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Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 La normativa per qualità dei servizi di distribuzione,...

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Autorità per l'energia elett rica e il gas 1 “La normativa per qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica nel periodo 2004- 2007” Ferruccio Villa AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Area consumatori e qualità del servizio Trento, federenergia – ASPE 10 maggio 2004 Questa presentazione non costituisce un documento ufficiale dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
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Page 1: Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 La normativa per qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dellenergia elettrica nel periodo 2004-2007.

Autorità per l'energia elettrica e il gas 1

“La normativa per qualità dei servizi di distribuzione,

misura e vendita dell’energia elettrica nel periodo 2004-

2007”

Ferruccio Villa

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GASArea consumatori e qualità del servizio

Trento, federenergia – ASPE10 maggio 2004

Questa presentazione non costituisce un documento ufficiale dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas

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Autorità per l'energia elettrica e il gas 2

Periodo di regolazione 2004-2007:processo di consultazione

1.PRIMO DOC.CONSULTAZ. REGOLAZIONE QUALITA’

Giu-03

2.AUDIZIONI PUBBLICHE

REGOLAZIONE QUALITA’

Lug-03

• Dati e analisi quantitative su effetti del primo periodo

• Obiettivi secondo periodo

• Opzioni alternative

• Spunti per la consultazione

3.SECONDO

DOC. CONS. REGOLAZIONE QUALITA’

Nov-03

• Schema dettagliato di provvedimento (continuità del servizio)

• Ulteriori opzioni a seguito osservazioni

• Range di valori numerici

4.TERZO DOC.CONSULTAZ. REGOLAZIONE QUALITA’

Gen-04

5.AUDIZIONIPUBBLICHE

REGOLAZIONE QUALITA’

Gen-04

• Rafforzamento obiettivo di convergenza livelli di qualità sul territorio nazionale

• Ulteriori opzioni a seguito osservazioni

• Range di valori numerici

D. 4/04 TESTO

INTEGRATO QUALITA’2004-07

Gen-04

• Comprende sia regolazione continuità che regolazione qualità commerciale

• Relazione tecnica disponibile.

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Autorità per l'energia elettrica e il gas 3

La deliberazione 4/04Parte I – regolazione della

continuità del servizioTitolo 2

Obblighi di registrazione delle interruzioni

Si applica a tutte le imprese distributrici.

La registrazione automatica, per le imprese con meno di 5.000 clienti, si applica dall’1 gennaio 2007.

Titolo 3

Indicatori di continuità del servizio

Si applica a tutte le imprese distributrici.

Titolo 4

Regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe

Si applica a tutte le imprese distributrici con più di 5.000 clienti. Obbligatoria per ambiti con più di 25.000 clienti, facoltativa per ambiti con meno di 25.000 clienti.

Titolo 5

Regolazione del numero delle interruzioni senza preavviso lunghe

Si applica a tutte le imprese distributrici con più di 5.000 clienti e con almeno un cliente di maggiori dimensioni.

Titolo 6

Contratti per la qualità Si applica a tutte le imprese distributrici con più di 5.000 clienti.

Titolo 7

Obblighi di servizio per le interruzioni con preavviso

Si applica a tutte le imprese distributrici con più di 5.000 clienti.

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Autorità per l'energia elettrica e il gas 4

Obiettivi della regolazione della continuità del servizio2000-2003

• Avvicinare il livello (medio) italiano di continuità a quelli di altri Stati membri dell’Unione europea

• Colmare i divari regionali esistenti in particolare tra le regioni del Centro-Nord e quelle del Sud, a parità di grado di concentrazione

• Mantenere i livelli di continuità già acquisiti in alcune aree di eccellenza.

