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Codice Civile

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Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al Codice Civile Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al Codice Civile * CAPO I * Delle fonti del diritto * Artt. 1-16 * Art. 1 Indicazione delle fonti * Giurisprudenza * Circolari amministrative successivamente dichiarate illegittime * Legge straniera * Onere di allegare la prova del collegamento con legge straniera * Produzione della normativa straniera * Art. 2 Leggi * Art. 3 Regolamenti * Art. 4 Limiti della disciplina regolamentari * Giurisprudenza * Regolamenti "delegati" * Ferrovie dello Stato * Art. 5 Norme corporative (abrogato) * Art. 6 Formazione ed efficacia delle norme corporative (abrogato) * Art. 7 Limiti della disciplina corporativa (abrogato) * Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al Codice Civile file:///C|/Codice civile/ALIBRO PRIMO/A DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE.html (1 di 53) [29/07/1999 12.14.29]
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Page 1: Codice Civile

Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al CodiceCivile

Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al Codice Civile *

CAPO I *

Delle fonti del diritto *

Artt. 1-16 *

Art. 1 Indicazione delle fonti *

Giurisprudenza *

Circolari amministrative successivamente dichiarate illegittime *

Legge straniera *

Onere di allegare la prova del collegamento con legge straniera *

Produzione della normativa straniera *

Art. 2 Leggi *

Art. 3 Regolamenti *

Art. 4 Limiti della disciplina regolamentari *

Giurisprudenza *

Regolamenti "delegati" *

Ferrovie dello Stato *

Art. 5 Norme corporative (abrogato) *

Art. 6 Formazione ed efficacia delle norme corporative (abrogato) *

Art. 7 Limiti della disciplina corporativa (abrogato) *

Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al Codice Civile

file:///C|/Codice civile/ALIBRO PRIMO/A DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE.html (1 di 53) [29/07/1999 12.14.29]

Page 2: Codice Civile

Art. 8 Usi *

Giurisprudenza *

Ordine di borsa *

Anatocismo art 1283 c.c. *

Art. 9 Raccolte di usi *

CAPO II Dell`applicazione della legge in generale *

Art. 10 Inizio dell`obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti *

Giurisprudenza *

Organizzazione Internazionale sul Lavoro *

Art. 11 Efficacia della legge nel tempo *

Giurisprudenza *

Decreti ministeriali *

Principio di rretroattività *

Art. 12 Interpretazione della legge *

Art. 13 Esclusione dell`applicazione analogica delle norme corporative (abrogato) *

Art. 14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionali *

Art. 15 Abrogazione delle leggi *

Art. 16 Trattamento dello straniero *

Nota agli articoli 17-31 *

Giurisprudenza riepilogativa relativa alle preleggi *

Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al Codice Civile

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Page 3: Codice Civile

Articolo 1 *

ONMI *

Esportazione *

Gerarchia delle fonti *

Stato di appartenenza *

Periodo di riferimento *

Regime anteriore alla legge 400/88 *

Articolo 4 *

Cassazione Civile *

Decreti delegati o autorizzati *

Regolamenti edilizi *

Regolamenti sportivi *

Regolamenti di esecuzione *

Contrasto con legge succesiva al regolamento *

Usi art 8 *

Conversione con modificazioni di decreto legge *

Cassazione Civile *

Decreti ministeriali *

Assicurazione della responsabilità civile per veicoli e natanti *

Infortuni sul lavoro *

Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al Codice Civile

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Page 4: Codice Civile

Arbitrato *

Compravendita di fabbricati costruiti senza concessione *

Beni appartenenti al Partito Nazionale Fascista *

Distanza nelle costruzioni *

Fideiussione *

Licenziamenti individuali *

Norme edilizie *

Costruzione illegittima secondo norme precedenti *

Nullità del contratto *

Parcheggi nelle costruzioni *

Previdenza forense *

Responsabilità del personale scolastico *

Tariffe per procuratori ed avvocati *

Trasporto aereo *

Interpretazione autentica *

Effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale delle leggi *

Giudizio di rinvio dopo la cassazione *

Letture consentite nel dibattimento *

Norme sulla competenza *

Cassazione Civile *

Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al Codice Civile

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Page 5: Codice Civile

Articolo 12 Interpretazione della norma *

Carattere non vincolante della interpretazione della Corte Costituzionale e della Corte diCassazione *

Intenzione del legislatore *

Lavori preparatori *

Interpretazione in senso conforme alla Costituzione *

Contratti collettivi *

Decreti del Presidente della Repubblica *

Decreti ministeriali *

Atto emulativo *

Presunzione di comunione *

Impugnazioni di delibere condominiali *

Nullità degli atti di vendita di terreni abusivamente lottizzati *

Prescrizione *

Privilegi per crediti tributari *

Responsabilità civile: lesing automobilistico *

Sospensione dei termini nel periodo feriale *

Comunione e condominio *

Concorrenza *

Interruzione della prescrizione *

Articolo 15: abrogazione di norme *

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Cassazione Civile *

Abrogazione tacita: condizioni *

Artcolo 16: trattamento dello straniero *

Cassazione civile *

Reciprocità *

Articolo 17 legge regolatrice *

Adozione *

Filiazione *

Capacità delle persone *

CAPO I

Delle fonti del diritto

Artt. 1-16

 

 

Art. 1 Indicazione delle fonti

Sono fonti del diritto:

1) le leggi;

2) i regolamenti;

3) le norme corporative; ( abrogato dal R.D. 9/8/43 n. 721 )

4) gli usi.

Giurisprudenza

Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al Codice Civile

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Page 7: Codice Civile

Circolari amministrative successivamente dichiarate illegittime

Nel caso in cui una partita di olio, destinata all'esportazione, venga sottoposta asequestro penale, per pretesa violazione della legge n. 1407 del 1960 e dellalegge n. 35 del 1968 in tema di classificazione e vendita degli olii di oliva, e nonpossa essere tempestivamente esportata nonostante il dissequestro seguitoall'annullamento, in sede di legittimità, del provvedimento giudiziario diconvalida del sequestro, il proprietario esportatore della merce non puòfondatamente invocare, nei confronti della P.A., il risarcimento del dannoderivatogli dalla risoluzione del contratto di esportazione, assumendo che gliorgani di controllo abbiano effettuato il sequestro in base ad una circolareinterpretativa delle richiamate leggi, dichiarata illegittima e disapplicata dallaS.C.; nell'ipotesi, infatti, il nesso causale tra l'indicata circolare e il dedottoevento lesivo risulta interrotto dal provvedimento di convalida del sequestro -emesso in piena autonomia di giudizio dal giudice penale di merito -, il qualerappresenta, a differenza della circolare, il solo atto "esterno", direttoall'interessato ed intrinsecamente idoneo a cagionare il pregiudizio prospettato.

Cass. Civ. sez. I, sent. n. 5661 del 24-05-1995

Legge straniera

La censura riguardante la violazione del diritto straniero, operante in base allenorme di rinvio contenute nelle preleggi, non può trovare ingresso quandol'interessato non abbia provveduto ad indicare quali norme della legge stranieradebbono regolare la controversia. In difetto di tale allegazione, a prescindere daogni questione sugli eventuali poteri del giudice italiano di attivarsi per laconcreta individuazione del contenuto delle norme straniere, il giudice stessodeve fare riferimento alle leggi italiane.

Cass. Civ. sez. II, sent. n. 1127 del 29-01-1993

Onere di allegare la prova del collegamento con legge straniera

La parte che invoca l'applicazione del diritto straniero da parte del giudiceitaliano, il quale non ne abbia nozione per scienza diretta, né sia in grado diconoscerne il contenuto alla stregua degli elementi acquisiti al processo, hal'onere di allegare e provare, oltre ai fatti che determinino il collegamento della

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controversia con la legge straniera, anche il contenuto di quest'ultima, in terminidiversi dalle corrispondenti norme dell'ordinamento italiano, con la conseguenzache nel caso di mancata dimostrazione della diversa normativa straniera deveapplicarsi la legge italiana.

Cass. Civ. sez. II, sent. n. 995 del 27-01-1995

Produzione della normativa straniera

Nel caso in cui, in sede giudiziale, una parte invochi a suo favore l'applicazionedi una legge straniera deducendone la diversità rispetto a quella italiana, lastessa deve produrre tutta la normativa straniera che regola la materia dalla cuicomplessiva interpretazione il giudice possa trarre ragione del proprioconvincimento in ordine all'applicazione di detta normativa alla controversia.

Cass. Civ. sez. Lav., sent. n. 7377 del 09-08-1996

Art. 2 Leggi

La formazione delle leggi e l`emanazione degli atti del Governo aventi forza dilegge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale. (Costit. 70 e seguenti,87 e seguenti).

 

Art. 3 Regolamenti

Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di caratterecostituzionale.

Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettivecompetenze, in conformità delle leggi particolari.

 

Art. 4 Limiti della disciplina regolamentari

I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.

I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell`art. 3 non possononemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

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Giurisprudenza

Regolamenti "delegati"

I provvedimenti emanati dal Ministro dei trasporti in forza della specificacompetenza attribuitagli dall'art. 208 della legge 26 marzo 1958 n. 425 sonoinquadrabili nella categoria dei regolamenti indipendenti o liberi (detti pure,impropriamente, delegati), che costituiscono atti di normazione secondaria aventiforza di legge ed idonei, pertanto, nell'ambito loro riconosciuto, ad innovare - colsolo limite del rispetto della costituzione e dei principi dell' ordinamento -rispetto alle regole fissate con norme primarie. Peraltro, un tale effettoinnovativo, rispetto alla disciplina dell'equo indennizzo per i ferrovieri fissatadalla norma primaria, non può essere attribuito all'art. 38 del D.M. 19 dicembre1958 (relativo al termine per la presentazione della domanda di riconoscimentodella causa di servizio), giacché detto articolo, nel fissare tale termine, hasoltanto attuato, sulla base della specifica competenza attribuita al Ministrodalla legge, un elemento normativo in essa implicito (norma "infra legem"); conla conseguenza che, anche ove si volesse negare l'inquadramento suindicato edattribuire invece al D.M. 19 dicembre 1958 la natura di mero regolamento diesecuzione (fonte secondaria sprovvista di forza di legge ed inidonea a derogarea norme primarie), dovrebbe pur sempre escludersi l'illegittimità del ridetto art.38, che prevede una decadenza alla quale è applicabile la sanatoria previstadall'art. 11 della legge 6 ottobre 1981 n. 564.

Cass. Civ. sez. Lav., sent. n. 8604 del 16-07-1992

Ferrovie dello Stato

In materia di inquadramento dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, il D.M. 14maggio 1985 n. 1085, che, in attuazione dell'art. 1 della legge 10 luglio 1984 n.292, ha individuato i singoli profili professionali, si è limitato, coerentemente conil principio di gerarchia delle fonti, a dare attuazione a quanto stabilito dallalegge n. 292 del 1984, definendo i profili professionali del personale ferroviario eprecisandone i relativi contenuti, in stretta correlazione con il tenore delledeclaratorie delle varie categorie di classificazione del personale di cui allanormativa legale, ai fini di una integrazione ed esemplificazione non incidente sulnon derogabile contenuto della norma primaria. Conseguentemente l'omessoesame del citato decreto ministeriale non vizia la sentenza di merito che, in

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Page 10: Codice Civile

relazione a una domanda diretta al conseguimento di un superioreinquadramento o di una maggiore retribuzione in base all'asserito svolgimento dimansioni di categoria superiore a quella riconosciuta dall'azienda, abbiaindagato circa l'esistenza o meno dei requisiti voluti dalla legge n. 292 del 1984per l'appartenenza alla categoria rivendicata.

Sez. Lav., sent. n. 4061 del 21-04-1998

Art. 5 Norme corporative (abrogato)

Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi,i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nellecontroversie collettive.

 

Art. 6 Formazione ed efficacia delle norme corporative (abrogato)

La formazione e l`efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel CodiceCivile (2063 - 2081) e in leggi particolari.

 

Art. 7 Limiti della disciplina corporativa (abrogato)

Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delleleggi e dei regolamenti.

 

Art. 8 Usi

Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo inquanto sono da essi richiamati.

(2° comma abrogato). Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche serichiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamentedisposto.

Giurisprudenza

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Page 11: Codice Civile

Ordine di borsa

Il rapporto che sorge fra il privato e l'agente di borsa od un istituto di creditoautorizzato a negoziare in borsa dà luogo al cosiddetto "ordine di borsa", chenon si inquadra in nessuna delle figure negoziali previste dal codice civile, enemmeno in quella del mandato, ma costituisce un contratto atipico che trova lasua regolamentazione nelle fonti consuetudinarie ed in particolare negli usi diborsa, che, in tal modo, operano "praeter legem". Sotto un tal riguardo, trova, inriferimento ad esso, operatività la disposizione di cui all'art. 16 degli usi diborsa, in base alla quale "le contestazioni relative all'esecuzione di ordini devonoessere proposte prima dell'inizio della riunione di Borsa successiva al giorno incui l'avviso di esecuzione, o quello della mancata esecuzione è giuntoall'indirizzo del committente". E, quanto ai possibili profili di irragionevolezza diun tal termine così breve (profili la cui valutazione non può che rimanereestranea all'ambito delle competenze della Corte Costituzionale, la quale, aisensi dell'art. 134 Cost. giudica solo delle leggi e degli atti aventi una tal forza),essi si rivelano del tutto privi di fondamento, dovendo un termine così breveritenersi pienamente giustificato dalla particolare natura delle contrattazioni,caratterizzate dalla celerità degli scambi e dalla stessa necessità di porrel'operatore in grado di intervenire, nel più breve tempo, per possibili azioni dirientro o di salvaguardia.

Sez. I, sent. n. 6625 del 18-07-1997

Anatocismo art 1283 c.c.

Gli usi che consentono l'anatocismo, richiamati dall'art. 1283 cod. civ., sono usinormativi, in quanto operano sullo stesso piano di tale norma ("secundumlegem") come espressa eccezione al principio generale ivi affermato, onde essihanno l'identica natura delle regole dettate dal legislatore ed il giudice puòapplicarli attingendone comunque la conoscenza ("iura novit curia"), con laconseguenza che anche in sede di legittimità è ammessa una indagine direttasugli usi in questione e, una volta accertata l'esistenza, una decisione sulla basedei medesimi, indipendentemente dalle allegazioni delle parti e dalleconsiderazioni svolte in proposito dai giudici del merito.

Sez. III, sent. n. 3804 del 06-06-1988

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Art. 9 Raccolte di usi

Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzatisi presumono esistenti fino a prova contraria.

 

 

CAPO II Dell`applicazione della legge in generale

 

 

Art. 10 Inizio dell`obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti

Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giornosuccessivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.

(2° comma abrogato) Le norme corporative divengono obbligatorie nel giornosuccessivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.

Giurisprudenza

Organizzazione Internazionale sul Lavoro

L'art. 3, terzo comma, della Convenzione dell'O.I.L. n. 146 del 1976, ratificatacon legge 10 aprile 1981 n. 159, il quale, per la gente di mare cui si applica laConvenzione stessa, stabilisce che la durata del congedo annuale (retribuito) nondeve essere in alcun modo inferiore a trenta giorni civili per ogni anno diservizio, costituisce una norma programmatica, la quale, anche nel periodosuccessivo alla data (29 luglio 1982) di entrata in vigore della legge di ratifica, èpriva di immediato valore precettivo ove alla detta Convenzione non sia statadata attuazione con la promulgazione di ulteriori atti legislativi interni o con lastipulazione di appositi contratti collettivi.

