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BOZZA SENATO DELLA REPUBBLICA · la figura del combattente della liberta`, rico-nosciuta dal 4º...

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N. 509 DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa della senatrice DE ZULUETA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 2001 Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo SENATO DELLA REPUBBLIC A XIV LEGISLATURA BOZZA TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)
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N. 509

D I S E G N O D I L E G G E

d'iniziativa della senatrice DE ZULUETA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 2001

Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C AX I V L E G I S L A T U R A

BOZZA

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 509± 2 ±

XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. ± Il disegno di leggeche oggi presentiamo, colmando una lacunadel nostro ordinamento da tempo avvertita,disciplina organicamente la complessa mate-ria della tutela giuridica e dell'assistenza deirichiedenti asilo e dei rifugiati.

Il rilievo, politico e costituzionale, del di-segno di legge eÁ noto ed evidente. La leggeorganica del diritto di asilo, secondo Costitu-zione e secondo Convenzione, in una visioneunitaria, rappresenta l'adempimento di undovere morale verso tutti coloro che nelmondo soffrono persecuzioni, compressionie limitazioni dei diritti fondamentali dellapersona, riconosciuti dalla Carta delle Na-zioni Unite ratificata ai sensi della legge 17agosto 1957, n. 848.

Il riconoscimento del diritto d'asilo, inambito internazionale, trova fondamentonella Convenzione di Ginevra del 1951 enella Convenzione di Dublino del 1990, sulladeterminazione della competenza dello Statoper l'esame di una domanda di asilo presen-tata in uno degli Stati membri della Comu-nitaÁ europea, rese esecutive in Italia, rispetti-vamente, ai sensi della legge 24 luglio 1954,n. 722, e 23 dicembre 1992, n. 523.

Costituiscono, inoltre, atti rilevanti ai finidella disciplina del diritto d'asilo, il Manualesulle procedure per la determinazione dellostato di rifugiato, adottato dall'Alto Commis-sariato delle Nazioni Unite per i rifugiati(ACNUR) nel 1979, la risoluzione del Consi-glio dell'Unione europea del 20 giugno 1995sulle «Garanzie minime per le procedure diasilo», la Conclusione n. 24 sulla riunifica-zione familiare, adottata dal Comitato esecu-tivo dell'ACNUR nel 1981 e la risoluzionedel Parlamento europeo sulla «Risoluzionedel Consiglio dell'Unione europea sulle ga-

ranzie minime per le procedure di asilo»del 14 novembre 1996, pubblicata nella Gaz-

zetta Ufficiale delle ComunitaÁ europeen. C362 del 2 dicembre 1996.

Le Convenzioni debbono, infine, esserecoordinate con la Convenzione europea perla salvaguardia dei diritti dell'uomo e dellelibertaÁ fondamentali, firmata a Roma il 14novembre 1950, con la Dichiarazione delleNazioni Unite sull'asilo territoriale adottatacon risoluzione 2.312 (XXII) del 14 dicem-bre 1967, con la Dichiarazione del Consigliod'Europa sull'asilo territoriale e con la Con-venzione internazionale sui diritti dell'infan-zia approvata all'Assemblea generale delleNazioni Unite a New York il 20 novembre1989.

Nelle fonti internazionali il diritto di asiloha come contenuto essenziale l'accoglienzadello straniero che sia stato costretto dal Go-verno del proprio paese ad abbandonare lasua terra e a rifugiarsi in un altro paese.

L'articolo 1 della Convenzione di Ginevraindica i motivi per i quali sorge il diritto allostatus di rifugiato, mentre, secondo l'articolo32 della medesima Convenzione, il diritto al-l'asilo comporta l'espresso divieto di espul-sione del rifugiato che risieda regolarmentenel territorio di uno degli Stati contraenti,se non per motivi di sicurezza nazionale odi ordine pubblico, ma con la garanzia di po-ter far valere anche in quest'ultimo caso leproprie ragioni e di avere un congruo pe-riodo di tempo per la ricerca di un paese incui essere ammesso.

La sezione C dell'articolo 1 della Conven-zione di Ginevra prevede, poi, tassativamentele ipotesi in cui cessa la condizione di rifu-giato. La Convenzione di Dublino stabilisce,invece, le procedure per la determinazione

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dello Stato competente ad esaminare le do-mande di asilo.

La materia dell'asilo e della protezione deidiritti dei cittadini di paesi terzi eÁ stata di re-cente «comunitarizzata», a seguito delle mo-difiche introdotte con il Trattato di Amster-dam, del 2 ottobre 1997, ratificato ai sensidella legge 16 giugno 1998, n. 209, secondoun processo che si realizzeraÁ gradualmentenel corso di un periodo transitorio di cinqueanni a decorrere dal 1ë maggio 1999.

Gli organismi europei stanno dunque pro-cedendo alla elaborazione di una normativadi carattere comunitario; nel corso dell'anno2000 sono state presentate dalla Commis-sione europea due proposte di direttive, ri-guardanti rispettivamente le procedure appli-cabili negli Stati membri per la concessionee la revoca dello status di rifugiato e la pro-tezione temporanea degli sfollati, che nonsono ancora state approvate in via definitiva.Anche a questi orientamenti comunitari siispira il presente disegno di legge.

In Italia il diritto d'asilo trova fondamentonel principio di cui all'articolo 10, terzocomma, della Costituzione, il quale sancisceper lo straniero cui sia impedito nel suopaese l'effettivo esercizio delle libertaÁ demo-cratiche garantite dalla Costituzione italianail diritto di asilo nel territorio della Repub-blica, secondo le condizioni stabilite dallalegge.

Il precetto costituzionale non ha cono-sciuto finora nell'ordinamento italiano unaspecifica attuazione.

La Corte di cassazione ha comunque affer-mato, con la sentenza n. 4674 del 26 maggio1997, che secondo l'opinione attualmentepressocheÁ pacifica l'articolo 10, commaterzo, della Costituzione attribuisce diretta-mente allo straniero che si trovi nella situa-zione descritta dalla norma un vero e propriodiritto soggettivo all'ottenimento dell'asilo,anche in mancanza di una legge che, del di-ritto stesso, specifichi le condizioni di eserci-zio e le modalitaÁ di godimento.

Chiarisce, inoltre, la Corte che «come eÁstato osservato in dottrina, il carattere precet-tivo e la conseguente immediata operativitaÁdella disposizione costituzionale sono da ri-condurre al fatto che essa, seppure in unaparte necessita di disposizioni legislative diattuazione, delinea con sufficiente chiarezzae precisione la fattispecie che fa sorgere incapo allo straniero il diritto di asilo, indivi-duando nell'impedimento all'esercizio dellelibertaÁ democratiche la causa di giustifica-zione del diritto ed indicando l'effettivitaÁquale criterio di accertamento della situa-zione ipotizzata».

Con la medesima sentenza la Corte hainoltre escluso l'applicazione della disciplinacontenuta nell'articolo 1 del decreto-legge 30dicembre 1989, n. 416, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,n. 39, in materia di riconoscimento dellostatus di rifugiato.

L'esclusione dell'applicazione di tale nor-mativa al diritto d'asilo risiede in primoluogo, secondo la Corte, nella mancata coin-cidenza tra la categoria degli aventi dirittoall'asilo e quella dei rifugiati, essendo que-st'ultima meno ampia rispetto alla prima. Insecondo luogo la Cassazione chiarisce chela Convenzione di Ginevra, i cui princõÁpisono recepiti dalla legge n. 39 del 1990,non prevede un vero e proprio diritto di asilodei rifugiati politici.

Dal riconoscimento del diritto di asilocome diritto soggettivo perfetto al qualenon eÁ applicabile la normativa concernentelo status di rifugiato consegue, come rilevala medesima Corte, che «le controversieche riguardano il riconoscimento di tale di-ritto rientrano nella giurisdizione dell'auto-ritaÁ giudiziaria ordinaria».

Tale orientamento giurisprudenziale hatrovato ulteriore conferma nella sentenzan. 907 del 17 dicembre 1999 delle Sezioniunite civili della Corte di cassazione.

