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Casa editrice di Libri giuridici - DIRITTI DEGLI ANIMALI · 2016-10-05 · la norma di cui...

Date post: 28-May-2020
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Cendon / Book Collana diretta da Annalisa Gasparre DIRITTO E ANIMALI 01 VERSO L’AFFERMAZIONE DI UN NUOVO “SOGGETTO DEBOLE” DIRITTI DEGLI ANIMALI ANTOLOGIA DI CASI GIUDIZIARI OLTRE LA LENTE DEI MASS MEDIA Annalisa Gasparre
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Cendon / Book Collana diretta da Annalisa Gasparre

DIRITTO E ANIMALI 01 VERSO L’AFFERMAZIONE DI UN NUOVO “SOGGETTO DEBOLE”

DIRITTI DEGLI ANIMALI

ANTOLOGIA DI CASI GIUDIZIARI

OLTRE LA LENTE DEI MASS MEDIA

Annalisa Gasparre

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Edizione MAGGIO 2015

Copyright © MMXV KEY SRL VIA PALOMBO 29 03030 VICALVI (FR) P.I./C.F. 02613240601

ISBN 978-88-6959-235-5

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione, di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

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Cendon / Book

Collana diretta da Annalisa Gasparre

DIRITTO E ANIMALI 01

VERSO L’AFFERMAZIONE DI UN NUOVO “SOGGETTO DEBOLE”

DIRITTI DEGLI ANIMALI

ANTOLOGIA DI CASI GIUDIZIARI OLTRE

LA LENTE DEI MASS MEDIA

Annalisa Gasparre

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A Paolo Cendon

Ai miei coinquilini con i baffi,

a cui ho sottratto tempo per dare voce ai più deboli

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“Credo che uccidere qualsiasi creatura vivente

sia un po’ come uccidere noi stessi

e non vedo differenze tra il dolore di un animale

e quello di un essere umano”

(Margherita Hack)

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L'autore Annalisa Gasparre, dopo la laurea a pieni voti conseguita presso l’Università degli Studi di Pavia, si è perfezionata in Diritto e Procedura penale presso l’Università degli Studi di Milano, nonché in Criminologia Clinica, sempre all’Università degli Studi di Milano (facoltà di Medicina e Chirurgia). Eclettica, è sempre alla ricerca di soluzioni e interpretazioni, anche nella creazione di nuove proposte legislative, oltre che in quella, classica, di critica e analisi interpretazione. “Faro” della ricerca è sempre l’obiettivo di giungere ad una sintesi equilibrata, forse impossibile, tra i diritti del reo e quelli della vittima. La costante formazione è intesa come una fucina di idee, attività forense e storie umane, nel confronto con i Maestri e aprendo alla sperimentazione. È membro della redazione della rivista Persona&Danno, nonché autrice di Ebook editi da Cendon Libri e Aracne Editrice. Ha scritto contributi anche per Dirittoambiente.net, Penalecontemporaneo, Osservatoriosullalegalità.org, GlocalUniversity Network; Justowin, Dirittominorile, Diritto24, nonché Diritto e Giustizia. Con Key ha pubblicato “Vittimologia e politica criminale: un matrimonio necessario”.

L’Opera Non è una semplice raccolta di casi più o meno famosi ma una completa panoramica di un fenomeno frequentemente discusso nelle sedi giudiziarie, con particolare riferimento alla giurisprudenza penale dell’ultimo decennio, cioè a partire dall’esegesi operata degli interpreti sulla riforma operata dalla Legge 189/2004, raccontate da chi ha preso attivamente parte alla consacrazione applicata delle leggi attuali. Si presta ad una lettura a più livelli: una prima dedicata ai curiosi e ai fautori di diritti degli animali e un’altra, più tecnica, ma tendenzialmente non dottrinale, per gli operatori del diritto.

