio A 6

Totale punteggio B

TOTALE COMPLESSIVO (C) 6

Ricordando che la tabellina prevede rischio:

• basso con punteggi compresi tra 4 e 12

• medio con punteggi compresi tra 13 e 16

• alto con punteggi compresi tra 17 e 20

nel caso di specie e in via generale la tenuta della contabilità difficilmente potrà generare

un elevato rischio di riciclaggio del denaro o di finanziamento del terrorismo.

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Caso N. 22

Acquisizione beni di lusso Società “Beta S.r.l.” In data 1 gennaio 2011 la Società “Gamma S.r.l.” di Padova, con capitale sociale di 10.000

euro attraverso il proprio Presidente del Consiglio di amministrazione Sig. Giovanni Bianchi

conferisce al Dott. Davide Giampietri commercialista di Padova l’incarico professionale per la

consulenza su trasferimento di beni immobiliari e di lusso in territori extra Ue, ricorrendo alla

conclusione di contratti a favore di un terzo, o di contratti per persona da nominare. Il

professionista deve valutare il rischio connesso al cliente e connesso

all’operazione/prestazione.

Soluzione

A. Aspetti connessi al cliente Livello di rischio

a.1. Natura giuridica

Ditta individuale

Associazione professionale

Società di persone

Società di capitali 4

Trust

Società fiduciaria

Altro

a.2. Prevalente attività svolta

Operazioni “normali”

Operazioni di particolare rilevanza 5

Operazioni “anomale”

a.3. Comportamento tenuto al momento dell’operazione

Nella norma (cliente collaborativo/trasparente)

Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente) 5

a.4. Area geografica di residenza

Italia 1

Paesi UE

Paesi extra UE

Territori off shore

TOTALE PUNTEGGIO (A) 15

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B. Aspetti connessi all’operazione Livello di rischio

b.1. Tipologia

Ordinaria

Straordinaria 4

b.2. Modalità di svolgimento

Con banche

Tra soggetti privati 4

b.3. Ammontare

Basso

Medio

Alto 5

b.4. Frequenza e durata

Occasionale 4

Poco frequente

Frequente

b.5. Ragionevolezza

Congrua

Non congrua 4

b.6. Area geografica di destinazione

Italia

Paesi UE

Paesi extra UE 5

Territori off shore

TOTALE PUNTEGGIO (B) 26

C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del

terrorismo

Totale punteggio A 15

Totale punteggio B 26

TOTALE COMPLESSIVO (C) 41

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Ricordando che la tabellina prevede rischio:

• basso con punteggi compresi tra 10 e 30

• medio con punteggi compresi tra 31 e 40

• alto con punteggi compresi tra 41 e 50

Nel nostro caso ed in via generale nelle ipotesi in cui si incorrerà in una società che, pur

detenendo un capitale sociale di importo ridotto, voglia acquisire, a diverso titolo, la

disponibilità di beni, anche di lusso, di elevato valore o ancora che ricorra ripetutamente

alla conclusione di contratti a favore di un terzo, o di contratti per persona da nominare, o

aventi per oggetto diritti su beni immobili, potrà dare origine a una più elevata valutazione del rischio.

Ad ogni modo il valore riportato dalla scheda “C”, espressione del rischio di riciclaggio o

finanziamento del terrorismo, dovrà essere aggiornato nel corso del rapporto.

Ad esempio per quanto riguarda la scheda “A” relativa agli aspetti legati al cliente il

punteggio dovrà modificarsi in relazione all’evoluzione del cliente e quindi:

• in caso di trasformazione della struttura giuridica,

• modifica dell’attività prevalente;

• diversificazione dell’atteggiamento nei confronti del professionista;

• trasferimento della residenza all’estero o dall’estero in italia.

Per quanto attiene invece gli aspetti connessi all’operazione, scheda “B”, per ogni cliente

si può prevedere che vi sia anche più di una scheda.

E’ il caso in cui, successivamente al primo conferimento d’incarico, (esempio consulenza

fiscale e tenuta contabilità), seguano altre richieste di prestazioni professionali non

rientranti nel precedente incarico.

Le Linee Guida del CNDCEC rilevano che le carte di lavoro dovranno lasciare traccia dell’evoluzione della valutazione del rischio, onde evidenziare che l’analisi è stata

correttamente compiuta in modo costante dal professionista

A ciascun livello di rischio assegnato alla clientela (basso, medio o alto), corrispondono

comportamenti diversi che il professionista è tenuto ad assumere nell’ assolvere l’obbligo

di adeguata verifica della clientela e precisamente:

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a) in caso di rischio basso, l’obbligo di adeguata verifica va assolto secondo modalità ordinarie. Il controllo costante va esercitato con periodicità da definirsi caso per

caso, a seconda delle caratteristiche del cliente e della prestazione professionale.

Nell’ipotesi di rischio molto basso, il professionista potrebbe decidere di effettuare

l’aggiornamento del controllo solo al verificarsi di eventi modificativi della situazione

comunicata in origine. A tal fine risponde l’esigenza di richiedere al cliente

l’impegno scritto finalizzato a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni

dei dati inizialmente dichiarati.

b) In caso di rischio medio, il professionista deve assolvere l’obbligo di adeguata

verifica secondo modalità ordinarie ed esercitare un controllo costante con

periodicità prefissata e, in ogni caso sempre più ravvicinata, in caso di clienti i cui

dati siano soggetti a frequenti variazioni.

c) In caso di rischio alto, l’obbligo di adeguata verifica va invece assolto secondo

modalità rafforzate e il controllo costante esercitato in modo continuo con controlli

più rigorosi, oltreché frequenti.

In conclusione, per i clienti che richiedono prestazioni di consulenza amministrativa,

contabile e fiscale ordinaria, riguardante cioè esclusivamente la loro attività di produzione

o commercio di beni e servizi, senza la presenza di elementi anomali, e senza utilizzo di

forme giuridiche che possono nascondere o rendere difficile l’individuazione del soggetto

beneficiario delle operazioni, la valutazione del rischio generalmente non ha mai un valore

elevato.

Maggiori cautele nella valutazione del rischio sono in ogni caso dovute per i nuovi clienti,

di cui ovviamente non si hanno ancora molte informazioni, posto che il professionista può

successivamente correggere e aggiornare la prima valutazione, aggiornando la scheda

precedentemente utilizzata.

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2.5 Il controllo costante

La norma impone al Professionista di attuare un controllo costante sul cliente attraverso

l’analisi delle transazioni concluse durante la durata del rapporto professionale.

L’analisi deve consentire di verificare la compatibilità di tali transazioni con la conoscenza

che il Professionista ha del proprio cliente e delle sue attività commerciali, con particolare

riguardo all’origine dei fondi disponibili e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le

informazioni custodite.

La finalità ultima dell’attività di controllo è quella dell’intercettazione di flussi di ricchezza

provenienti da attività sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Per tale motivo l’obbligo di controllo costante assume maggior rilievo con riferimento ai

rapporti continuativi protratti nel tempo e caratterizzati da una serie di prestazioni non

sempre collegate fra loro.

Andranno quindi monitorati costantemente tutti gli atti negoziali, i contratti e le transazioni

economiche posti in essere dal cliente durante il rapporto professionale, sebbene ciò si

traduca in un ulteriore appesantimento degli adempimenti gravanti sul professionista.

Al professionista è lasciato un certo grado di discrezionalità nella scelta dei mezzi e delle

procedure in grado di assicurare tali finalità.

