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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER IL … · delibera ANAC n.32 del 20 gennaio 2016. ART.2...

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1 AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER IL REPERIMENTO DI POSTI PER L’ACCOGLIENZA DI PERSONE IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ SOCIALE NEL PERIODO INVERNALE 2017-2018 (preliminare ad affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e b) del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016) approvato con Determinazione Dirigenziale n. QE/4300 del 6 dicembre 2017 Roma Capitale Assessorato alla Persona, alla Scuola e Comunità Solidale/Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, Direzione Accoglienza ed Inclusione, U.O. Sistemi di Accoglienza, con Determinazione Dirigenziale QE/3431 del 05/10/2017 e Determinazione Dirigenziale 3432 del 05/10/2017 ha dato corso a n. 2 procedure negoziate per l’avvio dei servizi di accoglienza diurna (H4 e H9) e notturna (H15 e H24 del cd ”piano inverno) per persone senza dimora che nel periodo invernale sono maggiormente esposte a condizioni di rischio per la propria sopravvivenza. Le suddette procedure hanno consentito di reperire il numero programmato dall’Amministrazione di posti in accoglienza diurna. La disponibilità di posti in accoglienza notturna invece risulta fortemente insufficiente per coprire il fabbisogno richiesto e preventivato dall’Amministrazione al fine di potenziare i servizi di accoglienza ordinaria. Stante la generale insufficienza delle strutture di accoglienza notturna nel territorio cittadino, alcuni Municipi risultano totalmente sforniti di servizi per le persone in condizioni di grave marginalità. Preso atto di quanto sopra, in considerazione del sopraggiunto periodo invernale e del conseguente abbassamento delle temperature, si ritiene necessario ed urgente procedere all’avvio di una ulteriore procedura di indagine di mercato rivolta alla più ampia platea di partecipanti. Che tale procedura nel caso di specie dovrà essere orientata al forte coinvolgimento della comunità locale e della solidarietà cittadina nelle sue diverse emanazioni e, in grado di mettere a disposizione posti per l’ ospitalità notturna (h15 ed h24) in strutture di accoglienza anche di piccole dimensioni gestite da operatori economici, Enti del Terzo Settore, dell’Associazionismo e del Volontariato, nonché degli enti ecclesiali di cui all’art.7 del presente avviso. Tali strutture in una logica di capillarità a livello territoriale dovranno prevedere la prima accoglienza per persone in condizioni di grave marginalità sociale presenti in città, nonché persone migranti senza dimora temporaneamente presenti. A tal fine, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si richiede agli enti che abbiano in attivo o che intendano attivare nel territorio cittadino idonee strutture di accoglienza con caratteristiche conformi al presente avviso, di presentare una proposta progettuale con offerta di posti, sulla base delle indicazioni di seguito riportate. Roma Capitale si riserva di procedere ai conseguenti affidamenti previa verifica dell’idoneità dell e strutture e della qualità complessiva delle proposte presentate. Il presente avviso ha carattere meramente esplorativo e non è in alcun modo impegnativo e vincolante per l’Amministrazione, alla prosecuzione della procedura per i relativi affidamenti. ART.1 - FINALITA’ DELL’INDAGINE DI MERCATO L’obiettivo è quello di offrire, alle persone fragili un’accoglienza cd a “bassa soglia”, secondo un modello di accoglienza il più possibile diffuso e distribuito sul territorio, in grado di fornire riparo e ristoro nelle ore più fredde, ovvero nelle ore serali e notturne all’interno di un contesto che sappia valorizzare e stimolare la cura di sé e dell’ambiente ospitante. Il progetto mira anche ad individuare, formulare e avviare un percorso a breve termine per il recupero delle capacità/possibilità di autonomia della persona in stretta connessione con i Servizi Sociali Municipali o di altre città e in collegamento con le istituzioni territorialmente competenti
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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER IL REPERIMENTO DI POSTI PER L’ACCOGLIENZA DI PERSONE IN CONDIZIONI

DI MARGINALITÀ SOCIALE NEL PERIODO INVERNALE 2017-2018 (preliminare ad affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e b)

del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016)

