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Buono Schemi Di Diritto Commerciale 2007

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commerciale
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1 IMPRENDITORE imprenditore (2082). attività economica: Servizio (qualsiasi vantaggio o utilità richiesto dal mercato e suscettibile di scambio) professione intellettuale lecita organizzazione (complesso di persone e beni) professionalità: abituale (stabile e duratura) attività stagionali non deve essere l'unica scopo di lucro: imprese pubbliche e società cooperative utilità economica (vantaggio o risparmio) imputazione dell'impresa: capacità all’esercizio dell’impresa personalmente o in nome dell'imprenditore rischio dell'impresa (= non qualifica) imprenditore occulto o indiretto imprenditore sotto falso nome armatore e esercente aereo artigiano (2083): attività non agricola prevalenza lavoro proprio = criterio distintivo servizi legge quadro sull'artigianato: valutazione del giudice (l. 443/85) (beni oggetto di produzione – limiti dimensionali) piccolo imprenditore commerciale: art. 1 1 l.fall.: - no società - reddito inferiore al minimo imponibile - capitale investito non superiore alle L. 900.000 abolita l’imposta ed incostituzionalità per le 900.000 rimane soltanto l'art. 2083 imprenditore agricolo (2135): sfruttamento della terra e delle sue attitudini produttive no risorse minerarie ed idriche si per avicoltori, apicoltori, etc. si solo se mera riproduzione e crescita animali attività connesse: - vincolo economico stretto: - dallo stesso imprenditore agricolo - collegate alla sua attività agricola - criterio empirico: esercizio normale dell’agricoltura (modi, attrezzatura, capitali) imprenditore commerciale: nozione ricavata negativamente obbligo di registrazione (2195: industrialità, ma non agricola) indipendente dalla volontà del soggetto no condizioni di forma qualità = esercizio di un'impresa commerciale (non dall'iscrizione) persone fisiche e persona giuridica acquisto e perdita della qualità di imp. commerciale: a) scopo: no esercizio impresa commerciale (di fatto) b) scopo: esercizio impresa commerciale (soltanto persone giuridiche con o senza personalità - atto costitutivo) impresa familiare (230 bis) IMPRENDITORE COMMERCIALE deroghe sulla capacità (soltanto per le imprese commerciali): atti di ordinaria amministrazione atti di straordinaria amministrazione: - necessità o utilità evidente (accertamento) - autorizzazione (per ogni atto) (nota: autorizzazione sol- tanto per continuazione; minore emancipato anche per l'inizio) minore: potestà dei genitori (decidono genitori + autorizzazione) tutela (tutore + protutore + autorizzazione decisionale) interdetti (idem) inabilitato: atti di ordinaria amministrazione (capace) atti di straordinaria amministrazione (curatore + eventuali autorizzazioni) continuazione (inabilitato + curatore + autorizzazione) (eventuale institore) minore emancipato: per matrimonio sia continuazione, sia inizio incapace soltanto per donazione effetti dell'autorizzazione all'esercizio di un'impresa commer- ciale: revoca (irrevocabile) incompatibilità ed inabilitazione all'esercizio di imprese commerciali (non invalidano) registro delle imprese (2188): [fatti - obbligatorietà - termine] ufficio; pubblico (camera di commercio) modalità dell'iscrizione (2189): - domanda sottoscritta + accertamento ufficio - rifiuto = ricorso entro 8 gg. iscrizione d'ufficio (2190): - ufficio: invito entro congruo termine - giudice del registro: ordina per decreto cancellazione d'ufficio (2191) ricorso contro il decreto del giudice del registro: entro 15 gg. (2192) efficacia della pubblicità (2193): opponibilità dell'iscrizione terzi (salvo loro conoscenza) ignoranza fatti: inopponibile dopo l'iscrizione (presunzio- ne iuris et de iure) (eccezione terzi: pag.102) dichiarativa inosservanza dell'obbligo di iscrizione = ammenda scritture contabili: documenti che contengono la rappresentazione della situazione monetaria dell’impresa, con riferimento a singoli atti o determinati periodi di esercizio dell’attività. Esse contribuiscono a rendere efficiente l’organizzazione e la gestione dell’impresa. La tenuta delle scritture contabili è obbligatoria ed è disciplinata dalla legge per gli imprenditori che esercitano attività commerciale [v. 2214] esclusi il piccolo imprenditore e l' imprenditore agricolo. Ogni imprenditore commerciale deve tenere obbligatoriamente il libro giornale [v. 2214] e il libro degli inventari [v. 2214]. Tale obbligo ha la finalità di consentire in ogni momento la ricostruzione dei movimenti economici dell’imprenditore, a garanzia degli interessi dei creditori. tenuta: obbligo e diritto dell'imprenditore commerciale - generalmente obbligatorie - relativamente obbligatorie - facoltative efficacia probatoria: - sono mezzi di prova - contro: anche se non regolarmente tenute (regola) - a favore (bollati; regolarmente tenuti; soltanto tra imprenditori) (= deroga) (2710) - presunzioni - contro: presunzione iuris tantum - a favore tra imprenditori: presunzione semplice durata dell'obbligo di tenere le scritture contabili (10 anni) nota: bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta
Transcript

1

IMPRENDITORE imprenditore (2082). attività economica:

• Servizio (qualsiasi vantaggio o utilità richiesto dal mercato e suscettibile di scambio)

• professione intellettuale • lecita

organizzazione (complesso di persone e beni) professionalità:

• abituale (stabile e duratura) • attività stagionali • non deve essere l'unica

scopo di lucro: • imprese pubbliche e società cooperative • utilità economica (vantaggio o risparmio)

imputazione dell'impresa: • capacità all’esercizio dell’impresa • personalmente o in nome dell'imprenditore • rischio dell'impresa (= non qualifica) • imprenditore occulto o indiretto • imprenditore sotto falso nome

armatore e esercente aereo artigiano (2083):

• attività non agricola • prevalenza lavoro proprio = criterio distintivo • servizi • legge quadro sull'artigianato: valutazione del giudice (l.

443/85) (beni oggetto di produzione – limiti dimensionali) piccolo imprenditore commerciale:

• art. 11 l.fall.: - no società - reddito inferiore al minimo imponibile - capitale investito non superiore alle L. 900.000

• abolita l’imposta ed incostituzionalità per le 900.000 • rimane soltanto l'art. 2083

imprenditore agricolo (2135): • sfruttamento della terra e delle sue attitudini produttive • no risorse minerarie ed idriche • si per avicoltori, apicoltori, etc. • si solo se mera riproduzione e crescita animali • attività connesse:

- vincolo economico stretto: - dallo stesso imprenditore agricolo - collegate alla sua attività agricola

- criterio empirico: esercizio normale dell’agricoltura (modi, attrezzatura, capitali)

imprenditore commerciale: • nozione ricavata negativamente • obbligo di registrazione (2195: industrialità, ma non

agricola) • indipendente dalla volontà del soggetto • no condizioni di forma • qualità = esercizio di un'impresa commerciale (non

dall'iscrizione) • persone fisiche e persona giuridica

acquisto e perdita della qualità di imp. commerciale: a) scopo: no esercizio impresa commerciale (di fatto) b) scopo: esercizio impresa commerciale (soltanto persone

giuridiche con o senza personalità - atto costitutivo) impresa familiare (230 bis)

IMPRENDITORE COMMERCIALE deroghe sulla capacità (soltanto per le imprese commerciali):

• atti di ordinaria amministrazione • atti di straordinaria amministrazione:

- necessità o utilità evidente (accertamento) - autorizzazione (per ogni atto) (nota: autorizzazione sol-

tanto per continuazione; minore emancipato anche per l'inizio)

minore: • potestà dei genitori (decidono genitori + autorizzazione) • tutela (tutore + protutore + autorizzazione decisionale)

interdetti (idem) inabilitato:

• atti di ordinaria amministrazione (capace) • atti di straordinaria amministrazione (curatore + eventuali

autorizzazioni) • continuazione (inabilitato + curatore + autorizzazione)

(eventuale institore) minore emancipato:

• per matrimonio • sia continuazione, sia inizio • incapace soltanto per donazione

effetti dell'autorizzazione all'esercizio di un'impresa commer-ciale: revoca (irrevocabile)

incompatibilità ed inabilitazione all'esercizio di imprese commerciali (non invalidano)

registro delle imprese (2188): [fatti - obbligatorietà - termine] • ufficio; pubblico (camera di commercio) • modalità dell'iscrizione (2189):

- domanda sottoscritta + accertamento ufficio - rifiuto = ricorso entro 8 gg.

• iscrizione d'ufficio (2190): - ufficio: invito entro congruo termine - giudice del registro: ordina per decreto

• cancellazione d'ufficio (2191) • ricorso contro il decreto del giudice del registro: entro 15

gg. (2192) efficacia della pubblicità (2193):

• opponibilità dell'iscrizione terzi (salvo loro conoscenza) • ignoranza fatti: inopponibile dopo l'iscrizione (presunzio-

ne iuris et de iure) (eccezione terzi: pag.102) • dichiarativa • inosservanza dell'obbligo di iscrizione = ammenda

scritture contabili: • documenti che contengono la rappresentazione della situazione

monetaria dell’impresa, con riferimento a singoli atti o determinati periodi di esercizio dell’attività. Esse contribuiscono a rendere efficiente l’organizzazione e la gestione dell’impresa.

• La tenuta delle scritture contabili è obbligatoria ed è disciplinata dalla legge per gli imprenditori che esercitano attività commerciale [v. 2214] esclusi il piccolo imprenditore e l'imprenditore agricolo. Ogni imprenditore commerciale deve tenere obbligatoriamente il libro giornale [v. 2214] e il libro degli inventari [v. 2214]. Tale obbligo ha la finalità di consentire in ogni momento la ricostruzione dei movimenti economici dell’imprenditore, a garanzia degli interessi dei creditori.

• tenuta: obbligo e diritto dell'imprenditore commerciale - generalmente obbligatorie - relativamente obbligatorie - facoltative

• efficacia probatoria: - sono mezzi di prova

- contro: anche se non regolarmente tenute (regola) - a favore (bollati; regolarmente tenuti; soltanto tra

imprenditori) (= deroga) (2710) - presunzioni

- contro: presunzione iuris tantum - a favore tra imprenditori: presunzione semplice

• durata dell'obbligo di tenere le scritture contabili (10 anni) • nota: bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta

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AUSILIARI SUBORDINATI institore (2203):

• preposto all'esercizio di un'impresa commerciale o sede secondaria

• iscrizione; libri contabili • fallimento; bancarotta; altri reati fallimentari • poteri di gestione e rappresentativi (che non richiedono

una procura espressa) • procura: pubblicità, limitazioni, revoca (2206-2207) • attività rientranti nel normale esercizio dell'impresa • limiti:

- non può alienare o ipotecare gli immobili - non può alienare o dare in affitto l'azienda - non può compiere atti che implicano liquidazione o

trasformazione dell’azienda • non può nominare altri institori • non può essere preposto ad una piccola impresa • rappresentanza sostanziale e processuale (rappresentan-

za passiva: a tutela dei terzi) • obbligo di dichiarare ai terzi che agisce nel nome e per

conto del preponente • responsabilità dell'institore che omette di dichiarare che

agisce per il preponente: - resta obbligato in proprio - il terzo può agire anche contro il preponente - no se il terzo sapeva o doveva sapere che:

- agiva in proprio = obbligato in proprio - agiva per conto preponente con atti pertinenti

all’esercizio di impresa = il terzo può agire anche contro il preponente

• diritto di rivalsa procuratore (2209):

• in base ad un rapporto continuativo, possono compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'im-presa, pur non essendovi preposti

• mansioni esclusivamente esecutive (no autonomia; no potere direttivo)

• pubblicità, limitazione e revoca della procura (ex norme institore: 2206-2207)

• no rappresentanza processuale (salvo 77 c.p.c.) • no obblighi di tenuta dei libri contabili ed iscrizione

(salvo procura) commessi (2210):

• impiegati (esercitano attività subordinata di concetto o di ordine)

• limitato potere di rappresentanza • le mansioni decidono i poteri (pag. 14 appunti) • limitazioni (contenute nell'atto di conferimento dell'inca-

rico) • disciplina particolare: commessi di negozio; commessi

viaggiatori • rappresentanza (anche processuale passiva: tutela terzi)

AUSILIARI AUTONOMI CONTRATTO DI AGENZIA (1742) caratteristiche:

• promozione (zona determinata) • stabilità • autonomia (a proprie spese ed a proprio rischio) • provvigione • anche a favore di più imprese contemporaneamente • per iscritto (17422)

obblighi dell'agente (1746): • promuovere la conclusione di contratti (per conto del

preponente) • dovere d'informazione • rispettare le “istruzioni” impartite (vincolo debole) • obblighi del commissionario (1746) • non deve trattare affari per imprese concorrenti (stessa

zona o ramo) (1743) • immediato avviso (se non è in grado)

poteri: • normalmente sfornito di rappresentanza • potere di rappresentanza (anche processuale)

- provvedimenti cautelari - reclami - rappresentanza passiva

- nell'interesse dei terzi - limitata agli affari da lui conclusi

- possibile la rappresentanza per conclusione dei contratti ex 1752 (esclude 1745)

- agenti di assicurazione (procura ex lege) • conclusione con “clausola di stile” (salvo approvazione

della casa) • non può concludere e non può esigere crediti (se non e-

spressamente autorizzato) • mai sconti o dilazioni

obblighi del preponente: • provvigione su affari andati a buon fine (condicio) • esecuzione parziale (proporzione) • provvigione per:

- affari diretti (salvo patto contrario) - non necessita regolare esecuzione, ma affare concluso

per suo intervento - affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto (se

conclusione pro attività dell’agente) - non andati a buon fine (per causa preponente) - mancata esecuzione (ex accordo tra preponente e terzo)

• provvigione indiretta (17482) • rispettare la zona (diritto di esclusiva) • fornire elementi necessari • “star del credere”:

- garanzia dell’adempimento (sorta di fideiussore) - provvigione maggiore

durata e scioglimento del rapporto: • tempo determinato (scadenza termine; risoluzione per inadem-

pimento; no recesso unilaterale ex 1750) • tempo indeterminato (recesso con congruo preavviso; risoluzione

per inadempimento) • indennità in caso di cessazione del rapporto (v.1751)

patto di non concorrenza (1751 bis): - si impegna dopo lo scioglimento - no determinate attività (medesima zona, clientela e genere di

beni e servizi) - forma scritta ad substantiam - limitato a 2 anni - indennità (provvigione maggiore)

patto di esclusiva: - no più agenti con stessa zona e ramo (salvo patto contrario) - no agente con una stessa zona e ramo per più imprese in con-

correnza (nemmeno per conto proprio) (1743) - elemento naturale, ma non essenziale (derogabile) (pertanto

non è soggetto alla disciplina dell'articolo 2596: patto conven-zionale ed inderogabile)

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MANDATO (1703) no atti di straordinaria amministrazione “non

espressamente” indicati tipi:

• con rappresentanza (1704): - in nome e per conto - procura - effetti direttamente al mandante (trasferimento)

• senza rappresentanza: - in nome proprio - assume diritti ed obblighi (no rapporti tra terzi e man-

dante) differenza tra mandato e procura obblighi del mandatario:

• diligenza del buon padre di famiglia (1710) • personalmente (opera di altri = a suo rischio e pericolo) • sostituzione (se necessaria) • non può esorbitare i limiti, salvo ratifica (1711) • limiti ≠ istruzioni (17112) • se più mandatari = disgiuntamente (salvo patto contra-

rio) (17162) • non risponde delle obbligazioni assunte dai terzi (1715)

- salvo patto contrario (es.: star del credere) - salvo conoscenza dell’insolvenza

• comunicare: esecuzione; rendiconto; circostanze so-pravvenute (revoca o modificazione) (17102)

obblighi del mandante: • somministrare i mezzi • rimborsare spese e anticipazioni • pagare compenso (se non gratuito = si presume oneroso) • risarcire i danni

privilegio del mandatario: può ritenere le cose del mandante e soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari (con privilegio) finché non è soddisfatto

mandato concluso dal mandatario in nome proprio (mandato senza rappresentanza): • beni immobili e mobili registrati: ritrasferire al mandan-

te (anche ex sentenza) • beni mobili:

- il mandante può rivendicare (cioè si trasferiscono immediatamente)

- gli obblighi degli atti rimangono al mandatario (tutela affidamento terzi)

- azione per i diritti di credito, derivanti dall’esecuzione del mandato (iuris: az. diretta e non surrogatoria)

• sembra sostituzione, ma crediti = mobili (al mandante) - ex1707 - per limite dei creditori del mandatario

estinzione: • scadenza termine • compimento affare • revoca:

- revocabile (1723) - se patto irrevocabilità: danni (salvo giusta causa) - m. conferito nell’interesse del mandatario o di terzi:

- no revoca (salvo patto contrario o giusta causa) - no estinzione per morte o sopravvenuta incapaci-

tà del mandante - revoca tacita (1724):

- nomina nuovo mandatario per stesso affare - compimento da parte del mandante - effetto da comunicazione

- revoca del mandato oneroso (1725): - a tempo determinato o per determinato affare:

danni per revoca anticipata (salvo giusta causa) - a tempo indeterminato senza congruo preavviso:

danni (salvo giusta causa) - revoca del mandato collettivo (1726): no effetto se

non è fatta da tutti i mandanti (salvo giusta causa) • rinuncia del mandatario: risarcimento

- senza giusta causa - tempo indeterminato: se prima della scadenza e senza

preavviso (salvo giusta causa) - in ogni caso: possibilità di provvedere altrimenti (salvo

impedimento grave) • morte, interdizione, inabilitazione, fallimento di una delle

parti: - salvo esercizio d’impresa (eccezione classica) (1722uc) - se il mandatario ha iniziato, deve continuare se vi è “pe-

ricolo nel ritardo” (1728) • gli atti compiuti dal mandatario prima di conoscere l'estin-

zione del mandato sono validi verso il mandante ed i suoi eredi (1729)

• estinzione del mandato conferito a più mandatari (1730) COMMISSIONE (1731) sempre onerosa al commissionario si applicano le norme relative ai mandatari varianti:

• dilazioni di pagamento: operazioni a fido (1732) • facoltà di entrare nel contratto (1735) • provvigione (star del credere) • facoltà di revoca (se no giusta causa: no risarcimento, ma

parte della provvigione) SPEDIZIONE (1737) Contratto di trasporto e operazioni accessorie MEDIAZIONE (1754) caratteri:

• attività materiale • precisa volontà delle parti • indipendenza e imparzialità del mediatore

natura: • orientamento anticontrattualistico (schemi pag. 175) • orientamento contrattualistico:

- si conclude quando si dà l'incarico (no quando si stipula l'affare)

- negozio plurilaterale attività del mediatore:

• comunicare (circostanze su conclusione) • astenersi vs. persone notoriamente insolventi o incapaci • autenticità sottoscrizione • se una o entrambe le parti vogliono risultare ignoti (ri-

sponde dell’esecuzione; subentra nei diritti) • correttezza (1175) • diligenza del buon padre di famiglia (1176) • onere di porre in contatto le parti

esecuzione del contratto: • si esaurisce con la conclusione dell'affare • resta estraneo alla esecuzione del contratto mediato • il mediatore può:

- prestare fideiussione (non osta con l'imparzialità) (1763)

- assumere rappresentanza (solo in fase di esecuzione) (1761)

posizione delle parti (provvigione): • corrispondere il compenso (provvigione) • a condizione della “conclusione” del contratto (nesso

causale) (nota: abbandono trattative) (≠ non esecuzione) • contratto sottoposto a condizione:

- sospensiva - risolutiva (non viene meno)

• contratto: - rescindibile o annullabile (a meno di sua responsabilità) - nullo (no effetti = no conclusione)

• più mediatori: quote • diritto al rimborso spese

mediatori professionali (1760)

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AZIENDA azienda (2555) natura giuridica:

• concezione organica o unitaria • concezione atomistica

elementi costitutivi: • beni • organizzazione • avviamento • clientela

trasferimento dell'azienda: • nozione (2556) (idoneo ad un esercizio di impresa) • forme del contratto di trasferimento (25561) (ad proba-

tionem) • pubblicità (25562) (forma pubblica o scrittura privata

autenticata) (per iscrizione) • discussione:

- tesi: ad essentiam (e non ad probationem) - risposta: voluntas legislatoris - forme diverse: impossibilità di provare l'esistenza per

testimoni; inopponibilità ai terzi effetti del trasferimento:

• divieto di concorrenza (2257) - bene tutelato = clientela e avviamento - limite temporale = 5 anni

• successione nei contratti (2258) - contratti stipulati dal cedente ancora pendenti - automatico subentro:

- salvo patto contrario - no per contratti a carattere personale

- recesso del terzo: - entro 3 mesi - se vi è giusta causa

- dal recesso può seguire: - inadempimento contrattuale - responsabilità dell’alienante

- idem per l'usufrutto e affitto • sorte dei crediti (2559):

- automatico passaggio - effetto dal momento dell'iscrizione del trasferimento - deroga generale alla cessione del credito: anche senza

notifica al debitore o sua accettazione - debitore che paga in buona fede all'alienante = libera-

to - idem usufrutto; no per affitto

• sorte dei debiti (2560): - debiti anteriori: no liberazione, salvo consenso di tutti

i creditori (non vengono rimessi, ma passati all'ac-quirente) (no solidarietà)

- imprese commerciali: - se da scritture contabili - allora risponde anche l’acquirente (cioè: solida-

rietà tra cedente e cessionario) usufrutto e affitto d'azienda (2561, 2562):

• concezione unitaria dell'azienda • esercitare l'azienda sotto la ditta che la contraddistingue • gestirla senza modificarne la destinazione • ricostituire le normali dotazioni e sostituire gli impianti

deteriorati dall'uso ditta:

• nome sotto il quale l'imp. individuale svolge la sua attività • principio della verità (2563) • principio della novità (2564) • ditta derivata • tutela:

- azione di usurpazione e contraffazione - risarcimento danni (se dolo o colpa)

insegna: • segno distintivo dei locali

• tutela: - tutela il primo - stessi strumenti della ditta

marchio: • distingue determinati prodotti o servizi • d. lgs. 480/ 1992:

- attenua lo stretto collegamento fra marchio ed azienda - attribuisce al marchio la funzione di garanzia della qua-

lità - disancorato dalla qualità di imprenditore (merchan-

dising) • tipi:

- denominativo, figurativo, di forma, misto - di fabbrica, di commercio, individuale, collettivo o di

categoria (480/ 1992) • tutela:

- marchio non registrato: ex concorrenza sleale (uso di fatto = nei limiti)

- marchio registrato: - brevetto (10 anni, rinnovabile) (uso esclusivo) - presunzione di illegittimità se non titolare brevetto

• requisiti di validità: - originalità (marchi deboli, marchi forti); verità; novità;

conformità; mancata violazione dei diritti esclusivi dei terzi

• trasferimento: - cessione - licenza - merchandising

brevetti per invenzione industriale: • diritto di temporanea esclusiva • requisiti:

- novità intrinseca - novità estrinseca - industrialità

• invenzione: - diritto morale - diritto patrimoniale

• disciplina: - contratto o rapporto di lavoro con retribuzione - contratto o rapporto di lavoro, ma senza retribuzione (e-

quo premio) - fuori dal rapporto di lavoro = diritto di prelazione

• diritto di brevetto: - spetta all'autore o agli aventi causa - trasferibile - espropriabile - dura 20 anni (dal deposito della domanda) - si estingue (decade):

- se non utilizzato entro 3 anni (dalla concessione), salvo giustificato motivo

- per mancato pagamento concorrenza:

• divieto di concorrenza (25572): - 5 anni - patti (entro zona o attività, ed entro 5 anni)

• limiti legali: - garantiti (41 Cost.) - non ledere l'economia nazionale - divieto di concorrenza a chi aliena l'azienda - no affari in concorrenza con l'imprenditore da parte del

lavoratore - divieti di concorrenza in materia societaria

• limiti contrattuali: - clausole di esclusiva; patti di preferenza; patti di non

concorrenza; cartelli - 5 anni; zona o attività; forma scritta ad probationem

concorrenza sleale: • tipi:

- atti confusori

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- atti denigratori - atti non conformi alla concorrenza professionale

• violazione: - risarcimento danni - inversione dell'onere della prova - determinate sanzioni (2599)

• perseguibile indipendentemente dall'esistenza di un danno

disciplina antitrust: • divieto di intese • divieto di abuso • concentrazione • normativa:

- comunitaria: - trattato di Roma del 1957 - trattato di Parigi del 1951)

- statale (l. 287/ 90): - autorità garante della concorrenza del mercato - non concorre con la normativa europea - stessi principi - sancisce la nullità delle imprese

consorzi: • nozione generale:

- gruppo di imprese - organizzazione comune - esigenze di coordinamento della produzione e scam-

bio (fasi) • tipi: volontario, obbligatorio, coattivo

consorzio volontario: • nozione (2602):

- contratto tra più imprenditori - organizzazione comune - determinate fasi delle imprese (svolgimento o disciplina)

• caratteri: - contratto formale (2603)

- scritto ad substantiam (a pena di nullità) - contenuto (26032) - indica le quote dei consorziati (26033) - se determinazione ad una o più persone ex atto

costitutivo: impugnazione entro 30 gg. (26034) - organizzazione comune - autonomia - di durata (10 anni, salvo patto contrario)

• modificazioni contratto: se non previste = consenso di tutti i consorziati

• recesso ed esclusione (2609): - casi previsti dal contratto - si accresce proporzionalmente

• trasferimento dell’azienda (2610): - automatico subentro (salvo patto contrario) - esclusione: entro 1 mese e solo per giusta causa

• cause di scioglimento: previste dalla legge (2611): - decorso tempo - oggetto o impossibilità oggetto - volontà unanime - per giusta causa con deliberazione consortile ex 2606 - provvedimento autorità governativa - altre cause ex contratto

attività del consorzio: • attività interna (mandato) • società consortili (2615 ter) (contributi in denaro) • attività esterna :

- ufficio - iscrizione - fondo consortile • responsabilità:

- obbligazioni assunte in nome del consorzio (fondo) - obb. assunte per conto dei singoli consorziati (respon-

sabilità solidale tra fondo e consorziati) (rischio) • consorziato insolvente: il debito si ripartisce • nota: il consorzio può assumere qualità di imprenditore

commerciale = fallimento

SOCIETÀ IN GENERALE nozione (2247):

• elementi: - conferimenti - esercizio di un'attività economica in comune - scopo

• tipi • nozioni più ristrette • società occulta (v. infra) • particolare classificazione:

- società di persone (semplice autonomia patrimoniale) - società di capitali (personalità giuridica)

autonomia patrimoniale: • patrimonio di destinazione (patrimonio allo scopo) • onere di destinazione (distingue da tutti gli altri beni) • nota: il contratto di società produce sia effetti obbligatori,

sia effetti reali (autonomia patrimoniale imperfetta) società semplice:

1) divieto ai creditori particolari del socio di agire sui beni della società (22701) • onere di destinazione (viene meno con lo scioglimento) • ma possibile soddisfazione su utili + atti conservativi • si liquidazione quota (ma senza pregiudizio del diritto

degli altri soci sui beni) 2) divieto del socio di distrarre la sua quota di comproprietà

dalla destinazione impressale (2256) 3) divieto ai soci di procedere a ripartizioni di beni prima che

siano soddisfatti i creditori sociali (2280) 4) divieto ai creditori sociali di agire sui beni particolari dei

soci prima di aver cercato il soddisfacimento sul patrimonio sociale (beneficium excussionis: devono indicare i beni) s.n.c. - s.a.s.:

• divieto assoluto ai creditori particolari del socio di agire sui beni sociali (non si può chiedere la liquidazione della quota) (2305)

• divieto di disporre ripartizioni dei beni fra i soci prima del soddisfacimento dei creditori sociali

• divieto ai creditori sociali di agire direttamente nei confronti dei soci (posizioni invertite = è il creditore che deve provare = beneficium non necessario)

altre differenze personalità giuridica:

• s.p.a. - s.r.l. (obbligo del conferimento; capitale minimo) • s.a.p.a. • società cooperative • società di mutua assicurazione

limiti alla scelta del tipo di società: • attività commerciale • particolari imprese commerciali • attività non commerciale • capitale minimo

s.p.a. e s.r.l. con un unico socio: • disciplina differenziata • s.r.l.: condizioni predeterminate

società irregolari nelle società di persone: • mancata iscrizione • autonomia più ridotta (disciplina della società semplice,

es.: liquidazione quota) • inopponibilità del contratto ai terzi • presunzione della rappresentanza • modifiche inopponibili • prescrizione decennale • no concordato preventivo e amministrazione controllata

società irregolari nelle società di capitali: • iscrizione per s.p.a., s.a.p.a., s.r.l. = condizioni di efficacia • effetti ridottissimi (es.: versamento dei 3/10): vengono

meno dopo un certo tempo • idem per cooperative e mutue assicuratrici (ma no obbligo

versamento)

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• problema della loro esistenza: - alcuni: società irregolari - altri: tipo diverso di società (criterio più seguito) - giurisprudenza: manifestazioni esteriori della società

società non rientranti fra i tipi regolati dalla legge (società occulta):

• accordo interno: all'esterno opera uno solo in nome proprio

• no norme sull'autonomia privata • no responsabilità solidale di tutti i soci • regolata in via di analogia • altri casi = società atipiche (anomalie)

classificazione delle società (scopo; struttura; posizione socio; oggetto; iscrizione; atipiche)

società fiduciarie: • l. 1966/ 39 (unitamente alle società di revisione ex l.

136/ 75) • amministrare i beni per conto dei terzi (gestione di un

capitale) [è quella società il cui oggetto sociale è diretto all’amministrazione di titoli azionari appartenenti a terzi, che peraltro non perdono l’effettiva titolarità degli stessi. L’affidamento dei titoli alla società fiduciaria determina la creazione di una proprietà fiduciaria. La società fiduciaria è sottoposta a particolari controlli pubblici]

• autorizzazione amministrativa • vigilanza ministeriale • nota: la legge detta particolari requisiti per gli ammini-

stratori, il capitale, etc.) società finanziarie: [Soggetti organizzati in forma societaria che, senza esercitare attività di raccolta di risparmio tra il pubblico, investano il proprio attivo in finanziamenti. Tali operatori, eterogenei sia per forma organizzativa sia per attività svolta, agiscono in regime di sostanzia-le libertà, salvi i limiti relativi a particolari profili dell'attività svolta. Tipi: finanziarie holdings; finanziarie di investimento (o di mera partecipazione); finanziarie di intermediazione; finanziarie di credito]

CONTRATTO DI SOCIETÀ società come negozio (2247):

• accordo • s.r.l. con unico socio (qualche problema)

società come rapporto: • organizzazione = rapporto di durata • società dotate di autonomia patrimoniale:

- amministrazione ad ogni socio (accomandatari) - contrasti: maggioranza dei soci (salvo patto contrario

nel contratto) - modificazioni contratto o situazione del socio:

maggioranza dei soci (vincolante per tutti) (di regola: consenso di tutti)

• società dotate di personalità giuridica: - amministrazione ad organi appositi (anche per il con-

trollo) - regola della maggioranza

• note: per alcuni il contratto si ferma alla fase genetica; per Ferrara no (pag. 33 appunti)

comunione e società: comunione società - situazione giuridica - contratto - conservare la cosa comune e utilizzarla

- gestione per scopo (svolgi-mento attività di impresa) – guadagno, utilità

- manca qualsiasi vincolo di destinazione

- vincolo di destinazione

• note: - distinzione meno facile per le cose produttive - nessun dubbio per l'ipotesi dell'esercizio in comune di

un'impresa (attività) commerciale: - non si può parlare di comunione di impresa - l'impresa comune a scopo di lucro è società - cioè: se esercizio comune, si ha società e non co-

munione (ma comunione d’azienda) società mascherate società di fatto:

• no esplicita dichiarazione di volontà • comportamento nei fatti • è collettività irregolare

società apparente: • fenomeno opposto alla società occulta • creazione giurisprudenziale (anche fallimento: critica) • responsabilità patrimoniale (affidamento dei terzi in-

colpevoli) • onere probatorio:

- creditore (si avvale della semplice apparenza) - socio (deve dimostrare la presenza di tutti gli elementi

costitutivi) azienda coniugale (177):

• azienda gestita da entrambi i coniugi, e costituita dopo il matrimonio: - impresa coniugale su azienda coniugale - entrambi imprenditori gestiscono l'azienda comune - si applica la disciplina della comunione legale - amministrazione e rappresentanza disgiuntiva per gli at-

ti di ordinaria amministrazione; congiuntiva per quelli di straordinaria amministrazione

- i creditori si soddisfano alla pari con gli altri creditori della comunione (no prelazione)

- la responsabilità dei coniugi è sussidiaria e parziaria (anche sul patrimonio “personale” di ciascun socio, ma solo nella misura della metà del credito e quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i de-biti)

• aziende che appartenevano ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma che successivamente sono gestite da entrambi: - impresa coniugale su azienda non coniugale

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- la titolarità dell'azienda rimane al coniuge cui la stessa apparteneva

- entrambi sono imprenditori e gli “utili” e gli “incrementi” sono acquistati in comune

- si applica la disciplina della società di fatto (salva l'at-trazione degli utili e degli incrementi nel patrimonio coniugale)

- l'amministrazione è regolata dall'art. 2257 - l'azienda resta autonoma rispetto al restante

patrimonio coniugale (i creditori dell'impresa non devono subire sull'azienda il concorso dei creditori personali dei coniugi)

• aziende appartenenti alla titolarità di uno solo dei coniugi, costituite prima o dopo il matrimonio, ed egual-mente gestite da uno solo di essi: - non si ha impresa coniugale - imprenditore è solo il coniuge che è titolare e gestore

esclusivo dell'azienda contratti di scambio:

• contratti sinallagmatici • scopo perseguito diverso l'uno dall'altro • impossibilità sopravvenuta: cade anche l'altra prestazio-

ne • inadimplenti non est adimplendum (salvo patto contra-

rio; salva risoluzione contratto) contratti di collaborazione:

• scopo comune a tutti (guadagno) • esercizio di un'attività economica • relativa indipendenza del contratto dalla partecipazione

(contratti plurilaterali) • regole:

- nullità (no nullità intero contratto) - annullabilità (idem) - inadempimento (no rifiuto altre parti o risoluzione,

ma eventuale esclusione) - impossibilità (no scioglimento, ma cessazione parte)

• condizioni delle regole: - più di due parti - la partecipazione non deve ritenersi essenziale

elementi tipici che differenziano la società dagli altri tipi di contratti di collaborazione: • tipi: società, associazione, associazione in

partecipazione, consorzi, contratti agrari (mezzadria, colonia, soccida)

• conferimento: - opera, danaro, uso o proprietà condominio, etc. - differenzia dalla “ass. in partecipazione” (2549) [par-

tecipazione verso determinato apporto] • esercizio di una attività economica in comune:

- attività economica (se no = associazione) - esercitato in comune (volontà di tutti i soci) - interesse comune (consorzi con attività esterna = no

società) - posizione di eguaglianza (no nei contratti agrari: mez-

zadria, colonia, soccida) • vantaggio patrimoniale:

- utile (lucro, risparmio di spesa) (≠ associazione) - destinato ai soci (per qualsiasi tipo di società) - problemi: società sportive, società consortili,

cooperative (appannamento dello scopo di lucro; ma utile per distinguerle dalle associazioni)

caratteri del contratto: • consensuale (2247) • produce effetti indipendentemente dall'esecuzione dei

conferimenti (es.: 2253 = obbligato = contratto perfetto ed efficace)

• non è contratto formale (almeno per soc. di persone) • forme:

- scrittura privata autenticata o atto pubblico (s.n.c., s.a.s.) (per pubblicazione) (società irregolari)

- atto pubblico (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., coop., mutue ass.) (per pubblicazione e vitalità)

- no per validità del contratto o ai fini della prova (2725) • forma scritta necessaria in base alla natura del conferimen-

to (2251): - beni immobili, mobili registrati, diritti reali immobiliari - godimento a tempo indeterminato o per più di 9 anni

• volontà (lecita, possibile, indicazioni essenziali richieste dalla legge)

• simulazione: - contratto società ≠ attività (non simulabile) - limiti all’efficacia della simulazione (ma possibile)

impossibilità di inquadrare la società nelle classificazioni relative ai contratti (analogia)

capacità per la conclusione del contratto 1) conferimento senza alcuna responsabilità per le

obbligazioni sociali (contratto di ordinaria amministra-zione) 2) conferimento senza assumere responsabilità per le obbligazioni sociali oltre i limiti del conferimento (stra-ordinaria amministrazione)

3) responsabilità illimitata (maggiori di età, minori emanci-pati)

note: • continuazione: minore, interdetto, inabilitato (analoga-

mente per eredità e donazione ad incapace) • inizio: emancipato (no donazione) • socio che diventa incapace: sembrano non necessarie le

formalità autorizzative • ratio: evitare all'incapace le conseguenze della responsabi-

lità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali società di società:

• partecipazione a società = consentita • problema: partecipazione di società con personalità giuri-

dica a società con autonomia patrimoniale • soluzione:

- questione di capacità (possibile) - giurisprudenza: incompatibilità (nullità):

- responsabilità illimitata con s.p.a. o s.r.l. (rispondo-no con tutto il loro patrimonio senza limiti)

- presupposto della persona fisica (norme non applica-bili)

- intuitus personae (sono i soci della collettiva che de-vono decidere)

• vero problema: creditori e affidamento sulla responsabilità personale (da ciò: no nullità, ma responsabilità rappresentanti persona giuridica)

vizi del consenso e mancanza del consenso: • errore, violenza, dolo • riconoscibili • essenziali • volontà: imputabile (rappresentante: entro limiti procura,

esistente e non apparente) oggetto del contratto

1) conferimenti: • contributo di ogni socio ai mezzi necessari all'attuazione

dello scopo sociale • non richiede la consegna materiale (sussiste per effetto

dell'assunzione dell'obbligo ex contratto) • oggetto: qualunque entità utile (in denaro, in natura) • tipi:

- conferimenti di capitale: poste attive → rimborso, uti-li (denaro; crediti; beni in natura in proprietà)

- conferimenti non di capitale: - conferimenti d'opera: si esauriscono con la

prestazione → utili (giudice ex equità) - conferimenti di beni in godimento (e non in

proprietà): idem (salvo capitalizzazione) (restituzione)

• limiti capitale sociale: - s.n.c.

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- s.a.s. - società con personalità giuridica (anche conferi-

mento in godimento, ma con capitalizzazione) • specie ed entità del conferimento:

- contratto sociale - silenzio parti (presunzione ex 22532) (in parti =) - eccezioni:

- no per s.a.s. (responsabilità limitata) (deve es-sere detrminata)

- società con personalità giuridica (forme neces-sarie)

• se non è stabilito nulla: conferimenti in denaro (2342, 22532)

• proprietà, godimento, uso = no presunzioni, ma effet-tiva volontà delle parti

• valore: - conferimenti in natura “di capitale” (in proprietà):

- contratto sociale - in mancanza: determinazione (al momento in

cui il conferimento fu eseguito) - conferimenti in natura “non di capitale” (determi-

nazione valore: inutile – salvo capitalizzazione) - no per società con personalità giuridica:

- solo conferimento di capitale - sistema rigoroso per valutazione conferimenti

in natura • garanzia per cose conferite in proprietà: garanzia per

evizione e per vizi occulti (ex vendita) • garanzia per cose conferite in godimento: garanzia per

il godimento ex norme sulla locazione (22542) • garanzia credito (2255 → 1267 = garanzia della sol-

vibilità del debitore) • passaggio rischi:

- cose individuate: momento del contratto (assieme alla proprietà)

- cose di genere: individuazione • note:

- disciplina da integrare con le norme del contratto - non possono sorgere ulteriori obblighi di conferi-

mento a carico del socio senza sua volontà 1 bis) capitale e patrimonio:

• capitale sociale: valore complessivo attribuito ai con-ferimenti di capitale (posta contabilità fissa)

• conf. di capitale ≠ patrimonio • modificazioni del capitale sociale:

- deliberate all'unanimità o con speciali maggioranze - aumento o riduzione

• capitale sociale: va iscritto al passivo (garanzia per creditori sociali)

• funzione: - valutare beneficio (utili) o perdite - valutare utili da accantonare a riserva

• società con personalità giuridica: se il capitale sociale è al di sotto di un certo rapporto = obbligo di ridu-zione (funzione regolatrice e moderatrice dell'attività sociale nell'interesse dei terzi)

2) attività sociale: • contenuto economico • qualsiasi natura • permanente o transitorio (società occasionale) (società � impresa)

• lecita, possibile, determinata o determinabile (1346) 2 bis) società di professionisti:

• attività professionale (attività a carattere economico, ma non attività d’impresa)

• professioni protette (appositi albi) e non • società solo per professioni non protette (carattere

personale; decoro professionale) • professioni protette: società semplice (l. 266/ 97)

3) partecipazione agli utili ed alle perdite:

• vera e propria soltanto alla fine della società • perdite: diminuzione del patrimonio (riduzione o scio-

glimento) • utili:

- ripartizione ogni anno (esercizio) - incrementi patrimoniali - frutti della partecipazione sociale (disciplina frutti na-

turali) • regime delle diminuzioni:

- importanza dopo lo scioglimento (liquidazione) - società con personalità: perdita inficia il rimborso del

conferimento (in tutto o in parte) - società con autonomia patrimoniale: anche oltre il ca-

pitale sociale (rispondono i soci illimitatamente) - prima dello scioglimento (rilievo indiretto):

- impossibilità di conseguire l'oggetto sociale - riduzione del capitale - scioglimento

3 bis) misura della partecipazione: • misura stabilita dai soci stessi nel contratto sociale • limite: divieto del patto leonino (2265):

- nullo il patto - nullità della partecipazione (se patto essenziale)

• determinazione rimessa ad un terzo (2264 → 1349): - termine di decadenza (3 mesi da comunicazione) - accettazione per esecuzione (no impugnativa) - arbitrium boni viri (equo apprezzamento):

- impugnativa se la determinazione: - manca - manifestamente iniqua od erronea

- mancata determinazione: determinazione del giudice

- arbitrium merum: - prova della mala fede (impugnativa) - se manca e le parti non si accordano = nullità

• se il contratto nulla dispone = presunzioni sugli utili - il contratto determina il valore dei conferimenti: parti

proporzionali - il contratto non determina il valore dei conferimenti:

parti uguali - il contratto determina solo la parte di ciascuno nei

guadagni: uguale partecipazione alle perdite - il contratto non determina la partecipazione: giudice

secondo equità (solo per partecipazione d’opera) • soci che non hanno effettuato conferimenti di capitale in

caso di perdite: - no utili (ovviamente) - perdite: soltanto quelle eccedente il patrimonio socia-

le contenuto del contratto:

• contenuto essenziale: - silenzio - società semplice e s.n.c. - altri tipi di società

• contenuto ai fini dell'iscrizione sul registro delle imprese • contenuto facoltativo (clausole)

effetti del contratto: • effetti obbligatori (obblighi e diritti) • effetti reali (conferimenti):

- autonomia patrimoniale: - obblighi e diritti verso altri soci - contitolarità dei beni - onere reale di destinazione

- personalità giuridica: - obblighi diritti verso la società - trasferimento proprietà dei beni

responsabilità verso i terzi: 1) società con autonomia patrimoniale: responsabilità

• illimitata • solidale

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• sussidiaria • possibili limitazioni (da portare a conoscenza dei terzi)

2) società con personalità giuridica: • obbligazioni da imputare alla società • se vi è anche responsabilità dei soci: figura simile a

fideiussore (accomandatari – soc. cooperative) patti che limitano la responsabilità:

• società semplice: da portare a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (22672) [non può amministrare]

• s.n.c.: limitazioni nei rapporti interni (22912) • s.a.s.: casi in cui l'accomandante perde la responsabi-

lità limitata verso i terzi, ma la conserva di fronte agli altri soci

nullità ed annullabilità: 1) società con semplice autonomia patrimoniale:

• contratto nullo: no effetti - no conferimenti - eventuale restituzione - no autonomia patrimoniale

• ma se attività di fatto: - nei rapporti interni:

- nullità del contratto - agente e consenzienti o approvanti - attività caduca (salvo nuova volontà =

nuovo contratto sociale) - nullità della singola partecipazione:

- no conferimenti - eventuale restituzione - no debiti o utili (salvo renovatio contrac-

tus) - annullabilità della singola partecipazione:

- principi analoghi - partecipazione: convalida (o conferma)

- nei rapporti esterni (responsabilità vs. terzi): - nullità contratto, nullità e annullabilità della

singola partecipazione = anche vs. terzi - ma terzi di buona fede:

- principio dell’affidamento (= responsabi-lità)

