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ATTIVITÀ di SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI e BEVANDE · La Parrocchia può seguire le diverse attività...

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ATTIVITÀ di SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI e BEVANDE 1 T.Q.S.I. Servizi Integrati srl GLI ADEMPIMENTI DELLE PARROCCHIE BOLOGNINI dott. Eugenio Medico igienista email [email protected] www.tqsi.it Bergamo, 26 maggio 2012
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ATTIVITÀ di SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI e BEVANDE

1

T.Q.S.I. Servizi Integrati srl

GLI ADEMPIMENTI

DELLE PARROCCHIE

BOLOGNINI dott. EugenioMedico igienista

email [email protected]

Bergamo, 26 maggio 2012

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E

BEVANDE SONO COSTITUITI DA UN’UNICA TIPOLOGIA COSÌ

DEFINITA:

ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E

BEVANDE, COMPRESE QUELLE ALCOLICHE DI QUALSIASI

GRADAZIONE.

Tali esercizi possono somministrare alimenti e bevande nel

rispetto del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti

alimentari e delle leggi regionali vigenti in materia di sanità.

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Legge Regionale (Lombardia) 2 febbraio 2010, n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.

CAPO III – Somministrazione di Alimenti e Bevande

Normativa di riferimento

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S.C.I.A.

Segnalazione

Certificata

Inizio

Attività

ANCHE IN LOCALI NON APERTI AL PUBBLICO:

Attività svolte da mense aziendali, dagli spacci annessi ad

aziende, amministrazioni, enti e scuole nonché quella svolta in

forma esclusiva presso il domicilio del consumatore.

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Il titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e

bevande deve fare la

Adempimento

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TALI INDIRIZZI CONTENGONO INDICAZIONI PER I COMUNI

RELATIVE:

a) Al procedimento autorizzativo

b) Ai criteri localizzativi

c) Alle attività svolte dagli esercizi

d) Alla tutela dei locali storici

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La Giunta Regionale definisce gli indirizzi di carattere generale

sulla base dei quali i Comuni stabiliscono i criteri per il rilascio

delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al

pubblico di alimenti e bevande.

Programmazione delle attività di

somministrazione di alimenti e bevande

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a) Nelle sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti

sportivi e altri esercizi similari;

b) Nelle aree di servizio delle strade extraurbane principali, autostrade,

stazioni e mezzi pubblici;

c) Mense aziendali, spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e

scuole quando la somministrazione è effettuata esclusivamente nei

confronti del personale dipendente e degli studenti;

d) Nel domicilio del consumatore;

e) Nelle attività svolte in forma TEMPORANEA;

f) Nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti

istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità

religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle

forze dell’ordine;

g) Nelle attività da effettuarsi all’interno di musei, teatri, sale da

concerto e simili.

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La programmazione NON si applica per il rilascio delle

autorizzazioni relative all’attività di somministrazione di

alimenti e bevande da effettuare:

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LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E

BEVANDE DEVONO ESSERE ESERCITATE NEL RISPETTO

DELLE VIGENTI NORME, PRESCRIZIONI E AUTORIZZAZIONI

IN MATERIA EDILIZIA, URBANISTICA ED IGIENICO –

SANITARIA, NONCHÉ DI QUELLE SULLA DESTINAZIONE

D’USO DEI LOCALI E DEGLI EDIFICI.

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AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

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IN OCCASIONE DI RIUNIONI STRAORDINARIE DI

PERSONE, IL COMUNE NEL CUI TERRITORIO SI

SVOLGE LA MANIFESTAZIONE PUÒ RILASCIARE

L’AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO

TEMPORANEO DELL’ATTIVITÀ DI

SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E

BEVANDE.

Le autorizzazioni temporanee non possono avere

durata superiore a quella della manifestazione e hanno

validità solo in relazione ai locali o ai luoghi nei quali si

svolge la manifestazione.

