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Aresinforma giu lug ago2013

Date post: 21-Mar-2016
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Aresinforma, house organ of a consulting company based in Lecco, Italy
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ARESINFORMA 1 ARESINFORMA Anno 13 nr. 05 GIU/LUG/AGO 2013 CON VOI, SEMPRE. IN PRIMO PIANO SICUREZZA Formazione sull’uso delle attrezzature Lavori in presenza di traffico veicolare GESTIONE Le nuove ISO 9001 e ISO 14001 ambiente SISTRI REACH Emission Trading I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON LA FORMAZIONE ARES
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ARESINFORMA 1

ARESINFORMAAnno 13 nr. 05 GIU/LUG/AGO 2013

CON VOI, SEMPRE.

IN PRIMO PIANO

SICUREZZAFormazione sull’uso delle attrezzatureLavori in presenza di traffico veicolare

GESTIONELe nuove ISO 9001 e ISO 14001

ambienteSISTRIREACHEmission Trading

I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON LA FORMAZIONE ARES

ARESINFORMA 2

prima di tutto

a cura diVittorio Campione

Presidente Studio Ares

La parola d’ordine è: semplificazione. I principali provvedimenti di legge in uscita nelle ultime settimane puntano su questo tema.Innanzitutto l’autorizzazione unica ambientale (AUA) che sostituisce numerose autorizzazioni per le piccole medie imprese; ne diamo notizia in questo numero di ARES Informa.Poi il decreto del Fare, con le sue semplificazioni in materia di sicurezza del lavoro, in

discussione al Parlamento mentre scriviamo queste righe.Auspichiamo che si tratti di reali riforme, che si riduca davvero

l’impatto della forma a beneficio della sostanza. Tutti i soggetti ne hanno da guadagnare, aziende, Enti, consulenti e organi di vigilanza.Leggi semplici si applicano meglio, più in fretta, in modo più chiaro e trasparente. Si riducono i costi inutili e ci si può concentrare sulle attività operative, su quelle

che riducono i rischi per i lavoratori e l’ambiente.Seguiremo passo passo l’iter di questi provvedimenti, ad oggi purtroppo solo sulla carta, e ve ne daremo debito conto.Nel frattempo, invece, si contano numerose nuove uscite di decreti e circolari: troverete i dettagli nelle pagine che seguono.In alcuni casi si tratta di chiarimenti su leggi e decreti già pubblicati, in altri di novità, spesso molto specifiche ma sicuramente di impatto, almeno per alcune categorie.Abbiamo poi voluto dedicare in questo numero del notiziario uno speciale al Decreto 231, forse ancora poco conosciuto, ma sul quale ormai esistono molte sentenze. Per approfondire il tema dei modelli di gestione e dei rischi aziendali abbiamo organizzato due seminari gratuiti nel mese di settembre, troverete tutti i dettagli all’interno dello speciale.Ci auguriamo di incontrarvi in quelle occasioni, intanto vi auguriamo buona lettura e.. buone vacanze!

“Auspichiamo che si riduca l’impatto della

forma a beneficio della sostanza”

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punto di vista

L’affidabilità dei prodotti cosmetici, è un valore fondamentale e contribuisce a rafforzare la fiducia del consumatore che ha sempre più a disposizione una vasta scelta di prodotti di cui non sempre è facile determinare la qualità intrinseca, intesa anche come livello minimo di sicurezza garantito. Oggi infatti il solo fattore economico non può essere una discriminante per la garanzia di qualità. Il controllo dell’intera catena produttiva, dai materiali acquistati al rilascio finale, passando per la produzione, il confezionamento e la gestione del personale e delle infrastrutture, sono di fondamentale importanza per assicurare le regole di igiene e controllo del processo produttivo, a garanzia della qualità attesa dal cliente, sia esso il consumatore finale o un’azienda che integrerà nella propria produzione il prodotto cosmetico acquistato. Da un lato la pubblicazione (22 dicembre 2009) sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del Nuovo regolamento sui Prodotti Cosmetici 1223/2009, in sostituzione alla Direttiva 76/768/CEE per la disciplina della produzione e della vendita dei prodotti cosmetici, dall’altro l’emissione di specifiche linee guida e norme (UNI EN ISO 22716, EFfCI) da parte degli organismi di normazione, dimostrano come a livello europeo ed internazionale si è avvertita l’esigenza di armonizzare e definire standard tecnici comuni che abbiano diffusione internazionale.In tale contesto vale la pena interrogarsi su quale sia il ruolo della certificazione nella relazione tra aziende produttrici, consumatori e legislatore europeo. Il nuovo Regolamento, che

