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Bollettino di Vigilanza - ivass.it · Direttore responsabile Roberto NOVELLI Indirizzo via del...

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Bollettino di Vigilanza Anno VI n. 3/2018 Pubblicato il 30 aprile 2018
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Bollettino di Vigilanza

Anno VI n. 3/2018

Pubblicato il 30 aprile 2018

(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135) Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006 Direzione e Redazione presso l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Direttore responsabile Roberto NOVELLI Indirizzo via del Quirinale 21 – 00187 ROMA Telefono +39 06 42133.1 Fax +39 06 42133.775 Sito internet http://www.ivass.it Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a

condizione che venga citata la fonte ISSN 2420-9155 (online)

I

Indice

1. REGOLAMENTI 3

Regolamento n. 37 del 27 marzo 2018 3 Regolamento recante i criteri e le modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione degli sconti obbligatori di cui all’articolo 132-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 - nell’ambito dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità di cui all’articolo 132-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124. 3

2. PROVVEDIMENTI 11

2.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE 13

Provvedimento n. 69 del 27 marzo 2018 13 Differimento del periodo di sospensione temporanea del pagamento dei premi relativi alle assicurazioni private per talune categorie di danneggiati colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell’articolo 2-bis, commi 24 e 25 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172 - Disciplina delle modalità di rateizzazione dei premi sospesi. 13

2.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE 15

Provvedimento n. 0080900/18 del 13 marzo 2018 15 Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, al trasferimento di portafoglio mediante conferimento del ramo d'azienda della sede secondaria in Panama in favore di ASSA Compañía de Seguros, S.A., compagnia assicurativa con sede legale in Panama. Provvedimento. 15

Provvedimento n. 0081456/18 del 14 marzo 2018 16 Autorizzazione, ai sensi dell’articolo 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all’acquisizione indiretta della partecipazione qualificata in BIM Vita S.p.A. da parte di Jan-Christoph Peters, Attestor Value Fund GP Limited, Attestor Capital LLP e Trinity Investments Designated Activity Company. Provvedimento. 16

Provvedimento n. 0093060/18 del 27 marzo 2018 17 Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'acquisizione di partecipazioni di controllo nel capitale sociale di Popolare Vita S.p.A., di Avipop Assicurazioni S.p.A. e, per il suo tramite, di Avipop Vita S.p.A. da parte di Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa. Provvedimento. 17

Provvedimento prot. n. 0093127/18 del 27 marzo 2018 18 Autorizzazione, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all’acquisizione di partecipazioni di controllo totalitario nel capitale sociale di Popolare Vita S.p.A., di Avipop Assicurazioni S.p.A. e, per il suo tramite, di Avipop Vita S.p.A. da parte di Banco BPM s.p.a. . Provvedimento. 18

II

2.3 MODIFICHE STATUTARIE 19

Provvedimento n. 0093268/18 del 28 marzo 2018 19 Itas Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni, in breve Itas Mutua – Modifica statutaria. Provvedimento. 19

3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI 21

3.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE 23

3.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI 50

Provvedimento n. 0174336/17 del 21 settembre 2017 50 LUCCHESINI Massimo (E000183991) - Provvedimento di RADIAZIONE Proc. disc. ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 209/2005 (n. 3949 - SG) XIII.2.7.239/16 - XIII.2.1.461/16 - FFN 591/16 50

Provvedimento n. 0176620/17 del 26 settembre 2017 51 PENNISI Francesco (E000402777) - Procedimento disciplinare n. 3951, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento di RADIAZIONE. 51

Provvedimento n. 0194519/17 del 25 ottobre 2017 52 VALENTE Michele (E000041348) - Provvedimento di RADIAZIONE Procedimento disciplinare n. 4005 ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 209/2005 FCAD XIII.2.7.21/17 - FFN 907/2016 (MAN - LCAP) 52

Provvedimento n. 0194576/17 del 25 ottobre 2017 53 DI PIETRO Carmelo (ex B000062201) Provvedimento RADIAZIONE - Proc. disc. n.3982 ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. 7.9.2005 n. 209 Fasc. CAD - XIII.2.7.20/2017- FFN 754/2016 - (GZ - LCAP) 53

Provvedimento n. 0195076/17 del 26 ottobre 2017 54 SPIRONELLO Tiziano (E000120694) - Provvedimento di RADIAZIONE Procedimento disciplinare n. 3957 ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 209/2005 FCAD XIII.2.7.252/16 - FFN 876/2016 (AB - LCAP) 54

Provvedimento n. 0202295/17 del 8 novembre 2017 55 ZANATTA Christian E000001808 (già A000001808) - Provvedimento di RADIAZIONE Proc. disc. ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 209/2005 (n. 3966 bis - ADR) XIII.2.7.2/17 - XIII.2.1.487/16 - FFN 619/2016 55

Provvedimento n. 0202298/17 del 8 novembre 2017 56 ZANATTA Fabio (A000288848) - Provvedimento di RADIAZIONE Proc. disc. ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 209/2005 (n. 3966 - ADR) XIII.2.7.1/17 - XIII.2.1.487/16 - FFN 619/2016 56

3.3 ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI 57

SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione Seconda Ter n. 07561/2017 57

SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione Seconda Ter, N. 11167/2017 71

SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione Seconda Ter, n. 01598/2018 80

4. IMPRESE IN LCA 91

4.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI 93

Faro s.p.a. con sede a Genova 93

Sanremo s.p.a. con sede a Roma 93

III

5. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO 95

5.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 97

6. ALTRE NOTIZIE 99

6.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO

EUROPEO ................................................................................................................ 101

Comunicazione del trasferimento del portafoglio vita, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, di Delta Lloyd Life NV con sede in Belgio a NN Insurance Belgium NV con sede in Belgio. ................................................................ 101

Comunicazione del trasferimento del portafoglio vita, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, di Reliance Mutual Insurance Society Limited con sede nel Regno Unito a LCCG New Lifeco Limited con sede nel Regno Unito .......... 101

1. REGOLAMENTI

Regolamenti

3

Regolamento n. 37 del 27 marzo 2018 Regolamento recante i criteri e le modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione degli sconti obbligatori di cui all’articolo 132-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 - nell’ambito dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità di cui all’articolo 132-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012,

che ha approvato lo Statuto dell’IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il regolamento di organizzazione dell’IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell’Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell’IVASS, emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell’IVASS;

VISTA la legge 4 agosto 2017 n. 124 concernente la legge annuale per il mercato e la concorrenza e in particolare l’articolo 6 che, tra l’altro, inserisce l’articolo 132-ter in materia di sconti obbligatori nell’ambito dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, l’articolo 132-ter;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull’attuazione delle disposizioni di

cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per

l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto;

adotta il seguente

REGOLAMENTO

INDICE

Bollettino IVASS n. 3/2018

4

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Ambito di applicazione) CAPO II – CRITERI E MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEGLI SCONTI OBBLIGATORI DI CUI

ALL’ARTICOLO 132-TER, COMMI 2 E 4 DEL CODICE SEZIONE I – CRITERI E MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLO SCONTO OBBLIGATORIO DI CUI

ALL’ARTICOLO 132-TER, COMMA 2, DEL CODICE Art. 4 (Condizioni per l’applicazione dello sconto obbligatorio) Art. 5 (Modalità di applicazione dello sconto obbligatorio) Art. 6 (Criteri di calcolo dello sconto obbligatorio) SEZIONE II – CRITERI E MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLO SCONTO OBBLIGATORIO

AGGIUNTIVO DI CUI ALL’ARTICOLO 132-TER, COMMA 4, DEL CODICE Art. 7 (Condizioni per l’applicazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo) Art. 8 (Modalità di applicazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo) Art. 9 (Criteri di calcolo dello sconto obbligatorio aggiuntivo) CAPO III – ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA Art. 10 (Informazioni analitiche sugli sconti obbligatori) Art. 11 (Adempimenti e verifiche dell’impresa sugli sconti obbligatori) Art. 12 (Obblighi di trasparenza) CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI Art. 13 (Pubblicazione) Art. 14 (Entrata in vigore)

Regolamenti

5

Capo I Disposizioni generali

Art.1

(Fonti normative) 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 132-ter, commi 2 e 4 del decreto

legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio

2015 n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, attuativo della direttiva n. 2009/138 CE

del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Art. 2

(Definizioni) 1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7

settembre 2005, n. 209 come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 e

dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, attuativo della direttiva n. 2009/138 CE. In aggiunta, si

intende per:

a) “assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

dei veicoli a motore”: l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi

dalla responsabilità del vettore, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo

7 settembre 2005, n. 209;

b) “Atti delegati”: il Regolamento delegato 2015/35 della Commissione del 10 ottobre

2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio

delle attività di assicurazione e riassicurazione;

c) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal

decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124;

d) “impresa”: l’impresa di assicurazione autorizzata in Italia all'esercizio

dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

dei veicoli a motore nonché l’impresa di assicurazione avente sede legale in un

altro Stato membro dello Spazio economico europeo (S.E.E.), abilitata in Italia

all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto in regime

di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

e) “lavoro diretto italiano”: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane,

ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;

f) “premio puro ”: prodotto tra frequenza sinistri e relativo costo medio;

g) “premio di tariffa”: si ottiene sommando il premio puro e i caricamenti;

h) “province elencate”: lista delle province di cui all’art 132-ter, comma 3, del Codice,

pubblicata dall’IVASS e aggiornata con cadenza almeno biennale;

i) “province non elencate”: province non appartenenti all’insieme delle “province

elencate”;

l) “scatola nera”: strumento hardware, denominato scatola nera o equivalente, o

ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, installato sul veicolo

e che, attraverso una dotazione software è in grado di registrare l’attività del veicolo

e trasmettere i relativi dati a fini assicurativi, di cui all’art.132-ter, comma 1, lettera

Bollettino IVASS n. 3/2018

6

b), del Codice e che risponde ai requisiti di cui alle relative disposizioni di attuazione

e alle altre norme rilevanti in materia;

m) “veicolo”: tutte le macchine di qualsiasi specie guidate dall'uomo, che circolano sulle

strade, come classificate dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della

strada), soggette all’obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante

dalla loro circolazione.

Art. 3

(Ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento si applica:

a) alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia che esercitano il ramo r.c.

auto obbligatoria;

b) alle rappresentanze per l’Italia delle Imprese di assicurazione con sede legale in

uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo che esercitano il ramo r.c.

auto obbligatoria in Italia;

c) alle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio

Economico Europeo che esercitano il ramo r.c. auto obbligatoria in regime di

stabilimento o di libertà di prestazione di servizi in Italia.

Capo II Criteri e modalità per la determinazione degli sconti obbligatori di cui all’articolo 132-

ter, commi 2 e 4 del Codice

Sezione I Criteri e modalità per la determinazione dello sconto obbligatorio di cui all’articolo

132-ter, comma 2, del Codice

Art. 4 (Condizioni per l’applicazione dello sconto obbligatorio)

1. Ai fini dell’applicazione dello sconto obbligatorio di cui all'articolo 132-ter, comma 2, del

Codice, l’impresa, in sede di stipula o di rinnovo di un contratto di assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,

verifica preliminarmente la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all’articolo

132-ter, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice.

Art. 5

(Modalità di applicazione dello sconto obbligatorio)

1. Lo sconto obbligatorio è applicato al premio di tariffa al netto delle imposte e del

contributo al Servizio Sanitario Nazionale ed è pari ad una percentuale calcolata

preventivamente dall’impresa.

Art. 6 (Criteri di calcolo dello sconto obbligatorio)

1. Ai fini della determinazione della percentuale di sconto nei casi di cui all’articolo 132-ter,

comma 1, lettere b) e c), del Codice, per ciascun settore tariffario l’impresa verifica, per

Regolamenti

7

gli ultimi tre anni, la sussistenza nel proprio portafoglio di una diminuzione del premio

puro, calcolato in coerenza con le basi tecniche e le metodologie attuariali utilizzate per la

definizione della tariffa, per l’insieme dei contratti che prevedono l’installazione di almeno

uno dei seguenti meccanismi elettronici:

a) scatola nera o altro meccanismo elettronico che registra l’attività del veicolo;

b) meccanismo elettronico che impedisce l’avvio del motore qualora sia riscontrato nel

guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la

conduzione del veicolo.

2. In assenza di dati statisticamente significativi per effettuare le verifiche di cui al comma 1

l’impresa utilizza dati e statistiche di mercato.

3. Per ciascun settore tariffario, la percentuale di sconto è calcolata dall’impresa in linea con

la diminuzione percentuale media dei premi puri registrata negli ultimi tre anni tra coloro

che hanno stipulato contratti con e senza i meccanismi elettronici di cui al comma 1 e non

può essere ridotta per tener conto degli eventuali costi di installazione e gestione dei

medesimi.

4. Nel caso di ispezione preventiva del veicolo di cui all’articolo 132-ter, comma 1, lettera a),

del Codice, l’impresa applica la percentuale di sconto determinata ai sensi della presente

Sezione.

Sezione II Criteri e modalità per la determinazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo di cui

all’articolo 132-ter, comma 4, del Codice

Art. 7 (Condizioni per l’applicazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo)

1. L’impresa, ai fini dell’applicazione dello sconto di cui all’articolo 132-ter, comma 4, del

Codice, in sede di stipula o di rinnovo di un contratto di assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, verifica

preliminarmente la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 132-ter, comma 4, del

Codice, ivi compresa la residenza del proprietario del veicolo in una delle province

individuate nell’Allegato 1.

Art. 8

(Modalità di applicazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo) 1. Lo sconto è applicato al premio di tariffa al netto delle imposte e del contributo al Servizio

Sanitario Nazionale ed è pari ad una percentuale calcolata preventivamente dall’impresa.

Art. 9

(Criteri di calcolo dello sconto obbligatorio aggiuntivo) 1. Ai fini della determinazione della percentuale di sconto aggiuntivo, per ciascun settore

tariffario, l’impresa confronta, per gli ultimi tre anni, i premi puri, calcolati in coerenza con

le basi tecniche e le metodologie attuariali utilizzate per la definizione della tariffa e

Bollettino IVASS n. 3/2018

8

registrati nelle province elencate nell’Allegato 1, con il premio puro relativo al complesso

delle province non elencate.

2. In assenza di dati statisticamente significativi per effettuare i confronti di cui al comma 1

l’impresa utilizza dati e statistiche di mercato.

3. Per ciascun settore tariffario, lo sconto percentuale aggiuntivo da praticare in ciascuna

provincia individuata nell’Allegato 1 è in linea con la differenza percentuale media, se

positiva, rilevata tra ciascun premio puro riferito agli ultimi tre anni e registrato nelle

province di cui all’Allegato 1 e il premio puro riferito agli ultimi tre anni e registrato nel

complesso delle province non elencate. E’ fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

4. L’impresa applica la percentuale di sconto di cui al comma 3 in modo che eventuali

differenziali di premio siano giustificati solo dalla effettiva sussistenza di differenziali di

rischio, individuati sulla base di dati tecnici e di specifiche informazioni in possesso della

impresa stessa.

Capo III

Adempimenti dell’impresa

Art. 10 (Informazioni analitiche sugli sconti obbligatori)

1. Con riguardo agli sconti obbligatori di cui all’articolo 132-ter, commi 2 e 4, del Codice,

l’impresa raccoglie, in via sistematica, informazioni analitiche relative:

a) ai contratti sui quali ha applicato lo sconto obbligatorio di cui all’articolo 132-ter,

comma 2, del Codice e ai contratti sui quali ha applicato anche lo sconto

obbligatorio aggiuntivo di cui all’articolo 132-ter, comma 4, del Codice;

b) agli sconti praticati, in termini assoluti e percentuali, su ciascun contratto di cui alla

lettera a), rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.

2. Le imprese di cui all’articolo 3, lettera a) e quelle di cui alla lettera c) che esercitano in

Italia il ramo r.c. auto obbligatoria in regime di libertà di prestazione di servizi conservano

le informazioni analitiche di cui al comma 1 presso la sede legale; le imprese di cui

all’articolo 3, lettera b) e quelle di cui alla lettera c) che esercitano in Italia il ramo r.c. auto

obbligatoria in regime di stabilimento conservano le informazioni analitiche di cui al

comma 1 presso la sede secondaria nel territorio della Repubblica italiana. Le

informazioni sono conservate per almeno tre anni.

3. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse alla funzione attuariale.

Art. 11

(Adempimenti e verifiche dell’impresa sugli sconti obbligatori) 1. Ai fini dei compiti assegnati dall’articolo 272 degli Atti delegati e dall’articolo 30-sexies,

comma 1, lettera g), del Codice, la funzione attuariale, per ciascun settore tariffario:

a) verifica l’impatto dell’applicazione dei criteri e delle modalità di cui al Capo II sulla

politica di sottoscrizione dell’impresa e valuta, in coerenza con tali criteri e modalità,

l’adeguatezza dell’entità degli sconti obbligatori;

Regolamenti

9

b) redige, ad ogni variazione della tariffa o delle percentuali di sconto, una relazione

nella quale descrive le attività svolte ai fini degli adempimenti di cui alla lettera a),

indicando altresì le motivazioni sottostanti alla scelta dell’impresa. Le risultanze di

tali attività sono riportate all’organo amministrativo, con separata evidenza,

nell’ambito della relazione di cui all’articolo 272, comma 8, degli Atti delegati.

2. Con riguardo allo sconto obbligatorio aggiuntivo di cui alla Sezione II, la funzione

attuariale verifica la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati dall’impresa

sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche

soggettive e collocati nella medesima classe di merito, dandone evidenza nella relazione

di cui al comma 1, lettera b).

3. La funzione di verifica della conformità, ai fini di cui agli articoli 270 degli Atti delegati e

30-quater del Codice, conservando opportuna evidenza:

a) verifica la corrispondenza del processo di determinazione dell’impresa per la

definizione degli sconti obbligatori alle disposizioni del presente regolamento;

b) valuta l’adeguatezza e l’efficacia delle misure organizzative adottate dall’impresa

per garantire la correttezza del processo di cui alla lettera a).

