CCNL INDUSTRIA TESSILE ABBIGLIAMENTO 2016-2019appunti per la conduzione delle assemblee nei luoghi di lavoro
FEMCA CISL NAZIONALE COMPARTO MODA - APPUNTI PER LA ASSEMBLEE
Le nostre richieste (in sintesi). Salario: richiesta di 100 euro al 3 livello, aumento da 200 a 300 euro per chi non fa contrattazioneaziendale
Inquadramento: completare il percorso già avviato dando piena attuazione alla sperimentazione nelleaziende e valorizzazione dei comportamenti organizzativi che danno diritto al riconoscimentoprofessionale.
Welfare: incrementare il contributo aziendale per la previdenza Complementare Contrattuale eistituzione del Fondo Sanitario integrativo a favore dei lavoratori.
Diritti: : per la conciliazione tempi di vita e di lavoro richiediamo: 10 giorni l’anno, cinque dei qualiretribuiti, il congedo per malattia del figlio in età compresa tra i 3 e i 13 anni; disciplinare l’utilizzo subase oraria dei congedi parentali (paternità e Legge 104) stabilendone i criteri; definire il Testo Unicosulle norme e i diritti di maternità e paternità.
Arricchire, rafforzare e articolare le materie e i ruoli da assegnare alla contrattazione di 2° livello(elemento di garanzia)
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La Posizione e controproposta di SMI Disomogeneità: Il settore ha perso dal 2008 circa 100.000 addetti e10.000 imprese, registrando un -20% dei volumi, mentre il fatturato (54Mld) ha mantenuto livelli stabili. Siamo in presenza di un settorefortemente disomogeneo: da una parte ci sono imprese che fatturano eguadagnano e dall’altra imprese che stentano a sopravvivere o chiudono.Lo stesso aumento salariale provocherebbe effetti diversi, per alcuniirrilevante per altre non sostenibile
Inflazione zero. In assenza di un modello contrattuale confederale chestabilisce le regole di recupero del potere d’acquisto, rimane il dato difatto che nel precedente contratto sono stati riconosciuto circa 64 euromedie in più rispetto a quanto si è poi rilevato il dato inflazionisticoeffettivo (5,9% in tre anni a fronte di un 3,6% effettivo). Inoltre leprevisioni di crescita dell’inflazione saranno basse sia nel breve che nelmedio termine.
Questi due fattori determinano la seguente considerazione: non c’ènecessita di procedere ad aumenti retributivi. Eventuali aumentigeneralizzati porterebbero gravi oneri per una importante parte delsistema industriale, già sofferente.
Aggiornamento della parte normativa per rendere affidabile l’applicabilità delcontratto e dare garanzie interpretative alle imprese e ai lavoratori.
• Il CCNL può e deve occupare tutti gli spazi di regolamentazione che leggeconsente sulle materie che disciplinano il rapporto di lavoro nel CCNL
• Riaggiornare il Codice disciplinare e mutamento di mansioni
• ORARI DI LAVORO : scelta unilaterale per Turnazioni 6x6 o scorrimento estraordinario obbligatorio, aumento delle ore di flessibilità.
• Ferie : 2 settimane continuative. La terza e la quarta in uso all’azienda.Soppressione dei giorni aggiuntivi di maturazione per impiegati e intermedi
• Assenteismo per malattia e regolamentazione L.104
• Disponibili a trovare soluzioni per favorire l’aumento della platea degli iscrittia Previmoda
• Assistenza sanitaria: disponibili a costruire una fondo sanitario che dia unaservizio utile ai lavoratori
• No all’applicazione del lavoro svolto sul nuovo sistema di inquadramento
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Le nostre considerazioni sull’apertura del negoziatoLe richieste normative di SMI si sono rivelate tutte volte a comprimere i diritti e il ruolonegoziale delle Organizzazioni Sindacali Nazionali e Territoriali e delle R.S.U.
