+ All Categories
Home > Documents > circolare nr. 20/E del 04/06/2012 - Studio Dott. Pietro ...studiocarbonara.com/blog/2012/Cir...

circolare nr. 20/E del 04/06/2012 - Studio Dott. Pietro ...studiocarbonara.com/blog/2012/Cir...

Date post: 05-Jan-2019
Category:
Upload: dinhtram
View: 216 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
21
Circolare del 04/06/2012 n. 20 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa Cedolare secca sugli affitti Risposte a quesiti Testo: INDICE PREMESSA 1. REVOCA DELLOPZIONE 2. PERIODO TRANSITORIO 2011 - COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE ACCONTI E RAVVEDIMENTO OPEROSO 3. ACCONTO 2012 4. VALIDITÀ DELLA COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE INVIATA NEL 2011 5. TRASFERIMENTO DI IMMOBILE LOCATO 6. COMPROPRIETARIO NON RISULTANTE DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE 7. FONDO PATRIMONIALE 8. COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE - CONTRATTO INFERIORE A 30 GIORNI IN UN ANNO 9. COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE CONTRATTI CON CLAUSOLA DI RINUNCIA AGLI AGGIORNAMENTI DEL CANONE PREMESSA Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su varie questioni interpretative poste allattenzione della scrivente riguardanti la c.d. cedolare secca. Nel seguito, per TUIR si intende il Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con il , e per TUR si intende Testo Unico decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'imposta di Registro, approvato con . Le circolari decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e le risoluzioni citate in questo documento sono consultabili nella banca dati Documentazione Tributaria accessibile dal sito www.agenziaentrate.gov.it o dal sito www.finanze.gov.it. 1. REVOCA DELLOPZIONE Il punto 2.2 del stabilisce che il locatore ha la facoltà di revocare lopzione in D. provvedimento del 7 aprile 2011 ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui questa è stata esercitata, demandando a un provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate la definizione delle relative modalità. Nelle more delladozione del provvedimento si chiede di conoscere le modalità di revoca dellopzione per la cedolare secca già esercitata. Nelle more delladozione del provvedimento di definizione delle modalità di revoca dellopzione della cedolare secca R. precedentemente esercitata, lUfficio può considerare valida la revoca effettuata in carta libera, debitamente sottoscritta e contenente i dati necessari allidentificazione del contratto e delle parti, o quella effettuata con il modello 69 utilizzato come schema di richiesta della revoca. L prevede che lopzione per la cedolare secca non ha art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 23 del 2011 effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore. Pur non essendo formalmente prevista alcuna forma di comunicazione della revoca dellopzione già esercitata, è comunque opportuno che il locatore comunichi la revoca esercitata al conduttore, responsabile solidale del pagamento dellimposta di registro. Detta comunicazione, peraltro, corrisponde anche a un interesse del locatore perché a decorrere dallannualità della revoca viene meno la rinuncia agli aggiornamenti del canone di locazione. 2. PERIODO TRANSITORIO 2011 - COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE ACCONTI E RAVVEDIMENTO OPEROSO Tenuto conto che lanno 2011 rappresenta il primo anno di applicazione della cedolare secca e che, ai fini della D. scelta della modalità di tassazione dei redditi derivanti dagli immobili ad uso abitativo relativi a contratti già registrati o prorogati al 7 aprile 2011, il provvedimento prevede che il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nellanno 2012 per i redditi 2011, si chiede se sia comunque possibile inviare la comunicazione al conduttore entro la presentazione della dichiarazione dei redditi. Circolare del 04/06/2012 n. 20 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa Pagina 1
Transcript

Circolare del 04/06/2012 n. 20 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Cedolare secca sugli affitti Risposte a quesiti

Testo:

INDICE

PREMESSA

1. REVOCA DELLOPZIONE

2. PERIODO TRANSITORIO 2011 - COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE ACCONTI E RAVVEDIMENTOOPEROSO

3. ACCONTO 2012

4. VALIDITÀ DELLA COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE INVIATA NEL 2011

5. TRASFERIMENTO DI IMMOBILE LOCATO

6. COMPROPRIETARIO NON RISULTANTE DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE

7. FONDO PATRIMONIALE

8. COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE - CONTRATTO INFERIORE A 30 GIORNI IN UN ANNO

9. COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE CONTRATTI CON CLAUSOLA DI RINUNCIA AGLI AGGIORNAMENTIDEL CANONE

PREMESSA

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su varie questioni interpretative poste allattenzione della scriventeriguardanti la c.d. cedolare secca. Nel seguito, per TUIR si intende il Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvatocon il , e per TUR si intende Testo Unicodecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917dell'imposta di Registro, approvato con . Le circolaridecreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131e le risoluzioni citate in questo documento sono consultabili nella banca dati Documentazione Tributaria accessibiledal sito www.agenziaentrate.gov.it o dal sito www.finanze.gov.it.

1. REVOCA DELLOPZIONE

Il punto 2.2 del stabilisce che il locatore ha la facoltà di revocare lopzione inD. provvedimento del 7 aprile 2011ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui questa è stata esercitata, demandando a un provvedimentodel Direttore dellAgenzia delle entrate la definizione delle relative modalità. Nelle more delladozione delprovvedimento si chiede di conoscere le modalità di revoca dellopzione per la cedolare secca già esercitata.

Nelle more delladozione del provvedimento di definizione delle modalità di revoca dellopzione della cedolare seccaR. precedentemente esercitata, lUfficio può considerare valida la revoca effettuata in carta libera, debitamentesottoscritta e contenente i dati necessari allidentificazione del contratto e delle parti, o quella effettuata con il modello69 utilizzato come schema di richiesta della revoca.

L prevede che lopzione per la cedolare secca non haart. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 23 del 2011effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore. Pur non essendo formalmenteprevista alcuna forma di comunicazione della revoca dellopzione già esercitata, è comunque opportuno che il locatorecomunichi la revoca esercitata al conduttore, responsabile solidale del pagamento dellimposta di registro. Dettacomunicazione, peraltro, corrisponde anche a un interesse del locatore perché a decorrere dallannualità della revocaviene meno la rinuncia agli aggiornamenti del canone di locazione.

