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CAMERA DEI DEPUTATI - XVII Legislatura · n. 4177, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI PARISI, ABRIGNANI...

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N. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142 4166-4177-4182-4183-4240-4262-4265-4272-4273-4281-4284 4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A/R CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE n. 2352, DINIZIATIVA DEI DEPUTATI TONINELLI, COZZOLINO, DADONE, D’AMBROSIO, DIENI, FRACCARO, LOMBARDI, NUTI Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica Presentata il 6 maggio 2014 n. 2690, d’iniziativa del deputato GIACHETTI Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali Presentata il 29 ottobre 2014 NOTA: Il presente stampato riporta il testo unificato delle proposte di legge nn. 2352, 2690, 3223, 3385, 3986, 4068, 4088, 4092, 4128, 4142, 4166, 4177, 4182, 4183, 4240, 4262, 4265, 4272, 4273, 4281, 4284, 4287, 4309, 4318, 4323, 4326, 4327, 4330, 4331, 4333 e 4363, sul quale, a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea nella seduta dell’8 giugno 2017, la I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 7 ottobre 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
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N. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-41424166-4177-4182-4183-4240-4262-4265-4272-4273-4281-42844287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A/R

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 2352, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TONINELLI, COZZOLINO, DADONE, D’AMBROSIO,DIENI, FRACCARO, LOMBARDI, NUTI

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione dellaCamera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della

Repubblica

Presentata il 6 maggio 2014

n. 2690, d’iniziativa del deputato GIACHETTI

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione dellaCamera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato dellaRepubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei

collegi elettorali uninominali

Presentata il 29 ottobre 2014

NOTA: Il presente stampato riporta il testo unificato delle proposte di legge nn. 2352, 2690, 3223, 3385, 3986,4068, 4088, 4092, 4128, 4142, 4166, 4177, 4182, 4183, 4240, 4262, 4265, 4272, 4273, 4281, 4284, 4287,4309, 4318, 4323, 4326, 4327, 4330, 4331, 4333 e 4363, sul quale, a seguito del rinvio deliberatodall’Assemblea nella seduta dell’8 giugno 2017, la I Commissione permanente (Affari costituzionali,della Presidenza del Consiglio e interni), il 7 ottobre 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente.In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delleproposte di legge si vedano i relativi stampati.

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

n. 3223, d’iniziativa del deputato PISICCHIO

Nuove norme in materia di elezione della Camera dei deputati

Presentata l’8 luglio 2015

n. 3385, d’iniziativa del deputato LAURICELLA

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati

Presentata il 28 ottobre 2015

n. 3986, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOCATELLI, PASTORELLI, LO MONTE

Modifiche alla legge 6 maggio 2015, n. 52, e delega al Governo perla definizione delle modalità di svolgimento delle prime elezioni

della Camera dei deputati successive al 1° luglio 2016

Presentata il 20 luglio 2016

n. 4068, d’iniziativa del deputato ORFINI

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezionedella Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l’introduzione del

turno unico di votazione e del premio di governabilità

Presentata il 3 ottobre 2016

n. 4088, d’iniziativa del deputato SPERANZA

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione dellaCamera dei deputati, e delega al Governo per la determinazione

dei collegi elettorali uninominali

Presentata il 12 ottobre 2016

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURAA.C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262

4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A/R

n. 4092, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MENORELLO, VACCARO, GIGLI, QUINTARELLI

Modifica del termine iniziale di efficacia della legge 6 maggio 2015,n. 52, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei

deputati

Presentata il 13 ottobre 2016

n. 4128, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUPI, MISURACA

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezionedella Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 6 maggio 2015,

n. 52

Presentata il 2 novembre 2016

n. 4142, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VARGIU, MATARRESE

Abrogazione della legge 6 maggio 2015, n. 52, e della legge 21dicembre 2005, n. 270, recanti disposizioni in materia di elezionedella Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e

ripristino dell’efficacia delle disposizioni preesistenti

Presentata il 9 novembre 2016

n. 4166, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NICOLETTI, ZAMPA, COVA, BAZOLI, BENAMATI, BORGHI, MARCO DIMAIO, SERENI, ALFREIDER, BERGONZI, STELLA BIANCHI, CAR-LONI, CRIVELLARI, DELL’ARINGA, DONATI, FANUCCI, FEDI, IORI,MIGLIORE, OTTOBRE, PARRINI, PINNA, PLANGGER, PREZIOSI, QUAR-TAPELLE PROCOPIO, SCHIRÒ, SENALDI, TARICCO, TENTORI, ZANIN

Abrogazione della legge 6 maggio 2015, n. 52, e della legge 21dicembre 2005, n. 270, in materia di elezione della Camera deideputati e del Senato della Repubblica, ripristino dell’efficaciadelle disposizioni preesistenti nonché delega al Governo per la

determinazione dei collegi elettorali

Presentata il 7 dicembre 2016

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURAA.C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262

4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A/R

n. 4177, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PARISI, ABRIGNANI

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l’elezione dellaCamera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato dellaRepubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei

collegi uninominali e plurinominali

Presentata il 16 dicembre 2016

n. 4182, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DELLAI, DE MITA, TABACCI, GIGLI, BARADELLO, BINETTI, BUTTI-GLIONE, CAPELLI, CARUSO, CERA, FAUTTILLI, FITZGERALD NIS-SOLI, GITTI, MARAZZITI, PIEPOLI, SANTERINI, SBERNA, RUBINATO

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione dellaCamera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della

Repubblica

Presentata il 21 dicembre 2016

n. 4183, d’iniziativa del deputato LAURICELLA

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione dellaCamera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato dellaRepubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei

collegi plurinominali

Presentata il 21 dicembre 2016

n. 4240, d’iniziativa del deputato CUPERLO

Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 marzo 1957, n. 361, e di cui al decreto legislativo20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera deideputati e del Senato della Repubblica, con sistema proporzionalee voto personalizzato. Deleghe al Governo per la determinazione

dei collegi uninominali

Presentata il 23 gennaio 2017

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURAA.C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262

4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A/R

n. 4262, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TONINELLI, DIENI, CECCONI, COZZOLINO, DADONE, D’AMBROSIO,NUTI, AGOSTINELLI, ALBERTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BENE-DETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIAN-CHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO,CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CHIMIENTI,CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, CRIPPA, DAVILLA, DAGA, DALL’OSSO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO,DELLA VALLE, DELL’ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DIMAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, D’INCÀ, D’UVA, FANTINATI,FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA,LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, L’ABBATE,LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MAR-ZANA, MICILLO, NESCI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PISANO,RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SI-BILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TERZONI, TOFALO, TRIPIEDI,VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA,

ZOLEZZI

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica,in conformità alla sentenza della Corte costituzionale del 25

gennaio 2017

Presentata il 31 gennaio 2017

n. 4265, d’iniziativa del deputato RIGONI

Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 marzo 1957, n. 361, e di cui al decreto legislativo20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera deideputati e del Senato della Repubblica mediante sistema maggio-ritario a doppio turno con ballottaggio. Delega al Governo per la

determinazione dei collegi uninominali

Presentata il 1° febbraio 2017

n. 4272, d’iniziativa del deputato MARTELLA

Abrogazione delle leggi 21 dicembre 2005, n. 270, e 6 maggio 2015,n. 52, in materia di elezione della Camera dei deputati e delSenato della Repubblica, nonché modifiche al testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e

delega al Governo per il coordinamento normativo

Presentata il 2 febbraio 2017

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURAA.C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262

4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A/R

n. 4273, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

INVERNIZZI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BUSIN, CAPARINI,CASTIELLO, FEDRIGA, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUI-DESI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SAL-

TAMARTINI, SIMONETTI

Abrogazione delle leggi 21 dicembre 2005, n. 270, e 6 maggio 2015,n. 52, in materia di elezione della Camera dei deputati e delSenato della Repubblica, e dei commi secondo e terzo dell’articolo34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, concernente la sospensionedello svolgimento dei referendum in caso di anticipato sciogli-

mento delle Camere

Presentata il 2 febbraio 2017

n. 4281, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VALIANTE, RUBINATO, CAPELLI, MELILLA, FOLINO, GINEFRA, LAT-TUCA, CARLONI, BRUNO BOSSIO, MARRONI, MOGNATO, TARICCO

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezionedella Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l’eliminazione

della disciplina speciale per i capilista

Presentata l’8 febbraio 2017

n. 4284, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, SEGONI

Abrogazione delle leggi 21 dicembre 2005, n. 270, e 6 maggio 2015,n. 52, in materia di elezione della Camera dei deputati e del

Senato della Repubblica

Presentata l’8 febbraio 2017

n. 4287, d’iniziativa del deputato MARCO MELONI

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezionedella Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l’eliminazione

della disciplina speciale per i capilista

Presentata il 9 febbraio 2017

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURAA.C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262

4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A/R

n. 4309, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LA RUSSA, GIORGIA MELONI, RAMPELLI, CIRIELLI, MURGIA, NA-STRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA, TOTARO

Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 17 febbraio 2017

n. 4318, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D’ATTORRE, SCOTTO, ROBERTA AGOSTINI, QUARANTA

Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 22 febbraio 2017

n. 4323, d’iniziativa del deputato QUARANTA

Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera deideputati e del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo

per la determinazione dei collegi elettorali

Presentata il 23 febbraio 2017

n. 4326, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MENORELLO, MONCHIERO, VACCARO

Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 23 febbraio 2017

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURAA.C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262

4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A/R

n. 4327, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRUNETTA, OCCHIUTO, SISTO, CALABRIA, RAVETTO, GELMINI, BAL-DELLI, GREGORIO FONTANA, CARFAGNA, ARCHI, BERGAMINI, BIAN-COFIORE, CATANOSO, LUIGI CESARO, DE GIROLAMO, GIACOMONI,GIAMMANCO, ALBERTO GIORGETTI, GULLO, MILANATO, PALMIERI,PALMIZIO, POLIDORI, POLVERINI, PRESTIGIACOMO, ROMELE, RUSSO,SANTELLI, SARRO, SECCO, ELVIRA SAVINO, SANDRA SAVINO, VITO

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione dellaCamera dei deputati, al testo unico di cui al decreto legislativo 20dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato dellaRepubblica, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia didiritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero, nonchédelega al Governo per la determinazione dei collegi circoscrizio-

nali e uninominali

Presentata il 23 febbraio 2017

n. 4330, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUPI, MISURACA

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezionedella Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggirecanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui aldecreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché delega al

Governo per la determinazione dei collegi plurinominali

Presentata il 24 febbraio 2017

n. 4331, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COSTANTINO, FRATOIANNI, AIRAUDO, DANIELE FARINA, FASSINA,GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, MARCON, PAGLIA, PALAZ-

ZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PLACIDO

Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 24 febbraio 2017

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURAA.C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262

4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A/R

n. 4333, d’iniziativa del deputato PISICCHIO

Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 24 febbraio 2017

n. 4363, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRAGOMELI, MALPEZZI, ROTTA

Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 13 marzo 2017

(Relatore per la maggioranza: FIANO)

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURAA.C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262

4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A/R

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato l’ulteriore testo unificato delle proposte di legge 2352e abbinate, adottato dalla I Commissione (Affari costituzionali), aseguito del rinvio in Commissione deliberato dall’Assemblea l’8 giugnoscorso, quale testo base per il seguito dell’esame nella seduta del 26settembre 2017, e rilevato che:

sul piano dell’omogeneità del contenuto:

il progetto di legge, che si compone di 4 articoli, reca uncontenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto ridisegna inmaniera uniforme il sistema elettorale per la Camera (articolo 1) e peril Senato (articolo 2), delegando il Governo a determinare i collegiuninominali e plurinominali previsti dalla nuova disciplina (articolo 3);l’articolo 4 reca una disposizione transitoria e disciplina l’entrata invigore della legge;

sul piano della chiarezza e della formulazione del testo:

con riferimento alla norma di delega al Governo per la deter-minazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali di cuiall’articolo 3, essa ricalca nella sua formulazione la delega contenutanell’articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, con la riduzione a unterzo dei termini previsti nella citata legge, i quali passano da 90 a 30giorni;

inoltre, il comma 3 dello stesso articolo 3 dispone che, ai finidella predisposizione degli schemi di decreto legislativo, il Governo siavvale di una commissione composta dal presidente dell’Istituto na-zionale di statistica e da 10 esperti in materia attinente ai compiti chela commissione è chiamata a svolgere, senza indicare il soggettocompetente alla nomina e il relativo atto; il comma 6 si limita adisporre che « Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composi-zione della Commissione nominata ai sensi del comma 5 » [recte: 3];

l’articolo 4, comma 1, reca una disposizione transitoria volta aprevedere, per le prossime elezioni per la Camera e per il Senato,l’esonero dall’onere di sottoscrizione delle liste per i partiti o gruppipolitici costituiti in almeno una delle due Camere in gruppo parla-mentare alla data del 1o gennaio 2017. Tale disposizione è tuttaviaformulata quale novella all’articolo 2, comma 36, della legge n. 52 del2015 (c.d. Italicum), recante modifiche al sistema di elezione riferitoalla sola Camera dei deputati. Al riguardo si ricorda anche che ilcomma 35 del citato articolo 2 prevede che le disposizioni del mede-simo articolo « si applicano per le elezioni della Camera dei deputati adecorrere dal 1o luglio 2016 »;

sul piano del coordinamento interno ed esterno al testo:

sul piano del coordinamento interno al testo, l’articolo 1, comma9, lettera c), capoverso 2-bis, al secondo periodo, ripete quanto già

