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CAMERA DEI DEPUTATI Proposta di legge n. 3868-A CAMERA DEI DEPUTATI Delega al Governo in materia di...

Date post: 09-Aug-2020
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Proposta di legge n. 3868-A CAMERA DEI DEPUTATI Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medici- nali nonché disposizioni per il ri- ordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Mi- nistero della salute. Relatore: MARAZZITI N. 2. EMENDAMENTI Seduta del 12 ottobre 2017 ART. 1. (Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica). Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) trasferimento all’Istituto su- periore di sanità di tutte le attività concernenti la sperimentazione e la ricerca clinica, inclusa la valutazione e rilascio delle autorizzazioni di tutte le sperimentazioni cliniche dei medicinali e relativi emendamenti che ricadano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 211 del 2003, dalla Fase I alla Fase IV, l’individuazione e l’auto- rizzazione dei centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni clini- che e dei comitati etici nonché il co- ordinamento e la gestione dell’Osserva- torio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali (OsSC).
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Proposta di legge n. 3868-A

CAMERA DEI DEPUTATI

Delega al Governo in materia disperimentazione clinica di medici-nali nonché disposizioni per il ri-ordino delle professioni sanitarie eper la dirigenza sanitaria del Mi-nistero della salute.

Relatore: MARAZZITI

N. 2.

EMENDAMENTI

Seduta del 12 ottobre 2017

ART. 1.

(Delega al Governo per il riassetto e lariforma della normativa in materia di

sperimentazione clinica).

Al comma 2, dopo la lettera a),aggiungere la seguente:

a-bis) trasferimento all’Istituto su-periore di sanità di tutte le attivitàconcernenti la sperimentazione e laricerca clinica, inclusa la valutazione erilascio delle autorizzazioni di tutte lesperimentazioni cliniche dei medicinalie relativi emendamenti che ricadanonell’ambito di applicazione del decretolegislativo n. 211 del 2003, dalla Fase Ialla Fase IV, l’individuazione e l’auto-rizzazione dei centri autorizzati allaconduzione delle sperimentazioni clini-che e dei comitati etici nonché il co-ordinamento e la gestione dell’Osserva-torio nazionale sulla sperimentazioneclinica dei medicinali (OsSC).

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Conseguentemente, al medesimo comma,lettera b), sostituire le parole: dell’Agenziaitaliana del farmaco (AIFA) con le se-guenti: dell’Istituto Superiore di Sanità(ISS).

1. 1. Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lo-refice, Colonnese, Nesci, Mantero, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

c-bis) previsione di obblighi e pre-scrizioni in materia di finanziamento pri-vato dei progetti di ricerca onde evitarepossibili distorsioni dei risultati motivatida interessi di parte. Per i progetti riguar-danti la ricerca epidemiologica-ambientalee la valutazione degli effetti sulla salutedelle popolazioni esposte ai vari rischiambientali, adottare protocolli in confor-mità a quanto previsto dal documentoISEE (International Society far Envi-ronmental Epidemiology) e secondo la di-chiarazione di interesse dell’InternationalAgency far Research on Cancer (IARC).

1. 2. Zolezzi, Baroni, Lorefice, Mantero,Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Ne-sci, Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

c-bis) individuazione di idonee mo-dalità finalizzate ad implementare e ga-

rantire una farmacovigilanza attiva svoltada enti pubblici e privati indipendenti,volta prioritariamente a rilevare le rea-zioni avverse e gli effetti tossici dei far-maci;.

1. 3. Fossati, Murer, Fontanelli.

Commissione Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera c), ag-giungere la seguente:

c-bis) previsione che fra i tre studiclinici richiesti a sostegno della richie-sta di approvazione, almeno uno studioclinico controllato di Fase III, sia con-dotto da un ente indipendente senzafini di lucro e in assenza di potenzialiconflitti di interesse con l’azienda far-maceutica titolare della richiesta di au-torizzazione.

* 1. 4. Baroni, Grillo, Silvia Giordano,Lorefice, Colonnese, Nesci, Mantero,Dall’Osso, Di Vita.

<Al comma 2, dopo la lettera c), ag-

giungere la seguente:

c-bis) previsione che fra i tre studiclinici richiesti a sostegno della richie-sta di approvazione, almeno uno studioclinico controllato di Fase III, sia con-dotto da un ente indipendente senzafini di lucro e in assenza di potenzialiconflitti di interesse con l’azienda far-maceutica titolare della richiesta di au-torizzazione;.

* 1. 5. Fossati, Murer, Fontanelli.

Commissione Governo

— 2 —

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Al comma 2, lettera d), aggiungere, infine, le parole: , prevedendo in particolareprocedure idonee a garantire che:

1. la scelta dei quesiti sui quali sirealizzano gli studi sia preliminare allaricerca di finanziamenti sia pubblici cheprivati e sia realmente rilevante per lasalute delle persone e nelle aree nelle qualiesistano documentate incertezze, evitandoduplicazioni di ricerche già condotte eavendo riguardo di tutelare prioritaria-mente i diritti, la sicurezza, la dignità e ilbenessere dei soggetti nonché produrredati affidabili e robusti;

2. i ricercatori abbiano un ruoloprimario sia nel disegno sia nella condu-zione degli studi clinici, con integrale au-tonomia nell’analisi, nella pubblicazione enella diffusione dei dati, senza alcunainfluenza o condizionamento da parte delsoggetto finanziatore della ricerca o davincoli di proprietà di soggetti terzi chepossano deciderne la diffusione o meno infunzione dei propri interessi commerciali;

3. le riviste scientifiche si impegninoa promuovere il rispetto delle regole ditrasparenza chiedendo agli autori di arti-coli di dichiarare in modo trasparente ilruolo svolto da essi nel progetto, di chi èstata la responsabilità della analisi deidati, dando evidenza di eventuali conflittid’interesse dei membri dei comitati o re-sponsabili editoriali;

4. i dati inclusi in un rapporto su unostudio clinico non siano considerati infor-mazioni commerciali di carattere riservatose l’autorizzazione all’immissione in com-mercio è già stata concessa, se la proce-dura per la concessione dell’autorizza-zione all’immissione in commercio si è giàconclusa oppure se una domanda di au-torizzazione all’immissione in commercioè stata ritirata, né siano considerati dicarattere riservato le principali caratteri-stiche di una sperimentazione clinica, laconclusione sulla parte I della relazione divalutazione per l’autorizzazione di unasperimentazione clinica, la decisione ri-guardante l’autorizzazione a una speri-

mentazione clinica, la modifica sostanzialedi quest’ultima e i relativi risultati, iviincluse le ragioni dell’interruzione tempo-ranea e della conclusione anticipata non-ché i dati relativi agli eventi e reazioniavverse.

1. 6. Grillo, Silvia Giordano, Mantero,Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiun-gere la seguente:

d-bis) previsione che i dati inclusi inun rapporto su uno studio clinico nonsiano considerati informazioni commer-ciali di carattere riservato se l’autorizza-zione all’immissione in commercio è giàstata concessa, se la procedura per laconcessione dell’autorizzazione all’immis-sione in commercio si è già conclusaoppure se una domanda di autorizzazioneall’immissione in commercio è stata riti-rata, né siano considerati di carattereriservato le principali caratteristiche diuna sperimentazione clinica, la conclu-sione sulla parte I della relazione di va-lutazione per l’autorizzazione di una spe-rimentazione clinica, la decisione riguar-dante l’autorizzazione a una sperimenta-zione clinica, la modifica sostanziale diquest’ultima e i relativi risultati, ivi inclusele ragioni dell’interruzione temporanea edella conclusione anticipata nonché i datirelativi agli eventi e reazioni avverse.

1. 7. Grillo, Silvia Giordano, Mantero,Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

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Al comma 2, lettera e), aggiungere, infine, le parole: , avendo riguardo dellanecessità di garantire prioritariamente unrapido accesso a nuovi trattamenti inno-vativi concernenti condizioni cliniche for-temente debilitanti e/o potenzialmente le-tali per le quali non esistono, o esistonosolo in misura limitata, opzioni terapeu-tiche, come nel caso delle malattie rare eultra-rare e comunque avendo riguardodei benefici previsti a livello terapeutico edi sanità pubblica.

1. 8. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Gior-dano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 2, lettera g), al numero 1),premettere il seguente:

01) l’istituzione di una Banca datinazionale, accessibile per via telematica adistituti ed enti di ricerca pubblici e privati,coordinata dall’Istituto superiore di sanità,al fine di diffondere tutti i risultati, sia adesito positivo che negativi, delle sperimen-tazioni precliniche, e dei trial clinici; in-dividuazione di forme di incentivazioneper il contributo all’implementazione dellasuddetta Banca dati, anche ai fini delladistribuzione dei finanziamenti per glianni successivi, fermo restando il rispettodelle norme in materia di protezione didati personali.

1. 9. Nesci, Mantero, Grillo, Silvia Gior-dano, Lorefice, Colonnese, Baroni, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

Al comma 2, lettera g), numero 1),sostituire le parole: e il ruolo con leseguenti: delle funzioni delle caratteristi-che del.

1. 10. Baroni, Nesci, Mantero, Grillo, Sil-via Giordano, Lorefice, Colonnese, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 2, lettera g), numero 1),aggiungere, in fine, le seguenti parole: ,assicurando che la selezione sia ad evi-denza pubblica, sulla base di requisiti ecriteri predefiniti che escludano ogniforma, anche potenziale, di conflitto d’in-teresse ed in conformità alla disciplinavigente in materia di accesso agli incarichipubblici dirigenziali, prevedendo l’esclusi-vità del rapporto di lavoro, anche per lestrutture private che siano state autoriz-zate alla sperimentazione clinica, l’inte-grale attuazione delle disposizioni di cui aldecreto legislativo n. 33 del 2013.

1. 11. Nesci, Mantero, Baroni, Grillo, Sil-via Giordano, Lorefice, Colonnese, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 2, lettera g), dopo il numero1), aggiungere il seguente:

1-bis) procedure informatizzate perla gestione della documentazione concer-nente la richiesta di parere al comitato

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etico per l’avvio degli studi clinici, chedeve essere espresso entro tempi certi estabiliti;.

1. 12. Murer, Fossati, Fontanelli.

Commissione Governo

* * *

Al comma 2, lettera g), numero 4),aggiungere, in fine, le parole: . L’elenconazionale è rinnovato ogni cinque anniassicurando la compresenza di tutte lediscipline mediche e scientifiche, delle di-scipline giuridiche necessarie nonché diun’adeguata presenza di soggetti rappre-sentativi dei pazienti, avendo riguardo diassicurare le competenze necessarie anchein relazione ai soggetti che vivono situa-zioni di emergenza, minori, soggetti inca-paci, donne in gravidanza e allattamento e,se del caso, altri particolari gruppi dipopolazione appositamente individuaticome gli anziani o le persone affette damalattie rare e ultra-rare. La selezionedall’elenco nazionale avviene nel rispettodei principi di trasparenza e rotazione,previa chiamata pubblica che sia funzio-nale e successiva alla presentazione delladomanda di autorizzazione alla sperimen-tazione clinica, avanzata dal ricercatore odal promotore;.

1. 13. Colonnese, Mantero, Baroni, Grillo,Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 2, lettera g), numero 5),sostituire le parole: che, per gli sperimen-

tatori, ne attestino terzietà, imparzialità eindipendenza con le seguenti: , prevedendoche presso il Ministero della salute siacostituita una banca dati pubblica deicontratti per le sperimentazioni cliniche.

Conseguentemente, al medesimo comma,medesima lettera, sostituire il numero 7,con il seguente: 7. La definizione delleprocedure per l’individuazione delle carat-teristiche dello sperimentatore deve pre-vedere evidenza pubblica di ogni forma difinanziamento o sponsorizzazione direttaed indiretta, da parte delle multinazionalidel farmaco e di società di dispositivimedici, degli ultimi cinque anni, con lafinalità di attestare terzietà, imparzialità eindipendenza;.

1. 14. Baroni, Lorefice, Mantero, Grillo,Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 2, lettera g), numero 5),aggiungere, in fine, le parole: dando evi-denza di ogni forma di finanziamento osponsorizzazione, diretta e indiretta, daparte di terzi e prevedendo che presso ilMinistero della salute sia costituita unabanca dati pubblica dei contratti per lesperimentazioni cliniche.

1. 15. Lorefice, Mantero, Baroni, Grillo,Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

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Al comma 2, lettera g), numero 6), dopole parole: apposite percentuali inserire leseguenti: , fisse e non contrattabili,;

Conseguentemente, al medesimo nu-mero, sostituire le parole: , ove non siaprevista, nei predetti contratti, una diversamodalità di remunerazione o di compen-sazione con le seguenti: a patto che sianogarantiti prezzi etici sulla commercializ-zazione dei risultati;.

1. 16. Grillo, Silvia Giordano, Lorefice,Mantero, Baroni, Colonnese, Nesci,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 2, lettera h), numero 1)sostituire le parole da: dei risultati fino allafine del numero, con le seguenti: indipen-denti dei risultati delle aziende sanitariepubbliche e private nell’ambito delle spe-rimentazioni cliniche, prevedendo la re-voca delle autorizzazioni nel caso di va-lutazione insufficiente.

1. 17. Grillo, Baroni, Silvia Giordano,Lorefice, Colonnese, Nesci, Mantero,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 2, lettera h), numero 2),aggiungere, in fine, le parole: , assicurandoa chiunque l’accesso ai dati delle speri-mentazioni concluse attraverso un formatodi agevole consultazione che preveda l’in-terconnessione dei dati e dei documenti

tra loro correlati mediante un numeroidentificativo della sperimentazione clinicae collegamenti ipertestuali che colleghinola sintesi, la sintesi per i non addetti ailavori, il protocollo e il rapporto sullostudio clinico di una sperimentazione cli-nica, rimandando altresì ai dati di altresperimentazioni cliniche in cui sia statoutilizzato lo stesso medicinale sperimen-tale. Le informazioni sono rese pubblichenel rispetto del diritto alla protezione deidati di carattere personale.

1. 18. Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Sil-via Giordano, Lorefice, Colonnese, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 2, lettera h), dopo il numero2), aggiungere il seguente:

2-bis) un efficace sistema di rileva-zione e tracciabilità che consenta anche disegnalare le sospette reazioni avverse gravie inattese, ogni altro evento rilevante intermini di rapporto rischi/benefici o qua-lunque evento inatteso potenzialmente ingrado di incidere sulla valutazione delmedicinale, sotto il profilo dei rischi e deibenefìci, oppure di portare a modifichenella somministrazione del prodotto onella conduzione di una sperimentazioneclinica in generale, anche tenendo conto dialtre e concomitanti ricerche condotte inambiti e contesti diversi e omologhi comeindicato dal Regolamento UE n. 536/2014.

1. 19. Colonnese, Grillo, Mantero, Baroni,Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

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Al comma 2, lettera h), numero 3),aggiungere, in fine, le parole: , nel rispettodelle norme sul consenso informato comepreviste dal regolamento (UE) n. 536/2014del Parlamento europeo e del Consiglio,del 16 aprile 2014 e previa notifica pub-blica dell’avvio della sperimentazione cli-nica, dell’inizio e della fine del periodo diarruolamento dei soggetti per la sperimen-tazione clinica e la conclusione dellastessa, così da consentire ai pazienti divalutare le possibilità di partecipazioneall’avvio di una sperimentazione.

1. 20. Silvia Giordano, Lorefice, Grillo,Mantero, Baroni, Colonnese, Nesci,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiun-gere la seguente:

h-bis) revisione, nel rispetto dellanormativa europea, del sistema di notificadelle reazioni e degli eventi avversi veri-ficatisi nel corso della sperimentazione,anche al fine di garantire una maggioreefficienza, tempestività e completezzadella notifica medesima;.

1. 21. Murer, Fossati, Fontanelli.

Commissione Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiun-gere la seguente:

i-bis) individuazione delle modalitàpiù idonee a garantire e implementare il

costante finanziamento di studi clinici in-dipendenti sull’uso dei farmaci, anche at-traverso l’emanazione con cadenza almenoannuale dei bandi già previsti dall’articolo48, comma 19 del decreto-legge n. 269 del2003 per la realizzazione di sperimenta-zioni cliniche comparative tra farmaci,nonché sui farmaci orfani e salvavita;.

1. 22. Fossati, Murer, Fontanelli.

Commissione Governo

* * *

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

1. 23. Silvia Giordano, Grillo, Mantero,Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 2, lettera n), dopo le parole:al fine aggiungere le seguenti: con la se-guente: di facilitarne e sostenere la rea-lizzazione, in particolare per le sperimen-tazioni cliniche a basso livello di inter-vento, anche prevedendo forme di coordi-namento tra i promotori, con l’obiettivo.