2. PERIODO TRANSITORIO 2011 - COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE ACCONTI E RAVVEDIMENTOOPEROSO

Tenuto conto che lanno 2011 rappresenta il primo anno di applicazione della cedolare secca e che, ai fini dellaD.scelta della modalità di tassazione dei redditi derivanti dagli immobili ad uso abitativo relativi a contratti già registrati oprorogati al 7 aprile 2011, il provvedimento prevede che il locatore può applicare la cedolare secca in sede didichiarazione dei redditi da presentare nellanno 2012 per i redditi 2011, si chiede se sia comunque possibile inviare lacomunicazione al conduttore entro la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Circolare del 04/06/2012 n. 20 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Pagina 1

In base all l'opzione per la cedolare secca non ha effettoR. art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 23 del 2011se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la qualerinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

Al riguardo, considerato il particolare regime transitorio previsto dal provvedimento del direttore dellAgenzia delle con riguardo ai casi in cui il locatore può avvalersi della cedolare secca per lannualitàentrate del 7 aprile 2011

decorrente dal 2011 direttamente in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nel 2012 (contratti di locazione incorso alla data del 7 aprile 2011, per i quali è già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali ègià stato effettuato il relativo pagamento - cfr. 8.1.1), la lettera raccomandata con cuicircolare n. 26/E del 2011, par. il locatore comunica al conduttore la rinuncia allaggiornamento del canone a qualsiasi titolo deve ritenersi tempestiva se inviata entro il 1° ottobre 2012, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2011 (da osservare anchenellipotesi in cui il locatore presenti il modello 730).

Rimangono comunque fermi gli altri presupposti di applicazione della cedolare secca e i conseguenti obblighidichiarativi e di versamento, anche dellacconto.

Ciò presuppone, in particolare, che per le annualità interessate (che terminano nel 2011 e/o che decorrono dal 2011)il locatore non abbia applicato laggiornamento del canone e abbia versato lacconto se dovuto. Qualoralaggiornamento del canone sia stato applicato, si ricorda che per quanto già precisato con circolare n. 26 del 2011sulla base della comunicazione di rinuncia il locatore non può percepire dal conduttore gli aggiornamenti dei canoni equesti, se già percepiti, devono essere restituiti.

Per quanto riguarda lacconto, si ritiene che l'omesso versamento dell'acconto della cedolare secca per lanno 2011alle date previste non precluda la possibilità di assoggettare i canoni di locazione ad imposta sostitutiva. Ilcontribuente interessato può avvalersi a tal fine dell'istituto del ravvedimento c.d. operoso di cui all'articolo 13 del

, applicabile alla cedolare secca per effetto del rinvio operato dall'd.lgs. n. 472 del 1997 articolo 3 del d.lgs. n. 23 del alle disposizioni in materia di imposte sui redditi per regolarizzare gli omessi versamenti, effettuando il2011

pagamento delle imposte dovute, unitamente agli interessi e la sanzione nella misura ridotta stabilita dal citato . A tal fine devono essere utilizzati i codici tributo 1992, denominato "Interessiarticolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997

sul ravvedimento - Imposte sostitutive", e 8913, denominato Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte suiredditi.

Si ricorda che l'imposta di registro versata non può essere restituita, stante il disposto dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. secondo cui, in caso di opzione "non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registron. 23 del 2011

eventualmente già pagate".

Nellipotesi in cui il contribuente abbia tenuto conto del reddito derivante dalla locazione dellimmobile abitativo ai finidel versamento dellacconto IRPEF 2011, non è altresì preclusa la possibilità di assoggettare i canoni di locazione adimposta sostitutiva, sempreché ne ricorrano tutte le condizioni previste, qualora il contribuente presenti istanza per lacorrezione del codice tributo indicando limporto versato a titolo di acconto IRPEF da considerare versato a titolo diacconto per la cedolare secca per il 2011. Il maggior versamento dellacconto IRPEF sarà indicato come acconto dellacedolare secca nel modello UNICO 2012.

La medesima soluzione può essere adottata anche nelle ipotesi in cui lacconto IRPEF sia stato trattenuto e versatonellambito dellassistenza fiscale. In questo caso, il maggior versamento dellacconto IRPEF sarà indicato comeacconto della cedolare secca nel modello 730/2012.

Rimane ferma lapplicazione delle sanzioni e degli interessi in caso di carente versamento degli acconti. Al riguardo, sirinvia ai chiarimenti forniti con , al par. 8.2, in merito al versamento dellacconto IRPEF e dellacircolare n. 26 del 2011cedolare secca per il 2011.

3. ACCONTO 2012

Per il 2011, primo periodo dimposta di applicazione del regime della cedolare secca, il D. provvedimento del 7 prevede, al punto 7.1, particolari regole per il relativo versamento in acconto. Dato che una situazioneaprile 2011

analoga a quella del 2011 si può determinare ogni qualvolta il contribuente applichi per la prima volta la cedolaresecca, in quanto il reddito dellimmobile locato è stato precedentemente assoggettato ad IRPEF, si chiede se la citataprevisione del provvedimento trovi comunque applicazione solo in riferimento al periodo dimposta 2011.

Il , al punto 7.2, nel prevedere le regole applicabili al versamento in accontoR. Provvedimento del 7 aprile 2011della cedolare secca a partire dal periodo di imposta 2012, stabilisce - tra laltro - che lacconto è pari al 95 per centodellimposta dovuta a titolo di cedolare secca per lanno precedente. Si ricorda che per effetto del differimento di 3punti percentuali previsto dal comma 2 dellarticolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21

, la misura dellacconto per il periodo di imposta 2012 è ridotta dal 95 per cento al 92 per centonovembre 2011dellimposta dovuta a titolo di cedolare secca per lanno precedente (cfr. il comunicato stampa dellAgenzia delle

). Pertanto, se nellanno 2011 un contribuente ha assoggettato allIRPEF il redditoentrate del 25 novembre 2011dellimmobile locato e intende esercitare dal 2012 lopzione per la cedolare secca per le residue annualità di durata delcontratto non è tenuto al versamento dellacconto della cedolare secca per lanno 2012. Ulteriori chiarimenti sul

Circolare del 04/06/2012 n. 20 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Pagina 2

versamento dellacconto per la cedolare secca a partire dal periodo dimposta 2012 sono stati forniti al par. 7 della , cui si rinvia.circolare n. 26 del 2011

4. VALIDITÀ DELLA COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE INVIATA NEL 2011

Si ha il caso di contratti di locazione in corso al 7 aprile 2011 e già registrati a tale data, per i quali l'opzione perD. l'applicazione della cedolare secca viene esercitata in sede di dichiarazione dei redditi UNICO 2012. Lacomunicazione dellopzione al conduttore è stata già inviata entro il termine di versamento del primo acconto per il2011 e contiene una formula in cui la stessa si ritiene valida fino a revoca. Il locatore può omettere di inviare unanuova comunicazione al conduttore per le annualità successive (dal 2012 in poi), essendo valida fino a revoca lacomunicazione già inviata?