Seguendo le Linee Guida del CNDCEC possiamo predisporre una check list per

ottemperare al controllo costante:

ü raccogliere una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la

variazione dei dati ivi indicati;

ü programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio che, per

semplicità, per le prestazioni continuative, potrebbero essere collegate alla

periodicità di fatturazione;

ü istituire degli automatismi per l’aggiornamento dei dati ad esempio annotando:

- la scadenza del documento di identità acquisito

- il termine per il rinnovo delle cariche sociali,

- eventuali termini connessi a contratti od atti,

- altri elementi ritenuti utili dal professionista;

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ü prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità

(entrata nella fascia di rischio alta);

ü istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla

valutazione del profilo di rischio;

ü annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello

svolgimento delle diverse prestazioni.

E’ opportuno documentare quanto più possibile quello che viene fatto ai fini del

monitoraggio e conservare nel fascicolo del cliente la documentazione utilizzata del

professionista.

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3. AUTORITA’ SOLUZIONI OPERATIVE E CONTROLLI Nel corso di questo capitolo esamineremo quali sono i controlli a cui possono essere assoggettati i

professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio e quali sono le Autorità preposte a tali

controlli. Prima di entrare nel merito sono doverose alcune premesse riguardo proprio alle Autorità

investite dalla normativa anche alla luce del correttivo apportato dal Decreto Legislativo n.

151/2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 novembre 2009 che ha introdotto alcune

novità anche in relazione ai compiti assegnati a detti organismi.

Le autorità alle quali il legislatore attribuisce il compito di garantire l’applicazione della normativa

antiriciclaggio sono quelle individuate dagli artt. 5,6,7,8 e 9 del D.Lgs n. 231/2007 e precisamente:

• Il Ministero dell’economia e delle finanza

• UIF – Unità di informazione Finanziaria

• Autorità di vigilanza di settore

• Ordini professionali

• Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e D.I.A.

E’ bene evidenziare che la normativa dà una importanza particolare alla collaborazione tra le

diverse Autorità anche attraverso l’azione del Comitato di Sicurezza Finanziaria in cui siedono tutti

i soggetti responsabili della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Vediamo ora nel dettagli i compiti e le funzioni dei suddetti organismi.

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3.1 Il Ministero dell’economia e delle finanze

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è responsabile in ordine alle politiche di prevenzione

dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di

attività criminose o di finanziamento del terrorismo.

Il MEF cura i rapporti con gli organismi dell’Unione Europea e internazionali, incaricati di stabilire

le politiche e di definire gli standard in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema economico-

finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

Al MEF è attribuito l’importante compito di promuovere la collaborazione tra UIF, le Autorità di

vigilanza di settore, gli Ordini professionali, la Dia e la Guardia di Finanza.

Entro il 30 giugno di ogni anno l’Autorità presenta al Parlamento una relazione sullo stato

dell’azione di prevenzione.

Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è stato costituito un tavolo tecnico, con la

partecipazione della UIF, della Banca d’Italia e della Guardia di finanza, per la corretta

interpretazione della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo in relazione, in particolare, a

specifici quesiti rivolti alle autorità dai soggetti destinatari degli obblighi. Il tavolo di lavoro è uno

strumento particolarmente utile volto a agevolare la collaborazione delle autorità e la condivisione

delle valutazioni effettuate nonché delle scelte interpretative adottate..

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3.2 L’Unità di Informazione Finanziaria

Un ruolo centrale in materia di analisi delle operazioni sospette e dei flussi finanziari è svolto

dall’U.I.F. istituita presso la Banca d’Italia ma che esercita la propria funzione in completa

autonomia ed indipendenza.

Il decreto correttivo ha ampliato le funzioni svolte dall’U.I.F elencate dall’art. 6 del D.Lgs 231/2007

e precisamente esse sono:

• analizzare i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o

di finanziamento del terrorismo;

• ricevere le segnalazioni di operazioni sospette ed effettuarne l'analisi finanziaria;

• acquisire ulteriori dati e informazioni, presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni

sospette;

• ricevere le comunicazioni dei dati aggregati concernenti l’operatività degli intermediari

finanziari;

• impiegare i dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi e nell'anagrafe tributaria;

• emanare in materia di segnalazione di operazioni sospette, istruzioni da pubblicarsi nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sui dati e le informazioni che devono essere

contenute nelle segnalazioni stesse.

Avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento della propria attività l’U.I.F. provvede

anche ad elaborare schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico-

finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Con la modifica del sesto comma dell’articolo 9 del decreto le autorità di vigilanza di settore, le

amministrazioni interessate e gli ordini professionali dovranno informare l’ U.I.F. in caso di

violazione di una qualsiasi delle norme del D.Lgs. 231.

L’U.I.F, quale autorità preposta all’analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette che

provengono dai soggetti obbligati, svolge un’importante funzione di filtro tra le informazioni

provenienti da questi ultimi e l’approfondimento investigativo successivo. L’U.I.F., tra l’altro, è

l’unico soggetto preposto alla raccolta diretta delle informazioni inoltrate dagli obbligati nelle

segnalazioni.

La delicatezza di queste attribuzioni ha spinto il legislatore a puntualizzare come sia compito

dell’Unità indicare almeno il numero delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute dagli

obbligati e il seguito dato a tali segnalazioni. In sostanza, queste precisazioni sui compiti dell’U.I.F.

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mirano a ottimizzare la circolazione delle informazioni in previsione sia di un contrasto sempre più

efficace della criminalità sia di una collaborazione sempre più attiva fra i soggetti coinvolti .

Nonostante all’U.I.F. non siano stati assegnati precisi poteri di controllo sui professionisti, l’Unità

può comunque verificare il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del

riciclaggio o del finanziamento del terrorismo con riguardo alla segnalazione di operazioni

sospette o ai casi di omessa segnalazione di operazione sospetta mediante la collaborazione con

il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza

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3.3 Le Autorità di vigilanza di settore

Un ruolo importante per il funzionamento del sistema antiriciclaggio è svolto anche dalle Autorità

di vigilanza di settore (Banca d’Italia, Consob, Isvap) che sovraintendono al rispetto degli obblighi

da parte dei soggetti vigilati ed emanano disposizioni circa il loro corretto adempimento.

A tal fine possono effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione o la trasmissione di documenti, atti,

nonché di ogni altra informazione utile nei confronti dei seguenti soggetti:

• intermediari finanziari cosiddetti di primo livello

• altri operatori esercenti attività finanziaria

• società di revisione iscritte nell’albo speciale ex art. 161 del T.U.F.

Le Autorità di vigilanza infine possono eseguire, previe intese con il Nucleo speciale di polizia

valutaria della Guardia di Finanza, i controlli circa l’adeguatezza degli assetti organizzativi e

procedurali nonché l’osservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs 231/2007 e dalle relative

disposizioni di attuazione.

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3.4 Ordini professionali

All’interno del testo legislativo si rinvengono numerose disposizioni che chiamano in causa gli

ordini professionali, attribuendo agli stessi varie tipologie di funzioni che possiamo così

riassumere:

• funzioni consultive:

o in relazione all’emanazione da parte del Ministero della Giustizia delle disposizione

attuative degli obblighi di registrazione per i professionisti;

o In relazione all’aggiornamento periodico degli indicatori di anomalia da parte del Ministero

della Giustizia, su proposta dell’U.I.F.

