Atto Senato n. 1936 – XV LEGISLATURA Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilita'
ed eleggibilita', i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalita' di espressione della
preferenza da parte degli elettori
Trattazione in Commissione
Sedute di Commissione primaria - 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
Seduta Attività
N. 189 (ant.) 9 gennaio 2008
Discusso congiuntamente: S.20, S.129, S.600, S.904, S.1118, S.1391, S.1392, S.1442, S.1450, S.1474, S.1455, S.1572, S.1573, S.1583, S.1553, S.1604, S.1643, S.1673, S.1675, S.1699, S.1712, S.1710, S.1722, S.1746, Petizione n. 69, Petizione n. 189, Petizione n. 385, Petizione n. 387, Petizione n. 439 Congiunzione di S.1767, S.1900, S.1909, S.1917
N. 190 (ant.) 15 gennaio 2008
N. 191 (pom.) 15 gennaio 2008
Discusso congiuntamente: S.20, S.129, S.600, S.904, S.1118, S.1391, S.1392, S.1442, S.1450, S.1474, S.1455, S.1572, S.1573, S.1583, S.1553, S.1604, S.1643, S.1673, S.1675, S.1699, S.1712, S.1710, S.1722, S.1746, S.1917, S.1767, S.1909, S.1900, Petizione n. 69, Petizione n. 189, Petizione n. 385, Petizione n. 387, Petizione n. 439 Sulla nuova proposta di testo base del relatore
N. 192 (pom.) 16 gennaio 2008
Sulla consulenza tecnica alla Commissione in materia di riforma elettorale
Atto Senato n. 3 – XVI LEGISLATURA Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilita'
ed eleggibilita', i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalita' di espressione della
preferenza da parte degli elettori
Trattazione in Commissione
N. 66 (pom.) 22 dicembre 2008
N. 89 (pom.) 17 marzo 2009 Proposta audizione.
N. 98 (pom.) 21 aprile 2009 Deliberata audizione.
N. 105 (pom. 13 maggio 2009
N. 109 (pom.) 10 giugno 200 Effettuata audizione. Audizione, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del Regolamento, di rappresentanti dei proponenti i disegni di legge d'iniziativa popolare in materia elettorale (Atti Senato 2 e 3 )
N. 155 (pom.) 13 gennaio 2010
N. 219 (pom.) 15 settembre 2010 Sul seguito dell'esame dei ddl nn. 2 e 3 in materia elettorale
N. 221 (pom.) 21 settembre 2010
N. 222 (pom.) 22 settembre 2010
N. 223 (pom.) 28 settembre 2010 Proposta audizione.
N. 225 (pom.) 5 ottobre 2010
N. 226 (ant.) 6 ottobre 2010 Congiunzione di S.2, S.17, S.27, S.28, S.29, S.93, S.104, S.110, S.111, S.257, S.696, S.708, S.748, S.871, S.1549, S.1550, S.1566, S.1807, S.2098, S.2293, S.2294, S.2356, Petizione n. 4, Petizione n. 12, Petizione n. 247, Petizione n. 329, Petizione n. 367, Petizione n. 417, Petizione n. 533, Petizione n. 614, Petizione n. 729, Petizione n. 813, Petizione n. 847, Petizione n. 883, Petizione n. 938, Petizione n. 1042, Petizione n. 1073, Petizione n. 1077, Petizione n. 1128, Petizione n. 1152, Petizione n. 1201
N. 229 (pom.) 12 ottobre 2010 Congiunzione di S.2312, S.2327, S.2357
N. 233 (pom.) 19 ottobre 2010
N. 237 (pom.) 27 ottobre 2010 Congiunzione di S.2387
N. 238 (pom.) 2 novembre 2010 Congiunzione di S.1105
N. 244 (pom.) 17 novembre 2010 Discusso congiuntamente: S.2, S.17, S.27, S.28, S.29, S.93, S.104, S.110, S.111, S.257, S.696, S.708, S.748, S.871, S.1549, S.1550, S.1566, S.1807, S.2098, S.2293, S.2294, S.2356, S.2312, S.2327, S.2357, S.2387, S.1105
N. 268 (pom.) 8 marzo 2011 Discusso congiuntamente: S.2, S.17, S.27, S.28, S.29, S.93, S.104, S.110, S.111, S.257, S.696, S.708, S.748, S.871, S.1549, S.1550, S.1566, S.1807, S.2098, S.2293, S.2294, S.2356, S.2312, S.2327, S.2357, S.2387, S.1105 Congiunzione di S.2421
N. 269 (pom.) 9 marzo 2011 Discusso congiuntamente: S.2, S.17, S.27, S.28, S.29, S.93, S.104, S.110, S.111, S.257, S.696, S.708, S.748, S.871, S.1549, S.1550, S.1566, S.1807, S.2098, S.2293, S.2294, S.2356, S.2312, S.2327, S.2357, S.2387, S.1105, S.2421 Sull'esame dei ddl
N. 271 (pom.) 15 marzo 2011
N. 272 (pom.) 16 marzo 2011 Discusso congiuntamente: S.2, S.17, S.27, S.28, S.29, S.93, S.104, S.110, S.111, S.257, S.696, S.708, S.748, S.871, S.1549, S.1550, S.1566, S.1807, S.2098, S.2293, S.2294, S.2356, S.2312, S.2327, S.2357, S.2387, S.1105, S.2421
N. 275 (pom.) 29 marzo 2011 Proposta audizione.
N. 276 (pom.) 30 marzo 2011 Discusso congiuntamente: S.2, S.17, S.27, S.28, S.29, S.93, S.104, S.110, S.111, S.257, S.696, S.708, S.748, S.871, S.1549, S.1550, S.1566, S.1807, S.2098, S.2293, S.2294, S.2356, S.2312, S.2327, S.2357, S.2387, S.1105, S.2421 Sull'esame del ddl e connessi
Legislatura 15º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 189 del 09/01/2008 (20) Vittoria FRANCO ed altri. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione
(129) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in
materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed
introduzione del sistema della preferenza
(600) Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. - Modifiche alla normativa vigente in materia
di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza
femminile in Parlamento
(904) CASSON ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche
alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(1118) Laura BIANCONI. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso
alle cariche elettive
(1391) SALVI e VILLONE. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati
(1392) CALDEROLI. - Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica
(1442) CABRAS ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica
del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(1450) TONINI ed altri. - Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni
provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(1455) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al
testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
(1474) CALDEROLI. - Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica
(1553) RUSSO SPENA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre un sistema
elettorale proporzionale personalizzato
(1572) PETERLINI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo
unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato
della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature
plurime
(1573) PETERLINI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la
regione Trentino - Alto Adige
(1583) Silvana AMATI ed altri. - Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e
uomini nell'accesso alle cariche elettive
(1604) PETERLINI ed altri. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati
(1643) Manuela PALERMI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al
testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del
Senato della Repubblica
(1673) Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica,
di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recanti l'introduzione di un sistema
elettorale maggioritario a doppio turno con ballottaggio. Delega al Governo per la
determinazione dei collegi uninominali
(1675) STORACE. - Norme per l'abrogazione della vigente legge elettorale
(1699) QUAGLIARIELLO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in
materia di previsione del premio di maggioranza e di soglia di sbarramento
(1710) BERSELLI ed altri. - Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto
degli italiani all'estero
(1712) TURANO ed altri. - Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, nonché norme per l'espressione del voto nella
circoscrizione Estero
(1722) PASTORE ed altri. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di
esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
(1746) BACCINI e CICCANTI. - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di elezione della Camera
dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato. Delega al Governo per la
determinazione dei collegi elettorali uninominali
(1767) PETERLINI. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del
diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero
(1900) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Norme di democrazia paritaria
per le assemblee elettive
(1909) RIPAMONTI. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio
del diritto di voto nelle circoscrizioni estere
(1917) SARO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica.
Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
(1936) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Riforma della legge elettorale
della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e
decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori
- e petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 20, 129, 600, 904, 1118, 1391, 1392, 1442,
1450, 1455, 1474, 1553, 1572, 1573, 1583, 1604, 1643, 1673, 1675, 1699, 1710, 1712, 1722 e
1746, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1767, 1900, 1909, 1917 e
1936 e rinvio. Esame congiunto dei disegni di legge nn. 1767, 1900, 1909, 1917 e 1936,
congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 20, 129, 600, 904,
1118, 1391, 1392, 1442, 1450, 1455, 1474, 1553, 1572, 1573, 1583, 1604, 1643, 1673, 1675, 1699,
1710, 1712, 1722 e 1746 e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 dicembre 2007.
Continua il dibattito sulla proposta di testo unificato - ai fini dell'adozione di un testo base -
predisposta dal Presidente relatore, già illustrata e pubblicata in occasione della seduta dell'11
dicembre.
Il PRESIDENTE, relatore, propone che i disegni di legge nn. 1917, 1767, 1909, 1900 e 1936
siano esaminati congiuntamente alle altre iniziative in titolo, riservandosi di riferire in proposito in
corso di seduta.
La Commissione conviene.
Il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com) ritiene che la proposta di testo unificato avanzata dal
Presidente relatore non rifletta le conclusioni del dibattito svolto sulle iniziative di riforma
elettorale. In particolare, ritiene che la frammentazione delle formazioni politiche non discenda dal
meccanismo elettorale, quanto piuttosto dalla lacerazione del tessuto sociale. Ciò premesso, giudica
inutile e dannosa la pretesa di semplificare il sistema politico attraverso un sistema elettorale
formalmente proporzionale che però, per effetto di sbarramenti assai elevati e di clausole che
determinano distorsioni in senso maggioritario, escluderebbe dalla rappresentanza parlamentare
consistenti quote di cittadini.
La senatrice PALERMI (IU-Verdi-Com) chiede al Presidente di fornire chiarimenti sull’ordine dei
lavori, con particolare riguardo alla possibilità di svolgere interventi dopo la riformulazione della
proposta di testo unificato preannunciata per la seduta di martedì 15 gennaio.
Il PRESIDENTE precisa che l’eventuale riformulazione di quella proposta terrà conto del dibattito
che si sta svolgendo; pertanto, ulteriori interventi potranno essere svolti come dichiarazioni di voto
sull’adozione del testo quale base per il seguito dell’esame.
Il senatore TOFANI (AN) ritiene che il dibattito in Commissione non possa non tenere in
considerazione il confronto che si svolge all’esterno delle Aule parlamentari fra i principali attori
politici e soprattutto le decisioni che la Corte costituzionale assumerà sui quesiti referendari. Del
resto, il ruolo del Parlamento, della Commissione e dello stesso relatore, a suo avviso, è stato
indebolito dalla circostanza che il leader del Partito democratico ha avanzato direttamente al leader
del principale partito di opposizione e non in Parlamento la proposta di accordo sulla riforma
elettorale.
Ribadisce, quindi, l’opinione della sua parte politica, favorevole a preservare un sistema bipolare
con schieramenti politici definiti, in cui l’elettore possa pronunciarsi al momento del voto sulla
coalizione, sul suo leader e sul programma di governo.
La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) conferma l’opinione già espressa dalla sua parte politica:
è opportuno attendere le decisioni della Corte costituzionale sui quesiti referendari, prima di
qualsiasi deliberazione sul testo unificato proposto dal Presidente relatore. Rileva che altre, diverse
soluzioni sono state prospettate di recente da autorevoli esponenti del Partito democratico, mentre
gli stessi argomenti che in passato furono utilizzati per sostenere l’opportunità di superare il sistema
elettorale proporzionale, quali l’esigenza di una maggiore governabilità e la necessità di ridurre la
frammentazione politica, vengono proposti adesso per il passaggio dal sistema maggioritario a
quello proporzionale e per sostenere il referendum sulla legge elettorale.
Preannuncia la netta opposizione del suo Gruppo alla proposta di testo unificato avanzata
dal relatore: infatti, anche se fossero attenuate le principali distorsioni maggioritarie, quali il voto
unico e il riparto dei seggi a livello circoscrizionale, esso darebbe luogo a un sistema
sostanzialmente bipartitico. Al contrario, auspica che si consideri l’opportunità di estendere al
Parlamento nazionale la positiva esperienza del sistema elettorale per i Comuni, che coniuga in
modo equilibrato le esigenze di rappresentatività e governabilità.