Il concetto di «esigibilità» rivendicato dall’Associazione Datoriale tendeva ad accentrare nelContratto Nazionale ogni norma in materia di organizzazione del lavoro attraverso una revisioneche negherebbe la contrattazione aziendale e il decentramento al 2° livello di orari eclassificazione come attualmente previsto.
SMI sembrava interessata esclusivamente a ridurre diritti e salari attraverso l’affermazione di unmodello contrattuale che definiva ex post i minimi salariali e non avrebbe dato all’atto dellasottoscrizione nessuna certezza salariale previsionale.
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6 mesi di discussione,da aprile a ottobre 2016
Febbraio 2016: invio della richieste sindacali ai datori di lavoro
31 marzo 2016:scadenza del contratto
20 aprile 2016:avvio della trattativa◦ 6 mesi di confronto da aprile a ottobre con
7 incontri, che non portano nessun passo in avanti
20 ottobre 2016: rottura definitiva della trattativa
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4 mesi di lotta, da ottobre a gennaio 2017
Ottobre/novembre 2016: Assemblee neiluoghi di lavoro
Novembre 2016: SMI fa appendere nelleaziende una comunicazione che attacca leposizioni del sindacato
18/21 novembre 2016: 8 ore di sciopero neiterritori con altissima partecipazione
20 dicembre 2016: A distanza di un mese SMIrisponde continuando con comunicazioni aribadire le posizioni espresse
21 dicembre 2016: l’attivo unitario dei delegatiproclama altre 8 ore di sciopero
13 gennaio 2016: Sciopero Nazionale AFirenze Durante Pitti Immagine Uomo
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7 febbraio riapertura della trattativa, firma del contratto il 21 febbraio 2017
16 ore di sciopero
Centinaia di assemblee nei luoghi di lavoro di lavoro
Partecipatissime le manifestazioni nei territori che hanno riempito le rassegne stampa dei giornali locali
Manifestazione nazionale imponente organizzata nelle prima fiera della moda PITTI IMMAGINE UOMO
Migliaia di lavoratori coinvolti nella campagna social di 12 mesi #contrattodignitoso che ha tenuto costantemente
informati i lavoratori
Tutti importanti sforzi per riuscire, dopo 10 mesi dall’inizio della trattativa, a conquistare un contratto per i lavoratori
del settore tessile e abbigliamento industria
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Parte economica - sintesi SALARIO:
70 euro medio di aumento salariale, con scadenza del contratto al 31/12/2019 (9 mesi di allungamento):
Al 4°livello:
25 euro dal 1 aprile 2017
25 euro dal 1 luglio 2018
20 euro dal 1 luglio 2019
Incrementato l’Elemento di Garanzia Retributiva 300 euro
250 euro nel 2017, 300 euro nel 2018, 300 euro nel 2019
WELFARE:
ASSISTENZA SANITARIA
12 euro per avviare il fondo sanitario dei lavoratori del tessile abbigliamento, interamente a carico dalle imprese per tutti i lavoratori
PREVIDENZA INTEGRATIVA
aumento dello 0,50% del contributo aziendale sulla previdenza integrativa per gli iscritti a Previmoda
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Parte normativa – sintesi COSA ABBIAMO DIFESO :
Indennità di Malattia e permessi legge 104
Disciplina del demansionamento
Straordinario facoltativo
La maturazione delle ferie (impiegati e intermedi)
Ruolo della contrattazione nella definizione degli orari/flessibilità/turnazioni/premi
COSA ABBIAMO RIDEFINITO :
ferie
flessibilità
contratto a termine e somministrazione
straordinario nel part time
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COSA ABBIAMO INTRODOTTO:
permessi paternità
frazionabilità regolamentata dei congedi parentali
astensione obbligatoria paternità
permessi adozioni internazionali
Parte Relazioni Industriali – sintesi POLITICA INDUSTRIALE, INSERITE NUOVE VOCI
Livello nazionale iniziative:
- Osservatorio Nazionale, Reshoring,made in Italy e marchiatura eticasostenibile
- Sessione annuale di politicaindustriale convocata da SMI
Livello aziendale, informazione su:
- la struttura e l’organizzazionecommerciale e distributiva, conparticolare riferimento alla catenadistributiva di proprietà o su cuil’azienda esercita un diretto controllo
AGGIUNTE NELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE
- mercato del lavoro e le iniziativeper l’inserimento organico in aziendadei giovani;
monitoraggio dell’età dellapopolazione aziendale, gli interventia sostegno dei lavoratori anziani e le“staffette generazionali”
- sperimentazione di forme di “smartworking”;
- le mense aziendali.