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disposto dal medesimo comma 9, lettera b), capoverso 1-bis; inoltre,nell’ambito del terzo periodo, andrebbe valutata l’opportunità di sop-primere le parole « nei collegi uninominali », visto che la disposizioneivi contenuta, concernente alcuni obblighi dichiarativi del candidato, siapplica a tutti i candidati; anche l’articolo 1, comma 25, capoverso ART.83, comma 1, lettera e), contiene un errore materiale che dovrebbeessere corretto in quanto il settimo e l’ottavo periodo risultano dipressoché identica formulazione;

il comma 33 dell’articolo 1 reca l’abrogazione, tra gli altri,dell’articolo 93-ter del testo unico delle leggi recanti norme per laelezione della Camera dei deputati, che risulta peraltro richiamatodall’articolo 92, primo comma, numero 4), del medesimo testo unico,a sua volta novellato dal comma 31 dell’articolo 1, che lascia peròinvariato tale richiamo;

alla luce dei parametri stabiliti dall’articolo 16-bis del Regolamentoosserva quanto segue:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e ilriordino della legislazione vigente:

si dovrebbe assicurare il coordinamento con l’ordinamento vi-gente delle disposizioni contenute all’articolo 1, comma 33, tenutoconto che esso dispone l’abrogazione dell’articolo 93-ter del testo unicodelle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, ilquale risulta richiamato dall’articolo 92, primo comma, numero 4), delmedesimo testo unico, a sua volta novellato dal comma 31 dell’articolo1 della proposta di legge;

si dovrebbe riformulare la norma transitoria contenuta all’arti-colo 4, comma 1, riferendola alle disposizioni contenute nella propostadi legge all’esame, piuttosto che a quelle contenute nella legge n. 52 del2015 (c.d. Italicum);

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all’articolo 1, al comma 9, lettera c), capoverso 2-bis, andrebbevalutata l’opportunità di sopprimere il secondo periodo, che ripetequanto già disposto dal medesimo comma 9, lettera b), capoverso 1-bis,nonché, nell’ambito del terzo periodo, di sopprimere le parole: « neicollegi uninominali », considerato che la disposizione ivi contenuta siapplica a tutti i candidati;

analogamente, andrebbe valutata l’opportunità di sopprimerel’ottavo periodo dell’articolo 1, comma 25, capoverso ART. 83, comma 1,lettera e), di contenuto sostanzialmente identico a quello del settimoperiodo;

all’articolo 3, andrebbe valutata l’opportunità di individuare ilsoggetto competente alla nomina dei componenti la commissione di cuisi avvale il Governo ai fini della predisposizione degli schemi di decretolegislativo.

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TESTO UNIFICATODELLA COMMISSIONE (*)

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Modifiche al sistema di elezione della Ca-mera dei deputati e del Senato dellaRepubblica. Delega al Governo per ladeterminazione dei collegi elettorali uni-nominali e plurinominali.

ART. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Ca-mera dei deputati).

1. L’articolo 1 del testo unico delle leggirecanti norme per la elezione della Cameradei deputati, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 30 marzo 1957,n. 361, di seguito denominato « decreto delPresidente della Repubblica n. 361 del1957 », è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. La Camera dei deputati èeletta a suffragio universale, con voto di-retto ed eguale, libero e segreto, espresso inun unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nellecircoscrizioni elettorali indicate nella ta-bella A allegata al presente testo unico.Salvi i seggi assegnati alla circoscrizioneEstero e fermo restando quanto dispostodall’articolo 2, nelle circoscrizioni del ter-ritorio nazionale sono costituiti 231 collegiuninominali ripartiti in ciascuna circoscri-zione sulla base della popolazione; le cir-coscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol eMolise sono ripartite, rispettivamente, insei e in due collegi uninominali indicatinella Tabella A.1, allegata al presente testounico.

3. Per l’assegnazione degli altri seggiciascuna circoscrizione è ripartita in collegiplurinominali costituiti, di norma, dall’ag-gregazione del territorio di collegi unino-minali contigui e tali che a ciascuno di essisia assegnato, di norma, un numero di segginon inferiore a tre e non superiore a otto.

(*) IL PRESENTE TESTO TIENE CONTO DEGLI EMENDAMENTI

APPROVATI DALL’ASSEMBLEA NELLA SEDUTA DELL’8 GIUGNO 2017

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4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A/R

ART. 1.Camera

4. Salvi i seggi assegnati alla circoscri-zione Estero e fermo restando quanto di-sposto dall’articolo 2, i seggi sono ripartititra le liste e le coalizioni di liste attri-buendo 231 seggi ai candidati che hannoottenuto il maggior numero di voti validi inciascun collegio uninominale e sono statiproclamati eletti ai sensi dell’articolo 77.Gli altri seggi sono assegnati nei collegiplurinominali e sono attribuiti, con metodoproporzionale, ai sensi degli articoli 83 e83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste ».

2. Il comma 1-bis dell’articolo 2 deldecreto del Presidente della Repubblican. 361 del 1957 è abrogato.

3. All’articolo 3 del decreto del Presi-dente della Repubblica n. 361 del 1957sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. Con il medesimo decreto del Presi-dente della Repubblica di cui al comma 1,sulla base dei risultati dell’ultimo censi-mento generale della popolazione, riportatidalla più recente pubblicazione ufficialedell’Istituto nazionale di statistica, è deter-minato il numero complessivo di seggi daattribuire in ciascuna circoscrizione neicollegi plurinominali, compresi i seggi spet-tanti ai collegi uninominali »;

b) il comma 3 è abrogato.

4. Il comma 2 dell’articolo 4 del decretodel Presidente della Repubblica n. 361 del1957 è sostituito dal seguente:

« 2. Ogni elettore dispone di un voto daesprimere su un’unica scheda recante ilnome del candidato nel collegio uninomi-nale e il contrassegno di ciascuna lista,corredato dei nomi dei candidati nel col-legio plurinominale »;

5. Il quinto comma dell’articolo 11 deldecreto del Presidente della Repubblican. 361 del 1957 è abrogato.

6. All’articolo 14, primo comma, deldecreto del Presidente della Repubblica

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4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A/R

ART. 1.Camera

n. 361 del 1957 sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole:« nei collegi plurinominali » sono inserite leseguenti: « e nei collegi uninominali »; leparole da: « il proprio statuto » fino a:« n. 13, e » sono soppresse; dopo le parole:« nei singoli collegi plurinominali » sonoaggiunte le seguenti: « e nei singoli collegiuninominali »;

b) al secondo periodo, dopo la parola:« organizzato » sono aggiunte le seguenti:« nonché, ove iscritto nel registro di cuiall’articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre2013, n. 149, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deveessere depositato il relativo statuto ovvero,in mancanza, una dichiarazione, con lasottoscrizione del legale rappresentante au-tenticata dal notaio, che indica i seguentielementi minimi di trasparenza: 1) il legalerappresentante del partito o del gruppopolitico organizzato, il soggetto che ha latitolarità del contrassegno depositato e lasede legale nel territorio dello Stato; 2) gliorgani del partito o del gruppo politicoorganizzato, la loro composizione nonchéle relative attribuzioni ».

7. L’articolo 14-bis del decreto del Pre-sidente della Repubblica n. 361 del 1957 èsostituito dal seguente:

« ART. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppipolitici organizzati possono dichiarare ilcollegamento in una coalizione delle listeda essi rispettivamente presentate. Le di-chiarazioni di collegamento devono esserereciproche.

2. La dichiarazione di collegamento èeffettuata contestualmente al deposito delcontrassegno di cui all’articolo 14. Le di-chiarazioni di collegamento hanno effettoper tutte le liste aventi lo stesso contrasse-gno. Nell’effettuare il collegamento in unacoalizione, i partiti o i gruppi politici or-ganizzati rappresentativi di minoranze lin-guistiche riconosciute, presenti in circoscri-zioni comprese in regioni ad autonomiaspeciale il cui statuto o le relative norme diattuazione prevedano una particolare tu-tela di tali minoranze linguistiche, dichia-

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ART. 1.Camera

rano in quali dei collegi uninominali dellarispettiva circoscrizione presentano il me-desimo candidato con altri partiti o gruppipolitici della coalizione.

3. Contestualmente al deposito del con-trassegno di cui all’articolo 14, i partiti o igruppi politici organizzati depositano il pro-gramma elettorale, nel quale dichiarano ilnome e cognome della persona da loroindicata come capo della forza politica.Restano ferme le prerogative spettanti alPresidente della Repubblica ai sensi del-l’articolo 92, secondo comma, della Costi-tuzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2e 3 del presente articolo sono effettuati daisoggetti di cui all’articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antece-dente quello della votazione, gli Uffici cen-trali circoscrizionali comunicano l’elencodelle liste ammesse, con un esemplare delrelativo contrassegno, all’Ufficio centralenazionale, che, accertata la regolarità delledichiarazioni, provvede, entro il ventesimogiorno antecedente quello della votazione,alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedell’elenco dei collegamenti ammessi ».

8. All’articolo 16 del decreto del Presi-dente della Repubblica n. 361 del 1957sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Qualora la di-chiarazione che indica gli elementi minimidi trasparenza di cui all’articolo 14, primocomma, sia incompleta, il Ministero dell’in-terno invita il depositante ad integrarla neltermine di 48 ore dalla notifica dell’av-viso »;

b) al terzo comma è aggiunto, in fine,il seguente periodo: « Sono altresì sottopo-ste all’Ufficio centrale nazionale le opposi-zioni presentate dal depositante avversol’invito del Ministero ad integrare la dichia-razione che individua gli elementi minimidi trasparenza di cui all’articolo 14, primocomma ».

9. All’articolo 17, primo comma, deldecreto del Presidente della Repubblican. 361 del 1957, dopo le parole: « collegi

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ART. 1.Camera

plurinominali » sono inserite le seguenti:« e dei candidati nei collegi uninominali ».

10. All’articolo 18-bis del decreto delPresidente della Repubblica n. 361 del 1957sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo èsostituito dai seguenti: « La dichiarazionedi presentazione delle liste di candidati perl’attribuzione dei seggi nel collegio pluri-nominale, con l’indicazione dei candidatidella lista nei collegi uninominali compresinel collegio plurinominale, deve essere sot-toscritta da almeno 1.500 e da non più di2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dicomuni compresi nel medesimo collegioplurinominale o, in caso di collegio pluri-nominale compreso in un unico comune,iscritti nelle sezioni elettorali di tale colle-gio plurinominale. Ciascuna lista deve pre-sentare candidature in almeno due terzidei collegi plurinominali della circoscri-zione, a pena di inammissibilità »;

b) dopo il comma 1 è inserito il se-guente:

« 1-bis. Nel caso di liste collegate traloro ai sensi dell’articolo 14-bis, questepresentano, salvo quanto stabilito all’ul-timo periodo del presente comma, il me-desimo candidato nei collegi uninominali.A tal fine, l’indicazione dei candidati neicollegi uninominali deve essere sottoscrittaper accettazione dai rappresentanti, di cuiall’articolo 17, di tutte le liste tra lorocollegate che presentano il candidato. Nelleliste di candidati presentate in un collegioplurinominale in cui partiti o gruppi poli-tici organizzati rappresentativi di mino-ranze linguistiche riconosciute presentanoseparatamente proprie candidature nei col-legi uninominali ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, queste sono indicate sepa-ratamente e sono specificamente sotto-scritte dai rappresentanti, di cui all’articolo17, di tutte le liste tra loro collegate »;

c) dopo il comma 2 è inserito il se-guente:

« 2-bis. I candidati nei collegi uninomi-nali accettano la candidatura con la sotto-scrizione della stessa. Ciascuna lista è te-

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ART. 1.Camera

nuta a presentare candidati in tutti i collegiuninominali del collegio plurinominale, apena di inammissibilità. Per ogni candidatodevono essere indicati il nome, il cognome,il luogo e la data di nascita, il codice fiscalee il collegio per il quale viene presentato »;

d) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. In ogni collegio plurinominale cia-scuna lista, all’atto della presentazione, ècomposta da un elenco di candidati pre-sentati secondo un ordine numerico. Il nu-mero dei candidati non può essere infe-riore alla metà, con arrotondamento all’u-nità superiore, dei seggi assegnati al colle-gio plurinominale e non può essere superioreal limite massimo di seggi assegnati al col-legio plurinominale; in ogni caso, il numerodei candidati non può essere inferiore adue né superiore a quattro. A pena diinammissibilità, nella successione internadelle liste nei collegi plurinominali, i can-didati sono collocati secondo un ordinealternato di genere »;

e) dopo il comma 3 è inserito il se-guente:

« 3.1. Nel complesso delle candidaturepresentate da ogni lista o coalizione di listenei collegi uninominali a livello nazionale,nessuno dei due generi può essere rappre-sentato in misura superiore al 60 per cento,con arrotondamento all’unità più pros-sima. Nel complesso delle liste nei collegiplurinominali presentate da ciascuna listaa livello nazionale, nessuno dei due generipuò essere rappresentato nella posizione dicapolista in misura superiore al 60 percento, con arrotondamento all’unità piùprossima. L’Ufficio centrale nazionale assi-cura il rispetto di quanto previsto dal pre-sente comma, in sede di verifica dei requi-siti di cui all’articolo 22, primo comma,numero 6-bis) ».

