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Capitolo II - QUADRO LEGISLATIVO E NORMATIVO 1 La ... · congenite o acquisite, anche a carattere...

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27 Polinomia s.r.l. Studio per il Piano della Mobilit delle persone disabili Capitolo II - QUADRO LEGISLATIVO E NORMATIVO 1 La legislazione statale 1.1 Cronistor ia delle leggi e norm e nazionali in m ater ia Il riferimento princ ipale che sanc isce lobbligo per lamministratore pubblico alleliminaz ione delle barriere architettoniche s i ritrova nel dettato costituz ionale, e in particolare nel Princ ipio Fondamentale enunc iato nellart.3, che afferma la pari dignit soc iale ditutti i c ittadini e definisce come uno dei compiti della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e soc iale, che, limitando di fatto la libert e leguaglianza dei c ittadini, impediscono il pieno sv iluppo della persona umana e leffettiva partec ipaz ione di tutti i lavoratori allorganizzaz ione politica , economica e soc iale del Paese. La stessa Costituzione v iene palesemente v iolata quando la presenza di barriere architettoniche non garantisce a tutti i c ittadini il diritto (sanc ito dallart. 6 della Costituz ione) di c ircolare e soggiornare liberamente in quals ias i parte del territorio naz ionale. Le prime Circolari e Leggi attuative arrivano alla fine degli anni 60, in concomitanza con gli anni di maggior sv iluppo soc ioeconomico del Paese e allattenuaz ione dellemergenza economica e sanitaria legata ai mutilati ed invalidi di guerra. I princ ipi stabiliti dalla Carta costituz ionale vengono richiamati per la prima volta nella normativa naz ionale con la Circolare del Ministero dei Lavor i Pubblici n425 del 20 gennaio 1967 , che, pur senza ottemperare il dettato costituz ionale con la definiz ione di norme e obblighi prec is i, afferma la necess it di cons iderare il problema delle barriere architettoniche in sede di progettaz ione ediliz ia ed urbanistica. Indicaz ioni tecniche piø prec ise vengono fornite dalla Circolare del Ministero dei Lavor i Pubblici del 19 giugno 1968 n4809 , anche se tali indicaz ioni vengono esplic itamente cons iderate solo come un primo passo di una ricerca progettuale da sv iluppare ulteriormente. La prima legge in materia L la n 118 del 30 m arzo 1971 , che definisce nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi c iv ili.Il primo limite di tale legge s i ritrova gi nel titolo, che limita il problema ad una sola categoria di disabili 6 , non cons iderando che il problema dellaccess ibilit e della mobilit garantita non riguarda solo mutilati ed invalidi c iv ili ma un piø ampio gruppo di persone che s i possono trovare a dover soffrire, temporaneamente o permanentemente, condiz ioni di disabilit. Il secondo limite L costituito dallassenza di norme esecutive della legge, che vengono demandate ad un success ivo regolamento dattuaz ione. Le modalit di intervento prev iste da questa legge sono princ ipalmente le seguenti : !" ladeguamento delle strutture sanitarie ed educative al serv iz io dei disabili 6 Lart.2 della legge in oggetto definisce le categorie aventi diritto, identificate con particolari patologie: Agli effetti della presente legge, s i cons iderano mutilati ed invalidi c iv ili i c ittadini affetti da minoraz ioni congenite o acquis ite, anche a carattere progress ivo, compres i gli irregolari ps ichic i per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insuffic ienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funz ionali che abbiano subito una riduz ione permanente della capacit lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficolt pers istenti a svolgere i compiti e le funz ioni proprie della loro et. Ai soli fini dell’ass istenza soc io-sanitaria e della concess ione dell’ indennit di accompagnament o, s i cons iderano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantac inquenni che abbiano difficolt pers istenti a svolgere i compiti e le funz ioni proprie della loro et.Sono esc lus i gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di serv iz io, nonchØ i c iechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.
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27Polinomia s.r.l.

Studio per il Piano della Mobilità delle persone disabili

Capitolo II - QUADRO LEGISLATIVO E NORMATIVO

1 La legislazione statale

1.1 Cronistoria delle leggi e norm e nazionali in m ateria

Il riferimento principale che sancisce l�obbligo per l�amministratore pubblico all�eliminazione

delle barriere architettoniche si ritrova nel dettato costituzionale, e in particolare nel Principio

Fondamentale enunciato nell�art. 3, che afferma la pari dignità sociale di tutti i cittadini e

definisce come uno dei compiti della Repubblica �rimuovere gli ostacoli di ordine economico e

sociale, che, limitando di fatto la libertà e l�eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno

sviluppo della persona umana e l�effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all�organizzazione

politica , economica e sociale del Paese�.

La stessa Costituzione viene palesemente violata quando la presenza di barriere

architettoniche non garantisce a tutti i cittadini il diritto (sancito dall�art. 6 della Costituzione) di

�circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale�.

Le prime Circolari e Leggi attuative arrivano alla fine degli anni �60, in concomitanza con gli anni

di maggior sviluppo socioeconomico del Paese e all�attenuazione dell�emergenza economica e

sanitaria legata ai mutilati ed invalidi di guerra.

I principi stabiliti dalla Carta costituzionale vengono richiamati per la prima volta nella normativa

nazionale con la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 425 del 20 gennaio 1967,

che, pur senza ottemperare il dettato costituzionale con la definizione di norme e obblighi

precisi, afferma la necessità di considerare il problema delle �barriere architettoniche� in sede di

progettazione edilizia ed urbanistica.

Indicazioni tecniche più precise vengono fornite dalla Circolare del Ministero dei Lavori

Pubblici del 19 giugno 1968 n°4809, anche se tali indicazioni vengono esplicitamente

considerate solo come un primo passo di una ricerca progettuale da sviluppare ulteriormente.

La prima legge in materia è la n° 118 del 30 marzo 1971, che definisce �nuove norme in favore

dei mutilati ed invalidi civili�. Il primo limite di tale legge si ritrova già nel titolo, che limita il

problema ad una sola categoria di disabili6, non considerando che il problema dell�accessibilità

e della mobilità garantita non riguarda solo mutilati ed invalidi civili ma un più ampio gruppo di

persone che si possono trovare a dover soffrire, temporaneamente o permanentemente,

condizioni di disabilità. Il secondo limite è costituito dall�assenza di norme esecutive della legge,

che vengono demandate ad un successivo regolamento d�attuazione.

Le modalità di intervento previste da questa legge sono principalmente le seguenti :

!" l�adeguamento delle strutture sanitarie ed educative al servizio dei disabili

6 L�art. 2 della legge in oggetto definisce le categorie aventi diritto, identificate con particolari patologie:

�Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di

carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini

dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio,

nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi�.

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!" l�istituzione di una serie di indennità di natura finanziaria (Pensione di inabilità, Assegno di

accompagnamento, Indennità di frequenza ai corsi, ...).

La legge dà indicazioni puramente di principio sulla accessibilità ai mezzi pubblici (cfr. Art. 27)

Il regolamento di attuazione della L. n°118/71 verrà emanato in effetti molto tardi, con il D.P.R.

n° 384 del 27 aprile 1978. Il regolamento indica precise norme tecniche, ma ha il limite di non

indicare sanzioni per gli inadempienti e neppure modi e organi di controllo, mentre altre

limitazioni nell�affrontare il problema si ritrovano nella mancata attenzione per le persone con

problemi alla vista.