2004-2007• Convergere su livelli

obiettivo al massimo in 3 periodi di regolazione

• Limitare il numero delle interruzioni annue subite dai clienti di maggiori dimensioni

• Semplificare la registrazione delle interruzioni

• Introdurre strumenti di mercato per adeguare il servizio a particolari esigenze di qualità (inclusa voltage quality)

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Autorità per l'energia elettrica e il gas 5

Continuità del servizio: confronto tra primo e secondo

periodo

Prossima consultazione per ridurre le interruzioni non localizzate

Nessun obbligo per le protezioni dei clienti

Meccanismo di contenimento del rischio

Rischio di volatilità per le imprese piccole

Eliminazione del meccanismo precedente e ammissibilità di recuperi oltre i livelli obiettivo

Meccanismo di riconoscimento dei costi di mantenimento della qualità a livelli ottimali

Incentivi basati sulla willingness to pay dei clienti per la continuità

Valore economico del miglioramento basato solo sui costi delle imprese

Contratti per la qualità come strumento di mercato

Regolazione senza elementi di mercato

Nuove regole sulla f. m. e incentivi a prevenire interruzioni da danni

Regolazione sulle interruzioni senza preavviso esclusi forza m. e danni

Regolaz. per std. generali + std. specifici per clienti AT e MT

Regolazione solo per standard generali

2004-20072000-2003

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Autorità per l'energia elettrica e il gas 6

Principali innovazioniRegolazione durata: livelli obiettivo

Livelli obiettivo: livelli che devono essere raggiunti da tutti gli ambiti al massimo in 3 periodi di regolazione:

•25 min (alta conc.)

•40 min (media conc.)

•60 min (bassa conc.)

Livelli tendenziali - Media concentrazioneLivello obiettivo: 40 min/cl; miglioramento annuo: max 20%; min: 2%

0

50

100

150

200

250

300

350

2002/03 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Min

uti

per

si p

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te B

T (

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ia b

ien

nal

e)

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Autorità per l'energia elettrica e il gas 7

Principali innovazioniRegolazione durata: interr.esterne

Regolazione facoltativa dal 2005: le imprese possono optare per includere in regolazione le interruzioni da cause esterne

•tendenziali rivisti con stock 2003-04

•semplificazione documentazione

03-04 04-05 05-06 06-07

Interruzioni di responsabilità dell’impresa

Interruzioni dovute a danni

da terzi

Livelllo obiettivo

Miglioramento richiesto: 2%-

20%.

Miglioramento richiesto: 2%.

02-03

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Autorità per l'energia elettrica e il gas 8

Livellotendenziale

Livelloeffettivo

Liv.naz.riferimento

Principali innovazioniReg. durata: recuperi oltre

liv.obiett.Periodo 2000-2003

Periodo 2004-2007

Incentivo in caso di mantenimento nell’anno successivo di un livello migliore della qualità ottimale

Estensione dei recuperiSoppressione del meccanismo precedente

Incentivo per miglioramento

(recuperi)

Livello.obiettivo

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Autorità per l'energia elettrica e il gas 9

Principali innovazioniSemplificazione interruzioni forza

magg. Reggio Emilia

13 dicembre 2001Metodo probabilistico a due stadi:

• tempo medio di ripristino elevato (a sinistra della linea rossa)

> μCAIDI + σCAIDI

• contributo eccezionale all’indicatore di riferimento (sopra la linea verde)

> μSAIDI + 3σSAIDI

• comunque ammesso 1 giorno/anno

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Autorità per l'energia elettrica e il gas 10

Più in dettaglio - registrazione

•Criteri di registrazione: di utenza, di accorpamento con la durata netta, di unicità della causa e dell’origine.

•Grado di concentrazione e censimento 2001.• Introduzione dell’origine “sistema elettrico” e

semplificazione nella registrazione dei distacchi programmati e dei blackouts:

• durata teorica del piano di distacco (DIPRO);• istante di fine convenzionale quando almeno il

90% dell’utenza è stato rialimentato, senza evidenze del sistema di telecontrollo (Blackouts);

• stima del numero di clienti BT disalimentati in base all’assetto standard della rete (DIPRO, Blackouts);

• le interruzioni dei giorni in cui si manifestano DIPRO e Blackouts non contribuiscono alla formazione degli indici utilizzati per valutare l’esito dei controlli tecnici;

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Autorità per l'energia elettrica e il gas 11

Più in dettaglio - registrazione

• Introduzione della registrazione mediante ordine funzionale al sistema di telecontrollo (facoltativa);

•Rinvio all’1 gennaio 2007 degli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni per le imprese con meno di 5.000 clienti.

