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BREVI NOTE A MARGINE DELL'ART. 83 DL 18/2020 - UDIENZE CIVILI · di cui all’articolo 30 del...

Date post: 23-Jul-2020
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BREVI NOTE A MARGINE DELL'ART. 83 DL 18/2020 - UDIENZE CIVILI (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” VINCENZO DI MAGGIO
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BREVI NOTE A MARGINE DELL'ART. 83 DL 18/2020 - UDIENZE CIVILI

(“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

VINCENZO DI MAGGIO

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Brevi note a margine dell'art. 83 DL 18/2020 - Udienze Civili | Vincenzo Di Maggio

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BREVI NOTE A MARGINE DELL'ART. 83 DL 18/2020 - UDIENZE CIVILI

Premessa

1. Disposizioni generali, valide per tutti i depositi da effettuarsi dal 9 Marzo al 30 Giugno 2020.2. Udienze da tenersi dal 9 Marzo al 15 Aprile 2020.3. Udienze da tenersi dal 16 Aprile al 30 Giugno 2020 (Art. 1, comma 6 e 7) e quelle la cui attività rientra nei

casi di attività giudiziaria non soggetta a sospensione (Art. 1, comma 3).4. Svolgimento delle udienze da remoto: linee guida e protocolli - Brevi considerazioni a margine.5. Appendice

***

Premessa

Il mio intervento prende spunto dalla sopravvenienza di norme e disposizioni dettate dalla urgenza di provvedere e che meritano, perciò, una lettura coordinata. A tanto mi accingo, circoscrivendo l’impegno alle udienze civili e al connesso deposito di atti e documenti, nella speranza di offire un contributo interpretativo.

***

Il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”), contiene - agli artt. 83, 84, 85 e 86 - disposizioni, definite urgenti, al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti, e dirette a disciplinare lo svolgimento dell’attività giudiziaria e dell’attività connessa.

Nel dettaglio, l’art. 83 si occupa di giustizia civile, penale, tributaria e militare.

Per ciò che riguarda lo specifico, la sospensione dei termini, la partecipazione alle udienze, come pure il deposito di atti e documenti, vengono regolamentati per le materie da trattare e per periodo in cui esse dovranno svolgersi o espletarsi.

Il legislatore ha distribuito gli effetti delle disposizioni articolando tre distinti periodi di tempo:

- dal 9 Marzo al 30 Giugno (comma 11); - dal 9 Marzo al 15 Aprile (comma 1 e 2); - dal 16 Aprile sino al 30 Giugno (comma 6).

1. Disposizioni generali, valide per tutti i depositi da effettuarsi dal 9 Marzo al 30 Giugno 2020.

Il comma 11 contiene la previsione secondo cui tutti gli atti processuali, ivi inclusi quelli esoprocessuali (costituzione dell’attore e d e l convenuto, appelli da introdurre con ricorso, ad esempio lavoro e famiglia) devono essere spediti a pct secondo le disposizioni contenute nel decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche, nonché nelle forme, formati, modalità e specifiche tecniche di cui al DM n.44/2011 e provvedimento DGSIA 16.4.2014. La norma è chiara in proposito e non ammette deroghe se non quelle previste dall’art. 16 bis, 4° comma, del d.l. n. 179/2012 convertito nella Legge n. 221/2012, allorquando il presidente del Tribunale autorizzi il deposito con modalità non telematiche, per il caso in cui i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una indifferibile urgenza.

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Brevi note a margine dell'art. 83 DL 18/2020 - Udienze Civili | Vincenzo Di Maggio

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La suddetta disposizione prevede che:

“Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis1, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

Di talchè, sembra evidente che sino al 30 giugno ogni atto e documento o pagamento di spese di giustizia debba essere esclusivamente versato secondo la vigente normativa sopra richiamata.

Ovviamente, tali disposizioni, non sono applicabili alle controverie pendenti o da avviare presso gli Uffici del Giudice di Pace, dove non sia stato attivato il p.c.t., così come dinanzi alla Corte di Cassazione.

Giova pure ricordare che, nel periodo ricompreso dal 9 Marzo al 15 Aprile, opera la sospensione prevista dal secondo comma dell’art. 83 “per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”. Purtuttavia, dalla sospensione dei termini sono escluse tutte quelle attività processuali, gli atti di impulso e le iniziative connesse alle controversie dettagliate al terzo comma dello stesso articolo 83 (e quelle dichiarate urgenti dal capo dell’ufficio), rispetto alle quali è immutato il calcolo delle scadenze processuali e restano cronologicamente invariati gli oneri incomenti sulle parti.

***

2. Udienze da tenersi dal 9 Marzo al 15 Aprile 2020.

La disposizione prevede che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 (Art. 83, comma 1).

Il rinvio delle udienze non opera nei seguenti casi (Art. 83, comma 3, lettera sub a):

1 Art. 16-bis comma 1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

Art. 16-bis (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali). Art. 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma.