Non è necessario inviare una nuova comunicazione al conduttore. In base allR. articolo 3, comma 11, del decreto, la preventiva comunicazione al conduttore con cui il locatore rinuncia ad esercitare lalegislativo n. 23 del 2011

facoltà di richiedere laggiornamento del canone a qualunque titolo costituisce una condizione a cui è subordinatalefficacia dellopzione.

Il stabilisce che lopzione vincola il locatore allapplicazione del regime dellaprovvedimento del 7 aprile 2011cedolare secca per lintero periodo di durata del contratto o della proroga ovvero per il residuo periodo di durata delcontratto nel caso di opzione esercitata nelle annualità successive alla prima (punto 2.1), con facoltà di revocarelopzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui questa è stata esercitata (punto 2.2).

Pertanto, la comunicazione inviata al conduttore in sede di opzione per il 2011 esplica i suoi effetti per tutta la residuadurata del contratto, ovvero fino a revoca, e non deve essere nuovamente comunicata al conduttore.

5. TRASFERIMENTO DI IMMOBILE LOCATO

Si chiede se in caso di trasferimento , donazione o cessione di un fabbricato già locato il nuovoD. mortis causatitolare (erede, donatario, acquirente) possa, al momento dellacquisizione del fabbricato, esercitare lopzione per lacedolare secca o revocare lopzione formulata dal precedente proprietario. Qualora la risposta fosse affermativa sichiede di conoscere i tempi e le modalità per lesercizio dellopzione o della revoca.

È opportuno premettere che la cedolare secca è unimposta sostitutiva dellimposta sul reddito delle persone fisicheR.e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione (nonché delle impostedi registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione). Lopzione per la cedolare seccaesercitata dal dante causa in ipotesi di trasferimento o per atto tra vivi di un immobile locato cessa dimortis causaavere efficacia con il trasferimento stesso per quanto riguarda limposta sul reddito, mentre continua ad avere effettofino al termine dellannualità contrattuale per limposta di registro e di bollo. Per queste ultime, infatti, vale lasussistenza del presupposto di applicazione della cedolare secca al momento della registrazione del contratto, dellaproroga o del versamento dellimposta per le annualità successive, prima del trasferimento dellimmobile.

Inoltre, il trasferimento o per atto tra vivi della proprietà di un immobile locato ad uso abitativo comporta,mortis causain linea generale, la successione o il subentro nella titolarità del contratto di locazione senza soluzione dello stesso,dato che la legge tutela la posizione del conduttore nelle locazioni ad uso abitativo.

Non sussistendo lobbligo di stipulare un nuovo contratto, i nuovi titolari potranno optare per la cedolare seccamediante presentazione del modello 69 entro lordinario termine di trenta giorni decorrente dalla data del subentro.

Rimane fermo che il contribuente subentrante può applicare direttamente la cedolare secca in sede di dichiarazionedei redditi nei casi in cui è consentito:

- per il periodo transitorio, per i contratti in corso nel 2011, scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria alla data del 7 aprile 2011, nonché per i contratti in corso alla stessa data del 7 aprile 2011, per i quali è già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali è già stato effettuato il relativo pagamento;

- per i contratti di locazione di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autentica, di durata nonsuperiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

6. COMPROPRIETARIO NON RISULTANTE DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE

Un contribuente, comproprietario di un immobile, ha stipulato solo a proprio nome un contratto di locazione, senzaD.indicare in atti il nominativo dellaltro comproprietario. Questultimo, comunque, ha sempre indicato nel modello didichiarazione il reddito di fabbricato in ragione della sua quota di proprietà. Si chiede se il regime della c.d. cedolaresecca possa essere applicato da tutti i comproprietari di un immobile, anche qualora il contratto di locazione sia statostipulato solo da alcuni di loro.

Nel caso di un immobile in comproprietà, il contratto di locazione stipulato da uno solo dei comproprietari esplicaR.effetti anche nei confronti del comproprietario non presente in atti che, pertanto, è tenuto a dichiarare, ai fini fiscali, ilrelativo reddito fondiario per la quota a lui imputabile.

Circolare del 04/06/2012 n. 20 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Pagina 3

A decorrere dallanno 2011, l del ha introdotto la possibilità per i possessoriart. 3 decreto legislativo n. 23 del 2011di immobili abitativi locati ad uso abitativo (persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale digodimento di unità immobiliari abitative locate, che non agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti eprofessioni) di optare per l'applicazione della c.d. cedolare secca sugli affitti. Secondo tale regime di tassazione, ilcanone di locazione di detti immobili può essere assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relativeaddizionali sul reddito fondiario prodotto dall'immobile locato, nonché delle imposte di registro e di bollo dovute sulcontratto di locazione.

Ne consegue che anche il comproprietario non indicato nel contratto di locazione ha la possibilità di optare, insostituzione dellIRPEF, per la cedolare secca.

Al di fuori delle ipotesi in cui è consentito applicare direttamente la in sede di dichiarazione dei redditicedolare seccarelativa al periodo dimposta nel quale è prodotto il reddito (cfr. ), i comproprietari dovrannocircolare n. 26 del 2011esercitare lopzione utilizzando i modelli previsti. Se laltro comproprietario ha già esercitato lopzione, il comproprietarionon risultante in atti che intende optare per la cedolare secca dovrà produrre all'Ufficio territorialmente competente ilmodello 69, selezionando l'opzione per la cedolare secca, allegando documentazione attestante il titolo dicomproprietario.

Resta fermo che anche il locatore non indicato in atti è tenuto, tra l'altro, a comunicare preventivamente al conduttore,tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime della cedolare secca con la conseguente rinuncia ad esercitare lafacoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

7. FONDO PATRIMONIALE

Un contribuente fa presente di aver costituito, in data 16 marzo 1999, insieme al coniuge, un fondo patrimoniale aiD. sensi degli e seguenti del , destinando allo specifico scopo alcune unità immobiliari diarticoli 167 codice civileesclusiva proprietà del coniuge (civili abitazioni e pertinenze), attualmente in parte locate. Lamministrazione dei beniè regolata conformemente all . Chiede di conoscere se il coniuge non proprietario possaart. 180 del codice civileoptare per il regime fiscale della cedolare secca per la metà dei canoni di locazione che gli vengono attribuiti,derivanti dagli immobili conferiti nel fondo patrimoniale. Il contribuente non possiede i requisiti soggettivi previsti dal

, ossia non è proprietario o titolare di alcun diritto reale dicomma 1 dellart. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011godimento sull'immobile locato, conferito a suo tempo nel fondo patrimoniale.