La non perfetta coincidenza tra la figuradel rifugiato definita dalle convenzioni inter-nazionali e quella desumibile dal testo costi-

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tuzionale si eÁ registrata, peraltro, anche nel-l'ordinamento francese, nel quale, fino all'in-troduzione nel 1998 di una nuova disciplina,la figura del combattente della libertaÁ, rico-nosciuta dal 4ë paragrafo della Costituzionefrancese, non era coincidente con quella di«rifugiato» propria del diritto internazionale.Nel 1998 eÁ stata approvata una nuova leggein materia di ingresso e soggiorno degli stra-nieri ± la legge n. 98-349 dell'11 maggio1998 ± che modificando la precedente leggedel 1952, ha riconosciuto due forme di asilo:l'«asilo costituzionale» e l'«asilo territo-riale». L'istituto dell'asilo territoriale ricom-prende anche gli stranieri che, pur se non ri-

conoscibili come rifugiati, non possono co-munque ritornare nel paese di origine a ca-gione di rischi della loro vita o sicurezzapersonale.

Onorevoli colleghi, la legge sul diritto diasilo costituisce attuazione dei valori di li-bertaÁ, di inviolabilitaÁ e di rispetto della per-sona, a prescindere dalla razza, dalla lingua,dal sesso, dalla confessione religiosa, dall'et-nia, dalle condizioni sociali ed economiche.

Questi valori non appartengono a nessunaparte politica, ma rappresentano la condi-zione e il fondamento della democrazia,nella quale tutti ci riconosciamo e per laquale eÁ sorta la nostra Repubblica.

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DISEGNO DI LEGGE

Capo I

PRINCIÁPI GENERALI

Art. 1.

(Protezione della persona)

1. La Repubblica garantisce il diritto diasilo e la protezione umanitaria su base indi-viduale alle condizioni e nei modi stabilitidalla presente legge, in attuazione dell'arti-colo 10 della Costituzione e in armonia conle convenzioni o accordi internazionali acui l'Italia aderisce, noncheÁ nel rispetto dellanormativa comunitaria in materia.

Capo II

ASILO

Art. 2.

(Titolari del diritto di asilo)

1. Il diritto di asilo, nel territorio delloStato, eÁ garantito:

a) allo straniero o all'apolide al quale eÁriconosciuto lo status di rifugiato previstodalla Convenzione di Ginevra relativa allostatuto dei rifugiati del 28 luglio 1951, resaesecutiva ai sensi della legge 24 luglio1954, n. 722, di seguito indicata come Con-venzione di Ginevra, e dal protocollo relativoallo statuto dei rifugiati, adottato a NewYork il 31 gennaio 1967 e reso esecutivoai sensi della legge 14 febbraio 1970,n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori

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dal paese del quale eÁ cittadino o, se apolide,nel quale aveva residenza abituale, non possao non voglia avvalersi della protezione ditale paese a causa del fondato timore di es-sere perseguitato per motivi di razza, di reli-gione, di sesso, di nazionalitaÁ, di apparte-nenza ad un determinato gruppo sociale o et-nico ovvero per le sue opinioni politiche;

b) allo straniero o all'apolide che nonpossa o non voglia avvalersi della protezionedel paese del quale eÁ rispettivamente citta-dino o residente abituale, in quanto si trovanell'effettiva necessitaÁ di salvare se o i pro-pri familiari dal pericolo attuale e diretto disubire nel territorio di tale paese danni allapropria vita o sicurezza o libertaÁ personaleo gli eÁ impedito l'effettivo esercizio delle li-bertaÁ democratiche garantite dalla Costitu-zione italiana.

2. Salvo che si applichi una delle clausoledi esclusione di cui all'articolo 1, paragrafoF), della Convenzione di Ginevra, il dirittodi asilo eÁ esteso, su richiesta, al coniugenon legalmente separato e al figlio minorenon coniugato del rifugiato, noncheÁ alla per-sona stabilmente convivente con il rifugiatolegalmente separato o non coniugato.

3. Nella presente legge, con il termine di«rifugiato» si intende qualsiasi straniero oapolide cui sia stato riconosciuto il dirittodi asilo, salvo che sia diversamente disposto.

Art. 3.

(Commissione centrale per il riconoscimentodel diritto di asilo)

1. Con decreto del Presidente del Consi-glio dei ministri, di concerto con i Ministridegli affari esteri e dell'interno, eÁ costituitala Commissione centrale per il riconosci-mento del diritto di asilo, di seguito denomi-nata «Commissione centrale», alla quale eÁaffidato il compito di esaminare e decideresulle domande di asilo presentate ai sensidella presente legge, sulla permanenza o ces-

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sazione dell'asilo e su ogni altra funzione,anche consultiva, in materia di asilo conferi-tale dalla presente legge e dal suo regola-mento di attuazione. La Commissione cen-trale ha sede presso il Ministero dell'internoe, in ogni caso, opera in piena autonomia econ indipendenza di giudizio e di valuta-zione.

2. La Commissione centrale eÁ rinnovataogni tre anni ed eÁ presieduta da un prefetto.La nomina a presidente della Commissionecentrale eÁ rinnovabile per una sola volta con-secutivamente. I componenti della Commis-sione centrale rimangono in carica sino alrinnovo della Commissione medesima.

3. La Commissione centrale si articola intre sezioni, presiedute rispettivamente da undirigente della Presidenza del Consiglio deiministri, da un dirigente del Ministero degliaffari esteri con qualifica non inferiore aconsigliere d'ambasciata e da un dirigentedel Ministero dell'interno con qualifica di vi-ceprefetto. Le disposizioni del regolamentoemanato ai sensi del presente articolo devonocomunque tenere conto degli atti adottati dal-l'Alto Commissariato delle Nazioni Uniteper i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d'Eu-ropa e dall'Unione europea, con particolareriguardo ai criteri e alle procedure per la de-terminazione e per la cessazione dello status

di rifugiato e alle condizioni minime che de-vono essere assicurate al riguardo.

4. Ciascuna delle tre sezioni di cui alcomma 3 eÁ composta da un dirigente dellaPresidenza del Consiglio dei ministri, da undirigente del Ministero degli affari estericon qualifica di consigliere di legazione, daun dirigente del Ministero dell'interno, ap-partenente ai ruoli della Polizia di Statocon qualifica di primo dirigente, e da unesperto qualificato in materia di diritti civilie umani, designato dal Presidente del Consi-glio dei ministri. Ciascuna amministrazioneinteressata designa un membro supplenteper ogni componente della Commissione. IlPresidente del Consiglio dei ministri designaun supplente per l'esperto in materia di diritti

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civili ed umani. In caso di paritaÁ di voti pre-

vale la decisione assunta con il voto del pre-

sidente. Le sezioni possono deliberare con la

partecipazione di tre componenti. Quando se

ne ravvisa la necessitaÁ, una o piuÁ sezioni

della Commissione centrale possono svolgere

attivitaÁ in sede locale con il supporto ammi-nistrativo della prefettura competente per ter-

ritorio. Per ciascuna sezione le funzioni di

segretario sono svolte da un funzionario del-

l'amministrazione civile dell'interno con

qualifica non inferiore a viceprefetto ag-

giunto.

5. Alle sedute delle sezioni puoÁ parteci-

pare un rappresentante dell'ACNUR, con

funzioni consultive.

6. Con le modalitaÁ indicate al comma 1, il

Presidente del Consiglio dei ministri puoÁ isti-tuire ulteriori sezioni qualora il consiglio di

presidenza di cui al comma 10 ne rilevi mo-

tivatamente l'esigenza, senza nuovi o mag-

giori oneri per il bilancio dello Stato.

7. Con regolamento del Presidente del

Consiglio dei ministri da emanare, ai sensidell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, e successive modifica-

zioni, di concerto con i Ministri degli affari

esteri, dell'interno e dell'economia e delle fi-

nanze, entro sessanta giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, sono det-

tate le disposizioni occorrenti per discipli-nare le modalitaÁ di organizzazione della

Commissione centrale e delle sezioni, anche

con riferimento agli adempimenti derivanti

dal contenzioso, l'assegnazione di personale,

i collegamenti di carattere internazionale re-

lativi alle attivitaÁ della Commissione mede-

sima, noncheÁ le indennitaÁ di funzione, spet-tanti ai sensi dei contratti collettivi vigenti,

ai presidenti e ai componenti della stessa.