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- cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;

- cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; - procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di

interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

- procedimenti di cui all’articolo 352 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; - procedimenti di cui all’articolo 123 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l’adozione di

ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;

- procedimenti di cui agli articoli 2834, 3515 e 3736 del codice di procedura civile e, - in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

Soltanto nei sopra elencati casi, ovverosia relativi “all’attività giudiziaria non sospesa”, i capi degli uffici giudiziari, nel periodo considerato, possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h) per il richiamo contenuto dal comma 5), di cui si dirà appresso.

***

3. Udienze da tenersi dal 16 Aprile al 30 Giugno 2020 (Art. 83, comma 6 e 7) e quelle la cui attività rientra neicasi previsti dal comma 3 (attività giudiziaria non soggetta a sospensione).

Nel periodo considerato (16 aprile – 30 giugno 2020), oltre che nei procedimenti e/o processi esclusi dalgenerico rinvio d’ufficio delle udienze di cui al primo comma dell’art. 83, e dunque rientranti nell’attivitàgiudiziaria non sospesa (per quanto previsto dal terzo comma), i capi degli uffici giudiziari, espletate leformalità richieste dallo stesso provvedimento e riportate in nota7, al fine di evitare assembramentiall’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, potranno (non dovranno)adottare le misure organizzative relative alla trattazione degli affari giudiziari di cui alle lettere da a) adh) dell’articolo in commento, e più precisamente “l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione ela trattazione delle udienze” (comma 7 lett. d).

2 Art. 35. (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale). 3 LEGGE 22 maggio 1978, n. 194 - Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. 4 Articolo 283 Codice di procedura civile (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello). 5 Articolo 351 Codice di procedura civile (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria). 6 Articolo 373 Codice di procedura civile (Sospensione dell'esecuzione). 7 “sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti”.

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In tal caso, ove mai dovesse essere ritenuto utile e proficuo, i capi degli uffici giudiziari potranno disporre il ricorso allo svolgimento delle udienze civili da remoto:

a) sia per quelle che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti (comma 7, lett.f);

b) che per quelle “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante loscambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successivaadozione fuori udienza del provvedimento del giudice” (comma 7, lett.h).

In virtù dell’articolo in commento, l’udienza dovrà così svolgersi:

1. Nei processi che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti (ipotesi sub a)

a) mediante collegamenti individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemiinformativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

b) con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.A tal fine, occorrerà che sia opportunamente prevista la possibilità di rilasciare la procura specialequale scansione di un documento analogico, e l’invio telematico al proprio difensore, senza la necessitàdella presenza fisica in studio. La tutela della parte impossibilitata a delocalizzarsi per sottoscrivere taledocumento dinanzi al suo difensore sarà così salvaguardata.

Esse dovranno comunque contenere le seguenti prescrizioni8:

- Prima dell’udienza, il giudice dovrà far comunicare ai procuratori delle parti e al pubblicoministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento.

- All’udienza, il giudice dovrà dar atto a verbale delle modalità con cui è accertata l’identità dei soggettipartecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà.

- Di tutte le ulteriori operazioni dovrà essere dato atto nel processo verbale.

2. Nei processi che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti (ipotesi sub b)

Ovviamente valgono le stesse regole tecniche dettate dalla DGSIA, e le garanzie volte ad assicurare l'integrità del contraddittorio e le modalità di comunicazione e partecipazione all’udienza, all’uopo previste. V'è a tal proposito da rilevare l'infelice locuzione utilizzata dal legislatore, costituente un vero e proprio ossimoro, per quanto disposto dall'art. 84 disp. att. c.p.c.: non esistono udienze in cui non sia ammessa la presenza delle parti!Valgono le stesse considerazioni relative all'avvertimento al proprio cliente circa la possibilità di presenziare all'udienza da remoto.Queste udienze riguardano “lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successive adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”9.

Il capo dell’ufficio giudiziario dovrà assicurare il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, (comma n.7 lett.g), sempre che il giudice designato non trattenga la causa per la decisione e non riguardi le fattispecie previste dal comma 3.

Utile, per alcuni versi necessario, è l’utilizzo del doppio monitor al fine di poter consultare gli atti e i documenti del fascicolo telematico e non e, nel contempo, seguire l’udienza da remoto. A tal fine giova evidenziare che “il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell’udienza la funzione video” (Cfr “protocollo d’intesa punto n. 2 sub 4).

8 Cfr in appendice: “Proposta di protocollo per udienze civili tramite collegamenti da remoto - art. 83 lett. f d.l. 18/2020” 9 Cfr in appendice: “Proposta di protocollo per udienze civili tramite trattazione scritta - art. 83 lett. h d.l. 18/2020”

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*** 4. Svolgimento delle udienze da remoto: line guida e protocolli - Brevi considerazioni a margine.

