Iscrizione anagrafica retroattiva...........pag. 3
La revisione delle Anagrafi e SIREA.....pag. 4
Dispersione delle ceneri: tabella comparativa................................................pag. 8
Programma provvisorio XXXIII Convegno Nazionale ..................................................pag. 13
Sentenza nulla osta art. 116 c.c. .......pag. 15
Quesiti risolti.............................................pag. 18
Comuni in vetrina: Lecco......................pag. 21
NOTIZIARIO ANUSCA
Anno XXVIII, n. 9 • Settembre 2013 Copia € 3,50 (stampato da Maggioli Editore - Santarcangelo RN)
Viale Terme, 1056 • 40024 Castel San Pietro Terme (BO) • tel. + 39 051/944641 • www.anusca.it • e-mail: [email protected] • sped. in abb. post. AP 45% art. 2. comma 20/b legge 662/96 - DCI Umbria - Reg. Trib. BO n. 5270 il 10/06/1985 • Dir. Resp. Primo Mingozzi - Vice Dir. Paride Gullini
Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe
E ALL’INTERNO
33° EDIZIONE: UN CONVEGNO DA NON PERDERE!di Liliana Palmieri
Abano Terme - 25/29 novembre 2013 “I Servizi Demografici: il futuro è già iniziato”
Il conto alla rovescia è già iniziato e fervono i preparativi per l’appuntamento più importante
dedicato ad amministratori ed operatori dei Servizi Demografici. Perché ai primi? Perché non possono dimenticare che i Servizi Demografici sono uno dei fulcri della Pubblica Amministrazione italiana e non devono più essere relegati al ruolo di ultima ruota del carro, come capita ancora troppo spesso !!!Perché ai secondi? Perché le scelte sempre più complesse che il nostro legislatore compie, a volte in maniera imperscrutabile e troppo repentinamente, devono essere capite
(continua a pag. 12)
NON MANCAREAL 33° CONVEGNO
NAZIONALE!
IN ARRIVO I SEMINARI INTERNAZIONALI SULLO STATO CIVILE ORGANIZZATI DALL’EVS
In arrivo i seminari sullo stato civile italiano e straniero indirizzati ad operatori demografici di tutta Europa. I corsi, della durata di 10 giorni, si svolgeranno in lingua inglese e saranno riservati a 20 operatori per ciascuna edizione.
Il primo si svolgerà presso l’Accademia degli Ufficiali di Stato Civile di Castel San Pietro Terme, il secondo sarà invece organizzato a Bad Salzschlirf, presso l’omologa struttura tedesca. La partecipazione (comprensiva di lezioni, materiale didattico, sistemazione in camera doppia, in regime di pensione completa, escluso bevande) sarà completamente gratuita per gli operatori ammessi. L’edizione italiana si svolgerà dal 21 al 26 e dal 28 al 31 ottobre.Maggiori dettagli sul programma didattico, nonché la scheda di iscrizione per perfezionare la propria adesione, sono disponibili sul sito www.anusca.it e www.evs-eu.org. Chi si iscriverà dovrà inviare, oltre alla scheda, idonea documentazione attestante la conoscenza della lingua inglese.Nel formulare la graduatoria degli ammessi, si terrà infatti conto in particolare del livello di conoscenza, considerato che, lo ripetiamo, i corsi saranno tenuti esclusivamente in lingua inglese (senza traduzione simultanea).Le iscrizioni dovranno pervenire nelle forme indicate entro il 30 settembre 2013.
L’esperta ANUSCA Liliana Palmieri, relatrice al Convegno Nazionale di Montecatini
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Ogni ufficiale d’anagrafe avrà, più o meno segretamente, raccolto negli anni le richieste impossibili
che i cittadini, per fantasia o interesse, gli hanno fatto pervenire: alcune così fantasiose che meritavano magari un racconto e quattro risate con gli amici. La voglia di sorridere però viene meno quando una di queste strane istanze si presenta con tutti i crismi dell’ufficialità da parte di un cittadino particolarmente infervorato e che, magari, non esita a minacciare ulteriori azioni. E’ la storia che andiamo a raccontare prendendo spunto da un quesito recentemente giunto all’associazione, in cui si riportavano i passi di una lunga lettera scritta con l’obiettivo di – nientepopodimeno che! – retrodatare una dichiarazione di residenza.Il signore – non per premura della correttezza degli atti anagrafici, si capisce – benché avesse reso la propria dichiarazione di trasferimento di residenza nel mese di luglio 2010, con procedimento andato a buon fine, vorrebbe che oggi (tre anni dopo) tale data fosse spostata all’indietro di oltre due mesi. Si pretenderebbe – testuale – “un provvedimento di annullamento della data di iscrizione nella Apr sostituendolo con giusto provvedimento a fare data dal 02/05/2010”, poiché in quel giorno si sarebbe concretizzata la propria dimora abituale nell’immobile. Non privo di tenacia, il cittadino allega all’istanza i contratti di fornitura dei servizi di elettricità e gas attivati a maggio e le dichiarazioni scritte di alcuni condomini pronti a confermare l’effettiva residenza da quel mese e non da luglio. Ma come mai tanta premura a scoppio ritardato? L’esigenza, si legge nella lettera, nasce da un accertamento dell’Agenzia delle Entrate che contesta al cittadino di non aver effettivamente trasferito la residenza nell’abitazione nei termini di legge per usufruire dei benefici fiscali. L’ufficiale d’anagrafe, che in cuor suo conosce già la soluzione del caso, necessità però di formalizzare una risposta completa e giuridicamente inattaccabile. Nello svolgimento delle sue funzioni, egli deve infatti attenersi al principio di legalità, aderendo cioè a quanto dispone
ALLA FANTASIA NON C’È LIMITE, ALL’ISCRIZIONE ANAGRAFICA (PER ORA) INVECE SÌ
di Andrea Antognoni
la legge: la sua è infatti una funzione tipica e non può naturalmente essere soggetta a interpretazioni. La residenza anagrafica può, in diverse situazioni, non corrispondere alla residenza di fatto, ma ciò che rileva qui è soltanto la prima, poiché è soltanto essa a essere tipizzata in un iter amministrativo e giuridico. A questo giova ricordare l’art. 44 del Codice civile, che stabilisce che “il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge”. Ma perché è necessaria la dichiarazione prevista dalla legge e dal DPR n. 223/1989 e quindi, una volta effettuata,
l’interessato non può certamente (tre anni dopo!) chiedere di modificarne la decorrenza?Occorre qui ribadire un principio fondante dell’iscrizione anagrafica. Essa è infatti la registrazione amministrativa di due condizioni: l’elemento oggettivo, l’effettivo trasferimento della dimora abituale dell’individuo, e quello soggettivo, cioè l’effettiva volontà di dimorare abitualmente in quel determinato luogo. E’ dunque anche l’intenzione a rilevare in sede di residenza anagrafica: sappiamo infatti che il cittadino è libero di trasferire la propria dimora per periodi brevi (ma non per forza brevissimi, come sottolinea Istat in Metodi e Norme serie B n. 29 anno 1992) senza l’intenzione di trasferire anche la propria residenza.
La residenza di una persona “è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente” (Corte di Cassazione, sentenza n. 1738, 4 marzo 1986): l’ufficiale d’anagrafe è chiamato a valutare l’elemento oggettivo, tramite gli accertamenti, ma non può certamente addentrarsi in tortuosi ragionamenti in merito all’elemento soggettivo, poiché esso risiede essenzialmente nella volontà del cittadino. È a questo che serve la dichiarazione anagrafica: in quel momento il cittadino manifesta la propria volontà e da quel momento decorre la sua nuova residenza anagrafica. Occorre infatti richiamare l’art. 18, primo comma, del DPR n. 223/1989: “Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), l’ufficiale d’anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle variazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni”. Anche Istat è eloquente in merito: “Tale residenza, già di fatto esistente, diventa, ai fini anagrafici, giuridicamente rilevante il giorno in cui questa volontà verrà manifestata all’ufficiale di anagrafe o lo stesso ne prenderà atto d’ufficio, nei modi formali previsti” (Metodi e Norme, serie B, n. 29, anno 1992).È soltanto in quel momento che la norma consente all’ufficiale d’anagrafe di attivarsi, poiché egli, avendo ricevuto la dichiarazione nei modi previsti dalla legge, sarà in grado di conferirgli valenza giuridica. Al termine del procedimento la funzione dell’anagrafe è quella di sostanziare in un provvedimento amministrativo (l’iscrizione anagrafica) il contenuto della dichiarazione, che non è un mero adempimento burocratico ma è l’unione di due elementi fondanti ed entrambi necessari: la manifestazione di scienza/verità (elemento oggettivo) e la manifestazione di volontà (elemento soggettivo).