Il PRESIDENTE, relatore, si sofferma quindi sul disegno di legge n. 1917, d’iniziativa del
senatore Saro, che intende proporre il cosiddetto schema Vassallo e che è volto nelle intenzioni del
proponente ad assecondare la nascita di due partiti a vocazione maggioritaria senza soffocare altre e
legittime identità politiche. Si tratta di un sistema proporzionale fondato sul risultato conseguito
dalle liste nelle circoscrizioni, individuate in numero sensibilmente superiore a quello determinato
dalla legge vigente. Alla Camera dei deputati, i seggi sarebbero attribuiti per metà alle liste
circoscrizionali che abbiano superato la soglia di sbarramento del due per cento a livello nazionale,
con il metodo d’Hondt e senza voto di preferenza, e per l’altra metà in collegi uninominali, ferma
restando la condizione che la lista con cui i candidati sono collegati superi la soglia di sbarramento.
Inoltre, è previsto il divieto di candidarsi in più di cinque circoscrizioni e in più di un collegio
uninominale. Analogo meccanismo, coi necessari adattamenti, è previsto per il sistema di elezione
del Senato, dove è indicata una diversa soglia di sbarramento (quattro per cento dei voti validi)
calcolata a livello regionale.
Illustra quindi il disegno di legge n. 1767, d’iniziativa del senatore Peterlini, che interviene
sulla disciplina del voto degli italiani residenti all’estero, con particolare riferimento alla facoltà di
votare nel territorio nazionale.
Dà conto anche del disegno di legge n. 1909, d’iniziativa del senatore Ripamonti, che incide
sulla stessa materia, con modifiche di carattere prevalentemente tecnico inerenti alle procedure per
l’esercizio del voto.
Infine, illustra i disegni di legge d’iniziativa popolare n. 1900 e 1936. Il primo fa seguito alla
campagna promossa dall’Unione donne in Italia per la promozione e il riconoscimento della
presenza paritaria di entrambi i sessi in ogni luogo decisionale: in particolare, esso propone che per
qualsiasi consultazione elettorale e a pena di irricevibilità il numero di donne e uomini candidati sia
uguale e in ordine alternato. Il secondo propone una riforma dei requisiti di candidabilità ed
eleggibilità e disciplina i casi di revoca e decadenza del mandato parlamentare nonché le modalità
di espressione delle preferenze di parte degli elettori: in parte, esso contiene disposizioni analoghe,
per l’oggetto, a quelle recate dal disegno di legge n. 1076 (Disciplina delle cause ostative alla
candidatura alle elezioni politiche), d’iniziativa del senatore Formisano e di altri senatori e fatto
proprio dal Gruppo Misto, il cui esame è stato sospeso, a suo tempo, in considerazione del fatto che
nell’altro ramo del Parlamento è in fase avanzata di trattazione un provvedimento che incide sulla
medesima materia (progetto di legge n. 1451 e abbinati). Per la parte più strettamente inerente alla
materia elettorale (divieto di elezione oltre il secondo mandato e voto di preferenza), il disegno di
legge potrà essere considerato immediatamente nel contesto della procedura in corso.
Il Presidente, quindi, dà atto che i senatori Palermi, Mele e Russo Spena hanno rinunciato a
intervenire. Quanto agli altri senatori iscritti a parlare, non essendo presenti, si intende che abbiano
rinunciato.
Dichiara così conclusa la discussione sulla proposta di testo unificato, da lui avanzata, ai fini
dell’adozione come base per l’esame successivo.
La senatrice BRISCA MENAPACE (RC-SE), intervenendo sull’ordine dei lavori, esprime
apprezzamento per il fatto che il confronto sulla legge elettorale è ricondotto alla sede parlamentare
attraverso la decisione, ormai prossima, di adottare un testo unificato per il seguito dell’esame.
Ribadendo le riserve del suo Gruppo sull’ipotesi illustrata dal Presidente relatore, rileva anche la
carenza di norme che assicurino un effettivo equilibrio di genere nella rappresentanza parlamentare.
Sottolinea, in proposito, il significato del disegno di legge d’iniziativa popolare n. 1900 e invita ad
accogliere l’istanza dell’Unione donne in Italia per una audizione che consenta di illustrare alla
Commissione il contenuto di quell’iniziativa.
Il PRESIDENTE condivide la proposta avanzata dalla senatrice Brisca Menapace e si
riserva di sottoporre all’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari le
modalità e i tempi di svolgimento di una audizione di rappresentanti dei promotori di entrambi i
disegni di legge d’iniziativa popolare (nn. 1900 e 1936), ai sensi dell’articolo 74, comma 3, del
Regolamento.
Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
Legislatura 15º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 190 del 15/01/2008
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 20, 129, 600, 904, 1118, 1391, 1392, 1442,
1450, 1455, 1474, 1553, 1572, 1573, 1583, 1604, 1643, 1673, 1675, 1699, 1710, 1712, 1722 e
1746, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1767, 1900, 1909, 1917 e
1936 e rinvio. Esame congiunto dei disegni di legge nn. 1767, 1900, 1909, 1917 e 1936,
congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 20, 129, 600, 904,
1118, 1391, 1392, 1442, 1450, 1455, 1474, 1553, 1572, 1573, 1583, 1604, 1643, 1673, 1675, 1699,
1710, 1712, 1722 e 1746 e rinvio)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 gennaio.
Il PRESIDENTE, relatore, replica agli interventi svolti sulla proposta di testo unificato da lui
avanzata nella seduta dell'11 dicembre 2007, presentando alla Commissione una proposta
aggiornata di testo base, pubblicata in allegato al resoconto. Le novità contenute nel testo
rispondono soprattutto all’esigenza di recepire alcune delle sollecitazioni emerse nel corso del
dibattito risolvendo, innanzi tutto, l’alternativa concernente le modalità per l’espressione del voto da
parte degli elettori (voto unico o voto doppio). Inoltre, sono risolte le altre questioni critiche che egli
stesso aveva evidenziato nell'esporre quel testo, in particolare l’attribuzione dei seggi su base
circoscrizionale ovvero su base nazionale. L’intento degli adattamenti è quello di individuare un
sistema che rispecchi il maggior grado possibile di condivisione e di convergenza, senza sacrificare
la coerenza e la funzionalità di un dispositivo che rappresenta un elemento cruciale e determinante
dell’ordinamento. L'obiettivo è, in primo luogo, coniugare l’esigenza di assicurare adeguata
rappresentatività a quella - ineludibile - di garantire la governabilità.
Prima di ripercorrere le linee direttrici del dibattito che ha impegnato la Commissione nelle ultime
settimane, ringrazia tutti i senatori che sono intervenuti per la serietà e l’impegno profuso: anche nei
momenti di maggiore contrasto non è mai venuto meno il rispetto delle reciproche posizioni
politiche e il valore degli interventi svolti.
Dal dibattito rimane confermata l’adesione largamente prevalente a un modello proporzionale, che
deve essere - secondo un orientamento condiviso - orientato a mantenere un impianto bipolare del
sistema politico istituzionale, attraverso opportune correzioni di segno maggioritario. Alcuni
interventi, tuttavia, hanno dato voce a una critica secondo la quale la proposta formulata
condurrebbe verso un bipartitismo forzoso, cancellando ex lege identità e forze politiche. Questa
obiezione è stata mossa soprattutto da gruppi parlamentari rappresentativi di forze politiche di
minori dimensioni, che hanno paventato un’artificiosa semplificazione del contesto politico cui
conseguirebbe un impoverimento della democrazia. A suo avviso, si tratta di una lettura erronea. In
particolare, ricorda che il computo dei voti e la distribuzione dei seggi su base circoscrizionale non
costituiscono affatto una soluzione inedita, ma sono stati sperimentati in tutta l’esperienza
repubblicana, fino al 1992. Inoltre, le prime valutazioni, sia pure approssimative, già compiute sugli
effetti di un simile metodo di calcolo, dimostrano che non vi sarebbero distorsioni significative a
vantaggio dei partiti maggiori, tanto più con un numero di circoscrizioni di poco superiore a quello
attuale, quale è stato indicato. Al contrario, sarebbe invece l’esito positivo dell’eventuale
consultazione referendaria a condurre a un "bipartitismo per legge", potendo indurre le forze
politiche a confluire - tendenzialmente - in due liste di coalizione che si contendono il premio di
maggioranza, dissimulando così ogni identità politica, salvo riprodurre, aggravati, i medesimi
meccanismi di frantumazione politica all’indomani delle elezioni.
Osserva che la fissazione di una soglia di sbarramento calcolata a livello nazionale, ma con una
possibilità di deroga articolata a livello locale, risponde a sua volta alla sola esigenza - ormai
innegabile e fortemente avvertita dall’elettorato - di contrastare l’eccessiva frammentazione politica
degli ultimi anni. E’ un’esigenza avvertita dalla generalità delle forze politiche ed emersa
ripetutamente nel corso della complessiva discussione parlamentare sulla riforma, nella quale è stata
sottolineata la necessità di evitare la formazione di coalizioni di governo deboli ed eccessivamente
eterogenee, che consegnano a forze politiche assai esigue - e talvolta a singoli esponenti politici - un
inaccettabile potere di interdizione, con la conseguente creazione di condizioni di ingovernabilità.
L’eccessiva frammentazione politica, con i suoi effetti negativi, costituisce inoltre, a suo giudizio,
una delle principali cause della progressiva disaffezione dei cittadini nei confronti di una classe
politica cui si chiede innanzi tutto di rispondere efficacemente ai problemi del Paese. Una soglia di
sbarramento a livello nazionale ha registrato comunque un diffuso consenso, quale strumento
efficace per contrastare la frammentazione politica; peraltro, essa è stata ritenuta troppo elevata da
alcune forze politiche, che paventano anche gli effetti di possibili soglie implicite.
Ricorda che ha avuto ampio risalto la questione concernente le modalità di espressione del voto da
parte degli elettori, registrandosi la preferenza dei Gruppi di maggior consistenza per il voto unico e
di quelli minori per il voto doppio e quindi per la possibilità di voto disgiunto. Non sono mancati
interventi a favore del sistema delle preferenze, proposto da alcuni dei disegni di legge all’esame,
da ultimo da quello di iniziativa popolare abbinato nella seduta del 9 gennaio (AS 1936), ovvero di
un ritorno a un sistema prevalentemente incentrato su collegi uninominali. Da più parti si è poi
segnalata l’opportunità di attenuare i limiti individuati per le candidature, con particolare
riferimento alla possibilità di essere candidati in una sola circoscrizione.
Nota che un elemento certamente centrale della formula elettorale proposta è quello delle modalità
di computo dei voti per la trasformazione in seggi: i senatori esponenti di partiti, diversi da quelli
maggiori, la cui presenza è diffusa nel territorio nazionale non hanno condiviso la scelta per il
computo a livello circoscrizionale, che avrebbe effetti distorsivi, poiché non consentirebbe la piena
utilizzazione di tutti i voti ottenuti, favorendo invece forze politiche fortemente radicate in singole
circoscrizioni. E’ dunque emersa la richiesta di optare per un computo dei voti a livello nazionale o
almeno per l’introduzione nel testo di correttivi che consentano di recuperare a livello nazionale i
voti non utilizzati nelle circoscrizioni.
Rammenta gli ulteriori spunti di riflessione che hanno riguardato l’assenza di un vincolo di
coalizione che incida direttamente sulla formula elettorale. In proposito, ritiene che vi sono fattori di
sostanza che rendono molto remota la possibilità di abbandonare la dislocazione bipolare della
competizione elettorale, quale presupposto e corollario di schieramenti alternativi di governo,
riconoscibili immediatamente da parte degli elettori: i rapporti di forza tra i partiti, l'esperienza
accumulata negli ultimi quindici anni in ogni livello della competizione politica, la sensibilità
dell'opinione pubblica e, non da ultimo, una clausola di dichiarazione preventiva recepita nel testo e
oggi ulteriormente rinforzata. Ricorda che alcuni interventi hanno indicato nella possibilità di
candidature indipendenti un elemento critico, in quanto suscettibile di generare ulteriore
frammentazione politica ovvero di favorire accordi di desistenza. Non è mancata qualche voce
contraria ai meccanismi volti a garantire il riequilibrio della rappresentanza o, al contrario, che li
considera insufficienti allo scopo.
Infine, ricorda le numerose sollecitazioni ad accompagnare la proposta di riforma elettorale con
contestuali riforme dei regolamenti parlamentari e disposizioni che regolino i partiti politici sotto il
profilo sia della democraticità delle procedure selettive dei candidati sia del sistema di
finanziamento. A tale riguardo, informa di avere approntato una proposta di riforma dell’articolo 14
del Regolamento del Senato, volta a inibire la costituzione di Gruppi parlamentari non
corrispondenti alle forze politiche che si sono sottoposte al giudizio degli elettori: un primo tassello
- a suo parere importante - di un mosaico di norme che dovrà essere completato, con il concorso di
tutte le forze politiche.