Art. 12

(Obblighi di trasparenza) 1. Le polizze relative all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore contengono separata indicazione, in valore assoluto e in

percentuale, degli sconti obbligatori di cui all’articolo 132-ter, commi 2 e 4, del Codice.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 13 (Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,

nel Bollettino dell’IVASS e sul suo sito istituzionale.

Art. 14

(Entrata in vigore) 1. Il presente Regolamento entra in vigore il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per il Direttorio Integrato Il Presidente

ELENCO DEGLI ALLEGATI Allegato 1: Lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità

Bollettino IVASS n. 3/2018

10

ALLEGATO 1

Lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità

Province

Bari

Barletta-Andria-Trani

Benevento

Bologna

Brindisi

Caserta

Catania

Catanzaro

Crotone

Firenze

Foggia

Genova

La Spezia

Latina

Livorno

Lucca

Massa-Carrara

Messina

Napoli

Palermo

Pisa

Pistoia

Prato

Reggio Calabria

Rimini

Roma

Salerno

Taranto

Vibo Valentia

11

2. PROVVEDIMENTI

12

Provvedimenti

13

2.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 69 del 27 marzo 2018

Differimento del periodo di sospensione temporanea del pagamento dei premi relativi alle assicurazioni private per talune categorie di danneggiati colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell’articolo 2-bis, commi 24 e 25 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172 - Disciplina delle modalità di rateizzazione dei premi sospesi.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private; VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l’art. 13 che istituisce l’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, ed in particolare l’articolo 48, comma 2; VISTO il decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016” abrogato dall’art. 1, comma 2, della legge 15 dicembre 2016, n. 229 riguardante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”; VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante “Proroga e definizione dei termini” convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19; VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ed in particolare l’articolo 18-undecies, commi 1 e 2; VISTO il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica della disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”, ed in particolare l’articolo 2 bis, commi 24 e 25; VISTO il provvedimento IVASS n. 56 del 9 febbraio 2017; adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

Bollettino IVASS n. 3/2018

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Art. 1 (Differimento della sospensione dei termini per il pagamento dei premi)

1. Fino alla data del 31 maggio 2018 alle imprese di cui all’articolo 1 del Provvedimento IVASS n. 56 del 9 febbraio 2017 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 2 dello stesso Provvedimento, limitatamente ai soggetti danneggiati che abbiano dichiarato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti.

2. I beni di cui al comma 1 hanno sede nei Comuni riportati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito dalla legge 229/2016.

3. Le somme già versate al 6 dicembre 2017, data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 2017, n. 172, non possono essere oggetto di rimborso o di restituzione.

Art. 2 (Sinistri accaduti durante il differimento del periodo di sospensione)

1. Ai sinistri accaduti durante il differimento del periodo di sospensione si applica quanto previsto dall’ articolo 3 del Provvedimento IVASS n. 56 del 9 febbraio 2017.

Art. 3 (Rateizzazione dei premi relativi a coperture non colpite da sinistro durante il periodo

di sospensione)

1. Alla scadenza del periodo di sospensione di cui all’articolo 1, i premi o le rate di premio sospesi sono corrisposti attraverso rateizzazione per un periodo non inferiore ai 36 mesi, fatta salva la possibilità per le parti di individuare un diverso periodo di rateizzazione in senso più favorevole alle esigenze dell’assicurato.

Art. 4

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito Internet dell’IVASS.

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Provvedimenti

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2.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 0080900/18 del 13 marzo 2018

Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, al trasferimento di portafoglio mediante conferimento del ramo d'azienda della sede secondaria in Panama in favore di ASSA Compañía de Seguros, S.A., compagnia assicurativa con sede legale in Panama. Provvedimento.

Con istanza pervenuta il 5 settembre 2017, Assicurazioni Generali S.p.A. ha chiesto l’autorizzazione al trasferimento del portafoglio, mediante conferimento del ramo d’azienda rappresentato dalla sede secondaria stabilita in Panama in favore di ASSA Compañía de Seguros, S.A., compagnia assicurativa con sede legale in Panama.

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 198 del

decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei requisiti per l’autorizzazione del trasferimento del portafoglio in oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell’art. 198 del citato decreto

legislativo n. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, il trasferimento del portafoglio, mediante conferimento del ramo d’azienda rappresentato dalla sede secondaria stabilita in Panama in favore di ASSA Compañía de Seguros, S.A., compagnia assicurativa con sede legale in Panama. Per il Direttorio Integrato Il Presidente

Bollettino IVASS n. 3/2018

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Provvedimento n. 0081456/18 del 14 marzo 2018

Autorizzazione, ai sensi dell’articolo 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all’acquisizione indiretta della partecipazione qualificata in BIM Vita S.p.A. da parte di Jan-Christoph Peters, Attestor Value Fund GP Limited, Attestor Capital LLP e Trinity Investments Designated Activity Company. Provvedimento.

Con istanza presentata in data 4 dicembre 2017, Jan-Christoph Peters, Attestor Value

Fund GP Limited, Attestor Capital LLP e Trinity Investments Designated Activity Company hanno chiesto l’autorizzazione all’acquisizione indiretta della partecipazione qualificata pari al 50% del capitale sociale di BIM Vita S.p.A. per effetto dell’acquisizione della partecipazione di controllo pari al 68,807% del capitale sociale di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. .

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’articolo 68 del

decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei requisiti per l’autorizzazione all’acquisizione indiretta, per effetto dell’acquisizione del controllo in Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., della partecipazione qualificata nell’impresa BIM Vita S.p.A..

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell’articolo 68 del decreto legislativo

7 settembre 2005 n. 209, Jan-Christoph Peters, Attestor Value Fund GP Limited, Attestor Capital LLP e Trinity Investments Designated Activity Company, ad assumere in via indiretta, ad esito dell’operazione di acquisizione della partecipazione di controllo in Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., la partecipazione qualificata in BIM Vita S.p.A..

Per il Direttorio Integrato Il Presidente

Provvedimenti

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Provvedimento n. 0093060/18 del 27 marzo 2018

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'acquisizione di partecipazioni di controllo nel capitale sociale di Popolare Vita S.p.A., di Avipop Assicurazioni S.p.A. e, per il suo tramite, di Avipop Vita S.p.A. da parte di Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa. Provvedimento.

Con istanza del 22 gennaio 2018, Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa ha chiesto l’autorizzazione ad acquisire, da Banco BPM S.p.A. e dalla sua controllata Holding di Partecipazioni Finanziarie Banco Popolare S.p.A., le partecipazioni pari al 65% del capitale sociale in Popolare Vita S.p.A. ed in Avipop Assicurazioni S.p.A.. Per effetto di tali acquisizioni, Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa deterrà il controllo di Popolare Vita S.p.A., di Avipop Assicurazioni S.p.A. e, per il suo tramite, di Avipop Vita S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 68 del

decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la sussistenza dei requisiti per l’autorizzazione all’assunzione delle partecipazioni di controllo in oggetto.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 7

settembre 2005, n. 209, Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa ad assumere le partecipazioni di controllo nel capitale sociale di Popolare Vita S.p.A., di Avipop Assicurazioni S.p.A. e, per il suo tramite, di Avipop Vita S.p.A..

Per il Direttorio Integrato Il Presidente

Bollettino IVASS n. 3/2018

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Provvedimento prot. n. 0093127/18 del 27 marzo 2018

Autorizzazione, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all’acquisizione di partecipazioni di controllo totalitario nel capitale sociale di Popolare Vita S.p.A., di Avipop Assicurazioni S.p.A. e, per il suo tramite, di Avipop Vita S.p.A. da parte di Banco BPM s.p.a. . Provvedimento.

Con istanza del 19 gennaio 2018, Banco BPM S.p.A. ha chiesto l’autorizzazione ad acquisire, da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e da AVIVA Italia Holding S.p.A., le quote di capitale dalle stesse detenute rispettivamente in Popolare Vita S.p.A e Avipop Assicurazioni S.p.A.. Per effetto di tali acquisizioni, Banco BPM S.p.A. deterrà, direttamente e indirettamente (attraverso la controllata Holding di Partecipazioni Finanziarie Banco Popolare S.p.A.) il controllo totalitario di Popolare Vita S.p.A., di Avipop Assicurazioni S.p.A. e, per il suo tramite, di Avipop Vita S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 68 del

decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la sussistenza dei requisiti per l’autorizzazione all’assunzione, diretta e indiretta, delle partecipazioni di controllo in oggetto.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 7

settembre 2005, n. 209, Banco BPM S.p.A. ad assumere il controllo totalitario di Popolare Vita S.p.A., di Avipop Assicurazioni S.p.A. e, per il suo tramite, di Avipop Vita S.p.A..

Per il Direttorio Integrato Il Presidente

Provvedimenti

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2.3 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento n. 0093268/18 del 28 marzo 2018

Itas Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni, in breve Itas Mutua – Modifica statutaria. Provvedimento.

Con lettera del 16 marzo 2018 Itas Mutua ha trasmesso copia del verbale dell’assemblea

straordinaria tenutasi il 9 marzo 2018 e ha chiesto l’approvazione delle modifiche dello statuto sociale. Tali modifiche comportano:

- la modifica degli articoli 2 (Scopo), 3 (Contribuzioni), 4 (Patrimonio), 5 (Gestione

sociale), 7 (Ammissioni alla società), 9 (Organi dell’Itas), 10 (Nomina dei Delegati dei Soci), 12 (Assemblea generale ordinaria e straordinaria), 13 (Convocazione dell’Assemblea generale), 14 (Costituzione dell’Assemblea generale e validità delle sue deliberazioni), 15-bis (Assemblee separate dei Soci sovventori partner), 16 (Consiglio di amministrazione), 17 (Convocazione del Consiglio di amministrazione), 19 (Deliberazioni spettanti al Consiglio di amministrazione), 21 (Collegio sindacale), 22 (Bilancio), 23 (Rappresentanza) e 25 (Termine della società);

- l’introduzione degli articoli 2 (Principi ispiratori dell’attività), 4 (Soci) e 7 (Remunerazione dei soci sovventori) e la rinumerazione degli articoli successivi;

- l’abrogazione dell’articolo 20 (Comitato esecutivo).

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 196 del

decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell’art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione

del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento. Per il Direttorio Integrato Il Presidente

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3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

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Provvedimenti sanzionatori

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3.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE

ORDINANZA PROT. N. 70982/18 DEL 2 MARZO 2018

Destinatario Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 30-septies, comma 3, del d.lgs. 209/2005 e 34, comma 3, del regolamento ISVAP 20/2008 - mancata presentazione all’Istituto, nei termini previsti, dell’istanza di autorizzazione preventiva in relazione alla esternalizzazione di attività ad un fornitore residente fuori dal SEE.

Norma Sanzionatoria

art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 70989/18 DEL 2 MARZO 2018

Destinatario Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 30-septies, comma 3, del d.lgs. 209/2005 e 34, comma 3, del regolamento ISVAP 20/2008 - mancata presentazione all’Istituto, nei termini previsti, dell’istanza di autorizzazione preventiva in relazione alla esternalizzazione di attività ad un fornitore residente fuori dal SEE.

Norma Sanzionatoria

art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 71006/18 DEL 2 MARZO 2018

Destinatario Zurich Investments Life s.p.a., con sede in Milano. Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 16, comma 1, del

regolamento ISVAP 35/2010 - mancato riscontro all’interessato, entro il termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un prodotto assicurativo vita.

Norma Sanzionatoria

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 71015/18 DEL 2 MARZO 2018 Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

Bollettino IVASS n. 3/2018

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ORDINANZA PROT. N. 71020/18 DEL 2 MARZO 2018

Destinatario Admiral Insurance Company Ltd, in persona del rappresentante per la gestione

dei sinistri per l’Italia, EUI Ltd, presso il domicilio in Roma. Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. Norma Sanzionatoria

art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA PROT. N. 71024/18 DEL 2 MARZO 2018 Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1), lettera d), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 3.780,00 (tremilasettecentottanta/00).

ORDINANZA PROT. N. 71027/18 DEL 2 MARZO 2018 Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,

comma 2, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall’Istituto relativamente ad un reclamo.

Norma Sanzionatoria

art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 71033/18 DEL 2 MARZO 2018 Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

Provvedimenti sanzionatori

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ORDINANZA PROT. N. 71041/18 DEL 2 MARZO 2018 Destinatario Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 71047/18 DEL 2 MARZO 2018 Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.

Norma Sanzionatoria

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 72908/18 DEL 5 MARZO 2018 Destinatario Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 72933/18 DEL 5 MARZO 2018 Destinatario Assicuratrice Milanese s.p.a. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San

Cesario sul Panaro (MO). Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

Bollettino IVASS n. 3/2018

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ORDINANZA PROT. N. 72936/18 DEL 5 MARZO 2018

Destinatario MetLife Europe DAC - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Roma. Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 16, comma 1, del

regolamento ISVAP 35/2010 - mancato riscontro all’interessato, entro il termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un prodotto assicurativo vita.

Norma Sanzionatoria

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 72949/18 DEL 5 MARZO 2018 Destinatario Axa Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. - Rappresentanza Generale

per l’Italia, con sede in Milano. Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 73724/18 DEL 6 MARZO 2018 Destinatario Linear Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.

Norma Sanzionatoria

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33).

ORDINANZA PROT. N. 75016/18 DEL 7 MARZO 2018 Destinatario Piredda Mario, presso la residenza in Oristano (CA). Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento

ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei

confronti degli assicurati in n. 2 occasioni. Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

Provvedimenti sanzionatori

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ORDINANZA PROT. N. 75021/18 DEL 7 MARZO 2018 Destinatario Abrioli Simone, presso la residenza in Trenzano (BS). Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento

ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei

confronti degli assicurati in n. 9 occasioni. Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 75027/18 DEL 7 MARZO 2018 Destinatario Labianca Francesco, presso la residenza in Canosa di Puglia (BT). Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale. Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

ORDINANZA PROT. N. 75031/18 DEL 7 MARZO 2018 Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 75034/18 DEL 7 MARZO 2018 Destinatario Amissima Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

Bollettino IVASS n. 3/2018

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ORDINANZA PROT. N. 75041/18 DEL 7 MARZO 2018

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 75042/18 DEL 7 MARZO 2018 Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA PROT. N. 75047/18 DEL 7 MARZO 2018 Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 75080/18 DEL 7 MARZO 2018 Destinatario Sara Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

Provvedimenti sanzionatori

29

ORDINANZA PROT. N. 75085/18 DEL 7 MARZO 2018 Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste. Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.

Norma Sanzionatoria

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 75113/18 DEL 7 MARZO 2018 Destinatario Genialloyd s.p.a., con sede in Milano. Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 75117/18 DEL 7 MARZO 2018 Destinatario Vittoria Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs.

209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.

Norma Sanzionatoria

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 75122/18 DEL 7 MARZO 2018 Destinatario Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

Bollettino IVASS n. 3/2018

30

ORDINANZA PROT. N. 75127/18 DEL 7 MARZO 2018

Destinatario Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 75128/18 DEL 7 MARZO 2018 Destinatario Axa Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. - Rappresentanza Generale

per l’Italia con sede in Milano. Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.

Norma Sanzionatoria

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 75133/18 DEL 7 MARZO 2018 Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da

Generali Italia s.p.a., corrispondente dell’assicuratore estero. Violazione art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del

ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.000,00 (quattromila/00).

ORDINANZA PROT. N. 75134/18 DEL 7 MARZO 2018 Destinatario Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

Provvedimenti sanzionatori

31

ORDINANZA PROT. N. 75136/18 DEL 7 MARZO 2018 Destinatario Axa MPS Vita s.p.a., con sede in Roma. Violazione art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata liquidazione, entro il

termine di 20 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di prestazioni assicurative relative a n. 3 polizze vita.

Norma Sanzionatoria

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 6.666,00 (seimilaseicentosessantasei/00).

ORDINANZA PROT. N. 75139/18 DEL 7 MARZO 2018 Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste. Violazione art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata liquidazione, entro il

termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di prestazioni assicurative relative a n. 2 polizze vita.

Norma Sanzionatoria

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 75140/18 DEL 7 MARZO 2018 Destinatario Inora Life Ltd, con sede in Dublino e con domicilio eletto presso lo studio degli

avv.ti Magno Daniele, Serra Massimo e Sannino Maria Melania, in Roma. Violazione art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata liquidazione, entro il

termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una prestazione assicurativa relativa ad una polizza vita.

Norma Sanzionatoria

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.666,00 (duemilaseicentosessantasei/00).

ORDINANZA PROT. N. 75142/18 DEL 7 MARZO 2018 Destinatario Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

Bollettino IVASS n. 3/2018

32

ORDINANZA PROT. N. 76335/18 DELL’8 MARZO 2018

Destinatario La Pignola Antimo & Giovanni s.n.c., con sede in Genova, in persona del

liquidatore, sig. La Pignola Antimo. Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 2 occasioni.

Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 7.333,34 (settemilatrecentotrentatre/34).

ORDINANZA PROT. N. 76337/18 DELL’8 MARZO 2018 Destinatario Loiacono Antonio Aldo, presso la residenza in Milano. Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati.

Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

ORDINANZA PROT. N. 76344/18 DELL’8 MARZO 2018 Destinatario Schinasi Insurance Brokers s.r.l., con sede in Milano. Violazione combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del

regolamento ISVAP 5/2006 - mancata comunicazione all’Istituto, nei termini previsti, della cessazione di un rapporto di collaborazione.

Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

ORDINANZA PROT. N. 76346/18 DELL’8 MARZO 2018 Destinatario Saluzzo Brokers s.r.l., con sede in Saluzzo (CN). Violazione combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del

regolamento ISVAP 5/2006 - mancata comunicazione all’Istituto, nei termini previsti, della cessazione della carica dell’amministratore delegato della società.

Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

Provvedimenti sanzionatori

33

ORDINANZA PROT. N. 78165/18 DEL 9 MARZO 2018 Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA PROT. N. 78169/18 DEL 9 MARZO 2018 Destinatario Amissima Vita s.p.a., con sede in Genova. Violazione art. 30-bis, comma 1, del d.lgs. 209/2005 (accertamenti ispettivi) - debolezze

metodologiche riscontrate nell’applicazione del nuovo framework Solvency II. Norma Sanzionatoria

art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 27.500,00 (ventisettemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 78635/18 DEL 12 MARZO 2018 Destinatario Piredda Mario, presso la residenza in Oristano (CA). Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento

ISVAP 5/2006, degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di informativa precontrattuale in n. 3 occasioni; - mancato rispetto delle regole di comportamento nei confronti dei contraenti e

degli assicurati in n. 3 occasioni. Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 7.000,00 (settemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 78646/18 DEL 12 MARZO 2018 Destinatario Caruso Maria Grazia, presso la residenza in Saronno (VA). Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento

ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei

confronti degli assicurati in n. 24 occasioni. Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 29.500,00 (ventinovemilacinquecento/00).

Bollettino IVASS n. 3/2018

34

ORDINANZA PROT. N. 79196/18 DEL 12 MARZO 2018

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). Violazione art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata liquidazione, entro il

termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di prestazioni assicurative relative a n. 3 polizze vita.

Norma Sanzionatoria

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 80151/18 DEL 13 MARZO 2018 Destinatario FI.CRE.CA. Broker s.r.l., con sede in Altamura (BA), in persona del liquidatore. Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale. Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

ORDINANZA PROT. N. 80154/18 DEL 13 MARZO 2018 Destinatario Gefina Broker s.r.l., con sede in Salerno. Violazione combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del

regolamento ISVAP 5/2006 - mancata comunicazione all’Istituto, nei termini previsti, della cessazione di un rapporto di collaborazione.

Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

ORDINANZA PROT. N. 80157/18 DEL 13 MARZO 2018 Destinatario Finestra Alen, presso la residenza in Villafranca di Verona (VR) e presso il

domicilio in Bussolengo (VR). Violazione combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del

regolamento ISVAP 5/2006 - mancata comunicazione all’Istituto, nei termini previsti, dell’avvio dell’operatività in forma individuale.

Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

Provvedimenti sanzionatori

35

ORDINANZA PROT. N. 80164/18 DEL 13 MARZO 2018 Destinatario Granitto Michele e Martino Mauro s.n.c., con sede in Piedimonte Matese (CE). Violazione combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del

regolamento ISVAP 5/2006 - mancata comunicazione all’Istituto, nei termini previsti, della cessazione di un rapporto di collaborazione.

Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

ORDINANZA PROT. N. 80216/18 DEL 13 MARZO 2018 Destinatario Unibroker Servizi Intermediazione Assicurativa s.r.l., con sede in Guidonia

Montecelio (RM), in persona del liquidatore, sig. Santarelli Stefano, presso la residenza in Tivoli (RM).

Violazione combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancata comunicazione all’Istituto, nei termini previsti, della cessazione di un rapporto di collaborazione.

Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 81363/18 DEL 14 MARZO 2018 Destinatario Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A. - Rappresentanza Generale

per l’Italia, con sede in Milano. Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.

Norma Sanzionatoria

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 81364/18 DEL 14 MARZO 2018 Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

Bollettino IVASS n. 3/2018

36

ORDINANZA PROT. N. 81366/18 DEL 14 MARZO 2018

Destinatario Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. Violazione combinato disposto dell’art. 134 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 2 e 6 del

regolamento IVASS 9/2015 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma Sanzionatoria

art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

ORDINANZA PROT. N. 81368/18 DEL 14 MARZO 2018 Destinatario Genialloyd s.p.a., con sede in Milano. Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 81372/18 DEL 14 MARZO 2018 Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. Norma Sanzionatoria

art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 9.520,00 (novemilacinquecentoventi/00).

ORDINANZA PROT. N. 81373/18 DEL 14 MARZO 2018 Destinatario Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

Provvedimenti sanzionatori

37

ORDINANZA PROT. N. 81382/18 DEL 14 MARZO 2018 Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 81387/18 DEL 14 MARZO 2018 Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 81616/18 DEL 14 MARZO 2018 Destinatario Formenti Paolo, presso la residenza in Milano. Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 3 occasioni.

Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 30.000,00 (trentamila/00).

ORDINANZA PROT. N. 82115/18 DEL 14 MARZO 2018 Destinatario Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede

in Milano. Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.

Norma Sanzionatoria

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Bollettino IVASS n. 3/2018

38

ORDINANZA PROT. N. 82116/18 DEL 14 MARZO 2018

Destinatario Euro Insurances DAC, in persona del rappresentante per la gestione dei sinistri

per l’Italia, LeasePlan Italia s.p.a., presso il domicilio in Roma. Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 84102/18 DEL 16 MARZO 2018 Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). Violazione art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata liquidazione, entro il

termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di prestazioni assicurative relative a n. 3 polizze vita.

Norma Sanzionatoria

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 17.166,00 (diciassettemilacentosessantasei/00).

ORDINANZA PROT. N. 85263/18 DEL 19 MARZO 2018 Destinatario CF Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs.

209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.

Norma Sanzionatoria

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 86125/18 DEL 20 MARZO 2018 Destinatario Calì Giuseppe, presso la residenza in Rodi Garganico (FG). Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 6 occasioni.

Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 12.000,00 (dodicimila/00).

Provvedimenti sanzionatori

39

ORDINANZA PROT. N. 86126/18 DEL 20 MARZO 2018 Destinatario Preti Matteo, presso la residenza in Rozzano (MI). Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 6 occasioni.

Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 12.000,00 (dodicimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 86127/18 DEL 20 MARZO 2018 Destinatario Scicchitano Fabio, presso la residenza in Abbiategrasso (MI). Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati.

Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 86128/18 DEL 20 MARZO 2018 Destinatario Berini Lorenzo, presso la residenza in Rodano (MI). Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 2 occasioni.

Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.000,00 (quattromila/00).

ORDINANZA PROT. N. 86129/18 DEL 20 MARZO 2018 Destinatario Berini Lorenzo, presso la residenza in Rodano (MI). Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati.

Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00).

Bollettino IVASS n. 3/2018

40

ORDINANZA PROT. N. 86134/18 DEL 20 MARZO 2018

Destinatario Calì Giuseppe, presso la residenza in Rodi Garganico (FG). Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 3 occasioni.

Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 86136/18 DEL 20 MARZO 2018 Destinatario Scicchitano Fabio, presso la residenza in Abbiategrasso (MI). Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 6 occasioni.

Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 12.000,00 (dodicimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 86138/18 DEL 20 MARZO 2018 Destinatario Preti Matteo, presso la residenza in Rozzano (MI). Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 5 occasioni.

Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 86272/18 DEL 20 MARZO 2018 Destinatario Marche Broker s.r.l., con sede in Folignano (AP), in persona del legale

rappresentante pro tempore, sig. Stabile Giuseppe, presso il domicilio in Castrovillari (CS).

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati.

Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00).

Provvedimenti sanzionatori

41

ORDINANZA PROT. N. 86333/18 DEL 20 MARZO 2018 Destinatario Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 86339/18 DEL 20 MARZO 2018 Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste. Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA PROT. N. 86341/18 DEL 20 MARZO 2018 Destinatario Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 86400/18 DEL 20 MARZO 2018 Destinatario Euro Insurances DAC, in persona del rappresentante per la gestione dei sinistri

per l’Italia, LeasePlan Italia s.p.a., presso il domicilio in Roma. Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

Bollettino IVASS n. 3/2018

42

ORDINANZA PROT. N. 90838/18 DEL 26 MARZO 2018

Destinatario Lanzoni Christian, presso la residenza in Ravenna. Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento

ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei

confronti degli assicurati in n. 3 occasioni. Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.000,00 (quattromila/00).

ORDINANZA PROT. N. 90883/18 DEL 26 MARZO 2018 Destinatario Aroldi Claudio, presso la residenza in Pozzuoli (NA). Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati.

Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 90903/18 DEL 26 MARZO 2018 Destinatario Gobbi Giorgio Luigi, presso la residenza in Castelleone (CR). Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento

ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei

confronti degli assicurati in n. 4 occasioni. Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 91749/18 DEL 27 MARZO 2018 Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste. Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

Provvedimenti sanzionatori

43

ORDINANZA PROT. N. 91751/18 DEL 27 MARZO 2018 Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Axa

Assicurazioni s.p.a., corrispondente dell’assicuratore estero. Violazione art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del

ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.000,00 (quattromila/00).

ORDINANZA PROT. N. 91753/18 DEL 27 MARZO 2018 Destinatario Valcarenghi Armido, presso la residenza in Casalbuttano ed Uniti (CR) e con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lupinacci Luigi, in Soresina (CR). Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento

ISVAP 5/2006, degli artt. 183 e 132 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005, 49 e 52 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale;

- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei

confronti degli assicurati in n. 5 occasioni;

- mancato rispetto degli obblighi in materia di informativa precontrattuale.

Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 9.000,00 (novemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 91754/18 DEL 27 MARZO 2018 Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 91755/18 DEL 27 MARZO 2018 Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera c), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

Bollettino IVASS n. 3/2018

44

ORDINANZA PROT. N. 91757/18 DEL 27 MARZO 2018

Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste. Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 91793/18 DEL 27 MARZO 2018 Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano. Violazione art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del

ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

artt. 317, comma 3, e 315, comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.400,00 (millequattrocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 91824/18 DEL 27 MARZO 2018 Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA PROT. N. 91848/18 DEL 27 MARZO 2018 Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

Provvedimenti sanzionatori

45

ORDINANZA PROT. N. 91864/18 DEL 27 MARZO 2018 Destinatario Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede

in Milano. Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.

Norma Sanzionatoria

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 91874/18 DEL 27 MARZO 2018 Destinatario Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 92093/18 DEL 27 MARZO 2018 Destinatario Genialloyd s.p.a., con sede in Milano. Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA PROT. N. 92715/18 DEL 27 MARZO 2018 Destinatario Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

Bollettino IVASS n. 3/2018

46

ORDINANZA PROT. N. 93314/18 DEL 28 MARZO 2018

Destinatario Salzano Giovanni, presso la residenza in Battipaglia (SA). Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 44 occasioni.

Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 44.000,00 (quarantaquattromila/00).

ORDINANZA PROT. N. 93315/18 DEL 28 MARZO 2018 Destinatario Ascione Vincenzo e Vano Vincenzo s.n.c., con sede in Battipaglia (SA) e con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Malandrino Gianluigi, in Roma. Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 18 occasioni.

Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 93339/18 DEL 28 MARZO 2018

Destinatario UCA - Assicurazione spese legali e peritali s.p.a., con sede in Torino. Violazione art. 30-novies, comma 1, del d.lgs. 209/2005 (accertamenti ispettivi) - mancato

rispetto delle norme in materia di strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle tariffe.

Norma Sanzionatoria

art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 93352/18 DEL 28 MARZO 2018 Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

Provvedimenti sanzionatori

47

ORDINANZA PROT. N. 93355/18 DEL 28 MARZO 2018 Destinatario Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 93357/18 DEL 28 MARZO 2018 Destinatario Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 93362/18 DEL 28 MARZO 2018 Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 95778/18 DEL 30 MARZO 2018 Destinatario Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

Bollettino IVASS n. 3/2018

48

ORDINANZA PROT. N. 95782/18 DEL 30 MARZO 2018

Destinatario Genertel s.p.a., con sede in Trieste. Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma Sanzionatoria

art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA PROT. N. 95790/18 DEL 30 MARZO 2018 Destinatario Nico s.a.s. di Andreazzi e C., con sede in Viareggio (LU), in persona del legale

rappresentante pro tempore, sig. Andreazzi Davide, presso la residenza in Viareggio (LU).

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei

confronti degli assicurati in n. 5 occasioni. Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 12.000,00 (dodicimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 95792/18 DEL 30 MARZO 2018 Destinatario Mistretta Alfio, presso la residenza in Terranuova Bracciolini (AR) e con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alpini Paola, in San Giovanni Valdarno (AR).

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei

confronti degli assicurati in n. 3 occasioni; - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale.

Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.000,00 (quattromila/00).

Provvedimenti sanzionatori

49

ORDINANZA PROT. N. 95795/18 DEL 30 MARZO 2018 Destinatario Frisoni Maurizio, in qualità di legale rappresentante e responsabile per l’attività

assicurativa della cessata società “Frisoni Brokers di Frisoni Maurizio e C. s.n.c.”, presso la residenza in Riccione.

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei

confronti degli assicurati in n. 2 occasioni;

- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale.

Norma Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

ORDINANZA PROT. N. 95796/18 DEL 30 MARZO 2018 Destinatario Bernabei Stefano, presso la residenza in Vedano Olona (VA). Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento

ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei

confronti degli assicurati in n. 2 occasioni. Norma Sanzionatoria

art. 324, commi 1 e 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

Bollettino IVASS n. 3/2018

50

3.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI

Provvedimento n. 0174336/17 del 21 settembre 2017

LUCCHESINI Massimo (E000183991) - Provvedimento di RADIAZIONE Proc. disc. ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 209/2005 (n. 3949 - SG) XIII.2.7.239/16 - XIII.2.1.461/16 - FFN 591/16

Con atto di contestazione del 22 novembre 2016, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di un procedimento disciplinare per violazione del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e delle relative norme di attuazione.

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sez. II, nell’adunanza del 13

luglio 2017, ha assunto la deliberazione n. 2981/II (di cui si allega copia conforme all’originale, conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei Suoi confronti.

Pertanto, questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del

procedimento medesimo configurano la violazione degli artt. 117 e 183 del Codice delle Assicurazioni Private nonché 47, 54 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione, ai sensi dell’art. 329, comma 1, lett. c) e comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale

Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimenti sanzionatori

51

Provvedimento n. 0176620/17 del 26 settembre 2017

PENNISI Francesco (E000402777) - Procedimento disciplinare n. 3951, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento di RADIAZIONE.

Con lettera in data 23 novembre 2016, prot. n. 0219002, da Lei ricevuta in data 29 novembre 2016, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione.

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione II, nell’adunanza del 13

luglio 2017, ha assunto la deliberazione n. 2982/II (di cui si allega copia che è conforme all’originale conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei Suoi confronti.

Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del

procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 120, 132 e 183 del Codice delle Assicurazioni, nonché degli articoli 47, 57 e 62, comma 2, lett. b) del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private.

Il presente provvedimento è comunicato anche alle imprese o agli intermediari con

cui sono in corso incarichi o collaborazioni. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale

Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Bollettino IVASS n. 3/2018

52

Provvedimento n. 0194519/17 del 25 ottobre 2017

VALENTE Michele (E000041348) - Provvedimento di RADIAZIONE Procedimento disciplinare n. 4005 ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 209/2005 FCAD XIII.2.7.21/17 - FFN 907/2016 (MAN - LCAP)

Con atto di contestazione del 15 marzo 2017, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di un

procedimento disciplinare per violazione del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e delle relative norme di attuazione.

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sez. I, nell’adunanza del 19

settembre 2017, ha assunto la deliberazione n. 2993/I (di cui si allega copia conforme all’originale, conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei Suoi confronti.

Pertanto, questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del

procedimento medesimo configurano la violazione degli artt. 183 del Codice delle Assicurazioni Private, nonché 47 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, vista la gravità del fatto, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 62, comma 3 del medesimo Regolamento, dispone l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione, ai sensi dell’art. 329, comma 1, lett. c) e comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale

Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimenti sanzionatori

53

Provvedimento n. 0194576/17 del 25 ottobre 2017

DI PIETRO Carmelo (ex B000062201) Provvedimento RADIAZIONE - Proc. disc. n.3982 ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. 7.9.2005 n. 209 Fasc. CAD - XIII.2.7.20/2017- FFN 754/2016 - (GZ - LCAP)

Con atto di contestazione del 26 gennaio 2017 l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di

un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione.

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I, nell’adunanza del 26

settembre 2017, ha assunto l’allegata deliberazione n. 2994/I (di cui si allega copia che è conforme all’originale conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei Suoi confronti.

Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del

procedimento medesimo configurano una violazione degli artt. 117 e 183 del Codice delle Assicurazioni Private nonché degli artt. 47, 54 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, comma 1, lett. c), e comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale

Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Bollettino IVASS n. 3/2018

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Provvedimento n. 0195076/17 del 26 ottobre 2017

SPIRONELLO Tiziano (E000120694) - Provvedimento di RADIAZIONE Procedimento disciplinare n. 3957 ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 209/2005 FCAD XIII.2.7.252/16 - FFN 876/2016 (AB - LCAP)

Con atto di contestazione del 16 gennaio 2017, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di un procedimento disciplinare per violazione del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e delle relative norme di attuazione.

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sez. II, nell’adunanza del 14

settembre 2017, ha assunto la deliberazione n. 2988/II (di cui si allega copia conforme all’originale, conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei Suoi confronti.

Pertanto, questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del

procedimento medesimo configurano la violazione degli artt. 117 e 183 del Codice delle Assicurazioni Private nonché 47, 54 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione, ai sensi dell’art. 329, comma 1, lett. c) e comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale

Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimenti sanzionatori

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Provvedimento n. 0202295/17 del 8 novembre 2017

ZANATTA Christian E000001808 (già A000001808) - Provvedimento di RADIAZIONE Proc. disc. ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 209/2005 (n. 3966 bis - ADR) XIII.2.7.2/17 - XIII.2.1.487/16 - FFN 619/2016

Con atto di contestazione del 4 gennaio 2017, da Lei ricevuto in data 16 gennaio

2017, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di un procedimento disciplinare per violazione del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e delle relative norme di attuazione.

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sez. II, nell’adunanza del 12

ottobre 2017, ha assunto la deliberazione n. 2999/II (di cui si allega copia conforme all’originale, conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei Suoi confronti.

Pertanto, questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del

procedimento medesimo configurano la violazione degli artt. 117 e 183 del Codice delle Assicurazioni Private nonché 47, 54 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 62, comma 2, del citato Regolamento, dispone l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione, ai sensi dell’art. 329, comma 1, lett. c) e comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private, nonché la cancellazione della società Assi Zanatta di Zanatta Mirco & C. s.n.c. dal Registro Unico degli Intermediari ai sensi dell’art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private.