Innanzi tutto, occorre richiamare quanto disposto dal secondo comma dell’articolo in commento, che contiene la previsione secondo la quale, dal 9 marzo al 15 aprile, “è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili”. Pertanto, ogni udienza fissata per una data successiva al 15 aprile, che postula il compimento di un atto da compiersi nell’arco di tempo surrichiamato (ad esempio, il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma cpc, i cui termini sarebbero scaduti tra il 9 marzo e il 15 aprile), dovrebbe essere giocoforza rinviata ad una data che tenga conto del periodo di sospensione, “in modo da consentirne il rispetto”. Ciò, a valere sia allorchè il “decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione” e, a maggior ragione, per il caso in cui esso sia “computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione”.

A. Ciò premesso, deve ritenersi, infine, sulla scorta della lettura del compendio normativo, tenuto conto dei rilievi svolti, che l’udienza da remoto:

- non sia diretta all’assunzione di mezzi di prova o allle operazioni successive al conferimento di incarichi peritali, in quanto è esclusa la presenza di soggetti diversi dalle parti e/o dei loro difensori (come ad esempio ausiliari del Giudice, testimoni ecc.);

- per ciò che concerne la partecipazione all’udienza della parte costituita, e le cause in cui una parte non sia comparsa e non si sia costituita e debba essere dichiarata contumace, occorre più d’una una riflessione. La lettera f) del settimo comma contiene una generica indicazione di “parti” senza precisare se sia diretta a quelle costituite o meno. Sicchè, riteniamo debba essere incluso anche il contumace. V’è da rilevare che l’art. 163 n.7 cpc, prevede, a pena di nullità, che l’atto introduttivo debba contenere, tra l’altro, l’invito a comparire e che l'art. 84 disp. att. c.p.c. (svolgimento delle udienze dinanzi al giudice istruttore) dispone, per l'appunto, che davanti al giudice sia sempre ammessa la presenza della parte. Precisa, l’articolo in commento al comma 7 lettera f), che “lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione (non costituzione) delle parti”.

Tale perplessità viene rafforzata a causa del momento contingente che costringe gli studi legali ad una forzosa chiusura (o semi apertura) ed alla difficoltà che le parti incontrano o incontreranno per poter rivolgersi ai loro avvocati “di fiducia”.

Alla luce delle osservazioni che precedono, non si riesce a comprendere come ragionevolmente possa darsi concreta attuazione ai principi sopra espressi ed alle prassi introdotte dal “protocollo d’intesa”di cui alle line guida previste dal comma 7 lett. D, allegato in appendice, ove viene prevista, al numero 2 sub. 2)10 l’astratta possibilità per essa di poter “accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta divisibilità”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza”.

Infatti, le parti non costituite non potranno accedere al fascicolo informatico e dovranno essere “destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso”.

Quindi le cancellerie dovranno verificare (almeno sette giorni prima dell’udienza fissata con modalità telematica art. 1 sub1)11 che la parte non si sia costituita, non vi sia stata la cd richiesta di visibilità da

10 2. Il provvedimento conterrà l’espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l’espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza. 11 1. Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico

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parte di alcuno e provvedere alla comunicazione analogica - ad esse - del provvedimento.

Ben difficilmente, in simili fattispecie, tale disposizione potrà essere osservata, nei termini e nei modi previsti, avuta considerazione che si tratta della applicazione di una normativa (art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020) di breve durata (sino al 30.6.2020) e delle difficoltà e faragginosità degli adempimenti connessi. Pertanto, si rafforza il dubbio che le udienze da remoto possano validamente riguardare i processi ove una delle parti non sia comparsa e sia da dichiarare contumace senza che l'invito a presenziare secondo tale modalità sia stato ad essa comunicato, sopratutto alla luce di quanto disposto dal citato protocollo al n.2 sub 312.

Anche la parte costituita avrà diritto ad assistere all’udienza. Pertanto il difensore dovrà sempre avvertire (prudenzialmente e preferibilmente per iscritto) il proprio assistito della possibilità di presenziare da remoto all'udienza e ottenuta la sua disponibilità, e l’indirizzo email, comunicarli alla cancelleria per consentirne la partecipazione.

- L’udienza da remoto deve consentire, altresì, ai procuratori delle parti, di accedere alla partecipazione alle attività processuali relative, a titolo esemplificativo, a:

I. processi di cognizione,per ciò che concerne: 1. le prime udienze di comparizione ex art. 183 cpc;2. le udienze di precisazione delle conclusioni, consentendo alle parti di riportarsi a quelle giàrassegnate in atti; ovvero a quelle risultanti da foglio allegato che si intenda unito al verbale, con contestuale richiesta di concessione dei termini per il deposito delle comparse di cui all’art. 190 cpc., con esclusione della trattazione c.d. mista, ex art.281 cpc, che prevede, dopo lo scambio delle comparse conclusionali, la discussione orale.

Alla successive lettera B. verrà meglio esplicitato come esse siano state regolamentate dal relativo protocollo riguardante le attività preliminari allo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice

II. procedimenti sommari in materia di locazione. Sfratto per morosità e licenza o sfratto per finitalocazione

Nel reiterare ogni dubbio e perplessità evidenziata in merito all’invito a tutte le parti a presenziare daremoto all’udienza, si ribadisce che sia dubbia (tanto da escludere) la possibilità di far ricorso a talemodalità per ogni procedimento sommario dove il conduttore, moroso, possa chiedere il c.d.termine di grazia (locazioni aventi per oggetto immobili ad uso abitativo).