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INDICE

Capitolo Primo

NOTE INTRODUTTIVE

1.1. Quadro normativo: navigare tra le fonti – 1.2. Poche chiacchiere: reati perseguibili d’ufficio – 1.3. Maltrattamento: cosa si intende – 1.4. Uccisione per omissione – 1.5. Investe un gatto e impedisce i soccorsi. Sulla rilevanza della condotta omissiva nel reato di uccisione di animali. Consacrato il principio dalla corte di Cassazione – 1.5.1. Tra parentesi e fuori dal “penale” i doveri di soccorso stradale – 1.6. Il dolo (eventuale) del maltrattamento – 1.6.1. Dolo eventuale per la morte del cane lasciato in auto – 1.7. A proposito di benefici di legge in caso di condanna – 1.8. A proposito di differenze tra “maltrattamento” ex art. 544 ter e ex art. 727 c.p. – 1.9. E l’uccisione di animale altrui di cui all’art. 638 c.p.? – 1.9.1. Se il fatto è precedente la riforma del 2004 – 1.10. L’importanza delle foto – 1.11. Reato prescritto ma le statuizioni civili restano

Capitolo Secondo

A… COME ABBANDONO

2.1. Lasciare animali in auto – 2.2. Cane che abbaia… segnala

malessere: non è necessario un accertamento veterinario – 2.3.

Cerca di scaricare i cani e poi ne denuncia lo smarrimento per

andare esente da pena – 2.4. Abbandono in autostrada – 2.5. Se

vado in vacanza e affido il cane ad un amico, deve fare attenzione a

come si comporta – 2.6. Se mi lasci non vale – 2.7. È abbandono

anche lasciare il cane sul terrazzo – 2.8. Vengo anche io! (No, tu no).

Parte e lascia il cane a casa – 2.9. Un caso particolare: un

abbandono che sconfina nel maltrattamento

Capitolo Terzo

A PROPOSITO DI DOVERI

3.1. La posizione di garanzia – 3.2. Condotte negligenti e omissive –

3.3. Animali allo stato brado. Non sempre è meglio la libertà – 3.4.

Bovini abbandonati al pascolo morti di fame, sete, abbandono – 3.5.

Sporcizia e degrado come indicatori di sofferenza: per il GIP è

maltrattamento di animali

Capitolo Quarto

NON SOLO CANI E GATTI

SEZIONE I. NELLA VECCHIA FATTORIA

4.1.1. Animali da cortile: anche loro sono tutelati dal maltrattamento –

4.1.2. Animali affamati dall’incuria: l’indigenza non discrimina – 4.1.3.

Pecora “incaprettata” – 4.1.4. E il maiale? (non è all’ingrasso, anzi è

denutrito) – 4.1.5. Ammassati in viaggi senza speranza – 4.1.6.

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Lesioni psichiche al daino deducibili dai comportamenti stereotipati –

4.1.7. Mucche a terra

SEZIONE II. CAVALLI

4.2.1. Carne da macello: uccidere un animale non è “necessario” –

4.2.2. Cavalli e doping – 4.2.3. Vincere un palio è un futile motivo:

cavallo spinto al suicidio – 4.2.4. Fattispecie limitrofe: vittime sempre

i cavalli

Capitolo Quinto

LEGGI SPECIALI: NESSUNA ESCLUSIONE DI PRINCIPIO 5. Nessuna zona “franca”

SEZIONE I. ALIMENTAZIONE?

5.1.1. Astici su ghiaccio – 5.1.2. Allevamenti di pulcini – 5.1.3. Anatre

sgozzate per divenire alimenti

SEZIONE II. IN AMBITO VENATORIO

5.2.1. Reati contro la fauna selvatica: in generale – 5.2.2. Alterazione

anelli di riconoscimento – 5.2.3. Detenzione illegale di pappagalli –

5.2.4. A proposito di specie protette – 5.2.5. Attività venatoria: i mezzi

vietati – 5.2.6. A “caccia” di uccellatori e maltrattatori di animali –

5.2.7. Vietato maltrattare richiami vivi – 5.2.8. Direttissima per il

bracconiere

SEZIONE III. RECLUSI SENZA COLPA

5.3.1. Delfinario come un carcere: fine pena mai (o quasi) – 5.3.2.

Circo con animali: il fumus del reato c’è, il sequestro è legittimo –

5.3.3. Elefanti sulla neve – 5.3.4. Ancora elefanti in catene

SEZIONE IV. VIVISEZIONE O SCIENZA

5.4.1. NOINOINOI – 5.4.2. Vivisezione o dissezione, laboratorio

comunque non necessario: un anticipo di una storia a parte

Capitolo Sesto

“COMMERCIO” DI ANIMALI

SEZIONE I. CUCCIOLI.

