BALDI&PARTNERS NewsNotiziario settimanale
In questo numero:
Leasing-appalto: trattamento contabile dei canoni di prelocazione
Attenzione all’art bonus
Split payment: per i professionisti stop dal 14 luglio
Imposta di registro: accertamento sui valori OMI
Spese inerenti all’inizio dell'attività: rimborso iva spettante
Imposte anticipate: le indicazioni della fondazione dottori
commercialisti
Comunione legale dei beni e separazione dei beni
LEGAL
Penale troppo esigua? La clausola è nulla
N. 25-2018 - Venerdì 20luglio 2018
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LEASING-APPALTO: TRATTAMENTO CONTABILE DEI CANONI DI PRELOCAZIONE
Tra i tanti dubbi interpretativi che riguardano la disciplina contabile-fiscale del leasing, uno dei più dibattuti è quello del
trattamento contabile-fiscale dei canoni di prelocazione nei contratti di leasing-appalto. Tali canoni sono costituiti
prevalentemente da interessi per le somme anticipate dalle società di leasing alle ditte appaltatrici nel periodo intercorrente
tra la stipula del contratto e la decorrenza della locazione finanziaria (che coincide con la consegna del bene realizzato). Una
prima tesi considera questi canoni quali oneri finanziari e ne prevede l’imputazione a conto economico col criterio di
competenza, in relazione al periodo di finanziamento. La seconda, invece, più accreditata, che privilegia il principio di
correlazione tra costi e ricavi, li considera alla stregua di canoni anticipati (come il maxicanone), da ripartire lungo la durata
del contratto. Quest’ultima tesi, anche in linea col principio di derivazione rafforzata, è sostenuta, oltre che dall’Agenzia delle
Entrate, dalla Cassazione (sentenza n. 8897 dell’11.4.2018).
ATTENZIONE ALL’ART BONUS
L’art bonus è un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro, effettuate sia da persone fisiche, sia
giuridiche per: - manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, anche se destinate ai soggetti concessionari o
affidatari dei beni oggetto di tali interventi; - il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle
fondazioni lirico-sinfoniche, teatrali, ecc.; - la realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti.
La disposizione, introdotta come temporanea dal D.L. n. 83/2014, è divenuta permanente con le novità introdotte dall’art. 1,
comma 318, della L. n. 208/2015. Il tetto massimo per usufruire dell’agevolazione è del 15% del reddito imponibile per le
persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale, e del 5% dei ricavi per i titolari del reddito d’impresa. Il credito
può essere utilizzato ripartendolo in 3 quote annuali di pari importo, iniziando da quello del sostenimento.
SPLIT PAYMENT: PER I PROFESSIONISTI STOP DAL 14 LUGLIO
Il decreto legge 87/2018, entrato in vigore dal 14 luglio, ha cancellato l’obbligo della scissione di pagamento per le fatture
emesse nei confronti di Pubbliche amministrazioni e soggetti assimilati, limitatamente alle prestazioni soggette a ritenuta
d’acconto, effettuate da professionisti, agenti di commercio, mediatori e procacciatori d’affari. Questo comporta che l’Iva
verrà corrisposta dal committente e non dovrà più essere riportata nella fattura la dizione scissione di pagamento.
Per quanto riguarda gli adempimenti, resta in vigore solo per quest’anno lo spesometro, per le comunicazioni dei dati delle
fatture emesse e registrate vengono ribadite le date di scadenza e cioè il 30.09.2018 per il primo semestre ed il 28.02.2019 per
il secondo semestre 2018. Viene anche prevista la scadenza relativamente al terzo trimestre del 2018, fissandola al 28.02.2019.
IMPOSTA DI REGISTRO: ACCERTAMENTO SUI VALORI OMI
Secondo la Cassazione (sentenza n. 12269 del 18.5.2018), l’accertamento di valore sul trasferimento di immobili, svolto
esclusivamente sui parametri determinati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) non è legittimo, in quanto questi
costituiscono <presunzione semplice>, mentre sono richiesti anche altri elementi per supportare tale valutazione. Ad esempio,
possono concorrere a giustificare l’accertamento l’importo del mutuo contratto per l’acquisizione dell’immobile stesso,
oppure i valori relativi ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie anteriori di non oltre 3 anni dalla
data dell’atto, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche.
SPESE INERENTI ALL’INIZIO DELL’ATTIVITA’: RIMBORSO IVA SPETTANTE
La Commissione Tributaria Provinciale di Mantova (sentenza n. 52/2 del 25.5.2018) ha stabilito che il rimborso dell’IVA a
credito, in relazione a spese sostenute per avviare l’attività, è spettante anche se poi l’attività stessa non è iniziata. Per il
diritto in parola è bastante il reale sostenimento dei costi e la loro inerenza all’attività che si sarebbe dovuta iniziare.
