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Circolare n. 28/2015 del 30 ottobre 2015 Nuovi prodotti Ai ......dell’Ilva di Taranto è solo...

Date post: 18-Sep-2020
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Circolare n. 28/2015 del 30 ottobre 2015 Nuovi prodotti Ai nostri gentili Colleghi, Corrispondenti iscritti alla sez. A e B Collaboratori iscritti alla sez. E del Registro Unico degli Intermediari Loro sedi Oggetto: Nuova normativa sugli “ecoreati”: AEC a fianco delle Aziende con coperture RCT e Tutela Legale specifiche contro i rischi inquinamento Gentili Colleghi, Corrispondenti e Collaboratori, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficialen.122/2015 della legge 68/2015 che interviene sugli ecoreati a tutto campo, dal 29 maggio scorso sono operative le nuove norme sui reati ambientali. Norme che intervengono anche in seguito a importanti fatti di cronaca, di cui il caso dell’Ilva di Taranto è solo l’ultima di una lunga serie. Inquadramento normativo Si inserisce nel Codice Penale un nuovo titolo dedicato ai reati contro l’ambiente all’interno del quale si introducono i seguenti nuovi delitti, che possano avere carattere colposo sia, in quanto manca il dolo, sia perché si configura responsabilità solidale tra chi ha commesso il reato e l’ente: 1. Inquinamento ambientale Il delitto di inquinamento ambientale è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con multe che vanno da 10 mila a 100 mila euro, ma il suo perfezionamento richiede una duplice condizione: l'esistenza di un danno ambientale e di una condotta abusiva. Le aggravanti scattano se ad essere danneggiata è un'area protetta o l'azione ha causato il ferimento o la morte di persone. 2. Disastro ambientale L'elemento dell'abusivismo è presente anche nel disastro ambientale, che può costare fino a 15 anni di reclusione. Per parlare di disastro ambientale è necessario che si verifichino, alternativamente, alcune condizioni che riguardano un'alterazione senza ritorno dell'equilibrio dell'ecosistema, la possibilità di eliminare le conseguenze solo con mezzi particolarmente onerosi e provvedimenti eccezionali e un'offesa all'incolumità pubblica rilevante per il numero di persone coinvolte.
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Circolare n. 28/2015 del 30 ottobre 2015 Nuovi prodotti Ai nostri gentili Colleghi, Corrispondenti iscritti alla sez. A e B Collaboratori iscritti alla sez. E del Registro Unico degli Intermediari Loro sedi Oggetto: Nuova normativa sugli “ecoreati”: AEC a fianco delle Aziende con coperture RCT e

Tutela Legale specifiche contro i rischi inquinamento Gentili Colleghi, Corrispondenti e Collaboratori,

con la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” n.122/2015 della legge 68/2015 che interviene

sugli ecoreati a tutto campo, dal 29 maggio scorso sono operative le nuove norme sui reati ambientali. Norme che intervengono anche in seguito a importanti fatti di cronaca, di cui il caso dell’Ilva di Taranto è solo l’ultima di una lunga serie.

Inquadramento normativo

Si inserisce nel Codice Penale un nuovo titolo dedicato ai reati contro l’ambiente all’interno del quale si introducono i seguenti nuovi delitti, che possano avere carattere colposo sia, in quanto manca il dolo, sia perché si configura responsabilità solidale tra chi ha commesso il reato e l’ente: 1. Inquinamento ambientale Il delitto di inquinamento ambientale è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con multe che vanno da 10 mila a 100 mila euro, ma il suo perfezionamento richiede una duplice condizione: l'esistenza di un danno ambientale e di una condotta abusiva. Le aggravanti scattano se ad essere danneggiata è un'area protetta o l'azione ha causato il ferimento o la morte di persone. 2. Disastro ambientale L'elemento dell'abusivismo è presente anche nel disastro ambientale, che può costare fino a 15 anni di reclusione. Per parlare di disastro ambientale è necessario che si verifichino, alternativamente, alcune condizioni che riguardano un'alterazione senza ritorno dell'equilibrio dell'ecosistema, la possibilità di eliminare le conseguenze solo con mezzi particolarmente onerosi e provvedimenti eccezionali e un'offesa all'incolumità pubblica rilevante per il numero di persone coinvolte.