- condizioni: apparenza + base affidamento 2) società con personalità giuridica (ISCRITTE):

• dichiarazione di nullità (casi ex 2332) • efficacia ex nunc (è persona giuridica) • causa di scioglimento (liquidazione) • ratio: tutela i creditori della società

SOCIETÀ SEMPLICE stipulazione del contratto:

• per attività non commerciale • no forme speciali (2251) • iscrizione ex l. 580/ 93 (no funzione pubblicità)

effetti del contratto rispetto ai soci: • obbligo ad eseguire il conferimento (2253):

- in mancanza di accordi: parti uguali - garanzie relative: ex vendita o locazione (2254) - conferimento di crediti (2255) - rispetto della destinazione dei beni sociali: consenso di

tutti se per fini diversi (2256) • responsabilità:

- illimitata - solidale - sussidiaria - onere della prova al socio (esistenza beni sociali) - patto che esclude o limita: a conoscenza dei terzi con

mezzi idonei (normale diligenza) (non possono essere soci amministratori)

• diritto agli utili: - accordo (in mancanza: ex lege) - corrisposti:

- ogni anno (esercizio): rendiconto - liquidazione

- limiti alla distribuzione: all'unanimità • diritto al rimborso:

- per chi ha effettuato un conferimento di capitale (salvo capitalizzazione beni in godimento)

- alla fine della società • gestione sociale:

- diritto di amministrare: socio amministratore - socio non amministratore:

- nomina e revoca gli amministratori - chiede giudizialmente la revoca per giusta causa - diritto di controllo della gestione (notizia-documenti-

rendiconto) - diritto di formazione della volontà sociale

posizione dei creditori particolari del socio: • colpire gli utili • sequestrare la quota (atti conservativi) • chiedere la liquidazione della quota:

- prova (assenza beni personali) - pagamento entro 3 mesi - no se società decide di sciogliersi

• non possono colpire i beni sociali • non possono pretendere di estinguere per compensazione

posizione dei creditori sociali: • soddisfarsi sui beni sociali • beni personali dei soci amministratori (in via sussidiaria) • beni degli altri soci:

- no patto di limitazione di responsabilità - no conoscenza con mezzi idonei (se vi è patto)

posizione del nuovo socio: • principi (2269):

- come se avesse partecipato alla società fin dall'origine («obbligazioni sociali anteriori»)

- se non è amministratore: può escludere la sua responsa-bilità (anche obbligazioni esistenti)

• posizione: - “nuovo socio” entra nella società: principi validi - “prende il posto” di un socio (acquista quota):

- persiste la responsabilità del socio uscente di fronte ai terzi (2990)

- fino a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, o prova conoscenza, o ignorata per loro colpa

- ordinario termine di prescrizione (10 anni) amministrazione della società (2257):

• se contratto nulla dispone: amministrazione disgiuntiva

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• diritto di veto (prima del compimento) • veto opponibile ai terzi nei limiti in cui è opponibile la

modifica del potere di rappresentanza (mezzi idonei o prova conoscenza)

• fondatezza opposizione: - si decide a “maggioranza utili” (nota: regola = unani-

mità dei consensi) - assemblea dei soci, secondo regole della collegialità

(anche se non è prevista) (per Ferrara) - no assemblea se decisioni all'unanimità

clausole contrattuali (patti sull’amministrazione): • amministrazione disgiuntiva ad alcuni soci (se opposi-

zione = decidono tutti i soci) • amministrazione congiuntiva a più soci: consenso di

tutti i soci amministratori (altri soci: no opposizione) (socio può operare per urgenza di evitare un danno alla società)

• amministrazione alla maggioranza utili (socio: si per urgenza)

• amministrazione alla maggioranza di alcuni soci (socio: si per urgenza)

• amministrazione ad un solo socio (altri: no opposizione) (socio amministratore: no mandatario, ma contitolare)

rappresentanza della società: • di regola, incluso nel potere di amministrare (2266) • a ciascun socio amministratore • tipi: potere di formare; potere di esternare (è rapp. non

nuncius) • modifiche della rappresentanza: a conoscenza con mezzi

idonei, o prova conoscenza • idem per estinzione della rappresentanza • falsus procurator

- nota: regola generale (1398) [= resp. personale] - regola speciale: in mancanza di diversa disposizione

dell'atto costitutivo, la rappresentanza si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale (2266)

- dunque: rappresentanza sganciata dal potere di ammi-nistrare (cioè: può presumersi rappresentante anche il non amministratore)

- Ferrara: presunzione a tutela dei terzi (no se a cono-scenza); salvo meccanismo modificato dal contratto sociale = principi generali del falsus procurator (da portare a conoscenza con mezzi idonei, salvo cono-scienza)

amministratori: • diritti ed obblighi ex norme sul mandato • responsabilità solidale (irresponsabilità se no colpa) • principio della responsabilità:

- anche con amministrazione disgiuntiva (obbligo di controllare, veto)

- no responsabilità se no colpa - responsabilità verso la società* (ma azione ad ogni

socio) [* cioè la società che può agire vs. l’amministratore] • revoca:

- amministratore nominato nel contratto sociale: - no revoca senza giusta causa (unanimità, ma

anche giudizialmente da ogni socio) - no retribuzione, se non convenuta

- amministratore nominato con atto separato: - revocabile ex mandato all’unanimità* (così come

per nomina) [*cioè che non vi siano opposizioni] - retribuzione, salvo rinuncia

onere del rendiconto: • amministrazione a tutti i soci:

- no rendiconto (in senso tecnico) - ma inventario e valutazione beni per utili (all’una-

nimità) • amministrazione ad uno o più soci:

- approvazione rendiconto (inventario + valutazione) - comunicazione a chi non è amministratore:

- approvazione rendiconto (all’unanimità dei non amministratori)

- revoca giudiziale amministratori per giusta causa modificazioni del contratto sociale:

• consenso di tutti (2252) • anche per composizione personale (è contratto intuitus

personae = non liberamente trasferibile): - no cessione posizione o quota, senza consenso degli al-

tri - salva diversa clausola

• consenso anche tacito (es.: per operazioni sociali, ma possibile anche per oggetto sociale = non protesta + approvazione rendiconto)

• regola: unanimità, salvo patto contrario (2252) (maggio-ranza, particolare maggioranza) (terzo ex 2264 →1349)

• la clausola limitativa all’art.2252 va approvata a maggio-ranza di tutti i soci (no imposizione)

• modifica: giusto motivo di recesso per i dissenzienti • maggioranza: per capi (salvo patto contrario)

scioglimento del rapp. sociale limitatamente ad un socio: 1) morte:

• il rapporto non si trasmette agli eredi (intuitus persona-e)

• obbligo società: liquidare la quota agli eredi (2284) • condizioni dell'obbligo:

- che la società non deliberi lo scioglimento (gli eredi subentrano nella posizione del defunto: partecipa-zione società in liquidazione = no carattere personale)

- che la società non deliberi la sua continuazione con gli eredi:

- consenso unanime degli eredi - modificazione del contratto (per composizio-

ne personale) - anche dopo il termine di 6 mesi = nuovi soci

(conferimento = quota di liquidazione) • clausola: in caso di morte di un socio, la società prose-

gue con gli eredi del defunto - a carico dei soci superstiti (proposta irrevocabile) - eredi: facoltà di scelta (liquidazione o partecipazione

= opzione ex 1331) - silenzio eredi oltre il termine: liquidazione quota

• clausola su indicata anche nell'interesse dei soci super-stiti: - il socio assume l'obbligo che i suoi eredi

subentreranno nella sua partecipazione (cioè daranno il loro consenso) (obbligo che rientra nel patrimonio ereditario) - se gli eredi non aderiranno: risarcimento dei danni (cioè, possono rinunciare, salvo risarcimento)

• clausola di successione: - continuazione automatica della società con gli eredi - no volontà dei soci e degli eredi (soci per accettazio-

ne dell'eredità) - se ne deriva una responsabilità illimitata e solidale

per le obbligazioni sociali = difficoltà: - il debito riguarda il futuro: contro diritto

successorio e norme della società (dichiarazione di volontà per divenire socio a responsabilità illimitata)

- nullità della clausola - per conservarla: clausola con obbligo di conti-

nuazione a carico degli eredi (v. supra) • per gli eredi incapaci: autorizzazione del tribunale

(2294, per analogia) 2) recesso (2285):

• scioglimento parziale del rapporto sociale per volontà del socio

• cause: - giusta causa (effetto immediato)

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- società a tempo indeterminato o per tutta la vita (ef-fetto: dopo 3 mesi dalla comunicazione, salvo pre-avviso più lungo)

- altre ipotesi: ammesse dal contratto sociale (regola modalità e termini) (silenzio = effetto immediato)

• dichiarazione comunicata agli altri soci (anche ver-balmente)

• recesso annullato se i soci deliberano lo scioglimento anticipato della società

3) esclusione: • scioglimento parziale del rapporto sociale, indipen-

dentemente dalla volontà del socio estromesso • tipi:

- di diritto (socio fallito; liquidazione effettiva della quota ottenuta dai creditori ex 2270)

- per volontà (per l'interesse della società ad ottenere l'esecuzione coatta del conferimento o il risarcimento delle violazioni, oltre ai danni):

- gravi inadempienze (p.298 libro) - impossibilità di conferire quanto promesso - mutamenti dello stato personale

• impossibile: per scioglimento società o per recesso del socio

• deliberata a “maggioranza dei soci” (per capi): - effetti dopo 30 giorni da comunicazione - facoltà di ricorrere al tribunale

• se solo 2 soci: delibera il tribunale • effetti: estinzione del rapporto sociale (e potere di

amministrazione) liquidazione quota del socio defunto, receduto od escluso:

• scioglimento rapporto sociale = liquidazione quota, salvo mancato conferimento

• valore quota: situazione patrimoniale società nel giorno dello scioglimento - patrimonio maggiore del capitale: rimborso e residuo - patrimonio minore del capitale: perdita

• liquidazione: somma di denaro pagata entro 6 mesi dallo scioglimento (entro 3 mesi ex 2270)

• operazioni in corso: liquidazione provvisoria della quota • norme sulla liquidazione: non hanno carattere cogente

(modificabili dal contratto sociale) • obbligazioni sociali esistenti al giorno dello

scioglimento: il socio receduto, escluso o gli eredi, rispondono verso i terzi (salvo rivalsa verso i soci)

• scioglimento: a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (a pena di inopponibilità)

cause di scioglimento della società (2272): • cause:

- decorso termine - conseguimento oggetto o sopravvenuta impossibilità - volontà di tutti i soci - mancanza della pluralità dei soci (dopo 6 mesi) - altre cause previste dal contratto sociale

• operano di diritto (se controversia: ricorso all’AG, con sentenza di accertamento)

• società tacitamente prorogata a tempo indeterminato (2273): - attività successiva allo scioglimento (volontà di

sopprimere la causa di scioglimento e di prorogare) - ma la continuazione deve avvenire col consenso,

espresso o tacito, di tutti i soci (anche se le modifica-zioni sono rimesse alla maggioranza: la liquidazione è un diritto di ogni socio)

- infine, i soci possono sempre sopprimere lo sciogli-mento, eliminandone la causa

concetto di scioglimento: • non importa l'estinzione • si produce un cambiamento dello scopo: la “divisione”

del patrimonio sociale fra i soci (liquidazione)

• i soci sono liberi di ripristinare la vita normale della socie-tà

scopi e natura della liquidazione: • scopo liquidazione: rendere divisibile il patrimonio della

società: - conversione in denaro di tutti i beni sociali (salvo dispo-

sizione della divisione in natura ex 2283) - saldo dei debiti sociali

- somme dovute sui conferimenti - soci illimitatamente responsabili (2280)

• no liquidazione se: - non esistono beni da ripartire fra i soci - non esistono debiti sociali

effetti dello scioglimento: 1) sull'attività sociale:

• solo atti di liquidazione (conversione in denaro dei beni, depurazione dai debiti)

• liquidatori: no nuove operazioni sociali (in proprio e so-lidalmente, ex 2279)

• no nuove obbligazioni (salvo che i terzi ignorassero lo scioglimento, o mancata notizia con mezzi idonei)

• nuove operazioni: scopo di speculazione (no operazioni precedenti)

2) sugli organi della società: • cambiano gli organi sociali: liquidatori (2275 ss.) • compiti dei liquidatori [inventario – farsi dare il conto della

gestione – divieto: non distribuire utili prima di aver pagato i creditori sociali o accantonato le somme necessarie – obblighi degli amministratori (2276) (rendiconto eventuale)]

• modalità liquidazione: - liquidazione ex contratto - liquidazione ex volontà di tutti i soci - apprezzamento liquidatori (2278) (poteri amplissimi)

• nomina dei liquidatori - col consenso di tutti i soci - o dal Presidente del Tribunale

• revocabili da tutti i soci • revocabili dal tribunale per giusta causa (su domanda di

uno o più soci) 3) nei confronti dei soci:

• effetti sugli obblighi dei soci (2280): - se mancato conferimento: obbligo di eseguirlo solo se

i fondi risultino insufficienti al pagamento dei debiti sociali

- facoltà di rifiuto (con prova della sufficienza dei fon-di)

- ulteriori somme per responsabilità illimitata verso i creditori sociali

- insolvenza di un socio: ripartizione del debito fra gli altri

• effetti sui diritti dei soci: - restituzione del conferimento (rimborso) - restituzione dei beni conferiti per il semplice

godimento (nello stato in cui si trovano), salvo risarcimento danni al socio (se perito o deteriorato per colpa degli amministratori) (2281)

- partecipazione agli utili (nella misura stabilita) - ripartizione dell'attivo (2282)

- attivo residuo: rimborso dei conferimenti - eventuale eccedenza: ripartizione in proporzione

della parte di ciascuno nei guadagni (regole gua-dagni ex 2263)

- conferimenti non aventi per oggetto somme di denaro: valutazione o valore

- no restituzione per: servizio, credito, godimento dei beni (salvo capitalizzazione del godimento)

- ripartizione in natura: norme sulla divisione delle co-se comuni (2283)

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SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO Stipulazione e contenuto del contratto sociale:

• forma: atto pubblico o scrittura privata con firme auten-ticate da notaio (2296) [solo per l’iscrizione]

• contenuto (2295): - cognome, nome, domicilio, cittadinanza dei soci - ragione sociale - soci con amministrazione e rappresentanza - sede e sedi secondarie - oggetto sociale - conferimenti, valore e valutazione - prestazioni dei soci d'opera - modalità della ripartizione degli utili e quota di cia-

scun socio negli utili e nelle perdite - durata della società

• ragione sociale: - nome della società (nome di uno o più soci con l'indi-

cazione del rapporto sociale) - socio receduto o defunto:

- possibilità di conservazione, con il consenso del socio receduto o dei suoi eredi

- terzi: conoscenza degli effettivi soci dal pubblico registro

- necessità dell’aggiunta del nome di un socio effettivo: - si, per la lettera dell'art. 2292 - ma no, per l'analogia con la ditta derivata – que-

stione dibattuta (2565) • sede: sede della gestione sociale (organi amministrativi,

direttivi, uffici della società, e non necessariamente la sede dello stabilimento sociale)

• valore dei conferimenti: solo quelli di capitale (no conferimenti di servizi, o conferimenti del godimento di beni)

• non tutte le indicazioni sono egualmente necessarie pubblicazione del contratto sociale:

• iscrizione del contratto sociale sul registro delle imprese • obbligo di richiesta:

- agli amministratori - anche al notaio (se contratto per atto pubblico)

• termine: - 30 giorni dalla stipulazione - dopo:

- da ciascun socio a spese della società - o può far condannare gli amministratori a prov-

vedervi (2296) • sedi secondarie (2299) • cambiamenti degli elementi già pubblicati: devono

rendersi pubblici (modifiche del contratto sociale, modi-fiche statutarie) (iscrizione entro 30 gg.)

• obbligo della pubblicazione: - amministratori: durante la vita della società - liquidatori: dopo lo scioglimento

• obbligo di indicare negli atti della corrispondenza, la sede dell'ufficio del registro, della società ed il numero di iscrizione (pena sanzione amministrativa)

effetti del contratto sociale rispetto ai soci: • differenze rispetto la società semplice:

- il solito obbligo del conferimento - obbligo di non concorrenza (2301)

- no attività concorrente (per conto proprio o al-trui)

- no soci illimitatamente responsabili di società concorrente

- può essere espressamente escluso - non sussiste se non espressamente pattuito, quando

l’attività concorrente o la partecipazione a società concorrente “preesisteva” alla stipulazione del contratto

- responsabilità solidale ed illimitata:

- vale rispetto ai terzi - sussidiaria (la regola non vale in caso di fallimento

della società = fallimento dei soci = procedure concorsuali contemporanee)

- rapporti interni: i soci possono pattuire diversa-mente (diritto di regresso)

posizione dei creditori particolari del socio: • no liquidazione quota del loro debitore (2305) • la proroga della società non deve danneggiare il creditore

particolare (2307) [nota: snc è sempre a tempo det.]: - proroga a tempo indeterminato (e proroga tacita): il

creditore può chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota (23073)

- proroga a tempo determinato ed iscritta nel registro del-le imprese:

- creditore: opposizione entro 3 mesi dall'iscrizione - opposizione accolta: liquidazione entro 3 mesi

(prova dell’insufficienza dei beni del debitore) - proroga a tempo determinato non iscritta: idem proroga

tacita (opposizione sempre possibile) (dunque l'iscrizione è condizione di opponibilità ai creditori)

posizione dei creditori sociali: • escussione sui beni sociali • se insoddisfatti: escussione sui beni personali • intangibilità del capitale sociale:

- ripartizione somme fra soci soltanto per utili realmente conseguiti (23031)

- perdita: no distribuzione utili fino a ripristino o riduzione del capitale (23032)

- tenuta scritture contabili (2302) (inventario annuale) • amministratori che distribuiscono utili fittizi: sanzioni

penali amministrazione e rappresentanza:

• valgono le stesse regole della società semplice • in più gli amministratori:

- effettuano le pubblicazioni (2300) [v. modalità] - indicano negli atti della corrispondenza, la sede e l'uffi-

cio del registro - tengono le scritture contabili ex art. 2214 (2302) [norme

imprenditori individuali] • inosservanza degli obblighi:

- sanzione amministrativa (per i primi due) - sanzioni penali (224 l.fall.) (per l’ultimo)

• rappresentanza (2298): - l'amministratore con potere di rappresentanza può

compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale - la rappresentanza risulta dalle pubblicazioni effettuate - idem per le limitazioni - pubblicazioni a pena di inopponibilità ai terzi, salvo

prova conoscenza modificazioni dell'atto costitutivo:

• soggette alla unanimità dei consensi • forme di pubblicità sopra esaminate (iscrizione; deposito

copia autentica dell’eventuale deliberazione soci) • proroga della società:

- proroga a tempo indeterminato: - può avvenire anche tacitamente (2273) - non è possibile per l'iscrizione nel registro delle

imprese (occorre nuova scadenza determinata) (2295, n.9)

- diritto dei creditori particolari del socio di chiedere la liquidazione della quota (altrimenti non possi-bile)

- diritto di recesso socio: in ogni tempo, con preav-viso di almeno 3 mesi (23073)

- proroga a tempo determinato: - espressa - pubblicata

• riduzione del capitale sociale:

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- la legge si interessa della riduzione mediante “rimbor-so” ai soci delle quote pagate o mediante liberazione dall'obbligo di ulteriori versamenti (no riduzione per perdite) [mera operazione contabile = non pregiudica inte-ressi dei creditori]

- condizioni: - deliberazione iscritta - dopo 3 mesi dall'iscrizione - no opposizione di nessun creditore sociale,

anteriore all'iscrizione, entro il termine - tribunale: esecuzione previo idonea garanzia da parte

della società, nonostante l'opposizione (2306) - opposizione: anche verbale (può essere rimossa solo

dall'A.G.) - tale disciplina: per qualunque ipotesi di riduzione

(anche per scioglimento del rapporto sociale nei con-fronti di un socio)

scioglimento e liquidazione: • cause (2308):

- cause di scioglimento della società semplice - fallimento della società (commerciale) - provvedimento di liquidazione coatta amministrativa

• nomina dei liquidatori: - deliberazione dei soci o sentenza (ex 2275) - modalità: se il contratto non prevede o non vi sia

accordo soci, la liquidazione è fatta da uno o più liqui-datori

- iscrizione entro 30 giorni (a cura dei liquidatori) - idem per cambiamenti

• bilancio finale e piano di riparto: - redazione e sottoscrizione dei liquidatori - comunicazione ex raccomandata ai soci - se non sono impugnati entro 2 mesi = approvazione - se impugnazione: i liquidatori possono chiedere la se-

parazione delle questioni sulla “liquidazione” dalle questioni relative sulla “divisione”, alle quali possono restare estranei (2311)

- dunque: l'attività dei liquidatori non si esaurisce con la conversione in denaro dei beni sociali ed il paga-mento dei creditori, ma si estende alla proposta di un piano di riparto dell'attivo residuo fra i soci

• impugnativa: non è azione di annullamento, ma azione di rendimento dei conti o azione di divisione di beni comuni (se la contestazione investe sia il bilancio sia il riparto, i liquidatori possono chiedere la separazione del-le cause)

• approvazione del bilancio finale: - libera i liquidatori solo di fronte ai soci (23114) - no verso i terzi per danni (se vi è dolo o colpa) - divieto dei liquidatori di procedere a riparti fra soci

prima della soddisfazione dei creditori sociali o prima dell'accantonamento delle somme necessarie (penal-mente sanzionato)

cancellazione della società dal registro delle imprese: • approvazione del bilancio: liquidazione chiusa • liquidatori:

- chiedono la cancellazione della società - depositano le scritture contabili e i documenti, presso

persona designata dalla maggioranza (per 10 anni) • iscrizione della cancellazione:

- fine della società - fine della rappresentanza dei liquidatori - efficacia costitutiva (= formalità necessaria)

• creditori rimasti insoddisfatti: - si rivolgono ai liquidatori prima dell'iscrizione - i liquidatori chiedono le somme ai soci ex art. 2280 - ma dopo la cancellazione:

- devono agire verso i soci - eventualmente verso i liquidatori, se vi è loro

colpa (2312)

• eccezione: - no estinzione se vi sono beni sociali o debiti sociali

- residuo di beni sociali: condominio dei soci (i credi-tori possono chiedere il sequestro dei beni)

- residuo di obbligazioni sociali: responsabilità illi-mitata e solidale dei soci

- ripartizioni dei liquidatori contro il divieto: la società si estingue, salvo responsabilità penale dei liquidatori