• funzioni di collaborazione attiva:

o fornire all’U.I.F. le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste

o trasmettere senza ritardo all’U.I.F. le eventuali segnalazioni di operazioni sospette ricevute

dai propri iscritti e fornire anche agli organi investigativi le ulteriori informazioni ai fini

dell’analisi e dell’approfondimento delle segnalazioni. L’operatività di tale disposizione è

però subordinata all’emanazione di un decreto ministeriale che individui gli Ordini

professionali potenziali destinatari delle trasmissioni delle segnalazioni;

o informare l’U.I.F. delle ipotesi di violazione delle disposizioni del D.Lgs 231/2007 rilevate

nell’ambito dell’esercizio delle funzioni istituzionali nei confronti dei professionisti iscritti nei

propri albi:

• funzioni di vigilanza e controllo:

o promuovere e controllare l’osservanza da parte dei professionisti iscritti nei propri albi degli

obblighi antiriciclaggio;

o adottare misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della

corretta applicazione delle disposizioni.

Le informazione ed i dati acquisiti dagli ordini in ragione del ruolo ispettivo assegnato sono

coperte dal segreto d’ufficio fatta salva l’ipotesi in cui le informazioni siano richieste dall’autorità

giudiziaria.

Secondo quanto previsto dall’art. 20 co.1 i professionisti devono essere in grado di dimostrare agli

Ordini professionali che la portata delle misure adottate è adeguata all’entità del rischio di

riciclaggio o di finanziamento del terrorismo anche se appare del tutto evidente che non dovrebbe

essere rimessa al professionista questa mera valutazione soggettiva ma sarebbe certo più

opportuno se al professionista venissero fornite specifiche indicazioni predisposte dagli Ordini

professionali di concerto con le Autorità competenti, alle quali doversi uniformare.

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Allo stato attuale il legislatore non si è espresso in merito ai profili operativi di detto controllo così

come non ha precisato se detto controllo debba essere di tipo regolamentare o anche ispettivo e

debba limitarsi ai soli casi di evidente irregolarità o possa essere anche ti tipo preventivo.

Il potere di vigilanza degli ordini professionali non è comunque esclusivo in quanto resta fermo il

potere di eseguire controlli da parte del Nucleo Speciale di polizia valutaria della Guardia di

Finanza (art. 53 co. 3).

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3.5 Il N.S.P.V. della Guardia di Finanza

Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa

Antimafia e sono le forze di polizia che rivestono un ruolo fondamentale e per certi profili esclusivo

in materia di prevenzione e contrasto dell’utilizzo del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o di

finanziamento del terrorismo. La normativa antiriciclaggio assegna a loro il compito di svolgere

tutti gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni trasmesse dalla U.I.F. ai sensi dell’art. 47

del D.Lgs 231/2007. Il coordinamento dell’attività di approfondimento delle segnalazioni sulle

transazioni finanziarie sospette tra la DIA e il NSPV prevede in linea di massima la competenza

della DIA per le segnalazioni attinenti a fatti di criminalità organizzata mentre riserva al Nucleo

Speciale tutti gli altri tipi di segnalazione.

Il Nucleo speciale di polizia valutaria non si configura unicamente quale autorità investigativa

costituendo anche organismo di vigilanza ispettiva per finalità di antiriciclaggio poiché effettua in

via esclusiva i controlli diretti a verificare l’osservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 e

dalle relative disposizioni attuative.

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3.6. I Controlli della Guardia di Finanza

Appurato che al Nucleo speciale di polizia valutaria sono demandati i compiti di ispezione, verifica

e controllo della normativa antiriciclaggio nei confronti anche dei professionisti, vediamo di

esaminare più da vicino come avvengono tale attività e come il professionista deve comportarsi

per evitare di incorrere nelle sanzioni previste

3.7 Poteri e limiti della GDF.

Il testo del D.lgs. 231/2007 ha previsto, quali elementi di maggior rilevanza per il Corpo della

Guardia di finanza:

• la possibilità di avvalersi per l'attività di approfondimento delle segnalazioni e per le ispezioni

antiriciclaggio anche dei dati contenuti nella Anagrafe dei rapporti bancari di cui alla legge

248/2006 che garantisce la possibilità di avere un elenco completo dei rapporti intrattenuti dai

soggetti sottoposti ad indagine, così consentendo al reparto richieste mirate nei confronti degli

intermediari.

• la possibilità di delegare l'approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette e le ispezioni

antiriciclaggio a tutti i reparti della Guardia di Finanza;

• la modalità di trasmissione per via telematica delle segnalazioni di operazioni sospette, delle

eventuali richieste di approfondimenti nonché degli scambi di informazioni, attinenti alle

operazioni sospette segnalate;

• la possibilità di procedere ad attività di controllo anche nei confronti di soggetti sottoposti alla

vigilanza di altre autorità, previe intese con quest'ultime;

A tal fine, gli appartenenti al reparto o ai comandi delegati, oltre ai poteri di polizia tributaria e di

polizia giudiziaria propri di tutti i militari del Corpo, utilizzano anche quelli specifici e penetranti

previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge in materia valutaria (D.P.R. 31 marzo 1988,

n. 48) tra i quali spicca in primis quello di poter autonomamente superare i limiti del segreto

bancario oltre a:

• quelli attribuiti ai militari del Corpo in materia finanziaria dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 e

dalle leggi tributarie;

• quelli concernenti la possibilità di richiedere l'esibizione di libri contabili, documenti e

corrispondenza ed estrarne copia;

• quelli attinenti la contestazione delle violazioni di carattere amministrativo riscontrate.

Se durante lo svolgimento dell’attività di controllo ai fini antiriciclaggio il NSPV dovesse rilevare

violazioni di carattere tributario, questi potrà procedere direttamente ed in autonomia in quanto

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come abbiamo già avuto modo di commentare il NSPV riveste la doppia qualifica di polizia

tributaria e valutaria.

Per contro ai reparti ordinari della Guardia di Finanza nel corso di altre tipologie di accessi e/o

ispezioni deve ritenersi inibita l’attività di verifica del rispetto della normativa antiriciclaggio

presso gli studi professionali in quanto è in via esclusiva deputata al NSPV che come già visto

può sì specificatamente delegarne lo svolgimento ai nuclei provinciali ma la delega può e deve

esserne richiesta esibizione dal professionista.

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3.8 Modalità di Controllo

I controlli nei confronti dei professionisti e più specificatamente verso agli appartenenti all’Ordine

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di norma possono verificarsi:

• a seguito di segnalazione effettuata all’UIF dal professionista stesso per operazioni e/o

prestazioni richieste da un proprio cliente ritenute a rischio di riciclaggio o di finanziamento del

terrorismo;

• a seguito di indagini del NSPV nei confronti di un cliente dello studio allo scopo di acquisire

informazioni possedute dal professionista ed eventualmente utili ai fini investigativi;

• a seguito di ipotesi di omessa segnalazione da parte di un professionista per operazioni e

prestazioni fornite nei confronti di un cliente già oggetto di indagini da parte del NSPV;

• a seguito di indagini del NSPV sulla limitazione dell’uso del contante da parte di un cliente

dello studio anche eventualmente sorte durante un precedente accesso di altra natura (es.

contabile/fiscale) da parte di altro Corpo della Guardia di Finanza;

• a seguito di ispezioni antiriciclaggio volte alla verifica del corretto adempimento della

normativa antiriciclaggio

Per quanto attiene alle indagini che possono scaturire dalla segnalazione all’U.I.F. di una

operazione sospetta da parte di un professionista la procedura prevede che all'arrivo della

segnalazione il Nucleo speciale proceda ad un suo preliminare esame, consistente nell'analisi pre-

investigativa delle operazioni sospette segnalate, onde vagliarne la consistenza sotto l'aspetto

oggettivo e soggettivo, con riguardo particolare al profilo dei soggetti interessati all'operazione.