approvato con Determinazione Dirigenziale n. QE/4300 del 6 dicembre 2017

Roma Capitale – Assessorato alla Persona, alla Scuola e Comunità Solidale/Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, Direzione Accoglienza ed Inclusione, U.O. Sistemi di Accoglienza, con Determinazione Dirigenziale QE/3431 del 05/10/2017 e Determinazione Dirigenziale 3432 del 05/10/2017 ha dato corso a n. 2 procedure negoziate per l’avvio dei servizi di accoglienza diurna (H4 e H9) e notturna (H15 e H24 del cd ”piano inverno” ) per persone senza dimora che nel periodo invernale sono maggiormente esposte a condizioni di rischio per la propria sopravvivenza. Le suddette procedure hanno consentito di reperire il numero programmato dall’Amministrazione di posti in accoglienza diurna. La disponibilità di posti in accoglienza notturna invece risulta fortemente insufficiente per coprire il fabbisogno richiesto e preventivato dall’Amministrazione al fine di potenziare i servizi di accoglienza ordinaria. Stante la generale insufficienza delle strutture di accoglienza notturna nel territorio cittadino, alcuni Municipi risultano totalmente sforniti di servizi per le persone in condizioni di grave marginalità. Preso atto di quanto sopra, in considerazione del sopraggiunto periodo invernale e del conseguente abbassamento delle temperature, si ritiene necessario ed urgente procedere all’avvio di una ulteriore procedura di indagine di mercato rivolta alla più ampia platea di partecipanti. Che tale procedura nel caso di specie dovrà essere orientata al forte coinvolgimento della comunità locale e della solidarietà cittadina nelle sue diverse emanazioni e, in grado di mettere a disposizione posti per l’ ospitalità notturna (h15 ed h24) in strutture di accoglienza anche di piccole dimensioni gestite da operatori economici, Enti del Terzo Settore, dell’Associazionismo e del Volontariato, nonché degli enti ecclesiali di cui all’art.7 del presente avviso. Tali strutture in una logica di capillarità a livello territoriale dovranno prevedere la prima accoglienza per persone in condizioni di grave marginalità sociale presenti in città, nonché persone migranti senza dimora temporaneamente presenti. A tal fine, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si richiede agli enti che abbiano in attivo o che intendano attivare nel territorio cittadino idonee strutture di accoglienza con caratteristiche conformi al presente avviso, di presentare una proposta progettuale con offerta di posti, sulla base delle indicazioni di seguito riportate. Roma Capitale si riserva di procedere ai conseguenti affidamenti previa verifica dell’idoneità delle strutture e della qualità complessiva delle proposte presentate.

Il presente avviso ha carattere meramente esplorativo e non è in alcun modo impegnativo e vincolante per l’Amministrazione, alla prosecuzione della procedura per i relativi affidamenti. ART.1 - FINALITA’ DELL’INDAGINE DI MERCATO L’obiettivo è quello di offrire, alle persone fragili un’accoglienza cd a “bassa soglia”, secondo un modello di accoglienza il più possibile diffuso e distribuito sul territorio, in grado di fornire riparo e ristoro nelle ore più fredde, ovvero nelle ore serali e notturne all’interno di un contesto che sappia valorizzare e stimolare la cura di sé e dell’ambiente ospitante. Il progetto mira anche ad individuare, formulare e avviare un percorso a breve termine per il recupero delle capacità/possibilità di autonomia della persona in stretta connessione con i Servizi Sociali Municipali o di altre città e in collegamento con le istituzioni territorialmente competenti

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e la rete informale delle risorse attraverso una costante azione di empowerment e nel contempo sappia garantire ogni più utile azione di tutela e protezione sociale. Tali azioni costituiscono potenziamento e completamento dei servizi di accoglienza notturni già attivi. I servizi oggetto del presente invito rientrano tra quelli dell’allegato IX del D. Lgs. 50/2016 (categoria 25, servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi), di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1) lettera d). La cornice normativa di riferimento, entro cui sviluppare l'offerta progettuale, è la seguente:

lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e s.m.i.;

il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e s.m.i.;

la legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

L.R. 20 agosto 2016 n.11, recante “Sistema integrato degli interventi e Servizi Sociali della Regione Lazio”;

L.R. Lazio 41/2003, recante “Norme in materia di autorizzazioni all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali”;

DGR Lazio n. 1304 del 2004, “Requisiti rilascio autorizzazione mensa sociale, accoglienza notturna, servizi per la vacanza, servizi di pronto intervento assistenziale e centri diurni”;

DGR Lazio n. 1305 del 2004, “Requisiti delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale previste dalla legge reg. n. 41 del 2003";

DGR Lazio 24 marzo 2015, n. 124, "Requisiti per l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio";

DGR Lazio 24 marzo 2015, n. 125 "Modifiche alla DGR 1304/2004: "Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di Mensa sociale e accoglienza notturna, i Servizi per la vacanza, i Servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale e dei Centri diurni, di cui all'articolo 2, lettera a), punto 2 della L.R. n. 41/03";

“Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia emanate dal Ministero del Lavoro e dell’Inclusione Sociale” approvate dalla Conferenza Unificata in data 5.11.2015;

“Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”, approvate con delibera ANAC n.32 del 20 gennaio 2016. ART.2 DURATA DEL SERVIZIO E DESTINATARI DEGLI INTERVENTI Il Servizio di accoglienza per il periodo invernale avrà avvio, presumibilmente, dal 1 gennaio 2018 al 30 aprile 2018 (120 giorni) Destinatari degli interventi sono persone maggiorenni italiane, straniere e apolidi, migranti in transito, residenti e non residenti, con gravi problematiche psicosociali; persone senza fissa dimora in situazione di emergenza, prive di riferimenti familiari in grado di supportarli: adulti singoli privi del necessario supporto familiare definitivo e/o temporaneo; nuclei familiari in gravissime condizioni di fragilità (solo per strutture H24); adulti singoli per i quali la permanenza nel proprio nucleo famigliare contrasti con il personale sviluppo e il piano d’intervento personalizzato curato dai servizi sociali; adulti senza dimora in stato di fragilità socio-sanitaria. L’accoglienza e la permanenza nelle strutture potrà avvenire solo e unicamente a seguito di autorizzazione della U.O. Sistemi di Accoglienza, operata tramite la Sala Operativa Sociale (S.O.S.). ART. 3 – PROCEDURA La presente indagine di mercato ha ad oggetto servizi sociali ricompresi nell’allegato IX del D. Lgs. del 18.04.2016 n. 50, ed è propedeutica ad affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e b) del medesimo decreto.

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Saranno finanziati progetti di accoglienza per un importo cadauno non superiore ad € 40.000, fino alla concorrenza delle risorse disponibili nel bilancio di previsione. L’elenco degli organismi idonei potrà essere utilizzato anche ai fini dell’espletamento di eventuali procedure negoziate, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/17, per l’affidamento di servizi di importo superiore ad € 40.000 ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art.35 del Codice. Una volta espletata l’indagine di mercato verrà approvata e pubblicata la graduatoria delle proposte risultate idonee. Si procederà ad affidamenti diretti, sulla base dell’ordine della graduatoria ed in relazione alle esigenze via via riscontrate dall’Amministrazione, se necessario previa parziale rinegoziazione delle offerte pervenute tenuto conto delle esigenze emergenti. Si procederà anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola candidatura, ove ritenuta idonea. Qualora pervengano candidature in numero insufficiente – e/o da parte di organismi non idonei – ci si riserva la facoltà di invitare o interpellare anche altri operatori economici presenti sul mercato. L’elenco degli organismi idonei potrà essere utilizzato, a medio-lungo termine, anche per procedure negoziate programmate dalla Stazione appaltante, al di là delle necessità dell’accoglienza del piano inverno, ad esempio per servizi di accoglienza, anche di tipo innovativo (housing first) presso immobili eventualmente messi a disposizione dalla stessa. Con gli affidatari verrà sottoscritta apposita convenzione. Tutte le spese, imposte, e tasse inerenti al contratto medesimo (bollo, registrazione, ecc.) saranno a carico degli affidatari. ART. 4 – PRESTAZIONI DA EROGARE Ogni progetto dovrà prevedere: SERVIZIO DI ACCOGLIENZA H 15 / H 24

- l’ospitalità in regime H15, dalle ore 18.00 alle ore 09.00, in ambienti accoglienti, suddivisi per uomini e donne, forniti di adeguata climatizzazione/riscaldamento,

- servizio doccia ed armadietti personali, - il cambio biancheria (lenzuola ed asciugamani e vestiario), - il servizio lavanderia (lavaggio e asciugatura indumenti personali degli ospiti), - la fornitura di un kit igienico di base, - fornitura di pasto caldo (colazione e cena in h15), colazione, pranzo e cena in h24; - ogni struttura dovrà dotarsi di prodotti per il trattamento antipediculosi e scabbia, antiparassitari,

nonché di materiale antibatterico/disinfettanti oltre a prodotti farmaceutici da banco; - servizio di segretariato sociale per l’accoglienza, l’orientamento e la protezione delle persone

temporaneamente accolte nonché il raccordo con i servizi socio-sanitari territoriali, al fine ad esempio, di avviare l’iter per il reperimento dei documenti anagrafici e beneficiare dei diritti e delle prestazioni sociali.

Inoltre dovranno essere garantite le seguenti prestazioni:

presenza di personale adeguato per numero e qualifiche, ivi compreso personale preposto alla cura e all’assistenza delle persone, inquadrato secondo quanto previsto dal vigente CCNL, con il contributo di eventuali volontari selezionati e debitamente formati;

pasti personalizzati per esigenze particolari o motivi religiosi;

pulizia quotidiana e periodica approfondita degli ambienti con eventuali disinfezioni e disinfestazioni. In particolare ogni struttura dovrà essere dotata di prodotti per il trattamento antipediculosi e scabbia, antiparassitari, nonché di materiale antibatterico/disinfettanti oltre a prodotti farmaceutici da banco;

registrazione dei dati anagrafici dell’ospite, in formato elettronico, secondo le norme a tutela della riservatezza e rilevazione quotidiana delle presenze a mezzo di fogli firma da trasmettere, in formato elettronico, alla Sala Operativa Sociale;

stipula di idonea copertura assicurativa. L’organismo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. È

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a carico dell’organismo l’adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’esecutore medesimo, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.