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LA REVISIONE DELLE ANAGRAFI E SIREA
La Circolare Istat n.15 del 13 dicembre 2011 ha stabilito le modalità tecniche e i tempi che
i Comuni sono tenuti a rispettare nell’esecuzione delle attività di revisione dell’anagrafe a seguito del 15° Censimento generale della popolazione, come previsto a norma di legge (D.P.R. 223/1989).In occasione di ciascun censimento, infatti, il regolamento anagrafico prevede che, secondo le istruzioni dettate dall’Istat, i Comuni confrontino le risultanze censuarie con quelle anagrafiche e apportino le dovute correzioni in modo da revisionare i propri registri di popolazione.In particolare devono essere verificate le posizioni relative alle persone che, pur risultando iscritte in anagrafe, non si sono censite, per correggere le mancate cancellazioni dovute a fattori non sempre controllabili nei periodi intercensuari. Si pensi, ad esempio, ai cittadini stranieri che rientrano nel proprio Paese senza comunicare l’avvenuto trasferimento di residenza. Allo stesso modo, devono essere verificati i casi relativi a persone che non sono iscritte nell’anagrafe del comune nel quale si sono censite.Tuttavia, i disallineamenti tra le due fonti non sempre sono frutto di errori o inadempienze da parte del comune o del cittadino, ma sono dovuti allo sfasamento temporale tra il verificarsi dell’evento (naturale o migratorio) e la definizione della relativa pratica in anagrafe. Pertanto non si tratta di correggere veri e propri errori, di sottocopertura o di sovra copertura censuaria e/o anagrafica, ma di allineare le operazioni sulla base delle definizioni statistiche che producono un corretto calcolo della popolazione a seguito della definizione della popolazione legale.La modalità con la quale si è svolto il 15° Censimento generale della popolazione ha reso disponibili in Istat tali dati a livello individuale. Si è così potuto predisporre un sistema informatizzato on-line, il SIstema di REvisione delle Anagrafi (SIREA*), che
di Saverio Gazzelloni
rende possibile la documentazione degli esiti della revisione riportati in anagrafe per ciascun individuo. Tali esiti hanno una duplice valenza: da un lato aggiornano i dati anagrafici rendendo la situazione riportata nei registri di popolazione rispondente alla situazione di fatto, dall’altra aggiornano il calcolo della popolazione residente, eliminando possibili doppi conteggi di eventi relativi a persone non censite o già censite.Il sistema SIREA consente anche di documentare puntualmente le rettifiche apportate al calcolo della popolazione, senza utilizzare in modo improprio, come avveniva in passato, i modelli individuali APR.4 per le sole rettifiche di calcolo, relative a eventi che non hanno comportato vere e proprie iscrizioni o cancellazioni anagrafiche. Inoltre, consente di monitorare, giorno per giorno, l’attività dei Comuni, rendendo più agevole all’Istat e alle Prefetture l’attività di vigilanza loro attribuita per legge sulla corretta tenuta delle anagrafi. Dopo l’invio ai Comuni della circolare sulla revisione dell’anagrafe, definita d’intesa con il Ministero dell’Interno (n.15 del 13 dicembre 2011), sono iniziate le operazioni di sviluppo del sistema SIREA. Preliminarmente al rilascio del sistema informatico, è stato chiesto via mail a ciascun Comune di indicare il nominativo del responsabile della documentazione della revisione anagrafica, da scegliere tra gli appartenenti a uno dei seguenti Uffici: Ufficio Anagrafe e Ufficio di Statistica.I responsabili comunali sono stati
invitati a seguire dei corsi di formazione su SIREA organizzati dagli Uffici Regionali, a livello provinciale, in raccordo con le Prefetture. Il sistema è stato ufficializzato attraverso una circolare tecnica inviata nel mese di marzo 2012 (Istat, n. 6/ 2012). Attualmente tutte le funzioni previste sono state completate ed esposte su SIREA e seguono il modello già sperimentato dal Sistema di Gestione della Rilevazione del Censimento della popolazione (SGR), quindi già “familiare” agli operatori dell’anagrafe. Il sito è consultabile anche in lingua tedesca per i Comuni della provincia autonoma di Bolzano. Il sistema può essere implementato manualmente o attraverso il caricamento di file.Le funzioni sviluppate in SIREA sono racchiuse in 4 sezioni: Operatori, Revisione Liste, Utilità e Rapporti Riassuntivi. L’abilitazione alle funzioni presenti nelle 4 sezioni varia a seconda della tipologia dell’operatore. I Comuni hanno visibilità sul proprio Comune, possono espletare le funzioni di documentazione della revisione delle liste, hanno a disposizione i bilanci della revisione e, una volta completate le operazioni, possono procedere alla chiusura della revisione. Le Prefetture, gli Uffici territoriali Istat e l’Istat centrale, ciascuno nel proprio ambito territoriale, svolgono un ruolo di supervisione e controllo del lavoro dei Comuni. Dai dati caricati emerge che ci sono 2.384.782 persone in lista L2 (non censiti presenti in LAC) mentre 713.349 persone sono state censite pur non essendo in LAC (L3). Infine, sono 102.152 i deduplicati dalle liste dei residenti. Attualmente i Comuni hanno iniziato la revisione e alcuni hanno già concluso le operazioni. Tutti i Comuni devono concludere le operazioni di revisione delle anagrafi entro il 31 dicembre 2013. Dopo tale data, non sarà più possibile utilizzare le procedure amministrative “agevolate” che consentono una più rapida revisione dell’anagrafe (es. un solo accertamento per consentire
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la cancellazione per irreperibilità censuaria), ma si ricadrà nel procedimento di irreperibilità ordinaria che prevede ripetuti accertamenti nel corso di un intero anno. Inoltre, tutte le persone risultate censite e non presenti in LAC che non saranno revisionate entro la fine del 2013, saranno detratte dal calcolo della popolazione attraverso il modello statistico Istat P.2.Alla data del 10 giugno 2013 a livello nazionale hanno iniziato a documentare gli esiti della revisione in SIREA 6.775 Comuni e, tra questi, 1.099 hanno già attestato la chiusura della revisione. I Comuni che hanno già chiuso la revisione sono in quota prevalente del Piemonte (239) e della Lombardia (216) (Prospetto 1).
Prospetto 1 - Riepilogo del monitoraggio. (aggiornato al 10 giugno 2013)
Regione/Provincia autonoma
Numero dei Comuni
Numero dei Comuni che hanno iniziato la revisione
Numero dei Comuni che hanno concluso la revisione
Numero dei Comuni che non hanno iniziato la revisione
Piemonte 1.206 924 239 282
Valle d’Aosta 74 59 26 15
Lombardia 1.544 1.189 216 355
Veneto 581 553 116 28Friuli Venezia Giulia 218 196 38 22
Bolzano-Bozen 116 109 8 7
Trento 217 197 9 20
Liguria 235 194 57 41
Emilia-Romagna 348 328 26 20
Toscana 287 241 21 46
Umbria 92 80 2 12
Marche 239 216 45 23
Lazio 378 289 20 89
Abruzzo 305 264 71 41
Molise 136 133 24 3
Campania 551 501 51 50
Puglia 258 217 29 41
Basilicata 131 97 12 34
Calabria 409 329 36 80
Sicilia 390 358 25 32
Sardegna 377 301 28 76
Totale 8.092 6.775 1.099 1.317
Per quanto riguarda le liste, sono già state effettuate 853.922 revisioni in L2 e 268.545 revisioni in L3. A livello nazionale restano da revisionare il 64,2% delle persone in L2 e il 62,4% delle persone in L3 (Prospetto 2 pag.6).
L’analisi degli esiti della revisione della lista L2 fin qui condotta dai Comuni, mostra che la revisione delle persone presenti in Lac che non sono state censite dipende essenzialmente da sfasamenti temporali nella definizione delle pratiche dei movimenti anagrafici avvenuti a ridosso della data del Censimento. Infatti, se si osserva la figura 1 (pag. 6) si può notare che il 12,4% delle persone in L2 sono risultate già cancellate dall’anagrafe prima del 9/10/2011 e il 33,3% ha regolarizzato la propria situazione anagrafica subito dopo il censimento. Ben il 37,8% ha confermato la propria residenza a seguito di accesso a Ufficio demografico o verifica da parte dell’Ufficiale di Anagrafe; mentre solo il 16,5% è risultato finora cancellato per irreperibilità censuaria. Va comunque tenuto presente che i dati sono relativi a tutti i Comuni, sia che abbiano concluso la revisione sia che questa sia ancora in
corso e che le irreperibilità censuarie sono generalmente le ultime a essere inserite, trattandosi del procedimento più lungo.Anche per quanto concerne gli esiti della revisione della lista L3, emerge che la revisione delle persone censite non risultate presenti nella LAC del Comune in cui si sono censite dipende essenzialmente da sfasamenti temporali nella definizione delle pratiche. Infatti, se si osserva la figura 2 (pag. 7) si può notare che ben il 50,5% delle persone in L3 sono risultate già iscritte in anagrafe prima del 9/10/2011 e il 34,1% ha regolarizzato la propria situazione anagrafica subito dopo
il censimento. Solo il 15,4% degli individui censiti è risultato privo dei requisiti per l’iscrizione in anagrafe.
(continua a pag. 7)
La revisione delle anagrafi sulla base dei risultati censuari dovrà essere conclusa entro la fine del 2013. Questo farà sì che l’APR di ciascun Comune risulti aggiornata utilizzando metodi agevolati (es. cancellazioni per irreperibilità post censuaria a fronte di irreperibilità ordinaria) rispetto alle verifiche ordinarie.Anche il processo di documentazione di revisione delle anagrafi dovrà
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Prospetto 2 - Monitoraggio della revisione (aggiornato al 10 giugno 2013)
Regione/Provincia autonoma
Popolazione legale
Totale persone in lista 2 (non censiti presenti in LAC)
Totale persone in lista 3 (censiti non presenti in LAC)
Totale Revisione effettuata
Da revisionare
(v.a.)Da
visionare (%)
Totale Revisione effettuata
Da revisionare
(v.a.)Da
revisionare
Piemonte 4.363.916 142.598 75.110 67.488 47,3 46.749 17.102 29.647 63,4
Valle d’Aosta 126.806 2.901 2.263 638 22,0 1.394 856 538 38,6
Lombardia 9.704.151 387.893 169.170 218.723 56,4 118.510 42.835 75.675 63,9
Veneto 4.857.210 136.875 84.768 52.107 38,1 43.354 25.393 17.961 41,4
Friuli Venezia Giulia 1.218.985 29.208 18.823 10.385 35,6 10.141 4.473 5.668 55,9
Bolzano-Bozen 504.643 11.027 8.694 2.333 21,2 6.422 4.634 1.788 27,8
Trento 524.832 12.994 9.258 3.736 28,8 6.181 4.267 1.914 31,0
Liguria 1.570.694 60.345 12.642 47.703 79,1 15.810 3.482 12.328 78,0
Emilia-Romagna 4.342.135 153.126 91.340 61.786 40,4 46.495 30.199 16.296 35,1
Toscana 3.672.202 145.654 73.260 72.394 49,7 55.814 23.759 32.055 57,4
Umbria 884.268 32.311 14.704 17.607 54,5 9.296 3.718 5.578 60,0
Marche 1.541.319 38.880 22.388 16.492 42,4 14.248 7.909 6.339 44,5
Lazio 5.502.886 512.280 43.444 468.836 91,5 121.393 12.160 109.233 90,0
Abruzzo 1.307.309 54.657 24.639 30.018 54,9 16.018 8.885 7.133 44,5
Molise 313.660 8.379 4.240 4.139 49,4 3.123 2.102 1.021 32,7
Campania 5.766.810 222.286 69.903 152.383 68,6 74.606 30.150 44.456 59,6
Puglia 4.052.566 94.239 35.098 59.141 62,8 24.005 13.235 10.770 44,9
Basilicata 578.036 10.992 4.841 6.151 56,0 4.068 1.704 2.364 58,1
Calabria 1.959.050 64.551 25.647 38.904 60,3 22.697 9.525 13.172 58,0
Sicilia 5.002.904 210.477 48.452 162.025 77,0 55.899 16.733 39.166 70,1
Sardegna 1.639.362 53.109 15.238 37.871 71,3 17.126 5.424 11.702 68,3
Totale 59.433.744 2.384.782 853.922 1.530.860 64,2 713.349 268.545 444.804 62,4
Figura 1 - Distribuzione percentuale delle Persone in Lac che non sono state censite (L2) per motivo revisione (dato al 10 giugno 2013)
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(continua da pag. 5)
Figura 2 - Distribuzione percentuale delle Persone censite non presenti in LAC (L3) per motivo revisione (dato al 10 giugno 2013)
essere concluso entro la fine del 2013. Ciò permetterà l’allineamento della popolazione calcolata con la popolazione iscritta in anagrafe (numero di schede anagrafiche) e renderà coerente il flusso di informazioni tra Istat e Comuni in un periodo denso di innovazioni per le statistiche demografiche e censuarie.