Pur nelle sue limitatezze il DPR introduce una classificazione e relative prescrizioni sulla

maggior parte delle modalità di spostamento da parte dei disabili :

!" accesso agli edifici (Titolo III e IV)

!" percorsi pedonali (Titolo II)

!" parcheggi e raccordo con i percorsi pedonali (Titolo II)

!" utilizzo dei mezzi pubblici (Titolo V)

dettagliando nel caso del trasporto pubblico i seguenti aspetti :

!" accesso ai mezzi e superamento dei dislivelli

!" disponibilità di spazio/posti a bordo e modalità di ancoraggio delle carrozzine

!" utilizzo delle altre infrastrutture (servizi igienici, bar, telefoni� , ma fra le quali non vengono

citati la biglietteria e l�ufficio informazioni)

Con questo DPR si introducono due elementi significativi :

!" il sistema delle �quote� a favore dei disabili (�... deve prevedersi un�adeguata percentuale di

aree di parcheggio...�, �Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, automobilistico, devono

essere riservati ai minorati non deambulanti almeno tre posti ...� etc.)

!" il sistema del �Contrassegno speciale� (Art. 6), che comprovi al veicolo che trasporta disabili i

relativi diritti in termini di circolazione e sosta.

Un incentivo forte ad attuare le prescrizioni del D.P.R. del 1978 viene introdotto dalla Legge

finanziaria del 1986, che vincola l�erogazione di contributi da parte di enti pubblici alla

progettazione senza barriere architettoniche, e obbliga le Amministrazioni all�adozione di piani

di eliminazione delle stesse. Purtroppo anche in questo caso sono mancati controlli

sull�adempimento della legge, mentre non ci sono indicazioni sulle scadenze per la fattiva

realizzazione dei piani.

In genere, a cavallo tra gli anni Settanta e gli Ottanta, il problema viene affrontato ancora in

maniera settoriale, o, come abbiamo visto, considerando solo le esigenze di determinate

categorie di disabilità, oppure adeguando a tali esigenze solo determinati settori, come quello

dell�edilizia scolastica e dei trasporti7.

7 Citiamo le principali normative di settore:

- Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 Norme tecniche aggiornate relative all�edilizia scolastica...:impone l�adeguamento degli edifici scolastici all�accessibilità da parte dei soggetti a ridotta capacità motoria (in particolare obbliga a dotarsi di ascensore e bagno per disabili);

- Decreto del Ministero PP.TT. 10 agosto 1979 Istruzioni per la definizione delle caratteristiche delle cabine telefoniche stradali e dei posti telefonici pubblici;- Legge 10 aprile 1981 n° 151 Legge quadro per l�ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei

trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli

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Nel caso specifico del settore trasporti, per esempio la legge 10 aprile 1981 n° 151 legge

quadro per l�ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali

introduce il problema del trasporto dei disabili nel dispositivo quadro di ordinamento,

ristrutturazione e potenziamento del TPL, recependo all�art. 8 il dettato della legge 118/71 in

materia.

Con la legge 2575/86 si comincia a prendere atto delle difficoltà di uso del TPL da parte dei

disabili (Art. 3.2.2 �... i mezzi di trasporto collettivo si rilevano, di fatto, inutilizzabili da parte di

persone con limitate o impedite capacità motorie ...�) prevedendo l�istituzione di �adeguati

sistemi di trasporto pubblico alternativo (minibus a chiamata ecc.)... �

Questi sistemi di trasporto saranno poi oggetto di disposizioni normative specifiche nella

Circolare Ministeriale del 2 ottobre 1987.

La Legge 21/92, che regola il trasporto pubblico non di linea (taxi e NCC), sancisce

l�accessibilità a questi servizi per i disabili e delega ai Comuni la regolamentazione delle

condizioni di servizio taxi e NCC per i disabili.

Con la Legge n° 13 del 9 gennaio 1989 Disposizioni per favorire il superamento e

l�eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati vengono integrate le disposizioni

normative precedenti che obbligavano l�abolizione delle barriere architettoniche negli edifici

pubblici, mentre con il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n° 236

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l�accessibilità, l�adattabilità e la visibilità degli edifici

privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e

dell�eliminazione delle barriere architettoniche.(Regolamento di attuazione dell�art. 1 della legge

9 gennaio 1989, n° 13 prescrizioni tecniche necessarie a garantire l�accessibilità, l�adattabilità e

la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata) si

definiscono i concetti di accessibilità, adattabilità e visitabilità, principi che il cui rispetto deve

essere garantito negli edifici residenziali sia pubblici che privati.

La necessità di estendere il principio della fruibilità senza barriere a tutte le strutture fisiche nelle

quali si svolgono le relazioni sociali, e non solo a quelle che riguardano determinati settori

(come lo sport o i trasporti) porta alla legge quadro sull�handicap, la L. n°142/92.

investimenti nel settore: stabilisce che parte degli stanziamenti previsti nel settore debbano essere destinati alla eliminazione della barriere architettoniche;- Legge 5 aprile 1985 n° 118: obbliga Comuni ed Istituti Autonomi Case Popolari (ma solo nei comuni con

popolazione superiore ai 50.000 abitanti) a destinare parte dei finanziamenti di settore all�abbattimento delle barriere architettoniche negli alloggi dei non deambulanti;- Legge 6 marzo 1987 n° 65 che fa riferimento alla finanziaria del 1986 per adeguare impianti sportivi;

- Decreto del Ministero dei Trasporti 2 ottobre 1987 Caratteristiche funzionali e di approvazione dei tipi unificati di «autobus e minibus destinati al trasporto di persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti» ed «autobus, minibus ed autobus snodati con posti appositamente attrezzati per persone a

ridotta capacità motoria»: �definisce le caratteristiche tecniche di autobus e minibus destinati al trasporto di persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti�;- Decreto del Ministero dell�Interno 10 settembre 1986 che, stabilendo �nuove norme di sicurezza per la

costruzione e l�esercizio di impianti sportivi� obbliga questi ultimi a adeguarsi alle indicazioni della L. 118/71 e relativo regolamento attuativo;- Decreto-Legge 4 novembre 1988 n° 465 (convertito nella L. 556/88) che impone il rispetto della vigente

normativa in materia di barriere architettoniche per quanto riguarda le strutture turistiche, ricettive e tecnologiche previste in occasione dei mondiali di calcio del �90:- Decreto del Ministero della Sanità 29 agosto 1989 n° 321 che impone la riduzione delle barriere

architettoniche nelle strutture sanitarie;- Circolare del Ministero della Marina Mercantile 23 gennaio 1990 n° 259: stabilisce l�adeguamento allanormativa sulle barriere architettoniche per quanto riguarda gli stabilimenti balneari;

- Legge 15 gennaio 1991 n° 15: adegua le sezioni elettorali alla normativa sulle barriere architettoniche.

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Tale legge ha come obiettivo garantire �l�assistenza, l�integrazione sociale e i diritti delle

persone handicappate� e di conseguenza l�eliminazione di qualsiasi ostacolo o condizione che

limiti il pieno svolgersi della vita individuale e delle relazioni sociali dei soggetti che si trovano in

condizioni di handicap. Tra gli obiettivi che garantiscono i principi generali per i diritti della

persona handicappata, avendo come fine quello di rimuovere le cause invalidanti e quindi

promuovere l�autonomia e la realizzazione dell�integrazione sociale, vi è quello di �promuovere il

superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale...�.

