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Bolzano, 26 settembre 2018
Nuovi mercati con l’e-commerce – Caratteristiche giuridiche dell’e-commerce
© Rödl & Partner 2 26 settembre 2018
L’e-commerce non è un istituto giuridico né esiste una definizione univoca o legislativa di
commercio elettronico.
Al fenomeno e-commerce possono essere ricondotte una pluralità di attività come
vendita di beni o servizi
distribuzione di contenuti digitali
altre tipologie di transazioni effettuate per via elettronica.
Che cosa si intende per commercio elettronico?
© Rödl & Partner 3 26 settembre 2018
Definizione di commercio elettronico diretto
Commercio elettronico diretto: la distribuzione on-line di beni e servizi intangibili
digitali (come ad esempio software, immagini, musica, testi, film).
Nell’e-commerce diretto, la dimensione digitale non è solo semplice strumento per
l’offerta ma è anche lo spazio virtuale in cui si verifica lo scambio e in cui si esaurisce
l’intero rapporto contrattuale.
Nel commercio elettronico diretto tutte le fasi del rapporto (es. ordine, pagamento,
consegna) si svolgono telematicamente.
© Rödl & Partner 4 26 settembre 2018
Definizione di commercio elettronico indiretto
Commercio elettronico indiretto: compravendita di beni materiali online e consegna
agli acquirenti tramite mezzi tradizionali (posta, corriere, delivery lockers, etc.).
La rete è semplice canale per l’offerta di beni e servizi, il cui scambio si realizza in
concreto nella dimensione materiale.
© Rödl & Partner 5 26 settembre 2018
Check list legale: le domande da porsi
Nello sviluppo di un e-commerce di successo, è necessario porsi numerose domande e prestare attenzione a tutti gli aspetti e le problematiche connesse con le scelte compiute.
Ad esempio:
vendo attraverso un sito proprio o tramite terzi (market place o retailer terzi)? Qual è la scelta più coerente rispetto alla valorizzazione e protezione del mio brand?
esistono dei potenziali conflitti tra canale distributivo online e offline? Ho stipulato contratti di distribuzione contenente esclusive?
nei paesi di destinazione dei prodotti, i miei marchi e diritti di proprietà intellettuale sono adeguatamente tutelati?
se vendo attraverso un mio sito, quali adempimenti devo osservare? come posso (o devo) pubblicizzare i miei prodotti? Come posso (o devo) gestire i pagamenti? Sono responsabile dei contenuti, link, banner inseriti da terzi?
© Rödl & Partner 6 26 settembre 2018
Commercio online tramite marketplace
Nella vendita tramite marketplace occorre distinguere tra contratto “quadro” tra Venditore e Marketplace e contratti di vendita tra Venditore e Cliente Finale.
Il contratto quadro con il Marketplace contiene termini e condizioni che devono essere osservati nei singoli contratti d’acquisto conclusi tra Venditore e Cliente Finale. Ciascun Venditore deve quindi verificare la capacità di adempiere gli obblighi assunti a favore dei terzi acquirenti contemplati nei termini e condizioni d’uso del marketplace.
Tra i profili da considerare:
protezione dei diritti dei consumatori (B2C): quali obblighi e responsabilità assume il venditore nella vendita di propri prodotti attraverso marketplace? Chi è responsabile della corretta informazione del consumatore?
che cosa prevede il contratto tra Marketplace e operatore logistico? il venditore può pretendere l’esecuzione del contratto tra Marketplace e operatore Logistico (e quindi la corretta e tempestiva consegna del bene al cliente finale)?
© Rödl & Partner 7 26 settembre 2018
Commercio online tramite sito proprio: adempimenti propedeutici
Per operare attraverso un e-commerce proprio, occorre osservare una pluralità di
adempimenti, tra cui:
1) verificare condizioni e presupposti di legittimazione soggettiva dell’attività: ad esempio,
esistono delle restrizioni o condizioni per la commercializzazione online del prodotto
(anche sotto il profilo oggettivo) nel paese in cui intendo vendere tramite e-commerce? In
Italia, ad esempio, occorre una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
2) provvedere alla registrazione del nome di dominio, con osservanza delle disposizioni
relative alla assegnazione e gestione (per quanto riguarda, in particolare, il nome di
dominio di secondo livello che contraddistingue il sito), da valutare in funzione dei paesi in
cui si intendono offrire prodotti e servizi online;
3) valutare se registrare il nome di dominio anche come marchio di impresa.
© Rödl & Partner 8 26 settembre 2018
I profili legali di cui tener conto nell’e-commerce indiretto, indipendentemente dal settore
merceologico, riguardano tra l’altro:
le norme che disciplinano le informazioni precontrattuali, la conclusione, esecuzione ed
eventuale risoluzione o recesso dai contratti, per regolare quindi i rapporti contrattuali con i
clienti e, in particolare, con i consumatori;
i principi di diritto della concorrenza applicabili;
le disposizioni applicabili in materia di diritto della pubblicità;
le disposizioni in materia di privacy e cookie, per il trattamento e gestione dei dati personali
dei clienti o per la gestione dei pagamenti;
le disposizioni regolamentari particolari connesse al prodotto offerto online;
se la logistica è integrata nelle attività offerte, le norme e convenzioni italiane, europee e
internazionali in materia di trasporti e logistica.