Molti Comuni, anche tra i più densamente popolati, hanno dimostrato che è possibile effettuare una revisione accurata e in tempi relativamente brevi, nonostante i numerosi impegni e le attività correnti e straordinarie che in particolare nel corso dei primi mesi del 2013 hanno impegnato gli uffici demografici. Tuttavia, resta ancora molta strada da fare per completare la revisione
e la documentazione per tutte le 8092 anagrafi italiane. Per tale motivo contiamo sull’impegno dei Comuni e siamo certi che l’obiettivo sarà raggiunto.
* Lo sviluppo delle funzioni previste in SIREA è frutto della collaborazione tra diverse direzioni centrali dell’Istat e quella della Rete Territoriale
ALTA FORMAZIONE: ATTO SESTO
Al via, ai primi di ottobre, l’edizione n.6 del corso di alta formazione in materia demografica: un’esperienza formativa che costituisce un unicum del settore e che ha ricevuto e continua a ricevere l’apprezzamento degli operatori. Ma non solo. Anche il Ministero dell’Interno, da subito, ha creduto in questa esperienza, riconoscendo
al titolo rilasciato anche valore abilitante alle funzioni di ufficiale di stato civile (in considerazione del numero di ore importante dedicato allo stato civile in senso stretto) ed anche un contributo economico a parziale copertura delle spese gestionali. Da questa sesta edizione, anche ANUSCA assicura un contributo per favorire l’iniziativa.Le difficoltà non mancano, nonostante l’interesse altissimo che il bando ogni anno incontra: la scarsità di risorse ha sempre un suo peso nel momento in cui l’interesse si deve tramutare in iscrizioni, ma è con soddisfazione che annunciamo che anche per l’A.A. 2013 – 2014 il corso di alta formazione potrà iniziare.Quest’anno diverse novità: immutato il carico orario di 294 ore di lezione frontale (integrate da 200 di stage), sono stati riformulati alcuni insegnamenti, come l’ICT per la Pubblica Amministrazione, modulo che passa in rassegna i principali elementi del diritto pubblico dell’informativa, con un occhio agli strumenti dell’Information Tecnology. O ancora, la normativa della privacy sarà trattata alla luce delle novità del dlgs 33/2013. Novità assolute invece l’insegnamento sui fondamenti del diritto processuali civile e amministrativo (gli operatori demografici si trovano sempre più spesso ad interagire con la giustizia civile ordinaria e amministrativa quindi sarà utile approfondirne il funzionamento e gli atti prodotti), nonché, dal taglio più gestionale, il modulo sulla valutazione economica delle decisioni in ambito pubblico (il corso fornirà gli strumenti per compiere analisi costi economici/benefici sociali nelle scelte strategiche che riguardano l’ente). Senza ombra di dubbio, il corso di alta formazione è stato premiato in questi anni da risultati soddisfacenti e grande interesse perchè è una esperienza dinamica, in grado di rinnovarsi ed evolvere, per rispondere con la necessaria aderenza ai bisogni formativi di chi riveste il ruolo di responsabile dei servizi demografici o aspira a divenirlo e cerca in questo percorso le competenze tecniche, giuridiche, gestionali e informatiche fondamentali per una professionalità eclettica e al passo con i tempi.
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LA DISPERSIONE DELLE CENERI CON LA VOLONTÀ DEI FAMILIARI: TABELLA DI SINTESI
Si evidenziano alcuni aspetti attinenti alla possibilità dell’ammissibilità della volontà
del coniuge e dei parenti a manifestare la volontà alla dispersione delle ceneri del de cuius nel quadro variegato delle singole Regioni.1) Se la Regione non ha ancora legiferato in qualunque modo, la normativa sulla dispersione di cui alla legge n. 130/2001 non pare che possa essere attuata nemmeno ove fosse richiamata in sede di regolamento comunale. Tale asserzione deriverebbe dal fatto che oggi la legge regionale viene considerata come una sorta di regolamentazione di attuazione della legge nazionale al posto del Regolamento nazionale che doveva essere adottato dal Governo nei sei mesi dalla entrata in vigore della legge (art. 3 della legge n.130/2001). Quindi, in quella Regione che nemmeno abbia legiferato, la dispersione verrebbe esclusa categoricamente senza alcuna possibilità di ricorrere allo strumento della regolamentazione comunale.2) Per le Regioni che abbiano legiferato ed espressamente ammettano il coniuge e i parenti a manifestare la volontà direttamente, alla stessa stregua della espressione di volontà resa per la cremazione, si è dell’avviso che non occorra necessariamente altra regolamentazione a livello comunale come condicio sine qua non. Vedansi le normative del Piemonte, della Sardegna, della Valle d’Aosta. In particolare l’Emilia Romagna, tramite gli Organi Regionali, ha elaborato una interpretazione non soltanto della legge regionale stessa, ma anche dell’art. 3, lett. c) della legge n.130/2001 in materia di dispersione. Sarebbe sufficiente, quindi, la semplice autorizzazione alla dispersione. Resterebbe assodato che comunque se la dispersione debba avvenire in altro Comune della stessa Regione, occorrerebbe oltre all’autorizzazione alla dispersibilità del Comune di partenza, anche una presa d’atto
di Donato Berloco e Claudio Pagano
tacita o espressa o un apposito atto di consenso ovvero nulla-osta da parte del Comune nel cui territorio debba avvenire la dispersione, in omaggio al principio dell’autonomia dell’Ente. Da condividersi il criterio adottato dal Piemonte che prevede una semplice comunicazione da farsi all’altro Comune almeno 10 giorni prima della data prevista per l’operazione. Nel caso il Comune di destinazione dovesse negare la materiale dispersione delle ceneri, l’autorizzazione emanata dal Comune di partenza resterebbe priva di efficacia, salvo il ricorso all’autorità giudiziaria da parte degli interessati. Ove, poi, la dispersione dovesse avvenire nel territorio di altra Regione, a maggior ragione, l’operazione sarebbe subordinata non solo alla normativa ivi vigente, ma anche alla disponibilità del Comune nel cui territorio la materiale dispersione avverrebbe. Al riguardo si menziona la sentenza del TAR Toscana, Sez. 2^, n. 2583 del 2 dicembre 2009.3) Per le Regioni che hanno legiferato e apoditticamente si sono limitate soltanto a richiamare per relationem i dettami della legge di indirizzo n.130, si è dell’avviso di condividere l’idea della possibilità di autorizzare la dispersione con la volontà dei familiari. Si porrebbe solo il problema se la volontà de qua debba intendersi quella proprio del familiare o quella del defunto riferita dal familiare mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà come diceva la Circolare del Ministero dell’Interno del 2004 e come dice la Deliberazione di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna. In queste Regioni, si pone il problema se per dover effettuare la dispersione ci debba essere o meno una previa regolamentazione comunale. Al riguardo si è dell’avviso che si renda necessario un regolamento comunale o, in mancanza, una deliberazione di C.C. o di G.C. o un atto dirigenziale a carattere generale che contengano tutte quelle prescrizioni, modalità, luoghi, ecc. che normalmente vengano riportati nel regolamento Comunale. In sostanza, si ritiene che non sia sostenibile che una normativa statale unitamente ad una normativa regionale restino prive di attuazione per il solo fatto che il Comune non si decida di adottare un regolamento. Tale linea di pensiero sarebbe un modo per non applicare le leggi. Quanto appena esposto varrebbe nei casi in cui manchino direttive regionali al riguardo. Le modalità, i soggetti e luoghi della dispersione siano contenuti, almeno, in una deliberazione, o nel provvedimento autorizzatorio, alla stessa stregua di quanto è stato sostenuto, in materia di affidamento, nel parere del Consiglio di Stato del 29.10.2003 tenuto presente dal D.P.R. 24.02.2004 decisorio di un ricorso gerarchico. 4) Nelle Regioni che hanno legiferato limitando la dispersione alla sola volontà del defunto è scontato che nessuna rilevanza può essere riconosciuta alla manifestazione di volontà del coniuge e dei parenti.Ovviamente, il presente quadro ha valore dottrinario non vincolante e funge da sprone perché gli Organi preposti intervengano a dettare linee guida agli operatori dello Stato Civile in questa delicata e complessa materia sempre più in via di complicazione. A suffragio di tale linea interpretativa si segnala la sentenza del TAR Lazio, Sezione 2^ bis, n. 3407 del 04 aprile 2013.
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REGIONE DISCIPLINAVIGENTE
TESTO DI RIFERIMENTOPOSSIBILITÀ DI
AUTORIZZARE LADISPERSIONE CONLA VOLONTÀ DEI
FAMILIARI
POSSIBILITÀ DIAPPROVARE UNA
REGOLAMENTAZIONE COMUNALE
ABRUZZO Art. 31 L.R. n. 41/2012
La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall’art. 3 della legge 130/2001.
SI SI (*)
BASILICATA Art. 5 L.R. n. 14/2009
La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto.
SI SI (*)
CALABRIA Art. 3, comma 1, lettera c della Legge n. 130/2001
Manca una legge regionale. NO Ipotesi non percorribile stante l’assenza di una qualsivoglia disciplina regionale
CAMPANIA Art. 2 L.R. n. 20/2006
Nel rispetto della volontà del defunto. SI SI (*)
EMILIA ROMAGNA
Legge regionale n. 19 del 29.07.2004 Deliberazione Giunta Regionale n. 10/2005 come modificata dalla D.G.R. n. 1622/2008
Peraltro, tenendo conto che la normativa non si sofferma sulle specifiche forme nelle quali debba manifestarsi detta volontà, dovrà altresì ritenersi valido, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell’autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri; la volontà del defunto può essere certamente provata mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e dai congiunti di primo grado nonché dal parente più prossimo individuato ai sensi dell’art. 74 e seguenti del Cod. civile nel caso in cui manchi il coniuge e i parenti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali, e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata. Resta inteso che qualora nuove norme nazionali intervengano a regolare la materia, non ci si potrà riferire alle stesse in ordine alle modalità di espressione della volontà del defunto.