Rileva che la discussione sulla riforma elettorale trova il centro di riferimento nella
Commissione affari costituzionali del Senato, dove sono i 27 disegni di legge d’iniziativa
parlamentare, i 2 d’iniziativa popolare (sui quali saranno ascoltati i rappresentanti dei proponenti),
le 5 petizioni popolari, la proposta di testo unificato del relatore. Essi sono stati l’oggetto dei
dibattiti che si sono svolti a più riprese negli ultimi mesi: le numerose sedute della Commissione, le
valutazioni dei commentatori, le opinioni politiche degli esponenti dei partiti, manifestate anche
fuori dalle sedi parlamentari ma riprese e dibattute, condivise o criticate, nelle sedute della
Commissione, con gli interventi dei senatori che vi appartengono e di molti altri senatori che non ne
fanno parte, compresi diversi Presidenti di Gruppo parlamentare.
Osserva che non vi sono molti riscontri nella esperienza delle Commissioni di un dibattito così
ampio e approfondito per la semplice adozione di un testo base, cui seguiranno comunque gli
emendamenti, con le relative discussioni e votazioni. Egli comunque non intende sottovalutare
l’importanza della materia e dunque anche di un adempimento procedurale che in altre circostanze
sarebbe stato quasi di routine: si tratta, infatti, di definire la base di discussione più matura, dopo
l’ampio dibattito già svolto, per dare una regola nuova e condivisa al metodo di scelta dei
rappresentanti, una delle forme più rilevanti nelle quali si manifesta la sovranità popolare,
fondamento della democrazia.
Tenendo conto della discussione, la nuova proposta di testo unificato è coerente all’impianto di
quella già presentata, ma con alcuni sviluppi significativi, per corrispondere a un consenso esteso
tra le forze politiche. Il relatore osserva, incidentalmente, che tra tutte le proposizioni avanzate
finora, nella forma più solenne del disegno di legge o nelle altre, proprie del dibattito dentro e fuori
la Commissione, nessuna corrisponde al sistema elettorale che risulterebbe dal referendum
abrogativo promosso in materia. Eppure, anche tra i senatori sono autorevoli e qualificati gli
esponenti e i sostenitori della soluzione referendaria: essi tuttavia non hanno ritenuto di includere,
tra le proposte in esame, il sistema elettorale di risulta dal referendum abrogativo. Tante sono le
proposte avanzate che lo spettro di quelle possibili è rappresentato pressoché al completo: manca
quella derivante dall’esito positivo del referendum. Ciò dimostra ancora una volta, a suo avviso, che
quella soluzione, al di là della volontà dei promotori - cui va il merito indiscusso di avere sollecitato
con forza l'iscrizione nell'agenda politica del tema della riforma elettorale - non è adeguata ed è
carente, sotto molti punti di vista; cosicché il Parlamento ha un dovere istituzionale e politico
quanto mai rilevante, tanto più nella possibilità di svolgere il referendum: quello di procedere nella
ricerca di un nuovo sistema elettorale, ampiamente condiviso e corrispondente alle attese di
rinnovamento dell’assetto politico, assai diffuse nell’opinione pubblica.
Per fare ciò ritiene necessaria un’azione legislativa celere e congrua, coerente nel suo contenuto e
capace di raccogliere il più ampio accordo possibile.
La proposta di testo unificato che si dispone a illustrare sviluppa quella precedente e le conferisce
una fisionomia più aderente alle sollecitazioni provenienti da diverse parti politiche.
Si sofferma in primo luogo sulla Camera dei deputati. Il testo è modificato nella parte che riguarda
il limite alle candidature plurime, confermando che solo uno sia il collegio uninominale nel quale
sarà possibile candidarsi, ma due (non una sola) le liste circoscrizionali in cui sarà possibile trovare
lo stesso candidato. Il sistema resta fondato sulla suddivisione per metà tra i seggi attribuiti in
collegi uninominali, con formula maggioritaria, e altrettanti da liste circoscrizionali, senza voto di
preferenza. La ripartizione dei seggi è fondata sul criterio proporzionale restando confermata la
soglia di accesso (mediante clausola di sbarramento) fissata al cinque per cento dei voti su base
nazionale, con deroga territoriale del sette per cento in cinque circoscrizioni: la clausola è diretta,
come è noto, a ridurre tendenzialmente la frammentazione dell’assetto politico e a favorire le
aggregazioni. In proposito, assicura la massima attenzione a tutte le proposte dirette a individuare
un equilibrio più congruo, se così sarà ritenuto in base a un ampio accordo, allo scopo di dare
espressione a realtà politiche significative, con spiccata vocazione territoriale. Inoltre, viene
introdotta una clausola di salvaguardia per la rappresentanza del territorio d'insediamento delle
minoranze linguistiche.
Infine, ma non certo per importanza, vi è l’obbligo di rendere noti preventivamente, dinanzi agli
elettori, il nome del candidato alla carica di premier e il programma di governo: una delle novità nel
testo consiste nell'obbligo, non la semplice facoltà, di dichiarare preventivamente l'alleanza di
riferimento, il candidato premier e il programma comune tra più forze politiche. Gli altri elementi di
novità, invece, corrispondono all’esigenza di assicurare la più ampia capacità rappresentativa del
sistema, senza sacrificare la tendenza alla competizione bipolare ormai assimilata dagli elettori. Si
tratta in sostanza delle seguenti opzioni: l’alternativa tra voto unico e doppio voto è risolta con la
scelta del voto unico, per il candidato nel collegio uninominale e per la lista circoscrizionale che ha
lo stesso contrassegno; il riparto dei seggi è compiuto in sede nazionale, in base alle cifre elettorali
risultanti dalla somma dei risultati circoscrizionali e secondo la formula dei quozienti naturali e dei
più alti resti.
La scelta del voto unico è fondata sull'esigenza di assicurare al sistema un fattore di tenuta
della competizione bipolare, una volta intrapresa la via della formula proporzionale senza premio di
maggioranza: infatti, gli elettori sono portati, in questa forma, a votare in modo univoco, perché sia
il candidato nel collegio sia la lista circoscrizionale sono l'oggetto comune della scelta. Invita a
considerare il contesto di articolazione estrema dell'offerta politica in Italia, per apprezzare come
tale fattore unificante sia particolarmente utile, laddove esso è assicurato in altri contesti, come
quello tedesco, dalla stessa condotta dei partiti e degli elettori, anche nella possibilità di scelte
difformi, che però in quella esperienza restano di fatto limitate in dimensioni marginali. Infatti, non
si può escludere, e anzi si dovrebbe considerare assai probabile, la riproposizione, in forme nuove,
di pratiche tendenti a valorizzare in modo anche artificioso l'articolazione del voto, come quelle
sperimentate durante l'applicazione della legge Mattarella (dagli accordi di desistenza alle "liste
civetta"). Ciò che in Germania non sarebbe compreso dagli elettori, e da questi certamente
sanzionato con il voto, in Italia potrebbe costituire un elemento di alterazione della competizione
elettorale, sotto l'aspetto della sua piena trasparenza e comprensione da parte dei cittadini. La scelta
del voto unico fa venire meno, per coerenza di sistema, la possibilità di candidature indipendenti nei
collegi uninominali.
Quanto al riparto dei seggi in sede nazionale, ricorda che esso corrisponde evidentemente alle
molteplici sollecitazioni dirette a garantire, una volta varcata la soglia di accesso (il cinque per
cento dei voti), che i suffragi si trasformino in seggi secondo una rappresentazione reale, fatto salvo
il criterio di prevalenza del voto per i candidati nei collegi quando questo non corrisponda alla
ripartizione proporzionale.
Ritiene, in conclusione, che la base di discussione più adeguata allo stato del dibattito sia un sistema
elettorale proporzionale con riparto nazionale dei seggi su voto di lista e soglia di sbarramento
adeguata, comunque derogabile a certe condizioni; esso è combinato con una quota di seggi
attribuiti in collegi uninominali (la metà del totale) con metodo maggioritario, in modo che sia
restituita agli elettori una capacità di scelta degli eletti. L'insieme delle due parti è reso coerente ed
equilibrato dal voto unico e dalla dichiarazione preventiva delle alleanze, del programma e del
candidato alla guida del Governo.
Riguardo al sistema di elezione del Senato, esso viene ridefinito recuperando, nella sostanza, il
sistema di elezione vigente fino al 1993: una formula proporzionale esclusivamente su collegi
uninominali, in ambito regionale, con soglia di accesso al cinque per cento dei voti validi espressi
nello stesso ambito regionale. Osserva che si tratta di un sistema semplice, sperimentato con buoni
risultati di rendimento tecnico per un intero ciclo di esperienza repubblicana, capace di
rappresentare le diverse componenti politiche e i territori, secondo la lezione costituzionale.
Si riserva di intervenire sul testo, a questo punto mediante appositi emendamenti del relatore, per
definire compiutamente il novero delle circoscrizioni elettorali della Camera dei deputati, tenendo
conto del diverso contesto di riparto nazionale dei seggi e delle relative ricadute sull’equilibrio tra le
circoscrizioni e, in ciascuna di esse, tra gli eletti nei collegi e dalle liste, nonché il dispositivo di
delegazione legislativa per la delimitazione dei collegi uninominali e, infine, di apportare ogni
necessaria correzione di carattere tecnico.
Nota che l’esame entra ora nella fase più critica. Quello che si voterà è solo il testo base e la fase
emendativa in Commissione consentirà significativi miglioramenti, mentre ulteriori interventi
saranno possibili successivamente in Aula. Il confronto politico, così come l’indispensabile,
ulteriore approfondimento tecnico, è quanto mai aperto. Ad esempio, ricorda la necessità di un
ulteriore esame della soglia di sbarramento, in particolare, per quelle forze che hanno un
significativo radicamento locale.
Esprime quindi un ringraziamento e un apprezzamento non di circostanza al consulente tecnico
della Commissione, il professore Antonio Agosta, studioso di grande preparazione e di specifica
esperienza, a cui si devono molte delle intuizioni felici del testo, e ai funzionari della Commissione,
che hanno prestato l’assistenza tecnica con una professionalità assolutamente all’altezza della
migliore tradizione del Senato.
Infine, sottolinea che nell’esame si è registrato un confronto e una collaborazione, così come le
critiche e le divergenze, ma senza steccati politici: considera molto positivo che sulla materia della
legge elettorale e delle riforme istituzionali si sia recuperata una disponibilità al dialogo senza
pregiudiziali.
Ricorda, infine, che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
parlamentari è convocato per le ore 15: come d'accordo, in quella sede sarà stabilito il calendario
successivo dei lavori, a iniziare dalla data in cui si svolgerà la seduta destinata alle dichiarazioni di
voto sulla proposta di testo base e, quindi, la votazione conseguente.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 12,10.
Legislatura 15º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 191 del 15/01/2008 SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce l’esito della riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa.
Si è convenuto di programmare per giovedì 17, alle ore 8,30, lo svolgimento delle
comunicazioni del Governo sulla situazione dell’ordine pubblico determinatasi a seguito
dell’emergenza nella raccolta dei rifiuti nella regione Campania e sui più recenti fatti di violenza in
cui sono stati coinvolti cittadini provenienti da altri Stati dell’Unione: a causa della momentanea
indisponibilità per motivi di salute del ministro Amato, interverrà il vice ministro Minniti; le
comunicazioni potranno proseguire in una seduta successiva nella quale potrà intervenire di persona
il Ministro dell’interno.
Per quanto riguarda il seguito dell’esame dei disegni di legge in materia elettorale si è
convenuto, per consentire ai Gruppi parlamentari di approfondire adeguatamente il testo unificato
riformulato presentato dal relatore nella seduta antimeridiana di oggi, che le procedure di votazione
per l’eventuale adozione di quella proposta come base per il seguito dell’esame avranno inizio nella
seduta di martedì 22 gennaio e potranno concludersi nella giornata successiva. Inoltre, è stata
considerata con favore l’ipotesi di costituire un gruppo ristretto per un esame informale delle
disposizioni contenute in alcuni disegni di legge di modifica della disciplina del voto degli italiani
residenti all’Estero, con lo scopo di integrarle nello stesso testo unificato. Infine, è stato dato
incarico al Presidente di programmare le audizioni dei rappresentanti dei proponenti i disegni di
legge d'iniziativa popolare in materia elettorale.
Quanto ai disegni di legge n. 1859 e connessi (efficienza delle pubbliche amministrazioni), è
stata condivisa l’opportunità di svolgere un ciclo di audizioni informali che sarà programmato in
una successiva riunione dell’Ufficio di Presidenza, in base alle indicazioni dei Gruppi parlamentari.
La Commissione prende atto.