Cass. Civ. sez. Lav., sent. n. 1437 del 05-02-1993

Art. 11 Efficacia della legge nel tempo

Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al Codice Civile

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Page 13: Codice Civile

La legge non dispone che per l`avvenire: essa non ha effetto retroattivo (Costit.25).

(2° comma abrogato) I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loroefficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella dellastipulazione.

Giurisprudenza

Decreti ministeriali

Il principio generale di irretroattività stabilito dall'art. 11 delle preleggi, in baseal quale l'eventuale retroattività di una legge deve risultare da una espressadichiarazione del legislatore o comunque da una formulazione non equivocadella norma, in mancanza della quale la legge dispone solo per l'avvenire e nonha quindi effetto retroattivo, vale anche per le fonti normative secondarie, ed èquindi applicabile al D.M. 18 giugno 1988 (Nuova tariffa dei premi perl'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per ilsettore industriale e relative modalità di applicazione); ne consegue che ladisposizione di cui agli artt. 13 e 14 di tale D.M., secondo cui il provvedimento direttifica, adottato dall'I.N.A.I.L. d'ufficio o su istanza del datore di lavoro, haeffetto dalla data in cui deve essere applicata l'esatta classificazione e tassazione,è applicabile solo a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso D.M.

Cass. Civ.sez. Lav., sent. n. 7905 del 28-08-1996

Principio di rretroattività

La qualificazione come disponibili o non disponibili, ai fini dellacompromettibilità in arbitri rituali delle relative controversie, dei diritti incisi daun accordo concluso, prima dell'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1990 n.287, da due imprese per disciplinare la reciproca concorrenza, va valutata - datoche la legge del 1990 non contiene alcuna disposizione transitoria o, comunquederogatoria del principio di irretroattività - alla luce del diritto previgente e inparticolare dell'art. 2596 cod. civ., il quale, nel porre limiti alla libertà diiniziativa economica sotto il profilo della disciplina della autolimitazionenegoziale della concorrenza, non deroga al principio che la libertà di iniziativaeconomica privata garantita dall'art. 41, primo comma, Cost. (benché possa

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essere limitata a tutela di interessi individuali o della collettività, a normadell'art. 42, secondo e terzo comma, Cost.) attiene a materia disponibile, inquanto espressione della libertà di scelta e di svolgimento delle attivitàeconomiche riconosciuta al soggetto privato in quanto tale. (Nella specie,proposta nel settembre 1991 da una delle imprese contraenti azione davanti allaCorte d'Appello competente per territorio per la dichiarazione di nullità - perviolazione prima della legge comunitaria "antitrust" e poi della legge n. 187 del1990 - di accordo, stipulato nel 1989, relativo alla ripartizione delle quote dimercato, alle condizioni da praticare alla clientela e alla costituzione di unasocietà per l'acquisto di un'azienda concorrente, la S.C., in sede di regolamentodi competenza, ha dichiarato la competenza degli arbitri, in applicazione dellaclausola compromissoria relativa alle controversie nascenti dal contratto, consalvezza della possibilità del giudice arbitrale di sindacare la validità ol'efficacia del contratto o di sue specifiche clausole).

Cass. Civ. sez. I, sent. n. 7733 del 21-08-1996

Art. 12 Interpretazione della legge

Nell`applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fattopalese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dallaintenzione del legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si hariguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il casorimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell`ordinamentogiuridico dello Stato.

Giurisprudenza

Interpretazione in senso costituzionale

Se una norma di legge sia suscettibile di più interpretazioni, di cui una darebbealla norma un significato costituzionalmente illegittimo, il dubbio è soltantoapparente e deve essere superato e risolto interpretando la norma in sensoconforme alla Costituzione e alle legge costituzionali.

Cass. Civ. sez. Lav., sent. n. 4906 del 05-05-1995

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Rapporto giuridico anomalo

In tema di rapporto giuridico anomalo, che non trovi disciplina nell'ordinamento,il giudice chiamato a risolvere una controversia ad esso relativa, deve farericorso ai principi generali dell'ordinamento stesso a norma dell'art. 12 dellepreleggi fra questi principi generali, nel campo dei rapporti patrimoniali vi èquello che si racchiude nella espressione "rebus sic stantibus", cui si ispira l'art.1467 cod. civ., in forza del quale un rapporto giuridico patrimoniale, ove nonaltrimenti disciplinato, non può essere mantenuto in vita quando siano venutemeno, in misura notevole, le condizioni di equilibrio sulle quali esso è sorto.(Nella fattispecie, trattavasi di un onere reale, tale qualificato con sentenzapassata in giudicato, rappresentato da un vincolo di perpetua destinazione diun'unità condominiale a servizio di portierato, anomalo sia in quanto pressochéesaustivo dei poteri di godimento del titolare del bene gravato, sia perchéricollegato ad una controprestazione economica a carico del condominiobeneficiario dell'onere stesso fissata nel 1903 e divenuta affatto simbolica nonesprimendo alcun valore economico degno di considerazione).

Cass. Civ. sez. II, sent. n. 6584 del 11-11-1986

Contratti collettivi

L'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali inmateria di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio reso esecutivocon D.P.R. 23 marzo 1988 n. 120 (le cui disposizioni possono direttamente essereinterpretate dalla Corte di Cassazione, in base ai criteri fissati dall'art. 12 dellepreleggi) contiene all'art. 2 una inequivoca norma transitoria, confermativa sinoal 31 gennaio 1984 delle tariffe in vigore alla data del 1 luglio 1980 in base alprecedente D.P.R. 16 maggio 1980, per l'esecuzione di prestazioni specialisticheerogate da privati in regime di convenzione esterna (scaduto il 31 dicembre1980), e dispone inoltre che per il periodo dal 1 gennaio 1985 sino alla data discadenza dell'accordo stesso le tariffe per le anzidette prestazioni sono quelle, dicarattere omnicomprensivo, introdotte dallo stesso articolo 2. Ne consegue chel'indennità di rischio radiologico in favore del sanitario convenzionato, prevista,in percentuale sul compenso base, dall'accordo di cui al menzionato D.P.R. del1980, può essere riconosciuta in via transitoria solo fino al 31 gennaio 1984,restando escluso in particolare che essa spetti sino alla data di entrata in vigoredel nuovo accordo del 1988, non rilevando il silenzio di quest'ultimo circa la

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anzidetta specifica indennità, né la circostanza che esso stabiliscal'improduttività di ulteriori conseguenze dell'accordo del 1980 solo a decorreredalla data della propria sottoscrizione, dal momento che l'effetto abrogativodella ripetuta indennità derivante (tanto per il futuro quanto per il passato) dalcarattere omnicomprensivo delle nuove tariffe, non è impedito, per il passato, daalcuna norma transitoria che tale indennità faccia salva successivamente alladata del 31 dicembre 1984, e tenuto anche conto del principio generaledell'ordinamento giuridico, evincibile dall'art. 13 della legge 29 marzo 1983 n.93, (recante assetto della disciplina del pubblico impiego) secondo cui ladisciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficaciafino all'entrata in vigore di nuove norme, ma queste trovano applicazione sindalla data di scadenza dei precedenti accordi.

Cass. Civ. sez. Lav., sent. n. 634 del 22-01-1997

Atto emulativo

Ritenere che l'atto emulativo possa consistere anche in una condotta omissiva,costituisce violazione dell'art. 833 cod. civ. sia perché la norma, letteralmente,vieta al proprietario il compimento di "atti", sia perché non è configurabile unatto emulativo se manca qualsiasi vantaggio per il suo autore, ed invece, il nonfare, determina sempre un vantaggio in termini di risparmio di spesa e o dienergia psicofisica.

Sez. II, sent. n. 10250 del 20-10-1997

Art. 13 Esclusione dell`applicazione analogica delle norme corporative(abrogato)

Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materieanaloghe a quelli da esse contemplati.

 

Art. 14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionali

Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi nonsi applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (Costit. 25; Cod. Pen. 2).

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Art. 15 Abrogazione delle leggi

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa dellegislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchéla nuova legge regola l`intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Giurisprudenza

Abrogazione tacita

Ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, l'abrogazione tacita di una legge ricorrequando sussiste incompatibilità fra le nuove disposizioni e quelle precedenti,ovvero quando la nuova legge disciplina la materia già regolata da quellaanteriore; in particolare la suddetta incompatibilità si verifica solo quando fra leleggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile lacontemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza dellanuova legge deriva necessariamente la disapplicazione o l'inosservanzadell'altra.

Cass. Civ. sez. Lav., sent. n. 1760 del 18-02-1995

Accordi collettivi

In tema di successione degli accordi collettivi nazionali per l'uniformetrattamento economico e normativo, sull'intero territorio nazionale, del personalesanitario a rapporto convenzionale, stipulati, ai sensi dell'art. 48 della legge 23dicembre 1978 n. 833 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale), tra Governo,Regioni, associazione nazionale dei Comuni italiani e le organizzazioni nazionalimaggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria, -accordi che non costituiscono fonte diretta di disciplina del rapporto considerato,ma rappresentano soltanto la fase consensuale di un complesso procedimento diproduzione normativa che si conclude con l'emanazione di un D.P.R. avente percontenuto un atto di normazione secondaria - devono applicarsi le norme fissatedall'art. 15 disp. prel. cod. civ. che disciplina l'istituto dell'abrogazione nellasuccessione delle leggi; ne consegue che, in base alla suddetta disciplina, deveritenersi che il D.P.R. 23 marzo 1988 n. 120, che ha reso esecutivo l'accordocollettivo nazionale in materia di convenzionamento esterno per le prestazioni di

Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al Codice Civile

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diagnostica strumentale e di laboratorio, abbia interamente abrogato ilprecedente D.P.R. 16 maggio 1980 - e quindi anche la normativa sull'indennitàdi rischio ivi prevista dall'art. 10 - avendo regolato in maniera del tutto nuova ecompleta il trattamento economico dei professionisti in regime diconvenzionamento esterno; alla stessa conclusione, del resto, si perviene in basealla disposizione dell'art. 3, terzo comma, dell'accordo del 1988, in cui èespressamente previsto che l'accordo precedente è da intendersi ad ogni effettodecaduto e improduttivo di ulteriori conseguenze.

Cass. Civ. sez. Lav., sent. n. 1918 del 23-02-1998

Art. 16 Trattamento dello straniero

Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino acondizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.

Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere (2505).

Giurisprudenza

Condizione di reciprocità

L'esistenza della condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 delle preleggi,ponendosi come fatto costitutivo del diritto azionato dallo straniero, deve da luiessere provata in caso di contestazione e, poiché la conoscenza della leggestraniera si risolve in una "quaestio facti", la prova può essere data con ognimezzo idoneo, anche con attestazione ufficiale (cosiddetto "affidavit") di organodello Stato estero e senza che sia necessaria l'acquisizione del testo della leggestraniera.

Cass, Civ. sez. III, sent. n. 12978 del 20-12-1995,

Nota agli articoli 17-31

Gli artt. da 17 a 31 del presente Capo sono stati abrogati dall`art. 73, L. 31maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, invigore dal 2 settembre 1995.

 

Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al Codice Civile

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Giurisprudenza riepilogativa relativa alle preleggi

 

Articolo 1

 

La disposizione dell'art. 61 decreto del Presidente della Giunta Provinciale diBolzano n. 9 del 18 marzo 1980 (secondo cui coloro a favore dei quali sia statodeciso un ricorso avverso il diniego di una autorizzazione "hanno diritto diottenere dall'autorita' competente il rilascio dell'autorizzazione per losvolgimento dell'attivita' commerciale entro 30 giorni dalla data del ricevimentodella decisione"), approvato in attuazione della legge provinciale n. 68 del 1978e costituente, quindi, espressione di un potere normativo secondario attribuitodalla legge provinciale (la cui interpretazione e' direttamente sindacabile in sededi legittimita' ex art. 360 n. 3 c.p.c.), non determina l'insorgere di un dirittosoggettivo in capo al privato, bensi' ha la mera funzione di dettare regolesollecitatorie di organizzazione a carico dell'Ente onerato.

Cassazione civile sez. I, 16 giugno 1997, n. 5377

ONMI

Il regolamento per il trattamento di quiescenza del personale degli uffici e servizicentrali e periferici dell'O.N.M.I. (Opera nazionale maternita' ed infanzia),deliberato dal Consiglio centrale dell'ente con atti n. 29 del 16 febbraio 1968 n.76 del 3 ottobre 1968 e n. 116 del 27 marzo 1968, ed approvato con decretointerministeriale del 5 agosto 1969 n. 300.9/822, nonche' il regolamentoorganico per il personale dell'ente in data 23 marzo 1967, pure approvato condecreto ministeriale - dai quali, in base al rinvio operato dall'art. 9, comma 2, l.23 dicembre 1975 n. 698, modificato dall'art. 5 l. 1 agosto 1977 n. 563, deveessere desunta la disciplina del trattamento di fine rapporto degli ex dipendentidell'Opera per il periodo di servizio prestato alle dipendenze della stessa - sonofonti di diritto oggettivo ai sensi dell'art. 1 delle preleggi, espressione di unpotere normativo (secondario) espressamente attribuito dalla legge, con laconseguenza che l'erronea interpretazione delle stesse da parte del giudice dimerito puo' essere denunciata in sede di legittimita' ai sensi dell'art. 360, n. 3,

Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al Codice Civile

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c.p.c. Sulla base della suddetta normativa regolamentare, alla quale l'art. 9 sopracitato opera un rinvio da considerarsi formale e non gia' materiale, l'indennita'di buonuscita, in aggiunta all'indennita' di anzianita' e' attribuita solo aidipendenti in servizio al 6 ottobre 1967 che abbiano esercitato entro cinque anniil diritto di chiedere l'iscrizione alla Cpdel o alla Cassa per le pensioni aisanitari.

Cassazione civile sez. lav., 2 ottobre 1996, n. 8610

Esportazione

Nel caso in cui una partita di olio, destinata all'esportazione, venga sottoposta asequestro penale, per pretesa violazione delle leggi n. 1407 del 1960 e n. 35 del1968 in tema di classificazione e vendita degli olii di oliva, e non possa esseretempestivamente esportata, nonostante il dissequestro seguito all'annullamento,in sede di legittimita', del provvedimento giudiziario di convalida del sequestro, ilproprietario esportatore della merce non puo' fondatamente invocare, neiconfronti della p.a., il risarcimento del danno derivatogli dalla risoluzione delcontratto di esportazione, assumendo che gli organi di controllo abbianoeffettuato il sequestro in base ad una circolare interpretativa delle richiamateleggi, dichiarata illegittima e disapplicata dalla S.C.; nell'ipotesi, infatti, il nessocausale tra l'indicata circolare e il dedotto evento lesivo risulta interrotto dalprovvedimento di convalida del sequestro - emesso in piena autonomia digiudizio dal giudice penale di merito -, il quale rappresenta, a differenza dellacircolare, il solo atto "esterno", diretto all'interessato ed intrinsecamente idoneoa cagionare il pregiudizio prospettato.