Il diritto alla mobilità è uno dei diritti fondamentali che garantiscono l�integrazione sociale, così

come il diritto ad accedere alle strutture, spazi pubblici o edifici, nei quali si svolgono le relazioni

sociali, e questi due principi vengono sanciti nell�art. 8, a proposito dell�inserimento ed

integrazione sociale�, i quali si realizzano mediante8:

- �interventi diretti ad assicurare l�accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare

le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al

pubblico�;

- �provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la

riorganizzazione di trasporti specifici�.

La legge disciplina in particolare il settore dei trasporti pubblici, fissando i requisiti minimi che

devono garantire l�accesso ai mezzi di trasporto collettivo da parte dei disabili. Le specifiche

tecnico-costruttive che riguardano nello specifico i vettori sono invece definiti nel Decreto del

Ministero dei Trasporti del 18 luglio 1991.

Nella Legge si prevede (cfr. Art. 26 Mobilità e trasporti collettivi) a carico delle Regioni,

nell�ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane,

la redazione dei piani della mobilità delle persone handicappate.

La Regione Lombardia (con la LR22/98 Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) ha

poi demandato parte di questa incombenza alle Province nell�ambito della redazione dei Piani di

bacino (cfr. art 4. comma 2.d).

DPCM del 27 gennaio 1994 Principi sull�erogazione dei servizi pubblici enuncia, fra i principi

generali che dirigono l�erogazione dei servizi pubblici, che �Le regole riguardanti i rapporti fra

utenti e servizi pubblici e l�accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti� (cfr. punto

I.1).

Quindi tutte le prescrizioni sulle modalità di erogazione dei servizi pubblici, di controllo di qualità

e tutela dei consumatori enunciate dal DPCM valgono certamente anche per gli utenti disabili.

Ad esempio si pensi alla banale seguente prescrizione . I soggetti erogatori e i lori dipendenti

sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia e ad agevolarli nell�esercizio dei diritti e

nell�adempimento degli obblighi (cfr. 4.1).

Un nuovo tentativo di affrontare in maniera esaustiva il problema generale delle barriere

architettoniche viene affrontato con il DPR 24 luglio 1996 n°503 Regolamento recante norme

per l�eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Il Decreto

8 La legge quadro sull�handicap raduna in un unico testo normativo tutte quelle prescrizioni settoriali, da

quelle sull�edilizia scolastica a quelle sui trasporti, che hanno come obiettivo garantire i diritti fondamentali di cittadinanza anche ai soggetti portatori di handicap. Ancora non si riesce però a superare una

concezione settoriale del problema, che vede i soggetti portatori di handicap come una categoria di cittadini a sé stante e che bisogna tutelare con interventi il più possibile esaustivi di tutte le tipologie di problemi, ma pur sempre settoriali.

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integra il precedente Regolamento sulla eliminazione delle barriere architettoniche (DM 236/89)

per quanto attiene appunto agli edifici, spazi e servizi pubblici.

In effetti il Decreto, per quanto attiene ai mezzi pubblici e alle infrastrutture di trasporto, riprende

i contenuti del DPR 348/78 senza significativi avanzamenti in materia.

Altre indicazioni legislative generiche vengono formulate, per quanto riguarda l�argomento più

specifico del problema del trasporto disabili, dal D.L. 19 novembre 1997 n° 422. Il decreto nel

conferire agli enti locali e alle regioni funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,

individua i servizi minimi, �qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la

domanda di mobilità dei cittadini�.

Tra i compito delle regioni nell�ambito della determinazione dei servizi minimi vi è anche quello

di definire le modalità e le tecniche di trasporto più idonee in particolare a soddisfare i cittadini

con ridotta capacità motoria.

1.2 Riepilogo delle normative per argomento

Della normativa descritta al paragrafo precedente vengono nel seguito riportati i riferimenti più

recenti e/o esaustivi, raggruppati per argomento.

!" disposizioni generali sui disabili

Il riferimento è la Legge quadro 104/92, che enuncia i diritti della persona handicappata, e ne

regola gli aspetti sanitari, i diritti all�istruzione e all�integrazione scolastica, alla formazione

professionale ed integrazione lavorativa, nonché le varie facilitazioni ed agevolazioni.

Rimangono inoltre in vigore le indennità di natura finanziaria a favore dei disabili previste dalla

legge 118/71.

!" eliminazione delle barriere architettoniche

Il riferimento in materia è la Legge 13/89 e il successivo Regolamento emesso con DM 236/89

per quanto riguarda l�accesso agli edifici e la mobilità interna ad essi.

Per quanto attiene gli aspetti relativi alla mobilità dei disabili esterna agli edifici, il riferimento è il

DPR 503/96, che prevede in particolare norme sui seguenti aspetti:

art. 4. Spazi pedonali

art. 5. Marciapiedi

art. 6 Attraversamenti pedonali

art. 7 Scale e rampe

art. 9 Arredo urbano

!" disposizioni generali sulla erogazione dei servizi pubblici

Principi generali sulla erogazione dei servizi pubblici (di trasporto e non) sono contenuti nel

DPCM del 27 gennaio 1994, con principi che sanciscono l�uguaglianza di tutti gli utenti senza

esclusioni dovute alle varie forme di disabilità.

Con riferimento al trasporto pubblico il DLgs 422/97 delega alle Regioni i compiti in materia di

trasporto pubblico locale (tpl); in recepimento della 422/97 la Regione Lombardia ha emanato la

LR 22/98 Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia, che classifica i vari tipi di servizi,

regola le modalità di programmazione ed esercizio, ed indica i compiti degli Enti locali

interessati.

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In materia di servizi di trasporto pubblico non di linea (taxi e NCC) il riferimento è invece alla

Legge 21/82 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

!" accessibilità ai servizi di trasporto pubblico

Nella Legge quadro 104/92 è ribadito il diritto dei disabili di muoversi liberamente sul territorio e

di usufruire, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo

appositamente adattati o di servizi alternativi.

Per gli aspetti tecnici l�accessibilità dei disabili ai servizi di tpl è regolata dal DPR 503/96

sull�eliminazione delle barriere architettoniche, che prevede in particolare norme sul Tranvie,

filovie, linee automobilistiche, metropolitane (art. 24) e Treni, stazioni, ferrovie (art. 25).

Per quanto attiene all�accessibilità ai servizi pubblici non di linea (taxi e NCC) questa è garantita

dalla relativa legge quadro 21/92 all�art. 14, comma 1. : �I servizi di taxi e di noleggio con

conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap�; la legge (all�art. 14, comma

2.) delega ai comuni i compiti per stabilire le condizioni di servizio che garantiscano il diritto

enunciato.

!" circolazione e sosta di veicoli di trasporto disabili

La regolazione della materia è contenuta nella Circolare Ministeriale - Ministero Lavori Pubblici

1030/83 �Orientamenti relativi alle facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio

delle persone invalide�, in attuazione del DPR 384/78 (art. 5 e 6), con trattazione dei seguenti

argomenti:

1) Zone interdette al traffico normale

2) Isole pedonali

3) Marciapiedi e passi carrabili

4) Parcheggi riservati

5) Contrassegno speciale

Inoltre una recente Circolare Ministeriale - Ministero Lavori Pubblici 3816/97 individua i veicoli

adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria (muniti del contrassegno

speciale) fra le categorie esentate dal pagamento della tariffa di accesso alle zone a traffico

limitato (ZTL) istituite dai Comuni.

