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CAPO I Disposizioni generali Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 1. La Regione del Veneto promuove lo sport e l’attività motoria riconoscendone le funzioni: a) educative: nella formazione integrale della persona; b) di prevenzione: nella promozione e nel mantenimento del benessere psicofisico e della salute; c) sociali: nello sviluppo della comunità e nella diffusione di relazioni sociali inclusive; d) ecologiche: nella crescita di un rapporto con l’ambiente armonico e rispettoso. 2. In attuazione dell’articolo 5 commi 2 e 3, dell’articolo 6 comma 1 lettera n) e dell’articolo 11 comma 2 dello Statuto, la Regione del Veneto si attiva per: a) il sostegno alla diffusione dello sport e di qualsiasi forma di attività motoria, anche attraverso l’integrazione delle politiche giovanili-scolastiche, turistiche, culturali, ambientali, sanitarie e sociali; (favorire l’integrazione delle politiche sportive con quelle sociali e socio sanitarie, giovanili, scolastiche e culturali, con le politiche di gestione del territorio, con le politiche turistiche, in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale); b) la promozione dell’associazionismo e delle società sportive; c) un’omogenea diffusione nel territorio degli impianti, degli spazi aperti e delle aree verdi al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività fisico-motorie in un ambiente adatto. 3. Ai fini della presente legge, per sport e attività motoria s’intende qualsiasi forma di attività fisica organizzata o spontanea che abbia come obiettivo la formazione e l’educazione della persona, l’espressione o il miglioramento degli stili di vita, l’accrescimento del benessere psico–fisico, lo sviluppo delle relazioni sociali e anche il raggiungimento di risultati agonistici.
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Page 1: Capo I · Web viewCAPO I Disposizioni generali Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 1. La Regione del Veneto promuove lo sport e l’attività motoria riconoscendone le funzioni:

CAPO IDisposizioni generali

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. La Regione del Veneto promuove lo sport e l’attività motoria riconoscendone le funzioni:a) educative: nella formazione integrale della persona;b) di prevenzione: nella promozione e nel mantenimento del benessere psicofisico e della salute;c) sociali: nello sviluppo della comunità e nella diffusione di relazioni sociali inclusive;d) ecologiche: nella crescita di un rapporto con l’ambiente armonico e rispettoso.

2. In attuazione dell’articolo 5 commi 2 e 3, dell’articolo 6 comma 1 lettera n) e dell’articolo 11 comma 2 dello Statuto, la Regione del Veneto si attiva per:a) il sostegno alla diffusione dello sport e di qualsiasi forma di attività motoria, anche attraverso l’integrazione delle politiche giovanili-scolastiche, turistiche, culturali, ambientali, sanitarie e sociali; (favorire l’integrazione delle politiche sportive con quelle sociali e socio sanitarie, giovanili, scolastiche e culturali, con le politiche di gestione del territorio, con le politiche turistiche, in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale);b) la promozione dell’associazionismo e delle società sportive;c) un’omogenea diffusione nel territorio degli impianti, degli spazi aperti e delle aree verdi al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività fisico-motorie in un ambiente adatto.

3. Ai fini della presente legge, per sport e attività motoria s’intende qualsiasi forma di attività fisica organizzata o spontanea che abbia come obiettivo la formazione e l’educazione della persona, l’espressione o il miglioramento degli stili di vita, l’accrescimento del benessere psico–fisico, lo sviluppo delle relazioni sociali e anche il raggiungimento di risultati agonistici.

4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività sportive svolte in ambito professionistico.

