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Bonifica sin in aree industriali aggiornamento ottobre 2014

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Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 1 LA DISCIPLINA PER LA BONIFICA PER I SITI INQUINATI NAZIONALI (SIN) DI PREMINENTE INTERESSE PUBBLICO PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE La Spezia Ottobre 2014
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Dott. Marco Grondacci giurista ambientale

Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/

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LA DISCIPLINA PER LA BONIFICA PER I SITI INQUINATI NAZIONALI (SIN)

DI PREMINENTE INTERESSE PUBBLICO PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE

La Spezia Ottobre 2014

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Sommario SITI INQUINATI NAZIONALI DI PREMINENTE INTERESSE PUBBLICO PER LA RICONVERSIONE

INDUSTRIALE.................................................................................................................................................. 3

ACCORDI DI PROGRAMMA (comma 1 articolo 252bis) ................................................................................. 3

CONTENUTO ACCORDI DI PROGRAMMA (comma 2 articolo 252bis) ........................................................... 4

ACCORDI DI PROGRAMMA CON SOGGETTI DIVERSI DAI PROPRIETARI DELLE AREE INQUINATE E DAI

GESTORI DI SITI INQUINATI CHE NON HANNO CAGIONATO LA CONTAMINAZIONE DEL SITO E HANNO

ASSOLTO GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEL SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI CONCENTRAZIONE

INQUINANTI E DELLE PROCEDURE DI PREVENZIONE NELLA DIFFUSIONE DELL’INQUINAMENTO (comma 5

articolo 252bis) .............................................................................................................................................. 4

ESCLUSIONE OBBLIGHI E ONERI REALI PER I SOGGETTI ATTUATORI DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA

(comma 6 articolo 252bis) ............................................................................................................................. 4

MODALITÀ APPROVAZIONE PROGETTI FRUTTO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA (commi 8 e 9 articolo

252bis) ........................................................................................................................................................... 5

SOCIETÀ IN HOUSE PER LA PROGETTAZIONE, AL COORDINAMENTO E AL MONITORAGGIO DEI PROGETTI

INTEGRATI DI BONIFICA E RICONVERSIONE INDUSTRIALI PREVISTI DAGLI ACCORDI DI PROGRAMMA

(comma 10 articolo 252bis) ........................................................................................................................... 6

PROMOZIONE FIGURE PROFESSIONALI NEL CAMPO DELLE BONIFICHE (comma 11 articolo 252bis) .......... 6

DISCIPLINA DEL CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE SOTTOSCRITTRICI DELL’ACCORDO DI

PROGRAMMA:DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 7 AGOSTO 2014 ........................................... 8

Testo del Decreto 7 agosto 2014-10-22 .................................................................................................... 8

Finalità del Decreto (articolo 1) ................................................................................................................. 8

Soggetti Beneficiari (articolo 2) ................................................................................................................. 8

Soggetti esclusi dal credito di imposta (articolo 2) ................................................................................... 8

Definizione del credito di imposta concedibile (articolo3)........................................................................ 9

Ambito di utilizzo dei beni acquistabili con agevolazione del credito di imposta (articolo 4) ................ 10

Spese ammissibili al credito di imposta e programma di investimenti (comma 4 articolo 4) ................ 10

Beni ed investimenti comunque esclusi dal credito di imposta (comma 5 articolo 4) ........................... 11

Gestione degli interventi di agevolazione (articolo 6) ............................................................................. 11

La fasi della procedura di concessione della agevolazione ..................................................................... 11

Fase 1. Accordo di Programma ex articolo 252bis DLgs 152/2006 disciplina ammontare della

agevolazione e modalità di accesso alle stesse (articolo 7) .................................................................... 12

Fase 2. Verifiche su accordi di programma (comma 2 articolo 7) ........................................................... 12

Fase 3. Istanza per la concessione della agevolazione (comma 3 articolo 7) .......................................... 12

Fase 4. Decisione finale del Ministero dello Sviluppo Economico (comma 5 articolo 7) ........................ 13

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SITI INQUINATI NAZIONALI DI PREMINENTE INTERESSE PUBBLICO PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE L’articolo 4 della legge di conversione n. 9 del 20141 introduce l’articolo 252bis nella Parte IV del DLgs 152/2006 prevede una nuovo contenuto dell’articolo 252bis che disciplinava, nella versione originaria (ex Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 che lo ha introdotto nel Dlgs 152/2006).