!" pianificazione della mobilità dei disabili

I riferimento è la Legge quadro 104/92, che, all�Art. 26 Mobilità e trasporti collettivi, prevede a

carico delle Regioni, nell�ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle

infrastrutture urbane, la redazione dei piani della mobilità delle persone handicappate.

La Regione Lombardia (con la LR22/98 Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) ha

poi demandato parte di questa incombenza alle Province nell�ambito della redazione dei Piani di

bacino (cfr. art 4. comma 2.d).

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2 Legislazione della Regione Lombardia

Con la Legge Regionale 6/1989 �Norme sull�eliminazione delle barriere architettoniche e

prescrizioni tecniche di attuazione�, la Regione Lombardia anticipa i più recenti Regolamenti

nazionali in materia (D.M. 236/1989 e D.P.R. 503/1996).

La Legge citata dà un esauriente quadro tecnico, normativo e programmatico al problema ed è

suddivisa in :

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA E PER L�EDILIZIA RESIDENZIALE

PUBBLICA

Titolo III - TRASPORTI

Titolo IV - INTERVENTI INFORMATIVI, SIMBOLO DI ACCESSIBILITA� - NORME

TRANSITORIE E FINALI

Allegato - PRESCRIZIONI TECNICHE DI ATTUAZIONE PER L�ELIMINAZIONE DELLE

BARRIERE ARCHITETTONICHE,

con i seguenti capitoli di interesse :

2. Mobilità e sosta urbana

3. Trasporti urbani

4. Trasporti extraurbani

In termini programmatici la Legge prevede :

!" la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per l�adeguamento ... degli spazi,

degli edifici, delle strutture esterne e di servizio, dei luoghi di lavoro, nonché dei mezzi di

trasporto pubblico di persone e delle relative strutture fisse; (Art. 9, comma 2)

!" ... i Comuni singoli o associati e le Province predispongano .... piani biennali di intervento ...

finalizzati all�eliminazione delle barriere architettoniche ... (Art. 10)

!" I Comuni destinano una quota non inferiore al 10% delle entrate derivanti dagli oneri di

urbanizzazione ai fini dell�abbattimento delle barriere architettoniche ... (Art. 15)

!" ... progressiva immissione nel servizio di trasporto di superficie, nella misura media annua

del 5% della dotazione del parco rotabile, di mezzi dotati di caratteristiche che garantiscano

le prestazioni di cui ai nn. ... (Art. 26)

... la destinazione di risorse finanziarie adeguate per il progressivo adeguamento del parco

rotabile ... (Art. 26, comma 2)

E analoghi interventi e finanziamenti sono previsti art. 27 per il Servizio di trasporto sotterraneo

metropolitano.

La Legge quindi fornisce un quadro programmatico e finanziario sia per l�edilizia pubblica e

privata e per gli spazi pubblici che per i sistemi di trasporto.

Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche, rispetto alla normativa nazionale si nota una

particolare attenzione all�informazione all�utenza :

!" All�interno delle vetture, oltre ai segnali acustici che devono precedere l�apertura e la

chiusura delle portiere, devono essere previsti idonei sistemi audiovisivi per le eventuali

comunicazioni fra il personale di servizio e gli utenti e la segnalazione della stazione di arrivo

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Studio per il Piano della Mobilità delle persone disabili

e della direzione del convoglio (cfr Allegato par. 3.1.3)

!" Le indicazioni interne ed esterne alle stazioni, nonché le diciture sulle piantane di fermata e

gli indicatori di linea, interni ed esterni alle vetture, devono avere dimensioni e tipologia di

caratteri tali da facilitarne la lettura.

I veicoli devono essere dotati di mezzi audiovisivi che ne facilitino l�utilizzo anche da parte di

utenti con difficoltà dell�udito e della vista ... (cfr Allegato par. 3.3 e 4.4)

Per quanto riguarda nello specifico il problema della circolazione dei disabili, oltre alla già citata

legge sulla riforma del trasporto pubblico in Lombardia, va citata la L.R. 25 marzo 1995 n° 13

Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia, che rivede le agevolazioni

tariffarie a favore dei portatori di handicap.

La legge riprende le tessere di libera circolazione, introdotte con la L.R. n°57 del 16 novembre

1984. Le tessere di libera circolazione consentono a particolari categorie di cittadini9 di usufruire

di agevolazioni tariffarie per l�uso degli autoservizi di linea interurbani. La legge regionale

n°22/98 estende poi le agevolazioni anche ai servizi in concessione alle Ferrovie dello Stato

s.p.a. di interesse regionale e locale e ai servizi ferroviari in concessione.

Prima della legge di riforma del trasporto pubblico inoltre venivano emanate a cadenza più o

meno regolare delle leggi regionali che erogavano contributi per ripianare i disavanzi degli enti

gestori del servizio di trasporto pubblico.

Per esempio la legge regionale 13 aprile 1993 n° 12 definisce Contributi in conto capitale a

favore di enti, aziende ed imprese per migliorare la mobilità delle persone e delle merci,

stanziando in particolare dei contributi per l�acquisto di mezzi dotati di attrezzature idonee al

trasporto di utenti non deambulanti, nell�obiettivo generale dell�agevolazione dell�uso del

trasporto pubblico locale.

Altra legge fondamentale è la L.R. n°194 del 1998 che assegna i fondi per il rinnovo dei

mezzi....

9 L�articolo 16, comma 2 recita:

Hanno diritto ad usufruire di agevolazioni tariffarie sugli autoservizi di linea interurbani le seguenti categorie di cittadini:

a) cavalieri di Vittorio Veneto,b) invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria ed eventuali loro accompagnatori,c) privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi

con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori,d) sordomuti in possesso di certificato di sordomutismo ai sensi dell�art.1 della legge 26 marzo 1970 n° 381,

e) inabili ed invalidi del lavoro ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura non inferiore ai due terzi risultante dal verbale dell�apposita commissione sanitaria, nonché loro eventuali accompagnatori,

f) invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa non inferiore ai due terzi risultante dal verbale dell�apposita commissione sanitaria nonché loro eventuali accompagnatori,g) soggetti provvisti di pensione minima o integrata al minimo corrispondente dall�istituto nazionale di

previdenza sociale o dalla cassa di previdenza dei lavoratori autonomi.

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35Polinomia s.r.l.

Studio per il Piano della Mobilità delle persone disabili

3. La legislazione comunitaria, i nuovi principi, le azioni recenti

La tabella seguente elenca i principali pronunciamenti comunitari, commentati in seguito, in

merito ai problemi dei disabili e dell'accessibilità.

Trattato di Amsterdam - Art. 13 introduce il concetto di non-discriminazione

Direttiva CEE 89/391 (G.U. L 183 del 29.6.1989)

sull'adeguamento del posto di lavoro alle esigenze del

lavoratore disabile

Risoluzione del Consiglio delle Comunità

Europee e dei Rappresentanti degli Stati Membri del 1992. (Risoluzione 492Y0124(01) )

in merito ad un programma d'azione comunitario relativo

alla partecipazione delle persone con ridotte capacitàmotorie alla circolazione

Raccomandazione dell'8 giugno 1995 (G.U. L 134 del 20.6.1995)

presenta varie misure per migliorare la sicurezza e l'accessibilità agli ascensori esistenti.

Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 29 giugno 1995 (G.U. L 213 del 7.9.1995)

riguardante l'accesso ai nuovi ascensori da parte dei

disabili

Comunicazione del dicembre 1996 (COM(1996)406 definitivo)

Intitolata "La parità di opportunità per i disabili - una nuova strategia per la Comunità europea"

Risoluzione in materia di disabilità (G.U. C 12 del 13.1.1997) incoraggia lo scambio e lo sviluppo di migliori prassi

Raccomandazione del Consiglio del giugno 1998 (G.U. L 167 del 12.6.1998) sul contrassegno di parcheggio per disabili

Proposta di Direttiva del Consiglio (COM (1990) 588 definitivo [590PC0588] )

recante prescrizioni minime per il miglioramento della Mobilita e delle condizioni di sicurezza del trasporto

verso il luogo di lavoro, dei lavoratori con ridotte capacita motorie

Programma d'azione comunitaria per l'accessibilità dei trasporti (COM(1993) 433 definitivo)

con l'obiettivo era di accrescere le possibilità di utilizzazione dei trasporti da parte delle persone a mobilità ridotta.

Proposta di direttiva del 1997 relativa alle

disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibitial trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (autobus e

pullman) (COM(1997) 276 definitivo)

stabilisce prescrizioni tecniche in materia di accessibilità

dei veicoli destinati al trasporto urbano di passeggeri, riconoscendo la necessità di estendere tale accessibilità ai veicoli di trasporto interurbano.

Comunicazione della Commissione al Consiglio,

al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni. Verso un�Europa senza ostacoli per i disabili.

(COM(2000) 284 definitivo)

volta ad esaminare alcune politiche fondamentali

dell�Unione europea che possono contribuire a migliorare l'accessibilità per i disabili.

3.1. La legislazione comunitaria

Il riferimento legislativo alla base della promozione dell�uguaglianza dei diritti per i disabili a

livello dell�Unione Europea è rappresentato dall� articolo 13 del Trattato di Amsterdam che

introduce il concetto di �non discriminazione�.

Attualmente la legislazione comunitaria in materia di disabilità è organizzata, come su altri temi,

in relazione alla sua ufficialità distinguendo quindi tra Legislazione in vigore e Atti preparatori.

Nella legislazione in vigore, si trova la Direttiva CEE 89/391 del 12 giugno 1989 (G.U. L 183 del

29.6.1989) sull'introduzione di misure per incoraggiare il miglioramento della sicurezza e della

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36 Polinomia s.r.l.

Studio per il Piano della Mobilità delle persone disabili

salute dei lavoratori sul posto di lavoro. Essa dispone che il datore di lavoro deve adeguare il

posto di lavoro alle esigenze del lavoratore disabile.

Sempre nella legislazione in vigore, si trova una Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti

dei governi degli Stati membri del 1992 in merito ad un programma d'azione comunitario

relativo alla partecipazione delle persone con ridotte capacità motorie alla circolazione (92/C

18/01) (Risoluzione 492Y0124(01)).

Il Consiglio delle Comunità Europee e i Rappresentanti dei Governi degli Stati Membri

delle Comunità Europee, riuniti in sede di Consiglio, considerando che è opportuno

prevedere che il completamento del mercato interno senza frontiere aumenti le possibilità

di mobilità per tutti i cittadini europei:

considerando che tali possibilità devono essere sfruttate anche dalle persone con ridotte

motorie in quanto cittadini aventi gli stessi diritti degli altri cittadini;

considerando che il prolungamento della vita media dei cittadini europei porterà

concretamente ad un aumento del numero delle persone con ridotte capacità motorie;

considerando che azioni comunitarie intese a favorire la partecipazione delle persone con

ridotte capacità motorie alla circolazione devono formare parte integrante di una politica

comune dei trasporti,

Invitano la Commissione:

- ad elaborare, in collaborazione con esperti degli Stati membri, un programma d'azione

comunitario che comprenda proposte di misure concrete intese a migliorare l'accessibilità

a tutti i mezzi di trasporto pubblici e alle relative infrastrutture e che tenga conto della

proposta di direttiva, sottoposta al Consiglio, recante prescrizioni minime per il

miglioramento della mobilità e delle condizioni di sicurezza del trasporto verso il luogo di

lavoro, dei lavoratori con ridotte capacità motorie, nonché del principio di sussidiarietà;

- a sottoporre al Consiglio un progetto di programma d'azione possibilmente entro la fine

del settembre 1992.

La Raccomandazione della Commissione dell' 8 giugno 1995 stabilisce diverse misure per

aumentare la sicurezza e l'accessibilità degli ascensori già installati (G.U. L 134 del 20.6.1995)

La Direttiva CEE 95/16 del 23 giugno 1995 stabilisce specifici criteri di accessibilità degli

ascensori nuovi per le persone disabili. (G.U. L 213 del 7.9.1995).

Nel dicembre 1996, il Consiglio e gli Stati membri hanno adottato, a partire da una

Comunicazione intitolata �La parità di opportunità per i disabili � una nuova strategia per la

Comunità europea� (COM(1996) 406 definitivo), una nuova Risoluzione in materia di disabilità

(G.U. C 12 del 13.1.1997). La Risoluzione sottolinea che, anche se la responsabilità in questo

settore incombe essenzialmente agli Stati membri, la Comunità europea può contribuire in

modo significativo a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri, nonché a incoraggiare lo

scambio e lo sviluppo di migliori prassi nella Comunità e nel quadro delle politiche e delle azioni

degli stessi organi e istituzioni comunitarie.

Nel 1998 è stata adottata la Raccomandazione sul contrassegno di parcheggio per disabili

(G.U. L 167 del 12.6.1998)

Tra gli Atti preparatori, si trova una Proposta di direttiva del 1990 denominata �Proposta di

Direttiva del Consiglio recante prescrizioni minime per il miglioramento della Mobilità e delle

condizioni di sicurezza del trasporto verso il luogo di lavoro, dei lavoratori con ridotte capacita

motorie� (COM (1990) 588 definitivo [590PC0588]). Alcuni contenuti centrali del testo sono: una

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37Polinomia s.r.l.

Studio per il Piano della Mobilità delle persone disabili

nozione di accessibilità che tiene conto anche della intercambiabilità (art. 3); l�importanza della

formazione del personale delle aziende di trasporto pubblico incaricato di aiutare i lavoratori con

ridotte capacità motorie, oltre che dell�informazione per il lavoratore stesso (art.4); la necessità

che lo spostamento del lavoratore con ridotte capacità motorie non comporti oneri aggiuntivi a

suoi carico (art. 5).

Articolo 1 Scopo della presente direttiva � di facilitare lo spostamento in condizioni di sicurezza

delle persone con ridotte capacità motorie, in modo da favorirne l'accesso al posto di lavoro.Articolo 2

Ai fini della presente direttiva s'intende per: a) lavoratore con ridotte capacità motorie, ogni lavoratore che abbia difficoltà specifiche all'atto di spostamento con i mezzi di trasporto pubblici, a causa di una menomazione

grave derivante da lesioni fisiche o mentali;

b) mezzi di trasporto: trasporti pubblici, trasporti garantiti dal datore di lavoro; i servizi specializzati di trasporto destinati ai

disabili.Articolo 3Per realizzare gli scopi di cui all' art. 1, gli Stati membri adottano:

a) le misure necessarie per garantire la disponibilità e l'accessibilità dei mezzi di trasporto, tenendo conto delle loro possibilità di intercambiabilità;b) o qualunque misura che favorisca lo spostamento dei lavoratori con ridotte capacità

motorie, purché di portata equivalente alle misure di cui alla lettera a).I mezzi di trasporto posti a disposizione dei lavoratori con ridotte capacità motorie, devono essere conformi alle prescrizioni minime.