6.1.1. Traffico di cuccioli: in 101 dall’Ungheria – 6.1.2. Dalla Romania in Italia per 1300 chilometri chiusi in gabbia – 6.1.3. Traffico di animali sul confine – 6.1.4. Il trasporto è di per sé una condizione incompatibile, quindi il disagio deve essere ridotto al minimo – 6.1.5. Il traffico illecito di animali da compagnia: la prima condanna – 6.1.6. Allevamenti e importazioni di cani

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SEZIONE II. CANILI LAGER

6.2.1. Grave la condotta caratterizzata dalla logica di profitto – 6.2.2. Canili e appalti: sovraffollamento come logica imprenditoriale

Capitolo Settimo

CASISTICA

7.1. Sul legame affettivo e il titolo di proprietà – 7.2. Nessuno spari

sul ferito – 7.3. Cani sequestrati a un’associazione di volontariato:

erano in condizioni desolanti – 7.4. Collare elettrico strumento di

maltrattamento – 7.5. Il collare elettrico provoca lesioni – 7.6.

Selezione naturale come metodo di allevamento cani “da” caccia –

7.7. Decreto penale per 11.000 euro di multa per il maltrattatore di

animali – 7.8. Prendere a calci un animale – 7.9. Sparare al gatto per

fastidio – 7.10. Violazione di domicilio: l’uomo non perdona il gatto

reo di fare incursioni nell’orto – 7.11. Veterinari responsabili di

uccisione di animali – 7.12. Una vera e propria “esecuzione” per il

coniglio fucilato – 7.13. La buona fede non basta – 7.14.

Accumulatori di animali: a proposito di buona fede e di differenza tra

comportamenti “incompatibili” e “insopportabili” – 7.15. La scultura di

lupo… con vero pelo di cane – 7.16. Sesso con animali: violenza e

pornografia

Capitolo Ottavo SEQUESTRI

8.1. Sequestro preventivo: basta il fumuscommissidelicti – 8.2. Il

pericolo di aggravare le conseguenze del reato – 8.3. Più titoli di

sequestro – 8.4. Condizioni lontane dal livello minimo: sussiste il

periculum – 8.5. Sequestro in caso di confisca obbligatoria

Capitolo Nono RECENTISSIME

9.1. Distinzioni tra le fattispecie – 9.2. Niente di romantico nella

detenzione di un cavallo, praticamente sepolto vivo – 9.3. A proposito

di confisca – 9.4. Luogo del crimine il laghetto dei cacciatori

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Capitolo Primo

Note introduttive

SOMMARIO 1.1. Quadro normativo: navigare tra le fonti – 1.2. Poche

chiacchiere: reati perseguibili d’ufficio – 1.3. Maltrattamento: cosa si

intende – 1.4. Uccisione per omissione – 1.5. Investe un gatto e impedisce i

soccorsi. Sulla rilevanza della condotta omissiva nel reato di uccisione di

animali. Consacrato il principio dalla corte di Cassazione – 1.5.1. Tra

parentesi e fuori dal “penale” i doveri di soccorso stradale – 1.6. Il dolo

(eventuale) del maltrattamento – 1.6.1. Dolo eventuale per la morte del

cane lasciato in auto – 1.7. A proposito di benefici di legge in caso di

condanna – 1.8. A proposito di differenze tra “maltrattamento” ex art. 544

ter e ex art. 727 c.p. – 1.9. E l’uccisione di animale altrui di cui all’art. 638

c.p.? – 1.9.1. Se il fatto è precedente la riforma del 2004 – 1.10.

L’importanza delle foto – 1.11. Reato prescritto ma le statuizioni civili

restano

1.1. Quadro normativo: navigare tra le fonti

La normativa penale introdotta dalla Legge 189/2004 ha inteso

attribuire un riconoscimento più incisivo ai diritti degli animali ed al

sentimento di pietà nei confronti di essi, di talché sono stati previsti

come delitti il maltrattamento e l’uccisione di tutti gli animali, quando

ciò avvenga con crudeltà oppure senza necessità, così come sono

oggi puniti come contravvenzione l’abbandono (in senso ampio) e la

detenzione di animali in condizioni incompatibili con la propria natura.

Le disposizioni di nuovo conio introdotte nel codice penale sono,

rispettivamente, l’art. 544 bis e 544 ter c.p. mentre è stata modificata

la norma di cui all’art. 727 c.p. (già modificata nel 1993). Nel 2010 le

pene sono state aumentate.