ACCORDI DI PROGRAMMA (comma 1 articolo 252bis) Secondo la nuova versione dell’articolo 252bis il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati2 ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.426 (che ha istituito i primi 14 siti di bonifica di interesse nazionale), al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate. Sono escluse dalla possibilità di usare i suddetti accordi di programma le aree interessate dalle misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni. Si tratta delle aree interessate da imprese di interesse strategico nazionale3 la cui attività produttiva abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza reiterata dell'autorizzazione integrata ambientale.

1 Testo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2013), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.». (14A01372) (GU Serie Generale n.43 del 21-2-2014) http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-21&atto.codiceRedazionale=14A01372&elenco30giorni=false 2Secondo il comma 4 articolo 252 bis i soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle società interessate o ad esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi imposti dall'articolo 245, comma 2. Questi ultimi obblighi consistono nella comunicazione a Regione, alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti del proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (Csc), nonché nella predisposizione delle adeguate misure di prevenzione della diffusione dell’inquinamento, entro le 24 ore successive alla scoperta dell’inquinamento. 3 Sono considerate stabilimenti di interesse strategico (ex art. 1 legge 231/2012)quelli individuati con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessita' di salvaguardia dell'occupazione e della produzione

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CONTENUTO ACCORDI DI PROGRAMMA (comma 2 articolo 252bis) a) l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente; b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati; c) il piano economico finanziario dell'investimento e la durata del relativo programma; d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie; e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti; f) la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo; g) l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attività di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato; h) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica; i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati a livello nazionale e regionale. i-bis) le modalità di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.

ACCORDI DI PROGRAMMA CON SOGGETTI DIVERSI DAI PROPRIETARI DELLE AREE INQUINATE E DAI GESTORI DI SITI INQUINATI CHE NON HANNO CAGIONATO LA CONTAMINAZIONE DEL SITO E HANNO ASSOLTO GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEL SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI CONCENTRAZIONE INQUINANTI E DELLE PROCEDURE DI PREVENZIONE NELLA DIFFUSIONE DELL’INQUINAMENTO (comma 5 articolo 252bis) Le condizioni per stipulare gli Accordi di Programma da parte di questi altri soggetti sono: a) i fatti che hanno causato l'inquinamento devono essere antecedenti al 30 aprile 2007; b) oltre alle misure di messa in sicurezza e bonifica, devono essere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientale disciplinati dall'allegato 3 alla Parte VI del presente; c) termine finale per il completamento degli interventi di riparazione del danno ambientale é determinato in base ad uno specifico piano finanziario presentato dal soggetto interessato tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare l'avvio e lo sviluppo dell'iniziativa economica e di garantire la sostenibilità economica di detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni. Al di fuori delle condizioni sopra elencate , la pubblica amministrazione può agire autonomamente nei confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica individuati dall'accordo nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge. (comma 7 articolo 251bis Dlgs 152/2006)

ESCLUSIONE OBBLIGHI E ONERI REALI PER I SOGGETTI ATTUATORI DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA (comma 6 articolo 252bis) L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione, individuati dall'accordo di programma

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esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale4 per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo. La revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dalle misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale é subordinata, nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati a cura della Provincia. Nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, i contributi e le misure pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti con l’Accordo di Programma, non potranno riguardare le attività di messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione del danno ambientale di competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente l'acquisto di beni strumentali alla riconversione industriale e allo sviluppo economico dell'area.