•Registrazione delle interruzioni brevi in assetto reale di rete dal 2006.

•Registrazione del numero esatto di clienti BT disalimentati dal 2008.

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Autorità per l'energia elettrica e il gas 12

Più’ in dettaglio – invio dati all’Autorità

•A partire dal 2005, relativamente ai dati di continuità del 2004, ai dati di continuità dovrà essere allegata una copia elettronica delle principali informazioni del registro delle interruzioni (l’Autorità preparerà il modello).

•Nel corso del 2004 gli Uffici dell’Autorità richiederanno alle imprese distributrici i dati principali del registro delle interruzioni degli ambiti territoriali che saranno sottoposti a controlli tecnici.

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Autorità per l'energia elettrica e il gas 13

Più in dettaglio – regolazione della durata delle interruzioni senza

preavviso lunghe•Esclusione delle imprese con meno di 5.000 clienti

BT. Regolazione facoltativa per gli ambiti con numero di clienti BT compreso tra 5.000 e 25.000.

• Facoltà per le imprese di accorpare gli ambiti (purchè appartenenti alla stessa regione e con lo stesso grado di concentrazione).

• Facoltà di presentare istanza entro il 31 marzo 2004 per il rinvio all’1 gennaio 2005 per l’unificazione degli ambiti territoriali nei Comuni nei quali si è proceduto all’unificazione delle reti.

•Le imprese con più di 5.000 clienti BT che avevano richiesto l’esenzione temporanea dagli obblighi di registrazione automatica e che non si sono adeguate sono passibili di procedimento sanzionatorio.

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Piu’ in dettaglio – regolazione della durata delle interruzioni

senza preavviso lunghe• Introduzione dei livelli obiettivo (25 minuti per AC,

40 minuti per MC, 60 minuti per BC) da raggiungere entro tre periodi di regolazione e soppressione dei livelli nazionali di riferimento.

•Livelli tendenziali:

j = max [1-(LivObk/LivPartj)1/12; 2%]

T2004,j = max [LivPartj*(1-j); LivObk]

T2005,j = max [T2004,j *(1-j); LivObk]

T2006,j = max [T2006,j *(1-j); LivObk]

T2007,j = max [T2006,j *(1-j); LivObk]

• Il livello di partenza è pari alla media mobile biennale 2002-2003 dell’indicatore di riferimento.

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Autorità per l'energia elettrica e il gas 15

Piu’ in dettaglio – regolazione della durata delle interruzioni

senza preavviso lunghe• Incentivi e penalità:

• parametro c espressione della WTP (utilizzo per l’anno 2004 del valore c1 anche per l’energia consumata dai clienti domestici);

• utilizzata tutta l’energia MT e BT per il calcolo degli incentivi e delle penalità;

• Incentivi per ambiti territoriali con livelli di continuità migliori dei livelli obiettivo: estensione dei recuperi aggiuntivi di continuità al di sotto dei livelli obiettivo.

• Introduzione di un meccanismo di contenimento degli incentivi e delle penalità.

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Piu’ in dettaglio – regolazione della durata delle interruzioni

senza preavviso lunghe•Franchigia:

• confermata +/-5%, con un minimo di 2 minuti per AC, 4 minuti per MC e 6 minuti per AC; non si applica in diminuzione se il livello tendenziale coincide con il livello obiettivo;

• pari a +5%/-10% per gli ambiti che nel 2003 non hanno raggiunto il livello tendenziale (maggiorato del 10%);

• incrementata di 1 minuto per AC, 2 minuti per MC, 3 minuti per BC in aumento al livello tendenziale per le imprese che nel corso del periodo 2004-2007 adottano un sistema di rilevazione del numero esatto di clienti BT disalimentati.