completa la sua entrata in vigore nel 2013, tra i vari aspetti, prevede che le attività di produzione e confezionamento dei prodotti cosmetici siano effettuate conformemente alle norme di buona fabbricazione. La norma ISO 22716 o lo standard EFfCI (per i produttori di ingredienti cosmetici) sono esempio di come già a livello internazionale siano stabiliti gli aspetti tecnici di produzione.Anche in questo caso, con il cosiddetto nuovo approccio comunitario, in sostanza i compiti di normazione tecnica e di verifica di conformità dei processi e dei prodotti vengono affidati a organismi di normazione e di certificazione, mentre ai pubblici poteri restano riservate le funzioni di indirizzo, di supervisione e controllo.L’opportunità che ha oggi il produttore è quella di aderire alle linee guida ISO 22716 o agli standard EFfCI poiché, in quanto norme armonizzate, consentono di dimostrare allo scadere della fase transitoria, l’adozione di norme di buona fabbricazione ed il rispetto delle prescrizioni sancite dal legislatore europeo(gestione delle risorse, approvvigionamenti, realizzazione e controllo del prodotto, tracciabilità etc.).La principale innovazione consiste nel carattere volontario dell’ottemperanza alle specifiche tecniche concepite dai normatori europei. Infatti, per poter circolare liberamente nella comunità , è sufficiente che il prodotto rispecchi i requisiti di sicurezza imposti da direttive o regolamenti: l’osservanza delle norme armonizzate non è obbligatoria ma costituisce il frutto di una scelta del produttore, cui l’ordinamento collega una presunzione di conformità del prodotto ai predetti requisiti essenziali (“Qualora

la fabbricazione avvenga conformemente alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, si presume il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione” Art 8 Reg. 1223/2009).In tale contesto diviene più chiaro il ruolo della certificazione nella relazione tra aziende produttrici, consumatori e legislatore europeo. Il mercato ha manifestato l’esigenza di maggiori garanzie, il legislatore ha recepito le esigenze di tutela, spetta adesso ai produttori cogliere l’opportunità dello strumento della certificazione come valore aggiunto da un lato per dimostrare più agevolmente ed in maniera più trasparente il rispetto delle norme di buona fabbricazione, dall’altro per sfruttare a proprio vantaggio i benefici dell’applicazione della norma attraverso i suoi riconoscimenti dal mercato.Per ottenere una certificazione secondo ISO 22716 le organizzazioni devono ottemperare tutti i requisiti previsti dallo standard di riferimento, che possono essere efficacemente integrati con la norma ISO 9001. L’adozione di un sistema che integri anche i requisiti della norma 9001 consente quindi di gestire in maniera organica sia i requisiti cogenti di processo e di prodotto (GMP),sia i processi di management definiti dalle ben più diffuse norme della famiglia 9000.La SQS, Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management, ha sviluppato una serie di servizi per le aziende del settore cosmetico:– colloqui informativi per la definizione delle decisioni da adottare,– colloqui preliminari per la valutazione degli step intermedi,– audit di pre-certificazione e di certificazione (anche combinati con altri sistemi di gestione).

a cura di Gianluigi PezzuloLead Auditor SQS Responsabile servizi di certificazione ISO 22716 ed EFfCI GMP

IL VALORE DELLA CERTIFICAZIONE NELL'INDUSTRIA COSMETICA

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SICUREZZAla Commissione risponde ad alcuni quesiti sull'applicazione del Testo Unico

