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APPROFONDIMENTI SUL «JOBS ACT» · 2015-04-08 · CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI (Jobs Act) -...

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APPROFONDIMENTI SUL «JOBS ACT»

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CONTENUTO/OBBIETTIVI

• Contratto a tutele crescenti (entrata in vigore il 7 marzo 2015) • NASPI (entrata in vigore il 7 marzo 2015) • Riordino forme contrattuali (schema decreto attuativo presentato) • Modifica Statuto lavoratori (schema decreto attuativo presentato)

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CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

Campo di applicazione:

• operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato dopo

entrata in vigore del decreto attuativo

• anche in caso di conversione di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato

• solo per i nuovi contratti, eccetto che per le aziende che con i nuovi

contratti superano la soglia dei 15 dipendenti (nell’unità produttiva o nel comune o se numero dipendenti superiore a 60): in quel caso si applica a tutti

• non viene modificato l’articolo 18, bensì gradualmente svuotato

• il reintegro costituisce l’eccezione (rafforzo della Riforma Fornero)

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Licenziamento discriminatorio/orale/nullo (art. 2)

Il licenziamento è nullo se discriminatorio, orale o in altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge. Se il giudice pronuncia la nullità del licenziamento, reintegro (oppure opzione lavoratore 15 mensilità di indennità sostitutiva alla reintegra) + in entrambi i casi pagamento retribuzioni fino al reintegro (min. 5 mensilità; contributi fino a reintegra) Di fatto, conferma della normativa attualmente in vigore (art. 18, primi 3 commi, Statuto lavoratori) Per mensilità ci si riferisce sempre all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

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Licenziamento disciplinare (art. 3, commi 1 e 2) (giusta causa o giustificato motivo soggettivo)

Nel caso il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del licenziamento: • in caso di insussistenza del fatto materiale contestato direttamente

dimostrata in giudizio, il giudice condanna al reintegro (oppure opzione lavoratore 15 mensilità di indennità sostitutiva alla reintegra) + in entrambi i casi pagamento retribuzioni fino al reintegro max. 12 mensilità, con contributi) art. 3, comma 2

• se il fatto materiale sussiste ma il licenziamento è sproporzionato, il

giudice condanna al pagamento di una indennità pari a 2 mensilità per ogni anno di lavoro, da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità, senza contribuzione art. 3, comma 1

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Licenziamento “economico” individuale illegittimo (art. 3, commi 1 e 4) (giustificato motivo oggettivo)

RIFORMA FORNERO (L.92/2012)

CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI (Jobs Act)

- Inidoneità psico-fisica/periodo di comporto reintegro oppure opzione lavoratore + max. 12

mensilità - “Manifesta insussistenza del fatto” reintegro oppure opzione lavoratore + max. 12 - altre ipotesi indennità da 12 a 24 mensilità senza reintegro Procedura conciliativa (sedi protette) obbligatoria davanti alla DPL

- Inidoneità psico-fisica (art. 3, comma 4) reintegro oppure opzione lavoratore (min. 5 mensilità) - altre ipotesi (art.3, comma 1) solo indennità risarcitoria di 2 mensilità per ogni anno di servizio (min. 4 max. 24 mensilità) senza reintegro Il reintegro non è previsto nei casi di licenziamento economico illegittimo Nessuna procedura obbligatoria (comma 4)

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Licenziamento “economico” collettivo illegittimo (art. 10)

Solo per i “nuovi assunti”: Violazioni procedurali (art. 4, Legge 223/91) o violazione criteri di scelta (art. 5, Legge 223/91) indennità risarcitoria di 2 mensilità per anno di servizio (min. 4 max. 24

mensilità) senza reintegro Per i rapporti già in essere si applica la normativa precedente, e così: Violazione criteri di scelta reintegro oppure opzione lavoratore + max. 12 mensilità

Violazioni procedurali nell’ambito della procedura di mobilità da 12 a 24 mensilità senza reintegro

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Vizi formali o procedurali/mancata motivazione (art. 4)

Piccole imprese (art. 9)

Vizi formali o procedurali/mancata motivazione (art. 4)

Indennità risarcitoria di 1 mensilità per anno di servizio (min. 2 max. 12 mensilità, senza contributi)

Piccole imprese (art. 9)

Per le aziende che non raggiungono i requisiti dimensionali di cui all’art 18 St.lav. (15 dipendenti nell’unità produttiva o nel comune o se numero dipendenti superiore a 60) l’ammontare delle indennità risarcitorie è dimezzato e NON può in ogni caso superare il limite di 6 mensilità (minimo 2, massimo 6 mensilità)

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Nuova procedura conciliativa (art. 6 e art. 8)

Per evitare il contenzioso il datore di lavoro può offrire al lavoratore entro 60 giorni dalla ricezione del licenziamento in una delle sedi protette (commissione di conciliazione o sede sindacale) un importo pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio, comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità Per le frazioni di anno di anzianità di servizio le indennità risarcitorie sono riproporzionate (mese intero se la frazione è di almeno 15 giorni) L’offerta si realizza mediante consegna di un assegno circolare e l’accettazione della medesima da parte del lavoratore comporta la rinuncia all’impugnazione del licenziamento (non però a far valere eventuali altri diritti).