Legislatura 15º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 192 del 16/01/2008 SULLA CONSULENZA TECNICA ALLA COMMISSIONE IN MATERIA DI RIFORMA ELETTORALE
Il senatore PASTORE (FI) si riferisce a un’intervista, pubblicata dal quotidiano Italia Oggi, al
professore Antonio Agosta, nominato consulente della Commissione in tema di riforma elettorale.
Nell’intervista, il professor Agosta dichiara il suo dissenso dalla rielaborazione della proposta di
testo base del relatore per la riforma della legge elettorale: ciò desta sorpresa, tanto più dopo che lo
stesso relatore, presidente Bianco, solo ieri aveva dato pubblica attestazione del contributo del
professor Agosta anche al testo riformulato. Se ne deduce, invece, che quel riconoscimento suona
ironico, perché il testo non ha avuto il concorso tecnico del professor Agosta, come da questi
dichiarato alla stampa: ciò conferma, inoltre, le ragioni di perplessità e le gravi riserve che il suo
Gruppo ha già manifestato sul nuovo testo, che appare tecnicamente impreciso e contiene alcune
scelte, evidentemente non meditate, nè frutto di una discussione specifica in Commissione, come il
sistema proposto per l’elezione del Senato. Al riguardo osserva che il relatore ha proposto, da
ultimo, di ripristinare, nella sostanza, il metodo di elezione in vigore fino al 1993, una formula
integralmente proporzionale, che fu oggetto di un referendum abrogativo coronato da successo e
seguito da una radicale riforma del sistema elettorale.
Le dichiarazioni odierne del professor Agosta e il testo rielaborato dal relatore determinano
perciò un interrogativo molto serio sul rapporto tra il relatore, la Commissione e un consulente
nominato con decisione unanime ma, soprattutto, sulla relazione tra il contributo del consulente e il
lavoro della Commissione.
Il presidente BIANCO, relatore sul disegno di legge in materia elettorale, dichiara la propria
sorpresa per le osservazioni del senatore Pastore, per la sua autorevolezza ed esperienza, anche
come Presidente della Commissione affari costituzionali del Senato nella precedente legislatura:
infatti, egli trova singolare un’obiezione che non tiene conto, a suo parere, della normale distinzione
tra il ruolo di un consulente tecnico, come il professor Antonio Agosta, e le responsabilità del
relatore e della Commissione. Egli - come ricordava il senatore Pastore - ha dato pubblica
attestazione delle capacità e del contributo del professor Agosta e intende confermare il suo giudizio
anche nell’occasione presente: infatti, il professor Agosta è uno dei migliori esperti in Italia di
sistemi elettorali ed è dotato non solo di profonda e riconosciuta competenza scientifica ma anche di
un’esperienza operativa, maturata al Ministero dell’interno, che gli permette di conoscere sia i
modelli elettorali sia il rispettivo funzionamento concreto; inoltre è persona con piena indipendenza
di giudizio, che rende ancora più valido il suo contributo. Nondimeno, le scelte del relatore
appartengono, come è normale che sia, alla sua esclusiva responsabilità, nella quale non può essere
coinvolto chiunque abbia dato un apporto di carattere tecnico, nel suo proprio ruolo, distinto e
diverso da quello del relatore. Perciò egli conferma il giudizio di pieno apprezzamento dell’opera
del professor Agosta, le cui indicazioni sono state ascoltate fino a un minuto prima della
presentazione del nuovo testo; naturalmente, alcune di esse sono state accolte, altre invece non
hanno persuaso il relatore, che si è assunto la responsabilità di ogni sua scelta.
La sua proposta di testo base, pertanto, è il frutto di scelte politiche consapevoli e meditate e
contiene soluzioni tecniche adottate anche in base a consigli di altissima qualificazione, come quelli
del professor Agosta e quelli dei funzionari della Commissione, formulati nella rispettiva sfera di
competenza.
Legislatura 16º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 66 del 22/12/2008
(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Riforma della legge elettorale della
Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e
decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori
(Esame e rinvio)
Il relatore MALAN (PdL) illustra il disegno di legge in titolo, che suscita diverse osservazioni
sotto il profilo della compatibilità costituzionale. L'articolo 1 stabilisce l'ineleggibilità per chi sia
stato eletto per due volte all'ufficio di membro del Parlamento. Tale disposizione, senza opportuni
limiti o deroghe (ad esempio nel caso di interruzione anticipata delle legislatura), contrasterebbe
con l'articolo 3 della Costituzione, in particolare con il diritto di elettorato passivo. È vero che
preclusioni analoghe sono disposte, per esempio, per i sindaci e i presidenti di Provincia, quando il
mandato sia stato già esercitato per due volte consecutive, ma si tratta di cariche esecutive e la
condizione di ineleggibilità viene meno una volta interrotta la serie consecutiva di elezioni.
L'articolo 1 propone anche la sospensione perpetua dall'elettorato passivo per chi sia stato
condannato con sentenza definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva per reato colposo,
peraltro assimilando alla condanna l'eventuale patteggiamento della pena. Tale norma, che si
applicherebbe a un numero assai ampio di elettori, compreso il promotore dell'iniziativa legislativa
popolare, violerebbe l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, secondo il quale le pene devono
tendere alla rieducazione del condannato: una volta espiata la pena non può non applicarsi il
principio di uguaglianza e quindi il diritto di elettorato passivo.
Si sofferma anche sull'articolo 2, secondo il quale la Camera di appartenenza sospende i
membri che abbiano riportato una condanna anche precedentemente alla proclamazione
dell'elezione; in proposito, sarebbe rilevante anche una condanna non definitiva e ciò appare in
contrasto con un altro precetto dell'articolo 27 della Costituzione, che enuncia la presunzione di non
colpevolezza sino alla condanna definitiva. Il comma 4, inoltre, stabilisce che il Presidente della
Repubblica, con messaggio motivato, invita la Camera di appartenenza a deliberare la sospensione
e, in caso di omissione, il successivo comma 5 prevede che lo stesso Presidente della Repubblica
possa disporne lo scioglimento. Osserva che, qualora la deliberazione della Camera di appartenenza
si configuri come un obbligo e non come una mera facoltà, la formulazione sarebbe impropria:
infatti con legge ordinaria non si potrebbero introdurre obblighi per organi costituzionali come le
Camere. Si determinerebbe anche una violazione degli articoli 87 e 88 della Costituzione: l'invio di
messaggi alle Camere da parte del Presidente della Repubblica rappresenta una facoltà e non un
obbligo da prevedersi con legge ordinaria, tanto più se la legge pretende di determinare il contenuto
di quegli atti; né potrebbero essere stabiliti con legge limiti e condizioni alla generale potestà
riconosciuta al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere, sentiti i loro Presidenti.
Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge disciplinano l'introduzione del voto di preferenza per
le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (anche se per l'elezione di
quest'ultima Camera tale modalità di voto non è stata mai applicata), stabilendo, per il Senato, che a
parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età. Infine, l'articolo 5
prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Conclude, sottolineando che, sebbene il disegno di legge presenti numerosi profili di dubbia
costituzionalità, merita l'attenzione della Commissione, in quanto riflette i sintomi di un malessere
diffuso presso un numero limitato ma rispettabile di elettori.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Legislatura 16º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 105 del 13/05/2009
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente VIZZINI riferisce le determinazioni adottate di comune accordo nella riunione,
appena conclusa, dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari: in
quella sede si è convenuto di fissare, per la settimana di lavoro parlamentare che inizierà subito
dopo le elezioni del 6 e 7 giugno, l'audizione dei rappresentanti dei proponenti i disegni di legge
d'iniziativa popolare n. 2 (Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive) e n. 3 (Riforma
della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i
casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli
elettori).
Legislatura 16º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 109 del 10/06/2009
Audizione, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del Regolamento, di rappresentanti dei
proponenti i disegni di legge d'iniziativa popolare in materia elettorale
Il PRESIDENTE ricorda che i disegni di legge d'iniziativa popolare oggetto dell'audizione (Atti
Senato n. 2 e n. 3) furono presentati nella legislatura precedente (Atti Senato n. 1900 e n. 1936) ed
esaminati insieme ad altre iniziative in materia elettorale, fino alla conclusione anticipata della
legislatura. Con la nuova legislatura quei disegni di legge sono stati automaticamente riprodotti e
nuovamente assegnati alla Commissione. Nella seduta del 22 dicembre 2008 il senatore Malan ha
riferito su entrambi i disegni di legge e la Commissione ha convenuto di svolgere l'audizione
programmata per oggi, con una procedura informativa che, pur prevista dal Regolamento, non è
stata finora mai utilizzata.
Precisa che secondo la prassi parlamentare comune a tutte le audizioni, la procedura
informativa è diretta ad acquisire le nozioni ritenute utili e, nel caso specifico, ad ascoltare le
ragioni dei proponenti, senza alcun dibattito ma con la possibilità di rivolgere le domande alle
persone convenute in audizione.
Interviene quindi Milena CARONE, che si sofferma sul disegno di legge n. 2, diretto a
promuovere la presenza paritaria di entrambi i sessi in ogni luogo decisionale, quale presupposto e
condizione di democrazia compiuta; avendo evocato la genesi dei princìpi costituzionali rilevanti in
materia, ricorda l'integrazione dell'articolo 51 della Costituzione, approvata nel 2003 dopo che la
Corte costituzionale aveva censurato le norme antidiscriminatorie precedentemente introdotte, a cui
però non fu dato seguito legislativo quando, nel 2005, fu approvata la nuova normativa per
l'elezione della Camera dei deputati e del Senato. Ritiene che sia un errore affrontare la materia
della democrazia paritaria con misure antidiscriminatorie, come se quella delle donne fosse una
minoranza da tutelare. È preferibile, a suo avviso, stabilire in via generale un principio di parità
nelle candidature, pena l'irricevibilità delle liste elettorali.
Ha quindi la parola Giuseppe Piero GRILLO, che illustra il disegno di legge n. 3. Dopo aver
pronunciato un'invettiva contro i parlamentari e singoli esponenti politici, rileva l'incapacità dei
membri del Parlamento di interpretare le istanze dei cittadini, il che a suo avviso è testimoniato
anche dalla circostanza che solo dopo molto tempo la Commissione affari costituzionali procede
all'audizione dei rappresentanti di coloro che hanno presentato i disegni di legge d'iniziativa
popolare. Ribadisce quindi la proposta di considerare non eleggibili al Parlamento coloro che sono
stati già eletti per due volte e non candidabili coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva. Infine, sottolinea l'opportunità di reintrodurre il voto di preferenza.
Seguono interventi per quesiti e richieste di chiarimento.
Il senatore BIANCO (PD) esprime soddisfazione per la procedura in corso, che consente di
ascoltare le ragioni dei promotori dei disegni di legge d'iniziativa popolare e costituisce una
manifestazione significativa della democrazia parlamentare. Ricorda che tale possibilità era già stata
considerata concretamente nella legislatura precedente, ma non fu realizzata per la fine anticipata
della stessa legislatura, che intervenne proprio quando era in corso la discussione sul sistema
elettorale. In quell'occasione, d'altra parte, si pervenne, nella redazione di una proposta di testo
unificato, anche all'individuazione di un sistema di promozione delle pari opportunità tra uomini e
donne nell'accesso alle cariche elettive. Rivolgendosi a Milena Carone, domanda se giudichi
opportuno introdurre misure per il riequilibrio dei generi anche diverse da quelle proposte nel
disegno di legge n. 2, che operano esclusivamente in sede di compilazione delle liste dei candidati.
Dopo aver ricordato che la legge istitutiva della Commissione parlamentare sul fenomeno
della mafia per la prima volta dissuade dalla partecipazione all'inchiesta deputati o senatori che
siano coinvolti in inchieste giudiziarie per particolari reati, conviene sull'opportunità di valutare con
attenzione e sensibilità alle attese di legalità e trasparenza anche i casi di candidati coinvolti in
inchieste giudiziarie nonché sulla necessità di una revisione organica delle incompatibilità e delle
ineleggibilità, mentre ritiene preferibile, al voto di preferenza, il metodo dei collegi uninominali di
dimensioni ridotte, per ripristinare un più stretto rapporto tra gli eletti e gli elettori. Infine, domanda
se non sia preferibile affidare alla decisione politica valutabile dagli elettori la scelta di persone che
abbiano già ricoperto un certo numero di mandati parlamentari.
Il senatore MALAN (PdL), con riferimento al disegno di legge n. 2, osserva che le norme
introdotte per favorire una più equilibrata rappresentanza dei generi, assistite dalla sospensione del
rimborso delle spese elettorali in caso di inadempienza, ha fornito in via generale risultati più
efficaci. La proposta di stabilire una rigida parità nelle candidature, a suo avviso, sarebbe
inopportuna e potrebbe essere interpretata nel senso che gli eletti, dell'uno e dell'altro sesso, non
siano in grado di rappresentare gli elettori di entrambi i sessi.