Con lo stesso regolamento sono stabiliti i cri-

teri e le modalitaÁ per l'attuazione dei progetti

di collaborazione di cui all'articolo 4,

comma 3. Il regolamento non deve determi-

nare nuovi o maggiori oneri per il bilanciodello Stato.

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8. Il personale assegnato per le esigenzedella Commissione centrale eÁ messo a dispo-sizione dalla direzione generale dei servizicivili del Ministero dell'interno, che assicurai compiti di segreteria della Commissionemedesima.

9. Il presidente e tutti gli altri membridella Commissione centrale e gli altri funzio-nari designati a presiedere ciascuna sezionesono collocati in posizione di comando o di-stacco dalle amministrazioni di appartenenzaper il periodo di durata nell'incarico e per lostesso periodo non possono ricoprire caricheelettive.

10. Nell'ambito della Commissione cen-trale eÁ istituito il consiglio di presidenza,composto dai presidenti delle singole sezionie dal presidente della Commissione, che lopresiede. Possono partecipare al consigliodi presidenza, su invito del presidente dellaCommissione e con funzione consultiva, an-che uno degli esperti in materia di diritti ci-vili ed umani di cui al comma 4 e un rappre-sentante dell'ACNUR. Il consiglio di presi-denza all'inizio di ciascun anno stabiliscele linee direttive da osservare nella valuta-zione delle domande di asilo noncheÁ i criteridi massima per il funzionamento delle se-zioni, di cui coordina le attivitaÁ, determi-nando le modalitaÁ ed i mezzi occorrenti adassicurare l'aggiornamento dei componentidella Commissione centrale, dei delegati dicui al comma 11 e del personale assegnato,entro i limiti delle risorse finanziarie messea disposizione dal Ministero dell'interno.

11. Il consiglio di presidenza attribuisce ladelega per lo svolgimento del pre-esame dicui all'articolo 6 ad almeno due funzionaridi ciascuna prefettura secondo i criteri e lemodalitaÁ temporali noncheÁ territoriali deter-minati in relazione alle effettive necessitaÁ.

12. Entro il mese di febbraio di ciascunanno il presidente della Commissione cen-trale trasmette al Presidente del Consigliodei ministri ed ai Ministri degli affari esterie dell'interno una relazione sull'attivitaÁsvolta dalla Commissione nell'anno prece-

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dente, formulando eventuali proposte nellematerie di competenza. Entro il mese di giu-gno il Governo trasmette al Parlamento copiadi tale relazione con le proprie osservazioni.Le competenti Commissioni parlamentariesaminano il documento entro trenta giornidalla sua ricezione, esprimendosi sul suocontenuto con proprio parere.

Art. 4.

(Presentazione della domanda di asilo)

1. La domanda di asilo eÁ presentata al po-sto di frontiera, prima dell'ingresso nel terri-torio dello Stato, ovvero alla questura delluogo di dimora.

2. Non si applicano le disposizioni di cuiall'articolo 10, comma 3, ed all'articolo 12,comma 6, del testo unico delle disposizioniconcernenti la disciplina dell'immigrazionee norme sulla condizione dello straniero, dicui al decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286, nel caso in cui lo straniero presenti,all'arrivo in Italia, domanda di asilo, e il vet-tore di linea di nazionalitaÁ italiana abbia datoimmediatamente segnalazione della presenzadello straniero a bordo alla polizia di fron-tiera.

3. La domanda di asilo eÁ presentata informa scritta o mediante dichiarazione orale,verbalizzata dall'autoritaÁ che la riceve. Il ri-chiedente asilo ha comunque diritto di rice-vere ogni assistenza utile per una corretta ecompleta presentazione della domanda eper la esposizione dei motivi posti a basedella domanda medesima, deve produrre edesibire ogni documentazione in suo possessoutile a confermare le circostanze da lui affer-mate o indicate nella domanda, in quanto ri-levanti, e ha il diritto di essere posto in con-dizioni di scrivere nella propria lingua e diottenere, mediante appositi prestampati, in-formazioni in lingua a lui comprensibilesullo svolgimento della procedura e sui dirittie sulle facoltaÁ di cui puoÁ disporre, noncheÁ di

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richiedere l'assistenza di un avvocato di sua

fiducia. La domanda eÁ formulata, ove possi-

bile, con l'assistenza di persona a cono-

scenza della lingua del richiedente o, se

non disponibile, di persona a conoscenza

delle lingue di maggior uso in ambito inter-

nazionale. I rappresentanti dell'ACNURsono ammessi ai posti di frontiera e in que-

stura, al fine di prestare opera di sostegno,

informazione e assistenza per i richiedenti

asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli ap-

partenenti ad organizzazioni non governative

per la tutela dei diritti civili e dei diritti fon-

damentali, se autorizzati sulla base di appo-siti progetti di collaborazione con le ammini-

strazioni pubbliche interessate. Nella presen-

tazione e nella verbalizzazione della do-

manda le donne richiedenti asilo, ove possi-

bile, si avvalgono di un'assistenza adeguata

e specifica da parte di personale appartenenteal loro sesso. Le stesse debbono essere infor-

mate di tale facoltaÁ.

4. Quando la domanda di asilo eÁ presen-

tata al posto di frontiera, il dirigente dell'uf-

ficio di polizia di frontiera che riceve la do-

manda stessa, una volta concluso positiva-mente il pre-esame ai sensi dell'articolo 6,

autorizza lo straniero all'ingresso nel territo-

rio della Repubblica, con l'obbligo di stabi-

lire un suo domicilio anche ai fini della no-

tifica degli atti dei procedimenti di cui alla

presente legge nel territorio dello Stato e

con obbligo di recarsi entro otto giorni allaquestura competente per territorio. La do-

manda eÁ trasmessa con l'allegata documenta-

zione alla Commissione centrale e in copia

alla questura.

5. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere

immediatamente, con indicazione della docu-mentazione allegata, copia della domanda di

asilo vistata dall'autoritaÁ che l'ha ricevuta

ovvero copia del verbale.

6. Il richiedente asilo deve fissare la pro-

pria dimora nel territorio dello Stato e indi-

care il domicilio. L'autoritaÁ di pubblica sicu-rezza, ove necessario, dispone i controlli per

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la verifica della veridicitaÁ delle informazionifornite dal richiedente asilo.

7. Al richiedente asilo sono consentiti l'in-gresso e il soggiorno temporaneo nel territo-rio dello Stato fino al trentesimo giorno suc-cessivo alla notifica della decisione sulla suadomanda da parte della Commissione cen-trale, salvo quanto previsto dagli articoli 6e 10.

8. Il questore, previo ritiro del passaportoo di altro documento di riconoscimento odi viaggio di cui eÁ in possesso lo straniero,rilascia il permesso di soggiorno per richiestadi asilo e una copia autenticata del passa-porto o documento trattenuto.

9. Nei casi in cui presentino contempora-neamente domanda di asilo stranieri o apo-lidi che costituiscono un unico nucleo fami-liare, si redigono distinte domande o distintiverbali, salvo che per i figli minorenni, dicui eÁ fatta menzione nelle domande dei geni-tori. Il permesso di soggiorno per richiesta diasilo eÁ rilasciato a ciascun componente delnucleo familiare di cui all'articolo 2.

Art. 5.

(Minori non accompagnati richiedenti asilo)

1. Sono considerati minori non accompa-gnati, ai fini della presente legge, i minoridi anni diciotto, privi in Italia di un parenteo di un affine entro il quarto grado, di etaÁnon inferiore agli anni diciotto, ovvero dipersona cui sia stata formalmente attribuitala potestaÁ tutoria.

2. Qualora la domanda d'asilo sia presen-tata da un minore non accompagnato, l'auto-ritaÁ che la riceve sospende il procedimento edaÁ immediatamente comunicazione della do-manda al tribunale per i minorenni territo-rialmente competente ai fini dell'adozionedei provvedimenti necessari. Il tutore, appenanominato, prende contatto con la competentequestura per la riattivazione del procedi-mento. Il pre-esame di cui all'articolo 6 eÁ li-

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mitato all'individuazione dello Stato compe-tente per l'esame della domanda.