SI NO
FRIULI VENEZIA GIULIA
Art. 42 L.R. n. 12/2011
La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per l’affidamento e la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall’associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, la persona affidataria, anche diversa dal familiare, o il soggetto incaricato della dispersione, nonché il luogo di dispersione. La dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante dell’associazione.
NO Ipotesi non percorribile perchè si porrebbe in contrasto con la disciplina regionale
LAZIO Art. 162 L.R. n. 4/2006
La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto.
SI SI (*)
LIGURIA Art. 4L.R. n. 24/2007
La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente su espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o altra dichiarazione scritta.
NO Ipotesi non percorribile perchè si porrebbe in contrasto con la disciplina regionale
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TESTO DI RIFERIMENTOPOSSIBILITÀ DI
AUTORIZZARE LADISPERSIONE CONLA VOLONTÀ DEI
FAMILIARI
POSSIBILITÀ DIAPPROVARE UNA
REGOLAMENTAZIONE COMUNALE
LOMBARDIA Art. 13 Regolamento Regione Lombardia n. 6/2004 ed allegato 5 alla Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. VII/20278 del 21.01.2005
La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto risultante da disposizione testamentaria ovvero volontà espressa del defunto, iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione.
NO Ipotesi non percorribile perchè si porrebbe in contrasto con la disciplina regionale
MARCHE Art. 6L.R. n. 3/2005
Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di fare disperdere le sue ceneri...
SI SI (*)
MOLISE Art. 3, comma 1, lettera c della Legge n. 130/2001
Manca una legge regionale NO Ipotesi non percorribile stante l’assenza di una qualsivoglia disciplina regionale
PIEMONTE Art. 2L.R. n. 20/2007
L’affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
SI NO
PUGLIA Art. 13L.R. n. 34/2008
L’autorizzazione alla dispersione e l’affidamento delle ceneri viene rilasciata dal soggetto competente individuato dalla l. 130/2001, ove sia volontà espressa del defunto.
SI SI (*)
SARDEGNA Art. 4L.R. n. 4/2012
Nelle more dell’emanazione di un’organica disciplina regionale in materia funeraria e di polizia mortuaria, il presente articolo detta norme relative alla dispersione e all’affidamento delle ceneri in conformità ai principi contenuti nella legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). L’autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla legge di cui al comma 1 e secondo le modalità stabilite dalla medesima, con particolare riferimento alla manifestazione di volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
SI NO
SICILIA Art. 3 L.R. n. 18/2010
Nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri è consentita.
SI SI (*)
TOSCANA Art. 2 L.R. n. 29/2004
Nel rispetto della volontà del defunto...La dispersione delle ceneri è eseguita....
SI SI (*)
UMBRIA Art. 2 L.R. n. 12/2004
Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri...
SI SI (*)
VALLE D’AOSTA
Art. 4L.R. n. 37/2004
1. La volontà del defunto per la dispersione o la conservazione delle proprie ceneri è manifestata tramite:a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; (continua a pag. 11)
SI NO
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POSSIBILITÀ DIAPPROVARE UNA
REGOLAMENTAZIONE COMUNALE
b) dichiarazione autografa, resa ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nella quale risulti, oltre alla volontà di essere cremato, l’indicazione della destinazione delle proprie ceneri. 2. In mancanza di manifestazione di volontà del defunto, espressa nei modi di cui al comma 1, la volontà è manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del Comune di decesso.
VENETO Art. 47L.R. n. 18/2010
La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall’articolo 3 della legge n. 130/2001.
SI SI (*)
PROVINCIA DI BOLZANO
Art. 8 Decreto Presidente della Giunta Provinciale n. 46 del 17.12.2012
La dispersione delle ceneri è soggetta ad autorizzazione del Comune ove essa viene effettuata, nel rispetto della volontà della persona defunta.
SI SI (*)
PROVINCIA DI TRENTO
Art. 5 Legge Provincia Autonoma di Trento n. 7 del 20.06.2008
La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un’altra dichiarazione scritta.
NO Ipotesi non percorribile perchè si porrebbe in contrasto con la disciplina regionale
NOTA (*) = Nelle more dell’approvazione/esecutività della regolamentazione comunale si ritiene possibile individuare le modalità, i soggetti ed i luoghi della dispersione con apposita deliberazione del C.C. o della G.C. o in una determinazione dirigenziale di carattere generale.
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e, soprattutto, metabolizzate da chi dovrà applicarle. Le 32 precedenti edizioni hanno visto accrescere nel tempo la qualità e il prestigio di una iniziativa che è uno dei numerosi fiori all’occhiello di Anusca, sicuramente il più prestigioso, non solo in ambito nazionale ma anche a livello internazionale, dato che sono sempre numerose le delegazioni straniere che non intendono rinunciare a questa occasione di confronto e di crescita professionale con i colleghi italiani.E’ stato già osservato in diverse sedi che in tempi difficili, in cui le ristrettezze economiche affliggono - anche e in maniera pesante - gli enti locali, parlare di un convegno sembra fuori luogo ... quasi un fantasticare su un lusso inaccessibile, o, nella peggiore delle ipotesi, incentivare un ulteriore spreco di risorse, secondo l’opinione pubblica più ottusa. Eppure la questione non può essere liquidata in maniera così superficiale. Non si può e non si deve dimenticare, MAI, che la formazione e l’aggiornamento sono un passaggio irrinunciabile per la vita professionale di coloro che sono chiamati a gestire quotidianamente, in virtù della funzione esercitata, i problemi più delicati di ogni cittadino legati anche alla sfera dei diritti fondamentali, dalla nascita e per tutta l’esistenza, passando per quelle fasi della vita, sia nella sfera privata, sia nella sfera pubblica, che hanno quale punto di riferimento fondamentale proprio i Servizi Demografici! E il convegno nazionale è un’occasione formidabile per affrontare le questioni nuove che si affacciano nel panorama normativo nazionale, ancora in profonda evoluzione perché alla affannosa ricerca di risposte efficaci ai gravi problemi che affiggono il Paese; è anche un’opportunità per approfondire tematiche già note ma sempre complesse e attuali e per risolvere tanti dubbi e quei casi un po’ particolari, con una chiacchierata e un confronto con gli esperti e con colleghi che magari hanno già vissuto la nostra stessa esperienza. Molti non hanno mai partecipato ad un convegno
nazionale, il più delle volte perché non ne hanno avuto la possibilità; altri invece hanno presenziato a numerose edizioni e alcuni addirittura non ne hanno persa nemmeno una… Il perché di questa diversa situazione è nell’ordine naturale delle cose; ristrettezze economiche, difficoltà logistiche, a volte anche diffidenza “culturale” da parte di chi deve autorizzare la partecipazione, mosso dall’errato convincimento che siano soldi pubblici sprecati o che si tratti di autorizzare un dipendente a fare una vacanza pagata a spese della collettività; su questi ultimi aspetti niente di più infondato! Oggi più che mai i dipendenti pubblici, sempre nell’occhio del ciclone perché etichettati come incompetenti e fannulloni, per essere in grado di dare risposte corrette e tempestive ai cittadini, hanno bisogno di conoscere approfonditamente il complesso impianto normativo vigente per i Servizi Demografici; un corpus di norme che spazia dallo stato civile all’anagrafe, ai diritti elettorali, per includere una miriade di altre competenze che metterebbero in affanno anche il più raffinato giurista! Tuttavia, se si crede che la formazione la si possa fare solo sul campo e da autodidatti, si sbaglia grossolanamente e per diversi motivi; da un lato, il confronto aiuta la riflessione ed una ponderazione accurata dei vari aspetti; dall’altro lato, in tempi di dotazioni organiche sempre più sacrificate, il tempo necessario all’aggiornamento è sacrificato quando addirittura inesistente. E non basta la lettura frettolosa di una norma o dell’ultima circolare diramata per dormire sonni tranquilli… Sono, invece, le occasioni di analisi e di riflessione come le varie iniziative di formazione - pomeriggi e giornate di studio e, soprattutto, il convegno nazionale - a dare l’opportunità di mettersi al passo con le novità, pronti a risolvere efficacemente e correttamente i tanti casi che l’esperienza quotidiana ci chiama ad affrontare, alla luce di pareri e orientamenti autorevoli. E quando avvocati, professionisti, cittadini agguerriti, ma anche colleghi di altre pubbliche amministrazioni tentano di metterci in difficoltà, considerandoci a volte solo come
burocrati incompetenti, dobbiamo essere pronti a trovare soluzioni legittime e fondate. E queste si trovano, in moltissimi casi, proprio grazie al contributo prezioso messo a disposizione da Anusca. Scorriamo il ricchissimo programma del convegno nazionale - in continuo aggiornamento per dare spazio anche alle novità dell’ultima ora - e lasciamoci attrarre dalla miriade di argomenti proposti e di iniziative: si parlerà dell’Agenda Digitale e delle strategie del Ministero dell’Interno per i Servizi Demografici, nel cui contesto si inserisce una ulteriore riforma per l’anagrafe, con l’istituzione e l’entrata a regime, entro il 2014, dell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) che determinerà una rivoluzione epocale per il servizio anagrafico; si parlerà anche delle nuove strategie messe a punto dall’Unione Europea per agevolare la libera circolazione delle persone, con l’adozione di un Regolamento che introduce moduli plurilingue per gli estratti degli atti di stato civile, e poi del difficile equilibrio fra obblighi di pubblicità e rispetto della privacy, delle importanti innovazioni in materia di filiazione; si tornerà ancora a parlare di residenza in tempo reale a distanza di oltre un anno dalla riforma, di nuove prospettive in materia elettorale e di molto altro ancora; il programma completo è scaricabile dal sito di Anusca (www.anusca.it).Con una strategia oramai collaudata, le numerose iniziative sono pensate in contesti e modalità differenti per dare spazio alle diverse esigenze: gli argomenti tenuti nella sala plenaria con relatori di grande rilievo istituzionale, cui si affiancano gli esperti Anusca, in un mix di interventi che affrontano gli aspetti teorici e i riflessi pratici; le manifestazioni collaterali nelle salette, ideate per una platea meno numerosa, contesto ideale per un dialogo diretto fra relatori e convegnisti; e poi le varie sessioni dedicate ai quesiti con risposta immediata, vere e proprie palestre di addestramento e di esercizio sia per i colleghi più esperti, comunque a caccia di soluzioni ai casi più insoliti, sia per le nuove leve, desiderose di cogliere