3. Traffico e abbandono di materiale radioattivo Il traffico e l'abbandono di materiale radioattivo è punito con la reclusione da due a sei anni, con relative aggravanti in caso di danni all'ambiente o alle persone. 4. Impedimento di controllo Si paga con il carcere, da 6 mesi a 3 anni, il tentativo di depistare o compromettere le indagini mettendo off-limit i luoghi oggetto di controllo. La legge 68 prevede anche l'invocata aggravante dell'associazione mafiosa per i sodalizi dediti al “business ambientale”, mentre ancora un inasprimento di pena è previsto per i pubblici ufficiali che entrano in questo tipo di traffici. 5. L'omessa bonifica Quinta figura di nuovo delitto è quella della omessa bonifica che punisce (reclusione da uno a quattro anni e multa da 20 a 80 mila euro) colui che, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica.

Fra le novità più rilevanti, tra quelle che aggravano la posizione di chi commette il reato, segnaliamo:

L’allungamento della prescrizione in maniera direttamente proporzionale alla gravità del reato. La punibilità dell’ente (inteso come persona giuridica) è poi estesa anche alle ipotesi aggravanti previste dall’art. 452-octies c.p., che contempla un aumento delle sanzioni previste dall’art. 416 c.p. (Associazione per delinquere) laddove l’associazione sia finalizzata al compimento di un ecoreato, ovvero all’acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale. E’ inoltre previsto un aumento delle pene anche per l’associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416-bis c.p., nonché nel caso in cui dell’associazione facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio cui siano affidati servizi o funzioni in materia ambientale;

la sanzione per ''danno economico'', che prevede la reclusione da due a sei anni e multe da ventimila a sessantamila euro quando l'eliminazione del danno risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Per quanto riguarda le novità che permettono un alleggerimento della posizione delittuosa, invece segnaliamo:

il ''ravvedimento operoso'' che prevede una considerevole diminuzione di pena (dalla metà a due terzi) nei confronti di chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, o di chi aiuta concretamente l’autorità di polizia o la magistratura nella ricostruzione dei fatti, nell’individuazione dei colpevoli e nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti ambientali oppure di chi provvede, prima del dibattimento, alla messa in sicurezza e alla bonifica e, se possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Se, per compiere tali attività, l’imputato chiede la sospensione del procedimento penale, il giudice può accordare al massimo tre anni di sospensione, durante il quale il corso della prescrizione è sospeso.

L’eventuale messa in sicurezza, bonifica e ripristino agiscono come specifiche attenuanti di pena e non come causa di non punibilità;

la ''causa di non punibilità'' per chi volontariamente rimuove il pericolo ovvero elimina il danno da lui stesso provocato, prima che sia esercitata l'azione penale.

Quali le implicazioni in ambito assicurativo?

Le coperture per la responsabilità civile ambientale, comprendono i costi relativi alla messa in sicurezza, alla bonifica ed all’eventuale ripristino dei luoghi, ovvero rispondono appieno alle misure concrete di mitigazione del danno indicate dal legislatore che consentono così una potenziale riduzione della pena inflitta. Queste coperture, inoltre, se attivate tempestivamente (prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado) garantiscono che la confisca dei beni dell’imputato non trovi applicazione, poiché soddisfano le necessità di prevenzione, salvaguardia ed eventuale ripristino dell’ambiente così come previsto dalla legge. Perché scegliere una copertura assicurativa per il rischio inquinamento?

I motivi sono molteplici e tutti confermano il fatto che non è possibile pensare di coprire tali rischi mediante la semplice estensione “inquinamento accidentale” delle classiche Rc aziendali.