Ai sensi dell' ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o unR. art. 167, primo comma, del codice civileterzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobiliiscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. In base al , lasuccessivo art. 168proprietà dei beni conferiti spetta ai coniugi, salvo diversa statuizione nell'atto costitutivo (primo comma); i frutti deibeni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia (secondo comma); l'amministrazionedei beni è regolata dalle norme relative alla amministrazione della comunione legale di cui all' (terzoart. 180 del c.c.comma).

Nel caso prospettato, l'amministrazione dei beni è regolata conformemente a quanto previsto dall' ,art. 180 del c.c.secondo cui l'amministrazione dei beni e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essi relativi spettanodisgiuntamente ad entrambi i coniugi (primo comma) e il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione,nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e larappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi (secondo comma).

Generalmente il fondo patrimoniale è considerato un'ipotesi di "patrimonio di destinazione" in quanto è vincolato allafunzione di adempimento e garanzia delle obbligazioni contratte per fronteggiare i bisogni della famiglia che èassicurata da alcune disposizioni che impongono limitazioni e divieti all'alienazione discrezionale dei beni che locompongono da parte dei coniugi ( ) e alla espropriabilità da parte dei creditori ( ).art. 169 c.c. art. 170 c.c.

Per quanto riguarda il profilo dell'imposizione sui redditi, l' prevede che "art. 4, comma 1, lett. b) del TUIR i redditi deibeni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli e seguenti del sono imputati per artt.167 codice civile

".metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi

La disposizione in questione, tenendo conto delle particolari regole dettate dal per la gestione dei benicodice civilefacenti parte del fondo patrimoniale e per l'imputazione dei relativi frutti, stabilisce una disciplina specifica diimputazione dei redditi dei beni oggetto del fondo patrimoniale: in luogo della imputazione secondo le regoleordinarie, è previsto che il reddito sia attribuito in misura pari ad entrambi i coniugi, indipendentemente dallaex lege circostanza che la costituzione del fondo sia avvenuta con il trasferimento del diritto di proprietà ovvero con la riservadi proprietà in capo all'originario proprietario, e quindi a prescindere dalla circostanza che ciascun coniuge sia titolareo meno di un diritto reale sul bene e dalla misura cui spetta detto diritto. Detta disposizione, per il suo caratteregenerale, è applicabile anche per l'imputazione dei redditi derivanti dalla locazione degli immobili ad uso abitativo,come nel caso in questione, che altrimenti concorrerebbero quali redditi fondiari, in base all' , aart. 26 del TUIRformare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altrodiritto reale.

In detto contesto, il regime della c.d. cedolare secca, introdotto dall' , siart. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011

Circolare del 04/06/2012 n. 20 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Pagina 4

pone come alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario di tassazione del reddito fondiario ai fini IRPEF cui puòaccedere, su opzione, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento che sia locatore di unità immobiliariabitative locate ad uso abitativo per assoggettare a imposizione il relativo canone di locazione.

Stante le particolari disposizioni del in tema di fondo patrimoniale, si ritiene che il principio dicodice civileimputazione del reddito disposto in via generale dall' possa valere anche in sede di applicazione dellaart. 4 del TUIRcedolare secca, in considerazione del comune presupposto impositivo e del carattere alternativo della cedolare seccarispetto all'IRPEF, risultando assorbente del requisito soggettivo previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto

concernente la proprietà dell'immobile. Conseguentemente, si ritiene che il coniuge nonlegislativo n. 23 del 2011proprietario possa optare autonomamente per l'applicazione del regime della cedolare secca sui canoni di locazionedi immobili ad uso abitativo. Rimane fermo il rispetto delle altre condizioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo

, oggetto di chiarimenti nella .n. 23 del 2011 circolare n. 26 del 2011

8. COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE - CONTRATTO INFERIORE A 30 GIORNI IN UN ANNO

Un contribuente è titolare del diritto di usufrutto su due unità immobiliari appartenenti, rispettivamente, allaD.categoria catastale A8 e C2 (pertinenza dell'immobile A8) che concede in locazione ad uso abitativo nel periodoestivo (case per vacanze). Gli immobili sono locati congiuntamente per periodi settimanali a soggetti non residenti inItalia. Il periodo di locazione non eccede le tre settimane consecutive con il medesimo locatario. Si chiede diconoscere se, ai fini dell'applicazione della cedolare secca, sia obbligatorio inviare una apposita raccomandata a tutti iconduttori con la quale comunicare l'intenzione di avvalersi del nuovo regime e la rinuncia all'aggiornamento delcanone.

L' , istitutivo del regime della cedolare secca, stabilisce al R. articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 comma che 2 "... La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di

". Si tratta dei contratti di locazione di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autentica,registrazionedi durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno. Con è stato chiarito che il limitecircolare n. 26 del 2011di durata dei trenta giorni deve essere determinato computando tutti i rapporti di locazione di durata anche inferiore atrenta giorni intercorsi nell'anno con il medesimo locatario. Se la durata della locazione, in tal modo determinata, èinferiore a 30 giorni nell'anno, è previsto l'obbligo della registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinatodisposto dell' e dell' .articolo 5 del TUR articolo 2- della tariffa, parte seconda, allegata allo stesso TURbis

Per tali contratti, per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione in termine fisso, il locatore può applicare la cedolaresecca in sede dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è prodotto il reddito. L'opzioneesercitata in sede di dichiarazione dei redditi, in tal caso, esplica effetti anche ai fini dell'imposta di registro nell'ipotesiin cui il contribuente proceda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto.

Per poter beneficiare del regime della cedolare secca, in base al comma 11 dellart. 3 del decreto legislativo n. 23, il locatore deve comunicare preventivamente al conduttore tramite lettera raccomandata la scelta deldel 2011

regime alternativo e la conseguente rinuncia per il corrispondente periodo di durata dell'opzione ad esercitare lafacoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

L'obbligo di inviare la comunicazione di rinuncia agli aggiornamenti del canone può essere escluso nell'ipotesi dicontratti di locazione di durata complessiva nell'anno inferiore a trenta giorni. In relazione a tali contratti di brevedurata, per i quali non vige l'obbligo della registrazione in termine fisso, non opera il meccanismo di aggiornamentodel canone.

9. COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE CONTRATTI CON CLAUSOLA DI RINUNCIA AGLI AGGIORNAMENTIDEL CANONE

Un contribuente titolare del diritto di proprietà di un immobile abitativo intende stipulare un contratto di locazioneD.per uso abitativo della durata di quattro anni in cui è previsto in apposita clausola la rinuncia allaggiornamento delcanone. Si chiede di conoscere se, ai fini dell'applicazione della cedolare secca, sia comunque necessario inviarelapposita raccomandata al conduttore con la quale comunicare l'intenzione di avvalersi del nuovo regime e la rinunciaall'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

Come già specificato, in base al , il locatore deveR. comma 11 dellart. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011comunicare preventivamente al conduttore tramite lettera raccomandata la scelta del regime alternativo e laconseguente rinuncia per il corrispondente periodo di durata dell'opzione ad esercitare la facoltà di chiederel'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Con la , è stato precisato, con particolarecircolare n. 26 del 2011riferimento all'applicazione del regime della cedolare secca per l'anno 2011, che per i contratti di locazione cheprevedono espressamente la rinuncia agli aggiornamenti del canone non è necessario inviare al conduttore lacomunicazione in questione. Si ritiene che la medesima conclusione può essere estesa anche ai contratti di locazionedi immobili ad uso abitativo che non rientrano nel regime transitorio del 2011, qualora nel contratto di locazione siaespressamente prevista la rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

******

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano

Circolare del 04/06/2012 n. 20 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Pagina 5

puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

      

Circolare del 04/06/2012 n. 20 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Pagina 6

CIRCOLARE N. 20/E

Roma, 4 giugno 2012

OGGETTO: Cedolare secca sugli affitti – Risposte a quesiti

Direzione Centrale Normativa

Circolare del 04/06/2012 n. 20 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Pagina 7

2

INDICE

PREMESSA .................................................................................................................... 3

1. REVOCA DELL’OPZIONE ..................................................................................... 3

2. PERIODO TRANSITORIO 2011 - COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE –

ACCONTI E RAVVEDIMENTO OPEROSO........................................................ 4

3. ACCONTO 2012......................................................................................................... 6

4. VALIDITÀ DELLA COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE INVIATA NEL

2011 ............................................................................................................................. 7

5. TRASFERIMENTO DI IMMOBILE LOCATO .................................................... 8

6. COMPROPRIETARIO NON RISULTANTE DAL CONTRATTO DI

LOCAZIONE............................................................................................................. 9

7. FONDO PATRIMONIALE..................................................................................... 10

8. COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE - CONTRATTO INFERIORE A 30

GIORNI IN UN ANNO ........................................................................................... 13

9. COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE – CONTRATTI CON CLAUSOLA

DI RINUNCIA AGLI AGGIORNAMENTI DEL CANONE ………………….14

Circolare del 04/06/2012 n. 20 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Pagina 8

3

PREMESSA

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su varie questioni

interpretative poste all’attenzione della scrivente riguardanti la c.d. cedolare

secca. Nel seguito, per TUIR si intende il Testo Unico delle Imposte sui Redditi

approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, e per TUR si intende Testo Unico dell'imposta di Registro, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le circolari e le

risoluzioni citate in questo documento sono consultabili nella banca dati

Documentazione Tributaria accessibile dal sito www.agenziaentrate.gov.it o dal

sito www.finanze.gov.it.

1. REVOCA DELL’OPZIONE

D. Il punto 2.2 del provvedimento del 7 aprile 2011 stabilisce che il locatore ha la

facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a

quella in cui questa è stata esercitata, demandando a un provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle relative modalità. Nelle

more dell’adozione del provvedimento si chiede di conoscere le modalità di

revoca dell’opzione per la cedolare secca già esercitata.

R. Nelle more dell’adozione del provvedimento di definizione delle modalità di

revoca dell’opzione della cedolare secca precedentemente esercitata, l’Ufficio

può considerare valida la revoca effettuata in carta libera, debitamente

sottoscritta e contenente i dati necessari all’identificazione del contratto e delle

parti, o quella effettuata con il modello 69 utilizzato come schema di richiesta

della revoca.

L’art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 23 del 2011 prevede che l’opzione

per la cedolare secca non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva

comunicazione al conduttore. Pur non essendo formalmente prevista alcuna

forma di comunicazione della revoca dell’opzione già esercitata, è comunque

opportuno che il locatore comunichi la revoca esercitata al conduttore,

Circolare del 04/06/2012 n. 20 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Pagina 9

4

responsabile solidale del pagamento dell’imposta di registro. Detta

comunicazione, peraltro, corrisponde anche a un interesse del locatore perché a

decorrere dall’annualità della revoca viene meno la rinuncia agli aggiornamenti

del canone di locazione.

2. PERIODO TRANSITORIO 2011 - COMUNICAZIONE AL

CONDUTTORE – ACCONTI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

D. Tenuto conto che l’anno 2011 rappresenta il primo anno di applicazione della

“cedolare secca” e che, ai fini della scelta della modalità di tassazione dei redditi

derivanti dagli immobili ad uso abitativo relativi a contratti già registrati o

prorogati al 7 aprile 2011, il provvedimento prevede che il locatore può applicare

la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2012

per i redditi 2011, si chiede se sia comunque possibile inviare la comunicazione

al conduttore entro la presentazione della dichiarazione dei redditi.

R. In base all’art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 23 del 2011 l'opzione

per la cedolare secca non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva

comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad

esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

Al riguardo, considerato il particolare regime transitorio previsto dal

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011 con

riguardo ai casi in cui il locatore può avvalersi della cedolare secca per

l’annualità decorrente dal 2011 direttamente in sede di dichiarazione dei redditi

da presentare nel 2012 (contratti di locazione in corso alla data del 7 aprile 2011,

per i quali è già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i

quali è già stato effettuato il relativo pagamento - cfr. circolare n. 26/E del 2011,

par. 8.1.1), la lettera raccomandata con cui il locatore comunica al conduttore la

rinuncia all’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo deve ritenersi tempestiva

se inviata entro il 1° ottobre 2012, termine di presentazione della dichiarazione

Circolare del 04/06/2012 n. 20 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Pagina 10

5

dei redditi 2011 (da osservare anche nell’ipotesi in cui il locatore presenti il

modello 730).

Rimangono comunque fermi gli altri presupposti di applicazione della cedolare

secca e i conseguenti obblighi dichiarativi e di versamento, anche dell’acconto.

Ciò presuppone, in particolare, che per le annualità interessate (che terminano nel

2011 e/o che decorrono dal 2011) il locatore non abbia applicato l’aggiornamento

del canone e abbia versato l’acconto se dovuto. Qualora l’aggiornamento del

canone sia stato applicato, si ricorda che – per quanto già precisato con circolare

n. 26 del 2011 – sulla base della comunicazione di rinuncia il locatore non può

percepire dal conduttore gli aggiornamenti dei canoni e questi, se già percepiti,

devono essere restituiti.