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Art. 2 Obiettivi

1. Nella attuazione delle sue competenze in materia di sport la Regione si pone i seguenti obbiettivi:

a) riconoscere il valore sociale, educativo e formativo dello sport come diritto di cittadinanza e diffondere l’attività sportiva e motorio-ricreativa per garantire a tutti i cittadini l’esercizio della pratica sportiva;b) promuovere l’attività sportiva delle associazioni e società sportive dilettantistiche, operanti senza fini di lucro;c) favorire lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi anche ai fini del loro migliore utilizzo;d) sostenere l’acquisto di attrezzature tecnico- sportive fisse e mobili;e) promuovere iniziative a sostegno del volontariato sportivo, del fairplay e della Carta etica dello sport veneto;g) promuovere l’estensione dell’educazione motoria, curriculare ed extracurriculare negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, in particolare nella scuola primaria; m) incentivare la diffusione delle attività sportive in orario extrascolastico, valorizzando il patrimonio scolastico e favorendo forme di collaborazione fra le scuole e le associazioni sportive;h) incrementare il funzionamento dei centri di avviamento allo sport e dei centri sportivi scolastici al fine di consentire un efficace avvio della pratica sportiva dei giovani;i) sostenere progetti di aggregazione sportiva per i minori in situazione di disagio o devianza e/o già entrati nel circuito penale, al fine di favorire il loro recupero e positivo reinserimento sociale in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche e l’associazionismo sportivo;l) incrementare la lotta contro il doping;m) garantire ai disabili l’accesso ai percorsi educativi, motori e sportivi, nelle scuole di ogni ordine e grado e in ogni altro luogo, attività e manifestazione sportiva;n) promuovere la Palestra della Salute dove svolgere un’attività fisica personalizzata e tutorata, prescritta dal servizio sanitario regionale;o) contrastare il prematuro abbandono dell’attività sportiva in particolare da parte degli adolescenti.

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Art. 3 Sport di cittadinanza

1. In attuazione dell’articolo 2 comma 1 lettera a) la Regione promuove la realizzazione di progetti volti a:

a) garantire il diritto al gioco e al movimento a cittadini di tutte le età, di diversa abilità e categorie sociali;b) favorire stili di vita attivi, utili a prevenire patologie fisiche e psicologiche, individuali e di rilevanza sociale e a mantenere un adeguato stato di salute;c) promuovere la funzione educativa dello sport e del gioco, sia come opportunità di crescita individuale, sia per lo sviluppo della collettività, anche attraverso il recupero e la valorizzazione dei giochi tipici della comunità veneta;e) favorire l’integrazione sociale anche in una prospettiva interculturale multietnica;f) educare alla condivisione delle scelte in un contesto comunitario ed ai principi di partecipazione, corresponsabilità, non violenza e sostenibilità;g) includere tutti i cittadini nella pratica motoria e sportiva senza discriminazioni ovvero esclusioni in ragione della capacità tecnico-sportiva, in particolare con riguardo agli anziani e alle persone che manifestano condizioni di disagio e disabilità, favorendo la cultura della condivisione e della solidarietà;h) favorire ed organizzare una attività motoria sportiva sostenibile, rispettosa delle persone, della società e dell’ambiente;i) avviare attività di animazione sportiva come elemento di vivibilità e animazione degli spazi urbani, anche individuando tipologie innovative di impiantistica, più flessibili e meglio inserite nell’ambiente urbano.

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Art. 4 Palestra della Salute

1. La Regione promuove e riconosce le Palestre della Salute, quali strutture sportive idonee ad accogliere le persone che riducono i fattori di rischio o traggono beneficio per la propria condizione patologica attraverso un’attività fisica opportunamente avviata ed erogata.

2. Nelle Palestre della Salute operano soggetti in possesso di laurea in scienze motorie o del diploma universitario dell’istituto superiore di educazione fisica (ISEF) che su prescrizione del servizio sanitario regionale attivano una idonea attività sportivo/motoria a favore delle persone portatrici di patologie croniche e in condizioni cliniche stabili.

3. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare determina i requisiti necessari per ottenere la certificazione di Palestra etica da parte delle competenti strutture del servizio sanitario regionale.

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Art. 5 Funzioni regionali in materia di sport

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) organizzazione, promozione e coordinamento di attività di monitoraggio, studi e ricerche, costituzione di banche dati e reti informative anche in collaborazione con enti locali, le Ulss, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paraolimpico CIP, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, le discipline associate, le associazioni benemerite, il Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) - Ufficio scolastico regionale veneto (USRV), università e altri enti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo;b) programmazione regionale degli impianti e degli spazi destinati all’attività sportiva, al fine di favorire:

1) la loro effettiva fruizione da parte dei cittadini anche in forma non organizzata;2) la distribuzione equilibrata della dotazione di impianti sportivi nel territorio regionale;3) la manutenzione, il miglioramento, l’adeguamento e la qualificazione delle strutture e delle attrezzature esistenti e il loro pieno utilizzo;

c) incentivazione dell’accesso al credito, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito e le Fondazioni, per l’acquisto, l’adeguamento o la realizzazione e la gestione di impianti, spazi e attrezzature sportive;d) promozione, dell’avviamento alla pratica sportiva in particolare dei bambini e dei giovani, nonché dei minori in situazione di disagio o di devianza e/o già entrati nel circuito penale, degli anziani, degli immigrati e dei soggetti più svantaggiati, in collaborazione con gli enti locali, le Ulss, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, il CONI, il MIUR - USRV, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, le associazioni benemerite e il CIP;e) formazione e qualificazione degli operatori sportivi;f) tutela dei cittadini che praticano lo sport e le attività motorie, anche definendo gli standard e i requisiti per lo svolgimento dell’attività;g) tutela della salute dei praticanti l’attività sportiva attraverso forme di coordinamento delle funzioni sanitarie riguardanti la pratica sportiva agonistica e non agonistica, in collaborazione con il Servizio Sanitario regionale e in particolare con i medici e i pediatri e con la Federazione della medicina dello sport;h) promozione di interventi diretti a diffondere l’attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica, in collaborazione anche con gli specifici corsi di laurea dell’università di Padova e Verona;i) individuazione dei criteri e degli standard per realizzare le Palestre della Salute di cui all’articolo 4;l) promozione e diffusione della Carta etica dello sport , anche attraverso riconoscimenti ed incentivi, per migliorare la pratica sportiva attraverso il rispetto di sé e degli altri;m) approvazione del programma triennale dello sport (PTS) di seguito chiamato PTS;

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n) adozione di standard delle strutture sportive a tutela delle persone che praticano lo sport attraverso l’adozione di standard qualitativi.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere d) sono realizzate, di norma, tramite convenzione, in collaborazione con gli enti locali, il CONI, il CIP, il MIUR - Ufficio scolastico regionale, le università venete, il Centro giustizia minorile, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, le associazioni benemerite e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI attraverso:

a) la concessione di contributi per attività, iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza, di livello almeno regionale, nonché per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone diversamente abili;b) la promozione, anche nell’ambito di progetti di educazione al far play e alla legalità, di campagne d’informazione per la diffusione della cultura sportiva, della Carta etica regionale dello sport, per il miglioramento del benessere psico-fisico dei cittadini nonché per la diffusione e il corretto esercizio delle attività sportive.

3. Le funzioni di cui alle lettere g), h) ed i) del comma 1 sono realizzate in sede di attuazione del Piano socio-sanitario regionale, attraverso l’emanazione di apposite direttive.

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Art. 6 Programma triennale dello sport (PTS)

1. Il PTS è predisposto dalla Giunta regionale sulla base delle proposte dei comuni capiluogo e delle unioni di comuni, sentita la Consulta regionale dello sport ed è approvato dal Consiglio regionale.

2. Il PTS contiene in particolare:

a) le priorità degli interventi nel periodo di riferimento, l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie e la ripartizione fra le varie tipologie di interventi;b) gli interventi da realizzare in sinergia con gli interventi afferenti le politiche socio-sanitarie nonché le politiche giovanili, scolastiche, culturali, turistiche e ambientali;c) gli interventi per la costruzione, l’ampliamento e l’adeguamento dell’impiantistica sportiva; d) la realizzazione delle principali manifestazioni sportive; e) i progetti di diffusione della cultura sportiva.

3. Il PTS ha durata triennale e comunque mantiene la sua efficacia sino alla approvazione del successivo.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare può apportare modifiche ed integrazioni al programma regionale dello sport .

5. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale dello sport e la competente commissione consiliare dà attuazione al PTS attraverso piani esecutivi annuali (PEA) dello sport che individuano sulla base delle risorse stanziate nella legge regionale di bilancio criteri, progetti e beneficiari dei contributi.

6. Beneficiari dei contributi previsti dal comma 5 sono di norma:

a) enti locali;b) enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, federazioni sportive nazionali, discipline associate e associazioni benemerite a carattere nazionale e presenti a livello regionale;c) società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della l. 289/2002 e successive modificazioni, purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;d) centri universitari sportivi (CUS) e Università;e) parrocchie e altri enti ecclesiastici, proprietari di impianti sportivi, appartenenti alla Chiesa cattolica nonché enti delle altre confessioni religiose;

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f) enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini di lucro.