MODALITÀ APPROVAZIONE PROGETTI FRUTTO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA (commi 8 e 9 articolo 252bis) Gli interventi per l'attuazione del progetto integrato sono autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di Servizi partecipano tutti i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma o titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione, comunque denominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attività previste dall'accordo medesimo, nonché i soggetti interessati proponenti. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di competenza di detti enti. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 8 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse.

4 Si ricorda che ex comma 1 articolo 253 DLgs 152/2006 gli interventi di bonifica costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.

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SOCIETÀ IN HOUSE PER LA PROGETTAZIONE, AL COORDINAMENTO E AL MONITORAGGIO DEI PROGETTI INTEGRATI DI BONIFICA E RICONVERSIONE INDUSTRIALI PREVISTI DAGLI ACCORDI DI PROGRAMMA (comma 10 articolo 252bis) Alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico in siti inquinati di interesse nazionale di cui al comma 1 sono preposte, con oneri posti a carico delle risorse stanziate a legislazione vigente, una o più società "in house" individuate nell'accordo di programma, di intesa tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sulle aree di proprietà pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi a iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare procedure a evidenza pubblica per l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione in house in conformità ai requisiti prescritti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea.

PROMOZIONE FIGURE PROFESSIONALI NEL CAMPO DELLE BONIFICHE (comma 11 articolo 252bis) Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le Regioni e Province Autonome, adotta misure volte a favorire la formazione di nuove competenze professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici superiori, in materia di bonifica ambientale, finanziate, nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente nonché a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020, previamente incluse negli Accordi di programma sopra descritti.

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CREDITO DI IMPOSTA 5 PER LE IMPRESE SOTTOSCRITTRICI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA (comma 2 articolo 4 Legge 9/2014) Alle imprese, sottoscrittrici degli accordi di programma sopra descritti che acquisiscono beni strumentali nuovi a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, é attribuito un credito d'imposta secondo le modalità descritte dai commi da 3 a 6 dell’articolo 4 legge 9/20146, e nei limiti delle risorse stanziate al comma 147 articolo 4 Legge 9/2014, a condizione che: a) abbiano ad oggetto l'esercizio esclusivo delle attività risultanti dall'accordo di programma sottoscritto; b) i nuovi beni strumentali siano acquisiti dai soggetti che hanno sottoscritto l'accordo; c) i nuovi beni strumentali siano acquisiti nell'ambito di unità produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ovvero nelle restanti aree qualora riferibili a piccole e medie imprese.

5 In generale per credito di imposta si intende i crediti di restituzione di cui sia titolare il contribuente, non derivanti da pagamento indebito e fatti valere mediante compensazione con il debito di imposta in sede di dichiarazione (credito in senso stretto) o mediante rimborso. 6 Il comma 7 rinvia a decreti ministeriali per la definizione puntuale di quanto previsto dai commi precedenti. I commi 8 e 9 definiscono le incompatibilità con questo credito di imposta secondo le norme europee sugli aiuti di stato. 7 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari complessivamente a 20 milioni di euro per l'anno 2014 ed a 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede, quanto a 20 milioni di euro annui per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 20 milioni di euro per l'anno 2014 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro per l'anno 2015 e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.287, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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DISCIPLINA DEL CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE SOTTOSCRITTRICI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA: DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 7 AGOSTO 2014

Testo del Decreto 7 agosto 2014-10-22

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10-02&atto.codiceRedazionale=14A07417&elenco30giorni=false

Finalità del Decreto (articolo 1)

Il Decreto disciplina le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza per la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma sopra descritti.