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Piu’ in dettaglio – regolazione della durata delle interruzioni

senza preavviso lunghe

•Meccanismo di contenimento delle penalità relative agli anni 2004 e 2005.

• penalità per l’anno 2004 diluita in tre rate negli anni 2005, 2006 e 2007;

• se negli anni 2005, 2006 o 2007 viene raggiunto il livello tendenziale, la rata di penalità viene annullata;

• penalità per l’anno 2005 diluita in tre rate negli anni 2005, 2006 e 2007. Deve essere pagata la rata relativa al 2005, mentre se negli anni 2006 o 2007 viene raggiunto il livello tendenziale, la rata di penalità viene annullata.

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Autorità per l'energia elettrica e il gas 18

Piu’ in dettaglio – regolazione della durata delle interruzioni

senza preavviso lunghe•Controlli tecnici (riduzione della penalizzazione in

caso di esito negativo del controllo e semplificazione degli indici):

• soppressione dell’indice di accuratezza;• indice di precisione compreso tra 0 e +3%;• semplificazione dell’indice di correttezza per le

imprese che adottano il metodo probabilstico e la regolazione delle interruzioni dovute a cause esterne;

• introduzione dell’indice di sistema di registrazione ISR (al di sotto del 95% gli incentivi vengono moltiplicati per ISR fino alla metà del valore iniziale, le penalità divise per ISR, fino al doppio del valore iniziale);

•Neutralizzazione delle interruzioni avvenute nel mese di gennaio 2004.

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Autorità per l'energia elettrica e il gas 19

Principali innovazioniRegolazione numero: standard

specificiStandard specifici: massimo numero di interruzioni per singolo cliente (dal 2006 per clienti AT e MT di maggiore dimensione):

•1 int.lunga/anno (AT)•3 int.lunghe/anno(MT, alta conc.)

•4 int.lunghe/anno(MT, media conc.)

•5 int.lunghe/anno(MT, bassa conc.)

Italia AC MC BC <=2 88 77 73 <=3 94 86 83 <=4 97 91 88 <=5 98 93 92 <=6 99 95 95 >=7 100 100 100

Escluse interruzioni per danni di terzi, forza maggiore, origine RTN/AT e sistema elettrico

% campione clienti MT P>=100 kW, anno 2002

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Più in dettaglio – regolazione numero

•Si applica alle imprese con più di 5.000 clienti finali e con almeno un cliente di maggiore dimensione.

•Penalizzazione in caso di mancato rispetto standard specifici:

m

j

ns

si

ijPMIVpP1

);2min(

1

•PMI = potenza media interrotta, pari al 70% della potenza disponibile;

•Vp = 2,5 - 2 €/kW interrotto (per scaglioni di potenza) per clienti MT, 1 €/kW per clienti AT;

•Calcolata separatamente per i clienti AT e MT;

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Autorità per l'energia elettrica e il gas 21

Più in dettaglio – regolazione numero

•Determinazione con successivo provvedimento, a seguito di consultazione, di alcuni aspetti che completano la regolazione del numero:

• indennizzi a favore dei clienti di maggiore dimensione;

• requisiti tecnici dei dispositivi di protezione dei clienti di maggiore dimensione affinchè abbiano diritto agli indennizzi automatici;

• termini oltre i quali i clienti di maggiore dimensione che non adeguano le protezioni dei propri impianti ai requisiti tecnici saranno tenuti al pagamento di un corrispettivo;

• ammontare e destinazione dei corrispettivi;• eventuali altre misure finalizzate a promuovere

l’eliminazione delle interruzioni non localizzate.

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Autorità per l'energia elettrica e il gas 22

Principali innovazioniContratti per la qualità

Caratteristiche dei contratti per la qualità:

• Livello di qualità concordata

• Premio annuo pagato dal cliente (per l’impresa distrib. non rientra nel vincolo ai ricavi)

• Rimborso al cliente nel caso di mancato rispetto del livello di qualità concordata

Introduzione di elementi di mercato nel rapporto tra imprese

distributrici e clienti sia del mercato libero che del mercato

vincolato.Facoltà di stipulare “contratti per la qualità” tra imprese e clienti,

attraverso clausole personalizzabili e aggiuntive al

contratto di trasporto, finalizzati ad un ulteriore miglioramento

della continuità del servizio e della qualità della tensione.

