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ART. 186 C.D.S. SINTESI DELLE PROCEDURE OPERATIVE ALLA ... · • Alla D.T.T. (ex MCTC) per la...

Date post: 13-Aug-2020
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ART. 186 C.D.S. SINTESI DELLE PROCEDURE OPERATIVE ALLA LUCE DELLA PIU’ RECENTE GIURISPRUDENZA Maurizio Marchi Comandate Corpo P.M. Gambettola SESSIONE SPECIALE SULPM Mercoledì 17 Settembre, pomeriggio
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ART. 186 C.D.S. SINTESI DELLE PROCEDURE OPERATIVE

ALLA LUCE DELLA PIU’ RECENTE GIURISPRUDENZA

Maurizio Marchi

Comandate Corpo P.M. Gambettola

SESSIONE SPECIALE SULPM

Mercoledì 17 Settembre, pomeriggio

Page 2: ART. 186 C.D.S. SINTESI DELLE PROCEDURE OPERATIVE ALLA ... · • Alla D.T.T. (ex MCTC) per la revisione della patente di guida Qual è il tasso alcoolemico? Chi conduce un veicolo

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Art. 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool tra “sintomatico, confisca e rifiuti” Marchi Maurizio – Comandante Polizia Municipale Gambettola

E’ uno dei reati che ha subito le maggiori modifiche negli ultimi anni. Intanto prima del 13 agosto 2003 la competenza ad irrogare la pena era del Giudice di Pace mentre ora è competente il tribunale. Ma vediamo di approfondire la questione in una sorta di “domanda e risposta”

Maggiorenni: Tribunale Competenza:

Minori di anni 18: Tribunale per i Minori

Altre segnalazioni • Alla Prefettura con trasmissione patente ritirata • Alla D.T.T. (ex MCTC) per la revisione della patente di guida

Qual è il tasso alcoolemico? Chi conduce un veicolo è considerato in stato di ebbrezza qualora risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Lo stabilisce il comma 6 dell’articolo 186 cds Attenzione però! L’articolo 186 comma due distingue tre fasce sanzionatorie e precisamente alle lettere: a) qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e

non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l) b) qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e

non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) c) qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5

grammi per litro (g/l)

Conseguenze pratiche su strada Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti previsti dal comma 4 dell’articolo 186, gli organi di polizia stradale, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

A chi può essere chiesto di sottoporsi alla prova per l’accertamento del tasso alcoolemico? A chiunque conduce un veicolo (non necessariamente a motore): il primo comma dell’articolo 186 parla infatti di divieto di “guidare” in stato di ebbrezza.

Che cosa è un veicolo? È spiegato nell’articolo 46 del cds dove si dice che si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, purchè non superino determinati limiti indicati nel regolamento di esecuzione.

È possibile richiedere ad un passeggero di sottoporsi alla prova alcoolemica? No in quanto la norma è rivolta solamente a chi guida un veicolo

E se il conducente si sta esercitando alla guida con persona al suo fianco in funzione di istruttore? In questo caso è possibile sottoporre – qualora ne ricorrano le condizioni – a prova alcolemica entrambi:

• il conducente in quanto “guida” un veicolo

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• il passeggero anteriore in quanto come istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.

Nel caso di superamento dei limiti alcoolemici però: • se è il conducente a superare i limiti, questi risponderà del reato previsto dall’articolo 186

cds. • se è il passeggero a superarli, quest’ultimo non risponderà di alcun reato, ma il conducente

sarà sanzionabile in via amministrativa come se si stesse esercitando senza avere al fianco istruttore in quanto accompagnato da persona non idonea a tale funzione (in pratica sanzione amministrativa e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi)

Se si resta coinvolti in un incidente stradale?

Indipendentemente dall’eventuale responsabilità nell’evento, se il conducente si rivolge per le cure ad una struttura sanitaria, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge (come previsto dall’articolo 186/5). Se non si rivolge a struttura sanitaria per le cure, può comunque essere sottoposto a prova alcoolemica come stabilito dal comma 4 dell’articolo 186 cds

Riepilogando, quando gli organi di polizia stradale possono invitare una persona a sottoporsi a prova alcoolemica? In tre casi: 1. quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo; 2. in ogni caso d’incidente; quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando.

Dove può essere effettuata la prova alcoolemica? • Quella con gli strumenti anche portatili “propedeutica” a quella “ufficiale” ovunque e

pertanto anche su strada, purchè nel rispetto delle riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica.

• Quella con gli strumenti e procedure previsti dal regolamento (in pratica con l’etilometro), anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando.

Presso le strutture sanitarie in caso di incidente stradale se la persona è stata sottoposta a cure mediche

Quali le conseguenze per chi conduce veicoli qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l)? � ammenda da euro 500 a euro 2000 (ammessa pertanto oblazione) � sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi � Come previsto dall’articolo 223 cds, l'agente od organo accertatore della violazione ritira

immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione

� Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida.

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� Se il ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio

� Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia

� Per la violazione è prevista la DECURTAZIONE DI PUNTI 10. Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio

� Trattandosi di violazione che comporta la sospensione o revoca della patente, non è applicabile il disposto dell’articolo 126 bis comma 1 bis sulla decurtazione massima di quindici punti nel caso di più violazioni accertate contemporaneamente.

� Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.

� Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica

� Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223

� Non è esclusa la possibilità di accertamento di reato per guida in stato di ebbrezza con accertamento sintomatico (cioè con la descrizione dei sintomi da parte degli operatori di polizia stradale che procedono). In questo caso però Nel caso di accertamento sintomatico la pena sarà però quella della…(omissis)… fattispecie meno grave, quella di cui al secondo comma lett. a) dell'art. 186 Cod. Strad., imponendosi per le ipotesi più gravi l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcol nel sangue …(omissis)…. Cassazione penale Sezione Quarta Penale Sentenza n. 19486 del 11 aprile 2008 - depositata il 15 maggio 2008

� Se il veicolo utilizzato è un ciclomotore oppure un motoveicolo, è prevista la confisca per effetto dell'articolo 213 comma 2-sexies del vigente cds. …(omissis)… È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne“…(omissis)… con conseguente necessità di sequestro amministrativo. Sulla questione è intervenuta la Corte Costituzionale che - con SENTENZA N. 345 anno 2007 - con riferimento all'articolo 213 cds ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della confisca del ciclomotore o motoveicolo utilizzato per commettere reato, specificando che appare applicabile anche nella fattispecie della guida in stato di ebbrezza.1

� Se il veicolo condotto è un ciclomotore è possibile il ritiro della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida, come precisato con circolare Circolare Ministero dell'interno - Dip. affari interni e territoriali 20/2/2007 n. 6 prot.M/2413/52

Quali le conseguenze per chi conduce veicoli qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)? � l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi (non è pertanto ammessa

oblazione

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� sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno

� Come previsto dall’articolo 223 cds, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione

� Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida.

� Se il ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio

� Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia

� Per la violazione è prevista la DECURTAZIONE DI PUNTI 10. Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio

� Trattandosi di violazione che comporta la sospensione o revoca della patente, non è applicabile il disposto dell’articolo 126 bis comma 1 bis sulla decurtazione massima di quindici punti nel caso di più violazioni accertate contemporaneamente.

� Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.

� Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica

� Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223

� Non è esclusa la possibilità di accertamento di reato per guida in stato di ebbrezza con accertamento sintomatico (cioè con la descrizione dei sintomi da parte degli operatori di polizia stradale che procedono). In questo caso però Nel caso di accertamento sintomatico la pena sarà però quella della…(omissis)… fattispecie meno grave, quella di cui al secondo comma lett. a) dell'art. 186 Cod. Strad., imponendosi per le ipotesi più gravi l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcol nel sangue …(omissis)…. Cassazione penale Sezione Quarta Penale Sentenza n. 19486 del 11 aprile 2008 - depositata il 15 maggio 2008

� Se il veicolo utilizzato è un ciclomotore oppure un motoveicolo, è prevista la confisca per effetto dell'articolo 213 comma 2-sexies del vigente cds. …(omissis)… È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne“…(omissis)… con conseguente necessità di sequestro amministrativo. Sulla questione è intervenuta la Corte Costituzionale che - con SENTENZA N. 345 anno 2007 - con riferimento all'articolo 213 cds ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della confisca del ciclomotore o motoveicolo utilizzato per commettere reato, specificando che appare applicabile anche nella fattispecie della guida in stato di ebbrezza.3

� Se il veicolo condotto è un ciclomotore è possibile il ritiro della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida, come precisato con circolare Circolare Ministero dell'interno - Dip. affari interni e territoriali 20/2/2007 n. 6 prot.M/2413/54

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Quali le conseguenze per chi conduce veicoli qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)? � ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno (non è pertanto

consentita oblazione) � sanzione amministrativa accessoria della sospensione patente di guida da uno a due anni � se la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa

complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida

� Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240, secondo comma del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Trattasi di un sequestro effettuato ai sensi dell’art. 321 cpp che non può MAI essere effettuato da un agente di PG (si rimanda alla tabella più avanti)

� il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera

� Come previsto dall’articolo 223 cds, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione

� Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida.

� Se il ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio

� L’articolo 186 comma 2 lettera c) prevede che il veicolo possa essere affidato esclusivamente al TRASGRESSORE. Ne consegue che, non essendo al momento dell’accertamento del reato idoneo alla custodia (alcool terza fascia), il veicolo sarà SEMPRE affidato a depositeria per eventuale SUCCESSIVA variazione custodia. Trattandosi di sequestro PENALE, la variazione di custodia può essere concessa/disposta solo dall’autorità giudiziaria, restando pertanto esclusa la possibilità di cambio custodia su iniziativa da parte di agenti/ufficiali di PG

� Per la violazione è prevista la DECURTAZIONE DI PUNTI 10. Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio

� Trattandosi di violazione che comporta la sospensione o revoca della patente, non è applicabile il disposto dell’articolo 126 bis comma 1 bis sulla decurtazione massima di quindici punti nel caso di più violazioni accertate contemporaneamente.

� Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.

� Ai sensi dell’articolo 186/9, avendo accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8

� Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona

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estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223

� Non è esclusa la possibilità di accertamento di reato per guida in stato di ebbrezza con accertamento sintomatico (cioè con la descrizione dei sintomi da parte degli operatori di polizia stradale che procedono). In questo caso però Nel caso di accertamento sintomatico la pena sarà però quella della…(omissis)… fattispecie meno grave, quella di cui al secondo comma lett. a) dell'art. 186 Cod. Strad., imponendosi per le ipotesi più gravi l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcol nel sangue …(omissis)…. Cassazione penale Sezione Quarta Penale Sentenza n. 19486 del 11 aprile 2008 - depositata il 15 maggio 2008

� Se il veicolo utilizzato è un ciclomotore oppure un motoveicolo, è prevista la confisca per effetto dell'articolo 213 comma 2-sexies del vigente cds. …(omissis)… È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne“…(omissis)… con conseguente necessità di sequestro amministrativo. Sulla questione è intervenuta la Corte Costituzionale che - con SENTENZA N. 345 anno 2007 - con riferimento all'articolo 213 cds ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della confisca del ciclomotore o motoveicolo utilizzato per commettere reato, specificando che appare applicabile anche nella fattispecie della guida in stato di ebbrezza.5 In questa ipotesi è necessario distinguere: se il veicolo NON è di proprietà del trasgressore, si procederà con il sequestro per la confisca ex articolo 213 cds (agente PG), se il veicolo E’ di proprietà del trasgressore, si procederà invece con il sequestro ex articolo 321 cpp (ufficiale PG)

� Se il veicolo condotto è un ciclomotore è possibile il ritiro della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida, come precisato con circolare Circolare Ministero dell'interno - Dip. affari interni e territoriali 20/2/2007 n. 6 prot.M/2413/56

Rifiuto di sottoporsi alla prova con “etilometro” od altri strumenti stabiliti dal regolamento. Quali le conseguenze?

Quella del rifiuto di sottoporsi alla prova alcolemica (così come quella del rifiuto alla prova stupefacenti) è una storia che parte da lontano. Fino ad alcuni anni fa la competenza penale era del Giudice di Pace, poi è passata al Giudice Monocratico del Tribunale e poi depenalizzata col decreto legge 117 dell’estate 2007. Col decreto legge 92 del maggio scorso il comportamento di chi si rifiuta di sottoporsi alle prove previste dagli articoli 186 e/o 187 tornava fattispecie penale sanzionata, nel caso dell’articolo 186 dal comma 7, mentre nel caso dell’articolo 187 dal comma 8 che, per quanto concerne le sanzioni rimandava all’articolo 186 comma 7. E’ evidente che, con la formulazione “di maggio 2008” degli articoli 186 e 187 chi consapevole di essere in stato di “forte ebbrezza” oppure “sotto l’effetto di stupefacenti o sostanze psicotrope” aveva convenienza a rifiutare la prova per non rischiare la confisca del veicolo A luglio 2008 la svolta! Con le modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge (LEGGE 24 luglio 2008, n. 125 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. (GU n. 173 del 25-7-2008 ) si prevede la confisca con conseguente applicazione del sequestro ex articolo 321 cpp anche per il rifiuto7 di sottoporti alle prove previste dall’articolo 186 cds (ad esclusione del caso in cui il veicolo non sia di proprietà del conducente8). Anche nell’ipotesi di rifiuto, qualora ricorrano i sintomi, non è esclusa la possibilità di accertamento di reato per guida in stato di ebbrezza con accertamento sintomatico (cioè con la descrizione dei sintomi da parte degli operatori di polizia stradale che procedono). In questo caso però Nel caso di accertamento sintomatico la pena sarà però quella della…(omissis)… fattispecie meno grave, quella di cui al secondo comma lett. a) dell'art. 186 Cod. Strad., imponendosi per le ipotesi più gravi l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcol nel sangue …(omissis)…. Cassazione penale Sezione Quarta Penale Sentenza n. 19486 del 11 aprile 2008 - depositata il 15 maggio 2008. In pratica nell’ipotesi di rifiuto con accertamento sintomatico, il trasgressore risponderà delle violazioni previste e sanzionate dall’articolo 186/7 (rifiuto) sanzionato dal comma 2 lettera C e dal comma 2 lettera A (per il sintomatico)

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E’ obbligatorio sottoporre preventivamente la persona a prova “veloce” su strada? No. Si tratta di una possibilità per rendere più snello il lavoro degli organi di polizia stradale che possono così effettuare più controlli

E’ obbligatorio sottoporre la persona a prova con etilometro? No. In quanto l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza può essere effettuato anche con descrizione dei sintomi da parte degli operatori di polizia stradale che procedono

E’ prevista la sospensione della patente qualora il reato sia accertato alla guida di bicicletta? � La sospensione della patente di guida è prevista solamente se necessaria per condurre il veicolo alla

guida del quale è stato trovato il responsabile dell’infrazione di guida in stato di ebbrezza e pertanto non può essere sospesa (e quindi ritirata) al conducente di veicolo per la guida del quale non necessita patente

� Per lo stesso principio non è prevista la decurtazione di punti � E’ possibile disporre comunque la revisione della patente di guida della quale si è titolare. Questo

perché il legislatore si è preoccupato di tutelare la sicurezza della circolazione prevedendo che può essere disposta la revisione della patente anche nei casi in cui la condotta di guida che ha ingenerato i dubbi si sia verificata conducendo un veicolo per il quale il titolo abilitativi alla guida non sia necessario.Questo in quanto è sufficiente che il comportamento irregolare di guida dia adito ad incertezza logica in ordine all’idoneità del conducente, nel senso che sussista la possibilità logica che siano venuti meno i requisiti psicofisici o l’idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente. Ne consegue che, mentre nei confronti di chi conduca in stato di ebbrezza da bevande alcoliche un veicolo per la guida del quale non è prevista patente alcuna, non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che presuppone un abuso dell’autorizzazione amministrativa,, può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti di coloro che, pur conducendo un veicolo per il quale non è richiesto titolo autorizzatorio alla guida, sono titolari di patente di guida.

Persona coinvolta in incidente stradale: possibile il rifiuto al prelievo e/o utilizzo del sangue? La Corte di Cassazione ha precisato che, mentre non è possibile obbligare un soggetto a farsi prelevare il sangue, è legittimo l'accertamento dello stato di ebbrezza eseguito tramite l'esame del sangue prelevato per finalità medico diagnostiche a seguito di sinistro9.

L’affidamento del veicolo a seguito di accertamento reato articolo 186, fra requisiti, confisca amministrativa e confisca penale: come agire? Le modifiche apportate nell’estate 2008, se da un lato non presentano particolari difficoltà interpretative dal punto di vista dell’accertamento del reato (sia essa l’ebbrezza nelle sue tre fasce oppure il rifiuto di sottoporti alle prove), si prestano però a rischi di errori applicativi da parte degli operatori di polizia al momento di decidere (in base a quanto stabilito dalla legge) la destinazione del veicolo che, a seconda dei casi e/o della tipologia può essere consegnato a persona idonea, affidato a depositeria, sottoposto a sequestro amministrativo ex articolo 213 cds, sottoposto a sequestro penale ex articolo 321 cpp. A complicare le cose poi il fatto che in alcuni casi è sufficiente la qualifica di agente, mentre in altri è invece necessaria la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Nell'intento di facilitare l'attività degli operatori su strada, è stata redatta questa tabella che, pur trattando solamente della guida in stato di ebbrezza, è facilmente adattabile anche alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

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IPOTESI TIPO VEICOLO AFFIDAMENTO

POSSIBILE? RIFERIMENTI ED ISTRUZIONI QUALIFICA

NECESSARIA

CICLOMOTORE

MOTOCICLO

MAI

SEQUESTRO Arti. 213 cds PREVISTA CONFISCA

Primi 30 gg obbligatoriamente

in depositeria poi eventuale cambio custodia

AGENTE

MOTOVEICOLO

diverso dal MOTOCICLO

SE REPERITA

PERSONA IDONEA

SEQUESTRO Arti. 213 cds PREVISTA CONFISCA

Il veicolo può essere affidato

all’avente titolo purchè idoneo alla custodia e “sobrio” NON è necessario sia il

trasgressore

AGENTE

A

LC

OL

SIN

TO

MA

TIC

O

Art

icol

o 18

6 co

mm

a 2

lett

era

A

ALTRO VEICOLO

Anche NON a motore

SE REPERITA

PERSONA IDONEA

NESSUN

PROVVEDIMENTO SUL VEICOLO

Articolo 186/ 2 quinquies

Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimesa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamento a carico del trasgressore.

AGENTE

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CICLOMOTORE

MOTOCICLO

MAI

Primi 30 gg

obbligatoriamente in depositeria poi eventuale

cambio custodia

MOTOVEICOLO

diverso dal MOTOCICLO

SE REPERITA

PERSONA IDONEA

S

EQ

UE

ST

RO

A

rti.

213

cds

PR

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A C

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FIS

CA

Il veicolo può essere

affidato all’avente titolo purchè idoneo alla custodia

e “sobrio” NON è necessario sia il

trasgressore

A

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2 le

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ALTRO VEICOLO

Anche NON a motore

SE REPERITA

PERSONA IDONEA

NESSUN

PROVVEDIMENTO SUL VEICOLO

Articolo 186/ 2 quinquies

Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimesa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamento a carico del trasgressore.

AG

EN

TE

PG

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10

CICLOMOTORE

MOTOCICLO

MAI

Primi 30 gg

obbligatoriamente in depositeria poi eventuale

cambio custodia

MOTOVEICOLO

diverso dal MOTOCICLO

SE REPERITA

PERSONA IDONEA

S

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rti.