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Nota ASL di Bergamo

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28 maggio 2010 – prot. U0072420/III.7)

L’attività di preparazione occasionale di alimenti da

parte di privati in occasioni di feste o raduni non è

oggetto di notifica (SCIA) all’Autorità competente

(ASL).

Infatti, la Regione Lombardia ha stabilito che detta

attività non rientra nel campo di applicazione del

Regolamento (CE) n. 852/2004 (sull’igiene dei prodotti

alimentari).

Sono state quindi date disposizioni ai competenti uffici

comunali affinché non inoltrino agli uffici dell’ASL le

SCIA relative alla preparazione occasionale di alimenti

da parte di privati in occasione di feste o raduni.

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Nota ASL di Bergamo

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Resta vigente l’utilizzo della SCIA per la

comunicazione di tali manifestazioni agli uffici

commercio dei comuni per gli aspetti amministrativi di

competenza.

L’ASL assicura comunque interventi di vigilanza in

materia di igiene e sicurezza alimentare durante tali

manifestazioni in particolare quelle di lunga durata di

cui si ha notizia per conoscenza territoriale e dalla

divulgazione a mezzo locandine e stampe.

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Attività di somministrazione

alimenti e bevande non soggette a

programmazione comunale

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Ospedali Anche alle persone che

accedono all’Ente per

visite ai degenti e/o ospitiCase di Cura e di riposo

Comunità religiose e simili

Iniziative di studio o di culto

Celebrazioni

Iniziative culturali e simili

Purché non eccedenti i compiti istituzionali

dell’Ente e non configuranti un’autonoma attività

economica.

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Attività di somministrazione

alimenti e bevande non soggette a

programmazione comunale

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I locali dove viene svolta l’attività di somministrazione

devono rispondere ai requisiti igienico – sanitari

stabiliti dal Regolamento (CE) n. 852/2004.

DOVRANNO ESSERE PREDISPOSTE ATTUATE E

MANTENUTE UNA O PIÙ PROCEDURE PERMANENTI,

BASATE SU PRINCIPI DEL SISTEMA HACCP

(Manuale di Autocontrollo).

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Requisiti professionali

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Per esercitare l’attività di somministrazione occorre che siano

soddisfatte le condizioni relative, oltre al possesso dei requisiti

morali, il possesso del requisito professionale:

a) Aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale

per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o

riconosciuto dalla Regione Lombardia o da altra Regione o

Provincia Autonoma. Ovvero essere in possesso di un

diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente

riconosciuto.

b) Aver prestato la propria opera, per almeno due anni

nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in qualità

di dipendente qualificato addetto alla somministrazione

oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il 3°

grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare,

comprovata dall’iscrizione all’INPS.

c) Essere stato iscritto al R.E.C. previsto dalla Legge 426/1971

per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

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Titoli equivalenti ai corsi abilitanti

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Che esentano quindi dal corso professionale previsto:

• Laurea in Medicina e Veterinaria

• Laurea in Farmacia

• Laurea in Scienze dell’Alimentazione

• Laurea in Biologia

• Laurea in Agraria

• Laurea breve o specialistica relativa alla trasformazione dei

prodotti alimentari o alla ristorazione

• Diplomi di maturità e diplomi triennali di istruzione

professionale, diplomi e attestati di qualifica rilasciati dalle

Regioni (a conclusione di percorsi non inferiori al biennio,

attinenti la conservazione, la trasformazione, la

manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande).

Chi ha frequentato il corso istituito o riconosciuto dalla Regione

Lombardia o da un’altra Regione o da una Provincia Autonoma,

PUÒ ESERCITARE ANCHE L’ATTIVITÀ NEL SETTORE

ALIMENTARE.

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ENTE ECCLESIASTICO

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L’Ente Ecclesiastico è un Ente non commerciale di

diritto, per determinazione legislativa.

Non può perdere tale qualifica in nessun caso.