Rivolgendosi a Giuseppe Piero Grillo, stigmatizza l'attacco rivolto all'istituzione
parlamentare e osserva che a nessun senatore sarebbe consentito di esprimersi nelle forme che
questi ha usato, anche contro singole persone e personalità istituzionali. Osserva, quindi, che il
limite previsto per la candidabilità di chiunque sia stato condannato definitivamente sarebbe
eccessivo, in quanto impedirebbe l'accesso alla rappresentanza anche di chi, ad esempio, abbia
commesso atti di disobbedienza civile. Inoltre, il limite dei due mandati potrebbe determinare un
indebolimento dell'istituzione parlamentare nei confronti degli altri poteri. Infine, ricorda i rilevanti
costi che comportano le campagne elettorali quando è previsto il voto di preferenza.
La senatrice ADAMO (PD) condivide le motivazioni del disegno di legge n. 2, in materia di
parità di genere, come anche le proposte del disegno di legge n. 3, dirette a prevedere l'ineleggibilità
per chi sia stato condannato, sulla base però di una dettagliata indicazione dei reati impeditivi, e a
limitare il numero massimo di mandati elettorali. Quanto alle preferenze, fa proprie le perplessità
manifestate dai senatori Bianco e Malan, ai quali si associa anche nell'invito a non rivolgere attacchi
genericamente offensivi verso l'istituzione parlamentare.
Il senatore Mauro Maria MARINO (PD) sostiene l'opportunità di misure per riequilibrare la
rappresentanza di genere nelle assemblee elettive: il collegio uninominale e lo svolgimento di
elezioni primarie con regole di diritto pubblico, a suo avviso, potrebbero favorire una maggiore
rappresentanza femminile più che affidando ai partiti il compito di definire liste composte in modo
paritario.
Per quanto riguarda il limite di mandati parlamentari, ritiene che sarebbe opportuno riferirlo
alla durata temporale anziché al numero di legislature. Condivide le obiezioni già espresse sulla
questione del voto di preferenza che, soprattutto in alcune aree del Paese, si presta a rischi di
degenerazione.
Il senatore PARDI (IdV) ricorda le iniziative presentate dal suo Gruppo per assicurare la
trasparenza nelle procedure decisionali delle amministrazioni pubbliche. Condivide la proposta di
precludere la candidabilità a chi sia stato condannato, osservando tuttavia che la limitazione
dovrebbe essere riferita a particolari tipi di reato, per evitare che l'impedimento colpisca anche chi è
stato condannato per reati di lieve entità motivati da ragioni sociali o politiche anche condivisibili.
Rispondono le persone convocate in audizione.
Milena CARONE sottolinea l'esigenza di un riequilibrio effettivo della rappresentanza di
genere nelle assemblee elettive e in tutte le sedi di decisione, con misure che determinino condizioni
paritarie di partecipazione tra uomini e donne. In proposito, sostiene che la cittadinanza duale non è
un obiettivo, ma una condizione essenziale per l'esistenza stessa della democrazia.
Giuseppe Piero GRILLO ribadisce le critiche ai membri del Parlamento, i quali a suo parere
sono ormai anacronistici rispetto alle attese della società civile.
La presidente INCOSTANTE invita a rispondere ai quesiti rivolti dai senatori, senza
trascendere in invettive gratuite e ingiuriose.
Prosegue Giuseppe Piero GRILLO, ricordando i risultati delle liste civiche da lui promosse
nelle elezioni amministrative appena svolte, con una spinta democratica dal basso che non può
essere ignorata. In particolare, si fanno sempre più pressanti le istanze in materia di energia, di
libera informazione e di accesso illimitato alle reti informatiche. Si sofferma quindi sulle obiezioni
alla proposta di ripristinare il voto di preferenza: egli sottolinea l'ottimo risultato ottenuto da alcuni
candidati nelle elezioni più recenti, che hanno condotto la campagna elettorale senza dispendio di
risorse finanziarie.
Infine, sollecita la Commissione a fissare la data in cui sarà discusso il disegno di legge
d'iniziativa popolare n. 3 da lui sostenuto.
La PRESIDENTE precisa che i disegni di legge d'iniziativa popolare, congiuntamente agli
altri disegni di legge in materia elettorale, saranno esaminati in base al programma dei lavori che
sarà definito dalla Commissione.
Infine ringrazia i convenuti in audizione e i rispettivi accompagnatori e li congeda,
dichiarando conclusa la procedura informativa.
Resoconto stenografico:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/213197.pdf
Legislatura 16º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 155 del 13/01/2010
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore PARDI (IdV) sollecita la ripresa dell'esame in sede referente del disegno di legge di
iniziativa popolare n. 3 (Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i
criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di
espressione della preferenza da parte degli elettori).
Il PRESIDENTE assicura che la richiesta sarà sottoposta, in una prossima riunione,
all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.
Legislatura 16º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 219 del 15/09/2010
PER IL SEGUITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE IN
MATERIA ELETTORALE
Il senatore PARDI (IdV) sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 3, d'iniziativa
popolare, il cui iter è iniziato alla fine del 2008.
Il presidente VIZZINI ricorda che i disegni di legge d'iniziativa popolare n. 2 (Norme di
democrazia paritaria per le assemblee elettive) e n. 3 (Riforma della legge elettorale della Camera e
del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del
mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori), presentati nel corso
della legislatura precedente, furono esaminati allora insieme a tutti i disegni di legge in materia
elettorale, con una discussione che non pervenne a una conclusione in commissione a causa della
fine anticipata di quella legislatura.
Nella legislatura in corso, l'esame in commissione è stato avviato il 22 dicembre 2008 con una
relazione introduttiva del senatore Malan. In quella stessa seduta egli notò che la commissione non
aveva programmato di inserire l'argomento della materia elettorale nel proprio calendario dei lavori,
cosicché sarebbe stato comunque opportuno considerare distintamente le citate iniziative popolari,
restando impregiudicata ogni successiva determinazione al riguardo, compresa la congiunzione del
relativo esame con quello di altri disegni di legge, come quelli diretti a modificare il sistema
elettorale.
Quindi, la commissione decise di svolgere un'audizione dei rappresentanti dei proponenti,
procedura prevista dal Regolamento del Senato e nondimeno mai sperimentata prima. L'audizione si
svolse il 10 giugno 2009 e, in conclusione di quella procedura informativa, la presidente di seduta,
senatrice Incostante, confermò - a una specifica richiesta del rappresentante dei proponenti il
disegno di legge n. 3 - che l'indirizzo fondamentale della commissione restava quello di una
discussione comune di tutte le iniziative in materia elettorale. A una sollecitazione del senatore
Pardi sul seguito dell'esame del disegno di legge n. 3, formulata nella seduta del 13 gennaio 2010,
egli rispondeva che della questione sarebbe stato investito l'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in sede di programmazione dei lavori.
Nelle riunioni successive dell'Ufficio di Presidenza si conveniva di procedere secondo l'indirizzo
consueto, ovvero di inserire la discussione in quella più generale sul sistema elettorale, quando ne
fossero maturate le condizioni politiche e di agenda parlamentare.
Ricorda, in proposito, che i disegni di legge d'iniziativa popolare si tramandano, per norma del
Regolamento, alla legislatura immediatamente successiva ma vengono meno, in quanto tali, in
quella che segue ancora, cosicché un'eventuale inerzia parlamentare sul testo in questione
determinerebbe la necessità di riprendere daccapo l'iniziativa.
La Commissione, peraltro, potrebbe procedere nell'esame in sede referente, svolgendo intanto
tempestivamente la discussione generale, dalla quale si potranno ottenere elementi utili sia per
l'eventuale estensione dell'esame all'intera materia elettorale sia per i possibili approfondimenti,
anche di natura tecnico-giuridica e costituzionale, concernenti il contenuto proprio dei disegni di
legge in questione.
Il senatore BIANCO (PD) sollecita la convocazione di una riunione dell'Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari da dedicare alla programmazione dei lavori,
nella quale considerare l'ipotesi appena prospettata dal Presidente, nel contesto di una definizione
delle priorità da seguire negli impegni della commissione.
Il PRESIDENTE conviene con tale richiesta e preannuncia la convocazione dell'Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per martedì 21 settembre.
Legislatura 16º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 221 del 21/09/2010
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa: in quella sede si è convenuto di
fissare alle ore 18 di lunedì 4 ottobre il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno
di legge n. 2243 (semplificazione). Inoltre, facendo seguito alle considerazioni svolte nella seduta
del 15 settembre in merito all'esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare n. 2 (Norme di
democrazia paritaria per le assemblee elettive) e n. 3 (Riforma della legge elettorale della Camera e
del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del
mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori), si è deciso di avviare
la discussione generale su entrambi i provvedimenti, a partire dalla seduta di domani. Infine, in
relazione all'esame del disegno di legge n. 1558 (Modifiche alla normativa per la concessione del
porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo), si è concordato di
accogliere la richiesta di audizione in sede informale avanzata dalla Federazione nazionale degli
ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Legislatura 16º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 222 del 22/09/2010
(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Riforma della legge elettorale della
Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e
decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori
- e petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti (Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 dicembre 2008.
Inizia la discussione generale.
Il senatore CECCANTI (PD) ritiene che alcune disposizioni del disegno di legge possano
operare in senso radicalmente opposto al fine che ha ispirato l'iniziativa. In particolare, la
riproposizione della preferenza sia alla Camera dei deputati che al Senato sembra sottovalutare le
conseguenze negative che potrebbero determinarsi soprattutto nelle grandi circoscrizioni elettorali,
con particolare riguardo ai rischi di grave inquinamento del voto in ragione delle spese
notevolissime occorrenti per sostenere una candidatura.
Si sofferma, quindi, sui limiti ai mandati elettorali previsti dall'articolo 1. Mentre sarebbe
ammissibile una limitazione dei mandati per gli incarichi governativi, analogamente a quanto
previsto anche in altri ordinamenti e in quello italiano per gli enti territoriali, sarebbe del tutto
inedita e probabilmente indebita una compressione dell'elettorato passivo e della libertà di scelta
degli elettori.
Per quanto riguarda l'articolo 2, la sospensione dalla carica per chi sia stato condannato
anche in via non definitiva potrebbe violare alcune norme costituzionali, poiché inciderebbe sui
diritti politici del cittadino. Altro significato avrebbe l'introduzione di regole volte a limitare la
candidabilità nello statuto dei partiti politici o anche in codici di autoregolamentazione.
Il senatore PASTORE (PdL) esprime totale dissenso sull'iniziativa legislativa in esame.
Ricorda che il diritto elettorale è riconosciuto costituzionalmente, per cui ogni limitazione dei
mandati rappresentativi sarebbe incompatibile con gli articoli 51 e 65 della Costituzione. La
violazione dei diritti politici si determinerebbe anche ove venisse accolta la proposta di
incandidabilità di chi sia stato condannato anche per reati colposi e di lieve entità.
La reintroduzione del voto di preferenza, inoltre, a suo avviso darebbe luogo a fenomeni di
corruzione: l'attuale sistema della lista bloccata, per quanto non condivisibile nella sua rigidità, è
comunque migliore della proposta avanzata nel testo in esame.
Il PRESIDENTE informa che hanno chiesto di intervenire nella discussione diversi senatori e
rileva che già dall'inizio del dibattito emergono questioni da approfondire sia sotto il profilo
tecnico-giuridico e costituzionale delle disposizioni contenute nella proposta, sia per le inevitabili
connessioni con la materia elettorale nel suo complesso.
Legislatura 16º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 223 del 28/09/2010
(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Riforma della legge elettorale della
Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e
decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori
- e petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti (Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre 2010.
Continua la discussione generale.
Il senatore PARDI (IdV) apprezza l'attenzione che la Commissione sta finalmente dedicando al
disegno di legge, pur lamentando il ritardo con cui si compie l'esame di un'iniziativa sottoscritta da
350.000 cittadini, l'atteggiamento pregiudiziale e la mancanza di interesse con cui si guarda
all'iniziativa, ignorando che si tratta dell'espressione di un profondo disagio dell'opinione pubblica
che percepisce con insofferenza la classe politica.
Nel merito, ritiene che i casi di ineleggibilità dei condannati, su cui si è soffermata anche la
giurisprudenza costituzionale, dovrebbero essere trattati in base a un criterio di proporzionalità
anche rispetto alla gravità dei reati commessi, in modo da evitare che si determini una sostanziale
ingiustizia nell'equiparazione, ai fini dell'eleggibilità, della responsabilità per reati di natura diversa.