Tale processo può condurre:

• a non sviluppare ulteriormente la segnalazione poiché, tenuto conto dell'importo

dell'operazione, della causale o del tipo, delle relative modalità, dei motivi di sospetto

evidenziati dal professionista segnalante e dei soggetti coinvolti, la stessa, pur rientrando

eventualmente negli indici di anomalia, non sembra sottendere ipotesi di riciclaggio e,

conseguentemente, non appare, allo stato, meritevole di approfondimenti, salvo eventuali,

future significative emergenze;

• a non sviluppare ulteriormente la segnalazione per il già avvenuto interessamento dell'Autorità

giudiziaria, ovvero per effetto di indagini in corso da parte della Dia.

• ad approfondire la segnalazione sotto l'aspetto investigativo a cura direttamente del Nucleo

speciale o di un altro reparto da questi delegato.

Nel caso in cui il NSPV decida di approfondire la segnalazione al segnalante potranno essere

richiesti al professionista:

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• la copia di tutta la documentazione riferita all'operazione sospetta segnalata;

• gli elementi d'informazione su tutte le operazioni che hanno formato oggetto di registrazione e

identificazione;

Da un punto di vista operativo, è opportuno riflettere sull'importanza che tutti gli elementi

conosciuti dal segnalante siano direttamente compendiati nella segnalazione, al fine di

scongiurare la necessità che gli organismi investigativi debbano ottenere ulteriori

informazioni.

Dopo l'arrivo della documentazione e la relativa analisi, si possono ipotizzare le seguenti linee

operative:

• escussione in atti della persona nei cui confronti sia stata effettuata la segnalazione, al fine di

ottenere chiarimenti circa l'operazione finanziaria ritenuta sospetta (ex art. 29 T.U. Valutario);

• accesso presso i locali aziendali al fine di eseguirvi riscontri documentali, avvalendosi dei

poteri del T.U. Valutario;

• consultazione dell'archivio unico informatico.

Al termine dell'approfondimento in esame si possono individuare:

• violazioni amministrative alla normativa antiriciclaggio. In tal caso la GDF procederà alla

contestazione delle violazioni rilevate;

• indizi ed elementi configuranti ipotesi di reato, a seguito dei quali i militari procedono ad

interessare l'Autorità giudiziaria competente per territorio con la redazione dell'apposita

comunicazione di notizia di reato;

• situazioni rilevanti sotto il profilo tributario, che comportano l'interessamento del Comando del

Corpo territorialmente competente ad effettuare interventi di carattere fiscale nei confronti

dei contribuenti.

Sullo specifico tema dell'utilizzo dei dati acquisiti nell'ambito dell'attività antiriciclaggio per finalità di

repressione dell'evasione fiscale, è opportuno sottolineare che l'art. 36, ultimo comma D.lgs.

231/2007 prevede espressamente che i dati e le informazioni registrate nell'archivio unico

sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le vigenti disposizioni.

Per le c.d. ispezione antiriciclaggio a campione il NSPV o i militari della GDF delegati si avvalgono

dei medesimi poteri validi per l'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette.

L’ispezione si sviluppa mediante l'esecuzione di una serie di riscontri nei confronti dei soggetti

obbligati, con la specifica finalità di:

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• verificare la corretta e puntuale osservanza degli obblighi previsti dalla disciplina

antiriciclaggio;

• contrastare il riciclaggio dei proventi illeciti nella sua fase prodromica evitando l'utilizzo illecito

del sistema finanziario per la commissione dei reati di cui agli artt. 648-bis e ter del codice

penale;

• prevenire, ricercare e reprimere le violazioni amministrative e penali previste dalla normativa di

settore, che dovessero emergere nel corso dell'attività ispettiva.

Durante le ispezioni antiriciclaggio presso il professionista allo stesso potrà essere dunque

richiesto l’esibizione di documenti, atti, del fascicolo della clientela, nonché la consultazione

dell’archivio unico informatico o nel caso in cui il professionista abbia optato per la forma cartacea

del Registro della Clientela.

Con riguardo alla materiale esecuzione delle ispezioni, si evidenzia che:

• la facoltà di eseguire tali operazioni presuppone la possibilità di accedere presso i locali

aziendali ed eseguirvi anche ricerche documentali;

• i militari dovranno essere in possesso del foglio di servizio firmato dal Comandante del reparto

o suo delegato;

• al termine dell'ispezione, un originale del verbale dovrà essere rilasciato all'intermediario ed un

altro conservato agli atti del reparto.

Nell'ambito dell'attività ispettiva condotta nei confronti dei professionisti, assumono rilievo anche i

riscontri finalizzati ad individuare ed identificare il personale incaricato all'assolvimento degli

obblighi d'identificazione della clientela e di registrazione delle operazioni, attraverso il

controllo dei livelli di responsabilità assegnati con riferimento anche alle imposizioni previste dalla

normativa sulla protezione dei dati personali.

Venendo a trattare dei possibili esiti delle ispezioni, si osserva che anche in questo caso,

parallelamente a quanto avviene per l'approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette, alla

conclusione delle attività ispettive in esame, è ipotizzabile l'eventualità che vengano individuate:

• violazioni amministrative previste dalla normativa antiriciclaggio, posto che l'art. 60 del D.lgs.

231/2007 ha confermato la competenza della Guardia di finanza ad accertare ed a contestare

le violazioni amministrative antiriciclaggio previste dagli artt. 57 e 58;

• violazioni penali: in tale circostanza, indipendentemente dalla tipologia e dalla natura della

fattispecie di reato rilevata, i militari operanti, a norma dell'art. 220 delle disposizioni di

attuazione del codice di procedura penale dovranno inoltrare senza ritardo, ai sensi dell'art.

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347 c.p.p., la notizia di reato al pubblico ministero, nonché rispettare le forme previste dal

codice per l'assicurazione degli elementi probatori.

• situazioni rilevanti sotto il profilo tributario, per le quali verrà predisposto un appunto

informativo da inviare al reparto della Guardia di finanza competente ai fini della vigilanza

fiscale. A tale proposito, analogamente a quanto già affermato con riguardo alle segnalazioni

di operazioni sospette, si ritiene che le risultanze scaturite dall'attività ispettiva costituiscano

mero indizio utile per poter intraprendere eventuale attività di controllo ai fini fiscali, che in ogni

caso dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni concernenti i diritti e le garanzie del

contribuente oggetto di verifica fiscale, ai sensi del citato art. 12 della legge 212/2000 (Statuto

dei diritti del contribuente). E’ chiaro che in questo caso ad incorrere ad eventuali attività di

controllo ai fini fiscali sarà verosimilmente il cliente del professionista e non il professionista

stesso, sulla base delle informazioni raccolte durante la verifica del professionista.

Sull’ammontare delle sanzioni amministrative e pecuniarie alle quali possono incorrere i

professionisti durante le suddette verifiche ce ne occuperemo tra breve.

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3.9 Soluzioni operative per prevenire le sanzioni

Per i professionisti l’attività ispettiva mira in concreto a verificare:

• l’adeguata verifica delle clientela;

• la conservazione dei dati con l’istituzione del fascicolo del cliente;

• l’istituzione del registro della clientela o dell’archivio informatico;

• la registrazione dei dati e delle informazioni;

• l’effettuazioni delle segnalazioni delle operazioni sospette per fatti di riciclaggio o di

finanziamento del terrorismo;

• comunicazione al MEF delle violazioni della limitazione dell’uso del contante.