Occorrono polizze ad hoc in quanto:

Le polizze di RC coprono le spese di messa in sicurezza e bonifica solo se operate da terzi;

questa logica “risarcitoria” non coprirebbe perciò le spese direttamente sostenute

dall’assicurato. In quest’ottica le spese da sostenere concretamente per dimostrare il

“ravvedimento operoso” sarebbero a totale carico del cliente;

il “terzo” esiste sempre, ed è l’ambiente in quanto c’è responsabilità anche quando la

persona giuridica che ha provocato il danno e quella che ne è colpita, coincidono;

la legge a tutela dell’ambiente ha una logica “ripristinatoria”, adottando le misure di

ripristino decise dall’autorità competente;

oltre alla responsabilità civile, è prevista anche quella penale, colposa o dolosa (sia

personale che aziendale);

l’azienda coinvolta deve denunciare, sempre e comunque, un sinistro ambientale: anche

quando non c’è danno a terzi;

le spese legate ai danni diretti (quali: messa in sicurezza, bonifica, ripristino) non sono

coperte dalle polizze D&O e di tutela legale;

le spese relative alla normativa ambientale sono numerose e non possono essere

esaustivamente previste tutte in forma espressa. Per questo sono da preferire le polizze di

per la responsabilità ambientale che operino con una logica all risk.

Non solo, dunque, le polizze tradizionali non coprono il rischio ambientale ma, con le

soluzioni assicurative che AEC è in grado di mettere a disposizione grazie a rapporti con i primari Assicuratori internazionali, leader del settore, AEC avrà a disposizione una piattaforma online con la quale ci sarà possibile quotare il rischio inquinamento quasi in tempo reale per i nostri Corrispondenti.

Soprattutto, le soluzioni che AEC offre sono rispondenti appieno ai rischi ed alle responsabilità previste dalla normativa vigente che, elemento da non sottovalutare, è complessa e pertanto, non è sempre facile adeguarsi alle sue disposizioni.

L’introduzione di questi nuovi ecoreati, inasprendo le pene previste dal D.lgs.231/01., farà sì che sempre più aziende si adopereranno per attivare programmi assicurativi.

Un fattore di ulteriore opportunità a sottoscrivere una soluzione assicurativa di tutela dal

rischio di danno ambientale, si trova anche nella recente adozione del DL 78/2015. Il legislatore ha così ampliato la definizione di “produttore di deposito temporaneo di rifiuti” ed identificato con maggiore attenzione responsabilità collettive ed individuali in caso di danno ambientale. Ne deriva che la recente evoluzione normativa rende il reo sempre più facilmente perseguibile dagli organi competenti.

In generale, l’introduzione degli ecoreati, ha avuto impatto non solo nell’ambito della

responsabilità personale dell’autore degli stessi, bensì anche sul piano della responsabilità del soggetto giuridico nel cui interesse o vantaggio, l’attività stessa è stata realizzata.

Analogamente a quanto già realizzato in precedenti iniziative, a breve vi comunicheremo la data di un evento pubblico che AEC dedicherà alla presentazione e all’approfondimento per questi tipi di rischi.

Inoltre, abbiamo già raccolta la disponibilità di alcuni Assicuratori nostri partner a considerare

la possibilità di organizzare sessioni formative ad hoc presso gli uffici dei nostri Intermediari che abbiano in essere un portafoglio di rischi legati alla responsabilità ambientale significativo.

Per maggiori informazioni sulla singole soluzioni potete contattare i colleghi:

Federico Capuzzo (+39 06 85332.331 - [email protected]) per le coperture

per la responsabilità ambientale stand alone;

Lucia Isolabella (+ 39 06 85332.334 - [email protected]) per le coperture

D&O con estensione per la responsabilità ambientale;

Fabio Valtorta (+ 39 02 873879.55 - [email protected]) per le coperture

tutela legale con estensione per la responsabilità ambientale;

Silvia Pea (+ 39 06 85332.312 - [email protected]) per le società d’ingegneria

con estensione per la responsabilità ambientale.

Certi dell’interesse che potranno avere i vostri clienti per questo progetto, porgiamo cordiali saluti

Antonello Polerà Federico Capuzzo Resp. dell'attività di intermediazione assicurativa Resp. dell'attività di intermediazione assicurativa

Responsabilità

Ambientale

Federico Capuzzo (+39 06 85332.331 -

[email protected]) per le coperture

per la responsabilità ambientale stand alone;

Lucia Isolabella (+ 39 06 85332.334 -

[email protected]) per le coperture

D&O con estensione per la responsabilità

ambientale;

Fabio Valtorta (+ 39 02 873879.55 -

[email protected]) per le coperture

tutela legale con estensione per la

responsabilità ambientale;

Silvia Pea (+ 39 06 85332.312 -

[email protected]) per le società

d’ingegneria con estensione per la

responsabilità ambientale

Antonello Polerà (+ 39 06 85332.304 -

[email protected]) per le

coperture EEPP con estensione per la

responsabilità ambientale.

