+ All Categories
Home > Documents > BALDI&PARTNERS NEWS n. 25-2018 · dell’elusione del divieto, posto ex art. 1229, c. I, c.c., di...

BALDI&PARTNERS NEWS n. 25-2018 · dell’elusione del divieto, posto ex art. 1229, c. I, c.c., di...

Date post: 13-Oct-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
BALDI&PARTNERS News Notiziario settimanale In questo numero: Leasing-appalto: trattamento contabile dei canoni di prelocazione Attenzione all’art bonus Split payment: per i professionisti stop dal 14 luglio Imposta di registro: accertamento sui valori OMI Spese inerenti all’inizio dell'attività: rimborso iva spettante Imposte anticipate: le indicazioni della fondazione dottori commercialisti Comunione legale dei beni e separazione dei beni LEGAL Penale troppo esigua? La clausola è nulla N. 25-2018 - Venerdì 20luglio 2018
Transcript
Page 1: BALDI&PARTNERS NEWS n. 25-2018 · dell’elusione del divieto, posto ex art. 1229, c. I, c.c., di limitazione preventiva di responsabilità contrattuale nei casi di dolo e colpa grave.

BALDI&PARTNERS NewsNotiziario settimanale

In questo numero:

Leasing-appalto: trattamento contabile dei canoni di prelocazione

Attenzione all’art bonus

Split payment: per i professionisti stop dal 14 luglio

Imposta di registro: accertamento sui valori OMI

Spese inerenti all’inizio dell'attività: rimborso iva spettante

Imposte anticipate: le indicazioni della fondazione dottori

commercialisti

Comunione legale dei beni e separazione dei beni

LEGAL

Penale troppo esigua? La clausola è nulla

N. 25-2018 - Venerdì 20luglio 2018

Page 2: BALDI&PARTNERS NEWS n. 25-2018 · dell’elusione del divieto, posto ex art. 1229, c. I, c.c., di limitazione preventiva di responsabilità contrattuale nei casi di dolo e colpa grave.

BALDI&PARTNERS News Pagina 1 di 2

LEASING-APPALTO: TRATTAMENTO CONTABILE DEI CANONI DI PRELOCAZIONE

Tra i tanti dubbi interpretativi che riguardano la disciplina contabile-fiscale del leasing, uno dei più dibattuti è quello del

trattamento contabile-fiscale dei canoni di prelocazione nei contratti di leasing-appalto. Tali canoni sono costituiti

prevalentemente da interessi per le somme anticipate dalle società di leasing alle ditte appaltatrici nel periodo intercorrente

tra la stipula del contratto e la decorrenza della locazione finanziaria (che coincide con la consegna del bene realizzato). Una

prima tesi considera questi canoni quali oneri finanziari e ne prevede l’imputazione a conto economico col criterio di

competenza, in relazione al periodo di finanziamento. La seconda, invece, più accreditata, che privilegia il principio di

correlazione tra costi e ricavi, li considera alla stregua di canoni anticipati (come il maxicanone), da ripartire lungo la durata

del contratto. Quest’ultima tesi, anche in linea col principio di derivazione rafforzata, è sostenuta, oltre che dall’Agenzia delle

Entrate, dalla Cassazione (sentenza n. 8897 dell’11.4.2018).

ATTENZIONE ALL’ART BONUS

L’art bonus è un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro, effettuate sia da persone fisiche, sia

giuridiche per: - manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, anche se destinate ai soggetti concessionari o

affidatari dei beni oggetto di tali interventi; - il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle

fondazioni lirico-sinfoniche, teatrali, ecc.; - la realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti.

La disposizione, introdotta come temporanea dal D.L. n. 83/2014, è divenuta permanente con le novità introdotte dall’art. 1,

comma 318, della L. n. 208/2015. Il tetto massimo per usufruire dell’agevolazione è del 15% del reddito imponibile per le

persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale, e del 5% dei ricavi per i titolari del reddito d’impresa. Il credito

può essere utilizzato ripartendolo in 3 quote annuali di pari importo, iniziando da quello del sostenimento.

SPLIT PAYMENT: PER I PROFESSIONISTI STOP DAL 14 LUGLIO

Il decreto legge 87/2018, entrato in vigore dal 14 luglio, ha cancellato l’obbligo della scissione di pagamento per le fatture

emesse nei confronti di Pubbliche amministrazioni e soggetti assimilati, limitatamente alle prestazioni soggette a ritenuta

d’acconto, effettuate da professionisti, agenti di commercio, mediatori e procacciatori d’affari. Questo comporta che l’Iva

verrà corrisposta dal committente e non dovrà più essere riportata nella fattura la dizione scissione di pagamento.

Per quanto riguarda gli adempimenti, resta in vigore solo per quest’anno lo spesometro, per le comunicazioni dei dati delle

fatture emesse e registrate vengono ribadite le date di scadenza e cioè il 30.09.2018 per il primo semestre ed il 28.02.2019 per

il secondo semestre 2018. Viene anche prevista la scadenza relativamente al terzo trimestre del 2018, fissandola al 28.02.2019.

IMPOSTA DI REGISTRO: ACCERTAMENTO SUI VALORI OMI

Secondo la Cassazione (sentenza n. 12269 del 18.5.2018), l’accertamento di valore sul trasferimento di immobili, svolto

esclusivamente sui parametri determinati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) non è legittimo, in quanto questi

costituiscono <presunzione semplice>, mentre sono richiesti anche altri elementi per supportare tale valutazione. Ad esempio,

possono concorrere a giustificare l’accertamento l’importo del mutuo contratto per l’acquisizione dell’immobile stesso,

oppure i valori relativi ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie anteriori di non oltre 3 anni dalla

data dell’atto, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche.