11. L’articolo 19 del decreto del Presi-dente della Repubblica n. 361 del 1957 èsostituito dal seguente:

« ART. 19. – 1. Nessun candidato puòpresentarsi con diversi contrassegni nei col-

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ART. 1.Camera

legi plurinominali o uninominali, a pena dinullità.

2. Nessun candidato può essere inclusoin liste con lo stesso contrassegno in più dicinque collegi plurinominali, a pena di nul-lità.

3. Nessuno può essere candidato in piùdi un collegio uninominale, a pena di nul-lità.

4. Il candidato in un collegio uninomi-nale può essere candidato, con il medesimocontrassegno, in collegi plurinominali, finoad un massimo di cinque.

5. Il candidato nella circoscrizione Esteronon può essere candidato in alcun collegioplurinominale o uninominale del territorionazionale.

6. Nessun candidato può accettare lacandidatura contestuale alla Camera deideputati e al Senato della Repubblica, apena di nullità ».

12. All’articolo 20 del decreto del Pre-sidente della Repubblica n. 361 del 1957sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole:« collegi plurinominali » sono inserite le se-guenti: « e i nomi dei candidati nei collegiuninominali » e la parola: « presentate » èsostituita dalla seguente: « presentati »;

b) è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« Il Ministero dell’interno, entro il qua-rantacinquesimo giorno antecedente quellodella votazione, mette a disposizione nelproprio sito internet il fac-simile dei mo-duli con cui possono essere depositati leliste, le dichiarazioni e gli altri documentidi cui ai commi precedenti ».

13. All’articolo 21, secondo comma, deldecreto del Presidente della Repubblican. 361 del 1957, dopo le parole: « collegiplurinominali presentate » sono inserite leseguenti: « , dei nomi dei candidati neicollegi uninominali ».

14. All’articolo 22, primo comma, deldecreto del Presidente della Repubblica

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ART. 1.Camera

n. 361 del 1957 sono apportate le seguentimodificazioni:

a) dopo il numero 1) sono inseriti iseguenti:

« 1-bis) ricusa le liste presentate da par-titi o gruppi politici organizzati che nonabbiano depositato lo statuto o la dichia-razione di trasparenza in conformità all’ar-ticolo 14, primo comma;

1-ter) ricusa le liste presentate da partitio gruppi politici organizzati che non ab-biano depositato il proprio programma elet-torale ai sensi dell’articolo 14-bis; »;

b) al numero 3), le parole: « e alquarto » sono soppresse;

c) al numero 4) sono premesse leseguenti parole: « dichiara non valide lecandidature nei collegi uninominali e »;

d) al numero 5) sono premesse leseguenti parole: « dichiara non valide lecandidature nei collegi uninominali e »;

e) al numero 6-bis):

1) all’alinea:

1.1) dopo le parole: « comunica inomi dei candidati di ciascuna lista » sonoinserite le seguenti: « e dei candidati diciascun collegio uninominale »;

1.2) le parole: « all’articolo 19 »sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli18-bis, comma 3.1, e 19 ».

15. All’articolo 22 del decreto del Pre-sidente della Repubblica n. 361 del 1957, èaggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel caso in cui sia dichiarata nonvalida la candidatura in un collegio unino-minale resta valida la presentazione dellalista negli altri collegi uninominali dellacircoscrizione ».

16. All’articolo 24, comma 1, del decretodel Presidente della Repubblica n. 361 del1957, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) stabilisce, mediante un unicosorteggio da effettuarsi alla presenza deidelegati di lista, il numero d’ordine da

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ART. 1.Camera

assegnare, in tutti i collegi plurinominalidella circoscrizione, alle coalizioni e alleliste non collegate e ai relativi contrassegnidi lista, nonché, per ciascuna coalizione,l’ordine dei contrassegni delle liste dellacoalizione, comprese le liste presentate conle modalità di cui all’articolo 18-bis, comma1-bis, ultimo periodo, che sono inserite, aifini di cui al periodo successivo, in un piùampio riquadro che comprende anche lealtre liste collegate. I contrassegni di cia-scuna lista, unitamente ai nominativi deicandidati, nell’ordine numerico di cui al-l’articolo 18-bis, comma 3, e ai nominatividei candidati nei collegi uninominali, sonoriportati sulle schede di votazione e suimanifesti secondo l’ordine progressivo ri-sultato dal suddetto sorteggio ».

17. All’articolo 30, numero 4), del de-creto del Presidente della Repubblica n. 361del 1957, dopo le parole: « collegio pluri-nominale » sono inserite le seguenti: « e inominativi dei candidati nei collegi unino-minali ».

18. L’articolo 31 del decreto del Presi-dente della Repubblica n. 361 del 1957 èsostituito dal seguente:

« ART. 31. – 1. Le schede sono di cartaconsistente, sono fornite a cura del Mini-stero dell’interno con le caratteristiche es-senziali del modello descritto nelle tabelleA-bis e A-ter allegate al presente testounico e riproducono in fac-simile i con-trassegni delle liste regolarmente presen-tate, secondo le disposizioni di cui all’arti-colo 24. I contrassegni devono essere ri-prodotti sulle schede con il diametro dicentimetri tre.

2. La scheda reca i nomi e i cognomi deicandidati nel collegio uninominale, scrittientro un apposito rettangolo, sotto il qualeè riportato, entro un altro rettangolo, ilcontrassegno della lista cui il candidato ècollegato. A fianco del contrassegno, nellostesso rettangolo, sono elencati i nomi e icognomi dei candidati nel collegio plurino-minale secondo il rispettivo ordine di pre-sentazione.

3. Nel caso di più liste collegate incoalizione, i rettangoli di ciascuna lista equello del candidato nel collegio uninomi-

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ART. 1.Camera

nale sono posti all’interno di un rettangolopiù ampio. All’interno di tale rettangolo piùampio, i rettangoli contenenti i contrasse-gni delle liste nonché i nomi e i cognomi deicandidati nel collegio plurinominale sonoposti sotto quello del candidato nel collegiouninominale su righe orizzontali ripartitein due rettangoli.

4. La larghezza del rettangolo conte-nente il nome e il cognome del candidatonel collegio uninominale è doppia rispettoalla larghezza dei rettangoli contenenti ilcontrassegno nonché i nomi e i cognomi deicandidati nel collegio plurinominale. L’or-dine delle coalizioni e delle liste è stabilitocon sorteggio secondo le disposizioni del-l’articolo 24.

5. Nella parte esterna della scheda, en-tro un apposito rettangolo, è riportata incarattere maiuscolo la seguente dicitura: “Ilvoto si esprime tracciando un segno sulcontrassegno della lista prescelta ed èespresso per tale lista e per il candidatouninominale ad essa collegato. Se è trac-ciato un segno sul nome del candidatouninominale il voto è espresso anche per lalista ad esso collegata e, nel caso di più listecollegate, il voto è ripartito tra le liste dellacoalizione in proporzione ai voti ottenutinel collegio”.

6. Ogni scheda è dotata di un appositotagliando rimovibile, dotato di codice pro-gressivo alfanumerico generato in serie, de-nominato “tagliando antifrode”, che è ri-mosso e conservato dagli uffici elettoraliprima dell’inserimento della scheda nel-l’urna ».

19. All’articolo 58 del decreto del Pre-sidente della Repubblica n. 361 del 1957sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole:« scheda e » sono inserite le seguenti: « ,annotato il codice progressivo alfanume-rico del tagliando antifrode, »;

b) il secondo comma è sostituito dalseguente:

« L’elettore, senza che sia avvicinato daalcuno, esprime il voto tracciando con lamatita sulla scheda un segno, comunqueapposto, sul rettangolo contenente il con-

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ART. 1.Camera

trassegno della lista e i nominativi dei can-didati nel collegio plurinominale. Il voto èvalido a favore della lista e ai fini dell’ele-zione del candidato nel collegio uninomi-nale »;

c) dopo il secondo comma è inserito ilseguente:

« Nei casi in cui il segno sia tracciatosolo sul nome del candidato nel collegiouninominale, i voti sono validi a favoredella lista e ai fini dell’elezione del candi-dato nel collegio uninominale. Nel caso dipiù liste collegate in coalizione, i voti sonoripartiti tra le liste della coalizione in pro-porzione ai voti ottenuti da ciascuna nelcollegio uninominale »;

d) al terzo comma, le parole: « e ponela scheda stessa nell’urna » sono sostituitedalle seguenti: « , stacca il tagliando anti-frode dalla scheda, controlla che il numeroprogressivo sia lo stesso annotato primadella consegna e, successivamente, pone lascheda senza tagliando nell’urna ».

20. L’articolo 59 del decreto del Presi-dente della Repubblica n. 361 del 1957 èsostituito dal seguente:

« ART. 59. - 1. Ai fini del computo deivoti validi non sono considerate, oltre alleschede nulle, le schede bianche ».

21. All’articolo 59-bis del decreto delPresidente della Repubblica n. 361 del 1957sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti daiseguenti:

« 1. Se l’elettore traccia un segno sulrettangolo contenente il nome e il cognomedel candidato nel collegio uninominale esul rettangolo contenente il contrassegnodella lista e i nominativi dei candidati nelcollegio plurinominale, il voto è comunquevalido a favore della lista e ai fini dell’ele-zione del candidato nel collegio uninomi-nale.

2. Se l’elettore traccia un segno sulcontrassegno e un altro segno sulla lista dicandidati nel collegio plurinominale dellalista medesima, il voto è considerato valido

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ART. 1.Camera

a favore della lista e ai fini dell’elezione delcandidato nel collegio uninominale.

3. Se l’elettore traccia un segno, comun-que apposto, sul rettangolo contenente ilnome e il cognome del candidato nel col-legio uninominale e un segno su un rettan-golo contenente il contrassegno di una listacui il candidato non è collegato, il voto ènullo »;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

22. All’articolo 68 del decreto del Pre-sidente della Repubblica n. 361 del 1957sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al terzo periodo, le parole: « o deicandidati cui è attribuita la preferenza »sono sostituite dalle seguenti: « al quale èattribuito il voto per l’elezione nel collegiouninominale »;

2) al quarto periodo:

2.1) le parole: « di preferenza »sono sostituite dalle seguenti: « di ciascuncandidato nel collegio uninominale »;

2.2) è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « Prende altresì nota dei votiespressi in favore del solo candidato nelcollegio uninominale collegato a più liste »;

b) al comma 3-bis, le parole: « di pre-ferenza » sono sostituite dalle seguenti: « diciascun candidato nel collegio uninomi-nale »;

c) è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« 8-bis. Il presidente, preposto alla su-pervisione delle operazioni della sezione,nel corso delle operazioni di cui al presentearticolo, verifica il corretto trattamento delleschede da parte degli scrutatori e del se-gretario, evitando l’uso improprio di penne,matite o altri strumenti di scrittura. I rap-presentanti di lista possono segnalare alpresidente eventuali violazioni di cui alprecedente periodo, che devono obbligato-riamente essere annotate a verbale ».

23. All’articolo 70, primo comma, deldecreto del Presidente della Repubblica

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati

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ART. 1.Camera

n. 361 del 1957, dopo le parole: « scrittureo segni » sono inserite le seguenti: « chia-ramente riconoscibili, » e le parole: « farriconoscere » sono sostituite dalle seguenti:« far identificare ».

24. All’articolo 71, primo comma, nu-mero 2), del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 361 del 1957, le parole: « dipreferenza » sono sostituite dalle seguenti:« di ciascun candidato nel collegio unino-minale ».