I clienti di maggiore dimensione che non aderiscono sono comunque protetti dagli

standard specifici

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Più in dettaglio – contratti per la qualità

•Si applicano alle imprese con più di 5.000 clienti BT.

•Possono essere stipulati con i clienti finali, i clienti grossisti ed altre utenze quali produttori, autoproduttori e imprese distributrici interconnesse, nel rispetto dei criteri fissati dall’Autorità.

•Non possono avere ad oggetto la pattuizione di livelli di qualità inferiori a quelli definiti dall’Autorità.

•Sono esclusi dai ricavi ammessi dal vincolo V1.

•Devono avere evidenza contabile separata.

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Più in dettaglio – contratti per la qualità

•Le imprese distributrici, su richiesta dei clienti, hanno l’obbligo di installare un registratore individuale di interruzioni conforme alle norme tecniche vigenti CEI EN 50160 e CEI EN 61000-4-30 (con costi a carico del cliente). Le registrazioni possono essere estese anche ai parametri che caratterizzano la qualità della tensione (es. buchi di tensione) ai fini dei contratti per la qualità. Gli stessi clienti di maggiori dimensioni hanno facoltà di installare un proprio registratore purchè conforme alle norme tecniche vigenti CEI EN 50160 e CEI EN 61000-4-30.

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Autorità per l'energia elettrica e il gas 25

•Dati da fornire all’Autorità:• nome del cliente, ambito territoriale e

attività svolta;• livello di tensione e potenza disponibile;• data di stipula, data di decorrenza e durata

del contratto;• indicatori di qualità e livelli di qualità

concordata oggetto del contratto;• modalità di registrazione;• ammontare dei premi versati;• ammontare degli indennizzi riconosciuti al

cliente finale.

Più in dettaglio – contratti per la qualità

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Autorità per l'energia elettrica e il gas 26

Interruzioni con preavviso

•Preavviso da comunicare almeno 24 ore prima dell’interruzione.

•Con modalità adeguate ad assicurare l’informazione dei clienti interessati.

•Il preavviso deve contenere la data di comunicazione del preavviso, la data dell’interruzione, l’istante di inizio previsto e l’istante di fine previsto.

•Tolleranza di 5 minuti in anticipo rispetto all’istante di inizio e in eccesso rispetto all’istante di fine.

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La deliberazione 4/04Parte II – regolazione della qualità

commercialeEsercenti con più di 5.000 clienti

La parte II si applica integralmente.

Esercenti con numero di clienti compreso tra 3.000 e 5.000

Si applicano tutti e solo gli standard specifici.

Gli esercenti non devono comunicare i dati all’Autorità (art. 72) e non sono tenuti all’informazione ai clienti per la qualità commerciale (art. 73).

Esercenti con numero di clienti compreso tra 1.000 e 3.000

Si applicano solo alcuni standard specifici:-tempo di attivazione-tempo di riattivazione

-tempo di rettifica fatturazione

-tempo di ripristino della fornitura per guasto al gruppo di misura

Gli esercenti non devono comunicare i dati all’Autorità (art. 72) e non sono tenuti all’informazione ai clienti per la qualità commerciale (art. 73).

Esercenti con meno di 1.000 clienti

Non si applica la parte II.

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Autorità per l'energia elettrica e il gas 28

Obiettivi della regolazione della qualità commerciale

• Tutelare i diritti dei clienti attraverso livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica e indennizzi automatici per il cliente in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità per cause imputabili all’esercente.

• Assicurare una corretta ed omogenea registrazione delle prestazioni richieste dai clienti per disporre di indicatori di qualità commerciale affidabili, comparabili e verificabili e per consentire una adeguata informazione ai clienti in merito alla tempestività di esecuzione delle prestazioni richieste.