Il Ministero del Lavoro ha risposto, tramite la specifica Commissione, ad alcuni quesiti inviati da vari soggetti su alcuni punti del Testo Unico sulla Sicurezza e salute sul Lavoro.La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, in particolare, fornisce risposta, in data 2 maggio 2013, ai seguenti quesiti: - Obbligo visita medica preventiva per stagista minorenne: in base alle norme di sicurezza sul lavoro il tirocinante è soggetto equiparato al lavoratore, per cui dovrà essere sottoposto a visita medica solo nei casi previsti dalla normativa vigente (art.41 D.Lgs. n.81/08); - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori:sono elencate le attività lavorative nel settore delle

costruzioni utili a documentare i requisiti professionali; - Applicazione dell’articolo 100 comma 6 del D.Lgs. 81/2008:i lavori necessari a garantire la continuità nella erogazione dei servizi essenziali per la popolazione (ad esempio acqua, energia elettrica, gas, reti informatiche) possono essere effettuati anche senza redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in condizioni di emergenza (art.100 D.Lgs. n.81/08); - Servizi igienico assistenziali (art.63 comma 1 e allegato IV del D.Lgs. 81/2008):devono essere ubicati nel luogo di lavoro o nelle sue immediate vicinanze, ma possono essere anche a uso non esclusivo dei lavoratori, purché da essi fruibili liberamente, facilmente, senza aggravio di costo e nel rispetto delle norme igieniche (art.63 comma 1 D.Lgs. n.81/08);

- Valutazione del rischio stress lavoro-

correlato:trattasi di obbligo inerente la valutazione

dei rischi e pertanto non delegabile da parte del

datore di lavoro, anche qualora decida di avvalersi

di soggetti aventi specifiche competenze in materia

(art.28 comma 1 D.Lgs. n.81/08);

- Idoneità tecnico professionale dei lavoratori

autonomi nell’ambito del titolo IV del D.Lgs. 81/2008:

un committente o un impresa affidataria in fase

di verifica dell’idoneità tecnico-professionale del

lavoratore autonomo sono tenuti ad esigere il

possesso della documentazione ex Allegato XVII,

ma non anche l’esibizione degli attestati inerenti

la formazione e l’idoneità sanitaria; resta ferma

la facoltà del Committente di richiedere ulteriori

requisiti rispetto a quelli minimi dell’ Allegato XVII.

Verifiche delle attrezzature di lavoro: chiarimenti del Ministero

Con la Circolare n. 18 del 23 maggio 2013 il Ministero del Lavoro ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti in merito all’applicazione del D.M. 11 aprile 2011, sulle verifiche delle attrezzature di lavoro.I chiarimenti riguardano: - i contenuti minimi dell’indagine supplementare

per l’individuazione di vizi e difetti di attrezzature di sollevamento in esercizio da oltre 20 anni e la determinazione della vita residua dell’attrezzatura in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali;- le verifiche periodiche sulle attrezzature in uso presso attività di cui al D.Lgs. 624/96 (industrie estrattive); - i carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di

accessori intercambiabili per sollevamento di carichi liberi di oscillare (ganci, bracci gru ecc.) o per sollevamento di persone con cestello o piattaforma le modalità di verifica per le piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonne (PLAC); - il regime di verifica per la tipologia di attrezzatura “scale per traslochi”; le modalità di pubblicizzazione dell’organizzazione dei Soggetti Abilitati.

DENUNCIA INFORTUNI

Dal 1° luglio 2013, il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro prevede che i datori di lavoro trasmettano all’INAIL in via telematica entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico:- la comunicazione a fini statistici e informativi di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza di almeno 1 giorno, escluso quello dell’evento;- la denuncia a fini assicurativi degli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni.