In linea temporale, si segnala la novità introdotta da fonte di rango

primario che ha affermato che l’animale è “essere senziente”

(Trattato di Lisbona che modifica il Trattato UE, firmato a Lisbona il

13 dicembre 2007), punto di lancio di una giurisprudenza di merito

che ha affermato come, nell’attuale ordinamento, “il sentimento per

gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo”

(Trib. Varese, Sez. I Civ., 7.12.2011, principio ribadito con Decreto

del 13.03.2013 Trib. Milano, Sez. IV civ. Est. Buffone).

A ciò si aggiunga che un’altra fonte sovranazionale ha riconosciuto

“che l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi”.

Si tratta della Legge 4 novembre 2010, n. 201 che ha ratificato e dato

esecuzione alla ben più risalente Convenzione Europea per la

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protezione degli animali da compagnia (Strasburgo, 13 novembre

1987).

1.2. Poche chiacchiere: reati perseguibili d’ufficio

Il reato previsto e punito dall’art. 544 ter c.p. è procedibile d’ufficio.

La remissione di querela non vale dunque a determinare il non luogo

a procedere per difetto della condizione di procedibilità. Il che

significa che il procedimento può iniziare e proseguire anche ad

opera della pubblica accusa senza che rilevi la formalità della

querela e addirittura quando la notizia di reato provenga da fonte

diversa da chi ha un rapporto di qualsiasi natura con l’animale.

Il Procuratore Generale della Corte d’Appello di Ancora ha portato la

questione davanti alla Suprema Corte in quanto il Tribunale di

Pesaro aveva dichiarato non doversi procedere per essere

intervenuta una remissione di querela per il delitto di maltrattamento

di animali.

La Cassazione, investita del ricorso, ha invece ribadito che si tratta di

reati perseguibili d’ufficio, pertanto, la remissione di querela del

soggetto denunciante non ha alcun rilievo per la prosecuzione del

procedimento.

CASS. PEN., SEZ. V, 23 GENNAIO – 26 MARZO 2012, N. 11623, PRES.

MARASCA, REL. SABEONE

1. Il Tribunale di Pesaro, con la sentenza del 28 settembre 2010, ha

dichiarato non doversi procedere per remissione di querela nei confronti di

T.I., per quanto d’interesse del presente procedimento, per il delitto di

maltrattamento di animali.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore

Generale presso la Corte di Appello di Ancona, evidenziando l’erronea

applicazione della legge penale, in relazione all’avvenuto proscioglimento

per rimessione di querela per un reato, di converso, procedibile d’ufficio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

2. E' pacifico che all’imputato fosse stato contestato anche il reato di cui

all’art. 544 ter c.p., maltrattamento di animali, che appare essere reato

procedibile d'ufficio. Il Giudice di merito non avrebbe, quindi, potuto, per

tale reato, pronunziare sentenza di non doversi procedere per remissione

di querela.

3. La sentenza impugnata deve essere, in conclusione, annullata sul punto

con rinvio alla Corte di Appello di Ancona ai sensi dell’art. 569 c.p.p.,

comma 4 e art. 604 c.p.p., comma 6.

P.Q.M.

La Corte, annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art.

544 ter c.p. con rinvio per il relativo giudizio alla Corte di Appello di Ancona.

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1.3. Maltrattamento: cosa si intende

Il caso giudicato dal Tribunale di La Spezia offre l’occasione per

chiarire l’assetto giurisprudenziale in tema di maltrattamento.

Nella fattispecie un uomo è stato condannato per aver sottoposto a

sevizie n. 8 gatti, n. 7 furetti, n. 7 conigli e n. 4 cincillà, di sua

proprietà, tenendoli in gabbie antigieniche, completamente sprovviste

di acqua negli abbeveratoi. Il procedimento aveva avuto seguito

all’accertamento compiuto dagli agenti del Corpo Forestale dello

Stato cui era stata segnalata la presenza di molti animali tenuti in

pessime condizioni presso l’abitazione dell’imputato. All’interno

dell’abitazione, in locali completamente chiusi, si riscontrava un

odore terribile e i numerosi animali, alcuni chiusi in gabbia. Pure le

finestre erano chiuse e gli animali erano al buio, i pavimenti erano

coperti di escrementi e in alcune gabbie non vi era acqua e cibo.

Inoltre i “gatti erano magri e denutriti, ai furetti venivano

somministrate le crocchette per gatti, ossia un alimento palesemente

incongruo per la loro natura” e venivano sequestrati.