1. 24. Fossati, Murer, Fontanelli.

Commissione Governo

* * *

Al comma 2, lettera n), aggiungere, infine, le parole: , a patto che siano garantitiprezzi etici del farmaco e che il 50 percento dei ricavi derivanti dalla commer-

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cializzazione del farmaco destinato all’i-stituzione pubblica di ricerca per esserereinvestito nella ricerca e nella sperimen-tazione di nuovi farmaci.

1. 25. Baroni, Grillo, Mantero, SilviaGiordano, Lorefice, Colonnese, Nesci,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiun-gere la seguente:

n-bis) individuazione dei criteri edelle modalità di tracciabilità e valuta-zione delle sperimentazioni preclinichebasate su ricerche che utilizzano metodiscientifici validati nonché relativi alla va-lutazione retrospettiva delle stesse, fina-lizzati alla tutela della salute sia del vo-lontario sano prima che del malato.

1. 26. Brignone, Gregori, Civati, AndreaMaestri, Pastorino, Marcon.

Commissione Governo

* * *

Al comma 4, sopprimere il secondoperiodo.

1. 27. Mantero, Grillo, Baroni, SilviaGiordano, Lorefice, Colonnese, Nesci,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 1)

ART. 2.

(Centro di coordinamento nazionale deicomitati etici territoriali per le sperimen-tazioni cliniche sui medicinali per uso

umano e sui dispositivi medici).

Al comma 1, primo periodo, sostituire laparola: territoriali con le seguenti: setto-riali.

Conseguentemente, al medesimo arti-colo, sostituire, ovunque ricorra, la parola:territoriali con la seguente: settoriali.

2. 1. Nesci, Grillo, Mantero, Lorefice, Sil-via Giordano, Colonnese, Baroni, DiVita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire laparola: territoriali con le seguenti: setto-riali con competenze per aree terapeutiche

Conseguentemente, al medesimo arti-colo, sostituire, ovunque ricorra, la parola:territoriali con la seguente: settoriali.

2. 2. Baroni, Nesci, Grillo, Lorefice, SilviaGiordano, Colonnese, Mantero, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire leparole: AIFA con le seguenti: l’IstitutoSuperiore di Sanità (ISS).

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Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo,sostituire le parole: L’AIFA con le seguenti:L’Istituto Superiore di Sanità;

al comma 5, primo periodo, sostituirele parole: sentita l’AIFA con le seguenti:sentito l’Istituto Superiore di Sanità.

al comma 14, sostituire le parole:l’AIFA con le seguenti: l’Istituto Superioredi Sanità;

2. 4. Grillo, Mantero, Nesci, Lorefice, Sil-via Giordano, Colonnese, Baroni, DiVita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire leparole: l’AIFA con le seguenti: l’IstitutoSuperiore di Sanità.

Conseguentemente al comma 14:

sopprimere le parole: , sentita l’Aifa,

sostituire la parola: interazione con laparola: coordinamento.

2. 3. Brignone, Gregori, Civati, AndreaMaestri, Pastorino, Marcon.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere il secondoperiodo.

2. 5. Grillo, Nesci, Mantero, Lorefice, Sil-via Giordano, Colonnese, Baroni, DiVita.

Commissione Governo

Al comma 2, sopprimere il secondoperiodo.

2. 6. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garo-falo.

Commissione Governo

* * *

Al comma 4, primo periodo, sostituire laparola: minimo con la seguente: massimo.

2. 7. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garo-falo.

Commissione Governo

* * *

Al comma 4, sostituire il secondo pe-riodo, con il seguente:

I presidenti del Comitato nazionale dibioetica, del Comitato nazionale di biosi-curezza, biotecnologie e scienze della vitae il Responsabile dell’Unità di Bioeticadell’Istituto Superiore di Sanità sono com-ponenti di diritto.

2. 8. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 4, sostituire il secondo pe-riodo, con il seguente:

I presidenti del Comitato nazionale dibioetica, del Comitato nazionale di biosi-

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curezza, biotecnologie e scienze della vitae il Responsabile dell’Unità di Bioeticadell’Istituto Superiore di Sanità sono in-vitati permanenti.

2. 9. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 4, sostituire il secondo pe-riodo, con il seguente:

I presidenti del Comitato nazionale dibioetica e il Responsabile dell’Unità diBioetica dell’Istituto Superiore di Sanitàsono componenti di diritto.

2. 10. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 4, sostituire il secondo pe-riodo, con il seguente:

I presidenti del Comitato nazionale dibioetica e del Comitato nazionale di bio-sicurezza, biotecnologie e scienze della vitasono invitati permanenti.

2. 11. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Commissione Governo

Al comma 4, quarto periodo, dopo leparole: in situazioni di conflitto di inte-resse aggiungere le seguenti: dirette edindirette.

2. 12. Brignone, Gregori, Civati, AndreaMaestri, Pastorino, Marcon.

Commissione Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 2)

* * *

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

All’articolo 1, comma 590, della legge23 dicembre 2014, n. 190, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « 30giugno 2017 » sono sostituite dalle se-guenti: « 30 giugno 2018 »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguentiperiodi: « Prima della presentazione delladomanda di rinnovo e, in ogni caso, entrola data del 31 dicembre 2017, le aziendetitolari corrispondono all’Agenzia Italianadel Farmaco, per ciascun medicinale per ilquale intendono richiedere il rinnovo del-l’autorizzazione all’immissione in com-mercio, una somma pari al venti per centodell’importo indicato al primo periodo atitolo di acconto sulla tariffa dovuta insede di rinnovo. Il saldo è corrispostodall’azienda con il completamento dellaprocedura. In caso di mancato depositodell’istanza di rinnovo, la somma versata atitolo di acconto resta nelle disponibilitàdell’Agenzia Italiana del Farmaco ».

2. 013. Rondini.

Commissione Governo

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ART. 3.

(Applicazione e diffusione della medicina digenere nel Sistema sanitario nazionale).

Sopprimerlo.

3. 1. Fucci.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: di sessoe di genere con le seguenti: tra maschio efemmina.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere leparole: « dal sesso e ».

al comma 2:

lettere a), sopprimere le parole: dalsesso e;

lettera b), sopprimere le parole: disesso e;

lettera d), sopprimere le parole: disesso e;

al comma 3:

lettera c) sopprimere le parole: disesso e

sopprimere la lettera e);

al comma 6, sostituire le parole: disesso e.

3. 2. Gigli.

Commissione Governo

Al comma 1, sostituire le parole: di sessoe di genere con le seguenti: tra maschio efemmina.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere leparole: e dal genere.

al comma 2:

lettere a), sopprimere le parole: e dalgenere;

lettera b), sopprimere le parole: e digenere;

lettera d), sopprimere le parole: e digenere;

al comma 3:

lettera c) sopprimere le parole: e digenere;

lettera e), sostituire le parole: aideterminanti sesso e genere con le parole:al determinante sesso;

al comma 6, sopprimere le parole: e digenere.

3. 3. Gigli.

Commissione Governo

* * *

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

3. 4. Gigli.

Commissione Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 3)

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ART. 4.

(Riordino della disciplina degli Ordinidelle professioni sanitarie).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Riordino della disciplina degli Ordini delleprofessioni sanitarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, un decretolegislativo per la riforma dell’organizza-zione, delle funzioni e del finanziamentodegli ordini e collegi professionali di cui aldecreto legislativo del Capo provvisoriodello Stato 13 settembre 1946, n. 233,anche mediante abrogazione della leggeistitutiva di ciascun ordine, e il conse-guente riordino delle disposizioni che re-golano la relativa materia. Il decreto legi-slativo è adottato nel rispetto dei seguentiprincipi e criteri direttivi:

a) definizione della natura di entipubblici non economici ai sensi del de-creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 eprecisazione che gli ordini agiscono qualiorgani ausiliari dello Stato al fine ditutelare gli interessi pubblici, garantiti dal-l’ordinamento, connessi all’esercizio pro-fessionale;

b) definizione della struttura ammi-nistrativa e organizzativa degli ordini pro-fessionali conformemente al decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendoche gli organi di governo esercitano lefunzioni di indirizzo politico-amministra-tivo, definendo gli obiettivi ed i programmida attuare ed adottando gli altri atti ri-entranti nello svolgimento di tali funzioni,e verificano la rispondenza dei risultatidell’attività amministrativa e della gestioneagli indirizzi impartiti, mentre ai dirigentispetta l’adozione degli atti e provvedimentiamministrativi, compresi tutti gli atti cheimpegnano l’amministrazione verso l’e-sterno, nonché la gestione finanziaria, tec-

nica e amministrativa mediante autonomipoteri di spesa di organizzazione dellerisorse umane, strumentali e di controllo.Essi sono responsabili in via esclusivadell’attività amministrativa, della gestionee dei relativi risultati;

c) ridefinizione delle circoscrizioniterritoriali su base regionale e nazionale,con riduzione del numero degli ordiniprofessionali mediante accorpamento perarea, salvaguardando all’interno di ciascunordine la presenza di almeno un albo inogni regione per ciascuna professione re-golamentata; prevedendo in particolare:

1) l’ordine delle professioni sanita-rie dell’area medica e scientifica: albo deimedici-chirurghi e degli odontoiatri, albodei veterinari, albo dei farmacisti, albo deibiologi, albo dei chimici, albo dei fisici,albo degli psicologi;

2) l’ordine delle professioni sanita-rie dell’area infermieristica e ostetrica:albo degli infermieri; albo delle ostetriche;

3) l’ordine delle professioni sanita-rie dell’area tecnica: albo dei tecnici au-diometristi, albo dei tecnici di laboratoriobiomedico, albo dei tecnici di neurofisio-patologia, albo dei tecnici ortopedici, albodei tecnici audioprotesisti, albo dei tecnicidella fisiopatologia cardiocircolatoria eperfusione cardiovascolare, albo degli igie-nisti dentali, albo dei dietisti;

4) l’ordine delle professioni sanita-rie dell’area della riabilitazione e dellaprevenzione: albo dei fisioterapisti, albodei logopedisti, albo degli ortottisti e as-sistenti di oftalmologia, albo dei podologi,albo dei tecnici della riabilitazione psi-chiatrica, albo dei terapisti della neuro epsicomotricità dell’età evolutiva, albo deiterapisti occupazionali; albo dei tecnicidella prevenzione nell’ambiente e nei luo-ghi di lavoro; albo degli assistenti sanitari;

5) l’ordine delle professioni sanita-rie dell’area della medicina non conven-zionale: albo dei chiropratici; albo degliosteopati; albo dei naturopati;

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6) l’ordine delle professioni dell’a-rea sociosanitaria: albo degli operatorisociosanitari, albo degli assistenti sociali,albo dei di sociologi, albo degli educatoriprofessionali;

d) prevedere che l’istituzione deglialbi di cui alla lettera c) o di albi pernuove professioni è subordinata alla defi-nizione del profilo professionale nel qualeè indicato l’ambito delle competenze edelle attività di ciascuna professione e alladefinizione del percorso formativo abili-tante all’esercizio della professione;

e) prevedere l’accorpamento di areequalora, a livello nazionale, il numero deiprofessionisti iscritti agli albi afferenti al-l’area non sia superiore a 200.000;

f) determinazione della tassa annualea carico degli iscritti prevedendo una ri-duzione del 50 per cento, l’assoggetta-mento degli ordini professionali al regimedi tesoreria unica di cui alla legge 29ottobre 1984, n. 720 e al controllo dellaCorte dei conti, prevedendo l’obbligo d’i-scrizione e del versamento della tassaannuale d’iscrizione solo per chi svolge lalibera professione o è alle dipendenze disoggetti privati e prevedendo altresì un’e-senzione dal pagamento della tassa an-nuale per chi è disoccupato;

g) ridefinizione dei compiti e dellefunzioni, con particolare riguardo a quelledi pubblicità legale, di semplificazione am-ministrativa, di tutela al libero eserciziodelle libere professioni, limitando e indi-viduando gli ambiti di attività nei qualisvolgere la funzione di promozione cultu-rale e di salvaguardia deontologica nell’in-teresse degli utenti, nonché attribuendo alsistema ordinistico specifiche competenze,anche delegate dallo Stato e dalle regioni,eliminando le duplicazioni con altre am-ministrazioni pubbliche;

h) riordino delle competenze relativealla tenuta e valorizzazione degli albi pro-fessionali presso gli ordini professionali,con particolare riguardo alle funzioni dipromozione della trasparenza del mondodelle professioni e di pubblicità legale degli

albi, garantendo la continuità operativadel sistema informativo nazionale e l’uni-tarietà di indirizzo applicativo e interpre-tativo attraverso il ruolo di coordinamentodel Ministero vigilante, di concerto con ilMinistero dello sviluppo economico;

i) definizione da parte del Ministerovigilante, di concerto con il Ministero dellosviluppo economico e sentiti gli ordiniprofessionali nazionali, di standard nazio-nali di qualità delle prestazioni degli or-dini professionali, in relazione a ciascunafunzione fondamentale, ai relativi servizied all’utilità prodotta per i professionisti eper gli utenti, nonché di un sistema dimonitoraggio di cui il Ministero vigilante,di concerto con il Ministero dello sviluppoeconomico, si avvale per garantire il ri-spetto degli standard;

j) riordino della funzione disciplinaredegli ordini prevedendo una netta separa-zione tra la funzione istruttoria e la fun-zione giudicante e assicurando l’incompa-tibilità tra chi svolge le funzioni discipli-nari e chi svolge le funzioni politiche ed’indirizzo ovvero chi ricopre cariche elet-tive negli ordini territoriali o nazionali;

k) previsione di un adeguato sistemadi informazione sull’attività svolta, pergarantire accessibilità e trasparenza allaloro azione, in conformità al decreto le-gislativo 14 marzo 2013, n. 33;

l) riduzione del numero dei compo-nenti degli organi direttivi territoriali enazionali e riordino della relativa disci-plina, compresa quella sui criteri di ele-zione, esclusivamente telematica, in mododa assicurare un’adeguata consultazionedei professionisti, sul limite ai mandati,anche non consecutivi, non superiore adue e sull’incompatibilità tra cariche elet-tive negli ordini territoriali e cariche elet-tive negli ordini nazionali; individuazionedi criteri che garantiscano la rappresen-tanza ponderata, negli organi d’indirizzopolitico-amministrativo, delle basi profes-sionali degli ordini professionali accorpati;riordino della disciplina dei compensi deirelativi organi, prevedendo l’esclusività

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dell’incarico per il presidente e per chi,all’interno dell’ordine, ha la rappresen-tanza istituzionale di ciascuna professionerappresentata; definizione, in conformitàal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,del regime d’ineleggibilità e d’incompati-bilità con altre cariche istituzionali, ancheelettive, in organi ed amministrazioni delloStato, degli enti ed organismi di dirittopubblico sia nazionali sia locali, nonchédegli altri enti associativi, anche privati,che siano rappresentativi del mondo pro-fessionale; previsione di una incompatibi-lità specifica per chi lavora nel mondodell’istruzione professionale universitaria edella formazione continua; definizione dilimiti al trattamento economico dei com-ponenti gli organi d’indirizzo politico-am-ministrativo e dei vertici amministratividegli ordini professionali; previsione diun’adeguata partecipazione alle attivitàdegli ordini professionali da parte delleassociazioni maggiormente rappresentativedegli utenti, dei pazienti e dei portatorid’interesse specifici e generali;

m) introduzione di una disciplinatransitoria che assicuri la sostenibilità fi-nanziaria e il mantenimento dei livellioccupazionali e che contempli poteri so-stitutivi per garantire la completa attua-zione del processo di riforma, anche me-diante la nomina di commissari straordi-nari esterni in caso di inadempienza daparte degli ordini professionali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma1 è adottato su proposta del Ministro dellasalute, di concerto con il Ministro dellosviluppo economico, il Ministro delegatoper la semplificazione e la pubblica am-ministrazione e con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, previa acquisizionedel parere della Conferenza unificata dicui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, e del parere delConsiglio di Stato, che sono resi nel ter-mine di quarantacinque giorni dalla datadi trasmissione dello schema di decretolegislativo. Lo schema di decreto legislativoè successivamente trasmesso alle Camereper l’espressione dei pareri delle Commis-

sioni parlamentari competenti per materiae per i profili finanziari, che si pronun-ciano nel termine di sessanta giorni dalladata di trasmissione. Se il termine previstoper il parere cade nei trenta giorni cheprecedono la scadenza del termine previ-sto al comma 1 o successivamente, lascadenza medesima è prorogata di no-vanta giorni. Il Governo, qualora nonintenda conformarsi ai pareri parlamen-tari, trasmette nuovamente il testo alleCamere con le sue osservazioni e coneventuali modificazioni, corredate dei ne-cessari elementi integrativi di informa-zione e motivazione. Le Commissioni com-petenti per materia possono esprimersisulle osservazioni del Governo entro iltermine di dieci giorni dalla data dellanuova trasmissione. Decorso tale termine,il decreto può comunque essere adottato.

3. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore del decreto legislativo dicui al comma 1, il Governo può adottare,nel rispetto dei princìpi e criteri direttivie della procedura di cui al presente arti-colo, un decreto legislativo recante dispo-sizioni integrative e correttive.

4. 109. Baroni, Grillo, Nesci, Mantero,Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 1,primo periodo, sostituire le parole: Nellecircoscrizioni geografiche corrispondentialle province esistenti alla data del 31dicembre 2012 con le seguenti: In ogniregione.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al medesimo capoverso, medesimocomma, secondo periodo:

sostituire le parole: circoscrizionegeografica con la seguente: regione;

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sostituire le parole: circoscrizionigeografiche con la seguente: regioni;

al capoverso ART. 5, comma 3, letterac), sostituire la parola: circoscrizione conla seguente: regione.

4. 2. Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, SilviaGiordano, Lorefice, Colonnese, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 1,primo periodo, sostituire le parole: alleprovince esistenti alla data del 31 dicem-bre 2012 con le seguenti: alle Regioni.

4. 3. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Man-tero, Silvia Giordano, Lorefice, Colon-nese, Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 1,primo periodo, sostituire le parole: delleprofessioni infermieristiche con le se-guenti: degli infermieri e infermieri pedia-trici.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

capoverso ART. 2, comma 2, apportarele seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole:« delle professioni infermieristiche » con leseguenti: « degli infermieri e infermieripediatrici »;

b) alla lettera b) sostituire le parole:« delle professioni infermieristiche » con leseguenti: « degli infermieri e infermieripediatrici »;

capoverso ART. 8, comma 3, quartoperiodo, sostituire le parole: « delleprofessioni infermieristiche » con le se-guenti: « degli infermieri e infermieri pe-diatrici »;

al comma 9, lettera a), sostituire leparole: « professioni infermieristiche e Fe-derazione nazionale degli Ordini delleprofessioni infermieristiche » con le se-guenti: « degli infermieri e infermieripediatrici e Federazione nazionale degliOrdini degli infermieri e infermieri pe-diatrici »;

al comma 11 sostituire le parole: delleprofessioni infermieristiche con le se-guenti: degli infermieri e degli infermieripediatrici.

4. 1. Gelmini.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 1,primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, dei podologi e dei podoiatri.

Conseguentemente, dopo l’articolo 9, ag-giungere i seguenti:

ART. 9-bis. – (Profilo professionale delpodologo). – 1. Il podologo è l’operatoresanitario, in possesso dell’abilitazione al-l’esercizio della professione, che tratta di-

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rettamente, dopo un esame obiettivo, leaffezioni del piede, le alterazioni iper-cheratosiche cutanee, le verruche, le un-ghie ipertrofiche, deformi e incarnite, ilpiede doloroso, le ulcerazioni, le piaghe,le ferite, le alterazioni posturopediche.Per la cura delle affezioni podologicheegli può utilizzare farmaci topici e ri-correre a piccoli interventi chirurgici, inanestesia locale. Ai fini della prevenzionee dell’educazione sanitaria, il podologoassiste i soggetti a rischio per fasce di etàe, in stretta collaborazione con il medico,i soggetti portatori di patologie sistemi-che. Il podologo predispone e applicainoltre ortesi finalizzate alla terapia dipatologie del piede di propria compe-tenza. Il podologo, per le diagnosi di suacompetenza, si avvale di strumenti idoneie di tecniche non invasive nonché del-l’utilizzo di apparecchiature diagnosticheper immagini. Il podologo segnala almedico le sospette condizioni patologichedel paziente che richiedono un appro-fondimento diagnostico o terapeutico. Ilpodologo svolge attività nell’ambito distrutture sanitarie pubbliche o private, inregime di dipendenza o di libero profes-sionista.

ART. 9-ter. – (Corso di laurea magistralein podoiatria). – 1. Con decreto del Mini-stro dell’istruzione, dell’università e dellaricerca, di concerto con il Ministro dellasalute, da emanare entro tre mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge, è istituito il corso di laurea magi-strale in podoiatria. Con il medesimo de-creto è stabilito il numero dei posti damettere a concorso per la suddetta disci-plina.

4. 4. Elvira Savino.

Commissione Governo

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 1,primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, dei podologi e dei podoiatri.

4. 5. Elvira Savino.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 1,secondo periodo, dopo le parole: iscritti alivello nazionale aggiungere le seguenti: ocomunque inferiore ai cinquemila iscritti.

4. 6. Baroni, Grillo, Mantero, Lorefice,Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 1,secondo periodo, sostituire le parole: sentitele rispettive Federazioni nazionali e d’in-tesa con le seguenti: su proposta dellerispettive Federazioni nazionali formulata.

Conseguentemente, al medesimo capo-verso, comma 2, sostituire le parole: sentitele rispettive Federazioni nazionali e d’in-tesa con le seguenti: su proposta dellerispettive Federazioni nazionali formulata.

4. 120. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Ga-rofalo.

Commissione Governo

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Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 1,secondo periodo, sopprimere le parole: d’in-tesa con.

4. 7. Silvia Giordano, Grillo, Mantero,Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, dopo ilcomma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il personale sanitario delle ForzeArmate e di Polizia è iscritto in un ap-posito elenco speciale dell’Albo nazionaletenuto dalle Federazioni Nazionali dellerispettive professioni, con sede a Roma.

4. 8. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Man-tero, Silvia Giordano, Lorefice, Colon-nese, Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, soppri-mere il comma 2.

4. 9. Fucci.

Commissione Governo

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2,sopprimere le parole: d’intesa con.

4. 110. Baroni, Silvia Giordano, Grillo,Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3,lettera a), dopo le parole: enti pubblici noneconomici aggiungere le seguenti: ai sensidel decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165.

4. 10. Baroni, Grillo, Mantero, SilviaGiordano, Lorefice, Colonnese, Nesci,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1 capoverso ART. 1, comma 3,lettera a), sopprimere le parole: quali or-gani sussidiari dello Stato.

4. 12. Brignone, Gregori, Civati, AndreaMaestri, Pastorino, Marcon.

Commissione Governo

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Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3,lettera a), sostituire la parola: sussidiaricon la seguente: ausiliari.

4. 11. Grillo, Mantero, Baroni, SilviaGiordano, Lorefice, Colonnese, Nesci,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3,lettera b), sopprimere le parole: « dotati diautonomia patrimoniale, finanziaria, rego-lamentare e disciplinare e »;

Conseguentemente, alla medesima let-tera:

dopo le parole: « Ministero della sa-lute » aggiungere le seguenti: « e al con-trollo della Corte dei conti »;

sopprimere le parole: « senza oneriper la finanza pubblica ».

4. 13. Grillo, Mantero, Baroni, SilviaGiordano, Lorefice, Colonnese, Nesci,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3,lettera c), sopprimere le parole: essi nonsvolgono ruoli di rappresentanza sinda-cale.

4. 121. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Ga-rofalo.

Commissione Governo

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma3, dopo la lettera d), aggiungere la se-guente:

d-bis) promuovono e assicurano lasalvaguardia dei diritti umani e dei prin-cìpi etici dell’esercizio professionale in-dicati nei codici deontologici, al fine digarantire la tutela della salute individualee collettiva; concorrono, al solo fine digarantire l’interesse pubblico, alla tutela evalorizzazione dell’esercizio professionale,la qualità tecnico-professionale, la valo-rizzazione della funzione sociale delleprofessioni; incentivano le attività di ri-cerca scientifica degli iscritti, in connes-sione con le Associazioni professionali ele Società scientifiche.

4. 14. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Man-tero, Silvia Giordano, Lorefice, Colon-nese, Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3,lettera e), sostituire le parole: in armoniacon i princìpi del con le seguenti: dandopiena attuazione al.

4. 15. Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni,Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

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Al comma 1 capoverso ART. 1, comma 3,lettera e), sostituire la parola: armonia conla seguente: coerenza.

4. 16. Brignone, Gregori, Civati, AndreaMaestri, Pastorino, Marcon.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3,lettera f), sostituire la parola: partecipanocon le seguenti: sono consultati in merito.

4. 17. Silvia Giordano, Grillo, Mantero,Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3,lettera h), sostituire le parole: organizza-zione e valutazione con le seguenti: inassenza di conflitto d’interesse,

4. 18. Baroni, Grillo, Mantero, SilviaGiordano, Lorefice, Colonnese, Nesci,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3,lettera h), aggiungere, in fine, il seguente

periodo: Le attività di formazione continuae di educazione continua in medicina(ECM) sono erogate dagli ordini e coordi-nate con l’analisi del fabbisogno formativodelle regioni, delle aziende sanitarie eospedaliere territoriali, delle associazioniprofessionali e delle società scientifiche.

4. 19. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Man-tero, Silvia Giordano, Lorefice, Colon-nese, Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3,sostituire la lettera i), con la seguente:

i) mantengono la funzione discipli-nare, in base alle rispettive competenze,secondo quanto disposto dall’articolo 3,comma 5, lettera f), del decreto-legge 13agosto 2011, n. 138, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,n. 148, e dall’articolo 8, comma 13, deldecreto del Presidente della Repubblica 7agosto 2012, n. 137, sulla riforma degliordini professionali esercitandola in baseai disposti di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 5 aprile 1950 n. 221;

4. 20. Rondini.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3lettera i), secondo periodo, sostituire le

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parole: tra i componenti delle commissionidisciplinari di albo con le seguenti: nel-l’albo.

4. 21. Grillo, Mantero, Baroni, SilviaGiordano, Lorefice, Colonnese, Nesci,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3,lettera i), secondo periodo, dopo le parole:nominato dal Ministro della salute aggiun-gere le seguenti: , nonché tre rappresen-tanti delle associazioni rappresentative dipazienti e due dei consumatori.

4. 22. Baroni, Grillo, Mantero, SilviaGiordano, Lorefice, Colonnese, Nesci,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3,lettera i), ultimo periodo, dopo le parole: Icomponenti degli uffici istruttori aggiun-gere le seguenti: non possono ricoprirecariche all’interno dei consigli direttivi e.

4. 23. Baroni, Grillo, Nesci, Mantero, Sil-via Giordano, Lorefice, Colonnese, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3,lettera l), aggiungere, in fine, le parole:tenendo conto degli obblighi in capo agliiscritti, derivanti dal rispetto della norma-tiva vigente, nazionale e regionale, e dalledisposizioni contenute nei contratti e nelleconvenzioni nazionali di lavoro.

4. 24. Miotto, Lenzi, Casati, D’Incecco,Paola Bragantini, Argentin.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 2, dopo ilcomma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La struttura amministrativa eorganizzativa degli ordini territoriali èconforme alle disposizioni di cui decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gliorgani di governo esercitano le funzioni diindirizzo politico-amministrativo, defi-nendo gli obiettivi ed i programmi daattuare ed adottando gli altri atti rien-tranti nello svolgimento di tali funzioni, everificano la rispondenza dei risultati del-l’attività amministrativa e della gestioneagli indirizzi impartiti. Ai dirigenti spettal’adozione degli atti e provvedimenti am-ministrativi, compresi tutti gli atti cheimpegnano l’amministrazione verso l’e-sterno, nonché la gestione finanziaria, tec-nica e amministrativa mediante autonomipoteri di spesa di organizzazione dellerisorse umane, strumentali e di controllo.Essi sono responsabili in via esclusivadell’attività amministrativa, della gestionee dei relativi risultati.

4. 25. Grillo, Baroni, Lorefice, Mantero,Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

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Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 2,alinea, sopprimere le parole: , garantendol’equilibrio di genere e il ricambio gene-razionale nella rappresentanza, secondomodalità stabilite con successivi regola-menti,

4. 26. Fucci.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 2,alinea, sostituire la parola: garantendo conla seguente: favorendo.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso ART. 8, comma 7, sostituire leparole: con la garanzia dell’equilibrio digenere e del ricambio generazionale con leseguenti: favorendo l’equilibrio di genere eil ricambio generazionale.

4. 27. Lenzi, Casati, D’Incecco, Paola Bra-gantini, Argentin, Miotto.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 2,lettera a), sostituire le parole da: , che, fattosalvo fino alla fine della lettera con leseguenti: degli Ordini esistenti e il Consi-glio direttivo dei costituendi Ordini, oggigià Collegi, analogamente all’Ordine deimedici chirurghi, fatto salvo quanto pre-visto per la professione odontoiatrica dal-l’articolo 6 della legge 24 luglio 1985,n. 409, sono costituiti da sette componentise gli iscritti all’albo non superano ilnumero di cinquecento, da nove compo-

nenti se gli iscritti all’albo superano icinquecento ma non i millecinquecento eda quindici componenti se gli iscritti al-l’albo superano i millecinquecento; condecreto del Ministro della Salute, tenendoconto del processo di assorbimento delleprofessioni sanitarie non ordinate, è de-terminata la composizione finale nel Con-siglio direttivo dell’Ordine dei tecnici sa-nitari di radiologia medica e delle profes-sioni sanitarie tecniche, della riabilitazionee della prevenzione, nonché del Consigliodirettivo dell’Ordine delle professioni in-fermieristiche; detta composizione finaledovrà garantire una rappresentanza perciascuna Area delle professioni sanitarienon ordinate, rispettando comunque illimite massimo di 5 componenti aggiuntiviin rappresentanza della totalità delle pro-fessioni assorbite.

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) al medesimo capoverso, comma 2,lettera b), sostituire le parole: con decretodel Ministro della salute è determinata lacomposizione delle commissioni di albocon le seguenti: analogamente, per le pro-fessioni già ordinate in Collegi le commis-sioni d’albo sono costituite, come stabilitoalla lettera a), dai relativi componenti iConsigli Direttivi delle rispettive profes-sioni di infermiere, di ostetrica e deitecnici sanitari di radiologia medica. Condecreto del Ministro della salute è deter-minata la composizione delle commissionidi albo delle singole professioni oggi nonordinate che sono assorbite;

b) al capoverso ART. 8:

sostituire il comma 2 con il se-guente:

« 2. Le Federazioni degli Ordini e deiCollegi esistenti, in analogia all’Ordine deimedici chirurghi, fatto salvo quanto pre-visto per la professione odontoiatrica dal-l’articolo 6 della legge 24 luglio 1985,n. 409, sono dirette dal Comitato centralecostituito da quindici componenti, fattasalva la composizione attuale per il pe-riodo transitorio ».