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Autorità per l'energia elettrica e il gas 29

Qualità commerciale: confronto tra primo e secondo periodo

Semplificazione: standard unificato per lavori con preventivi predetermin.

Monitoraggio qualità servizi telefonici: attese, livello servizio

Nessuno standard per qualità servizi telefonici (call center)

Nuovo standard: tempo max pagamento rettifiche fatturazione

Standard generale rettifiche fatturazione solo per accertamento rettifica

Nuovo standard: tempo max ripristino guasti gruppo misura

Nessuno standard su ripristino del servizio dopo guasti

Aggiornamento degli standard basato su dati disponibili 2000-2002

Determinazione degli standard (Carte dei servizi, analisi aspettative)

Std. ripartiti tra distributore, opera-tore di misura e venditore

Standard ripartiti tra distributore e venditore

Regolazione per standard generali + specifici con indennizzi

Regolazione per standard generali + specifici con indennizzi

2004-20072000-2003

Page 30: Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 La normativa per qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dellenergia elettrica nel periodo 2004-2007.

Autorità per l'energia elettrica e il gas 30

Prestazione Servizio di distribuzione

Servizio di misura

Servizio di vendita

Tempo di preventivazione♦

   

Tempo di esecuzione lavori semplici e complessi♦

   

Tempo di attivazione della fornitura♦

   

Tempo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente

♦   

Tempo di riattivazione della fornitura per cessata morosità♦

   

Fascia di puntualità per gli appuntamenti con i richiedenti♦

   

Tempo per la verifica della tensione di fornitura♦

   

Tempo di risposta motivata ai reclami e richieste di informazione scritti

♦ ♦ ♦

Tempo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura

 ♦

 

Tempo per l’effettuazione della verifica del gruppo di misura

 ♦

 

Numero annuo di letture e autovetture per cliente finale 

♦ 

Tempo di rettifica di fatturazione   

Qualità dei servizi telefonici   

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Autorità per l'energia elettrica e il gas 31

Qualità commerciale

•Preventivazione ed esecuzione di lavori.•Attivazioni, disattivazioni e riattivazioni:

• confermato lo standard di 5 giorni per i clienti BT;

• modificato da 10 a 5 giorni lo standard per i clienti MT;

• Gli esercenti il servizio di vendita devono informare gli esercenti il servizio di distribuzione se si tratta di una riattivazione in seguito a sospensione per morosità.

•Rettifiche di fatturazione: trasformazione dello standard generale in specifico (90 giorni solari per i clienti BT, 60 giorni solari per i clienti MT).

Page 32: Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 La normativa per qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dellenergia elettrica nel periodo 2004-2007.

Autorità per l'energia elettrica e il gas 32

•Verifica tecnica della tensione. Nel caso di verifica da condurre secondo la norma EN 50160 i 10 giorni intercorrono tra la richiesta del cliente a l’inizio della registrazione.

•Reclami e richieste di informazioni: separazione dei reclami scritti inerenti il servizio telefonico.

•Appuntamenti personalizzati: mantenimento dello standard specifico e soppressione dello standard generale.

•Ripristino di guasti dei misuratori:• 3 ore dalle 8.00 alle 18.00 nei giorni

lavorativi;• 4 ore dalle 18.00 alle 8.00 nei giorni

lavorativi e nei giorni non lavorativi (…).

Qualità commerciale

Page 33: Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 La normativa per qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dellenergia elettrica nel periodo 2004-2007.

Autorità per l'energia elettrica e il gas 33

•Non introdotto standard generale relativo al tempo massimo per la sostituzione del misuratore con un misuratore conforme alle specifiche previste per i clienti del mercato libero.

•Monitoraggio della qualità dei servizi telefonici, a partire dall’1 luglio 2004, per gli esercenti con più di 100.000 clienti finali, anche multiservizi. Non sono incluse le chiamate per la segnalazione dei guasti alle imprese distributrici.

•Soppresso standard generale relativo ai conguagli di fatturazione.

•Aggiornamento degli indennizzi automatici.