© Rödl & Partner 9 26 settembre 2018
In forza del Regolamento 593/2008, un contratto B2C è disciplinato dalla legge del
paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, se l’imprenditore:
a) svolge le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la
sua residenza abituale;
b) dirige tali attività con qualsiasi mezzo verso tale paese o vari paesi tra cui quello del
consumatore e il contratto rientri tra tali attività.
La scelta di una legge applicabile differente non vale a privare il consumatore della
protezione assicurata dalle disposizioni cui non è possibile derogare in base alla legge
del suo paese di residenza. E’ il caso delle norme inderogabili vigenti nei diversi paesi in
materia di tutela del consumatore.
© Rödl & Partner 10 26 settembre 2018
+ Quali sono gli obblighi di informazione per la vendita di prodotti online nei Paesi Europei
La Direttiva UE 2000/31 ha tracciato regole uniformi per il commercio elettronico, per
natura senza frontiere. L’articolo 5 della Direttiva prevede obblighi informativi generali
richiedendo che un operatore stabilito in un Paese dell’Unione Europea renda
facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, una serie di informazioni che ne
permettano l’identificazione. Oltre all’indicazione di nome/ragione sociale e della sede
legale dell’azienda, è necessario indicare gli estremi che permettano agli utenti di un sito
di contattare rapidamente e comunicare direttamente con il venditore.
Tutte le informazioni attinenti le modalità di conclusione e di recesso dal contratto
stipulato online devono essere fornite in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile
prima dell'inoltro dell'ordine da parte di chi acquista. E’ altresì necessario specificare le
modalità di archiviazione del (e di accesso al) contratto concluso, i mezzi tecnici per
l’individuazione e correzione di errori di inserimento dei dati prima dell’inoltro dell'ordine,
nonché l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
© Rödl & Partner 11 26 settembre 2018
+ Quali sono gli obblighi di informazione per la vendita di prodotti online nei Paesi Europei
In tutti i Paesi dell’Unione Europea, prima che un consumatore sia vincolato dal
contratto stipulato a distanza, è necessario che l’operatore fornisca, in alcuni casi,
obbligatoriamente nella lingua del Paese del consumatore:
una descrizione dettagliata del bene o del servizio offerti, con relativa indicazione del
prezzo esatto, incluse tasse e costi di spedizione;
dettagli circa le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, nonché condizioni
e termini relativi a diritto di recesso e resi;
un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e, se
applicabili, informazioni circa l’esistenza e le condizioni dell’assistenza postvendita al
consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali.
© Rödl & Partner 12 26 settembre 2018
+ Mercato Unico Digitale e prerogative dell’e-commerce all’interno dell’Unione Europea
L’armonizzazione propugnata dalle politiche europee ispirate al mercato unico digitale
(Single Digital Market) non è ancora assoluta: anche all’interno dei paesi dell’Unione
Europea, vi sono alcune singolarità normative da tenere presente. Alcuni esempi:
in Spagna, nelle transazioni che coinvolgono un consumatore, il rivenditore è tenuto a
fornire – insieme al pacco ordinato – una copia cartacea delle condizioni di vendita del
prodotto e delle specifiche policy sul recesso a meno che il consumatore, durante il
processo di acquisto, non abbia dichiarato espressamente di non voler ricevere tale
copia cartacea e di preferire un formato elettronico diverso;
in Germania, sono richiesti particolari requisiti in tema di layout del sito e informazione
del consumatore: la giurisprudenza ha evidenziato che il tasto “Invia ordine“ è ritenuto
non conforme al Codice Civile Tedesco se non indica con sufficiente chiarezza che –
una volta premuto il mouse – il consumatore avrà un obbligo legale di pagare il prezzo;
© Rödl & Partner 13 26 settembre 2018
+ Mercato Unico Digitale e prerogative dell’e-commerce all’interno dell’Unione Europea
nei contratti conclusi online in Francia, occorre richiamare esplicitamente e applicare
alcune disposizioni di applicazione necessaria previste dal codice civile francese;
nel Regno Unito, le condizioni generali di contratto che regolano l’acquisto di un
prodotto online sono vincolanti solo se si sono osservate talune prescrizioni per
portarle a conoscenza del consumatore prima della conclusione del contratto online.
© Rödl & Partner 14 26 settembre 2018
+ Geo-blocking all’interno dell’Unione Europea
L’applicazione di condizioni contrattuali differenti o di strategie di differenziazione dei
prezzi in base alla localizzazione geografica di un cliente o, ancora, il rifiuto di
consegnare un bene ordinato online in un Paese diverso da quello della piattaforma e-
commerce, reindirizzando eventualmente il cliente sulla versione “nazionale” del sito o
della piattaforma, sono esempi di pratiche di geo-blocking potenzialmente discriminanti
e quindi vietate.