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Art. 7 Funzioni dei comuni

1. I Comuni anche in forma associata concorrono all’attuazione delle finalità della presente legge in particolare:

a) collaborando con la Regione per l’elaborazione del PTS con modalità individuate dalla Giunta;b) promuovendo l’integrazione delle politiche sportive con quelle educative-scolastiche, culturali, ambientali, sanitarie e sociali;c) pianificando gli spazi dedicati ad attività sportive e motorie nel territorio comunale, la realizzazione di nuovi impianti e la gestione delle strutture di proprietà comunale;d) raccogliendo e fornendo alla regione i dati statistici ed informativi necessari all’Osservatorio regionale dello sport, con particolare riferimento ai dati sull’impiantistica sportiva.

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CAPO IIStrumenti di monitoraggio, di partecipazione, formazione, educazione e di

garanzia

Art. 8 Osservatorio regionale dello sport

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 comma 1 lettera a) è istituito l’Osservatorio regionale per lo sport.

2. L’Osservatorio svolge in particolare i seguenti compiti:

a) raccolta, aggiornamento ed analisi dei dati esistenti a livello regionale;b) monitoraggio degli impianti e delle attrezzature e del loro stato di manutenzione;c) monitoraggio delle tipologie ed attività sportive presenti e della loro utenza a livello regionale;d) predisposizione ed aggiornamento del quadro completo di domanda ed offerta nel settore;e) divulgazione e messa in rete dei dati raccolti.

3. L’Osservatorio svolge i suoi compiti in collaborazione con il CONI regionale, il CIP, le federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, gli enti locali e altri enti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo o della ricerca statistica.

4. I destinatari dei contributi di cui alla presente legge sono tenuti a fornire alla Regione dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di Osservatorio. La Regione, nel rispetto della normativa sulla privacy, è autorizzata a trattare i dati raccolti, nonché a comunicarli e diffonderli, anche in forma aggregata.

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Art. 9 Il portale dello sport veneto

1. Al fine di fornire una fonte di informazione univoca su tutte le attività sportive praticate nel territorio regionale e di offrire al cittadino la lista completa degli sport praticabili sul territorio e la dislocazione dei centri sportivi è istituito il Portale dello sport veneto, pubblicato in rete

2. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare definisce modalità e soggetti abilitati all’inserimento ed all’aggiornamento dei dati nel portale

3. La Giunta regionale determina annualmente nella legge di bilancio gli stanziamenti necessari alla tenuta del portale (bisogna finanziare il 2013 o 2014 prima dell’approvazione del PTS e con quanto??)

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Art. 10 Formazione

1. Ferme restando le competenze specifiche delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite riconosciute dal CONI e/o dal CIP per gli aspetti tecnici delle singole discipline sportive, la Giunta regionale nel rispetto della normativa regionale in materia di formazione professionale e di accreditamento degli enti di formazione di cui alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 19, sentiti la Facoltà di scienze motorie di Verona e il corso di laurea in scienze motorie di Padova, e la Consulta regionale dello Sport, individua profili professionali per le attività lavorative collegate allo sport e dell’attività motoria ed i relativi percorsi formativi.

2. La Regione favorisce altresì, nell’ambito delle attività di formazione continua, iniziative finalizzate a elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in servizio.

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Art. 11 La Carta etica dello sport veneto

1. La Carta etica dello sport veneto si fonda sui principi che ispirano la pratica sportiva:

a) il rispetto di sé e dei propri tempi di sviluppo e maturazione; b) il rispetto degli altri; c) la lealtà e l’onestà, il rispetto delle regole e di chi è chiamato ad applicarled) il rifiuto dell’utilizzo di mezzi illeciti o scorretti.

2. La Carta etica dello sport è adottata dalla Giunta regionale su proposta della Consulta regionale dello sport ed approvata dal Consiglio regionale.

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Art. 12 Tutela delle persone che praticano lo sport

1. Le palestre, le sale ginniche e le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, per l’esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento o recupero del benessere psico-fisico della persona, utilizzano la presenza costante di almeno un responsabile tecnico in possesso del diploma universitario dell’istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in Scienze motorie o titolo equipollente cui è assegnata la responsabilità dell’applicazione dei programmi attuati nella struttura.

2. I soggetti esercenti le strutture di cui al comma 1, a titolo gratuito o oneroso, indicano in ogni forma di comunicazione pubblica lo standard regionale adottato fra quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera n).

3. Ai fini dell’accertamento della rispondenza ai requisiti di cui ai commi precedenti, gli esercenti le attività di cui al comma 1 sono tenuti a rendere al Comune, prima dell’inizio dell’esercizio dell’attività, apposita denuncia, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi di legge con cui sono attestati:a) l’acquisizione da parte dell’esercente di almeno un istruttore in possesso di uno dei titoli di cui al comma 1 e il rispetto dell’obbligo previsto dal medesimo comma come condizione per l’esercizio dell’attività;b) lo standard adottato ai sensi del comma 2.