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RAFFORZATO IL RUOLO DELLA FORMAZIONE
- delegato alla formazione
- formazione congiunta RSU eDirezione Aziendale
Parte economica – aumenti AUMENTI
livello p.al 31 marzo
2017dal 1 aprile
2017dal 1 luglio
2018dal 1 luglio
2019totale
8 127 2.090,13 € 31,75 € 31,75 € 25,40 € 88,90 €
7 120 1.971,17 € 30,00 € 30,00 € 24,00 € 84,00 €
6 112 1.851,20 € 28,00 € 28,00 € 22,40 € 78,40 €
5 105 1.734,05 € 26,25 € 26,25 € 21,00 € 73,50 €
4 100 1.649,51 € 25,00 € 25,00 € 20,00 € 70,00 €
3s 98 1.611,29 € 24,50 € 24,50 € 19,60 € 68,60 €
3 96 1.575,31 € 24,00 € 24,00 € 19,20 € 67,20 €
2s 93 1.529,99 € 23,25 € 23,25 € 18,60 € 65,10 €
2 91 1.496,63 € 22,75 € 22,75 € 18,20 € 63,70 €
1 72 1.190,08 € 18,00 € 18,00 € 14,40 € 50,40 €
ELEMENTO RETRIBUTIVO NAZIONALE
livello p. al 31 marzo 2017 dal 1 aprile 2017
8 127 2.090,13 € 2.121,88
7 120 1.971,17 € 2.001,17
6 112 1.851,20 € 1.879,20
5 105 1.734,05 € 1.760,30
4 100 1.649,51 € 1.674,51
3s 98 1.611,29 € 1.635,79
3 96 1.575,31 € 1.599,31
2s 93 1.529,99 € 1.553,24
2 91 1.496,63 € 1.519,38
1 72 1.190,08 € 1.208,08
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Parte economica – Stima dei valori salariali Inflazione prevista
2017 2018 2019 totale
IPCA 1,0 % 1,2 % 1,4 % 3,6%
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Aumenti concordati in % sull’ERN al 4°livello
2017 2018 2019 totale
ERN 1,52 % 1,49 % 1,18 % 4,19%
Montante previsto dal 1/4/2016 al 31/12/2019
2017 2018 2019 totale
quota 250,00 500,00 790,00 1540,00- €
250,00 €
500,00 €
790,00 €
1.540,00 €
- €
200,00 €
400,00 €
600,00 €
800,00 €
1.000,00 €
1.200,00 €
1.400,00 €
1.600,00 €
1.800,00 €
2016 2017 2018 2019 totale
Montante previsto salariale, suddiviso per anno
Parte economica – la verifica
La retribuzione di riferimento per il calcolodegli aumenti è stabilita al 4° livello pari a euro1.715,00 lordi.
GLI EVENTUALI SCOSTAMENTI NON PROVOCANO CONGUAGLI AUTOMATICI SUI MINIMI SINDACALI,
MA SONO OGGETTO DI VERIFICA TRA LE PARTI
Solo per l’anno 2017, la differenza tra quanto erogato in viaprevisionale dall’1/4/2017 e quanto risultante dal calcolodell’incremento dell’E.R.N. in base all’IPCA effettivo del2017 sarà neutralizzata e quindi non avrà effetto, innegativo e/o in positivo, sul valore dell’incrementodell’E.R.N. dall’1/7/2018 fino ad un importo massimo di8,00 euro. Per valori superiori a 8,00 euro, in positivo o innegativo, verrà erogata o trattenuta solamente ladifferenza.