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EURIBOR 18/07/18 12/07/18 31/12/17 CAMBI 19/07/18 12/07/18 31/12/17 SPREAD 19/07/18 13/07/18 31/12/17
3 mesi -0,320 -0,320 -0,334 Euro - USD 1,1588 1,166 1,199 Btp vs BUND 10 years 217,7 233,6 186,8
6 mesi -0,270 -0,270 -0,275 Euro - yen 130,98 131,1 135,0
1 anno -0,180 -0,180 -0,189
MERCATO FINANZIARIO
Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l’attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali,
senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in
alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica
qualsiasi indicazione qui pubblicata.
IMPOSTE ANTICIPATE: LE INDICAZIONI DELLA FONDAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI
In un documento pubblicato di recente, la Fondazione nazionale dei Dottori Commercialisti, anche in riferimento al Principio
contabile OIC 25, fornisce indicazioni sui criteri e modalità di iscrizione in bilancio delle <imposte anticipate>, cioè recuperi
d’imposta conseguenti a perdite fiscali compensabili con utili fiscali ed a variazioni in diminuzione connesse al differimento
della deducibilità fiscale di alcune poste. L’iscrizione in bilancio delle imposte anticipate deve rigorosamente avvenire nel
rispetto del principio della prudenza, quindi solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero; ciò si verifica
quando dalla proiezione dei risultati fiscali della società, per un orizzonte temporale non superiore a 5 anni, si prevede di
conseguire redditi imponibili non inferiori all’ammontare delle perdite fiscali e delle variazioni in diminuzione, in relazione alle
quali si accantonano le imposte anticipate. Ulteriore prudenza è richiesta in presenza di esercizi chiusi con una <perdita
fiscale>. Naturalmente, ogni anno, deve essere verificata la sussistenza del requisito della ragionevole certezza della
recuperabilità delle imposte anticipate, rimuovendole dal bilancio qualora tale requisito venga meno.
COMUNIONE LEGALE DEI BENI E SEPARAZIONE DEI BENI
Riguardo al mutamento di regime patrimoniale tra coniugi, il passaggio da comunione legale dei beni a separazione dei beni,
comporta che i beni acquistati in regime di comunione continuano a permanervi; solo con un atto apposito i coniugi
potrebbero trasformare il regime patrimoniale di questi beni da comunione legale a comunione <ordinaria> (che
comporterebbe la possibilità di ogni coniuge comproprietario di disporre liberamente della propria quota, anche senza il
consenso dell’altro). E’ quanto ha asserito la Cassazione con sentenza n. 4676 del 28.2.2018, basandosi sul principio generale in
base al quale per i beni acquistati in un previgente regime patrimoniale continuano ad applicarsi, salva diversa volontà dei
coniugi, le norme proprie del siffatto regime, e non quelle del successivo e sopravvenuto regime coniugale. Questa sentenza ha
destato qualche perplessità nella dottrina prevalente, in quanto, sino ad ora, si era sempre ritenuto automatico il passaggio,
nel caso di specie, dei beni in comunione legale in comunione ordinaria.
LEGAL
PENALE TROPPO ESIGUA? LA CLAUSOLA È NULLA
L’irrilevanza ed esiguità del risarcimento del danno quantificato nella clausola penale costituiscono elemento sintomatico
dell’elusione del divieto, posto ex art. 1229, c. I, c.c., di limitazione preventiva di responsabilità contrattuale nei casi di dolo e
colpa grave. È quanto statuito dalla Corte di Cassazione - 3^ Sez. civile, la quale, con la sentenza n. 18338/18, accogliendo uno
dei motivi del ricorso proposto dalla proprietaria di una tabaccheria - vittima di un furto ad opera di ignoti -, ha ritenuto affetta
da vizio di nullità la clausola penale del contratto sottoscritto tra la ricorrente e un istituto di vigilanza. Tale clausola, invero,
limitava la responsabilità dell’istituto – “in caso di comprovato inadempimento nell’esecuzione del servizio e di comprovata
riferibilità dei danni a tale inadempimento” - alla sola corresponsione di una somma, a titolo di penale fissa, pari ad una sola
mensilità del canone in corso, rimanendo preclusa la risarcibilità di ogni eventuale danno ulteriore. Una limitazione siffatta, a
giudizio della Suprema Corte, non può che ritenersi nulla per violazione della norma imperativa ex art. 1229, c. I, c.c., in quanto
interruttiva proprio del “nesso funzionale su cui è fondato l’interesse dedotto in contratto del committente tra la corretta
esecuzione del servizio e la prevenzione della commissioni di furti a danno del cliente”.