213

cds

PR

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Il veicolo può essere

affidato all’avente titolo purchè idoneo alla custodia

e “sobrio” NON è necessario sia il

trasgressore

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ALTRO VEICOLO

Anche NON a motore

SE REPERITA

PERSONA IDONEA

NESSUN

PROVVEDIMENTO SUL VEICOLO

Articolo 186/ 2 quinquies

Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimesa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamento a carico del trasgressore.

AG

EN

TE

PG

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CICLOMOTORE

MOTOCICLO

MOTOVEICOLO

diverso dal MOTOCICLO

A

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o 18

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lett

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C

MOTOVEICOLO

diverso dal MOTOCICLO

MAI

CONFISCA PENALE

Articolo 321 cpp

L’articolo 186 comma 2 lettera c) prevede che il veicolo possa essere affidato esclusivamente al TRASGRESSORE.

Ne consegue che, non essendo al momento

dell’accertamento del reato idoneo alla custodia (alcool terza fascia), il veicolo sarà

SEMPRE affidato a depositeria per eventuale SUCCESSIVA variazione

custodia. Trattandosi di sequestro

PENALE, la variazione di custodia può essere

concessa/disposta solo dall’autorità giudiziaria,

restando pertanto esclusa la possibilità di cambio custodia

su iniziativa da parte di agenti/ufficiali di PG

UF

FIC

IAL

E

PG

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CICLOMOTORE

MOTOCICLO

MOTOVEICOLO

diverso dal MOTOCICLO

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MOTOVEICOLO

diverso dal MOTOCICLO

MAI

CONFISCA PENALE

Articolo 321 cpp

L’articolo 186 comma 2 lettera c) prevede che il veicolo possa essere affidato esclusivamente al TRASGRESSORE.

Ne consegue che, non essendo al momento

dell’accertamento del reato idoneo alla custodia (alcool terza fascia), il veicolo sarà

SEMPRE affidato a depositeria per eventuale SUCCESSIVA variazione

custodia. Trattandosi di sequestro

PENALE, la variazione di custodia può essere

concessa/disposta solo dall’autorità giudiziaria,

restando pertanto esclusa la possibilità di cambio custodia

su iniziativa da parte di agenti/ufficiali di PG

UF

FIC

IAL

E

PG

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MODULISTICA: esempio - Il rifiuto di sottoporsi alle prove

COMANDO_______________

OGGETTO: Verbale di sequestro preventivo, redatto ai sensi dell’articolo 321, comma 3-bis c.p.p.,

del veicolo___________ targato____________ di proprietà di____________________ nato a_________________(__) il______________ e residente a_______________(__) in via__________________n.______, condotto da ____________________________ nato a_________________(__) il ______________ e residente a ______________(__) in via_____________________n. ______ per il reato di cui all’articolo________ del Codice della Strada.

� L’anno_________, il giorno________ del mese di__________________, alle ore__________ il

sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria _____________________________________________ appartenente al Comando______________________________________ di___________________ dà atto di procedere al SEQUESTRO PREVENTIVO, ai sensi dell’articolo 321, comma 3-bis c.p.p., del veicolo ________________ targato_____________ condotto da___________________, meglio in oggetto generalizzato, per il reato di cui all’articolo ___________ del Codice della Strada commesso alle ore ______ del____________ al km/cv ______ di via_______________________ località________________________ territorio del comune di_________________________(___),

Si applica la procedura del sequestro preventivo in in quanto: (barrare l’ipotesi che ricorre) � pericolo che la libera disponibilità del mezzo pertinente al reato possa aggravare o protrarre le

conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati � prevista confisca per violazione art. 186/2 lettera C � prevista confisca per violazione art. 186/7 sanzionato da art. 186/ 2 lettera C � prevista confisca per violazione articolo 187/1 sanzionato da art. 186/2 lettera C � prevista confisca per violazione articolo 187/8 8 sanzionato da art. 186/7 cds altro___________________________________(1) All’esecuzione del sequestro è presente/non è presente l’avvocato ___________________________ del Foro di _________________________ quale difensore di fiducia nominato dall’indagato.-------- Il veicolo oggetto del sequestro viene affidato in custodia a ________________________________ presso __________________________________________________________________________ in località________________________________________________________________________ ed assicurato con apposita segnalazione di sequestro penale.------------------------------------------------ Il custode viene avvertito dell’obbligo di conservazione del veicolo nelle medesime condizioni in cui gli è stato affidato e delle conseguenze penali previste per chiunque disperde, distrugge, sottrae o utilizza senza autorizzazione, il bene che gli è stato affidato in custodia.-------------------------------- Il custode deve consentire che gli organi di Polizia possano verificare, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, anche accedendo alla sua proprietà privata, l’osservanza degli obblighi di custodia di cui agli artt. 334 e 335 del Codice Penale.-------------------------------------------------------- Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dagli intervenuti alle ore________.---------- IL CONDUCENTE IL CUSTODE I VERBALIZZANTI ____________________ ______________________ ______________________ ______________________ (1) = Descrivere il motivo per il quale si procede al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’articolo 321 c.p.p.

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Rifiuto sottoporsi accertamento con etilometro nonostante ricorresse sospetto di assunzione di sostanze alcoliche 186 comma 2, 4 e 7

INTESTAZIONE DELL’UFFICIO

Verbale di elezione di domicilio, nomina del difensore, ricevuta della patente di guida e consegna del veicolo Anno __________ giorno ____________ mese _____________________________________ ora ___________________ Al km __________ della strada ___________________________________ località ______________________________ Comune di ________________________________________________________ Provincia di ______________________ I sottoscritti ________________________________________________________________________________________ Nel corso di servizio di ____________________________________ è stato accertato quanto segue

PERSONA SOTTOPOSTA AD ACCERTAMENTI Cognome e nome ____________________________________________________________________________________ Nato/a a ___________________________________________________ ( ______________ ) il _____________________ Residente a __________________________________________ ( __________ ) in _______________________________ Patente categ. ________ nr. _______________________ rilasciata il _____________ Prefettura – MCTC _____________

Nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, nell’immediatezza del controllo del veicolo, condotto dal sopra nominato il

quale ha violato l’articolo 186 comma 2, 4 e 7 in quanto: Rifiuto di sottoporsi ad accertamento con etilometro nonostante ricorresse sospetto di assunzione di sostanze alcoliche in base ai seguenti elementi: ____________________________________________; noi sottoscritti Ufficiali/Agenti di PG diamo atto che lo stesso dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in _________________________________________________________ via ______________________________________________ telefono ___________________ e di nominare [ ] difensore di fiducia [ ] difensore d’ufficio (rich. Call Center nr. ____________ ): Avv.to _______________________________ del Foro di ____________________________ con studio in _______________________________ via _________________________ telefono __________________________ Si dà atto che la persona sottoposta alle indagini è stata invitata a dichiarare o eleggere il proprio domicilio per le notificazioni a norma dell'art.161 C.P.P. con avviso che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni e che in caso di mancanza, di insufficienza, di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato ovvero, in mancanza di precedente notificazione, mediante consegna al difensore. Diamo atto altresì che [ ] si è proceduto [ ] non si è proceduto al ritiro della patente di guida di cui il nominato in oggetto risulta essere titolare per il successivo inoltro alla Prefettura di _____________________ ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria di cui all’art. 186. Per quanto concerne il veicolo si da atto che: � Non essendo di proprietà del trasgressore è stato affidato in custodia

al Sig. ____________________________________ nato a ___________________________________ in data _________________ e residente _____________________________________________ in via ___________________________________________ titolare di patente di cat. __________ nr. ______________________ la cui idoneità alla guida è stata verificata, che si impegna a condurre il veicolo in nome e per conto del conducente al medesimo conducente previa nuova verifica dei requisiti psico-fisici alle ore ________________ del __________________ che potrà condurlo fino a ___________________________________________ in custodia all’impresa ____________________________________________________ con deposito in ______________________________________ via ________________________________ secondo le indicazioni fornite dallo stesso trasgressore con oneri e spese relative interamente a suo carico.

� Essendo di proprietà del conducente con atto a parte si è provveduto a sequestro ex articolo 321 cpp essendo prevista la confisca penale ai sensi articolo 186 comma 7 cds

Diamo atto, infine, che il conducente è stato reso edotto della circostanza che per la violazione è prevista la decurtazione di punti __________ dalla patente di guida e che è possibile inoltrare opposizione al provvedimento di sospensione della patente di guida al Giudice di Pace di ________________________ entro 30 gg dalla data di notifica dello stesso.

IL TRASGRESSORE

IL CUSTODE

GLI ACCERTATORI

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Rifiuto di sottoporsi ad accertamento con etilometro nonostante ricorresse sospetto di assunzione di sostanze alcoliche 186 comma 2, 4 e 7

INTESTAZIONE DELL’UFFICIO

Prot. _____________________ ___________________,_______

OGGETTO: _____________________, nato a _____________________, il _____________________,, residente a _____________________, Via _____________________, identificato con patente di guida categoria ____ numero _____________________, rilasciata dalla Prefettura di _____________________, il _____________________,

FATTI CONTESTATI: Articolo 186/2 – 4 e 7 sanzionato da articolo 186/2 cds Rifiuto di sottoporsi ad accertamento con etilometro nonostante ricorresse sospetto di assunzione di sostanze alcoliche

PREFETTURA

_____________________

DIREZIONE TRASPORTI TERRESTRI _____________________

Si trasmette per quanto di competenza l’allegata patente di guida precisando che:

• L’infrazione è stata accertata con le modalità indicate nell’allegata relazione di servizio • Come disposto dal dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con circolare del

2 dicembre 2004, non è stato elevato il verbale di infrazione trattandosi di reato, ma solo compilato un verbale di ritiro patente

Si precisa che, per quanto concerne il veicolo: � Essendo di proprietà di persona diversa rispetto al conducente, è stato affidato in

custodia a_____________________ � Essendo di proprietà del conducente è stato sottoposto a sequestro penale ex articolo 321

cpp essendo prevista confisca ai sensi articolo 186 comma 7 cds

ALLEGATI:

• patente di guida (per la Prefettura) • Verbale di elezione di domicilio, nomina del difensore, ricevuta della patente di guida e consegna del

veicolo • Relazione di servizio

Il Comandante ____________________________________________________________________________________

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Rifiuto di sottoporsi ad accertamento con etilometro nonostante ricorresse sospetto di assunzione di sostanze alcoliche

186 comma 2, 4 e 7

INTESTAZIONE DELL’UFFICIO

Prot. _____________________ ___________________,_______

OGGETTO: _____________________, nato a _____________________, il _____________________,, residente a _____________________, Via _____________________, identificato con patente di guida categoria ____ numero _____________________, rilasciata dalla Prefettura di _____________________, il _____________________,

FATTI CONTESTATI: Articolo 186/2 – 4 e 7 sanzionato da articolo 186/2 cds Rifiuto di sottoporsi ad accertamento con etilometro nonostante ricorresse sospetto di assunzione di sostanze alcoliche

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO TRIBUNALE di _____________________

Si trasmette per quanto di competenza la presente informativa precisando che:

• L’infrazione è stata accertata con le modalità indicate nell’allegata relazione di servizio • Come disposto dal dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con

circolare del 2 dicembre 2004, non è stato elevato il verbale di infrazione trattandosi di reato, ma solo compilato un verbale di ritiro patente

Si precisa che, per quanto concerne il veicolo: � Essendo di proprietà di persona diversa rispetto al conducente, è stato affidato in

custodia a_____________________ � Essendo di proprietà del conducente è stato sottoposto a sequestro penale ex

articolo 321 cpp essendo prevista confisca ai sensi articolo 186 comma 7 cds

ALLEGATI:

• relazione di servizio • Verbale di elezione di domicilio, nomina del difensore, ricevuta della patente di guida e

consegna del veicolo • Originali documentazione rilasciata dalla struttura ospedaliera attestante il rifiuto • Relazione sinistro stradale • Verbale sequestro veicolo ex articolo 321 cpp qualora ne ricorra l’ipotesi

Il Comandante_____________________

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Circolari di interesse tratte da www.egaf.it 1. Art. 186 Codice della strada . Applicabilità dele sanzioni concernenti la patente di guida nei confronti

dei cittadini stranieri 2. Revisione della patente ex artt. 126 bis e 128 del Codice della Strada. 3. Ulteriori disposizioni per l’applicazione della disciplina della patente a punti. 4. Articoli 186 e 187 del Codice della Strada come modificati dalla Legge 1.8.2003, n. 214. 5. Applicazione artt. 186 e 187 Codice della Strada. Riduzione periodo validità patente. 6. Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. Guida di ciclomotori in stato di

ebbrezza ed in stato di alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope. 7. Decreto Legge 3 agosto 2007 recante modifiche al Codice della Strada. Prime disposizioni operative

per garantirne applicazione. 8. Modifiche al Codice della Strada. Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92. Articoli 186, 187, 189 e 222.

Prime disposizioni operative. 9. Modifiche al Codice della Strada. 10. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Codice della strada. Artt. 223 e 224 . Sospensione

provvisoria della patente di guida. Ordinanze nn. 167, 168, 169, 170 della Corte Costituzionale. 11. Guida in stato di ebbrezza. Questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 4, C.d.S. . 12. Art. 128 del D.L.vo 285/92. Revisione della patente di guida.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE

Ufficio studi e Ufficio del contenzioso

Prot. M/2413/5

Roma, 4 settembre 2003 OGGETTO: Art. 186 Codice della strada . Applicabilità delle sanzioni concernenti la patente di guida

nei confronti dei cittadini stranieri.

Le misure, non strettamente sanzionatorie, previste dal Codice della strada in materia di limitazione della disponibilità e dell’utilizzo dei documenti di guida, si applichino anche nei confronti dei cittadini stranieri non residenti in Italia. Senza un’espressa previsione di legge che ne limiti il campo di applicazione, infatti, l’art. 186, comma 8, C.d.s. deve ritenersi applicabile a qualsiasi trasgressore e quindi anche al cittadino straniero. Ciò in quanto gli adempimenti prescritti dalla norma possono essere considerati quali ulteriori conseguenze, diverse dalla sanzione accessoria vera e propria, riconducibili all’accertamento della violazione. In altri termini, la violazione dell’art. 186 C.d.s. (guida sotto l’influenza dell’alcool), modificato dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 , comporta l’applicazione della pena principale e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, unitamente all’invito di sottoporsi a visita medica ai sensi dell’art. 119, comma 4, C.d.s. . L’esigenza di salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale e della incolumità delle persone è stata pure avvertita dalla convenzione sulla circolazione stradale, firmata a Vienna l’8 novembre 1968 e ratificata dalla legge 5 luglio 1995, n. 308 . L’art. 42 del citato atto internazionale, riconosce, infatti, la possibilità di ritirare e di sospendere la patente straniera, che può essere restituita solo quando il trasgressore lasci il territorio nazionale. L’allontanamento del cittadino straniero, pertanto, non fa venir meno l’efficacia delle prescrizioni impartite dall’autorità amministrativa, per cui al suo eventuale rientro nel territorio nazionale non potrà condurre veicoli senza aver ottemperato agli adempimenti previsti dall’art. 186, comma 8, C.d.s. . IL DIRETTORE DELL’UFFICIO Ubaldi

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre

Prot. n. 321/04

Roma, 24 marzo 2004 OGGETTO: Revisione della patente ex artt. 126 bis e 128 del Codice della Strada.

Come è noto l’articolo 7 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9 , attraverso l’inserimento dell’articolo 126 bis nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , ha introdotto nel codice della strada, a decorrere dal 30 giugno c.a., la c.d. “patente a punti”, ossia l’attribuzione alla patente di guida di un punteggio che subisce decurtazioni a seguito della violazione di alcune norme di comportamento e determina, al suo esaurimento, l’obbligo a carico del titolare della patente stessa di sottoporsi a nuovo esame di idoneità tecnica (pena la sospensione a tempo indeterminato della patente stessa). Il citato articolo 126 bis disciplina compiutamente l’iter procedimentale finalizzato alla annotazione nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di ogni variazione del punteggio ed alla adozione dei provvedimenti conseguenti alla perdita totale del punteggio stesso. Codesti Uffici dispongono quindi, su comunicazione della citata Anagrafe, la revisione tecnica della patente nel caso di esaurimento del punteggio e sospendono poi a tempo indeterminato la patente di guida dei conducenti che non si sottopongano agli esami di idoneità tecnica nel termine stabilito (30 gg. dalla notifica del provvedimento). Entrambi tali provvedimenti (revisione e sospensione a tempo indeterminato) non sono suscettibili di impugnativa in sede gerarchica. II) Ciò premesso in ordine alla revisione tecnica ex articolo 126 bis ed avuto riguardo alla perdurante

vigenza della revisione della patente disciplinata dall’articolo 128 si ritiene opportuno richiamare l’attenzione di codesti Uffici sul diverso presupposto e sulla diversa natura degli atti di cui trattasi.

Il primo trova origine, salvo fattispecie particolari, in reiterate infrazioni alle norme del codice della strada e non comporta alcuna valutazione discrezionale: il legislatore stesso ha già preso in considerazione le singole infrazioni alle norme di comportamento e ne ha graduato la gravità ai fini della revisione tecnica, che deve essere disposta allorché il conducente ha perduto l’intero punteggio sopra accennato. Il secondo invece trova il suo fondamento nei dubbi - sulla permanenza dei prescritti requisiti di idoneità - determinati da un comportamento gravemente irregolare, sintomatico di una insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale ovvero di imperizia nella guida, ed è espressione di una valutazione discrezionale, da effettuarsi caso per caso. E’ evidente peraltro che non sempre le infrazioni alle norme di comportamento assumono la valenza sintomatica di cui sopra; e quindi l’applicazione dell’art. 128 richiede - come peraltro condiviso dal Ministero dell’interno - la presenza di peculiari ulteriori elementi, che, adeguatamente esternati, giustifichino con chiarezza l’insorgenza dei dubbi di cui sopra ed i motivi per cui nel caso specifico si renda necessario prescindere dalla perdita dell’intero punteggio di cui al 126 bis e disporre l’immediato invito a revisione. A tal fine potranno essere di ausilio, particolarmente significativo, eventuali considerazioni formulate in proposito dagli organi di polizia che hanno rilevato i comportamenti irregolari. Resta poi ferma la facoltà di utilizzare la norma di cui all’articolo 128 con riguardo ai dubbi che possono insorgere da altre circostanze, non connesse con la violazione delle norme di comportamento (ad es. dall’accertato mancato esercizio dell’attività di guida per un lungo periodo di tempo). III) Dalla verifica dei requisiti di idoneità tecnica, disposta ai sensi dell’art. 128 , discende comunque la

(ri)attribuzione dell’intero punteggio iniziale (20 punti) al conducente riconosciuto idoneo e le infrazioni commesse precedentemente a detta verifica, in qualsiasi momento comunicate al Dipartimento per i trasporti terrestri (Anagrafe degli abilitati alla guida), non determinano alcuna decurtazione di punti. Infatti appare logico ritenere, in generale, che ogni qualvolta un conducente, per qualsiasi motivo (anche, ad esempio, a seguito di rigetto del ricorso avverso il provvedimento di revisione disposto prima dell’entrata in vigore delle nuove norme), sia sottoposto a revisione tecnica con esito positivo, il punteggio riacquistato non possa subire riduzioni per violazioni poste in essere prima della effettuata revisione.