Soggetti Beneficiari (articolo 2)

Le imprese sottoscrittrici degli Accordi di Programma di cui alla legge sopra descritta che ha introdotto l’articolo 252bis del DLgs 152/2006 e che hanno le seguenti caratteristiche: a) siano proprietarie di aree contaminate o interessate ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo delle citate aree; b) siano già costituite e iscritte al Registro delle imprese precedentemente alla data di sottoscrizione degli accordi di programma; c) abbiano ad oggetto l'esercizio esclusivo delle attività risultanti dall'accordo di programma sottoscritto; d) procedano all'acquisto dei beni strumentali di cui all'art. 4 del decreto ( che descrive le spese ammissibili ai fini del credito di imposta) successivamente alla sottoscrizione o adesione agli accordi di programma.

Soggetti esclusi dal credito di imposta (articolo 2)

Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese operanti nel settore creditizio, finanziario e assicurativo e nei seguenti settori, come definiti dal regolamento generale di esenzione: a) della produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE): aiuti all’interno della politica agricola comune; b) dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche; c) della pesca e dell'acquacoltura; d) dell'industria carbonifera; e) della costruzione navale, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, limitatamente alle agevolazioni concedibili alle condizioni di cui all'art. 10, comma 1. Il comma 1 articolo 10 del presente Decreto così recita: ““1. Con riferimento alle imprese localizzate nelle aree ammissibili alla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 che sarà approvata dalla Commissione europea, le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse secondo le intensità massime per ciascuna

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area ammissibile e per dimensione di impresa di cui alla medesima Carta degli aiut8i, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 149 del regolamento generale di esenzione.”.

Definizione del credito di imposta concedibile (articolo3)

Si tratta di agevolazioni nella forma di un credito d'imposta a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore (24-12-2013) del decreto-legge n.145 del 2013, 24 dicembre 201310, e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015. Il credito d'imposta é riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto agli investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui all'art. 1011 ed è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, indicati nell'art. 4 (fabbricati, macchinari e veicoli industriali, programmi informatici secondo le definizione del comma 312 articolo 4 del presente Decreto), eccedente gli ammortamenti, dedotti nel medesimo periodo d'imposta per il quale è richiesta l'agevolazione, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva e ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva, altresì, ai fini del rapporto di cui agli articoli 6113 e 109, comma 514, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto

8 La validità delle norme in materia di aiuti a finalità regionale in vigore nel periodo 2007-2013 è stata estesa fino al 30 giugno 2014 Per la Carta vedi qui http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.1.8.html 9 http://www.ipsoa.it/~/media/Quotidiano/2014/06/26/Aiuti-di-Stato--definiti-i-criteri-di-compatibilit%C3%A0-con-il-

mercato-interno/OJ_JOL_2014_187_R_0001_IT%20pdf.ashx 10

convertito nella legge 9/2014 che ha introdotto l’articolo 242bis da cui discende il decreto che stiamo descrivendo 11 Disposizioni in merito all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato 12 a) fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voce B.II.1 dell'art. 2424 del codice civile; b) macchinari, veicoli industriali di vario genere con esclusione dei mezzi di trasporto per le imprese attive nel settore dei trasporti, impianti e attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'art. 2424 del codice civile; c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva, e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta. 13 “Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.” 14 “5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3

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del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 1715 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Il credito d'imposta non é cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili,anche a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/201316 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

Ambito di utilizzo dei beni acquistabili con agevolazione del credito di imposta (articolo 4)

Alle imprese agevolabili ai sensi del presente Decreto, è attribuito il credito d'imposta (vedi commento articolo 3 precedente paragrafo) a condizione che i nuovi beni strumentali di cui al comma 317 dell’articolo 4 siano utilizzati nell'ambito di unità produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale individuati negli accordi di programma, localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art.107, paragrafo 3, lettere a) e c)18, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) qualora riferibili alle imprese di qualsiasi dimensione, ovvero nelle restanti aree qualora riferibili a piccole e medie imprese.