GESTIONESistemi qualità e

ambiente: nel 2015 la nuova ISO 9001 e la

nuova ISO 14001

Entro marzo 2014 la nuova edizione della norma ISO 9001 dovrebbe giungere allo stadio di ISO/DIS (Draft International Standard) e - se la successiva fase di valutazione avrà esito favorevole - nel 2015 il documento sarà disponibile nella versione Final Draft (ISO/FDIS) per giungere successivamente, entro il settembre 2015, alla pubblicazione della norma vera e propria. Questi i passaggi sostanziali dell’iter per la pubblicazione della più famosa norma sui sistemi di gestione: la ISO 9001 “Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti”. La revisione della norma ISO 14001 sui Sistemi di gestione Ambientale ha avuto inizio nel febbraio 2012. I lavori dureranno circa 3 anni. La pubblicazione della nuova ISO 14001 avverrà probabilmente, con un leggero ritardo, nella prima metà del 2015.

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SICUREZZAFormazione sull’uso delle attrezzature: i chiarimenti del Ministero

Con circolare n. 21 del 10 giugno 2013 vengono forniti chiarimenti, in merito all’applicazione dell’Accordo stato regioni che disciplina l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.La circolare, articolata in 12 punti, chiarisce:1. la possibilità che il corso di aggiornamento possa essere tenuto da un solo docente, pur nel rispetto dei criteri e delle competenze necessarie;2. il riconoscimento di crediti formativi per il modulo giuridico che per taluni moduli può essere effettuato una sola volta;3. la validità dell’abilitazione e il suo aggiornamento: l’abilitazione dura cinque anni e il suo mantenimento è garantito dai corsi di aggiornamento con periodicità almeno quinquennale;4. il significato dell’elenco di attrezzature per le quali si richiede abilitazione: le attrezzature sono esclusivamente quelle elencate nell’allegato A dell’Accordo 22 febbraio 2012 e pertanto l’elenco è

da considerarsi esaustivo e non esemplificativo;5. il riconoscimento della formazione pregressa, la sua decorrenza e validità: la formazione pregressa ha validità a decorrere rispettivamente dalla data di aggiornamento e dalla data di superamento della verifica finale di apprendimento;6. le registrazioni a supporto del riconoscimento della formazione pregressa: le indicazioni riportate nell’accordo hanno natura esemplificativa e non tassativa;7. per piattaforme di lavoro elevabili: la circolare recita testualmente “si conferma che il punto 1.0 degli allegati III (PLE ndr) e seguenti dell’Accordo in argomento va inteso nel senso che il lavoratore deve avere l’abilitazione per almeno una delle attrezzature di cui ai suddetti allegati, anche se con caratteristiche costruttive/funzionali diverse da quelle espressamente previste dallo specifico allegato”;8. i requisiti di competenza dei docenti: si chiarisce che l’esperienza nella formazione e nella prevenzione deve intendersi in modo “che i suddetti due requisiti devono essere contemporaneamente presenti per ogni docente dei moduli giuridico e tecnico” (e non in senso alternativo). Il personale docente dei moduli pratici deve possedere invece “esperienza

professionale pratica, documentata nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi”. Il docente, come indicato al punto 1 della Circolare può essere unico purché soddisfi tutti i requisiti elencati;9. i requisiti dei corsi per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre (Allegato V);10. i requisiti dei corsi per lavoratori addetti ai carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (Allegato VI): la circolare specifica che qualora a tali carrelli siano abbinati accessori che portino l’attrezzatura a risultare in una delle definizioni tra i punti a) e h) dell’allegato A, occorre l’acquisizione per l’operatore del titolo abilitativo corrispondente. Si ricorda alle imprese di fare attenzione alle esigenze di omologazione di tali accessori;11. la definizione di “lavoratori del settore agricolo”: la circolare spiega che sono da considerarsi appartenenti a tale categoria tutti i lavoratori impiegati in mansioni citate dall’articolo 2135 del codice civile;12. la dichiarazione nel caso di noleggio o concessione in uso di attrezzature senza operatore (ex articolo72 comma 2 D.Lgs 81/2008): deve essere predisposta dal datore di lavoro e indicare lavoratore o lavoratori incaricati, formazione e abilitazioni.