IV) La portata dell’art. 128 , relativamente ai dubbi circa la permanenza dei requisiti psicofisici prescritti per il possesso della patente di guida - dubbi che, se adeguatamente motivati, consentono di esigere la

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verifica presso le competenti Commissioni mediche - subisce una limitazione per effetto non delle norme sulla “patente a punti”, bensì della modifica all’articolo 186 del codice introdotta con l’articolo 5 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1 agosto 2003, n. 214 , che attribuisce al Prefetto la competenza in materia.

V) In esito poi a specifico quesito di un Ufficio Provinciale, si ritiene che la mancanza di un’espressa previsione normativa unitamente alle particolari garanzie poste a favore del conducente dalle nuove norme, ed in particolare dal comma 2 dell’art. 126 bis , impediscano di estendere alle revisioni disposte ex art. 128 la disposizione che introduce la sospensione della patente a tempo indeterminato per coloro che non ottemperino alla revisione tecnica conseguente alla perdita dell’intero punteggio.

VI) Da ultimo, con riferimento alle direttive impartite con la nota n. 3410/03 del 3.6.2003 circa l’osservanza, per quanto concerne i provvedimenti ex art. 128 , delle disposizioni in materia di comunicazione dell’avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e ss., della legge n. 241/1990 , si coglie l’occasione per sottolineare che le eventuali argomentazioni difensive, svolte dagli interessati oralmente o a mezzo di memorie scritte, possono giustificare la richiesta di chiarimenti agli organi di polizia soltanto ove siano evidenziati profili oggettivamente rilevanti ed effettivamente suscettibili di accertamento presso i predetti organi.

Quando invece, come accade frequentemente anche in sede di ricorso gerarchico, sono prospettate ricostruzioni dei fatti e delle loro modalità di svolgimento basate su mere valutazioni del conducente oppure sono invocate circostanze prive di obiettivi riscontri, la richiesta di cui sopra è cenno si tradurrebbe in un inutile appesantimento procedimentale a tutto danno dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa. IL CAPO DEL DIPARTIMENTO dott. ing. Amedeo Fumero

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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/1/33792/109/16/1

Roma, 14 settembre 2004 OGGETTO: Ulteriori disposizioni per l’applicazione della disciplina della patente a punti.

Si fa seguito alla circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12.8.2003 con la quale venivano fornite le prime indicazioni operative per garantire il corretto funzionamento della nuova procedura della patente a punti di cui all’art. 126 bis C.d.S. . In questo primo periodo di applicazione della nuova procedura, che ha mostrato complessivamente apprezzabili risultati dal punto di vista della concreta riduzione degli incidenti stradali, si sono manifestate alcune problematiche e sono stati formulati molti quesiti ai quali, con la presente circolare, si intende dare risposta allo scopo di garantire una corretta ed uniforme applicazione della procedura della patente a punti. 1. Patente a punti per conducenti titolari di patenti rilasciate da Stato estero

Sciogliendo la riserva formulata al punto 8 della circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12.8.2003 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che è stata attivata una sezione speciale dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida destinata a contenere le generalità dei conducenti stranieri che hanno commesso nel territorio italiano violazioni che comportano la perdita di punti. Le conseguenze dell’annotazione delle violazioni commesse da conducenti stranieri sono descritte nell’art. 6 ter della legge 214/2003 e riguardano coloro che nel loro Paese di origine non siano sottoposti ad un regime simile alla patente a punti. Con le procedure di trasmissione stabilite dall’art. 126-bis C.d.S. , gli organi di polizia stradale possono, dunque, procedere ad alimentare la banca dati con le informazioni relative ai conducenti titolari di patenti straniere ai quali siano state applicate sanzioni che prevedono penalizzazioni sulla patente. In attesa della redazione di un elenco degli Stati che prevedono nel loro ordinamento un meccanismo analogo a quello della patente a punti, codesti Uffici invieranno la segnalazione all’Anagrafe nazionale per tutte le violazioni commesse da conducenti titolari di patenti rilasciate in Stati diversi dall’Italia. 2. Decurtazione dei punti nei confronti di titolare di patente identificato successivamente

(11) Come indicato al punto 3 della circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12.8.2003 e secondo le

disposizioni del comma 2, dell’art. 126-bis, C.d.S. , come risulta riformulato per effetto della sentenza dalla Corte Costituzionale n. 27/2005 del 12-24 gennaio 2005 , nel caso in cui il conducente non sia stato identificato al momento dell’accertamento dell’illecito, la decurtazione di punteggio non viene attribuita al proprietario del veicolo ma questi, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, ha l’obbligo di comunicare chi era effettivamente alla guida del mezzo al momento dell’accertamento. In tale ultima eventualità, in questa prima fase applicativa della nuova procedura, sono sorti dubbi in ordine alla corretta prassi da seguire da parte degli uffici di polizia. Sull’argomento, acquisito il conforme parere dell’Ufficio Studi, Ricerche e Consulenza di questo Dipartimento e dell’Ufficio Affari Legislativi e Coordinamento Studi ed Analisi del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, si precisa quanto segue. Qualora il proprietario del veicolo provveda al pagamento del verbale e faccia pervenire all’ufficio procedente una dichiarazione (conforme al modello di cui all’allegato 1), sottoscritta dalla persona che era effettivamente alla guida, avente firma autenticata ovvero contenuto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in forma autocertificata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 , la decurtazione di punteggio sarà attribuita alla persona effettivamente identificata come conducente al momento del fatto, senza necessità di ulteriore notifica del verbale. Qualora, invece, il proprietario faccia pervenire una dichiarazione con la quale comunica le generalità del conducente ma che non sia stata sottoscritta da quest’ultimo nelle forme sopraindicate, il verbale di contestazione deve essere notificato al soggetto indicato come l’effettivo trasgressore.

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La notifica del verbale alla persona indicata come conducente deve essere effettuata sia nel caso in cui il proprietario non abbia pagato la sanzione pecuniaria, sia nel caso in cui abbia provveduto al pagamento. In quest’ultimo caso, il verbale non può considerarsi definito e la somma versata dal proprietario deve essere contabilizzata in modo da non costituire pagamento in misura ridotta fino a quando la procedura amministrativa non si esaurisca anche per la persona che è stata indicata come effettivo trasgressore. In tali circostanze, infatti, deve essere riconosciuta a questi la possibilità di provvedere, a sua volta, alla presentazione di un ricorso ai sensi degli artt. 203 o 204 bis , C.d.S. Se il conducente a cui è stato notificato il verbale ha presentato ricorso, la somma versata in precedenza dall’obbligato in solido deve essergli sempre restituita comunicandogli che la persona indicata come trasgressore ha fatto ricorso. Nel caso in cui, invece, la persona indicata come trasgressore non provveda al pagamento entro 60 giorni né faccia ricorso, il verbale deve intendersi definito a suo carico: pertanto, la comunicazione relativa alla decurtazione dei punti sarà inviata all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida con le generalità di questa persona; analoga comunicazione dovrà essere inviata al Prefetto per l’irrogazione di eventuali sanzioni accessorie sulla patente di guida. In tal caso, la somma pagata in precedenza dall’obbligato in solido sarà introitata quale pagamento in misura ridotta o quale acconto della somma da mettere a ruolo, in relazione alla tempestività del pagamento effettuato. 3. Richiesta di fornire le generalità del trasgressore a locatari (con contratto di leasing), usufruttuari,

acquirenti con patto di riservato dominio

Quando il trasgressore non sia immediatamente identificato, l’art. 126 bis C.d.S. impone obbligo di chiedere al proprietario del veicolo chi fosse effettivamente alla guida al momento dell’accertamento dell’illecito. La norma, utilizzando il termine “proprietario” non intende riferirsi soltanto al soggetto che esercita un potere esclusivo sul veicolo ma anche ai soggetti che, per effetto di un contratto di locazione finanziaria ovvero per l’esistenza di un usufrutto o di un altro diritto di riservato dominio sul bene, ai sensi dell’art. 196 C.d.S. , sono obbligati in solido con il trasgressore, in vece del proprietario del veicolo. In tali situazioni, infatti, il proprietario del veicolo non può esercitare né di fatto né di diritto alcun potere di controllo sul veicolo ed il verbale di contestazione non dovrebbe essergli neanche notificato, atteso che non è tenuto al pagamento della relativa sanzione pecuniaria in solido con il trasgressore. Per questo motivo, anche allo scopo di non gravare inutilmente l’amministrazione di spese di notifica che non potranno essere recuperate, si ritiene che, in questi casi, il verbale di contestazione e la richiesta di fornire le informazioni relative alla persona che si trovava alla guida debbano essere notificate direttamente al locatario, all’usufruttuario o all’acquirente con patto di riservato dominio che, tra l’altro, risultano espressamente richiamati nei pubblici registri ed indicati nei documenti di circolazione. 4. Richiesta di fornire le generalità del trasgressore ad impresa

L’art. 126 bis C.d.S. prevede che, qualora il proprietario del veicolo sia una persona giuridica, l’onere di comunicare chi fosse alla guida del veicolo spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato al quale, tuttavia, non si applica la decurtazione di punteggio nel caso in cui ometta di fornire i dati o fornisca delle indicazioni da cui non sia possibile risalire al conducente. Con l’espressione “persona giuridica” la norma ha inteso comprendere tutte le figure giuridiche diverse dalla persona fisica anche se, secondo le norme del codice civile, sono sprovviste di personalità giuridica in senso stretto. Per questo motivo, la procedura sopraindicata si ritiene possa applicarsi a tutte le associazioni, imprese e società, comprese quelle di persone, intestatarie di veicoli, anche se prive di personalità giuridica, purché, sulla base delle risultanze della carta di circolazione, il veicolo risulti intestato a nome della società o dell’associazione e non a nome del singolo socio, amministratore o presidente della stessa.

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5. Decurtazione di punti a seguito di illeciti penali

Quando sono accertati illeciti previsti dal codice della strada che conservano carattere penale (artt. 186 , 187 , 189 C.d.S. ) dai quali consegue la decurtazione di punti dalla patente del responsabile, la comunicazione all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida deve avvenire solo dopo che sia divenuta definitiva la sentenza di condanna e cioè dopo che sia trascorso il termine per i possibili gravami senza che questi siano attivati dal reo. La decurtazione si può applicare anche in caso di condanna conseguente a patteggiamento poiché la misura non può essere inquadrata come sanzione accessoria conseguente all’illecito. Visto che non esiste, allo stato attuale della normativa, un obbligo di comunicazione della sentenza di condanna né da parte delle Cancellerie giudiziarie né da parte dello stesso responsabile, codesti Uffici avranno cura di seguire periodicamente lo stato del procedimento penale sollecitando, anche per le vie brevi, le Cancellerie a fornire le informazioni necessarie in ordine alla sua conclusione allo scopo di consentire l’effettuazione della comunicazione prescritta dall’art. 126 bis C.d.S. . 6. Termine per la comunicazione della decurtazione

Secondo le disposizioni dell’art. 126 bis, comma 2, C.d.S. il termine di 30 giorni entro il quale deve avvenire la comunicazione all’Anagrafe nazionale circa la decurtazione dei punti, decorre dal momento in cui l’organo di polizia ha avuto comunicazione dell’avvenuta definizione del verbale di contestazione e cioè da quando ha ricevuto formale comunicazione dell’avvenuto pagamento in misura ridotta ovvero dell’esito dell’eventuale gravame presentato avverso il verbale. Tale termine ha carattere ordinatorio, come appare evidente dal contesto normativo in cui è collocato, atteso che la decurtazione di punti è una conseguenza automatica della violazione contro la quale non è ammesso un autonomo gravame. Ne consegue che l’organo di polizia che ha accertato l’illecito ha sempre l’obbligo di effettuare la comunicazione alla citata Anagrafe, sebbene siano trascorsi più di 30 giorni dalla definizione del verbale. IL DIRETTORE CENTRALE Piscitelli

Allegato 1 alla circolare 14.9.2004, prot n. 300/A/1/33792/109/16/1 da COMPILARE A CURA DEL CONDUCENTE (*) MODULO DI COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE

al verbale di contestazione nr. ……… di Registro Generale nr. ……… Il sottoscritto …………………………………………………………………………………….. nato a ………………………………………………... prov. ………..il ………/………/………. residente in …………………………………………………………………….. prov. ………… via …………………………………….........................................………………… n. .……… dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione nr. …......…… di Registro generale nr. ………… notificato in data …….. dalla Sezione Polizia Stradale di ………….. consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni, (art. 76 DPR 445/2000), sotto la propria personale responsabilità, dichiara che nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale di contestazione si trovava alla guida del veicolo con il quale è stata commessa la violazione contestata. Ai fini dell’applicazione delle conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazione di punti e/o sospensione della patente) comunica di essere titolare di patente di guida cat. …………. nr. ……………………… rilasciata da [1] ……………………………………… in data ……../………/…………… valida fino al ……../………/……………. Si allega alla presente dichiarazione una copia fotostatica non autenticata e firmata della patente di guida che, ai sensi dell’art. 38, C. I-III T.U. 445/2000 e della Risoluzione n. 116/Sesa 29-03-2000 del Dipartimento della Funzione Pubblica è valida a tutti gli effetti di legge come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche per autenticare la firma apposta sulla presente. ………………………… lì ………………. Firma ...................................

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Istruzione per la compilazione della dichiarazione (*) QUESTO MODELLO DEVE ESSERE UTILIZZATO solo dalla persona che dichiara di essere l’effettivo

responsabile della violazione. Non deve essere compilata, perciò, dall’obbligato in solido (destinatario della notifica del verbale) qualora l’effettivo responsabile non intenda sottoscriverla. In questo caso, la comunicazione delle generalità di chi era alla guida deve essere fatta pervenire alla Sezione Polizia Stradale in carta semplice, riproducendo i dati anagrafici del trasgressore, il numero di verbale e (se noto) della patente del trasgressore

• Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia della patente (sia nella parte anteriore che in quella posteriore) sulla quale deve essere scritta la seguente frase “Io sottoscritto/a ............. nato/a a ................ il ................ e residente a ...................... in via ......................... DICHIARO che la fotocopia del seguente documento, è conforme agli originali in mio possesso.” La copia fotostatica deve essere firmata”.

• La dichiarazione deve essere firmata in originale e restituita (con consegna a mano o con lettera raccomandata) alla Sezione Polizia Stradale che ha notificato il verbale a cui è allegata, entro 30 giorni dalla notifica stessa.

• Qualora il conducente sia persona diversa dal proprietario del veicolo (o altro obbligato in solido) e la dichiarazione non è stata firmata in originale ovvero non ha allegata la copia della patente di guida, il verbale di contestazione sarà di nuovo notificato, alla persona indicata come conducente, con spese interamente a suo carico.

___ [1] Indicare Prefettura di ……. oppure DTTSIS di ……….. oppure Motorizzazione civile di ………. ovvero altra autorità (specificando quale) in

caso di patente rilasciata da uno Stato estero.

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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Prot. n. 300/A/1/42175/109/42

Roma, 29 dicembre 2005 OGGETTO: Articoli 186 e 187 del Codice della Strada come modificati dalla Legge 1.8.2003, n. 214.

Direttive circa l’impiego di strumenti di accertamento finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 1. PREMESSA

La Legge 1.8.2003, n. 214, di conversione del Decreto Legge 27.6.2003, n. 151 , ha introdotto sostanziali modifiche agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, per facilità di consultazione qui acclusi (All. 1; 1-bis). Lo sforzo del legislatore è da sempre orientato a contenere il fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, e gli effetti drammatici in termini di pericolo per la sicurezza stradale e di incidentalità che da tali stati discendono, a causa della distorta percezione della realtà. In ragione di ciò e coerentemente con l’obiettivo - condiviso anche in ambito europeo - di ridurre sensibilmente il numero dei sinistri stradali e soprattutto dei morti e dei feriti, con le citate modifiche sono stati ampliati i poteri di accertamento degli organi di polizia stradale al fine di incrementare i controlli sui conducenti ed individuare con maggiore facilità lo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica. Quanto sopra premesso, con la presente circolare si forniscono le indicazioni per uniformare lo svolgimento delle fasi procedurali, per l’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica e da sostanze stupefacenti, disegnate dalle norme e ascritte alla responsabilità degli organi di polizia stradale. 2. LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA

La completa riscrittura dell’articolo 186 C.d.S. , avvenuta per effetto della Legge 214/2003 , non ha interessato la definizione del reato di guida in stato di ebbrezza da alcool ma ha significativamente mutato i presupposti e le modalità del suo accertamento. La nuova formulazione dei commi 3 e 4 consente ora all’organo di polizia di imporre al conducente accertamenti circa la presenza di alcool nel sangue, anche in assenza di evidenti indici sintomatici caratteristici. 2.1 Accertamenti preliminari

Al solo scopo di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di un controllo con l’etilometro, la nuova disposizione dell’art. 186, comma 3 C.d.S. , stabilisce che gli organi di polizia stradale possano sottoporre tutti i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. Si tratta di accertamenti e di prove che possono essere svolti nel luogo in cui il conducente viene fermato per il controllo, a condizione che ciò garantisca il rispetto della riservatezza personale e dell’integrità fisica. Ne consegue che gli accertamenti e le prove non possono consistere in esami clinici o di laboratorio sul sangue prelevato al conducente, sia pure in presenza di personale medico opportunamente attrezzato con laboratori mobili. In altre parole la norma, che ha l’evidente scopo di fornire strumenti di screening veloci per incrementare in modo significativo il numero delle persone controllate, consente agli organi di polizia stradale, in occasione di controlli ordinari ovvero a campione, di richiedere a tutti i conducenti fermati di sottoporsi a questo tipo di accertamenti preliminari anche se essi non manifestino sintomi tipici d’abuso di alcool. Il conducente è obbligato a sottoporsi all’accertamento preliminare; nel caso si rifiuti, saranno applicate nei suoi confronti le sanzioni previste dal comma 2 dell’art. 186 C.d.S. , le stesse previste per il reato di guida in stato di ebbrezza, comprensive delle sanzioni amministrative accessorie, secondo quanto previsto dal comma 7.