3. I procedimenti relativi ai minori non ac-compagnati hanno prioritaÁ sugli altri.

4. Non eÁ ammesso il ricongiungimento fa-miliare del minore non accompagnato richie-dente asilo sino all'eventuale riconoscimentoallo stesso del diritto di asilo.

Art. 6.

(Pre-esame della domanda)

1. La domanda di asilo, presentata ai sensidell'articolo 4, comma 3, eÁ soggetta ad unpre-esame, volto ad accertare preliminar-mente se l'Italia sia lo Stato competenteper l'esame della domanda in applicazionedelle convenzioni internazionali cui la Re-pubblica aderisce e, in tal caso, se la do-manda sia ammissibile ai sensi del comma4 del presente articolo e, in caso affermativo,se la domanda sia non manifestamente infon-data ai sensi del comma 5.

2. Il pre-esame, di cui eÁ redatto verbale, eÁsvolto, nei due giorni successivi alla presen-tazione della domanda, presso i posti di fron-tiera o presso le questure individuati dal de-creto del Ministro dell'interno di cui all'arti-colo 14, comma 1. Competente allo svolgi-mento del pre-esame eÁ uno dei delegati dicui all'articolo 3, comma 11, che si avvaledi un funzionario di polizia di frontiera odi un funzionario della questura e, se neces-sario, di un interprete. Al pre-esame puoÁ in-tervenire un rappresentante dell'ACNUR o,su indicazione di quest'ultimo, uno degli ap-partenenti alle organizzazioni non governa-tive di cui all'articolo 4, comma 3. Il dele-gato della Commissione centrale comunicatempestivamente all'ACNUR o alla organiz-zazione dallo stesso indicata l'inizio delpre-esame. Qualora la domanda di asilo siapresentata presso posti di frontiera o pressoquesture non indicati nel predetto decretodel Ministro dell'interno, il funzionario di

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polizia avvia, immediatamente, il richiedenteasilo alla questura piuÁ vicina, abilitata allosvolgimento del pre-esame.

3. Al richiedente asilo non eÁ consentitol'ingresso o la libera circolazione nel territo-rio nazionale per il tempo necessario allosvolgimento del pre-esame, salvo che ne ab-bia altro titolo e salvo quanto stabilito alcomma 10. Gli interessati sono assistiti conle modalitaÁ previste dall'articolo 14, commi1 e 2.

4. La domanda puoÁ essere dichiarata inam-missibile dal delegato della Commissionecentrale, sentito, ove necessario, un membrodel consiglio di presidenza della Commis-sione stessa, qualora il richiedente:

a) sia stato giaÁ riconosciuto rifugiato inaltro Stato che gli assicuri adeguata prote-zione;

b) provenga da uno Stato, diverso daquello di appartenenza, che abbia aderitoalla Convenzione di Ginevra, nel quale ilmedesimo richiedente abbia, senza presen-tare domanda di asilo, trascorso un periododi soggiorno, non considerandosi tale iltempo necessario per il transito attraverso ilterritorio di quello Stato sino alla frontieraitaliana;

c) sia stato condannato con sentenza an-che non definitiva per un crimine contro lapace o contro l'umanitaÁ o un crimine diguerra o un grave delitto di diritto comunesempre che non ricorrano le condizioni pre-viste dall'articolo 705, comma 2, del codicedi procedura penale e dal terzo comma del-l'articolo 8 del codice penale, o si sia resocolpevole di azioni contrarie ai fini e ai prin-cipi delle Nazioni Unite, come previsto dal-l'articolo 1, paragrafo F), lettera c), dellaConvenzione di Ginevra;

d) risulti perseguito per gli stessi fatti dicui alla lettera c) da un tribunale internazio-nale istituito in applicazione di accordi inter-nazionali cui l'Italia aderisce;

e) sia stato condannato in Italia, consentenza di secondo grado anche non defini-

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tiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo380 del codice di procedura penale o risultipericoloso per la sicurezza dello Stato, ov-vero quando lo stesso richiedente appartengaad una delle categorie indicate dall'articolo 1della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, comesostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 dellalegge 31 maggio 1965, n. 575, come sosti-tuito dall'articolo 13 della legge 13 settem-bre 1982, n. 646, ovvero qualora sia stata ap-plicata anche in via provvisoria una delle mi-sure di cui all'articolo 14 della legge 19marzo 1990, n. 55, e successive modifica-zioni;

f) risulti pericoloso per la sicurezzadello Stato. Nella decisione di reiezione delladomanda devono essere ponderate l'attualepericolositaÁ per la sicurezza dello Stato delrichiedente asilo e la gravitaÁ delle persecu-zioni nelle quali potrebbe incorrere in casodi reiezione.

5. La domanda eÁ dichiarata manifesta-mente infondata dal delegato della Commis-sione centrale di cui all'articolo 3, comma10, quando, tenuto conto degli atti dell'U-nione europea, anche non vincolanti, in ma-teria di asilo e delle linee direttive della me-desima Commissione centrale e sentito, ovenecessario, un membro del consiglio di presi-denza sempre della Commissione centrale,risulti in particolare che:

a) i motivi della domanda non rientranotra quelli che sono a fondamento del dirittodi asilo, ai sensi della presente legge;

b) le dichiarazioni o gli elementi posti afondamento della domanda sono del tutto in-consistenti, generici e privi di sostanza;

c) la domanda eÁ priva di credibilitaÁ inquanto incoerente e contraddittoria o invero-simile;

d) la domanda eÁ chiaramente strumen-tale in quanto avanzata, senza giustificatomotivo, successivamente ad un provvedi-mento di allontanamento dal territorio nazio-

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nale ovvero al fine di evitare l'adozione ditale provvedimento.

6. La domanda eÁ comunque ritenuta am-missibile e non manifestamente infondata,nel caso in cui per il richiedente asilo sussi-sta l'impossibilitaÁ di essere riammesso nelloStato di provenienza o il pericolo di un pre-giudizio per la vita o per la libertaÁ personaleo il pericolo di incorrere in trattamenti inu-mani o degradanti ovvero il rischio di essererinviato in un altro Stato dove potrebbe es-sere esposto ad analoghe situazioni di peri-colo.

7. I provvedimenti che dichiarano l'inam-missibilitaÁ o la manifesta infondatezza delladomanda o con cui si decide di attribuire al-l'Italia l'esame della domanda o di chiedereil trasferimento della domanda ad altro Statosono adottati dal delegato della Commissionecentrale con atto scritto e motivato e conse-gnato entro ventiquattro ore all'interessatounitamente ad una traduzione in lingua alui conosciuta o, in mancanza, in inglese,francese, spagnolo, cinese o arabo, noncheÁall'ACNUR.

8. La domanda eÁ trasmessa alla Commis-sione centrale per l'esame della stessa, aisensi dell'articolo 7, quando il delegato dellaCommissione abbia rilevato che l'Italia sia loStato competente e che la domanda sia am-missibile e non manifestamente infondata.Nel caso in cui il delegato della Commis-sione consideri che vi siano elementi validiper ritenere che l'Italia non sia lo Stato com-petente per l'esame della domanda, la do-manda viene trasmessa all'UnitaÁ Dublinodel Ministero dell'interno. In tale caso il ri-chiedente eÁ provvisoriamente ammesso sulterritorio nazionale e il questore competenterilascia un permesso di soggiorno in attesadi determinazione dello Stato competente,ai sensi della convenzione sulla determina-zione dello Stato competente per l'esame diuna domanda di asilo presentata in uno degliStati membri delle ComunitaÁ europee, fatta aDublino il 15 giugno 1990, resa esecutiva ai

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sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.Per quanto riguarda la reperibilitaÁ del richie-dente, si applicano i commi 4 e 6 dell'arti-colo 4 della presente legge. In caso di dichia-razione di inammissibilitaÁ o di manifesta in-fondatezza della domanda, il funzionario difrontiera provvede al respingimento imme-diato o il questore all'esecuzione dell'espul-sione, disposta dal prefetto, del richiedenteasilo, ove questi non abbia altro titolo a per-manere nel territorio nazionale, notificando-gli il provvedimento stesso, qualora dall'attoscritto e motivato di cui al comma 7 risultiverificata almeno una delle seguenti condi-zioni:

a) risulti da precedenti accertamenti lafalsitaÁ della identitaÁ e della cittadinanza di-chiarata ai fini della domanda di asilo;

b) il richiedente abbia presentato la do-manda di asilo dopo la convalida del tratteni-mento in un centro di permanenza tempora-nea ed assistenza ai sensi dell'articolo 14del citato testo unico di cui al decreto legi-slativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) il richiedente asilo presti espressa-mente il suo consenso.