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SICUREZZAlavori in presenza di

traffico veicolare

Sono stati individuati, con apposito decreto interministeriale, i criteri che le imprese che operano nel settore della revisione, integrazione ed apposizione della segnaletica stradale devono seguire ai fini di sicurezza, quando svolgono l’attività in presenza di traffico veicolare. Il decreto, entrato in vigore in data 19 aprile 2013, contiene le indicazioni per operare in sicurezza, i contenuti minimi della formazione degli operatori e l’individuazione degli indumenti ad alta visibilità che costituiscono dispositivi di protezione individuale per gli operatori del settore.Il decreto si applica a tutte le attività, anche di breve durata, dove i lavoratori si trovino ad operare sulla segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare (attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione dei cantieri, manutenzione della segnaletica stradale, modifica della segnaletica stessa, ecc) e coinvolge sia i committenti che le imprese appaltatrici di tali lavori.Il decreto dettaglia i criteri minimi di sicurezza che gli operatori devono seguire nelle attività di posa, di rimozione e di manutenzione della segnaletica stradale. Individua, inoltre, le procedure da seguire nelle fasi di segnalazione e di delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, anche in considerazione delle particolari condizioni

ambientali (gallerie, curve, strade a più carreggiate, ecc) ed atmosferiche (condizioni di scarsa visibilità) in cui i lavoratori possono trovarsi ad operare.Entro il 19 aprile 2014, i datori di lavoro dovranno fornire ai lavoratori che operano sulla segnaletica stradale, oltre agli altri dispositivi di protezione individuale, definiti sulla base della valutazione dei rischi, indumenti ad alta visibilità, certificati ai sensi della norma UNI EN 471.I datori di lavoro delle imprese che operano sulla segnaletica stradale, siano essi i gestori delle infrastrutture stradali o imprese esecutrici ed affidatarie nei cantieri stradali, devono formare ed informare i lavoratori sulle specifiche procedure previste dal decreto.La formazione relativa a queste attività non è sostitutiva della formazione obbligatoria prevista per tutti i lavoratori ai sensi dell’accordo Stato regioni 21 dicembre 2011, bensì è integrativa ed aggiuntiva alla formazione generale e riguarda i lavoratori ed i preposti adibiti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica in presenza di traffico veicolare.La formazione deve essere erogata da specifici soggetti abilitati dalla norma o accreditati a livello regionale e la docenza deve essere effettuata da RSPP o da altro personale con esperienza triennale nel settore stradale.

AMBIENTENEWSIl nuovo registro delle imprese che operano su impianti contenenti gas f luorurati

Dal 12 aprile 2013 è diventato operativo, presso il Ministero dell’Ambiente, un registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per operare su impianti e apparecchiature che contengono gas f luorurati ad effetto serra. Al registro devono iscriversi quanti svolgono attività di controllo delle perdite, di recupero dei gas, di installazione o manutenzione di impianti di refrigerazione, di condizionamento e di pompe di calore, di installazione o manutenzione impianti antincendio ed estintori, di recupero dei gas presenti nei commutatori ad alta tensione, di recupero solventi a base di gas f luorurati e infine di recupero dei gas utilizzati negli impianti di condizionamento di veicoli a motore. L’iscrizione al registro è una condizione indispensabile per lo svolgimento di queste attività e un presupposto necessario per ottenere i certificati e gli attestati.Le persone e le imprese che non otterranno il certificato o l’attestazione per comprovare l’avvenuta formazione specialistica relativa agli impianti e alle attrezzature contenenti gas f luorurati non potranno più operare nel settore. Sono previste inoltre pesanti sanzioni per le persone e le imprese che non rispetteranno il nuovo obbligo.Ricordiamo inoltre che partire dal 2013, entro il 31 maggio di ogni anno, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi

fissi di protezione antincendio contenenti

3 kg o più di gas f luorurati

ad effetto serra devono presentare

al Ministero dell’ambiente tramite l’ISPRA una

dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas f luorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto. La dichiarazione viene trasmessa ad ISPRA tramite il formato elettronico accessibile al link www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas.