4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del comma 1 del presente articolo:a) le attività per l’educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente ministero;b) le attività motorie e sportive disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, dalle discipline associate e dalle associazioni benemerite riconosciute dal CONI, praticate nell’ambito di associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.

5. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentiti la Consulta regionale dello sport ed il CONI regionale definisce:a) i requisiti per gli impianti e le attrezzature per l’esercizio delle attività motorie;b) le modalità per l’adeguamento agli standard;c) le modalità per l’esercizio della vigilanza.

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Art. 13 Consulta regionale dello sport

1. La Regione istituisce la Consulta regionale dello sport con funzione consultiva e propositiva per le attività previste della presente legge, nonché di elaborazione della Carta etica regionale dello sport.

2. La Consulta si avvale dell’attività dell’Osservatorio regionale dello sport di cui all’articolo 8.

3. La Giunta regionale entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente determina la composizione e le modalità di funzionamento della Consulta che deve comunque prevedere al suo interno la presenza dei rappresentanti degli enti locali, del MIUR -Ufficio scolastico regionale, delle Università di Padova e di Verona, della Federazione medico sportiva italiana, del CONI e del Cip regionale, delle Forze armate e delle Forze dell’ordine, del Centro giustizia minorile per il Veneto.

4. Alle riunioni della Consulta, possono partecipare senza diritto di voto, i consiglieri regionali componenti della commissione regionale competente in materia di sport.

5. La partecipazione alla Consulta è senza oneri per la Regione.

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Art. 14 Conferenza regionale dello sport

1. La Regione, al fine di assicurare la più ampia partecipazione nell’attuazione e verifica del programma regionale dello sport, indice ogni due anni una pubblica conferenza sullo stato delle iniziative della Regione in campo sportivo e sulle relative prospettive.

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Art. 15 Tutela della salute e attività anti-doping

1. Al fine di evitare l’assunzione da parte degli atleti di sostanze dopanti o metodiche diretti a modificare in modo innaturale la prestazione sportiva, la Regione del Veneto promuove le attività di prevenzione, sensibilizzazione, tutela e controllo della salute nelle attività sportive secondo i principi della legge 14 dicembre 2000, n. 376 “Disciplina della tutela sanitaria della attività sportive e della lotta contro il doping” in collaborazione con il CONI e la Federazione medico sportiva.

2. La Regione promuove campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il CONI, le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport.

3. La Regione dispone la revoca dell’assegnazione di contributi regionali concessi a vario titolo alle società e associazioni sportive alle quali siano tesserati atleti che risultino aver assunto sostanze che costituiscono doping ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 376 del 2000

4. La revoca di cui al comma 2 è disposta a seguito del riscontro di responsabilità eseguito dalle autorità competenti.

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CAPO IIIConvenzioni

Art. 16 Convenzioni Regione – CONI - CIP

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stipula con il CONI e il CIP apposite convenzioni dirette a:

a) promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale;b) collaborare per la programmazione impiantistica e per l’espressione dei pareri tecnico-sportivi sugli impianti sportivi ai sensi delle norme vigenti.

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Art. 17 Rapporti tra Regione, enti locali, università e istituzioni scolastiche

1. La Giunta regionale stipula una apposita convenzione con il Miur - Ufficio scolastico regionale per il Veneto al fine di:

a) promuovere il sostegno dell’attività sportivo-scolastica e dell’educazione motoria sul territorio, soprattutto nell’ambito della scuola d’infanzia e primaria;b) incentivare la realizzazione di giochi sportivi studenteschi, di manifestazioni sportive e iniziative a esse collegate, anche a carattere nazionale.

2. La Giunta regionale favorisce la stipula di apposite convenzioni fra gli enti locali e le università per consentire:

a) la fruizione degli impianti sportivi di proprietà delle università comunque in uso alle stesse da parte della comunità locale e in particolare da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche;b) disciplinare le modalità di utilizzo, da parte degli studenti universitari, degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali.