Articolo 4 Gli Stati membri adottano misure valide ad assicurare: a) l'apprendimento da parte dei lavoratori con ridotte capacità motorie, delle tecniche motorie in condizioni di sicurezza

durante gli spostamenti;b) la necessaria formazione del personale delle aziende di trasporto pubblico incaricato di aiutare i lavoratori con ridotte capacità motorie sui mezzi di trasporto messi a loro disposizione;

c) l'informazione e la consulenza per i lavoratori con ridotte capacità motorie.Articolo 5Se un lavoratore con ridotte capacità motorie ha bisogno di un aiuto per i suoi

spostamenti, di un accompagnatore o di qualsiasi altra forma di aiuto per spostarsi, gli Stati membri provvedono affinché tale aiuto non comporti, a carico del lavoratore, oneri finanziari aggiuntivi di trasporto.

Articolo 6La Commissione elabora ogni due anni una relazione sull'attuazione da parte degli Stati membri delle misure di cui agli articoli 3,4,5 e la trasmette al Parlamento Europeo, al

Consiglio ed al Comitato economico sociale.Articolo 7La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali e comunitarie vigenti

o future che siano più favorevoli allo spostamento in condizioni di sicurezza dei lavoratori con ridotte capacità motorie.Articolo 8

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative regolamentari edamministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva:a) entro il 31 dicembre 1992, per quanto riguarda le misure di cui agli artt. 3 e 4 e

presentano un calendario di applicazione entro il 31 dicembre 1999;b) entro il 31 dicembre 1992, per quanto riguarda le misure di cui all'art. 5, allo scopo diconsentire l'applicazione di tali misure entro il 31 dicembre 1994.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva e sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione

ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.Articolo 9

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38 Polinomia s.r.l.

Studio per il Piano della Mobilità delle persone disabili

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Nel 1993 la Commissione ha adottato un Programma d'azione comunitaria per l'accessibilità dei

trasporti (COM(1993) 433 definitivo) il cui obiettivo era di accrescere le possibilità di

utilizzazione dei trasporti da parte delle persone a mobilità ridotta. Tale programma

comprendeva una serie di misure comunitarie da adottare relativamente a norme tecniche

applicabili ai mezzi e alle infrastrutture di trasporto, al rafforzamento della cooperazione sui

programmi di informazione e al coordinamento dei programmi di ricerca.

Nel 1997, la Commissione ha adottato una Proposta di direttiva relativa alle disposizioni speciali

da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al

sedile del conducente (autobus e pullman) (COM(1997) 276 definitivo) che dispone, tra l'altro,

che i veicoli destinati ai servizi urbani devono essere accessibili per le persone a mobilità

ridotta, comprese le persone su sedia a rotelle. Il progetto di direttiva stabilisce prescrizioni

tecniche in materia di accessibilità dei veicoli destinati al trasporto urbano di passeggeri,

riconoscendo la necessità di estendere tale accessibilità ai veicoli di trasporto interurbano.

Tra gli Atti preparatori si trova anche una Comunicazione della Commissione al Consiglio, al

Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni �Verso

un�Europa senza ostacoli per i disabili� (COM(2000) 284) del 12 Maggio 2000, volta ad

esaminare alcune politiche fondamentali dell�Unione europea che possono contribuire a

migliorare l'accessibilità per i disabili.

Nel contesto delle iniziative da avviare la Comunicazione svolge una riflessione specifica sul

tema della mobilità (parte 3 della Comunicazione).

3.2. I nuovi principi

Nelle sue ultime comunicazioni, la Commissione ha posto l�accento sulla realizzazione di una

maggiore sinergia tra questioni collegate ai settori dell�occupazione, dell�istruzione e della

formazione professionale, del trasporto, del mercato interno, della società dell�informazione,

delle nuove tecnologie e della politica dei consumatori. La Commissione afferma che un

miglioramento dell�accessibilità ha ripercussioni positive in altri settori, come la qualità della vita

professionale, la tutela del consumatore e la competitività delle imprese europee, e ha stabilito

pertanto collegamenti tra le politiche intersettoriali.

La Commissione propone un nuovo approccio alla disabilità. Ha affermato che �in qualunque

momento, possiamo stimare che una persona su dieci nell�Unione europea è colpita dall�una o

dall�altra forma di disabilità, e ciò rappresenta attualmente circa 37 milioni di persone. I disabili

costituiscono un gruppo eterogeneo. Le disabilità e i problemi sono vari e diversificati. Le

disabilità possono essere visibili o nascoste, profonde o leggere, uniche o multiple, croniche o

intermittenti. Tra i tipi di disabilità figurano i disturbi motori, i disturbi mentali/cognitivi, i disturbi

dell�udito, della parola e della vista� (parte 2, punto 2.1. della Comunicazione del maggio 2000).

La Commissione ha affermato che �facilitare l'utilizzazione dei trasporti da parte dei disabili

contribuirebbe anche al perseguimento di obiettivi più ampi, quali il miglioramento del trasporto

pubblico, la decongestione, la diminuzione dell'esclusione sociale e la conservazione, per

quanto possibile, della mobilità e dell'integrazione delle persone nella collettività� (parte 3 della

Comunicazione del maggio 2000).

La Commissione ha sottolineato l�importanza della intersettorialità. Si dice che �non sarà

sufficiente rendere più accessibili i mezzi di spostamento e le informazioni sui trasporti se non si

procede ad una revisione completa in tutta la catena del trasporto. Un autobus o un treno

accessibili non sono molto utili se le persone a mobilità ridotta non possono raggiungere la

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39Polinomia s.r.l.

Studio per il Piano della Mobilità delle persone disabili

fermata dell'autobus o la stazione o se non possono utilizzare il distributore automatico di

biglietti. Per colmare tali lacune, si tratta di creare un quadro che consenta di esaminare le

questioni di accessibilità tenendo conto al tempo stesso dei sistemi di trasporto, degli edifici e

delle altre aree pubbliche. Un tale contesto comprende evidentemente una maggiore

collaborazione tra le varie politiche e i livelli di amministrazione� (punto 3.2 della Comunicazione

del maggio 2000).

La Commissione ha affermato che �le politiche volte a promuovere l'occupazione dei disabili

saranno inoperanti a meno che non siano rafforzate da misure efficaci destinate a ridurre, se

possibile, a eliminare i problemi di accessibilità�. E inoltre che �un ambiente di lavoro di qualità e

sicuro costituisce un fattore importante per la preservazione della salute e della capacità di

lavoro degli individui, oltre che per la competitività dell'impresa�; che �l�accessibilità è una fonte

di profitto per tutto il settore commerciale delle infrastrutture destinate al pubblico: ciò è

particolarmente vero nel settore del turismo, nel quale gli alberghi, i centri di vacanze e i siti

interessanti accessibili ai disabili e agli anziani sono le sole opzioni possibili per un numero

notevole e crescente di clienti�. Infine che �l'accessibilità e la facilità di utilizzazione sono misure

di prevenzione efficaci contro la fatica e gli incidenti�; che �l'armonizzazione delle norme di

costruzione a fini di accessibilità e di sicurezza può arrecare un prezioso contributo alla

promozione di un mercato europeo per una vasta gamma di beni e di servizi� (punto 3.2 della

Comunicazione del maggio 2000).