SPESE INERENTI ALL’INIZIO DELL’ATTIVITA’: RIMBORSO IVA SPETTANTE

La Commissione Tributaria Provinciale di Mantova (sentenza n. 52/2 del 25.5.2018) ha stabilito che il rimborso dell’IVA a

credito, in relazione a spese sostenute per avviare l’attività, è spettante anche se poi l’attività stessa non è iniziata. Per il

diritto in parola è bastante il reale sostenimento dei costi e la loro inerenza all’attività che si sarebbe dovuta iniziare.

Page 3: BALDI&PARTNERS NEWS n. 25-2018 · dell’elusione del divieto, posto ex art. 1229, c. I, c.c., di limitazione preventiva di responsabilità contrattuale nei casi di dolo e colpa grave.

BALDI&PARTNERS Via G. Gutenberg, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel. +39.0522.271220 | Fax +39.0522.271432 | mail: [email protected] | www.baldiandpartners.it | Cod. Fisc. e P.IVA 00734370356

BALDI&PARTNERS News Pagina 2 di 2

EURIBOR 18/07/18 12/07/18 31/12/17 CAMBI 19/07/18 12/07/18 31/12/17 SPREAD 19/07/18 13/07/18 31/12/17

3 mesi -0,320 -0,320 -0,334 Euro - USD 1,1588 1,166 1,199 Btp vs BUND 10 years 217,7 233,6 186,8

6 mesi -0,270 -0,270 -0,275 Euro - yen 130,98 131,1 135,0

1 anno -0,180 -0,180 -0,189

MERCATO FINANZIARIO

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l’attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali,

senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in

alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica

qualsiasi indicazione qui pubblicata.

IMPOSTE ANTICIPATE: LE INDICAZIONI DELLA FONDAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI

In un documento pubblicato di recente, la Fondazione nazionale dei Dottori Commercialisti, anche in riferimento al Principio

contabile OIC 25, fornisce indicazioni sui criteri e modalità di iscrizione in bilancio delle <imposte anticipate>, cioè recuperi

d’imposta conseguenti a perdite fiscali compensabili con utili fiscali ed a variazioni in diminuzione connesse al differimento

della deducibilità fiscale di alcune poste. L’iscrizione in bilancio delle imposte anticipate deve rigorosamente avvenire nel

rispetto del principio della prudenza, quindi solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero; ciò si verifica

quando dalla proiezione dei risultati fiscali della società, per un orizzonte temporale non superiore a 5 anni, si prevede di

conseguire redditi imponibili non inferiori all’ammontare delle perdite fiscali e delle variazioni in diminuzione, in relazione alle

quali si accantonano le imposte anticipate. Ulteriore prudenza è richiesta in presenza di esercizi chiusi con una <perdita

fiscale>. Naturalmente, ogni anno, deve essere verificata la sussistenza del requisito della ragionevole certezza della

recuperabilità delle imposte anticipate, rimuovendole dal bilancio qualora tale requisito venga meno.

COMUNIONE LEGALE DEI BENI E SEPARAZIONE DEI BENI

Riguardo al mutamento di regime patrimoniale tra coniugi, il passaggio da comunione legale dei beni a separazione dei beni,

comporta che i beni acquistati in regime di comunione continuano a permanervi; solo con un atto apposito i coniugi

potrebbero trasformare il regime patrimoniale di questi beni da comunione legale a comunione <ordinaria> (che

comporterebbe la possibilità di ogni coniuge comproprietario di disporre liberamente della propria quota, anche senza il

consenso dell’altro). E’ quanto ha asserito la Cassazione con sentenza n. 4676 del 28.2.2018, basandosi sul principio generale in

base al quale per i beni acquistati in un previgente regime patrimoniale continuano ad applicarsi, salva diversa volontà dei

coniugi, le norme proprie del siffatto regime, e non quelle del successivo e sopravvenuto regime coniugale. Questa sentenza ha

destato qualche perplessità nella dottrina prevalente, in quanto, sino ad ora, si era sempre ritenuto automatico il passaggio,

nel caso di specie, dei beni in comunione legale in comunione ordinaria.

LEGAL

PENALE TROPPO ESIGUA? LA CLAUSOLA È NULLA

L’irrilevanza ed esiguità del risarcimento del danno quantificato nella clausola penale costituiscono elemento sintomatico

dell’elusione del divieto, posto ex art. 1229, c. I, c.c., di limitazione preventiva di responsabilità contrattuale nei casi di dolo e

colpa grave. È quanto statuito dalla Corte di Cassazione - 3^ Sez. civile, la quale, con la sentenza n. 18338/18, accogliendo uno

dei motivi del ricorso proposto dalla proprietaria di una tabaccheria - vittima di un furto ad opera di ignoti -, ha ritenuto affetta

da vizio di nullità la clausola penale del contratto sottoscritto tra la ricorrente e un istituto di vigilanza. Tale clausola, invero,

limitava la responsabilità dell’istituto – “in caso di comprovato inadempimento nell’esecuzione del servizio e di comprovata

riferibilità dei danni a tale inadempimento” - alla sola corresponsione di una somma, a titolo di penale fissa, pari ad una sola

mensilità del canone in corso, rimanendo preclusa la risarcibilità di ogni eventuale danno ulteriore. Una limitazione siffatta, a

giudizio della Suprema Corte, non può che ritenersi nulla per violazione della norma imperativa ex art. 1229, c. I, c.c., in quanto

interruttiva proprio del “nesso funzionale su cui è fondato l’interesse dedotto in contratto del committente tra la corretta

esecuzione del servizio e la prevenzione della commissioni di furti a danno del cliente”.


Recommended