25. L’articolo 77 del decreto del Presi-dente della Repubblica n. 361 del 1957 èsostituito dal seguente:

« ART. 77. – 1. L’Ufficio centrale circo-scrizionale, compiute le operazioni di cuiall’articolo 76, facendosi assistere, ove loritenga opportuno, da uno o più espertiscelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale indi-viduale di ciascun candidato del collegiouninominale; tale cifra è data dalla sommadei voti validi conseguiti dal candidato nellesingole sezioni elettorali del collegio uni-nominale;

b) proclama eletto in ciascun collegiouninominale il candidato che ha ottenuto ilmaggior numero di voti validi; in caso diparità, è eletto il candidato più giovane dietà;

c) determina la cifra elettorale di col-legio uninominale di ciascuna lista. Talecifra è data dalla somma dei voti validiconseguiti dalla lista stessa nelle singolesezioni elettorali del collegio uninominale edei voti espressi a favore dei soli candidatinei collegi uninominali collegati a più listein coalizione di cui all’articolo 58, terzocomma, ultimo periodo, attribuiti alla listaa seguito delle seguenti operazioni: l’Ufficiodivide il totale dei voti validi conseguiti datutte le liste della coalizione nel collegiouninominale per il numero di voti espressia favore dei soli candidati nei collegi uni-nominali, ottenendo il quoziente di ripar-tizione. Divide poi il totale dei voti validiconseguiti da ciascuna lista per tale quo-ziente. La parte intera del quoziente cosìottenuto rappresenta il numero dei voti daassegnare a ciascuna lista; i voti che riman-

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ART. 1.Camera

gono ancora da attribuire sono rispettiva-mente assegnati alle liste per le quali que-ste ultime divisioni abbiano dato i maggioriresti, secondo l’ordine decrescente dei restimedesimi. Nella ripartizione dei voti espressiin favore dei soli candidati nei collegi uni-nominali collegati a più liste in coalizione,l’Ufficio esclude dal computo i voti espressiin favore della lista rappresentativa di mi-noranze linguistiche riconosciute nei col-legi uninominali dove questa ha presentatoproprie candidature ai sensi dell’articolo18-bis, comma 1-bis;

d) determina la cifra elettorale di col-legio plurinominale di ciascuna lista. Talecifra è data dalla somma delle cifre elet-torali di collegio uninominale di ciascunalista;

e) determina la cifra elettorale per-centuale di collegio plurinominale di cia-scuna lista. Tale cifra è data dal quozienterisultante dalla divisione della cifra eletto-rale di collegio plurinominale di ciascunalista per il totale dei voti validi del rispet-tivo collegio plurinominale, moltiplicato percento;

f) determina la cifra elettorale circo-scrizionale di ciascuna lista. Tale cifra èdata dalla somma delle cifre elettorali dicollegio plurinominale della lista stessa;

g) determina la cifra elettorale per-centuale di ciascun candidato del collegiouninominale. Tale cifra è data dal quo-ziente risultante dalla divisione della cifraelettorale individuale di ciascun candidatoper il totale dei voti validi del rispettivocollegio uninominale, moltiplicato per cento;

h) determina, per ciascuna lista, lagraduatoria dei candidati nei collegi uni-nominali della circoscrizione non procla-mati eletti, disponendoli nell’ordine dellerispettive cifre elettorali individuali percen-tuali. A parità di cifre individuali percen-tuali, prevale il più giovane di età. In casodi collegamento dei candidati con più liste,i candidati entrano a far parte della gra-duatoria relativa a ciascuna delle liste concui è stato dichiarato il collegamento;

i) determina il totale dei voti valididella circoscrizione. Tale totale è dato dalla

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ART. 1.Camera

somma delle cifre elettorali circoscrizionalidi tutte le liste;

l) comunica all’Ufficio centrale nazio-nale, a mezzo di estratto del verbale, lacifra elettorale circoscrizionale di ciascunalista nonché il totale dei voti validi dellacircoscrizione ».

26. L’articolo 83 del decreto del Presi-dente della Repubblica n. 361 del 1957 èsostituito dal seguente:

« ART. 83. – 1. L’Ufficio centrale nazio-nale, ricevuti gli estratti dei verbali da tuttigli Uffici centrali circoscrizionali, facendosiassistere, ove lo ritenga opportuno, da unoo più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazio-nale di ciascuna lista. Tale cifra è data dallasomma delle cifre elettorali circoscrizionaliconseguite nelle singole circoscrizioni dalleliste aventi il medesimo contrassegno;

b) determina il totale nazionale deivoti validi. Esso è dato dalla somma dellecifre elettorali circoscrizionali di tutte leliste;

c) determina la cifra elettorale nazio-nale di ciascuna coalizione di liste. Talecifra è data dalla somma delle cifre elet-torali nazionali delle liste collegate in co-alizione. Non concorrono alla determina-zione della cifra elettorale nazionale dicoalizione i voti espressi a favore delle listecollegate che abbiano conseguito sul pianonazionale un numero di voti validi infe-riore all’1 per cento del totale, fatto salvo,per le liste rappresentative di minoranzelinguistiche riconosciute, quanto previstoalla lettera e);

d) determina la cifra elettorale circo-scrizionale di ciascuna coalizione di liste.Tale cifra è data dalla somma delle cifreelettorali circoscrizionali delle liste colle-gate tra loro in coalizione, ad eccezionedelle liste individuate ai sensi dell’ultimoperiodo della lettera c);

e) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbianoconseguito sul piano nazionale almeno il 10

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ART. 1.Camera

per cento dei voti validi espressi e checomprendano almeno una lista collegatache abbia conseguito sul piano nazionalealmeno il 3 per cento dei voti validi espressiovvero una lista collegata rappresentativadi minoranze linguistiche riconosciute, pre-sentata esclusivamente in una regione adautonomia speciale il cui statuto o le rela-tive nome di attuazione prevedano unaparticolare tutela di tali minoranze lingui-stiche, che abbia conseguito almeno il 20per cento dei voti validi espressi nella re-gione medesima o i cui candidati siano statiproclamati eletti in almeno due collegi uni-nominali della circoscrizione ai sensi del-l’articolo 77;

2) le singole liste non collegate, ocollegate in coalizioni che non abbianoraggiunto la percentuale di cui al numero1), che abbiano conseguito sul piano na-zionale almeno il 3 per cento dei voti validiespressi nonché le singole liste non colle-gate e le liste collegate in coalizioni che nonabbiano raggiunto la percentuale di cui alnumero 1), rappresentative di minoranzelinguistiche riconosciute, presentate esclu-sivamente in una regione ad autonomiaspeciale il cui statuto o le relative nome diattuazione prevedano una particolare tu-tela di tali minoranze linguistiche, che ab-biano conseguito almeno il 20 per cento deivoti validi espressi nella regione medesimao i cui candidati siano stati proclamatieletti in almeno due collegi uninominalidella circoscrizione ai sensi dell’articolo 77;

f) procede al riparto di 617 seggi; a talfine, detrae i 231 seggi già attribuiti aicandidati proclamati eletti nei collegi uni-nominali ai sensi dell’articolo 77, comma 1,lettera b), e procede al riparto dei restantiseggi tra le coalizioni di liste e le singoleliste di cui alla lettera e) del presente commain base alla cifra elettorale nazionale diciascuna di esse, fatto salvo quanto previstoall’articolo 92, primo comma. A tal finedivide il totale delle cifre elettorali nazio-nali delle coalizioni di liste e delle singoleliste di cui alla lettera e) del presente commaper il numero dei seggi da attribuire, otte-nendo così il quoziente elettorale nazio-nale. Nell’effettuare tale divisione non tieneconto dell’eventuale parte frazionaria del

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ART. 1.Camera

quoziente. Divide poi la cifra elettoralenazionale di ciascuna coalizione di liste osingola lista per tale quoziente. La parteintera del quoziente così ottenuto rappre-senta il numero dei seggi da assegnare aciascuna coalizione di liste o singola lista. Iseggi che rimangono ancora da attribuiresono rispettivamente assegnati alle coali-zioni di liste o singole liste per le qualiqueste ultime divisioni abbiano dato i mag-giori resti, secondo l’ordine decrescente deiresti medesimi, e, in caso di parità di resti,a quelle che abbiano conseguito la mag-giore cifra elettorale nazionale; a parità diquest’ultima si procede a sorteggio;

g) procede, per ciascuna coalizione diliste, al riparto dei seggi fra le liste collegateche abbiano conseguito sul piano nazionalealmeno il 3 per cento dei voti validi espressinonché fra le liste collegate rappresentativedi minoranze linguistiche riconosciute, pre-sentate esclusivamente in una regione adautonomia speciale il cui statuto o le rela-tive nome di attuazione prevedano unaparticolare tutela di tali minoranze lingui-stiche, che abbiano conseguito almeno il 20per cento dei voti validi espressi nella re-gione medesima o i cui candidati siano statiproclamati eletti in almeno due collegi uni-nominali della circoscrizione ai sensi del-l’articolo 77. A tale fine, divide la sommadelle cifre elettorali delle liste ammesse alriparto per il numero di seggi già indivi-duato ai sensi della lettera f) del presentecomma. Nell’effettuare tale divisione nontiene conto dell’eventuale parte frazionariadel quoziente così ottenuto. Divide poi lacifra elettorale nazionale di ciascuna listaammessa al riparto per tale quoziente. Laparte intera del quoziente così ottenutorappresenta il numero dei seggi da asse-gnare a ciascuna lista. I seggi che riman-gono ancora da attribuire sono rispettiva-mente assegnati alle liste per le quali que-ste ultime divisioni abbiano dato i maggioriresti e, in caso di parità di resti, alle listeche abbiano conseguito la maggiore cifraelettorale nazionale; a parità di quest’ul-tima si procede a sorteggio;

h) procede quindi alla distribuzionenelle singole circoscrizioni dei seggi asse-gnati alle coalizioni di liste o singole liste di

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ART. 1.Camera

cui alla lettera e). A tale fine determina ilnumero di seggi da attribuire in ciascunacircoscrizione sottraendo dal numero deiseggi spettanti alla circoscrizione stessa aisensi dell’articolo 3, comma 1, il numerodei collegi uninominali costituiti nella cir-coscrizione. Divide quindi la somma dellecifre elettorali circoscrizionali delle coali-zioni di liste e delle singole liste ammesse alriparto per il numero di seggi da attribuirenella circoscrizione, ottenendo così il quo-ziente elettorale circoscrizionale. Nell’effet-tuare tale divisione non tiene conto dell’e-ventuale parte frazionaria del quozientecosì ottenuto. Divide poi la cifra elettoralecircoscrizionale di ciascuna coalizione diliste o singola lista per il quoziente eletto-rale circoscrizionale, ottenendo così il quo-ziente di attribuzione. La parte intera delquoziente di attribuzione rappresenta ilnumero dei seggi da assegnare a ciascunacoalizione di liste o singola lista. I seggi cherimangono ancora da attribuire sono ri-spettivamente assegnati alle coalizioni diliste o singole liste per le quali questeultime divisioni hanno dato le maggioriparti decimali e, in caso di parità, allecoalizioni di liste o singole liste che hannoconseguito la maggiore cifra elettorale na-zionale; a parità di quest’ultima si procedea sorteggio. Esclude dall’attribuzione di cuial periodo precedente le coalizioni di listeo singole liste alle quali è stato già attri-buito il numero di seggi ad esse assegnatoa seguito delle operazioni di cui alla letteraf). Successivamente l’Ufficio accerta se ilnumero dei seggi assegnati in tutte le cir-coscrizioni a ciascuna coalizione di liste osingola lista corrisponda al numero di seggideterminato ai sensi della lettera f). In casonegativo, procede alle seguenti operazioni,iniziando dalla coalizione di liste o singolalista che abbia il maggior numero di seggieccedenti e, in caso di parità di seggi ec-cedenti da parte di più coalizioni di liste osingole liste, da quella che abbia ottenuto lamaggiore cifra elettorale nazionale, prose-guendo poi con le altre coalizioni di liste osingole liste in ordine decrescente di seggieccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla co-alizione di liste o singola lista nelle circo-scrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con

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ART. 1.Camera

le parti decimali dei quozienti di attribu-zione, secondo il loro ordine crescente, enelle quali inoltre le coalizioni di liste osingole liste, che non abbiano ottenuto ilnumero di seggi spettante, abbiano partidecimali dei quozienti non utilizzate. Con-seguentemente, assegna i seggi a tali coali-zioni di liste o singole liste. Qualora nellamedesima circoscrizione due o più coali-zioni di liste o singole liste abbiano partidecimali dei quozienti non utilizzate, ilseggio è attribuito alla coalizione di liste oalla singola lista con la più alta partedecimale del quoziente non utilizzata o, incaso di parità, a quella con la maggiorecifra elettorale nazionale. Nel caso in cuinon sia possibile attribuire il seggio ecce-dentario nella medesima circoscrizione, inquanto non vi siano coalizioni di liste osingole liste deficitarie con parti decimalidi quozienti non utilizzate, l’Ufficio prose-gue, per la stessa coalizione di liste o sin-gola lista eccedentaria, nell’ordine dei de-cimali crescenti, ad individuare un’altracircoscrizione, fino a quando non sia pos-sibile sottrarre il seggio eccedentario edattribuirlo ad una coalizione di liste o sin-gola lista deficitaria, nella medesima circo-scrizione. Nel caso in cui non sia possibilefare riferimento alla medesima circoscri-zione ai fini del completamento delle ope-razioni precedenti, fino a concorrenza deiseggi ancora da cedere, alla coalizione diliste o singola lista eccedentaria vengonosottratti i seggi nelle circoscrizioni nellequali li ha ottenuti con le minori partidecimali del quoziente di attribuzione ealla coalizione di liste o singola lista defi-citaria sono conseguentemente attribuitiseggi nelle altre circoscrizioni nelle qualiabbiano le maggiori parti decimali del quo-ziente di attribuzione non utilizzate;

i) procede quindi all’attribuzione nellesingole circoscrizioni dei seggi spettanti alleliste di ciascuna coalizione. A tale fine,determina il quoziente circoscrizionale diciascuna coalizione di liste dividendo iltotale delle cifre elettorali circoscrizionalidelle liste ammesse alla ripartizione ai sensidella lettera g), primo periodo, per il nu-mero dei seggi assegnati alla coalizionenella circoscrizione ai sensi della lettera h).