Il Regolamento (UE) 2018/302 del 28 febbraio 2018 applicabile dal 3 dicembre 2018 in
materia di geo-blocking prevede tra l’altro che:
un professionista non può bloccare o limitare, attraverso l'uso di strumenti tecnologici
o in altro modo, l'accesso di un cliente alla sua interfaccia online per motivi legati alla
nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente;
© Rödl & Partner 15 26 settembre 2018
+ Regolamento (UE) 2018/302 del 28 febbraio 2018 sul geo-blocking
un professionista non può, per motivi legati a nazionalità o luogo di residenza di un cliente,
reindirizzare tale cliente ad una versione del suo sito online diversa da quella cui il cliente
desiderava accedere inizialmente, per via della sua struttura, della lingua usata o di altre
caratteristiche che la rendono specificamente destinata ai clienti di una certa nazionalità a
meno che il cliente non vi abbia esplicitamente acconsentito;
tali divieti non si applicano qualora il blocco o la limitazione dell'accesso o il
reindirizzamento siano necessari al fine di garantire il rispetto di un requisito giuridico
previsto dal diritto dell'Unione o dalle leggi degli Stati membri in cui opera l’imprenditore;
l’imprenditore è tenuto a fornire ai clienti – nella lingua di primo accesso al sito - una
spiegazione chiara e specifica dei motivi per cui il blocco, la limitazione dell'accesso o il
reindirizzamento è necessario al fine di garantire il rispetto del requisito giuridico in
questione.
© Rödl & Partner 16 26 settembre 2018
+ Fare e-commerce in Cina tramite siti propri: alcuni consigli
Per poter creare un sito proprio è necessario costituire una Wholy Owned Foreign Company
(s.c. WOFE) – ovvero una società a capitale totalmente straniero.
Per quanto riguarda le procedure di autorizzazione, vanno distinti due scenari molto differenti
sotto il profilo normativo e autorizzativo cinese: la vendita passiva di prodotti esclusivamente
propri (s.c. Selling via a stand-alone web site) e la vendita di prodotti anche di terzi o
comunque la gestione di attività pubblicitarie indirizzate attraverso il proprio sito.
In entrambi i casi occorre una licenza che nel primo caso è non commerciale (la c.d. ICP
Filing) e nel secondo caso commerciale (la c.d. ICP Commercial License). L’autorità
competente a rilasciare l’autorizzazione è il Ministero dell’Industria e dell’Information
Technology cinese, il c.d. MIIT.
© Rödl & Partner 17 26 settembre 2018
+ Fare e-commerce in Cina tramite siti propri: alcuni consigli
Per poter vendere online tramite un proprio sito, occorrerà quindi:
costituire una WOFE (necessaria per poter avere il server in Cina);
acquisire la business license in relazione al prodotto venduto;
individuare un Host cinese;
acquistare o registrare un domain name cinese;
avere un sito internet in cinese;
conformarsi alle disposizioni di applicazione necessaria di diritto cinese.
Per poter invece operare come 3rd party e-shop platform provider – quindi come rivenditore
online di prodotti altrui - occorrerà ottenere una licenza più mirata, la c.d. internet content
provider license di tipo “commerciale” (c.d. “ICP Zheng”).
© Rödl & Partner 18 26 settembre 2018
+ Alcuni spunti di riflessione sull’E-commerce in Cina sotto il profilo giuridico
Quali garanzie devono essere fornite, contrattualmente, ai sensi della normativa cinese
a tutela del consumatore?
Secondo la normativa cinese a tutela del consumatore (la cd. Chinese Law on the Protection
of Customer Rights and Interests), gli operatori devono garantire che i beni ed i servizi offerti
rispondano a tutti i requisiti di sicurezza delle persone e della proprietà del prodotto. Con
riguardo ai beni che possano presentare dei profili di rischio per la sicurezza e la salute, le
aziende o gli operatori professionali devono fornire al consumatore spiegazioni trasparenti e
chiari avvertimenti, indicando il corretto utilizzo o modo di ricevere ed usufruire del servizio.
Può il consumatore recedere da un contratto concluso online?
Il consumatore cinese ha la possibilità di recedere dal contratto concluso online e restituire il
prodotto acquistato entro 7 giorni dalla ricezione del prodotto, senza bisogno di fornire alcuna
spiegazione o ragione per il proprio recesso. I contratti conclusi online, poi, possono essere
risolti come ogni altro contratto concluso tradizionalmente ai sensi delle eventuali disposizioni
inserite nel testo dalle parti o ai sensi della normativa cinese sul punto.
© Rödl & Partner 19 26 settembre 2018
Paolo Peroni
Avvocato
Partner
Rödl & Partner
Largo Donegani 2
I-20121 Milan
Phone +39 (02) 6328841
Fax +39 (02) 63288420
Email [email protected]
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Dr. Trixie Alexandra Bastian
Avvocato stabilito / Rechtsanwältin
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