Per quanto riguarda l’acconto, si ritiene che l'omesso versamento dell'acconto

della cedolare secca per l’anno 2011 alle date previste non precluda la possibilità

di assoggettare i canoni di locazione ad imposta sostitutiva. Il contribuente

interessato può avvalersi a tal fine dell'istituto del ravvedimento c.d. operoso di

cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, applicabile alla cedolare secca per

effetto del rinvio operato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 23 del 2011 alle disposizioni

in materia di imposte sui redditi per regolarizzare gli omessi versamenti,

effettuando il pagamento delle imposte dovute, unitamente agli interessi e la

sanzione nella misura ridotta stabilita dal citato articolo 13 del d.lgs. n. 472 del

1997. A tal fine devono essere utilizzati i codici tributo “1992”, denominato

"Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive", e “8913”, denominato

“Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”.

Si ricorda che l'imposta di registro versata non può essere restituita, stante il

disposto dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 23 del 2011 secondo cui, in caso di

opzione "non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro

eventualmente già pagate".

Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia tenuto conto del reddito derivante dalla

locazione dell’immobile abitativo ai fini del versamento dell’acconto IRPEF

2011, non è altresì preclusa la possibilità di assoggettare i canoni di locazione ad

Circolare del 04/06/2012 n. 20 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Pagina 11

6

imposta sostitutiva, sempreché ne ricorrano tutte le condizioni previste, qualora il

contribuente presenti istanza per la correzione del codice tributo indicando

l’importo versato a titolo di acconto IRPEF da considerare versato a titolo di

acconto per la cedolare secca per il 2011. Il maggior versamento dell’acconto

IRPEF sarà indicato come acconto della cedolare secca nel modello UNICO

2012.

La medesima soluzione può essere adottata anche nelle ipotesi in cui l’acconto

IRPEF sia stato trattenuto e versato nell’ambito dell’assistenza fiscale. In questo

caso, il maggior versamento dell’acconto IRPEF sarà indicato come acconto

della cedolare secca nel modello 730/2012.

Rimane ferma l’applicazione delle sanzioni e degli interessi in caso di carente

versamento degli acconti. Al riguardo, si rinvia ai chiarimenti forniti con

circolare n. 26 del 2011, al par. 8.2, in merito al versamento dell’acconto IRPEF

e della cedolare secca per il 2011.

3. ACCONTO 2012

D. Per il 2011, primo periodo d’imposta di applicazione del regime della

cedolare secca, il provvedimento del 7 aprile 2011 prevede, al punto 7.1,

particolari regole per il relativo versamento in acconto. Dato che una situazione

analoga a quella del 2011 si può determinare ogni qualvolta il contribuente

applichi per la prima volta la cedolare secca, in quanto il reddito dell’immobile

locato è stato precedentemente assoggettato ad IRPEF, si chiede se la citata

previsione del provvedimento trovi comunque applicazione solo in riferimento al

periodo d’imposta 2011.

R. Il Provvedimento del 7 aprile 2011, al punto 7.2, nel prevedere le regole

applicabili al versamento in acconto della cedolare secca a partire dal periodo di

imposta 2012, stabilisce - tra l’altro - che l’acconto è pari al 95 per cento

dell’imposta dovuta a titolo di cedolare secca per l’anno precedente. Si ricorda

che per effetto del differimento di 3 punti percentuali previsto dal comma 2

Circolare del 04/06/2012 n. 20 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Pagina 12

7

dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21

novembre 2011, la misura dell’acconto per il periodo di imposta 2012 è ridotta

dal 95 per cento al 92 per cento dell’imposta dovuta a titolo di cedolare secca per

l’anno precedente (cfr. il comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 25

novembre 2011). Pertanto, se nell’anno 2011 un contribuente ha assoggettato

all’IRPEF il reddito dell’immobile locato e intende esercitare dal 2012 l’opzione

per la cedolare secca per le residue annualità di durata del contratto non è tenuto

al versamento dell’acconto della cedolare secca per l’anno 2012. Ulteriori

chiarimenti sul versamento dell’acconto per la cedolare secca a partire dal

periodo d’imposta 2012 sono stati forniti al par. 7 della circolare n. 26 del 2011,

cui si rinvia.

4. VALIDITÀ DELLA COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE INVIATA

NEL 2011

D. Si ha il caso di contratti di locazione in corso al 7 aprile 2011 e già registrati a

tale data, per i quali l'opzione per l'applicazione della cedolare secca viene

esercitata in sede di dichiarazione dei redditi UNICO 2012. La comunicazione

dell’opzione al conduttore è stata già inviata entro il termine di versamento del

primo acconto per il 2011 e contiene una formula in cui la stessa si ritiene valida

“fino a revoca”. Il locatore può omettere di inviare una nuova comunicazione al

conduttore per le annualità successive (dal 2012 in poi), essendo valida “fino a

revoca” la comunicazione già inviata?

R. Non è necessario inviare una nuova comunicazione al conduttore. In base

all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 23 del 2011, la preventiva

comunicazione al conduttore con cui il locatore rinuncia ad esercitare la facoltà

di richiedere l’aggiornamento del canone a qualunque titolo costituisce una

condizione a cui è subordinata l’efficacia dell’opzione.

Il provvedimento del 7 aprile 2011 stabilisce che l’opzione vincola il locatore

all’applicazione del regime della cedolare secca per l’intero periodo di durata del

Circolare del 04/06/2012 n. 20 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Pagina 13

8

contratto o della proroga ovvero per il residuo periodo di durata del contratto nel

caso di opzione esercitata nelle annualità successive alla prima (punto 2.1), con

facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a

quella in cui questa è stata esercitata (punto 2.2).

Pertanto, la comunicazione inviata al conduttore in sede di opzione per il 2011

esplica i suoi effetti per tutta la residua durata del contratto, ovvero fino a revoca,

e non deve essere nuovamente comunicata al conduttore.

5. TRASFERIMENTO DI IMMOBILE LOCATO

D. Si chiede se in caso di trasferimento mortis causa, donazione o cessione di un

fabbricato già locato il nuovo titolare (erede, donatario, acquirente) possa, al

momento dell’acquisizione del fabbricato, esercitare l’opzione per la cedolare

secca o revocare l’opzione formulata dal precedente proprietario. Qualora la

risposta fosse affermativa si chiede di conoscere i tempi e le modalità per

l’esercizio dell’opzione o della revoca.

R. È opportuno premettere che la cedolare secca è un’imposta sostitutiva

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché

delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione (nonché delle

imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di

locazione). L’opzione per la cedolare secca esercitata dal dante causa in ipotesi di

trasferimento mortis causa o per atto tra vivi di un immobile locato cessa di

avere efficacia con il trasferimento stesso per quanto riguarda l’imposta sul

reddito, mentre continua ad avere effetto fino al termine dell’annualità

contrattuale per l’imposta di registro e di bollo. Per queste ultime, infatti, vale la

sussistenza del presupposto di applicazione della cedolare secca al momento

della registrazione del contratto, della proroga o del versamento dell’imposta per

le annualità successive, prima del trasferimento dell’immobile.