Il presente provvedimento è comunicato anche agli intermediari con cui sono in corso

incarichi o collaborazioni. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale

Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Bollettino IVASS n. 3/2018

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Provvedimento n. 0202298/17 del 8 novembre 2017

ZANATTA Fabio (A000288848) - Provvedimento di RADIAZIONE Proc. disc. ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 209/2005 (n. 3966 - ADR) XIII.2.7.1/17 - XIII.2.1.487/16 - FFN 619/2016

Con atto di contestazione del 4 gennaio 2017, da Lei ricevuto in data 16 gennaio

2017, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di un procedimento disciplinare per violazione del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e delle relative norme di attuazione.

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sez. II, nell’adunanza del 12

ottobre 2017, ha assunto la deliberazione n. 2999/II (di cui si allega copia conforme all’originale, conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei Suoi confronti.

Pertanto, questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del

procedimento medesimo configurano la violazione degli artt. 117 e 183 del Codice delle Assicurazioni Private nonché 47, 54 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 62, comma 2, del citato Regolamento, dispone l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione, ai sensi dell’art. 329, comma 1, lett. c) e comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private, nonché la cancellazione della società Assi Zanatta di Zanatta Mirco & C. s.n.c. dal Registro Unico degli Intermediari ai sensi dell’art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale

Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimenti sanzionatori

57

3.3 ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI

SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione

Seconda Ter n. 07561/2017

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 529 del 2014, integrato da motivi aggiunti,

proposto dal signor Marco Petrucci, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco

Casertano, Nunzio Mazzocchi, con domicilio eletto presso lo studio Francesco

Casertano in Roma, via Panama, 74;

contro

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Ivass, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Adolfo Maria

Zamboni, Massimiliano Scalise, Patrizia Rosatone, con domicilio eletto presso lo

studio Dario Adolfo Maria Zamboni in Roma, via del Quirinale, 21;

per l'annullamento, previa sospensiva,

con ricorso introduttivo: A) del provvedimento di radiazione prot.n. 51-13-000534 del

23/10/2013;

B) della deliberazione n. 2153/II del 19. 9. 2013 con la quale il Collegio di garanzia

sui procedimenti disciplinari, II Sezione, dell'Istituto per la Vigilanza sulle

Assicurazioni ha proposto all'unanimità l'irrogazione della sanzione disciplinare della

radiazione nei confronti del ricorrente;

C) della nota di trasmissione dei predetti atti prot. n. 3/13/002/960 del 5/11/2013,

pervenuta all'interessato il 12/11/2013;

D) del verbale del Servizio Ispettorato Antifrode dell'Isvap del 19.10.2012, nonché

dei verbali di constatazione datati 28/9/2012 e 3/10/2012;

E) della lettera prot. n. 03/13/2000 del 28.1.2013 con la quale la Direzione

Coordinamento Giuridico - Sezione Consulenza legale dell'Ivass ha avviato il

procedimento disciplinare nei confronti dell'attuale ricorrente;

Bollettino IVASS n. 3/2018

58

F) del verbale dell'adunanza Ivass del 19.9.2013;

G) di tutti gli atti preordinati, connessi, collegati e conseguenti a quelli qui opposti, se

e in quanto lesivi della posizione del ricorrente, ivi compreso il “verbale di incontro

del 2.3.2012 tra i signori Marco Miraglia e Marco Petrucci”, mai conosciuto, rispetto

al quale l'interessato ha operato il disconoscimento;

con atto recante motivi aggiunti:

- i precedenti atti indicati sub da A) a G),

H) della lettera Isvap 19.11.2012 prot. n. 21-12-080615 provvedimento di radiazione,

recante trasmissione accertamenti ispettivi; I) della segnalazione dell’illecito

disciplinare a carico (tra gli altri) del ricorrente, emessa in data 25.1.2013; l) del

verbale delle verifiche ispettive svolte presso la GM Finance spa del 17.09.2012,

provvedimenti lesivi del ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni -

Ivass;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2016 il Cons. Mariangela

Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.Il signor Marco Petrucci riferisce che la Compagnia assicurativa Donau

Versicherung AG Vienna collocava i propri prodotti assicurativi tramite un agente per

la zona di Roma, la società Clinimutua srl (identificata nelle persone dei sigg. Marco

Miraglia e Fabrizio Bova). La predetta società intratteneva un rapporto di sub-

agenzia con la GMFinance srl, riconducibile al sig. Davide Luci, il quale a sua volta si

avvaleva della collaborazione del sig. Petrucci, intermediario assicurativo tramite la

NGMFIN srl.

A seguito di ispezione condotta dall'Ivass in data 2 aprile 2012 nei confronti della

società Donau AG sarebbero state riscontrate alcune irregolarità consistenti nella

mancata rimessione dei premi relativi a numerose polizze vendute dai signori Luci e

Petrucci nei periodi settembre-novembre 2011 e nell'anno 2012 ed espone che i

rapporti commerciali tra le parti si sarebbero incrinati, con conseguenti denunce

Provvedimenti sanzionatori

59

penali e avvio di contenzioso civile innanzi al Tribunale di Roma.

A seguito delle predette vicende sono stati avviati distinti procedimenti disciplinari da

parte dell'Istituto: - in danno del signor Bova Fabrizio, quale responsabile dell'attività

di intermediazione della società Clinimutua srl per omessa vigilanza nei confronti

dell'ex collaboratori (Luci e Petrucci); - e nei confronti di questi ultimi per mancata

rimessa dei premi relativi alle polizze intermediate. All'esito di tali procedure il signor

Petrucci (congiuntamente al signor Luci) è stato radiato dall'albo, mentre il signor

Bova ha riportato la sanzione della censura.

Lamenta che l'unico elemento valorizzato al fine della comminatoria della sanzione

più grave della radiazione consisterebbe in un documento, disconosciuto dal

Petrucci nel contenuto e nella sottoscrizione, “contenente la verbalizzazione degli

accordi intercorsi tra il medesimo signor Petrucci e l'amministratore unico di

Clinimutua srl sig. Marco Miraglia. Il primo pur affermando di aver già rimesso a

GMFINANCE i premi delle polizze da lui intermediate, si impegnava, per ottenere la

loro messa in garanzia, a versare, a Clinimutua srl, entro il 9 marzo 2012, l'importo di

euro 68.354,72, importo che la subagenzia aveva omesso di versare all'agenzia"

(pagina 3 verbale ispettivo del 28 settembre 2012).

Avverso il provvedimento di radiazione del 23.10.2013 e gli altri atti del procedimento

indicati in epigrafe il signor Petrucci ha proposto ricorso ed ha allegato i seguenti

motivi di impugnazione:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 329 n. 2 del d.lgs. n. 209 del 2005, in

relazione all'art. 62 n.2 lett. A, punto 4. Violazione degli artt. 214, 215 e 216 C.p.c..

Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto che connotano i

procedimenti sanzionatori. Omessa istruttoria. Vizio del procedimento. Carenza di

motivazione: la radiazione dall'Albo degli intermediari assicurativi va disposta per

fatti di eccezionale gravità e nella specie l'unico elemento posto a fondamento della

sanzione comminata al ricorrente sarebbe la circostanza contenuta nel verbale di

incontro del 2 marzo 2012, documento non inutilizzabile da espungere dal fascicolo

del procedimento sanzionatorio perché fornito da uno dei coimputati nel

procedimento (signor Bova Fabrizio), sebbene sottoscritto apparentemente da terzi

(Miraglia e Petrucci) e inoltre formalmente disconosciuto dal signor Petrucci, uno dei

presunti firmatari. L'utilizzo di tale documento sarebbe contrario a quanto disposto

dall'articolo 214 del cpc in quanto all'atto dell'esibizione dello stesso da parte degli

ispettori il signor Petrucci formalmente lo avrebbe disconosciuto nel contenuto e

nella sottoscrizione, con specificità e univocità, precisando che l'incontro in

questione non sarebbe mai avvenuto; tale documento non potrebbe avere valore

probatorio alcuno ai sensi degli articoli 215 e 216 c.p.c., in quanto non sarebbe stato

prodotto in originale e non ci sarebbe stata la dichiarazione espressa di volersi

avvalere di tale documento. L'attività istruttoria svolta dall'ufficio avrebbe accertato

un fatto storico, ma non dimostrato la responsabilità della condotta antigiuridica del

ricorrente.

Bollettino IVASS n. 3/2018

60

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del Regolamento Isvap n.6 del 20

ottobre 2006. Violazione della legge n. 241 del 1990. Violazione dell'art. 3 della

legge n. 689 del 1981. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento.

Carenza di istruttoria: l'Ivass avrebbe contestato ai signori Bova, Luci e Petrucci la

medesima condotta, ossia non aver rimesso i premi assicurativi rispettivamente alla

mandante il primo, alla mandante per il tramite e in concorso con l'agente il secondo,

alla mandante per il tramite e in concorso con l'agente il ricorrente. A fronte delle

identiche incolpazioni il Collegio di garanzia avrebbe proposto la sanzione della

censura per il sig.Bova, ritenuto responsabile soltanto di culpa in vigilando nei

confronti dei collaboratori, mentre per questi ultimi avrebbe proposto la radiazione

dall'albo, sanzioni confermate dall'Ivass. La delibera collegiale con riferimento alla

posizione del sig. Luci evidenziava che il contratto di subagenzia prevedeva la

rimessa dei premi in alcuni giorni di ogni mese, inquadrando quindi un preciso

contesto negoziale, invece per il sig. Petrucci, in mancanza di un contratto, avrebbe

valorizzato il documento ricognitivo nei confronti dell'agenzia Clinimutua,

disconosciuto dal signor Petrucci responsabile soltanto di aver provveduto a pagare

in contanti le polizze, secondo le richieste esplicite dei signori Bova e Luci. Inoltre la

delibera collegiale avrebbe consentito la divulgazione di dati significativi la cui

conoscenza ingenererebbe più di qualche dubbio sulla esatta ricostruzione degli

eventi anche perché, come emerso in fase di ispezione le polizze vendute dal signor

Petrucci sarebbero state poste in copertura, come avviene con pagamento dei

corrispondenti premi. In questo quadro la concatenazione degli eventi, operata in

modo da saldare le singole condotte, non sarebbe in grado di dimostrare

l'ascrivibilità dei comportamenti contestati al ricorrente. Inoltre la mancata

conoscenza dei fatti e dei documenti richiamati (denunce penali) nonché le

risultanze istruttorie e documentali svolte nei confronti degli altri soggetti avrebbero

determinato l'illegittimità dell'attività e violato il principio del giusto procedimento e

del diritto di difesa del ricorrente.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 329 n.2 del decreto legislativo n.209 del

2005 in relazione all'art. 62 n. 2, lett. A, punto 4. Violazione dell'art.7 e ss. della legge

n. 241 del 1990 con riferimento agli artt. 329, 330 e 331 del suindicato codice delle

assicurazioni. Eccesso di potere per totale travisamento dei fatti: risulterebbe agli atti

la emissione delle polizze, poste in copertura e consegnate in originale al ricorrente

solo dopo il versamento dei relativi premi, circostanze dimostrative della regolarità

del versamento dei premi. Il verbale di incontro in data 2.3.2012, apparentemente

sottoscritto dal ricorrente e dal signor Miraglia amministratore di Clinimutua srl

sarebbe falso perché non si concilierebbe con la modalità di emissione delle polizze

da parte della predetta società Clinimutua srl (le polizze poste in copertura e

consegnate in originale al sig. Petrucci solo previo versamento da parte di questi dei

relativi premi; all’atto della emissione delle polizze e della consegna degli originali, i

premi sarebbero stati già versati). Nel provvedimento di radiazione (pag.17) si

precisa che il verbale di incontro del 2.3.2012 sarebbe stato sottoscritto in epoca

successiva all’ispezione Isvap, ma ciò non sarebbe possibile perché l’ispezione

Provvedimenti sanzionatori

61

sarebbe intervenuta in epoca successiva al marzo 2012: quindi la ricognizione del

debito attribuita al sig. Petrucci nel documento denominato verbale d’incontro del

2.3.2012 e da questi disconosciuto nel contenuto e nella sottoscrizione, non avrebbe

alcun valore probatorio (prodotto in causa dal sig. Bova sarebbe strumentale alla

posizione del medesimo e volto a tutelare la sua posizione).

4) Violazione art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione. Difetto di

istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 329, n.2 del d.lgs. n. 209 del 2005,

in relazione all’art. 62, n. 2, lett. a) punto 4. Eccesso di potere per totale travisamento

dei fatti. Eccesso di potere per carenza assoluta del presupposto e perplessità. Vizio

del procedimento: la sanzione sarebbe immotivata e correlata unicamente ad un

unico elemento ossia il documento disconosciuto e non sarebbe stata attribuita

rilevanza probatoria alle dichiarazioni rese dall’incolpato in sede di audizione. Il

Collegio giudicante non avrebbe valorizzato altre circostanze e non avrebbe colto la

reale portata della vicenda.

5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 331 del Cod. assicurazioni. Incompetenza.

Vizio istruttorio. Illegittimità derivata: la sanzione non sarebbe stata irrogata dal

Presidente con decreto, ai sensi della norma rubricata, ma con nota del 23.10.2013

sottoscritta da un consigliere (per delegazione del Direttorio Integrato). Inoltre a pag

17 della Delibera la violazione riscontrata sarebbe quella di cui all’art. 62, comma 2,

lett. a) punto 4, mentre il provvedimento di radiazione richiama l’art 62, comma 2,

lett.a, punti 2 e 4 del Reg. Isvap n. 5 del 2006, con evidente erroneità. Conclude con

la richiesta di annullamento degli atti impugnati previa istruttoria e sospensione

dell’efficacia degli stessi.

Si è costituito in giudizio l’Ivass per resistere al ricorso, opponendosi all’accoglimento

dello stesso in quanto infondato in punto di fatto perché la delibera del Collegio di

garanzia attribuiva la condotta appropriativa contestata del ricorrente non solo sulla

base del verbale del 2.3.2012 bensì sulla base di un articolato e univoco quadro

probatorio formato da vari elementi presenti in atti e nella disponibilità dello stesso

(tranne la denuncia querela del dicembre 2012), attestanti le irregolarità accertate

idonee ai fini della prova, a prescindere dal mero contenuto del verbale stesso, e

dettagliatamente indicate; il documento disconosciuto con riguardo alle operazioni

civilistiche riportate, in disparte l’obbligo di chiedere giudizialmente la verificazione, si

potrebbe risolvere in una mera allegazione negativa di fatti, ma nella specie la

ricostruzione probatoria si poggerebbe su più elementi. Inoltre risulterebbe accertato

che il ricorrente avrebbe agito in modo irregolare e senza alcuna formalizzazione

della collaborazione con GMF e all’insaputa dell’agente Clinimutua srl e dell’impresa

Danau, con conseguente inesistenza di contratti e delle conseguenti clausole

relative ai termini precisi di rimessa dei premi incassati. A fronte del quadro

probatorio, a prescindere dal verbale del 2 marzo 2012, sussisterebbe una distinta

posizione dei tre incolpati e delle rispettive responsabilità e il ricorrente non avrebbe

né in sede ispettiva né nel corso del procedimento disciplinare addotto elementi atti

a contrastare le risultanze istruttorie e nessuna censura sul difetto di motivazione e

Bollettino IVASS n. 3/2018

62

del procedimento sarebbe fondata come espressamente controdedotto.

Alla Camera di consiglio del 26 febbraio 2014 la causa è stata cancellata dal ruolo

delle istanze cautelari.

2. Con atto recante motivi aggiunti, notificato in data 2.4.2014, il signor Petrucci

riferisce di aver acquisito ulteriori documenti a seguito della costituzione dell’Ivass

come indicati in epigrafe ritenuti provvedimenti lesivi e aggiunge di aver azionato una

denunzia in danno dei sig.ri Miraglia e Bove presentata in data 17.3.2014 al

Comando Legione Carabinieri di Caserta e sulla base di ciò deduce la illegittimità

derivata illustrando ulteriori argomentazioni a supporto dei motivi già censurati con il

ricorso introduttivo: insiste sulla illegittimità degli atti impugnati e della irrogazione

della massima sanzione edittale in relazione a fatti non di eccezionale gravità, come

invece prescritto dal codice in materia ai fini della comminazione della radiazione;

nella specie le polizze sarebbero emesse, poste in copertura e consegnate in

originale al ricorrente solo dopo il versamento dei relativi premi, senza poter

attribuire un comportamento illegittimo, tenuto conto della irrilevanza e assenza di

valore probatorio del verbale d’incontro del 2.3.2012, a differenza di quanto

sostenuto dall’Ivass. Insiste sui motivi di difetto di motivazione e procedimentali e

conclude per l’accoglimento del gravame.

L’Ivass si è opposta all’atto recante motivi aggiunti con articolata e documentata

memoria, eccependo in via preliminare la inammissibilità e irricevibilità di tale atto in

quanto proposto senza alcuna nuova domanda di impugnazione rispetto a quanto

già avanzato con il ricorso introduttivo e in assenza di alcun elemento nuovo, tenuto

conto della presenza originaria in atti di tutti i documenti (eccezion fatta per la

denuncia querela del dicembre 2012). Ribadisce gli elementi valutativi riguardo la

condotta appropriativa del ricorrente, ritenuti rilevanti ai fini dell’irrogazione della

sanzione, che avrebbero costituito l’articolato quadro probatorio, come documentato

e ulteriormente argomentato.

Parte ricorrente in prossimità dell’udienza ha prodotto memoria di replica sulla

eccezione di inammissibilità dell’atto recante motivi aggiunti, evidenziando che

seppur proposto avverso gli atti già gravati con il ricorso introduttivo tuttavia le

ulteriori censure sarebbero derivanti dalla trasposizione della querela sporta dal

ricorrente in data 17.3.2014 in danno dei signori Miraglia e Bova e conclude per

l’accoglimento dei gravami, insistendo sulle argomentazioni difensive.

