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ATTIVITA' DI FOTOGRAFO//tuttocommercio.xoom.it/ilcommerciosulweb/Sito/Fotografi/modulistica.htm...

Date post: 10-Mar-2019
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QUESITO E’ SUBORDINATO AL RILASCIO DI PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA’ DI FOTOGRAFO ? L’art. 111 del T.U.L.P.S. prevedeva che “Non si può esercitare senza licenza del questore l'arte tipografica, litografica, fotografica , o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari. La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati. E' ammessa la rappresentanza.”. Nel 1977 il D.P.R. 616 l’art. 19 trasferì la competenza al rilascio delle licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari previste dall’art. 111 T.U.L.P.S. direttamente al comune, senza fare riferimento però anche all’arte fotografica indicata sempre nell’art. 111 T.U.L.P.S., con la conseguenza che la competenza rimase in capo al Questore. Nel 1998 gli artt. 16 e 164/1 lett. f) del D.l.gs 112 abrogarono l’art. 111 T.U.L.P.S., con la seguente specificazione “…fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.”. Quindi allo stato attuale la attività esaminata non è più soggetta agli adempimenti previsti dal T.U.L.P.S., anche se il citato art. 164/1 lett. f) del D.L.gs 112/98 prevede comunque l’obbligo di informare tempestivamente l’autorità di pubblica sicurezza. Per ciò che riguarda il soggetto destinatario di tale “informazione”, la norma parla di autorità di pubblica sicurezza , la domanda che sorge è quale sia tale autorità. La normativa quando si esprime citando “autorità di pubblica sicurezza” si riferisce a quella provinciale, quindi l’informazione nel caso trattato va inviata al Questore, organo già competente sulla base della disposizione abrogata. Solo per fornire completezza storica della vicenda si riferisce che diverse Questure continuarono a sostenere la necessità del rilascio della lcenza, nonostante il tenore della norma fosse chiaro nel prevedere la abrogazione dell’art. 111 T.U.L.P.S. e di conseguenza nell’eliminare dall’ordinamento giuridico la necessità di ottenere la licenza di pubblica sicurezza per le attività disciplinate dalla norma abrogata. L’errore in cui incorsero quelle Questure fu quello di confondere la situazione in discussione con quella prevista dall’art. 19 D.P.R. 616/77 relativa al trasferimento di una serie di competenze dalla autorità di pubblica sicurezza al comune e per le quali era necessario un periodo di transizione in modo tale che il nuovo soggetto competente si organizzasse e fino a qual momento la situazione pregressa permaneva invariata. Dirimente il caso fu la emissione della circolare del Ministero dell’Interno 559/c.1006.12975(3)1 del 19/02/99 qui sotto riportata. Giovanni Paris
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QUESITO E’ SUBORDINATO AL RILASCIO DI PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA’ DI FOTOGRAFO ? L’art. 111 del T.U.L.P.S. prevedeva che “Non si può esercitare senza licenza del questore l 'arte tipografica, litografica, fotografica , o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduz ione meccanica o chimica in molteplici esemplari. La lic enza vale esclusivamente per i locali in essa indicati. E' ammessa la rappresentanza.”. Nel 1977 il D.P.R. 616 l’art. 19 trasferì la competenza al rilascio delle licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari previste dall’art. 111 T.U.L.P.S. direttamente al comune, senza fare riferimento però anche all’arte fotografica indicata sempre nell’art. 111 T.U.L.P.S., con la conseguenza che la competenza rimase in capo al Questore. Nel 1998 gli artt. 16 e 164/1 lett. f) del D.l.gs 112 abrogarono l’art. 111 T.U.L.P.S., con la seguente specificazione “…fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.”. Quindi allo stato attuale la attività esaminata non è più soggetta agli adempimenti previsti dal T.U.L.P.S., anche se il citato art. 164/1 lett. f) del D.L.gs 112/98 prevede comunque l’obbligo di informare tempestivamente l’autorità di pubblica sicurezza. Per ciò che riguarda il soggetto destinatario di tale “informazione”, la norma parla di autorità di pubblica sicurezza , la domanda che sorge è quale sia tale autorità. La normativa quando si esprime citando “autorità di pubblica sicurezza” si riferisce a quella provinciale, quindi l’informazione nel caso trattato va inviata al Questore, organo già competente sulla base della disposizione abrogata. Solo per fornire completezza storica della vicenda si riferisce che diverse Questure continuarono a sostenere la necessità del rilascio della lcenza, nonostante il tenore della norma fosse chiaro nel prevedere la abrogazione dell’art. 111 T.U.L.P.S. e di conseguenza nell’eliminare dall’ordinamento giuridico la necessità di ottenere la licenza di pubblica sicurezza per le attività disciplinate dalla norma abrogata. L’errore in cui incorsero quelle Questure fu quello di confondere la situazione in discussione con quella prevista dall’art. 19 D.P.R. 616/77 relativa al trasferimento di una serie di competenze dalla autorità di pubblica sicurezza al comune e per le quali era necessario un periodo di transizione in modo tale che il nuovo soggetto competente si organizzasse e fino a qual momento la situazione pregressa permaneva invariata. Dirimente il caso fu la emissione della circolare del Ministero dell’Interno 559/c.1006.12975(3)1 del 19/02/99 qui sotto riportata.

Giovanni Paris

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 559/C.1006.129 75(3)1 DEL 19/02/99

Si allega un modello di comunicazione al Questore pubblicata al seguente link: http://tuttocommercio.xoom.it/ilcommerciosulweb/Sito/Fotografi/modulistica.htm


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