Cassazione civile sez. I, 24 maggio 1995, n. 5661

Gerarchia delle fonti

In applicazione dei principi contenuti negli art. 1, 3 e 4 disp. prel. c.c. e inconformita' dei principi generali sulla gerarchia delle fonti nel conflitto tradisposizioni legislative e disposizioni regolamentari va data preminenza a quellalegislativa di rango superiore (nella specie alcune disposizioni del regolamentoedilizio e del p.r.g. di un comune ponendosi in contrasto con la previsionedell'art. 7 l. 25 marzo 1982 n. 94, sono state disapplicate dal giudiceamministrativo).

Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al Codice Civile

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Consiglio Stato sez. V, 24 luglio 1993, n. 799

Il dettato di legge sulle modifiche statutarie delle societa' cooperative, secondo lemodalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria,deroga all'art. 2375 comma 2 c.c., quanto alla redazione del verbaledell'assemblea.

Corte appello Brescia, 2 aprile 1993

Stato di appartenenza

Poiche' lo stato e la capacita' delle persone sono regolati dalle leggi dello Statodi appartenenza ai sensi dell'art. 17 disp. prel. c.c., deve essere riconosciutaefficacia immediata nell'ordinamento italiano, senza necessita' di delibazione,agli atti di natura amministrativa dello Stato estero incidenti sullo stato e lacapacita' medesimi.

Cassazione civile sez. I, 9 aprile 1990 n. 2966,

Periodo di riferimento

Il giudice, nella determinazione equitativa del periodo di riferimento delcomporto per malattie discontinue o frazionate, puo' collocare il termine inizialedi detto periodo di riferimento - procedendo a ritroso dalla data dellicenziamento - anche in epoca anteriore all'inizio della vigenza del contrattocollettivo che, prevedendo il comporto, non ne specifichi il maggior arcotemporale, senza che per cio' possa porsi un problema di successione di normecollettive e senza che tale operazione possa configurare una violazione delcomma 2 dell'art. 11 prel., riguardante i contratti del soppresso ordinamentocorporativo. L'applicazione di tale criterio vale ad evitare che sia di fattopreclusa la possibilita' di superamento del periodo di comporto in tutti i casi incui le assenze per malattia si verifichino tra la vigenza di due contratti collettivi,conducendo l'opposta soluzione ad un'iniqua disparita' di trattamento rispetto aquello riservato ai lavoratori la cui malattia sia iniziata nel periodo di vigenzadel secondo contratto collettivo.

Cassazione civile sez. lav., 4 giugno 1992 n. 6809,

 

Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al Codice Civile

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Il decreto ministeriale che stabilisce le tariffe di riscatto dei periodi figurativi dicontribuzione e' un atto non normativo ma di negoziazionepubblico-amministrativa, la cui interpretazione va percio' condotta non in base aicriteri ermeneutici dettati dagli art. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi ma secondo leregole legali di ermeneutica contrattuale, applicabili anche agli attiamministrativi, pur se con gli adattamenti imposti dalla natura di tali atti.Pertanto, in controversia relativa al riscatto del periodo di laurea, e'incensurabile in sede di legittimita', ove immune da violazioni delle predetteregole di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione esente da vizi,l'interpretazione del d.m. 19 febbraio 1981, compiuta dal giudice del merito, nelsenso della natura essenziale, ex art. 1457 c.c., del termine stabilito per ilversamento della somma, con la conseguente decadenza, in ipotesi di mancatorispetto di esso, dalla domanda di riscatto presentata.

Cassazione civile sez. lav., 22 gennaio 1992 n. 708,

Regime anteriore alla legge 400/88

Nel regime anteriore alla l. 23 agosto 1988 n. 400, che al comma 5 dell'art. 15 hadisposto, per le modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge,l'efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversionesalvo diverso disposto di quest'ultima, la legge di conversione, del decreto legge,mentre esplica ex tunc (e cioe' fin dal momento dell'entrata in vigore diquest'ultimo) i propri istituzionali effetti convalidativi delle norme del decretostesso che non siano state modificate, e' dotata, rispetto agli emendamentieventualmente introdotti di una duplice valenza, poiche' da un lato converte ilprecedente decreto e, dall'altro, contestualmente introduce nell'ordinamentonuove disposizioni, sostitutive o modificative di quelle contenute nelprovvedimento convertito. Ne consegue che tali nuove disposizioni spiegano illoro effetto, sostitutivo o modificativo di quelle convertite, soltanto ex nunc e cioe'alla scadenza del periodo di vacatio legis susseguenti alla loro pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale (salvo che la stessa legge di conversione non dispongadiversamente al riguardo), rimanendo, fino alla scadenza stessa vigenti le normedel decreto nel testo anteriore all'emendamento. (Fattispecie in ordine al d.l. 4marzo 1976 n. 30 con riguardo agli interessi dovuti per il ritardo del pagamentodell'imposta da parte dell'azienda delegata dal contribuente, per cui la legge diconversione 2 maggio 1976 n. 160 ha disposto una penale giornaliera).

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Cassazione civile sez. I, 2 maggio 1991 n. 4781

Articolo 4

Cassazione Civile

Decreti delegati o autorizzati

Il D.P.R. 19 marzo 1987 n. 203, che - ai sensi dell'art. 3, secondo comma, delD.Lgs. C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, statuente la possibilità di estendere l'obbligod'iscrizione all'E.N.P.A.L.S., con decreto del Capo dello Stato su proposta delMinistro del lavoro, ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo noncontemplate dal primo comma dello stesso art. 3 del citato decreto del 1947(avente la stessa efficacia della legge formale) - estende tale obbligo d'iscrizioneall'E.N.P.A.L.S. "agli indossatori ed ai tecnici addetti alle manifestazioni dimoda", costituisce un atto (cosiddetto decreto delegato o autorizzato)formalmente amministrativo, ancorché a contenuto normativo, la verifica dellacui legittimità, con riguardo ai limiti della delega (non riconducibile allaprevisione dell'art. 76 Cost.) di cui al provvedimento legislativo del 1947, spettanon alla Corte Costituzionale ma al giudice ordinario investito della controversiaprevidenziale, dal quale l'anzidetto D.P.R., ove illegittimo, è disapplicabile aisensi dell'art. 5, all. E, della legge 20 marzo 1865 n. 2248 e dell'art. 4 dellepreleggi.

Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 1054 del 02-02-1991

 

Ferrovie dello Stato

 

I provvedimenti emanati dal Ministro dei trasporti in forza della specificacompetenza attribuitagli dall'art. 208 della legge 26 marzo 1958 n. 425 sonoinquadrabili nella categoria dei regolamenti indipendenti o liberi (detti pure,impropriamente, delegati), che costituiscono atti di normazione secondaria aventiforza di legge ed idonei, pertanto, nell'ambito loro riconosciuto, ad innovare - colsolo limite del rispetto della costituzione e dei principi dell' ordinamento -

Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al Codice Civile

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rispetto alle regole fissate con norme primarie. Peraltro, un tale effettoinnovativo, rispetto alla disciplina dell'equo indennizzo per i ferrovieri fissatadalla norma primaria, non può essere attribuito all'art. 38 del D.M. 19 dicembre1958 (relativo al termine per la presentazione della domanda di riconoscimentodella causa di servizio), giacché detto articolo, nel fissare tale termine, hasoltanto attuato, sulla base della specifica competenza attribuita al Ministrodalla legge, un elemento normativo in essa implicito (norma "infra legem"); conla conseguenza che, anche ove si volesse negare l'inquadramento suindicato edattribuire invece al D.M. 19 dicembre 1958 la natura di mero regolamento diesecuzione (fonte secondaria sprovvista di forza di legge ed inidonea a derogarea norme primarie), dovrebbe pur sempre escludersi l'illegittimità del ridetto art.38, che prevede una decadenza alla quale è applicabile la sanatoria previstadall'art. 11 della legge 6 ottobre 1981 n. 564.

Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 8604 del 16-07-1992

Regolamenti edilizi

L'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 ha carattere precettivo e inderogabilenella parte in cui dispone che in tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovistrumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essereosservati limiti inderogabili di distanza tra fabbricati definiti per zone territorialiomogenee con decreto del Ministero dei lavori pubblici di concerto con quellodell'interno. L'introduzione di questa nuova disciplina - attuata con D.M. 2 aprile1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1968 n. 97 e che, emanatoin materia strettamente tecnica per delega della legge, ripete da questa la suaforza cogente - è stata graduata nel tempo per dar modo di stabilire un assettoarmonico delle zone già edificate. Ne consegue che sono illegittime, e devonoquindi essere disapplicate dal giudice ordinario, a norma dell'art. 5 della legge20 marzo 1865 n. 2248, all. E, le disposizioni di un piano regolatore locale (oprogramma di fabbricazione) (nella specie, Comune di Altavilla Silentina) che,dopo il periodo di moratoria già concesso dalla citata legge n. 765 del 1967 equindi dopo l'entrata in vigore delle prescrizioni contenute nell'art. 17 citato(trattandosi di Comune sprovvisto di piano regolatore), introduce una secondaderoga temporale alle norme del nuovo programma di fabbricazione destinato asostituire la disciplina della legge n. 765 del 1967 e per il quale è imposto ilrispetto obbligatorio in ogni caso dei limiti prescritti nel citato decreto

Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al Codice Civile

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ministeriale, quali quelli in tema di distanze fra costruzioni, attesa l'impossibilitàdi attribuire a quelle disposizioni efficacia derogatoria a norme di rangosuperiore, espressamente qualificate inderogabili.

Sez. II, sent. n. 6596 del 08-11-1983

Regolamenti sportivi

Le norme contenute nelle cosiddette "carte federali" della Federazione italianagioco calcio (F.I.G.C.) sono norme a carattere regolamentare, le quali, nelprevedere un articolato sistema interno per la risoluzione delle controversie,anche a contenuto economico, tra soggetti inquadrati nella stessa federazione(nella specie, si trattava della domanda di un giocatore professionista contro unasocietà sportiva per il pagamento dell'indennità di anzianità e della tredicesimamensilità e per la regolarizzazione della posizione contributiva), non importanoalcuna deroga alle norme statuali sulla giurisdizione del giudice ordinario inordine alle dette controversie, né sotto il profilo dell'istituzione di unagiurisdizione speciale, né sotto quello dell'introduzione di un sistema di ricorsiamministrativi pregiudiziale dell'azione giudiziaria, l'una e l'altro potendo esseredisciplinati soltanto per legge, ma possono eventualmente introdurre solo unaquestione di competenza - ove con le indicate disposizioni si voglia ritenererimessa la controversia ad un giudizio arbitrale - come tale non proponibile insede di regolamento (preventivo) di giurisdizione.

Cass. Civ. Sez. U., sent. n. 1531 del 01-03-1983

Regolamenti di esecuzione

A differenza degli atti e provvedimenti amministrativi generali - che sonoespressione di una semplice potestà amministrativa e sono rivolti alla curaconcreta d'interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità didestinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili- i regolamenti sono espressione di una potestà normativa attribuitaall'Amministrazione, secondaria rispetto alla potestà legislativa, e disciplinano inastratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativadella legge, ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridicoesistente, con precetti aventi i caratteri della generalità e dell'astrattezza. Anorma dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, per i regolamenti di competenza

Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al Codice Civile

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ministeriale sono richiesti il parere del Consiglio di Stato e la preventivacomunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. (In forza di tali principi,la S.C. ha confermato la decisione del Tribunale Superiore delle AcquePubbliche che, ritenuta la natura regolamentare del D.M. del 20 luglio 1990,contenente i criteri di aumento dei canoni di concessione di utenza di acquepubbliche, lo annullava per violazione del citato art. 17 della legge n. 400 del1988, non risultando osservato il modello procedimentale ivi previsto).

Cass. Civ. Sez. U., sent. n. 10124 del 28-11-1994

Contrasto con legge succesiva al regolamento

L' art. 2103 cod. civ., nella formulazione datane dall'art. 13 della legge 20maggio 1970 n. 300, trova applicazione anche in favore dei dipendenti delProvveditorato al porto di Venezia, il quale è ente pubblico economico perespressa disposizione di legge (art. 1 della legge 12 gennaio 1974 n. 6), attesoche le disposizioni della legge n. 300 del 1970 si applicano, a norma della primaparte dell'art. 37 della stessa legge, "anche ai rapporti di lavoro e d'impiego deidipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentementeattività economica"; né può trarsi argomento contrario dal regolamentoorganico del 1967 contenente la disciplina relativa alla costituzione e allosvolgimento del rapporto di lavoro dei dipendenti del detto Provveditorato,poiché tale regolamento, ai sensi del primo comma dell'art. 4 delle disposizionipreliminari al codice civile, non può contenere norme contrarie alle leggi e, inquanto contenente disposizioni in contrasto con lo Statuto dei lavoratori, deve,inoltre, ritenersi abrogato dall'art. 40, primo comma, dello stesso Statuto.

Sez. Lav., sent. n. 6279 del 24-10-1983

Usi art 8

Il rapporto che sorge fra il privato e l'agente di borsa od un istituto di creditoautorizzato a negoziare in borsa dà luogo al cosiddetto "ordine di borsa", chenon si inquadra in nessuna delle figure negoziali previste dal codice civile, enemmeno in quella del mandato, ma costituisce un contratto atipico che trova lasua regolamentazione nelle fonti consuetudinarie ed in particolare negli usi diborsa, che, in tal modo, operano "praeter legem". Sotto un tal riguardo, trova, inriferimento ad esso, operatività la disposizione di cui all'art. 16 degli usi di

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borsa, in base alla quale "le contestazioni relative all'esecuzione di ordini devonoessere proposte prima dell'inizio della riunione di Borsa successiva al giorno incui l'avviso di esecuzione, o quello della mancata esecuzione è giuntoall'indirizzo del committente". E, quanto ai possibili profili di irragionevolezza diun tal termine così breve (profili la cui valutazione non può che rimanereestranea all'ambito delle competenze della Corte Costituzionale, la quale, aisensi dell'art. 134 Cost. giudica solo delle leggi e degli atti aventi una tal forza),essi si rivelano del tutto privi di fondamento, dovendo un termine così breveritenersi pienamente giustificato dalla particolare natura delle contrattazioni,caratterizzate dalla celerità degli scambi e dalla stessa necessità di porrel'operatore in grado di intervenire, nel più breve tempo, per possibili azioni dirientro o di salvaguardia.

Sez. I, sent. n. 6625 del 18-07-1997

Le norme e gli usi uniformi della Camera di commercio internazionale relativi aicrediti documentari non sono usi giuridici o normativi, ma costituiscono clausoled'uso, integrative della volontà dei contraenti, sicché la loro violazione e falsaapplicazione non è denunciabile in sede di legittimità.

Sez. I, sent. n. 1842 del 08-03-1996

Conversione con modificazioni di decreto legge

La norma dell'art. 8 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, che, nella formulazioneoriginaria ed anteriore alla legge 11 novembre 1983 n. 638 (legge diconversione), considerava quale condizione dell'azione per il conseguimentodella pensione d'invalidità la percezione, da parte dell'assicurato, di un redditonon superiore ad un determinato importo, ha perso efficacia dalla data dipubblicazione (11 novembre 1983) della detta legge di conversione (che hamodificato l'originario disposto dell'articolo citato), non essendo a ciò diostacolo né il fatto che la normativa risultante dalla stessa legge di conversionesia entrata in vigore il 26 novembre 1983, e cioè il quindicesimo giornosuccessivo alla data di pubblicazione anzidetta, né il fatto che a questa stessadata non fosse ancora scaduto il normale termine di efficacia del decreto-legge.