Alla udienza pubblica del 10 maggio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione

riservata e sciolta definitivamente la riserva nella camera di consiglio del 21 aprile

2017 (all’uopo riconvocata), è passata in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio rileva che, in disparte i profili di inammissibilità sollevati dalla difesa

dell’Ivass riguardo l’atto recante motivi aggiunti attesa la non rilevanza degli stessi

Provvedimenti sanzionatori

63

sul giudizio in esame, il ricorso introduttivo e l’atto recante ulteriori motivi sono

infondati per le ragioni di seguito esposte.

1.1. Nell’odierno giudizio parte ricorrente agisce per l’annullamento della sanzione

della radiazione dall’Albo degli intermediari ed assicuratori cui era iscritto, disposta

dall’Ivass in ragione di comportamenti e addebiti di particolare gravità accertati con il

procedimento disciplinare avviato; secondo la prospettazione di fondo del ricorrente

il provvedimento sanzionatorio sarebbe illegittimo perché adottato sulla base di

assenza di idonei elementi quali presupposti per l’applicazione dello stesso e per il

difetto di istruttoria e di motivazione, come esposti nelle censure precedentemente

riportate, censure che il Collegio ritiene infondate per le seguenti ragioni.

1.3. L’Ivass, con atto del 23 ottobre 2013, ha disposto l’applicazione nei confronti del

sig. Marco Petrucci della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’art. 329,

commi 1, lettera c), e 2 del codice delle assicurazioni private.

Il provvedimento è stato adottato “ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel

corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell’articolo 109,

commi2 e 4, nonché 117 del Codice delle assicurazioni private e degli articoli 54

nonchè 62, comma 2, lett. a), punti 2) e 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006”.

La presupposta deliberazione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari –

Sezione II n. 2153/I, in data 19 settembre 2013, rilevato tra l’altro che l’incolpato

deve ritenersi responsabile 1) “per le contestazioni riguardanti il mancato

versamento premi sul conto corrente separato e alla mancata rimessa premi alla

compagnia mandante…..esaminata la documentazione agli atti, ivi compreso il

Verbale Ispettivo ISVAP e quello di constatazione sottoscritti dal sig. Petrucci

nonché la documentazione prodotta dal sig. Bova dalla quale risulta che l’incolpato

ha riconosciuto in sede di Accordo sottoscritto in epoca successiva all’ispezione

ISVAP un debito di E. 68.000 circa nei confronti di Clinimutua per mancata rimessa

premi” ; 2) “per non aver provveduto al versamento dei premi sul conto corrente

separato”; 3) “per quanto riguarda l’alterazione della polizza r.c. auto stipulata dal

signor……procacciata dal collaboratore……si ritiene che dall’esame della

documentazione agli atti e dal Verbale del Servizio Ispettorato ISVAP, sottoscritto

dal sig.Petrucci il 19 ottobre 2012, l’incolpato abbia una responsabilità in culpa in

vigilando sull’opera del collaboratore” e ritenuto parimenti dal Collegio 4)

“disciplinarmente responsabile di essersi avvalso dell’opera del

collaboratore….senza provvedere alla sua iscrizione al RUI…” nonché responsabile

5)“ per aver agito in veste di collaboratore delle società GMFinance, Clinimutua e

Hub Insurance Broker, quale il Collegio rileva che l’onere alla iscrizione alla sezione

E) del RUI, era a carico delle società e non del collaboratore come prescritto dal

Regolamento Isvap n.5/2006” e inoltre 6) “avendo fatto transitare sul conto corrente

dedicato operazioni estranee alla sua finalità” , ha proposto l’applicazione della

sanzione della radiazione nei confronti del ricorrente in quanto: - per la

contestazione sub 1) “non attribuisce rilevanza probatoria alle dichiarazioni rese

Bollettino IVASS n. 3/2018

64

dall’incolpato in sede di audizione, in quanto non supportate da alcuna

documentazione”; - per la contestazione sub 2) “stante la rilevanza degli importi non

versati”; - per la contestazione sub 3) “era tenuto a vigilare sul corretto svolgimento

di tutta l’attività, in quanto garante nei confronti del mercato e cioè di tutti gli utenti

del servizio e dell’impresa mandante, sia per gli aspetti tecnici, che per i rapporti

amministrativi. L’impossibilità di esercitare un diretto controllo sullo svolgimento

dell’attività del collaboratore non esonera da responsabilità….essendo suo dovere

vigilare ed impedire comportamenti poco ortodossi dei collaboratori”; - per la

contestazione sub 4) perché ha operato “in violazione dell’art.109, commi 2 e 4 del

Codice delle Assicurazioni private”; - per la contestazione sub 5) in quanto “il sig.

Petrucci aveva il dovere di controllare la proprie regolare iscrizione al Registro, ai fini

del regolare esercizio dell’attività e della tutela degli assicurati”; - infine per la

contestazione sub 6) “per la violazione dell’art.117 del Codice delle Assicurazioni

private in materia di conto separato….esaminato il Verbale ispettivo e come anche

riconosciuto nella memoria difensiva”.

1.4. Il Collegio esamina per ordine logico sistematico l’ultima censura dedotta (quinto

motivo) riguardo la incompetenza del Consigliere Ivass all’adozione del

provvedimento sanzionatorio impugnato, censura che non può essere condivisa per

le seguenti considerazioni.

L’art. 13 d.l. n. 95 del 2012, convertito in legge n. 195 del 2013, al fine di assicurare

la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche

attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, ha istituito l'Istituto

per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), con personalità giuridica di diritto

pubblico.

L’Ivass, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 13, fermo restando quanto previsto

dagli articoli 25-bis, 30, comma 9, 32, comma 2, e 190 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.

58, svolge le funzioni già affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private

e di interesse collettivo (Isvap) ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576,

e dell'art. 5 del d.lgs.7 settembre 2005, n. 209.

L’art. 13, comma 18, dello stesso testo legislativo dispone che al Direttorio integrato

spetta l'attività di indirizzo e direzione strategica dell'Ivass e la competenza ad

assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni

istituzionali in materia di vigilanza assicurativa (norma entrata in vigore prima

dell’adozione della deliberazione del Collegio di garanzia e pertanto applicabile

ratione temporis). Il successivo comma 19 attribuisce al Direttorio integrato,

nell’ambito delle proprie competenze il potere di rilasciare deleghe al Presidente o ai

singoli Consiglieri stabilendo oggetto e limiti.

Analogamente, l’art. 8, comma 1, dello statuto dell’Ivass, approvato con d.P.R. 12

dicembre 2012 stabilisce che al Direttorio integrato spetta l’attività di indirizzo e

direzione strategica dell’Ivass nonché la competenza ad assumere gli atti aventi

Provvedimenti sanzionatori

65

rilevanza esterna relativi all’esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza

assicurativa, così come il comma 3 dello stesso art. 8 prevede la citata facoltà di

delega.

Il Direttorio integrato, come risulta da documento depositato dall’Ivass (n.19), ha

approvato l’attribuzione delle deleghe al Presidente e ai Consiglieri ed ha attribuito la

competenza per i procedimenti disciplinari su proposta del Collegio di garanzia, oltre

che al Direttorio, anche disgiuntamente tra loro, al Presidente e ai Consiglieri,

mentre la competenza è del Direttorio nel caso di decisione difforme dal parere del

Collegio di Garanzia (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 18 marzo 2014, n.3000; idem,

15 luglio 2016, n. 8186).

Pertanto, il provvedimento impugnato, in quanto sottoscritto da un Consigliere

dell’Ivass per delegazione del Direttorio integrato, come documentato, deve ritenersi

adottato da un organo competente.

1.5. Parimenti infondati sono il primo e terzo motivo di impugnazione del ricorso

introduttivo (secondo e quarto motivo dell’atto recante motivi aggiunti, in via derivata)

con cui parte ricorrente deduce la mancanza di presupposti per l’applicazione della

sanzione, il difetto di istruttoria e di motivazione in quanto la proposta di sanzione di

cui alla deliberazione del Collegio di garanzia presupposta – in relazione alla

contestata mancata rimessa di premi e la violazione dell’art.117 cap - avrebbe un

unico presupposto ossia il Verbale di incontro del 2 marzo 2012, disconosciuto dal

ricorrente.

Al riguardo dall'esame del contenuto della predetta deliberazione risulta esplicitato in

modo chiaro (pag.17) che per la condotta appropriativa (mancato versamento premi

sul conto corrente separato e mancata rimessa dei premi alla compagnia mandante)

il Collegio di garanzia ha esaminato la documentazione agli atti, emergente dalla

complessa attività di verifica, ivi compreso il Verbale Ispettivo Isvap e il Verbale di

incontro del 2 marzo 2012 e quindi non solo quest’ultimo, ma numerosi elementi

fattuali, atti e verbali ispettivi presenti originariamente nel procedimento (e disponibili,

ma riguardo i quali parte ricorrente non ha richiesto di prendere visione), come

prodotti in atti dal resistente Istituto (- allegato n.6 documenti acquisiti dalla

Compagnia mandante Donau – verbale di ispezione amministrativa comprovante

irregolarità assuntive e mancata rimessa di premi assicurativi, anche per

collaboratore non iscritto a RUI; - allegato n. 21 documentazione trasmessa all’Isvap

da Clinimutua (agente per la zona di Roma della compagna assicurativa Donau) in

epoca precedente all’avvio del procedimento disciplinare riguardo la emissione di

polizze da parte del ricorrente senza comunicazione all’agenzia e all’impresa e

senza rimettere i premi incassati; - allegato n.8 verbale delle verifiche ispettive svolte

dall’Isvap presso GMN subagente di Clinimutua; - allegato n.9 verbale delle verifiche

ispettive svolte dall’Isvap presso NGMFIN srl dell’intermediario assicurativo sig

Petrucci ed elementi fattuali emersi in detta sede; - allegato n. 22 lettera del legale

della Clinimutua del 22.3.2012 in riscontro alle lettere del sig. Petrucci e richiamo al

Bollettino IVASS n. 3/2018

66

Verbale di incontro del 2 marzo 2012; - allegati 5 e 11 denunce querele presentate

da Clinimutua alla Procura della Repubblica di Roma sulle predette documentate

circostanze; - allegato n. 23 dichiarazione collaboratore sig. Petrucci di effettuazione

bonifici a Clinimutua per pagamento polizze RCA Donau; - allegato 24 verbale di

constatazione del 28 settembre 2012 redatto alla presenza degli ispettori Isvap e

sottoscritto dal sig. Petrucci nel quale le affermazioni non dimostrate riguardo il

pagamento in contanti direttamente a Clinimutua delle polizze nel periodo gennaio-

febbraio 2012 hanno trovato smentita dalla esibizione da parte degli ispettori di n.4

assegni sottoscritti dal sig. Petrucci e consegnati ai rappresentanti di Clinimutua con

l’elenco di polizze cui i pagamenti si riferivano).

Osserva il Collegio che a fronte di tale quadro probatorio qui sintetizzato, e meglio

rappresentato e documentato in atti dall’Ivass resistente, il sig. Petrucci non ha

fornito dimostrazione (in sede ispettiva, nel corso del procedimento disciplinare e

nella indicazione dei fatti in ricorso) di elementi atti a contrastare le risultanze

assunte nell’ istruttoria procedimentale (quali ad es. copia di bonifici, copia di

assegni, ricevute o altri strumenti tracciabili dei pagamenti effettuati in contanti, come

dichiarato). Parte ricorrente non ha documentato circostanze e atti, con idonei e

concreti elementi di riscontro probanti, tali da smentire il contegno appropriativo

attribuito in sede di contestazioni.

Le allegate dichiarazioni rese in sede di audizione (premi incassati riferiti al periodo

ottobre-novembre 2011 dichiarati versati alla GMFIN con assegni e bonifici, premi di

gennaio-febbraio 2012 versati in contanti direttamente a Clinimutua) e le

dichiarazioni di fatti negativi (non aver versato premi a GMFIN e ad altro soggetto;

assenza di posizioni debitorie di NGMFIN verso Clinimutua, in relazione alle polizze

Donau) non sono dimostrate e risultano smentite dalla documentazione in atti (ad es.

verbale di constatazione sottoscritto dagli ispettori Ivass e dal ricorrente e copia degli

assegni ed elenco delle polizze cui i pagamenti si riferiscono relativi al 2012 - come

da dichiarazione in calce sottoscritta dallo stesso ricorrente e datata 23.2.2012 -

allegato n. 25, nonché dichiarazione del sig. Petrucci nel verbale di constatazione

degli accordi tra Clinimutua e i suoi ex collaboratori per il versamento dei premi non

ancora versati).

Pertanto il complesso e articolato quadro probatorio composto da atti e circostanze e

situazioni fattuali della fase istruttoria richiamati nella delibera del Collegio e

comprovati dai rispettivi documenti acquisiti dall' Istituto, sulla base dei quali sono

state accertate le violazioni, si dimostra attendibile, anche a prescindere dal mero

contenuto del Verbale di incontro del 2 marzo 2012 (e della asserita inutilizzabilità

per il disconoscimento stragiudiziale da parte del ricorrente).

A tale riguardo va rilevato che anche con la non utilizzabilità del documento a

seguito del disconoscimento stragiudiziale da parte del Collegio come sostenuto dal

ricorrente (e la mancata verificazione ai fini della prova), tuttavia le situazioni fattuali

ivi rappresentate sono confermate dalla ampia documentazione in atti

Provvedimenti sanzionatori

67

(specificamente rilevata nella delibera e, tra l’altro, non contraddetta dal ricorrente),

che compongono la complessa vicenda e si inseriscono nella valutazione globale

delle irregolarità e degli illeciti riscontrati con le risultanze istruttorie, che hanno

determinato il convincimento dell’Amministrazione circa il mancato rispetto delle

norme del c.a.p. e di quelle regolamentari in materia, ai fini disciplinari e

sanzionatori.

Le circostanze rilevate dal ricorrente, tra l’altro non documentate, non valgono ad

escludere la fattispecie illecita, anche se le polizze siano state comunque messe in

copertura dall’impresa assicuratrice (trattandosi di un obbligo imposto ex lege alla

impresa tenuta a coprire rischi senza aver ricevuto coprtura), con conseguente

infondatezza del censurato travisamento dei fatti.

A tale proposito, l’ipotesi di cui all’art. 62, comma 2, lett. a), n. 4 del regolamento

Isvap n. 5 del 2006 di “mancata rimessa alle imprese di somme percepite a titolo di

premi”, in ragione della sua ratio, deve ritenersi realizzata ogniqualvolta la polizza

assicurativa inizia a decorrere senza che alla compagnia assicurativa siano

contestualmente versati i premi, a prescindere dal fatto che gli stessi siano stati o

meno versati dall’assicurato all’agente.

In altri termini, la “messa in copertura” della polizza da parte dell’agente, generando

l’avvio dell’obbligazione di garanzia da parte della compagnia di assicurazione,

richiede il contemporaneo adempimento dell’obbligo al versamento del premio da

parte del soggetto assicurato o del suo agente, mentre l’omesso versamento del

premio integra l’ipotesi illecita che la norma mira a scongiurare, e cioè il vulnus che

potrebbe derivare all’impresa assicuratrice ed al sistema nel suo complesso dal

garantire i rischi assicurati senza avere percepito i premi da appostare a riserva a

copertura dei rischi assunti.

In definitiva, ciò che rileva ai fini della consumazione dell’illecito, non è l’effettivo

versamento del premio da parte del soggetto assicurato, ma l’attivazione della

copertura assicurativa, di cui è responsabile l’agente, alla quale deve

necessariamente corrispondere il versamento del relativo premio alla compagnia

assicuratrice, per cui, in assenza di tale versamento, è inevitabilmente integrata

l’ipotesi di “mancata rimessa alle imprese di somme percepite a titolo di premi

assicurativi”, che si pone in contrasto con il primario obbligo dell’agente di

provvedere alla puntuale e integrale rimessa dei premi indispensabile per lo stesso

funzionamento del sistema assicurativo la cui violazione giustifica l’adozione di

sanzioni di carattere particolarmente afflittivo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 settembre

2012, n. 4996; idem, 6 giugno 2011, n. 3363; idem, 19 maggio 2008, n. 2278; Tar

Lazio, Roma, sez. I, 9 febbraio 2009, n.12592; idem, sez. II, 15 maggio 2013

n.4936).

Nella specie, l’incolpato in correlazione a ciò è risultato responsabile anche per non

aver provveduto al versamento dei premi sul conto corrente separato, come

Bollettino IVASS n. 3/2018

68

prescritto dall’art. 117 cap, stante la rilevanza degli importi non versati.

1.6. Parimenti l'atto di contestazione non appare viziato di difetto istruttorio e

violazione del giusto procedimento (secondo mezzo del ricorso introduttivo e di

quello per motivi aggiunti) in relazione alla non rilevanza dei fatti accertati ai fini della

irrogazione della sanzione della radiazione comminata al ricorrente rispetto a quelle

meno gravi irrogate rispettivamente ai responsabili dell’attività di intermediazione di

GMF e di Clinimutua (nonostante nei confronti di NGMFIN non vi fosse alcun

contratto di subagenzia che disponesse precisi termini per la rimessa dei premi

incassati), alla luce delle disposizioni di cui all’art.109 e ss. del c.a.p. e dello stesso

regolamento n. 5 del 2006.