(continua a pag. 13)
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XXXIII Convegno Nazionale ANUSCAI SERVIZI DEMOGRAFICI: IL FUTURO È GIÀ INIZIATO
ABANO TERME - 25/29 Novembre 2013Centro Congressi delle Venezie c/o Hotel Alexander Palace
Patrocini:Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero degli Affari EsteriMinistero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione
Ministero degli Affari EuropeiRegione del Veneto
Associazione Nazionale Comuni Italiani
Comitato d’Onore:Enrico Letta - Presidente del Consiglio dei Ministri
Luca Zaia - Presidente Regione VenetoPiero Fassino - Presidente ANCI
Ennio Mario Sodano - Prefetto di Padova
Lunedì 25 Novembre 2013- Serata di benvenuto
Martedì 26 Novembre 2013I sessione- Saluto delle Autorità- Introduzione del Presidente Paride Gullini- Le strategie del Ministero dell’Interno per i Servizi Demografici (Direttore Centrale Servizi Demografici)- La strategia dell’Agenda Digitale Italiana per la riorganizzazione e la semplificazione della Pubblica Amministrazione (Agostino Ragosa)- Decreto Legge 18.10.2012, convertito dalla legge 17.12.2012, n. 221. Profili anagrafici connessi alla attuazione dell’Agenda Digitale italiana (Marina Fondacaro)- La proposta della Commissione Europea del 24 Aprile 2013 per un Regolamento che promuova il libero movimento dei cittadini e degli affari, semplificando l’accettazione di alcuni pubblici documenti nell’Unione Europea e modifiche al Regolamento (EU) No1024/2012, COM (2013)228 (Stephan Matyk)- La privacy alla prova della trasparenza nella Pubblica Amministrazione (Licia Califano)- Gli obblighi di pubblicità e il rispetto della riservatezza: le indicazioni del Garante (Claudio Filippi)- L’Ufficiale d’Anagrafe e l’ANPR: mission e responsabilitàII sessione- Recenti novità in materia di amministrazione digitale dei servizi anagrafici (Simone Calzolaio)- Il valore della formazione nel nuovo quadro normativo- Tavola Rotonda: Il diritto di soggiorno permanente cambia pelle: nuove modalità operative per gli ufficiali di anagrafe (Liliana Palmieri, Patrizia Dolcimele)
Mercoledì 27 Novembre 2013I sessione- Problematiche derivanti dalle differenti normative dei Paesi e in relazione al nulla osta al matrimonio (Rosalia Mazza)- Capacità matrimoniale: convenzioni, accordi e circolari (Marina Caliaro, Maria Teresa Magosso)- Formazione e trasmissione degli atti di stato civile- Unicità dello status di figlio e nuovi modelli familiari. Quali indicazioni per l’Ufficiale dello Stato Civile? (Luigi Balestra)
- La revisione delle norme di diritto internazionale privato sulla filiazione (Roberta Clerici)- La cittadinanza per nascita nello Stato: la situazione in Italia ed il confronto con i Paesi europei (Renzo Calvigioni)II sessione- Tavola Rotonda: Il diritto all’identità, verso l’Europa ma con difficoltà: le soluzioni tra legislazioni diverseCoordina: Rosalia MazzaPartecipano: Bruno Nascimbene, Tiziana Piola, Paola Lucchi
Giovedì 28 Novembre 2013I sessione- I demografici nelle forme associative fra Comuni: qualità ed efficienza a servizio del cittadino (Andrea Antognoni)- Le prospettive del censimento permanente e le prossime sperimentazioni (a cura di ISTAT)- Il valore degli accertamenti dopo la riforma dell’anagrafe: istruzioni e modalità operative per gli agenti accertatori (Mariangela Remondini)- I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi: le nuove disposizioni regolamentari nelle materie di competenza del Ministero dell’Interno (Antonio Natali)- Le responsabilità del pubblico dipendente, la legge anticorruzione e il nuovo codice di comportamento (Angela Marcella)II sessione- Tavola Rotonda: La semplificazione del servizio elettorale:- Nuove modalità di comunicazione e di trasmissione di dati e documenti tra Uffici elettorali e con le Commissioni circondariali- Eliminazione delle liste elettorali sezionali- Digitalizzazione delle liste elettorali generali- Eliminazione del fascicolo elettorale cartaceoCoordina: Sergio SantiPartecipano: Andrea Zuccotti, Roberta Mazza- Tavola Rotonda: Il nuovo emigrante italiano: la famiglia all’estero e i contatti con la madre patria
Venerdì 29 Novembre 2013- Tavola Rotonda: ANUSCA RISPONDE AGLI OPERATORICoordina: Sergio SantiPartecipano: Andrea Antognoni, Grazia Benini, Donato Berloco, Renzo Calvigioni, Silvia Cornetto, Nicola Corvino, Patrizia Dolcimele, Pia Mantineo, Liliana Palmieri, Agostino Pasquini, Graziano Pelizzaro, Tiziana Piola, Valeria Pini, Mariangela Remondini, Luca Tavani
ogni attimo del convegno per portare a casa un bagaglio ricco di informazioni e novità. Di fronte alla varietà di questa
offerta formativa, non si può fare a meno di mettere in programma e di fare il possibile per partecipare al convegno nazionale che volge, come sua tradizione, lo sguardo al futuro,
senza mai dimenticare il presente e tutte le problematiche che rendono il nostro lavoro complesso, ma anche molto coinvolgente. Abano Terme ci aspetta!
(continua da pag. 12)
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LA MANCANZA DEL NULLA OSTA EX ART. 116 C.C.RISOLTA DA UNA SENTENZA EQUILIBRATA
di Renzo Calvigioni
La presenza sul nostro territorio di un numero crescente di cittadini stranieri, il fatto che dopo essersi
stabiliti in Italia intendano anche formare famiglia, l’eventualità che i nubendi siano in possesso di cittadinanze diverse e soggetti ad ordinamenti diversi, le difficoltà ad ottenere dalle proprie Autorità quella documentazione pure molto semplice richiesta dalla nostre disposizioni, genera delle situazioni nelle quali l’ufficiale dello stato civile è costretto ad adottare un provvedimento che potrebbe essere positivo, cioè di proseguo delle pubblicazioni e del successivo matrimonio, ma anche negativo, cioè di rigetto dell’istanza: in tal caso, le parti reagiscono con ricorso giurisdizionale, in qualche caso dietro sollecito e collaborazione proprio dello stesso ufficiale di stato civile, ma la decisione finale dei giudici a volte appare ingiusta ed immotivata, altre volte molto equilibrata e corretta.Sia dalle disposizioni di legge, sia dalle indicazioni e direttive emanate dal Ministero dell’Interno, risulta chiaramente che il nullaosta debba essere presentato dalle parti e che, in mancanza, l’ufficiale dello stato civile debba opporre rifiuto alle pubblicazioni, lasciando ai nubendi l’onere di attivare il Tribunale con ricorso ai sensi dell’art. 98 c.c., secondo comma, e dell’art. 95 del DPR 396/2000.Un caso è stato affrontato dal Tribunale di Macerata e deciso con ordinanza del 15/5/2013, con motivazioni equilibrate, corrette e condivisibili. Il caso riguardava un cittadino marocchino al quale la propria autorità consolare non aveva rilasciato alcun tipo di documento che potesse essere utilizzato ai fini delle pubblicazioni, quale sostituto del nullaosta che tale Stato non rilascia. I nubendi avevano richiesto le pubblicazioni all’ufficiale dello stato civile di Civitanova Marche il quale aveva fatto presente che, mancando la documentazione richiesta dall’art. 116 c.c., non avrebbe potuto procedere e sarebbe stato costretto ad opporre rifiuto: già in questa fase erano intervenuti gli avvocati di parte che avevano cercato di fare pressioni, sottolineando il fatto
Cittadini stranieri
che il Consolato del Marocco in Italia non rilasciava alcuna documentazione in quanto voleva impedire il matrimonio solamente per motivi religiosi, elemento questo di sicura contrarietà all’ordine pubblico, tale che avrebbe dovuto consentire all’ufficiale dello stato civile di procedere alle pubblicazioni nonostante la mancanza del documento. A sostegno di tale tesi, venivano citate sentenze con casistica analoga e che si erano concluse negativamente per l’ufficiale dello stato civile: il collega però, anziché lasciarsi prendere dal panico, faceva rilevare come la mancanza di qualsiasi tipo di documentazione da parte della competente autorità straniera, non consentiva di valutare se tale mancato rilascio fosse dovuto non tanto a motivazioni religiose, quanto alla reale sussistenza di impedimenti previsti dall’ordinamento straniero, tali da escludere che l’interessato fosse in possesso della capacità a contrarre matrimonio. In vista di un ricorso praticamente certo, l’ufficiale dello stato civile rilasciava un rifiuto molto ben articolato dettagliato e correttamente motivato: è bene ricordare che un atto di rifiuto ben costruito è il primo passo per dare al giudice tutti gli elementi che, dimostrando la preparazione e professionalità dell’ufficiale dello stato civile, servano ad evitare giudizi negativi nei confronti dell’operato dello stesso, tanto da poter arrivare, come purtroppo avvenuto in qualche caso, a dichiarazione di comportamento illegittimo.Ben consapevole di tutto ciò, l’ufficiale
dello stato civile nell’atto di rifiuto citava la sentenza della Corte Costituzionale del 2003, richiamava gli orientamenti del Massimario, citava giurisprudenza a prassi, spiegava dettagliatamente le ragioni che lo avevano indotto ad opporre rifiuto ed ancora, dopo il ricorso e la fissazione dell’udienza, pur non costituendosi in giudizio il Comune, predisponeva un’ulteriore nota contenente altre spiegazioni in merito al caso, che depositava in cancelleria prima dello svolgimento dell’udienza. Il Tribunale di Macerata, dopo aver preso atto che “costituisce fatto notorio” che le autorità del Marocco in caso di diniego del nulla osta per motivi religiosi non rilasciano comunque alcuna attestazione contenente le motivazioni del mancato nullaosta e che, in base a ciò, l’ufficiale dello stato civile non è posto nella condizione di considerare tali motivazioni come non apposte, “rimanendo, quindi, di fatto, preclusa l’esecuzione delle pubblicazioni”, decideva comunque che il mancato rilascio era basato esclusivamente su aspetti di mancata appartenenza alla religione musulmana e che “un ostacolo di tal genere non possa che collidere con l’ordinamento giuridico italiano risolvendosi in una gravissima limitazione all’esercizio di un diritto fondamentale, tutelato a livello costituzionale” ed ordinava all’ufficiale dello stato civile di procedere alle pubblicazioni, dichiarando il decreto immediatamente efficace e non disponendo nulla sulle spese. Dunque, una sentenza corretta ed equilibrata, nella quale venivano valutate adeguatamente le ragioni della parte ricorrente, autorizzando infine il matrimonio, ma dove venivano pure rispettate le motivazioni dell’ufficiale dello stato civile, il quale aveva agito secondo la propria competenza, nel rispetto della normativa vigente e delle direttive ministeriali, tanto che veniva richiamata anche la Circolare del Ministero dell’Interno n. 46 dell’11/9/2007: una sentenza che potrebbe tranquillamente essere portata come esempio in casi analoghi.