Sez. Lav., sent. n. 817 del 28-01-1987

Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al Codice Civile

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Cassazione Civile

Decreti ministeriali

Il principio generale di irretroattività stabilito dall'art. 11 delle preleggi, in baseal quale l'eventuale retroattività di una legge deve risultare da una espressadichiarazione del legislatore o comunque da una formulazione non equivocadella norma, in mancanza della quale la legge dispone solo per l'avvenire e nonha quindi effetto retroattivo, vale anche per le fonti normative secondarie, ed èquindi applicabile al D.M. 18 giugno 1988 (Nuova tariffa dei premi perl'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per ilsettore industriale e relative modalità di applicazione); ne consegue che ladisposizione di cui agli artt. 13 e 14 di tale D.M., secondo cui il provvedimento direttifica, adottato dall'I.N.A.I.L. d'ufficio o su istanza del datore di lavoro, haeffetto dalla data in cui deve essere applicata l'esatta classificazione e tassazione,è applicabile solo a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso D.M.

Sez. Lav., sent. n. 7905 del 28-08-1996

Assicurazione della responsabilità civile per veicoli e natanti

Per il disposto dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 e del D.M. 26maggio 1971, l'obbligo risarcitorio dell'U.C.I. (Ufficio centrale italiano diassistenza assicurativa automobilisti in circolazione internazionale), per i veicoliimmatricolati all'estero e circolanti in Italia in virtù di apposito certificatointernazionale di assicurazione (cosiddetta carta verde), era circoscritto primadell'entrata in vigore del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 (il cui art. 1 hamodificato l'art. 6 citato) ai limiti minimi di cui alla tabella a) della stessa legge esoltanto con il D.L. n. 857 del 1976 citato convertito in legge 26 febbraio 1977 n.39 la norma citata è stata innovata ampliando la garanzia dell'U.C.I. aglieventuali maggiori massimali previsti dalla polizza di assicurazione, con laconseguenza che tale innovazione non avendo efficacia retroattiva non èapplicabile per i sinistri verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore.

Sez. III, sent. n. 7278 del 03-07-1993

Infortuni sul lavoro

L'art. 12 del D.L. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito dalla legge 29 febbraio

Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al Codice Civile

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1988 n. 48, che ha elevato a dieci anni il termine prescrizionale relativo alleazioni dell'I.N.A.I.L. volte alla riscossione dei premi di assicurazione e dellesomme dovute dai datori di lavoro (termine inizialmente fissato in un annodall'art. 112 del D.P.R. n. 1124 del 1965 ed elevato a tre anni dall'art. 4 del D.L.n. 663 del 1979, convertito dalla legge n. 33 del 1980), non ha efficaciaretroattiva, in difetto di espressa o implicita previsione legislativa di taleefficacia, e quindi non trova applicazione per i crediti già colpiti da prescrizione- in base alla normativa previgente (comprensiva della sospensione dellaprescrizione per tre anni disposta dall'art. 2, comma diciannovesimo, del D.L. n.463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983) - al momento della suaentrata in vigore.

Sez. Lav., sent. n. 10303 del 22-11-1996

Arbitrato

La qualificazione come disponibili o non disponibili, ai fini dellacompromettibilità in arbitri rituali delle relative controversie, dei diritti incisi daun accordo concluso, prima dell'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1990 n.287, da due imprese per disciplinare la reciproca concorrenza, va valutata - datoche la legge del 1990 non contiene alcuna disposizione transitoria o, comunquederogatoria del principio di irretroattività - alla luce del diritto previgente e inparticolare dell'art. 2596 cod. civ., il quale, nel porre limiti alla libertà diiniziativa economica sotto il profilo della disciplina della autolimitazionenegoziale della concorrenza, non deroga al principio che la libertà di iniziativaeconomica privata garantita dall'art. 41, primo comma, Cost. (benché possaessere limitata a tutela di interessi individuali o della collettività, a normadell'art. 42, secondo e terzo comma, Cost.) attiene a materia disponibile, inquanto espressione della libertà di scelta e di svolgimento delle attivitàeconomiche riconosciuta al soggetto privato in quanto tale. (Nella specie,proposta nel settembre 1991 da una delle imprese contraenti azione davanti allaCorte d'Appello competente per territorio per la dichiarazione di nullità - perviolazione prima della legge comunitaria "antitrust" e poi della legge n. 187 del1990 - di accordo, stipulato nel 1989, relativo alla ripartizione delle quote dimercato, alle condizioni da praticare alla clientela e alla costituzione di unasocietà per l'acquisto di un'azienda concorrente, la S.C., in sede di regolamentodi competenza, ha dichiarato la competenza degli arbitri, in applicazione della

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clausola compromissoria relativa alle controversie nascenti dal contratto, consalvezza della possibilità del giudice arbitrale di sindacare la validità ol'efficacia del contratto o di sue specifiche clausole).

Sez. I, sent. n. 7733 del 21-08-1996

Compravendita di fabbricati costruiti senza concessione

 

L'art. 18, comma secondo, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, il quale sancisce lanullità degli atti di trasferimenti di immobili ove agli stessi non sia allegato ilcertificato di destinazione urbanistica, non comporta la nullità dei contrattipreliminari o definitivi stipulati prima della sua entrata in vigore, non avendo lanorma richiamata efficacia retroattiva. Ne consegue che in caso diinadempimento di un contratto preliminare, la nuova normativa impedisce bensìdi ottenere in via di esecuzione in forma specifica l'effetto reale del contrattodefinitivo non concluso, ma non determina l'invalidità delle reciproche promessedi vendita e di acquisto, per cui la tutela del contraente non è limitata alle azionirestitutorie, ma si estende a quelle risolutorie e risarcitorie.

Sez. II, sent. n. 2776 del 28-03-1997

Beni appartenenti al Partito Nazionale Fascista

L'art. 4 della legge 13 maggio 1978 n. 208, - in base al quale il vincolo perpetuodi destinazione già imposto sui beni appartenuti al cessato Partito NazionaleFascista ed alle organizzazioni soppresse con il R.D.L. n. 704 del 1943, alienatiprima dell'entrata in vigore della legge stessa, cessa con il decorso di dieci annidalla data del perfezionamento dell'atto di vendita - è norma che, quale "iussuperveniens", può trovare applicazione nei giudizi in corso solo se, e nei limiti,in cui essa sia suscettibile di regolare fatti e rapporti oggetto della controversiain base alle regole generali sull'efficacia della legge nel tempo ( art. 11 dellepreleggi). Ne consegue che il menzionato art. 4 della legge n. 208 del 1978 siriferisce ai contratti ancora efficaci al momento della sua entrata in vigore e nonanche a quelli per i quali si sia anteriormente verificato un eventuale effettorisolutorio. (Nella specie, nel 1957 l'Amministrazione finanziaria dello Statoaveva venduto ad un istituto scolastico l'immobile già appartenuto alla "Casa del

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fascio", con obbligo per l'acquirente di destinare l'immobile stessoesclusivamente a sede di asilo infantile, sotto pena di risoluzione del contratto;con verbale della Guardia di Finanza del 1971 era stato accertato che l'immobileaveva ricevuto una diversa destinazione; nel 1973 la predetta Amministrazioneaveva convenuto in giudizio l'istituto scolastico, dichiarando di volersi avvaleredella clausola risolutiva espressa e chiedendo, quindi, che fosse dichiaratorisolto il contratto di compravendita, con condanna dell'istituto al rilasciodell'immobile. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha affermato chela disciplina di cui all'art. 4 della legge n. 208 del 1978 non si riferisce alcontratto in oggetto, il quale si era risolto già prima della sua entrata in vigore,ossia al momento della manifestazione della volontà dell'Amministrazionefinanziaria di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa).

Sez. III, sent. n. 267 del 15-01-1996

Contributi assicurativi

L'art. 12 del D.L. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito in legge 28 febbraio 1988n. 48, che ha elevato a dieci anni il termine di prescrizione previsto, per lariscossione dei premi di assicurazione e delle altre somme dovute all'I.N.A.I.L.dai datori di lavoro, dal secondo comma dell'art. 112 (originariamente fissato inun anno ed elevato a tre anni dall'art. 4, secondo comma, del D.L. 30 dicembre1979 n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980 n. 33) non ha carattereretroattivo, in difetto di una previsione in tal senso che valga a configurareun'eccezione a quanto stabilito dall'art. 11 delle preleggi (e non rilevando in talsenso neanche la salvezza degli effetti prodotti dai precedenti decreti legge nonconvertiti, disposta con il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 48 del 1988,poiché la norma in questione è stata introdotta per la prima volta propriodall'art. 12 del D.L. n. 536 del 1987). Pertanto il più lungo termine diprescrizione non trova applicazione nel caso in cui la fattispecie estintiva sia giàmaturata prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione.

Sez. Lav., sent. n. 11512 del 04-11-1995

Distanza nelle costruzioni

 

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Per il disposto dell'art. 4 della legge 1 giugno 1971 n. 291 le limitazioni ediliziestabilite dall'art. 17, comma primo e comma terzo, della legge 6 agosto 1967 n.765 (cosiddetta legge ponte), introduttivo dell'art. 41-quinquies della legge 17agosto 1942 n. 1150, sono inapplicabili nei territori dei Comuni non iscritti neglielenchi indicati in detto articolo dalla data di presentazione del P.R.G. o delprogramma di fabbricazione all'autorità competente per l'approvazione.Pertanto, nell'ipotesi di un immobile costruito nel territorio di uno di dettiComuni (nella specie, Comune di Caiolo) sulla linea di confine tra due fondi,nella vigenza del citato art. 17, lett. c), che impone un distacco in assoluto fra gliedifici proporzionale alle rispettive altezze, escludendo perciò l'applicabilità delprincipio della prevenzione (art. 873 e art. 875 cod. civ.), ove l'operatività didetta norma sia venuta a cessare in corso di causa ai sensi del citato art. 4 dellalegge n. 291 del 1971 con la presentazione del P.R.G. alla Giunta regionale perl'approvazione, riprendendo perciò pieno vigore gli artt. 873 e 875 cod. civ., lacontroversia relativa all'osservanza delle distanze legali deve essere decisafacendo applicazione della normativa sulle distanze del codice civile, siccome piùfavorevole al costruttore, essendo previsto soltanto da questa il diritto diprevenzione e non in base alla disposizione dell'art. 17, lett. c) citato, in vigoreall'epoca in cui venne eseguita la costruzione.

Sez. II, sent. n. 8573 del 20-10-1994

Se dopo la concessione edilizia sopravvengono nuove norme sulle distanze traedifici, o sulla loro volumetria o altezza, il costruttore deve conformarsi allo "iussuperveniens" (art. 11 disp. prel. c.c.), salvo che la costruzione sia già iniziata,perché in tal caso, se la nuova disciplina è più restrittiva della precedente, nonpuò esplicare efficacia retroattiva su situazioni già consolidatesi.

Sez. II, sent. n. 7185 del 04-08-1997

Fideiussione

Secondo la disciplina anteriore alla legge 17 febbraio 1992 n. 154, il cui art. 10ha modificato senza previsione di retroattività gli artt. 1938 e 1956 cod. civ., laclausola con la quale il fideiussore, in deroga all'art. 1956 cod. civ. citato,dispensava la banca creditrice dall'onere di conseguire una specificaautorizzazione per nuove concessioni di credito in caso di mutamento dellecondizioni patrimoniali del debitore garantito, non esonerava la banca medesima

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dall'osservanza nell'esecuzione del rapporto dei normali canoni di correttezza ebuona fede, non potendo il fideiussore ritenersi vincolato per quelle operazioniche per essere il risultato di una condotta dolosa o gravemente colposadell'istituto bancario aggravassero oltre il consentito i margini di rischio cui egliaveva inteso sottoporsi stipulando la clausola di deroga.

Sez. III, sent. n. 1567 del 20-02-1997

Licenziamenti individuali

Gli effetti di un licenziamento intimato prima dell'entrata in vigore della legge n.108 del 1990 sono regolati dalla normativa previgente, a norma dell'art. 11 disp.prel. cod. civ., anche riguardo alle eventuali implicazioni delle modificazionidelle dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 circa la rilevanza dell'"aliundeperceptum" sulla quantificazione del risarcimento del danno spettante a seguitodi licenziamento illegittimo fruente della tutela cosiddetta reale, trattandosi dieffetti sostanziali di una fattispecie già perfetta su cui non incide lo "iussuperveniens".

Sez. Lav., sent. n. 809 del 27-01-1998

Norme edilizie

Se dopo la concessione edilizia sopravvengono nuove norme sulle distanze traedifici, o sulla loro volumetria o altezza, il costruttore deve conformarsi allo "iussuperveniens" (art. 11 disp. prel. c.c.), salvo che la costruzione sia già iniziata,perché in tal caso, se la nuova disciplina è più restrittiva della precedente, nonpuò esplicare efficacia retroattiva su situazioni già consolidatesi.

Sez. II, sent. n. 7185 del 04-08-1997

Costruzione illegittima secondo norme precedenti

In caso di successione nel tempo di norme edilizie, la nuova disciplina piùrestrittiva non è applicabile alle nuove costruzione che al momento della suaentrata in vigore possono considerarsi già sorte, mentre nell'ipotesi di nuovenorme meno restrittive, il principio dell'immediata applicabilità dello "iussuperveniens" trova unico limite nell'eventuale giudicato formatosi nellacontroversia sulla legittimità o non della costruzione, con la conseguenza che

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non può disporsi la demolizione degli edifici originariamente illeciti alla streguadelle precedenti norme e che siano consentiti dalla normativa sopravvenuta, né,qualora la costruzione risulti illegittima anche alla stregua della disciplina anchealla stregua della disciplina sopravvenuta, ordinarsene l'arretramento in misuramaggiore di quella necessaria ad assicurare il rispetto della nuova prescrizione.

Sez. II, sent. n. 1047 del 03-02-1998

Nullità del contratto

In base ai principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, l'illiceità (ela conseguente invalidità) del contratto deve essere riferita alle norme in vigorenel momento della sua conclusione e, pertanto, il negozio giuridico nulloall'epoca della sua perfezione, perché contrario a norme imperative, non puòdivenire valido e acquistare efficacia per effetto della semplice abrogazione ditali disposizioni, in quanto, perché questo effetto si determini, è necessario che lanuova legge operi retroattivamente, incidendo sulla qualificazione degli atticompiuti prima della sua entrata in vigore.

Sez. I, sent. n. 1877 del 21-02-1995,

Parcheggi nelle costruzioni

Il principio della irretroattività della legge (sancito dall'art. 11 delle preleggi)deve ritenersi applicabile anche alle norme di ordine pubblico, e non trova,pertanto, deroga nel disposto della legge 6 agosto 1967 n. 765, il cui art. 18,prevedendo lo specifico obbligo di riservare appositi spazi condominiali aparcheggio, fa esplicito riferimento alle "nuove costruzioni", con la conseguenzache deve ritenersi affetta da invalidità la delibera condominiale, adottata amaggioranza, che abbia autorizzato il parcheggio degli autoveicoli nelle areecomuni di un edificio, costruito anteriormente all'entrata in vigore della citatanormativa, nonostante una espressa previsione contraria contenuta nelregolamento condominiale contrattuale.