Nella progettazione dell’intervento si raccomanda: - preferire l’accoglienza in stanze di piccole dimensioni possibilmente dotate di un numero dispari di letti; - prevedere una disponibilità di servizi igienico-sanitari tale da consentire un sufficiente rispetto della privacy individuale; - prevedere periodi di accoglienza congruenti con le esigenze progettuali di ciascuno così come definite nei relativi percorsi di presa in carico individuale; - stabilire circuiti di comunicazione continui e efficaci tra la struttura e tutti gli altri servizi rivolti agli ospiti accolti; - coinvolgere le persone ospiti della struttura nel maggior numero di attività possibili relative alla manutenzione e alla cura degli ambienti a meno che non si tratti di prime accoglienze a transito rapido; - curare la comunicazione e la relazione con il contesto sociale ambientale in cui la struttura è inserita per mediare eventuali conflitti e rendere meno stigmatizzante per le persone l’accesso alla struttura stessa; - prevedere specifiche azioni mirate all’attivazione e al potenziamento della partecipazione degli ospiti in modo da creare, negli ambiti in cui questo sia possibile, una gestione parzialmente condivisa tra operatori e persone accolte. Al termine del periodo di convenzione è fatto obbligo agli organismi affidatari di dimettere tutti gli ospiti, l’Amministrazione declina ogni responsabilità ed onere in merito ad eventuali dimissioni non eseguite. ART. 5 - CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA Le strutture e gli spazi da utilizzare devono essere resi disponibili dagli organismi aggiudicatari, anche avvalendosi della collaborazione di operatori del settore ricettivo-alberghiero (bed breakfast, camping attrezzati, ostelli, case per ferie, etc.) Le strutture proposte, anche in moduli prefabbricati, dovranno essere in possesso di idonei locali ad uso abitativo, suddivisi adeguatamente per uomini e donne e istituzione di un’area destinata a deposito bagagli, sala comune e mensa, ed eventuale spazio dedicato all’accoglienza di animali domestici; tutto dovrà essere attuato in conformità alle norme igienico – sanitarie. Le strutture proposte devono essere ubicate nel territorio comunale, e dovranno risultare collegati con la rete cittadina dei mezzi pubblici; Le sedi d’erogazione delle prestazioni devono essere organizzate in modo da garantire un’ordinata e serena convivenza sia all’interno del servizio sia con la cittadinanza residente.

ART. 6 - IMPORTI Per i Centri H15 è stimato un corrispettivo pro-die pro-capite di € 18,00 oltre IVA se e quanto dovuta, che l’importo pro die pro capite risulta così suddiviso: quota fissa stimata € 10,00 oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%; quota variabile stimata € 8,00 oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22% Per i Centri H24 è stimato un corrispettivo pro-die pro-capite di € 28,00 oltre IVA se e quanto dovuta, che l’importo pro die pro capite risulta così suddiviso: quota fissa stimata € 18,00 oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%; quota variabile stimata € 10,00 oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22% Verranno retribuite all’Organismo affidatario le prestazioni pro die pro capite per la parte riguardante i costi fissi di gestione indipendentemente dall’inserimento degli utenti, mentre la parte variabile sarà erogata solo in relazione alla effettiva accoglienza di utenti nella struttura.

Roma Capitale disporrà verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità delle attività rese mediante il R.U.P. o il Direttore dell'esecuzione del contratto.

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ART. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Possono partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori economici e gli organismi del Terzo Settore previsti dall’art. 1, comma 5 della legge n. 328/2000 e dall’art. 2 del D.P.C.M. del 30/03/2001 (organismi della cooperazione, cooperative sociali, associazioni e gli enti di promozione sociale, organizzazioni non governative, enti ecclesiastici), che abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore d'intervento pertinente con l'oggetto della presente procedura. Si richiedono, a pena di esclusione, i requisiti minimi di carattere generale, professionale ed organizzativi di seguito indicati.

1) Requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento di appalti

pubblici previsti dall’art.80 del D. lgs. 50/2016;

2) Requisiti di idoneità professionale e tecnico organizzativi: 2.1) I soggetti partecipanti dovranno risultare iscritti per l'attività oggetto di gara, al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'operatore economico ha sede. Nel caso di soggetto non tenuti all'obbligo d'iscrizione in CCIAA è necessario produrre una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, con la quale il rappresentante legale dichiara l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla CCIAA e l'iscrizione eventuale in albo o registri, allegando copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui si evinca la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale con le attività oggetto della presente selezione. Inoltre: - Per le cooperative sociali è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative – sezione “A” per attività pertinenti all'oggetto della presente selezione; - Per le associazioni/organizzazioni di volontariato è richiesta l'iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge delle organizzazioni di volontariato e l'esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi attinenti all'oggetto; - Per gli enti e le associazioni di promozione sociale è richiesta l'iscrizione ad uno dei registri previsti dalla legge n. 383/2000 e l'esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evince lo svolgimento dei servizi attinenti all'oggetto della presente selezione; 2.2.) I soggetti partecipanti dovranno disporre di strutture idonee per l'accoglienza da destinare almeno per quota parte alle attività del presente avviso. Ciascun organismo potrà proporre più di una struttura di accoglienza; 2.3.) I soggetti partecipanti dovranno garantire la presenza di personale, operatori e volontari in numero adeguato al fine ottemperare alle richieste del presente avviso.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi, i requisiti di cui ai punti 1), 2.1.) devono essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio, mentre i requisiti di cui al punto 2.2.) e 2.3) dovrà essere posseduto da almeno uno dei concorrenti raggruppati o consorziati. ART. 8 PRESENTAZIONE CANDIDATURE Le offerte, sottoscritte dal legale rappresentante e contenute in busta chiusa e sigillata, A PENA DI ESCLUSIONE dovranno pervenire mediante servizio postale, a mezzo di agenzia di recapito o a mano, a Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, Direzione Accoglienza ed Inclusione – Ufficio Protocollo – Viale Manzoni, 16 – 00185 Roma, secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00; il martedì ed il giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 17.00; il sabato escluso, entro il termine perentorio del giorno 18 dicembre 2017, ore 12,00. Non saranno prese in considerazione le proposte che, pur inoltrate con qualsiasi mezzo nei termini stabiliti, perverranno oltre il predetto termine.

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Farà fede allo scopo esclusivamente il timbro dell’Ufficio Protocollo, sito a Viale Manzoni, 16 che, a richiesta, ne rilascerà ricevuta. Il plico, chiuso e sigillato, dovrà obbligatoriamente recare all’esterno:

la ragione sociale dell’offerente;

il destinatario: Roma Capitale – Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della salute, Direzione Accoglienza ed Inclusione, Viale Manzoni n.16 - 00183 Roma;

la dicitura: “AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER IL REPERIMENTO DI POSTI PER L’ACCOGLIENZA DI PERSONE IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ SOCIALE NEL PERIODO INVERNALE 2017-2018”

Il plico suddetto, dovrà contenere all’interno n. 2 buste chiuse debitamente sigillate riportanti le seguenti indicazioni:

Busta n. 1 – Documentazione amministrativa

Busta n. 2 – Documentazione tecnica BUSTA N. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Gli invitati dovranno produrre i seguenti documenti e/o dichiarazioni:

1. Istanza di partecipazione sottoscritta dal Legale rappresentante dell’Organismo offerente, su carta intestata dell’Organismo;

2. Dichiarazione del regime IVA applicato ove dovuto, con indicazione di aliquota e in caso di esenzione, indicazione dell’articolo e comma di legge;

3. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese – attestante i seguenti dati: - l'iscrizione presso l’Ufficio del Registro medesimo; - la denominazione del concorrente; - l’indicazione del titolare e/o legale/i rappresentante/i del concorrente; - che nel registro delle imprese non risulti iscritta, per la relativa posizione anagrafica, alcuna

dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia; - l’attività economica svolta che dovrà essere inerente all’oggetto della gara; - l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione di cui all’art. 67 del D.

Lgs. n. 159/2011; 3.BIS In caso di Società Cooperative Sociali: dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione all'Albo regionale della Regione Lazio istituito al sensi della legge regionale 27 giugno 1996 n. 24 o in analoghi albi delle altre Regioni o Province autonome; 3.TER In caso di Associazioni di promozione sociale: dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel registro dell'associazionismo ai sensi della legge regionale 22/99; 3.QUATER In caso di soggetti non iscritti al Registro delle Imprese: Statuto vigente e atto costitutivo da cui si evinca l'attività corrispondente a quella oggetto dell'appalto;

4. dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, nonché l’indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione;

5. dichiarazione ai sensi di quanto disciplinato dall’art.80, comma 5, lett. m), del D. Lgs. n. 50/2016, alternativamente: - di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver

formulato l’offerta autonomamente; 6. dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici

poteri di firma di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015;