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al comma 3 con il seguente:

”3. La commissione per gli iscrittiall’albo degli odontoiatri si compone dinove membri eletti dai presidenti dellecommissioni di albo territoriali conte-stualmente e con le stesse modalità eprocedure di cui ai commi 7, 8 e 9. Iprimi eletti entrano a far parte del Co-mitato centrale della Federazione Nazio-nale a norma dei commi secondo e terzodell’articolo 6 della legge 24 luglio 1985,n. 409. La commissione di albo per laprofessione medica, per la professioneinfermieristica, per la professione oste-trica e per la professione di tecnico diradiologia medica è composta dai membriche compongono i rispettivi ComitatiCentrali, afferenti specificatamente a cia-scuna delle professioni ora indicate. Condecreto del Ministro della salute è de-terminata la composizione delle commis-sioni di albo delle singole professioni ogginon ordinate che verranno assorbite al-l’interno delle Federazione Nazionale de-gli Ordini dei tecnici sanitari di radio-logia medica e delle professioni sanitarietecniche, della riabilitazione e della pre-venzione, nonché la composizione dellecommissioni di albo all’interno dell’Or-dine delle professioni infermieristiche;con decreto del Ministro della salute,tenendo conto del processo di assorbi-mento delle professioni sanitarie non or-dinate, è determinata la composizionefinale nel Comitato Centrale, dell’Ordinedei tecnici sanitari di radiologia medica edelle professioni sanitarie tecniche, dellariabilitazione e della prevenzione, nonchédel Comitato Centrale dell’Ordine delleprofessioni infermieristiche; detta compo-sizione dovrà garantire una rappresen-tanza per ciascuna Area delle professionisanitarie non ordinate, rispettando co-munque il limite massimo di 5 compo-nenti aggiuntivi in rappresentanza dellatotalità delle professioni assorbite.

c) sostituire il comma 3 con il se-guente:

3. Gli Ordini con un solo albo e irispettivi organi in essere alla data di

entrata in vigore della presente legge,restano in carica fino alla fine del pro-prio mandato con le competenze ad essiattribuite dalla legislazione vigente; gliOrdini con più albi ed i rispettivi Organiin essere all’entrata in vigore della pre-sente legge restano in carica almeno perun ulteriore mandato, di 4 anni, nellaloro composizione numerica attuale conle competenze ad essi attribuite dallalegislazione vigente; il rinnovo avverràalla fine dell’ulteriore mandato con lemodalità previste dalle disposizioni di cuial presente articolo. Nella fase transito-ria, fino all’emanazione dei decreti mi-nisteriali, i consigli direttivi, nella com-posizione attuale, provvedono all’indi-rizzo, al coordinamento e all’organizza-zione delle professioni da assorbireattraverso gli strumenti previsti dalla pre-sente legge in ottemperanza alle indica-zioni dei Comitati-Centrali delle proprieFederazioni.

d) sostituire il comma 4 con il se-guente:

4. Gli organi delle Federazioni nazio-nali con un solo albo, di cui all’articolo 8comma 1 del decreto legislativo del Capoprovvisorio dello Stato n. 233 del 1946,restano in carica fino alla fine del propriomandato; gli Organi delle Federazioni conpiù albi in essere all’entrata in vigore dellapresente legge restano in carica almenoper un ulteriore mandato, di 4 anni, nellaloro composizione numerica attuale con lecompetenze ad essi attribuite dalla legi-slazione vigente; il rinnovo avverrà allafine dell’ulteriore mandato con le modalitàpreviste dalle disposizioni di cui al pre-sente articolo. Nella fase transitoria, finoall’emanazione dei decreti ministeriali, iComitati Centrali, nella composizione at-tuale, provvedono all’indirizzo, al coordi-namento e all’organizzazione delle profes-sioni da assorbire attraverso gli strumentiprevisti dalla presente legge ed in parti-colare disponendo dei poteri attribuiti

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dalla legge verso i consigli direttivi deipropri ordini costituiti.

4. 28. Rondini.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 2,aggiungere, la seguente lettera:

c) il collegio dei revisori, composto datre iscritti all’albo quali componenti effet-tivi e da un iscritto in qualità di revisoresupplente. Nel caso di ordini con più albi,fermo restando il numero dei componenti,è rimessa allo statuto l’individuazione dimisure atte a garantire la rappresentanzadelle diverse professioni.

Conseguentemente, al medesimo capo-verso, sopprimere il comma 3.

4. 124. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Ga-rofalo.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 3,sopprimere il primo periodo.

4. 30. Fucci.

Commissione Governo

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 3,primo periodo, sostituire le parole da: trecomponenti fino alla fine del periodo conle seguenti: un Presidente iscritto al regi-stro dei revisori legali, estratto a sorte, eda tre membri di cui uno supplente elettitra gli iscritti agli albi.

4. 31. Fauttilli.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 3,primo periodo, sostituire le parole da: ef-fettivi e da un supplente fino alla fine delsecondo periodo con le seguenti: , di cuidue effettivi e uno supplente, scelti me-diante estrazione a sorte dal Registro deirevisori legali. Qualora l’Ordine abbia unnumero di iscritti inferiore a cinquemila, ilcollegio dei revisori è composto da unpresidente scelto mediante estrazione asorte dal Registro dei revisori legali e dadue componenti, di cui uno supplente,eletti tra gli iscritti agli albi.

4. 29. Lenzi, Casati, D’Incecco, Paola Bra-gantini, Argentin, Miotto.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 3,sopprimere il secondo periodo.

4. 32. Monchiero.

Commissione Governo

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Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 4,sostituire le parole da: la metà fino alla finedel comma 4, con le seguenti: due quintidegli iscritti o, in seconda convocazione,qualunque sia il numero dei votanti.

4. 125. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Ga-rofalo.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 4,sostituire le parole: « la metà » con leseguenti: « due quinti ».

Conseguentemente, al medesimo capo-verso, medesimo comma, sostituire le pa-role: « un quarto » con le seguenti: « unquinto ».

4. 33. D’Incecco.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 4,sostituire le parole: un quarto con le se-guenti: un quinto.

4. 34. Miotto, Lenzi, Casati, D’Incecco,Paola Bragantini, Argentin.

Commissione Governo

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 5,primo periodo, sostituire le parole da: an-che in più sedi fino a: ospedaliere nonchécon la seguente: prevedendo.

4. 35. Fossati, Murer, Fontanelli.

Commissione Governo

* * *

Al comma1, capoverso ART. 2, comma5,primo periodo, sopprimere le parole: , pre-vedendo anche l’istituzione di seggi nellestrutture ospedaliere nonché idonee pro-cedure di voto in via telematica, da disci-plinare con decreto del Ministro della sa-lute e con oneri a carico degli Ordini.

* 4. 36. Fucci.

Al comma1, capoverso ART. 2, comma5,primo periodo, sopprimere le parole: , pre-vedendo anche l’istituzione di seggi nelle

< strutture ospedaliere nonché idonee pro-cedure di voto in via telematica, da disci-plinare con decreto del Ministro della sa-lute e con oneri a carico degli Ordini.

* 4. 37. Rondini.

Al comma1, capoverso ART. 2, comma5,primo periodo, sopprimere le parole: , pre-vedendo anche l’istituzione di seggi nellestrutture ospedaliere nonché idonee pro-cedure di voto in via telematica, da disci-plinare con decreto del Ministro della sa-lute e con oneri a carico degli Ordini.

* 4. 122. Scopelliti, Vignali, Tancredi,Garofalo.

Commissione Governo

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Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 5,sostituire le parole da: , prevedendo anchefino alla fine del comma con le seguenti: .« Qualora l’Ordine abbia un numero diiscritti superiore a cinquemila, la duratadelle votazioni non può essere inferiore atre giorni. I risultati delle votazioni devonoessere comunicati entro quindici giorni daciascun Ordine alla rispettiva Federazionenazionale e al Ministero della salute. Condecreto del Ministro della salute, da adot-tare entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente disposi-zione, sono definite le procedure per lacomposizione dei seggi elettorali, che ga-rantiscano la terzietà di chi ne fa parte, leprocedure elettorali dalla convocazione,presentazione liste, voto e scrutinio, pre-vedendo la possibilità di effettuare le vo-tazioni in via telematica ».

4. 38. Lenzi, Casati, D’Incecco, Paola Bra-gantini, Argentin, Miotto.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma5, sopprimere l’ultimo periodo.

* 4. 39. Fucci.

<Al comma 1, capoverso ART. 2, comma

5, sopprimere l’ultimo periodo.

* 4. 40. Rondini.

Commissione Governo

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 7,primo periodo, sostituire le parole: quattroanni con le seguenti: cinque anni.

4. 41. Fucci.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 7,dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:I componenti del Consiglio direttivo pos-sono essere rieletti consecutivamente solouna volta. In sede di prima applicazione,chi è stato eletto per due mandati conse-cutivi non può essere rieletto.

Conseguentemente, al medesimo com-ma:

al medesimo capoverso, comma 8,sopprimere il secondo e il terzo periodo;

al capoverso ART. 8, comma 5, sosti-tuire il secondo e il terzo periodo con iseguenti: I componenti del Comitato cen-trale possono essere rieletti consecutiva-mente solo una volta. In sede di primaapplicazione, chi è stato eletto per duemandati consecutivi non può essere rie-letto.

4. 42. Lorefice, Baroni, Grillo, Mantero,Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese,Nesci, Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

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Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 8,primo periodo, sopprimere le parole: , iltesoriere.

4. 43. Mantero, Grillo, Baroni, SilviaGiordano, Lorefice, Colonnese, Nesci,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma8, primo periodo, dopo la parola: segretarioaggiungere la seguente: verbalizzante.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al medesimo capoverso, comma 10,primo periodo, dopo la parola: segretarioaggiungere la seguente: verbalizzante;

al capoverso ART. 8:

comma 5, primo periodo, dopo laparola: segretario aggiungere la seguente:verbalizzante;

comma 16:

primo periodo, dopo la parola:segretario aggiungere la seguente: verbaliz-zante;

quarto periodo, dopo la parola:segretario aggiungere la seguente: verbaliz-zante.

4. 44. Grillo, Mantero, Baroni, SilviaGiordano, Lorefice, Colonnese, Nesci,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma8, secondo periodo, sopprimere la parola:consecutivamente.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al medesimo capoverso, medesimocomma, terzo periodo, sopprimere la pa-rola: consecutivi;

al capoverso ART. 8, comma 5, appor-tare le seguenti modificazioni:

al secondo periodo, sopprimere laparola: consecutivamente;

al terzo periodo, sopprimere la pa-rola: consecutivi.

4. 45. Baroni, Grillo, Mantero, SilviaGiordano, Lorefice, Colonnese, Nesci,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma8, secondo periodo, sostituire le parole: unasola volta con le seguenti: due volte.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al medesimo capoverso, medesimocomma, terzo periodo, sostituire le parole:due mandati consecutivi con le seguenti:tre mandati consecutivi;

al capoverso ART. 8, comma 5, appor-tare le seguenti modificazioni:

al secondo periodo, sostituire le pa-role: una sola volta con le seguenti: duevolte;

al terzo periodo, sostituire le parole:due mandati consecutivi con le seguenti:tre mandati consecutivi.

4. 46. Miotto, Lenzi, Casati, D’Incecco,Paola Bragantini, Argentin.

Commissione Governo

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Al comma 1, capoverso ART. 2, comma8, sostituire il secondo e il terzo periodo coni seguenti: La carica di consigliere puòessere ricoperta per un massimo di duemandati. Sono considerati anche i man-dati svolti nella configurazione precedentedegli ordini. Non possono assumere cari-che all’interno dei consigli degli ordinicoloro che sono collocati in quiescenza;.

4. 47. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Man-tero, Silvia Giordano, Lorefice, Colon-nese, Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma8, secondo periodo, sostituire le parole: unasola volta con le seguenti: non più di trevolte.

4. 48. Fucci.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma8, sopprimere il terzo periodo.

4. 49. Fucci.

Commissione Governo

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma9, dopo le parole: ha la rappresentanzaaggiungere la seguente: istituzionale.

4. 50. Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Sil-via Giordano, Lorefice, Colonnese, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 3, allarubrica, sostituire le parole: del Consigliodirettivo con le seguenti: dell’Ordine ter-ritoriale.

Conseguentemente, al medesimo capo-verso, comma 1, alinea, sostituire le parole:Al Consiglio direttivo di ciascun Ordinecon le seguenti: All’Ordine territoriale.

4. 63. Baroni, Grillo, Mantero, Colonnese,Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 3, comma1, lettera d), sopprimere le parole: , anchein riferimento alla formazione universita-ria finalizzata all’accesso alla professione.

4. 51. Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni,Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

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Al comma 1 capoverso ART. 3, comma 1lettera d), sostituire le parole: anche inriferimento alla con le seguenti: tenutoconto della.

4. 52. Brignone, Gregori, Civati, AndreaMaestri, Pastorino, Marcon.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 3, comma 1,lettera d), in fine, aggiungere, in fine, pa-role: , sentito il parere delle Associazioniprofessionali e Società scientifiche.

4. 53. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Man-tero, Silvia Giordano, Lorefice, Colon-nese, Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1 capoverso ART. 3, comma 1lettera e), sostituire le parole da: ragioni dispese fino al: caso di mancata con leseguenti: questioni relative all’esercizioprofessionale, al fine della conciliazionedella vertenza e, in caso di esito negativodella.

4. 54. Brignone, Gregori, Civati, AndreaMaestri, Pastorino, Marcon, Di Vita.

Commissione Governo

Al comma 1, capoverso ART. 3, comma 1,lettera g), sostituire le parole: la tassaannuale con le seguenti: il contributo vo-lontario annuale.

Conseguentemente, al medesimo comma,capoverso ART. 6, comma 1, sopprimere lalettera d).

4. 55. Grillo, Colonnese, Mantero, Baroni,Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 3, comma 1,lettera g), sostituire le parole: tenuto contodello stato di occupazione con le seguenti:tenendo conto delle condizioni economi-che e lavorative degli iscritti.

4. 56. Lenzi, Casati, D’Incecco, Paola Bra-gantini, Argentin, Miotto.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 3, comma 1,lettera g), dopo la parola: occupazioneaggiungere le seguenti: e della situazionereddituale.

4. 57. Baroni, Grillo, Mantero, SilviaGiordano, Lorefice, Colonnese, Nesci,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

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Al comma 1, capoverso ART. 3, comma1, lettera g), aggiungere, in fine, i seguentiperiodi: La tassa d’iscrizione deve essereridotta e limitata alla copertura delle solespese di gestione connesse alle tenutadegli albi. È garantito l’esonero dal ver-samento per coloro che non svolgonoattività lavorativa. I proventi derivanti dalversamento delle quote degli iscritti nonpossono essere utilizzati per la costitu-zione di organismi di formazione e con-sulenza o di fondazioni.

4. 58. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Man-tero, Silvia Giordano, Lorefice, Colon-nese, Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 3, comma 2,sostituire la lettera c) con la seguente:

c) esercitare la funzione disciplinaredi cui all’articolo 1 comma 2 lettera i), edall’articolo 2 comma 2-bis e dare esecu-zione ai provvedimenti disciplinari dive-nuti operanti nei confronti di tutti gliiscritti negli albi e a tutte le altre dispo-sizioni di ordine disciplinare e sanziona-torio contenute nelle leggi e nei regola-menti in vigore;.

4. 59. Rondini.

Commissione Governo

Al comma 1, capoverso ART. 3, comma 2,lettera c), sopprimere le parole: adottare e.

4. 60. Mantero, Grillo, Baroni, SilviaGiordano, Lorefice, Colonnese, Nesci,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 3, comma 2,sopprimere la lettera d).

4. 61. Grillo, Mantero, Baroni, SilviaGiordano, Lorefice, Colonnese, Nesci,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 3, lettera d),dopo le parole: come individuate aggiun-gere le seguenti: dalla legge o.

4. 62. Rondini.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 4, comma2, secondo periodo, aggiungere, in fine, leparole: e uno individuato dal Ministrodella salute.

* 4. 64. Fauttilli.

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Al comma 1, capoverso ART. 4, comma<2, secondo periodo, aggiungere, in fine, leparole: e uno individuato dal Ministrodella salute.

* 4. 123. Scopelliti, Vignali, Tancredi,Garofalo.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 2,dopo le parole: al rispettivo albo aggiungerele seguenti: , così come anche per l’utilizzodella denominazione relativa alla rispet-tiva qualifica professionale.

4. 65. Gelmini.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 5, sop-primere il comma 3.

* 4. 66. Lenzi.

Al comma 1, capoverso ART. 5, sop-primere il comma 3.<* 4. 67. Rondini.

Al comma 1, capoverso ART. 5, sop-primere il comma 3.

* 4. 68. Monchiero.

Commissione Governo

Al comma 1, capoverso ART. 5, dopo ilcomma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ciascun ordine disciplina neipropri albi le procedure per il trasferi-mento dei propri iscritti.

4. 69. Rondini.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 5, dopo ilcomma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Non può essere iscritto all’albochi sia collocato in quiescenza e noneserciti più la professione. L’iscritto al-l’albo che dimostri di essere disoccupato èesentato dal pagamento della tassa d’iscri-zione.

4. 70. Grillo, Lorefice, Mantero, Baroni,Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1 capoverso ART. 6, comma 1,lettera d) dopo le parole: dei contributiprevisti dal presente decreto aggiungere leseguenti: , fatti salvi i casi di accertatadisoccupazione.

4. 71. Brignone, Gregori, Civati, AndreaMaestri, Pastorino, Marcon.

Commissione Governo

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Al comma 1, capoverso ART. 6, comma 1,dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) di condanna definitiva per i mediciveterinari per i reati di cui al titolo IX-bisdel libro secondo del codice penale nonchéper la violazione dell’articolo 727 del co-dice penale e dell’articolo del 348 codicepenale.

4. 72. Brignone, Gregori, Civati, AndreaMaestri, Pastorino, Marcon.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 6, comma 2,primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, accertata dall’Ordine la irreperibilità delsanitario.

4. 73. Rondini.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 2,sostituire la parola: indirizzo con la se-guente: promozione.

4. 75. Rondini.

Commissione Governo

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 2,sostituire le parole da: e di supporto finoa: ove costituite, con le seguenti: degliOrdini territoriali.