Nel controllo della corretta esecuzione dell’adeguata verifica della clientela l’ispezione si

preoccuperà di accertare che:

• l’identificazione del cliente sia avvenuta sulla base di documenti affidabili:

o per le persone fisiche questi possono essere i documenti di riconoscimento quali la carta

d’identità, il passaporto, la patente di guida, il libretto di pensione, il porto d’armi nonché

quelli di cui agli articoli 1 e 35 del D.P.R. 445/2000. Non è possibile invece avvalersi

delle dichiarazioni sostitutive.

o Per i soggetti diversi dalle persone fisiche possono essere validi ad esempio l’atto

costitutivo o la visura camerale. Quando il cliente è una società o un ente occorre verificare

l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza e acquisire le informazioni necessarie per

individuare e verificare l’identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per

l’operazione da svolgere. Di conseguenza sarà necessario raccogliere copia del verbale

del Cda di nomina e di attribuzione dei poteri o una visura aggiornata dalla quale è

possibile evincere tali informazioni.

• sia stata individuata e verificata l’identità del titolare effettivo: per identificare e verificare

l’identità del titolare effettivo si può decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o

documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi; e possibile

chiedere ai propri clienti i dati pertinenti e farsi rilasciare una dichiarazione scritta. Il cliente che

omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue

l’operazione o le indica false, non consentendo di individuare il titolare effettivo della

operazione realizzata, commette un delitto punito con la pena detentiva della reclusione da sei

mesi a un anno e con la pena pecuniaria della multa da 500 a 5.000 euro.

• sia stata raccolta l’informazione sullo scopo e natura della prestazione professionale:

generalmente questa informazione emerge dal mandato professionale e di conseguenza

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dovrebbe bastare raccogliere copia dello stesso da inserire nel fascicolo della clientela,

fascicolo che esamineremo più avanti, ma se questo non dovesse bastare in quanto al

professionista viene richiesta una prestazione particolare, diversa da quelle più comuni a

carattere continuativo, allora è bene che lo stesso si faccia dare dal cliente una dichiarazione

n forma scritta sullo scopo e natura della prestazione. A tal fine si fa presente che, ai sensi

dell’art. 21, i clienti devono fornire sotto la propria responsabilità tutte le informazioni

necessarie e aggiornate per consentire al professionista di adempiere agli obblighi di

adeguata verifica. Si deve evidenziare, peraltro, che la violazione di questo obbligo di

collaborazione attiva espone il cliente al rischio di vedersi addebitata una responsabilità di tipo

penale. L’art. 55, comma 3, punisce, infatti, l’esecutore dell’operazione “che non fornisce

informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione

professionale o le fornisce false”. Questa condotta criminosa, sempre che il fatto non

costituisca un più grave reato, integra una contravvenzione punita con la pena detentiva

dell'arresto da sei mesi a tre anni e con la pena pecuniaria dell'ammenda da 5.000 a 50.000

euro.

• Che sia stato effettuato il monitoraggio delle informazione nel corso della prestazione: in

questo caso è più difficile specificare un documento o una informazione da raccogliere che

possa essere valida in ogni caso. Le linee guida del CNDCEC definiscono il controllo costante

come “l’analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto in modo da

verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l’ente o la persona

tenuta all’identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo

profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi”. In definitiva è possibile

dimostrare di aver effettuato il controllo costante aggiornando la documentazione e le

informazioni in proprio possesso come ad esempio raccogliere copia dei nuovi verbali di

nomina dei Cda, informazioni inerenti la modifica dell’ oggetto sociale, del trasferimento di

sede, dell’apertura di nuove unità locali ecc… pratiche e documenti che comunque transitano

negli studi dei commercialisti e degli esperti contabili e che per praticità è consigliabile quindi

raccoglierne copia ai soli fini antiriciclaggio.

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La GDF provvederà ad accertare su tali adempimenti siano stati attuati nei casi previsti dalla legge

e quindi:

• quando la prestazione professionale abbia oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore

pari o superiore a 15.000 euro;

• quando la prestazione professionale sia di valore indeterminato o indeterminabile.

La più comuni prestazioni svolte dal professionista iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti e

degli Esperti Contabili sono riconducibili alla seconda fattispecie e quindi sempre oggetto

dell’adeguata verifica della clientela mentre le prime sono state ipotizzate ed elencate dalle Linee

Guida del CNDCEC. Per completezza riportiamo entrambe le classificazioni:

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Si ricorda che determinate prestazione sono escluse dagli obblighi di adeguata verifica della

clientela e in questi casi quindi nessun documento e informazione deve essere raccolta ai fini del

corretto adempimento antiriciclaggio:

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Oltre alla verifica delle corrette informazioni raccolte in merito all’adeguata verifica della clientela la

GDF si orienterà anche sulle modalità di esecuzione di tale obbligo per accertare che:

• l’identificazione sia avvenuta al momento del conferimento dell’incarico;

• l’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo sia avvenuta contestualmente

all’identificazione del cliente;

Potrebbero fornire informazioni non del tutto coerenti alcuni documenti raccolti in sede di

identificazione del cliente quali ad esempio i documenti d’identità con data di validità a partire da

un anno successivo a quello del conferimento dell’incarico; a difesa di quest’ultima ipotesi si può

comunque sempre sostenere di aver voluto aggiornare tale informazione con la raccolta del

documento in corso di validità a sostituzione di quello precedente.

Per evitare qualsiasi contestazione sarebbe bene comunque conservare tutti i documenti raccolti

anche se sostituiti da altri in corso di validità ed utilizzare e datare il fac simile riportato di seguito

da utilizzare nel momento della prima identificazione del cliente.

Si ricorda infine che le sanzione che il professionista potrebbe incorrere per le infrazioni in merito

all’adeguata verifica della clientela è la seguente:

• Sanzioni penale: multa da 2.600 a 13.000 euro

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Per l’obbligo di conservazione dei documenti e delle informazione acquisite il controllo della GDF

mira a riscontrare che sia stato adempiuto quanto previsto dall’art. 36 chiedendo quindi esibizione

del fascicolo della clientela al quale capitolo rimandiamo per il dovuto approfondimento.

Con riferimento alla registrazione dei dati invece il controllo mira a:

• accertare che siano state tempestivamente effettuate le registrazione dei dati acquisiti entro

trenta giorni.

Il decreto correttivo con il nuovo co. 1 bis dell’art. 38 prevede che il termine di trenta giorni decorre:

• dall’accettazione dell’incarico professionale

• dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni

• dal termine della prestazione professionale

La nuova disposizione in realtà crea una serie di dubbi interpretativi lasciando apparentemente al

professionista la possibilità discrezionale di scegliersi il momento più opportuno per effettuare la

registrazione sollevandolo dal pericolo di essere sanzionato in sede di controllo.

Il professionista potrebbe eseguire la registrazione in base alla natura dell’incarico ricevuto

utilizzando il criterio dell’accettazione quando riterrà di essere in possesso di tutte le informazioni

mentre se prevede di venire a conoscenza di ulteriori dati in un momento successivo, per esempio

nel corso di una seconda visita del cliente, sposterà in avanti l’adempimento della registrazione. In

ultimo quando la prestazione ha invece una durata non definibile a priori il professionista potrebbe

attendere la conclusione della stessa per eseguire la registrazione.

