Date post: | 03-May-2015 |
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BREVETTO
DOCUMENTO
rilasciato da •uno Stato o •da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati
che descrive l’invenzione
E
che crea una situazione giuridica in base alla quale l’invenzione può normalmente essere sfruttata solo con l’autorizzazione del titolare del brevetto
INVENZIONE
soluzione ad un problema specifico nel campo della
tecnologiatecnologia
trattamento sistematicodelle tecniche per fare
delle cose derivate dall’esperienza delle arti e dei mestieri e dalla
scienza applicata
Art. 45.Oggetto del brevetto1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;c) le presentazioni di informazioni.
oggetto delbrevetto
prodotto
procedimento
Le condizioni di brevettabilità
• oggetto brevettabile
• utilità (applicabilità industriale)
• novità
• non ovvietà (attività inventiva)
• pubblicazione dell’invenzione
ART. 52 CBE
I brevetti europei sono rilasciati per delle
INVENZIONI
nuove
implicanti una attivitàinventivasuscettibili di applicazioneindustriale
INVENZIONIBREVETTABILI
ART. 54 CBE NOVITÀ
Un’invenzione è considerata nuova se non forma parte dello
« stato della tecnica »
ricomprende tutto quanto sia stato reso accessibile al pubblico per mezzo di descrizioneorale o pubblica oppure attraverso l’utilizzo od
in qualsiasi altro modo in un periodo antecedente la data di presentazione della domanda di brevetto europeo
ART. 56CBE ATTIVITÀINVENTIVA
l’invenzione è considerata implicare un’attività inventiva
SE
per un uomo o donna di mestiere essa non discende
direttamente dallo stato della tecnica (non
ovvietà della stessa)
difficoltà vintarisultato inatteso
ART. 57 CBE APPLICAZIONEINDUSTRIALE
un’invenzione è consideratasuscettibile di applicazione
industriale SE
può essere fatta o utilizzata in un qualsiasi tipo di industria, compresal’agricoltura
Art. 51.Sufficiente descrizione1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza.2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perche' ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.
Art. 68.Limitazioni del diritto di brevetto1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale ancorche' diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie;b) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica ed ai medicinali così preparati, purche' non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.
(poche)
F D I
PRINCIPIO DELL‘ESAURIMENTO DEL BREVETTO
TITOLARE
PROPRIETÀINTELLETTUALE
effetti economici ?
- stimolo all‘innovazione, alla creatività-incentivi grazie al diritto esclusivo-„dazio“ per innovazioni successive-utilizzo strategico (ampio portfolio per licenze incrociate e cause a danno dei concorrenti)-ecc.
?
- protezione troppo estesa?
- non si tiene conto del carattere cumulativo delle innovazioni?
-la produzione di conoscenza va incentivata attraverso laconcessione di un diritto ad un utilizzo esclusivo?
INNOVAZIONE
fenomeno complesso
quali incentivi?
quali forme organizzative?
TENDENZE
anche brevetti per invenzionibiotecnologiche
brevetti per software: Europa?
costi elevati per le imprese
aumento delle domande di brevetto (non in tutti i settori)
tutela più estesa a favore dell‘inventore
valutazione antimonopolistica più favorevole
studi empirici
proprietàintellettuale
investimenti in R&Sincentiva
?
in alcuni settori, forse
ma gli effetti sull‘ingresso di nuove imprese?
Adam Smith 1776 “People of the same trade seldom meettogether, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracyagainst the public, or in some contrivance to raise prices.”
DIRITTO COMUNITARIO
Italia
Romania
Francia
Germania
ecc.
COMMISSIONEEUROPEA
AGCM
BKAMT
OFFICE OF FAIR TRADING
COMISIóN NACIONALDE LA COMPETENCIA
ECC.
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
intese
abusi della posizione dominante
controllo delle operazioni di concentrazione
Articolo 81 T.I.CE1.Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione,b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, cosÌ da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.2.Gli accordi o decisioni, vietati in virtû del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3.Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:-a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,-a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e-a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordateche contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando dia) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
Art. 2. Intese restrittive della libertà di concorrenza l.289/90
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti
di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
„MORE ECONOMIC APPROACH“
„ECONOMICS-BASED APPROACH
EFFETTI RESTRITTIVI BENESSERE DEL CONSUMATORE ?
EFFETTI BENEFICI EFFICIENZA
strumenti
sviluppi nella teoria dell‘oligopolio
teoria dei giochi, ecc.
situazioni di equilibrio: pensiero neoclassico
teorie di agency, problemi di informazione, ecc.
econometria, simulazioni, ecc.
CONSUMATORI / UTILIZZATORI
A B C
effetti restrittivi della concorrenza?
effetti benefici ?
Valutazione in base all‘art.81, par.1
agli accordi di cooperazioneorizzontale che abbiano per oggetto o pereffetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza
VIETATI
„problemi di concorrenza“ „benefici economici“
fissazione dei prezzio della produzione
ripartizionedei mercati
mantenere, ottenere oaumentare potere di mercato
effetti di mercato negativi sui prezzi, la produzione,l‘innovazione o la varietàe la qualità dei prodotti
condivisione dei rischi
realizzare economie
condivisione di know-how
più veloce introduzione di innovazioni sul mercato
LINEE DIRETTRICI
art. 81.1 ?accordi che vi rientranoquasi sempreaccordi che non virientrano quasi mai
per la naturadell‘accordo
ALTRI: necessario un esamedegli effetti degli accordi
art. 81.3 ? beneficieconomici ?