Va infatti rilevato che l’attività di intermediazione assicurativa può essere esercitata

solo da agenti (in base a mandato delle imprese), banche (e soggetti similari),

brokers, produttori diretti o collaboratori iscritti nella sezione E del RUI, questi ultimi

sulla base di precisi incarichi di sub agenzia, da comunicare all’Ivass. Al riguardo lo

stesso ricorrente ammette di aver agito senza aver formalizzato la collaborazione

con GMF e all’insaputa dell’agente Clinimutua e dell’impresa Donau e a prescindere

dagli obblighi contrattuali, la norma regolamentare (art. 54, comma 2) prescrive che il

versamento dei premi incassati dall’intermediario sia effettuato “con immediatezza e

comunque non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti”,

regolamentazione rilevante ai fini disciplinari che nella specie non è stata attuata e

formalizzata dal ricorrente, derivandone la fondatezza della imputazione formulata

nella contestazione degli addebiti della mancata rimessa all’impresa mandante “per il

tramite e in concorso con l’agente – delle somme percepite a titolo di premio

assicurativo in relazione alle polizze intermediate nell’interesse di Donau”: risulta

coerente la valutazione del Collegio, con riferimento alla posizione del responsabile

di Clinimutua, agente Donau, riguardo i fatti appropriativi imputabili ai collaboratori

(effettivi e di fatto) e ascritti al ricorrente a titolo di culpa in vigilando per non aver

adottato i dovuti controlli idonei a prevenire le accertate violazioni (fatti appropriativi

e alterazione della polizza Rc.auto imputabili ai collaboratori), sotto il profilo del

rispetto delle norma del c.a.p. e di quelle contrattuali in materia disciplinare. Lo

stesso Collegio di garanzia ha graduato la misura sanzionatoria in funzione della

rispettiva responsabilità degli incolpati ed ha valutato singolarmente le posizioni

individuali, comunque strettamente connesse nella unitaria vicenda per il

coinvolgimento dei comportamenti, ed ha accertato le singole responsabilità

individuali calibrando le sanzioni, con il riconoscimento di attenuanti, sussistendone i

presupposti, anche nei confronti del ricorrente, come risulta a pag. 18 e 19 della

delibera, ciò a dimostrazione dell’assenza della disparità di trattamento.

1.7. E’ altresì da escludere che i fatti accertati siano di rilevanza tale da non

giustificare l’irrogazione della sanzione della radiazione (quarto motivo ricorso

introduttivo, quinto motivo atto recante motivi aggiunti).

L’art. 329, comma 1, del c.a.p. ha previsto che gli intermediari di assicurazione o

Provvedimenti sanzionatori

69

riassicurazione che, nell’esercizio della loro attività, violino le norme del codice o le

relative norme di attuazione sono puniti, in base alla gravità dell’infrazione e tenuto

conto dell’eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: a) richiamo; b)

censura; c) radiazione.

La radiazione, ai sensi del comma 2, è disposta per fatti di eccezionale gravità e

determina l’immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione.

L’Autorità di vigilanza con l’art. 62, comma 2, del regolamento n 5 del 2006, ha

esercitato la discrezionalità attribuita dal c.a.p., nel prevedere taluni casi, in presenza

dei quali, è disposta la radiazione (e, tra questi, al n.4 figura la “mancata rimessa alle

imprese di somme percepite a titolo di premi assicurativi”).

Va rilevato che il Regolamento giustifica l’applicazione della sanzione della

radiazione per tutte quelle ipotesi nelle quali la condotta dell’intermediario è tale da

rendere dubbia la sua affidabilità verso i terzi e verso gli altri collaboratori, poiché a

fondamento del sistema si pone l’ineludibile esigenza di presidiare la certezza

informativa nella circolazione delle garanzie.

Ne consegue che il provvedimento impugnato ha carattere vincolato e, in quanto

tale, una volta accertato che l’Amministrazione non è incorsa in un travisamento del

fatto, non può essere viziato da figure sintomatiche dell’eccesso di potere, quale

quella dedotta con la censura in esame.

Nella specie il Collegio di garanzia ha accertato, sulla base delle circostanze

espressamente evidenziate nella delibera, la sussistenza delle singole fattispecie di

violazioni tipizzate nel c.a.p. e nel regolamento n.5 del 2006 rilevanti ai fini della

irrogazione della sanzione disciplinare (violazione art. 62 comma 2 c.a.p. in relazione

alla mancata rimessa alle imprese dei premi e per la contraffazione di

documentazione (quest’ultima per responsabilità di culpa in vigilando); violazione

della separatezza patrimoniale art.117 c.a.p. e dell’art. 54 regolamento Isvap n. 5 del

2006; violazioni dell’art. 109, commi 2 e 4 del c.a.p. in relazione agli obblighi di

iscrizione di collaboratore al RUI): pertanto anche sotto il profilo motivazionale che

sorregge la sanzione, nonchè ai fini della proporzionalità della misura applicata, il

Collegio di garanzia ha rilevato l’accertamento a carico del ricorrente - responsabile

dell’attività di intermediazione - di gravi violazioni della disciplina sull’intermediazione

assicurativa consumate mediante una pluralità di condotte che hanno disvelato un

modo di agire con comportamenti che incrinano il corretto funzionamento del ciclo

assicurativo e il rispetto della regolarità delle singole posizioni contrattuali e la

copertura dei rischi nonché contrari ai doveri imposti all’intermediario e la gravità

della sanzione irrogata corrisponde alla gravità delle contestazioni accertate.

2. In conclusione, il Collegio ritiene che Ivass abbia fatto buon governo delle norme

in materia di responsabilità disciplinare e, segnatamente, degli artt. 117 e 109 del

C.a.p. nonché dell’art.54 e dell’art. 62, comma 2, lett. a), punti 2) e 4) del

Regolamento Isvap n. 5 del 2006 e il ricorso in quanto infondato va respinto.

Bollettino IVASS n. 3/2018

70

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura

stabilita in dispositivo in favore dell’Istituto resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate

complessivamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00), in favore dell’Ivass, oltre

oneri e accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 10 maggio 2016, 15 luglio

2016, 25 ottobre 2016, 24 gennaio 2017, 21 aprile 2017, con l'intervento dei

magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Maria Laura Maddalena, Consigliere

PUBBLICATO IL 03/07/2017

Provvedimenti sanzionatori

71

SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione Seconda Ter, N. 11167/2017

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12123 del 2016, proposto da:

Comoglio & C. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e

difesa dagli avvocati Stefano Vinti, Chiara Carosi, Filippo D'Angelo, con domicilio

eletto presso lo studio Stefano Vinti in Roma, via Emilia, 88;

contro

Ivass Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Scalise,

Dario Adolfo Maria Zamboni, Nicola Gentile, con domicilio eletto presso lo studio

Massimiliano Scalise in Roma, via del Quirinale, 21;

nei confronti di

Renato Albino non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza ingiunzione emanata dall'IVASS - Servizio Sanzioni, prot. n.

0142170/16 del 19 luglio 2016, ricevuta in notifica dalla ricorrente il 29 luglio 2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ivass Istituto per la Vigilanza Sulle

Assicurazioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2017 la dott.ssa Maria Laura

Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Bollettino IVASS n. 3/2018

72

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente impugna una sanziona pecuniaria di

circa 33.000 euro irrogatale da IVASS a titolo di responsabilità indiretta e in solido

con il soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 325, comma 2, del Codice delle

assicurazioni private (di seguito CAP) Espone la ricorrente che detta sanzione è

stata irrogata in relazione ad una condotta unicamente imputabile a un socio di

minoranza, il quale, nel periodo in cui rivestiva la qualifica di responsabile dell’attività

di intermediazione assicurativa, ha frodato gli assicurati per circa 45.000 euro.

Egli è stato denunciato da uno degli altri due soci, i quali, entrambi, si sono

adoperati, non appena venuti a conoscenza di quanto accaduto, per far cessare la

condotta illecita, hanno denunciato l’accaduto a IVASS e si sono fatti carico di

versare tutto il saldo del debito cagionato dal socio infedele, hanno collaborato con

la mandante Allianz nella ricostruzione dei fatti, tanto che il mandato è stato poi

nuovamente confermato alla Camoglio s.r.l..

Il Servizio Vigilanza IVASS, tuttavia, nonostante in sede procedimentale la società

ricorrente avesse contestato il fondamento della propria responsabilità a titolo

solidale nel pagamento della sanzione, ha ritenuto che la modalità delle condotte

illecite poste in essere da socio infedele giustificasse comunque la responsabilità in

solido della società intermediaria in chiave di garanzia, risultando le conseguenze

dell’illecito potenzialmente riconducibili al novero dei rischi assunti con l’esercizio

dell’attività di impresa.

Conclusivamente, quindi, il Servizio Sanzioni IVASS, dopo aver dato atto della

assunzione esclusiva di responsabilità da parte del socio infedele e degli esiti del

procedimento disciplinare svoltosi nei suoi confronti, conclusosi con la sua

radiazione, ha confermato l’irrogazione della sanzione alla società ricorrente, ai

sensi dell’art. 325, comma 2, CAP.

Espone inoltre la ricorrente di aver chiesto la rateizzazione del pagamento che però

gli è stata concessa in forma non satisfattiva, essendo state accordate solo tre rate

da circa 11.000 euro l’una.

Il ricorso è articolato in un unico motivo di doglianza per violazione art. 325, comma

2 del d.lgs. 209 del 2005, degli artt. 117 e 183 del d.lgs. 209 del 2005, degli artt. 6,

comma 3 e 11 della l. 689 del 1981, violazione del principio di proporzionalità

amministrativa e travisamento del fatto, sviamento di potere, irragionevolezza e

perplessità della motivazione, in quanto l’art. 325, comma 2, del CAP non

prevedrebbe una responsabilità solidale a carico della società per i fatti commessi

dai propri addetti al di fuori delle relative attribuzioni ma si limiterebbe a far salva la

responsabilità civile indiretta della società assicuratrice. Pertanto, IVASS avrebbe

dovuto irrogare la sanzione direttamente e unicamente al socio infedele.

Parte ricorrente, inoltre contesta la riconducibilità della norma in esame al parametro

Provvedimenti sanzionatori

73

della solidarietà nelle sanzioni amministrative, come delineata dall’art. 6 della l. 689

del 1981. Si tratterebbe infatti di sue fattispecie tra loro non sovrapponibili.

Tale solidarietà, infatti, si giustificherebbe, ai sensi della l. 689/1981, solo in caso di

infrazione commessa nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze.

Viceversa, l’art. 325, comma 2, CAP richiede che il dipendente abbia commesso la

violazione con abuso d’ufficio e per trarne personale vantaggio, prevedendo in

questo caso unicamente la responsabilità personale del dipendente.

Solo il comma 3 dell’art. 325 prevede una ipotesi di responsabilità solidale, per il

caso in cui l’inosservanza sia stata posta in essere da soggetti ai quali siano state

affidate funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di

assicurazione e di riassicurazione.

Nemmeno sussisterebbe alcuna responsabilità civile della società ricorrente in

quanto gli altri due soci hanno agito come il massimo rispetto dei doveri di diligenza

professionale, come emerso anche nell’istruttoria effettuata da IVASS. Non vi

sarebbe pertanto violazione né dell’art. 183 del CAP, concernente la violazione di

regole di comportamento nei confronti della clientela, né dell’art. 117 CAP

concernente il versamento dei premi pagati all’intermediario in un conto separato.

Infatti, la mancata registrazione degli incassi effettuati dal socio infedele sul conto

separato della società è dipesa dalla indebita appropriazione di essi da parte dello

stesso.

Parte ricorrente ha invocato, comunque, l’applicazione dell’art. 11 della l. n. s.r.l.

689/1989 ai fini della minore quantificazione della sanzione, attesa l’opera svolta

dalla società per la mitigazione delle conseguenze della violazione, avendo essa

provveduto a eliminare tutti gli effetti delle frodi sugli assicurati.

Infine, la ricorrente ha lamentato la violazione del principio di ragionevolezza perché

comunque IVASS, nella scelta tra i due obbligati solidali, avrebbe dovuto chiamare a

rispondere il soggetto autore delle violazioni e ha contestato la sproporzione rispetto

alla rateizzazione concessa.

IVASS si è costituito e ha depositato una memoria per resistere al presente ricorso.

Ha in particolare sottolineato nelle sue difese che il socio in questione risultava

all’epoca dei fatti iscritto al RUI unicamente come responsabile dell’attività di

intermediazione assicurativa della Camoglio s.r.l., per cui lo stesso era legittimato

all’esercizio di attività assicurativa unicamente in tale veste. Sulla base di tale

circostanza, IVASS ritiene che potesse essere addirittura giustificata l’imputazione

diretta, alla società ricorrente. Ciò nonostante, IVASS, valorizzando le modalità di

commissione degli illeciti e le successive azioni rimediali poste in essere dagli altri

due soci della società, ha ritenuto di porre a carico della società la sanzione solo a

titolo di responsabilità solidale, a meri fini di garanzia.

Bollettino IVASS n. 3/2018

74

Secondo IVASS, non si avrebbe la possibilità, nell’attuale quadro normativo, di

lasciare l’intermediario indenne da sanzione, o ai sensi del comma 2 dell’art. 325,

CAP in via indiretta e solidale, o ai sensi del comma 1, dello stesso articolo, con

conseguente inflizione della sanzione a titolo diretto ed esclusivo in capo alla

società.

IVASS ha posi sottolineato che la lettera dell’art. 325, dalla rubrica, recante:

“destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie” al testo del comma 2, il quale

prevede: “l’impresa e l’intermediario ne rispondono come responsabili civili, salvo

rivalsa”, confermerebbero la propria tesi difensiva.

In sostanza, la società intermediaria nel settore delle assicurazioni risponderebbe

anche in caso di rottura del rapporto organico, con aggravamento di regime rispetto

a quanto previsto dalla l. n. 689 del 1981, in ragione delle importanza dei valori

tutelati nel settore (art. 47 Cost.).

All’udienza camerale del 6 dicembre 2016, l’istanza cautelare è stata accolta.

In vista dell’odierna udienza, tutte le parti hanno prodotto memorie per meglio

illustrare e argomentare le proprie precedenti difese.

La presente controversia è incentrata, ad avviso del Collegio, unicamente su un

profilo di stretto diritto: l’interpretazione dell’art. 325, comma 2, del codice delle

assicurazioni private (CAP) con riferimento alla questione se la società di

intermediazione può essere destinataria delle sanzioni amministrative per le

violazioni commesse esclusivamente dai propri dipendenti e collaboratori, in qualità

di garante del pagamento del credito, in regime di solidarietà passiva della

obbligazione.

Per una migliore comprensione della questione è opportuno riportare il testo

completo dell’art. 325 CAP, il quale così prevede:

art. 325 (destinatari delle sanzioni)

“1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al capo V, irrogate nei confronti delle persone

fisiche responsabili della violazione, le sanzioni pecuniarie sono applicate nei

confronti delle imprese e degli intermediari responsabili della violazione.

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 dimostrino che la violazione è stata

commessa da propri dipendenti o collaboratori, con abuso dei doveri di ufficio e per

trarne personale vantaggio, la sanzione è comminata al dipendente o al

collaboratore alla cui azione o omissione è imputabile l'infrazione. L'impresa e

l'intermediario ne rispondono come responsabili civili, salvo rivalsa.

3. Le imprese rispondono in solido con l'autore della violazione nel caso in cui

l'inosservanza sia stata posta in essere da soggetti ai quali siano state affidate

funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e

Provvedimenti sanzionatori

75

di riassicurazione.”

Ad avviso del Collegio, ai fini di una corretta interpretazione della norma in esame,

occorre in primo luogo tener presente che l’articolo disciplina i destinatari delle

sanzioni amministrative, come si legge nella rubrica. In secondo luogo, va

adeguatamente considerata la sequenza dei tre commi di cui esso si compone. In

terzo luogo, occorre far riferimento al “senso fatto palese dalle parole” usate dal

legislatore. Infine, occorre effettuare un inquadramento sistematico della fattispecie

con riferimento tanto alla disciplina generale delle sanzioni amministrative di cui alla

l. n. 689/1981, nonché alla normativa penale con riferimento

In applicazione di tali canoni ermeneutici, esso pone il principio, al comma 1, della

responsabilità diretta delle imprese e degli intermediari, che individua pertanto come

destinatari – in linea generale - delle sanzioni amministrative.

Al comma 2, tuttavia, la norma pone una eccezione a tale principio, nel caso in cui le

imprese e gli intermediari “dimostrino che la violazione è stata commessa da propri

dipendenti o collaboratori, con abuso dei doveri di ufficio e per trarne personale

vantaggio”. In questo secondo caso, destinatario della sanzione è unicamente il

dipendente o il collaboratore alla cui azione o omissione è imputabile l'infrazione.

Al terzo comma, la norma pone una ulteriore specificazione sancendo, comunque, la

responsabilità solidale delle imprese con l’autore della violazione, qualora

“l'inosservanza sia stata posta in essere da soggetti ai quali siano state affidate

funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e

di riassicurazione.”

Dunque, in via di prima approssimazione deve dirsi che nel caso di cui al comma 2,

dell’art. 325 (che attiene alla presente fattispecie) destinatario della sanzione

amministrativa deve essere solo il dipendente o il collaboratore alla cui azione o

omissione è imputabile l'infrazione.

Resta però da esaminare la parte del comma 2 del citato articolo in cui si legge:

“L'impresa e l'intermediario ne rispondono come responsabili civili, salvo rivalsa.”

E’ infatti su questa parte della norma che IVASS fonda la responsabilità solidale, in

funzione di garanzia, della società ricorrente.

Si tratta di una forma di responsabilità solidale, che – secondo la stessa

prospettazione di IVASS – è di natura indiretta, giacché non viene riconosciuta

alcuna compartecipazione da parte della società nella commissione della violazione,

nemmeno a titolo di omissione o di culpa in vigilando, ed è unicamente volta a

garantire l’escussione del credito.

Il punto centrale, tuttavia, riguarda l’interpretazione del pronome “ne” nel passaggio

in esame, in quanto, secondo IVASS esso sarebbe riferito alla sanzione, mentre

secondo parte ricorrente sarebbe attinente ai profili di responsabilità civile connessi

Bollettino IVASS n. 3/2018

76

alla commissione degli illeciti sanzionati da IVASS.