Una interpretazione però più ragionevole suggerirebbe invece di utilizzare il criterio del termine

della prestazione solo per quegli incarichi di breve durata come nel caso in cui il professionista è

chiamato ad effettuare una singola operazione. Con riguardo agli incarichi continuativi invece la

norma dovrebbe essere intesa che il termine sia da riferire solo all’accettazione dell’incarico.

I dati che comunque i professionisti, al di la del termine prefissato, devono registrare ai sensi

dell’art. 36 co.2 sono rappresentati dalla seguente tabella:

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Il professionista che vuole adempiere all’obbligo di registrazione potrà alternativamente optare per:

• un archivio unico informatico

• un registro cartaceo della clientela.

Ovviamente nel corso dell’ispezione i militari della GDF richiederanno al professionista di visionare

l’uno o l’altro a seconda di quello in essere nello studio e di poter consultare le informazioni ivi

registrate.

Le sanzioni che il professionista può incorrere relativamente al non corretto adempimento della

registrazione dei dati sono le seguenti:

• Omessa istituzione archivio informatico o registro della clientela, ovvero mancata adozione

delle modalità di registrazione:

o Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro

• Omessa, incompleta o tardiva registrazione nell’archivio o nel registro:

o sanzione penale: multa da 2.600 ad euro 13.000;

Proseguendo sull’analisi dei controlli della GDF al professionista uno senz’altro importante è quello

relativo all’adempimento di segnalazione di operazione sospetta.

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L’attività di controllo in questo caso mira a verificare eventuali ipotesi di omessa segnalazione

all’U.I.F. e non è quindi limitato ad aspetti formali ma investe profili sostanziali in quanto si dovrà

appurare in maniera obiettiva l’iter che ha portato il professionista ad non rilevare come sospetta

una determinata prestazione.

Ad oggi il rischio maggiore che un professionista può incorrere nei controlli di questo tipo sono

correlati alla poca conoscenza che lo stesso potrebbe avere nei confronti di un suo nuovo cliente, il

quale per ipotesi potrebbe presentarsi al nuovo studio essendo già oggetto di indagini da parte del

NSPV, ancor prima quindi che il professionista abbia iniziato a svolgere prestazioni professionali

per suo conto.

Ne consegue che sarebbe buona norma assegnare sempre ai nuovi clienti un profilo di rischio

adeguato, salvo poi eventualmente rivedere al ribasso tale valutazione, in modo da rimanere ben

all’erta su eventuali operazioni richieste che in virtù della poco conoscenza del cliente potrebbero

risultare poco trasparenti.

In merito alla segnalazione delle operazioni sospette eventualmente trasmesse da un

professionista la GDF controlla che le stesse siano state assoggettate al regime di riservatezza di

cui agli articoli 45 e 46 del D.lgs 231/2007.

Va ricordato che nessun soggetto può venire a conoscenza dell’avvenuta segnalazione nemmeno

il personale dello studio al quale normalmente è affidato il compito di eseguire la registrazione dei

dati nell’archivio unico o nel registro della clientela o ancora di affiancare il professionista nel corso

dell’adeguate verifica della clientela; non a caso il compito di trasmettere la segnalazione è affidato

.direttamente ed esclusivamente al professionista.

Le sanzioni che il professionista può incorrere relativamente all’adempimento di segnalazione delle

operazioni sospette sono le seguenti:

• Omessa segnalazione di operazione sospetta

o Sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40 per cento dell’importo della

operazione

• Violazione dell’obbligo di segretezza:

o Sanzione penale: arresto da 6 mesi a 12 mesi o ammenda da Euro 5.000 a Euro

50.000

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Infine, un ultimo controllo a cui il professionista può essere soggetto è quello correlato alla

limitazione dell’uso del contante. 2

Ricordiamo che:

• è vietato il trasferimento di denaro contante, o di libretti di deposito bancari o postali al

portatore, effettuato, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi e senza il tramite di istituti di credito

per un importo pari o superiore a Euro 1.000;

Modifica soglia del contante

In casi di infrazioni il professionista deve comunicare al MEF e all’Agenzia delle Entrate entro 30

gg dalla data in cui lo stesso è avvenuto a conoscenza di tale infrazione e i controlli della GDF

sono volti ad appurare se tale segnalazione è stata correttamente per l’appunto effettuata.

Con riferimento alla soglia dei 1.000 euro va ricordato che il professionista deve segnalare anche

le eventuali operazioni frazionate e precisamente quelle singole movimentazioni di ammontare

inferiore alla soglia ma che appaiono per l’appunto artificiosamente frazionate e riconducibili in

realtà ad un unico ammontare complessivo superiore ai 1.000 euro.

Le sanzioni che in questo può incorrere il professionista sono:

• Omessa comunicazione al MEF della violazione dei limiti sulla circolarizzazione del contante

o Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30 per cento dell’importo della

operazione, del saldo del libretto o del conto con sanzione minima pari a 3.000 euro

.

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3.10 Il fascicolo della clientela

Il primo comma del’art. 36 sancisce l’obbligo di conservazione di tutti i documenti e di tutte le

informazioni che i professionisti hanno acquisito nell’assolvere agli obblighi di adeguata verifica

della clientela.

In particolare i professionisti devono:

• con riguardo agli oneri di adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo conservare per

un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale la copia o i riferimenti dei

documenti richiesti;

• con riguardo alle operazioni e alle prestazioni professionali conservare per un periodo di dieci

anni dall’esecuzione della operazioni o dalla cessazione delle prestazioni professionali, le

scritture e le registrazioni consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga

efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari

Con le modifiche apportate dal decreto correttivo l’obbligo di registrazione e conservazione è stato

ora esteso anche ai dati identificativi del titolare effettivo e non solo quelli del cliente.

Al fine di adempiere correttamente a tali obblighi il professionista dovrà istituire per ciascun cliente

un apposito fascicolo, il c.d. fascicolo della clientela, nel quale conservare tutta la

documentazione, affinché questa possa essere messa successivamente a disposizione per

qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o ancora

per relative analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente.

L’adozione di un fascicolo della clientela è una prassi già ampiamente diffusa negli studi

professionali, e una prima soluzione potrebbe essere quella di integrare i fascicoli esistenti con la

documentazione prevista dalla normativa antiriciclaggio. Dal lato pratico però è consigliabile

istituire degli appositi fascicoli ai soli fini della normativa antiriciclaggio, (si ricorda che il

fascicolo è espressamente previsto dall’art. 38 comma 2) in modo che, in caso di richiesta del

fascicolo da parte degli organi di controllo, si è certi di consegnare solo le informazioni necessarie

all’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio e non anche documenti di natura diversa (fiscale,

societaria ecc…) che di norma arricchiscono il fascicolo della clientela normalmente in uso negli

studi.

Cosa dovrà contenere allora il fascicolo della clientela ai soli fini antiriciclaggio?