7. copia del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017 debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma (allegato n.1 al presente avviso);

8. dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, in ordine alla non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter,

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del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

9. dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e personale munitale di specifici poteri di firma - di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il quarto grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina; ovvero - di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il quarto grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina, specificando nella forma più chiara e dettagliata possibile le generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità;

10. dichiarazione attestante la disponibilità e l'idoneità dei locali, privi di barriere architettoniche e muniti dei requisiti di sicurezza previsti che saranno utilizzati per i servizi oggetto della presente gara. Di ciascuna struttura dovrà essere fornito l'indirizzo e la capacità ricettiva massima;

11. al fine di consentire all’Amministrazione di effettuare le comunicazioni inerenti la procedura, i concorrenti dovranno compilare una dichiarazione, utilizzando esclusivamente il fac-simile (allegato n.2). La mancata indicazione dell’indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o del fax comporta l’esonero della responsabilità della stazione appaltante per la mancata tempestività o il mancato recapito delle “comunicazioni”.

12. copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che ha sottoscritto le dichiarazioni /autocertificazioni ai punti precedenti (art. 35 del DPR n. 445/2000).

Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e s.m.i., n. 445 ed indicare espressamente – a pena di esclusione – che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 di detto D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci. BUSTA N. 2: DOCUMENTAZIONE TECNICA Gli Organismi dovranno già in tale fase esplorativa produrre la documentazione tecnica progettuale. Per le offerte relative ad importi complessivi inferiori ai 40.000 euro (pari a n. 18 utenti per 120 giorni per i Centri H 15, ed a n. 11 utenti per 120 giorni) la Stazione appaltante potrà procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a del d.lgs 50/16 e s.m.i.. Per le offerte ad importo superiore ai 40.000 ed inferiore alla soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/16, la Stazione appaltante potrà procedere a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016 Come indicato al punto 4.1.1 delle Linee guida Anac n. 4 approvate con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, “L’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati”.

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L’Organismo dovrà presentare un elaborato impostato secondo le linee progettuali del presente avviso, composto al massimo da n.10 pagine (formato A4, interlinea singola), con il seguente contenuto minimo:

- descrizione di idonei locali (una o più strutture di accoglienza), individuati per lo svolgimento delle attività. In merito dovranno essere forniti precisi elementi identificativi e qualitativi, strutturali e funzionali (localizzazione della struttura, destinazione d’uso, raggiungibilità con mezzi pubblici, dimensioni e caratteristiche degli spazi da adibire al progetto, quantità e qualità degli allestimenti etc.), e titoli autorizzativi sui requisiti igienico sanitari e di sicurezza posseduti;

- indicazione del numero dei posti offerti, distinti per tipologia (uomo/donna) e periodo di riferimento per un corrispettivo complessivo non superiore ad € 40.000;

- relazione descrittiva dei servizi offerti e delle eventuali prestazioni aggiuntive; - organigramma recante nominativi, numero, carico orario individuale ed esperienza e

qualificazione delle risorse umane e dei volontari che si intendono impiegare nelle attività.

L’offerta dovrà essere corredata da: - curriculum del proponente; - copia del titolo di disponibilità dei locali; - planimetria dei locali. - prospetto dettagliato dei costi previsti

L’organismo potrà presentare offerte economiche diverse dai costi stimati dall’Amministrazione di cui all’art. 6 del presente Avviso, che saranno oggetto di successiva valutazione. ART. 9 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE Le offerte saranno valutate da apposita Commissione tecnico-amministrativa, nominata con successivo provvedimento secondo la seguente griglia di valutazione (max punti 100):

1. Localizzazione della struttura e raggiungibilità con mezzi pubblici, fino a punti 10 (punteggio inversamente proporzionale alla distanza del centro dalla Stazione Termini)

2. Numero dei posti offerti, fino a punti 15 (punteggio direttamente proporzionale al numero dei posti messi a disposizione)

3. Quantità e qualità degli spazi e degli allestimenti messi a disposizione per l’accoglienza, fino a

punti 25 (verrà valutata l’adeguatezza tecnico-funzionale della struttura e degli allestimenti secondo i parametri indicati dalla normativa regionale in materia, nonché la copertura di territori particolarmente vulnerabili)

4. Quantità e qualità dei servizi di accoglienza offerti, fino a punti 20

(verrà valutata l’adeguatezza quali-quantitativa dell’offerta progettuale in relazione agli obiettivi del presente avviso)

5. Numero, competenza ed esperienza professionale del personale, fino a punti 20 (verranno

valutate il numero, l’esperienza e qualificazione professionale del personale e dei volontari che si intendono impiegare nel servizio)