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(continua a pag. 17)
Tempi duri per i Comuni, lo sanno tutti. Per questa ragione ANUSCA guarda con particolare
attenzione, ed anche soddisfazione, ai risultati che provengono dall’ufficio tesseramento.L’abbiamo già detto tante volte: l’adesione degli Enti e degli Operatori è di fondamentale importanza per il proseguo del percorso iniziato dall’Associazione oramai da più di tre decenni e garantisce una fonte di risorse per realizzare una serie concreta di interventi a favore dei servizi demografici. Per questa ragione, tendere una mano all’Associazione è tendere una mano alla professionalità dell’intera categoria.Scegliere ANUSCA è assicurarsi un aiuto tangibile al proprio lavoro e alla propria riqualificazione professionale: sono tanti i motivi per cui continuare a sottoscrivere il proprio sostegno all’Associazione o, se ancora non lo si è fatto, cominciare a farlo. Ne abbiamo trovati un alfabeto intero!A come ANUSCA Flash. È la “newsletter light” di ANUSCA, che si affianca al consolidato quindicinale digitale, per raggiungere, con le sue caratteristiche di celerità, evidenza, praticità, gli associati con le notizie più fresche ed importanti. Strumento graditissimo da subito agli associati, è stato quest’anno rinnovato: oltre ad un utilizzo più capillare e ordinato, ANUSCAFlash è nuova anche nello styling. Sono stati pensati nuovi templates per le comunicazioni, distinti a seconda della materia trattata (new, formazione, tesseramento) in modo tale che sia facile anche risalire ai contenuti una volta che si desideri rileggerne una. Se ancora non l’avete fatto è più che mai importante, per ricevere “a domicilio” (ancorchè virtuale), le news più interessanti di carattere tecnico – professionale o gli aggiornamenti relativi agli eventi di formazione, inviare il proprio indirizzo mail a [email protected] e da subito si potranno ricevere tutte le ANUSCA Flash.B come Bollo on line. Il servizio on
line di ANUSCA, presente nelle quote C e D, in assoluto più gettonato. Il perché è presto detto: con questo servizio, l’operatore si assicura la tranquillità di dare una risposta corretta, veloce ed esaustiva all’utente, su questioni spesso spinose e materia del contendere con cittadini, che sono a volte mal indirizzati. I contenuti sono stati aggiornati completamente alla luce delle novità della “decertificazione” e riorganizzati in modo ancora più intuitivo e organico: non solo viene semplificata l’attività dell’operatore, ma a guadagnarne è anche l’efficienza dello sportello.C come Convegno Nazionale. E’ il momento associativo più importante dell’anno: oltre ad essere una occasione di formazione da non perdere per un parterre di relatori qualitativamente elevatissimo e per l’approfondimento di temi attuali e controversi, è durante il Convegno Nazionale cui partecipano operatori di tutto il Paese che si rinsaldano legami personali e professionali e si riafferma con particolare forza il senso di appartenenza a qualcosa che è al contempo una e tanti. La 33° edizione del Convegno Nazionale si svolgerà ad Abano Terme (PD): già i lavori fervono per offrire a chi parteciperà un
programma all’altezza delle aspettative, e anche qualcosa di più.D come quota D. La quota associativa su cui ANUSCA punta di più e sulla quale sta molto investendo, perché convinta sia di reale utilità per i Comuni, comprendendo tutti i servizi presenti nelle altre quote nonché altre possibilità operative che via via spiegheremo, ad un prezzo assolutamente conveniente. Ricordiamo che per alcune iniziative organizzate in Accademia è stato offerto ai primi trenta operatori iscritti di Comuni con quota D anche il soggiorno gratuito. I Comuni hanno dimostrato di aver colto lo spirito della quota D e, al giro di boa di metà anno, sono oltre duecento in più rispetto al 2012 ad aver effettuato questa scelta. Ad oggi sono quasi settecento, i Comuni italiani che aderiscono ad ANUSCA con quota D, ma confidiamo che in tanti, sempre di più, vorranno seguire il loro esempio.E come Entusiasmo. L’entusiasmo è la linfa di ogni attività, affinchè nel tempo possa proseguire e prosperare. Da oltre trent’anni, l’Associazione vola sulle ali della creatività e dell’impegno del suo creatore Paride Gullini, lo scorso giugno riacclamato ancora una volta Presidente dell’Associazione. Ma l’entusiasmo è anche quello degli operatori che ogni anno, con atto totalmente volontario, sottoscrivono la propria tessera e propiziano l’adesione degli Enti, che partecipano alle iniziative organizzate in tutto il Paese e si raccolgono, organizzandosi con puntualità, nei vari Comitati provinciali e regionali per dare voce concreta ai bisogni professionali di tutti i colleghi.F come Formazione. Da sempre il cavallo di battaglia dell’Associazione, che, fin dalla sua istituzione, non ha perseguito rivendicazioni di carattere sindacale, ma ha cercato di promuovere la figura degli operatori demografici tramite la loro valorizzazione e qualificazione professionale. Lo strumento per raggiungere questo obiettivo è individuato nella riqualificazione professionale da
SCEGLI ANUSCA: I PERCHÈ DALLA A ALLA Zdi Silvia Zini
Pag. 17
(continua da pag. 16)
ottenere con una didattica di qualità. Una qualità che è apprezzata non solo dagli operatori, ma anche dalle più importanti realtà istituzionali del settore, nazionali e internazionali.G come Gratis. Associarsi all’ANUSCA conviene. Oltre al carnet dei servizi compresi nella quota individuale e degli Enti, ANUSCA, ben conscia delle difficoltà economiche in cui versano gli enti, ha realizzato un ricco programma di iniziative riservate agli enti e/o agli operatori associati, in tutto il Paese. Anche presso l’Accademia sono stati proposti seminari, gettonatissimi, di una giornata e mezzo su temi di più ampio respiro e approfondimento, gratuiti per gli associati, ma anche alcuni totalmente a libero accesso. Le risorse provenienti dal tesseramento si traducono in formazione senza oneri: sostenere ANUSCA è sostenere il proprio aggiornamento professionale.H come Hotel ANUSCA Palace. La casa degli ufficiali di stato civile è la foresteria, destinata nei progetti ad ospitare i partecipanti ai corsi residenziali ministeriali e, in senso più ampio, gli iscritti alle iniziative di formazione ANUSCA. L’idea di un vero e proprio campus della formazione è presente fin dalle origini del percorso dell’Accademia, che ricordiamo, è stata anche parzialmente finanziata con risorse statali “in considerazione dell’alto spessore delle finalità dell’Accademia” come chiosa la motivazione del Governo che accompagna il parere favorevole al contributo stabilito dalla legge 26/2001.I come Iniziative. Oltre trecento iniziative annue organizzate sul territorio nazionale, con una media di oltre le 15.000 giornate presenza, sono il biglietto da visita che può sfoderare l’Associazione, sempre più punto di riferimento per l’intero settore. Le iniziative di formazione, seminari, giornate e pomeriggi di studio, rappresentano, nonostante le difficoltà, un appuntamento irrinunciabile per gli operatori che intendono coltivare la propria professionalità e scelgono
ANUSCA per la qualità che è in grado di assicurare.L come Lavoro. La valorizzazione del lavoro degli uffici demografici è alla base di ogni scelta di ANUSCA. Il curriculum di studi è chiaramente di grande importanza, ma anche l’esperienza accumulata sul campo degli uffici merita il giusto riconoscimento. Non a caso in questi anni, per il Corso di Alta Formazione, è stata sempre contingentata la metà dei posti disponibili per candidati in possesso di diploma: la ratio è quella comunque, al di là dei titoli scolastici, di attribuire importanza anche ad una professionalità che scaturisce dal lavoro e dall’impegno quotidiani.M come Mission. La mission che si è data ANUSCA è quelle di diventare sempre più un punto di riferimento per il mondo dei demografici, non solo da un punto di vista strettamente formativo, ma anche istituzionale a vantaggio dell’intera categoria.N come Novità. La forza dell’Associazione è quella di non fermarsi mai sui risultati conseguiti, ma, con grande umiltà, di voler misurarsi sempre con sfide e opportunità nuove, per rimanere competitiva e soprattutto per valorizzare sempre più il ruolo di questa categoria professionale. Dopo quelli dell’anno in corso, anche per il 2014 sono allo studio nuovi servizi e nuovi progetti di cui presto daremo notizia: nella pentola di ANUSCA bollono sempre tante novità.O come Osservatorio. L’idea è sbocciata in concomitanza della rivoluzione copernicana che è stato il “cambio di residenza in tempo reale”: dopo la segnalazione delle difficoltà da parte di un gruppo di Comuni, si è pensato di aprire uno spazio tramite cui sia possibile interpellare i Comuni su specifiche tematiche e raccogliere dati massivi sull’intero territorio nazionale. Anche l’Osservatorio rappresenta uno strumento per avvicinare sempre più ANUSCA agli operatori, fermo restando che ogni segnalazione può essere fatta anche tramite l’area “Consigli ed opinioni”.P come Polizza assicurativa.