9. Il regolamento di cui all'articolo 3,comma 7, definisce le modalitaÁ di comunica-zione al richiedente, in lingua a lui cono-sciuta o, in mancanza, in inglese, francese,spagnolo, cinese o arabo, delle conseguenzedel consenso e della mancata prestazionedello stesso. Negli altri casi il funzionariodi frontiera o il questore dispone il tratteni-mento presso la piuÁ vicina sezione specialedisponibile dei centri di permanenza tempo-ranea ed assistenza di cui al comma 13 delpresente articolo, ovvero, qualora questo siagiaÁ stato disposto ai sensi del comma 10, lasua prosecuzione, chiedendo comunque entroquarantotto ore la convalida del provvedi-mento al giudice del tribunale in composi-zione monocratica. Il giudice valuta nelprovvedimento di convalida anche la legitti-mitaÁ ed il merito della decisione negativadel delegato della Commissione. In quanto

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applicabili, si osservano le disposizioni del-l'articolo 14 del citato testo unico di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.In caso di convalida del provvedimento siprocede alla reiezione immediata o all'espul-sione, ovvero alla prosecuzione del tratteni-mento dell'interessato, qualora ricorrano lecondizioni previste dal comma 1 dell'articolo14 del citato testo unico di cui al decreto le-gislativo 25 luglio 1998, n. 286. Avverso ilprovvedimento di convalida eÁ ammesso ri-corso per cassazione. La presentazione del ri-corso non sospende l'esecuzione del provve-dimento. In caso di mancata convalida delprovvedimento si procede come nei casi diesito positivo del pre-esame.

10. Qualora il pre-esame della domandanon si esaurisca nei due giorni dalla presen-tazione della stessa o il delegato della Com-missione ritenga che il procedimento nonpossa concludersi entro tale periodo ovveroricorrano particolari esigenze di soccorsodel richiedente o dei suoi familiari, noncheÁnelle more dell'allontanamento dal territoriodello Stato del richiedente, il questore o il di-rigente del posto di frontiera possono di-sporre il trattenimento del richiedente, ovenon abbia altro titolo per l'ingresso o il sog-giorno, presso la piuÁ vicina sezione specialeper i richiedenti asilo nei centri di perma-nenza temporanea ed assistenza, di cui alcomma 13. Per il trattenimento si seguono,in quanto applicabili, le procedure previstedall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del citatotesto unico di cui al decreto legislativo 25 lu-glio 1998, n. 286.

11. In caso di mancata convalida, da partedel giudice, del provvedimento di tratteni-mento adottato dal questore o di scadenzadei termini previsti dal comma 5 dell'articolo14 del citato testo unico di cui al decreto le-gislativo 25 luglio 1998, n. 286, al richie-dente asilo ed ai suoi familiari eÁ concessopermesso di soggiorno per la conclusionedel pre-esame. Gli stessi sono inviati, oveabbiano bisogno di assistenza, presso lestrutture di accoglienza del comune ove

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sono autorizzati a soggiornare, dal cui terri-torio hanno l'obbligo di non allontanarsisenza autorizzazione della competente que-stura sino alla conclusione del pre-esame.Tale obbligo eÁ esteso anche ai casi in cui ilrichiedente asilo e i suoi familiari non neces-sitino di assistenza ed abbiano quindi elettoun proprio domicilio. L'autoritaÁ di pubblicasicurezza adotta le misure opportune ad assi-curare la reperibilitaÁ del richiedente asilofino al compimento del termine stabilito.L'allontanamento arbitrario dal territorio co-munale determina il trattenimento dell'inte-ressato nella sezione speciale del centro dipermanenza di cui al comma 10 con le mo-dalitaÁ indicate nel medesimo comma.

12. Ferma restando l'applicazione dell'ar-ticolo 650 del codice penale, in caso di al-lontanamento arbitrario dal centro di perma-nenza ovvero dal domicilio eletto si intendeche l'interessato abbia rinunciato alla do-manda di asilo.

13. Sono istituite, presso i centri di perma-nenza temporanea e assistenza, di cui all'ar-ticolo 14, comma 1, del citato testo unico dicui al decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286, sezioni speciali per i richiedenti asiloed i loro familiari, separate dal resto del cen-tro e con ogni possibile agevolazione dellavita familiare e sociale compatibile con la vi-gilanza. Le modalitaÁ per la gestione delle se-zioni speciali per richiedenti asilo sono defi-nite con decreto del Ministro dell'interno diconcerto con il Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali.

14. In casi eccezionali, qualora si verifichiun notevole afflusso di richiedenti asilo chenon consenta l'espletamento del pre-esamenei due giorni successivi alla domanda neÁl'avvio degli stessi alle sezioni speciali deicentri di permanenza di cui al comma 13,neÁ il ricovero presso le strutture previste dal-l'articolo 40 del citato testo unico di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, equalora la situazione richieda comunque lapredisposizione di particolari e urgenti mi-sure al fine di garantire una loro adeguata

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accoglienza e assistenza, il prefetto compe-tente per territorio puoÁ esercitare le attivitaÁpreviste dal decreto-legge 30 ottobre 1995,n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre1995, n. 563, e relative disposizioni di attua-zione, realizzando, ove necessario, struttureprovvisorie di ricovero. Per il trattenimentodei richiedenti asilo nelle predette struttureprovvisorie di accoglienza si seguono, inquanto applicabili, le procedure previste dal-l'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del citato te-sto unico di cui al decreto legislativo 25 lu-glio 1998, n. 286.

Art. 7.

(Esame della domanda di asilo)

1. La decisione sulla domanda di asilospetta alla Commissione centrale, che a talfine valuta:

a) la domanda, il verbale e la documen-tazione prodotta o acquisita d'ufficio;

b) le dichiarazioni rese in sede di audi-zione, svolta dallo straniero di fronte allaCommissione;

c) l'effettiva situazione socio-politica incui si trova il paese di origine da cui si eÁ al-lontanato lo straniero noncheÁ ogni elementorelativo alla situazione personale del richie-dente e della sua famiglia prima dell'allonta-namento;

d) l'eventuale documentazione presen-tata da organizzazioni non governative di tu-tela dei diritti civili ed umani.

2. Qualora il richiedente asilo abbia chie-sto di essere sentito, l'audizione da partedella Commissione centrale costituisce con-dizione necessaria per la prosecuzione delprocedimento di riconoscimento del dirittodi asilo, salvo che il richiedente vi rinuncio non si presenti senza giustificato motivoalla data fissata per l'audizione.

3. Chi esercita la potestaÁ dei genitori o lapotestaÁ tutoria deve essere presente in ognifase del procedimento di riconoscimento del

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diritto di asilo cui debba partecipare perso-nalmente il minore richiedente.

4. In casi particolari, compresi quelli deirichiedenti asilo che abbiano dichiarato almomento della domanda di aver subito vio-lenza, la Commissione centrale puoÁ disporrela designazione di personale specializzatoper lo svolgimento di un pre-colloquio, voltoa garantire una idonea assistenza sotto il pro-filo psicologico ed emotivo, prevedendo l'e-ventuale presenza dello stesso personale du-rante l'audizione del richiedente. L'audizionepuoÁ essere sospesa o esclusa qualora sia rite-nuto necessario per le particolari condizioniemotive e psicologiche del richiedente.

5. Il richiedente asilo ha il diritto di espri-mersi nella propria lingua o in una lingua alui nota. Ove occorra, la Commissione no-mina un interprete.

6. Durante l'audizione il richiedente asilopuoÁ farsi assistere da una persona di sua fi-ducia.

7. L'audizione ha per oggetto i fatti di-chiarati a verbale dallo straniero, la docu-mentazione acquisita dalla Commissione oprodotta dall'interessato, le ulteriori dichiara-zioni rese in quella sede e l'eventuale docu-mentazione prodotta durante l'audizione.