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2.2 Caratteristiche degli strumenti utilizzabili per gli accertamenti preliminari

Garantendo il carattere non invasivo dell’esame e la riservatezza personale, la gamma dei metodi utilizzabili è molto ampia. È infatti consentito effettuare test comportamentali o di utilizzare apparecchi portatili in grado di rilevare la presenza di alcool senza che ciò si accompagni alla quantificazione del valore. Occorre precisare che per tali strumenti, diversamente dagli etilometri, non è richiesta omologazione secondo le procedure previste dall’art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada . L’esito positivo degli accertamenti con apparecchi portatili non costituisce fonte di prova per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, ma rende solo legittimo il successivo accertamento tecnico più accurato mediante etilometro (strumentazione omologata), in grado di certificare, a fini legali, il valore del tasso alcolemico nel sangue. 2.3 Facoltà di accompagnare il conducente presso gli uffici di polizia

Quando gli accertamenti o le prove preliminari abbiano espresso un esito positivo, o si sia in presenza di un incidente stradale, ovvero il soggetto abbia dato altrimenti motivo di ritenere di essere in stato di ebbrezza alcolica, gli organi di polizia stradale hanno la facoltà di effettuare direttamente sul posto un esame con strumenti e procedure indicate nel citato Regolamento di esecuzione, oppure, se questi non sono disponibili e non possano essere fatte giungere sul luogo unità appositamente attrezzate, possono disporre - sempre al medesimo fine - l’accompagnamento del conducente presso il più vicino ufficio di Polizia. Non si tratta, perciò, di una misura restrittiva della libertà personale, poiché la norma non consente di disporre l’accompagnamento coattivo della persona che rifiuti l’esame con l’etilometro. In questa ultima ipotesi, tuttavia, saranno applicate a carico dell’utente le sanzioni previste per il rifiuto di cui al citato comma 7. Per tali motivi la facoltà di accompagnare il conducente non richiede l’espletamento di formalità o l’attivazione di garanzie difensive. Inoltre, atteso il ragionevole sospetto che la persona si trovi in stato di ebbrezza e per evitare che la guida del veicolo fino al luogo in cui si trova l’etilometro possa determinare una situazione di pericolo per la circolazione, gli organi di polizia procedenti avranno cura di trasportare la persona stessa a bordo del veicolo di servizio. Durante l’espletamento di tali procedure, il veicolo del soggetto sotto esame deve essere affidato a persona idonea, ovvero, in mancanza, deve essere fatto stazionare, in condizioni di sicurezza, nel luogo in cui è stato effettuato il controllo ovvero presso altro luogo indicato dallo stesso conducente, provvedendo, in questo ultimo caso, al trasporto con spese a suo carico. 2.4 Accertamento in caso di incidente stradale

In caso di incidente stradale, indipendentemente dalle conseguenze sulle persone, l’art. 186, comma 4 C.d.S. , consente agli organi di polizia stradale di procedere ad accertamento del tasso alcolemico nei riguardi di tutti i conducenti coinvolti, anche se non manifestano sintomi caratteristici dello stato di ebbrezza. Tale facoltà non comporta l’obbligo di sottoporre a controllo con etilometro tali soggetti, ma si limita a definire il potere di accertamento dell’organo di polizia. Pertanto l’esame con etilometro nei riguardi dei conducenti, al fine di graduare la successione nel tempo delle azioni connesse all’intervento sul luogo dell’incidente, dovrà tenere conto delle concrete circostanze in cui il sinistro si è verificato e delle prioritarie esigenze di ricostruzione dell’evento e di ripristino delle normali condizioni di circolazione. L’impianto normativo, peraltro, pur legittimando l’accertamento con etilometro, non esclude la possibilità di effettuare un accertamento preliminare con i dispositivi di cui al precedente paragrafo 2.1. Pertanto, si ritiene che, ove possibile, sia sempre compiuto un accertamento qualitativo su tutti i conducenti coinvolti, allo scopo di evidenziare i casi nei quali procedere poi ad accertamenti più accurati. 2.5 Accertamento sanitario nei riguardi dei conducenti sottoposti a cure mediche

Il comma 5 dell’art. 186 C.d.S. , in caso d’incidente stradale in cui il conducente sia rimasto ferito e sia ricorso a cure mediche, prevede che l’accertamento del tasso alcolico sia effettuato dalle strutture sanitarie a richiesta degli organi di polizia di cui all’art. 12, commi 1 e 2 C.d.S . La richiesta concerne la sottoposizione del conducente ad un accertamento medico finalizzato a certificare lo stato di ebbrezza alcolica. Questa attività può svolgersi con l’ausilio di un etilometro, oppure con le metodologie cliniche ed analitiche in uso nella struttura sanitaria o fondarsi sull’esame dei liquidi biologici e, previo consenso dell’interessato, del sangue ai fini della determinazione del tasso alcolico. Le complesse procedure che discendono dagli accertamenti dello stato di ebbrezza in ambito ospedaliero e che hanno limitato fino ad oggi un’attività di accertamento su larga scala, potranno essere svolte secondo le linee guida che sono state predisposte da un gruppo di lavoro istituito dal Ministero della

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Salute, insieme ai Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, allo scopo di orientare l’attività delle strutture sanitarie e degli organi di polizia e, pertanto, per dare uniformità alla documentazione amministrativa prodotta. La richiesta di sottoposizione ad analisi può essere avanzata direttamente, ovvero a mezzo fax, alla direzione sanitaria del nosocomio o della struttura sanitaria presso cui si trova il conducente sottoposto a cure mediche, secondo le procedure e con la modulistica allegata (All. 2 - All. 3). Le procedure operative concernenti le richieste di esami e la trasmissione del loro esito, dovranno costituire oggetto di preventive intese tra gli organi di polizia stradale e le diverse strutture sanitarie presenti sul territorio e con i competenti organi regionali di coordinamento. 2.6 Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti

La riformulazione dell’art. 186 C.d.S. ha introdotto nuove ipotesi di reato in tema di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti circa l’alterazione psicofisica derivante dall’alcool. Viene infatti punito con le medesime sanzioni previste per chi guida in stato di ebbrezza, non solo chi rifiuta di sottoporsi ad esame con etilometro - confermando la precedente disciplina - ma anche chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti qualitativi non invasivi o a prove con apparecchiature portatili, ovvero chi non consente il proprio accompagnamento per l’esame con etilometro presso l’ufficio di polizia, ed infine, chi rifiuta di sottoporsi ad accertamenti sanitari presso la struttura ospedaliera che ha prestato le cure mediche. Tale ultima ipotesi comprende anche il rifiuto opposto al sanitario incaricato dall’organo di polizia stradale di effettuare l’accertamento; lo stesso sanitario documenterà il rifiuto ricevuto e sulla base di questa documentazione l’organo di polizia stradale richiedente procederà alla denuncia per il reato previsto dall’art. 186, comma 7 C.d.S. . * * * 3 LA GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE DA SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

Come per il contrasto della guida in stato di ebbrezza ed in coerenza con l’obiettivo di una sensibile riduzione del numero dei sinistri stradali, anche le nuove disposizioni dell’art. 187 C.d.S. hanno significativamente mutato i presupposti e le modalità di accertamento dello stato di alterazione correlato all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Infatti, sono stati ampliati i poteri di accertamento degli organi di polizia stradale al fine di incrementare i controlli sui conducenti ed individuare con maggiore facilità lo stato di alterazione psicofisica. Peraltro, diversamente da quanto accade per l’ebbrezza alcolica, la nuova disciplina - in ragione della complessità e della ridotta specificità dei sintomi prodotti dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope - non sembra consentire all’operatore di polizia stradale la possibilità di denunciare il conducente per il reato previsto dall’art. 187 C.d.S. solo sulla base di dati comportamentali evidenziati, prevedendo che questa valutazione sia compiuta da personale sanitario. 3.1 Accertamenti preliminari

La nuova formulazione del comma 2 dell’art. 187 C.d.S. , consente di effettuare accertamenti

preliminari non invasivi su tutti i conducenti allo scopo di accertare tracce dell’eventuale uso di sostanze stupefacenti o psicotrope anche in assenza di sintomi caratteristici. Ne deriva un ampliamento delle possibilità di controllo e, dunque, l’elevazione del numero dei soggetti esaminati. La verifica qualitativa prevista dall’art. 187, comma 2 C.d.S. , non è un accertamento analitico o un esame diagnostico e, perciò, può essere effettuato direttamente da parte degli organi di polizia stradale. Tali test di screening sono preordinati solo ad acquisire elementi utili per motivare l’ordine al conducente di sottoporsi ad accertamenti più accurati che dovranno essere svolti solo in ambito ospedaliero o presso altre strutture sanitarie fissi o mobili equiparate, con le metodiche diagnostiche previste dalla scienza medica. I risultati degli accertamenti preliminari non costituiscono fonte di prova per il reato in esame e, nell’ambito dell’attività di indagine, dovranno essere adeguatamente documentati dagli organi di polizia stradale.

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3.2 Modalità di effettuazione degli accertamenti preliminari

Gli accertamenti preliminari consistenti in accertamenti qualitativi non invasivi o in prove possono essere svolti solo nel luogo in cui la persona è stata fermata nel rispetto della riservatezza personale e dell’integrità fisica. Da ciò discende che gli accertamenti in parola non potranno sostanziarsi in esami clinici o di laboratorio sul sangue. Tuttavia, nel rispetto dei principi sopraindicati, possono essere effettuati, anche sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale, accertamenti su altri liquidi biologici (urina, saliva, etc.), in grado di fornire, secondo i principi della scienza medica, indizi circa il recente uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Gli accertamenti preliminari sono obbligatori ma non possono essere eseguiti coattivamente senza il consenso e la collaborazione della persona che vi è sottoposta. Ne discende che il conducente al quale viene richiesto di sottoporsi a queste verifiche preliminari potrà rifiutarsi, ma nei suoi confronti saranno applicate le specifiche sanzioni previste per il rifiuto di sottoporsi al controllo (art. 187, comma 8, C.d.S.) . 3.3 Caratteristiche degli strumenti utilizzabili per gli accertamenti preliminari

Gli accertamenti preliminari possono essere compiuti mediante apparecchi portatili in grado di rilevare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nei liquidi biologici, ovvero mediante strumenti tecnici, dispositivi di controllo, test, che consentano di verificare alterazioni significative del comportamento del conducente correlabili, presumibilmente, all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Gli apparecchi, i dispositivi e gli strumenti tecnici di controllo, compresi quelli monouso, nonché i test, prima citati, devono garantire rapidità e praticità d’uso, e possibilità di impiego in ogni condizione ambientale. Per assicurare un accettabile grado di affidabilità dei risultati, possono essere utilizzati i dispositivi immessi in commercio conformemente alle disposizioni del Decreto Legislativo 8.9.2000, n. 332, relativa alla Direttiva n. 98/78/CE in tema di dispositivi medico-diagnostici in vitro ovvero, in mancanza, i dispositivi approvati dal Ministro della Salute sulla base di verifiche e prove effettuate dall’Istituto Superiore di Sanità. Gli organi di polizia stradale interessati all'uso di tali strumenti sono tenuti a verificare che sulle apparecchiature stesse siano riportati i riferimenti dell’approvazione rilasciata dal Ministero della Salute, o da altro organismo riconosciuto, rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso. 3.4 Accompagnamento per l’accertamento sanitario.

Gli operatori di polizia stradale possono accompagnare presso strutture sanitarie i conducenti per i quali l’accertamento preliminare abbia espresso un esito positivo, ovvero che gli stessi operatori abbiano ragionevole motivo di ritenere sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. La facoltà concessa all’organo di polizia si sostanzia solo nella possibilità di invitare il soggetto a sottoporsi ad un accertamento sanitario. Non essendo tale accompagnamento una misura restrittiva della libertà personale, la norma non consente di disporre l’accompagnamento coattivo della persona che si rifiuti. Nei suoi confronti saranno conseguentemente applicate le sanzioni previste per il reato di rifiuto di accertamento, previsto dal comma 8 dell’art. 187 C.d.S. che rimanda alle previsioni di cui al comma 2 dell’art. 186 C.d.S . Pertanto, come per l’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica, tale accompagnamento non richiede l’espletamento di formalità o l’attivazione di garanzie difensive. (Per quanto attiene il veicolo condotto dal soggetto sottoposto al controllo, vedi paragrafo 2.3).

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3.5 Richiesta di accertamento sanitario e modalità di effettuazione degli esami

La richiesta di sottoporre ad accertamento medico la persona accompagnata presso la struttura ospedaliera deve essere avanzata in forma scritta dall’organo di polizia procedente utilizzando il modulo accluso (All. 3). L’interessato è obbligato a sottoporsi ai prelievi e l’eventuale rifiuto configura, anche in questo caso, il reato di cui al comma 8 dell’art. 187 C.d.S. . Tuttavia, quando è richiesto il prelievo congiunto di più di un liquido biologico (es., sangue ed urina), il rifiuto di effettuare solo uno di essi non configura gli estremi del reato in argomento. Trattandosi di accertamento obbligatorio ma che non può essere svolto in modo coattivo, prima di procedere al prelievo di liquidi biologici dovrà essere formalmente acquisito il consenso dell’interessato. La definizione in concreto delle modalità di presentazione della richiesta, delle tecniche di svolgimento dell’esame e della successiva trasmissione degli esiti all’organo di polizia richiedente, dovranno costituire oggetto di intese con la Direzione Sanitaria delle strutture ospedaliere presenti sul territorio. 3.6 Accertamento in caso di incidenti stradali.

La formulazione del comma 4 dell’art. 187 , a differenza dell’omologo comma 4 dell’art. 186 , non prevede espressamente la facoltà di accompagnare il conducente coinvolto in un incidente stradale presso strutture sanitarie. Tuttavia prevede che le strutture sanitarie effettuino gli accertamenti in questione sui conducenti coinvolti in incidenti e sottoposti a cure mediche, tanto da consentire anche la possibile estensione all’accertamento del tasso alcolemico. Occorre inoltre precisare che la norma, pur legittimando l’accertamento medico presso una struttura ospedaliera o assimilata, non esclude la possibilità di effettuare, in caso d’incidente, un accertamento preliminare con dispositivi di screening, meno invasivi e più veloci che potranno costituire lo strumento di verifica da utilizzare in tutti i casi in cui non sia evidente lo stato di alterazione psicofisica del conducente coinvolto nel sinistro. La richiesta concernente la sottoposizione del conducente ad un accertamento medico, finalizzato ad accertare lo stato di alterazione psicofisica, può essere avanzata direttamente, ovvero a mezzo fax, alla direzione sanitaria del nosocomio o della struttura sanitaria presso il quale il conducente è stato trasferito per le cure mediche. 3.7 Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.

Anche la previsione del comma 8 dell’art. 187 C.d.S. , rinviando integralmente alle sanzioni previste dall’art. 186 C.d.S. , ha introdotto ulteriori ipotesi di reato, relativa al rifiuto del conducente di sottoporsi ad accertamenti sul proprio stato di alterazione. Viene, infatti, punito non solo chi rifiuta di sottoporsi ad esame presso struttura ospedaliera ma anche chi rifiuta di sottoporsi ad un accertamento preliminare ovvero non acconsente all’accompagnamento presso il presidio ospedaliero per l’esame tecnico finalizzato all’accertamento dello stato di alterazione. Viene inoltre punito il rifiuto del conducente, ricoverato a seguito di incidente stradale, di sottoporsi ad accertamenti sanitari presso la struttura ospedaliera. La stessa sanzione si applica anche quando il rifiuto non sia opposto direttamente agli organi di polizia stradale ma sia manifestato al sanitario che, prestando le cure mediche, era stato incaricato dall’organo di polizia stradale di procedere all’esame. In questo ultimo caso è lo stesso sanitario a documentare il rifiuto opposto, mentre sulla base di tale documentazione l’organo di polizia stradale procederà alla denuncia.

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4 ASPETTI PROCEDURALI

4.1 Attività di polizia giudiziaria per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e da sostanze stupefacenti.

Per quanto riguarda gli aspetti processuali penali ai fini della denuncia del reato di guida in stato di ebbrezza, si richiama anzitutto l’attenzione sulla modifica dell’art. 186, comma 2, C.d.S. che ha trasferito al Tribunale la cognizione di questo reato, in precedenza attribuita al Giudice di Pace ai sensi dall’art. 4, comma 2, lett. q, del D. Leg.vo 274/2000 . Si ritiene inoltre che gli esami previsti dai commi 4 e 5 dell’art. 186 C.d.S. (accertamento con etilometro, esami clinici presso le strutture sanitarie) per controllare il tasso di alcool nel sangue, debbano ricondursi agli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili previsti dall’art. 354, comma 3, c.p.p.. Anche l’attività compiuta dagli organi di polizia stradale per accertare il reato di guida in stato di alterazione correlata all’uso di droghe, ad esclusione degli accertamenti preliminari, è da ricondursi tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili previsti dall’art. 354, comma 3 c.p.p., Per tali atti, la vigente normativa (art. 114 disp.att. c.p.p.) impone di informare la persona della possibilità di avvalersi dell’assistenza di un difensore, il quale ha facoltà di presenziare alle operazioni senza, peraltro, avere diritto di essere preventivamente avvisato (art. 356 c.p.p.). Pertanto, prima di procedere alle richiamate forme di controllo sul conducente, deve essere redatto uno specifico e circostanziato avviso scritto alla persona nei confronti della quale vengono svolte indagini, non essendo sufficiente la generica richiesta di nomina del difensore di fiducia avanzata ai sensi dell’art. 349 c.p.p. che, costituendo un semplice invito a garanzia del diritto di difesa, non può ritenersi completamente esaustiva degli obblighi imposti dall’art. 356 c.p.p. e dal richiamato art. 114 disp.att. c.p.p.. Va precisato che, avuto riguardo al luogo, nonché alle modalità di accertamento del tasso alcolico, e salvo il caso in cui il difensore possa essere presente in tempi molto brevi, l’inizio delle operazioni di controllo non è necessariamente subordinato all’arrivo di quest’ultimo, in ragione del fatto che il trascorrere del tempo dal momento dell’ingestione dell’alcool determina una graduale riduzione del tasso alcolico il cui livello, invece, per essere concretamente riferibile all’attività di guida, deve essere accertato nell’immediatezza del controllo. Qualora gli accertamenti diano esito positivo, occorrerà procedere alla stesura dei seguenti atti: a) un verbale che documenti l’elezione di domicilio, secondo le forme richieste dall’art. 349 c.p.p. (All. 4),

l’eventuale nomina del difensore di fiducia e l’autorizzazione rilasciata a persona idonea a condurre il veicolo fino al luogo indicato dall’interessato oppure fino alla più vicina autorimessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 186, comma 3 , e 187, comma 7 C.d.S. ;

b) un verbale secondo il modello allegato (All. 5 per alcool – All. 6 per droga), che documenti l’operazione di accertamento svolta, con specifica annotazione che, richiamando espressamente l’art. 114 disp.att. c.p.p., attesti l’avvenuta informativa al conducente della possibilità di farsi assistere dal difensore; il verbale deve contenere anche la descrizione dei fatti che hanno determinato l’effettuazione degli accertamenti qualitativi o delle prove nonché il loro esito; ovvero deve dare atto che il conducente è rimasto coinvolto in un incidente stradale oppure descrivere i sintomi che lo stesso abbia evidenziato facendo ragionevolmente ipotizzare lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool o dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Secondo le disposizioni dell’art. 366 c.p.p., i verbali di cui ai punti a) e b), unitamente a tutta la documentazione probatoria dell’esito dell’attività di accertamento svolta sulla persona (ad es. il tagliando stampato dall’etilometro), nonché la certificazione medica rilasciata dalla struttura sanitaria presso la quale la persona è stata accompagnata, dovranno essere depositati entro il terzo giorno successivo presso la cancelleria del pubblico ministero, affinché del deposito sia dato avviso al difensore nominato.

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4.2 Profili procedurali specifici per l’accertamento del reato di guida sotto l’influenza di sostanze

stupefacenti.

Per quanto riguarda le procedure da seguire nell’attività di accertamento del reato in argomento occorre premettere che, diversamente da quanto previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, la competenza in materia appartiene al Giudice di Pace. Infatti, come autorevolmente argomentato dal Ministero della Giustizia con la nota del 17 maggio 2004 (All. 7), le modifiche normative dell’art. 186 C.d.S. , apportate dalla legge 214/2003 , non hanno interessato l’art. 187 C.d.S. , con la conseguenza che la competenza a giudicare del reato non è stata trasferita al Tribunale. Qualora gli accertamenti abbiano dato esito positivo, si procederà come indicato ai punti a) e b) del paragrafo 4.1. Qualora, invece, l’esito delle analisi sui liquidi biologici (richiesto per l’accertamento del reato di cui all’art. 187 C.d.S.) sia disponibile in tempi successivi all’effettuazione del prelievo, entro il temine di tre giorni dovrà essere comunque depositata la restante documentazione facendo riserva di trasmissione dell’esito delle analisi. 4.3 Coordinamento degli interventi

I Signori Prefetti vorranno promuovere ogni opportuna iniziativa al fine di sollecitare la collaborazione di tutte le Amministrazioni e Uffici interessati dalla complessa problematica, per selezionare gli obiettivi da raggiungere in funzione delle connotazioni del fenomeno infortunistico sul territorio e per individuare in concreto le risorse finanziarie disponibili nell’ambito dei fondi destinati agli enti locali per la progettazione di iniziative a favore della sicurezza stradale di cui all’art. 32 della Legge 144/99 . * * * I Signori Prefetti sono pregati, infine, di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo

CIRCOLARE N. 4/2007 Prot. n. M/2413/15

Roma, 14 febbraio 2007 OGGETTO: Applicazione artt. 186 e 187 Codice della Strada. Riduzione periodo validità patente.