Quanto al numero massimo di mandati elettorali, si tratta di un limite che, a suo avviso, va
considerato alla stregua dell'articolo 65 della Costituzione. Semmai, esso dovrebbe essere introdotto
attraverso norme di rango costituzionale, poiché corrisponde comunque a un'esigenza, largamente
avvertita, di limitare il fenomeno della autoriproduzione della classe politica. Con riferimento
all'articolo 2, che regola la sospensione e la decadenza dall'ufficio di parlamentare, ricorda che
l'istituto dell'autorizzazione a procedere, durante la sua vigenza, è stato sempre applicato dalle
Camere in base a criteri di appartenenza politica. A suo giudizio, il potere di sospendere o di
dichiarare la decadenza di un membro del Parlamento dovrebbe essere attribuito a un organo
esterno (ad esempio la Corte costituzionale); in alternativa l'istituto dell'ineleggibilità dovrebbe
essere ricondotto al caso di incandidabilità.
Osserva poi che i commi da 3 a 6 dell'articolo 2, in particolare le norme che introducono
ulteriori poteri del Presidente della Repubblica, appaiono in contrasto con il dettato costituzionale.
Si sofferma quindi sulla proposta di reintrodurre il voto di preferenza per le elezioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le perplessità di coloro che paventano il rischio
di favorire fenomeni corruttivi, memori di quanto accadeva in passato, non sono persuasive. La
proposta deve essere interpretata come un'istanza dell'opinione pubblica di poter esercitare una
scelta tra diverse candidature, un obiettivo che potrebbe essere realizzato anche attraverso un
sistema di collegi uninominali di dimensioni territoriali contenute.
Conclude, auspicando la tempestiva definizione del termine per la presentazione di
emendamenti.
Il PRESIDENTE ricorda che sono iscritti altri senatori per intervenire nella discussione
generale: pertanto è prematura la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.
Inoltre, in relazione all'esame del disegno di legge, anche in base alle considerazioni già svolte,
sembra opportuno procedere a un ciclo di audizioni in modo da acquisire elementi per valutare la
costituzionalità e gli effetti delle diverse disposizioni. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 3
(introduzione del voto di preferenza), potrebbero essere convocati il Procuratore nazionale
antimafia, al fine di acquisire eventuali osservazioni circa le conseguenze nei territori caratterizzati
da una maggiore presenza della criminalità organizzata, e una serie di esperti per indagare sulla
rilevanza dei costi della campagna elettorale, nell'ipotesi di reintroduzione della preferenza unica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Legislatura 16º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 225 del 05/10/2010
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede, in considerazione
dell'opportunità di assicurare una valutazione organica delle proposte di modifica della leggi per
l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e di ricercare una maggiore
coerenza di sistema delle discipline elettorali per le Camere del Parlamento e per le Assemblee
regionali e locali, si è convenuto - di comune accordo - di abbinare l'esame dei disegni di legge di
iniziativa popolare n. 2 (Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive) e n. 3 (Riforma
della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i
casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli
elettori) e, a questo, l'esame delle altre proposte legislative assegnate alla Commissione che vertono
sulla materia elettorale, da integrare con le eventuali ulteriori proposte che i Gruppi parlamentari
riterranno di avanzare. Sarà quindi convocata una seduta della Commissione per domani, mercoledì
6 ottobre, alle ore 9, nella quale il relatore, senatore Malan, potrà dare conto di tali iniziative.
L'esame si svolgerà con tempi che saranno definiti successivamente.
La Commissione prende atto.
Legislatura 16º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 226 del 06/10/2010
(2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Norme di democrazia paritaria per le
assemblee elettive
(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Riforma della legge elettorale della
Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e
decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori
(17) Laura BIANCONI e CARRARA. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi
per l'accesso alle cariche elettive
(27) PETERLINI ed altri. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati
(28) PETERLINI e PINZGER. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la
regione Trentino - Alto Adige
(29) PETERLINI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo
unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato
della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature
plurime
(93) Vittoria FRANCO. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini
nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione
(104) Helga THALER AUSSERHOFER. - Modifiche alla normativa vigente in materia di
elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza
femminile in Parlamento
(110) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al
testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
(111) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in
materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed
introduzione del sistema della preferenza
(257) Silvana AMATI ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo1957, n. 361, e del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle
pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive
(696) SARO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica,
nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
(708) CECCANTI ed altri. - Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla
normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici
pubblici e privati e di effettiva parità
(748) MOLINARI ed altri. - Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza
(871) CUFFARO. - Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di
preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(1549) CECCANTI ed altri. - Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica
(1550) CABRAS ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica
del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(1566) CHITI ed altri. - Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica
(1807) ESPOSITO ed altri. - Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle
liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della
Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci
(2098) CECCANTI ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario
con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali
(2293) RUTELLI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema
proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la
determinazione dei collegi elettorali uninominali
(2294) RUTELLI ed altri. - Norme per l'elezione del Senato della Repubblica
(2356) QUAGLIARIELLO. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione
del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di
previsione del premio di maggioranza e di soglia di sbarramento
- e petizioni (nn. 4, 12, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077,
1128, 1152 e 1201 ad essi attinenti)
Prosegue l'esame del disegno di legge n. 2, sospeso nella seduta del 22 settembre.
Il PRESIDENTE propone che il seguito dell'esame proceda congiuntamente al seguito
dell'esame del disegno di legge n. 3 e all'esame delle altre iniziative in titolo, tutte vertenti in
materia elettorale. In proposito, ricorda che dei disegni di legge n. 2 e n. 3, entrambi di iniziativa
popolare, la Commissione ha iniziato l'esame anche in considerazione del fatto che, trattandosi di
iniziative presentate nella precedente legislatura e nuovamente assegnate alla Commissione, ai sensi
dell'articolo 74, comma 2, del Regolamento, in caso di mancato esame si sarebbe determinata una
loro decadenza al termine della legislatura senza una discussione parlamentare specifica. Si è
proceduto anche, secondo quanto previsto dal Regolamento, all'audizione dei rappresentanti dei
comitati promotori di quelle iniziative, svolte il 10 giugno 2009. Tuttavia, l'Ufficio di Presidenza,
in conformità a un indirizzo già manifestatosi in Commissione in altre occasioni e al metodo seguito
nella precedente legislatura, ha convenuto di ricondurre quelle proposte, che attengono ad aspetti
specifici della disciplina elettorale, a un più complessivo dibattito sulla materia, abbinando,
appunto, il seguito dell'esame di quei disegni di legge alla trattazione delle altre iniziative assegnate
e delle nuove che potranno essere presentate.
La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.
Il relatore MALAN (PdL) svolge una sintetica illustrazione delle iniziative legislative in titolo.
Esse trattano temi diversi e propongono disposizioni talvolta inconciliabili; alcuni disegni di legge
si soffermano su aspetti specifici della disciplina elettorale, altri invece propongono una revisione
generale delle leggi per l'elezione delle Camere.
Oltre al disegno di legge n. 2, d'iniziativa popolare, avanzano proposte diverse per il
riequilibrio delle candidature fra uomini e donne anche i disegni di legge nn. 17, 93, 257 e 708; il
disegno di legge n. 104 si muove nella stessa direzione, stabilendo che l'alternanza nelle liste
preveda al massimo una serie di due candidati dello stesso sesso. Infine, il disegno di legge n. 2293,
che introduce il voto di preferenza per il 50 per cento dei seggi, precisa che l'elettore possa
esprimere due preferenze rispettivamente per un candidato e per una candidata. Il voto di preferenza
è riproposto, oltre che dal disegno di legge di iniziativa popolare n. 3, dal disegno di legge n. 29
(solo per la Camera dei deputati, in quanto per il Senato si presuppone una diversa composizione) e
dai disegni di legge nn. 111, 748, 871 e 2293 (per il 50 per cento dei seggi, mentre la restante quota
sarebbe assegnata sulla base di collegi uninominali)
Il disegno di legge n. 27 propone la reintroduzione del collegio uninominale che attualmente
è adottato solo nel Trentino-Alto Adige e implicitamente in Valle d'Aosta. Anche il disegno di
legge n. 110 prospetta la reintroduzione del collegio uninominale per il 50 per cento dei seggi, così
come il disegno di legge n. 696, mentre i disegni di legge n. 1549 e 1550 propongono il ripristino
della disciplina elettorale previgente (cosiddetto "Mattarellum"). Il disegno di legge n. 2098 prevede
il collegio uninominale con doppio turno. Anche il disegno di legge n. 2294 ipotizza la
reintroduzione del collegio uninominale, ma sulla base del modello impiegato per l'elezione del
Senato fino al 1993, cioè un collegio uninominale in cui il candidato viene eletto se raggiunge il 65
per cento dei voti, con recupero dei resti a livello regionale e assegnazione dei seggi con metodo
proporzionale.
Prevedono l'abolizione della limitazione delle candidature multiple i disegni di legge nn. 29,
696, 748, 1566, 2293 e 2294. Il disegno di legge n. 1566 propone anche l'abolizione del premio di
maggioranza e l'innalzamento della soglia di sbarramento, per la Camera dei deputati dal 2 al 4 per
cento e, per il Senato della Repubblica, dal 3 al 4 per cento. L'abolizione del premio di maggioranza
è implicitamente contenuta nelle proposte di cui ai disegni di legge nn. 27, 696, 1549, 1550, 2098,
2293 e 2294, mentre il disegno di legge n. 2356 prevede l'assegnazione di un premio di
maggioranza nazionale distribuito su base regionale.
Oltre al disegno di legge n. 1566, intervengono sulla soglia di maggioranza anche i disegni
di legge nn. 2293 e 2356, fissandola al livello del 5 per cento.
Il disegno di legge n. 3, come è noto, prevede una serie di cause di ineleggibilità o di
sospensione dalla carica a seguito di condanna penale; il disegno di legge n. 28 prevede che in
Trentino-Alto Adige le elezioni di svolgano esclusivamente sulla base di collegi uninominali e
stabilisce una serie di misure per la tutela delle minoranze linguistiche. Il disegno di legge n. 93
indica il criterio dell'alternanza fra uomini e donne anche per la composizione delle liste per
l'elezione degli organi delle Province e dei Comuni. Il disegno di legge n. 696 propone un aumento
delle circoscrizioni sia per il Senato che per la Camera dei deputati e l'assegnazione dei seggi in
base al metodo D'Hondt che determina una soglia di sbarramento implicita. Il disegno di legge n.
1807 limita a due liste la possibilità di collegamento da parte del capo di una forza politica. Il
disegno di legge n. 2293 prevede che non sia ammessa l'indicazione di nomi di esponenti politici
nei simboli elettorali. Infine, le petizioni in titolo si riferiscono ad alcuni degli aspetti più rilevanti
trattati nei disegni di legge in esame.
Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE), intervenendo sull'ordine dei lavori,
ringrazia il relatore per la dettagliata illustrazione e preannuncia la presentazione di un disegno di
legge. Inoltre informa che presso l'altro ramo del Parlamento la sua parte politica ha promosso
l'attivazione della procedura, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento della Camera e dell'articolo
51 del Regolamento del Senato, per le intese a proposito dell'esame, nell'una o nell'altra Camera,
delle iniziative legislative in materia elettorale.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Legislatura 16º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 229 del 12/10/2010
Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257,
696, 708, 748, 871, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294 e 2356, sospeso nella seduta
antimeridiana del 6 ottobre.
Il PRESIDENTE propone che l'esame dei disegni di legge nn. 2312, 2327 e 2357, recanti modifiche
della normativa elettorale, sia svolto congiuntamente al seguito dell'esame delle altre iniziative in
titolo.
Conviene la Commissione.
Il relatore MALAN (PdL), integrando la relazione svolta nella seduta antimeridiana del 6 ottobre,
commenta il disegno di legge n. 2312, in base al quale l'elettore ha a disposizione due preferenze:
l'assegnazione dei seggi nei collegi uninominali (uno per ciascun deputato o senatore da eleggere al
Parlamento) avviene o in virtù del raggiungimento del quorum del 50 per cento più uno dei voti
validi espressi o, mancando tale evenienza, computando i secondi voti espressi dagli elettori che
avevano optato, come primo voto, per il candidato che ha ottenuto meno voti. Tale meccanismo
implicitamente esclude l'assegnazione di un premio di maggioranza.
Dà conto poi del disegno di legge n. 2327, che prevede il ripristino della legge elettorale
previgente ma, anche per la Camera dei deputati, nel modello già previsto per l'elezione del Senato,
cioè senza una lista separata per l'assegnazione del 25 per cento dei seggi con metodo
proporzionale. Anche in questo caso è esclusa l'attribuzione di un premio di maggioranza.