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La legge incentiva la conciliazione laddove prevede espressamente che l’importo corrisposto in tal modo NON costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF e NON è assoggettato a contribuzione previdenziale! Si specifica che per usufruire dei benefici fiscali e contributivi l’importo deve essere corrisposto nel rigoroso rispetto delle modalità sopra descritte Contestualmente alla conciliazione, possono essere transatte anche eventuali altre questioni concernenti il rapporto di lavoro (p.es. differenze retributive, demansionamento, danno biologico, etc.) ma per queste ipotesi non si applicano i benefici fiscali e contributivi in oggetto In tale contesto è stato introdotto l‘obbligo per il datore di lavoro, di integrare entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione indicando l‘avvenuta, ovvero, la non avvenuta conciliazione (altrimenti, sanzione pecuniaria)

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ESEMPIO Retribuzione globale di fatto Euro 2.000,00 Aliquota in caso di licenziamento illegittimo (art. 3): 27%

Indennità

(art. 3) Offerta

conciliativa Costo

azienda (art. 3)

Indennità netta (art.

3)

Indennità netta

Conciliazione

Differenza

4 2 8.000,00 5.840,00 4.000,00 -1.840,00 6 3 12.000,00 8.760,00 6.000,00 -2.760,00 8 4 16.000,00 11.680,00 8.000,00 -3.680,00

10 5 20.000,00 14.600,00 10.000,00 -4.600,00 12 6 24.000,00 17.520,00 12.000,00 -5.520,00 14 7 28.000,00 20.440,00 14.000,00 -6.440,00 16 8 32.000,00 23.360,00 16.000,00 -7.360,00 18 9 36.000,00 26.280,00 18.000,00 -8.280,00 20 10 40.000,00 29.200,00 20.000,00 -9.200,00 22 11 44.000,00 32.120,00 22.000,00 -10.120,00 24 12 48.000,00 35.040,00 24.000,00 -11.040,00 24 13 48.000,00 35.040,00 26.000,00 -9.040,00 24 14 48.000,00 35.040,00 28.000,00 -7.040,00 24 15 48.000,00 35.040,00 30.000,00 -5.040,00 24 16 48.000,00 35.040,00 32.000,00 -3.040,00 24 17 48.000,00 35.040,00 34.000,00 - 1.040,00 24 18 48.000,00 35.040,00 36.000,00 940,00

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Altro

Cambio appalto (art. 7)

L’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa che subentra nell’appalto si computa dall’inizio dell’appalto

Rito applicabile (art. 12)

Abolizione del cd. RITO FORNERO (procedimento sommario) per i licenziamenti disciplinati dal contratto a tutele crescenti!

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ESONERO DEI CONTRIBUTI (Legge di Stabilità 2015 n. 190/2014)

Quando, quanto e per quanto?

• in caso di nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate entro l’anno da datori di lavoro privati (decorrenti dal 1.1.2015 e stipulati entro il 31.1.2015) NO apprendistato, domestici e lavoro intermittente! • esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 Euro su base annua (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) per una durata massima di 36 mesi, con un limite mensile (671,66 euro) e un limite giornaliero (22,08 euro). Qualora il massimo mensile non venga raggiunto può essere utilizzato nei mesi successivi. Part-time: ragguaglio all’orario di lavoro

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Condizioni?

1) il lavoratore non deve risultare occupato a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti alla data di assunzione (se intermittente a tempo indeterminato si può usufruire dell’esonero) 2) spetta al datore di lavoro una sola volta per lavoratore 3) nei tre mesi anteriori all’entrata in vigore della legge di Stabilità, il lavoratore non deve non deve aver lavorato a tempo indeterminato presso la stessa azienda (o azienda collegata o controllata) L’azienda deve altresì rispettare le condizioni fissate dalla legge 92/2012 oltre alle norme fondamentali in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di assicurazione sociale (p.es. adempimento obblighi contributivi, rispetto norme di sicurezza, dei contratti collettivi, tempestività della comunicazione dell’assunzione) L’esonero è riconosciuto, a prescindere dalla circostanza che l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro (es. diritto di precedenza)

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Compatibilità con altre misure?

L’esonero contributivo è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, quali ad esempio: • incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabilità; • incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi o iscritti nelle liste di mobilità (pari al 50% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento), ovvero anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità; • incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età (pari a 1/3 della retribuzione lorda entro il limite mensile di 650 €; l’ammontare totale dell’incentivo non potrà però superare l’importo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro);

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NASpI

(Nuova ASpI)

Decorrenza:

1° maggio 2015

Destinatari:

tutti i lavoratori dipendenti privati, compresi apprendisti e artisti (subordinati); sono esclusi i dipendenti della Pubblica Amministrazione e gli operai agricoli

Requisiti:

• disoccupazione involontaria o dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione (art. 7, l. 15 luglio 1966, n. 604)

• almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la disoccupazione

• almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti la disoccupazione

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Calcolo e misura:

La prestazione è rapportata alla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni utili, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33.