8. L'audizione del richiedente asilo deveavvenire in luogo non aperto al pubblico,con la partecipazione di almeno due membridella competente sezione.

9. L'esame della richiesta di asilo avvieneattraverso domande dirette dei membri dellaCommissione centrale noncheÁ, ove presenti,del delegato dell'ACNUR e della personache assiste lo straniero.

10. Al termine dell'audizione, la Commis-sione centrale rilascia allo straniero copia au-tenticata del verbale dell'audizione mede-sima e della documentazione da lui prodotta,in quella occasione, alla Commissione cen-trale.

11. Qualora la Commissione centrale nonpervenga alla decisione sulla domanda diasilo entro sei mesi dalla sua presentazione,il richiedente asilo ha il diritto di svolgere

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regolare attivitaÁ lavorativa fino alla conclu-sione della procedura di riconoscimento.

Art. 8.

(Decisione sulla domanda di asilo)

1. Al termine dell'istruttoria la Commis-sione centrale adotta una delle seguenti deci-sioni:

a) riconosce il diritto di asilo al richie-dente che possegga i requisiti previsti dallapresente legge;

b) rigetta la domanda qualora il richie-dente asilo non possegga i requisiti previstidalla legge ovvero ricorrano le condizionidi cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 6;

c) adotta il provvedimento di tempora-nea impossibilitaÁ al rimpatrio di cui all'arti-colo 9.

2. La Commissione centrale decide sulladomanda con atto scritto e motivato. Nelladecisione la Commissione deve fornire unavalutazione espressa di tutti gli elementi ac-quisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallostraniero. Nella decisione sono indicati lemodalitaÁ e i termini per la sua impugnazione.

3. La Commissione centrale si pronunciasulla domanda entro trenta giorni dalla audi-zione, con decisione da notificare non oltre iquindici giorni successivi alla pronuncia,salvo che la Commissione medesima non di-sponga motivatamente un approfondimentodell'istruttoria.

4. Alla decisione deve essere allegata unatraduzione in forma sintetica della motiva-zione e del dispositivo noncheÁ della indica-zione del termine e dell'autoritaÁ cui eÁ possi-bile ricorrere, nella lingua utilizzata durantel'audizione individuale ovvero in altra linguacomprensibile dal richiedente.

5. La decisione di cui al comma 1, letterab), comporta l'obbligo per l'interessato di la-sciare il territorio nazionale entro trentagiorni dalla sua notificazione, salvo cheegli abbia titolo a soggiornare nel territorio

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dello Stato per altri motivi e salvo quantoprevisto dall'articolo 10, comma 1. A talfine la decisione eÁ comunicata alla compe-tente questura che provvede alla notificadel provvedimento e all'intimazione a la-sciare il territorio nazionale. Il prefetto, incaso di mancato rispetto dell'obbligo di cuial presente comma, dispone l'espulsione del-l'interessato con accompagnamento alla fron-tiera a mezzo della forza pubblica.

6. Il Ministero dell'interno, in collabora-zione con l'ACNUR, la Croce Rossa Italianao con organizzazioni umanitarie specializzatedi comprovata affidabilitaÁ, predispone pro-grammi di rientro in patria degli stranieri aiquali non sia stato riconosciuto il diritto diasilo.

Art. 9.

(Decisione di impossibilitaÁ temporanea

al rimpatrio)

1. La Commissione centrale, qualora ac-certi la mancanza dei presupposti necessariper il riconoscimento del diritto di asilo etuttavia rilevi, anche sulla base di elementicomunicati dalla competente rappresentanzadiplomatica, l'inopportunitaÁ del rinvio del ri-chiedente nel paese di origine o di abitualeresidenza per gravi e fondati motivi di carat-tere umanitario, puoÁ decidere che sussistel'impossibilitaÁ temporanea al rimpatrio.

2. Il provvedimento di impossibilitaÁ tem-poranea al rimpatrio daÁ titolo ad una autoriz-zazione al soggiorno per il medesimo mo-tivo, della durata di un anno, esteso al lavoroe allo studio, rinnovabile per lo stesso pe-riodo qualora la Commissione centrale ac-certi la permanenza delle condizioni di im-possibilitaÁ al rimpatrio con riferimento alcaso concreto. Trascorsi cinque anni dal rila-scio del permesso di soggiorno di cui al pre-sente comma, il titolare puoÁ ottenere il rila-scio della carta di soggiorno e gode deglistessi diritti previsti all'articolo 15 per lo

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straniero che abbia ottenuto il riconosci-mento del diritto d'asilo e delle misure di as-sistenza e di integrazione di cui all'arti-colo 16.

3. Qualora in occasione di conflitti, disa-stri naturali o altri eventi di particolare gra-vitaÁ, verificatisi in paesi non appartenenti al-l'Unione europea, siano state adottate misurestraordinarie di accoglienza temporanea, allacessazione di dette misure coloro che nehanno beneficiato possono richiedere conistanza individuale, ricorrendone i presuppo-sti, il riconoscimento del diritto di asilo. Atal fine si procede al pre-esame della do-manda presentata dagli interessati alla que-stura competente per territorio con le moda-litaÁ previste dall'articolo 6. Ai richiedentiche non abbiano ottenuto il riconoscimentopuoÁ essere concesso, in presenza delle condi-zioni di cui al comma 1, il provvedimento diimpossibilitaÁ temporanea al rimpatrio previ-sto dal comma 2.

Art. 10.

(Ricorsi)

1. Contro la decisione della Commissionecentrale sulla domanda di riconoscimentodel diritto di asilo puoÁ essere presentato ri-corso al tribunale del luogo di domicilioeletto dal richiedente. Il ricorso eÁ presentatonel termine di trenta giorni dalla comunica-zione o notificazione del provvedimento econsente all'interessato e ai suoi familiaridi cui all'articolo 2, comma 2, in possessodel permesso di soggiorno per richiesta diasilo, di richiedere il prolungamento di vali-ditaÁ di detto permesso per richiesta di asilo,salvo diniego per motivi di ordine pubblico,di sicurezza dello Stato o di tutela delle rela-zioni internazionali.

2. Per lo svolgimento dei procedimentiprevisti dal presente articolo si osservano,in quanto applicabili, le norme previste dallaSezione II del Capo I del Titolo IV del Libro

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II del codice di procedura civile. Nel giudi-zio sono comunque consentiti l'interrogatoriodel ricorrente e l'assunzione di ogni altromezzo di prova. Il ricorso deve essere altresõÁnotificato alla Commissione centrale, laquale ha l'obbligo di inviare immediata-mente al ricorrente e al tribunale copia ditutti gli atti in suo possesso relativi alla do-manda di asilo e puoÁ, per il tramite dell'Av-vocatura dello Stato, fare depositare in can-celleria, almeno dieci giorni prima dell'u-dienza di discussione, ogni controdeduzione.

3. La sentenza del tribunale che rigetta ilricorso del richiedente asilo eÁ comunicataalla questura competente che ne consegnauna copia all'interessato disponendo il ritirodel permesso di soggiorno ed intima allostesso di lasciare il territorio dello Stato en-tro quarantacinque giorni, osservando le pre-scrizioni per il viaggio e per la presentazioneall'ufficio di polizia di frontiera.

4. In caso di mancato rispetto dell'obbligodi cui al comma 3, salvi i casi di forza mag-giore, il prefetto dispone l'espulsione dell'in-teressato con accompagnamento alla fron-tiera a mezzo della forza pubblica.

5. L'eventuale appello deve essere propo-sto a pena di decadenza, entro trenta giornidalla consegna della sentenza ai sensi delcomma 3. L'appello non sospende l'esecu-zione della decisione della Commissionecentrale e dei provvedimenti di cui ai commi3 e 4. La sospensione dell'esecuzione delladecisione della Commissione centrale e deiprovvedimenti di cui ai commi 3 e 4 puoÁ es-sere chiesta dal richiedente asilo, contestual-mente alla presentazione del ricorso in ap-pello, con istanza motivata. Il presidentedel tribunale si pronuncia sull'istanza di so-spensione entro quindici giorni dal depositodel ricorso.

6. La sentenza che accoglie il ricorso di-chiara espressamente che sussistono le circo-stanze indicate nell'articolo 2 per il ricono-scimento del diritto di asilo e sostituisce atutti gli effetti l'analoga decisione dellaCommissione centrale.