Gli Enti Ecclesiastici vanno considerati a tutti gli effetti

Enti non commerciali dal momento che la finalità di

religione o di culto, che li definisce, e le conseguenti

attività, esulano evidentemente dallo scopo di lucro, e

non sono riconducibili all’attività d’impresa.

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ENTE ECCLESIASTICO

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Anche gli Enti Ecclesiastici possono svolgere attività

complementari a quelle che sono loro specifiche.

Si tratta delle attività diverse da quelle di religione e di

culto, ossia quelle di

• ASSISTENZA E BENEFICENZA

• ISTRUZIONE

• EDUCAZIONE E CULTURA

• in ogni caso, LE ATTIVITÀ COMMERCIALI O A

SCOPO DI LUCRO.

In questi casi gli Enti Ecclesiastici sono soggetti alle

leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime

tributario previsto per le medesime.

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ENTE ECCLESIASTICO

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La Parrocchia può seguire le diverse attività anche

attraverso le sue articolazioni (gruppi caritativi,

culturali, sportivi, oratoriali, ecc.) ma il soggetto

giuridico resta comunque sempre l’ente Parrocchia.

ATTIVITÀ CHE PUÒ AVERE UNA SIGNIFICATIVA

RILEVANZA AI FINI FISCALI E CONTABILI:

IL BAR DELL’ORATORIO

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IL BAR DELL’ORATORIO

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DUE CASI:

1. BAR GESTITO DIRETTAMENTE

DALLA PARROCCHIA

2. BAR GESTITO DA

UN’ASSOCIAZIONE (ANSPI o

ALTRA)

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BAR GESTITO DIRETTAMENTE

DALLA PARROCCHIA

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È collocato all’interno del complesso immobiliare della

parrocchia ma accessibile al pubblico, quindi:

• Accessibile solo all’interno delle strutture

parrocchiali

• è normalmente utilizzato dai partecipanti alle attività

parrocchiali, ma senza esclusione di avventori

occasionali

•Non è aperto secondo l’orario dei pubblici esercizi,

ma nei tempi stabiliti per le attività della parrocchia e

dell’oratorio.

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BAR GESTITO DIRETTAMENTE

DALLA PARROCCHIA

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Questa tipologia di bar rientra in quella considerata

nella lettera f) del 4° comma dell’art. 68 della LR 6/2010

«Attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti

istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie,

oratori, comunità religiose, asili infantili, case di

riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine»

Con un’interpretazione estensiva dell’espressione

«COMUNITÀ RELIGIOSA» si può ritenere che non

riguardi soltanto gli istituti religiosi o le società di vita

apostolica, intesi in senso tecnico, come definiti dal

codice del Diritto Canonico, ma tutte le comunità di

carattere religioso, quali gli istituti religiosi, i seminari,

le case per esercizi spirituali, ecc.

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BAR GESTITO DIRETTAMENTE

DALLA PARROCCHIA

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ADEMPIMENTI:

SCIA (da comunicare al Comune dove ha sede

l’attività)

FISCALIZZAZIONE

DELL’ATTIVITÀ

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BAR GESTITO DA UN’ASSOCIAZIONE

(es. ANSPI)

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DPR 4 aprile 2001, n. 235 – Regolamento recante

semplificazione del procedimento per il rilascio

dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e

bevande da parte dei circoli privati.

«Non è considerata COMMERCIALE l’attività svolta nei

confronti degli Associati o partecipanti, in conformità alle

finalità istituzionali, dalle ASSOCIAZIONI, da CONSORZI e

dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le

somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di

quote o contributi associativi non concorrono a formare il

reddito complessivo»

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BAR GESTITO DA UN’ASSOCIAZIONE

(es. ANSPI o altra)

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L’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

ALIMENTI E BEVANDE DEVE ESSERE

SVOLTA SOLO NEI CONFRONTI DEI

RISPETTIVI ASSOCIATI PRESSO LA

SEDE OVE SONO SVOLTE LE ATTIVITÀ

ISTITUZIONALI.

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Grazie per l’attenzione

[email protected]


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