Spese ammissibili al credito di imposta e programma di investimenti (comma 4 articolo 4)

Le spese per i beni elencati nel comma 3 articolo 4 (vedi in precedenza) sono ammissibili qualora rientranti in un programma di investimenti finalizzato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione

dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento”. http://docs.800979000.com/TUIR-Testo-unico-imposte-reddito-agg.2013.pdf 15 “1. I contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.” http://www.associazionealar.it/normative/Dlgs_241_del_09_07_1997.pdf 16

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_it.pdf 17 a) fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voce B.II.1 dell'art. 2424 del codice civile; b) macchinari, veicoli industriali di vario genere con esclusione dei mezzi di trasporto per le imprese attive nel settore dei trasporti, impianti e attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'art. 2424 del codice civile; c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva, e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta. 18

“3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;…”

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di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Limitatamente alle grandi imprese operanti nelle aree 107.3.c)19 della Carta degli aiuti di cui all'art.10, comma 1 del Decreto in esame, gli investimenti sono ammissibili solo se finalizzati alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili, secondo la definizione contenuta nell'art. 2, numero 50)20, del regolamento generale di esenzione, a quelle svolte precedentemente nello stabilimento.

Beni ed investimenti comunque esclusi dal credito di imposta (comma 5 articolo 4)

a) i beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle indicate in precedenza; b) gli investimenti di pura sostituzione.

Gestione degli interventi di agevolazione (articolo 6)

La gestione degli interventi agevolativi attuati ai sensi del presente decreto è svolta dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le attività di regolazione contabile delle minori entrate, fiscali e contributive, derivanti dalla fruizione da parte dei soggetti beneficiari del credito d'imposta del presente Decreto (vedi sopra commento articolo 3), che sono affidate all'Agenzia delle entrate.

La fasi della procedura di concessione della agevolazione

1.Accordo di Programma 2.Verifiche su accordi di programma 3.Istanza per la concessione della agevolazione 4.Decisione finale del Ministero dello Sviluppo Economico 5.Controlli, monitoraggi, ispezioni di Ministero Sviluppo Economico e Agenzia delle Entrate (articolo821)

19 gli aiuti a finalità regionale a favore delle grandi imprese non sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, a meno che non siano concessi per investimenti iniziali finalizzati alla creazione di nuove attività economiche o alla diversificazione degli stabilimenti esistenti in nuovi prodotti o in nuove innovazioni nei processi http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.1.8.html 20 “50) <<attività uguali o simili>>: attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici” http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&rid=1 21http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=8&art.versione=1&art.codiceRedazionale=14A07417&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10-02&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art

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Fase 1. Accordo di Programma ex articolo 252bis DLgs 152/2006 disciplina ammontare della agevolazione e modalità di accesso alle stesse (articolo 7)

L’Accordo di Programma previsto dalla legge 9/2014 (sopra esaminata) che ha inserito l’apposito articolo 252bis al DLgs 152/2006 indica, nei limiti della dotazione complessiva di cui all'art. 5 del presente Decreto22, l'ammontare delle risorse destinate alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto. L'accordo di programma include altresì, per ciascuna impresa sottoscrittrice ovvero successivamente aderente selezionata sulla base dei criteri, modalità e procedure previste dall'accordo di programma stesso: a) il piano degli investimenti e degli ammortamenti previsti per ciascuna categoria di beni ammissibili alla agevolazione, per ciascuno dei periodi d'imposta di cui all'art. 3, comma 123, fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015; b) l'importo massimo del credito d'imposta concedibile, calcolato, nei limiti delle risorse e secondo le modalità previste da ciascun accordo, nonché nel rispetto delle intensità massime di aiuto di cui all'art. 10, comma 324, sulla base del piano di cui alla lettera a); c) l'espressa previsione che l'importo di cui alla lettera b) potrà essere proporzionalmente diminuito in relazione all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie stanziate.