4. 74. Silvia Giordano, Grillo, Mantero,Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 2,aggiungere, in fine, il seguente periodo: Laverifica dei titoli abilitanti è affidata in viaesclusiva all’Ordine competente.

4. 76. Rondini.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 3,sostituire le parole da: emanano fino allafine del capoverso con le seguenti: appron-tano e promuovono il Codice deontologicoapprovato nei rispettivi Consigli nazionalidai consiglieri presidenti di Ordine che rap-presentino almeno due terzi degli iscritti alivello nazionale e riferito a tutti gli iscrittiagli ordini territoriali che vi aderiscono condelibera dei rispettivi Consigli Direttivi, de-finendo le aree condivise tra le diverse pro-fessioni, con particolare riferimento alle at-tività svolte da équipe multiprofessionali incui le relative responsabilità siano chiara-mente identificate ed eticamente fondate.

4. 77. Rondini.

Commissione Governo

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Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 3,sostituire le parole da: due terzi fino allafine del comma 3, con le seguenti: trequarti dei Consiglieri presidenti di ordinee riferito a tutti gli iscritti agli ordiniterritoriali.

4. 126. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Ga-rofalo.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 3,sostituire le parole: due terzi con le se-guenti: tre quarti.

4. 78. Fucci.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 3,aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ilcodice deontologico è adottato previa con-sultazione con le associazioni rappresen-tative dei pazienti e dei consumatori ed èsottoposto all’approvazione del Ministerodella salute che ne verifica la conformitàalla legislazione vigente.

4. 79. Baroni, Grillo, Mantero, SilviaGiordano, Lorefice, Colonnese, Nesci,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

Al comma 1, capoverso ART. 8, dopo ilcomma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La struttura amministrativa eorganizzativa delle Federazioni nazionalidegli ordini professionali è conforme alledisposizioni di cui al decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165. Gli organi di governoesercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed iprogrammi da attuare ed adottando glialtri atti rientranti nello svolgimento ditali funzioni, e verificano la rispondenzadei risultati dell’attività amministrativa edella gestione agli indirizzi impartiti. Aidirigenti spetta l’adozione degli atti e prov-vedimenti amministrativi, compresi tuttigli atti che impegnano l’amministrazioneverso l’esterno, nonché la gestione finan-ziaria, tecnica e amministrativa medianteautonomi poteri di spesa di organizzazionedelle risorse umane, strumentali e di con-trollo. Essi sono responsabili in via esclu-siva dell’attività amministrativa, della ge-stione e dei relativi risultati.

4. 81. Baroni, Grillo, Mantero, SilviaGiordano, Lorefice, Colonnese, Nesci,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 8, dopo ilcomma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il collegio dei revisori è compostoda tre componenti, di cui due effettivi euno supplente, scelti mediante estrazionea sorte dal registro dell’elenco dei revisorilegali della regione Lazio.

4. 82. Lenzi, Casati, D’Incecco, Paola Bra-gantini, Argentin, Miotto.

Commissione Governo

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Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 4,primo periodo, sostituire le parole: I rap-presentanti di albo eletti con le seguenti:Nove componenti sorteggiati tra gli iscrittiall’albo.

4. 83. Grillo, Mantero, Baroni, SilviaGiordano, Lorefice, Colonnese, Nesci,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 4,sopprimere il secondo periodo.

4. 84. Rondini.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 8, al comma4, secondo periodo, aggiungere, in fine, leparole: , nonché da tre rappresentantidelle associazioni rappresentative di pa-zienti e due dei consumatori.

4. 85. Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Sil-via Giordano, Lorefice, Colonnese, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 5,primo periodo, sopprimere le parole: , iltesoriere.

4. 86. Colonnese, Grillo, Mantero, Baroni,Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 5,primo periodo, dopo la parola: segretarioaggiungere la seguente: verbalizzante.

Conseguentemente, al medesimo capo-verso, comma 16:

primo periodo, dopo la parola: segre-tario aggiungere la seguente: verbalizzante;

quarto periodo, dopo la parola: segre-tario aggiungere la seguente: verbalizzante.

4. 87. Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni,Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 5,sopprimere il terzo periodo.

4. 88. Fucci.

Commissione Governo

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Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 6,dopo le parole: ha la rappresentanza ag-giungere la seguente: istituzionale.

4. 89. Silvia Giordano, Grillo, Mantero,Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 7,secondo periodo, sostituire le parole: quat-tro anni con le seguenti: cinque anni.

4. 90. Fucci.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma11, sostituire le parole: dello statuto e delleloro con la seguente: delle.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 6;

al comma 7, sopprimere le parole: edegli statuti di cui rispettivamente aicommi 5 e 6;

al comma 8, sopprimere le parole: edegli statuti di cui rispettivamente aicommi 5 e 6;

4. 104. Colonnese, Grillo, Mantero, Ba-roni, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma11, sostituire le parole: dello statuto e delleloro con la seguente: delle.

4. 91. Baroni, Grillo, Mantero, SilviaGiordano, Lorefice, Colonnese, Nesci,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 8, soppri-mere il comma 13.

4. 95. Mantero, Grillo, Baroni, SilviaGiordano, Lorefice, Colonnese, Nesci,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 8, dopo ilcomma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. Fino alla piena funzionalità de-gli albi delle professioni sanitarie tecniche,della riabilitazione e della prevenzione dicui all’articolo 5 sono garantite le attualirappresentatività e operatività dei tecnicisanitari di radiologia medica in seno aineocostituiti Ordini, e relativa Federazionenazionale, dei tecnici sanitari di radiologiamedica e delle professioni sanitarie tecni-

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che, della riabilitazione e della preven-zione.

4. 92. Lenzi, Casati, D’Incecco, Paola Bra-gantini, Argentin, Miotto.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma14, alinea, sostituire le parole: Al Comitatocentrale di ciascuna Federazione con leseguenti: Alla Federazione nazionale.

4. 93. Grillo, Mantero, Baroni, SilviaGiordano, Lorefice, Colonnese, Nesci,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma14, lettera a), sostituire le parole: predi-sporre, aggiornare e pubblicare gli albi econ le seguenti: aggiornare e pubblicare.

4. 94. Rondini.

Commissione Governo

* * *

Sopprimere i commi 3 e 4.

4. 96. Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni,Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

Al comma 3, sopprimere le parole: ; ilrinnovo avviene con le modalità previstedalle disposizioni di cui al presente arti-colo e dai regolamenti attuativi di cui alcomma 5.

Conseguentemente, al comma 4 soppri-mere le parole: ; il loro rinnovo avvienecon le modalità previste dalle disposizionidi cui al presente articolo e dai regola-menti attuativi di cui al comma 5.

4. 97. Silvia Giordano, Grillo, Mantero,Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 5, lettera a), sostituire leparole da: , il regime delle incompatibilitàfino a: il limite dei mandati con le seguenti:e il regime delle incompatibilità.

4. 100. Rondini.

Commissione Governo

* * *

Al comma 5, lettera a), dopo le parole:il regime delle incompatibilità aggiungerele seguenti: ulteriori rispetto a quelle giàdisciplinate dal decreto legislativo 8 aprile2013, n. 39.

4. 98. Mantero, Grillo, Baroni, SilviaGiordano, Lorefice, Colonnese, Nesci,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

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Al comma 5, lettera a), dopo le parole:il limite aggiungere le seguenti: di due anni.

4. 99. Grillo, Mantero, Baroni, SilviaGiordano, Lorefice, Colonnese, Nesci,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 5, lettera b), sopprimere leparole: per l’applicazione degli atti sosti-tutivi o.

4. 101. Rondini.

Commissione Governo

* * *

Al comma 5, lettera d), aggiungere, infine, le parole: in conformità alle normeche disciplinano la contabilità di Stato edegli enti pubblici.

4. 102. Nesci, Grillo, Mantero, Baroni,Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 5, lettera e), sopprimere leparole: indirizzo e.

4. 103. Rondini.

Commissione Governo

Al comma 6, lettera b), sostituire laparola: degli con le seguenti: dei propri.

4. 105. Rondini.

Commissione Governo

* * *

Al comma 6, sopprimere le lettere c) ed).

4. 106. Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni,Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

4. 107. Rondini.

Commissione Governo

* * *

Al comma 6, lettera d), sostituire leparole: degli uffici con le seguenti: deipropri uffici.

4. 108. Rondini.

Commissione Governo

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Al comma 9, aggiungere la seguentelettera:

d) nel caso in cui il numero degliiscritti a uno degli albi delle professionisanitarie tecniche, della riabilitazione edella prevenzione sia uguale o superiore aquarantamila unità, con decreto del Mi-nistro della Salute, da adottarsi entronovanta giorni dall’entrata in vigore dellapresente legge, si istituisce il relativo Or-dine indipendente, in aggiunta a quelliindividuati al comma 1, che assume ladenominazione corrispondente alla profes-sione svolta, nel rispetto dei principi sta-biliti dalla presente legge e senza che daciò possano derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

4. 80. Gigli.

Commissione Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 4)

* * *

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Individuazione della figuradel massoterapista).

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2,della legge 1o febbraio 2006, n. 43, conaccordo sancito in sede di Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, è individuata, nell’area dellariabilitazione, la figura del massoterapista,che assorbe le figure dei massofisiotera-pisti, dei massaggiatori ciechi e dei tera-pisti della riabilitazione, nonché la figuradel massaggiatore-capo bagnino degli sta-

bilimenti idroterapici. Con il medesimoaccordo sono definiti le attività propriedella figura del massoterapista, la forma-zione richiesta, i criteri di valutazionedell’esperienza professionale nonché i cri-teri per il riconoscimento dei titoli equi-pollenti.

2. La figura del massoterapista nonrientra nell’ambito delle professioni sani-tarie individuate sulla base della proce-dura di cui all’articolo 5 della legge 1o

febbraio 2006, n. 43, come modificatodalla presente legge.

3. Dalla data di data di entrata invigore della presente legge sono abrogati lalegge 19 maggio 1971, n. 403, il decreto delMinistro della pubblica istruzione 10 feb-braio 1974, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale n. 97 del 12 aprile 1974, l’articolo 5del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5,convertito dalla legge 30 marzo 1971,n. 118, nonché le disposizioni di cui alregio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

4. I corsi di formazione per il rilasciodei titoli per l’esercizio delle attività di cuial comma 2 sono soppressi a decorrere dalraggiungimento dell’accordo di cui alcomma 1. È garantita la prosecuzione e laconclusione, senza possibilità di rinnovo,dei soli corsi già autorizzati e avviati alladata del raggiungimento dell’accordo dicui al comma 1.

5. Le figure richiamate dalle disposi-zioni abrogate dal comma 3 sono a esau-rimento e i titolari possono continuare asvolgere le attività attribuite a tali figure.

6. Le disposizioni di cui al decreto delMinistro della salute 17 maggio 2002, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del13 agosto 2002, si applicano anche aimassofisioterapisti i cui titoli siano staticonseguiti dopo il 17 marzo 1999 e allafigura del massoterapista individuata at-traverso l’accordo di cui al comma 1.

4. 01. Cova.

Commissione Governo

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Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Individuazione della figuradel massoterapista).

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2,della legge 1o febbraio 2006 n. 43, conaccordo sancito in sede di Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, è individuata, nell’areadella riabilitazione, la figura del masso-terapista che assorbe le figure dei mas-sofisioterapisti, dei massaggiatori ciechi edei terapisti della riabilitazione, nonchéla figura del massaggiatore – capo ba-gnino degli stabilimenti idroterapici di cuial Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.Con il medesimo accordo sono definiti leattività, la formazione, i criteri di valu-tazione dell’esperienza professionale non-ché i criteri per il riconoscimento deititoli equipollenti alla figura del masso-terapista.

2. Dalla data di entrata in vigore dellapresente legge sono abrogate le seguentidisposizioni: articolo 1 della legge 19 mag-gio 1971 n. 403 « Nuove norme sulla pro-fessione e sul collocamento dei massaggia-tori e massofisioterapisti ciechi »; Decreto10 febbraio 1974 del Ministro della pub-blica istruzione di concerto con il Ministrodella sanità « Riconoscimento delle scuoleper la formazione dei terapisti della ria-bilitazione », articolo 5 della legge 30marzo 1971 n. 118 « Conversione in leggedel decreto-legge 30 gennaio 1971 n. 5 enuove norme in favore dei mutilati edinvalidi civili », nonché le disposizioni dicui al Regio decreto 31 maggio 1928,n. 1334, concernenti la figura del massag-giatore – capo bagnino degli stabilimentiidroterapici.

3. I corsi di formazione per il rilasciodei titoli di cui al comma 2 sono soppressi.Sono garantite la prosecuzione e la con-clusione, senza possibilità di rinnovo, dei

soli corsi già regolarmente autorizzati edavviati entro la data di stipula dell’accordodi cui al comma 1.

4. I titoli di cui al comma 2 sono adesaurimento ed i possessori possono con-tinuare a svolgere le attività attribuite atali figure.

5. Le disposizioni contenute nel decretodel Ministro della salute, di concerto conil Ministro dell’economia e delle Finanzedel 17 maggio 2002, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 siapplicano anche al massofisioterapista ilcui titolo è stato conseguito dopo il 17marzo 1999. Le medesime disposizioni siapplicano, altresì, alla figura del massote-rapista individuata dall’Accordo di cui alcomma 1.

4. 02. Scopelliti, Garofalo.

Commissione Governo

* * *

ART. 5.

(Istituzione dell’area delle professionisociosanitarie).

Al comma 4, primo periodo, dopo leparole: il riconoscimento dei titoli equi-pollenti aggiungere: e il riconoscimentodelle mansioni e degli ambiti di eserciziodella professione.

5. 1. Gregori, Brignone, Marcon.

Commissione Governo

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Al comma 4, secondo periodo, sostituireil periodo: e acquisito il parere del Con-siglio universitario nazionale e del Consi-glio superiore di sanità, con il seguente:acquisito il parere del Consiglio universi-tario nazionale e subordinatamente al pa-rere del Consiglio superiore di sanità.

5. 2. Catanoso.

Commissione Governo

* * *

Al comma 5, aggiungere, in fine, leparole: , riconoscendo i titoli equipollenti,uniformando la formazione come previstodal comma 4, nonché le funzioni e man-sioni.

5. 3. Gregori, Brignone, Marcon.

Commissione Governo

* * *

Al comma 5, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Resta fermo che i pre-detti profili professionali afferiscono airispettivi Ordini di appartenenza, ove pre-visti.

5. 5. Lenzi, Casati, D’Incecco, Paola Bra-gantini, Argentin, Miotto, Piazzoni.

Commissione Governo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Al fine di garantire i livelli occupa-zionali già in essere alla data di entrata invigore, relativi ai profili professionali dicui al comma 5, l’accordo di cui al comma4 garantisce, altresì, che la formazione,l’aggiornamento e la riqualificazione deglistessi, devono essere svolti in strutturepubbliche e a titolo gratuito.

5. 6. Gregori, Brignone, Marcon.

Commissione Governo

* * *

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. A decorrere dalla data di entrata invigore della presente legge, tutti i corsi diformazione per titoli inferiori alle profes-sioni di cui al comma 5, sono soppressi.

5. 7. Gregori, Brignone, Marcon.

Commissione Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 5)

* * *

ART. 6.

(Modifica dell’articolo 5 della legge1o febbraio 2006, n. 43).

Al comma 1, capoverso « ART. 5 »,comma 1, primo periodo, sostituire la pa-

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rola: sanitarie con le seguenti: tecnico-sanitarie.

Conseguentemente, al medesimo capo-verso:

al comma 2, sostituire la parola: sa-nitarie con le seguenti: tecnico-sanitarie.

al comma 4, sostituire la parola: sa-nitarie con le seguenti: tecnico-sanitarie.

alla rubrica, sostituire la parola: sa-nitarie con le seguenti: tecnico-sanitarie.

6. 1. Catanoso.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « ART. 5 »,comma 1, secondo periodo, sostituire leparole: in caso di valutazione positiva conle parole: previo parere positivo di unacommissione tecnico-scientifica costituitaad hoc dal Consiglio Superiore di Sanità.

Conseguentemente al medesimo capo-verso, comma 2, sopprimere le parole: pre-vio parere tecnico-scientifico del Consigliosuperiore di sanità.

6. 4. Gigli.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « ART. 5 »,comma 2, sostituire le parole: previo pareretecnico-scientifico del Consiglio superioredi sanità, con le parole: subordinatamente

al parere tecnico – scientifico del Consi-glio superiore di sanità.

6. 5. Catanoso.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « ART. 5 »,comma 2, dopo le parole: parere tecnico-scientifico, aggiungere le parole: vincolante.

6. 6. Fossati, Murer, Fontanelli.

