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Avv. Luigi Goglia Il design: la tutela nella prassi.

Date post: 02-May-2015
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Avv. Luigi Goglia Il design: la tutela nella prassi
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Page 1: Avv. Luigi Goglia Il design: la tutela nella prassi.

Avv. Luigi Goglia

Il design:la tutela nella

prassi

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I titoli di protezione

• Il modello nazionale italiano Competente per la registrazione: UIBM, Roma• Il modello internazionaleCompetente per la registrazione: WIPO, Ginevra• Il modello comunitario: Competente per la registrazione: UAMI Alicante• Il diritto d’autore: (“LdA”, legge 633/41) i prodotti di

design che abbiano “carattere creativo e valore artistico” sono tutelati dal momento della loro creazione fino a 70 anni dopo la morte del loro autore.

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Oggetto di registrazione

• l'aspetto dell'intero prodotto o • parte del prodotto che risulta, in particolare, dalle:

– caratteristiche delle linee, – dei contorni, – dei colori, – della forma, – della struttura superficiale ovvero – dei materiali del prodotto stesso ovvero – del suo ornamento, – a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere

individuale.

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Presupposti della registrazione a)

NovitàNessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla:

- data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero,

- qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

- I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

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Divulgazione• reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo

in commercio o altrimenti reso pubblico, – a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore

interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della domanda o priorità rivendicata

• non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

GRACE PERIOD• non si considera reso accessibile al pubblico se divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un

qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima

• Nessuna divulgazione se reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.

TUTELA FIERISTICA• Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente

riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.

• Tale principio è stato abrogato dall'articolo 19 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

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Presupposti della registrazione b)

Carattere individuale l'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato differisce da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima: - della data di presentazione della domanda di registrazione o- prima della data di priorità rivendicataNell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà

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Diritti conferiti dal disegno o modello italiano

• La registrazione conferisce il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza consenso del titolare.

• Costituiscono in particolare atti di utilizzazione:– la fabbricazione, – l'offerta, – la commercializzazione, – l'importazione, – l'esportazione o – l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero

la detenzione di tale prodotto per tali fini.• I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a

qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.

• Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello.

• Durata: cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Proroghe: possibili fino ad un massimo di venticinque anni

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Un esempio di violazione di un modello

Modello prodotto della resistente

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Un esempio di una violazione di un diritto d’autore

Originale Violazione

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La tutela del design industrialecumulo di tutela

Diritto d’autore oppure modello industriale ?

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Differenze tra modello registrato e diritto d’autore

• Il livello di creatività necessario per il modello registrato è inferiore a quello richiesto dal diritto d’autore ma anche la durata massima di 25 anni è inferiore alla durata di 70 anni dalla morte dall’autore

• La tutela conferita dal modello non si estende a qualunque rielaborazione ma solo a quelle che producano la medesima “impressione generale”.

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Lo sviluppo della tutela autoristica

• Una volta: requisito della «scindibilità» e tutela per 70 anni dopo la morte dell’autore

• I tribunali negavano quasi sempre che un prodotto di design possedesse il requisito della scindibilità

• Si sviluppò un intero settore specializzato a produrre copie dei prodotti di industrial design altrui.

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La Direttiva 98/71/CE

• Art. 17: invito all’Italia di abolire il requisito della «scindibilità»

• La risposta del Governo Italiano: d. lgs. 95/2001 che entrò in vigore il 19 aprile 2001.

• Ora tutte “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico” (art. 2 co. 1 n. 10 LdA) godono della tutela di diritto d’autore.

• Nessun dubbio sulla tutelabilità autoristica dell’industrial design fino a 70 anni p.m.a.

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La reazione dell’industria specializzata e la risposta del governo italiano

Sotto la pressione dell’industria specializzata arrivano due limitazioni del diritto d’autore:

• D. lgs. 164/2001 • Legge 273/2002.

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Le imitazioni introdotte dal d.lgs. 164/2001 e dalla legge 273/2002

• la tutela autoristica del design non opera, per un periodo di dieci anni dal 19 aprile 2001 – per chi, prima di tale data, aveva “intrapreso la

fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio”.

• Conseguenza: possibilità per l’industria specializzata di smaltire le scorte!

• Limitazione della durata del diritto d’autore a 25 anni p.m.a.

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La risposta dell’UE

• Procedura d’infrazione (n. 4088 del 2005) avviata dalla Commissione Europea (CE) in quanto «la direttiva 98/71/CE non contiene nessuna norma che possa consentire una moratoria della tutela d’autore per le opere di disegno industriale».

• Compromesso: l’Italia si impegna a– riportare a settant’anni la durata della tutela

autoristica concessa alle opere del disegno industriale;

– eliminare la moratoria decennale.

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L’ «attuazione» del governo italiano del compromesso

• Elevazione da 25 a 70 anni della tutela autoristica (Art. 4 comma 4 lett. a) D.l. 10/2007

Tuttavia, contemporaneamente• Ampliamento della moratoria: • Esenzione di tutela per tutti i prodotti che “erano oppure erano

divenuti di pubblico dominio” anteriormente al 19 aprile 2001. Quindi:

• Eliminazione della limitazione a dieci anni • Eliminazione della previa limitazione soggettiva alle persone

che avevano intrapreso la produzione prima del 19 aprile 2001.

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Pezzi di ricambio

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Ancora sui modelli

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Modello pentola Alessi

Page 25: Avv. Luigi Goglia Il design: la tutela nella prassi.

Modello Fissler in dedotta contraffazione

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Il modello e il marchio

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Trib.Bologna, 17.03.2009

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