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Prato ha posto un quesito al Ministero dei Trasporti circa le modalità operative da seguire quando ricorre la necessità di ridurre il periodo di validità della patente, una volta che sia stato certificato il recupero dei requisiti psico-fisici da parte del conducente sottoposto a visita presso la Commissione Medica Locale a seguito di violazione dell'art. 186 C.d.S. . Il suddetto Dicastero ha comunicato con la nota di risposta alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Prato, di aver già definito la questione con circolare n. 6165/4630 del 30.11.2000 , con la quale ha stabilito "che quando ricorre la necessità di ridurre il periodo di validità attribuito alla patente al momento dell'emissione, la Prefettura, una volta accertato il recupero dei requisiti psicofisici, provvede ad inviare il documento di guida all'Ufficio Motorizzazione Civile, affinché il conducente sia successivamente posto in condizione di richiedere un duplicato per l'annotazione della nuova data di scadenza". Con la nota in questione il Ministero dei Trasporti ha precisato che le disposizioni impartite con la circolare sopra richiamata, riferite ai casi connessi alla revisione o alla sospensione disposta dagli Uffici Motorizzazione Civile e dal Prefetto a norma dell'art. 187 , vanno applicate per analogia anche alle conferme di validità ridotta a seguito di accertamenti eseguiti per violazione all'art. 186 C.d.S. . Tanto si comunica per opportuna conoscenza e per i conseguenti adempimenti, se non già adottati secondo le procedure sopradescritte. IL VICE CAPO DIPARTIMENTO DIRETTORE CENTRALE Penta

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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo

CIRCOLARE N. 6 Prot. n. M/2413/5

Roma, 20 febbraio 2007 OGGETTO: Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. Guida di ciclomotori in

stato di ebbrezza ed in stato di alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Sono state segnalate, da parte di alcune Prefetture, incertezze in ordine alla possibilità, da parte degli organi di Polizia Stradale, di procedere al ritiro del certificato di idoneità di cui all'art. 116 , commi 1-bis ed 1-ter, del Codice della Strada nei confronti di conducenti di ciclomotori che siano stati fermati in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psicofisica determinata dall'uso di sostanze stupefacenti. Occorre rilevare, in via preliminare, che l'art. 116 , comma 1-bis C.d.S. dispone che, per guidare un ciclomotore, il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale. Il comma 1-ter dello stesso articolo estende l'obbligo di conseguire il predetto certificato per tutti coloro che, minorenni o maggiorenni, intendano condurre un ciclomotore e non siano provvisti di patente di guida. Inoltre, poiché, ai sensi del comma 1-quinquies, non è possibile essere contemporaneamente titolari di patente di guida e di certificato di idoneità per la guida di ciclomotori, i conducenti che risultino già muniti di patente di guida non possono conseguire il predetto certificato di idoneità, mentre i titolari del certificato sono tenuti a restituire quest'ultimo all'atto del conseguimento della patente. Secondo il tenore letterale dell'art. 116 , comma 1-quater, C.d.S., i requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori "sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale". Inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito in Legge 17 agosto 2005, n. 168 , gli istituti della revisione, della sospensione e della revoca della patente di guida si applicano anche ai documenti dei ciclomotori "limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici". Con Circolare n. 300/A/1/44285/101/3/3/9 in data 7 settembre 2005 , questo Ministero ha precisato che, sebbene la patente di guida possa essere assimilata al certificato di idoneità sotto il profilo delle condizioni psicofisiche richieste, quest'ultimo documento ha una natura giuridica diversa dalla patente e costituisce un titolo legittimante autonomo rispetto ad essa. Pertanto, tenuto anche conto del principio di stretta legalità che informa il sistema sanzionatorio amministrativo delineato dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 , nell'ipotesi di accertamento di violazioni commesse alla guida di ciclomotori che diano luogo, in astratto, all'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie o alla decurtazione di punteggio, queste non possono incidere sulla patente di guida eventualmente posseduta dal trasgressore. Viceversa, i provvedimenti sanzionatori riguardanti la patente di guida sono destinati a produrre i loro effetti anche sulla conduzione dei ciclomotori; in particolare, quando la patente di guida è sospesa in conseguenza di illeciti amministrativi commessi alla guida di veicolo a motore diverso dal ciclomotore, tale ultimo mezzo non può essere condotto dal titolare della patente. L'unica eccezione alla regola appena enunciata è contemplata dall'art. 116 , comma 1-ter, C.d.S., a tenore del quale i titolari di patente di guida sospesa per la violazione dell'art. 142 , comma 9, C.d.S. mantengono il diritto alla guida dei ciclomotori, atteso che tali veicoli possono sviluppare una velocità non superiore ai 45 km/h. Secondo il parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze con nota n. 4976/07 del 22/01/2007, la ratio sottesa alla predetta eccezione "fornisce utili elementi per apprezzare come il legislatore imponga un utilizzo decrescente del titolo abilitante in presenza di manifestate inidoneità o propensioni trasgressive". Del resto, secondo il predetto organo consultivo, "poiché la patente può essere titolo legittimante autonomo per la guida del ciclomotore, allora i requisiti fisici per essa guida non possono essere dissimili da quelli necessari per la guida di un'autovettura, costituendo (...), semmai, una species del genus, cioè di identica consistenza "ontologica"".

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Per quel che concerne, più specificamente, la possibilità di procedere al ritiro del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori nell'ipotesi in cui il conducente si trovi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (art. 186 C.d.S. ) o in uno stato di alterazione psicofisica determinato dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 C.d.S. ), occorre rilevare, innanzi tutto, che l'Avvocatura testé menzionata ha ravvisato, in tale situazione, non tanto "una modalità contra legem di utilizzo del mezzo circolante (come nell'eccesso di velocità)" quanto, piuttosto, "una carenza sub specie delle condizioni psico-fisiche del conducente (costituenti un presupposto della guida)". Infatti, come si è già avuto modo di rilevare, anche per la guida dei ciclomotori l'art. 116 , comma 1-quater, C.d.S. richiede il possesso di precisi requisiti psico-fisici, dal momento che tali mezzi di locomozione, sebbene limitati nella velocità, si rivelano, comunque, dotati di una elevata potenzialità lesiva per l'incolumità del conducente e degli altri soggetti circolanti. Ciò posto, pur in assenza di dati normativi espliciti, un'interpretazione sistematica delle norme contenute nel Codice della Strada impone di tenere nella dovuta considerazione la circostanza, inconfutabile, che l'ebbrezza alcolica come pure l'alterazione psicofisica determinata dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope sono situazioni che influiscono pesantemente sull'attitudine a percepire correttamente la realtà fenomenica e di conformare la condotta di guida al principio generale di cui all'art. 140 C.d.S. . Se così è, il ritiro del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori può trovare fondamento non tanto in una espressa sanzione amministrativa accessoria (che allo stato attuale è assente) quanto, piuttosto, nella stessa esigenza generale di garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada, ponendosi alla stregua di misura preventiva, atta come tale ad impedire che un soggetto che si trovi in una condizione di inabilità psicofisica venga a costituire un pericolo per l'incolumità propria ed altrui. Come scrive a tale proposito l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze nel parere più volte citato: "Ove non avvenisse il ritiro immediato del documento il precetto di legge rimarrebbe inattuato ben potendo, il conducente, impossessarsi del proprio mezzo e proseguire la guida appena espletate le formalità di accertamento dello scemato stato psico-fisico che non prevedono l'accertamento del ripristinarsi delle condizioni psico-fisiche di normalità". Alla luce delle considerazioni suesposte, è possibile affermare, pertanto, che gli organi di Polizia Stradale, allorché, nell'ambito delle attività di accertamento delle violazioni e di rilevamento dei sinistri, abbiano il fondato sospetto che il titolare del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori non sia più in possesso dei prescritti requisiti psicofisici a causa dell'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti, hanno la potestà di procedere, in via preventiva, al ritiro del documento e di segnalare la circostanza al Prefetto affinché possa essere ordinato al conducente di sottoporsi alla visita medica di revisione. Si precisa, comunque, che, ad avviso della stessa Avvocatura Distrettuale, se l'organo accertatore può ritirare il titolo abilitante, "è solo il giudice penale che potrà invece sospenderlo adottando le misure previste dall'art. 186 , comma 2, C.d.S.". Nel partecipare le considerazioni sopra formulate e nel fare riserva di rendere note le valutazioni eventualmente espresse sulla questione dall'Avvocatura Generale, direttamente interessata dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario. IL DIRETTORE CENTRALE Penta

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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Prot. n. 300/A/1/26352/101/3/3/9

Roma, 3 agosto 2007 OGGETTO: Decreto Legge 3 agosto 2007 recante modifiche al Codice della Strada. Prime

disposizioni operative per garantirne applicazione.

Si rende noto che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale un decreto-legge recante modifiche urgenti al Codice della Strada, con l'espressa previsione che il provvedimento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Nel trasmettere una copia informale del testo del citato provvedimento d'urgenza, si forniscono le prime indicazioni applicative, con riserva di eventuali ulteriori precisazioni. 1. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA GUIDA SENZA PATENTE

L'art. 1 del decreto-legge apporta modifiche all'art. 116 C.d.S. in materia di patenti di guida e, in particolare, novellando completamente il comma 13 dell'art. 116 , stabilisce che la guida di motoveicoli o autoveicoli senza patente, con patente revocata o mai rinnovata, costituisce nuovamente illecito penale di competenza del Tribunale in composizione monocratica. La norma del decreto-legge mantiene in vita le disposizioni del successivo comma 18 dell'116 C.d.S. che prevedono la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo condotto dalla persona sprovvista di patente o con patente revocata. Tuttavia, quando consegue a reato, tale sanzione accessoria non trova una procedura di attuazione specifica nel Codice della Strada, né, pare, che le disposizioni dell'art. 214 C.d.S., che detta una procedura per il fermo amministrativo conseguente all'accertamento di un illecito amministrativo, siano compatibili con la natura e la procedura di accertamento del reato previsto dalla nuova formulazione dell'art. 116 comma 13 C.d.S. . Pertanto, in funzione dell'obbligo generale attribuito alla Polizia Giudiziaria di evitare che il reato di guida senza patente sia portato ad ulteriori conseguenze, procedendo con gli strumenti previsti dal Codice di Procedura Penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno accertato, provvederanno al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. 2. LIMITAZIONI NELLA GUIDA DA PARTE DEI NEOPATENTATI

L'art. 2 del decreto-legge interviene in modo significativo sulle disposizioni dell'art. 117 C.d.S. , stabilendo che: a) per la guida dei motocicli nel nostro Paese, valgono le limitazioni imposte al momento del rilascio della

patente di guida della categoria A ovvero della sottocategoria Al, secondo le norme delle direttive comunitarie che regolano la materia. Perciò, i titolari di patenti europee che circolano in Italia, per i primi 2 anni dal rilascio, devono rispettare le limitazioni di potenza/tara previste dalla normativa europea e riprodotte sul documento stesso. L'assenza di tali limitazioni sulla patente di guida, prevista dalla normativa comunitaria quando il conducente ha superato un esame di guida su veicoli di potenza superiore, esclude, perciò, la ricorrenza di qualsiasi limitazione nel primo biennio dal rilascio della patente.

b) per la guida di autoveicoli da parte di conducenti italiani muniti di patente di categoria B o superiore, accanto alle limitazioni di velocità già previste dal comma 2 dell'art. 117 C.d.S. , vengono introdotte limitazioni di guida di veicoli con potenza riferita alla tara superiore a 50 Kw/t. La limitazione, che non troverà applicazione in nessun caso nei confronti dei veicoli adibiti al servizio di persone diversamente abili, autorizzati ai sensi dell'art 188 C.d.S. opera per i primi tre anni dal rilascio della patente B.

Occorre precisare, tuttavia, che, mentre le limitazioni richiamate alla precedente lettera a) ed introdotte nel comma 1 dell'art. 117 C.d.S. sono immediatamente operative, quelle indicate nella lettera b), che sono contenute nel nuovo comma 2 bis dell'art. 117 C.d.S. sono destinate ad operare solo nei confronti di coloro che conseguiranno la patente dopo 180 giorni dalla pubblicazione del decreto-legge sulla Gazzetta Ufficiale.

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Il comma 5 dell'art. 117 C.d.S. è stato oggetto di modifiche normative tendenti, soprattutto, ad aumentare l'entità della sanzione pecuniaria prevista a carico di chi guida veicoli con prestazioni o velocità superiori alle consentite. Nonostante il comma 5 dell'art. 117 C.d.S. contenga la possibilità di applicare sanzioni a chi guida veicoli con prestazioni superiori nei primi tre anni dal rilascio della patente, alla luce delle disposizioni delle direttive europee richiamate nel novellato comma 1 per i motocicli, la limitazione si deve ritenere operante per i primi 2 anni dal rilascio della patente A o A1, sempreché, naturalmente, tale limitazione sia riportata sulla patente stessa. Per espressa previsione della stessa norma dell'art. 117 C.d.S. possono essere oggetto di sanzione solo i titolari di patente italiana, mentre non è più richiesto che il titolare di patente abbia comunque compiuto più di 21 anni per guidare i veicoli di prestazioni superiori a quelle richiamate. 3. TRASPORTO DI BAMBINI SUI MOTOCILI O SUI CICLOMOTORI

L'art. 2 del decreto-legge, modificando l'art. 170 C.d.S. stabilisce che sui ciclomotori a due ruote e sui motocicli è vietato il trasporto di bambini di età inferiore a 4 anni. Il comportamento illecito è oggetto della sanzione amministrativa pecuniaria introdotta dal nuovo comma 6 bis dell'art. 170 che, tuttavia, non prevede la decurtazione di punteggio dalla patente. 4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VELOCITÀ DEI VEICOLI

Il decreto-legge interviene sulle disposizioni dell'art. 142 C.d.S. in materia di velocità dei veicoli, il cui eccesso costituisce una delle principali cause di incidente stradale. Infatti, per contrastare gli eccessi di velocità, il decreto-legge introduce un sistema sanzionatorio graduale e maggiormente dissuasivo, con l'inasprimento delle sanzioni principali ed accessorie per condotte particolarmente pericolose. La modifica interessa sia l'apparato sanzionatorio che la procedura di accertamento degli illeciti previsti da quella norma. 4.1 Aumento delle sanzioni per eccesso di velocità

L'articolo 142 C.d.S. è stato, perciò, modificato prevedendo un mirato incremento sia delle sanzioni pecuniarie che della durata della sospensione della patente e una più graduale modulazione in funzione dell'eccesso di velocità accertato, stabilendo: a) la rimodulazione delle fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito; infatti, dalle attuali 3 fasce,

si passa a 4 fasce, con sanzioni più pesanti per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite imposto (v. art. 3 comma 1 lettera c) del decreto-legge);

b) l'aumento della durata della sospensione della patente di guida per le violazioni correlate al comma 9 ed una durata molto più lunga per quelle previste dal nuovo comma 9 bis dell'art. 142 C.d.S. ;

c) la possibilità di impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto di strada predeterminato, come, peraltro, già accade con gli strumenti di controllo collocati in ambito autostradale (v. art. 3 comma 1 lett. a) del decreto-legge);

d) un significativo incremento della sanzione accessoria della sospensione della patente per l'ipotesi di recidiva nel biennio con il superamento del limite di oltre 40 km/h e la possibilità di revoca della patente in caso di recidiva nelle violazioni dell'art. 142 comma 9 bis correlate al superamento del limite di oltre 60 Km/h (v. art. 3 comma 1 lett. e) del decreto-legge);

e) un aumento dei punti sottratti dalla patente in occasione dell'accertamento delle violazioni per eccesso di velocità (v. art. 3 comma 2 del decreto-legge).

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4.2 Sanzioni per eccesso di velocità dei veicoli pesanti

Quando una delle violazioni previste dai commi 7, 8, 9 e 9-bis dell'art. 142 C.d.S. è commessa alla guida di un veicolo pesante o di uno dei veicoli indicati dell'art. 142 comma 3 lettere b), e), f), g) h), i) ed l), le sanzioni pecuniarie e la durata della sospensione della patente previste per quelle violazioni è raddoppiata. La norma dell'art. 142 , comma 11, C.d.S., come modificata dall'articolo 3 comma 1 lett. d) del decreto-legge stabilisce, inoltre, che, quando l'accertamento dell'eccesso di velocità riguarda veicoli dotati di limitatore di velocità, siano applicate anche le sanzioni previste dall'art. 179 C.d.S. per chi altera i dispositivi di limitazione, dando così per "presunta" la violazione di tale norma. Occorre precisare, tuttavia, che la nuova norma dell'art. 142 comma 11 limita l'applicazione delle sole sanzioni pecuniarie dell'art. 179 comma 2 bis C.d.S. con la conseguenza che le eventuali sanzioni accessorie, applicate per effetto del superamento dei limiti di velocità ai sensi dei commi 9 e 9 bis dell'art. 142 , non potranno concorrere con le sanzioni accessorie previste dal comma 2 bis dell'art. 179 C.d.S. Resta salva la possibilità di contestare, in modo autonomo, le violazioni di cui all'art. 179 commi 2 bis e 3, quando, dopo una verifica tecnica del mezzo, sia provato che lo stesso era stato effettivamente oggetto di interventi di alterazione del dispositivo di limitazione della velocità. In ogni caso di accertamento di superamento del limite di taratura del dispositivo di limitazione della velocità, con separato verbale, la sanzione di cui al comma 3 dell'art. 179 C.d.S. deve essere applicata anche al titolare di licenza o dell'autorizzazione per il trasporto di cose o di persone. 4.3 Segnalazione delle postazioni di controllo della velocità

La modifica dell'art. 142 introdotta dal comma 1 lett. b) dell'art. 3 del decreto-legge impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, attraverso l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. Le caratteristiche e le modalità di impiego dei cartelli e dei dispositivi di segnalazione luminosa, che devono essere collocati in modo conforme alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice, dovranno essere stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, in corso di approvazione e del quale si fa riserva di trasmettere il testo al più presto. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione, peraltro, ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocità, già collocata sulle strade ed autostrade ed avente caratteristiche dimensionali e di installazione conformi alle disposizioni regolamentari in materia, le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 m. dal punto in cui è collocato l'apparecchio di rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le seguenti iscrizioni: "CONTROLLO DI VELOCITA" ovvero "RILEVAMENTO DI VELOCITA". Le segnalazioni di cui trattasi dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in modo da consentirne la tempestiva awistabilità da parte degli utenti in transito e la tutela degli operatori di polizia. 5. USO DEI TELEFONI CELLULARI DURANTE LA GUIDA

La norma, che punisce chi utilizza il cellulare durante la guida, valutata la notevole pericolosità del

comportamento, è stata oggetto di inasprimento della sanzione amministrativa e di previsione, in caso di recidiva biennale, della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. 6. GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA O SOTTO L'EFFETTO DI STUPEFACENTI

L'art. 5 del decreto-legge modifica gli articoli 186 e 187 C.d.S. in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti e costituisce una risposta immediata ed incisiva per contrastare il gravissimo fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti che determina almeno il 30% degli incidenti gravi che si verificano nel nostro Paese. La nuova norma interviene soprattutto sull'impianto sanzionatorio dei reati di guida in stato di ebbrezza e di alterazione a seguito di uso di sostanze stupefacenti che non risultava più adeguato alla reale gravita del fenomeno. La modifica consente, altresì, di completare e dare maggiore incisività agli interventi normativi precedenti (avvenuti nel 2002 e nel 2003), che avevano previsto la possibilità di effettuare accertamenti preliminari a campione su tutti i conducenti e su conducenti coinvolti in incidenti stradali e che hanno permesso l'incremento del numero dei controlli compiuti dalle Forze di Polizia. La novella chiarisce in modo definitivo che la competenza a giudicare dei reati sopraindicati appartiene solo al Tribunale in composizione monocratica.