Sez. II, sent. n. 5369 del 14-06-1997

Previdenza forense

La disposizione dell'art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319, nella parte in cui

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fissa il principio direttivo per la determinazione dei criteri di accertamento delcarattere continuativo dell'esercizio dell'attività forense, ha carattere innovativoe non può, pertanto, essere applicato retroattivamente alle situazioni riferibili aiperiodi precedenti e pendenti all'epoca della sua entrata in vigore, per i quali ladimostrazione dell'esercizio professionale ai fini dell'iscrizione alla Cassa puòessere fornita con i normali mezzi di prova e quindi anche con testimoni.

Sez. Lav., sent. n. 6031 del 04-07-1997

Responsabilità del personale scolastico

L'articolo 61 della legge 11 luglio 1980 n. 312 ha innovato sia sotto il profilosostanziale, sia sotto quello processuale, la disciplina della responsabilità delpersonale della scuola per i danni prodotti ai terzi nell'esercizio delle funzioni divigilanza degli alunni, da un lato limitando detta responsabilità ai soli casi didolo e colpa grave, con esclusione di ogni presunzione di "culpa in vigilando" (art. 2048 cod. civ.), restando in ogni caso a carico del danneggiato l'onere dellaprova del presupposto soggettivo del fatto illecito, dall'altro prevedendo lasostituzione dell'amministrazione al pubblico funzionario quale soggetto passivodell'azione di danno, con esclusione dell'azione diretta verso quest'ultimo, comeprevisto dalla precedente legislazione (artt. 22 e 23 del T.U. n. 3 del 1957), salval'azione di rivalsa dell'amministrazione che abbia risarcito al terzo il dannoprodotto dal dipendente. In base ai principi che regolano la successione di leggi (art. 11 delle preleggi), la norma è inapplicabile ai fatti produttivi di danno per"culpa in vigilando" verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore, per ciòche attiene alla disciplina sostanziale e al presupposto della responsabilità perfatto illecito. Per converso, la norma stessa è immediatamente applicabile quale"ius superveniens" ai giudizi in corso, ancorché per fatti antecedenti la suaentrata in vigore, limitatamente alla disposizione del secondo comma parteseconda che prevede la sostituzione dell'amministrazione nell'obbligazionerisarcitoria verso il terzo danneggiato, stante la sua natura spiccatamenteprocessuale, siccome volta ad escludere l'azione diretta del terzo danneggiato neiconfronti del personale scolastico, non incidente come tale se non di riflesso sulcontenuto sostanziale della responsabilità, ma solo sulle modalità attuative dellamedesima.

Sez. III, sent. n. 2463 del 03-03-1995

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Tariffe per procuratori ed avvocati

In caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, gli onoraridi procuratore vanno liquidati alla stregua delle tariffe vigenti al momento dellesingole prestazioni, le quali si esauriscono nell'atto stesso in cui sono compiute,mentre gli onorari di avvocato, in considerazione del carattere unitariodell'attività difensiva, devono essere liquidati in base alla tariffa in vigore nelmomento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimentoo la cessazione dell'incaricato professionale.

Sez. II, sent. n. 1010 del 08-02-1996

Trasporto aereo

La legge 26 marzo 1983 n. 84 che in materia di trasporti aerei internazionali hasostituito, ai fini della determinazione dei massimali di responsabilità del vettore,il franco oro Poincaré adottato dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre1929 e dal Protocollo modificativo dell'Aia 28 settembre 1955 con i dirittispeciali di prelievo del Fondo monetario internazionale, ha abrogato quale "lexposterior" le disposizioni incompatibili delle leggi di esecuzione dei predettiaccordi internazionali e trova applicazione, quale "ius superveniens" a tutti iprocedimenti in corso, ove vi sia ancora controversia in ordine allaresponsabilità del vettore ed alla somma da lui dovuta, senza contrastare conl'art. 10 Cost. in quanto attua nell'ordinamento italiano la stessa disciplinacontenuta per l'ordinamento internazionale nel Protocollo di Montreal del 25settembre 1975 (v. Corte Costituzionale n. 323 del 1989). Ne consegue che nelcaso di pluralità di soggetti danneggiati dallo stesso evento, il vettore non puòessere condannato al pagamento di una somma superiore al massimale dirisarcimento fissato dalla legge n. 84 del 1983 citata, detratto quantoeventualmente già pagato ad un precedente creditore anteriormente all'entrata invigore della legge richiamata.

Sez. III, sent. n. 7022 del 21-06-1995

Interpretazione autentica

Nell'ambito dello "ius superveniens", che travalica il principio di dirittoenunciato dalla sentenza di annullamento ed è applicabile nel giudizio di rinvio,

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rientrano non solo le leggi innovative ma anche le leggi d'interpretazioneautentica, intese per tali sia le norme d'interpretazione autentica in senso proprio- cioè quelle che, rilevato un dissenso interpretativo, si propongono di chiarire laportata di una disposizione precedente - sia le norme che, pur non perseguendotale dichiarato scopo, implicano necessariamente la ricognizione del valore diuna disposizione precedente. Pertanto (siccome rientrante in quest'ultimacategoria) l'art. 6, quattordicesimo comma, del D.L. 30 dicembre 1987 n. 536,convertito con legge n. 48 del 1988 - che, in tema di contributi agricoli unificati,limita ai dati dichiarati ed accertati al 25 gennaio 1988 il sistema degliaccertamenti provvisori e di conguaglio operati in base all'art. 5 del D.Lgs. 23gennaio 1948 n. 59, e si risolve in un precetto, a carattere transitorio, dicessazione di efficacia di tale norma alla data predetta e, nel contempo, in unaricognizione espressa dalla sua vigenza fino alla stessa data - travolge ilprincipio, enunciato dalla precedente sentenza di Cassazione con rinvio,dell'abrogazione del citato art. 5 per effetto dell'art. 19, terzo comma, del D.L. n.7 del 1970, convertito con legge n. 83 del 1970, mentre è manifestamenteinfondata, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., la questione di legittimitàcostituzionale del citato art. 5 del D.Lgs. n. 59 del 1948 e, di riflesso, del citatoart. 6, quattordicesimo comma, del D.L. n. 536 del 1987.

Sez. Lav., sent. n. 1171 del 04-02-1992

Effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale delle leggi

La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 222 del1984 - nella parte in cui vietava che, dopo il raggiungimento dell'etàpensionabile, il lavoratore potesse chiedere il riconoscimento dei trattamenti diinvalidità dalla legge stessa previsti - determina la cessazione dell'efficacia ditale norma dal giorno di pubblicazione della relativa decisione della CorteCostituzionale (sent. n. 436 del 1988) sulla Gazzetta Ufficiale (21 aprile 1988) edincide sulle situazioni giuridiche non ancora esaurite rendendo inapplicabile lanorma stessa a tutti i rapporti per i quali penda controversia giudiziaria, con laconseguenza che, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche d'ufficio, il giudicenel pronunciarsi sul rapporto sottoposto alla sua decisione, deve tener conto ditale mutamento di disciplina alla stessa stregua di un "ius superveniens".

Sez. Lav., sent. n. 1161 del 16-02-1990

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I mutamenti normativi prodotti da pronunce d'illegittimità costituzionale,configurandosi come "ius superveniens", impongono - in ogni stato e grado equindi anche nella fase di Cassazione - la disapplicazione della norma dichiarataillegittima e l'applicazione della "regula iuris" risultante dalle decisionianzidette; con l'ulteriore conseguenza che, ove la nuova situazione di dirittoobiettivo derivata dalle pronuncia caducatoria della Corte Costituzionale (nellaspecie, n. 240 del 1994, in tema di cosiddetta cristallizzazione) richiedaaccertamenti di fatto non necessari alla stregua della precedente disciplina,questi debbono essere compiuti in sede di merito, al qual fine, ove il processo sitrovi nella fase di Cassazione, deve disporsi il rinvio della causa al giudiced'appello.

Sez. Lav., sent. n. 857 del 25-01-1995

Giudizio di rinvio dopo la cassazione

L'obbligo del giudice del rinvio di attenersi al principio enunciato dalla Corte diCassazione, a norma dell'art. 384 cod. proc. civ., viene meno nel caso in cui,dopo la riassunzione del giudizio di rinvio, muti la norma dalla quale il principiodi diritto è stato dedotto. (Nella specie, erano cambiati i criteri per l'attribuzionedell'assegno di divorzio a seguito della legge 6 marzo 1987 n. 74, il cui art. 10,quarto comma, aveva modificato l'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898).

Sez. I, sent. n. 6737 del 15-06-1995

Letture consentite nel dibattimento

In tema di acquisizione e valutazione della prova, la legge 7 agosto 1997 n. 267,modificando gli artt. 513 e 514 c.p.p., ha espressamente sancito, tra l'altro, ildivieto di lettura - e, conseguentemente, di allegazione al fascicolo per ildibattimento ex art. 515 c.p.p. e di utilizzazione probatoria ai fini delladeliberazione ex art. 526 c.p.p. - dei verbali contenenti le dichiarazioni rese dapersona imputata in un procedimento connesso, la quale si avvalga della facoltàdi non rispondere, senza l'accordo delle parti. La norma transitoria di cui all'art.6 di detta legge subordina l'applicabilità delle nuove regole, nei giudizi di meritoin corso, ad un duplice presupposto: a) che vi sia la richiesta della parteinteressata; b) che, sussistendo altresì nel giudizio d'appello, ed eventualmente inquello di rinvio, le ulteriori condizioni positive (assenza di preclusioni da

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giudicato, limiti di devoluzione dell'impugnazione e decisività sul punto) per ilnuovo esame del dichiarante, questo venga disposto ed abbia successivamenteluogo, sospendendosi altresì, per il tempo a tal fine necessario, il corso dellaprescrizione. Ciò posto, appare manifestamente infondata la questione dilegittimità costituzionale della citata norma transitoria, in relazione agli artt. 3 e24, comma secondo, della Costituzione, con riferimento all'esclusione, per ilgiudizio di legittimità, delle facoltà inerenti all'esercizio del diritto di difesa -richiesta di nuovo esame del dichiarante - e della regola di valutazioneprobatoria di siffatte dichiarazioni procedimentali, previste per i giudizi di meritoin corso e per il giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione a seguito diannullamento. Ed invero, appartiene alla discrezionalità del legislatoreordinario, nel momento in cui entra in vigore una nuova disciplina del processo,stabilire se le nuove norme si applicano soltanto ai fatti per i quali non siaancora iniziato il procedimento penale, ovvero se alcune norme debbanoapplicarsi ai procedimenti in corso, sì che eventuali differenze tra imputati noncostituiscono ingiustificate disparità di trattamento, essendo tale eventoconnaturato al principio generale della successione della legge processuale neltempo ("tempus regit actum"), secondo cui le innovazioni processuali stabilitedalla legge non operano in rapporto a situazioni processuali consolidate oirreversibili: orbene, le situazioni processuali obiettivamente diverse dei giudizidi merito e di quelli di legittimità, in corso alla data di entrata in vigore dellacitata legge n. 267 del 1997, ben giustificano la disciplina differenziata per essiprevista dalla disposizione transitoria dell'art. 6 della stessa legge.

Sez. I, sent. n. 9003 del 03-10-1997

In tema di lettura, nel dibattimento, delle dichiarazioni rese nel corso delleindagini preliminari dall'imputato o dalle persone indicate nell'art. 210 cod.proc. pen., la Corte di Cassazione deve prendere atto della nuova disciplinaintrodotta con la modifica dell'art. 513 cod. proc. pen. dell'art. 513 dall'art. 1della legge 7 agosto 1997 n. 267 - secondo cui le dichiarazioni predette nonpossono essere utilizzate nei confronti di altri soggetti se non abbiano superato ilvaglio dell'esame dibattimentale, salvo l'accordo delle parti sulla loro lettura -facendone applicazione nel processo pendente in sede di legittimità; non già,tuttavia, espungendo radicalmente dal processo le dichiarazioni dei collaborantio chiamanti in correità non precedentemente confermate in dibattimento, bensì,in coerenza con i propri compiti istituzionali, sollecitando attraverso

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l'annullamento della sentenza impugnata il giudice di rinvio al compimento delleattività dettate dalla nuova formulazione del predetto art. 513 cod. proc. pen. edalla rinnovata valutazione della validità processuale dei mezzi di prova inquestione.

Sez. II, sent. n. 823 del 22-10-1997

Norme sulla competenza

Il principio generale della immediata applicazione delle nuove norme deveconsiderarsi temperato da quello della "perpetuatio iurisdictionis", nel senso che,nel caso in cui il procedimento sia pervenuto alla fase del dibattimento (senzache abbia rilievo l'emissione del decreto di citazione a giudizio) la competenzadeve ritenersi radicata presso il giudice anteriore. Perché, quindi, lo "iudicium"possa considerarsi "acceptum" (con la conseguenza che "ibi et finem acciperedebet") non è sufficiente la semplice pendenza del procedimento davanti ad unufficio giudiziario, ma è necessario che il giudice abbia iniziato a conoscere delprocedimento, abbia cioè esercitato attività di giurisdizione. Ne consegue che,affinché possa ritenersi operante il criterio della "perpetuatio iurisdictionis" nonè sufficiente la mera presentazione di un'istanza ad un ufficio, ma è necessarioche il giudice al quale l'istanza è rivolta ne abbia iniziato concretamente latrattazione prima dell'entrata in vigore delle nuove norme. (Fattispecie in tema dicompetenza per territorio del Tribunale dei minori di Bolzano rispetto a quello diTrento a seguito della entrata in vigore della legge n. 335 del 1991 istitutivadella sezione distaccata di Bolzano della Corte d'Appello di Trento).

Sez. V, sent. n. 3819 del 10-11-1997

Cassazione Civile

Articolo 12 Interpretazione della norma

Carattere non vincolante della interpretazione della Corte Costituzionale e dellaCorte di Cassazione

Nell'esercizio del suo potere-dovere d'interpretazione della norma applicabilealla fattispecie sottoposta al suo esame, il giudice è libero di non adeguarsiall'opinione espressa da altri giudici e può anche non seguire l'interpretazioneproposta dalla Corte di Cassazione (salvo che si tratti di giudizio di rinvio), così

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come può dissentire dalle mere motivazioni delle pronunzie della CorteCostituzionale non influenti direttamente sulla declaratoria di illegittimità o sulriconoscimento della legittimità di una specifica disposizione. Tale libertà nonesclude, peraltro, l'obbligo dello stesso giudice di addurre ragioni congrue,convincenti a contestare e far venir meno l'attendibilità dell'indirizzointerpretativo rifiutato. (Nella specie, la sentenza impugnata - cassata dallaSuprema Corte - aveva rifiutato l'indirizzo giurisprudenziale in tema didecorrenza della prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro in costanza diun rapporto dotato di stabilità).

Sez. Lav., sent. n. 7248 del 03-12-1983

Intenzione del legislatore

Il criterio d'interpretazione teleologica, previsto dall'art. 12 delle preleggi, puòassumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nelcaso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione delladisposizione di legge sia incompatibile con il sistema normativo; non è infatticonsentito all'interprete correggere la norma, nel significato tecnico giuridicoproprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga chel'effetto giuridico che ne deriva sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cuila norma è intesa.

