“La nostra Costituzione: origine e struttura”
Incontro di studio del 24 gennaio 2014
Una Costituzione è:
Un testo scritto Una legge (la Legge Fondamentale) Un sistema di valori e di principi nel quale
si riconosce una comunità stanziata su un determinato territorio in un determinato momento storico
Attraverso la Costituzione si “costituisce” uno Stato: i cittadini si accordano sulle REGOLE fondamentali di organizzazione e sui PRINCIPI e valori che sono alla base dell’organizzazione stessa.
Senza questo ACCORDO originario e la sua trasposizione nella legge fondamentale = Costituzione non sarebbe possibile la convivenza civile tra gli uomini.
Entrata in vigore il 1° gennaio 1948
Nata a seguito della fine del sistema previgente:
Per la prima volta dal 1924 si svolgono elezioni libere. I voti a favore della repubblica, dopo i controlli della Corte di Cassazione, risultano essere 12.718.641, pari al 54,3 per cento dei voti validi; a favore della monarchia invece 10.718.502, pari al 45,7 per cento.
Le donne votano per la prima volta nella storia d’Italia!
Contestualmente al referendum istituzionale viene eletta L’Assemblea Costituente, incaricata di redigere il progetto della nuova Costituzione
Per la prima volta, con il referendum
istituzionale e con il voto all’Assemblea, il suffragio è universale e diretto: votano TUTTI i cittadini maggiorenni, senza distinzione di sesso e di censo!
L’assemblea Costituente risultava composta
per la maggior parte dalle forze politiche che avevano contribuito alla caduta del sistema precedente.
Tali forze erano portatrici di sistemi coerenti
ed organizzati di valori e di idee (ideologie) che miravano alla visione unitaria dell’uomo inserito nel tessuto sociale e civile.
Tra i componenti dell’Assemblea Costituente
sedeva il fior fiore dei giuristi italiani, eredi della prestigiosa tradizione giuridica italiana ed europea.
Nella foto dell’atto ufficiale della firma è possibile vedere il Capo del Governo Alcide De Gasperi, il primo Presidente della Repubblica Enrico De Nicola e il Presidente dell’Assemblea Costituente Umberto Terracini.
Il testo licenziato dall’Assemblea Costituente è un gioiello:
per quanto riguarda l’affermazione dei diritti fondamentali degli individui
per il sistema garantista di equilibrio e separazione dei poteri dello Stato(balance of powers) e i controlli reciproci tra i poteri in modo che nessun potere se ne “approfitti” per travalicare i limiti
per aver avuto intuizioni fondamentali circa la necessità di tutelare le minoranze
di dare spazio e valorizzare le autonomie locali ma allo steso tempo di aprire lo Stato ad organismi
internazionali che assicurino la pace e la cooperazione tra le nazioni
per aver capito che il cittadino non può essere lasciato solo, specie se in condizioni di debolezza e di necessità …
Questi concetti è bene tenerli presente soprattutto nei momenti di vuoto e crisi di valori. Gli egoismi e i particolarismi danneggiano tutti!
… perché “Stato” non significa la somma dei cittadini, è un sistema di sinergie
tra governanti e governati dove ognuno contribuisce al progresso e al benessere
comune.
Non basta quindi dettare le regole per la pacifica convivenza (per evitare il caos e la
guerra civile) ma bisogna andare oltre per la costruzione di una società prospera e
proiettata in avanti!
La nostra Costituzione è tutt’oggi una delle più
moderne e avanzate nel mondo!!!!
Art. 1 L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione
Res publica (principio già affermato dal referendum) demos kratos (governa il popolo). Ovviamente, poiché non è possibile governare tutti insieme è necessario dettare le regole per consentire la partecipazione di tutti ma con dei meccanismi.
Ecco perché il secondo comma dell’art. 1 dice: nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Attenzione, nelle forme (esaminiamo di qui a poco i principi fondanti) e NEI LIMITI: significa che la Legge fondamentale detta anche dei confini alle libertà per evitare i conflitti e consentire l’ordinata convivenza civile.
Vale a dire che per stare bene insieme (come nella famiglia, come nella scuola) è necessario rispettare delle regole e quindi limitare le proprie azioni quando possano recar danno agli altri o creare scompiglio. Nella famiglia le regole sono poste dai genitori,nella scuola dal dirigente scolastico e dagli insegnanti. Nello Stato sono poste dalla Costituzione e dalle leggi, e poi ci sono gli organismi incaricati di applicare le leggi e farle rispettare (Pubblica Amministrazione,Forze di Polizia, Magistratura).
Nella repubblica democratica – come l’Italia – le regole non sono imposte dall’alto, da un uomo solo e senza nessun contraddittorio (monarchia) o da un gruppo ristretto di persone (aristocrazia), bensì le dà la stessa comunità tramite le leggi votate dai suoi rappresentanti.