6. Servizi aggiuntivi offerti all’utenza, fino a punti 10 (verranno valutati il numero, la qualità e l’utilità

dei servizi aggiuntivi offerti in relazione agli obiettivi dell’avviso)

Non saranno ritenuti idonei e finanziabili progetti che riportino un punteggio complessivo inferiore a 60/100. ART. 10 TRATTAMENTO DATI Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati da Roma Capitale secondo la normativa vigente. ART. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del presente Procedimento per Roma Capitale - Dott. Alessandro Bellinzoni, Dirigente U.O. Sistemi di Accoglienza; Eventuali richieste di chiarimenti o quesiti potranno essere inoltrati a: [email protected] [email protected] PEC: [email protected].

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Allo scopo di garantire la massima partecipazione dei potenziali organismi interessati il presente avviso è pubblicato, in forma integrale, sul sito istituzionale di Roma Capitale e all’Albo pretorio

ALLEGATI - Allegato n. 1: protocollo di integrità - Allegato n. 2: fac-simile dichiarazione

Il Dirigente

Alessandro Bellinzoni

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Allegato 1

PROTOCOLLO DI INTEGRITA’ DI ROMA CAPITALE, DEGLI ENTI CHE FANNO PARTE DEL GRUPPO ROMA CAPITALE E DI TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI

(approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017)

Premessa

La legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di

invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l’esclusione dalla gara.

La medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di

individuazione dei contraenti dei contratti pubblici.

In particolare, l’art.1 comma 17, ha previsto che: «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi,

bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei

patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara». La previsione normativa positivizza

l’orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, che considera la previsione dei patti di legalità/integrità

alla stregua di condizioni del contratto sottoscritto tra le parti, per la cui violazione è prevista la comminatoria

dell’esclusione.

I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono pertanto un comune impegno ad assicurare la legalità e

la trasparenza nell’esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il

controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della

regolarità dei luoghi di lavoro.

E’, dunque, legittima la previsione del bando che richiede l’accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di

integrità quale possibile causa di esclusione “in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango

sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di ordine

pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità

organizzata nel settore degli appalti” (Avcp, determinazione n. 4/2012 avente ad oggetto “BANDO- TIPO.

Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4- bis e 46, comma 1-

bis, del D.Lgs. 163/2006”).

Tale formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari, vincola le

parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali

principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia l’irrogazione

di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, sia l’applicazione

di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell’inadempimento e la estromissione dalle

procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici.*

*A.N.A.C. Parere n.11 del 29/07/2014

La rilevanza giuridica dei Patti di integrità in sede di procedura di gara risulta confermata dall’art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n.

190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) che prevede

espressamente l’irrogazione della sanzione dell’esclusione dalla gara per l’ipotesi di violazione delle clausole in essi inserite (si legge,

infatti, all’art. 1, comma 17, citato: “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato

rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”).

Come indicato nella determinazione A.V.C.P. n. 4/2012 (“BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi

degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”), i protocolli di legalità/patti di integrità aventi

rilevanza di condizioni contrattuali “sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione di un dato

contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la

verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro”. Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di escludere l’offerente

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dalla procedura di gara in caso di mancata trasmissione del Patto di integrità sottoscritto per accettazione, sempre nella determinazione

citata viene indicato che una previsione in tal senso del bando è consentita “in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango

sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare

riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata”; d’altra parte, con l’accettazione delle

clausole inserite nel Patto di integrità “l’impresa concorrente accetta regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che

sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla

conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2012, n.

2657; Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2011, n. 5066)”.

Con l’approvazione del presente atto, da parte dell’Amministrazione di Roma Capitale, è precipuo

intendimento che, tale documento, divenga parte integrante dei contratti stipulati, non solo da parte di Roma

Capitale ma, altresì, degli Enti che fanno parte del “Gruppo Roma Capitale” e di tutti gli organismi partecipati.

Segnatamente l’approvazione del Patto d’integrità intende:

rappresentare una misura ulteriore preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della

criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;

disporre che il Patto di Integrità, in materia di contratti pubblici dell’Ente, si applichi alle procedure di

affidamento di cui alle determinazioni a contrarre ex art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e

costituisca, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;

disporre l’assunzione di tali disposizioni da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici (Roma

Capitale, enti che fanno parte del Gruppo Roma capitale e tutti gli organismi partecipati) a decorrere

dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Protocollo;

disporre che l’accettazione del Patto di Integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli

Albi Fornitori dell’Amministrazione aggiudicatrice avvenga in occasione del primo aggiornamento

degli elenchi o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di

affidamento.