Infine, si sofferma sul disegno di legge n. 2357, che propone un meccanismo analogo a quello del
disegno di legge n. 2312, cioè l'espressione di due preferenze, la seconda delle quali viene
computata solo se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta delle prime preferenze. Si
prevede la possibilità di collegamento a un candidato alla Presidenza del Consiglio: dato l’impianto
costituzionale vigente, si tratta di una candidatura soltanto formale, che non può dar luogo a una
elezione diretta. È prevista anche l'indicazione di un candidato supplente (di sesso diverso), in modo
da costituire una sorta di ticket elettorale, per ridurre il rischio e il costo di elezioni suppletive.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Legislatura 16º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 233 del 19/10/2010
Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257,
696, 708, 748, 871, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294 e 2356, sospeso nella seduta
antimeridiana del 6 ottobre.
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 ottobre.
Il PRESIDENTE, rivolgendosi al relatore, domanda se tra i numerosi disegni di legge in titolo vi
siano iniziative espressione di un indirizzo politico del Gruppo parlamentare di appartenenza dei
proponenti.
Il relatore MALAN (PdL) rileva anzitutto che da parte del senatore Ceccanti e di altri senatori è
stato presentato un disegno di legge costituzionale, ancora non assegnato, che secondo alcune
anticipazioni sul suo contenuto sarebbe diretto a prevedere una specifica procedura per
l'approvazione di leggi elettorali, in base alla quale il Parlamento può formulare due proposte
principali sulle quali i cittadini si pronuncerebbero con referendum. L'esame di tale iniziativa,
limitatamente alla fase della discussione generale, potrebbe essere abbinato a quello degli altri
disegni di legge in materia elettorale.
In merito alla questione posta dal Presidente, ricorda che il senatore D'Alia aveva preannunciato la
presentazione di un disegno di legge in materia elettorale corrispondente all'orientamento in
proposito della sua parte politica e che il disegno di legge n. 2356, presentato dal senatore
Quagliariello, risulta sostenuto dal gruppo PdL sia perché il Presidente del Gruppo, senatore
Gasparri, ha manifestato pubblicamente la sua adesione, sia perché lo stesso senatore Quagliariello,
autore dell'iniziativa, è vice presidente vicario del Gruppo.
Il senatore CECCANTI (PD) fa presente che il disegno di legge n. 2098, che propone il doppio
turno di collegio uninominale, recepisce la proposta contenuta nel programma elettorale del Partito
Democratico e che il disegno di legge n. 1549, teso a ripristinare la disciplina elettorale previgente,
ha ricevuto l'appoggio di circa ottanta senatori.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Legislatura 16º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 237 del 27/10/2010
Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257,
696, 708, 748, 871, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294 e 2356, sospeso nella seduta
antimeridiana del 6 ottobre.
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre.
Il relatore MALAN (PdL) illustra il disegno di legge costituzionale n. 2387, presentato dal
senatore Ceccanti e da altri senatori. Esso propone di introdurre la possibilità di indire un
referendum avente per oggetto tre quesiti definiti con apposita legge: nei primi due si sottopone ai
cittadini l'alternativa tra le leggi elettorali vigenti e rispettivamente una prima e una seconda
proposta di modifica; con il terzo quesito, qualora in entrambi i quesiti precedenti abbia prevalso
l'orientamento favorevole alle proposte di modifica, i cittadini scelgono una delle due proposte di
modifica. L'articolo 3, comma 3, reca una disposizione per garantire la partecipazione dei promotori
alle trasmissioni radiotelevisive per illustrare i quesiti referendari, mentre l'articolo 4 ripristina la
legge elettorale previgente (cosiddetto Mattarellum), che assumerebbe il rilievo di legge di
riferimento nella consultazione referendaria proposta. Sottolinea che nel testo non si chiarisce con
quali modalità le Camere elaborano i progetti di riforma elettorale da sottoporre a referendum.
Conclude, proponendo di esaminare il disegno di legge n. 2387 congiuntamente alle altre
iniziative in titolo, limitatamente alla fase della discussione generale.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame è rinviato.
Legislatura 16º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 238 del 02/11/2010
Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257,
696, 708, 748, 871, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294 e 2356, sospeso nella seduta
antimeridiana del 6 ottobre.
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre.
Il relatore MALAN (PdL) illustra il disegno di legge n. 1105, presentato dal senatore Perduca e da
altri senatori e assegnato da ultimo. Esso propone l'introduzione di un sistema elettorale
uninominale e maggioritario, con la possibilità di svolgere un secondo turno di votazioni, al quale
sono ammessi i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi, qualora nessun
candidato venga proclamato eletto dopo la prima tornata.
Conclude, proponendo di esaminare il disegno di legge n. 1105 congiuntamente alle altre iniziative
in titolo.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame è rinviato.
La seduta termina alle ore 15,45.
Legislatura 16º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 244 del 17/11/2010
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE, con riferimento ad alcune notizie di stampa che riportano dichiarazioni del
presidente del Gruppo Italia dei Valori, senatore Belisario, relative alla presunta inerzia della
Commissione affari costituzionali nel proseguire l'esame dei disegni di legge in materia elettorale,
ricorda che allo stato nessuna delle numerose iniziative legislative è sostenuta da un Gruppo
parlamentare e che i senatori del Gruppo Italia dei Valori non hanno presentato alcuna proposta.
Il senatore PARDI (IdV) fa presente che il suo Gruppo si riserva di presentare
successivamente un'autonoma proposta. In ogni caso, ritiene che il mancato proseguimento
dell'esame non sia determinato dalla circostanza che il Gruppo Italia dei Valori non ha avanzato una
sua iniziativa.
Il PRESIDENTE informa che il senatore Ceccanti ha trasmesso una lettera nella quale chiede
che si dia corso tempestivamente alla discussione dei disegni di legge recanti intese con confessioni
religiose, assegnati in sede deliberante. Auspica che quanto prima sia possibile risolvere le residue
controversie politiche intorno a quei provvedimenti e che si possa concludere l'iter legislativo, in
modo da assicurare una più ampia attuazione del principio di libertà religiosa.
La Commissione prende atto.
Legislatura 16º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 268 del 08/03/2011
Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257,
696, 708, 748, 871, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294 e 2356, sospeso nella seduta
antimeridiana del 6 ottobre.
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 novembre 2010.
Il PRESIDENTE ricorda che per l'esame dei disegni di legge in titolo la Commissione ha già
svolto diverse sedute e che, nell'ambito delle opportune intese tra i Presidenti dei due rami del
Parlamento, si è convenuto che la questione della riforma della legge elettorale sia trattata in prima
lettura dal Senato.
Al fine di consentire al relatore di individuare i lineamenti fondamentali comuni di
un'eventuale revisione del sistema elettorale e considerato che finora le proposte avanzate sono
sottoscritte dai singoli senatori senza che la loro posizione sia stata fatta propria dai Gruppi
parlamentari di appartenenza, ritiene opportuno invitare gli stessi Gruppi parlamentari a presentare
eventuali iniziative a titolo proprio nelle prossime due settimane.
Il senatore SANNA (PD) condivide la proposta del Presidente. In occasione della data
odierna, 8 marzo, Festa della donna, ricorda che alcune delle iniziative in titolo recano disposizioni
dirette a favorire un maggiore equilibrio di donne e uomini nelle assemblee elettive; un tema di cui
la Commissione ha discusso anche in occasione dell'esame in sede consultiva del disegno di legge
n. 2482, riguardante il riequilibrio dei componenti degli organi delle società quotate in borsa.
Propone quindi, anche al fine di agevolare l'organizzazione dei lavori, che la Commissione
proceda a un esame specifico e distinto di quelle disposizioni - segnatamente per quanto riguarda la
rappresentanza nelle assemblee elettive degli enti locali - per trattarle preliminarmente e
indipendentemente dalla riforma della legge per le elezioni delle Camere.
Il PRESIDENTE osserva che il tema indicato dal senatore Sanna, evocato anche da altre parti
politiche, è disciplinato solo in alcuni dei disegni di legge in titolo, mentre è oggetto principale del
disegno di legge di iniziativa popolare n. 3 (Riforma della legge elettorale della Camera e del
Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato
e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori).
La proposta di un esame distinto può essere presa in considerazione, ma più in generale è
opportuno che la questione della riforma della legge elettorale sia ricondotta al confronto
parlamentare.
Il senatore BIANCO (PD) sottolinea l'opportunità di definire un calendario delle attività della
Commissione per i prossimi mesi, stabilendo le priorità di esame, attraverso una riunione
dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che potrà essere
convocata nella prossima settimana. Preannunciando la presentazione di un disegno di legge da
parte del suo Gruppo, ricorda che la questione di una riforma della legge elettorale è oggetto di un
preciso impegno assunto dall'Assemblea del Senato su proposta del Gruppo del Partito
Democratico.
Infine, condivide la proposta avanzata dal senatore Sanna: il tema della democrazia paritaria
può essere trattato, con il consenso generale, attraverso un iter legislativo preferenziale.
La senatrice ADAMO (PD) osserva che alcuni disegni di legge in titolo affrontano con
disposizioni specifiche il tema della democrazia paritaria nelle assemblee elettive. Condivide la
proposta avanzata dal senatore Sanna, ricorda che il Ministro per le pari opportunità Mara Carfagna
si è espressa favorevolmente sull'argomento e auspica un intervento tempestivo del Parlamento,
prima delle prossime elezioni locali.
Il PRESIDENTE ritiene che il tema del riequilibrio dei generi nelle assemblee elettive locali
possa essere più propriamente trattato nell'ambito di iniziative apposite. In proposito, esprime dubbi
sulla possibilità di approvare una specifica disciplina in tempo utile perché sia applicata in
occasione delle elezioni locali che si svolgeranno a maggio.
Invita, quindi, il relatore a riferire sul disegno di legge costituzionale n. 2421, assegnato da
ultimo.
Il relatore MALAN (PdL) illustra il disegno di legge costituzionale n. 2421, d'iniziativa del
senatore Lauro, che la Commissione conviene di esaminare congiuntamente agli altri disegni di
legge in titolo.
Esso prevede che non siano eleggibili alla carica di deputato o di senatore quanti abbiano già
assolto il mandato parlamentare per tre legislature, anche non consecutive. Secondo il proponente,
tale limite potrebbe contribuire a mettere le istituzioni elettive al riparo dal crescente
antiparlamentarismo e favorire la capacità di rappresentanza degli eletti.
Conclude, ricordando che la proposta si muove in senso analogo a quella contenuta nel
disegno di legge n. 3, di natura ordinaria.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
Legislatura 16º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 269 del 09/03/2011
SULL'ESAME DEI DISEGNI N. 2 E CONNESSI IN MATERIA ELETTORALE
Il PRESIDENTE, in relazione al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 2 e
connessi, in materia elettorale, propone che il relatore, senatore Malan, predisponga - per la
prossima settimana - una tavola comparativa delle numerose iniziative legislative già presentate, in
modo da enucleare le opzioni fondamentali che sono state già delineate e da consentire ai Gruppi
parlamentari di tenerne conto ai fini dell'eventuale deposito di ulteriori disegni di legge.
Il senatore MALAN (PdL), relatore sui disegni di legge n. 2 e connessi, in materia elettorale,
aderisce alle richieste del Presidente.
Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.
Legislatura 16º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 271 del 15/03/2011
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente VIZZINI riferisce le conclusioni della riunione, appena svolta, dell'Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari: in quella sede si è convenuto, di
comune accordo, di procedere senz'altro nell'esame dei disegni di legge n. 2259 e connessi
(Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione
dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento
di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati),
già approvato dalla Camera dei deputati, fissando per martedì 29 marzo alle ore 13 il termine per la
presentazione degli emendamenti e nel proposito di pervenire alla conclusione dell'esame entro la
metà del prossimo mese di giugno. Nel frattempo, sarà rivolto all'ANCI e alla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome un invito affinché eventuali segnalazioni pervengano in tempo
utile, considerando che le previste audizioni, più volte programmate, non hanno potuto aver luogo
per circostanze varie e ripetute, comunque non riferibili alla Commissione. Si è convenuto, inoltre,
di sollecitare formalmente i pareri, già ritualmente e tempestivamente richiesti alla Commissione
bilancio, sia sul disegno di legge n. 2259, che è anche collegato alle manovre di finanza pubblica,
sia, ancora, sugli emendamenti al disegno di legge n. 2243 (semplificazione), anch'esso già
approvato dalla Camera dei deputati e collegato alla manovra di finanza pubblica, e, infine, sul testo
unificato dei disegni di legge in materia di polizia locale (n. 272 e connessi), nonché sui relativi
emendamenti.