E qui veniamo al concetto di RAPPRESENTANZA
La democrazia diretta (come nella polis greca) dove tutti i cittadini si riuniscono e decidono le leggi è impraticabile in società grandi e complesse come la nostra, se non per alcuni aspetti (es. referendum abrogativo – art.75 Cost.;iniziativa legislativa popolare - art. 71 secondo comma, Cost.; petizioni – art. 50 Cost.).
Certo che con lo sviluppo dei mezzi tecnologici non è assurdo
pensare ad una grande agorà (piazza) virtuale, dove ognuno con il suo pc e le credenziali di autenticazione può cliccare “mi piace” su proposte di legge... La “e-democracy” non è poi così lontana (es. in Estonia è stato inserito dal 2005 il voto elettronico e anche il Governo Italiano sta lanciando dei referendum on-line sulle riforme …)
Il modo ordinario di svolgimento della democrazia in tutti i Paesi del mondo è però la democrazia rappresentativa.
I rappresentanti, eletti dal popolo con suffragio universale (art. 48 Cost.), formano un’Assemblea = Parlamento. Il Parlamento è un posto dove si “parla”, si discute e alla fine si approvano le leggi che devono valere per tutti ed essere uguali per tutti.
Nel nostro sistema costituzionale il Parlamento è bicamerale due Camere uguali, con gli stessi poteri e funzioni = bicameralismo perfetto:
Senato della Repubblica “navette” Camera dei Deputati
Senato della Repubblica
Camera dei Deputati
Tra le cause della crisi del Parlamento: le decisioni legislative vengono prese dal Governo e il Parlamento le ratifica. Inoltre anche l’Unione europea oramai ha sottratto ampi spazi di sovranità al Parlamento. Per questo appare a molti spropositato il numero dei parlamentari: 630 deputati e 315 senatori più i senatori a vita.
Recenti proposte di legge costituzionale vogliono modificare il bicameralismo perfetto
conferendo alle Camere diverse funzioni (la Camera dei Deputati continuerebbe a fare le leggi e il Senato diventerebbe un organo di
controllo o una Camera delle Regioni e delle autonomie locali con funzioni di raccordo,
anche con l’UE)
Ciò perché è in crisi il parlamentarismo come era stato pensato dal Costituente, cioè pensato per dare la maggiore garanzia ai cittadini contro il potere di uno solo perché ci sono tante teste pensanti: tante più teste pensanti tanto più sono rappresentati i cittadini!
Le teste devono essere autonome secondo l’art. 67 Cost.: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.”
È vero, si, che i partiti sono importanti anche per la
Costituzione (Art. 47: “Tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”) ma il partito non può spingersi a dominare il voto secondo coscienza di ogni singolo parlamentare
E comunque anche i partiti nel senso tradizionale sono in crisi: mancando le ideologie che tengono insieme gli attivisti spesso i partiti si aggregano intorno a leader carismatici e comunicativi. Ciò anche per lo smisurato potere dei mezzi di comunicazione che consentono di far emergere un volto, una voce, un modo accattivante di porsi e di parlare, più che dare importanza alle idee e ai contenuti.
Perché è importante il Parlamento: perché ha il Potere legislativo (fa le leggi o traduce in legge ordinaria gli atti del Governo).
Per il Principio di legalità la LEGGE è il fondamento e la giustificazione di ogni potere pubblico dello Stato; e dei diritti, dei poteri e dei doveri di ogni cittadino (es.artt. 13 e 21 Cost.).
Potere legislativo = LEGGE Potere Esecutivo Potere Giudiziario Libertà Cittadini
Potere Legislativo (Parlamento) Potere Esecutivo (Governo e P.A.) Potere Giudiziario * *Giudice Ordinario(civile-penale);Giudice Amm.tivo,Contabile,Tributario
Il principio di legalità non è un’invenzione dell’Assemblea Costituente.
E’ l’eredità del pensiero illuminista e liberale che portò al crollo delle monarchie assolute la legge limita i poteri del re e determina i diritti dei cittadini.
Eredità di quel periodo è anche il principio della SEPARAZIONE DEI POTERI, che non sono più fusi e confusi nella persona del monarca ma sono INDIPENDENTI e nessuno può influenzare l’altro.
La garanzia è presente soprattutto in materia di regolamentazione dei diritti fondamentali: es. v. artt. 13,14,15,16,23,25,32 Cost.
Nel nostro sistema costituzionale il principio di legalità è ancora più intenso, perché assume spesso la forma della RISERVA DI LEGGE: su alcune materie puo’ intervenire solo la legge del Parlamento, non altri atti “minori” (es. regolamenti del Governo)
Così c’è la garanzia della massima riflessione e ponderazione da parte del plenum degli eletti su quelle materie.