III. procedure esecutive: valgono le stesse considerazioni svolte circa l’effettiva partecipazione delleparti, ancorchè il debitore non possa essere considerato tale a tutti gli effetti (per questi, infatti, nonsono applicabili gli istituti della contumacia e dell’interruzione).

A tal fine, è d’uopo evidenziare che talvolta (espropriazione presso terzi) il debitore è considerato soloparte “in senso processuale”, altre volte è prevista la sua convocazione per l’udienza in cui il giudicedell’esecuzione autorizza la vendita dell’immobile ma, poiché il processo esecutivo non ècaratterizzato dal principio del contraddittorio, la sua omessa audizione, non è, di per sé, causa dinullità del procedimento; essendo solo strumentale al migliore esercizio della potestà ordinatoria del

ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso. 12 Cfr in appendice: “Proposta di protocollo per udienze civili tramite collegamenti da remoto - art. 83 lett. f d.l. 18/2020” – punto 2 (svolgimento delle udienze da remoto) n.3 “adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell’udienza contenente il link di collegamento”;

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Brevi note a margine dell'art. 83 DL 18/2020 - Udienze Civili | Vincenzo Di Maggio

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giudice, essa può essere dedotta solo con l’opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza di vendita nei casi in cui abbia influito, su quest’ultima, viziandola (Cfr. Cass. 25 agosto 2006, n. 18513).

Rafforza questa convinzione il principio, oramai consolidato nella giurisprudenza della S.C., secondo cui “nel processo esecutivo non è configurabile un formale contraddittorio con le caratteristiche proprie del processo di cognizione, in quanto le posizioni soggettive sono, rispettivamente, quella di chi agisce per la realizzazione concreta del suo diritto consacrato nel titolo esecutivo e quella di chi è assoggettato all’attività esecutiva, con diritto soltanto di essere sentito in ordine alle modalità dell’esecuzione” (Cass. 26 gennaio 2005, n. 1618).

Tuttavia, la disposizione in commento recita, al comma 7, lettera f), che le udienze devono garantire l’effettiva partecipazione delle parti, quindi non potranno tenersi in tali modalità, quanto a proposizione (obbligatorietà dell’inoltro telematico secondo le regole previste per il pct) e successivo svolgimento, qualora nel periodo considerato il debitore voglia far valere i propri diritti senza il ministero del difensore, e compiere atti di conservazione del suo patrimonio (istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 cpc, ovvero di riduzione del pignoramento ex art. 496) o avere contezza degli interventi dei creditori.

1. Esecuzione mobiliare e immobiliare:a) Il creditore potrà chiedere la fissazione della vendita del compendio pignorato;b) In caso di vendita: Il creditore potrà chiedere che vengano assegnate le somme ricavate dalla

vendita dei beni staggiti, indicando gli esborsi e le spese;c) Potrà essere fissata e celebrata l’udienza di discussione del progetto di distribuzione, in

coerenza con le prassi già in essere presso un consistente numero di uffici giudiziari, atteso chela approvazione del progetto può avvenire anche per tacito assenso ricavato dalla mancatapartecipazione delle parti (consentendosi per questa via, ai sensi dell’art. 597 c.p.c., anche unevidente effetto acceleratorio sulle procedure nelle quali si sia già celebrata la aggiudicazionedei beni e debba solo essere eseguito il riparto). Infatti, il debitore potrà dolersi deiprovvedimenti assunti con gli ordinari rimedi oppositori (artt. 512, 615 e 617 cpc).

2. Esecuzione mobiliare presso terzi. Poichè non è prevista la presenza del terzo, che non è parte,potranno svolgersi solo le udienze fissate per l’esame delle dichiarazioni inviate al creditoreprocedente a mezzo raccomandata o trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata:a) in caso di dichiarazione positiva, il creditore procedente potrà chiedere l'assegnazione di tutte

le somme/i crediti che risultano, dalla dichiarazione ex art. 547 e segg. cpc, essere maturatiin favore del debitore.

b) In caso di mancata dichiarazione, tuttavia, non potrà essere fissata l’udienza prevista ai sensidell’art. 548 c.p.c., non potendosi attribuire conseguenza giuridica alla (eventuale) mancatacomparizione del terzo.

3. Esecuzione di obblighi di fare:Il creditore potrà solo chiedere affinchè il G.E. provveda in merito alle modalità, senza che vengaprevista l’udienza (se non a data successive al 30.6.2020) per la nomina di CTU o di terzi chepossano curarne in sua vece il prosieguo.