Ammontare: come prima (se pari o inferiore a € 1.195/ l’indennità mensile è pari al 75% della retribuzione; qualora la retribuzione mensile superi detto importo, l’indennità è pari al 75% della retribuzione, incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

In ogni caso l’importo massimo mensile non può superare a € 1.300 (rivalutabili annualmente in base all’indice Istat).

L’indennità si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 1° giorno del 4° mese di fruizione.

Durata:

numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni (max. 2 anni; dal 2017 max. 18 mesi)

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Presentazione domanda: in via telematica all’INPS entro 68 giorni (pena decadenza). Decorrenza dall’ottavo giorno

Condizioni:

• permanenza dello stato di disoccupazione

• regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti

Decadenza:

• perdita dello stato di disoccupazione

• inizio di un’attività di lavoro subordinato o autonomo senza effettuare le comunicazioni previste

• raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato

• acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità (a meno che non opti per la NASPI)

• mancata accettazione di un’offerta di lavoro congruo (livello retributivo superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità)

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Compatibilità e cumulabilità con rapporto di lavoro subordinato o autonomo

Lavoro subordinato

con reddito annuale > al reddito minimo escluso da imposizione:

• a tempo indeterminato o tempo determinato > a 6 mesi:

- indennità non compatibile e non cumulabile

- decadenza dal diritto all’indennità

• a tempo determinato fino a 6 mesi:

- indennità è compatibile, ma non cumulabile

- sospensione dell’indennità

con reddito annuale < al reddito minimo escluso da imposizione, indipendentemente dalla durata:

- indennità è compatibile e parzialmente cumulabile

- indennità ridotta di un importo corrispondente all’80% del reddito previsto

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Lavoro autonomo/autoimprenditorialità

Lavoro autonomo o di impresa individuale (prima non compatibile né cumulabile)

con reddito annuale > al reddito minimo escluso da imposizione:

- indennità non compatibile e non cumulabile

- decadenza dal diritto all’indennità

con reddito annuale < al reddito minimo escluso da imposizione

- indennità è compatibile e parzialmente cumulabile

- indennità ridotta di un importo corrispondente all’80% del reddito previsto

Incentivo autoimprenditorialità (prima sperimentale fino al 2015): liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento non ancora erogato e restituzione in caso instaurazione un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale avrebbe goduto del trattamento. Domanda entro 30 giorni dall’inizio attività.

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ASDI – Assegno di disoccupazione

Destinatari: percettori della NASpI che abbiano esaurito il diritto

Requisiti:

• conservazione stato di disoccupazione (art. 1, c. 2, lett. c) del dlgs 21 aprile 2000, n. 181)

• condizione economica di bisogno

Ammontare: 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della NASpI = dell’ultima indennità, ma non superiore alla misura dell’assegno sociale (447,61 euro mensili per il 2014), incrementato per carichi familiari

Durata: 6 mesi

Condizioni: adesione a progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego con partecipazione obbligatoria a iniziative di attivazione

Compatibilità e cumulabilità parziale

Finanziamento: specifico fondo euro 200 milioni nel 2015 e euro 200 milioni nel 2016

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Indennità di disoccupazione COCOPRO

Decorrenza: dal 1° gennaio 2015

Destinatari: collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto), iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps (esclusi: amministratori e sindaci)

Requisiti:

• non essere pensionati

• essere privi di partita IVA

• essere disoccupati involontari

• avere lo stato di disoccupazione (ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. c, del d.lgs. n. 181/2000)

• tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente e la disoccupazione: 3 mesi di contribuzione

• nell’anno solare di disoccupazione: 1 mese di contribuzione oppure un rapporto di COCOCO di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione

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Durata:

numero di settimane pari alla metà delle mensilità di contribuzione relative al periodo di riferimento ovvero tra 1° gennaio dell’anno solare precedente quello dell’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso

Ammontare, presentazione domanda, modalità di erogazione: come NASpI

Il reddito di riferimento è costituito dal totale imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati e relativo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dell’anno di cessazione dal lavoro e dell’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi

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Ricollocazione

Destinatari: soggetto in stato di disoccupazione

Contratto di ricollocazione:

accordo tra lavoratore (destinatario) e servizio per l’impiego (pubblico o privato) per erogazione di servizi di ricollocazione a seguito presentazione del voucher

Voucher:

• dote individuale di ricollocazione (erogato da CPI locale), proporzionata al profilo personale di occupabilità

• incasso voucher da parte agenzia: a risultato

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE !


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