Che il Parlamento sia stato pensato come cuore del sistema dal Costituente si evince anche dal fatto che da esso promanano, direttamente o indirettamente tutti gli altri organi costituzionali:
- Presidente della Repubblica (art. 83 Cost.) - Governo e singoli ministri (mozione di fiducia
– art. 94 Cost.) - 5 giudici costituzionali (art. 135 Cost.) - un terzo del CSM (art. 104 Cost.)
N.B.:Il CSM non è un organo costituzionale ma è l’organo di autogoverno dei magistrati ed è espressione dell’indipendenza del potere giudiziario (art. 101 Cost.:”I giudici sono soggetti soltanto alla legge”)
Ma sopra la Legge non c’è nulla, la legge è “legibus soluta”?
Sopra la legge - in uno Stato a Costituzione “rigida” come il nostro - c’è, appunto la COSTITUZIONE stessa, la legge madre di tutte le leggi. Tutti gli Organi dello Stato (e ovviamente anche i cittadini) devono sottostare ad essa:
COSTITUZIONE Presidente Parlamento Della Repubblica (legge ordinaria) Governo Corte Costituzionale Autonomie locali Magistrature
Costituzione “rigida” significa che non è modificabile dalla legge ordinaria ma soltanto secondo un procedimento “rinforzato” indicato dall’art. 138 Cost.
Art. 2 norma aperta: base per il riconoscimento di una gamma sempre più consistente di diritti (nome, dignità, identità e libertà sessuale, libertà di coscienza, riservatezza … diritto ad essere se stesso, con le acquisizioni di idee di esperienze, convinzioni ideologiche , religiose, morali e sociali che differenziano e al tempo stesso qualificano l’individuo = diritto all’individualità della persona (che muta nel tempo diritto oblio).
Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
L’art. 2 del Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) chiarisce che allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale.
L’art. 2 si riferisce non solo ai cittadini ma alla persona umana a prescindere dalla condizione di cittadino, e quindi anche agli stranieri e ai migranti.
Per i non-cittadini il contenuto di tali diritti va in ogni caso riconosciuto nel nucleo essenziale e irriducibile (es. diritto alla dignità, all’integrità fisica quindi alle cure mediche)
ma può trovare contemperamenti in relazione alla tutela di altri valori importanti come la sicurezza dello Stato – es. allontanamento dello straniero irregolare.
Principio di uguaglianza formale: divieto di discriminazione (Stato di diritto) NB. Al primo comma dice “cittadini” ma in realtà intende tutti
Art. 3 primo comma
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Principio di uguaglianza sostanziale passaggio dallo Stato di diritto allo Stato sociale di diritto (Welfare State); es. artt. 31,32,34,35 Cost.
Art. 3 secondo comma
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Diritto-dovere al lavoro; non è solo il mezzo di sostentamento ma anche il modo per acquisire la dignità e la libertà della persona (art. 36), il mezzo di sviluppo della personalità, di partecipazione democratica (art. 2 e 3, secondo comma, Cost.) e per questo è principio etico (art.1 Cost.). Le norme programmatiche sul lavoro sono corpose: artt. 35,36,37,38,39,40 Cost.
Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Vedi Titolo V della Costituzione: Principio di sussidiarietà Inversione del rapporto Stato-Regioni. Es. Art. 114 Cost: “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.”
Art. 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le
autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell'autonomia e del decentramento. Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Laicità e a-cattolicità dello Stato italiano
Art.7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel
proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti
Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale
Art. 3 Cost./Art. 19 (libertà di religione)
Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere
davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione. Art. 34.
La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Nuovo concetto di “beni comuni”: I beni comuni fondamentali, materiali e immateriali, sono patrimonio collettivo dell'umanità. Risorse collettive, che permettono a un gruppo di individui di costituire una comunità umana capace di assicurare il diritto ad una vita degna a tutti, tenendo conto delle generazioni future e avendo cura della sostenibilità globale del pianeta. (Superamento dell’art. 42 Cost.)
Per la Corte Costituzionale, indipendentemente dai trattati e quindi dalla condizione di reciprocità, allo straniero vanno comunque riconosciuti i diritti inviolabili dell’uomo dell’art. 2 Cost.
Art. 10 L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme
del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla
legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Corte Costituzionale: integrazione tra gli ordinamenti con la ratifica dei trattati comunitari l’Italia è entrata a far parte di un ordinamento giuridico autonomo, integrato e coordinato con quello interno ed ha trasferito in base all’art. 11 l’esercizio di poteri, anche normativi, oggetto dei trattati stessi. Il solo limite è l’intangibilità dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili dell’uomo garantiti dalla costituzione (c.d. “teoria dei controlimiti”)
Art. 11
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
Consente, in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni;
Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Arrivederci! [email protected]
Art.12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.