Ad avviso del Collegio, argomenti di interpretazione testuale e sistematica

depongono nel senso che il pronome “ne” sia da riferire alla azioni o omissioni

commesse dal dipendente o collaboratore dell’impresa cui è imputabile l’infrazione,

con la conseguenza che la responsabilità dell’impresa e intermediario deve essere

intesa come un mero richiamo alla responsabilità civile verso i terzi danneggiati della

società intermediaria, secondo le regole ordinarie di cui all’art. 2049 c.c., salvo

rivalsa.

Tre sono gli argomenti testuali rilevanti, ad avviso del Collegio, a tal fine: la maggiore

vicinanza del pronome “ne” alla locuzione “azione ed omissione” piuttosto che alla

parola “sanzione” e soprattutto l’uso del termine “responsabilità civile”, che richiama

appunto le forme di responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro per i danni

cagionati dal proprio dipendente.

Nel caso in cui si parli di responsabilità solidale nel pagamento di sanzioni

amministrative o anche di sanzioni pecuniarie penali, il legislatore usa infatti una

diversa espressione, parlando di: soggetto “obbligato in solido con l’autore della

violazione al pagamento della somma da questo dovuta” a titolo di sanzione (cfr. art.

6 della l. n. 689 del 1981) ovvero di soggetto civilmente obbligato al pagamento di

quanto dovuto a titolo di pena pecuniaria (multa o ammenda) in sede penale (cfr.

artt. 196 e 197 c.p.). Si parla cioè in questi casi di “obbligazione” e non di

“responsabilità” e si sottolinea che oggetto dell’obbligazione solidale non è il

pagamento della sanzione (che presupporrebbe invece una corresponsabilità nella

violazione) ma il pagamento della “somma dovuta a titolo di sanzione” dall’autore

dell’illecito, rendendosi così evidente che si tratta di una mera obbligazione

pecuniaria, di matrice civilistica, imposta a fini di garanzia del pagamento del credito

dello Stato.

Viceversa, l’uso del termine “responsabile civile” è nel diritto processuale penale

riferito appunto a chi, pur non essendo imputato, è tuttavia responsabile per il fatto

dell’imputato ed è tenuto, in solido con esso, al risarcimento dei danni patiti dalle

vittime del reato. Esso può divenire parte del processo penale unicamente in

relazione alla pretesa risarcitoria in quella sede azionata dalla parte civile. (cfr. artt.

83 e ss. c.p.p.)

Non va poi sottaciuto l’ulteriore argomento di natura letterale e cioè il fatto che il

legislatore, solo nel comma 3, abbia espressamente parlato di responsabilità

solidale. Non si vede dunque perché non avrebbe dovuto farlo anche nel comma

precedente, se così avesse voluto.

Infine, l’argomento più convincente è quello di natura sistematica.

Il parametro al quale far riferimento nel caso di solidarietà per il pagamento di

sanzioni amministrative è sicuramente in primo luogo l’art. 6 della l. 689 del 1981,

Provvedimenti sanzionatori

77

del quale – secondo IVASS – l’art. 325, comma 2, in esame, costituirebbe una

sostanziale applicazione.

Ora l’art. 6, comma 3, della l. 689/1981 prevede: “Se la violazione è commessa dal

rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di

personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie

funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in

solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.”

Osserva tuttavia il Collegio che l’obbligazione solidale nel caso dell’art. 6, comma 3,

l. 689/1981 presuppone la riferibilità della violazione commessa dal dipendente al

datore di lavoro in quanto posta in essere “nell’esercizio delle proprie funzioni o

incombenze”.

Nel caso di specie, invece, l’art. 325 CAP prevede un regime aggravato perché nel

caso di riferibilità della violazione al datore di lavoro, essendo il fatto commesso dal

dipendente nell’esercizio delle proprie funzioni, addirittura prevede, al comma 1, che

la sanzione debba essere irrogata direttamente all’intermediario o all’impresa,

considerata come diretta responsabile della violazione.

Nel caso in cui invece la violazione sia stata commessa: “con abuso dei doveri di

ufficio e per trarne personale vantaggio”, la norma, al comma 2, prevede, in via di

eccezione, che la sanzione vada irrogata al solo dipendente, salvo che – come si

legge nel comma 3 – egli non sia un soggetto al quale siano state affidate funzioni

parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di

riassicurazione. In quest’ultimo caso, emerge la responsabilità solidale dell’impresa.

Si tratta dunque di una disciplina speciale dettata per il settore assicurativo, cosicché

non deve ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina generale di cui alla l. 689

del 1981.

Tale assunto è peraltro corroborato dalla circostanza che il CAP laddove ha voluto

prevedere l’applicazione della legge m. 689 del 1981 l’ha fatto in modo espresso. (si

veda ad esempio l’art. 326 che richiama gli artt. 8, 8 bis e 11, della l. 689 del 1981).

Va inoltre sottolineato che laddove è stata prevista la solidarietà passiva per il

pagamento della sanzione, il soggetto solidamente obbligato deve essere

destinatario della sanzione insieme al trasgressore (cfr. art. 14 della l. n. 689 del

1981 che prevede appunto che il soggetto solidalmente obbligato sia anch’egli

destinatario della notifica della violazione) mentre nel caso di specie l’unico

destinatario della sanzione è il dipendente o collaboratore e non anche

l’intermediario.

L’interpretazione cui il Collegio ritiene di aderire infine si pone in linea con l’analoga

disciplina dettata dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante “Testo

unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”, all’art.187-

Bollettino IVASS n. 3/2018

78

quinquies (Responsabilità dell'ente).

Esso prevede che: “1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari

all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo

commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di

direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o

funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il

controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla

lettera a).

2. (…)

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno

agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. (…)”

Appare pertanto significativo che nel TUF l’aver agito nell’interesse proprio da parte

del rappresentante, dell’amministratore o del dipendente che ha commesso la

violazione esima l’ente da ogni responsabilità, anche a titolo di solidarietà passiva.

Viceversa, per quanto riguarda la responsabilità civile del datore di lavoro per i danni

nei confronti dei terzi, l’aver agito nel proprio esclusivo interesse da parte del

dipendente non fa venir meno il nesso di occasionalità necessaria, elaborato dalla

giurisprudenza civile, ai fini del riconoscimento della responsabilità dei datori di

lavoro e committenti ex art. 2049 c.c. Secondo la Cassazione, esso sussiste nel

caso in cui: “l’incombenza disimpegnata ha determinato una situazione tale da

agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se l’agente

abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell’ambito

dell’incarico affidatogli, così da configurare una condotta del tutto estranea al

rapporto di lavoro”. (cfr. ex multis Cassazione penale 25 luglio 2013 n. 32462).

Ecco perché probabilmente si giustifica la precisazione, contenuta nel comma 2,

dell’art. 325 CAP, che l’esclusione di responsabilità solidale da parte

dell’intermediario nel caso di condotta posta in essere dal dipendente o dal

collaboratore con abuso di ufficio e nel proprio esclusivo interesse, non incide

comunque sulla responsabilità civile dell’intermediario per il fatto commesso dal

proprio dipendente, non determinandosi in questo caso una cesura nel nesso di

occasionalità necessaria.

In conclusione, in ragione di tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso deve

ritenersi fondato, con assorbimento delle ulteriori censure, le quali sono state

evidentemente prospettate solo in via sussidiaria.

Provvedimenti sanzionatori

79

Per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.

Le spese possono essere compensate sussistendo giusti motivi in ragione della

novità e complessità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e

per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2017 con

l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore

PUBBLICATO IL 09/11/2017

Bollettino IVASS n. 3/2018

80

SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione Seconda Ter, n. 01598/2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11033 del 2017, proposto da:

Alleanza Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dagli avvocati Ettore Scimemi, Giacomo Sartor, Antonio

Lirosi, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Lirosi in Roma, via delle Quattro

Fontane, 20;

contro

Ivass, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli

avvocati Antonella Altomonte, Patrizia Rosatone, Nicola Gentile, Dario Adolfo Maria

Zamboni, con domicilio eletto presso lo studio Antonella Altomonte in Roma, via del

Quirinale 21;

per l'annullamento

a) dell'ordinanza ingiunzione IVASS prot. n. 0151339/17 del 4 agosto 2017

(notificata a mezzo posta in data 21 agosto 2017 con relazione di notifica prot. n.

0151398/17) con la quale è stato ingiunto a Alleanza Assicurazioni S.p.A. di pagare,

quale sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 319, comma 1, del D.lgs.

n. 209/2005, la somma di euro 323.333,00 oltre ai diritti di notifica e spese di

procedimento di competenza dell'IVASS per euro 30,70, e quindi complessivi euro

323.363,70;

b) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, presupposto,

conseguente e/o, comunque, connesso, ancorché allo stato non conosciuto;

in via subordinata,

per la rideterminazione, ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. c), del D.lgs. n.

104/2010, della sanzione irrogata;

oltre che per la condanna

dell'IVASS a restituire (in tutto o in parte) a Alleanza Assicurazioni S.p.A. l'anzidetto

importo, già interamente corrisposto in data 14.09.2017, comprensivo di interessi.

Provvedimenti sanzionatori

81

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ivass;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2018 il cons. Giuseppe

Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, la società ALLEANZA ASSICURAZIONI impugna

l’ordinanza ingiunzione prot. 0151339/17 del 4 agosto 2017 con la quale IVASS le ha

ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro

323.363,70.

La sanzione è stata irrogata a fronte di n. 57 atti di contestazione per n. 63 posizioni

assicurative per la seguente violazione: art. 183, c. 1, lett. a) del D. Lgs 7/9/2005, n.

209.

L’Ivass ha contestato all’impresa di avere erogato la prestazione ai beneficiari in

ritardo rispetto al termine di 30 giorni stabilito dalle condizioni contrattuali e, a

conclusione del contraddittorio procedimentale, ha applicato – in ragione della

addotta gravità delle violazioni e previa valutazione dei ritardi effettuata sulla scorta

di una griglia individuata dall’Istituto sulla base del principio di proporzionalità – la

complessiva sanzione prevista dall’art. 319, c. 1 del citato decreto.

Nel gravarsi averso il suddetto provvedimento, la ricorrente deduce violazione degli

artt. 183, 319 e 326 del D.Lgs n. 209 del 2005, eccesso di potere, violazione degli

artt. 8 e 11 della L. n. 689 del 1981, violazione dell’art. 13 del regolamento Ivass n. 1

del 2013, violazione del principio di proporzionalità, dell’unicità della condotta e del

cumulo.

Si è costituta in giudizio Ivass che, con articolata memoria difensiva depositata il 15

gennaio 2018, confuta le argomentazioni attoree e chiede il rigetto del gravame.

Parte ricorrente ha replicato alle controdeduzioni con memoria del 23 gennaio 2018

in cui richiama il documento n. 4 allegato al ricorso recante i tempi di conclusione dei

procedimenti di liquidazione.

All’udienza del 31 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Bollettino IVASS n. 3/2018

82

Il ricorso è infondato.

Parte ricorrente, nell’articolare i rubricati vizi-motivi di gravame, ha spiegato le

seguenti censure:

1) Le clausole contrattuali non prevedono affatto l’obbligo di liquidazione entro un

generico termine di “30 giorni”, bensì dispongono che la prestazione debba essere

erogata entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento da parte della

Compagnia della documentazione necessaria, “ovverossia di tutta la

documentazione che le condizioni contrattuali stesse o la normativa in vigore al

momento dell’elaborazione della richiesta, dispongono che debba essere acquisita

affinché la Compagnia possa dare seguito alla richiesta medesima”.

Rispetto a tali prescrizioni contrattuali, la Compagnia si sarebbe comportata con

diligenza, correttezza e trasparenza, secondo i canoni indicati nell’art. 183 del

Codice delle Assicurazioni (in prosieguo, anche Codice), avendo esplicitato “molto

chiaramente nella documentazione contrattuale che, per ottenere la prestazione, gli

assicurati (o i beneficiari) avrebbero dovuto inviare alla Compagnia una serie di

documenti e fornire una serie di informazioni … così che era certamente noto agli

assicurati che la liquidazione della prestazione era subordinata al ricevimento da

parte di Alleanza Assicurazioni di tutte le informazioni e documenti menzionati nel

contratto, da fornirsi unitamente alla domanda di liquidazione oppure a seguito di

richiesta della Compagnia”.

Pertanto, conclude sul punto la ricorrente, la Compagnia non avrebbe assunto “alcun

obbligo di eseguire la prestazione entro 30 giorni dal ricevimento della relativa

richiesta, in mancanza di uno o più documenti richiesti (sulla base del contratto o

della normativa vigente)”; sicché, nessun ritardo sarebbe ad essa imputabile e le

relative sanzioni sarebbero illegittime per avere omesso di considerare, Ivass, la

circostanza “che non fosse pervenuta alla Compagnia tutta la documentazione

necessaria alla erogazione della prestazione”;

2) Le regole ermeneutiche in tema di sanzioni amministrative, così come desumibile

dall’art. 1 della L. n. 689/1981 e dall’art. 25 della Costituzione, “impongono che

l’irrogazione di sanzioni pecuniarie possa avvenire solamente a fronte di violazione

di specifici obblighi chiaramente predeterminati”. Sennonché, il precetto di cui Ivass

vorrebbe sanzionare la violazione (art. 183 citato) “è privo di quelle caratteristiche di

determinatezza che consentono di ritenere rispettato il principio di tassatività della

fattispecie contenuta nella riserva assoluta di legge in materia penale …

pacificamente applicabile anche alle sanzioni amministrative”, da cui la violazione

anche del principio di legalità;

3) Il riferimento di Ivass all’art. 183, primo comma, lett. a) del Codice è erroneo in

quanto l’unica norma che sarebbe applicabile nella fattispecie è quella successiva di

cui all’art. 183, primo comma, lett. d) nella parte in cui impone alle imprese di

“adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati”: ciò

Provvedimenti sanzionatori

83

che la Compagnia avrebbe fatto adottando una serie di misure a favore degli

assicurati mediante l’approntamento di una serie di tutele procedimentali;

4) in via subordinata, l’ordinanza sarebbe infine illegittima sotto il profilo: a) della

(in)determinatezza della sanzione, che risulterebbe assolutamente abnorme; b) della

sua incoerenza rispetto al sistema sanzionatorio, siccome basata sul presupposto di

una pluralità delle violazioni, in luogo della unicità della condotta che ha provocato gli

asseriti ritardi, ciò che avrebbe dovuto ricondurre la fattispecie alla unicità dell’illecito

contestato; c) della erronea interpretazione della ratio sottesa all’art. 183, funzionale

non già a perseguire la singola violazione di una disposizione contrattuale bensì,

piuttosto, “un comportamento generale” della Compagnia, sicché l’estensione della

portata sanzionatoria dell’art. 183, propugnata da Ivass, renderebbe la disposizione

normativa, in combinato disposto con l’art. 319 dello stesso Codice,

costituzionalmente illegittima; d) della violazione del principio di proporzionalità,

laddove sono state irrogate sanzioni di importo di gran .lunga superiore alla somma

netta oggetto di liquidazione.

Prima di procedere allo scrutinio delle censure, il Collegio reputa opportuno ricordare

il testo normativo delle disposizioni recate dal Codice (approvato con D.lgs n.

209/2005).

Recita l’art. 183: “1. Nell'offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese e gli

intermediari devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei

confronti dei contraenti e degli assicurati; b) acquisire dai contraenti le informazioni

necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo

che siano sempre adeguatamente informati; c) organizzarsi in modo tale da

identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in

situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria

trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse

in modo da escludere che rechino loro pregiudizio; d) realizzare una gestione

finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare

i diritti dei contraenti e degli assicurati. 2. L’IVASS adotta, con regolamento,

specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da

osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l’attività si svolga con

correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli. 3.

L’IVASS tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei

contraenti e degli assicurati, nonché della natura dei rischi e delle obbligazioni

assunte dall’impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o

in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalità,

limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell’offerta e

nell’esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in

considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio”.

Stabilisce il successivo art. 319, c. 1: “1. L’inosservanza delle disposizioni di cui

all'articolo 183 o delle relative norme di attuazione quando la commercializzazione

Bollettino IVASS n. 3/2018

84

riguarda prodotti assicurativi di cui all’articolo 2, comma 1, ad eccezione del ramo VI,

o all’articolo 2, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro

duemila ad euro ventimila”.

Parte ricorrente sostiene (primo ordine di censure che il Collegio reputa di dover

trattare) che l’irrogazione delle sanzioni amministrative possa avvenire soltanto a

fronte della violazione di specifici obblighi chiaramente predeterminati, giusta

applicazione dell’art. 1, L. n. 689 del 1981 e del pedissequo principio di legalità.

Nella fattispecie, afferma la società istante, l’art. 183, c. 1, lett. a) sarebbe privo di

quelle caratteristiche di determinatezza sicchè, in assenza di una regolamentazione

di dettaglio delle fattispecie inveranti comportamenti disciplinarmente tipizzati,

evocata dallo stesso art. 183, mancherebbero i presupposti stessi per far luogo alla

disposizione in commento, la cui applicazione si risolverebbe pertanto in una

illegittima duplicazione di sanzioni aggiungendosi sine causa agli interessi legali

(sulle somme liquidate) già liquidati dalla Compagnia in favore degli assicurati.

La censura non è persuasiva.

L’art. 1 della Legge 689 del 1981 è titolato Principio di Legalità. Il Legislatore, nei soli

due commi che lo costituiscono, è riuscito a delineare le regole fondamentali sia

dell'illecito amministrativo depenalizzato che di quello ad esso assimilato dalla

stessa Legge Depenalizzatrice (v. art. 12 della legge).

Orbene, l'articolo 1 citato, ratificando il principio secondo il quale "nessuno può

essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia

entrata in vigore prima della commessa violazione", consacra la cosiddetta riserva di

legge, ormai dalla dottrina dominante definita di rango costituzionale.