Sez. Lav., sent. n. 3495 del 13-04-1996

Lavori preparatori

Ai lavori preparatori può riconoscersi valore unicamente sussidiarionell'interpretazione di una legge, trovando un limite nel fatto che la volontà daessi emergente non può sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge qualerisulta dal dato letterale e dalla intenzione del legislatore intesa come volontàoggettiva della norma ("voluntas legis"), da tenersi distinta dalla volontà deisingoli partecipanti al processo formativo di essa.

Sez. III, sent. n. 3550 del 21-05-1988

Interpretazione in senso conforme alla Costituzione

Se una norma di legge sia suscettibile di più interpretazioni, di cui una darebbe

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alla norma un significato costituzionalmente illegittimo, il dubbio è soltantoapparente e deve essere superato e risolto interpretando la norma in sensoconforme alla Costituzione e alle legge costituzionali.

Sez. Lav., sent. n. 4906 del 05-05-1995

Contratti collettivi

L'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali inmateria di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio reso esecutivocon D.P.R. 23 marzo 1988 n. 120 (le cui disposizioni possono direttamente essereinterpretate dalla Corte di Cassazione, in base ai criteri fissati dall'art. 12 dellepreleggi) contiene all'art. 2 una inequivoca norma transitoria, confermativa sinoal 31 gennaio 1984 delle tariffe in vigore alla data del 1 luglio 1980 in base alprecedente D.P.R. 16 maggio 1980, per l'esecuzione di prestazioni specialisticheerogate da privati in regime di convenzione esterna (scaduto il 31 dicembre1980), e dispone inoltre che per il periodo dal 1 gennaio 1985 sino alla data discadenza dell'accordo stesso le tariffe per le anzidette prestazioni sono quelle, dicarattere omnicomprensivo, introdotte dallo stesso articolo 2. Ne consegue chel'indennità di rischio radiologico in favore del sanitario convenzionato, prevista,in percentuale sul compenso base, dall'accordo di cui al menzionato D.P.R. del1980, può essere riconosciuta in via transitoria solo fino al 31 gennaio 1984,restando escluso in particolare che essa spetti sino alla data di entrata in vigoredel nuovo accordo del 1988, non rilevando il silenzio di quest'ultimo circa laanzidetta specifica indennità, né la circostanza che esso stabiliscal'improduttività di ulteriori conseguenze dell'accordo del 1980 solo a decorreredalla data della propria sottoscrizione, dal momento che l'effetto abrogativodella ripetuta indennità derivante (tanto per il futuro quanto per il passato) dalcarattere omnicomprensivo delle nuove tariffe, non è impedito, per il passato, daalcuna norma transitoria che tale indennità faccia salva successivamente alladata del 31 dicembre 1984, e tenuto anche conto del principio generaledell'ordinamento giuridico, evincibile dall'art. 13 della legge 29 marzo 1983 n.93, (recante assetto della disciplina del pubblico impiego) secondo cui ladisciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficaciafino all'entrata in vigore di nuove norme, ma queste trovano applicazione sindalla data di scadenza dei precedenti accordi.

Sez. Lav., sent. n. 634 del 22-01-1997

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Decreti del Presidente della Repubblica

L'interpretazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente dellaRepubblica con cui sono recepite ed emanate, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 93del 1983 (legge quadro sul pubblico impiego), le norme risultanti dalla disciplinaposta dagli accordi sindacali previsti dalla stessa legge, è denunciabile in sede dilegittimità ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; correlativamente, le stessedisposizioni possono essere interpretate direttamente dalla Corte di Cassazionein base ai criteri fissati dall'art. 12 delle preleggi, atteso che i suddetti accordinon costituiscono fonte di disciplina diretta della materia, regolata dai decreti direcepimento, la cui natura giuridica è definita dall'art. 17, primo comma, lett. e),della legge 23 agosto 1988 n. 400.

Sez. Lav., sent. n. 6152 del 02-06-1993

Decreti ministeriali

Il decreto ministeriale che stabilisce le tariffe di riscatto dei periodi figurativi dicontribuzione è un atto non normativo ma di negoziazionepubblico-amministrativa, la cui interpretazione va perciò condotta non in base aicriteri ermeneutici dettati dagli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi ma secondo leregole legali di ermeneutica contrattuale, applicabili anche agli attiamministrativi, pur se con gli adattamenti imposti dalla natura di tali atti.Pertanto, in controversia relativa al riscatto del periodo di laurea, èincensurabile in sede di legittimità, ove immune da violazioni delle predetteregole di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione esente da vizi,l'interpretazione del D.M. 19 febbraio 1981, compiuta dal giudice del merito, nelsenso della natura essenziale, ex art. 1457 cod. civ., del termine stabilito per ilversamento della somma, con la conseguente decadenza, in ipotesi di mancatorispetto di esso, dalla domanda di riscatto presentata.

Sez. Lav., sent. n. 708 del 22-01-1992

Atto emulativo

Ritenere che l'atto emulativo possa consistere anche in una condotta omissiva,costituisce violazione dell'art. 833 cod. civ. sia perché la norma, letteralmente,vieta al proprietario il compimento di "atti", sia perché non è configurabile un

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atto emulativo se manca qualsiasi vantaggio per il suo autore, ed invece, il nonfare, determina sempre un vantaggio in termini di risparmio di spesa e o dienergia psicofisica.

Sez. II, sent. n. 10250 del 20-10-1997

Presunzione di comunione

La presunzione stabilita nell'art. 1117 cod. civ. in materia di condominio negliedifici deve ritenersi applicabile per analogia anche in ipotesi di edifici limitrofie autonomi, con riferimento ai beni destinati permanentemente allaconservazione o all'uso degli stessi, come nel caso di cortile compreso tra piùedifici appartenenti a proprietari diversi, ove esso si presenti destinato a darearia, luce ed accesso a tutti gli edifici che lo circondano e non soltanto ad uno diessi (a prescindere dalla circostanza che taluno degli edifici non confiniimmediatamente con il cortile, essendo separato dallo stesso da una striscia diterreno o altro spazio che per dimensioni ed estensione sia insufficiente agarantire il soddisfacimento delle suddette esigenze).

Sez. II, sent. n. 9982 del 14-11-1996

Impugnazioni di delibere condominiali

L' art. 1137 cod. civ., nel disciplinare tra l'altro la forma dell'attod'impugnazione, in via contenziosa, delle delibere condominiali, usa l'espressioneletterale "ricorso" in senso tecnico, onde salvaguardare l'esigenza, non ravvisataper le delibere collegiali adottate dagli organi della comunione in genere (artt.1107 - 1109 cod. civ.), di risolvere sollecitamente le questioni concernenti lagestione del condominio.

Sez. II, sent. n. 6205 del 09-07-1997

Accessione

Ove una fattispecie trovi specifica disciplina nell'art. 1102 cod. civ., che regolal'uso della cosa comune da parte dei partecipanti alla comunione, è preclusal'applicazione alla stessa, in via analogica, dell'art. 936 cod. civ. in materia diaccessione, non essendo consentito il ricorso alle disposizioni che regolano casisimili o materie analoghe (cod. civ. "analogia legis") in assenza di una

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qualsivoglia lacuna dell'ordinamento.

Sez. II, sent. n. 10699 del 14-12-1994

Nullità degli atti di vendita di terreni abusivamente lottizzati

L'art. 10 della legge 6 agosto 1967 n. 765 modificativo dell'art. 31, commaquarto, della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (abrogato dall'art. 18, comma quarto,della legge 28 febbraio 1985 n. 47, ma ancora applicabile agli atti stipulatianteriormente all'entrata in vigore di quest'ultima legge) che sancisce la nullitàdegli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scoporesidenziale, ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza dellamancanza di una lottizzazione autorizzata, in quanto norma di eccezione ricadenel divieto di interpretazione analogica di cui all'art. 14 preleggi, sicché lasanzione della nullità da esso prevista non è applicabile al contratto preliminaredi vendita, che avendo effetti meramente obbligatori non trasferisce la proprietàdel lotto. Tuttavia, nel caso in cui, prima della scadenza del termine fissato nelpreliminare per la stipulazione del contratto definitivo sia entrata in vigore lalegge 28 gennaio 1977 n. 10, il cui art. 17 prevede che l'inosservanza deldisposto del dell'art. 28 della legge urbanistica n. 1150 del 1942 (e successivemodificazioni), che impone la preventiva autorizzazione alla lottizzazione,costituisce reato, ne deriva l'impossibilità oggettiva di stipulare il contrattodefinitivo con conseguente liberazione di entrambi i contraenti da ogni reciprocaobbligazione.

Sez. II, sent. n. 11426 del 17-10-1992

Prescrizione

Le cause di interruzione della prescrizione del diritto sono solo quelle indicate,con disposizioni tassative non applicabili per analogia, dall'art. 2943 cod. civ.(notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio di cognizione,conservativo o esecutivo o che valga a costituire in mora il debitore) e dall'art.2944 cod. civ. (riconoscimento del debito), tra le quali non rientra l'istanza dinomina del curatore dell'eredità giacente che non contenga anche una domandadella parte di pagamento del credito nei confronti del nominando curatore, datoche tale istanza, in sé e per sé considerata, non ha il contenuto ed i caratteri diuna domanda giudiziale, che è atto notificato per promuovere un giudizio di

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cognizione, conservativo o esecutivo, né è assimilabile alla domanda diammissione al passivo, che è atto equiparato per legge alla domanda giudiziale(art. 94 della legge fallimentare) sia per la funzione di accertamento del creditosia per il carattere contenzioso del procedimento.

Sez. II, sent. n. 7898 del 28-09-1994

Privilegi per crediti tributari

Il privilegio sui mobili del debitore, accordato ai crediti dello Stato per impostasul reddito delle persone fisiche dall'art. 2752, primo comma, cod. civ. (sostituitodall'art. 3 della legge 29 luglio 1975 n. 426) - non suscettibile di applicazioneanalogica, data l'eccezionalità delle norme istitutive delle cause di prelazione -mentre si estende agli interessi, ai sensi dell'art. 2749 cod. civ., e all'indennità dimora, che assolve alla medesima funzione risarcitoria degli interessi, non siestende, invece, in mancanza di espressa previsione normativa (contenuta, percontro, nel terzo comma del citato art. 2752 cod. civ. relativamente all'I.V.A. enella normativa in materia di Invim, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643) allesoprattasse per omesso pagamento dell'Irpef, che hanno natura non risarcitoria,ma afflittiva, essendo esplicitamente annoverate fra le sanzioni a carico delcontribuente.

Sez. U., sent. n. 5246 del 06-05-1993

Responsabilità civile: lesing automobilistico

L' art. 2054, comma terzo, cod. civ. prevedendo una responsabilità senza colpaper fatto altrui costituisce norma di eccezione e, pertanto, non è suscettibile diapplicazione analogica ( art. 14 preleggi) nei confronti di soggetti diversi daquelli in essa tassativamente indicati. Pertanto, nel caso di contratto di leasingautomobilistico, il soggetto la cui responsabilità deve essere copertadall'assicurazione obbligatoria e che non essendo considerato terzo è escluso,unitamente ai suoi discendenti, dai benefici dell'assicurazione ai sensi dell'art. 4,lett. a) e b), della legge n. 990 del 1969 (disposizione non più in vigore perquanto riguarda i discendenti a seguito della dichiarazione di parzialeincostituzionalità di cui alla sentenza n. 188 del 1991 della Corte Costituzionale)non è l'utilizzatore del veicolo, ma il proprietario concedente, non rilevando laeffettiva disponibilità, con la conseguenza che soltanto il proprietario concedente

Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al Codice Civile

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va considerato quale responsabile in solido con il conduttore del veicolo dato inleasing e soggetto all'onere probatorio di cui al terzo comma del citato art. 2054cod. civ., senza che le eventuali clausole del contratto di leasing automobilisticopiù favorevoli al concedente, perché limitative della responsabilità diquest'ultimo, possano assumere validità nei confronti dei terzi, stante l'interessepubblico che presiede la disciplina in esame.

Sez. III, sent. n. 13015 del 09-12-1992

Sospensione dei termini nel periodo feriale

L'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, sull'ordinamento giudiziario, il qualeindica le cause civili che vanno trattate anche durante il periodo feriale e chel'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 sottrae alla sospensione dei terminiprocessuali durante il periodo anzidetto, in quanto norma di eccezione è distretta interpretazione e non può trovare applicazione oltre i casi espressamenteconsiderati ( art. 14 preleggi). Pertanto sono soggette alla regola generale dellasospensione dei termini processuali durante il periodo feriale le cause aventi adoggetto il contratto cosiddetto di vitalizio alimentare, non potendo talicontroversie farsi rientrare fra quelle relative ad "alimenti", indicate nelmenzionato art. 92 del R.D. n. 12 del 1941, che vanno individuate nelle causeaventi ad oggetto l'obbligo legale di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e448 cod. civ., con esclusione di quelle concernenti l'obbligazione di contenutoalimentare derivante da altro titolo (negozio giuridico "inter vivos" o "mortiscausa"; obbligo risarcitorio).

Sez. II, sent. n. 1401 del 07-02-1992

Comunione e condominio

L' art. 70 disp. att. c.c., in base al quale il regolamento di condominio puòprevedere delle sanzioni pecuniarie a carico dei trasgressori delle suedisposizioni, ha carattere di norma eccezionale in quanto contempla unacosiddetta "pena privata" che ha come destinatari i condomini. Essa, pertantonon può ritenersi applicabile ai conduttori degli alloggi condominiali, i quali,ancorché si trovino a godere delle parti comuni dell'edificio in base ad unrapporto obbligatorio, rimangono estranei all'organizzazione condominiale.

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Sez. II, sent. n. 10837 del 17-10-1995

Concorrenza

In tema di divieto di concorrenza, la disposizione contenuta nell'art. 2557 cod.civ. non ha il carattere della eccezionalità, in quanto con essa (e con ladisposizione di cui all'art. 2596 cod. civ.) il legislatore non ha inteso porre unanorma derogativa del principio di libera concorrenza, bensì ha intesodisciplinare nel modo più congruo la portata di quegli stessi effetti che le partihanno esplicitato o che deve presumersi connaturali al rapporto che le partistesse hanno posto in essere. Pertanto, non è esclusa l'applicabilità in viaanalogica dell'art. 2557 cod. civ. all'ipotesi di cessione di quote sociali diazienda, nel caso in cui il giudice, con una rigorosa indagine che tenga conto ditutte le circostanze e le peculiarità del caso, accerti che tale cessione concreti un"caso simile" all'alienazione d'azienda (specificamente prevista dalla norma),ossia che essa produca sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altronell'azienda.

Sez. I, sent. n. 549 del 20-01-1997

Interruzione della prescrizione

La disposizione dell'art. 2942, n. 1, cod. civ., che prevede la sospensione dellaprescrizione nei confronti degli interdetti per infermità di mente per il tempo incui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina delmedesimo, avendo carattere di norma eccezionale ricade nel divieto diinterpretazione analogica di cui all'art. 14 delle preleggi, e non è applicabile,pertanto, con riguardo all'interdicendo, non ricorrendo, tra l'altro, identità di"ratio" fra le due situazioni, stante la possibilità tra la presentazione del ricorsoe la pronuncia della sentenza di interdizione di nomina di un tutore provvisorio ilquale può esercitare le azioni che competono all'interdicendo, sicché non esisteviolazione del principio costituzionale di parità, né del diritto di difesa.