Inoltre, il trasferimento mortis causa o per atto tra vivi della proprietà di un

immobile locato ad uso abitativo comporta, in linea generale, la successione o il

Circolare del 04/06/2012 n. 20 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Pagina 14

9

subentro nella titolarità del contratto di locazione senza soluzione dello stesso,

dato che la legge tutela la posizione del conduttore nelle locazioni ad uso

abitativo.

Non sussistendo l’obbligo di stipulare un nuovo contratto, i nuovi titolari

potranno optare per la cedolare secca mediante presentazione del modello 69

entro l’ordinario termine di trenta giorni decorrente dalla data del subentro.

Rimane fermo che il contribuente subentrante può applicare direttamente la

cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi nei casi in cui è consentito:

- per il periodo transitorio, per i contratti in corso nel 2011, scaduti ovvero

oggetto di risoluzione volontaria alla data del 7 aprile 2011, nonché per i contratti

in corso alla stessa data del 7 aprile 2011, per i quali è già stata eseguita la

registrazione e per i contratti prorogati per i quali è già stato effettuato il relativo

pagamento;

- per i contratti di locazione di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura

privata autentica, di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

6. COMPROPRIETARIO NON RISULTANTE DAL CONTRATTO DI

LOCAZIONE

D. Un contribuente, comproprietario di un immobile, ha stipulato solo a proprio

nome un contratto di locazione, senza indicare in atti il nominativo dell’altro

comproprietario. Quest’ultimo, comunque, ha sempre indicato nel modello di

dichiarazione il reddito di fabbricato in ragione della sua quota di proprietà. Si

chiede se il regime della c.d. cedolare secca possa essere applicato da tutti i

comproprietari di un immobile, anche qualora il contratto di locazione sia stato

stipulato solo da alcuni di loro.

R. Nel caso di un immobile in comproprietà, il contratto di locazione stipulato da

uno solo dei comproprietari esplica effetti anche nei confronti del

comproprietario non presente in atti che, pertanto, è tenuto a dichiarare, ai fini

fiscali, il relativo reddito fondiario per la quota a lui imputabile.

Circolare del 04/06/2012 n. 20 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Pagina 15

10

A decorrere dall’anno 2011, l’art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 ha

introdotto la possibilità per i possessori di immobili abitativi locati ad uso

abitativo (persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di

godimento di unità immobiliari abitative locate, che non agiscono nell'esercizio

di un'attività di impresa, o di arti e professioni) di optare per l'applicazione della

c.d. cedolare secca sugli affitti. Secondo tale regime di tassazione, il canone di

locazione di detti immobili può essere assoggettato ad un'imposta sostitutiva

dell'IRPEF e delle relative addizionali sul reddito fondiario prodotto

dall'immobile locato, nonché delle imposte di registro e di bollo dovute sul

contratto di locazione.

Ne consegue che anche il comproprietario non indicato nel contratto di locazione

ha la possibilità di optare, in sostituzione dell’IRPEF, per la cedolare secca.

Al di fuori delle ipotesi in cui è consentito applicare direttamente la cedolare

secca in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è

prodotto il reddito (cfr. circolare n. 26 del 2011), i comproprietari dovranno

esercitare l’opzione utilizzando i modelli previsti. Se l’altro comproprietario ha

già esercitato l’opzione, il comproprietario non risultante in atti che intende

optare per la cedolare secca dovrà produrre all'Ufficio territorialmente

competente il modello 69, selezionando l'opzione per la cedolare secca,

allegando documentazione attestante il titolo di comproprietario.

Resta fermo che anche il locatore non indicato in atti è tenuto, tra l'altro, a

comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta

per il regime della cedolare secca con la conseguente rinuncia ad esercitare la

facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

7. FONDO PATRIMONIALE

D. Un contribuente fa presente di aver costituito, in data 16 marzo 1999, insieme

al coniuge, un fondo patrimoniale ai sensi degli articoli 167 e seguenti del codice

civile, destinando allo specifico scopo alcune unità immobiliari di esclusiva

Circolare del 04/06/2012 n. 20 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Pagina 16

11

proprietà del coniuge (civili abitazioni e pertinenze), attualmente in parte locate.

L’amministrazione dei beni è regolata conformemente all’art. 180 del codice

civile. Chiede di conoscere se il coniuge non proprietario possa optare per il

regime fiscale della cedolare secca per la metà dei canoni di locazione che gli

vengono attribuiti, derivanti dagli immobili conferiti nel fondo patrimoniale. Il

contribuente non possiede i requisiti soggettivi previsti dal comma 1 dell’art. 3

del decreto legislativo n. 23 del 2011, ossia non è proprietario o titolare di alcun

diritto reale di godimento sull'immobile locato, conferito a suo tempo nel fondo

patrimoniale.

R. Ai sensi dell'art. 167, primo comma, del codice civile ciascuno o ambedue i

coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire

un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in

pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. In base al

successivo art. 168, la proprietà dei beni conferiti spetta ai coniugi, salvo diversa

statuizione nell'atto costitutivo (primo comma); i frutti dei beni costituenti il

fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia (secondo comma);

l'amministrazione dei beni è regolata dalle norme relative alla amministrazione

della comunione legale di cui all'art. 180 del c.c. (terzo comma).

Nel caso prospettato, l'amministrazione dei beni è regolata conformemente a

quanto previsto dall'art. 180 del c.c., secondo cui l'amministrazione dei beni e la

rappresentanza in giudizio per gli atti ad essi relativi spettano disgiuntamente ad

entrambi i coniugi (primo comma) e il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria

amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si

acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le

relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi (secondo comma).

Generalmente il fondo patrimoniale è considerato un'ipotesi di "patrimonio di

destinazione" in quanto è vincolato alla funzione di adempimento e garanzia

delle obbligazioni contratte per fronteggiare i bisogni della famiglia che è

assicurata da alcune disposizioni che impongono limitazioni e divieti

all'alienazione discrezionale dei beni che lo compongono da parte dei coniugi

Circolare del 04/06/2012 n. 20 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Pagina 17

12

(art. 169 c.c.) e alla espropriabilità da parte dei creditori (art. 170 c.c.).

Per quanto riguarda il profilo dell'imposizione sui redditi, l'art. 4, comma 1, lett.

b) del TUIR prevede che "i redditi dei beni che formano oggetto del fondo

patrimoniale di cui agli artt.167 e seguenti del codice civile sono imputati per

metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi".