SISTRI: sospensione del contributo 2013 e rinvio dell’obbligatorietà

Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato sul proprio sito il decreto con il quale viene sospeso, anche per il 2013, il pagamento del contributo SISTRI. Con il medesimo decreto è stato prorogato l’avvio dell’obbligatorietà dell’utilizzo di SISTRI, già fissato al 30 giugno 2013, Le nuove scadenze sono: il 1 ottobre 2013 per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti, nonché per gli enti e le imprese che trasportano, smaltiscono e recuperano rifiuti speciali pericolosi;il 3 marzo 2014 per gli altri soggetti, obbligati all’utilizzo di SISTRI, che producono, recuperano, smaltiscono e trasportano rifiuti non pericolosi.È intanto scattata il 30 aprile la fase di verifica dell’attualità dei dati e delle informazioni trasmessi al Sistri dai soggetti già iscritti, che dovrà concludersi prima del 1° ottobre 2013, data di riavvio della operatività del nuovo sistema di controllo dei rifiuti.

Reach: nuove sostanze soggette ad autorizzazione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) n. 348/2013 che modifica l’Allegato XIV del Regolamento REACH. In particolare, il Regolamento in oggetto inserisce otto nuove sostanze all’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione ai sensi del REACH che si vanno ad aggiungere alle precedenti 14 portando

la lista a contenere 22 sostanze.Il Regolamento è entrato in vigore il 21 aprile 2013.Facciamo presente che nella lista, accanto a ciascuna sostanza, sono indicate:• la data di scadenza ovvero la data a partire dalla quale l’immissione sul mercato e l’uso della sostanza sono vietati, salvo qualora sia rilasciata un’autorizzazione; • la data entro cui devono pervenire le domande di autorizzazione se il richiedente intende continuare a utilizzare la sostanza o a immetterla sul mercato per determinati usi dopo la data di scadenza; la prosecuzione di tali usi è autorizzata dopo la data di scadenza fintantoché non è assunta una decisione sulla domanda di autorizzazione.Intanto, con il regolamento 487/2013/Ue la Commissione adegua il regolamento 1272/2008/Ce (sostanze e miscele pericolose) alla quarta edizione riveduta del Ghs, sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche.Tra le novità, si segnalano nuove categorie di pericolo per i gas chimicamente instabili e gli aerosol non-infiammabili, l’ulteriore razionalizzazione dei consigli di prudenza e l’introduzione di alcune deroghe per i piccoli quantitativi di sostanze pericolose.Il regolamento è entrato in vigore il 21 giugno e sarà applicabile alle sostanze a decorrere dal 1° dicembre 2014 e alle miscele a decorrere dal 1° giugno 2015.È previsto un regime transitorio di deroga per le sostanze immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 o prima del 1° dicembre 2014.

Emission Trading: nuovo decreto legislativo

E’ stato pubblicato il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 relativo al recepimento della Direttiva 2009/29/CE che disciplina la terza fase del sistema Emission Trading che copre gli anni 2013-2020.Il provvedimento, che abroga e sostituisce

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il precedente Dlgs 216/2006, si presenta più articolato del precedente dato che recepisce, sostanzialmente senza modifiche, le disposizioni della nuova Direttiva, nonché diverse disposizioni della Commissione europea relativE alle regole di assegnazione gratuita delle quote (ad esempio gran parte delle definizioni, le procedure per la cessazione di attività, riduzione della capacità ecc).Inoltre viene inclusa nell’articolato la deliberazione relativa all’esclusione dei piccoli emettitori dal sistema (c.d “opt-out”) con la conseguente applicazione delle misure alternative per la riduzione delle emissioni.In particolare il Decreto legislativo 30/2013 si applica alle emissioni di anidride carbonica, metano, protossido di azoto, idrof luorocarburi, perf luorocarburi, esaf luoro di zolfo prodotte da tutte le categorie di attività elencate nell’allegato I dello stesso provvedimento.