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6.1 Adeguamento delle sanzioni dell'art 186 C.d.S.

L'intervento del decreto-legge sull'art. 186 C.d.S. : a) adegua le sanzioni penali alla reale gravita del fenomeno, aumentando la durata delle pene detentive e

l'entità di quelle pecuniarie;

b) introduce 3 diverse fasce di sanzioni penali, di entità crescente, in funzione della circostanza che lo stato di ebbrezza sia più o meno grave, punendo in modo più pesante chi è sorpreso a circolare con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 gr/l (v. art. 5, comma 1, lett. a) del decreto-legge);

c) distingue, graduandone le sanzioni, le violazioni solo potenzialmente pericolose da quelle oggettivamente più gravi. Infatti le pene detentive e quelle pecuniarie sono aumentate quando l'illecito è accertato a seguito di un incidente stradale determinato dalla condotta imprudente del conducente in stato di ebbrezza (v. art. 5 comma 1 lett. a) del decreto-legge che introduce 186 comma 2 bis); l'aggravamento di pena, peraltro, è previsto anche nel caso in cui dall'incidente non siano derivate conseguenze per le persone poiché, spesso, a fronte di una così pericolosa condotta di guida, non si verificano gravi conseguenze per le persone solo per il concomitante effetto di altri fattori che, tuttavia, non sono assolutamente collegati al comportamento del conducente.

Con riferimento al punto c) ed alla nuova previsione normativa introdotta dall'art. 186 comma 2 bis, la novella precisa che, a seguito dell'accertamento del reato, sia disposto il fermo amministrativo del veicolo con il quale il conducente in stato di ebbrezza alcolica ha provocato un incidente. Si fa presente che, non trovando l'applicazione della sanzione accessoria di cui trattasi una specifica disciplina attuativa nel Codice della Strada, essa deve essere applicata dal giudice con la sentenza di condanna. Pertanto, richiamando le considerazioni già svolte al punto 1 della presente circolare, l'operatore di polizia che ha proceduto all'accertamento del reato, ove ne ricorrano i presupposti, può disporre il sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. 6.2 Sequestro del veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti

La nuova formulazione dell'art. 186 comma 2 non ha riprodotto le disposizioni già contenute nell'ultima parte dello stesso comma abrogato dell'art 186 C.d.S. che consentivano agli organi di polizia procedenti di far recuperare il veicolo condotto dalla persona in stato di ebbrezza alcolica quando non era possibile affidare lo stesso ad altra persona idonea a condurlo. La diversa previsione normativa, tuttavia, in funzione degli obblighi generali attribuiti alla Polizia Giudiziaria ed allo scopo di evitare che il reato di guida in stato di ebbrezza sia portato ad ulteriori conseguenze, consente agli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno accertato, quando a bordo dello stesso non c'è altra persona che può prenderlo in consegna e condurlo legittimamente e quando non sia possibile provvedere diversamente, di disporre il sequestro preventivo il veicolo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. In analogia a quanto sopra osservato per l'art. 186 C.d.S. è possibile prevedere che il veicolo condotto da persona sotto l'effetto di stupefacenti e in assenza di altro conducente idoneo, sia fatto sequestrare ai sensi dell'art. 321 c.p.p. ove non sia possibile provvedere diversamente. 6.3 Depenalizzazione del reato di rifiuto di sottoporsi ai controlli alcolemico o di uso di stupefacenti

Le disposizioni dell'articolo 5, commi 1, lett. c) e 2 lett. d) depenalizzano il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento finalizzato alla verifica dell'eventuale stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di stupefacenti. Conformemente ai principi ispiratori di analoghi interventi, la depenalizzazione di cui agli articoli 186 comma 7 e 187 comma 8 costruisce un sistema amministrativo dotato di reale efficacia dissuasiva, valorizzando, a tal fine, lo strumento delle sanzioni accessorie e conferendo alla sanzione amministrativa pecuniaria una valenza adeguata alla gravita dell'illecito. Perciò, accanto alla sanzione pecuniaria, si è prevista l'applicazione della sospensione della patente e del fermo amministrativo del veicolo che, tuttavia, può essere disposto solo se il veicolo non appartiene a persona estranea all'illecito. Gli illeciti amministrativi di cui trattasi, peraltro, possono concorrere, ove la sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione psico-fisica, con i reati di guida in stato di ebbrezza o di alterazione sotto l'effetto di stupefacenti, soprattutto quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l'ausilio di strumenti o accertamenti sanitari.

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6.4. Modifiche al regime sanzionatorio dell'art. 187 C.d.S.

Come l'art. 186 C.d.S. anche art 187 C.d.S. è stato oggetto di un significativo inasprimento delle sanzioni penali previste per chi è sorpreso alla guida di un veicolo in stato di alterazione dopo avere assunto stupefacenti. Valgono le stesse considerazioni svolte a proposito della modifica dell'art. 186 anche per quanto riguarda la previsione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo conseguente all'accertamento del reato in occasione di un incidente stradale. 6.5 Ritiro cautelare della patente in attesa dell'esito degli accertamenti sanitari

L'accertamento dello stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti richiede necessariamente l'effettuazione di esami di laboratorio, spesso molto complessi, i cui tempi non sono sempre compatibili con le esigenze di accertamento dei reati correlati alla conduzione di veicoli in stato di alterazione. In tali circostanze, quando l'esito degli accertamenti sanitari effettuati sul conducente non è immediatamente disponibile, allo scopo di evitare che una persona in evidente stato di alterazione psico-fisica possa continuare a condurre veicoli, creando grave pregiudizio per la sicurezza stradale, si è previsto che gli organi di polizia stradale che hanno accompagnato il conducente presso una struttura sanitaria per effettuare gli esami necessari all'accertamento dello stato di alterazione possano disporre il ritiro della patente di guida del conducente fino all'esito degli accertamenti e comunque per non più di 10 giorni. La misura cautelare del ritiro, per la cui procedura di applicazione si rinvia all'articolo 216 C.d.S. può essere disposta solo quando lo stato di alterazione è manifestamente evidente per la presenza di documentati sintomi e per l'esito positivo di precedenti accertamenti qualitativi di screening. La stessa procedura è applicabile anche in caso di ebbrezza alcolica su persone coinvolte in incidenti stradali e ricoverati in strutture ospedaliere quando non è possibile accertare lo stato di ebbrezza con l'ausilio di etilometri ma è necessario il ricorso ad esami di laboratorio su campioni di liquidi biologici prelevati in occasione del ricovero. * * * Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale. Pel MINISTRO IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA Manganelli

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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Prot. n. 300/A/1/35690/101/3/3/9

Roma, 26 maggio 2008 OGGETTO: Modifiche al Codice della Strada. Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92. Articoli 186, 187,

189 e 222. Prime disposizioni operative.

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 122 del 26.5.2008 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 92 del 23.05.2008 , recante "misure urgenti in materia di sicurezza". Il provvedimento d'urgenza, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, oltre ad aver aumentato le pene per i reati di omicidio colposo e lesioni conseguenti ad illeciti stradali, ha introdotto significative modifiche agli articoli 186 , 187 , 189 e 222 del Codice della Strada. Nel trasmettere uno stralcio del testo ufficioso del decreto-legge in oggetto (all. 1) che interessa le materie sopraindicate, nonché quello dei citati articoli del codice della strada coordinati con le modifiche introdotte (all. 2), si forniscono, fermi restando i profili di competenza dell'Autorità Giudiziaria, le seguenti direttive per uniformare, in questa prima fase di attuazione, l'attività degli Organi di Polizia Stradale, facendo riserva di adeguare le stesse alle eventuali ulteriori esigenze operative che si dovessero manifestare in questo primo periodo di applicazione delle nuove norme. 1. MODIFICHE IN MATERIA DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA

L'articolo 4 del D.L. 92/2008 ha modificato l'art. 186 C.d.S. prevedendo un aumento delle pene per i casi più gravi di guida in stato di ebbrezza alcolica e la trasformazione in reato dell'illecito amministrativo di rifiuto di sottoporsi ai controlli alcolemici. 1.1 Aumento delle pene per guida in stato di ebbrezza alcolica

E' stato previsto il raddoppio del massimo edittale per i reati di cui all'articolo 186 comma 2, lettere b) e c). Infatti, secondo la nuova formulazione delle predette disposizioni chi guida in stato di ebbrezza con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) è punito con l'arresto fino a sei mesi, mentre chi guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. 1.2 Confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza

Quando il conducente sorpreso a guidare un veicolo con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l), oltre all'applicazione delle pene principali e delle sanzioni amministrative accessorie incidenti sulla patente di guida, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la misura di sicurezza della confisca del predetto veicolo salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. Si tratta di un caso di confisca obbligatoria ai sensi dall'art. 240 , comma 2, C.P. La misura di sicurezza si applica anche nel caso in cui la pronuncia consegua a patteggiamento ovvero nel caso di sospensione condizionale della pena. La confisca del veicolo si applica anche quando il conducente in stato di ebbrezza con valore corrispondente ad un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l) provochi un incidente stradale. In tale caso non trova, quindi, applicazione la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo prevista dal comma 2 bis dell'art. 186 C.d.S. ed il mezzo di proprietà del trasgressore deve essere sempre sottoposto a sequestro nel rispetto della procedura di cui al punto 1.2.1. Giova sottolineare che per la confisca di cui si parla non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 213 C.d.S. che disciplinano i casi in cui la confisca costituisca sanzione amministrativa accessoria. E ciò anche quando il veicolo con cui è commesso il reato di cui all‘art. 186, comma 2, lett. c) è un motoveicolo o un ciclomotore. In tali casi, infatti, non trovano applicazione neanche le disposizioni dell'art. 213 , comma 2-sexies, C.d.S. che impongono la confisca amministrativa dei motoveicoli o dei ciclomotori con cui sono stati commessi i reati.

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Nei confronti dei conducenti dei predetti veicoli, perciò, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 186 , comma 2, lett. c), si applica la misura di sicurezza della confisca ed il sequestro operato secondo la procedura di cui al punto 1.2.1 della presente circolare. Resta, invece, vigente l'obbligo di sequestro e confisca amministrativa ai sensi del citato art. 213 , comma 2-sexies, quando il reato di guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), sia commesso alla guida di ciclomotori o di motoveicoli come già precisato nell'ultimo periodo del punto 1, della circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3.8.2007 , 1.2.1 Sequestro preventivo del veicolo

Al momento dell'accertamento della condotta criminosa, ai sensi dell'art. 321, comma 3 bis, C.P.P., la polizia giudiziaria che è intervenuta, in attesa che il Pubblico Ministero assuma la direzione delle indagini, procede al sequestro preventivo del veicolo appartenente alla persona che si è resa responsabile del reato. Il sequestro deve essere disposto da un Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Il veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza deve essere sequestrato solo se risulta a questi intestato sui documenti di circolazione, salvo successiva verifica dell'effettiva proprietà del veicolo stesso che può essere acquisita con ogni mezzo. 1.2.2 Possibilità di affidamento in custodia al trasgressore

La nuova previsione normativa ha disposto che il veicolo che deve essere confiscato può essere affidato in custodia al trasgressore. Il veicolo può essere affidato al conducente solo quando questi possa legittimamente essere nominato custode, secondo le disposizioni generali degli artt. 259 e 120 C.P.P. Queste disposizioni, infatti, stabiliscono che non può assumere la custodia chi si trova in manifesto stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti, chi manifesta palese infermità mentale ovvero chi risulta essere sottoposto a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione. Pertanto, in base alle citate norme del Codice di procedura penale, nell'immediatezza dell'accertamento del reato, non è possibile consentire a chi si trovi in stato di ebbrezza di assumere la custodia del veicolo sequestrato. Si precisa che in tali casi non possono trovare applicazione le disposizioni del comma 2-quinques dell'art. 186 C.d.S , introdotto dal D.L. 92/2008 , perché la procedura di recupero del veicolo ivi prevista è espressamente esclusa dalla stessa norma nel caso di sequestro. Nell'immediatezza dell'accertamento, l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria che ha accertato il reato di cui all'art. 186 , comma 2, lett. c), deve disporre il sequestro preventivo del veicolo e lo deve affidare in giudiziale custodia a persona diversa dal conducente ebbro cioè, secondo le indicazioni della locale Autorità Giudiziaria, deve consegnarlo ad un soggetto autorizzato, nominandolo custode. Solo successivamente, quando la persona sia tornata completamente sobria, può essergli consentito di assumerne la custodia, limitando, così le spese suo carico ed evitando che le stesse debbano essere anticipate dall'erario. L'eventuale variazione della custodia del mezzo sequestrato, tuttavia, non può essere effettuata dalla Polizia Giudiziaria perché costituisce attività del Pubblico Ministero il quale, secondo le disposizioni dell'art. 321, comma 3 bis, C.P.P., procedendo alla convalida del sequestro preventivo, può disporre il suo affidamento al proprietario che ne abbia fatto richiesta. 1.3 Procedura di recupero del veicolo che non può essere condotto da altra persona idonea

Il comma 2-quinques dell'art. 186 C.d.S., introdotto dal D.L. 92/2008 , ha nuovamente disciplinato la procedura di recupero del veicolo condotto da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica nel caso in cui il mezzo non può essere condotta da altra persona idonea. La nuova disposizione, che riproduce quella già contenuta nell'ultimo periodo del comma dell'art. 186 prima della modifica normativa apportata dal D.L. 117/2007 , convertito in L. 2.10.2007, n. 160, consente all'Organo di Polizia procedente di affidare il veicolo condotto dalla persona in stato di ebbrezza ad altra persona idonea ovvero, in mancanza, di farlo recuperare da un soggetto autorizzato ad esercitare l'attività di soccorso stradale e deposito e farlo trasportare presso un luogo indicato dallo stesso trasgressore, ovvero, in mancanza presso l'autorimessa del soggetto che ha proceduto al recupero stesso. Le spese di recupero, trasporto e custodia sono interamente a carico del trasgressore e devono essere da questi corrisposte direttamente al soggetto che procede al recupero. Occorre precisare, peraltro, che il recupero del veicolo non condiziona la sua disponibilità da parte del legittimo possessore e che, perciò, l'operazione di recupero e custodia del mezzo non comporta l'adozione di particolari formalità né l'attribuzione di oneri di custodia diversi da quelli nascenti da un normale contratto di deposito.

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1.4 Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici La completa riformulazione dei primi due periodi del comma 7 dell'art. 186 C.d.S., determina la reintroduzione del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 che, per effetto del D.L. 117/2007 , convertito in L. 2.10.2007, n. 160, era stato trasformato in illecito amministrativo. La nuova norma stabilisce che nei confronti di chi si rifiuta sia applicata la stessa pena prevista per chi guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l). L'espresso rinvio operato dal comma 7, alle sole pene principali dell'art. 186 , comma 2, lett. c), esclude che dalla sentenza di condanna per tale reato possa conseguire anche la misura di sicurezza della confisca e, che, quindi, il veicolo condotto da chi si rifiuta debba essere oggetto di sequestro. Con la condanna, invece, è sempre disposta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, ovvero in caso di recidiva in un biennio, la revoca della patente. L'Organo di Polizia che accerta il reato, perciò, deve provvedere al ritiro del documento di guida secondo le disposizioni dell'art. 223 C.d.S. Come è stato già detto nella circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3.8.2007 , il reato di cui trattasi può concorrere con quello di cui al comma 2 dell'art. 186 C.d.S. quando, sulla base di inequivocabili sintomi rilevabili dal comportamento del conducente, sia possibile affermare che la persona che si è rifiutata di sottoporsi ad accertamenti alcolemici abbia guidato il veicolo in stato di ebbrezza. Con la sentenza di condanna altresì disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni. Trattandosi di sanzione applicata dal giudice, l'operatore di Polizia Stradale, nell'immediatezza dell'accertamento del reato, non può applicare alcuna misura provvisoria sul veicolo, conformante a quanto già precisato, per casi analoghi, nella citata circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3.8.2007 . 2. MODIFICHE IN MATERIA DI GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PER USO DI STUPEFACENTI

Anche l'art. 187 C.d.S. è stato oggetto di un intervento correttivo tendente ad inasprire le sanzioni per chi conduce un veicolo in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Si applicano a tale fattispecie le disposizioni dell‘art. 186 comma 2 lett. c), relative alla confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea e ciò consente di applicare, altresì, tutte le procedure descritte nei punti 1.2.1 e 1.2.2 della presente circolare. 2.1 Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti dello stato psico-fisico

Chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sanitari o con precursori finalizzati alla verifica dello stato di alterazione psico-fisica è assoggettato alle stesse pene e sanzioni accessorie previste dall'art. 186 , comma 7 C.d.S. Valgono, perciò, le considerazioni di cui al punto 1.4 della presente circolare. 3. ALTRE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA

L'art. 4 del D.L. 92/2008 è intervenuto anche sulle disposizioni degli articoli 189 e 222 C.d.S. In particolare, sono state aumentate le pene per chi fugge ovvero omette di prestare soccorso in occasione di incidente stradale ed è stata previsto che il giudice disponga in ogni caso la revoca della patente di guida quando il conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico oltre 1,5 gr/I ovvero sotto l'effetto di stupefacenti, abbia provocato un incidente stradale con esito mortale. 4. COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER LESIONI PROVOCATE DA PERSONE IN STATO DI

EBBREZZA

Per effetto della modifica dell'art. 4 del D.L.G. 28.8.2000 n. 274 , recante disposizioni in materia di competenza del Giudice di Pace, è stato previsto che la competenza a giudicare dei reati di lesioni personali colpose punibili a querela di parte, di cui all'art. 590 C.P. sia trasferita al Tribunale in composizione monocratica quando le lesioni stesse siano provocate da una persona in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) ovvero in stato di alterazione psicofisica per aver assunto stupefacenti. Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale. IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA Manganelli

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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato

Prot. n. 300/A/1/37312/101/3/3/9 Roma, 31 luglio 2008

OGGETTO: Modifiche al Codice della Strada.