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LA RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEGLI AUMENTI
La differenza (sia positiva che negativa) tra quanto erogatorispetto al calcolo dell’incremento definitivo sarà sommata odetratta dagli incrementi dell’E.R.N. decorrenti dal 1° luglio2018 e dal 1° luglio 2019. Le operazioni di definizione deglisaranno oggetto di esame congiunto tra le Parti.
L’eventuale scostamento retributivo tra l’ultima tranche diaumento dell’E.R.N., decorrente dal 1° luglio 2019, rispetto alricalcolo in base all’indice IPCA effettivo dell’anno 2019 avràincidenza sulla prima erogazione del successivo rinnovocontrattuale.
La congruità degli incrementi retributivi complessivamenteaccordati nel periodo di vigenza del presente contratto rispettoall’indice IPCA effettivo dello stesso periodo sarà verificata tra leParti in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER IL 2017
Parte economica –previdenza integrativa Fermo restando il contributo a carico del lavoratore pari all’1,50% dell’E.R.N., il contributo a carico azienda sarà elevato come segue:
con decorrenza dal 1° gennaio 2019, all’1,70% dell’E.R.N.;
con decorrenza dal 1° ottobre 2019, al 2,00% dell’E.R.N. .
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In relazione ai progetti di modifica della normativa sui fondi pensione
negoziali in corso di esame in Parlamento concernenti, in particolare, la
concessione alla contrattazione collettiva della facoltà di modificare le attuali
quote di versamento agli stessi fondi del TFR da parte dei lavoratori con
contribuzione successiva al 29/04/1993, nel caso in cui tali progetti di legge
vengano definitivamente approvati, le Parti si impegnano fin d’ora ad
incontrarsi tempestivamente per analizzare congiuntamente la nuova
situazione normativa di riferimento e per adeguare da subito la relativa
disciplina contrattuale, con lo scopo condiviso di agevolare e quindi
aumentare le adesioni dei lavoratori, in particolare delle PMI, a Previmoda.
Parte economica –fondo assistenza sanitaria
Le parti concordano di istituire, nel più breve tempo possibile, un fondo bilaterale paritetico di assistenza sanitaria integrativa alServizio Sanitario Nazionale in favore di tutti gli addetti del settore Tessile Abbigliamento Moda, aperto alla partecipazione deglialtri comparti del settore Moda, che opererà in sinergia con il fondo di previdenza complementare di settore Previmoda.
A tal fine, le parti si attiveranno da subito per l’approfondimento di tutti gli adempimenti tecnici e giuridici utili per la costituzione el’operatività del Fondo e si impegnano a definire i necessari accordi sindacali e i conseguenti atti societari.
Il Fondo, al quale saranno iscritti tutti gli addetti del settore a cui si applica il presente Contratto nazionalesecondo quanto di seguito previsto, sarà finanziato con un contributo base a carico delle aziende pari a 12 euromensili per addetto, per 12 mensilità.
Tale contribuzione avrà decorrenza dal 1° gennaio 2018, mentre la decorrenza delle prestazioni sanitarie in favore degli iscritti sarà definita in sede di accordo di costituzione del Fondo stesso.
Saranno iscritti al Fondo tutti i lavoratori in forza non in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (apprendisticompresi) e a tempo determinato di durata non inferiore a 9 mesi.
Nell’atto costitutivo del Fondo saranno comunque fatti salvi eventuali accordi o regolamenti aziendali, già operativi alla datadell’atto costitutivo stesso, con i quali viene assicurata a tutti i lavoratori dell’azienda o ad alcune categorie di lavoratori unacopertura sanitaria integrativa comportante una contribuzione pari o superiore al contributo base di cui sopra.