La Commissione ha ricordato che �un'imperfetta conoscenza della reale portata del problema

della disabilità, l'ignoranza o i pregiudizi sulle sue caratteristiche strutturali e una limitata

conoscenza delle varie iniziative che possono essere prese per migliorare l'accesso

costituiscono alcuni dei principali ostacoli da superare per attuare politiche d'integrazione�. Per

questo ha insistito su alcune questioni: disporre di dati statistici e demografici affidabili e di

informazioni sulle persone disabili e ha indicato alcune fonti e iniziative; elaborare programmi

accessibili all'insieme dei cittadini europei e che, per principio, integrino i bisogni individuali e

specifici dei disabili nel nucleo stesso della progettazione; dare il buon esempio e quindi,

favorire lo sviluppo di buone prassi nell'ambito servizi della Comunità stessa; consultare i

disabili; rafforzare il coordinamento tra i servizi della Commissione (parte quarta della

Comunicazione del maggio 2000).

3.3. Le azioni recenti

Nel contesto delle Azioni COST, European Cooperation in the field of Scientific and

Technological Research measures, vi sono state due azioni specificamente rivolte alle

esigenze di trasporto delle persone disabili :

COST 322, sugli autobus a pianale ribassato, è iniziata nel 1993 e ha raccolto informazioni sulle

esperienze in corso in Europa su questi veicoli, al fine di predisporre indicazioni sulle prassi più

appropriate ; il rapporto finale è stato pubblicato nel 1995;

COST 335, sull'accessibilità dei passeggeri ai sistemi ferroviari, è iniziata nel 1996 e si propone

principalmente di informare i governi e gli operatori sulle misure più adatte ad assicurare la

piena accessibilità ai loro servizi e ai loro mezzi di trasporto ; la ricerca copre tutti gli aspetti del

trasporto passeggeri su ferro: incarrozzamento, marciapiedi (sistemi di risalita), educazione del

personale e disegno delle stazioni.

Va ricordato che nelle Azioni Cost le persone disabili sono direttamente coinvolte partecipando

all� �European Disability Forum�.

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40 Polinomia s.r.l.

Studio per il Piano della Mobilità delle persone disabili

All�interno del programma �Sustainable Mobility�, il 5/6/2000 è stata pubblicata la ricerca �Easier

acces to transport for persons with reduced mobility�, che sintetizza le Azioni Cost e i

Programmi dell�Unione Europea.

Nei suoi ultimi documenti, e in particolare nella Comunicazione del maggio 2000, la

Commissione ha mostrato particolare interesse all� integrazione delle esigenze delle persone a

mobilità ridotta nel quadro dei numerosi Programmi di ricerca dell'Unione europea.

Tra i Progetti dell�Unione Europea:

HANDIAMI: sulle procedure di evacuazione di navi e traghetti da parte di persone disabili in

caso di emergenza;

INCA: sul design dei veicoli adatti alle persone disabili;

RICA project: a sostegno di 4 progetti pilota relativi ai servizi di informazione sul trasporto per

persone disabili.

La Commissione ha inoltre anticipato alcune specifiche azioni di supporto:

Con riferimento alla linea guida del Miglioramento del livello di servizio, la Commissione

elaborerà orientamenti riguardanti migliori disposizioni a favore dei disabili nei veicoli da

trasporto pubblici e in tutte le infrastrutture collegate al trasporto;

Con riferimento alla linea guida dell� Accesso al trasporto ferroviario, la Commissione si

impegnerà nell'attuare alcune raccomandazioni derivanti dall'Azione COST 335 - accessibilità

dei sistemi ferroviari pesanti per i passeggeri - in particolare l'elaborazione di specifiche

tecniche di interoperabilità.

In merito all�interoperabilità, la nozione è stata introdotta con la Direttiva 91/440/CEE del

Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24

agosto 1991), che implica che le imprese comunitarie devono avere un maggiore accesso alla

rete ferroviaria degli Stati membri e ciò necessita pertanto l'interoperabilità delle infrastrutture,

delle apparecchiature e del materiale rotabile.

Il Consiglio ha poi adottato una nuova direttiva il 23 luglio 1996 96/48/CE (GU L 235 del 17

settembre 1996) relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario. Ad essa è seguita una

Comunicazione della Commissione sull'integrazione dei sistemi ferroviari convenzionali e una

Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del

sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, dell�aprile 2000.

Essa interessa Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di

normalizzazione elettronica (CENELEC) o l'Istituto europeo di normalizzazione delle

telecomunicazioni (ETSI), al fine di definire gli standards per le Specifiche Tecniche di

Interoperabilità (STI). Tra i sottosistemi sottoposti agli standards anche l�Infrastruttura (strade

ferrate, l'insieme dei binari, le opere di ingegneri (ponti, gallerie, ecc.), le relative infrastrutture

nelle stazioni -marciapiedi, zone di accesso, ecc.-, le apparecchiature di

sicurezza e di protezione) e il Materiale Rotabile (la struttura, il sistema di comando e controllo

dell'insieme delle apparecchiature del treno, le apparecchiature di trazione e di trasformazione

dell'energia, di frenatura, di agganciamento, gli organi di rotolamento - carrelli, assi - e la

sospensione, le porte, le interfacce persona/macchina - macchinista, personale a bordo,

passeggeri-, i dispositivi di sicurezza passivi o attivi, i dispositivi necessari per la salute dei

passeggeri e del personale a bordo).

Con riferimento alla linea guida dell� Integrazione tra le ricerche in materia di trasporto, la

Commissione propone il Quinto Programma Quadro di RST (1998-2002) come Programma che

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41Polinomia s.r.l.

Studio per il Piano della Mobilità delle persone disabili

contribuirà in modo sostanziale a migliorare la base di conoscenze sulle disabilità, in particolare

attraverso il suo tema "qualità della vita e gestione delle risorse viventi", attraverso la sua

azione chiave "invecchiamento della popolazione e disabilità" e attraverso la linea di azione

"ricerca riguardante i problemi dei disabili�.

La Commissione ha direttamente finanziato in parte 4 progetti pilota per un servizio di

informazione sui trasporti rivolto alle persone disabili: si tratta dei progetti pilota di Barcellona,

New Castle, W uppertal, e nella Regione Rhône Alpes.

Al fine di incrementare l'accesso al turismo da parte dei turisti con disabilità la Commissione

Europea ha prodotto nel 1995 due pubblicazioni:

!" "Rendere l'Europa accessibile ai turisti con disabilità", destinata ai professionisti;

!" "Guide di viaggio per persone disabili�, destinata agli utilizzatori.

All�interno del principio di �Dare il buon esempio�, la Commissione ha avviato una strategia a

lungo termine per collocare i propri uffici in edifici accessibili e utilizzabili da tutti gli utenti e

impiegati e da tutti i potenziali visitatori della Commissione. Negli ultimi anni la Commissione ha

effettuato un certo numero di adattamenti specifici ai propri uffici; inoltre, nel quadro del codice

di buona prassi per l'impiego delle persone disabili, la Commissione ha deciso che tutti gli edifici

nuovi devono rispettare standard minimi di accessibilità e che gli edifici non adattabili saranno

progressivamente resi accessibili oppure abbandonati.

La Commissione ha proposto di proclamare l� Anno 2003 come �Anno europeo dei cittadini

disabili�, al fine di sensibilizzare l�opinione alle questioni collegate con la disabilità, catalizzando

nuove politiche in questo settore a tutti I livelli dell�amministrazione.