- azioni giudiziali pendenti: no ostacolo (processo verso i singoli soci)

- sembra possibile il fallimento entro 1 anno dalla cancellazione della s.n.c. commerciale (idem per im-prenditore commerciale)

società in nome collettivo irregolare: • non iscritta nel registro delle imprese (2297) [nota: non

iscrizione delle modifiche: no irregolarità, ma inopponibilità ai terzi, salvo conoscenza]

• conseguenze: - indebolimento dell'autonomia patrimoniale (norme ex

società semplice) (es.: liquidazione quota) [riduzione capitale ex norme soc.semplice]

- presunzione della rappresentanza in ogni socio (se regolare, la rapprersentanza risulterebbe dalle pubbli-cazioni) - inopponibilità modifiche del contratto sociale (salva co-noscenza)

- ordinaria prescrizione decennale - no concordato e amministrazione controllata - sanzione amministrativa

• iscrizione successiva: fa venir meno l'irregolarità, salvi i diritti quesiti dai terzi

• società anomale: società che non possiedono i requisiti per l'iscrizione, tuttavia egualmente iscritte

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SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE Nozione (2313):

• soci accomandatari • soci accomandanti • quote di partecipazione = no azioni

ragione sociale: • no nome accomandanti nella ragione sociale • violazione divieto:

- consenso del socio accomandante (espresso o tacito) - responsabilità illimitata e solidale dell'accomandante - sanzione posta verso i terzi: non diventa accomanda-

tario - diritto di rivalsa - richiesta eliminazione del suo nome

• regola socio receduto o defunto divieto d'ingerenza degli accomandanti nell'amministraz.:

• accomandanti: no amministrazione della società, salvo certe condizioni ed entro limiti tassativamente stabiliti dalla legge (2320)

• è loro consentito solo: - trattare o concludere affari (con procura speciale per

singoli affari) - prestare la loro opera (sotto direzione amministratori) - dare autorizzazioni o pareri (per determinate opera-

zioni, nei casi stabiliti dall'atto costitutivo) • violazione divieto: responsabilità illimitata e solidale

verso i terzi (anche per obbligazioni che non derivano da atti da loro conclusi) (presunzione iuris et de iure)

• l'accomandante non diventa accomandatario: diritto di rivalsa

• l'accomandante può essere escluso dalla società (inge-renza = inadempimento contratto sociale)

• no divieto: per socio accomandante nominato amministratore provvisorio (per atti di ordinaria amministrazione, quando vengono meno tutti i soci accomandatari) amministrazione:

• regole della collettiva • solo per gli accomandatari • disgiuntamente (salva diversa disposizione nell'atto

costitutivo) • opposizione dell'accomandatario: decide la collettività

dei soci accomandatari con maggioranze determinate in base agli utili

• patti sull'amministrazione (v. supra - soc.semplice) • no amministrazione ad un estraneo (23182 – norma che

non vuole escludere l’accomandante, ma l’estraneo) • eccezione: amministratore provvisorio (2323) • nomina e revoca (2319):

- unanimità dei consensi degli accomandatari e maggio-ranza del capitale degli accomandanti

- giudizialmente: per giusta causa (anche dal singolo accomandante)

controllo degli accomandanti (limitati poteri): • no notizia dagli amministratori sullo svolgimento degli

affari sociali • no consultazione libri e documenti nel corso della ge-

stione • ma controllo alla fine (in ogni caso = no patti contrari):

- comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite

- controllo esattezza su libri e documenti • approvazione bilancio: sembra possibile, nel silenzio del

contratto sociale (non è concorso nell’amministrazione) • il contratto sociale può allargare i poteri di controllo

diritto degli accomandanti di trattenersi gli utili riscossi in buona fede (2321): • condizioni:

- bilancio regolarmente approvato - dal bilancio risultino gli utili

- riscossione utili - buona fede

• mancanza di una condizione: obbligo della restituzione • distribuzione utili fittizi: illecito degli amministratori

(risarcimento dei danni) trasferimento della quota dell'accomandante:

• dalla disciplina: no intuitus personae dell'accomandante • condizioni per il trasferimento:

- liberamente per causa di morte - consenso della maggioranza per atto tra vivi (2322) - maggioranza:

- calcolata in base al capitale sottoscritto - anche voto del socio che trasferisce la quota - no distinzione fra accomandanti e accomandatari

• atto costitutivo: può disporre diversamente (ma mai parte-cipazione accomandante come un'azione, ex 23132)

• usufrutto o pegno della quota dell'accomandante: stesse condizioni richieste per il trasferimento

venir meno di tutti gli accomandanti o accomandatari: • causa di scioglimento particolare [ipotesi particolare di esclu-

sione dell’unico accomandatario: pronuncia giudiziale – no mag-gioranza]

• non è immediato, ma rinviato alla scadenza del termine di 6 mesi (2323)

• mancanza accomandatari: - nomina amministratore provvisorio - per atti di ordinaria amministrazione - può essere accomandante o estraneo - amministratore provvisorio = non è accomandatario

• trasformazione in collettiva: - amministratore provvisorio:

- compie atti eccedenti l'ordinaria amministrazione - col consenso di tutti i soci

- la gestione prosegua oltre i 6 mesi (consenso di tutti) - gli accomandatari proseguono l'attività sociale, senza

sostituire entro i 6 mesi gli accomandanti modifiche statutarie:

• norme della società in nome collettivo: - modifiche del contratto (consenso di tutti i soci) - esclusione del socio (maggioranza di tutti i soci) - creditori particolari (in caso di proroga, hanno diritto di

chiedere la liquidazione della quota del socio) creditori insoddisfatti dopo l'estinzione della società: i

creditori sociali possono agire nei confronti degli accomandanti unicamente nei limiti della quota da essi percepita nella liquidazione (2324)

accomandita irregolare: • no iscrizione • applicazione art. 2297:

- creditori particolari: richiesta liquidazione quota - creditori sociali:

- azione contro i soci, senza necessità della preven-tiva escussione del patrimonio sociale

- anche verso gli accomandanti, ma entro i limiti del loro conferimento, salvo loro partecipazione alle operazioni sociali (anche nei casi autorizzati) [cioè non è un doppione]

• presunzione di rappresentanza: - a ciascun socio che agisce per la società - anche in giudizio - anche all'accomandante

• patti di rappresentanza: - rappresentanza ad alcuno dei soci - o patti che limitano i poteri - non sono opponibili, salvo conoscenza dei terzi

accomandita (regolare o irregolare) con un socio occulto: la qualità del socio dipende dagli elementi di prova (addotti da chi ne assuma l'esistenza)

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SOCIETÀ PER AZIONI: COSTITUZIONE caratteri distintivi della società per azioni:

1) responsabilità della società per le obbligazioni sociali: • no responsabilità dei soci verso i terzi • responsabilità della società solo con pluralità dei soci • unico azionista:

- responsabilità illimitata e sussidiaria - condizioni:

- proprietario di tutte le azioni (salvo intestazione fittizia, in frode alla legge, terzo mandatario del socio)

- insolvenza della società (responsabilità sussi-diaria = fideiussione ex lege)

- per i creditori sociali è sufficiente la prova dello stato di insolvenza della società

- il socio unico risponde soltanto delle obbligazioni sorte durante il periodo in cui ha posseduto l'intero pacchetto azionario

• onere della prova: a carico del creditore (difficoltà: non ha diritto di esaminare il libro dei soci = applica-zione in caso di fallimento della società)

2) organizzazione della società: • quote di partecipazione = azioni • un soggetto può possedere più azioni (quote) • oggettivazione della partecipazione sociale e agevola-

mento della trasmissione costituzione della società:

• la s.p.a. si costituisce per contratto (atto costitutivo + statuto)

• fasi: - stipulazione del cd. atto costitutivo (per atto pubblico)

[dunque: atto costitutivo � costituzione della società; cioè anche se il contratto è perfetto, la nascita della società è con-dizionata all’iscrizione]

- iscrizione nel registro delle imprese (entro 30 gg. da deposito presso notaio)

- no omologazione (l. 340/2000) • condizioni (v. infra):

- intera sottoscrizione del capitale sociale - versamento di almeno 3/10 dei conferimenti in denaro - esistenza delle autorizzazioni governative e delle altre

condizioni richieste dalle leggi speciali • modalità:

- costituzione simultanea (accorgimenti: p.373 libro) - costituzione successiva o per pubblica sottoscrizione:

- compilazione del programma e suo deposito: - i promotori (� fondatori) indicano le

principali disposizioni dell'atto costitutivo, l’oggetto, il capitale, etc. (con firme autenti-cate)

- indicano il termine di stipulazione - deposito presso un notaio, prima di renderlo

pubblico - adesione dei sottoscrittori e versamento dei con-

ferimenti: - mediante atto pubblico o scrittura privata

autenticata, n. azione, data autenticata - successivamente versano i 3/10 dei confe-

rimenti in denaro (entro 30 gg.) - convocazione dell'assemblea e deliberazioni

- i promotori convocano l'assemblea dei sot-toscrittori (assemblea costituente)

- l'assemblea accerta l'esistenza delle condi-zioni per la costituzione

- delibera sul contenuto dall'atto costitutivo - delibera sulla partecipazione sugli utili che i

promotori si sono riservati - nomina amministratori e sindaci

- non può variare il contenuto del programma, senza il consenso unanime dei sottoscrittori

- può integrare il programma almeno la metà dei sottoscrittori (a maggioranza di voti)

- stipulazione dell'atto costitutivo in senso stretto: - stipulazione dell'atto costitutivo - per atto pubblico

- se la società si costituisce: - i promotori devono essere rilevati dalle

obbligazioni assunte e rimborsati delle spese sostenute (se approvate dall'assemblea)

- eventuali utili (v. infra): - per atto costitutivo = non più del 10% e non

per più di 5 anni - per atto separato = nessun limite

- se la società non si costituisce: obbligazioni e spese sono a carico dei promotori (salva resp. penale - p.369 libro)

• atto costitutivo: - forma: atto pubblico (ricorda 2330) - contenuto (2328):

- cognome, nome, luogo, data di nascita, domicilio, cittadinanza dei soci ed eventuali promotori, non-ché il numero delle azioni sottoscritte da ognuno

- denominazione, sede, eventuali sedi secondarie - oggetto sociale - ammontare del capitale sottoscritto e versato - valore nominale ed il numero delle azioni, e se so-

no nominative o al portatore - valore dei crediti e dei beni conferiti in natura - norme secondo le quali gli utili devono essere ri-

partiti - partecipazione agli utili eventualmente accordata ai

promotori e soci fondatori - numero degli amministratori e i loro poteri,

indicando chi di essi ha la rappresentanza della so-cietà - numero dei componenti del collegio sindacale

- durata della società - importo globale, almeno approssimativo, delle

spese per la costituzione poste a carico della so-cietà • considerazioni (v. pag. 67 appunti)

limiti ai benefici dei promotori e dei soci fondatori: • speciale partecipazione agli utili netti:

- non superiore al 1/10 degli utili (nemmeno se spetta sia ai promotori sia ai fondatori)

- non deve durare più di 5 anni • limiti: valgono solo per i benefici pattuiti con l'atto costi-

tutivo (no per quelli concessi successivamente) • ratio: no sfruttamento della posizione di vantaggio (suc-

cessivamente delibera l'assemblea) condizioni per la costituzione della società:

• atto costitutivo (e suo contenuto) • integrale sottoscrizione del capitale sociale:

- capitale sociale: sottoscritto per intero - vietate le sottoscrizioni simulate o condizionate

• versamento dei 3/10: - ratio: disponibilità e garanzia per esazione dei decimi

residui - presso un istituto di credito - divieto al versante del ritiro, salvo partecipazione inva-

lida o contratto sociale nullo o caduco - restituzione se entro 1 anno dal deposito la società non

sia stata iscritta - ritiro somme da parte degli amministratori dopo

l'iscrizione (l'istituto di credito che violi questa disposi-zione ne risponde nei confronti della società e dei terzi)

- obbligo versamento 3/10: solo per conferimenti in denaro - azioni corrispondenti ai conferimenti di beni in natura o

di crediti: integralmente liberate - eventuale sovrapprezzo (versamento di una somma in

aggiunta a quella corrispondente al valore nominale del-

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le azioni): versato per intero (non costituisce capitale sociale, ma rientra nel patrimonio della società)

• relazione giurata di stima: - a carico di chi effettua conferimenti di beni in natura

(in proprietà o in godimento capitalizzato) o di crediti - da un esperto designato dal presidente del tribunale - contenuto:

- descrizione, valore e criteri di valutazione dei beni o dei crediti conferiti

- attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale delle azioni emesse (aumentato dell'eventuale sovrapprezzo)

- controllo degli amministratori e dei sindaci: - entro 6 mesi - “revisione” stima se fondati motivi (in via giudi-

ziaria in contraddittorio del socio) - se dalla revisione = valore inferiore di oltre 1/5:

- riduzione proporzionale del capitale (annullando azioni scoperte) [v. nota 6 pag. 383] (= modifica-zione in danno della società)

- ma, facoltà del socio: - può versare la differenza in denaro - può recedere dalla società

- facoltà entro termine fissato dagli amministratori (decorso il termine, la società acquisisce il diritto di mantenere il bene per il valore accertato, e procederà alla riduzione)

- prima del controllo: conferimenti in natura inalienabi-li e depositati presso la società (2343)

- regola: il conferimento deve farsi in denaro (se non è diversamente stabilito dall'atto costitutivo) = no e-lusione disciplina (2342) [dunque: solo conferimenti in natura indicati nell’atto costitutivo]

- no perizia = rimane l'obbligo del controllo (ma no temperamenti a favore del conferente)

- conferimento di crediti ≠ liberazione delle azioni me-diante compensazione del debito da conferimento con un preesistente credito del socio verso la società (no in sede di sottoscrizione; si in caso di aumento del capitale o di richiesta conferimenti non versati)

• stima per gli acquisti di beni o di crediti dei fondatori, soci, amministratori [2 anni successivi – oltre 1/10 – autoriz-zazione Ass. Ord. – deposito relazione giurata di stima presso sede 15 gg.]

• autorizzazioni governative (es.: Banca d'Italia) • omologazione:

- omologazione abrogata ex l. 340/2000 - pubblicazione b.u.s.a.r.l. abrogata ex l. 340/2000

• iscrizione (entro 30 gg.): - perfeziona il contratto (rectius: dà vita alla società) - acquista la personalità giuridica (2331) - solo dopo gli amministratori possono ritirare i decimi

versati dai soci (23292) - emissione e vendita delle azioni prima dell'iscrizione:

sono nulle - nota: attraverso tale norma, il legislatore vuole sottolineare

gli “effetti costitutivi dell’iscrizione” per le società per azioni: infatti prima che sia stato adempiuto tale obbligo, la società non ha le caratteristiche proprie di una società per azioni, in particolare non vi può essere responsabilità limitata [v. 2325] dei soci ed il capitale non può ancora essere suddiviso in azioni. L’inesistenza della società giustifica il fatto che la società non può essere considerata responsabile degli impegni assunti in suo nome (ricorda: società � contratto) conseguenze della mancata iscrizione:

• prima dell'iscrizione: effetti preliminari (versamento dei 3/10)

• mancata iscrizione per un certo tempo: - mancato deposito presso ufficio del registro entro il

termine prescritto (30 gg.): - sanzione amministrativa (2626)

- diritto di ciascun socio di provvedere al deposito (a spese della società)

- diritto di far condannare gli amministratori ad eseguirlo (azione esercitata in proprio)

- mancata iscrizione oltre 1 anno dal versamento dei decimi: il contratto si estingue (23293) [restituzione ai sottoscrittori dei decimi versati]

attività svolta per la società non iscritta: • uno o più soci agiscono di fatto (2331):

- responsabilità illimitata e solidale - i singoli soci non rispondono - eccezione: spese previste per la costituzione - una volta sorta = valgono regole rappresentanza =

attività svolta per la società (ma persiste la responsabilità di coloro che hanno agito, salvo spese previste per costituzione – v. nota 3 p. 390 libro)

• operazioni sociali conferite ed autorizzate dai soci [cioè no iscrizione, ma i soci eseguono i conferimenti ed autorizzano il compimento di operazioni sociali]: - alcuni: s.p.a. irregolare (semplice autonomia patrimo-

niale) - Ferrara: insostenibile, perché il contratto è inefficace,

ma altro tipo di società • nullità emissione e vendita delle azioni (il capitale non

può ancora essere suddiviso in azioni) (23313) nullità della società:

• particolare disciplina ex articolo 2332 • si applica dopo l'iscrizione della società (solo per società

iscritte) • prima: disciplina generale (nullità della società con sem-

plice autonomia patrimoniale) • cause di nullità:

- mancanza atto costitutivo [mancanza consenso] - mancanza forma (atto pubblico) [mancanza forma] - illiceità o contrarietà all'ordine pubblico dell'oggetto so-

ciale - mancanza di ogni indicazione su: denominazione,

conferimenti, ammontare del capitale sottoscritto, og-getto sociale (ma è sufficiente desumere)

- inosservanza versamento 3/10 [causa estrinseca] - incapacità di tutti i soci fondatori - mancanza della pluralità dei fondatori

• efficacia ex nunc (cioè: la dichiarazione di nullità non pregiudica gli atti compiuti in nome della società)

• i soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a soddisfazione creditori sociali

• la sentenza nomina i liquidatori (= causa di scioglimento) • no nullità se causa eliminata da modificazione dell'atto

costitutivo (iscritta) (no rinnovo perché l'atto costitutivo non è inesistente) (anche in corso di causa) (Ferrara: in tutti i casi = favor societatis)

• considerazioni: - con l'iscrizione la società sorge in ogni caso - le cause di nullità operano sia nei rapporti interni sia nei

rapporti esterni come “cause di scioglimento” nullità od annullabilità della “singola partecipazione”

sociale (dopo l’iscrizione): solo diritto del socio alla liquidazione della quota (= forma di recesso, cioè una cessazione ex nunc della partecipazione sociale per volontà del socio, anche se in via giudiziaria)

altre manchevolezze dell'atto costitutivo: • capitale inferiore a € 100.000 • no sede • impossibilità oggetto sociale • no durata della società • no organo amministrativo o organo sindacale • effetti: se l'assemblea non riesce a provvedervi, si ha

scioglimento della società (per impossibilità di funzio-namento dell'assemblea ex articolo 2448 n. 3)

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SOCIETÀ PER AZIONI: AZIONI partecipazioni azionarie:

• uguale valore (valore nominale) • indivisibili • più titolari di una stessa azione (comunione):

- i condomini devono restare in comunione - responsabili in solido per i conferimenti non effettuati - ciascuno ha rappresentanza passiva e recettizia (basta

comunicazione ad uno solo di loro) - rappresentante comune (esercizio dei diritti) - opponibilità regime di comunione legale dei coniugi:

- evidenziato all'atto dell'acquisto delle azioni - entrambi siano iscritti nel libro dei soci

• se azioni rappresentate da un titolo circolante: - certificato azionario (unico documento che raggruppa

le azioni) - eccezionalmente: l'assemblea straordinaria può deli-

berare che non si distribuiscano i titoli delle azioni titoli azionari:

• natura: - quota prestabilita del capitale sociale - attesta la qualità di socio (funzione di legittimazione e

di trasferimento) - circolano liberamente con le forme dei titoli di

credito, ma non sono titoli di credito: - non letterale (es.: riduzione) - non autonomo (si legami con precedenti posses-

sori) (es.: azione dichiarata estinta) - non astratto (causale = si legami con rapporto

principale) (se no conferimenti-causa: allora il nuovo possessore deve versarli)

- trasferimento: - fenomeno “cessione del contratto” (l'acquirente

subentra nella posizione del suo dante causa) - tutela del possesso di buona fede: limitata alla

titolarità dell'azione e non al contenuto del rapporto sociale

• contenuto azioni: - denominazione, sede e durata della società - data atto costitutivo e iscrizione, ufficio del registro - valore nominale e ammontare del capitale sociale - versamenti parziali su azioni non interamente liberate - diritti ed obblighi particolari - sottoscritte da uno degli amministratori - note:

- se manca una delle indicazioni prescritte: azione nulla se vi è incertezza assoluta sul suo contenu-to

- idem per i certificati provvisori (consegnati ai soci in attesa dell'emissione delle azioni)

- mancanza o falsità della sottoscrizione: nullità - sottoscrizione prodotta meccanicamente: origi-

nale depositato presso l'ufficio del registro - nullità del titolo = no inesistenza della

partecipazione (ma diritto al socio di ottenere un nuovo titolo)

obblighi collegati alle azioni: • esecuzione dei versamenti (ovvio per conf. in denaro)

- misura ed epoca fissate dagli amministratori - eventuale termine: nell'interesse della società (può

chiedere il versamento immediato) • obblighi accessori in relazione a speciali categorie di

azioni • azionista moroso (inadempimento al versamento dei

decimi = esecuzione coattiva privata = vendita di auto-rità delle azioni): - diffida da pubblicarsi su G.U. - dopo 15 giorni: vendita delle azioni (a rischio e per

conto dell'azionista)

- se insufficiente: diritto della società alla parte mancante e ai danni

- se la vendita è impossibile: - la società può dichiarare “decaduto” l'azionista - trattiene i decimi riscossi, salvo il diritto ai danni - dichiarazione di decadenza = appropriazione della

partecipazione da parte della società - azioni rimesse in circolazione entro l'anno di eser-

cizio - se impossibile: estinzione (con diminuzione di ca-

pitale sociale) • effetti del trasferimento sull'obbligo dei versamenti:

- chi trasferisce diventa debitore in solido con l'acquirente (non si libera dall'obbligo di corrispondere i versamenti dovuti)

- limitazioni: - solo dopo aver agito inutilmente sul possessore

(specie di garante) - la responsabilità decade dopo 3 anni

diritti dell'azionista: • diritto agli utili ed al rimborso (alla fine della società) • diritto di opzione (2441), diritto di recesso (2437) • diritto di partecipare all'amministrazione della società:

- intervenire all'assemblea - partecipare alla discussione - dal verbale un riassunto delle dichiarazioni - impugnazione delibere contro legge o atto costitutivo - stimolare il controllo del collegio sindacale - far accertare lo scioglimento della società - chiedere la nomina o la revoca dei liquidatori - diritti della minoranza (concessi ad una certa aliquota di

capitale sociale) - diritto di voto:

- spetta a ciascuna azione - tanti voti quante sono le azioni - sospeso per il socio in mora con i versamenti

(2344) - escluso:

- soci amministratori (su delibere riguardanti la loro responsabilità)

- soci in conflitto di interessi (per conto proprio o di terzi) (vincolo, più che esclusione)

- società controllata (nell'assemblea della società controllante)

- violazione dell'obbligo di comunicazione delle partecipazioni superiori al 2% del capitale in società con azioni quotate

- altre ipotesi previste da leggi speciali - partecipazioni reciproche tra società quo-

tate eccedenti dette percentuali - all’intera partecipazione della società

che, nell’ipotesi precedente, abbia omes-so di alienare le partecipazioni eccedenti la percentuale (o ad entrambe le società)

sindacati azionari: • patti per svolgere un'azione comune a tutela di interessi

sociali (amministrazione, gestione, voto, etc.) (� dai sin-dacati di blocco, su circolazione azioni)

• di regola, esercizio per mezzo del voto (ma non solo; ad es.: denunzia al collegio sindacale ex 2408; denunzia all’AG ex 2409)

• conseguenze nella società: - irrilevante - non impugnabile, se no conflitto di interessi (si sottrae il

voto in conflitto) • conseguenze nei rapporti interni tra azionisti:

- presupposto: validità del patto - risarcimento dei danni (per voto difforme) - no richiesta di esecuzione coattiva in forma specifica

(libertà di voto) - no impugnazione della delibera

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• questione della validità dei sindacati di voto: - prima: giurisprudenza e dottrina = nullità - dopo: ammissibili, solo entro forti limitazioni (es.:

unanimità del voto all'interno del sindacato) - Ferrara:

- libertà di perseguire un proprio interesse personale = vantaggioso associarsi ad altri (salvo conflitto di interessi)

- alcune leggi ne fanno esplicito riferimento - normale nella prassi (di regola gli amministratori

considerano i suggerimenti degli azionisti con in-fluenza dominante)

- vero problema: efficacia del patto - soluzione (v. p. 418 libro):

- ordine pubblico - interessi delle società - conflitto di interessi - in questi casi: esimente per il socio che non

si conforma alla volontà del sindacato - responsabilità dell'amministratore che

esegue l'input del sindacato valutazione unitaria della partecipazione:

• ai fini del voto • casi in cui certi diritti siano attribuiti ad una certa aliquo-

ta di capitale sociale: - 1/20 (diritto di denunzia al collegio sindacale) - 1/10 (denuncia al tribunale ex art. 2409) - 1/5 (convocazione dell'assemblea; impedire la

rinunzia all'azione di responsabilità contro gli amministratori)

- pacchetto azionario di controllo azioni speciali:

[diritti diseguali ex atto costitutivo o ex modifiche; altri obblighi soltanto ex atto costitutivo] • azioni privilegiate:

- prelazione nella suddivisione utili e rimborso - divieto del patto Leonino (2265) - se azioni create dall'assemblea: principio dell'ugua-

glianza tra i soci • azioni a voto plurimo:

- più di un voto - oggi: vietate dalla legge

• azioni a voto limitato: - voto limitato alle sole assemblee straordinarie - privilegio negli utili e rimborso - non possono superare 1/2 del capitale sociale

• azioni di risparmio: - privilegiate (no + ½ cap. soc.) - no diritto di voto - no intervento in assemblea - no richiesta convocazione assemblea - solo per s.p.a. quotate in borsa (v. soc. quotate)

• azioni di godimento: - attribuite ai possessori di azioni rimborsate a seguito

di riduzione del capitale sociale - a tutela dei diritti residui:

- valore effettivo ≠ valore nominale (rimborso al va-lore nominale)

- ripartizione utili e liquidazione dopo rimborso agli altri soci

- attribuiscono qualità di socio: - cioè anche altri diritti - tranne quello di voto, o quelli che dipendono dal

possesso di una certa aliquota di capitale sociale (poiché non rappresentano capitale sociale)

• azioni a favore dei prestatori di lavoro: - impiego di utili per attribuire eccezionalmente azioni

gratuite ai prestatori di lavoro (dipendenti) - aumento di capitale sociale - no diritto di opzione

- possono essere imposte particolari forme e restrizioni (es.: no diritto di voto) (senza alcun privilegio – azioni a titolo gratuito)

• azioni con prestazioni accessorie: - prestazioni non solo in denaro (crediti; beni in

proprietà), ma in più altre prestazioni in: cose, lavoro, finanziamenti

- compenso particolare (oltre ai normali diritti economici del socio)

- previste solo dall'atto costitutivo - nominative - non trasferibili, senza consenso degli amministratori - obblighi connessi: modificabili solo col consenso di tut-

ti i soci (unanimità) usufrutto e pegno di azioni (pag. 77 appunti) (p. 426 libro) diritto di opzione dell'azionista in regime di comunione

legale (pag. 77 appunti) (p. 431 libro) circolazione delle azioni:

• nominative o al portatore • nominative se:

- espressamente stabilito dall'atto costitutivo - non interamente liberate - limitazioni al trasferimento di azioni

• oggi: nominatività obbligatoria delle azioni delle società con sede nello stato

• unica ipotesi di azione al portatore: azioni di risparmio (trasferimento = semplice consegna) (nota: warrants, ma è solo titolo circolante) [se non sono stati emessi titoli azionari, il trasferimento delle azioni al portatore ed i vincoli sulle azioni av-vengono mediante annotazione nel libro dei soci]

• formalità delle azioni nominative: - duplice intestazione: titolo e libro dei soci - trasferimento: consegna del titolo + annotazione sia sul

titolo, sia sul libro dei soci (a cura degli amministratori) - formalità compiute anche separatamente

• annotazione sul titolo: girata (rectius: trasferimento me-diante girata) - efficace tra le parti e verso i terzi (il titolo può circolare) - fatta dall'intestatario - datata - deve contenere l'indicazione del giratario - se non è interamente liberata, sottoscritta anche dal gira-

tario - autenticata da un notaio o agente di cambio o agenzia di

credito autorizzata (pena nullità per mancanza di forma) • iscrizione nel libro dei soci:

- opponibilità alla società (serve per far valere i propri di-ritti di socio)

- diritto del girario (se + sono le girate = serie continua ed ininterrotta) (p. 436 libro)

- se non iscritto: il possessore comunque ha diritto di in-tervenire in assemblea e di esigere gli utili (l. 1745 5/1962)

limitazioni all'alienazione delle azioni: • casi di inalienabilità:

- conferimenti in natura (durante il periodo di controllo delle valutazioni)

- azioni con prestazioni accessorie (soltanto col consenso degli amministratori)

- vincoli posti dall'atto costitutivo ex art. 2355, ma: - no per atti mortis causa (vincoli soltanto per atti

inter vivos) - no limitazioni all'esecuzione forzata vs. socio

moroso (la società non può sottrarre la garanzia ai cre-ditori) - alienazione: non può essere mai vietata in modo assolu-

to, nemmeno temporaneamente, ma solo limitata • clausola di gradimento:

- alienazione delle azioni con approvazione del consiglio d'amministrazione o dell'assemblea

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- suprema corte: no validità delle clausole che non sta-biliscono i criteri obiettivi per cui concedere il gradi-mento (= necessità di motivazione)

- inefficaci le clausole che subordinano gli effetti del trasferimento delle azioni al “mero gradimento” di or-gani sociali (rimangono dubbi)

- incompatibile con la quotazione in borsa dei titoli a-zionari

• clausola di prelazione: - l'alienante deve offrire le azioni agli altri soci, che

possono acquistare alle stesse condizioni (parità di prezzo) offerte da chi si sia dichiarato disposto all'ac-quisto

- se manca: diritto di riscatto • clausola di riscatto:

- il trasferimento deve avvenire a favore di determinate categorie di persone

- se collegata alla morte del socio: dubbi di liceità in re-lazione al divieto dei patti successori

• limiti convenzionali: - limiti assunti contrattualmente dai soci (es.: sindacati

di blocco) - efficacia inter partes (inopponibile alla società) - violazione: diritto al risarcimento dei danni

divieti relativi alle azioni: • divieto di emettere azioni per somme inferiori al loro

valore nominale: - per non creare un capitale apparente - l'emissione non è nulla, ma nullo è il patto relativo al

pagamento della somma inferiore (i soci possono essere costretti al versamento della differenza)

• divieto di fare conferimenti in natura: - se non è previsto dall'atto costitutivo - in caso contrario il bene va sostituito con la somma di

denaro dovuta • divieto per la società di sottoscrizione delle proprie

azioni: - è assolutamente vietato (né per costituzione, né per

aumento) - il capitale deve corrispondere a reali conferimenti - violazione: la legge imputa direttamente la sottoscri-

zione ai promotori e ai soci fondatori (in caso di au-mento di capitale: agli amministratori) (salvo chi pro-va di non essere in colpa)

- idem se il sottoscrittore è un terzo in nome proprio, ma per conto della società (ma promotori, soci fonda-tori, amministratori, sono responsabili in solido)

acquisto delle proprie azioni (2357): • le azioni sono già state sottoscritte da altri, ma:

- se non sono già state liberate: situazione di cui sopra - acquisto = rimborso all'azionista: si ha di fatto una

riduzione di capitale, senza rispettare le forme pre-scritte (avviso – iscrizione – esecuzione – opposizione – limiti)

- danno ai creditori (le azioni hanno valore nominale, ma di fatto valgono zero)

• condizioni: - acquisto nei limiti degli utili distribuibili e delle

riserve disponibili (non deve intaccare il capitale o le riserve indisponibili)

- azioni interamente liberate (no confusione tra creditore e debitore; no favoritismi verso alcuni soci, liberandoli dall'obbligo di corrispondere i versamenti ancora dovuti)

- acquisto autorizzato dall'assemblea ordinaria (indica: modalità, n. massimo, corrispettivo max & min, du-rata autorizzazione – max 18 mesi)

- no valore nominale delle azioni acquistate oltre 1/10 parte del capitale sociale (si contano anche le azioni delle società controllate) o in violazione di altre con-

dizioni [obbligo di alienazione delle azioni illegittimamente acquistate, cioè in violazione di uno dei limiti o condizioni fis-sate]:

- il di più = no nullità, ma obbligo di alienazione en-tro 1 anno

- in mancanza: annullamento e riduzione - inerzia assemblea: amministratori o sindaci

chiedono che la riduzione sia disposta dal tribunale, ex 24462 (decreto iscritto)

- nota: no rimborso socio (è una riduzione nominale del capitale)

- iscritta al passivo una “riserva indisponibile” di pari importo (a correzione dell’iscrizione all’attivo di bi-lancio delle azioni proprie possedute dalla società)

- acquisti fatti per interposta persona o società fiduciaria: stessa disciplina (= no elusione)

• società quotata: acquisto alla chiamata di chiusura (con OPA � art.132 d.lgs 58/98 - no per azioni possedute da dipendenti)

casi particolari di acquisto di proprie azioni (2357 bis): • acquisto per riduzione di capitale (mediante riscatto e

annullamento delle azioni) • acquisto a titolo gratuito e per azioni interamente liberate

(rimane il limite della 1/10 parte) • acquisto per successione universale o per fusione (estesa

anche alla scissione): anche azioni non interamente liberate (rimane il limite della 1/10 parte)

• acquisto per esecuzione forzata verso socio inadempiente: solo per azioni interamente liberate (rimane il limite della 1/10 parte) [no inadempimento dai conferimenti: le azioni devo-no essere interamente liberate]

• in caso di eccedenza della 1/10 parte: applicazione art.2357 (ma entro 3 anni � alienazione; se impossibile alienarle = annullamento)

regime delle proprie azioni possedute dalla società: • diritto agli utili e diritto di opzione: attribuiti proporzio-

nalmente alle altre azioni • diritto di voto: sospeso • le azioni sono computate nel capitale:

- per calcolo quote richieste per le delibere della società - per calcolo entità degli utili da accantonare a riserva

• rimessa in circolazione: gli amministratori necessitano dell'autorizzazione dell'assemblea - equivale ad aumento del capitale - no diritto di opzione (solo per azioni di nuova emissio-

ne) prestiti per l'acquisto delle proprie azioni e le garanzie con

queste costituite: • divieto di prestiti e di garanzie per l'acquisto o sottoscri-

zione delle proprie azioni • divieto di accettare le proprie azioni in garanzia • violazione: nullità del contratto o delle delibere • no divieti per favorire l'acquisto di azioni da parte dei

dipendenti o delle società controllate o controllanti (se le somme impiegate in prestito o in garanzia restano nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili)

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ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI assemblea come organo della società:

• riunione dei soci con l'intento di manifestare la volontà sociale

• necessità della convocazione (a meno che non partecipi-no tutti i soci)

• deliberazione presa “a maggioranza del capitale” inter-venuto in assemblea

• ciascuna assemblea può revocare delibere precedenti limiti ai poteri dell'assemblea:

• l'assemblea è tenuta a rispettare: - norme essenziali alla struttura e al tipo di società - norme inderogabili per il funzionamento (anche quel-

le derogabili se non sono state derogate) - norme poste a difesa dei creditori sociali e dei singoli

azionisti (cd. diritti individuali del socio): parità di trattamento (in proporzione alle azioni possedute)

• il socio può consentire una disparità di trattamento solo per diritti disponibili (es.: utili, quota liquidazione, voto)

• sono “indisponibili”: diritto di intervenire in assemblea, di impugnazione, di recesso (almeno finché non siano maturati)

• oggetto sociale: non costituisce un limite per l'assemblea (capacità generale)

• unico caso in cui l'interesse sociale è valutabile dal giudice per decidere sulla legittimità di una deliberazio-ne: diritto di opzione ex 2441 (può essere escluso o limitato quando l'interesse della società lo esige � inte-resse concreto) (per il resto, l’assemblea valuta l’interesse sociale con apprezzamento discrezionale e insindacabile) • limite della veridicità e correttezza in ordine alle valuta-zioni di bilancio

convocazione dell'assemblea: • valutazione discrezionale del consiglio di amministra-

zione o della stessa assemblea • convocazione obbligatoria per gli amministratori:

- approvazione bilancio - se no maggioranza degli amministratori - se il collegio sindacale non è completo (contando an-

che i supplenti) - capitale diminuito di oltre 1/3 per perdite - fatto che determina lo scioglimento della società - su domanda di tanti soci che rappresentino almeno 1/5

del capitale sociale (nella domanda gli argomenti da trattare)

- per alienare o annullare azioni proprie illegittimamen-te acquistate o mantenute

• convocazione obbligatoria per i sindaci: - se gli amministratori non convocano l'assemblea ob-

bligatoria - se mancano tutti gli amministratori o l'amm. unico - per denunzia di fatti censurabili presentata da almeno

1/20 del capitale sociale (se fondata e vi sia urgenza) • presidente del tribunale: se ricorso di almeno 1/5 del

capitale sociale (dopo che amministratori e sindaci non abbiano dato corso alla richiesta)

• tribunale collegialmente: per denunzia di “gravi irregolarità” da parte 1/10 del capitale o su richiesta del PM (2409)

• amministratore giudiziario (2409) • liquidatori (durante lo stato di liquidazione)

formalità di convocazione: • pubblicata sulla GU almeno 15 gg. prima • l'atto costitutivo può prevedere altre forme di pubblicità • avviso: giorno, ora, luogo e ordine del giorno • l'assemblea non può deliberare su argomenti diversi,

tranne integrazione legale dell'ordine del giorno (azioni di responsabilità verso amministratori e sindaci in sede

di discussione del bilancio) (anche deliberazioni conse-quenziali o accessorie all’ordine del giorno)

• seconda convocazione: entro 30 gg. dalla prima, con stes-se formalità (ma pubblicazione entro 8 giorni dalla prima)

• terza convocazione: per società quotate in borsa • eventuali ulteriori formalità per:

- approvazione del bilancio (deposito bilancio e relazioni) - riduzione di capitale (ragioni e modalità) - diminuzione del capitale di oltre 1/3 in seguito a perdite

(deposito relazione amministratori e osservazioni sinda-ci)

- scissione e fusione (progetto + deposito documenti) rinvio dell'adunanza:

• può chiedere il rinvio: 1/3 del capitale rappresentato nel-l'assemblea

• per non essere sufficientemente informato • una sola volta per lo stesso oggetto • non può superare 3 giorni • importa un'incompetenza temporanea dell'assemblea • la nuova riunione è prosecuzione della precedente

assemblee totalitarie: • rappresentato l'intero capitale sociale (tutte le azioni con

diritto di voto), con l’intervento di tutti gli amministratori e i sindaci

• competenza generale (si estende su qualsiasi argomento) • precaria: cessa se qualcuno fa opposizione (rinvio per un

congruo termine) • se vi è stata regolare convocazione: quanto detto vale per

le materie che non figurano nell'ordine del giorno • opposizione:

- immediatamente - solo se non sufficientemente informato - insindacabile

• deliberazione adottata all'unanimità: valida anche in assenza degli amministratori o sindaci (anche se questi abbiano fatto opposizione)

competenza dell'assemblea: [l’assemblea è unica in sede ordinaria o in sede straordinaria]

• assemblea ordinaria: competenza generale; in particolare: - approva il bilancio - nomina amministratori, sindaci, presidente del collegio

sindacale - delibera su responsabilità amministratori e sindaci, e lo-

ro revoca - determina compenso sindaci e amministratori (se manca

nell'atto costitutivo) - delibera su altri oggetti attinenti alla gestione della so-

cietà: - riservati dall'atto costitutivo - sottoposti dagli amministratori

- eccezionalmente: delibera riduzione di capitale sociale, se obbligatoria per legge, in sede di approvazione del bilancio (per perdite oltre 1/3 capitale sociale nominale)

• assemblea straordinaria: - modificazioni dell'atto costitutivo - emissione di obbligazioni - nomina, revoca, poteri dei liquidatori - non emissione di titoli azionari (aumento di capitale) - proposta di concordato preventivo e di ammissione alla

procedura di amministrazione controllata - competenza ex atto costitutivo

maggioranze richieste per le deliberazioni: • assemblea ordinaria in prima convocazione:

- quorum costitutivo: 1/2 del capitale sociale [no azioni senza voto o a voto limitato; si azioni possedute dalla società (no per delibera); si azioni di chi è in conflitto di interessi (no per delibera); cioè si conteggiano tutte le azioni con diritto di voto, anche se poi non possono votare]

- quorum deliberativo: maggioranza assoluta delle azioni presenti

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• assemblea ordinaria in seconda convocazione: - quorum costitutivo: non necessita (salvo diversa

disposizione dell'atto costitutivo) - quorum deliberativo: maggioranza assoluta delle

azioni intervenute (azione di responsabilità degli amministratori e sindaci: no voti contrari di 1/5 del capitale)

• assemblea straordinaria in prima convocazione: - quorum costitutivo: non previsto - quorum deliberativo: maggioranza di tutte le azioni

con diritto di voto (+1/2) (società quotate: più dei 2/3) • assemblea straordinaria in seconda convocazione:

- 1/2 del capitale, per: - cambiamento oggetto sociale - trasformazione - trasferimento sede all'estero - scioglimento anticipato - emissione azioni “privilegiate” - aumento capitale con limitazione o esclusione

del diritto di opzione - per tutte le altre delibere: più di 1/3 del capitale

• assemblea di terza convocazione: - quorum costitutivo:

- più di 1/5 del capitale sociale - più di 1/3 ex 23694 - ma 24415

- quorum deliberativo: almeno 2/3 chi può intervenire nelle assemblee:

• tutti gli azionisti (se hanno depositato le azioni almeno 5 giorni prima, anche a chi non è ancora iscritto nel libro dei soci); diritto d'intervento legato al diritto di voto - mancando quest'ultimo, manca anche il primo, salvo

diversa disposizione - ha diritto di voto: l'usufruttuario, il creditore pignora-

tizio, il sequestratario delle azioni • rappresentanza in assemblea (2372):

- può essere vietata o limitata dall'atto costitutivo - per iscritto - non può essere in bianco - limitata ad una singola assemblea - non può rappresentare più di 10 soci, a prescindere

dal capitale sociale posseduto (50, 100, 200) - no agli amministratori, sindaci, dipendenti, istituti di

credito, società controllate - divieto rappresentante = voto nullo - delega nulla se:

- non indica assemblea - non indica il rappresentante

- i divieti non si applicano: - alla rappresentanza necessaria - alla rappresentanza derivante da un rapporto di-

verso dal mandato • altri soggetti con diritto di intervento:

- amministratori - sindaci - estranei:

- rappresentante comune degli obbligazionisti - rappresentante comune delle azioni di risparmio - consulenti o legali - il notaio (nelle assemblee straordinarie solo lui

può redigere il verbale) limite al voto in caso di conflitto di interessi:

• il socio non può votare • in realtà, il socio in conflitto di interessi può votare, ma

la delibera è impugnabile se: - conflitto di interessi - la delibera può recare danno patrimoniale alla società - la delibera cede alla “prova di resistenza”

• in presenza dei requisiti, la legge presume iuris et de iure il perseguimento dell'interesse extrasociale (interesse pree-sistente)

• il conflitto di interessi esclude il diritto di voto solo in un caso: - no voto agli amministratori e sindaci nelle deliberazioni

sulla loro responsabilità - il voto è nullo, e la delibera è sempre impugnabile

limite al voto per il principio di buona fede: • votare per procurarsi una posizione di vantaggio • ma no conflitto di interessi • uso malizioso del diritto di voto = attentato al principio di

buona fede • se contrasto con lo scopo del contratto: la deliberazione

“dovrebbe” essere annullabile presidenza:

• presidente: dall'atto costitutivo o dagli intervenuti • doveri:

- regolarità dell'assemblea - legittimazione degli intervenuti e voti spettanti - regolare modalità svolgimento assemblea

• è funzionario della singola assemblea • è garante della legalità: deve verbalizzare anche la delibe-

razione illecita, ma formalmente corretta (sull’esecuzione decidono gli amministratori)

• eventuali questioni: decide l’assemblea • no votazione a schede segrete (salvo forse per l’elezione

delle cariche sociali) • assistito da un segretario (se non è richiesto il notaio)

verbale: • a pena di inesistenza (forma ad substantiam) • oggetto: adunanza dei soci e attività dell'assemblea • vanno incluse le dichiarazioni dei soci (su loro richiesta) • sottoscritto dal presidente e dal notaio o segretario

deliberazioni: • atto collegiale unilaterale (non sempre) • immediatamente efficaci ed eseguibili • casi di efficacia condizionata:

- emissione di obbligazioni: efficace dopo l'iscrizione - riduzione del capitale (3 mesi), scissione e fusione (2

mesi) - revoca del sindaco: con decreto del tribunale, sentito

l'interessato - deliberazioni che pregiudicano i diritti di un'azionista o

di una categoria di azioni: approvazione dai soci inte-ressati

- deliberazioni alle quali ai soci dissenzienti è dato il di-ritto di recesso: solo se il rimborso è possibile

- deliberazioni che eliminano una causa di nullità dell’atto costitutivo solo dopo l’iscrizione

forme di pubblicità delle deliberazioni (v. pag. 86): [comunque immediatamente efficaci ed eseguibili (salvo casi di

efficacia condizionata); dunque: pubblicità = opponibilità ai terzi (salvo conoscenza); ma eccezioni: iscrizione atto costitutivo = dà vita alla società] • iscrizione nel registro delle imprese • pubblicazione nel b.u.s.a.r.l. (abrogato) • casi: pubblicazione nella G.U.

validità delle deliberazioni: • valide se prese in conformità alla legge e allo statuto (vin-

colano la società) • deliberazioni nulle:

- deliberazioni con oggetto impossibile o illecito - deliberazioni inesistenti:

- no assemblea (es.: no comunicazione) - no maggioranza prescritta - no verbale

- violazione di un diritto individuale: - la giurisprudenza è orientata per la nullità

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- Ferrara: corretto se non interviene il consenso degli azionisti lesi

• deliberazioni annullabili (causa di annullabilità): non conformi all'atto costitutivo o alla legge (in tutti i casi in cui non sia sancita la nullità) (2377) (es.: no formalità convocazione)

• prova di resistenza: se con l'invalidità del voto viene a mancare la maggioranza prescritta = la deliberazione cade, ma entro termine impugnativa delibera (3 mesi) [si parla in questo caso si nullità e annullabilità del singolo voto (es.: vizi consenso, incapacità, etc.)]

impugnativa delle deliberazioni (2377, 2378): • legittimati all'impugnativa (pag. 87):

- amministratori - sindaci - soci assenti o dissenzienti (astenuti; no deposito 5 gg.;

moroso con voto annullato) • l'impugnativa è indipendente dal diritto di voto (spetta a

chiunque) • impugnativa di regola contro gli amministratori (hanno

la rappresentanza legale della società) • se sono gli amministratori che impugnano: deve essere

nominato un curatore provvisorio • azione di annullamento:

- entro 3 mesi (decadenza) - iscritta - oggetto dell'impugnativa: deliberazione nella sua inte-

rezza (anche deliberazioni collegate) - proposta innanzi al tribunale ove ha sede la società - il socio deve depositare presso la cancelleria almeno

un'azione (può essergli chiesta un’idonea garanzia) - il socio opponente può chiedere la sospensione

dell'esecuzione della delibera impugnata (sentiti gli amministratori ed i sindaci se concorrono gravi motivi) (decreto motivato e comunicato agli amministratori) - no annullamento, se sostituzione della deliberazione impugnata con altra regolare [iscrizione della senten-za e del decreto]

• annullamento: - ha effetto per tutti i soci - obbliga gli amministratori a prendere i dovuti provve-

dimenti - salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di

buona fede assemblee speciali:

• per categorie di azioni (2376) • se un'assemblea delibera pregiudicando il diritto di una

categoria di azioni, l'assemblea speciale deve approvarla • è presupposto dell'efficacia della delibera • se l'assemblea speciale è invalida, l'impugnativa va

diretta all'assemblea generale • questa disposizione agevola la delibera assembleare

(pag. 88 appunti) • anche le azioni ordinarie possono costituire azioni

speciali, se mantengono un particolare diritto rispetto ad eventuali nuove azioni ordinarie

• no se unanimità dei soci o consenso unanime • decisione: a maggioranza ex ass. straordinaria (i soci

danneggiati non sono vincolati al voto dato in ass. ordi-naria)

• è presupposto della delibera dell’ass. ordinaria • se è invalida: impugnativa dell’ass. ordinaria • no iscrizione se non si allega anche la delibera speciale

(quale presupposto di perfezionamento della delibera generale)

GLI AMMINISTRATORI Natura giuridica degli amministratori:

• funzionari privati, che ricoprono un ufficio (no mediatori): diritti e doveri fissati dalla legge e dall'atto costitutivo

• anche non soci • nei casi in cui la legge non dispone, si applicano, per ana-

logia, le norme sul mandato poteri: (convocare assemblea; gestione; rappresentanza)

• diritto e dovere di non dar corso alle deliberazioni invalide (possono impugnarle)

• riduzione di capitale nell'ipotesi ex artt. 2357 (azioni proprie) e 2446 (riduzione per perdite), anche contro il volere dell'assemblea

• responsabilità patrimoniale nei confronti dei terzi (mag-giore rispetto al mandatario)

• cause di ineleggibilità (anche contro volontà unanime dei soci)

• organo esecutivo della società • gestione dell'attività sociale

configurazione dell’amministrazione: • consiglio di amministrazione:

- più amministratori - amministrazione collegiale - scelta del presidente tra i membri - quorum costitutivo: maggioranza degli amministratori - quorum deliberativo: maggioranza assoluta di voti,

salve maggioranze più elevate richieste dall'atto costi-tutivo - no voto per rappresentanza

- no particolari forme, no ordine del giorno (competenza generale)

- adunanze e deliberazioni: devono risultare nell'apposito libro (2421)

- conflitto di interessi: voto annullabile, se vi è: - danno - prova di resistenza negativa (2931)

- eventuale impugnativa: amministratori assenti o dissen-zienti, sindaci (entro 3 mesi)

- non esistono altri ipotesi di annullabilità • comitato esecutivo o direttivo: il consiglio delega le pro-

prie attribuzioni ad alcuni membri • amministratore delegato:

- si delega un solo membro, o più membri disgiuntamente - deve essere consentita dall'atto costitutivo

• funzioni non delegabili: - formazione del bilancio - aumento del capitale sociale - convocazione assemblea in caso di perdite oltre 1/3 del

capitale sociale (e relativa richiesta di riduzione) - poteri delegati dall'assemblea (in materia di concordato

fallimentare o preventivo e di amministrazione controllata)

• poteri del consiglio, nonostante la delega: - deliberare sulle materie delegate, e sottoposte dallo

stesso amministratore delegato - adottare deliberazioni necessarie ad evitare il

compimento di atti pregiudizievoli o per eliminare o attenuare le conseguenze dannose degli atti compiuti

- modificare o revocare una deliberazione del comitato rappresentanza:

• casi: - amministratori indicati dall'atto costitutivo - in mancanza: dall'assemblea - gli amministratori con delega - al consiglio di amministrazione collegialmente

• iscrizione nel registro delle imprese (indicazione se eserci-tabile disgiuntamente o congiuntamente)

• a protezione di chi contratta con la società: - i terzi possono fare affidamento sulle pubblicazioni

(salva prova conoscenza)

Ferrara: collegialmente

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- il potere di rappresentanza è commisurato all'oggetto sociale; le limitazioni, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, se non si prova che essi ne erano a conoscenza (limitazioni con efficacia interna, salva la exceptio doli del terzo) (regola che vale solo per le limitazioni risultanti dall'atto costitutivo, non per il conflitto di interessi, che è un limite posto dalla legge ed opponibile anche se dal terzo solo conoscibile)

- i terzi possono confidare che tutti gli atti compiuti dagli amministratori in nome della società rientrino nell'oggetto sociale, salva prova della conoscenza

nomina degli amministratori: • potere di nomina all'assemblea • salvi i primi amministratori nominati dall'atto costitutivo

o dall'assemblea dei sottoscrittori • valide le clausole di nomina di alcuni amministratori da

parte delle minoranze (voto di lista) • nominato anche chi non è socio • rieleggibilità • iscrizione della nomina • non può essere fatta per un periodo superiore 3 anni • alla scadenza vanno rinnovati tutti gli amministratori

cause di ineleggibilità: • interdizione • inabilitazione • fallimento • condanna:

- interdizione dai pubblici uffici - incapacità ad esercitare uffici direttivi

cause di decadenza: cause di ineleggibilità sopraggiunte nel corso della carica

cause di estinzione del rapporto di amministrazione: • morte • revoca:

- sempre possibile - se no giusta causa = danni

• rinunzia (per iscritto agli amministratori ed al presidente del collegio sindacale) (se no giusta causa = danni)

• decadenza • per l’avverarsi della condizione posta da un'apposita

clausola dell'atto costitutivo (che può disporre la deca-denza dalla carica di tutti gli amministratori al venir meno della maggioranza, o anche di uno solo degli am-ministratori)

continuità dell'organo amministrativo: • effetto cessazione: solo dopo ricostituzione del consiglio • casi:

- cessazione di uno o più amministratori senza il venir meno della maggioranza:

- gli amministratori rimasti provvedono a sostituire provvisoriamente i mancanti (col sistema della cooptazione)

- delibera approvata dal collegio sindacale [ha efficacia solo fino alla prossima Assemblea che prov-vederà alla sostituzione definitiva]

- se viene meno la maggioranza: gli amministratori rimasti convocano l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti

• i nuovi amministratori scadono insieme a quelli rimasti in carica

• rinunzia dell'amministratore: effetto immediato solo se non viene meno la maggioranza (altrimenti dopo ricosti-tuzione)

• cessazione dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori: il consiglio sindacale convoca d'urgenza l'assemblea per la sostituzione (provvedendo agli atti di ordinaria amministrazione)

compensi ai membri del consiglio: • compenso fisso o partecipazione agli utili o combina-

zione di entrambe le cose

• amministratori investiti in virtù di deliberazioni assemble-ari: remunerazione stabilita dall'atto costitutivo o dall'as-semblea

• amministratori investiti in conformità dell'atto costitutivo: compenso stabilito dal consiglio stesso, sentito il collegio sindacale

• in mancanza: autorità giudiziaria obblighi degli amministratori:

• iscrizione di tutti i fatti relativi alla società indicati dalla legge

• tenuta dei libri sociali, libri e scritture contabili • gestione della società:

- vigilano sul generale andamento della gestione - impediscono o attenuano le conseguenze dannose

• obbligo di non concorrenza, salvo autorizzazione dall'as-semblea (pena: revoca e danni)

• altri obblighi (indicati dalla legge) (es.: formazione del bilancio)

responsabilità degli amministratori: • responsabilità verso la società:

- diligenza del mandatario - solidalmente responsabili dei danni verso la società - non rileva l'imputabilità (solo nei rapporti interni: diritto

di regresso) - immune da colpa con doppia cautela:

- annotazione senza ritardo del suo dissenso - immediata notizia per iscritto al presidente del

collegio sindacale - amministratore in conflitto di interessi:

- si prescinde dalla colpa - responsabile se no doppia cautela (presunzione as-

soluta della colposità): - dare notizia del conflitto agli altri amministra-

tori ed al collegio (2391) - astenersi dal partecipare alla deliberazione

- se responsabile: risarcimento danni ed eventuali sanzio-ni penali

- delega al comitato esecutivo o al singolo amministrato-re: no responsabilità del consiglio, salvo:

- obbligo di vigilare sull'andamento della società - impedire o eliminare gli effetti pregiudizievoli ve-

nuti a conoscenza (solidarietà impropria) • azione sociale di responsabilità verso gli amministratori:

- deliberata dall'assemblea (anche se in liquidazione) - anche se non risulta dall'ordine del giorno (o.g. ex lege) - amministratori non possono partecipare - approvazione:

- almeno 1/5 del capitale - revoca ipso iure e sostituzione - negli altri casi: revoca espressa, ma solo se figura

nell'ordine del giorno - rinunzia all'azione o transazione:

- approvata dall'assemblea con espressa delibera-zione

- voto contrario di 1/5 del capitale: non è valida • responsabilità degli amministratori verso i creditori:

- obblighi di conservazione del patrimonio sociale: - obblighi negativi a tutela del capitale sociale (no

utili fittizi, no acquisto di azioni proprie, etc.) - obbligo di vigilanza sull'andamento generale della

società (la responsabilità può concorrere con quella verso la società, ex delibera Assemblea)

- presupposto: danno effettivo ai creditori (patrimonio in-sufficiente)

- azione diretta dei creditori (prescrizione quinquennale) - concorso con azione sociale:

- inutilità azione creditori (il patrimonio viene rein-tegrato)

- rinuncia o transazione: non sono opponibili • responsabilità verso altri soggetti:

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- danno esclusivamente a terzi (es.: bilancio truccato per convincere altri ad investire nella società in falli-mento)

- diritto al risarcimento di chi è divenuto socio e del terzo direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori (2395)

- è responsabilità aquiliana (extrac.) direttori generali:

• impiegati che coadiuvano il consiglio di amministra-zione

• limitati poteri deliberativi e di rappresentanza • nominati dall'assemblea o dal consiglio stesso (su dispo-

sizione dell'atto costitutivo): responsabilità nei limiti dei poteri affidati

• nominati dal consiglio di sua iniziativa (ma no previsione atto costitutivo): nessuna responsabilità (responsabilità agli amministratori)

amministratori di fatto (resp. extrac.) (pag. 92): • nomina invalida, scaduta, amministratore decaduto (ipo-

tesi riconosciute dalla giurisprudenza) • colui che interferisce senza alcuna nomina

responsabilità per “direzione unitaria”: • ammnistratori chiamati a rispondere degli atti compiuti

da amministratori di un’altra società (società controllata) [rinvio – p.725 libro - resp. degli amm. della capogruppo]

COLLEGIO SINDACALE natura: come gli amministratori anche i sindaci non si possono

considerare mandatari, dato che i loro diritti e doveri sono fissati per legge (esplicano un ufficio)

funzioni: • controllo di vigilanza sulla gestione sociale • funzioni concorrenti con l'organo amministrativo • limiti di funzionalità: i membri sono eletti dalla stessa

maggioranza che elegge gli amministratori (no necessaria indipendenza)

• rimedi: - controllo della società di revisione (per soc. quotate) - controllo della Consob (per società quotate) - iscrizione nel registro dei revisori contabili:

- esame riservato ai laureati… - anche società di persone o di capitali - requisiti di onorabilità

composizione del collegio: • 3 o 5 membri (ex atto costitutivo) + 2 supplenti • il socio, ma anche il non socio (iscritto nel registro dei

revisori contabili) cause di ineleggibilità:

• cause valide per gli amministratori • grado di parentela, affinità entro il IV grado, coniuge, con

chi è amministratore (2399) • rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita

disciplina: • nomina:

- i primi: dall'atto costitutivo o dall'assemblea dei sotto-scrittori

- in seguito: dall'assemblea - Stato o enti pubblici, in casi particolari - presidente del collegio: dall'assemblea (o Stato)

• durata: 3 anni • cause di decadenza:

- cause di ineleggibilità - perdita dei requisiti per la nomina - cause di decadenza degli amministratori - coniuge, parente, affine - rapporto continuativo di prestazione d'opera

- cancellazione o sospensione dal registro dei revisori contabili

- assenza dalle assemblee, a 2 riunioni del collegio sinda-cale, a 2 adunanze del consiglio di amministrazione, senza giustificato motivo e nel corso di uno stesso eser-cizio sociale

• revoca (24002): - irrevocabili senza giusta causa - valutazione del tribunale che approva la delibera di

revoca con decreto (sentito l'interessato) • sostituzione:

- morte, rinunzia, decadenza (revoca: solo con giusta causa e approvazione con decreto)

- subentrano i supplenti - restano in carica fino alla riunione dell'assemblea (che

reintegrerà il numero dei sindaci) - i nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica

• nomina e cessazione: iscritte nel registro delle imprese (24003)

• retribuzione fissata dall'assemblea riunioni del collegio sindacale:

• si riunisce almeno ogni trimestre (2404) • si redige verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e

delle deliberazioni • sottoscrizione degli intervenuti • deliberazioni: a maggioranza assoluta • sindaco dissenziente: diritto di far iscrivere a verbale i

motivi del dissenso doveri del collegio sindacale:

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• controllo della gestione: - accertare la consistenza di cassa, l’esistenza dei valori

e dei titoli della società, o ricevuti in pegno, cauzione, custodia (almeno ogni trimestre)

- assistere alle adunanze del consiglio di amministra-zione (facoltà di assistere alle riunioni del comitato e-secutivo)

- assistere alle adunanze dell'assemblea - atti di controllo e ispezione (in qualunque momento) - ogni accertamento deve risultare nell'apposito libro - il collegio si limita ad esaminare e riferire all'assem-

blea - relazione in occasione del bilancio - convocazione assemblea su denunzia di 1/20 del capi-

tale (se appare fondata e vi sia urgenza) • amministrazione attiva:

- attività parallela agli amministratori: - controllo valutazioni dei conferimenti in natura - impugnano deliberazioni assemblea che violano

l'atto costitutivo o la legge - chiedono al tribunale la riduzione del capitale

imposta dalla legge (per perdite) - vendita delle azioni illegittimamente acquistate,

sottoscritte, possedute (se l'assemblea non prov-vede)

- impugnano le deliberazioni del consiglio in caso di conflitto di interessi

- attività in sostituzione degli amministratori: - pubblicazioni prescritte - convocare l'assemblea - compiere gli atti di ordinaria amministrazione (se

il consiglio viene a mancare) - attività in concorso con gli amministratori: determina-

zione di certe poste da iscrivere a bilancio (2426 n.5,6) responsabilità dei sindaci (2407):

• diligenza del mandatario • responsabili della verità delle attestazioni • conservare il segreto sui fatti e documenti (a conoscenza

per ragioni di ufficio) • responsabili in solido con gli amministratori:

- per fatti o omissioni degli amministratori - se il danno poteva essere evitato (obbligo di vigi-

lanza) (solidarietà impropria*) - responsabili sia verso società sia verso i creditori

(stesse azioni degli amministratori) - dissenso (risultante nel libro delle adunanze delle deli-

berazioni del collegio sindacale) = no responsabilità [* altri casi di solidarietà impropria:

- amministratori verso gli amministratori delegati - soci consenzienti verso chi agisce]

collegio sindacale nelle società quotate (D.lgs. 58/1998) [v. pag. 688 libro]

MINORANZA E A.G. poteri della minoranza:

• compiere direttamente atti di amministrazione (in sostitu-zione degli amministratori inerti)

• chiedere all'autorità giudiziaria certi provvedimenti neces-sari (condannare gli amministratori al deposito dell'atto costitutivo; accertare con decreto lo scioglimento; nomina-re o revocare i liquidatori)

• provocare l'attività dell'assemblea (v. pag. 95): - 1/5 del capitale: convocazione assemblea - 1/3 del capitale intervenuto: rinvio dell'adunanza non

oltre 3 giorni - ogni socio: rinvio in caso di assemblea totalitaria - 1/5 del capitale: opposizione alla rinunzia o transazione

su responsabilità amministratori o sindaci • poteri per stimolare l'attività del collegio (2408):

- ogni socio: denunzia di “fatti censurabili” al collegio sindacale (azioni compiute in violazione di legge o con-trarie allo statuto)

- il collegio deve tenerne conto nella relazione all'assem-blea

- 1/20 del capitale: il collegio sindacale deve indagare senza ritardo, presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea;

- il collegio deve convocare l'assemblea immediatamente: se la denunzia appare “fondata” e vi è “urgente” necessità di provvedere

• potere di stimolare l'attività del tribunale (2409): - fondato sospetto di “gravi irregolarità” (nell'adempi-

mento dei doveri degli amministratori e dei soci) - 1/10 del capitale: può fare denuncia al tribunale - tribunale: può ordinare l'ispezione (sentiti in camera di

consiglio amministratori e sindaci) - se le irregolarità sussistono:

- provvedimenti cautelari - convocazione assemblea per conseguenti delibera-

zioni - nei casi gravi:

- revoca - nomina di un amministratore giudiziario

- amministratore giudiziario: - può proporre l'azione di responsabilità (contro

amministratori e sindaci) - convoca e presiede l'assemblea:

- nomina nuovi amministratori e sindaci - oppure: propone la messa in liquidazione

- provvedimenti adottati anche su richiesta del PM • potere di reazione contro le deliberazioni assembleari

irregolari: - ogni socio assente o dissenziente: impugnazione delibe-

razioni contro legge o atto costitutivo - 1/20 del capitale: impugnazione bilancio approvato da

società di revisione (o 100 milioni di lire in valore nominale se il capitale supera i 2 miliardi)

• PM: - gravi irregolarità: provvedimenti ex art. 2409 - revoca dei liquidatori per giusta causa

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MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO modificazioni dell'atto costitutivo:

• potere all'assemblea straordinaria • a maggioranza • i soci dissenzienti possono recedere, con rimborso (se

modificazioni di particolare gravità) • iscritte nel registro delle imprese

diritto di recesso: • per deliberazioni aventi ad oggetto:

- cambiamento oggetto sociale - trasformazione società - trasferimento sede sociale all'estero - fusione con uscita dalla quotazione (società quotate)

• legittimati: - assenti, dissenzienti, astenuti, votanti con annulla-

mento del proprio voto - con raccomandata entro:

- 3 giorni per intervenuti - 15 giorni per gli assenti

• rimborso: - entità:

- per azioni quotate in borsa: secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre

- altrimenti in proporzione del patrimonio sociale - possibile solo quando la società possa far fronte al

rimborso - in caso contrario, l'efficacia della deliberazione è su-

bordinata alla mancanza di recessi - se vi sono recessi: gli amministratori convocano

l'assemblea per deliberare la riduzione di capitale - nota: rifiuto dell’assemblea di ridurre = revoca

implicita della deliberazione che ha causato i recessi • nullo ogni patto che esclude o rende più gravoso il di-

ritto di recesso (rinunzia al recesso: valida solo quando il diritto è sorto ed è esercitabile, o con specifica delibe-razione) [nullo solo quando il recesso è escluso in modo generico o molto ampio – sì se ex specifica delibera prevista dallo statuto – sì se diritto già sorto; anche prima con riferimento ad una determinata deliberazione alla quale viene dato il proprio assenso]

aumento di capitale: • modi:

- aumento a pagamento (effettivo): conferimento di nuove attività

- aumento gratuito (nominale): imputazione a capitale della parte disponibile delle riserve, dei fondi speciali o dei saldi attivi di rivalutazione monetaria

• divieto: no aumento di capitale se le azioni precedente-mente emesse non sono “interamente liberate” (anche per aumento gratuito)

diritto di opzione (2441): • diritto del socio sulle azioni di nuova emissione • in proporzione alle azioni che possiede • scopo:

- mantenere invariata la propria posizione - possibilità di un’ulteriore investimento

• anche per emissione di “obbligazioni convertibili in azioni” (di conseguenza spetta anche a chi possiede que-sto tipo di titoli)