Per il giudice è integrato il reato di maltrattamento di animali di

cui all’art. 544 ter c.p. Tale reato, si ricorda in sentenza, è “a forma

libera, sostanzialmente plasmato sul modello dell’art. 582 c.p., sì

che è sufficiente che la azione sia causale rispetto all’evento

tipico, potendo così assumere rilevanza qualsiasi

comportamento umano, sia attivo che omissivo; in tale secondo

caso, peraltro, è necessario accertare, alla stregua di quanto

previsto dall’art. 40 cpv. c.p., che sull’agente incomba l’obbligo

giuridico di impedire, in particolare per quanto concerne le

fattispecie in oggetto, l’evento costituito dalle lesioni”. Inoltre si

ricorda che, secondo la Cassazione “non è necessaria l’insorgenza

di uno stato di vera e propria alterazione psicofisica dell’animale

qualificabile come “malattia” posto che, a differenza di quanto

specificato dall’art. 582 c.p., non è significativamente richiesta

l’insorgenza di una “malattia nel corpo o nella mente”. Del resto, una

tale insorgenza, specie con riguardo alle condizioni psichiche,

sarebbe anche di non facile verificabilità in un animale pur facendosi

ricorso alle nozioni di scienza veterinaria”.

Precipitando i principi nel caso concreto, per il giudice custodire gli

animali “con carenze di acqua e cibo, in assenza di luce e privati

delle elementari necessità di spazio e movimento, in parte nutriti

in modo incongruo (come nel caso dei furetti), in parte

visibilmente denutriti (i gatti), è pienamente sintomatica di una

prolungata, consapevole e volontaria protrazione da parte

dell’imputato di una situazione di custodia di tutti

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gli animali non caratterizzata soltanto da incuria qualificabile

come comportamento colposo, ma dall’avere detenuto per un

arco temporale sicuramente protratto gli animali in pessime

condizioni, incompatibili con la loro natura di esseri senzienti e

con le loro caratteristiche etologiche, sia sotto il profilo

dell’igiene, che dell’alimentazione, oltreché in assenza delle

cure necessarie, il che determinava un visibile deterioramento

delle condizioni degli animali; in tale quadro, è ravvisabile sul

piano dell'elemento soggettivo quanto meno la volontaria

accettazione del rischio dell’evento malattie (e dunque il dolo

eventuale)”.

Quanto all’elemento soggettivo si precisa che l’imputato deteneva

consapevolmente gli animali nella condizione descritta, considerato

che “per giungere allo stato di denutrizione e conseguentemente a

condizioni di salute certamente precarie, gli animali dovevano avere

subito siffatti trattamenti per un periodo prolungato”. Ha ritenuto il

giudice che sia ravvisabile il dolo generico, che è configurabile

quando la condotta sia tenuta senza necessità.

Vano l’attaccamento agli animali mostrato dall’imputato. Tale

evidenza è contraddetta dalle condizioni concrete. Ben consapevole

del fenomeno e della psicologia umana, il giudice ha aggiunto che “in

numerosi casi analoghi un attaccamento di tipo morboso e che

sfiora il patologico non è di ostacolo, per il soggetto agente, a

trattare gli animali da lui posseduti o detenuti secondo modalità

analoghe a quelle riscontrate nel caso di specie”.

La sentenza conclude affermando che le condizioni in cui vivevano

gli animali erano “vessatorie e qualificabili come sevizie, inflitte

senza alcuna necessità, e avevano sicuramente prodotto sugli

stessi condizioni patologiche rapportabili al concetto di lesioni,

nella nozione ampia evocata dalla Cassazione”, sicché deve

escludersi la derubricazione del reato nella meno grave

contravvenzione di cui all’art. 727 c.p., “atteso che, per quanto detto,

sono nella specie sussistenti le lesioni e sevizie che

caratterizzano il reato contestato ex art. 544 ter c.p.”.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il giudice nega le attenuanti

generiche “in considerazione della riprovevolezza della

condotta e del numero degli animali ai quali l’imputato

infliggeva il trattamento e le sofferenze”. Preferita la pena

pecuniaria, il giudice ha condannato l’imputato alla pena di Euro

5.000, senza sospensione condizionale in ragione della natura della

pena.

Gli animali sequestrati sono stati confiscati ex art. 544 sexies c.p.


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