4. Per tutte le procedure, il creditore potrà richiedere il differimento dell'udienza volta,esemplificativamente, a esaminare la dichiarazione resa, ovvero in caso di mancata dichiarazionedi richiesta di notifica ai sensi dell’art. 548 cpc; in caso di esecuzione mobiliare o immobiliareper esaminare la relazione del CTU o il verbale di mancata vendita per il caso di sottrazione dibene pignorato, ecc. ...

IV. Procedure concorsuali, Cautelari, ex art. 700 e 702 bis: Udienze prefallimentari ed in genere ove sia prevista la comparizione delle parti (quindi esclusi gli accertamente tecnici preventivi ex artt. 696 e 696 bis in cui è prevista la figura del CTU, azioni possessorie e provvedimenti d’urgenza dove siano da assumere i cd “informatori”) valgono le stesse considerazioni svolte circa l'integrità del contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.Quindi, in definitiva, sarà consentito ogni processo o procedura nel rispetto del contraddittorio

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Brevi note a margine dell'art. 83 DL 18/2020 - Udienze Civili | Vincenzo Di Maggio

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(anche eventuale).

V. Separazione e divorzi – Amministrazione di sostegno ed in genere dove la parte possa o debba comparire senza l’ausilio del difensore.

Per I primi, infatti, il mancato avviso a comparire da remoto non consentirebbe al convenuto, senza costituirsi, di poter prestare il suo consenso alla trasformazione del procedimento nato giudiziale in consensuale. Per i secondi, di essere ascoltati personalmente dal giudice tutelare.

- Inoltre, le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti (comma 7, letttera f), si svolgeranno secondo le seguenti modalità (punto 2 del citato protocollo). - dovranno rispettare gli standard voluti dalla DGSIA e, pertanto, dovranno essere adottate le piattaforme

(Skype for Business o Teams) all’uopo previste dai provvedimenti emanati da suddetta direzione nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9.3.2020 e successive, in modo da garantirne il regolare svolgimento13

- esigono la piena e cosciente volontà delle parti a parteciparvi (o meno);

- quanto alle modalità di comunicazione (invito a partecipare al netmeeting), si ritiene che la pec all’indirizzo a Reginde offra le indispensabili garanzie, a patto e condizione che contenga, opportunamente evidenziate, giorno, ora in uno con le istruzioni per accedere alla piattaforma in uso all’ufficio, sin dapprincipio previste nelle linee guida di cui alla lett. d) del n.7 dell’Art. 1.

A seguito dll’intervenuta proposta di protocollo di intesa, oltre gli adempimenti già trattati (Cfr note 10,11 e 12:

- I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell’applicativo utilizzato (n.1 sub 3); - Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati (n.1 sub

5); - La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “udienza da remoto” (n.1 sub 6).

Nel verbale di udienza (punto 2 del protocollo) il giudice: 1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di

sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);

13 Cfr in appendice: “Proposta di protocollo per udienze civili tramite collegamenti da remoto - art. 83 lett. f d.l. 18/2020” -punto 8, n.11 “al fine di consentire lo svolgimento delle udienze da remoto, DGSIA: 1. garantisce, con effettività e tempestività, l’assistenza tecnica necessaria ai singoli magistrati o ai cancellieri che assistono il giudice in udienza anche tramite n. verde 800 868 444; 2. garantisce ai magistrati togati (inclusi i MOT) ed onorari le dotazioni hardware e software necessarie alla trattazione delle controversie con collegamento da remoto; 3. verifica che sia pervenuto il link relativo all’avvio della “stanza virtuale” a tutti i magistrati, MOT in tirocinio, tirocinanti, onorari, cancellieri; per l’ipotesi che sia stata smarrita la mail del 10.3.2020 dalla [email protected] con cui DGSIA comunicava il link per l’accesso alla stanza virtuale, ciascuno potrà farne richiesta scrivendo all’indirizzo info-PCT; 4. avvisa tempestivamente del malfunzionamento della rete per il necessario rinvio delle udienze.

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2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità dipartecipazione della parte assistita al momento dell’udienza e della dichiarazione relativa al

fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigenteper la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di

fissazione dell’udienza contenente il link di collegamento; 4. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata

per tutta la durata dell’udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l’uso della funzione audio aifini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell’udienza;

5. ove possibile, la gestione dell’avvio e dello svolgimento dell’udienza verrà effettuata dal cancellierecollegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere,utilizzando la “consolle d’udienza” potrà curare anche la verbalizzazione;

6. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico inconsolle, potrà avvenire mediante l’eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo– sempre se autorizzato espressamente dal Giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità diregolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l’uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;

7. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudicedovrà rinviare l’udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d’udienza contenente ildisposto rinvio;

8 al termine dell’udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all’udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell’udienza stessa mediante l’applicativo è avvenuto regolarmente;

9. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestradel redattore del verbale in consolle nel corso dell’udienza stessa;

10. se all’esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera diconsiglio, per i quali l’ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà ilcollegamento sospendendo l’udienza da remoto (per l’ingresso virtuale in camera di consiglio),indicando, con l’accordo dei procuratori delle parti, l’ora della prosecuzione dell’udienza da remototramite l’uso dell’applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essereesentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all’oggettiva difficoltà dideterminare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subireeventuali successivi rinvii orari);

Utile potrebbe rivelarsi il ricorso alla predisposizione dei verbali da remoto, così come in alcuni Tribunali già

sperimentato, come ad esempio https://note.dirittopratico.it/, open source che potrebbe ben supportare lo svolgimento dell’udienza e la verbalizzazione delle deduzioni in quella sede svolte, attesa la facilità di utilizzo dell’applicazione e la dinamica funzionale a dar effettività al contradditorio.