Commissione Governo

* * *

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

2. All’articolo 6, comma 4, della Legge1o febbraio 2006, n. 43, dopo la lettera b)è inserita la seguente: « c) Laurea Magi-strale in Scienze infermieristiche ed oste-triche, o Laurea specialistica appartenentealle classi delle professioni sanitarie ov-vero titolo equipollente ».

Conseguentemente, alla rubrica dell’ar-ticolo sostituire le parole: Modifica dell’ar-ticolo 5 con le seguenti: Modifiche agliarticoli 5 e 6.

6. 7. Gelmini.

Commissione Governo

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Al comma 1, capoverso « ART. 5 »,comma 3, secondo periodo, sostituire leparole: del Consiglio superiore di sanità,con le parole: subordinatamente al pareredel Consiglio superiore di sanità.

6. 8. Catanoso.

Commissione Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 6)

* * *

ART. 7.

(Individuazione e istituzione delle profes-sioni sanitarie dell’osteopata e del chiro-

pratico).

Al comma 1, sostituire le parole da: perl’istituzione della quali fino alla fine delcomma, con le seguenti: la cui istituzione èsubordinata al parere tecnico scientificodella commissione costituita ad hoc dalConsiglio Superiore di Sanità.

7. 1. Gigli.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la parola: sani-tarie con le seguenti: tecnico-sanitarie.

Conseguentemente, alla rubrica dell’ar-ticolo, sostituire la parola: sanitarie con leseguenti: tecnico-sanitarie.

7. 2. Catanoso.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, dopo la parola: le profes-sioni aggiungere: tecnico-sanitarie.

Conseguentemente,

al comma 2, primo periodo, dopo laparola: professioni aggiungere la seguente:tecnico-sanitarie.

alla rubrica dell’articolo, sostituire laparola: sanitarie con le seguenti: tecnico-sanitarie.

7. 3. Catanoso.

Commissione Governo

* * *

Al comma 2, secondo periodo, sostituirele parole: del Consiglio superiore di sanità,con il seguente: subordinatamente al pa-rere del Consiglio superiore di sanità.

7. 5. Catanoso.

Commissione Governo

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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È istituito presso il Ministerodella salute, senza oneri per la finanzapubblica, un registro degli Osteopati. L’i-scrizione al suddetto registro è consentitaa coloro che sono in possesso di diplomadi laurea o titoli equipollenti, definiti conaccordo stipulato in sede di Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, da adottare entro tre mesidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge. Il laureato in osteopatia ha iltitolo di dottore in osteopatia ed esercitale sue mansioni liberamente come profes-sionista nel campo del diritto alla salute inambito della medicina non convenzionale,ai sensi della normativa vigente.

7. 6. Rondini.

Commissione Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. È istituito senza nuovi oneri per lafinanza pubblica, presso l’Ordine dei tec-nici sanitari di radiologia medica e dellaprofessioni sanitarie tecniche, della riabi-litazione e della prevenzione, l’albo per laprofessione tecnico-sanitaria di osteopatae di chiropratico.

7. 7. Catanoso.

Commissione Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 7)

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. All’articolo 6 del decreto legislativon. 297 del 16 aprile 1994 e successivamodificazioni è aggiunto, in fine, il se-guente comma:

« 1-bis. Per i posti relativi al profiloprofessionale di infermiere negli Educan-dati e/o Convitti Statali il requisito cultu-rale di accesso, già previsto nella laurea inscienze infermieristiche o altro titolo ri-tenuto valido dalla vigente normativa perl’esercizio della professione di infermierericomprende indistintamente sia la laureain scienze infermieristiche di cure gene-rali, sia la di laurea in scienze infermie-ristiche pediatriche. »

7. 01. Attaguile, Rondini.

Commissione Governo

* * *

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Professione sanitaria di odontotecnico).

1. Nell’ambito delle professioni sanita-rie è compresa la professione dell’odonto-tecnico. Per l’esercizio della professionesanitaria di odontotecnico è necessario ilpossesso della laurea abilitante o titoloequipollente. Sono fatte salve le disposi-zioni di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 4 e5 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, ai finidell’individuazione delle competenze ri-conducibili alla professione dell’odontotec-nico.

2. Con accordo sancito in sede diConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, da adottarsi entro

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tre mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sono stabiliti i criteriper il riconoscimento dei titoli equipollentiai fini dell’esercizio della professione sa-nitaria di cui al comma 1. Con decreto delMinistro dell’istruzione, Università e ri-cerca, di concerto con il Ministro dellaSalute, sentite le competenti Commissioniparlamentari e acquisito il parere delConsiglio Universitario nazionale e delConsiglio Superiore di Sanità, da adottarsientro 6 mesi dall’entrata in vigore dellapresente legge, è definito l’ordinamentodidattico della formazione universitaria inodontotecnica.

3. È istituito, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica, presso l’Or-dine dei Tecnici sanitari di radiologiamedica e delle professioni sanitarie tecni-che, della riabilitazione e della preven-zione, l’albo per la professione sanitaria diodontotecnico. Possono iscriversi all’albo,istituito ai sensi del presente comma, isoggetti che hanno conseguito la forma-zione universitaria in odontotecnica, aisensi del decreto di cui al comma 2, e isoggetti in possesso dei titoli di cui almedesimo comma 2.

4. Alla legge 23 giugno 1927, n. 1264, eal Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334,le parole: « dell’odontotecnico », ovunquericorrano, sono soppresse.

7. 02. Rondini.

Commissione Governo

* * *

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Individuazione della figuradel massoterapista).

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2,della legge 1o febbraio 2006 n. 43, con

accordo sancito in sede di Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, è individuata, nell’area dellariabilitazione, la figura del massoterapistache assorbe le figure dei massofisiotera-pisti, dei massaggiatori ciechi e dei tera-pisti della riabilitazione, nonché la figuradel massaggiatore – capo bagnino deglistabilimenti idroterapici di cui al Regiodecreto 31 maggio 1928, n. 1334. Con ilmedesimo accordo sono definite le attività,la formazione, i criteri di valutazionedell’esperienza professionale nonché i cri-teri per il riconoscimento dei titoli equi-pollenti alla figura del massoterapista.

2. A decorrere dalla data di entrata invigore della presente legge sono abrogatele seguenti disposizioni: articolo 1 dellalegge 19 maggio 1971, n. 403 « Nuovenorme sulla professione e sul colloca-mento dei massaggiatori e massofisiotera-pisti ciechi »; Decreto 10 febbraio 1974 delMinistro della pubblica istruzione di con-certo con il Ministro della sanità « Rico-noscimento delle scuole per la formazionedei terapisti della riabilitazione », articolo5 della legge 30 marzo 1971, n. 118 « Con-versione in legge del decreto-legge 30 gen-naio 1971 n. 5 e nuove norme in favoredei mutilati ed invalidi civili, nonché ledisposizioni di cui al Regio decreto 31maggio 1928, n. 1334, concernenti la fi-gura del massaggiatore – capo bagninodegli stabilimenti idroterapici ».

3. I corsi di formazione per il rilasciodei titoli di cui al comma 2 sono soppressi.Sono garantite la prosecuzione e la con-clusione, senza possibilità di rinnovo, deisoli corsi già regolarmente autorizzati eavviati entro la data di stipula dell’accordodi cui al comma 1.

4. I titoli di cui al comma 2 sono adesaurimento ed i possessori possono con-tinuare a svolgere le attività attribuite atali figure.

5. Le disposizioni contenute nel decretodel Ministro della salute, di concerto conil Ministro dell’economia e delle Finanze

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del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gaz-zetta ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 siapplicano anche al massofisioterapista ilcui titolo è stato conseguito dopo il 17marzo 1999. Le medesime disposizioni siapplicano, altresì, alla figura del massote-rapista individuata dall’Accordo di cui alcomma 1.

7. 03. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garo-falo.

Commissione Governo

* * *

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata invigore della presente legge sono soppressele figure di massofisioterapista, di terapi-sta della riabilitazione e di massaggiatoresportivo. Dalla medesima data sono abro-gate le seguenti disposizioni: articolo 1della legge 19 maggio 1971 n. 403 « Nuovenorme sulla professione e sul colloca-mento dei massaggiatori e massofisiotera-pisti ciechi », Decreto 10 febbraio 1974 delMinistro della pubblica istruzione di con-certo con il Ministro della sanità « Rico-noscimento delle scuole per la formazionedei terapisti della riabilitazione », articolo5 della legge 30 marzo 1971 n. 118 « Con-versione in legge del decreto-legge 30 gen-naio 1971 n. 5 e nuove norme in favoredei mutilati ed invalidi civili », articolo 8,comma 1, della legge 26 ottobre 1971n. 1099 « , tutela sanitaria delle attivitàsportive » limitatamente alla frase « corsiper coloro che intendono esercitare l’artedi massaggiatore sportivo, ai quali sonoammessi i candidati in possesso del di-ploma rilasciato ai sensi dell’articolo 1della legge 19 maggio 1971 n. 403, aseguito dell’esito positivo degli esami viene

rilasciato apposito attestato, decreto 5 lu-glio 1975 del Ministro della sanità diconcerto con il Ministro per la pubblicaistruzione »Determinazione delle materiefondamentali di insegnamento per quantoconcerne i corsi per massaggiatori spor-tivi”.

2. A decorrere dalla data di entrata invigore della presente legge è altresì sop-pressa la figura del massaggiatore – capobagnino degli stabilimenti idroterapici dicui al regio decreto 31 maggio 1928,n. 1334.

3. I corsi di formazione per il rilasciodei titoli di cui ai commi 1 e 2 sonosoppressi. Sono garantite la prosecuzionee la conclusione, senza possibilità di rin-novo o continuazione dei soli corsi giàregolarmente autorizzati ed avviati entrola data di entrata in vigore della presentelegge.

4. I titoli di cui ai commi 1 e 2 sonocollocati ad esaurimento ed i possessoripossono continuare a svolgere le attivitàattribuite a tali figure.

5. Con Accordo sancito in sede diConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano sono definite leattività e la formazione del nuovo profilodi operatore di interesse sanitario perl’area della riabilitazione, di cui all’articolo1, comma 2 della legge 1o febbraio 2006n. 43.

6. Le disposizioni contenute nel decretodel Ministro della salute, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanzedel 17 maggio 2002, pubblicato nella Gaz-zetta ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 siapplicano anche al massofisioterapista ilcui titolo è stato conseguito dopo il 17marzo 1999.

7. 04. Rondini.

Commissione Governo

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Aggiungere il seguente articolo:

ART. 7-bis.

(Individuazione e istituzione delle profes-sioni sanitarie del massiofisioterapista e

massaggiatore sportivo).

1. Nell’ambito delle professioni sanita-rie sono individuate le professioni delmassiofisioterapista e del massaggiatoresportivo, per l’istituzione delle quali siapplica la procedura di cui all’articolo 5,comma 2, della legge 1o febbraio 2006,n. 43, come modificato dalla presentelegge.

2. Con accordo stipulato in sede diConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano, da adottareentro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, sono stabilitil’ambito di attività e le funzioni carat-terizzanti le professioni del massiofisio-terapista e del massaggiatore sportivo, icriteri di valutazione dell’esperienza pro-fessionale nonché i criteri per il ricono-scimento dei titoli equipollenti. Con de-creto del Ministro dell’istruzione, dell’u-niversità e della ricerca, di concerto conil Ministro della salute, da adottare entrosei mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, acquisito il pareredel Consiglio universitario nazionale e delConsiglio superiore di sanità, sono defi-niti l’ordinamento didattico della forma-zione in massiofisioterapia e massaggia-tore sportivo nonché gli eventuali per-corsi formativi integrativi.

7. 05. Brignone, Gregori, Civati, AndreaMaestri, Pastorino, Marcon.

Commissione Governo

ART. 8.

(Ordinamento delle professionidi chimico e fisico).

(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 8)

* * *

ART. 9.

(Ordinamento delle professioni di biologoe di psicologo).

Al comma 2, capoverso ART. 46, comma 1,dopo le parole: Ordine nazionale dei biologiaggiungere le seguenti: di categoria A.

Conseguentemente, dopo il comma 2,aggiungere il seguente:

2-bis. L’esercizio della professione sa-nitaria deve riguardare esclusivamente iBiologi con Laurea Magistrale in possessodei requisiti previsti per l’accesso come dadecreto legislativo n. 502 del 1992 e suc-cessive modificazioni e integrazioni.

9. 2. Piccione.

Commissione Governo

* * *

Al comma 3, secondo periodo, sostituirela parola: sentito con le seguenti: d’intesacon.

9. 3. Brignone, Gregori, Civati, AndreaMaestri, Pastorino, Marcon.

Commissione Governo

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Al comma 5, lettera b), capoversocomma 11, primo periodo, sostituire leparole da: in più sedi fino alla fine delcapoverso, con le seguenti: in modalitàtelematica, con forme e modalità che negarantiscano la piena accessibilità e sicu-rezza. Qualora l’Ordine abbia un numerodi iscritti superiore a cinquemila, la duratadelle votazioni non può essere inferiore atre giorni. Il seggio elettorale è compostoda cinque componenti sorteggiati tra gliiscritti all’albo. La votazione è valida inprima convocazione quando abbia votatoalmeno la metà degli iscritti; in secondaconvocazione qualunque sia il numero deivotanti purché non inferiore a un quartodegli iscritti.

9. 4. Colonnese, Grillo, Mantero, Baroni,Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 9)

* * *

ART. 10.

(Elenco nazionale degli ingegneribiomedici e clinici).

(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 10)

ART. 11.

(Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24).

Al comma 1, alla lettera ) premettere laseguente:

0a) all’articolo 1 è aggiunto, in fine, ilseguente comma:

« 3-bis. La presente legge non si applicaper la professione medico veterinaria e lecure veterinarie ».

11. 28. Cova.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera ) premetterela seguente:

0a) all’articolo 5, comma 3, primoperiodo, le parole: « con la procedura dicui all’articolo 1, comma 28, secondo pe-riodo, della legge 23 dicembre 1996,n. 662, e successive modificazioni, » sonosoppresse.

* 11. 1. Scopelliti, Garofalo.

<Al comma 1, alla lettera ) premettere

la seguente:

0a) all’articolo 5, comma 3, primoperiodo, le parole: « con la procedura dicui all’articolo 1, comma 28, secondo pe-riodo, della legge 23 dicembre 1996,n. 662, e successive modificazioni, » sonosoppresse.

* 11. 2. Lenzi, Casati, D’Incecco, PaolaBragantini, Argentin, Miotto.

Commissione Governo

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Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 13, comma 1, primoperiodo, le parole: « entro dieci giorni »sono sostituite dalle seguenti: « entro ses-santa giorni ».

11. 5. Lenzi, Casati, D’Incecco, Paola Bra-gantini, Argentin, Miotto.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11. 4. Nesci, Baroni, Grillo, Colonnese,Mantero, Silvia Giordano, Lorefice,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 11)

* * *

ART. 12.

(Esercizio abusivo della professionesanitaria).

Al comma 1, capoverso ART. 348, primocomma, dopo le parole: Chiunque abusi-vamente esercita una professione aggiun-gere le seguenti: o un’arte ausiliaria;

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, sostituire ilsecondo comma con il seguente:

« La condanna comporta la pubblica-zione della sentenza e la confisca dellecose che servirono o furono destinate acommettere il reato e la trasmissione alcompetente Ordine per l’interdizione datre a cinque anni dalla professione. »

sopprimere il comma 5.

12. 4. Rondini.

Commissione Governo

* * *

Al comma 2, sostituire il capoverso conil seguente:

« Se il fatto è commesso nell’esercizioabusivo di una professione per la quale èrichiesta una speciale abilitazione delloStato o di un’arte sanitaria la pena è dellareclusione da tre a dieci anni. ».

12. 1. Lenzi, Ferranti, Casati, D’Incecco,Paola Bragantini, Argentin, Miotto.

Commissione Governo

* * *

Sopprimere il comma 8.

12. 2. Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni,Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

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Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. Per garantire l’esercizio dell’attivitàlibero professionale intramuraria ancheagli esercenti la professione infermieri-stica, si applicano le norme previste dallalegge 3 agosto 2007, n. 120. Per quantoriguarda le strutture in cui poter eser-citare la libera professione intramuraria,data la caratteristica assistenziale ancheextraospedaliera dell’attività infermieri-stica, si considera struttura idonea allosvolgimento anche il domicilio del pa-ziente ovvero in subordine l’ambulatorioinfermieristico territoriale o la farmaciasecondo l’articolo 11 della legge 18 giu-gno 2009, n. 69. Il professionista a cuisia richiesta la prestazione libero profes-sionale intramuraria dovrà informare l’a-zienda di appartenenza e, previa auto-rizzazione della stessa, espletare tutte leattività di garanzia di trasparenza pre-viste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120.Per quanto attiene alla quota di spet-tanza del professionista e dell’aziendasanitaria di appartenenza, con decretodel Ministro della Salute, previa intesa insede di Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bol-zano e sentite le rappresentanze sindacalie professionali della categoria, sono sta-bilite le tariffe spettanti e le modalità diloro acquisizione.