Nell’ambito dei piani di copertura sanitaria che saranno predisposti dal Fondo, saranno previsti anche ulteriori piani sanitaristandard, aggiuntivi rispetto a quello corrispondente al contributo base di cui sopra, con contribuzione a carico dei singolilavoratori aderenti o definita nell’ambito della contrattazione di secondo livello.
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Parte economica –EGR: Elemento di Garanzia Retributiva “Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende privedella contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre aquanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di “elemento di garanziaretributiva”.
Tale importo annuo, pari :
a 250 euro lordi per il 2017 , 300 euro lordi per il 2018 e il 2019, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione dei mesi digennaio 2018, 2019 e 2020 ai lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individualerilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.
L‘importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, saràcorrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto indodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionatoper i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fattoricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, conaccordo aziendale definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potrannodefinire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza”.
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Parte economica – norme specifiche AZIENDE DEI COMPARTI TESSILI VARI /
TORCITURE
Per le aziende dei comparti Tessili vari /Torciture che alla data del presenteaccordo di rinnovo applicano l’Accordosindacale del 27 maggio 2015, l’aumentocontrattuale previsto per la generalitàdei lavoratori dal 1° aprile 2017 entreràin vigore dal 1° ottobre 2017. Taledecorrenza potrà essere anticipata conaccordo aziendale.
AZIENDE TERZISTE NEL MEZZOGIORNO
Per le aziende identificate al Protocollo n. 2 delvigente CCNL, l’aumento contrattuale previstoper la generalità dei lavoratori dal 1° aprile2017 entrerà in vigore dal 1° gennaio 2018.
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Parte normativa –cosa abbiamo ridefinito: FERIE POSSIBILITÁ DI PROGRAMMARE 2 SETTIMANE DI FERIE CONTINUATIVE
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo di 4 settimane condecorrenza della retribuzione corrispondente all’orario settimanale contrattuale. 3 settimane sarannonormalmente consecutive, mentre la quarta settimana verrà goduta in separato periodo
In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecnico–produttive, l’Azienda potrà programmareun periodo di ferie consecutive di due settimane. In tal caso, l’azienda dovrà procedere ad unesame congiunto con la RSU del programma di ferie e delle modalità applicative entro il mese diaprile, prevedendo comunque la possibilità per ogni dipendente interessato di godere di unulteriore periodo continuativo di ferie della durata di una settimana, da concordare ancheindividualmente nei mesi da giugno a settembre.
La quarta settimana potrà essere goduta collettivamente in periodo da concordare tra direzioneaziendale e RSU o individualmente con accordo tra le parti interessate.
L’epoca di godimento delle ferie continuative sarà in via normale stabilita, compatibilmente con leesigenze di lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l’intero stabilimento o perreparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L’epoca delle ferieverrà fissata dalla direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con laRappresentanza sindacale unitaria o il delegato di impresa
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Parte normativa –cosa abbiamo ridefinito: FLESSIBILITÁ
AUMENTO DI 8 ORE DI FLESSIBILITÁ
FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO CONTRATTUALE DI LAVORO
… Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parti di essa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell’anno, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 104 ore all’anno (1° gennaio – 31 dicembre). Con accordo sindacale a livello aziendale il suddetto limite settimanale e il limite massimo annuale potranno essere elevati.
FLESSIBILITÁ TEMPESTIVA
Nel caso di utilizzo di ore di flessibilità tempestiva queste verranno sottratte dal monte ore delle 96 104 di flessibilità
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Parte normativa : Contratti a termine e in somministrazione
Il limite dei Contratti a termine +
Somministrazione a tempo determinato
La percentuale complessivo del numero dei contratti a tempo determinatostipulati da ciascun datore di lavoro, compresi i contratti di somministrazionea tempo determinato, è del 30% medio su base annua del numero deilavoratori assunti a tempo indeterminato.