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B. Minori dubbi interpretativi rivengono per le udienze civili tramite trattazione scritta, per ciò che concerne le attività preliminari all’udienza.

Infatti, per esse: 1) Il giudice dispone che l’udienza venga svolta secondo le modalità previstedall’art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; 2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei

termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “trattazione scritta”;

3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di“svolgimento” delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo; 4) l’udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovràessere adottato “fuori udienza” il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all’ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza; 5) il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cuial punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l’assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l’indicazione della data dell’udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori; 6) I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, dadenominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato; 7) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, alfine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT; 8) per i magistrati onorari lo svolgimento dell’udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente dellacancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

Verranno predisposti e diffusi dal gruppo di lavoro “modelli consolle CSM/DGSIA/CNF” modelli appropriati per metterli a disposizione dei giudici attraverso la rete dei RID e la pubblicazione sul sito del CSM

Verranno predisposti dal CNF e messi a disposizione degli avvocati modelli uniformi per la richiesta al giudice di procedere alla trattazione scritta dell’udienza ai sensi dell’art. 83 comma 7 lett. h).

Risulta evidente che suddette udienze potranno essere coltivate secondo suddette modalità: - ad impulso del Giudice, - ad impulso della/delle parti costituite.

Scongiurata l’introduzione delle copie di cortesia, ove mai il fascicolo risulti depositato in cancelleria, nessun adempimento previsto dal n.7 potrà gravare sui difensori delle parti.

Infine, personalmente, non ritengo sia qualificante per un avvocato avere a disposizione, per quanto possa essere autorevole la fonte, “modelli uniformi per la richiesta al giudice di procedere alla trattazione scritta dell’udienza”.

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APPENDICE:

- Art. 83 - DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19).

- Provvedimento della DGSIA del 10.3.2020 n.3413.ID

- Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19, riguardanti le udienze civili e proposte di protocollo.

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 7017-3-2020

Art. 82 (Misure destinate agli operatori che forniscono

reti e servizi di comunicazioni elettroniche) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte allacrescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche è stabilito quanto segue. 2. Le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, autorizzate aisensi del Capo II del d.Lgs n. 259/2003 e s.m.i., intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi 3. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte lemisure necessarie per potenziare e garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza 4. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasi richiestaragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti “prioritari” dall’unità di emergenza della PdC o dalle unità di crisi regionali. 5. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese dipubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio. 6. Le misure straordinarie, di cui ai commi 2, 3 e 4 sono comunicate all’Autorità per le garanzie nellecomunicazioni che, laddove necessario al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti

in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) 1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gliuffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. 2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto deiprocedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 . 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minoristranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, dimatrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali dellapersona; procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione disostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione diindifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esamediretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con lesue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l’adozione diordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamentoe trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puòprodurre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capodell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabilee, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio,egualmente non impugnabile;b) procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 7017-3-2020

scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa dellemisure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;3) procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di

prevenzione.c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, neicasi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi,per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale. 5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, i capi degliuffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h). 6. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullosvolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti. 7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguentimisure:

a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso allepersone che debbono svolgervi attività urgenti; b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche inderoga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazionetelefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, ditutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche; f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi daidifensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale; g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili epenali, con le eccezioni indicate al comma 3; h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delleparti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della

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domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi. 9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9,311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. 10. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati anorma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020. 11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di depositotelematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 12. Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimentipenali ai sensi del presente articolo, nonché dell’articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati ealle altre parti sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio. 15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all’utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazionitelematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all’articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alladata del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018. 17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza puòsospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell’articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121. 18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all’articolo 7 della legge 10 aprile1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020. 19. In deroga al disposto dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l’anno2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo del mese di ottobre. 20. Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività neiprocedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni,

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 7017-3-2020

dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti. 21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare. 22. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

Art. 84 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa) 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente comma. Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo. Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d’ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all’articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il decreto è tuttavia emanato nel rispetto dei termini di cui all’articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il caso di cui all’articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso codice. I decreti monocratici che, per effetto del presente comma, non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all’articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all’articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta è depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell’udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note. Nei procedimenti cautelari in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera di consiglio è fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini di cui all’articolo 56, comma 4, del codice del processo amministrativo, a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare secondo quanto previsto dal presente comma, salvo che entro il termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un’istanza di rinvio. In tal caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. 3. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giurisdizionale e consultiva, a decorrere dal 8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l’Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, e le prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone. 4. I provvedimenti di cui al comma 3 possono prevedere una o più delle seguenti misure: a) la limitazione dell’accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti; b) la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell’attività di apertura al pubblico; c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; d) l’adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 7017-3-2020