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ART. 1.Camera

Nell’effettuare la divisione di cui al periodoprecedente non tiene conto dell’eventualeparte frazionaria del quoziente. Dividequindi la cifra elettorale circoscrizionale diciascuna lista della coalizione per tale quo-ziente circoscrizionale. La parte intera delquoziente così ottenuto rappresenta il nu-mero dei seggi da assegnare a ciascunalista. I seggi che rimangono ancora daattribuire sono assegnati alle liste seguendola graduatoria decrescente delle parti de-cimali dei quozienti così ottenuti; in caso diparità, sono attribuiti alle liste con la mag-giore cifra elettorale circoscrizionale; a pa-rità di quest’ultima, si procede a sorteggio.Esclude dall’attribuzione di cui al periodoprecedente le liste alle quali è stato attri-buito il numero di seggi ad esse assegnatoa seguito delle operazioni di cui alla letterag). Successivamente l’Ufficio accerta se ilnumero dei seggi assegnati in tutte le cir-coscrizioni a ciascuna lista corrisponda alnumero dei seggi ad essa attribuito ai sensidella lettera g). In caso negativo, procedealle seguenti operazioni, iniziando dallalista che abbia il maggior numero di seggieccedenti, e, in caso di parità di seggieccedenti da parte di più liste, da quellache abbia ottenuto la maggiore cifra elet-torale nazionale, proseguendo poi con lealtre liste, in ordine decrescente di seggieccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla listanelle circoscrizioni nelle quali essa li haottenuti con le parti decimali dei quozienti,secondo il loro ordine crescente, e nellequali inoltre le liste, che non abbiano ot-tenuto il numero di seggi spettante, ab-biano parti decimali dei quozienti non uti-lizzate. Conseguentemente, assegna i seggia tali liste. Qualora nella medesima circo-scrizione due o più liste abbiano partidecimali dei quozienti non utilizzate, ilseggio è attribuito alla lista con la più altaparte decimale del quoziente non utilizzatao, in caso di parità, a quella con la mag-giore cifra elettorale nazionale. Nel caso incui non sia possibile attribuire il seggioeccedentario nella medesima circoscri-zione, in quanto non vi siano liste defici-tarie con parti decimali di quozienti nonutilizzate, l’Ufficio prosegue, per la stessalista eccedentaria, nell’ordine dei decimali

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ART. 1.Camera

crescenti, ad individuare un’altra circoscri-zione, fino a quando non sia possibile sot-trarre il seggio eccedentario ed attribuirload una lista deficitaria, nella medesimacircoscrizione. Nel caso in cui non sia pos-sibile fare riferimento alla medesima cir-coscrizione ai fini del completamento delleoperazioni precedenti, fino a concorrenzadei seggi ancora da cedere, alla lista ecce-dentaria vengono sottratti i seggi nelle cir-coscrizioni nelle quali li ha ottenuti con leminori parti decimali del quoziente di at-tribuzione e alle liste deficitarie sono con-seguentemente attribuiti seggi nelle altrecircoscrizioni nelle quali abbiano le mag-giori parti decimali del quoziente di attri-buzione non utilizzate.

2. L’Ufficio centrale nazionale provvedea comunicare ai singoli Uffici centrali cir-coscrizionali il numero dei seggi assegnati aciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell’Ufficio cen-trale nazionale viene redatto, in dupliceesemplare, un apposito verbale: un esem-plare è rimesso alla Segreteria generaledella Camera dei deputati, la quale nerilascia ricevuta, un altro esemplare è de-positato presso la cancelleria della Corte dicassazione ».

27. All’articolo 83-bis del decreto delPresidente della Repubblica n. 361 del 1957,il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale,ricevute da parte dell’Ufficio elettorale cen-trale nazionale le comunicazioni di cuiall’articolo 83, comma 2, procede all’attri-buzione nei singoli collegi plurinominalidei seggi spettanti alle liste. A tale finel’Ufficio determina il quoziente elettoraledi collegio dividendo la somma delle cifreelettorali di collegio di tutte le liste per ilnumero dei seggi da attribuire nel collegiostesso. Nell’effettuare tale divisione non tieneconto dell’eventuale parte frazionaria delquoziente. Divide quindi la cifra elettoraledi collegio di ciascuna lista per tale quo-ziente di collegio. La parte intera del quo-ziente così ottenuto rappresenta il numerodei seggi da assegnare a ciascuna lista. Iseggi che rimangono ancora da attribuire

Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURAA.C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262

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ART. 1.Camera

sono assegnati alle liste seguendo la gra-duatoria decrescente delle parti decimalidei quozienti così ottenuti; in caso di pa-rità, sono attribuiti alle liste con la mag-giore cifra elettorale circoscrizionale; a pa-rità di quest’ultima, si procede a sorteggio.L’Ufficio esclude dall’attribuzione di cui alperiodo precedente le liste alle quali è statoattribuito il numero di seggi ad esse asse-gnato nella circoscrizione secondo la co-municazione di cui all’articolo 83, comma2. Successivamente l’Ufficio accerta se ilnumero dei seggi assegnati in tutti i collegia ciascuna lista corrisponda al numero diseggi ad essa attribuito nella circoscrizionedall’Ufficio elettorale centrale nazionale. Incaso negativo, determina la lista che ha ilmaggior numero di seggi eccedentari e, aparità di essi, la lista che tra queste haottenuto il seggio eccedentario con la mi-nore parte decimale del quoziente; sottraequindi il seggio a tale lista nel collegio incui è stato ottenuto con la minore partedecimale dei quozienti di attribuzione e loassegna alla lista deficitaria che ha il mag-gior numero di seggi deficitari e, a parità diessi, alla lista che tra queste ha la maggioreparte decimale del quoziente che non hadato luogo all’assegnazione di seggio; ilseggio è assegnato alla lista deficitaria nelcollegio plurinominale in cui essa ha lamaggiore parte decimale del quoziente diattribuzione non utilizzata; ripete quindi,in successione, tali operazioni sino all’as-segnazione di tutti i seggi eccedentari alleliste deficitarie ».

28. L’articolo 84 del decreto del Presi-dente della Repubblica n. 361 del 1957 èsostituito dal seguente:

« ART. 84. – 1. Al termine delle opera-zioni di cui agli articoli precedenti, l’Ufficiocentrale circoscrizionale proclama eletti inciascun collegio plurinominale, nei limitidei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, icandidati compresi nella lista del collegio,secondo l’ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito ilnumero dei candidati presentati in un col-legio plurinominale e non sia quindi pos-sibile attribuire tutti i seggi a essa spettantiin quel collegio, l’Ufficio centrale circoscri-

Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati

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4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A/R

ART. 1.Camera

zionale assegna i seggi alla lista negli altricollegi plurinominali della stessa circoscri-zione in cui la lista medesima abbia lamaggiore parte decimale del quoziente nonutilizzata, procedendo secondo l’ordine de-crescente. Qualora al termine di detta ope-razione residuino ancora seggi da asse-gnare alla lista, questi le sono attribuitinegli altri collegi plurinominali della stessacircoscrizione in cui la lista medesima ab-bia la maggiore parte decimale del quo-ziente già utilizzata, procedendo secondol’ordine decrescente.

3. Qualora al termine delle operazionidi cui al comma 2 residuino ancora seggida assegnare ad una lista, questi sono at-tribuiti, nell’ambito del collegio plurinomi-nale originario, ai candidati della lista neicollegi uninominali non proclamati elettisecondo la graduatoria di cui all’articolo77, comma 1, lettera h). Qualora residuinoancora seggi da assegnare alla lista, questisono attribuiti ai candidati della lista neicollegi uninominali non proclamati elettinell’ambito della circoscrizione, secondo lagraduatoria di cui all’articolo 77, comma 1,lettera h).

4. Qualora, al termine delle operazionidi cui al comma 3, residuino ancora seggida assegnare alla lista, l’Ufficio centralenazionale, previa apposita comunicazionedell’Ufficio centrale circoscrizionale, indi-vidua la circoscrizione in cui la lista abbiala maggiore parte decimale del quozientenon utilizzata e procede a sua volta adapposita comunicazione all’Ufficio centralecircoscrizionale competente. L’Ufficio cen-trale circoscrizionale provvede all’assegna-zione dei seggi ai sensi del comma 2. Qua-lora al termine delle operazioni di cui aiprecedenti periodi residuino ancora seggida assegnare alla lista, questi le sono at-tribuiti nelle altre circoscrizioni in cui lastessa lista abbia la maggiore parte deci-male del quoziente già utilizzata, proce-dendo secondo l’ordine decrescente.

5. Qualora al termine delle operazionidi cui al comma 4, residuino ancora seggida assegnare ad una lista in un collegioplurinominale, questi sono attribuiti, nel-l’ambito del collegio plurinominale origina-rio, alla lista facente parte della medesima

Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURAA.C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262

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ART. 1.Camera

coalizione della lista deficitaria che abbiala maggiore parte decimale del quozientenon utilizzata, procedendo secondo l’or-dine decrescente; esaurite le liste con laparte decimale del quoziente non utiliz-zata, si procede con le liste facenti partedella medesima coalizione, sulla base delleparti decimali del quoziente già utilizzate,secondo l’ordine decrescente. Qualora altermine delle operazioni di cui al primoperiodo residuino ancora seggi da asse-gnare alla lista, questi sono attribuiti alleliste facenti parte della medesima coali-zione negli altri collegi plurinominali dellacircoscrizione, partendo da quello in cui lacoalizione abbia la maggiore parte deci-male del quoziente non utilizzata e proce-dendo secondo quanto previsto dal primoperiodo; si procede successivamente neicollegi plurinominali in cui la coalizioneabbia la maggiore parte decimale del quo-ziente già utilizzata, secondo l’ordine de-crescente.

6. Qualora al termine delle operazionidi cui al comma 5 residuino ancora seggida assegnare ad una lista, questi sono at-tribuiti ai candidati della lista nei collegiuninominali non proclamati eletti nelle al-tre circoscrizioni, secondo la graduatoria dicui all’articolo 77, comma 1, lettera h). Atal fine si procede con le modalità previstedal comma 4.

7. Qualora al termine delle operazionidi cui al comma 5 residuino ancora seggida assegnare ad una lista, questi sono at-tribuiti alle liste facenti parte della mede-sima coalizione della lista deficitaria nellealtre circoscrizioni. A tal fine si procedecon le modalità previste dai commi 4 e 5.

8. Nell’effettuare le operazioni di cui aiprecedenti commi, in caso di parità dellaparte decimale del quoziente, si procedemediante sorteggio.

9. Dell’avvenuta proclamazione effet-tuata ai sensi del presente articolo il pre-sidente dell’Ufficio centrale circoscrizio-nale invia attestato ai deputati proclamati ene dà immediata notizia alla Segreteriagenerale della Camera dei deputati nonchéalle singole prefetture-uffici territoriali delGoverno, che la portano a conoscenza delpubblico ».

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ART. 1.Camera

29. All’articolo 85 del decreto del Pre-sidente della Repubblica n. 361 del 1957sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

« 1. Il deputato eletto in più collegi plu-rinominali è proclamato nel collegio nelquale la lista cui appartiene ha ottenuto laminore cifra elettorale percentuale di col-legio plurinominale, determinata ai sensidell’articolo 77, comma 1, lettera e) »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto ilseguente:

« 1-bis. Il deputato eletto in un collegiouninominale e in uno o più collegi pluri-nominali si intende eletto nel collegio uni-nominale ».

30. All’articolo 86 del decreto del Pre-sidente della Repubblica n. 361 del 1957sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « anchesopravvenuta, » sono inserite le seguenti:« in un collegio plurinominale » e le parole:« non eletto che abbia ottenuto il maggiornumero di preferenze » sono sostituite dalleseguenti: « primo dei non eletti, secondol’ordine di presentazione »;

b) al comma 2, le parole: « e 4 » sonosostituite dalle seguenti: « , 4 e 5 »;

c) al comma 3, le parole: « dei collegiuninominali delle circoscrizioni Valle d’A-osta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol » sono sostituite dalle seguenti: « at-tribuito in un collegio uninominale »;

d) il comma 3-bis è abrogato.

31. La rubrica del titolo VI del decretodel Presidente della Repubblica n. 361 del1957 è sostituita dalla seguente: « Disposi-zioni speciali per il collegio Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ».

32. All’articolo 92 del decreto del Pre-sidente della Repubblica n. 361 del 1957sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, i numeri 1-bis) e2-bis) sono abrogati;

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XVII LEGISLATURAA.C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262

4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A/R

ART. 1.Camera

b) al primo comma, il numero 4) èsostituito dal seguente:

« 4) la votazione ha luogo con schedastampata a cura del Ministero dell’internosecondo il modello previsto dalle tabelle Fe G allegate alla legge 13 marzo 1980,n. 70 »;

c) il secondo comma è sostituito dalseguente:

« L’elettore, per votare, traccia un segnocon la matita copiativa sul contrassegno delcandidato da lui prescelto o comunque nelrettangolo che lo contiene. Una scheda va-lida rappresenta un voto individuale ».

33. L’articolo 93 del decreto del Presi-dente della Repubblica n. 361 del 1957 èsostituito dal seguente:

« ART. 93. - 1. Il Tribunale di Aosta,costituito ai sensi dell’articolo 13, con l’in-tervento di tre magistrati, ha le funzioni diUfficio centrale elettorale.