12. 3. Gelmini.

Commissione Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 12)

ART. 13.

(Modifica alla legge 14 dicembre 2000,n. 376).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All’articolo 3 della legge 14 dicem-bre 2000, n. 376, dopo il comma 6 èaggiunto il seguente: « 6-bis. I componentidella Commissione non devono essere Pre-sidenti di federazioni sportive e mediche omembri del consiglio federale di Federa-zioni Sportive negli ultimi dieci anni e nondevono avere legami di consulenza o di-pendenza con aziende farmaceutiche oaziende che commercializzano prodotti in-tegratori ».

13. 2. Mantero, Lorefice, Grillo, Baroni,Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 13)

* * *

Dopo l’articolo 13 inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Disposizioni in materia di trasparenza, diprevenzione della corruzione, di tracciabi-lità e di appalti nel servizio sanitario na-

zionale).

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013,n. 33 sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) all’articolo 14, comma 1, lettera d),è aggiunto in fine il seguente periodo:« Alla dirigenza sanitaria di cui al comma

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2 dell’articolo 41 si applicano anche gliobblighi di pubblicazione concernenti leprestazioni professionali svolte in regimeintramurario »;

b) all’articolo 41, comma 3, primoperiodo, la parola: « 15 » è sostituita dallaseguente: « 14 »;

c) all’articolo 47, comma 3, le parole:« di cui al comma 1 » sono soppresse;

d) all’articolo 47, dopo il comma 3 èinserito il seguente:

« 3-bis. Le somme versate a titolo dipagamento delle sanzioni amministrativedi cui al comma 3, restano nella disponi-bilità dell’Autorità nazionale anticorru-zione e sono utilizzabili per le proprieattività istituzionali. Le stesse somme sonorendicontate ogni sei mesi e pubblicate nelsito internet istituzionale dell’Autorità na-zionale anticorruzione, specificando lasanzione applicata e le modalità di im-piego delle suddette somme, anche in casodi accantonamento o di mancata utilizza-zione ».

2. All’articolo 1, comma 2, lettera l),del decreto legislativo 8 aprile 2013,n. 39, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) le parole: « con deleghe gestionalidirette » sono soppresse;

b) dopo le parole: « assimilabili »,sono inserite le seguenti: « direttore gene-rale e componente ».

13. 01. Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo,Baroni, Silvia Giordano, Colonnese,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

Dopo l’articolo 13 inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Disposizioni in materia di trasparenzasulla dirigenza sanitaria).

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013,n. 33, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) all’articolo 14, comma 1 lettera d)è aggiunto in fine il seguente periodo:« Alla dirigenza sanitaria di cui al comma2 dell’articolo 41 si applicano anche gliobblighi di pubblicazione concernenti leprestazioni professionali svolte in regimeintramurario »;

b) all’articolo 41, comma 3, primoperiodo, la parola: « 15 » è sostituita con laseguente: « 14 »;

c) all’articolo 47, comma 3, le parole:« di cui al comma 1 » sono soppresse;

d) all’articolo 47, dopo il comma 3, èinserito il seguente:

« 3-bis. Le somme versate a titolo dipagamento delle sanzioni amministrativedi cui al comma 3, restano nella disponi-bilità dell’Autorità nazionale anticorru-zione e sono utilizzabili per le proprieattività istituzionali. Le stesse somme sonorendicontate ogni sei mesi e pubblicate nelsito internet istituzionale dell’Autorità na-zionale anticorruzione specificando la san-zione applicata e le modalità di impiegodelle suddette somme, anche in caso diaccantonamento o di mancata utilizza-zione ».

13. 02. Lorefice, Nesci, Mantero, Grillo,Baroni, Silvia Giordano, Colonnese,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

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Dopo l’articolo 13 inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di traspa-renza e di tracciabilità nella sanità).

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013,n. 33, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) all’articolo 14, comma 1 lettera d)è aggiunto in fine il seguente periodo:« Alla dirigenza sanitaria di cui al comma2 dell’articolo 41 si applicano anche gliobblighi di pubblicazione concernenti leprestazioni professionali svolte in regimeintramurario »;

b) all’articolo 41, comma 3, primoperiodo, la parola: « 15 » è sostituita con laseguente: « 14 ».

2. All’articolo 3, comma 1, della legge13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole:« filiera delle imprese » sono inserite leseguenti: « gli affidatari dei servizi sanitarie socio-sanitari in regime di accredita-mento ».

13. 03. Grillo, Lorefice, Nesci, Mantero,Baroni, Silvia Giordano, Colonnese,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Dopo l’articolo 13 inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzionedella corruzione in sanità).

1. All’articolo 1, comma 2, lettera l), deldecreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « con deleghe gestionalidirette » sono soppresse;

b) dopo le parole: « assimilabili »,sono inserite le seguenti: « direttore gene-rale e componente ».

13. 04. Baroni, Nesci, Mantero, Lorefice,Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

ART. 14.

(Circostanza aggravante per i reati contro lapersona commessi in danno di personericoverate presso strutture sanitarie opresso strutture sociosanitarie residenziali o

semi-residenziali).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole:è aggiunto, in fine, il seguente numero conle seguenti: sono aggiunti, in fine, i se-guenti numeri.

Conseguentemente, dopo il capoversonumero 11-sexies, aggiungere il seguente:

11-septies. L’aver, nei delitti non col-posi, commesso il fatto in danno di ani-mali ricoverati presso strutture sanitariepubbliche e private.

14. 1. Brignone, Gregori, Civati, AndreaMaestri, Pastorino, Marcon.

Commissione Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 14)

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Dopo l’articolo 14 è aggiunto il seguente:

ART. 14-bis.

(Anagrafe degli equidi e disposizioni inmateria di sicurezza e tutela della salutenell’ambito delle manifestazioni popolaripubbliche o aperte al pubblico nelle quali

vengono impiegati equidi).

1. Il comma 15 dell’articolo 8 deldecreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 1o

agosto 2003, n. 200, è abrogato.2. Il Ministero della salute, con le

risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente, organizzae gestisce l’anagrafe degli equidi, avvalen-dosi della banca dati informatizzata delMinistero della salute di cui all’articolo 6del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 19 ottobre2000, n. 437. Con decreto del Ministrodella salute, da adottare di concerto con ilMinistro delle politiche agricole alimentarie forestali e d’intesa con la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, sono definite le proceduretecnico-operative ai fini della coopera-zione applicativa tra la banca dati di cuial predetto regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 19 ottobre2000, n. 437, e i sistemi informativi del-l’Associazione italiana allevatori (AIA)concernenti l’anagrafe degli equidi.

3. Le manifestazioni pubbliche o aperteal pubblico, incluse le prove, nelle qualivengono utilizzati equidi, ad eccezione dimostre, sfilate e cortei, devono garantire irequisiti di sicurezza, salute e benessereper i fantini e per gli equidi, in conformitàalle previsioni di cui ai commi 4, 5 e 6 delpresente articolo.

4. Le manifestazioni di cui al comma 3devono essere autorizzate previa acquisi-zione del parere favorevole all’unanimitàdei membri della commissione comunale oprovinciale per la vigilanza di cui agliarticoli 141,141-bis e 142 del regolamentodi cui al regio decreto 6 maggio 1940,n. 635, e successive modificazioni, inte-

grata da un medico veterinario dell’A-zienda sanitaria locale territorialmentecompetente e dal tecnico formato attra-verso uno specifico percorso formativocertificato dagli enti tecnico-sportivi diriferimento, Ministero delle politiche agri-cole, alimentari e forestali – gestione exASSI e CONI-FISE, inserito in appositoelenco tenuto dagli stessi e pubblicato suirispettivi siti internet. I citati enti provve-dono a stabilire e rendere pubblici i re-quisiti necessari per la certificazione deipercorsi formativi. La Commissione veri-fica il rispetto dei requisiti tecnici e dellecondizioni essenziali di sicurezza indicatidal decreto di cui al comma 7 del presentearticolo, ed esprime il parere anche sullabase della relazione tecnica concernente lecaratteristiche dell’impianto e del fondofornita dal comitato organizzatore.

5. Sono escluse dal campo di applica-zione dei commi 3, 4 e 6 le manifestazionicon equidi che si svolgono negli impianti enei percorsi ufficialmente autorizzati dallaFederazione italiana sport equestri (FISE),dagli enti tecnici che svolgono le funzioniprecedentemente attribuite all’Agenzia perlo sviluppo del settore ippico (ASSI), dallaFederazione equestre internazionale (FEI)e dalle associazioni da queste riconosciutenonché da associazioni o enti riconosciutidal Comitato olimpico nazionale italiano(CONI), che nei propri statuti, regolamentio disciplinari prevedono misure di sicu-rezza almeno equivalenti a quelle previstedai commi 3, 4 e 6. È vietato utilizzare perle manifestazioni di cui al comma 3 equididi età inferiore ai quattro anni e superioriai 15 anni di età, equidi Purosangue RazzaInglese.

6. È vietata la partecipazione alle ma-nifestazioni di cui al comma 3 di fantini ecavalieri che hanno riportato condannecon sentenze passate in giudicato per mal-trattamento o uccisione di animali, spet-tacoli o manifestazioni vietate, competi-zioni non autorizzate e scommesse clan-destine di cui agli articoli 544-bis, 544-ter,544-quater, 544-quinquies del codice pe-nale e per i reati di cui all’articolo 727 delmedesimo codice. È altresì vietata, per tre

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anni, la partecipazione dei fantini e deicavalieri che hanno riportato sanzioni di-sciplinari per l’uso di sostanze stupefacentio dopanti e che, sulla base di un preven-tivo controllo a campione, da effettuarenelle quattro ore precedenti alla manife-stazione, sono risultati positivi all’uso dialcol o di sostanze stupefacenti o dopanti.Gli organizzatori sono direttamente re-sponsabili dell’applicazione del presentecomma.

7. In caso di violazione di quantodisposto dal comma 3 fermo restandoquanto previsto dall’articolo 544-ter delcodice penale si applica a carico dell’or-ganizzatore della manifestazione la san-zione amministrativa da euro 25.000 adeuro 75.000, ed è sempre disposta l’inter-ruzione urgente della manifestazione daparte del Ministero della salute con pro-pria ordinanza la cui violazione comportala violazione dell’articolo 650 del codicepenale.

8. I fantini che corrono in violazione diquanto disposto dal comma 3 fermo re-stando quanto previsto dall’articolo 544-ter del codice penale soggiacciono allasanzione amministrativa da 25.000 euro a90.000 euro. È sempre disposta la confiscadel cavallo utilizzato, anche se di proprietàdi terzi.

9. Il comitato organizzatore che violaquanto disposto dal comma 4 salvo che ilfatto non costituisca reato soggiace allasanzione amministrativa da 75.000 a450.000 euro. In caso di recidiva è dispo-sta l’interdizione dall’organizzazione ditali manifestazioni.

10. I membri della Commissione cherilasciano parere favorevole in violazionedi quanto disposto dal comma 4 soggiac-ciono alla sanzione amministrativa da25.000 euro a 75.000 euro ed alla misuraaccessoria della sospensione dell’attività dimembro di Commissione. In caso di reci-diva è disposta l’interdizione da membrodella Commissione in qualunque manife-stazione.

11. Entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, condecreto del Ministro della salute, di con-

certo con il Ministro dell’interno e d’intesacon la Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, sonoindicati i requisiti minimi di sicurezza perl’incolumità pubblica e per il benesseredegli animali impiegati nelle manifesta-zioni di cui al comma 3.

14. 01. Fossati, Murer, Fontanelli, Du-ranti.

Commissione Governo

* * *

Dopo l’articolo 14 è aggiunto il seguente:

ART. 14-bis.

(Delega al Governo in materia di tuteladell’incolumità personale dall’aggressione dicani e di divieto di utilizzo e detenzione di

esche o di bocconi avvelenati).

1. Il Governo è delegato ad adottare, suproposta del Ministro della salute, entrododici mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, senza nuovi o mag-giori oneri a carico della finanza pubblica,con le procedure e secondo i principi e icriteri di cui all’articolo 20 della legge 15marzo 1997, n. 59, e successive modifica-zioni, uno o più decreti legislativi, d’intesacon la Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, per unadisciplina organica in materia di tuteladell’incolumità personale relativamentealle aggressioni dei cani e di divieto diutilizzo e detenzione di esche e bocconiavvelenati ai fini della salvaguardia del-l’incolumità delle persone e degli animali,in base ai seguenti principi e criteri di-rettivi:

a) definizione di misure idonee per ladetenzione di un cane, ad eccezione dei

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cani guida per non vedenti, dei cani disupporto a persone diversamente abili e indotazione alle Forze armate, di polizia, diprotezione civile e ai Vigili del fuocodurante l’espletamento delle proprie fun-zioni, ai fini della prevenzione dei danni olesioni a persone, animali o cose e delbenessere degli animali;

b) individuazione di prescrizioni emodalità cui i proprietari o i detentori diun cane devono attenersi al fine di assi-curare che il cane abbia un comporta-mento adeguato alle specifiche esigenze diconvivenza con persone e animali;

c) individuazione di prescrizioni emodalità cui i proprietari o i detentori diun cane devono attenersi al fine di nonincorrere in condotte penalmente rilevanti,in particolare, forme di addestramentoviolente e operazioni di selezione per esal-tarne l’aggressività, nonché l’utilizzo distrumenti atti a determinare dolori o sof-ferenze all’animale;

d) previsione di misure per una cor-retta detenzione del cane al fine di assi-curarne condizioni di benessere nel ri-spetto dei bisogni fisiologici ed etologici;

e) previsione del divieto di vendita,esposizione anche ai fini di vendita ecommercializzazione di cani sottoposti ainterventi chirurgici effettuati in violazionedella Convenzione europea per la prote-zione degli animali da compagnia, di cuialla legge 4 novembre 2010, n. 201;

f) individuazione delle condizioni divendita dei cani e dei gatti nel rispetto deibisogni etologici e di commercializzazionedegli animali da compagnia tramite inter-net;

g) individuazione di modalità per l’i-stituzione da parte dei comuni, congiun-tamente con le Aziende sanitarie locali e leassociazioni di protezione degli animali, dipercorsi formativi per i proprietari di cani;

h) definizione di modalità e misureadeguate per un maggiore controllo del-l’uso improprio di sostanze tossiche enocive compresi vetri, plastiche, metalli o

materiale esplodente che possono causareintossicazioni o lesioni o morte al soggettoche le ingerisce, a tutela dell’incolumitàdelle persone, degli animali e dell’am-biente;

i) individuazione di prescrizioni siaper i responsabili degli animali deceduti acausa di esche e bocconi avvelenati ai finidella segnalazione alle autorità compe-tenti, sia per le imprese specializzate nelleoperazioni di derattizzazione e disinfesta-zione;

l) previsione della possibilità di effet-tuare operazioni di derattizzazione, previaautorizzazione del Ministero della salute edel Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare, nelle aree pro-tette, per motivi di salvaguardia di specieselvatiche, quando particolarmente minac-ciate da ratti certificate da Istituti pubblicicon pubblicazione online dei dati almenotrenta giorni prima dell’inizio delle ope-razioni. Queste ultime devono essere ef-fettuate con modalità tali da non nuocerein alcun modo alle persone e alle altrespecie animali non bersaglio e le eschedevono essere racchiuse in appositi e ido-nei contenitori;

m) individuazione dei compiti in capoal medico veterinario e agli istituti zoo-profilattici sperimentali in caso di sinto-matologia conclamata di avvelenamento diun esemplare di specie animale domesticao selvatica o di rinvenimento di esche obocconi avvelenati o comunque di sostanzedannose per l’adozione dei conseguentiprovvedimenti da parte anche dei Comunifra i quali l’interdizione dell’accesso allarisorse ambientali nell’area interessata daicasi suddetti per una superficie di almenotre chilometri quadrati per un periodo dialmeno sei mesi;

n) previsione dell’attivazione pressole prefetture-uffici territoriali del Governodi un tavolo di coordinamento per lagestione degli interventi ai fini del moni-toraggio, della prevenzione e della repres-sione degli episodi di avvelenamento;

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o) individuazione di modalità per laproduzione e per l’etichettatura di so-stanze pericolose appartenenti alle cate-gorie dei rodenticidi e lumachicidi ad usodomestico, civile e agricolo, per i titolari dipresidi medico-chirurgici e i produttori diprodotti fitosanitari;

p) tenuto conto della legge 189 del2004 e degli articoli 544-bis, 544-ter e 674del codice penale in caso di detenzione,fabbricazione, uso, getto o di somministra-zione di esche o bocconi avvelenati, pre-visione dell’apparato sanzionatorio per laviolazione delle disposizioni contenute neidecreti legislativi di attuazione del pre-sente articolo;

q) individuazione dei criteri per lagestione del servizio di cattura e mante-nimento dei cani e dei gatti che tenganoconto della loro natura di esseri senzientie dei livelli di tutela che i Comuni devonoassicurare per l’identificazione dei caninon di proprietà rinvenuti sul proprioterritorio e dei gatti liberi o di coloniafelina;

r) individuazione di criteri per iltrasporto di animali di affezione che evi-tino stress nel rispetto della legislazionevigente;

s) previsione per le strutture adibiteal ricovero di cani e gatti di:

numero massimo di animali pre-senti pari a 200;

possesso di autorizzazione sanita-ria e presenza di un medico veterinario inqualità di responsabile sanitario;

accesso alla struttura e presenzadelle associazioni riconosciute in confor-mità alla normativa regionale vigente;

apertura al pubblico e attività chefavoriscano le adozioni;

procedure per la celere restituzionedell’animale ritrovato al proprietario;

t) esplicitazione di obblighi per iComuni e Servizi veterinari pubblici in

materia di appalti, sterilizzazioni, controllie benessere animale;

u) qualifica di allevatore di cani ogatti per chiunque faccia riprodurre ocede a titolo oneroso uno o più animalifamiliari ed è quindi imprenditore agricoloai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;

v) previsione del potere sostitutivo delPrefetto nei confronti dei Comuni inadem-pienti in materia di randagismo.