Del contenuto si occupano anche le Linee Guida del CNDCEC, ed in base alle loro indicazioni il

fascicolo dovrà quindi contenere:

• fotocopia documento di riconoscimento valido alla data dell’identificazione (il documento va

aggiornato solo in caso di variazioni sostanziali, es. decreto per modifica del cognome o del

nome);

• fotocopia codice fiscale;

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• fotocopia Partita IVA (per i titolari di partita Iva);

• visura camerale (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio per i soggetti diversi da persona

fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza. Verbale Cda di

nomina);

• documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di

adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata;

• eventuale attestazione ex art. 30 (rilasciata al professionista da uno dei soggetti elencati dalla

norma nel caso di assenza fisica del cliente, c.d. identificazione a distanza);

• copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale dell’incarico, é consigliabile

l’accettazione scritta per individuare la data d’inizio e l’oggetto della prestazione professionale);

• dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell’operazione (ai sensi dell’art. 19 il

professionista deve identificare e verificare l’identità del cliente e del titolare effettivo

dell’operazione; ai sensi dell’art.21 il cliente deve dichiarare al professionista i dati del soggetto

titolare dell’operazione);

• eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo;

• dichiarazione, da parte del cliente, sullo scopo e sull’oggetto dell’attività o dell’operazione per la

quale è chiesta la prestazione professionale;

• se necessario, dichiarazione, da parte del cliente, sui mezzi economici e finanziari per attuare

l’operazione o istaurare l’attività e, nel caso di una non adeguata copertura finanziaria, la

provenienza dei capitali necessari;

• documenti delle prestazioni professionali svolte;

• eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell’operazione rispetto all’attività svolta dal cliente, e

su eventuali comportamenti anomali del cliente;

• documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale o dell’operazione;

• eventuale risultato della verifica in merito all’inserimento del cliente nella c.d. “black list”;

• eventuale documentazione, preferibilmente firmata dal cliente, comprovante lo svolgimento di

attività di consulenza pre-contezioso;

• ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della

normativa antiriciclaggio.

Il fascicolo deve essere istituito al momento del conferimento dell’incarico professionale e la

documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci dalla conclusione dell’operazione

o dalla fine della prestazione professionale, al fine di rendere i dati utilizzabili oltre che per indagini

delle Autorità competenti, anche per lo svolgimento di indagini penali per i reati di riciclaggio o di

finanziamento del terrorismo.

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3.11 Corretta tenuta del fascicolo della clientela

Il fascicolo della clientela va costantemente aggiornato (“al primo contatto utile”) e conservato

rispettando la normativa sulla protezione dei dati personali.

Fino ad ora abbiamo sempre ipotizzato che tale fascicolo sia di tipo cartaceo o meglio un faldone

che contiene documentazione di tipo cartacea, ma in realtà è consentito la tenuta del fascicolo

della clientela in modalità informatica secondo quanto disposto dall’art. 16 comma 12 del

dl.29.11.2008 n. 185 il quale sostituendo quanto indicato nei commi 4 e 5 dell’art. 23 del decreto

legislativo 7 marzo 2005 n. 82 dispone che “le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia

di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non

informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro

conformità all’originale è assicurata da chi lo detiene mediante l’utilizzo della propria firma digitale

e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71”.

Tale principio trova quindi applicazione anche nei confronti del fascicolo della clientela che potrà

essere gestito in modalità informatica con notevoli benefici:

• praticità di archiviazione e nel contempo risparmio di spazio fisico negli archivi cartacei;

• facilità e velocità nella ricerca dei documenti;

• ottimizzazione della privacy consentendo l’accesso al fascicolo informatico solo agli utenti

muniti di password.

Nel caso in cui il professionista opti per la gestione del fascicolo della clientela mediante supporto

informatico lo stesso dovrà quindi:

• Scansionare o convertire i documenti in file pdf (assolutamente consigliabile il formato PDF/A);

• Apporre la propria firma digitale;

• Apporre eventualmente la marcatura temporale nel caso in cui sia necessario dare data certa

al documento.

La copia scannerizzata del documento d’identità o del codice fiscale può essere archiviata anche

senza l’apposizione della firma digitale, mentre un contratto, un mandato o qualsiasi altro

documento al quale si voglia conferire validità probatoria ai fini giudiziari dovranno essere archiviati

solo dopo l’apposizione della firma digitale

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3. FAQ

Faq n. 1 – Cosa intende il D.Lgs. n. 231/2007 per riciclaggio?

Ai soli fini del D.Lgs. n. 231/2007, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono

riciclaggio:

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi

provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di

occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia

coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

- l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione,

disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a

conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a

tale attività;

- l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della

loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a

tale attività;

- la partecipazione a uno degli atti di cui ai punti precedenti, l’associazione per commettere

tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a

commetterlo, o il fatto di agevolarne l’esecuzione.

Faq n. 2 – Quali sono i presupposti per l’applicazione dell’adeguata verifica della clientela?

Ai sensi dell’art. 16, comma 1, l’obbligo di adeguata verifica della clientela dovrà essere osservato

dal professionista nello svolgimento della propria attività (sia che essa si svolga in forma

individuale, associata o societaria):

• ogni qualvolta la prestazione professionale abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o

utilità di importo pari o superiore a Euro15.000;

• quando esegue prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la

movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a Euro 15.000, a

prescindere dal fatto che siano effettuate con un’operazione unica o con più operazioni che

appaiono collegate o frazionate;

• tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o indeterminabile;

• quando vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, a prescindere da

qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

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• quando sussistono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente

ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente.

Faq n. 3 – Cosa deve fare il professionista al momento dell’accettazione dell’incarico ?

Deve:

• identificare il cliente;

• raccogliere le informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale;

• verificare, in caso di soggetti diversi da persona fisica, il loro potere di rappresentanza;

• identificare l’eventuale titolare effettivo;

• registrare le informazioni nel registro della clientela o nell’archivio unico informatico;

• raccogliere la documentazione nel fascicolo del cliente.

Faq n. 4 - Nel caso di attività professionale svolta in forma associata o societaria chi è il

soggetto tenuto all’osservanza degli adempimenti imposti dalla disciplina antiriciclaggio?

E’ il professionista che esegue l’incarico il quale ne risponde pure in relazione all’attività svolta con

l’ausilio di collaboratori o dipendenti

Faq n. 5 – Un consulente del lavoro iscritto all’albo, che per i suoi clienti svolga anche

l’attività di tenuta della contabilità; può ritenersi esonerato dagli obblighi antiriciclaggio ?

L’esonero riguarda la prestazione di consulenza del lavoro e non il professionista in quanto tale. Il

consulente del lavoro (così come il commercialista) sarà esonerato dall’adeguata verifica per la

prestazione di elaborazione dei cedolini paghe e degli adempimenti correlati, ma sarà destinatario

(soggetto passivo) della normativa antiriciclaggio per tutte le altre prestazioni professionali tra cui

la tenuta della contabilità.

Faq. n. 6 – Le prestazioni riguardanti le dichiarazioni fiscali come ad esempio la redazione

del Modello 730, del Modello Unico o il calcolo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI)

per conto di un cliente, sono soggette agli obblighi di adeguata verifica della clientela? .

La modifica apportata dal decreto correttivo all’articolo 12 del d.lgs 231/07 ha sancito l’esclusione

dalle prestazioni soggette all’obbligo di adeguata verifica delle clientela, di tutte quelle relative alle

dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e dunque, oltre all’elaborazione e predisposizione delle

dichiarazioni tributarie, anche il rilascio di visti di conformità, l’asseverazione ai fini degli studi di

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settore la certificazione tributaria, nonché l’esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista

da leggi fiscali.

Faq. n. 7 – I pagamenti degli F24 superiori a 15.000 euro, effettuati con modalità telematiche

sono soggetti a registrazione, sia che avvengano dal conto del cliente che dal quello del

professionista?

Con rilevante disappunto dei professionisti, con risposta del 12 giugno 2008, il Mef ebbe ad

affermare che i pagamenti degli F24 superiori a 15.000 euro, effettuati con modalità telematiche

sono soggetti a registrazione, sia che avvengano dal conto del cliente che dal quello del

professionista. Successivamente, tuttavia, in particolare con il d.lgs 151/09, è stato modificato l'art.