Art. 82 (Misure destinate agli operatori che forniscono

reti e servizi di comunicazioni elettroniche) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte allacrescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche è stabilito quanto segue. 2. Le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, autorizzate aisensi del Capo II del d.Lgs n. 259/2003 e s.m.i., intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi 3. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte lemisure necessarie per potenziare e garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza 4. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasi richiestaragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti “prioritari” dall’unità di emergenza della PdC o dalle unità di crisi regionali. 5. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese dipubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio. 6. Le misure straordinarie, di cui ai commi 2, 3 e 4 sono comunicate all’Autorità per le garanzie nellecomunicazioni che, laddove necessario al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti

in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) 1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gliuffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. 2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto deiprocedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 . 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minoristranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, dimatrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali dellapersona; procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione disostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione diindifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esamediretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con lesue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l’adozione diordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamentoe trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puòprodurre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capodell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabilee, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio,egualmente non impugnabile;b) procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 7017-3-2020

scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa dellemisure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;3) procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di

prevenzione.c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, neicasi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi,per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale. 5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, i capi degliuffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h). 6. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullosvolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti. 7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguentimisure:

a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso allepersone che debbono svolgervi attività urgenti; b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche inderoga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazionetelefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, ditutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche; f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi daidifensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale; g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili epenali, con le eccezioni indicate al comma 3; h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delleparti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della

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Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per

contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo

svolgimento dell'attività giudiziaria” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n 60

del 8 marzo 2020);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009, recante “Nuove regole procedurali relative alla

tenuta dei registri informatizzati dell’amministrazione della giustizia”;

Visto i principi del decreto del Ministro della Giustizia del 21 marzo 2011, n. 44 (pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale n 89 del 18.4.2011) recante “Regolamento concernente le regole tecniche per

l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della

comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e

successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre

2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24” come modificato dal decreto

ministeriale 15 ottobre 2012, n. 209, e dal decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 48;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

ART. 1

(Ambito di applicazione)

Il presente provvedimento individua i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze

civili e delle udienze penali come previsto dall’art. 2, commi secondo, lett. f), e settimo, del

Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11, nonché, in quanto compatibili, per i collegamenti previsti

dall’art. 2, comma ottavo, del medesimo decreto legge.

ART. 2

(Svolgimento delle udienze civili)

Nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma secondo, lett. f), del Decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, le

udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice

utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell’Amministrazione e di cui alle

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note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U

del 9 marzo 2020):

Skype for Business;

Teams.

I collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell’ufficio o personali utilizzano

infrastrutture di quest’amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al

Ministero della Giustizia.

ART. 3

(Svolgimento delle udienze penali)

Le udienze penali di cui al settimo comma dell’art. 2 del Decreto Legge 8 maggio 2020, n. 11, si

svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici

giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell’art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271.

In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall’art. 2 del presente

provvedimento laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta,

internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati,

che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca

visibilità.

ART. 4

(Pubblicità)

Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici ed è comunicato a tutti

gli uffici giudiziari.

Il Direttore Generale S.I.A.

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All. 1)

PROPOSTA DI PROTOCOLLO

PER

UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO 

- art. 83 lett. f) D.L. 18/2020

Lette le previsioni dell’art. 83 D.L. 18/2020 (in via di conversione: vedi disegno di legge Senato della Repubblica n 1766 di conversione del D.L. 18/2020) in merito allo svolgimento dell’udienza tramite collegamenti da remoto, nonché i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 ed il vademecum DGSIA per l’accesso e l’uso della cd. stanza virtuale.

Letta la delibera CSM 186 VV 2020 dell’11.3.2020, che raccomanda l’adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell’avvocatura.

Letti i provvedimenti organizzativi inviati dai capi degli uffici e preso atto della diversità delle soluzioni proposte per la regolamentazione di quanto previsto dall’art.3 co.2 lett. f) D.L. n. 11/2020, come richiamato dall’art. 83 D.L. n. 18/2020. Ritenuto che, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con “modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti” è opportuno individuare soluzioni condivise con l’avvocatura e con DGSIA, sì da offrire una cornice di riferimento uniforme per i protocolli che potranno essere assunti in sede locale, per la durata del periodo emergenziale

Ciò premesso

si conviene quanto segue 

1. Invito e convocazione delle parti all’udienza da remoto

L’art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che “Prima dell’udienza il giudice fa comunicare aiprocuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora emodalità di collegamento”.

1. Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare concongruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragionidi urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se èprevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità dicollegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.