CONAI: contributo su tubi, rotoli e cilindri (anime)

Il CONAI, con una circolare del 29 marzo 2013, dopo aver riconosciuto la natura di imballaggio su rotoli, tubi e cilindri (di seguito denominate anime) attorno ai quali è avvolto materiale f lessibile, , ha fornito i seguenti chiarimenti:• le anime sulle quali è avvolto materiale f lessibile sono normalmente imballaggi; • è esclusa la natura di imballaggi soltanto per le anime che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita; • gli stessi due criteri di esclusione sono da considerare cumulativi.Di conseguenza, le anime sono qualificabili come imballaggi, con la sola eccezione di quelle che, acquistate/importate vuote dal produttore di materiale f lessibile, sono concepite per essere utilizzate su macchinari di produzione di quest’ultimo in uno o più dei suoi stabilimenti nelle fasi di lavorazione del materiale, senza

accompagnare il prodotto, semilavorato o finito, al momento della vendita per una successiva fase di trasformazione ovvero per l’utilizzo o il consumo finale.A titolo esemplificativo, sono imballaggi:•i tubi di cartone o plastica utilizzati dalle cartiere per la ribobinatura della carta monolucida destinata al settore dell’industria cartotecnica per la produzione di imballaggi f lessibili; •le anime di acciaio su cui è avvolto foglio di alluminio (semilavorato), destinato alla successiva produzione di rotoli di foglio di alluminio ad uso professionale o domestico; •i tubi di cartone o plastica sui quali è avvolto il foglio di alluminio o la pellicola trasparente, venduti “a scaffale” o utilizzati dalle rosticcerie/reparti di gastronomia/ecc.Sempre a titolo di esempio, non sono invece imballaggi:•i tubi di cartone o plastica concepiti per essere utilizzati dalle cartiere nel processo di trasformazione della carta da macero, se e in quanto, come di regola, non vengono ceduti con il materiale prodotto.Per quanto attiene le modalità applicative del Contributo ambientale, con la circolare sopra richiamata, CONAI stabilisce inoltre che quest’ultimo va applicato al momento della “prima cessione” sia delle anime che della relativa materia prima.

AUA, si parte: burocrazia verde più leggera

Dal 13 giugno 2013 è in vigore il regolamento sull’autorizzazione unica ambientale approvato con Dpr 13 marzo 2013, n. 59. Il regolamento consente di semplificare ben sette adempimenti ambientali per le imprese racchiudendoli in un unico provvedimento. LE autorizzazioni sostituite dall’AUA sono le seguenti:•autorizzazione agli scarichi idrici; •autorizzazione “ordinaria” alle emissioni in

atmosfera; •autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera; •autorizzazione all’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura; •comunicazione in materia di autosmaltimento e di operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata; •comunicazione o nulla osta in materia di inquinamento acustico;•comunicazione preventiva per l’utilizzo agronomico degli eff luenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque ref lue provenienti dalle aziende ivi previste.Il Dpr 59/2013 snellisce la burocrazia ambientale delle imprese di piccole dimensioni (“PMI”) e degli impianti che non hanno dimensioni tali da dovere essere sottoposti all’Aia (autorizzazione integrata ambientale). In un unico procedimento verranno raccolte fino a sette autorizzazioni ambientali che prima dovevano essere ottenute singolarmente. Le Regioni potranno aumentare l’elenco delle autorizzazioni ambientali, la “partita” per diminuire il carico burocratico sulle imprese è tutta da giocare.L’Aua sarà rilasciata in tempi certi: l’inerzia dell’Amministrazione farà scattare i poteri sostitutivi. Per chiedere l’Aua basterà una domanda allo Sportello unico attività produttive (Suap) che si attiverà con l’Autorità competente. Si ricorda che l’autorizzazione unica ambientale non è applicabile ai progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (Via). In quel caso è la Via ad essere il

provvedimento che comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale.L’AUA avrà una durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.