Un successo sempre crescente caratterizza questa proposta di ANUSCA pensata per i soci individuali. Potersi garantire la tranquillità che, in caso di richiesta di risarcimento per danni causati nell’espletamento delle proprie funzioni, anche con colpa grave, sarà la compagnia assicurativa individuata dall’Associazione a farvi fronte, è una opzione che sempre più soci, attualmente il 77% degli oltre 7300 soci individuali, ha, in maniera intelligente, deciso di regalarsi. Fiducia ripagata ampiamente da ANUSCA, dato che anche nei casi più recenti, con richieste di risarcimento ammontanti anche ad alcune decine di migliaia di euro, è stata registrata una pronta e positiva risposta dell’Assicurazione.Q come Quesiti. Il servizio di risoluzione quesiti professionali con risposta in 48 ore da porre tramite l’apposito servizio on line che li smista agli esperti ANUSCA competenti per materia è uno dei punti di forza dell’Associazione. L’autorevolezza e la preparazione degli esperti che forniscono le soluzioni rappresentano un grande supporto per gli operatori che, di fronte a norme sempre più complesse, si trovano a dover risolvere casi anche piuttosto complicati. Grande apprezzamento anche per l’archivio quesiti on line, servizio riservato ai soci individuali in via esclusiva e ai Comuni iscritti in quota D.R come Risparmio. Un adagio recita “Chi più spende, alla fine meno spende”. Ed è proprio così: i soci ANUSCA, enti od operatori che siano, si assicurano non solo formazione gratuita, ma anche sconti importanti nelle iniziative a pagamento, convegno nazionale compreso. La quota D consente addirittura di scegliere una giornata o pomeriggio di studio, che sarebbe a pagamento, cui far partecipare senza oneri un numero illimitato di operatori.S come Stampa on line. Chi desidera avere l’ultima edizione, fresca di
(continua a pag. 23)
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LA PAGINA DEI QUESITI RISOLTIa cura di Agostino Pasquini
In occasione dell’entrata nell’Unione Europea della Croazia (1 luglio 2013) ed a causa di un disguido editoriale
avvenuto nel numero 7-8/2013 (luglio-agosto) del “Notiziario ANUSCA”, è stato pubblicato un quesito un po’ datato su questa materia. Abbiamo chiesto al dr. Nicola Corvino di fare chiarezza, e ci scusiamo con lui per il refuso editoriale.
1) Cittadini comunitari - precisazione sul diritto di soggiorno permanente
Risponde l’Esperto ANUSCANicola Corvino
Per il cittadino croato, titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità, non occorre verificare nuovamente il possesso dei requisiti richiesti dal d. lgs. 30/2007, in quanto la verifica delle condizioni di soggiorno è stata già effettuata prima del rilascio del titolo di soggiorno ancora valido.Il Comune procederà al ritiro del permesso di soggiorno, che sarà trasmesso alla Questura e alla consegna all’interessato dell’attestazione “ordinaria” prevista dal citato decreto legislativo.Se il permesso è già scaduto, l’interessato deve documentare all’Ufficiale d’anagrafe il possesso dei requisiti di soggiorno prescritti. Invece, l’attestato di diritto di soggiorno “permanente”, previa richiesta, è rilasciato al cittadino comunitario che abbia maturato cinque anni di “soggiorno legale e continuativo” nel nostro Paese.
L’attestato è rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni, previste dagli artt. 14 e 15 del d. lgs. 30/2007. I 30 giorni servono per effettuare le opportune verifiche. Sono considerati utili a tal fine, anche i periodi antecedenti l’entrata in vigore del citato d.lgs. e per i croati, in quanto neo-comunitari, si computano anche i periodi di soggiorno trascorsi in qualità di extracomunitari.La sentenza della Corte di Giustizia U.E. (grande sezione) del 21 dicembre 2011, la cui conoscenza è avvenuta molto in ritardo rispetto alla data di emanazione, afferma il principio che un cittadino per provare un “soggiorno continuativo e legale” da almeno cinque anni, possa rivolgersi al Comune di residenza per richiedere direttamente lo status di cittadino UE con diritto di soggiorno permanente, a condizione che sia in grado di dimostrare che nei cinque anni precedenti sia stato lavoratore subordinato o autonomo ovvero inattivo, ma titolare di risorse sufficienti per il sostentamento proprio e dei familiari e abbia avuto una copertura sanitaria.Infatti, la nozione di soggiorno legale sottesa ai termini «che abbia soggiornato legalmente», di cui all’art. 16, n. 1, della direttiva 2004/38, deve intendersi come corrispondente ad un soggiorno conforme alle condizioni previste e, nello specifico, a quelle di cui all’art. 7, n. 1, della medesima direttiva, senza delle quali non può essere considerato “legale” ai sensi del successivo art. 16, n. 1. In altri termini, occorre necessariamente che l’interessato dimostri, oltre al soggiorno ininterrotto per almeno un quinquennio, la continuità dell’attività lavorativa, ovvero l’autonomia finanziaria e la copertura sanitaria per lo stesso periodo. Sul tema in questione non ci sono divergenze di vedute tra gli esperti, dato atto che il quesito apparso sul Notiziario ANUSCA è piuttosto datato, pubblicato in ritardo e, nel frattempo, superato dalla sentenza citata. Infine, per completezza dell’argomento,
si ritiene utile ricordare che il cittadino dell’Unione - già lavoratore dipendente o autonomo in Italia - conserva legittimamente il diritto di soggiorno se:1) a seguito di malattia o infortunio è temporaneamente inabile al lavoro;2) è disoccupato (involontariamente): deve avere lavorato per almeno un anno e deve essere iscritto presso il Centro per l’impiego o ha dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;3) è disoccupato (involontariamente) al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore ad un anno ovvero si è trovato in tale stato durante il primo anno di soggiorno in Italia. Deve essere iscritto presso il Centro per l’impiego o ha dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In questo caso mantiene lo status di lavoratore subordinato per un anno di tempo;4) è iscritto ad un corso di formazione professionale (tranne il caso di disoccupazione involontaria, per poter mantenere lo status di lavoratore subordinato deve esistere un collegamento tra la precedente attività ed il corso di formazione seguito). La continuità del soggiorno non è pregiudicata: da assenze che non superino i 6 mesi all’anno; da assenze per l’assolvimento di obblighi militari; da assenze fino a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti (gravidanza, maternità, malattia grave, studi o formazione professionale, o distacco per motivi di lavoro).
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2. LA GUIDA PRATICA
Guida pratica con Cd-Rom- a cura di R. Chianca e G. Fazzolari - pag n. 224 - stampa a colori- cod. N0706INF
L’identificazione dei cittadini comunitari e stranieriI documenti di identificazione per il rilascio dell'attestazione di regolarità del soggior-no ai cittadini UE e stranieri, ai fini di Polizia, dell'iscrizione anagrafica e dell'identifi-cazione personale.La guida consente di eseguire, in modo pratico e sicuro il controllo di polizia dei cittadini stranieri e comunitari e dei loro documenti identificativi e di viaggio, passaporto e titoli di soggiorno, al fine di consentirne l’esatta identificazione, verificando la legittimità della loro presenza e permanenza in Italia.Concepita e realizzata pensando essenzialmente all’utilizzo pratico è una sorta di vademe-cum necessario per il controllo e l’identificazione del CITTADINO straniero e comunitario, rivolto a chi, su strada, deve eseguire questo tipo di verifiche.Gli autori hanno sintetizzato una materia complessa, articolata ed in continua evoluzione, comprimendo ogni argomento all’interno di pratiche schede che rispondono all’esigenza pri-maria di ogni operatore di sapere sempre “COSA FARE – COME FARE”.In particolare per ogni Stato estero descrive:• il repertorio dei documenti identificativi e di viaggio dello straniero con riproduzione dei documenti a colori • i documenti identificativi e di viaggio • le norme che regolano l'ingresso e la permanenza • i permessi di breve e lungo periodo • la residenza • le modalità di controllo dei documenti identificativiIl Cd-Rom allegato contiene:• la normativa nazionale e internazionale di riferimento• le circolari ministeriali • la prassi e la giurisprudenza in materia.
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Comuni in vetrina
LECCO, IL FASCINO DEL LAGO E LA SEDUZIONE DELLE MONTAGNEdi Sauro Dal Fiume
Centro turistico lombardo che sorge ai piedi delle Prealpi e sulle rive del lago, Lecco è da
sempre tappa privilegiata da migliaia di turisti, soprattutto stranieri (nel 2012 si è registrato un aumento di quasi il 3% di presenze straniere nella zona), che trascorrono un soggiorno sul Lario. Conosciuta in Italia e nel mondo anche grazie a “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni, Lecco ha ottenuto l’importante riconoscimento conferito dall’Associazione “Città Alpina dell’anno” che permette al territorio di valorizzare le sue Prealpi: nel giugno scorso, infatti, a Lecco è stato conferito il titolo di “Città Alpina 2013”, che sottolinea la vocazione turistica del territorio e il ruolo prezioso che la montagna ha sempre rivestito nel corso del tempo all’interno del sistema economico e produttivo lecchese.Tra la città di Lecco e le sue montagne esiste un legame profondamente radicato nel cuore e nella tradizione di tutti i lecchesi: in questi anni associazioni e volontari si sono adoperati per la risistemazione dei sentieri di montagna, esempio di come si possa lavorare in maniera concreta per lo sviluppo di una vita e di un turismo sano e a contatto con la natura.Il Lago di Lecco è ricco di fascino naturale e “letterario”, reso celebre dal Manzoni con i versi iniziali, conosciuti in tutto il mondo, de “I Promessi Sposi” («Quel ramo del Lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti»). Molti i turisti che, a bordo dei numerosi battelli che
attraversano il lago, salpano da Lecco per raggiungere le perle del Lario Varenna e Bellagio.Il profilo “da cartolina” di Lecco non sarebbe completo senza il possente campanile della Basilica della città, dedicata a San Nicolò. Ultimato nel 1904, il campanile domina il lago e il centro storico, protetto alle spalle dalle montagne.Lecco può vantare, oltre alle sue bellezze naturali, un fiorente patrimonio culturale grazie ai suoi edifici storici, in primis il ponte medievale “Azzone Visconti” (conosciuto anche come Ponte Vecchio”), la Torre Viscontea (parte delle antiche mura di fortificazioni e oggi adibita a spazio espositivo) e il Palazzo delle Paure, edificio seicentesco così chiamato dalla tradizione popolare sulla base dell’antica funzione di luogo deputato al pagamento delle tasse. Ristrutturato da poco, Palazzo delle Paure è oggi utilizzato per mostre temporanee.