Conversione in legge Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. Articoli 186, 187, 189 e 222. Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 173 del 25.7.2008, è stata pubblicata la L. 24.7.2008, n. 125 con la quale è stato convertito, con modificazioni, il D.L. 23.8.2008 n. 92 recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica". In sede di conversione, il provvedimento d'urgenza ha subìto numerose modificazioni, che tuttavia, almeno per le disposizioni riguardanti il Codice della Strada, non impongono significativi mutamenti del contenuto delle direttive già fomite nella circolare prot. N. 300/A/35690/101/3/3/9 del 26.5.2008 , che perciò, resta integralmente vigente. Con la presente circolare, per quanto di specifica competenza, si forniscono le ulteriori disposizioni operative che riguardano l'articolo 4 del Decreto Legge che ha modificato alcune norme del Codice della Strada nonché quelle contenute negli artt. 1 e 2 che sono intervenuti su altre norme che, pur non essendo direttamente connesse con la disciplina della circolazione stradale, hanno una rilevante valenza operativa per l'attività degli Uffici che svolgono funzioni di polizia stradale. 1. Affidamento del veicolo sequestrato per violazione degli artt. 186 , comma 2 lett c) e 187

Con una modifica del comma 2 lettera c) dell'art. 186 C.d.S. , è stato previsto che il veicolo oggetto di sequestro penale per la violazione del divieto di condurlo in stato di ebbrezza alcolica con un tasso superiore a 1,5 gr/l, non possa essere affidato allo stesso conducente se risulta che egli abbia commesso in precedenza un'altra violazione della stessa norma. Il tenore della disposizione non sembra richiedere che la persona sia già stata condannata con sentenza passata in giudicato per il reato di cui trattasi e, di conseguenza, la condizione ostativa all'affidamento in custodia del veicolo sequestrato è da ritenersi operante anche in presenza di precedenti violazioni della richiamata disposizione annotate negli Archivi Elettronici del Centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno, di cui all'art. 8 della L. 121/81, salvo il caso in cui risulti che per quel fatto sia stata successivamente esclusa ogni responsabilità penale della persona stessa. La medesima disposizione, per effetto del rinvio operato dall'art. 187 comma 1 all'art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S. , si applica anche in caso di accertamento del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti. 2. Sequestro e confisca del veicolo in caso di incidente provocato da conducente in stato di

alterazione

Con una modifica del comma 2-bis dell'art. 186 C.d.S. , si è precisato che nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, è sempre disposta la confisca del veicolo se il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 gr/l, salvo che appartenga a persona estranea al reato. La modifica apportata in sede di conversione chiarisce, perciò, che in questi casi non si applica il fermo amministrativo del veicolo ma si deve procedere sempre a sequestro penale ai sensi dell'art. 321 C.P.P. . Nulla viene, invece, innovato per i casi in cui il conducente che guida in stato di ebbrezza abbia un tasso alcolemico nel sangue inferiore a 1,5 gr/l; in questi casi, con la sentenza di condanna, continua ad essere disposto il fermo amministrativo del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. La stessa previsione normativa si applica anche in caso di guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'uso di stupefacenti in cui, perciò, è sempre disposta la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

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3. Confisca del veicolo in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti

Il comma 7 dell'art. 186 C.d.S. , come modificato dalle disposizioni del D.L. 92/2008 , è stato ulteriormente modificato in sede di conversione, prevedendo che alla condanna per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tendenti a verificare il tasso alcolemico del conducente consegua anche la confisca del veicolo del condannato. In tali casi perciò, il veicolo condotto da chi si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti deve essere sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 C.P.P. , secondo le indicazioni operative già fomite con la richiamata circolare del 26.5.2008 , salvo che appartenga a persona estranea al reato. La stessa disposizione trova applicazione anche nel caso in cui il conducente si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti di cui all'art. 187 C.d.S. . 4. Decurtazione di punti dalla patente per violazione dell'art. 187 CDS

L'art. 4 comma 01 del D.L. 92/2008 , come risultante dalla conversione in legge, ha stabilito che alla condanna per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 187 comma 1 , consegua la decurtazione di 10 punti dalla patente del condannato. La norma, che ripristina la decurtazione di punti che era stata soppressa per effetto delle modifiche all'art. 187 C.d.S. apportate dal D.L. 117/2007 , convertito in L. 160/2007, trova applicazione solo per i reati commessi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione 24.7.2008, n. 125 . 5. Altre norme oggetto di interventi correttivi

Il D.L. 92/2008 e la relativa legge di conversione, hanno apportato numerose modifiche a disposizioni del Codice penale che interessano anche la sicurezza stradale. 5.1. Aumento delle pene per il reato di omicidio colposo a seguito di incidente stradale

L'art. 1 del D.L. 92/2008 , per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di conversione, ha stabilito che le pene per il reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 C.P. siano aumentate, prevedendo la reclusione fino a sette anni, quando il fatto sia commesso in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale. L'aumento di pena prevista per il citato reato consente di disporre il fermo di polizia, anche fuori dei casi di flagranza, quando ricorrono le condizioni richieste dall'art. 384 C.P.P. e cioè, in particolare, quando vi è fondato pericolo di fuga, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato. La stessa norma ha inoltre stabilito che le pene per questo reato siano significativamente aumentate se il fatto è commesso da una persona in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico oltre 1,5 gr/l oppure sotto l'effetto di stupefacenti. Si è, infatti, previsto che in tali casi si applica la reclusione da 3 a 10 anni. Anche per queste ipotesi criminose, perciò, è possibile procedere, ove ne ricorrono le condizioni, al fermo di polizia di cui all'art. 384 C.P.P. . 5.2. Modifiche ai reati di falsità personale

Le lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies), dell'art. 1 del D.L. 92/2008 , introdotte in sede di conversione, intervengono sui delitti in materia di falsità personale, sostituendo gli artt. 495 e 496 C.P. e introducendo il nuovo art. 495-ter C.P., con lo scopo di potenziare gli strumenti di identificazione e accertamento delle qualità personali. In particolare, si richiama l'attenzione sulle disposizioni della lettera b-ter) dell'art. 1 del citato Decreto-Legge che sostituisce l'art. 495 C.P., prevedendo il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o sulle qualità personali proprie o di altri. Per tale reato, oltre all'inasprimento della sanzione, con la previsione della pena della reclusione da 1 a 6 anni, è stato ampliato l'ambito di applicazione. Infatti, per potersi configurare il reato non è più richiesto che le false attestazioni sull'identità o qualità personali proprie o di altri siano rese in occasione di dichiarazioni destinate ad essere riprodotte in un atto pubblico ma è sufficiente che le stesse siano rese ad un pubblico ufficiale. Ciò rende applicabile la fattispecie in esame per tutte le false attestazioni relative all'identità o a qualità personali richieste in occasione di controlli stradali o finalizzate all'applicazione di sanzioni amministrative per violazione di norme del Codice della Strada o di norme speciali correlate. Si segnala, infine, che per il delitto di cui all'art. 495 C.P., l'art. 2 del Decreto-Legge, come modificato in sede di conversione, prevede ora l'arresto facoltativo in flagranza di reato.

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Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale. pel CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

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MINISTERO DELL’INTERNO DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE

E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE Ufficio studi per l’Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi

CIRCOLARE N. 47 Prot. n. M/2413/9

Roma, 1° giugno 1998 OGGETTO: Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Codice della strada. Artt. 223 e 224 .

Sospensione provvisoria della patente di guida. Ordinanze nn. 167, 168, 169, 170 della Corte Costituzionale.

Nel corso di alcuni procedimenti di opposizione avverso provvedimenti prefettizi di sospensione provvisoria della patente di guida è stata sollevata, con diverse motivazioni, eccezione di legittimità costituzionale di norme (nella specie, art. 223, co. 3 ; art. 189, co. 6 ; art. 176, co. 22 ; art. 186, co. 2 del Codice della strada) che prevedono la comminazione della sanzione accessoria all’accertamento di reati (nell’ordine: omicidio e lesioni personali; inottemperanza all’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone; inversione del senso di marcia e altre condotte illecite tenute durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali; guida sotto l’influenza dell’alcool). I giudici remittenti hanno ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni richiamate sulla base della postulata “concorrenza” del Prefetto, titolare del potere di sospendere provvisoriamente la patente di guida a carico di chi si rende responsabile di gravi fatti lesivi della sicurezza della circolazione stradale, nell’attività di accertamento del reato. Più precisamente, i giudici remittenti hanno denunciato il presunto contrasto delle disposizioni in parola con la Costituzione da un lato assumendo che il Codice della strada avrebbe creato un sistema sanzionatorio articolato in due distinti procedimenti, l’uno penale e l’altro amministrativo, culminanti rispettivamente nella sanzione accessoria della sospensione della patente e nella sospensione provvisoria della patente, ma aventi oggetto identico (l’accertamento del reato) e, dall’altro, che affidare la cognizione del medesimo fatto di rilievo penale alla autorità giudiziaria e alla autorità amministrativa significa creare il pericolo di formazione di giudicati contrastanti. Con ordinanze 6-13 maggio 1998 nn. 167, 168, 169 e 170 la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza di tutte le questioni di legittimità sollevate sottolineandone la erroneità dei presupposti giuridici. La Corte Costituzionale ha chiarito (cfr. per tutte ord. n. 170) che risulta “[…] una radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria […] e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta rispettivamente dal Prefetto o dal Giudice penale - ed all’esito del relativo accertamento - a seconda che sia commesso un mero illecito amministrativo (art. 218) ovvero un reato (art. 220 e segg.) ”. La Corte ha anche precisato che “[…] la sospensione provvisoria è provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, di natura cautelare (necessariamente preventivo rispetto all’accertamento dell’ascritto illecito penale), strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell’esercizio di un’attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli”. La sottolineatura delle caratteristiche e delle finalità assolutamente specifiche e autonome dei provvedimenti di sospensione provvisoria della patente di guida pare l’elemento di principale rilievo contenuto nelle ordinanze del giudice delle leggi, che ha chiarito la natura non sanzionatoria in senso stretto della misura cautelare in discorso, come pure che oggetto di tale misura non è - come invece sostenuto dai giudici remittenti -la cognizione e l’apprezzamento del fatto costituente illecito penale, riservati in via esclusiva al giudice penale al contrario della cognizione dell’illecito amministrativo, spettante alla autorità amministrativa. E ciò perché l’oggetto e la finalità della sospensione provvisoria consistono rispettivamente nella inibizione - preventiva rispetto all’accertamento del rilievo penale del fatto - alla guida di veicoli e nell’impedimento di ogni, ulteriore turbativa alla sicurezza della circolazione stradale.

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Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler tenere conto dei principi sopra enunciati, che si segnalano di particolare utilità ai fini della efficace difesa nei giudizi di opposizione ai provvedimenti cautelari intentati ai sensi dell’art. 205 del Codice della strada. IL DIRETTORE GENERALE Catalani

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MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE

E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi

Prot. n. M/2413

Roma, 16 giugno 2000 OGGETTO: Guida in stato di ebbrezza. Questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 4,

C.d.S. .

Con ordinanza 13-18 aprile 2000, n. 107, la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 4, C.d.S. nella parte in cui, anziché prevedere l’obbligo di una verifica tecnico scientifica dello stato di ebbrezza, ne prevede invece la mera facoltà. Secondo il giudice rimettente in ciò sarebbe ravvisabile una distonia rispetto al quadro normativo approntato dall’art. 379 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada , in cui sembra al contrario che il legislatore si sia determinato ad accogliere una nozione oggettiva dello stato di ebbrezza, vincolata ad un preciso dato quantitativo, consistente nel raggiungimento di parametri predeterminati, potendosi considerare l’interessato in stato di ebbrezza esclusivamente nel caso di raggiungimento della soglia data, indipendentemente dalla presenza o meno di quei sintomi, di profilo soggettivo, ritenuti idonei ad evidenziare il suddetto stato di alterazione qualora non si sia fatto uso dell’etilometro. In proposito, la Corte ha rammentato di avere già precisato, nella sentenza n. 194 del 1996 che il voler ancorare il dubbio di costituzionalità esclusivamente al modo dell’accertamento dello stato di ebbrezza costituisca il frutto di una deviazione prospettica insita nel non considerare che “le indicazioni circa le circostanze che, in mancanza di uso dell’etilometro, inducono a ritenere la presenza di tale stato, altro non sono che elementi destinati a concorrere alla formazione del convincimento del giudice”. Pertanto, è necessario evitare di scambiare l’ambito di discrezionalità relativa alle tecniche di accertamento del fatto-reato (riguardante in quanto tale il mero piano probatorio) con l’asserita mancanza di oggettiva certezza e tassatività della condotta sanzionata dalla fattispecie penale.

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre

Prot. n. 2388/MOT5

Roma, 19 marzo 2003 OGGETTO: Art. 128 del D.L.vo 285/92. Revisione della patente di guida.

Con riferimento all’argomento indicato in oggetto si ritiene necessario richiamare l’attenzione di codesti Uffici su talune problematiche relative ai provvedimenti di revisione della patente e sul conseguente contenzioso. Come ben noto il provvedimento in parola si configura come uno strumento di prevenzione degli incidenti stradali essendo finalizzato alla verifica della persistenza dei requisiti di idoneità alla guida, verifica indispensabile allorché vi sia motivo di ritenere che siffatta idoneità possa essere venuta meno o fortemente diminuita; perché dunque le finalità di tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità possano essere efficacemente perseguite, è necessario che, quando insorgano i dubbi di cui all’art. 128 del Codice della strada , il provvedimento di revisione sia adottato ed eseguito tempestivamente, evitando che il conducente rimasto coinvolto in un incidente, ovvero sanzionato per infrazione a norme sulla circolazione stradale, ovvero ancora segnalato per comportamenti e/o patologie che potrebbero avere riflessi sulla idoneità alla guida continui a condurre autoveicoli prima che si proceda ad una verifica della persistenza della predetta idoneità. In sede di esame dei ricorsi gerarchici si è rilevato che talvolta la revisione viene disposta a notevole distanza di tempo dal momento in cui l’Ufficio è venuto a conoscenza dei fatti sulla base dei quali il provvedimento è stato adottato. In proposito si osserva che gli inviti a revisione tardivi da un lato sono fonte di maggior contenzioso, in quanto percepiti dal destinatario che nel frattempo ha continuato a circolare come un’inutile vessazione, dall’altro sono più esposti, in un eventuale giudizio, a rischio di censura ove si abbia riguardo alla funzione tipicamente cautelare propria del provvedimento in parola. E’ evidente poi che analoghe considerazioni valgono anche per le decisioni dei relativi ricorsi gerarchici se adottate intempestivamente; pertanto mentre sarà cura di questo Dipartimento porre in essere adeguati interventi per accelerare l’istruttoria e la decisione dei ricorsi in parola, codesti Uffici - ove ne ricorrano le condizioni - vorranno adottare senza indugio i provvedimenti di cui trattasi. Un altro profilo, che peraltro viene frequentemente in evidenza nella sede contenziosa, sia amministrativa che giurisdizionale, riguarda la sufficienza della motivazione dei provvedimenti in questione, motivazione che non dovrebbe limitarsi a ricollegare automaticamente il provvedimento di revisione ad una manovra di guida irregolare, ma dovrebbe evidenziare specifiche circostanze ed elementi indicativi della cessazione o diminuzione della capacità di guida e tali quindi da far ritenere fondati e ragionevoli i dubbi sulla persistenza della idoneità accertata al momento del rilascio della patente. Avuto riguardo al consistente contenzioso che nasce dai provvedimenti di cui trattasi, ed alla sempre più frequente verifica della legittimità degli stessi da parte del Giudice amministrativo, si invitano codesti Uffici a porre la dovuta cura nel motivare i provvedimenti adottati, essendo quello della insufficiente motivazione il profilo più invocato per ottenerne l’annullamento. Infatti se da un lato il già citato art. 128 riconosce ampia discrezionalità nel disporre l’invito a revisione, dall’altro la stessa discrezionalità impone che i dubbi sulla perdurante idoneità alla guida, che potranno di volta in volta riguardare i requisiti di natura tecnica ovvero quelli psicofisici ovvero entrambi, trovino ragionevole giustificazione in elementi obiettivi e, al tempo stesso, sufficiente esplicitazione nel provvedimento di revisione. E’ evidente poi che una maggiore attenzione sulla sufficienza della motivazione va posta per i provvedimenti conseguenti ad incidenti stradali, risultando più semplice, per ovvi motivi, giustificare l’invito a verifica dei requisiti psicofisici rivolto a conducenti incorsi nella violazione delle disposizioni di cui agli artt. 186 o 187 del C.d.S. (guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti) ovvero a conducenti per i quali siano pervenute segnalazioni da parte di strutture sanitarie. Nella prospettiva di una più efficace azione di prevenzione si ritiene opportuno, a modifica di quanto previsto con la circolare n. 323/4636 del 18.1.2000 , stabilire che, in caso di proposizione di ricorso

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gerarchico avverso la revisione della patente di guida, codesti Uffici si astengano dal disporre la sospensiva del provvedimento impugnato. L’efficacia del provvedimento, pur in presenza di impugnativa, esige la massima attenzione da parte di codesti Uffici nell’apprezzamento dei comportamenti sintomatici di insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale ovvero di imperizia nella guida, nonché la massima cura nella adeguata motivazione degli atti in parola, che verosimilmente saranno più frequentemente oggetto di ricorso giurisdizionale. Dalla mancata sospensiva discende altresì che l’eventuale inutile decorso del termine di novanta giorni, fissato dall’art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 per la decisione del ricorso gerarchico, consentirà all’interessato di proporre ricorso straordinario avverso il predetto provvedimento. Si invitano codesti Uffici a conformarsi alle direttive di cui sopra. IL CAPO DEL DIPARTIMENTO dott. ing. Amedeo Fumero NOTE 1 Se il veicolo utilizzato è un ciclomotore oppure un motoveicolo, è prevista la confisca. Ed infatti … (omissis)… anche nella sua attuale formulazione, la norma suddetta continua a prevedere l'applicazione della sanzione accessoria della confisca dei (soli) ciclomotori e motoveicoli nel caso in cui gli stessi siano adoperati per commettere un reato, giacché il citato ius superveniens ha unicamente eliminato la previsione dell'applicazione della sanzione nelle ipotesi di violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada (si tratta delle norme che disciplinano il trasporto, rispettivamente, «di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore», quello «di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote», nonché l'uso «del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote»). Orbene, le fattispecie oggetto dei giudizi principali concernono, invece, proprio la commissione di un reato (segnatamente quello di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 del codice della strada), sicché risulta evidente come il citato ius superveniens non possa avere alcuna influenza sull'esito di detti giudizi. Analogamente, priva di effetti rispetto ad essi si presenta la successiva modifica apportata, al testo dell'art. 186 del codice dalla strada, dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160. Ed invero, sebbene esso abbia introdotto nel citato art. 186 il comma 2-bis, che ha previsto l'applicazione del «fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni» nel solo caso in cui «il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale», la circostanza che in nessuna delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus venga in rilievo l'ipotesi contemplata dalla nuova disposizione - quella, cioè, di un sinistro stradale quale conseguenza della violazione dell'art. 186 del codice della strada - esclude, per definizione, la rilevanza anche di detto ius superveniens nei giudizi principali, con ciò rendendo superfluo stabilire, nel caso di specie, quali siano i rapporti intercorrenti tra la nuova norma ed il censurato art. 213, comma 2-sexies. Esclusa, dunque, la necessità di restituire gli atti ai giudici rimettenti, la questione di costituzionalità dagli stessi sollevata deve ritenersi non fondata.Premessa, invero, l'ampia discrezionalità nella individuazione delle sanzioni, atteso che «la valutazione della congruità della sanzione appartiene alla discrezionalità del legislatore, con il solo limite della manifesta irragionevolezza» (così, da ultimo, con riferimento proprio alla disciplina della circolazione stradale, l'ordinanza n. 246 del 2007), il solo scrutinio che, anche nella presente ipotesi, questa Corte è legittimata a svolgere consiste nel verificare se la scelta legislativa, in sé considerata, presenti quel palese difetto di ragionevolezza che giustifichi la declaratoria di illegittimità costituzionale.Orbene, proprio alla

stregua di una valutazione che investa, innanzitutto, la sua ragionevolezza intrinseca (e dunque la coerenza tra il

contenuto della norma e la finalità perseguita attraverso la sua previsione), la disposizione in esame si presenta immune dal denunciato vizio di costituzionalità. Deve ritenersi, infatti, non irragionevole la scelta del legislatore di prevedere una più intensa risposta punitiva, allorché un reato sia commesso mediante l'uso di ciclomotori o motoveicoli, con riferimento all'adozione di una sanzione accessoria, qual è la confisca, idonea a scongiurare la reiterata utilizzazione illecita del mezzo, specie quando (come avviene proprio nel caso contemplato dall'art. 186 del

codice della strada, cui si riferiscono le fattispecie oggetto dei giudizi a quibus) sussiste un rapporto di necessaria

strumentalità tra l'impiego del veicolo e la consumazione del reato. Né, d'altro canto, la profilata disparità di trattamento tra utenti della strada (atteso che l'operatività della confisca è stata limitata ad una sola categoria di veicoli e non è stata invece prevista a carico dei conducenti degli altri mezzi) potrebbe comunque comportare l'adozione della richiesta pronuncia caducatoria. … (omissis)… 2 Articolo 186 e 187 cds alla guida di ciclomotori: ritiro della patente di guida del conducente Circolare Ministero dell'interno - Dip. affari interni e territoriali 20/2/2007 n. 6 prot.M/2413/5 nella quale si prevede che … (omissis)… il ritiro del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori può trovare fondamento non tanto in una

espressa sanzione amministrativa accessoria (che allo stato attuale è assente) quanto, piuttosto, nella stessa esigenza generale di garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada, ponendosi alla stregua di misura preventiva, atta come tale ad impedire che un soggetto che si trovi in una condizione di inabilità psicofisica venga a costituire un