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7. Tutti gli atti concernenti i procedimentigiurisdizionali previsti dal presente articolo

sono esenti da ogni imposta o tributo.

Art. 11.

(Riconoscimento del diritto di asilo, per-

messo di soggiorno e documento di viaggio)

1. La Commissione centrale rilascia allapersona alla quale riconosce il diritto di asiloun apposito certificato, con le modalitaÁ stabi-lite dal regolamento di cui all'articolo 3,comma 7. Il certificato eÁ consegnato all'inte-ressato, per il tramite della questura, in alle-gato alla copia della decisione.

2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto ildiritto di asilo puoÁ richiedere al questoredella provincia in cui dimora un permessodi soggiorno per asilo avente la validitaÁ dicinque anni, che deve recare espressa men-zione del riconoscimento del diritto di asilocon indicazione degli estremi della decisione

adottata dalla Commissione centrale.

3. Al rifugiato il questore rilascia, a richie-sta e previa esibizione del certificato di rico-noscimento del diritto di asilo e del permesso

di soggiorno in corso di validitaÁ, un docu-mento di viaggio della durata di cinqueanni, rinnovabile fino alla scadenza del per-messo di soggiorno medesimo. Le caratteri-stiche e la validitaÁ del documento di viaggioper rifugiati sono disciplinate dal regola-mento di cui all'articolo 3, comma 7, in con-formitaÁ alle convenzioni internazionali a cuil'Italia aderisce.

4. Il riconoscimento del diritto di asilo infavore del nucleo familiare comporta il rila-scio di un certificato di riconoscimento deldiritto di asilo, di un permesso di soggiornoe di un documento di viaggio a ciascunodei suoi componenti, salvo che per i minori

segnalati sui documenti dei genitori.

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Art. 12.

(Rinnovo del permesso di soggiorno

e del documento di viaggio)

1. L'interessato, sei mesi prima della sca-denza del permesso di soggiorno per asilo,richiede alla Commissione centrale, per iltramite della questura del luogo di resi-denza, una deliberazione di accertamentodella permanenza del diritto di asilo, conle modalitaÁ previste dal regolamento di cuiall'articolo 3, comma 7. Qualora la Com-missione centrale si esprima in senso favo-revole alla permanenza del diritto di asilo,la questura rilascia, su richiesta, la carta disoggiorno di cui alla vigente normativa inmateria di immigrazione.

Art. 13.

(Estinzione del diritto di asilo e revocadel permesso di soggiorno)

1. Nei procedimenti di verifica ovverodi accertamento della permanenza delle con-dizioni per il riconoscimento del diritto diasilo, si osservano, in quanto applicabili,le disposizioni previste dagli articoli 7, 8e 10.

2. La Commissione centrale, qualora ac-certi che non sussistono piuÁ le condizioniche hanno determinato il riconoscimentodel diritto di asilo ovvero qualora ricorranole condizioni previste dall'articolo 1 dellaConvenzione di Ginevra, dichiara la estin-zione del diritto di asilo e ne daÁ imme-diata comunicazione alla competente que-stura, che notifica la decisione all'interes-sato.

3. Il permesso di soggiorno per asilo eÁimmediatamente revocato dal questore com-petente nel caso di espulsione dello stranierodal territorio nazionale per motivi di ordine

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pubblico o di sicurezza dello Stato o qua-

lora l'interessato vi abbia espressamente ri-

nunciato. Il permesso di soggiorno eÁ altresõÁ

revocato, con decorrenza dal trentesimo

giorno successivo alla data in cui l'interes-

sato ha ricevuto la notifica della decisione,

qualora sia divenuta definitiva la estinzione

del diritto di asilo.

4. A seguito dell'accertamento in ordine

alla estinzione del diritto di asilo e della re-

voca del relativo permesso di soggiorno, lo

straniero puoÁ richiedere di continuare a sog-

giornare nel territorio nazionale, purcheÁ ne

sussistano i presupposti in base alle disposi-

zioni vigenti in materia di ingresso e sog-

giorno di stranieri in Italia. In tal caso il

questore rilascia all'interessato il corrispon-

dente permesso di soggiorno o la carta di

soggiorno.

5. Contro la decisione che accerta l'insus-

sistenza dei presupposti per continuare a go-

dere del diritto di asilo eÁ ammesso ricorso al

tribunale del luogo in cui il rifugiato ha

eletto domicilio. Il ricorso deve essere notifi-

cato entro trenta giorni dalla notifica della

decisione negativa.

6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al

comma 5 del presente articolo si osservano

le disposizioni di cui dall'articolo 10. Il per-

messo di soggiorno concesso ai sensi del

predetto articolo 10 consente al ricorrente

lo svolgimento di attivitaÁ lavorativa o di

studio.

7. Qualora lo straniero presenti alla que-

stura una dichiarazione di espressa rinuncia

al diritto di asilo, tale diritto viene meno

automaticamente, senza necessitaÁ di espressa

pronuncia della Commissione centrale.

8. Il Ministero dell'interno, in collabora-

zione con l'ACNUR o con organizzazioni

umanitarie specializzate, puoÁ predisporre

programmi di rientro in patria degli stra-

nieri che non siano piuÁ titolari del diritto

di asilo.

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Capo III

MISURE DI ASSISTENZAE DI INTEGRAZIONE

Art. 14.

(Misure di carattere assistenziale in favore

dei richiedenti asilo)

1. Entro novanta giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge, il Mini-stro dell'interno, con proprio decreto, indivi-dua i posti di frontiera e le questure pressocui eÁ stato registrato, negli ultimi tre anni,il maggior numero di richieste di asilo e di-spone l'istituzione di punti di accoglienzaprovvisori opportunamente sorvegliati oveassistere, ai sensi del comma 2, il richiedenteasilo ed i suoi familiari nei due giorni neiquali si svolge il pre-esame di cui all'articolo6. I suddetti punti di accoglienza dovrannoessere organizzati in modo tale da prevederestrutture di ospitalitaÁ separate per i richie-denti asilo e gli altri immigrati. Con lo stessodecreto sono stabilite le modalitaÁ per l'acqui-sizione, anche a titolo oneroso, di idonei lo-cali da utilizzare per detta accoglienza, qua-lora non risultino giaÁ disponibili o non siapossibile riadattare locali giaÁ esistenti.

2. Durante la fase di pre-esame di cui al-l'articolo 6, il richiedente asilo deve riceverele cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti ocomunque essenziali, erogate dal Servizio sa-nitario nazionale con oneri a carico del Mini-stero dell'interno, ancorcheÁ continuative, permalattia ed infortunio, il vitto e, se la perma-nenza presso il posto di frontiera o presso laquestura si protrae per piuÁ di dodici ore, ladisponibilitaÁ di un luogo adeguatamente at-trezzato e sorvegliato per il riposo, fornitodi idonei servizi igienico-sanitari. Salvo ilcaso di nuclei familiari, per le donne ed i mi-nori debbono essere resi disponibili, se possi-bile, distinti locali per il riposo. Il richie-

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dente asilo ha inoltre diritto di effettuare, cononere a carico del Ministero dell'interno, unacomunicazione telefonica in Italia ed una al-l'estero. Per le predette attivitaÁ di assistenzanoncheÁ per quelle di sostegno e di informa-zione garantite ai richiedenti asilo nellafase di pre-esame si applicano, se la do-manda di asilo eÁ presentata in frontiera, ledisposizioni di cui all'articolo 11, comma5, del citato testo unico di cui al decreto le-gislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successivemodificazioni. In caso di presentazione del-l'istanza in questura e qualora risulti impos-sibile, durante i due giorni in cui si svolge ilpre-esame, alloggiare ed assistere adeguata-mente il richiedente asilo nella stessa que-stura o in locali appositamente predispostiai sensi del comma 1, lo stesso puoÁ essereaccompagnato nel centro di accoglienza dicui all'articolo 40, comma 1, del citato testounico di cui al decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, con oneri a carico dello Statoe fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6,comma 3.