Sez. II, sent. n. 6169 del 02-06-1993

Le cause di interruzione della prescrizione del diritto sono solo quelle indicate,con disposizioni tassative non applicabili per analogia, dall'art. 2943 cod. civ.(notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio di cognizione,

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conservativo o esecutivo o che valga a costituire in mora il debitore) e dall'art.2944 cod. civ. (riconoscimento del debito), tra le quali non rientra l'istanza dinomina del curatore dell'eredità giacente che non contenga anche una domandadella parte di pagamento del credito nei confronti del nominando curatore, datoche tale istanza, in sé e per sé considerata, non ha il contenuto ed i caratteri diuna domanda giudiziale, che è atto notificato per promuovere un giudizio dicognizione, conservativo o esecutivo, né è assimilabile alla domanda diammissione al passivo, che è atto equiparato per legge alla domanda giudiziale(art. 94 della legge fallimentare) sia per la funzione di accertamento del creditosia per il carattere contenzioso del procedimento.

Sez. II, sent. n. 7898 del 28-09-1994

Articolo 15: abrogazione di norme

Cassazione Civile

Abrogazione tacita: condizioni

 

Ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, l'abrogazione tacita di una legge ricorrequando sussiste incompatibilità fra le nuove disposizioni e quelle precedenti,ovvero quando la nuova legge disciplina la materia già regolata da quellaanteriore; in particolare la suddetta incompatibilità si verifica solo quando fra leleggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile lacontemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza dellanuova legge deriva necessariamente la disapplicazione o l'inosservanzadell'altra.

Sez. Lav., sent. n. 1760 del 18-02-1995

Artcolo 16: trattamento dello straniero

Cassazione civile

Reciprocità

In ipotesi in cui la legge straniera si pone (pur col suo contenuto precettivo)come presupposto rispetto all'applicazione della legge italiana, in quanto

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"condizione di reciprocità" ( art. 16 delle preleggi) per l'applicazione del dirittoitaliano - il che postula all'uopo il riconoscimento nell'ordinamento dello Stato diappartenenza dello straniero di un diritto almeno simile o analogo a quelloesercitato in Italia - quella legge straniera si configura come mero fatto,soggetto, in quanto tale, non al principio "iura novit curia", ma alla regoladell'onere della prova e la relativa questione - sotto qualsiasi profilo - non èdeducibile per la prima volta in sede di legittimità.

Sez. I, sent. n. 1442 del 01-03-1984

Nel caso in cui il cittadino straniero agisca in giudizio davanti al giudiceitaliano, la verifica della sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'art.16 delle preleggi non investe una questione attinente alla giurisdizione, maimplica soltanto una questione di merito, comportando per lo straniero attorenon ammesso a godere nel nostro Paese dei diritti civili, per difetto di quellacondizione, l'infondatezza della richiesta tutela giurisdizionale.

Sez. U., sent. n. 7935 del 06-08-1990

In caso di sinistro stradale causato da un veicolo o natante non identificato o noncoperto da assicurazione, lo straniero che vuole esercitare il diritto alrisarcimento del danno nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime dellastrada, previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve solodimostrare, ai sensi dell'art. 16 delle preleggi, che lo stato cui appartienericonosce, senza limitazioni discriminatorie per il cittadino italiano, i diritti civiliconnessi al risarcimento del danno ed all'istituto dell'assicurazione, essendo deltutto irrilevante la carenza, nell'ordinamento straniero, di un istituto analogo aquello del Fondo di garanzia che, avendo funzione risarcitoria e nonindennitaria, attiene non al diritto ma alle modalità attraverso le quali nelloStato italiano è assicurato il risarcimento del danno. L'accertamento della leggestraniera che assicura la condizione di reciprocità, configurandosi questa leggecome un mero fatto, per ciò stesso soggetto non al principio "iura novit curia" maa quello sull'onere della prova, è riservato al giudice di merito e si sottrae,quindi, al controllo di legittimità se motivato senza vizio logico o giuridico.

Sez. III, sent. n. 1681 del 10-02-1993

Il cittadino italiano può sempre essere convenuto, senza alcuna limitazione,

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davanti al giudice nazionale, da parte dello straniero, senza che tale qualitàdell'attore implichi la restrizione della giurisdizione italiana alle sole domandeche il cittadino italiano potrebbe proporre, in condizione di reciprocità, davantial giudice dello Stato di appartenenza dello straniero, posto che tale condizione -di cui all'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile - spiega rilievosolo sul fondamento nel merito della pretesa avanzata dallo straniero stesso, nonincidendo sulla giurisdizione.

Sez. U., sent. n. 1309 del 03-02-1993

Nel giudizio promosso da società straniera a norma della legge 13 aprile 1988 n.117 per il risarcimento dei danni subiti per asserito comportamento gravementecolposo di magistrati, la sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'art.16 delle preleggi, pur attenendo al merito (e cioè al diritto sostanziale incontesa), può essere legittimamente valutata nel giudizio preliminare diammissibilità (art. 5 della legge n. 117 del 1988), sia pure al fine di accertare senon sussista una situazione d'infondatezza "ictu oculi" della domanda, che neimpedisca l'ulteriore esame.

Sez. I, sent. n. 1979 del 11-03-1996

Articolo 17 legge regolatrice

Adozione

 

Nella disciplina dell'adozione internazionale, di cui agli artt. 29 della legge n.184 del 1983 e segg., il decreto con il quale il tribunale per i minorenni dichiaraefficace in Italia, quale affidamento preadottivo, il provvedimento di adozioneassunto dal giudice straniero, esula dall'ambito della delibazione in senso stretto,in quanto assegna al detto provvedimento, non gli effetti che gli sono proprinell'ordinamento di provenienza, ma quelli che spiega una pronunzia italiana diaffidamento preadottivo. Se ciò, in via di principio, comporta che, stante il limitedi ordine pubblico con ciò configurantesi, anche il conseguente certificato dinascita rilasciato dall'autorità straniera finisca per non potere avere efficaciaimmediata e diretta nel nostro ordinamento, tuttavia ciò non vuol dire che ilcertificato straniero, perda, per ciò stesso, ai fini delle successive fasi della

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procedura in Italia, la sua privilegiata valenza probatoria relativamente ai profiliin sé indipendenti dalla pronuncia straniera di adozione, quali il luogo o la datadi nascita in esso riportati.

Cassazione civile sez. I, sent. n. 8383 del 02-09-1997

Filiazione

Il regime di imprescrittibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale dellapaternità, stabilito dall'art. 270 cod. civ., non costituisce emanazione di unprincipio fondamentale di ordine pubblico internazionale, ai sensi degli artt. 17 e31 delle preleggi, essendo stato introdotto nell'ordinamento in forza di una sceltadi politica legislativa volta ad eliminare ogni differenza tra l'accertamentogiudiziale della maternità e l'accertamento della paternità. Ne consegue che lalegge straniera (nella specie, quella francese), la quale sottoponga l'azione didichiarazione giudiziale della paternità all'osservanza di un termine (nellaspecie, biennale) dal raggiungimento della maggiore età, non è contrariaall'ordine pubblico internazionale.

Sez. I, sent. n. 2788 del 10-03-1995

Capacità delle persone

Nel giudizio di delibazione di un lodo arbitrale straniero, incombe sulla parte neicui confronti sia chiesta la delibazione, a norma dell'art. 5, comma primo, lett.a), della Convenzione di New York, l'onere di provare che le parti stipulanti laclausola compromissoria "erano per la loro legge incapaci", ovvero che laclausola medesima non poteva considerarsi "valida secondo la legge alla qualesi riferisce e, in mancanza di indicazioni in proposito, secondo la legge del Paeseove è stata pronunziata la sentenza". La capacità cui allude la disposizione inesame (prevista, in via di normalità, con riferimento ad enti destinati a svolgererapporti commerciali di rilevanza nazionale) deve, poi, essere correlata non soloalla mera capacità di agire della persona fisica, ma ad ogni tipologia dicapacità, tanto di agire quanto giuridica (sotto il profilo delle cosidetteincapacità giuridiche speciali) delle persone, sia fisiche che giuridiche (conparticolare riguardo, per queste ultime, agli aspetti della cosidetta"immedesimazione " organica ed ai connessi poteri rappresentativi) e cononnicomprensiva estensione agli aspetti della correlata legittimazione. Ne

Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al Codice Civile

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consegue, ancora, che, dettando la citata Convenzione di New York unadisciplina, completa ed autosufficiente, dei presupposti sostanziali e processualidell'"exequatur" di un lodo straniero da parte degli Stati aderenti, è da ritenersinecessario il riferimento alla legge italiana in tutti i casi in cui una delle partirisulti di tale nazionalità, onde accertarne i necessari requisiti di capacità inordine alla stipula della clausola compromissoria. (Fattispecie relativa allastipula di una clausola compromissoria da parte del direttore generale e deldirettore centrale di una società per azioni aventi capacità di concluderecontratti relativi a beni mobili, ma non anche legittimati a compiere atti distraordinaria amministrazione: la S.C., nel confermare la pronuncia della Cortedi merito affermativa della validità del lodo arbitrale straniero, ha sancito ilsuindicato principio di diritto, sulla scorta dell'ulteriore considerazione che,nell'ambito dell'esercizio dell'attività di impresa, la stipula di una clausolacompromissoria riferita ai contratti per i quali esista "legitimatio ad stipulandum" non possa essere annoverata tra gli atti "eccedenti" l'ordinariaamministrazione - con relative conseguenze in tema di autorizzazione da partedell'organo deliberativo dell'ente -).

Sez. I, sent. n. 10229 del 18-10-1997

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CODICE CIVILELIBRO PRIMO:

DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIAI numeri tra parentesi, senza riferimento, si riferiscono agli articoli del presente codice

LIBRO PRIMO: *

DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA *

TITOLO I *

DELLE PERSONE FISICHE *

Artt. 1-13 *

Art. 1 Capacità giuridica *

Cassazione civile *

Perdita della capacità giuridica *

Art. 2 Maggiore età. Capacità di agire *

Cassazione civile *

Paternità *

Impugnazione *

Mandato conferito da genitori di un minorenne *

Art. 3 (abrogato) *

Art. 4 Commorienza *

LIBRO PRIMO:

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Art. 5 Atti di disposizione del proprio corpo *

Cassazione civile *

Operazione chirurgica *

Consenso informato *

Art. 6 Diritto al nome *

Cassazione civile *

Usurpazione del nome *

Art. 7 Tutela del diritto al nome *

Cassazione civile *

Moglie divorziata *

Segno distintivo di impresa *

Divieto di uso del cognome del marito in caso di divorzio *

Art. 8 Tutela del nome per ragioni familiari *

Art. 9 Tutela dello pseudonimo *

Art. 10 Abuso dell`immagine altrui *

Cassazione civile *

Pubblicazione senza consenso *

Persona notoria *

Risarcimento del danno *

TITOLO II DELLE PERSONE GIURIDICHE *

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CAPO I Disposizioni generali *

Art. 11 Persone giuridiche pubbliche *

Giurisprudenza *

Ente pubblico economico *

Conventi e case religiose *

Associazioni professionali *

Qualificazione di ente pubblico economico *

Art. 12 Persone giuridiche private *

Giurisprudenza *

Legale rappresentante ( Art. 299 c.p.c.) *

Art. 13 Società *

 

TITOLO I

DELLE PERSONE FISICHE

 

Artt. 1-13

 

Art. 1 Capacità giuridica

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all`eventodella nascita (462, 687, 715, 784).

LIBRO PRIMO:

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(3° comma abrogato).

 

Cassazione civile

Perdita della capacità giuridica

Poiché la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estinguecon la morte della persona fisica ( art. 1 cod. civ.), deve ritenersi affetta dagiuridica inesistenza, denunciabile in ogni tempo e sede, la sentenza pronunciatanei confronti di colui che, dichiarato contumace, risulti deceduto al momentodella proposizione della domanda introduttiva, non potendo attribuirsi rilevanzaal fatto che siano state formalmente osservate le norme in materia dinotificazioni. (Nella specie, l'atto di citazione era stato notificato ai sensi dell'art.143 cod. proc. civ.).

Sez. II, sent. n. 2023 del 19-02-1993

Art. 2 Maggiore età. Capacità di agire

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggioreetà si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita unaetà diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un`età inferiore in materia di capacitàa prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all`esercizio dei dirittie delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

Cassazione civile

Paternità

L'azione di disconoscimento della paternità da parte del figlio, che può essereproposta entro un anno dal compimento della maggiore età, a norma dell'art.244, terzo comma, cod. civ., come modificato dall'art. 95 della legge n. 151 del1975, deve essere proposta, a pena di decadenza, per i figli nati primadell'entrata in vigore della medesima legge, entro sei mesi (e non un anno) datale entrata in vigore, ai sensi dell'art. 229 di essa, nel caso in cui il termine

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annuale dal compimento della maggiore età (portata a diciotto anni dalla legge 8marzo 1975 n. 39) abbia una scadenza anteriore a quella del detto terminesemestrale. L'art. 229 della legge n. 151 del 1975 manifestamente non si pone incontrasto con l'art. 3 Cost., poiché esso lascia impregiudicato il termine, piùfavorevole, per coloro che raggiungono la maggiore età dopo la scadenza di seimesi dal vigore della legge e si limita a concedere un trattamento di favore,altrimenti non spettante, a coloro per i quali, secondo la disciplina innovativaintrodotta dalla stessa legge, l'azione di disconoscimento della paternità sarebbescaduta o di imminente scadenza, comunque anteriormente ai sei mesi dal vigoredella legge che tale disciplina introduceva.

Sez. I, sent. n. 12086 del 20-12-1990

La modifica del primo comma dell'art. 274 cod. civ., operata dalla legge diriforma del diritto di famiglia, con la sostituzione dell'espressione "specifichecircostanze" alla parola "indizi", ai fini dell'ammissibilità dell'azione didichiarazione giudiziale di paternità, non ha sostanzialmente innovato la naturasommaria della cognizione preliminare prevista dalla norma stessa, in quanto lavalutazione circa l'esistenza di dette specifiche circostanze, sufficienti a rendereammissibile l'azione "de qua", deve mantenersi sul piano della probabilità e nonsu quello della certezza. Di modo che la previa indagine che il giudice èchiamato a svolgere, ex art. 274 cod. civ., è tuttora rivolta non già ad accertarecon efficacia probatoria la paternità, ma solo a riscontrare un "fumus boni iuris"in ordine alla sua esistenza, in rapporto con le indicazioni dell'istante sullecircostanze che intende provare nel successivo giudizio di piena cognizione (eche non si pretende, quindi, che siano già in prima fase acquisite), con ledesumibili presunzioni idonee a far apparire l'azione non manifestamenteinfondata.

Sez. I, sent. n. 2200 del 16-03-1990

Impugnazione

La notifica dell'impugnazione proposta nei confronti di un minore divenutomaggiorenne in corso di causa è legittimamente eseguita al genitore costituitosiin giudizio come suo legale rappresentante, salvo che questi a mezzo del propriodifensore non abbia comunicato o notificato specificamente l'evento suddetto allacontroparte, restando irrilevante al riguardo la conoscenza o conoscibilità che di

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tale evento questa abbia o possa avere. Ai fini della validità della notifica èinoltre sufficiente in detta ipotesi la consegna di una sola copia dell'atto diimpugnazione, cumulandosi nel genitore anche la qualità di rappresentantesostanziale del figlio.