Da ricordare la presenza in città di Villa Manzoni, una delle residenze della famiglia di Alessandro Manzoni, oggi sede del Museo Manzoniano, della Galleria Comunale d’Arte, della Sezione Separata d’Archivio, di una Biblioteca Specializzata e di una Fototeca.Lecco ha dato i natali all’Abate scienziato e scrittore Antonio Stoppani (1824 – 1891), all’ingegnere e architetto Giuseppe Bovara (1781 – 1873), agli alpinisti Carlo Mauri (1930 – 1982) e Riccardo Cassin (1909 – 2009, quest’ultimo lecchese “di adozione”) e al pluricampione olimpico di canoa, Antonio Rossi (1968).“Con l’adesione all’Associazione ANUSCA - dichiara il Sindaco di Lecco Virginio Brivio – vogliamo condividere con gli altri Enti locali le buone pratiche per poter garantire ai nostri cittadini un miglioramento continuo dei servizi. Grazie ad Anusca i Comuni possono, infatti, mettere a punto soluzioni innovative e scambiarsi esperienze per fornire risposte più efficaci ai bisogni degli utenti. Gli sportelli comunali dell’Anagrafe sono dei luoghi importanti di incontro e scambio d’informazioni, poiché rivolgendosi ad essi i cittadini possono avere notizie utili per conoscere meglio la propria città e le opportunità che offre”.
Altre informazioni su: www.comune.lecco.it
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MA QUANTO È VECCHIO IL 2000?A cura di Diego Giorio
Rubrica Innovazione 4/2013
Anno 2000! Probabilmente fin da quando i catastrofisti dell’anno 1000 si resero conto che la fine
del mondo non era imminente, il nuovo millennio sarà stato guardato con attesa e speranza. Salgari, nel 1907, scriveva Le meraviglie dell’anno 2000, dove immaginava un futuro di macchine volanti a vapore, capaci di attraversare l’Atlantico ad una velocità di ben 110 km/h.Nessuno a inizio ‘900 avrebbe potuto concepire l’energia elettrica, il computer, Internet, ma chi ha iniziato a lavorare negli anni ‘80 o ‘90 dovrebbe essere abituato alla tecnologia, informatica e non, ed alla sua rapida evoluzione, ed avrebbe dovuto pensare il 2000 come una naturale evoluzione di quelle tecnologie già disponibili o emergenti.Poi l’altro giorno mi sono venuti in mano dei CD (sì, proprio CD, nel 2000 i DVD erano ancora oggetto di analisi e contese da parte delle case discografiche) che una rivista allegava ai numeri di quell’anno, ed ho cominciato a riflettere su come sono cambiate le abitudini in questi pochi anni, verso direzioni che era invece difficile immaginare.Nel 2000 vivevo e lavoravo negli Stati Uniti, e con i miei comunicavo già via e-mail. Però erano pochi ad avere il Personal Computer in casa, ed ancora meno quelli che avevano l’accesso ad Internet, quindi ci sentivamo all’avanguardia. Naturalmente non si parlava di ADSL, bisognava usare un modem analogico, sentendo con ansia la musichetta caratteristica che alla fine ci avrebbe detto se la connessione era riuscita, evento affatto scontato. Naturalmente in quel momento la linea telefonica risultava occupata e non si poteva né chiamare né ricevere. Però c’erano già tariffe telefoniche agevolate per quel numero specifico, e la semplice consultazione di una mail ed una rapida risposta costava circa 100 lire (lire, non euro).Skype non esisteva, quindi si poteva telefonare solo in modo classico, senza alcuna immagine, o inviare testi via mail. Le foto della vacanza alle Hawaii le
ho dovute sviluppare, scansionare - non c’erano ancora macchine fotografiche digitali accettabili – e ridurre per non intasare una casella di posta con capacità limitata. Tre foto a bassa risoluzione, di più sarebbe stato troppo laborioso, sono sembrate una meraviglia.Il nuovo catalogo dei nostri prodotti, che i colleghi italiani dovevano verificare prima della diffusione – cartacea, ovviamente - è stato stampato ed inviato via corriere, troppo grosso per essere inviato via Internet o masterizzato su un CD, ed i servizi cloud dovevano ancora essere inventati, così come le chiavette USB. La posta del lavoro poteva essere consultata solo in ufficio, a meno di avere un computer portatile ed essere disposti a pagare i costi della connessione fuori sede. Peraltro i portatili di allora, come i cellulari, agli occhi moderni sembrano goffi ed ingombranti.Di tablet e smartphone nemmeno a parlarne, dovevano ancora essere immaginati, però c’era il vantaggio che a tavola con i colleghi si parlava e si scherzava con quelli intorno, anziché messaggiare con qualcun altro, e se il fine settimana partivi per una gita nessuno poteva rintracciarti. Su qualche guida turistica o sui depliant che trovavo nei motel potevo scegliere cosa visitare: Wikipedia e simili non c’erano ancora.In macchina tenevo due carte geografiche di Los Angeles ed una della California: il GPS ed il navigatore erano già disponibili, ma solo per auto di gran lusso, il primo che ho visto era sulla macchina del
dirigente del marketing.Con gli amici più all’avanguardia si poteva inviare qualche mail, agli altri si scriveva una lettera o una cartolina ogni tanto, Facebook non esisteva ancora. I filmati non erano alla portata di tutti, e comunque non venivano condivisi su Youtube, che è arrivato solo nel 2005.Approfittando del fuso orario, potevo leggere già al mattino i giornali italiani, i cui siti non venivano aggiornati fino alle 8, ma l’idea di poter comprare un libro elettronico italiano e scaricarlo dall’altra parte dell’oceano per leggerlo su un e-reader nemmeno mi sfiorava, ma meglio così, con i libri inglesi ho migliorato la lingua. Lo stesso valeva per film o serie televisive: impossibile acquistarle e scaricarle dal WEB: o aspettavo la TV, oppure noleggiavo le videocassette con la tessera di Blockbuster.Per i viaggi c’era l’agenzia, che aveva una sede all’interno dell’azienda e che mi ha sempre consigliato bene. Meno male che ero in buoni rapporti, perché i biglietti elettronici non c’erano ancora e Tripadvisor neppure. Qualche catena di alberghi accettava già la prenotazione elettronica, ma l’unica volta che ci ho provato non è andata a buon fine. Però ero riuscito ad inviare on-line un mazzo di fiori in Italia per il compleanno della nonna, prima esperienza col commercio elettronico.Sulla lunga pista pedonale e ciclabile che costeggia la spiaggia passeggiavo col CD portatile: il formato mp3 era appena stato inventato ed i pochi lettori portatili disponibili non erano all’altezza.A questo punto vengono spontanee alcune riflessioni:- Quando, fra quindici anni, ripenseremo al 2013, come considereremo gli attuali telefoni, tv, computer, dispositivi tecnologici in genere?- Quanti per scelta, pigrizia mentale, incapacità o problemi economici non conosceranno le nuove tecnologie, come potranno essere pienamente inseriti nella società e partecipare alla sua evoluzione?- Fino a che punto potremo reggere un ritmo di cambiamento così veloce e frenetico? E soprattutto, ne vale davvero la pena?
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Il servizio WEB più consultato nel mese
di AGOSTO è l’ARCHIVIO dei
QUESITI RISOLTIcon un totale di
1.404visite
(continua da pag. 17)
ufficio stampa senza aspettare i tempi di rotativa e spedizione, al posto del cartaceo, del Notiziario e ANUSCAInforma, ha la possibilità di chiedere l’abilitazione all’accesso tramite la password, già detenuta per gli altri servizi, ad una area del sito appositamente dedicata. E tanto per essere al passo coi tempi, naturalmente è possibile sfogliare le riviste anche su smartphone e tablet, con le apposite app di lettura.T come Tutela legale. Sollecitata da più parti, ANUSCA sta studiando anche l’ipotesi di dare l’opportunità agli associati di dotarsi anche di una polizza di tutela legale che sarebbe destinata a coprire onorari, spese e competenze del legale liberamente scelto dall’assicurato, spese giudiziarie, processuali e peritali. La soluzione, per essere praticabile a prezzi convenienti (alcune decine di euro all’anno), deve però poter contare su di un certo numero di operatori interessati. Tante le manifestazioni di interesse, ma ancora è possibile esprimere appoggio all’iniziativa compilando il form sul sito
www.anusca.it U come Unione. Che fa la forza. In ballo c’è una questione di rappresentatività, di forza che la voce dell’Associazione può avere nelle sedi istituzionali. Già tanto è stato ottenuto, vedi alla voce fondi per la realizzazione di corsi residenziali senza oneri per gli operatori (frequentato da diverse migliaia di funzionari di tutta Italia), vedi alla voce contributo per i maggiori adempimenti legati al decreto 30, ma lo sappiamo bene, tanto è ancora da fare e da ottenere, compatibilmente alle difficoltà dei tempi. Essere in tanti ed uniti sicuramente è la via per essere più forti: scegliendo di tesserarsi, è un buon modo per aiutare se stessi e l’intera categoria. V come Videolezioni. Una delle novità più apprezzate degli ultimi anni. L’esperienza pilota della videolezione sulla decertificazione e all’indomani della rivoluzione del “cambio di residenza in tempo reale” salutate da centinaia di richieste, ha suggerito ad ANUSCA di proseguire questo percorso. Lo strumento della videolezione, che è scaricabile sul proprio pc ed è, per questa ragione, visionabile
in più tempi e un numero infinito di volte, è entrato da subito nel menage lavorativo degli operatori, che attendono l’uscita, a cadenza all’incirca mensile, di un nuovo supporto, con grande attenzione ed interesse. Giova ricordare che le videolezioni sono totalmente gratuite e immediatamente scaricabili per i Comuni in quota D tramite la password detenuta per gli altri servizi.Z come Zero (problemi). Arrivati al termine di questa lettura, l’avrete ormai capito: ANUSCA semplifica la vita (lavorativa) degli operatori. Chi crede nell’Associazione sa che in essa potrà trovare impegno, serietà e concretezza. La formazione, i servizi legati alle quote, la polizza assicurativa rappresentano solo alcuni degli aspetti su cui gli associati possono contare, ma non sono gli unici. È sempre possibile raggiungere l’Associazione al telefono o via mail, e, sicuramente, troverà una soluzione alle difficoltà più disparate, proprio come si fa in famiglia. Ma d’altronde ANUSCA non è una grande famiglia?
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