La Commissione ha creato il "Servizio europeo d'informazione sul trasporto locale" (ELTIS) in

collaborazione con l' UITP (Associazione internazionale dei trasporti pubblici) e la rete POLIS

delle autorità locali e regionali. Si tratta di una base di dati informatizzata che riprende le buone

prassi in materia di trasporti locali e regionali. Essa contiene studi di casi di trasporti accessibili

alle persone a mobilità ridotta e consente ai gestori e alle pubbliche autorità di presentare i

propri studi.

Il sito web di Eltis raccoglie quasi 400 casi studio. Si riportano di seguito alcuni casi selezionati

per la centralità del tema dell�accessibilità del trasporto pubblico alle persone disabili.

Nell�Allegato VII si riportano le schede descrittive di alcuni progetti di maggior interesse.

Barcelona, Transportation service for people with reduced mobility

In this case study, the change in the management of the service is explained.

The management ha changed in order to improve the efficacy and the efficiency,

because of two facts. On the first hand, the public transportation net of the city is

evolving to a more accessible net (the buses and also the underground) and, on

the other hand, there was a low occupation in the sporadic service.

Project partners: Municipal Institute for disabled people in Barcelona (IMD),

CETRAMSA, Metropolitan Transport Authority (EMT), TCC (Transportation

company) ABSTRACT In Barcelona, since the mid-seventies decade, exists a

service of public adapted minibuses, also known as door-to-door service. It's

meant for disabled people with big mobility problems and/or with great psychical

relation problems that are not able to use the ordinary public transport.

The service is destined either the user that for a long time has to made the same

journey at the same hours either the user that needs an sporadic service a

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42 Polinomia s.r.l.

Studio per il Piano della Mobilità delle persone disabili

certain day and hour. In this case study, the change in the management of the

service is explained.

The management ha changed in order to improve the efficacy and the efficiency,

because of two facts. On the first hand, the public transportation net of the city is

evolving to a more accessible net (the buses and also the underground) and, on

the other hand, there was a low occupation in the sporadic service. Project

partners: Municipal Institute for disabled people in Barcelona (IMD),

CETRAMSA, Metropolitan Transport Authority (EMT), TCC (Transportation

company)

Enschede, Netherlands, Electronic sender for disabled pedestrians

Disabled and elderly pedestrians are given an electronic sender, which they can

use at home in case of emergency. However, one of the most remarkable

advantages of this electronic sender is that it can also be used to influence the

controller of a pedestrian crossing, doubling the pedestrian green and increasing

30% of clearance time. Light heads are equipped with a receiver, and the

controller processes the information.

W hen the system is activated, the light head emits an acoustic signal, which

prevents conflicting turning traffic: all other lights turn on red. A red control light

on the sender confirms proper operation. The sender is given on loan to elderly

and disabled people, permanently, or on request each time one goes for a walk.

32 intersections in Enschede are equipped with this possibility. 150 senders are

in use: some by individuals, most by rest-homes for the elderly or disabled.

Repair and replacing of batteries are done by the supplier.

Euroconference, 10/14 June 1998, Keeping the Elderly Mobile: Outdoor

mobility of the Elderly: Problems and Solutions. Abstracts of papers,

Centre Rolduc, Kerkrade

Mobility of elderly people is part of their quality of life. Outdoor mobility is a

necessary condition for an independent way of life. The main goal of this

conference is an exchange of the available knowlegde about demand and supply

of supportive techniques to improve the outdoor mobility of elderly people.

W ith advancing age als the number of impairments increases. Elderly people

often have found solutions to cope with these problems. W hat types of problems

do they experience? Can elderly persons realise a level of mobility which meets

their needs, or do they accept (too) many concession? Low floor busses,

accessible public transport, comfort, suppportive techniques in handling private

transport means: car or bicycle, travel information, organisation of the whole

journey, supporting feelings of social safety and many other instruments are

available to ease trip making.

A central place in het programme has beeen planned for the presentation of the

results of four national surveys carried out as result ot the co-operation started in

COST-A5.: Ageing and Technology. These surveys have been focused on the

outdoor mobility situation of elderly people: ther actual travel behaviour, and the

conditions, hindrances en experiences connected to the available private and

public transport system. Between the opening session and a first general

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43Polinomia s.r.l.

Studio per il Piano della Mobilità delle persone disabili

presentation of the theme of outdoor mobility and a concluding session on the

last day of the conference most of the time will be reserved for discussion.

Fredericia, Copenhagen, Routes for disabled people

All Danish cities are gradually improving the accessibility for disabled people to

important buildings and terminals, to roads and paths, and to public transport.

The Danish Parliament issued a statement concerning the mobility and the

integration of disabled people in general social life, and various guidelines were

issued.

The city of Fredericia (47,000 inhabitants) constructed a special route for

disabled people, primarily for the needs of disabled people's mobility (wheelchair

users, and people walking with some difficulty), blind, and partially sighted,

thereby increasing accessibility and comfort for all pedestrians. The project in

Fredericia was termed "The Route For Everybody" and it was managed and

monitored by the municipality, by the Danish Road Directorate and by a

consultant, in the years 1989-1992, as reported in.The basic objectives of the

pedestrian route are to provide all pedestrians with roomy (cross section,

sufficient clear width), even (evenness of surface, no high curbs) and direct

connections to important destinations.

This being obtained, a couple of key connections were also provided with a

median guiding-line, to enable partially-sighted people and blind people to follow

the route. The outstanding feature is thus the guiding-line, whose length in all is

approximately 6.5 km. The line constitutes the median of the free cross-section

part of the pedestrian pavement, and thereby the less encroached part by shop

exhibitions, street furniture, signing and lampposts, trees, etc. At the outset it

was a red, broken line, 5 cm wide, and 2 mm in thickness, but after some

experience in practice, the line was converted into a line of special concrete

pavement blocks each with a small, protruding, rounded, tactile element in the

surface.

Liège/Verviers, Belgium, TEC: bus service for people with reduced mobility

The Liège-Verviers TEC launched a new bus service on 15th April 1996. The

105 bus service,operated by Red Cross-trained voluntary staff, is specially

devised for people with restricted mobility. Three fully equipped buses operate

door-to-door in the Liège and Verviers regions of Belgium. Te service has been

successful, with average patronage increasing from 35 to 113 passengers per

month between April 1996 and March 1997. Vehicle use (total kms per

passenger) has also improved since the service was introduced, showing

evidence of an improved rate of return.

London, Filling the Gap - a feasibility study for a new accessible public bus

service

To establish the feasibility of a new accessible public bus service providing

greater access to healthcare venues and other local community destinations

within the participating local authority areas.

The service is proposed as a pilot project involving new technology and

methods of service delivery and access to integrated public transport

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information. The feasibility study will explore the following objectives for a new

bus service:

To aim to fil the mobility gap - between door-to-door services and mainstream

public transport. To develop 'best practice' in consultation and partnership. To

shift demand away from door-to-door services where appropriate for service

users and funders. To provide the service through a partnership of health, local

authority, service user and transport agencies.

To devise routing sensitive to local community requirements to facilitate social

inclusion and achieve cross-sector benefits. To provide valuable information as a

pilot project in the on-going reassessment and relationship of door-to-door and

mainstream transport services.

Sofia, Bulgaria, Pilot project for the transportation of disabled persons

The aim of the Project for transport servicing of disabled persons in Bulgaria is to

provide accessible, door to door, transport services for people with mobility

difficulties in six of the main towns in Bulgaria and in doing so to demonstrate the

manner by which such services can be developed in Eastern European

countries. Within the study the need for access to the external environment and

for co-ordination between accessible local services and intercity rail services is

also considered.


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