2. È proclamato eletto il candidato cheha ottenuto il maggior numero di voti va-lidi.

3. In caso di parità è proclamato elettoil candidato più giovane di età ».

34. Gli articoli 93-bis, 93-ter e 93-quaterdel decreto del Presidente della Repubblican. 361 del 1957 sono abrogati.

35. Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate aldecreto del Presidente della Repubblican. 361 del 1957, sono sostituite dalle ta-belle A, A.1, A-bis e A-ter di cui agli allegati1, 2 e 3 alla presente legge.

ART. 2.

(Modifiche al sistema di elezionedel Senato della Repubblica).

1. All’articolo 1 del testo unico delleleggi recanti norme per l’elezione del Se-nato della Repubblica, di cui al decretolegislativo 20 dicembre 1993, n. 533, diseguito denominato « decreto legislativo 20

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XVII LEGISLATURAA.C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262

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ART. 2.Senato

ART. 1.Camera

dicembre 1993, n. 533 », il comma 2 èsostituito dai seguenti:

« 2. Il territorio nazionale, con ecce-zione della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste edel Trentino-Alto Adige/Südtirol, è suddi-viso in 109 collegi uninominali nell’ambitodelle circoscrizioni regionali. Nella regioneMolise è costituito un collegio uninominale.I restanti collegi uninominali sono ripartitinelle altre regioni proporzionalmente allarispettiva popolazione. In tali collegi uni-nominali risulta eletto il candidato che hariportato il maggior numero di voti validi.

2-bis. Per la assegnazione degli altriseggi ciascuna circoscrizione regionale èripartita in collegi plurinominali costituiti,di norma, dall’aggregazione del territoriodi collegi uninominali contigui e tali che aciascuno di essi sia assegnato, di norma, unnumero di seggi non inferiore a due e nonsuperiore a otto. L’assegnazione dei seggialle liste e alle coalizioni di liste nei collegiplurinominali si effettua con metodo pro-porzionale, ai sensi dell’articolo 17.

2-ter. Con il medesimo decreto del Pre-sidente della Repubblica di cui al comma 1,sulla base dei risultati dell’ultimo censi-mento generale della popolazione, riportatidalla più recente pubblicazione ufficialedell’Istituto nazionale di statistica, è deter-minato il numero complessivo di seggi daattribuire in ciascuna circoscrizione regio-nale nei collegi plurinominali, compresi iseggi spettanti ai collegi uninominali ».

2. Al comma 1 dell’articolo 2 del decretolegislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,suddivise in collegi uninominali e in collegiplurinominali ».

3. All’articolo 9 del decreto legislativo 20dicembre 1993, n. 533, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. La presentazione delle liste di can-didati per l’attribuzione dei seggi nei collegiplurinominali, con l’indicazione dei candi-dati della lista nei collegi uninominali com-presi nel collegio plurinominale, è discipli-

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XVII LEGISLATURAA.C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262

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ART. 2.Senato

nata dalle disposizioni contenute nell’arti-colo 18-bis del testo unico delle leggi re-canti norme per la elezione della Cameradei deputati, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 30 marzo 1957,n. 361 »;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. In ogni collegio plurinominale cia-scuna lista, all’atto della presentazione, ècomposta da un elenco di candidati pre-sentati secondo un ordine numerico. Il nu-mero dei candidati non può essere infe-riore alla metà, con arrotondamento all’u-nità superiore, dei seggi assegnati al colle-gio plurinominale e non può essere superioreal numero dei seggi assegnati al collegioplurinominale. In ogni caso il numero deicandidati non può essere inferiore a due nésuperiore a quattro; nei collegi plurinomi-nali in cui è assegnato un solo seggio la listaè composta da un solo candidato. A pena diinammissibilità, nella successione internadelle liste nei collegi plurinominali, i can-didati sono collocati secondo un ordinealternato di genere.

4-bis. Nel complesso delle candidaturepresentate da ogni lista o coalizione di listenei collegi uninominali della regione nes-suno dei due generi può essere rappresen-tato in misura superiore al 60 per cento,con arrotondamento all’unità più pros-sima. Nel complesso delle liste nei collegiplurinominali presentate da ciascuna listaa livello regionale, nessuno dei due generipuò essere rappresentato nella posizione dicapolista in misura superiore al 60 percento, con arrotondamento all’unità piùprossima. L’Ufficio elettorale regionale as-sicura il rispetto di quanto previsto dalpresente comma, in sede di verifica deirequisiti di cui all’articolo 22, primo comma,numeri 3), 4) e 5), del testo unico delle leggirecanti norme per la elezione della Cameradei deputati, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 30 marzo 1957,n. 361 ».

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ART. 2.Senato

4. All’articolo 11 del decreto legislativo20 dicembre 1993, n. 533, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituitadalla seguente:

« a) stabilisce, mediante un unico sor-teggio da effettuarsi alla presenza dei de-legati di lista, il numero d’ordine da asse-gnare, in tutti i collegi plurinominali dellacircoscrizione regionale, alle coalizioni ealle liste non collegate e ai relativi contras-segni di lista, nonché, per ciascuna coali-zione, l’ordine dei contrassegni delle listedella coalizione. I contrassegni di ciascunalista, unitamente ai nominativi dei candi-dati, nell’ordine numerico di presenta-zione, e ai nominativi dei candidati neicollegi uninominali, sono riportati sulleschede di votazione e sui manifesti secondol’ordine progressivo risultato dal suddettosorteggio; »;

b) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. Le schede sono di carta consistentee sono fornite a cura del Ministero dell’in-terno, con l’osservanza delle norme di cuiall’articolo 31 del testo unico delle leggirecanti norme per la elezione della Cameradei deputati, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 30 marzo 1957,n. 361. Le schede hanno le caratteristicheessenziali del modello descritto nelle ta-belle A e B allegate al presente testo unico ».

5. L’articolo 14 del decreto legislativo 20dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal se-guente:

« ART. 14. – 1. L’elettore, senza che siaavvicinato da alcuno, esprime il voto trac-ciando con la matita sulla scheda un segno,comunque apposto, sul rettangolo conte-nente il contrassegno della lista e i nomi-nativi dei candidati nel collegio plurinomi-nale. Il voto è valido a favore della lista eai fini dell’elezione del candidato nel col-legio uninominale.

2. Nei casi in cui il segno sia tracciatosolo sul nome del candidato nel collegiouninominale, i voti sono validi a favore

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ART. 2.Senato

della lista e ai fini dell’elezione del candi-dato nel collegio uninominale. Nel caso dipiù liste collegate in coalizione, i voti sonoripartiti tra le liste della coalizione in pro-porzione ai voti ottenuti da ciascuna nelcollegio uninominale.

3. Si applica quanto previsto dagli arti-coli 59 e 59-bis del testo unico delle leggirecanti norme per la elezione della Cameradei deputati, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 30 marzo 1957,n. 361 ».

6. Alla rubrica del titolo VI del decretolegislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « edell’Ufficio elettorale centrale nazionale »

7. L’articolo 16 del decreto legislativo 20dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai se-guenti:

« ART. 16. – 1. L’Ufficio elettorale regio-nale, compiute le operazioni previste dal-l’articolo 76 del testo unico delle leggi re-canti norme per la elezione della Cameradei deputati, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 30 marzo 1957,n. 361, facendosi assistere, ove lo ritengaopportuno, da uno o più esperti scelti dalpresidente:

a) determina la cifra elettorale indi-viduale di ciascun candidato nei collegiuninominali; tale cifra è data dalla sommadei voti validi conseguiti dal candidato nellesingole sezioni elettorali del collegio uni-nominale in conformità ai risultati accer-tati;

b) proclama eletto in ciascun collegiouninominale il candidato che ha ottenuto ilmaggior numero di voti validi; in caso diparità, è eletto il candidato più giovane dietà;

c) determina la cifra elettorale di col-legio uninominale di ciascuna lista. Talecifra è data dalla somma dei voti validiconseguiti dalla lista stessa nelle singolesezioni elettorali del collegio uninominale edai voti espressi a favore dei soli candidatinei collegi uninominali collegati a più listein coalizione di cui all’articolo 14, comma2, secondo periodo, attribuiti alla lista a

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ART. 2.Senato

seguito delle seguenti operazioni: l’Ufficiodivide il totale dei voti validi conseguiti datutte le liste della coalizione nel collegiouninominale per il numero di voti espressia favore dei soli candidati nei collegi uni-nominali, ottenendo il quoziente di ripar-tizione. Divide poi il totale dei voti validiconseguiti da ciascuna lista per tale quo-ziente. La parte intera del quoziente cosìottenuto rappresenta il numero dei voti daassegnare a ciascuna lista; i voti che riman-gono ancora da attribuire sono rispettiva-mente assegnati alle liste per le quali que-ste ultime divisioni abbiano dato i maggioriresti, secondo l’ordine decrescente dei restimedesimi. Nella ripartizione dei voti espressiin favore dei soli candidati nei collegi uni-nominali collegati a più liste in coalizione,l’Ufficio esclude dal computo i voti espressiin favore della lista rappresentativa di mi-noranze linguistiche riconosciute nei col-legi uninominali dove questa abbia presen-tato proprie candidature ai sensi dell’arti-colo 18-bis, comma 1-bis, del testo unico dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 30 marzo 1957, n. 361;

d) determina la cifra elettorale di col-legio plurinominale di ciascuna lista. Talecifra è data dalla somma delle cifre elet-torali di collegio uninominale di ciascunalista;

e) determina la cifra elettorale per-centuale di collegio plurinominale di cia-scuna lista. Tale cifra è data dal quozienterisultante dalla divisione della cifra eletto-rale di collegio plurinominale di ciascunalista per il totale dei voti validi del rispet-tivo collegio plurinominale, moltiplicato percento;

f) determina la cifra elettorale regio-nale di ciascuna lista. Tale cifra è data dallasomma delle cifre elettorali di collegio plu-rinominale della lista stessa;

g) determina la cifra elettorale per-centuale di ciascun candidato del collegiouninominale. Tale cifra è data dal quo-ziente risultante dalla divisione della cifraelettorale individuale di ciascun candidatoper il totale dei voti validi del rispettivocollegio uninominale, moltiplicato per cento;

Atti Parlamentari — 42 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURAA.C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262

4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A/R

ART. 2.Senato

h) determina, per ciascuna lista, lagraduatoria dei candidati nei collegi uni-nominali della regione non proclamati eletti,disponendoli nell’ordine delle rispettive ci-fre elettorali individuali percentuali. A pa-rità di cifre individuali percentuali, prevaleil più giovane di età. In caso di collega-mento dei candidati con più liste, i candi-dati entrano a far parte della graduatoriarelativa a ciascuna delle liste con cui è statodichiarato il collegamento;

i) determina il totale dei voti valididella regione. Tale totale è dato dalla sommadelle cifre elettorali regionali di tutte leliste;

l) comunica all’Ufficio elettorale cen-trale nazionale di cui all’articolo 12 deltesto unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, amezzo di estratto del verbale, la cifra elet-torale regionale di ciascuna lista nonché iltotale dei voti validi della regione.

ART. 16-bis. – 1. L’Ufficio elettorale cen-trale nazionale, ricevuti gli estratti dei ver-bali da tutti gli Uffici elettorali regionali,facendosi assistere, ove lo ritenga oppor-tuno, da uno o più esperti scelti dal presi-dente:

a) determina la cifra elettorale nazio-nale di ciascuna lista. Tale cifra è data dallasomma delle cifre elettorali regionali con-seguite nelle singole regioni dalle liste aventiil medesimo contrassegno;

b) determina il totale nazionale deivoti validi. Esso è dato dalla somma dellecifre elettorali regionali di tutte le liste;

c) determina la cifra elettorale nazio-nale di ciascuna coalizione di liste. Talecifra è data dalla somma delle cifre elet-torali nazionali delle liste collegate tra loroin coalizione. Non concorrono alla deter-minazione della cifra elettorale nazionaledi coalizione i voti espressi a favore delleliste collegate che abbiano conseguito sulpiano nazionale un numero di voti validiinferiore all’1 per cento del totale, tranne ilcaso in cui tali liste abbiano conseguitoalmeno in una regione un numero di votivalidi pari almeno al 20 per cento dei voti

Atti Parlamentari — 43 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURAA.C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262

4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A/R

ART. 2.Senato

validi espressi nella regione medesima ov-vero, per le liste collegate rappresentativedi minoranze linguistiche riconosciute, pre-sentate esclusivamente in una regione adautonomia speciale il cui statuto o le rela-tive norme di attuazione prevedano unaparticolare tutela di tali minoranze lingui-stiche, i cui candidati siano stati proclamatieletti in almeno due collegi uninominalidella circoscrizione regionale ai sensi del-l’articolo 16;

d) determina la cifra elettorale regio-nale di ciascuna coalizione di liste. Talecifra è data dalla somma delle cifre elet-torali regionali delle liste collegate tra loroin coalizione, individuate ai sensi dell’ul-timo periodo della lettera c);

e) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbianoconseguito sul piano nazionale almeno il 10per cento dei voti validi espressi e checomprendano almeno una lista collegatache abbia conseguito sul piano nazionalealmeno il 3 per cento dei voti validi espressiovvero una lista collegata che abbia conse-guito almeno il 20 per cento dei voti validiespressi almeno in una regione ovvero unalista collegata rappresentativa di mino-ranze linguistiche riconosciute, presentataesclusivamente in una regione ad autono-mia speciale, il cui statuto o le relativenorme di attuazione prevedano una parti-colare tutela di tali minoranze linguistiche,i cui candidati siano stati proclamati elettiin almeno due collegi uninominali dellacircoscrizione regionale ai sensi dell’arti-colo 16;

2) le singole liste non collegate, ocollegate in coalizioni che non abbianoraggiunto la percentuale di cui al numero1), che abbiano conseguito sul piano na-zionale almeno il 3 per cento dei voti validiespressi e le singole liste non collegate e leliste collegate in coalizioni che non abbianoraggiunto la percentuale di cui al numero1) che abbiano conseguito almeno il 20 percento dei voti validi espressi almeno in unaregione nonché le liste non collegate, ocollegate in coalizioni che non abbianoraggiunto la percentuale di cui al numero

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XVII LEGISLATURAA.C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262

4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A/R

ART. 2.Senato

1), rappresentative di minoranze linguisti-che riconosciute, presentate esclusivamentein una regione ad autonomia speciale il cuistatuto o le relative norme di attuazioneprevedano una particolare tutela di taliminoranze linguistiche, i cui candidati sianostati proclamati eletti in almeno due collegiuninominali della circoscrizione ai sensidell’articolo 16;

f) comunica agli Uffici elettorali re-gionali, a mezzo di estratto del verbale,l’elenco delle liste e delle coalizioni di listeindividuate ai sensi della lettera e), numeri1) e 2) ».