• può essere negato solo in casi previsti dalla legge • esercizio dell'opzione: 30 giorni dal giorno dell'offerta • possibilità su richiesta di acquistare i titoli rimasti non

optati (sempre in proporzione) (in contestualità) [soc. quotate: no prelazione sui titoli optati, ma offerti in borsa dagli amministratori, per almeno 5 riunioni…]

esclusione del diritto di opzione: • conferimenti in natura (necessità di determinati beni) • concreto interesse sociale (quorum dell'assemblea stra-

ordinaria di I convocazione, anche per la II e III)

• in sottoscrizione ai dipendenti della società (condizione: non oltre 1/4 delle azioni da emettere)

• cautele (per i primi due casi): - relazione degli amministratori: entro 30 giorni prima

dell'assemblea al collegio sindacale (ragioni, criteri usati) e parere del collegio sindacale entro 15 giorni

- prezzo dell’emissione determinato in base al patrimonio netto della società (esborso) [soc. quotate: prezzo ex andamento azioni nell’ultimo semestre + parere soc. di re-visione] opzione indiretta:

• emissione di nuove azioni su accordo con una banca o società finanziaria: - sottoscrive tutte le azioni - le immette nel mercato nel tempo

• diritto di opzione rimandato al tempo della messa in circo-lazione

• istituto intermediario: non può esercitare il diritto di voto finché non siano scaduti i termini per l'esercizio del diritto di opzione (diviene proprietario a pieno titolo)

delega al consiglio di deliberare l'aumento: • estensione del potere del consiglio di amministrazione • per un tempo determinato (max 5 anni) • per un ammontare determinato • può essere rinnovata • limite: impossibilità di escludere o limitare il diritto di

opzione • verbale della deliberazione:

- da un notaio - iscritta nel registro delle imprese

esecuzione dell'aumento: • la delibera di aumento deve indicare il termine (entro cui

le operazioni di sottoscrizione debbano chiudersi) • se no capitale interamente sottoscritto = inscindibilità:

- liberazione dei sottoscrittori dall'impegno assunto - restituzione dei decimi versati - deroga: se la delibera espressamente prevede la possibi-

lità di un aumento pari al capitale sottoscritto • deposito dell'attestazione dell'aumento di capitale per

iscrizione (da parte degli amministratori) • conferimenti:

- conferimenti in denaro: 3/10 del valore nominale (più eventuale sovrapprezzo)

- conferimenti in natura in prorietà: immediata e integrale liberazione

versamenti in conto capitale: • integrano le disponibilità societarie [i soci si riservano di

formalizzare la cosa mediante un futuro aumento di capitale, sal-vo che sia a fondo perduto]

• tipi: - a fondo perduto (se vanno a copertura di perdite) - aumento di capitale (gratuito): prima dell'aumento, la

giurisprudenza li considera come capitale di rischio (assimilato al regime del capitale) (rimborsabili soltanto se allo scioglimento residui un attivo dopo il pagamento dei debiti sociali)

warrants: • buoni di sottoscrizione che danno diritto, a chi li detiene,

di acquistare ad un “prezzo” prefissato ed entro un “termi-ne” stabilito, un “certo numero” di azioni (prenotazioni per la sottoscrizione)

• può essere emesso: - autonomamente (ha un suo prezzo, oltre a quello delle

azioni: resta alla società anche se non vi è sotto-scrizione)

- come accessorio di nuove azioni o obbligazioni (anche con azioni già emesse e tenute a disposizione dalla società o da terzi)

• aumento di capitale: effettivo solo quando e nella misura in cui i portatori di warrants sottoscriveranno

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• titolo circolante (modalità dei titoli all'ordine o addirit-tura al portatore)

aumento gratuito di capitale: • operazione contabile: si passa in conto capitale la parte

disponibile delle riserve o dei fondi speciali iscritti a bi-lancio, oppure i saldi attivi di rivalutazione monetaria

• a seguito dell'aumento: - elevare il valore nominale delle azioni già esistenti - oppure: emettere nuove azioni (da distribuire gratuita-

mente, in proporzione) riduzione di capitale per esuberanza o per recesso:

• rispetto del minimo legale (€ 100.000) • tipi:

- riduzione effettiva: - riduzione del patrimonio sociale (rimborso) - oppure, creazione di riserve disponibili

- riduzione nominale (operazione contabile per perdita patrimoniale)

riduzione effettiva: • rimborso ai soci, liberazione obbligo versamenti dovuti

o creazione di riserve disponibili • per esuberanza di capitale (rispetto alla dimensione in

concreto assunta) • garanzie dei creditori sociali:

- avviso di convocazione assemblea: ragioni e modalità della riduzione

- iscrizione della delibera dell’Assemblea - esecuzione solo dopo 3 mesi dall'iscrizione - opposizione del creditore anteriore all'iscrizione, entro

il termine: - sospensione dell'esecuzione - onere di provare che la riduzione non lede gli

interessi del creditore: spetta alla società innanzi al tribunale

• limiti alla riduzione: - no riduzione capitale ad una cifra inferiore rispetto al-

le obbligazioni emesse - no valore azioni proprie possedute oltre 1/10 del capi-

tale sociale (anche se ridotto) - azioni di risparmio con voto limitato: no oltre 1/2 del

capitale sociale • modalità del rimborso:

- rimborso in contanti - liberando i soci dai versamenti ancora dovuti - rimborso per sorteggio (se previsto dall'atto costitu-

tivo o all'unanimità) - acquistando sul mercato alcune azioni con conseguen-

te annullamento - nota: se si rimborsano o si liberano i soci:

- il valore nominale delle azioni in circolazione dovrà essere diminuito

- oppure, dovranno essere sostituite con azioni di minor valore

- per lasciare tale valore invariato, si dovrà ridurre il numero di azioni in circolazione

riduzione effettiva per recesso (ipotesi analoga): • necessità di rimborsare i soci che recedono • garanzie a tutela dei creditori: non previste, ma valgono

(Ferrara) riduzione nominale di capitale:

• non può recare danno ai creditori (mera operazione contabile): non si applicano le tutele viste sopra

• riduzione volontaria: riduzione in seguito a perdite (per colmare il passivo e distribuire gli utili, oppure per svalutare il patrimonio e successivamente aumentarlo)

• riduzione obbligatoria: se diminuzione del patrimonio netto di oltre 1/3 per perdite - amministratori: convocano l'assemblea - relazione degli amministratori - osservazioni del collegio sindacale

• conseguenze delle perdite oltre 1/3: - diminuzione sotto € 100.000:

- l’assemblea delibera riduzione e contestuale au-mento (non inferiore al limite legale)

- oppure, trasformazione della società - in mancanza: scioglimento

- se il minimo legale sussiste: - l'assemblea può rinviare la decisione alla fine del-

l'esercizio successivo - se la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3:

l'assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale (rispettando il minimo) [dunque: eccezio-nalmente delibera l’Assemblea ordinaria]

- altrimenti vi provvederà il tribunale [v. cap. “inter-vento dell’AG” p.549 ss.]

• riduzione sempre obbligatoria: - inferiorità di oltre 1/5 del valore dei beni conferiti in na-

tura (23433) previo controllo amm. e sindaci - annullamento azioni dell'azionista moroso decaduto

• diminuzione nominale di capitale: - indipendentemente da una riduzione effettiva di

patrimonio (es.: annullando le azioni proprie in prece-denza acquistate)

- diminuzione volontaria - sempre possibile - si applica l'art. 2445 (riduzione per esuberanza)

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OBBLIGAZIONI natura giuridica:

• documentano un “credito” verso la società • non attribuiscono alcun diritto sociale • vanno interamente soddisfatte prima della ripartizione di

capitale tra i soci • interesse annuale fisso (indipendente dai risultati della

gestione sociale) • alla scadenza: diritto somma nominale che risulta dal

titolo • altri tipi di obbligazioni (nella pratica):

- partecipazione a premi sorteggiati - partecipazione agli utili di esercizio, oltre all’interesse

fisso annuale - convertibilità in azioni

• titoli di credito (letterale, autonomo, astratto) • titoli di massa:

- emessi per deliberazione dell'assemblea straordinaria - identiche caratteristiche - sottoposte allo stesso piano di ammortamento (piano

di estinzione del credito) - eventuale unica garanzia collettiva - tutti titolari di un identico diritto = assemblea degli

obbligazionisti (rappresentante comune) limite all'emissione di obbligazioni:

• no emissione per somma eccedente il capitale versato ed esistente (ex ultimo bilancio approvato) [non si tiene conto del patrimonio effettivo e neppure del capitale sottoscritto; si tiene conto soltanto del capitale “versato”]

• deroghe: - obbligazioni garantite da ipoteca

- ammontare complessivo non oltre 2/3 del valore degli immobili ipotecati

- gli immobili devono essere di proprietà sociale - eccedenza garantita mediante:

- titoli emessi o garantiti dallo Stato - credito di annualità o sovvenzioni verso lo Stato

o enti pubblici - particolari ragioni di economia nazionale (autorizza-

zione del governo) deliberazione dell'ass. sull’emissione di obbligazioni:

• assemblea straordinaria • iscrizione nel registro • possibilità di delega agli amministratori (2420 ter) [in

una o + volte fino ad un ammontare max e per non + di 5 anni] • se obbligazioni garantite: nomina di un notaio che a-

dempia le formalità necessarie • la società non può ridurre il capitale sociale in seguito

all'emissione di obbligazioni, se non in proporzione del-le obbligazioni rimborsate (2412); tuttavia la riduzione può avvenire: - in conseguenza di perdite e in tutti i casi in cui è ob-

bligatoria - riserva legale: calcolata sulla base del capitale sociale

esistente al tempo dell'emissione (fino a quando l'ammontare del capitale sociale e della riserva legale non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in cir-colazione)

forme e contenuto delle obbligazioni (2413): • tipi:

- nominative - al portatore

• sottoscritte dagli amministratori • devono indicare:

- denominazione, oggetto, sede sociale - capitale sociale versato ed esistente - data deliberazione e iscrizione

- ammontare delle obbligazioni emesse, valore nominale, saggio di interessi, modalità di pagamento e di rimborso

- eventuali garanzie assemblea degli obbligazionisti:

• consorzio ex lege fra gli obbligazionisti • nomina di un rappresentante comune • l'assemblea delibera:

- nomina e revoca rappresentante comune - modificazioni delle condizioni del prestito - proposta di amministrazione controllata e di concordato - costituzione fondo per spese necessarie alla tutela dei

comuni interessi e relativo rendiconto - oggetti di interesse comune per gli obbligazionisti

• convocata dagli amministratori o dal rappresentante: - se necessario - su richiesta della 1/20 parte dei titoli emessi e non estin-

ti • regole:

- quelle dell'assemblea straordinaria - eccezione: delibere relative alle modificazioni delle

condizioni del prestito (1/2 delle obbligazioni emesse non estinte, anche in seconda convocazione)

• serie di obbligazioni: distinta assemblea per ciascuna • non sono precluse azioni individuali degli obbligazionisti

verso la società (salvo che siano incompatibili con le deliberazioni dell’assemblea)

rappresentante comune: • nominato:

- dall'assemblea degli obbligazionisti - dal tribunale su domanda degli amministratori o di uno

o più obbligazionisti • scelto anche fuori dall'assemblea (anche società fiduciarie) • richiede l'iscrizione nel registro entro 15 giorni dalla noti-

zia della nomina • cause di ineleggibilità (decadenza se sopravvenute):

- interdizione - inabilitazione - fallimento - condanna (interdizione pubblici uffici o incapacità di

esercitare uffici direttivi) - carica di amministratore o sindaco - parentela e affinità con amministratore entro IV grado - dipendenza dalla società debitrice o rapporto continua-

tivo di prestazione d'opera retribuita • durata: 3 anni (rieleggibilità) • compiti:

- esecuzione deliberazioni dell'assemblea degli azionisti - tutelare interessi comuni contro la società - assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni

[sorteggio: estrazione casuale che attribuisce ai titolari di determinate e specificate obbligazioni immediati incrementi patrimoniali o, comunque, vantaggi economici. Si può stabilire che il rimborso delle obbligazioni avvenga in base ad una estrazione a sorte periodica. In pratica, alla presenza (necessaria) del rappresentante comune o del notaio si individuano casualmente un certo numero di obbligazioni e queste vengono poi rimborsate – v.art.2420]

- tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del-l'assemblea

• diritto di assistere all'assemblea dei soci • diritto di esaminare il libro dei soci, quello delle adunanze

e le deliberazioni delle assemblee degli azionisti • rappresentanza processuale degli obbligazionisti

obbligazioni convertibili in azioni: • diritto di trasformare il prestito azionario in partecipazione

al capitale: trasformando ad una “certa scadenza” le obbli-gazioni in azioni

• metodi: - metodo indiretto:

- acquisto o sottoscrizione di azioni da parte di un terzo (banca o società finanziaria)

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- impegno di non alienarle e di tenerle a disposi-zione per la conversione delle obbligazioni con-temporaneamente emesse (dalla società o dal ter-zo stesso)

- metodo diretto (2420 bis): - emissione deliberata dall'assemblea straordinaria - “condizioni” dell’emissione:

- la deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non è stato interamente versato

- le obbligazioni convertibili non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale (= non disaggio)

- vanno offerte in opzione agli azionisti - assicurare la possibilità di conversione (problema del

metodo diretto): l'assemblea, contemporaneamente all’emissione delle azioni, deve deliberare l'aumento del capitale sociale (corrispondente al valore nomina-le delle obbligazioni convertibili)

- evitare che nelle more della conversione una società possa pregiudicare con deliberazioni la posizione de-gli obbligazionisti: fino alla scadenza dei termini per la conversione, la società non può deliberare:

- né la riduzione di capitale esuberante - né la modificazione delle norme dell'atto costitu-

tivo sulla ripartizione degli utili - né la fusione o scissione - salvo che ai possessori di obbligazioni sia stata

data la facoltà di convertire le proprie obbliga-zioni in azioni

- avviso entro 3 mesi dall’Assemblea (condizione di validità)

- esercizio del diritto di conversione entro 1 mese dalla pubblicazione (termine di decadenza)

- altre deliberazioni che si ripercuotono sulle obbliga-zioni:

- eventuale aumento di capitale a pagamento (of-ferte in opzione anche agli obbligazionisti, sulla base del rapporto di cambio)

- aumento di capitale mediante imputazione di ri-serve, o diminuzione di capitale per perdite (il rapporto di cambio viene modificato in propor-zione)

- contenuto ex 2413 + rapporto di cambio e modalità della conversione

- se ci si avvale del diritto di conversione, le somme versate varranno per conferimento (cioè, una volta che le obbligazioni vengono convertite in azioni, le somme ver-sate risulteranno essere il conferimento per le azioni)

LIBRI SOCIALI (pag. 605 libro) BILANCIO (v. libro) nozione: esposizione riassuntiva dello stato patrimoniale di una società (bilancio di esercizio) scopo:

• accertare utili o perdite • accertare l’attività degli amministratori • informare i terzi • stabilire il valore delle azioni da rimborsare ai soci receduti

elementi: • stato patrimoniale • conto economico • nota integrativa

formazione del bilancio: • assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura

dell’esercizio • redatto annualmente • formazione:

- amministratori: redigono il bilancio e una relazione sulla situazione della società e sull’andamento della gestione

- relazione al collegio entro 30 gg. che redige una sua relazione

- deposito bilancio e documenti (anche copie di bilan-cio di società controllate e collegate) in sede entro 15 gg. (i soci possono prenderne visione)

- approvazione assemblea - iscrizione entro 30 gg.

approvazione dell’assemblea: • possibilità di modificare il bilancio: politiche di bilancio • l’approvazione non libera amministratori, direttori genera-

li e sindaci • rilevanza interna (non è una dichiarazione resa nei con-

fronti dei terzi) utili e riserve:

• l’assemblea che approva il bilancio può deliberare la di-stribuzione degli utili (solo se guadagno effettivo) (su pro-posta degli amministratori)

• riserva legale: - 1/20 utili netti annuali - 1/5 del capitale - tutela del capitale sociale (anche nell’interesse dei creditori) - rivive se sotto il 1/5

• riserve statutarie e riserve facoltative = riserve disponibili • sovrapprezzo

partecipazione agli utili dei promotori, soci fondatori e amministratori poteri dell’assemblea per la distribuzione degli utili:

• nessun diritto di ripartizione annuale • deliberata dall’assemblea • può disporne altrimenti (v. 618 libro) • limite: principio di buona fede (es.: manovra della maggior-

naza) utili riscossi in buona fede dai soci:

• utili realmente conseguiti • no ripetizione se riscossi in buona fede ex bilancio rego-

larmente approvato con utili • acconto sul dividendo:

- possibile con bilancio certificato da società di revi-sione per società quotate (v. soc. quotate)

- per le altre società: cd. acconti su dividendi futuri (= utili accantonati nei precedenti esercizi, all’esplicito scopo di consentire gli amministratori la loro distri-buzione ai soci)

regole del bilancio (2423)[cd. clausola generale del bilancio]: • verità • correttezza • chiarezza

30

• violazione: - giurisprudenza: nullità + correttivi - meglio sarebbe: annullabilità

regole specifiche del bilancio: • prevalenza della clausola generale (2423) • obbligo di fornire informazioni complementari necessarie • in casi eccezionali non deve essere applicata • motivi della deroga (obbligatoria) e influenza • riserva non distribuibile (eventuali utili derivanti dalla deroga) • regole specifiche:

- prudenza e continuazione dell’attività - indicazione utili dell’esercizio - proventi ed oneri dell’esercizio - rischi e perdite dell’esercizio - elementi eterogenei - criteri di valutazione: non possono essere modificati da un

esercizio all’altro (salvo casi eccezionali) struttura dello stato patrimoniale e conto economico schema dello stato patrimoniale (attivo-passivo) disaggio ratei risconti obbligazioni di garanzia e conti d’ordine criteri di valutazione:

• costo • ammortamenti • adeguamenti di valore • partecipazioni • costi aventi utilità pluriennale • avviamento • disaggio • crediti • rimanenze, titoli, attività finanziarie • magazzino • lavori in corso su ordinazione • attrezzature industriali e commerciali, materie prime, sussidia-

rie, di consumo conto economico nota integrativa relazione degli amministratori:

• relazione sulla gestione • punti:

- attività di ricerca e sviluppo - rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e

da queste controllate - numero e valore di azioni proprie o di società controllanti

possedute - numero e valore di azioni proprie o di società controllanti

acquistate o alienate dalla società - fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio - evoluzione prevedibile della gestione

relazione del collegio sindacale: • riferisce all'assemblea sui risultati dell'esercizio, sul bilancio,

sull'esercizio della deroga alle disposizioni compatibili con la clausola generale

• redatta almeno 15 gg. prima relazione semestrale:

• per società quotate in borsa • obbligo degli amministratori di presentare la relazione seme-

strale al collegio sindacale entro 3 mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio

• redatta e pubblicata secondo i criteri (modi) stabiliti dalla Con-sob

bilancio in forma abbreviata (2435 bis): • per società di più modesta dimensione • non devono superare due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo: 4.700.000 di lire - ricavi delle vendite delle prestazioni: 9.500.000 - dipendenti in media durante l'esercizio: 50 unità

bilancio consolidato: (v. infra) • società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità

limitata: che controllino un'impresa • cooperative, mutue assicuratrici: che controllino una delle

società predette • enti pubblici aventi come oggetto esclusivo principale un'attivi-

tà commerciale

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Cause di scioglimento (2448):

• decorso termine • conseguimento oggetto sociale o sopravvenuta impossibi-

lità • impossibilità di funzionamento o continua inattività del-

l'assemblea (accertato con decreto del tribunale) • riduzione capitale sociale al di sotto del limite legale • deliberazione dell'assemblea straordinaria • altre cause previste dall'atto costitutivo • in aggiunta:

- dichiarazione di nullità della società - ammontare delle “azioni di risparmio” e delle “azioni a

voto limitato”: superi la 1/2 del capitale sociale (anche in seguito alla riduzione del capitale per perdite, e il rapporto non si ripristini nei termini di legge)

- provvedimento dell'autorità governativa che dispone la liquidazione coatta

- dichiarazione di fallimento per le società commerciali effetti dello scioglimento sull'amministrazione della soc.:

• le cause operano di diritto • la delibera assembleare si limita ad accertare l'esistenza

della causa (obbligatoria) • amministratori: divieto di compiere qualsiasi operazione

(pena responsabilità illimitata e solidale) • collegio sindacale: controlla osservanza di questi doveri • amministratori: convocare l'assemblea per le delibere

relative alla liquidazione, entro 30 giorni • se non vi provvedono possono farlo:

- i sindaci - 1/5 del capitale - denuncia al tribunale del 1/10 o del PM - ciascun socio individualmente

nomina dei liquidatori: • se l'atto costitutivo non detta norme particolari:

- scioglimento per dichiarazione di nullità: nomina ex tri-bunale

- altre ipotesi: nomina ex assemblea straordinaria - inerzia assemblea straordinaria: ricorso al presidente del

tribunale ex ciascun socio, consiglio, collegio • ineleggibilità e decadenza: norme sugli amministratori • iscrizione della nomina • revoca (24503):

- spetta all'assemblea straordinaria - anche il tribunale:

- per giusta causa - su istanza di soci, sindaci, PM

effetti dello scioglimento sui poteri dell'assemblea: • allo scioglimento segue la liquidazione • l'assemblea può far riprendere all'ente la sua vita normale

- col consenso unanime dei soci che rappresentino l'intero capitale sociale

- consenso espresso, non basta il consenso tacito (come per la società personale)

- modifica il contratto precedente regole sulla liquidazione (2452):

• obblighi e responsabilità liquidatori: norme sugli ammini-stratori

• prendono in consegna i beni e documenti sociali • redigono l'inventario con gli amministratori • si fanno dare dagli amministratori il conto relativo al pe-

riodo successivo all'ultimo bilancio approvato • non possono intraprendere nuove operazioni • no ripartizione fra i soci se non sono stati pagati i creditori

sociali, o accantonate le somme necessarie • nomina o modifica dei liquidatori: iscrizione entro 30 gg.

a cura del liquidatore con firma autografa (2450 bis) • dall'iscrizione hanno rappresentanza sociale e processuale

31

• tutti gli atti necessari per la liquidazione (possono ven-dere i beni sociali, fare transazioni, compromessi, salvo limiti posti dall'atto costitutivo o dall'assemblea straor-dinaria)

• se fondi insufficienti pagamento debiti: richiesta del versamento dei decimi ancora dovuti (proporzionalmen-te)

• se la liquidazione si protrae, alla fine di ogni anno deve farsi il bilancio, da sottoporre all'approvazione dell'as-semblea ordinaria (ma anche regole diverse = non è bi-lancio di esercizio) [non si determinano gli utili, ma come si svolgono le operazioni di liquidazione]

bilancio finale di liquidaz. e cancellazione della società: • bilancio finale • depositato con relazione dei sindaci • inoppugnabile dopo 3 mesi (se no reclami o ripartizione

attivo quietanzato senza riserve) • reclami innanzi al tribunale: riuniti e decisi in un unico

giudizio • somme spettanti ai soci non riscosse entro i 3 mesi:

depositate presso l'istituto di credito • cancellazione della società dal registro delle imprese

(dopo approvazione bilancio finale) • la rappresentanza dei liquidatori viene meno soltanto

con la cancellazione • creditori sociali: dopo la cancellazione, possono agire

verso i soci - solo entro l'ammontare delle somme riscosse in liqui-

dazione e dei decimi a suo tempo non versati - salva responsabilità dei liquidatori per colpa

SOCIETÀ DI INTERESSE NAZIONALE

2461 - Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società per azioni d’interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto [2351] e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti. NOTA: sono S.p.A. [v. 2325] la cui disciplina, contenuta in leggi speciali, presenta alcune deroghe alla disciplina tipica delle S.p.A., in considerazione dell’importanza dell’attività svolta

SOCIETÀ CON TITOLI QUOTATI IN BORSA [v. libro] regole già incontrate:

• accordi tra soci comunicati alla Consob • terza convocazione dell'assemblea straordinaria • possibile rappresentare in assemblea un numero maggiore

di soci (50, 100, 200) • diritti di opzione non esercitati: offerti in borsa • in caso di esclusione del diritto di opzione: si determina

con modalità particolare il sovrapprezzo • relazione semestrale • emissione obbligazioni con limiti diversi

azioni di risparmio: • azioni prive del diritto:

- di voto - di intervenire in assemblea (qualunque) - di chiederne la convocazione

• privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso di capitale

• sono conservati gli altri poteri amministrativi (impugnati-va delle delibere, denuncia, ecc.)