La disposizione in questione, tenendo conto delle particolari regole dettate dal

codice civile per la gestione dei beni facenti parte del fondo patrimoniale e per

l'imputazione dei relativi frutti, stabilisce una disciplina specifica di imputazione

dei redditi dei beni oggetto del fondo patrimoniale: in luogo della imputazione

secondo le regole ordinarie, è previsto che il reddito sia attribuito ex lege in

misura pari ad entrambi i coniugi, indipendentemente dalla circostanza che la

costituzione del fondo sia avvenuta con il trasferimento del diritto di proprietà

ovvero con la riserva di proprietà in capo all'originario proprietario, e quindi a

prescindere dalla circostanza che ciascun coniuge sia titolare o meno di un diritto

reale sul bene e dalla misura cui spetta detto diritto. Detta disposizione, per il suo

carattere generale, è applicabile anche per l'imputazione dei redditi derivanti

dalla locazione degli immobili ad uso abitativo, come nel caso in questione, che

altrimenti concorrerebbero quali redditi fondiari, in base all'art. 26 del TUIR, a

formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo

di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.

In detto contesto, il regime della c.d. cedolare secca, introdotto dall'art. 3 del

decreto legislativo n. 23 del 2011, si pone come alternativa facoltativa rispetto al

regime ordinario di tassazione del reddito fondiario ai fini IRPEF cui può

accedere, su opzione, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento che

sia locatore di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo per assoggettare

a imposizione il relativo canone di locazione.

Stante le particolari disposizioni del codice civile in tema di fondo patrimoniale,

si ritiene che il principio di imputazione del reddito disposto in via generale

dall'art. 4 del TUIR possa valere anche in sede di applicazione della cedolare

secca, in considerazione del comune presupposto impositivo e del carattere

Circolare del 04/06/2012 n. 20 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Pagina 18

13

alternativo della cedolare secca rispetto all'IRPEF, risultando assorbente del

requisito soggettivo previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del

2011 concernente la proprietà dell'immobile. Conseguentemente, si ritiene che il

coniuge non proprietario possa optare autonomamente per l'applicazione del

regime della cedolare secca sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo.

Rimane fermo il rispetto delle altre condizioni previste dall'art. 3 del decreto

legislativo n. 23 del 2011, oggetto di chiarimenti nella circolare n. 26 del 2011.

8. COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE - CONTRATTO INFERIORE

A 30 GIORNI IN UN ANNO

D. Un contribuente è titolare del diritto di usufrutto su due unità immobiliari

appartenenti, rispettivamente, alla categoria catastale A8 e C2 (pertinenza

dell'immobile A8) che concede in locazione ad uso abitativo nel periodo estivo

(case per vacanze). Gli immobili sono locati congiuntamente per periodi

settimanali a soggetti non residenti in Italia. Il periodo di locazione non eccede le

tre settimane consecutive con il medesimo locatario. Si chiede di conoscere se, ai

fini dell'applicazione della cedolare secca, sia obbligatorio inviare una apposita

raccomandata a tutti i conduttori con la quale comunicare l'intenzione di

avvalersi del nuovo regime e la rinuncia all'aggiornamento del canone.

R. L'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, istitutivo del regime della

cedolare secca, stabilisce al comma 2 che "... La cedolare secca può essere

applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di

registrazione". Si tratta dei contratti di locazione di immobili, non formati per

atto pubblico o scrittura privata autentica, di durata non superiore a trenta giorni

complessivi nell'anno. Con circolare n. 26 del 2011 è stato chiarito che il limite

di durata dei trenta giorni deve essere determinato computando tutti i rapporti di

locazione di durata anche inferiore a trenta giorni intercorsi nell'anno con il

medesimo locatario. Se la durata della locazione, in tal modo determinata, è

inferiore a 30 giorni nell'anno, è previsto l'obbligo della registrazione solo in caso

Circolare del 04/06/2012 n. 20 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Pagina 19

14

d'uso, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5 del TUR e dell'articolo 2-bis

della tariffa, parte seconda, allegata allo stesso TUR.

Per tali contratti, per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione in termine

fisso, il locatore può applicare la cedolare secca in sede dichiarazione dei redditi

relativa al periodo di imposta nel quale è prodotto il reddito. L'opzione esercitata

in sede di dichiarazione dei redditi, in tal caso, esplica effetti anche ai fini

dell'imposta di registro nell'ipotesi in cui il contribuente proceda alla

registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto.

Per poter beneficiare del regime della cedolare secca, in base al comma 11

dell’art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, il locatore deve comunicare

preventivamente al conduttore tramite lettera raccomandata la scelta del regime

alternativo e la conseguente rinuncia per il corrispondente periodo di durata

dell'opzione ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a

qualsiasi titolo.

L'obbligo di inviare la comunicazione di rinuncia agli aggiornamenti del canone

può essere escluso nell'ipotesi di contratti di locazione di durata complessiva

nell'anno inferiore a trenta giorni. In relazione a tali contratti di breve durata, per

i quali non vige l'obbligo della registrazione in termine fisso, non opera il

meccanismo di aggiornamento del canone.

9. COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE – CONTRATTI CON

CLAUSOLA DI RINUNCIA AGLI AGGIORNAMENTI DEL CANONE

D. Un contribuente titolare del diritto di proprietà di un immobile abitativo

intende stipulare un contratto di locazione per uso abitativo della durata di

quattro anni in cui è previsto in apposita clausola la rinuncia all’aggiornamento

del canone. Si chiede di conoscere se, ai fini dell'applicazione della cedolare

secca, sia comunque necessario inviare l’apposita raccomandata al conduttore

con la quale comunicare l'intenzione di avvalersi del nuovo regime e la rinuncia

all'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

Circolare del 04/06/2012 n. 20 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Pagina 20

15

R. Come già specificato, in base al comma 11 dell’art. 3 del decreto legislativo n.

23 del 2011, il locatore deve comunicare preventivamente al conduttore tramite

lettera raccomandata la scelta del regime alternativo e la conseguente rinuncia

per il corrispondente periodo di durata dell'opzione ad esercitare la facoltà di

chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Con la circolare n. 26 del

2011, è stato precisato, con particolare riferimento all'applicazione del regime

della cedolare secca per l'anno 2011, che per i contratti di locazione che

prevedono espressamente la rinuncia agli aggiornamenti del canone non è

necessario inviare al conduttore la comunicazione in questione. Si ritiene che la

medesima conclusione può essere estesa anche ai contratti di locazione di

immobili ad uso abitativo che non rientrano nel regime transitorio del 2011,

qualora nel contratto di locazione sia espressamente prevista la rinuncia ad

esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

******

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle

Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Circolare del 04/06/2012 n. 20 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Pagina 21


Recommended