Il limite dei contratti in Somministrazione a tempo determinato
La percentuale complessiva di contratti di somministrazione a tempodeterminato non potrà superare nell’arco di 12 mesi la media del 10% deilavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempoindeterminato. In alternativa è consentita la stipulazione di contratti disomministrazione di lavoro a tempo determinato sino a 5 prestatori di lavoro,purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempoindeterminato in atto nell’impresa.
La percentuale sono elevabili con accordoaziendale. Sono escluse in ogni caso le fattispecieesenti da limiti quantitativi.
30 %Medio annuo
di contratti a termine e in
somministrazione
10% medio annuo di
contratti in somministrazione
Parte normativa-cosa abbiamo ridefinito: PART TIMESTRAORDINARIO
è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario (al superamento delle 40 oresettimanali) secondo le disposizioni del contratto (comunque facoltativo volontario).
CLAUSOLE ELASTICHE
è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all’accordo ditrasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, clausole elastiche che consentanola variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, peri rapporti di tipo verticale o misto, clausole che consentano e/o la variazione in aumento dellaprestazione lavorativa (clausole elastiche). Si può esercitare il diritto di revoca dalle causeelastiche nei casi previsti dall’art. 8 D.Lgs. n.81/2015 e nel caso di lavoratori studenti (art.10 Leggen.300/70)
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Parte normativa: congedi e permessi FRAZIONABILITÀ CONGEDI PARENTALI
I congedi parentali, riconosciuti secondo i criteri e nella misura previstidalla legge, possono essere fruiti su base oraria, giornaliera o continuativa.
il genitore è tenuto a presentare richiesta scritta al datore di lavoro dinorma con un preavviso di almeno 15 giorni, indicando l’inizio e la fine delcongedo richiesto, le modalità di utilizzo e allegando la certificazione dinascita.
I permessi sono frazionabili per gruppi di 4 ore giornaliere(riproporzionabili per i contratti a tempo parziale), per un periodocomplessivo non inferiore ad una giornata lavorativa nel mese di utilizzo;
il genitore è tenuto a presentare un programma almeno mensile, daaggiornare ogni mese con un preavviso di almeno una settimana,indicando i giorni o le ore di congedo richieste (con il numero di giornateequivalenti) e il calendario dei giorni in cui sono collocati i permessi;
in caso di oggettivi impedimenti, debitamente certificati, le modifiche alprogramma dei permessi dovranno essere presentate entro la fine delturno/orario di lavoro della giornata che precede l’inizio della fruizione delcongedo.
I periodi di congedo parentale, comunque fruiti su base oraria, giornalierao continuativa, non sono utili ai fini della maturazione di tutti gli istitutilegali e contrattuali, ad eccezione del TFR.
ASTENSIONE OBBLIGATORIA E ASPETTATIVE
Per il periodo sperimentale fino al 31/12/2018, il padrelavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio,ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 2 giorni perl’anno 2017 e di 4 giorni per l’anno 2018.
Per l’anno 2018, il padre lavoratore dipendente può astenersi perun ulteriore periodo di un giorno, anche continuativo, previoaccordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periododi astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultimaipotesi, per il periodo di un giorno goduto in sostituzione dellamadre è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPSpari al 100 per cento della retribuzione.
I lavoratori che intraprendono un percorso di adozioneinternazionale, debitamente certificato dall’ente incaricato dicurare la procedura di legge, possono fruire di un periodo diaspettativa non retribuita di durata pari al periodo di permanenzanello stato straniero e fino ad un massimo di 30 giorni dicalendario. Eventuali necessità di proroga, opportunamentedocumentate, saranno valutate in azienda.
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Commissioni e Gruppi di lavoro futuri
- malattia e assenteismo anomalo
- ferie/maturazione
- inquadramento
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