2. Ai fini del presente articolo e per lenorme a tutela degli animali, i mediciveterinari pubblici che svolgono attività dicontrollo nell’ambito della tutela del be-nessere animale e dei reati in danno aglianimali rivestono la qualifica di ufficiali dipolizia giudiziaria.

3. Le Forze di Polizia accedono alleanagrafi pubbliche degli animali e ai si-stemi di tracciabilità Traces e Sintesi nel-l’espletamento dei loro compiti di Poliziagiudiziaria;

4. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica. Le attivitàpreviste dal presente articolo ricadono trai compiti istituzionali delle amministra-zioni e degli enti interessati, cui si fafronte con le risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vi-gente.

14. 02. Murer, Fossati, Fontanelli, Du-ranti.

Commissione Governo

* * *

Dopo l’articolo 14 è aggiunto il seguente:

ART. 14-bis.

(Disposizioni in materia di Anagrafedegli equidi).

1. Il comma 15 dell’articolo 8 deldecreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, con-

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vertito, con modificazioni, dalla legge 1o

agosto 2003, n. 200, è abrogato.2. Il Ministero della salute, con le

risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente, organizzae gestisce l’anagrafe degli equidi, avvalen-dosi della banca dati informatizzata delMinistero della salute di cui all’articolo 6del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 19 ottobre2000, n. 437.

3. Con decreto del Ministro della salute,da adottare di concerto con il Ministrodelle politiche agricole alimentari e fore-stali e d’intesa con la Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e diBolzano, sono definite le procedure tecni-co-operative ai fini della cooperazione ap-plicativa tra la banca dati di cui al pre-detto regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 19 ottobre2000, n. 437, e i sistemi informativi del-l’Associazione italiana allevatori (AIA)concernenti l’anagrafe degli equidi.

14. 03. Fossati, Murer, Fontanelli.

Commissione Governo

* * *

ART. 15.

(Disposizioni in materia di formazione me-dica specialistica e di formazione di medici

extracomunitari).

Sopprimerlo.

* 15. 1. Gigli.

< Sopprimerlo.

* 15. 2. Grillo, Mantero, Lorefice, Ba-roni, Silvia Giordano, Colonnese, Ne-sci, Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole da:attuative fino a: inserimento con le se-guenti: per l’attività.

15. 3. Gigli.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1 aggiungere, in fine, i se-guenti periodi: Le modalità attuative di cuial periodo precedente diventano operativedopo approvazione del Consiglio dellaScuola di Specializzazione responsabiledella formazione dei medici in formazionespecialistica interessati dall’accordo. L’at-tività prevista dagli accordi ha finalitàesclusivamente di tipo didattico, non portaalla sostituzione di personale specialisticocon personale in formazione e non puòdar luogo a indennità, compensi o emo-lumenti comunque denominati, diversi an-che sotto il profilo previdenziale da quellispettanti a legislazione vigente ai medicispecializzandi.

15. 4. Gigli.

Commissione Governo

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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La rotazione del medico in for-mazione specialistica dell’interno dellestrutture sanitarie inserite nella rete for-mativa resta di esclusiva responsabilità delConsiglio dei docenti della Scuola di spe-cializzazione.

15. 5. Gigli.

Commissione Governo

* * *

Sopprimere il comma 2.

15. 6. Monchiero.

Commissione Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 39-ter,comma 1, dopo le parole: e con il Ministrodell’Interno, aggiungere le seguenti: daemanarsi entro novanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente dispo-sizione.

15. 7. Murer, Fossati, Fontanelli.

Commissione Governo

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A decorrere dall’anno successivo alladata di entrata in vigore della presentelegge le risorse destinate alle finalità di cuial titolo VI del decreto legislativo 17 agosto1999, n. 368 ai fini del finanziamento deicontratti di formazione specialistica per imedici sono incrementate di 2 milioni dieuro, mediante corrispondente riduzionedello stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilanciotriennale 2017-2019, nell’ambito del pro-gramma « Fondi di riserva e speciali »della missione « Fondi da ripartire » dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze per l’anno 2017, alloscopo parzialmente utilizzando l’accanto-namento relativo al medesimo Ministero.

15. 8. Grillo, Mantero, Silvia Giordano,Lorefice, Colonnese, Nesci, Baroni, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 15)

* * *

ART. 16.

(Modifica dell’articolo 102 del testo unicodelle leggi sanitarie, di cui al regio decreto27 luglio 1934, n. 1265, e modifiche alladisciplina sull’esercizio societario delle far-

macie).

Sopprimerlo.

* 16. 1. Grillo, Mantero, Baroni, SilviaGiordano, Lorefice, Colonnese, Ne-sci, Dall’Osso, Di Vita.

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Sopprimerlo.

< * 16. 2. Brignone, Gregori, Civati, An-drea Maestri, Pastorino, Marcon.

Sopprimerlo.

* 16. 3. Lenzi, Casati, D’Incecco, PaolaBragantini, Argentin, Miotto.

Commissione Governo

* * *

Sopprimere il comma 1.

** 16. 4. Brignone, Gregori, Civati, An-drea Maestri, Pastorino, Marcon.

<Sopprimere il comma 1.

** 16. 5. Monchiero.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 102, comma1, primo periodo, aggiungere, in fine, leparole: eccettuato l’esercizio della farma-cia;

Conseguentemente,

al medesimo capoverso,

medesimo comma, secondo periodo,sostituire le parole: abilitati alla prescri-zione di medicinali con le seguenti: cui siaconsentito prescrivere prestazioni o medi-cinali sia su ricetta bianca e sia su ricetta acarico del Servizio Sanitario Nazionale e;

comma 2:

sostituire le parole: abilitati allaprescrizione di medicinali con le seguenti:cui sia consentito prescrivere prestazioni omedicinali sia su ricetta bianca e sia suricetta a carico del Servizio SanitarioNazionale e;

aggiungere, in fine, le parole: el’ordine professionale di appartenenza nedispone la radiazione dall’Albo;

al comma 2, capoverso comma 4,dopo le parole: dall’articolo 11 della pre-sente legge, aggiungere le seguenti: in casodi assenza di soci,;

sopprimere il comma 3.

16. 6. Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Sil-via Giordano, Lorefice, Colonnese, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 102, comma1, aggiungere in fine il seguente periodo: Aifini del presente comma si applicano lelimitazioni disciplinate dalle vigenti nor-mative in materia di incompatibilità econflitto d’interessi tra le attività liberoprofessionali e commerciali.

16. 7. Brignone, Gregori, Civati, AndreaMaestri, Pastorino, Marcon.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 102, comma2, dopo le parole: con farmacisti aggiungerele seguenti: o con i soggetti di cui all’ar-ticolo 7, comma 1, della legge 8 novembre1991, n. 362.

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Conseguentemente sostituire i commi 2 e3 con i seguenti:

2. All’articolo 7 della legge 8 novembre1991, n. 362, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) il comma 4 è abrogato;

b) al comma 9,

1) le parole: « qualora venganomeno i requisiti di cui al secondo periododel comma 2 » sono sostituite dalle se-guenti: « qualora si verifichino le situazionidi incompatibilità di cui al primo commadell’articolo 8 ».

2) le parole: « sei mesi » sono so-stituite dalle seguenti: « quarantottomesi ».

3. Il punteggio massimo di cui all’arti-colo 5, comma 1, lettera b), del decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, 30marzo 1994, n. 298 è da intendersi com-prensivo dell’eventuale maggiorazione pre-vista dall’articolo 9 della legge 8 marzo1968, n. 221.

16. 50. Scopelliti, Garofalo.

Commissione Governo

* * *

Sopprimere il comma 3.

16. 8. Brignone, Gregori, Civati, AndreaMaestri, Pastorino, Marcon.

Commissione Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 16)

Dopo l’articolo 16 aggiungere il se-guente:

ART. 16-bis.

(Disposizioni per la tutela della concorrenzanella fornitura di dispositivi medici alle

aziende sanitarie).

1. La partecipazione alle società chesvolgono attività di distribuzione di dispo-sitivi medici e di gestione in Service diblocchi operatori, reparti e laboratoriospedalieri è incompatibile con qualsiasialtra attività svolta nel settore della pro-duzione e informazione scientifica del far-maco e dei dispositivi medici, nonché conl’esercizio della professione medica e dellealtre professioni sanitarie.

2. L’Autorità garante della concorrenzae del mercato provvede ad assicurare ilrispetto delle disposizioni del comma 1attraverso l’esercizio dei poteri di inda-gine, di istruttoria e di diffida ad essaattribuiti dalla legge 10 ottobre 1990,n. 287.

16. 02. Gigli.

Commissione Governo

* * *

Dopo l’articolo 16 aggiungere il se-guente:

ART. 16-bis.

(Disposizioni per la tutela della concor-renza nella fornitura di dispositivi me-

dici alle aziende sanitarie).

1. La partecipazione alle società chesvolgono attività di distribuzione di di-spositivi medici e di gestione in Service

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di blocchi operatori, reparti e laboratoriospedalieri è incompatibile con qualsiasialtra attività svolta nel settore della pro-duzione e informazione scientifica delfarmaco e dei dispositivi medici, nonchécon l’esercizio della professione medica.

2. L’Autorità garante della concor-renza e del mercato provvede ad assi-curare il rispetto delle disposizioni delcomma 1 attraverso l’esercizio dei po-teri di indagine, di istruttoria e didiffida ad essa attribuiti dalla legge 10ottobre 1990, n. 287.

* 16. 01. Gigli.

Dopo l’articolo 16, aggiungere il se-guente:

ART. 16-bis.

(Disposizioni per la tutela della concor-renza nella fornitura di dispositivi me-

dici alle aziende sanitarie).

1. La partecipazione alle società chesvolgono attività di distribuzione di di-spositivi medici e di gestione in Service diblocchi operatori, reparti e laboratoriospedalieri è incompatibile con qualsiasi

< altra attività svolta nel settore della pro-duzione e informazione scientifica delfarmaco e dei dispositivi medici, nonchécon l’esercizio della professione medica.

2. L’Autorità garante della concor-renza e del mercato provvede ad assi-curare il rispetto delle disposizioni delcomma 1 attraverso l’esercizio dei po-teri di indagine, di istruttoria e didiffida ad essa attribuiti dalla legge 10ottobre 1990, n. 287.

* 16. 03. Rondini.

Dopo l’articolo 16, aggiungere il se-guente:

ART. 16-bis.

(Disposizioni per la tutela della concor-renza nella fornitura di dispositivi me-

dici alle aziende sanitarie).

1. La partecipazione alle società chesvolgono attività di distribuzione di di-

spositivi medici e di gestione in Servicedi blocchi operatori, reparti e laboratoriospedalieri è incompatibile con qual-siasi altra attività svolta nel settoredella produzione e informazione scien-tifica del farmaco e dei dispositivi me-dici, nonché con l’esercizio della pro-fessione medica.

2. L’Autorità garante della concor-renza e del mercato provvede ad assi-curare il rispetto delle disposizioni delcomma 1 attraverso l’esercizio dei po-teri di indagine, di istruttoria e didiffida ad essa attribuiti dalla legge 10ottobre 1990, n. 287.

* 16. 04. Brignone, Gregori, Civati, An-drea Maestri, Pastorino, Marcon.

Commissione Governo

* * *

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

ART. 16-bis.

(Disposizioni in materia di concorso stra-ordinario per l’assegnazione delle sedi far-

maceutiche).

1. Il punteggio massimo di cui all’arti-colo 5, comma 1, lettera b), del decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, 30marzo 1994, n. 298 è da intendersi com-prensivo dell’eventuale maggiorazione pre-vista dall’articolo 9 della legge 8 marzo1968, n. 221.

16. 05. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Ga-rofalo.

Commissione Governo

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Dopo l’articolo 16, aggiungere il se-guente:

ART. 16-bis.

1. I farmacisti, che hanno conseguitotitoli accademici in ambito dietetico enutrizionale, possono elaborare diete qua-lora abbiano finalità salutari e non tera-peutiche, nonché curare l’attuazione didiete anche prescritte per finalità terapeu-tiche.

16. 06. Fucci.

Commissione Governo

* * *

ART. 17.

(Dirigenza sanitaria del Ministerodella salute).

Sopprimerlo.

17. 1. Colonnese, Grillo, Mantero, Baroni,Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire leparole: in un unico livello, nel ruolo delladirigenza sanitaria del Ministero della sa-lute con le seguenti: in apposita sezione delruolo della dirigenza previsto dall’articolo23, comma 1 del decreto legislativo n. 165del 2001.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

terzo periodo, sopprimere le parole:e fermo restando quanto previsto dalcomma 4;

sopprimere il quarto periodo;

al comma 2, sostituire le parole da:nei limiti delle dotazioni organiche finoalla fine dell’articolo, con le seguenti: ,previo parere delle commissioni parlamen-tari competenti, nei limiti delle dotazioniorganiche vigenti, sono individuati il con-tingente dei posti destinati nella sezionedel ruolo dirigenziale di cui al comma leiprincìpi generali in materia di incarichiconferibili nonché i casi in cui i titoli diservizio maturati presso il Ministero dellasalute nei profili professionali sanitarisiano equiparabili ai titoli di servizio delServizio sanitario nazionale.

3. L’accesso al ruolo della dirigenzasanitaria del Ministero della salute avvienemediante pubblico concorso per titoli edesami, anche in coerenza con la normativadi accesso prevista per la dirigenza sani-taria del Servizio sanitario nazionale, enell’ambito delle facoltà assunzionali vi-genti per il Ministero della salute. Fermorestando quanto previsto dal comma 1, gliincarichi corrispondenti alle tipologie pre-viste dall’articolo 15 del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 502, e successivemodificazioni, e individuati ai sensi delcomma 2, sono attribuiti ai sensi delledisposizioni del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e successive modifi-cazioni.

17. 2. Grillo, Silvia Giordano, Mantero,Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dal-l’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

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Al comma 2, sopprimere il secondo eterzo periodo.

Conseguentemente,

al comma 3, secondo periodo sosti-tuire le parole da: Fermo restando fino a:ai sensi del comma 2, con le seguenti: Gliincarichi;

sopprimere i commi 4 e 5.

17. 3. Nesci, Lorefice, Grillo, Mantero,Baroni, Silvia Giordano, Colonnese,Dall’Osso, Di Vita.

Commissione Governo

* * *

Al comma 4, dopo il primo periodo,aggiungere il seguente: Le procedure per il

conferimento degli incarichi di cui al pe-riodo precedente, sono ispirate ai principidi massima trasparenza.

17. 4. Fossati, Murer, Fontanelli.

Commissione Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 17)

* * *

ART. 18.

(Norma di coordinamento per le regionie per le province autonome).

(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 18)

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