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei

dipendenti dell’Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di

lavori, servizi e forniture, e devesi altresì considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce

parte integrante e sostanziale.

2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori

economici, secondo la definizione del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, al precipuo fine

di conformare propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma

specificatamente alle norme poste a garanzia dell’integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che

sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa,

vantaggio o beneficio.

3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati

da Roma Capitale.

4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei d’impresa l’obbligo riguarda tutti i consorziati o

partecipanti al raggruppamento o consorzio.

5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara (di

importo superiore ad € 100.000,00 IVA esclusa);

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6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, agli (operatori economici) nei modi

previsti nella lex specialis di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente Patto di Integrità

(Protocollo d’Integrità) da parte del legale rappresentante dell’impresa/società, resa ai sensi del DPR n.

445/2000 e s.m.i..

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico:

1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o

gestione del contratto;

1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando

o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte

dell’Amministrazione appaltante;

1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non

corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti

collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del

contratto;

1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del

mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul

Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l’art. 57, comma 4 lett.

d) della Direttiva n. 24/14 U.E, l’ art. 80, comma 5 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 – e che l'offerta è stata, o sarà

predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;

1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla

procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di

collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;

1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di

turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei

dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di

affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione,

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per

indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese,

danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);

1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del

lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza

dal beneficio;

1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale

(D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del

30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili,

anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli

organismi partecipati da Roma Capitale.

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1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o

altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del

Codice di Comportamento di Roma Capitale;

1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o

subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo

nell’esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli

interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i

dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto

evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente

in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i

subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi

I. guardiania dei cantieri.

1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà

l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto

degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri

subcontraenti.

2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei

contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali

autorizzazioni non saranno concesse.

Articolo 3

Obblighi dell'Amministrazione appaltante

1. L'Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad

attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di

affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora

riscontri la violazione del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di

Comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016).

2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all'Impresa che segnali, sulla base di prove documentali,

comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti che collaborano con l'Amministrazione.

3. Le stazioni appaltanti di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, prevedono

misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per prevenire e risolvere in modo efficace

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ogni ipotesi di conflitto d’interesse dello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle

concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di

tutti gli operatori economici.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il

contradditorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario

- di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno

applicate le seguenti sanzioni:

a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora

la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del

5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;

b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per

gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa

presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga

pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi,

in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale

Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle

disposizioni in materia di concorrenza.

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con

l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli

operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 5

Efficacia del Patto di Integrità

1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi

effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento,

anche con procedura negoziata.**

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque

accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata

l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi

partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa

esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione

delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del

contraente.

**L’articolo 1, comma 17, della legge 190/2012 stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi,

bandi di gara o lettere d’invito, l’irrogazione della sanzione dell’esclusione dalla gara per l’ipotesi di violazione delle clausole contenute

nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.

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I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione di un

dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per

la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

Pertanto, l’A.N.AC. ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante a causa della mancata

trasmissione, unitamente ai documenti da presentare con l’offerta, del Patto di integrità controfirmato per accettazione, come richiesto a

pena di esclusione dal bando di gara.

4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.

Page 16: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER IL … · delibera ANAC n.32 del 20 gennaio 2016. ART.2 DURATA DEL SERVIZIO E DESTINATARI DEGLI INTERVENTI Il Servizio di accoglienza per

16

Allegato 2

Con riferimento alla gara avente ad oggetto:

Il sottoscritto

in qualità di legale rappresentante dell’impresa

Dichiara quanto segue:

Impresa Partecipante

Denominazione

Codice Fiscale

Partita Iva

PEC (Posta elettronica certificata)

Sede Legale

Indirizzo

Cap Città

Provincia Nazione

Telefono

Fax

Posta elettronica

Domicilio eletto laddove diverso dalla sede legale

Indirizzo

Cap Città

Provincia Nazione

Cap

Provincia

Telefono

Fax

Posta elettronica

Indicare con una X ove si intende ricevere le comunicazioni ufficiali .

PEC (posta elettronica certificata)

Fax (barrare la casella fax comporta l'automatica autorizzazione, da parte del concorrente, all'utilizzo di tale mezzo per l'inoltro di tutte le comunicazioni).

Sede legale

Domicilio eletto

N.B. nel caso in cui non venga fornita indicazione diversa, tutte le comunicazioni verranno inviate all’indirizzo PEC (posta elettronica certificata); qualora non sia disponibile l’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) verranno inviate alla sede legale dell’impresa. La mancata indicazione dell’indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o del fax comporta l’esonero della responsabilità della stazione appaltante per la mancata tempestività o il mancato recapito delle “comunicazioni”. Timbro e Firma


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