3. Nei casi eccezionali previsti dall'arti-colo 6, comma 14, le misure di accoglienzae i relativi interventi di assistenza possono,durante la fase del pre-esame, essere attuatiai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995,n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre1995, n. 563, e delle relative disposizioni diattuazione.

4. Il comune ove il richiedente asilo hafissato il proprio domicilio a norma dell'arti-colo 4, comma 6, eÁ tenuto a fornire, a richie-sta, l'assistenza e l'accoglienza immediata. Ilsuccessivo mantenimento del richiedenteasilo in assistenza eÁ subordinato all'accerta-mento dello stato di bisogno da parte del co-mune. L'assistenza e l'accoglienza sono ga-rantite per un periodo comunque non supe-riore alla durata del procedimento di ricono-scimento del diritto di asilo incluso il temponecessario per gli eventuali procedimentigiurisdizionali.

5. Il comune ove il richiedente ha fissatoasilo, al fine di garantire l'assistenza e l'ac-

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coglienza di cui al comma 3, puoÁ stipulareconvenzioni con associazioni di volontariatoo organismi internazionali umanitari dotatidi idonee strutture.

6. Il Ministero dell'interno rimborsa ai co-muni le spese da questi sostenute per l'acco-glienza, ivi compresi gli oneri per l'even-tuale assistenza di minori in strutture pro-tette. Tale accoglienza deve includere l'al-loggio e il vitto, per l'ammontare giornalieropro capite determinato con il regolamento dicui all'articolo 16, comma 1, il trasporto delrichiedente con il mezzo piuÁ economico perl'audizione dello stesso da parte della Com-missione centrale, ai sensi dell'articolo 7,comma 2, noncheÁ l'alloggio ed il vitto delmedesimo nella localitaÁ ove si svolge l'audi-zione.

7. Agli stranieri titolari di permesso disoggiorno per richiesta di asilo sono assicu-rate gratuitamente tutte le prestazioni neces-sarie da parte del Servizio sanitario nazio-nale, con oneri a carico del Ministero dell'in-terno.

Art. 15.

(Diritti del titolare del diritto di asilo)

1. Il titolare del diritto di asilo e lo stra-niero al quale eÁ riconosciuta la protezioneumanitaria hanno diritto a soggiornare nelterritorio dello Stato e al ricongiungimentofamiliare nei medesimi casi e modi in cui eÁconsentito il ricongiungimento del cittadinoitaliano con familiari stranieri.

2. Lo Stato italiano promuove e favoriscel'integrazione del rifugiato e dei suoi fami-liari sul territorio nazionale nei modi e nei li-miti stabiliti dal presente articolo e dall'arti-colo 16.

3. Il rifugiato ha accesso agli studi diogni ordine e grado e ha diritto di ottenereborse di studio alle medesime condizionipreviste per il cittadino italiano. Entro no-vanta giorni dalla data di entrata in vigore

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della presente legge sono stabilite, con ilregolamento di cui all'articolo 16, comma1, le modalitaÁ di accertamento dei titoli distudio stranieri, di conferimento delle borsedi studio in Italia, noncheÁ la durata e le ca-ratteristiche dei corsi ulteriori da seguireper il conseguimento dei titoli di studio ita-liani.

4. Il rifugiato ha diritto di godere del me-desimo trattamento previsto per il cittadinoitaliano in materia di lavoro subordinato, dilavoro autonomo, in particolare per quantoriguarda l'iscrizione ad albi professionali, epuoÁ avere accesso al pubblico impiego neicasi e nei modi consentiti dalla legge ai cit-tadini degli Stati membri dell'Unione euro-pea regolarmente soggiornanti nel territoriodello Stato.

5. Il rifugiato gode del medesimo tratta-mento previsto per il cittadino italiano inmateria di previdenza e di assistenza socialenoncheÁ di assistenza sanitaria.

6. Le disposizioni e le misure previste dalpresente articolo si estendono ai familiari ri-congiunti che hanno diritto all'asilo qualorane facciano richiesta e sulla base del solovincolo familiare.

Art. 16.

(Misure di assistenza e di integrazione

in favore dei rifugiati)

1. Entro novanta giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge, il Presi-dente del Consiglio dei ministri adotta, diconcerto con i Ministri competenti, ai sensidell'articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400, un regolamento intesoa definire i programmi di accoglienza, di as-sistenza, di integrazione e, se necessario, dirimpatrio noncheÁ le norme occorrenti per ilcoordinamento ed il finanziamento degli in-terventi a favore dei rifugiati, a cura deglienti locali e delle organizzazioni non gover-

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native di protezione dei diritti civili ed

umani e delle altre associazioni che rispon-

dono ai criteri indicati nello stesso regola-

mento. Per l'attuazione di tali programmi

sono trasferite ai comuni apposite risorse fi-

nanziarie in proporzione al numero dei rifu-

giati residenti nel territorio di competenza,

quale contributo alle attivitaÁ di assistenza

ed integrazione dei rifugiati poste in essere

dai comuni stessi.

2. Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni

erogano un contributo giornaliero di prima

assistenza per un periodo massimo di centot-

tanta giorni, il cui importo eÁ determinato con

il regolamento di cui al comma 1, ovvero, in

alternativa, vitto e alloggio in strutture di ac-

coglienza.

3. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti

con il regolamento di cui al comma 1, defi-

niscono, in via diretta o mediante conven-

zioni con organizzazioni non governative di

protezione dei diritti civili ed umani, progetti

di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti

a favorire il raggiungimento dell'autosuffi-

cienza economica noncheÁ l'attivazione di

corsi di lingua italiana e di altri eventuali

servizi di assistenza.

4. Qualora il rifugiato abbia ottenuto il ri-

conoscimento del diritto di asilo dopo aver

compiuto cinquanta anni di etaÁ, allo stesso

si applicano, ai soli fini delle assunzioni ob-

bligatorie, le disposizioni della legge 12

marzo 1999, n. 68.

5. I rifugiati sono assimilati ai profughi

italiani ai fini dell'applicazione delle disposi-

zioni vigenti in materia di riserva di alloggi

di edilizia economica e popolare.

6. Le prefetture dispongono contributi fi-

nanziari per il rimpatrio volontario dei rifu-

giati e delle loro famiglie, secondo le moda-

litaÁ individuate con il regolamento di cui al

comma 1.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del

presente articolo sono a carico del bilancio

del Ministero dell'interno.

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Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 1 del decreto-legge 30 di-cembre 1989, n. 416, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,n. 39, il regolamento in materia di ricono-scimento dello status di rifugiato, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica15 maggio 1990, n. 136, e il regolamentoin materia di prima assistenza ai richie-denti lo status di rifugiato, di cui al decretodel Ministro dell'interno 24 luglio 1990,n. 237, sono abrogati a decorrere dalladata di entrata in vigore del regolamentodi cui all'articolo 3, comma 7, della pre-sente legge.

2. I procedimenti amministrativi per l'e-same della domanda di asilo instaurati alladata di entrata in vigore della presente leggerimangono disciplinati dalle norme vigentianteriormente a tale data sempre che si trattidi norme piuÁ favorevoli al richiedente.

3. Il decreto del Ministro dell'interno,emanato ai sensi dell'articolo 14, comma1, indica i termini e le modalitaÁ per l'effet-tiva entrata in funzione dei punti di acco-glienza provvisori, opportunamente sorve-gliati, destinati ad ospitare i richiedenti asilodurante la fase del pre-esame. Fino alla datadi entrata in funzione di tali punti di acco-glienza non si fa luogo al pre-esame delledomande di asilo e ogni domanda di asiloeÁ inoltrata alla Commissione centrale dallecompetenti questure secondo la medesimaprocedura prevista prima della data di en-trata in vigore della presente legge per ledomande di riconoscimento dello status dirifugiato.

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Art. 18.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione dellapresente legge, pari a lire 27.125 milioni perl'anno 2001 e a lire 29.000 milioni a decor-rere dall'anno 2002, si provvede mediantecorrispondente riduzione dello stanziamentoiscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale dibase di parte corrente «Fondo speciale» dellostato di previsione del Ministero del tesoro,del bilancio e della programmazione econo-mica per l'anno 2001, allo scopo utilizzandol'accantonamento relativo al Ministero del-l'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle fi-nanze eÁ autorizzato ad apportare, con propridecreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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