Qualità commerciale

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Autorità per l'energia elettrica e il gas 34

Clienti BT Clienti MT

Tempo massimo di preventivazione per l’esecuzione di lavori sulla rete BT

20 gg. lavorativi

n.a.

Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici

15 gg. lavorativi

30 gg. lavorativi

Tempo massimo di attivazione della fornitura 5 gg. lavorativi

5 gg. lavorativi

Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente

5 gg. lavorativi

7 gg. lavorativi

Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità

1 giorno feriale

1 giorno feriale

Fascia massima di puntualità per appuntamenti personalizzati

3 ore 3 ore

Riassumendo: standard specifici per gli esercenti il servizio di

distribuzione

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Autorità per l'energia elettrica e il gas 35

Riassumendo: standard specifici per gli esercenti il servizio di

misuraClienti BT Clienti MT

Tempo massimo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura

3 ore (1)

4 ore (2)

n.a.

(1) Richieste pervenute nei giorni lavorativi dalle 8.00 alle 18.00,(2) Richieste pervenute nei giorni non lavorativi o nei giorni lavorativi dalle

18.00 alle 8.00.

Clienti BT Clienti MT

Tempo massimo di rettifica di fatturazione 90 gg. solari 60 gg. solari

Riassumendo: standard specifici per gli esercenti il servizio di

vendita

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Autorità per l'energia elettrica e il gas 36

Clienti BT Clienti MT

Percentuale minima di richieste di preventivi per l’esecuzione di lavori sulla rete MT messi a disposizione entro il tempo massimo di 40 gg. lavorativi

n.a. 90%

Percentuale minima di richieste di esecuzione di lavori complessi realizzati entro il tempo massimo di 60 gg. lavorativi

85% 90%

Percentuale minima di esiti di verifiche della tensione di fornitura su richiesta del cliente messi a disposizione entro il tempo massimo di 10 gg. lavorativi

90% 95%

Percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte messe a disposizione entro il tempo massimo di 20 gg. lavorativi

90% 95%

Riassumendo: standard generali per gli esercenti il servizio di

distribuzione

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Autorità per l'energia elettrica e il gas 37

Clienti BT Clienti MT

Percentuale minima di esiti di verifiche del gruppo di misura su richiesta del cliente messi a disposizione entro il tempo massimo di 10 gg. lavorativi

90% 95%

Percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte messe a disposizione entro il tempo massimo di 20 gg. lavorativi

90% 95%

Clienti BT domestici a fatturazione bimestrale

Clienti BT non domestici a fatturazione bimestrale

Percentuale minima di clienti finali con numero annuo di letture e autoletture non inferiore a 1

95% 95%

Riassumendo: standard generali per gli esercenti il servizio di

misura

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Autorità per l'energia elettrica e il gas 38

Riassumendo: standard generali per gli esercenti il servizio di

venditaClienti BT Clienti MT

Percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte messe a disposizione entro il tempo massimo di 20 gg. lavorativi

90% 95%

Qualità dei servizi telefonici (*) (*)

(*) Da definire in seguito al monitoraggio: - tempo medio di attesa telefonica - tempo medio di rinuncia per eccessiva attesa telefonica

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Autorità per l'energia elettrica e il gas 39

•La Parte II della 4/04 si applica a partire dall’1 febbraio 2004.

•Gli standard specifici relativi al tempo massimo di esecuzione di lavori semplici, limitatamente ai clienti MT, e al ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura si applicano dall’1 gennaio 2005 per gli esercenti con più di 5.000 clienti e dall’1 gennaio 2006 per gli esercenti con meno di 5.000 clienti.

•Lo standard specifico relativo alle rettifiche di fatturazione si applica a tutti gli esercenti a partire dall’1 febbraio 2004.

•Il monitoraggio della qualità dei servizi telefonici si applica agli esercenti con più di 100.000 clienti a partire dall’1 luglio 2004.

Date di decorrenza

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Autorità per l'energia elettrica e il gas 40

Grazie per l’attenzione!

www.autorita.energia.it

Per ulteriori informazioni:


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