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Art. 18 Convenzione Regione del Veneto Amministrazione penitenziaria Dipartimento giustizia minorile

1. La Giunta regionale, previo protocollo d’intesa da sottoscriversi con il Ministero della giustizia, stipula con il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria e il Centro giustizia minorile per il Veneto apposite convenzioni, anche a carattere oneroso, per favorire l’esercizio e la pratica di attività motorie e ricreativo-sportive da parte dei detenuti e minori sottoposti a provvedimenti giudiziari penali e da parte del personale penitenziario e della giustizia minorile.

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Art. 19 Convenzioni con le Forze armate e con le Forze dell’ordine

1. La Giunta regionale promuove la stipula di apposite convenzioni con le competenti Autorità militari e delle Forze dell’ordine al fine di favorire:

a) la pratica delle attività motorie, ricreative e sportive del personale militare e delle forze dell’ordine;b) l’utilizzo delle strutture, degli spazi e impianti sportivi pubblici, civili, militari e delle attrezzature anche da parte di tutti i cittadini.

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Art. 20 Convenzioni con l’Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di Credito

1. La Regione può stipulare con l’Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di Credito convenzioni dirette a predeterminare e ad assicurare le migliori condizioni per la concessione di mutui ai beneficiari dei contributi.

2. Gli stanziamenti relativi ai contributi in conto interessi possono altresì affluire in un apposito fondo a contabilità separata presso l’Istituto per il Credito Sportivo, che lo gestisce nelle forme indicate nella convenzione di cui al comma 1.

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CAPO IV Sanzioni

Art. 21 Sanzioni in materia di esercizio delle attività motorio-ricreative

1. Chiunque gestisca un impianto di cui all’articolo 12, in violazione di quanto previsto dal medesimo articolo 12, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 9.000,00.

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CAPO V Norme transitorie e finali

Art. 22 Norme di prima applicazione

1. Entro 90 giorni dalla chiusura del corso formativo e delle relative prove, previsto nell’articolo successivo, gli esercenti delle strutture sportive previste dall’articolo 12 già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge devono rendere al comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attestano di aver acquisito la disponibilità di almeno un istruttore in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del medesimo articolo 12 o dall’articolo successivo.

2. In sede di prima applicazione della presente legge e sino all’entrata in vigore degli standard regionali previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera n), coloro che iniziano l’attività previste dall’articolo 12 sono tenuti alla sola dichiarazione prevista dalla lettera a del comma 4 del medesimo articolo 12.

3. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore degli standard previsti dall’articolo 12, comma 5 gli esercenti le strutture sportive previste dal comma 1 del medesimo articolo 12 sono tenuti a rendere le dichiarazioni previste dal comma 3 di detto articolo.

Page 25: Capo I · Web viewCAPO I Disposizioni generali Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 1. La Regione del Veneto promuove lo sport e l’attività motoria riconoscendone le funzioni:

Art. 23 Responsabile tecnico prima applicazione

1. Nelle strutture sportive previste dall’articolo 12 già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la responsabilità dell’applicazione dei programmi di attività motoria può essere affidata oltre che ai soggetti in possesso dei titoli ivi richiesti anche ad un operatore che abbia svolto attività di istruttore ed abbia frequentato un apposito corso istituito da Giunta regionale superando positivamente il relativo esame finale.

2. La Giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge determina le modalità del percorso formativo previsto al comma 1 cui possono accedere esclusivamente le persone che hanno svolto certificata attività di istruttore nelle strutture sportive di cui al comma 1 per un periodo continuativo non inferiore a due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli esercenti delle strutture sportive devono dare atto del conferimento dell’incarico di responsabile tecnico entro 90 giorni dall’avvenuta chiusura delle prove finali del corso formativo al comune con la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio di cui all’articolo precedente.

Page 26: Capo I · Web viewCAPO I Disposizioni generali Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 1. La Regione del Veneto promuove lo sport e l’attività motoria riconoscendone le funzioni:

Art. 24 Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 5 aprile 1993, n.12 “Norme in materia di sport e tempo libero “ e successive modifiche ed integrazioni;b) l’articolo 91 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (Legge finanziaria 2000)”;c) l’articolo 63 della legge regionale 30 gennaio 2004, n.1 “Legge finanziaria per l’esercizio 2004”;d) l’articolo 19 della legge regionale 27 febbraio 2008, n.1 “Legge finanziaria per l’esercizio 2008”.

2. Sino all’approvazione del primo PTS di cui all’articolo 6 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Consulta regionale per lo sport di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 5 aprile 1993, n.12, resta in carica sino all’insediamento della Consulta regionale per lo sport prevista dall’articolo 13.


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