8. L’articolo 17 del decreto legislativo 20dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal se-guente:

« ART. 17. – 1. L’Ufficio elettorale regio-nale procede all’assegnazione dei seggi spet-tanti nei collegi plurinominali della regionealle liste singole e alle coalizioni di listeindividuate dall’Ufficio elettorale centralenazionale ai sensi dell’articolo 16-bis, comma1, lettera e), numeri 1) e 2), e inclusenell’elenco di cui all’articolo 16-bis, comma1, lettera f). A tale fine l’Ufficio procede alleseguenti operazioni:

a) divide il totale delle cifre elettoraliregionali delle coalizioni di liste di cuiall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), nu-mero 1), e delle singole liste che abbianoconseguito sul piano nazionale almeno il 3per cento dei voti validi espressi o cheabbiano conseguito almeno il 20 per centodei voti validi espressi nella regione e dellesingole liste rappresentative di minoranzelinguistiche riconosciute, presentate esclu-sivamente in una regione ad autonomiaspeciale il cui statuto o le relative norme diattuazione prevedano una particolare tu-tela di tali minoranze linguistiche, i cuicandidati siano stati proclamati eletti inalmeno due collegi uninominali della re-gione ai sensi dell’articolo 16 per il numerodi seggi da attribuire nei collegi plurinomi-nali della regione, ottenendo così il quo-ziente elettorale regionale. Nell’effettuaretale divisione non tiene conto dell’eventualeparte frazionaria del quoziente. Divide poila cifra elettorale regionale di ciascuna

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XVII LEGISLATURAA.C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262

4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A/R

ART. 2.Senato

coalizione di liste o singola lista per talequoziente. La parte intera del quozientecosì ottenuto rappresenta il numero deiseggi da assegnare a ciascuna coalizione diliste o singola lista. I seggi che rimangonoancora da attribuire sono rispettivamenteassegnati alle coalizioni di liste o singoleliste per le quali queste ultime divisionihanno dato i maggiori resti e, in caso diparità di resti, a quelle che hanno conse-guito la maggiore cifra elettorale regionale;a parità di quest’ultima si procede a sor-teggio;

b) procede, per ciascuna coalizione diliste, al riparto dei seggi fra le liste collegateammesse al riparto che abbiano conseguitosul piano nazionale almeno il 3 per centodei voti validi espressi, nonché fra le listecollegate che abbiano conseguito almeno il20 per cento dei voti validi espressi nellaregione, nonché fra le liste collegate rap-presentative di minoranze linguistiche ri-conosciute, presentate esclusivamente in unaregione ad autonomia speciale il cui statutoo le relative norme di attuazione prevedanouna particolare tutela di tali minoranzelinguistiche, i cui candidati siano stati pro-clamati eletti in almeno due collegi unino-minali della regione ai sensi dell’articolo16. A tale fine, divide la somma delle cifreelettorali delle liste ammesse al riparto peril numero di seggi individuato ai sensi dellalettera a). Nell’effettuare tale divisione nontiene conto dell’eventuale parte frazionariadel quoziente così ottenuto. Divide poi lacifra elettorale regionale di ciascuna listaammessa al riparto per tale quoziente. Laparte intera del quoziente così ottenutorappresenta il numero dei seggi da asse-gnare a ciascuna lista. I seggi che riman-gono ancora da attribuire sono rispettiva-mente assegnati alle liste per le quali que-ste ultime divisioni abbiano dato i maggioriresti e, in caso di parità di resti, alle listeche abbiano conseguito la maggiore cifraelettorale regionale; a parità di quest’ul-tima si procede a sorteggio;

c) nelle regioni ripartite in più collegiplurinominali, procede quindi alla distri-buzione nei singoli collegi plurinominalidei seggi assegnati alle liste. A tale fine, perciascun collegio plurinominale divide la

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XVII LEGISLATURAA.C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262

4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A/R

ART. 2.Senato

somma delle cifre elettorali di collegio delleliste alle quali devono essere assegnati seggiper il numero dei seggi da attribuire nelcollegio plurinominale, ottenendo così ilquoziente elettorale di collegio. Nell’effet-tuare tale divisione non tiene conto dell’e-ventuale parte frazionaria del quozientecosì ottenuto. Divide poi la cifra elettoraledi collegio di ciascuna lista per il quozienteelettorale di collegio, ottenendo così il quo-ziente di attribuzione. La parte intera delquoziente di attribuzione rappresenta ilnumero dei seggi da assegnare a ciascunalista. I seggi che rimangono ancora daattribuire sono rispettivamente assegnatialle liste per le quali queste ultime divisionihanno dato le maggiori parti decimali e, incaso di parità, alle liste che hanno conse-guito la maggiore cifra elettorale di colle-gio; a parità di quest’ultima si procede asorteggio. Esclude dall’attribuzione di cuial periodo precedente le liste alle quali èstato già attribuito il numero di seggi adesse assegnato a seguito delle operazioni dicui alle lettere a) e b). Successivamentel’Ufficio accerta se il numero dei seggiassegnati in tutti i collegi plurinominali aciascuna lista corrisponda al numero diseggi determinato ai sensi delle lettere a) eb). In caso negativo, determina la lista cheha il maggior numero di seggi eccedentarie, a parità di essi, la lista che tra queste haottenuto il seggio eccedentario con la mi-nore parte decimale del quoziente; sottraequindi il seggio a tale lista nel collegio incui è stato ottenuto con la minore partedecimale dei quozienti di attribuzione e loassegna alla lista deficitaria che ha il mag-gior numero di seggi deficitari e, a parità diessi, alla lista che tra queste ha la maggioreparte decimale del quoziente che non hadato luogo all’assegnazione di seggio; ilseggio è assegnato alla lista deficitaria nelcollegio plurinominale in cui essa ha lamaggiore parte decimale del quoziente diattribuzione non utilizzata; ripete quindi,in successione, tali operazioni sino allaassegnazione di tutti i seggi eccedentari alleliste deficitarie ».

Atti Parlamentari — 47 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURAA.C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262

4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A/R

ART. 2.Senato

9. L’articolo 17-bis del decreto legisla-tivo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituitodal seguente:

« ART. 17-bis. – 1. Al termine delle ope-razioni di cui agli articoli precedenti, l’Uf-ficio elettorale regionale proclama eletti inciascun collegio plurinominale, nei limitidei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, icandidati compresi nella lista del collegio,secondo l’ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito ilnumero dei candidati presentati in un col-legio plurinominale e non sia quindi pos-sibile attribuire tutti i seggi a essa spettantiin quel collegio, si applica l’articolo 84 deltesto unico delle leggi recanti norme per laelezione della Camera dei deputati, di cuial decreto del Presidente della Repubblica30 marzo 1957, n. 361, ad eccezione diquanto previsto dai commi 3, 4-bis e 4-ter.

3. Nel caso di elezione in più collegi siapplica quanto previsto dall’articolo 85 deltesto unico delle leggi recanti norme per laelezione della Camera dei deputati, di cuial decreto del Presidente della Repubblica30 marzo 1957, n. 361 ».

10. L’articolo 19 del decreto legislativo20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dalseguente:

« ART. 19. – 1. Nel caso in cui rimangavacante per qualsiasi causa, anche soprav-venuta, un seggio in un collegio uninomi-nale si procede ad elezioni suppletive percui si applicano, in quanto compatibili, ledisposizioni dell’articolo 21-ter.

2. Nel caso in cui rimanga vacante perqualsiasi causa, anche sopravvenuta, unseggio nel collegio plurinominale si applical’articolo 86 del testo unico delle leggi re-canti norme per la elezione della Cameradei deputati, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 30 marzo 1957,n. 361 ».

11. All’articolo 21-ter del decreto legi-slativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma7 è abrogato.

12. La rubrica del titolo VII del decretolegislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è so-stituita dalla seguente: « Disposizioni spe-

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XVII LEGISLATURAA.C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262

4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A/R

ART. 2.Senato

ciali per le regioni Valle d’Aosta/Vallée d’A-oste e Trentino-Alto Adige/Südtirol ».

13. All’articolo 20, comma 1, del decretolegislativo 20 dicembre 1993, n. 533, lalettera b) è abrogata.

14. L’articolo 21-bis del decreto legisla-tivo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.

15. Le tabelle A e B allegate al decretolegislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sonosostituite dalle tabelle A e B di cui all’al-legato 4 alla presente legge.

ART. 3.

(Delega al Governo per la determinazionedei collegi uninominali e dei collegi pluri-

nominali).

1. Per l’elezione della Camera dei depu-tati, il Governo è delegato ad adottare,entro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, ai sensi dell’ar-ticolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,un decreto legislativo per la determina-zione dei collegi uninominali e dei collegiplurinominali nell’ambito di ciascuna cir-coscrizione di cui alla tabella A allegata aldecreto del Presidente della Repubblican. 361 del 1957, come sostituita dalla pre-sente legge, sulla base dei seguenti princìpie criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per lacircoscrizione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste,nelle restanti circoscrizioni del territorionazionale per l’elezione della Camera deideputati sono costituiti 231 collegi unino-minali. Nelle circoscrizioni Trentino-AltoAdige/Südtirol e Molise sono costituiti, ri-spettivamente, sei e due collegi uninominalicome territorialmente definiti dal decretolegislativo 20 dicembre 1993, n. 535, re-cante determinazione dei collegi uninomi-nali del Senato della Repubblica; tra lealtre circoscrizioni del territorio nazionale,di cui alla tabella A allegata al decreto delPresidente della Repubblica n. 361 del 1957,come sostituita dalla presente legge, i col-legi uninominali sono ripartiti in numeroproporzionale alla rispettiva popolazionedeterminata sulla base dei risultati dell’ul-timo censimento generale della popola-zione, come riportati dalla più recente pub-

Atti Parlamentari — 49 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURAA.C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262

4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A/R

ART. 3.Delega

ART. 2.Senato

blicazione ufficiale dell’Istituto nazionaledi statistica;

b) con esclusione della circoscrizioneValle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in ciascunadelle altre circoscrizioni del territorio na-zionale sono costituiti collegi plurinominaliformati dall’aggregazione di collegi unino-minali contigui; il numero dei collegi plu-rinominali costituiti in ciascuna circoscri-zione e il territorio di ciascuno di essi sonodeterminati in modo che in ciascun collegioplurinominale, sulla base della popolazioneresidente calcolata ai sensi della lettera a),sia assegnato un numero di seggi determi-nato dalla somma del numero dei collegiuninominali che lo costituiscono e di unulteriore numero di seggi, di norma, noninferiore a tre e non superiore a otto, inmodo tale che tendenzialmente risulti mi-nimo il numero di collegi plurinominali neiquali è assegnato un numero di seggi infe-riore al valore medio; al Molise è assegnatoun seggio da attribuire con metodo propor-zionale ai sensi degli articoli 83 e 83-bis deldecreto del Presidente della Repubblican. 361 del 1957. Ciascun collegio uninomi-nale della circoscrizione è compreso in uncollegio plurinominale. Nelle circoscrizioniTrentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Mo-lise e Basilicata è costituito un unico col-legio plurinominale comprensivo di tutti icollegi uninominali della circoscrizione;

c) la popolazione di ciascun collegiouninominale e di ciascun collegio plurino-minale può scostarsi dalla media della po-polazione, rispettivamente, dei collegi uni-nominali e dei collegi plurinominali dellacircoscrizione di non oltre il 20 per centoin eccesso o in difetto;

d) nella formazione dei collegi unino-minali e nella formazione dei collegi plu-rinominali sono garantite la coerenza delbacino territoriale di ciascun collegio, te-nendo altresì conto delle unità amministra-tive su cui insistono e, ove necessario, deisistemi locali, e, di norma, la sua omoge-neità sotto gli aspetti economico-sociale edelle caratteristiche storico-culturali, non-ché la continuità del territorio di ciascuncollegio, salvo il caso in cui il territoriostesso comprenda porzioni insulari. I col-

Atti Parlamentari — 50 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURAA.C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262

4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A/R

ART. 3.Delega

legi uninominali e i collegi plurinominali,di norma, non possono dividere il territoriocomunale, salvo il caso dei comuni che, perle loro dimensioni demografiche, compren-dano al loro interno più collegi. Nelle zonein cui siano presenti minoranze linguisti-che riconosciute, la delimitazione dei col-legi, anche in deroga ai princìpi e criteridirettivi di cui al presente comma, devetenere conto dell’esigenza di agevolare laloro inclusione nel minor numero possibiledi collegi. Fermi restando i princìpi e cri-teri direttivi previsti per la determinazionedei collegi plurinominali, nelle circoscri-zioni nelle quali il numero dei collegi uni-nominali è pari a quello previsto dal citatodecreto legislativo n. 535 del 1993 la for-mazione dei collegi uninominali è effet-tuata adottando come riferimento, ove pos-sibile, le delimitazioni dei collegi previstedal medesimo decreto legislativo n. 535 del1993;

e) nella circoscrizione Friuli VeneziaGiulia uno dei collegi uninominali è costi-tuito in modo da favorire l’accesso allarappresentanza dei candidati che sianoespressione della minoranza linguistica slo-vena, ai sensi dell’articolo 26 della legge 23febbraio 2001, n. 38.