Fase 2. Verifiche su accordi di programma (comma 2 articolo 7)

Gli accordi di programma sono sottoposti al preventivo riscontro formale del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, ai fini della verifica della disponibilità delle risorse finanziarie, nei limiti della dotazione complessiva di cui all'art. 525, previste complessivamente da ciascun accordo di programma, nonché di quelle attribuibili, all'interno del predetto plafond, a ciascuna impresa sottoscrittrice o successivamente aderente. In caso di esito positivo di tale verifica, il Ministero provvede alla prenotazione delle risorse in relazione al fabbisogno finanziario per ciascun accordo di programma e per ciascuna impresa sottoscrittrice o successivamente aderente.

Fase 3. Istanza per la concessione della agevolazione (comma 3 articolo 7)

La concessione dell'agevolazione avviene a seguito di istanza26 presentata dalle imprese, per le quali è stata effettuata la prenotazione delle risorse ai sensi del comma 2, per via esclusivamente

22 “Le risorse stanziate per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono pari complessivamente a 70 milioni di euro, di cui 20 milioni per l'anno 2014 e 50 milioni per l'anno 2015, fatti salvi ulteriori stanziamenti disposti con appositi provvedimenti normativi.” http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=5&art.versione=1&art.codiceRedazionale=14A07417&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10-02&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art 23 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore (24-12-2013) del decreto-legge n.145 del 2013, 24 dicembre 2013 24 Le intensità massime di aiuto per ciascuna area territoriale e dimensione di impresa sono indicate nel provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese con il quale sono fornite le istruzioni utili alla migliore attuazione dell'intervento e definiti i contenuti del modello di istanza e dei relativi allegati, necessari alle verifiche del Ministero dello Sviluppo Economico (vedi comma 5 articolo 7 presente decreto), nonché le modalità e i termini di presentazione e l'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione dell'agevolazione prevista dal presente decreto. 25

“Le risorse stanziate per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono pari complessivamente a 70 milioni di euro, di cui 20 milioni per l'anno 2014 e 50 milioni per l'anno 2015, fatti salvi ulteriori stanziamenti disposti con appositi provvedimenti normativi.” 26 Con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese sono fornite le istruzioni utili alla migliore attuazione dell'intervento e definiti i contenuti del modello di istanza e dei relativi allegati, necessari alle verifiche del Ministero dello Sviluppo Economico (comma 4 articolo 7 del presente Decreto)

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telematica e nella forma di dichiarazione sostituiva di atto notorio ai sensi degli articoli 47 e 7627 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. L'istanza è riferita alle spese sostenute nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di presentazione ed è corredata di una certificazione del soggetto incaricato della revisione legale o del collegio sindacale o di un professionista iscritto nel registro della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.3928, dalla quale risulti l'ammontare delle spese ammissibili secondo il presente Decreto effettivamente sostenute dall'impresa nel periodo d'imposta cui si riferisce l'istanza stessa e degli ammortamenti di cui all'art. 3, comma 229 del Decreto, dedotti nel medesimo periodo di imposta. Tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio.

Fase 4. Decisione finale del Ministero dello Sviluppo Economico (comma 5 articolo 7)

Le istanze trasmesse sono istruite dal Ministero dello sviluppo economico che, verificate la completezza delle informazioni oggetto di dichiarazione sostituiva di atto notorio e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità di cui al presente decreto, nonché accertato l'avvio delle attività derivanti dagli impegni assunti da parte delle imprese richiedenti con gli accordi di programma, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse annue stanziate e delle risorse finanziarie prenotate, l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario, emana il relativo decreto di concessione e trasmette all'Agenzia delle entrate, per via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito d'imposta spettante a ciascuno di essi. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dello sviluppo economico, per via telematica, i dati delle imprese che hanno utilizzato il credito d'imposta in compensazione, con i relativi importi. Le modalità telematiche di scambio dei dati di cui ai periodi precedenti sono concordate tra il Ministero e la predetta Agenzia.

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http://www.altalex.com/index.php?idnot=34533#capo3 28 Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/10039dl.htm 29 gli ammortamenti sono dedotti nel medesimo periodo d'imposta per il quale è richiesta l'agevolazione, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione.


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