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pericolo per l'incolumità propria ed altrui. Come scrive a tale proposito l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze nel parere più volte citato: "Ove non avvenisse il ritiro immediato del documento il precetto di legge rimarrebbe inattuato ben potendo, il conducente, impossessarsi del proprio mezzo e proseguire la guida appena espletate le formalità di accertamento dello scemato stato psico-fisico che non prevedono l'accertamento del ripristinarsi delle condizioni psico-fisiche di normalità". Alla luce delle considerazioni suesposte, è possibile affermare, pertanto, che gli organi di Polizia Stradale, allorché, nell'ambito delle attività di accertamento delle violazioni e di rilevamento dei sinistri, abbiano il fondato sospetto che il titolare del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori

non sia più in possesso dei prescritti requisiti psicofisici a causa dell'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti,

hanno la potestà di procedere, in via preventiva, al ritiro del documento e di segnalare la circostanza al Prefetto affinché possa essere ordinato al conducente di sottoporsi alla visita medica di revisione. Si precisa, comunque, che, ad avviso della stessa Avvocatura Distrettuale, se l'organo accertatore può ritirare il titolo abilitante, "è solo il giudice

penale che potrà invece sospenderlo adottando le misure previste dall'art. 186, comma 2, C.d.S.". … (omissis)… 3 Se il veicolo utilizzato è un ciclomotore oppure un motoveicolo, è prevista la confisca. Ed infatti … (omissis)… anche nella sua attuale formulazione, la norma suddetta continua a prevedere l'applicazione della sanzione accessoria della confisca dei (soli) ciclomotori e motoveicoli nel caso in cui gli stessi siano adoperati per commettere un reato, giacché il citato ius superveniens ha unicamente eliminato la previsione dell'applicazione della sanzione nelle ipotesi di violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada (si tratta delle norme che disciplinano il trasporto, rispettivamente, «di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore», quello «di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote», nonché l'uso «del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote»). Orbene, le fattispecie oggetto dei giudizi principali concernono, invece, proprio la commissione di un reato (segnatamente quello di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 del codice della strada), sicché risulta evidente come il citato ius superveniens non possa avere alcuna influenza sull'esito di detti giudizi. Analogamente, priva di effetti rispetto ad essi si presenta la successiva modifica apportata, al testo dell'art. 186 del codice dalla strada, dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160. Ed invero, sebbene esso abbia introdotto nel citato art. 186 il comma 2-bis, che ha previsto l'applicazione del «fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni» nel solo caso in cui «il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale», la circostanza che in nessuna delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus venga in rilievo l'ipotesi contemplata dalla nuova disposizione - quella, cioè, di un sinistro stradale quale conseguenza della violazione dell'art. 186 del codice della strada - esclude, per definizione, la rilevanza anche di detto ius superveniens nei giudizi principali, con ciò rendendo superfluo stabilire, nel caso di specie, quali siano i rapporti intercorrenti tra la nuova norma ed il censurato art. 213, comma 2-sexies. Esclusa, dunque, la necessità di restituire gli atti ai giudici rimettenti, la questione di costituzionalità dagli stessi sollevata deve ritenersi non fondata.Premessa, invero, l'ampia discrezionalità nella individuazione delle sanzioni, atteso che «la valutazione della congruità della sanzione appartiene alla discrezionalità del legislatore, con il solo limite della manifesta irragionevolezza» (così, da ultimo, con riferimento proprio alla disciplina della circolazione stradale, l'ordinanza n. 246 del 2007), il solo scrutinio che, anche nella presente ipotesi, questa Corte è legittimata a svolgere consiste nel verificare se la scelta legislativa, in sé considerata, presenti quel palese difetto di ragionevolezza che giustifichi la declaratoria di illegittimità costituzionale.Orbene, proprio alla

stregua di una valutazione che investa, innanzitutto, la sua ragionevolezza intrinseca (e dunque la coerenza tra il

contenuto della norma e la finalità perseguita attraverso la sua previsione), la disposizione in esame si presenta immune dal denunciato vizio di costituzionalità. Deve ritenersi, infatti, non irragionevole la scelta del legislatore di prevedere una più intensa risposta punitiva, allorché un reato sia commesso mediante l'uso di ciclomotori o motoveicoli, con riferimento all'adozione di una sanzione accessoria, qual è la confisca, idonea a scongiurare la reiterata utilizzazione illecita del mezzo, specie quando (come avviene proprio nel caso contemplato dall'art. 186 del

codice della strada, cui si riferiscono le fattispecie oggetto dei giudizi a quibus) sussiste un rapporto di necessaria

strumentalità tra l'impiego del veicolo e la consumazione del reato. Né, d'altro canto, la profilata disparità di trattamento tra utenti della strada (atteso che l'operatività della confisca è stata limitata ad una sola categoria di veicoli e non è stata invece prevista a carico dei conducenti degli altri mezzi) potrebbe comunque comportare l'adozione della richiesta pronuncia caducatoria. … (omissis)… 4 Articolo 186 e 187 cds alla guida di ciclomotori: ritiro della patente di guida del conducente Circolare Ministero dell'interno - Dip. affari interni e territoriali 20/2/2007 n. 6 prot.M/2413/5 nella quale si prevede che … (omissis)… il ritiro del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori può trovare fondamento non tanto in una

espressa sanzione amministrativa accessoria (che allo stato attuale è assente) quanto, piuttosto, nella stessa esigenza generale di garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada, ponendosi alla stregua di misura preventiva, atta come tale ad impedire che un soggetto che si trovi in una condizione di inabilità psicofisica venga a costituire un pericolo per l'incolumità propria ed altrui. Come scrive a tale proposito l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze nel parere più volte citato: "Ove non avvenisse il ritiro immediato del documento il precetto di legge rimarrebbe inattuato ben potendo, il conducente, impossessarsi del proprio mezzo e proseguire la guida appena espletate le formalità di accertamento dello scemato stato psico-fisico che non prevedono l'accertamento del ripristinarsi delle condizioni psico-fisiche di normalità". Alla luce delle considerazioni suesposte, è possibile affermare,

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pertanto, che gli organi di Polizia Stradale, allorché, nell'ambito delle attività di accertamento delle violazioni e di rilevamento dei sinistri, abbiano il fondato sospetto che il titolare del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori

non sia più in possesso dei prescritti requisiti psicofisici a causa dell'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti,

hanno la potestà di procedere, in via preventiva, al ritiro del documento e di segnalare la circostanza al Prefetto affinché possa essere ordinato al conducente di sottoporsi alla visita medica di revisione. Si precisa, comunque, che, ad avviso della stessa Avvocatura Distrettuale, se l'organo accertatore può ritirare il titolo abilitante, "è solo il giudice

penale che potrà invece sospenderlo adottando le misure previste dall'art. 186, comma 2, C.d.S.". … (omissis)… 5 Se il veicolo utilizzato è un ciclomotore oppure un motoveicolo, è prevista la confisca. Ed infatti … (omissis)… anche nella sua attuale formulazione, la norma suddetta continua a prevedere l'applicazione della sanzione accessoria della confisca dei (soli) ciclomotori e motoveicoli nel caso in cui gli stessi siano adoperati per commettere un reato, giacché il citato ius superveniens ha unicamente eliminato la previsione dell'applicazione della sanzione nelle ipotesi di violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada (si tratta delle norme che disciplinano il trasporto, rispettivamente, «di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore», quello «di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote», nonché l'uso «del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote»). Orbene, le fattispecie oggetto dei giudizi principali concernono, invece, proprio la commissione di un reato (segnatamente quello di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 del codice della strada), sicché risulta evidente come il citato ius superveniens non possa avere alcuna influenza sull'esito di detti giudizi. Analogamente, priva di effetti rispetto ad essi si presenta la successiva modifica apportata, al testo dell'art. 186 del codice dalla strada, dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160. Ed invero, sebbene esso abbia introdotto nel citato art. 186 il comma 2-bis, che ha previsto l'applicazione del «fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni» nel solo caso in cui «il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale», la circostanza che in nessuna delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus venga in rilievo l'ipotesi contemplata dalla nuova disposizione - quella, cioè, di un sinistro stradale quale conseguenza della violazione dell'art. 186 del codice della strada - esclude, per definizione, la rilevanza anche di detto ius superveniens nei giudizi principali, con ciò rendendo superfluo stabilire, nel caso di specie, quali siano i rapporti intercorrenti tra la nuova norma ed il censurato art. 213, comma 2-sexies. Esclusa, dunque, la necessità di restituire gli atti ai giudici rimettenti, la questione di costituzionalità dagli stessi sollevata deve ritenersi non fondata.Premessa, invero, l'ampia discrezionalità nella individuazione delle sanzioni, atteso che «la valutazione della congruità della sanzione appartiene alla discrezionalità del legislatore, con il solo limite della manifesta irragionevolezza» (così, da ultimo, con riferimento proprio alla disciplina della circolazione stradale, l'ordinanza n. 246 del 2007), il solo scrutinio che, anche nella presente ipotesi, questa Corte è legittimata a svolgere consiste nel verificare se la scelta legislativa, in sé considerata, presenti quel palese difetto di ragionevolezza che giustifichi la declaratoria di illegittimità costituzionale.Orbene, proprio alla

stregua di una valutazione che investa, innanzitutto, la sua ragionevolezza intrinseca (e dunque la coerenza tra il

contenuto della norma e la finalità perseguita attraverso la sua previsione), la disposizione in esame si presenta immune dal denunciato vizio di costituzionalità. Deve ritenersi, infatti, non irragionevole la scelta del legislatore di prevedere una più intensa risposta punitiva, allorché un reato sia commesso mediante l'uso di ciclomotori o motoveicoli, con riferimento all'adozione di una sanzione accessoria, qual è la confisca, idonea a scongiurare la reiterata utilizzazione illecita del mezzo, specie quando (come avviene proprio nel caso contemplato dall'art. 186 del

codice della strada, cui si riferiscono le fattispecie oggetto dei giudizi a quibus) sussiste un rapporto di necessaria

strumentalità tra l'impiego del veicolo e la consumazione del reato. Né, d'altro canto, la profilata disparità di trattamento tra utenti della strada (atteso che l'operatività della confisca è stata limitata ad una sola categoria di veicoli e non è stata invece prevista a carico dei conducenti degli altri mezzi) potrebbe comunque comportare l'adozione della richiesta pronuncia caducatoria. … (omissis)… 6 Articolo 186 e 187 cds alla guida di ciclomotori: ritiro della patente di guida del conducente Circolare Ministero dell'interno - Dip. affari interni e territoriali 20/2/2007 n. 6 prot.M/2413/5 nella quale si prevede che … (omissis)… il ritiro del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori può trovare fondamento non tanto in una

espressa sanzione amministrativa accessoria (che allo stato attuale è assente) quanto, piuttosto, nella stessa esigenza generale di garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada, ponendosi alla stregua di misura preventiva, atta come tale ad impedire che un soggetto che si trovi in una condizione di inabilità psicofisica venga a costituire un pericolo per l'incolumità propria ed altrui. Come scrive a tale proposito l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze nel parere più volte citato: "Ove non avvenisse il ritiro immediato del documento il precetto di legge rimarrebbe inattuato ben potendo, il conducente, impossessarsi del proprio mezzo e proseguire la guida appena espletate le formalità di accertamento dello scemato stato psico-fisico che non prevedono l'accertamento del ripristinarsi delle condizioni psico-fisiche di normalità". Alla luce delle considerazioni suesposte, è possibile affermare, pertanto, che gli organi di Polizia Stradale, allorché, nell'ambito delle attività di accertamento delle violazioni e di rilevamento dei sinistri, abbiano il fondato sospetto che il titolare del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori

non sia più in possesso dei prescritti requisiti psicofisici a causa dell'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti,

hanno la potestà di procedere, in via preventiva, al ritiro del documento e di segnalare la circostanza al Prefetto affinché possa essere ordinato al conducente di sottoporsi alla visita medica di revisione. Si precisa, comunque, che,

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ad avviso della stessa Avvocatura Distrettuale, se l'organo accertatore può ritirare il titolo abilitante, "è solo il giudice

penale che potrà invece sospenderlo adottando le misure previste dall'art. 186, comma 2, C.d.S.". … (omissis)… 7 (rifiuto al pre test, rifiuto all’etilometro dopo la positività al pre test, rifiuto all’etilometro coinvolto in incidente stradale anche senza feriti, rifiuto all’etilometro a seguito di sospetto per sintomi di assunzione sostanze alcoliche, rifiuto alle prove presso struttura ospedaliera a seguito ricovero conseguente ad incidente stradale) 8 In questa ipotesi è necessario distinguere: se il veicolo è di proprietà del trasgressore, si procederà con il sequestro ex articolo 321 cpp (ufficiale PG). Se invece il veicolo NON è di proprietà del conducente, se è un ciclomotore oppure un motociclo si procederà comunque col sequestro per effetto dell'articolo 213 comma 2-sexies del vigente cds. …(omissis)… È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne“…(omissis)… con conseguente necessità di sequestro amministrativo. Sulla questione è intervenuta la Corte Costituzionale che - con SENTENZA N. 345 anno 2007 - con riferimento all'articolo 213 cds ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della confisca del ciclomotore o motoveicolo utilizzato per commettere reato, specificando che appare applicabile anche nella fattispecie della guida in stato di ebbrezza 9 Corte di Cassazione Penale sez.IV 18/10/2007 n. 38537 - E' legittimo l'accertamento dello stato di ebbrezza eseguito tramite l'esame del sangue prelevato per finalità medico diagnostiche a seguito di sinistro (omissis) …. a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 18.1.2005 dal Giudice monocratico del Tribunale di Ferrara, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 2), commesso il (,,,,,,,,,), e lo aveva condannato alla pena di Euro 1.000,00, di ammenda, oltre statuizioni accessorie. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l'inosservanza di norme procedurali per essersi proceduto al prelievo del sangue, dal quale era risultato un tasso alcolico di 1,35 g/1, senza il suo consenso, e per non essere stato dato avviso all'interessato che al prelievo ed alle attività successive poteva assistere il suo difensore. Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente ha eccepito la mancanza ed illogicità della motivazione per non essere stata giudicata credibile la sua tesi di avere bevuto solo una birra. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente ha assunto che il reato era prescritto al momento dell'emissione della sentenza impugnata, applicandosi il termine biennale di cui all'art. 157 c.p., n. 6. Il ricorso è palesemente infondato, contiene censure di merito e va dichiarato inammissibile. In ordine al primo motivo di impugnazione va ricordata la giurisprudenza costante di legittimità, secondo la quale "lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accettato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, nè unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 reg. att. esec. C.d.S." (Cass. sezioni unite 27,9,1995 n, 1299; tra le conformi più recenti Cass. sez. IV 4.5.2004 n. 39057). Pertanto, alternativo all'analisi dell'aria alveolare espirata ben può essere il risultato di analisi eseguite a seguito di prelievo ematico, qualora il giudice di merito, con motivazione congrua e logica, ritenga attendibili le risultanze di tale accertamento. La questione oggetto del ricorso riguarda l'utilizzabilità del prelievo ematico effettuato a ..……... in ospedale a seguito dell'incidente stradale avuto alla guida dell'autovettura da lui condotta, e ben descritto nella sentenza impugnata. Dalla sentenza impugnata risulta pacifico che l'imputato sia stato ricoverato in ospedale, dove era stato trasportato in autoambulanza non per accertarsi il suo stato di ebbrezza, ma per curare le lesioni riportate a seguito del sinistro, ed in tale vicenda terapeutica si sia ravvisata la necessità di procedere ad esami ematici, mediante (ovviamente) prelievo del sangue, pur in assenza del consenso dell'interessato. Da tali esami è risultato un tasso di etanolo pari a 1,35 g/1. Così ricostruita la vicenda di fatto, le conclusioni in diritto - ad avviso del Collegio - non si possono discostare da quelle della giurisprudenza di legittimità in materia. Infatti, con le sentenze dì questa Corte n. 4862 del 9.12.2003 e n. 37442 del 12.6.2003 è stato condivisibilmente ritenuto che i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di un incidente stradale, sono utilizzabili per l'accertamento del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, e restando irrilevante, al fine dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso. Al contrario, il prelievo ematico effettuato in assenza di consenso e non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso, e dunque non reso necessario ai fini sanitari, è inutilizzabile ex art. 191 c.p.p., per violazione dell'art. 13 Cost., il quale tutela l'inviolabilità della persona. Ne consegue che è diritto dell'imputato rifiutare di sottoporsi ad un prelievo ematico unicamente per accertare lo stato di ebbrezza, in quanto si tratta di un esame invasivo, con violazione dei diritti della persona, e, pur se minimamente, anche pericoloso nell'ipotesi di impiego di strumenti non adeguatamente sterilizzati, ma qualora il prelievo sia stato eseguito nell'ambito di una fase terapeutica ovvero per immediati accertamenti di pronto soccorso, deve ritenersi che il prelievo ematico è stato necessitato da una tutela della persona, per cui l'indagine sull'accertamento di un reato non è sicuramente lo scopo a cui mira il prelievo, e, come tale, nessun abuso sulla persona dell'imputato può ritenersi consumato. Tale ultima situazione si identifica nella fattispecie, in cui l'esame ematico è stato compiuto secondo gli usuali protocolli di pronto soccorso presso la struttura ospedaliera dove il ……. era stato portato a seguito del suddescritto incidente stradale. …. P.Q.M. La Corte: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro ….. in favore della cassa delle ammende. (omissis)

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