Fabrizio Petrachi (+ 39 02 873879 .51 -

[email protected]) per le

coperture Med Mal con estensione per

la responsabilità ambientale;

Ottobre 2015

COMPAGNIA Principale Player del Mercato

ASSICURATI:

Aziende Medio-piccole con un fatturato fino a

50.000.000,00 di euro

MASSIMALI:

da € 100.000,00 a € 5.000.000,00

QUALI SONO I RISCHI A CUI SI ADATTA

MEGLIO:

attività di coltivazione e allevamento

industrie agroalimentari

industrie manifatturiere (della plastica, del legno,

etc.)

industrie del settore siderurgico e metallurgico

industria dell'auto

attività terziarie

case di cura, cliniche, ospedali

Real estate, centri commerciali

hotel, ristorazione

FRANCHIGIE:

Franchigia minima € 2.500,00 a €10.000,00

DURATA:

Fino a 18 mesi

ESTENSIONE:

Italia

PREMIO MINIMO:

Premio minimo imponibile da € 500,00 a

€ 750,00 a seconda della categoria di rischio

PRINCIPALI ESCLUSIONI:

A.I.A.

Dir. Seveso

LA COPERTURA PREVEDE:

Le spese di messa in sicurezza finalizzate a

contenere la diffusione della contaminazione;

I costi di bonifica sul sito assicurato:attività di

caratterizzazione, rimozione, neutralizzazione,

ecc.

La responsabilità civile ambientale comprensiva

di costi di bonifica e interruzione di attività di terzi;

il danno ambientale.

COME OPERA? TRE ESEMPI DI SINISTRI…

RESPONSABILITA’ AMBIENTALE

1. SPESE DI MESSA IN

SICUREZZA DI

EMERGENZA

A causa di un guasto

elettrico l’'impianto di

depurazione di un’industria

agroalimentare smette di

funzionare. Il rischio che le

acque inquinate contamino

la falda pubblica è molto

alto. L’azienda è costretta

a installare un sistema di

emergenza di pompaggio

delle acque e a procurarsi

un macchinario per il

trattamento temporaneo

La garanzia copre le

misure che l’assicurato

deve adottare per evitare

la contaminazione delle

acque di falda e/o

contenere l’inquinamento

in caso in cui l’evento si

sia già verificato.

3. INTERRUZIONE DI

ATTIVITÀ

Un panificio è dotato di

serbatoio interrato contenente

gasolio per il riscaldamento.

Nel tempo il serbatoio si crepa

e rilascia il liquido nel suolo

sottostante. L’esercizio si trova

vicino ad uno stabilimento

balneare. L’inquinante, dopo

aver impregnato il suolo,

raggiunge la falda profonda e

con essa il mare. Scoperto il

danno viene installata una

barriera idraulica per limitare il

diffondersi della

contaminazione. L’odore di

benzina, intollerabile in

prossimità dei forni, costringe il

panificio a interrompere la

propria attività per tutto il

tempo necessario alla bonifica.

Il contratto copre l'interruzione

di attività dell'assicurato in caso

di inquinamento e danno

ambientale.

2. DANNO AMBIENTALE

Un produttore di bevande

ricava l’acqua necessaria

alla produzione della falda

acquifera. Durante un

periodo di siccità,

l'emungimento della falda

causa il prosciugamento di

un lago vicino. La

conseguenza è la morte di

una specie protetta di

anfibio. Il responsabile

deve riparare al danno con

il ripopolamento della

specie e con le spese

necessarie a garantirne la

sopravvivenza nel suo

ambiente naturale.

Il contratto copre le spese

per la riparazione del

danno ambientale

provocato all'acqua, al

suolo, alle risorse naturali

e alle specie protette. Con

o senza il verificarsi di un

inquinamento.

Rassegna stampa dedicata alla tutela ambientale


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