Dalla sua lettura è dato cogliere, come tra l'altro in tutta la sezione prima del capo

primo della Legge Depenalizzatrice, l'ispirazione penalistica tenuta dal legislatore

nella sua stesura (id est, principio di legalità fissato dall’art. 1, codice penale).

Sussiste, pertanto, una evidente simmetria tra i due articoli sopraccitati e l’art. 25

della Costituzione (il primo comma dell'articolo 1 della Legge 689/1981, ricalca

fedelmente il secondo comma dell’art. 25 della Carta Costituzionale.

Rilevato ciò, non è possibile tuttavia non evidenziare il fatto che l'art. 1 della Legge

depenalizzatrice riposi anche sulle garanzie assicurate dai due successivi articoli

della Costituzione, gli art. 23 e 97, nei quali è prevista una forma di riserva di legge

rispettivamente riferita alle prestazioni personali o patrimoniali ed alle sanzioni

disciplinari.

Il principio della riserva di legge sancisce il criterio secondo il quale l'illecito

amministrativo può essere sanzionato esclusivamente ad opera di una legge formale

cioè individuabile solo tra fonti normative primarie, come sono le leggi statali e,

regionali nonché i decreti legislativi ed i decreti legge in quanto fonti aventi forza di

Provvedimenti sanzionatori

85

legge, prevedendo quindi l'esclusione di irrogazioni sanzionatorie derivanti da fonti

subprimarie o regolamentari.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che l’art. 183, c. 1, lett. a) del Codice contempli

una regola di condotta sufficientemente delineata, chiara e comprensibile laddove

impone alle imprese di assicurazioni di “comportarsi con diligenza, correttezza e

trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati”. Si tratta, infatti, di clausole

generali cui si devono uniformare gli operatori del settore, che corrispondono ad

altrettanti canoni positivizzati anche in altri rami dell’ordinamento giuridico (diritto

civile), il cui contenuto può anche essere eterointegrato mediante rinvio a norme

extragiuridiche o accordi tra le parti.

Ciò è coerente con il principio di legalità espresso dall'articolo 1 della Legge

Depenalizzatrice che fissa, i fatti, i seguenti tre punti fermi: l'esigenza di una esplicita

previsione di legge (la riserva di legge di cui sopra) con divieto assoluto

dell'applicazione dell'analogia; l'anteriorità dalla previsione legislativa rispetto alla

condotta sanzionabile; l'irretroattività e la non ultrattività della disposizione

censuratrice, senza richiedere una specifica tipizzazione dell’illecito così come

previsto nell’ambito penale.

Non è dubbio che l’Autorità di Vigilanza possa anche adottare (art. 183, c. 2 del

Codice) disposizioni specifiche per la disciplina delle regole di comportamento che le

imprese devono osservare nei rapporti con l’utenza, questo laddove l’istituto

dovesse ritenere necessario o opportuno calibrare più analiticamente le regole

comportamentali e tanto (art. 183, c. 3 del Codice) tenuto conto “delle differenti

esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonché della natura dei rischi

e delle obbligazioni assunte dall’impresa” individuando nel regolamento “le categorie

di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla

clientela non qualificata” e determinando “modalità, limiti e condizioni di applicazione

delle medesime disposizioni nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti di

assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche

delle varie tipologie di rischio”.

Sennonché, il Collegio ritiene che, nella particolare fattispecie in esame, siffatte

circostanze non ricorressero a cagione di uno circostanziato, chiaro ed inequivoco

obbligo contrattuale assunto dalla Compagnia nella fase esecutiva del rapporto,

meglio articolato nell’art. 15 della polizza assicurativa sottoscritta tra le parti, con il

quale la società istante si è data la regola di condotta del caso specifico,

attualizzando e concretizzando nel singolo rapporto i generali canoni di “diligenza,

correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati”.

In altri termini, la previsione di un preciso standard di condotta (conclusione del

procedimento entro trenta giorni) costituisce, ad avviso del collegio, regola

eterointegrativa dei canoni indicati nell’art. 183 del Codice, senza necessità di

integrazioni regolamentari volte a specificarne ulteriormente la condotta.

Bollettino IVASS n. 3/2018

86

Parte ricorrente sostiene, altresì, che l’ordinanza impugnata darebbe corpo ad una

inammissibile duplicazione di sanzioni, affiancandosi a quella privatistitica

consistente nell’applicazione degli interessi legali sulle somme liquidate in ritardo.

Anche questa censura non è persuasiva.

Gli interessi legali calcolato ed applicati dalla Compagnia rappresentano il giusto

ristoro per il ritardo nella liquidazione della prestazione pecuniaria e trovano fonte

nella natura privatistica del rapporto negoziale, nei sensi e termini regolati dal Codice

civile.

La sanzione amministrativa per cui si discetta trova fonte, invece, nella necessità per

l’ordinamento di settore di approntare rimedi a tutela dell’interesse generale e

pubblicistico sotteso alla delicata materia su cui vigila la competente Autorità, di cui è

espressione anche la tutela dei consumatori. La necessità di fornire una adeguata

protezione degli assicurati costituisce, infatti, obiettivo primario della vigilanza

(nazionale ed europea) che si persegue assicurando il controllo sulla sana e

prudente gestione delle aziende, funzionale alla stabilità del sistema e die mercati.

Ne consegue che, l’osservanza degli impegni assunti contrattualmente da parte della

Compagnia per un verso costituisce un doveroso adempimento negoziale, rilevante

inter partes ai sensi dell’art. 1218 Cod. civ., in relazione agli artt. 1175, 1176 e 1375

stesso Codice, per i quali operano i noti rimedi risarcitori; per l’altro, un dovere

comportamentale di natura pubblicistica dal contenuto prescrittivo ben preciso e

determinato, il cui mancato rispetto invera i presupposti dell’art. 183, primo comma

del D.lgs n. 209 del 2005.

Fattispecie, dunque, ontologicamente e funzionalmente differenti, sorrette da ratio

diverse, accumunate dal solo presupposto di una medesima regola di condotta

sufficientemente chiara, precisa e determinata la cui violazione genera rimedi

ordinamentali non sovrapponibili siccome posti a tutela di interessi di natura e

consistenza diversi.

Parte ricorrente ha censurato, altresì, l’ordinanza di Ivass sul presupposto che, a suo

dire, non si sarebbe consumato alcun superamento dei termini nella liquidazione

delle prestazioni. A tal fine, essa, per supportare la propria tesi, ha prodotto il

documento n. 4 allegato al ricorso in cui indica, servendosi di un quadro sinottico,

per ogni posizione la data di ricezione dell’ultimo documento e quella di liquidazione

della prestazione all’assicurato o beneficiario. Nel documento si legge, in

corrispondenza delle singole posizioni, che per alcune pratiche non ci sarebbe stato

alcun ritardo, per altre il ritardo sarebbe stato minimo, da cui la censura in ricorso per

violazione del principio di proporzionalità in ragione dell’illogico rapporto tra misura

sanzionatoria applicata e ritardo contestato.

Anche queste censure non sono convincenti.

Provvedimenti sanzionatori

87

In primo luogo, il Collegio osserva che il documento n. 4 cui fa riferimento la

Compagnia prende in esame soltanto 14 posizioni assicurative, nel mentre la

questione controversa riguarda ben 63 posizioni e 57 atti di contestazione.

Ragion per cui, residuano ben 49 posizioni assicurative per le quali nessun elemento

è stato allegato dalla ricorrente a comprova di un eventuale deficit istruttoria, per le

quali, pertanto, deve darsi per acclarato il contestato ritardo quale fonte di

responsabilità.

Tuttavia, anche per quanto riguarda le 14 posizioni enucleate dalla società istante il

Collegio ritiene i rilievi censori non suscettivi di positivo apprezzamento.

Ivass ha confutato le risultanze tabellari, indicate solo sommariamente dalla

Compagnia (v. allegato 4 al ricorso), evidenziandone l’apoditticità; rilievo

quest’ultimo che ha trovato riscontro in atti del giudizio, laddove il quadro sinottico

offerto dalla ricorrente non è suffragato da alcun elemento di fatto offerto a comprova

di quanto nello stesso tautologicamente riportato ed ancor prima esposto in sede

procedimentale; nel mentre, esse risultanze sono state confutate da Ivass con

riguardo ad ognuna delle 14 posizioni. L’Istituto ha chiarito come le date indicate nel

citato documento n. 4 risultassero, in realtà, o non dichiarate o non documentate in

sede istruttoria: omissioni non confutate dalla ricorrente.

Nella memoria di replica, la società istante ha sostenuto, per vero, di avere fornito

per le posizioni sub n. 43 le informazioni necessarie con lettera del 31/10/2016 (il cui

testo è stato riprodotto all’interno della memoria medesima).

La tesi non è persuasiva.

Nella citata lettera del 31 ottobre, indirizzata ad Ivass, la società ha riconosciuto il

ritardo nell’invio delle comunicazioni da parte della Struttura liquidativa dichiarando

che è dipeso da un mero ritardo operativo nella gestione della pratica”.

Ne consegue, che le censure in esame s’appalesano in parte generiche, ovvero non

assistite da un minimo principio di prova, in parte infondate.

Parte ricorrente ha anche sostenuto che trovano applicazione al procedimento

disciplinare de quo le medesime garanzie operanti in sede di giudizio penale circa la

possibilità di integrare, nel giudizio amministrativo, la documentazione omessa in

sede procedimentale.

Il Collegio non condivide l’assunto attoreo.

Ivass lamenta la mancata produzione in sede procedimentali di taluni documenti che

parte ricorrente ha prodotto successivamente e che a suo dire avrebbero potuto

sortire un diverso esito procedimentale.

Ebbene, ferme le considerazioni appena sopra svolte nel merito della

Bollettino IVASS n. 3/2018

88

documentazione medesima, il Collegio osserva che l’omessa produzione nel

procedimento amministrativo di documenti presenti nella sfera di disponibilità

dell’incolpato si traduce per un verso, in un vulnus al principio di (reciproca) leale

collaborazione; per l’altro, in una condotta le cui conseguenze non possono che

essere imputate a chi dell’omissione, consapevole ed ingiustificata, si è reso

colpevole.

Sotto questo profilo, il provvedimento non può che essere scrutinato sulla base delle

obiettive risultanze istruttorie.

In altri termini, se è possibile per l’incolpato addurre nuovi elementi di prova alla luce

di fatti o atti sopravvenuti al procedimento o successivamente scoperti e comunque

meglio supportare o argomentare sui mezzi di prova, non è altrettanto consentito, in

ossequio ai principi sopra indicati e tenuto conto delle caratteristiche di

concentrazione del procedimento disciplinare, integrare in via postuma il

procedimento medesimo con l’esibizione produzione di documenti di cui l’incolpato

aveva consapevolmente deciso di non avvalersi.

La circostanza, se ammessa, si tradurrebbe in una inammissibile riapertura, nel

giudizio amministrativo, dell’istruttoria procedimentale assistita da connotati di

discrezionalità tecnica, con l’effetto di degradare il processo ad una sua mera

appendice.

La società istante ha, infine, dedotto in via subordinata violazione del principio di

determinatezza della sanzione, proporzionalità e unicità di condotta (c.d. cumulo).

In ordine al principio di determinatezza, il Collegio richiama quanto sopra illustrato a

motivo di rigetto del primo ordine di censure.

Per quanto riguarda il vulnus asseritamente arrecato al principio di proporzionalità, il

Collegio ritiene che sia immune da vizi di logicità e ragionevolezza la parametrazione

della sanzione al numero dei giorni di ritardo, secondo una griglia predeterminata

dall’Istituto tra un minimo ed un massimo per ogni scaglione, in grado di misurare in

termini di oggettività e certezza la gravità dell’illecito rispetto all’entità temporale del

ritardo nell’adempimento dell’obbligo.

Lo scopo della sanzione della sanzione, meglio della vigilanza, è infatti quello di

assicurare una adeguata protezione degli assicurati: il bene primario perseguito,

attraverso questa finalità di tutela, è la stabilità del sistema, la sua credibilità per la

tenuta dei mercati finanziari.

Ne consegue che, come rilevato anche dall’attenta difesa resistente, la correttezza

dei comportamenti dell’impresa verso i propri clienti non è posta in rapporto

proporzionale con la misura del ritardo e/o il rilievo economico delle prestazioni

dovute agli assicurati, né in rapporto di causalità con gli interessi legali corrisposti

dalla Compagnia sulle prestazioni economiche erogate in ritardo; sicché, la

Provvedimenti sanzionatori

89

parametrazione delle sanzioni operata da Ivass, secondo il criterio logico, oggettivo

e predeterminato sopra indicato (concretatosi in un ammontare pari circa a un quarto

del massimo edittale: art. 319, c. 1 del Codice) rientra nell’ambito di un congruente,

dunque insindacabile giudizio di proporzionalità avuto riguardo allo scopo

pubblicistico perseguito dalla norma rispetto alla gravità delle violazioni contestate.

Quanto alla dedotta violazione del cumulo delle sanzioni (Ivass avrebbe dovuto

considerare le plurime condotte come un unico comportamento generale, con

applicazione di una sola sanzione), il Collegio osserva che la fattispecie che ha dato

origine all’ordinanza ingiuntiva è connotata dalla presenza di singoli episodi violativi,

ciascuno temporalmente identificabile e sganciato dall’altro, tra loro di differente

contenuto, caratteristiche, parti ed entità patrimoniale, in grado di disvelare un’azione

caratterizzata da elementi di spiccata autonomia fattuale e giuridica; episodi,

dunque, separatamente e autonomamente rilevanti ex art. 183 del Codice, in quanto

riferiti a singoli fatti o atti di inosservanza della fonte normativa (art. 319, c. 1 del

codice) dotati ognuno di una propria identità strutturale e capacità offensiva.

Le argomentazioni appena sopra sviluppate, a rigetto delle cesure dedotte in via

subordinata dall’impresa, rendono manifestamente infondata l’eccepita questione di

costituzionalità degli artt. 183 e 319 C.P.A. nei sensi propugnati dalla ricorrente.

In conclusione, il ricorso in esame, per quanto sin qui argomentato, è infondato e va,

pertanto, respinto.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ALLEANZA ASSICURAZIONI al pagamento delle spese

processuali che si liquidano in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Maria Laura Maddalena, Consigliere

PUBBLICATO IL 09/02/2018

90

4. IMPRESE IN LCA

92

Imprese in l.c.a.

93

4.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI

Faro s.p.a. con sede a Genova

Ai sensi dell’art. 260, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si da notizia che, in data 5 aprile 2018, il commissario liquidatore della Faro s.p.a., con sede in Genova, avv. Andrea Grosso, ha provveduto al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Genova, del 1 piano di riparto parziale in favore dei creditori della suddetta società come da autorizzazione rilasciata dall’IVASS in data 15 febbraio 2018. I creditori ammessi allo stato passivo riceveranno comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Sarano esclusi dalla predetta comunicazione i creditori ai quali nel piano di riparto è stata assegnata una somma pari o inferiore a € 50.

* * * * *

Sanremo s.p.a. con sede a Roma

Ai sensi degli artt. 260, comma 2, e 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si da notizia che, in data 20 aprile 2018, il commissario liquidatore della Sanremo s.p.a , con sede in Roma, prof. Giuseppe Terranova, ha provveduto al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Roma, Sezione fallimentare, del riparto parziale in favore dei creditori della suddetta società come da autorizzazione rilasciata dall’IVASS in data 14 marzo 2018. I creditori ammessi allo stato passivo riceveranno comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Sarano esclusi dalla predetta comunicazione i creditori già soddisfatti in precedenti piani di acconti nonché i creditori ai quali nel piano di riparto parziale è stata assegnata una somma pari o inferiore a € 50. Le predette somme saranno accantonate e corrisposte in sede di riparto finale o parziale.

94

95

5. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER

IL SETTORE ASSICURATIVO

96

Atti comunitari di interesse per il settore assicurativo

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5.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE

DELL’UNIONE EUROPEA

DESCRIZIONE DELL’ATTO

C 81 del 2 marzo 2018 Parere del Comitato economico e sociale europeo sul “Controllo dell’applicazione della legislazione dell’UE”.

C 81 del 2 marzo 2018

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).

L 72 del 15 marzo 2018

REGOLAMENTO (UE) 2018/400 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS) 40

L 76 del 19 marzo 2018

Direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri.

C 106 del 21 marzo 2018 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8853 — AXA/CDC/Cible dans Toulon Grand Var) Caso ammissibile alla procedura semplificata.

C 108 del 22 marzo 2018

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2018.

L 81 del 23 marzo 2018

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/480 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli strumenti finanziari derivati utilizzati a solo scopo di copertura, sulla sufficiente durata del ciclo di vita dei fondi di investimento europei a lungo termine, sui criteri di valutazione del mercato dei potenziali acquirenti e sulla valutazione delle attività da liquidare, e sulle tipologie e caratteristiche degli strumenti a disposizione degli investitori al dettaglio.

C 110 del 23 marzo 2018

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8817 — Standard Life Aberdeen/Neptune/PensionDanmark/NGT) Caso ammissibile alla procedura semplificata.

Bollettino IVASS n. 3/2018

98

L 82 del 26 marzo 2018

REGOLAMENTO (UE) 2018/498 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9.

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6. ALTRE NOTIZIE

100

Altre notizie

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6.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio vita, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, di Delta Lloyd Life NV con sede in Belgio a NN Insurance Belgium NV con sede in Belgio.

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di Vigilanza belga ha comunicato l’approvazione del trasferimento dell’intero portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da “Delta Lloyd Life NV” a “NN Insurance Belgium NV” con effetto 30 Marzo 2018.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che

hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio vita, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, di Reliance Mutual Insurance Society Limited con sede nel Regno Unito a LCCG New Lifeco Limited con sede nel Regno Unito

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di Vigilanza

del Regno Unito ha comunicato l’approvazione del trasferimento dell’intero portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da “Reliance Mutual Insurance Society Limited”, con sede nel Regno Unito, a “LCCG New Lifeco Limited”, con sede nel Regno Unito, con effetto dal 30 giugno 2018.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che

hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.


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