2. Il provvedimento conterrà l’espressa indicazione che, previa verifica della suaregolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essereadottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizionedelle parti. Il provvedimento conterrà altresì l’espressa indicazione che le partieventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazioneanalogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informaticomediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale,contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

3. I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapitotelefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dalcancelliere in caso di malfunzionamento dell’applicativo utilizzato

4. Verrà predisposto dal gruppo di lavoro “modelli consolle CSM/DGSIA/CNF” un

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modello standard di provvedimento integrato in consolle (con indicazione di giorno,ora e link per collegamento e l’avvertimento di cui al punto 2) a supporto del lavorodei giudici, sempre liberamente adattabile.

5. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamentedistanziati

6. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle particostituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “udienza daremoto”.

7. Verranno predisposti dal CNF e messi a disposizione degli avvocati modelli uniformiper eventuali istanze per la trattazione (anche da remoto o cartolare) dei procedimentitrattabili previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell’art. 83 comma 3 lett. a) del D.L.n. 18/2020 ovvero per la richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur espressamenteindicati come indifferibili dal medesimo articolo, possano essere rinviati senzaprodurre grave pregiudizio alle parti.

2. Svolgimento dell’udienza da remoto

L’art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che “il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”

Nel verbale di udienza il giudice: 1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche

in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, exart. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cuiviene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione(quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);

2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito allemodalità di partecipazione della parte assistita al momento dell’udienza e delladichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né daparte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché delladichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collegail difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizionedelle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria delprovvedimento di fissazione dell’udienza contenente il link di collegamento;

4. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovrannotenere attivata per tutta la durata dell’udienza la funzione video; il giudice disciplineràl’uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata laregistrazione dell’udienza;

5. ove possibile, la gestione dell’avvio e dello svolgimento dell’udienza verrà effettuatadal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente ilmedesimo cancelliere, utilizzando la “consolle d’udienza” potrà curare anche laverbalizzazione;

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7. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità diripristino, il giudice dovrà rinviare l’udienza, facendo dare comunicazione alle partidel verbale d’udienza contenente il disposto rinvio;

8. al termine dell’udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di averpartecipato effettivamente all’udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimentodell’udienza stessa mediante l’applicativo è avvenuto regolarmente;

9. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite lacondivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell’udienzastessa;

10. se all’esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali,previa camera di consiglio, per i quali l’ordinamento prevede la lettura in udienza alleparti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l’udienza da remoto (perl’ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l’accordo dei procuratoridelle parti, l’ora della prosecuzione dell’udienza da remoto tramite l’usodell’applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essereesentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all’oggettiva

6. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo depositotelematico in consolle, potrà avvenire mediante l’eventuale utilizzazione di strumentidi condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice- e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente ildeposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudicededuzioni delle parti tramite l’uso della chat o di altro strumento di condivisione deitesti;

difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagiodelle parti di subire eventuali successivi rinvii orari) ;

11. al fine di consentire lo svolgimento delle udienze da remoto, DGSIA:

1. garantisce, con effettività e tempestività, l’assistenza tecnica necessaria ai singoli magistratio ai cancellieri che assistono il giudice in udienza anche tramite n. verde 800 868 444;

2. garantisce ai magistrati togati (inclusi i MOT) ed onorari le dotazioni hardware e softwarenecessarie alla trattazione delle controversie con collegamento da remoto;

3. verifica che sia pervenuto il link relativo all’avvio della “stanza virtuale” a tutti i magistrati, MOTin tirocinio, tirocinanti, onorari, cancellieri; per l’ipotesi che sia stata smarrita la mail del10.3.2020 dalla [email protected] con cui DGSIA comunicava illink per l’accesso alla stanza virtuale, ciascuno potrà farne richiesta scrivendo all’indirizzoinfo-PCT

4. avvisa tempestivamente del malfunzionamento della rete per il necessario rinvio delleudienze

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PROPOSTA DI PROTOCOLLO

PER

UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA

- art. 83 lett. h D.L. 18/2020

Lette le previsioni dell’art. 83 D.L. 18/2020, secondo cui “...Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: … h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.”

si conviene quanto segue

Attività preliminari all’udienza

1) Il giudice dispone che l’udienza venga svolta secondo le modalità previste dall’art. 83 lett. h del D.L. 18/2020con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensoridelle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “trattazione scritta”;

3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di“svolgimento” delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo;

4) l’udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovràessere adottato “fuori udienza” il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all’ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;

5) il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento dicui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l’assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l’indicazione della data dell’udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;

6) I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, dadenominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

7) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, alfine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

8) per i magistrati onorari lo svolgimento dell’udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente dellacancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

Verranno predisposti e diffusi dal gruppo di lavoro “modelli consolle CSM/DGSIA/CNF” modelli appropriati per metterli a disposizione dei giudici attraverso la rete dei RID e la pubblicazione sul sito del CSM

Verranno predisposti dal CNF e messi a disposizione degli avvocati modelli uniformi per la richiesta al giudice di procedere alla trattazione scritta dell’udienza ai sensi dell’art. 83 comma 7 lett. h).


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