Si è convenuto anche di proseguire nell'esame dei numerosi disegni di legge in materia
elettorale (n. 2 e connessi), intanto prendendo cognizione dell'esposizione comparativa del relatore,
prevista per la seduta di domani, sulle principali opzioni desumibili dalle diverse iniziative per
definire, quindi, le modalità del seguito dell'esame, anche alla luce delle eventuali, auspicate
proposte che saranno intanto avanzate dai Gruppi parlamentari.
E' stato deciso, inoltre, di proporre alla Presidenza della Commissione giustizia la convocazione,
per la prossima settimana, di una riunione congiunta dei rispettivi Uffici di Presidenza integrati dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per definire modalità e tempi concernenti il seguito
dell'esame dei disegni di legge n. 2156 e connessi, in materia di contrasto alla corruzione, e n. 2494
e connessi, in materia di sicurezza, con una conseguente, immediata seduta plenaria delle
Commissioni riunite nelle quali si possa prendere atto delle determinazioni degli Uffici di
Presidenza.
Ancora, si è convenuto di proporre alla Presidenza della Commissione lavoro, di convocare,
la prossima settimana, gli Uffici di Presidenza riuniti per svolgere audizioni in merito ai disegni di
legge n. 1473 e 1409, in materia di diritto di sciopero e diritto di libera circolazione, nonché di
accogliere la proposta, avanzata per le vie brevi dalla Presidenza della Commissione difesa, per una
seduta delle Commissioni riunite, da convocare la settimana prossima, per avviare l'esame del
disegno di legge n. 2258 (Disposizioni in materia di ricongiungimento familiare del personale
militare legato da vincolo matrimoniale con altro appartenente alle Forze armate, al Corpo della
Guardia di finanza, ovvero con appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile)
e, infine, di proporre alla Presidenza della Commissione sanità una seduta delle Commissioni
riunite, la settimana prossima, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1012 (punti di
accoglienza dei neonati).
La Commissione prende atto.
Legislatura 16º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 272 del 16/03/2011
Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257,
696, 708, 748, 871, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294 e 2356, sospeso nella seduta
antimeridiana del 6 ottobre.
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 marzo.
Il relatore MALAN (PdL) presenta uno schema illustrativo, pubblicato in allegato, che sintetizza
le proposte normative contenute nelle iniziative in titolo. In particolare, alcune (Atti Senato 2, 17,
93, 104, 257, 708, 2293 e 2357) propongono meccanismi diretti a favorire la rappresentanza
equilibrata dei sessi; anche l'abolizione del premio di maggioranza è prevista da numerosi disegni di
legge (Atti Senato 27, 696, 1105, 1549, 1550, 1566, 2098, 2293, 2294, 2312, 2327 e 2357), così
come l'abolizione o la riduzione del numero di candidature multiple (Atti Senato 29, 110, 696, 748,
1105, 1549, 1550, 1566, 2098, 2293, 2294, 2312, 2327 e 2357). Alcuni disegni di legge (Atti
Senato 3, 29, 111, 748, 871 e 2293) prevedono il ripristino del voto di preferenza; alcuni (Atti
Senato 29, 111 e 871) prospettano la prevalenza della preferenza sul voto di lista.
Quanto alla formula elettorale, i disegni di legge n. 27 e 28 propongono il collegio
uninominale rispettivamente per la Camera dei deputati e per tutti gli eletti nella regione Trentino-
Alto Adige/Südtirol; il disegno di legge n. 110 propone che i seggi siano assegnati per il 50 per
cento sulla base di collegi uninominali proporzionali e per il 50 per cento sulla base di liste
bloccate; il disegno di legge n. 696 prevede analoga divisione con il 50 per cento assegnato sulla
base di collegi maggioritari e il 50 per cento sulla base di liste bloccate con il metodo D'Hondt; i
disegni di legge n. 1105 e 2098 introducono il doppio turno; alcuni disegni di legge (Atti Senato
1549, 1550, 2327 e 2387) propongono il ripristino del sistema elettorale previgente (cosiddetto
"Mattarellum"), mentre il disegno di legge n. 2356 e il disegno di legge n. 110 prevedono che anche
al Senato il premio di maggioranza sia assegnato su base nazionale. I disegni di legge n. 2293 e
2294 propongono, per la Camera dei deputati, l'assegnazione per il 50 per cento con metodo
proporzionale (Hare) e voto di preferenza e per il 50 per cento attraverso collegi uninominali
maggioritari, e per il Senato, l'assegnazione in base al meccanismo previsto fino al 1993.
I disegni di legge n. 2312 e 2357 prevedono il turno unico con voto alternativo (o secondo
voto). Il disegno di legge n. 1807 stabilisce il limite di due liste per ciascuna coalizione, anche per
le regioni, le province e i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, mentre il disegno di
legge costituzionale n. 2421 prevede l'incandidabilità dopo tre legislature, analogamente al disegno
di legge n. 3, che pone il limite di due legislature e stabilisce l'ineleggibilità o la sospensione dalla
carica per i condannati anche in primo grado a una pena superiore a dieci mesi. Segnala che il
disegno di legge costituzionale n. 2387 prevede un referendum per la scelta del sistema elettorale
che ha come opzioni il metodo vigente prima di quello attuale e due testi elaborati dal Parlamento.
Infine, si sofferma su una bozza di disegno di legge, d'iniziativa del senatore Bianco, che per
quanto riguarda il riequilibrio della rappresentanza prevede che nelle liste vi sia una sequenza di
uomini o di donne pari a due, propone che il 50 per cento dei seggi sia assegnato sulla base di liste e
il restante 50 per cento sulla base di collegi con metodo proporzionale D'Hondt, abolisce il premio
di maggioranza e prevede un aumento del numero delle circoscrizioni.
Il PRESIDENTE ringrazia il Relatore per l'illustrazione esaustiva e per la predisposizione del
quadro sinottico delle proposte legislative fin qui assegnate alla Commissione. Ricorda l'auspicio
formulato dalla Commissione, per la presentazione di ulteriori iniziative da parte dei Gruppi
parlamentari entro la prossima settimana; in proposito informa che hanno preannunciato la
presentazione di una loro proposta i Gruppi del Partito Democratico e del Popolo della Libertà.
Avverte che a partire dalle sedute della settimana successiva alla prossima, proseguirà la
discussione generale, anche indipendentemente dalla effettiva presentazione di altri disegni di
legge.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Legislatura 16º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 275 del 29/03/2011
Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257,
696, 708, 748, 871, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294 e 2356, sospeso nella seduta
antimeridiana del 6 ottobre.
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 marzo.
Il senatore BOSCETTO (PdL) informa che il Gruppo del Popolo della Libertà si sta adoperando
per elaborare un nuovo disegno di legge sulla base del testo del disegno di legge n. 2356,
d'iniziativa del senatore Quagliariello. In particolare, l'attenzione si concentra sull'ipotesi di
introdurre disposizioni anche per la Camera dei deputati, sulla suddivisione delle circoscrizioni in
collegi in modo da favorire un maggiore collegamento tra elettori ed eletti, sulla possibile
introduzione di una garanzia per la rappresentanza di genere, sulla verifica della congruità delle
soglie di sbarramento e sulle candidature plurime.
Il senatore BIANCO (PD) annuncia che anche il Gruppo del Partito Democratico intende
presentare un nuovo disegno di legge. Tuttavia, dal momento che vi è un evidente correlazione tra
la materia elettorale e le questioni di cui si dibatte in vista di una possibile riforma istituzionale, che
potrebbe investire la forma di governo e anche il sistema bicamerale, ritiene opportuno chiarire il
contesto entro il quale si svolge la discussione sulla riforma della legge elettorale, se cioè essa deve
limitarsi a una razionalizzazione dell'attuale disciplina ovvero proiettarsi in un quadro di mutati
equilibri tra le istituzioni della Repubblica.
Il PRESIDENTE osserva che le iniziative attualmente all'esame della Commissione e quelle
che potranno aggiungersi su proposta diretta dei Gruppi parlamentari presuppongono, allo stato, un
assetto istituzionale invariato.
Ritiene che, nel tempo necessario affinché maturino le indicazioni elaborate dai Gruppi
parlamentari, rappresentative del rispettivo orientamento politico sulle modifiche da apportare al
sistema elettorale, oltre al seguito della discussione generale sulla base delle proposte avanzate
finora e rappresentate in forma sintetica dal relatore Malan nelle sedute precedenti, potrebbe essere
utile un approfondimento - anche di natura tecnica - inerente a uno dei temi più dibattuti, quello che
si riassume nella questione del rapporto tra elettori ed eletti. Si tratta, infatti, del tema forse più
rilevante tra quelli emersi dopo la riforma del 2005 e comunque già presente anche con i precedenti
sistemi elettorali, ad esempio in riferimento alle candidature "imposte" nei collegi uninominali
(legge Mattarella) e alle note controindicazioni del voto di preferenza nel sistema anteriore: dal
costo delle campagne elettorali ai pericoli d'inquinamento del voto, specie in alcune aree del Paese,
ivi compreso il fenomeno del cosiddetto voto di scambio. Pertanto, una attività conoscitiva
concentrata in poche audizioni avrebbe il pregio di enucleare il tema da quello generale delle
formule elettorali, tenuto conto che le tecniche di selezione delle candidature e delle scelte offerte
agli elettori sono fungibili anche in contesti diversi in termini di meccanica della trasformazione dei
voti in seggi.
Infatti, è ben noto come siano possibili, e già sperimentate, formule maggioritarie, con o
senza una correzione proporzionale, come pure formule proporzionali, con o senza correttivi in
senso maggioritario, le une e le altre, in combinazioni diverse, con scelta individuale dei candidati
(collegio uninominale, voto di preferenza) o con scelta limitata a un numero ridotto di candidati
(collegi di piccole dimensioni) ovvero privi della possibilità di una scelta individuale o limitata a
pochi nomi o, ancora, con il concorso di più moduli di candidatura, ad esempio collegi uninominali
e liste "bloccate" o liste con voto di preferenza e, insieme, lista bloccata. Inoltre, sul tema si innesta
quello del riequilibrio nella rappresentanza di genere, che rileva al fine delle scelte di una tecnica di
selezione delle candidature in base al sesso. Dunque, a suo avviso, sarebbe utile, nel corso delle
prossime settimane, interpellare un gruppo di esperti, indicati dai Gruppi parlamentari, provvisti
delle cognizioni scientifiche ovvero di quelle derivanti da un'esperienza operativa, in merito ai
vantaggi e ai rischi di ciascuna soluzione, in sé considerata e nelle possibili, diverse combinazioni
che, riassumendo, possono essere compendiate, tra quelle desumibili dalle proposte avanzate finora,
nei termini seguenti: collegi uninominali; collegi plurinominali; voto di lista con preferenza; voto di
lista senza preferenza ma in lista "corta" di candidati; voto alternativo; collegi binominali
(uomo/donna); alternanza di genere nelle candidature o quote di genere nel novero complessivo
delle candidature, ad esempio per circoscrizione elettorale.
In conclusione, propone di convocare un'audizione di esperti dei sistemi elettorali e un'altra
audizione, di personalità di estrazione diversa, ad esempio il Procuratore nazionale antimafia e i
Prefetti di alcune province, che potranno fornire indicazioni utili sui possibili inconvenienti
derivanti da talune delle soluzioni indicate. Le audizioni potrebbero essere svolte in Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, con avviso di convocazione esteso
a tutti i senatori della Commissione e, naturalmente, con riunione aperta a quanti altri, tra i senatori,
vi abbiano interesse, assicurando la massima pubblicità possibile ai lavori, mediante la trasmissione
audiovisiva, debitamente autorizzata dal Presidente del Senato, e la disponibilità pubblica e
immediata dei documenti scritti che saranno forniti dagli esperti.
La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Legislatura 16º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 276 del 30/03/2011
SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 2 E CONNESSI (MATERIA ELETTORALE)
Il PRESIDENTE sollecita i Gruppi parlamentari a indicare tempestivamente i nomi degli esperti
da convocare in audizione, in relazione all'esame dei disegni di legge di riforma elettorale, con
riguardo ai meccanismi che assicurino un rapporto più diretto tra eletti ed elettori. Inoltre, assicura
che prenderà contatti con il Ministero dell'interno al fine di individuare un certo numero di Prefetti,
rappresentativi delle diverse parti del territorio nazionale, da convocare ugualmente per
un'audizione. Sarà, infine, interessata anche la Procura nazionale antimafia.
La Commissione prende atto.