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SPECIALE 231L’azienda è responsabile per l’evasione fiscale commessa dall’amministratore

Scatta la responsabilità amministrativa dell’ente e sono confiscabili ai sensi del D.Lgs. 231/2001 le somme di denaro che la società ha risparmiato per via dell’evasione fiscale commessa in suo favore dell’amministratore. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 19035 del 2 maggio 2013. Dunque, la terza sezione penale ha confermato la misura sul denaro di una srl il cui amministratore era finito nel mirino degli inquirenti per evasione Iva e Irap. Inutile il lungo e complesso ricorso in Cassazione presentato dalla difesa del manager secondo cui a carico della società non può sussistere una responsabilità di tipo oggettivo. A questa obiezione i Supremi giudici hanno risposto che le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 231/01 hanno introdotto un nuovo genere di autonoma responsabilità amministrativa dell’ente in caso di commissione, nel suo interesse o vantaggio, di un reato da parte di soggetto che in quell’ente ricopre una posizione di vertice. Si tratta di una nuova forma di responsabilità che, lontano dal costituire una atipica ipotesi di responsabilità oggettiva, integra invece una responsabilità collegata alla mancanza di organizzazione da parte del soggetto di vertice che non ha evitato la perpetrazione dell’illecito penale.

Misure interdittive, nozione ampia di “profitto” da reato

Ai fini dell’applicazione delle misure interdittive ex Dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle imprese, la nozione di “profitto” da reato va

intesa in senso più ampio e dinamico di quella di profitto ai sensi delle norme dello stesso Dlgs 231/2001 in materia di confisca.La Corte di Cassazione, nel ricordare che il Dlgs 231/2001 richiede come presupposto per l’applicazione delle misure interdittive a carico della società, la realizzazione di “profitto di rilevante entità” dall’illecito, ha puntualizzato che “profitto” così come inteso dall’articolo 13 non è “profitto” inteso dalle norme in materia di confisca come immediata ed effettiva conseguenza economica dell’azione criminosa, corrispondente tendenzialmente all’utile netto ricavato.Se la disposizione dell’articolo 13, Dlgs 231/2001 ha la funzione di selezionare i casi più gravi da punire con le sanzioni maggiormente aff littive per l’Ente, è estranea a tal fine una nozione di profitto “rigida” intesa come utile netto effettivo, dovendosi ricorrere a un concetto di profitto che ricomprenda anche gli ulteriori vantaggi economici conseguenti alla realizzazione dell’illecito.

Responsabilità amministrativa: sequestrabile anche l’intera azienda

Se vi sono indizi che anche solo alcuno dei beni aziendali sia utilizzato per la consumazione del reato, oggetto di sequestro preventivo ex Dlgs 231/2001 può essere l’intera azienda.La Cassazione ha ribadito un suo ordinamento consolidato in materia riformando la decisione del merito che aveva erroneamente ritenuto che il sequestro fosse volto a inibire un’attività imprenditoriale, essendo la misura cautelare in parola riferibile solo ai “beni”, cioè a una res pertinente al reato.Per il Supremo Collegio invece, rimanendo pacifica la non sequestrabilità delle società commerciali in quanto tali, il provvedimento cautelare era

volto a imporre un vincolo reale sulla azienda, cioè sul coacervo dei beni che l’imprenditore destina all’impresa. E se ci sono indizi che anche soltanto taluno di questi beni aziendali, per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la consumazione del reato (rapporto di pertinenzialità rispetto al reato), oggetto di sequestro può essere l’intera azienda.

Responsabilità “231”, dal sequestro va sottratta l’utilità percepita dal danneggiato

Dal profitto del reato sequestrabile ex Dlgs 231/2001 va sottratta l’utilità conseguita dall’Ente danneggiato in forza dell’esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive.Così si è espressa la Corte di Cassazione, annullando il provvedimento cautelare disposto dal Tribunale sui beni di un’azienda nell’ambito di un procedimento di corruzione di pubblici funzionari per l’ottenimento di un appalto. Per i Giudici nel caso ci si trovi di fronte ad un contratto a prestazioni corrispettive — come l’appalto in questione — non può essere considerato profitto del reato oggetto di sequestro finalizzato alla confisca ex articolo 19, Dlgs 231/2001 l’intero importo fatturato all’Ente pubblico, ma va sottratta l’utilità conseguita dalla Amministrazione in esecuzione delle prestazioni previste dal contratto.La Suprema Corte ha anche ricordato che in tema di responsabilità da reato degli Enti, qualora debbano imputarsi al profitto del reato presupposto dei crediti, gli stessi non possono costituire oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, perché utilità non ancora percepite dall’Ente, anche se liquide ed esigibili.

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