12 del d.lgs 231/07 con l'esclusione dagli obblighi di adeguata verifica per tutte le operazioni di

redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali e previdenziali. Alla luce di ciò il Ministero, così

come chiarito nel corso delle Teleconferenza tenutasi a Roma il 20 maggio 2010, ritiene che,

venuto meno l'adempimento per l'obbligazione principale sia da considerarsi decaduto anche

l'onere di registrazione attinente l'obbligazione secondaria, ossia la registrazione dell'F24.

Faq. n. 8 – Le prestazioni effettuate dai professionisti quali membri di collegi sindacali e/o

organi di controllo sono soggette agli obblighi antiriciclaggio?

Il decreto correttivo introducendo il comma 3 bis dell’articolo 12, ha definitivamente sancito

l’esonero dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione e conservazione dei dati

nonché di segnalazione delle operazioni sospette per i componenti degli organi di controllo

comunque denominati. In tale locuzione trovano posto il collegio sindacale, il consiglio di

sorveglianza, il comitato di controllo di gestione nonché l’organismo di vigilanza di cui all’art. 6 co.

1 lett. b) del d.lgs 8 giugno 2001 n. 231.

Resta a carico degli organi di controllo, qualora incaricati presso i soggetti destinatari della

disciplina antiriciclaggio, l’obbligo di vigilanza, ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni e

competenze, sull’osservanza delle norme in esso contenute.

Faq. n. 9 – Le prestazioni effettuate dal collegio sindacale sono escluse dagli obblighi

antiriciclaggio anche qual’ora il collegio è investito dell’incarico di revisione contabile?

NO,

in quanto l’art. 13 del decreto d.lgs 231/2007 individua tra i destinatari della norma

antiriciclaggio i revisori contabili intendendo per quest’ultimi:

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• le società di revisione iscritte nell’Albo speciale previsto dall’art. 161 del Tuf;

• i soggetti iscritti nel Registro dei revisori contabili (oggi revisori legali)

Tali soggetti quindi sono chiamati ad osservare le disposizioni del decreto in merito all’adeguata

verifica delle clientela secondo i criteri ordinari, semplificati o rafforzati nonché quelle concernenti

le segnalazioni delle operazioni sospette.

Faq n. 10 – Cosa si intende per “titolare effettivo”?

Per titolare effettivo si intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o

controllano il cliente, nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o

un'attività, individuate sulla base dei criteri di cui all’Allegato Tecnico al presente decreto.

Faq n. 11 – E’ necessaria l’adeguata verifica per quei clienti già acquisiti, e perciò

identificati, alla data del 29 dicembre 2007?

Per gli incarichi professionali già acquisiti alla data del 29 dicembre 2007, e ancora in essere a tale

data, l’adeguata verifica dovrà avvenire in occasione del primo contatto utile con il cliente.

Faq n. 12 – Se un cliente, già identificato, affida al professionista un nuovo incarico, va

nuovamente identificato?

Se il cliente è già stato identificato per una precedente prestazione, non è necessaria una nuova

identificazione; il professionista deve esclusivamente verificare l’aggiornamento della

documentazione.

Faq n. 13 – E’ possibile delegare ai dipendenti dello studio professionale l’effettuazione

dell’adeguata verifica della clientela?

SI.

A condizione che la delega avvenga per iscritto, sia firmata dal professionista e che il dipendente

sia stato adeguatamente informato sulla disciplina antiriciclaggio nonché sugli aspetti connessi alla

normativa sulla privacy.

Faq n. 14 – E’ possibile delegare ai dipendenti dello studio professionale l’effettuazione

della segnalazione delle operazioni sospette?

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NO.

La segnalazione deve essere effettuate personalmente dal professionista incaricato di eseguire la

prestazione professionale.

Faq n. 15 - In relazione alla normativa antiriciclaggio, come si deve comportare un

professionista abilitato che esercita la propria attività esclusivamente all’interno di un altro

studio e alle dirette dipendenze del titolare eseguendo di fatto solo gli incarichi che gli

vengono affidati?

In questo caso il professionista non è assoggettato in via autonoma agli obblighi di identificazione

e registrazione ma deve comunque segnalare all’UIF eventuali operazioni sospette.

Faq n. 16 – Gli indicatori e gli indici di anomalia sono di per sé sufficienti a individuare le

operazioni da segnalare all’UIF ?

NO.

Il fenomeno criminale del riciclaggio muta costantemente nelle sue articolazioni; le indicazioni e gli

indici costituiscono, quindi, un elemento utile, ma non esaustivo.

E’ compito del professionista ponderarli nella loro complessità e valutarne la rilevanza alla luce dei

comportamenti del cliente.

Faq n. 17 – Se il Professionista rileva un’operazione sospetta e la segnala all’UIF, incorre in

responsabilità ?

NO.

Il professionista non incorre in responsabilità di alcun tipo.

La segnalazione, inoltre, non costituisce violazione del segreto professionale a condizione che

venga effettuata in buona fede e per le finalità previste dalla normativa.

Faq n. 18 – Il professionista può informare il cliente che ha provveduto a effettuare all’UIF la

segnalazione di un’operazione sospetta ?

NO.

Vi è un espresso divieto in tal senso posto dalla normativa antiriciclaggio.

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Faq n. 19 – Il professionista che sia nelle condizioni di evidenziare una mancata

comunicazione del trasferimento di contante ultrasoglia da parte di altro professionista è

dovuto comunque a segnalarla?

SI.

Dovrà ugualmente effettuare la comunicazione entro 30 giorni dal momento in cui prenda atto di

tali irregolarità:

Faq. n. 20 - I trasferimenti di denaro ultrasoglia costituiscono una irregolarità sanzionabile

anche qualora questi intervengono all'interno di una soggettività costituita in forma di

impresa familiare?

SI.

I trasferimenti di contante ultrasoglia che intervengono all'interno di una soggettività costituita in

forma di impresa familiare, (ad esempio quelli tra padre e figlio, marito e coniuge ecc...) seppur in

sostanza l’impresa figuri come ditta individuale, andranno a costituire irregolarità sanzionabili, ai

sensi dell'ari. 58 del d.lgs 231/07.

Faq. n. 21 – Vale il principio del favor rei per i trasferimenti di contanti ultra soglia dei 5.000

euro avvenuti tra il 30 aprile 2008 ed il 24 giugno dello stesso anno?

SI.

Per i trasferimenti ultrasoglia verificatisi nel periodo fra il 30 aprile 2008 ed il 24giugno dello stesso

anno, in cui la soglia relativa ai pagamenti in contanti in unica soluzione, era stata ridotta a meno di

5.000 euro, vale il principio del favor rei.

Ne consegue che, anche in tale periodo risultano punibili solo i trasferimenti in contanti pari o

superiori a 12.500 euro.

Faq. n. 22 – E’ possibile passare dall’Archivio unico informatico a quello cartaceo o

viceversa?

Si.

Nel caso in cui il professionista voglia passare dall'archivio cartaceo all'informatico o viceversa,

una volta stabilita la data spartiacque del trasferimento sarà legittimo non inserire nel nuovo

archivio le registrazioni attinenti le prestazioni concluse, mentre quelle in corso come ad esempio

la tenuta della contabilità, dovranno essere nuovamente trascritte nel nuovo archivio.

Il vecchio archivio dovrà essere conservato, sia che esso si di tipo cartaceo che informatico.


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