• scopi: - incentivare afflusso risparmi familiari - ridurre assenteismo (escludendo i piccoli azionisti dal

calcolo dei quorum assembleari) • al portatore (solo se interamente liberate) • diritto di opzione (salvo emissione per conversione in

azioni di risparmio di preesistenti azioni ordinarie o di al-tra categoria)

• ammesse di diritto alla quotazione (persiste anche se è revocata per le ordinarie)

• limite alla loro emissione: non può superare la 1/2 del capitale sociale (az. di risparmio + az. a voto limitato) (se supera il limite)

• aumento di capitale sociale: diritto dei possessori di azioni di risparmio di ottenere in opzione altre azioni di rispar-mio (in mancanza: azioni ordinarie)

• assemblea speciale: rappresentante comune con diritto di impugnare le deliberazioni dell'assemblea della società

distribuzione di acconti-dividendo (2433 bis): • condizioni:

- previsto dallo statuto - solo dopo la certificazione e approvazione del bilancio

del precedente esercizio - no se risultano perdite: l'acconto non può superare la

minore somma tra l'importo utili dell'esercizio prece-dente (diminuita delle quote accantonate a riserva) e l'importo riserve disponibili (= no perdita)

• delibera: - dagli amministratori: sulla base di un prospetto contabi-

le e di una relazione (dai quali risulta possibile la distri-buzione)

- parere del collegio sindacale - deposito presso la società fino all'approvazione del bi-

lancio dell'esercizio in corso • acconti erogati e percepiti in buona fede: irripetibili (se

inesistenza utili) • acconti erogati ripetibili:

- su utili esistenti, ma poi andati perduti nel corso dell'e-sercizio

- su successiva deliberazione assembleare (no distribu-zione di utili)

• violazione degli amministratori: sanzione penale recesso a seguito di delibera di fusione:

• nuova causa di recesso (l. 149/92): ai soci dissenzienti dalla deliberazione di fusione mediante costituzione di una società nuova o mediante incorporazione in una società le cui azioni non sono portate in borsa

• si discute se il socio assente possa esprimere successiva-mente il suo dissenso

32

• si ritiene: idem per scissione controllo:

• interno: collegio sindacale • esterno: società di revisione e Consob

società di revisione: • iscritta nell'albo speciale:

- tenuto dalla Consob - garanzia di indipendenza e idoneità tecnica

• requisiti: - requisiti per l'iscrizione di una società nel registro dei

revisori contabili - idonea copertura assicurativa

• controlli: - regolare tenuta della contabilità sociale - corrispondenza del bilancio alle scritture contabili - osservanza norme su valutazione del patrimonio - può ottenere informazioni e documenti - può procedere ad accertamenti ed ispezioni - informa il collegio sindacale dei fatti censurabili

• certificazione del bilancio: - bilancio inviato 45 giorni prima dell'assemblea (as-

sieme alla relazione degli amministratori e bilanci di società controllate e collegate)

- attesta che (con relazione): - scritture contabili veritiere - bilancio corrisponde a scritture - bilancio conforme a norme che lo disciplinano

(conto economico) - se ritiene di non poter rilasciare la certificazione:

- relazione con motivi del rifiuto - informa immediatamente la Consob

• incarico: - conferito dall'assemblea ordinaria - in mancanza, dalla Consob - dura 3 esercizi - rinnovabile (massimo 2 volte)

• effetti della certificazione del bilancio (= modifica della disciplina della impugnativa della delibera di approva-zione del bilancio): - 1/20 del capitale sociale (oppure € 50.000 in valore

nominale delle azioni se il capitale sociale supera € 1 milione)

- impugnazione anche dalla Consob entro 6 mesi dal deposito deliberazione

Consob: • commissione nazionale per le società e la borsa • 1 presidente e 4 membri • personalità giuridica • piena autonomia nei limiti di legge • è quasi magistratura economica • con discrezionalità tecnica che la caratterizza • controllo:

- controllo sul funzionamento della borsa - controllo dell'informazione verso:

- società con titoli quotati in borsa (azioni e obbli-gazioni)

- enti che esercitano attività commerciali • controllo sul funzionamento della borsa:

- controllo singole borse e modi di finanziamento delle operazioni

- fissazione calendario di borsa - determinazione requisiti per ammissione alla quota-

zione e relative modalità - potere di disporre la quotazione d'ufficio dei titoli - potere di sospensione o revoca dalla quotazione - istituzione e regolamentazione del mercato ristretto

• controllo dell'informazione: - prescrive la redazione di bilanci consolidati di gruppo

- richiede la pubblicazione dati e notizie necessari all'in-formazione del pubblico (vi provvede direttamente in caso di inottemperanza)

- rende pubblico l'inadempimento di qualsiasi obbligo de-rivante dalla quotazione

- richiede la comunicazione di dati e notizie, e la trasmis-sione di dati e documenti

- facoltà di procedere ad ispezioni - richiede l’indicazione nominativa dei soci - richiede la dichiarazione per società controllate: con-

trollanti (per le società fiduciarie: fiducianti) • ammissione delle società alla quotazione:

- patrimonio netto non inferiore a € 5 milioni (25 se svol-ge attività bancaria o assicurativa)

- ultimi 3 bilanci in utile - azioni liberamente trasferibili - 25% del capitale diffuso tra il pubblico

obblighi di comunicazione in ordine al bilancio: • 45 gg.: amministratori inviano bilancio e relazione sulla

gestione alla società di revisione • 30 gg.: bilancio e relazione inviati al collegio sindacale • 20 gg.: intera documentazione inviata alla Consob • 15 gg.: documentazione e relazione della società di revi-

sione depositate presso sede sociale, fino all'approvazione del bilancio

• 30 gg. dall'approvazione: bilancio e verbale dell'assemblea comunicati alla Consob

altri obblighi di comunicazione: • oggetto: proposte formulate dal consiglio di amministra-

zione e comunicate all'assemblea mediante avviso di con-vocazione

• importano: - modificazioni dell'atto costitutivo, emissione di obbli-

gazioni, fusione o scissione: comunicazione alla Consob almeno 45 gg. prima dell'assemblea straordinaria

- autorizzazione all'acquisto o alienazione di azioni pro-prie: 45 gg. prima dell'assemblea

- aumento di capitale con esclusione o limitazione del di-ritto di opzione: comunicazione alla società di revisione (che esprimerà il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni)

obblighi di comunicazione delle partecipazioni alla Consob ed alla società partecipata (v. pag. 120): • chi partecipa ad una società quotata in borsa in misura

superiore al 2% del capitale di questa • società quotate che partecipano in società non quotate o in

società per azioni in misura superiore al 10% • tutti coloro che partecipano in una società con azioni quo-

tate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ri-stretto in misura superiore al 10, 20, 33, 50, 75%

PARETECIPAZIONI, CONTROLLO E GRUPPI MERCATO FINANZIARIO SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI

33

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA differenze tra s.r.l. ed s.p.a.:

• carattere personale della partecipazione • divieto di emettere azioni • capitale minimo: € 10.000 • semplicità di forme per la convocazione dell'assemblea • maggioranze più elevate per le deliberazioni assembleari • amministratore: deve essere socio • collegio sindacale: normalmente non necessario • possibilità di costituzione con atto unilaterale di un

unico socio fondatore • possibilità di mantenere la limitazione di responsabilità

anche con un unico socio insolvente costituzione:

• costituzione simultanea (per atto pubblico) • indicazioni contenute nell'atto costitutivo (2475):

- stesse regole per la s.p.a., salvo quelle relative alle a-zioni

- stesse regole per la procedura di costituzione, sotto-scrizione, conferimenti, iscrizione, pubblicazione

costituzione per atto unilaterale (2475 uc.): • simile ad un atto di costituzione di una fondazione • analogamente: atto revocabile

- fino all'iscrizione della società - fino alle operazioni da cui: responsabilità illimitata e

solidale del fondatore • l'unico socio non può essere debitore del conferimento

in denaro (deve essere interamente versato al momento della costituzione per atto unilaterale) (2476)

• in caso di aumento del capitale: il conferimento va ver-sato al momento della sottoscrizione (se la pluralità dei soci viene meno, l'unico socio ha 3 mesi di tempo per effettuare il versamento dovuto)

• anche una persona giuridica può essere socio fondatore, ma no beneficio della limitazione di responsabilità

conferimenti e quote: stessa disciplina della s.p.a., con alcune regole: • quota non inferiore ad 1 € ed espressa in multipli di € • le quote possono essere di diverso ammontare • non possono essere rappresentate da azioni

pubblicità per concentrazione del capitale in un'unica mano: • i terzi devono essere informati dell'esistenza di un unico

socio • obbligo per gli amministratori o il socio, di iscrivere

entro 30 giorni: - il fatto che le quote appartengono ad un unico socio - il mutamento della persona dell'unico socio - il fatto che si costituisce o ricostituisce la pluralità dei

soci trasferibilità (2479):

• le quote sono trasferibili e divisibili • atto di trasferimento:

- autenticazione da notaio - deposito per iscrizione (notaio) - iscrizione nel libro dei soci (opponibilità)

• elenco dei soci e titolari di diritti su quote sociali: depo-sitato insieme al bilancio annuale (2493)

• espropriabilità da parte di creditori del socio: devono notificare l’ordinanza di esproprio alla società (parteci-pazione all’incanto anche agli altri soci) (2480)

• pegno o usufrutto sulla quota fatti limitativi od esclusivi della trasferibilità:

• esclusioni o limitazioni alla trasferibilità: - prestazioni accessorie: consenso degli amministratori - conferimento in natura: inalienabilità (nel periodo di

stima) - limiti previsti dall’atto costitutivo:

- intrasferibilità assoluta: eredi = rimborso della quota (con riduzione del capitale)

• intrasferibilità per atto da vivi (inter vivos): - no esecuzione forzata sulla quota - costituzione in garanzia: vincola utili (ma al socio resta

il diritto di voto) • se trasferimento sottoposto a limitazioni (24803):

- subordinazione a condizioni (consenso amministratori; prelazione altri soci)

- si espropriabilità, ma accordo tra socio, creditore, socie-tà (per vendita quota)

- altrimenti: vendita per incanto (la società ha 10 gg. per presentare compratore a stesso prezzo)

• divisibilità: - la divisione ha luogo per trasferimento (sottoposta a li-

mitazioni di questo) - atto costitutivo: può limitare solo la divisibilità - vincolo entità quote (multipli 1 €)

diritti ed obblighi inerenti alla quota: • diritto di voto:

- ad ogni € - no per socio in mora - no per conflitto di interessi

• diritto agli utili: - distribuiti in proporzione alla quota - salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo (salvo

divieto patto leonino) • obbligo del conferimento • mora del socio (2477):

- diffida ad adempiere entro 30 gg. - vendita quota:

- per conto e a rischio del socio - con prelazione soci

- se no offerte: vendita per incanto - se no vendita:

- gli amministratori possono chiedere di escludere il socio

- trattenendo le somme riscosse - salvo danni - conseguente riduzione di capitale (annullamento

quota) • quota intrasferibile: esclusione socio • alienazione quota: il socio resta obbligato ai versamenti

- solo per 3 anni - solo dopo che la richiesta al titolare sia rimasta infrut-

tuosa divieto di acquisto di azioni proprie: sempre vietato

l’acquisto o accettare in garanzia assemblea (differenze con la s.p.a., ex 2486):

• avviso di convocazione: raccomandata spedita personal-mente ai soci (almeno 8 gg. prima)

• no assemblea di seconda convocazione • anche il socio che abbia acquistato la quota nei 5 gg. ante-

riori • approvazione delle deliberazioni:

- assemblea ordinaria: maggioranza del capitale - assemblea straordinaria: 2/3

• l'atto costitutivo non può richiedere maggioranze inferiori a quelle imposte alla s.p.a.

• in caso di impugnativa: il socio deve provare la sua qualità (col certificato della sua quota, con estratto dal libro dei soci o con altri mezzi)

• no emissione di obbligazioni amministratori (differenze con la s.p.a.):

• l'amministrazione va affidata solo a soci • alla carica non è disposto alcun termine (salva facoltà di

revoca, con obbligo di preavviso) collegio sindacale:

• necessario soltanto: - se la società raggiunge [200 milioni] di capitale

34

- se per 2 esercizi consecutivi sono stati superati due dei limiti indicati per la redazione del bilancio in for-ma abbreviata

• se esiste: regime della s.p.a. • altrimenti: ogni socio ha diritto di ottenere (2489):

- notizia dello svolgimento degli affari - accedere ai libri sociali e alle scritture contabili - 1/3 del capitale può far eseguire la revisione annuale

della gestione (a proprie spese) • ogni patto contrario è nullo • resta il potere di denunzia ex art. 2409

modifiche statutarie (varianti alla s.p.a.): • in caso di aumento di capitale:

- diritto di opzione escluso: per la parte di aumento co-perta da conferimenti in natura

- termini per l'esercizio del diritto di opzione: stabiliti liberamente dall'assemblea

- comunicazione: avviene individualmente • no delega agli amministratori della facoltà di aumentare

il capitale • no iscrizione dell'attestazione dell'avvenuto aumento • limite multipli di un € per le quote, salvo che sia dispo-

sta la diminuzione per perdite (le quote possono essere inferiori, ma i diritti di voto dei soci continuano a calco-larsi sul valore originale)

rapporti tra società e unico socio (2490 bis): • contratti tra società e unico socio e operazioni a favore

dell'unico socio: - trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni

del consiglio di amministrazione - oppure: fatte risultare da atto scritto - l'omissione “dovrebbe” comportare l'inopponibilità

degli atti da iscriversi ai creditori sociali • crediti dell'unico socio non illimitatamente responsabile

nei confronti della società: non possono essere assistiti da prelazione

responsabilità dell'unico socio (2497): • l'unico socio mantiene il beneficio della responsabilità

limitata, a meno che: - sia persona giuridica, o socio unico di altra società di

capitali - conferimenti non ancora interamente versati (in viola-

zione dell'art. 2476) - non ancora depositata la dichiarazione degli ammini-

stratori (2475 bis) • scopo: facilitare le piccole o medie imprese con un uni-

co titolare (XII direttiva CEE) (ma questione aperta per soci unici costituiti da società di persone o da associa-zioni non riconosciute)

scioglimento e liquidazione: stesse norme per la s.p.a.

TRASFORMAZIONE Concetto di trasformazione:

• modificazione dell'atto costitutivo • condizioni richieste dalla legge per il nuovo tipo • no trasformazione da società cooperativa a società lucrati-

va e viceversa (ma legge 127/1971: si trasformazione tra società lucrative a società cooperative)

• deliberazione: - consenso unanime per società con semplice autonomia

patrimoniale - assemblea straordinaria (salvo diritto di recesso) per

società con personalità giuridica - approvazione dei soci da responsabilità limitata a illimi-

tata condizioni per società con personalità giuridica (2498):

• atto pubblico • requisiti di legge per il nuovo tipo • relazione giurata di stima • iscrizione della delibera

cambiamento del tipo di responsabilità del socio: • da illimitata a limitata:

- solo per il futuro - salvo consenso di tutti i creditori - presunzione di consenso: i creditori devono negare “e-

spressamente” la loro adesione nel termine di 30 gg. (salvo forza maggiore)

• da limitata a illimitata: risponde anche delle obbligazioni anteriori, illimitatamente e solidalmente con gli altri soci

assegnazione delle azioni ai soci: in proporzione al valore della quota secondo l'ultimo bilancio approvato

35

FUSIONE

• tipi: - fusione per incorporazione - fusione propriamente detta

• no successione universale, ma compenetrazione dei patrimoni

• anche tra società di diverso tipo (trasformazione) • diritto di recesso se fuoriuscita dalla quotazione • limiti:

- società sottoposte a procedure concorsuali - società in liquidazione che abbiano iniziato la distri-

buzione dell'attivo • progetto di fusione:

- redatto dagli amministratori - contenuto:

- tipo, denominazione, sede - atto costitutivo - rapporto di cambio - modalità di assegnazione di azioni o quote - date - trattamento riservato a categorie di soci o posses-

sori di titoli diversi - pubblicato - società capitali: pubblicazione nella G.U. - società quotate: comunicazione alla Consob - depositato presso le sedi delle società

• ulteriore documentazione: - stato patrimoniale - relazione degli amministratori - relazione degli gli esperti - nota: no concambio per le azioni proprie

• deliberazione di fusione: - deposito presso le sedi sociali del progetto - pubblicazione del documento informativo - deliberazione di ogni assemblea società:

- società di persone: unanimità - società di capitali: assemblea straordinaria - assemblee speciali - socio da responsabilità limitata a illimitata

- iscrizione e pubblicazione nella G.U. • opposizione dei creditori:

- consenso di tutti i creditori anteriori - pagamento deposito di somme sufficienti per soci non

consenzienti - 2 mesi dall'iscrizione senza opposizione - nota: l'opposizione sospende l'esecuzione, ma il tribu-

nale può consentire previo idonea garanzia • posizione degli obbligazionisti:

- opposizione, salvo approvazione assemblea obbliga-zionisti

- obbligazioni convertibili - assicurati i diritti precedenti alla fusione

• atto di fusione: - atto pubblico - iscrizione - no retrodatazione reale - no invalidità della fusione dopo l’iscrizione, salvo ri-

sarcimento ai terzi o soci

SCISSIONE

• tipi: - scissione - scorporo

• configurazioni • partecipazione anche in misura diversa • se tipo diverso = trasformazione • procedimento di scissione (progetto)

- attivo (scissione - scorporo) - passivo (in solido) - criteri di distribuzione delle azioni o quote - atti costitutivi delle società beneficiarie - obbligazioni convertibili

• atto di scissione: - atto pubblico - iscrizione - debiti preesistenti - azione revocatoria

SOCIETÀ COOPERATIVA

36

TITOLI DI CREDITO Teoria della circolazione definizione dei titolo di credito incorporazione forme di circolazione:

• al portatore • all'ordine • nominativa (compromesso: forma girata) • nota: acquisto a non domino = titolo idoneo + consegna

qualificata (dagli ulteriori dati cartolari eventualmente richiesti) + buona fede = 1994

differenze con: • documenti probatori (ad probationem) • documento ad substantiam • documento di legittimazione (biglietti, scontrini, libretto

di risparmio nominativo) • titoli impropri (polizza di assicurazione, stabilito di

contratto) (cedibili ex consegna o girata) titolarità ≠legittimazione (necessaria e sufficiente + presun-

zione di titolarità) arti.1992:

• possessore legittimato • debitore liberato anche se non titolare: apparenza +

buona fede - non deve provare buona fede - dolo colpa ex prove certe e precise

• difformità dalla disciplina comune - inversione onere prova - prove certe e precise

ammortamento: • procedura (v. schemi) • effetto positivo dell'ammortamento (decreto- diritto) • effetto negativo (il debitore non libera) • no titoli al portatore (salvo azioni di risparmio)

acquisto a non domino (1994- 1153): • consegna qualificata (elementi particolari) (ulteriori

elementi cartolari) • titolo idoneo (anche se non menzionato) • no rivendicazione (= proprietà) • nota: acquisto anche prima o in pendenza della procedu-

ra di ammortamento) acquisto a domino:

• tesi anticonsensualistica: - legittimazione cartolare - inopponibilità eccezioni ex possessore legittimato - se solo consenso, allora rischio trasferimento terzi - norme sui trasferimenti: negozio traslativo (tacitamen-

te presupposto) • tesi consensualistica:

- nessuna norma deroga l'articolo 1376 - rischio vale anche per circolazione comune dei beni

mobili - acquisto senza consegna possibile anche per le cose

mobili = non godimento, ma possibile alienazione - inopponibilità eccezioni:

- esercizio del diritto ≠ acquisto del diritto - eseguibilità in forma specifica dell'obbligo con-

segna titolo - titolo al portatore: ordine di consegna - titolo all'ordine: esecuzione forzata (altri:

no) - titolo nominativo: ordine di entrata nel libro

opposizione vincoli: attrazione sul titolo = opponibilità verso i terzi

circolazione impropria o di diritto comune del titolo di credito • titoli all’ordine = se mezzi diversi allora cessione (no

inopponibilità - no acquisto a non domino)

• con la cessione si ha soltanto l’acquisto del titolo (da ciò il cessionario avrà diritto alla consegna del documento per poter esercitare il titolo) (la consegna sostituisce la notifi-cazione o l’accettazione)

• inestensibiltà conflitti nella circolazione del titolo di credito Dante D.V.


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