+ All Categories
Home > Documents > BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di...

BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di...

Date post: 03-May-2015
Category:
Upload: gianpaolo-adamo
View: 214 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
30
BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da •uno Stato o •da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione giuridica in base alla quale l’invenzione può normalmente essere sfruttata solo con l’autorizzazione del titolare del brevetto
Transcript
Page 1: BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione.

BREVETTO

DOCUMENTO

rilasciato da •uno Stato o •da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati

che descrive l’invenzione

E

che crea una situazione giuridica in base alla quale l’invenzione può normalmente essere sfruttata solo con l’autorizzazione del titolare del brevetto

Page 2: BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione.

INVENZIONE

soluzione ad un problema specifico nel campo della

tecnologiatecnologia

trattamento sistematicodelle tecniche per fare

delle cose derivate dall’esperienza delle arti e dei mestieri e dalla

scienza applicata

Page 3: BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione.

Art. 45.Oggetto del brevetto1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;c) le presentazioni di informazioni.

Page 4: BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione.

oggetto delbrevetto

prodotto

procedimento

Page 5: BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione.

Le condizioni di brevettabilità

• oggetto brevettabile

• utilità (applicabilità industriale)

• novità

• non ovvietà (attività inventiva)

• pubblicazione dell’invenzione

Page 6: BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione.

ART. 52 CBE

I brevetti europei sono rilasciati per delle

INVENZIONI

nuove

implicanti una attivitàinventivasuscettibili di applicazioneindustriale

INVENZIONIBREVETTABILI

Page 7: BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione.

ART. 54 CBE NOVITÀ

Un’invenzione è considerata nuova se non forma parte dello

« stato della tecnica »

ricomprende tutto quanto sia stato reso accessibile al pubblico per mezzo di descrizioneorale o pubblica oppure attraverso l’utilizzo od

in qualsiasi altro modo in un periodo antecedente la data di presentazione della domanda di brevetto europeo

Page 8: BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione.

ART. 56CBE ATTIVITÀINVENTIVA

l’invenzione è considerata implicare un’attività inventiva

SE

per un uomo o donna di mestiere essa non discende

direttamente dallo stato della tecnica (non

ovvietà della stessa)

difficoltà vintarisultato inatteso

Page 9: BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione.

ART. 57 CBE APPLICAZIONEINDUSTRIALE

un’invenzione è consideratasuscettibile di applicazione

industriale SE

può essere fatta o utilizzata in un qualsiasi tipo di industria, compresal’agricoltura

Page 10: BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione.

Art. 51.Sufficiente descrizione1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza.2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perche' ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

Page 11: BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione.

Art. 68.Limitazioni del diritto di brevetto1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale ancorche' diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie;b) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica ed ai medicinali così preparati, purche' non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.

(poche)

Page 12: BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione.

F D I

PRINCIPIO DELL‘ESAURIMENTO DEL BREVETTO

TITOLARE

Page 13: BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione.

PROPRIETÀINTELLETTUALE

effetti economici ?

- stimolo all‘innovazione, alla creatività-incentivi grazie al diritto esclusivo-„dazio“ per innovazioni successive-utilizzo strategico (ampio portfolio per licenze incrociate e cause a danno dei concorrenti)-ecc.

?

Page 14: BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione.

- protezione troppo estesa?

- non si tiene conto del carattere cumulativo delle innovazioni?

-la produzione di conoscenza va incentivata attraverso laconcessione di un diritto ad un utilizzo esclusivo?

Page 15: BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione.

INNOVAZIONE

fenomeno complesso

quali incentivi?

quali forme organizzative?

Page 16: BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione.

TENDENZE

anche brevetti per invenzionibiotecnologiche

brevetti per software: Europa?

costi elevati per le imprese

aumento delle domande di brevetto (non in tutti i settori)

tutela più estesa a favore dell‘inventore

valutazione antimonopolistica più favorevole

Page 17: BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione.

studi empirici

proprietàintellettuale

investimenti in R&Sincentiva

?

in alcuni settori, forse

ma gli effetti sull‘ingresso di nuove imprese?

Page 18: BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione.

Adam Smith 1776 “People of the same trade seldom meettogether, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracyagainst the public, or in some contrivance to raise prices.”

Page 19: BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione.

DIRITTO COMUNITARIO

Italia

Romania

Francia

Germania

ecc.

Page 20: BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione.

COMMISSIONEEUROPEA

AGCM

BKAMT

OFFICE OF FAIR TRADING

COMISIóN NACIONALDE LA COMPETENCIA

ECC.

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Page 21: BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione.

intese

abusi della posizione dominante

controllo delle operazioni di concentrazione

Page 22: BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione.

Articolo 81 T.I.CE1.Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione,b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, cosÌ da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.2.Gli accordi o decisioni, vietati in virtû del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

Page 23: BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione.

3.Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:-a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,-a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e-a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordateche contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando dia) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Page 24: BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione.

Art. 2. Intese restrittive della libertà di concorrenza l.289/90

1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti

di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

Page 25: BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione.

„MORE ECONOMIC APPROACH“

„ECONOMICS-BASED APPROACH

EFFETTI RESTRITTIVI BENESSERE DEL CONSUMATORE ?

EFFETTI BENEFICI EFFICIENZA

Page 26: BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione.

strumenti

sviluppi nella teoria dell‘oligopolio

teoria dei giochi, ecc.

situazioni di equilibrio: pensiero neoclassico

teorie di agency, problemi di informazione, ecc.

econometria, simulazioni, ecc.

Page 27: BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione.

CONSUMATORI / UTILIZZATORI

A B C

effetti restrittivi della concorrenza?

effetti benefici ?

Page 28: BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione.

Valutazione in base all‘art.81, par.1

agli accordi di cooperazioneorizzontale che abbiano per oggetto o pereffetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza

VIETATI

Page 29: BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione.

„problemi di concorrenza“ „benefici economici“

fissazione dei prezzio della produzione

ripartizionedei mercati

mantenere, ottenere oaumentare potere di mercato

effetti di mercato negativi sui prezzi, la produzione,l‘innovazione o la varietàe la qualità dei prodotti

condivisione dei rischi

realizzare economie

condivisione di know-how

più veloce introduzione di innovazioni sul mercato

Page 30: BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione.

LINEE DIRETTRICI

art. 81.1 ?accordi che vi rientranoquasi sempreaccordi che non virientrano quasi mai

per la naturadell‘accordo

ALTRI: necessario un esamedegli effetti degli accordi

art. 81.3 ? beneficieconomici ?


Recommended