2. Il Governo è delegato a determinare,con il medesimo decreto legislativo di cui alcomma 1, i collegi uninominali e i collegiplurinominali ai fini dell’elezione del Se-nato della Repubblica, nell’ambito di cia-scuna regione, sulla base dei seguenti prin-cìpi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per lecircoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste eTrentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restantiregioni del territorio nazionale per l’ele-zione del Senato della Repubblica sonocostituiti 109 collegi uninominali. Il terri-torio della regione Molise è costituito in ununico collegio uninominale. Nelle altre re-gioni i collegi uninominali sono ripartiti innumero proporzionale alla rispettiva popo-lazione determinata sulla base dei risultatidell’ultimo censimento generale della po-polazione, come riportati dalla più recentepubblicazione ufficiale dell’Istituto nazio-nale di statistica;

Atti Parlamentari — 51 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURAA.C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262

4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A/R

ART. 3.Delega

b) con esclusione delle regioni Valled’Aosta/Vallée d’Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, in ciascuna delle restantiregioni sono costituiti collegi plurinominaliformati dall’aggregazione di collegi unino-minali contigui; il numero dei collegi plu-rinominali costituiti in ciascuna regione e ilterritorio di ciascuno di essi sono determi-nati in modo che in ciascun collegio plu-rinominale, sulla base della popolazioneresidente calcolata ai sensi della lettera a),sia assegnato un numero di seggi determi-nato dalla somma del numero dei collegiuninominali che lo costituiscono e di unulteriore numero di seggi, di norma, noninferiore a due e non superiore a otto, inmodo tale che tendenzialmente risulti mi-nimo il numero dei collegi plurinominalinei quali è assegnato un numero di seggiinferiore al valore medio. Ciascun collegiouninominale della regione è compreso inun collegio plurinominale;

c) la popolazione di ciascun collegiouninominale e di ciascun collegio plurino-minale può scostarsi dalla media della po-polazione, rispettivamente, dei collegi uni-nominali e dei collegi plurinominali dellacircoscrizione di non oltre il 20 per centoin eccesso o in difetto;

d) nella formazione dei collegi unino-minali e nella formazione dei collegi plu-rinominali sono garantite la coerenza delbacino territoriale di ciascun collegio e, dinorma, la sua omogeneità sotto gli aspettieconomico-sociale e delle caratteristiche sto-rico-culturali, nonché la continuità del ter-ritorio di ciascun collegio, salvo il caso incui il territorio stesso comprenda porzioniinsulari. I collegi uninominali e i collegiplurinominali, di norma, non possono di-videre il territorio comunale, salvo il casodei comuni che, per le loro dimensionidemografiche, comprendano al loro in-terno più collegi. Nelle zone in cui sianopresenti minoranze linguistiche ricono-sciute, la delimitazione dei collegi, anche inderoga ai princìpi e criteri direttivi di cui alpresente comma, deve tenere conto dell’e-sigenza di agevolare la loro inclusione nelminor numero possibile di collegi;

e) nella regione Friuli Venezia Giuliauno dei collegi uninominali è costituito in

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XVII LEGISLATURAA.C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262

4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A/R

ART. 3.Delega

modo da favorire l’accesso alla rappresen-tanza dei candidati che siano espressionedella minoranza linguistica slovena, ai sensidell’articolo 26 della legge 23 febbraio 2001,n. 38.

3. Ai fini della predisposizione delloschema del decreto legislativo di cui aicommi 1 e 2, il Governo si avvale di unacommissione composta dal presidente del-l’Istituto nazionale di statistica, che la pre-siede, e da dieci esperti in materia attinenteai compiti che la commissione è chiamataa svolgere, senza nuovi o maggiori oneriper il bilancio dello Stato.

4. Lo schema del decreto legislativo dicui ai commi 1 e 2 è trasmesso alle Camereper l’espressione dei pareri delle Commis-sioni parlamentari competenti per materia,che si pronunciano nel termine di quindicigiorni dalla data di trasmissione. Qualora ildecreto legislativo non sia conforme al pa-rere parlamentare, il Governo, contempo-raneamente alla pubblicazione del decreto,deve inviare alle Camere una relazionecontenente adeguata motivazione.

5. In caso di mancata espressione delparere di cui al comma 4 nel termineprevisto, il decreto legislativo può comun-que essere emanato.

6. Il Governo aggiorna con cadenza trien-nale la composizione della commissionenominata ai sensi del comma 3. La com-missione, in relazione alle risultanze delcensimento generale della popolazione, for-mula indicazioni per la revisione dei collegiuninominali e dei collegi plurinominali, se-condo i criteri di cui al presente articolo, ene riferisce al Governo. Per la revisione deicollegi uninominali e dei collegi plurinomi-nali il Governo presenta un disegno di leggealle Camere.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, con decreto delMinistro dell’interno, di concerto con ilMinistro per la semplificazione e la pub-blica amministrazione, con il Ministro del-l’economia e delle finanze e con il Ministroper gli affari regionali, sono definite lemodalità per consentire in via sperimentalela raccolta con modalità digitale delle sot-toscrizioni necessarie per la presentazionedelle candidature e delle liste in occasione

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ART. 3.Delega

di consultazioni elettorali, anche attraversol’utilizzo della firma digitale e della firmaelettronica qualificata. Sullo schema deldecreto è acquisito il parere delle compe-tenti Commissioni parlamentari, che si espri-mono nel termine di quarantacinque giorni.

ART. 4

(Elezioni trasparenti).

1. In apposita sezione del sito internetdel Ministero dell’interno, denominata « Ele-zioni trasparenti », entro dieci giorni dallascadenza del termine per il deposito deicontrassegni di cui all’articolo 15, primocomma, del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 361 del 1957 e di cui all’ar-ticolo 8 del decreto legislativo 20 dicembre1993, n. 533, per ciascun partito, movi-mento e gruppo politico organizzato che hapresentato le liste sono pubblicati in ma-niera facilmente accessibile:

a) il contrassegno depositato, con l’in-dicazione del soggetto che ha conferito ilmandato per il deposito ai sensi dell’arti-colo 15, primo comma, del decreto delPresidente della Repubblica n. 361 del 1957;

b) lo statuto ovvero la dichiarazione ditrasparenza, depositati ai sensi dell’articolo14, primo comma, del decreto del Presi-dente della Repubblica n. 361 del 1957,come modificato dall’articolo 1 della pre-sente legge;

c) il programma elettorale con il nomee cognome della persona indicata comecapo della forza politica, depositato ai sensidell’articolo 14-bis, comma 3, del decretodel Presidente della Repubblica n. 361 del1957, come sostituito dall’articolo 1 dellapresente legge.

2. Nella medesima sezione di cui alcomma 1 sono pubblicate, entro dieci giornidalla scadenza del termine di presenta-zione delle liste dei candidati, per ciascunpartito, movimento e gruppo politico orga-nizzato, le liste di candidati presentate perciascun collegio.

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ART. 4.

ART. 3.Delega

ART. 5.

(Disposizioni transitorie.Entrata in vigore).

1. All’articolo 2, comma 36, della legge 6maggio 2015, n. 52, dopo le parole: « esuccessive modificazioni, » sono inserite leseguenti « per la Camera dei deputati e peril Senato della Repubblica, » e le parole:« 1o gennaio 2014 » sono sostituite dalleseguenti: « 15 aprile 2017 ».

2. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4-bis, comma 2, le pa-role: « entro i dieci giorni successivi alladata di pubblicazione del decreto di con-vocazione dei comizi elettorali » sono so-stituite dalle seguenti: « entro il trentadue-simo giorno antecedente la data di svolgi-mento della consultazione elettorale »;

b) all’articolo 8:

1) al comma 1, la lettera b) è sosti-tuita dalla seguente:

« b) gli elettori residenti in Italia pos-sono essere candidati in una sola riparti-zione della circoscrizione Estero; gli elet-tori residenti all’estero possono essere can-didati solo nella ripartizione di residenzadella circoscrizione Estero; »;

2) è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« 4-bis. Gli elettori che ricoprono o chehanno ricoperto nei dieci anni precedentila data delle elezioni cariche di governo ocariche politiche elettive a qualsiasi livelloo incarichi nella magistratura o nelle Forzearmate in uno Stato estero non possonoessere candidati per le elezioni della Ca-mera dei deputati o del Senato della Re-pubblica nella circoscrizione Estero ».

3. Per le prime elezioni successive alladata di entrata in vigore della presentelegge il numero delle sottoscrizioni per lapresentazione di candidature per l’elezionealla Camera dei deputati, di cui all’articolo18-bis, comma 1, del decreto del Presidentedella Repubblica n. 361 del 1957, come

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ART. 5.

modificato dalla presente legge, è ridottoalla metà.

4. Per le prime elezioni successive alladata di entrata in vigore della presentelegge il numero delle sottoscrizioni per lapresentazione di candidature per l’elezionedel Senato della Repubblica, di cui all’ar-ticolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre1993, n. 533, come modificato dalla pre-sente legge, è ridotto alla metà per le listeche presentano candidati nei collegi pluri-nominali in tutte le circoscrizioni regionali.

5. Ai fini di cui al comma 4, i rappre-sentanti di cui all’articolo 17 del decretodel Presidente della Repubblica n. 361 del1957 presentano alla cancelleria della Corted’appello o del tribunale del capoluogodella regione, entro quarantotto ore dallapresentazione delle liste, la documenta-zione comprovante l’avvenuta presenta-zione delle liste in tutte le circoscrizioniregionali.

6. All’articolo 14, comma 1, della legge21 marzo 1990, n. 53, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « i sin-daci, gli assessori comunali e provinciali »sono sostituite dalle seguenti: « i sindacimetropolitani, i sindaci, gli assessori comu-nali e provinciali, i componenti della con-ferenza metropolitana »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « iconsiglieri provinciali » sono inserite le se-guenti: « , i consiglieri metropolitani ».

7. Esclusivamente per le prime elezionidella Camera dei deputati e del Senatodella Repubblica successive alla data dientrata in vigore della presente legge, sonoabilitati all’autenticazione delle sottoscri-zioni nel procedimento elettorale i soggettiindicati dall’articolo 14 della legge 21 marzo1990, n. 53, come modificato dal presentearticolo, nonché gli avvocati abilitati al pa-trocinio davanti alle giurisdizioni superioriiscritti all’albo di un distretto rientrantenella circoscrizione elettorale.

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ART. 5.

8. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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ART. 5.

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« AVVERTENZA

La scheda è divisa in due colonne verticali; su ogni colonna, ilnumero di righe orizzontali di contrassegni è pari a 5 se non vi sonopiù di 15 liste, a 6 se le liste sono da 16 a 20 e a 7 se vi sono più di20 liste, ove necessario ampliando la scheda in larghezza con altrecolonne verticali.

In ogni caso, i contrassegni delle liste da riprodurre sotto ilnominativo del candidato nel collegio uninominale ad esse collegatodevono essere contenuti in rettangoli contigui ».

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« AVVERTENZA

La scheda è divisa in due colonne verticali; su ogni colonna, ilnumero di righe orizzontali di contrassegni è pari a 5 se non vi sonopiù di 15 liste, a 6 se le liste sono da 16 a 20 e a 7 se vi sono più di20 liste, ove necessario ampliando la scheda in larghezza con altrecolonne verticali.

In ogni caso, i contrassegni delle liste da riprodurre sotto ilnominativo del candidato nel collegio uninominale ad esse collegatodevono essere contenuti in rettangoli contigui ».

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*17PDL0054970**17PDL0054970*

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