Sez. I, sent. n. 6561 del 17-07-1997

Mandato conferito da genitori di un minorenne

L'incarico conferito ad un legale dai genitori di un minore per la cura degliinteressi di quest'ultimo in relazione ai danni occorsigli a seguito di un sinistrostradale configura un mandato di carattere sostanziale avente ad oggetto ilcompimento di atti giuridici stragiudiziali in nome e nell'interesse del minore, ilquale è idoneo a produrre effetti anche successivamente al raggiungimento dellamaggiore età da parte del minore medesimo (circostanza non integrativa di unacausa di estinzione del mandato conferito) e sino a quando questi non lo revochi.Pertanto la richiesta di risarcimento del danno formulata in base al ridettoincarico è idonea ad interrompere il corso del relativo termine prescrizionale,ancorché formulata in un momento nel quale il danneggiato sia già divenutomaggiorenne.

Sez. III, sent. n. 5531 del 20-06-1997

 

Art. 3 (abrogato)

 

Art. 4 Commorienza

Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona aun`altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano mortenello stesso momento.

 

Art. 5 Atti di disposizione del proprio corpo

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una

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diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrarialla legge, all`ordine pubblico o al buon costume (1418).

Cassazione civile

Operazione chirurgica

Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale tra il chirurgo ed il paziente, ilprofessionista, anche quando l'oggetto della sua prestazione sia solo di mezzi, enon di risultato, ha il dovere di informare il paziente sulla natura dell'intervento,sulla portata ed estensione dei suoi risultati e sulle possibilità e probabilità deirisultati conseguibili, sia perché violerebbe, in mancanza, il dovere dicomportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nellaformazione del contratto ( art. 1337 cod. civ.) sia perché tale informazione ècondizione indispensabile per la validità del consenso, che deve essereconsapevole, al trattamento terapeutico e chirurgico, senza del quale l'interventosarebbe impedito al chirurgo tanto dall'art. 32, comma secondo, dellaCostituzione, a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinatotrattamento sanitario se non per disposizione di legge, quanto dall'art. 13 dellaCostituzione, che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimentoanche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integritàfisica, e dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, che esclude lapossibilità di accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del pazientese questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato dinecessità ( art. 54 cod. pen.).

Sez. III, sent. n. 10014 del 25-11-1994

Consenso informato

A meno che siano obbligatori per legge o che ricorrano gli estremi dello stato dinecessità e il paziente non possa per le sue condizioni prestare il proprioconsenso, i trattamenti sanitari sono di norma volontari ( artt. 13 e 32, secondocomma, Cost.) e la validità del consenso è condizionata all'informazione, daparte del professionista al quale è richiesto, sui benefici, sulle modalità ingenere, sulla scelta tra diverse modalità operative e sui rischi specificiprevedibili (anche ridotti che possano incidere gravemente sulle condizionifisiche o sul bene della vita) dell'intervento terapeutico - informazione che deve

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essere effettiva e corretta - e, nel caso che sia lo stesso paziente a richiedere unintervento chirurgico, per sua natura complesso e svolto in equipe, lapresunzione di un implicito consenso a tutte le operazioni preparatorie esuccessive connesse all'intervento vero e proprio, non esime il personale medicoresponsabile dal dovere di informarlo anche su queste fasi operative (nel caso dispecie in relazione ai diversi metodi anestesiologici utilizzabili, alle loromodalità di esecuzione e al loro grado di rischio), in modo che la scelta tecnicadell'operatore avvenga dopo un'adeguata informazione e con il consensospecifico dell'interessato.

Sez. III, sent. n. 364 del 15-01-1997

 

Art. 6 Diritto al nome

Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi econ le formalità dalla legge indicati.

Cassazione civile

Usurpazione del nome

I predicati di titoli nobiliari (purché "esistenti" prima del 28 ottobre 1922 ericonosciuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ed, in quantocostituenti veri e propri elementi di individuazione e di identità della persona, aqueste condizioni "cognomizzati") fanno parte del nome, e, soltanto come "parte"(il cognome appunto) di esso "valgono" (sono cioè validi ed efficaci)nell'ordinamento. Tale "incorporazione" del predicato di titolo nobiliare"cognomizzato" nel nome, essendo stata costituzionalmente sancita (anche, masoprattutto) in ossequio al principio di eguaglianza, comporta d'altro canto, cheil predicato medesimo, nell'ordinamento giuridico italiano, non può "valere dipiù", in quanto tale, di quel che "valgono" le "ordinarie" parti del nome e, piùspecificamente, del cognome "ordinario" ( art. 6, comma secondo, cod. civ.); eciò in quanto, altrimenti opinando, resterebbe frustrata l'equilibrata "ratio"

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emergente dal combinato disposto del comma primo e secondo dell'art. 14 Cost.:da un lato, l'abolizione giuridica - mediante il "non riconoscimento" dei titolinobiliari - di privilegi derivanti dalla nascita o dall'appartenenza ad unadeterminata classe sociale; dall'altro, la riaffermazione del valore del "nome"come fondamentale diritto inerente all'identità della persona in quanto tale, conla conseguente assimilazione, quanto a "valore" giuridico, del predicato di titolonobiliare "cognomizzato" al nome, e, quindi, di entrambi sul piano della tutelagiurisdizionale. Da ciò consegue l'infondatezza e l'insostenibilità della tesisecondo la quale, allorquando oggetto di tutela ex art. 7 cod. civ. sia un nomecomprensivo di predicato di titolo nobiliare "cognomizzato", siffatta circostanzainciderebbe sulla valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessionedella tutela inibitoria, nel senso che essi - e cioè uso indebito e pregiudizio -sarebbero, per così dire, automaticamente presenti nell'usurpazione del"predicato", a causa della particolare forza individualizzante dello stesso rispettoagli "ordinari" cognomi.

Sez. I, sent. n. 10936 del 07-11-1997

 

Art. 7 Tutela del diritto al nome

La persona, alla quale si contesti il diritto all`uso del proprio nome o che possarisentire pregiudizio dall`uso che altri indebitamente ne faccia, può chiederegiudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni(2563)

L`autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o piùgiornali.

Cassazione civile

Moglie divorziata

In caso di violazione da parte della moglie divorziata del divieto di uso delcognome del marito (art. 5, comma secondo, della legge 1 dicembre 1970 n. 898,nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 6 marzo 1987 n. 74) da quest'ultimo può,ai sensi dell'art. 7 cod. civ., chiedere la cessazione del fatto lesivo ed altresì agireper il risarcimento del danno. Tuttavia, mentre per l'inibitoria è sufficiente che

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Page 63: Codice Civile

l'attore dimostri, oltre all'uso illegittimo del proprio nome, la possibilità che daciò gli derivi pregiudizio - il quale può essere, quindi, meramente potenzialeovvero di ordine soltanto morale - ai fini dell'azione risarcitoria, devonosussistere i requisiti soggettivi ed oggettivi dell'illecito aquiliano, ex artt. 2043cod. civ. e segg., sicché non solo è necessaria l'esistenza di un pregiudizioeffettivo, ma questo, se non ha carattere patrimoniale, è risarcibile, ai sensidell'art. 2059 cod. civ., soltanto ove nella condotta dell'indebito utilizzatore siaconfigurabile un illecito penalmente sanzionato.

Sez. I, sent. n. 8081 del 05-10-1994

Segno distintivo di impresa

Al fine di verificare se l'uso di un nome altrui, in occasione dell'adozione di unaditta commerciale o di un marchio, possa ritenersi o meno indebito, deve farsiriferimento alla disciplina specifica che la legge riserva a tali "segni distintivi"nell'ambito del diritto commerciale, non già alla tutela riservata dalla legge aidiritti della personalità ( art. 7 cod. civ.), con la conseguenza che unprovvedimento giudiziario che inibisca ad altri l'uso del proprio nome può esserechiesto solo quando questa utilizzazione si traduca in un uso arbitrario di segnidistintivi dell'attività imprenditoriale.

Sez. I, sent. n. 4036 del 06-04-1995

Divieto di uso del cognome del marito in caso di divorzio

In caso di violazione da parte della moglie divorziata del divieto di uso delcognome del marito (art. 5, comma secondo, della legge 1 dicembre 1970 n. 898,nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 6 marzo 1987 n. 74) da quest'ultimo può,ai sensi dell'art. 7 cod. civ., chiedere la cessazione del fatto lesivo ed altresì agireper il risarcimento del danno. Tuttavia, mentre per l'inibitoria è sufficiente chel'attore dimostri, oltre all'uso illegittimo del proprio nome, la possibilità che daciò gli derivi pregiudizio - il quale può essere, quindi, meramente potenzialeovvero di ordine soltanto morale - ai fini dell'azione risarcitoria, devonosussistere i requisiti soggettivi ed oggettivi dell'illecito aquiliano, ex artt. 2043cod. civ. e segg., sicché non solo è necessaria l'esistenza di un pregiudizioeffettivo, ma questo, se non ha carattere patrimoniale, è risarcibile, ai sensidell'art. 2059 cod. civ., soltanto ove nella condotta dell'indebito utilizzatore sia

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configurabile un illecito penalmente sanzionato.

Sez. I, sent. n. 8081 del 05-10-1994

Art. 8 Tutela del nome per ragioni familiari

Nel caso previsto dall`articolo precedente, l`azione può essere promossa anche dachi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tuteladel nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d`essere protette.

Art. 9 Tutela dello pseudonimo

Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l`importanzadel nome, può essere tutelato ai sensi dell`art. 7.

Art. 10 Abuso dell`immagine altrui

Qualora l`immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stataesposta o pubblicata fuori dei casi in cui l`esposizione o la pubblicazione e dallalegge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione dellapersona stessa o dei detti congiunti, l`autorità giudiziaria, su richiestadell`interessato, può disporre che cessi l`abuso, salvo il risarcimento dei danni.

Cassazione civile

Pubblicazione senza consenso

L'art. 97, primo comma, della legge 22 aprile 1941 n. 633, sulla protezione deldiritto di autore, il quale consente la riproduzione dell'immagine, senza ilconsenso del ritrattato, ove sia collegata a fatti di interesse pubblico o svoltisi inpubblico, trova applicazione non solo quando la divulgazione dell'immaginemedesima si verifichi in sede di cronaca dei predetti avvenimenti, ma anchequando derivi da una successiva rievocazione di essi, purché, in entrambi i casi,vi sia, come situazione giustificatrice, un'esigenza d'informazione socialmenteapprezzabile. Pertanto, con riguardo alla ripresa dell'immagine di un tifosodurante una partita di calcio, la suddetta norma ne autorizza la divulgazione conla cronaca dell'evento agonistico, ovvero anche con la riproduzione a distanza ditempo dell'evento stesso, al fine di soddisfare il persistente interesse del pubblicoa rivedere quell'incontro, ma non può giustificare un'utilizzazione che venga

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effettuata per scopi diversi e senza alcun collegamento con l'accadimento nelcorso del quale è stata fissata. (Nella specie, in quanto la ripresa di unospettatore, colto in un atteggiamento idoneo a simboleggiare il "tifososofferente", era stata inserita nella sigla di una trasmissione televisiva).

Sez. I, sent. n. 1763 del 15-03-1986

Persona notoria

La divulgazione del ritratto di una persona notoria è lecita, ai sensi dell'art. 97della legge sul diritto di autore, solo se risponde ad esigenze di pubblicainformazione e cioè allo scopo di far conoscere al pubblico le fattezze dellapersona in questione e di documentare visivamente le notizie che, relativamentead essa, vengano diffuse; mentre, ove detta divulgazione avvenga per fini diversi,come quello pubblicitario, la mancanza di autorizzazione da partedell'interessato rende illecito tale comportamento, obbligando l'autore alrisarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ., come in ogni altra ipotesi di nonautorizzata utilizzazione di un bene altrui. Ai detti fini risarcitori, rileva lanotorietà della persona, nel senso che ove questa sia in condizione di trarrevantaggi patrimoniali proprio consentendo a terzi l'uso della sua immagine ascopo pubblicitario, l'illegittima divulgazione operata da altri le cagiona unaperdita economica consistente nel non potere più offrire l'uso del proprio ritrattoper tale scopo, relativamente a prodotti o servizi analoghi, o nella difficoltà allamigliore commercializzazione della sua immagine con riferimento a prodotti oservizi del tutto diversi.

Sez. I, sent. n. 4785 del 02-05-1991

Risarcimento del danno

Chiunque pubblichi abusivamente il ritratto di persona notoria, per fini dipubblicità commerciale e pur senza pregiudicare l'onore o il decoro dellapersona stessa, è tenuto al risarcimento del danno, la cui quantificazione deveessere operata tenendo conto più che della lesione del diritto alla riservatezza, insé considerato, delle cause di detta notorietà, poiché, se questa consegue adesercizio di un'attività (nella specie, nel campo dello spettacolo) cui si ricollegala consuetudine dello sfruttamento rimunerato dell'immagine, l'abusivapubblicazione determina un danno di natura patrimoniale, comportando il venir

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meno per l'interessato della possibilità di offrire l'uso del proprio ritratto perpubblicità di prodotti o servizi analoghi e d'altra parte difficoltà acommercializzare al meglio la propria immagine anche con riferimento a servizio prodotti del tutto diversi.

Sez. I, sent. n. 4031 del 16-04-1991

 

TITOLO II DELLE PERSONE GIURIDICHE

 

 

CAPO I Disposizioni generali

 

 

Art. 11 Persone giuridiche pubbliche

Le Province e i Comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come personegiuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come dirittopubblico (824 e seguenti).

Giurisprudenza

Ente pubblico economico

L'ente pubblico economico è caratterizzato dall'esercizio di un'attività diproduzione di beni o servizi, analoga a quella di un comune imprenditore, concriteri di economicità, ravvisabili nell'almeno tendenziale equivalenza dei ricavirispetto ai costi. L'indagine al fine d'individuare tali caratteristiche va condottaalla stregua della disciplina legale e statutaria dell'ente che ne determina gliscopi ed i modi dell'attività in maniera stabile e conoscibile dalla generalità deisoggetti con esso in rapporto, restando privi di rilievo elementi fattualicontingenti, relativi alla vita dell'ente, che non si traducano anche in unmutamento normativo e quindi duraturo e conoscibile. Ha perciò natura di ente

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pubblico non economico (con la conseguenza della giurisdizione del giudiceamministrativo per le controversie con i propri dipendenti) il Consorzioacquedotti delle valli del Sele, Calore e Montestella, atteso in particolare, allastregua del relativo statuto, che esso - compreso fra i consorzi previsti dal R.D. 3marzo 1934 n. 383 - provvede alla progettazione, alla costruzione ed allamanutenzione, oltre che alla gestione, di acquedotti, reti idriche e reti fognarieoperando con il concorso di entrate (come i contributi degli enti consorziati)estranee ad una gestione puramente economica.

Cass. Civ. sez. U., sent. n. 6750 del 12-12-1988

Conventi e case religiose

I conventi, le case religiose e gli istituti scolastici istituiti nell'ambito di un ordinereligioso, dotato di personalità giuridica sia per il diritto canonico che per quellodello Stato, costituiscono parte integrante della struttura organizzativadell'ordine o congregazione, da cui, in quanto meri organi interni, non sonosoggettivamente dissociabili o distinguibili come corpi separati, con laconseguenza che ad essi non può nemmeno riconoscersi la limitata soggettività ecapacità delle associazioni non riconosciute di cui agli artt. 36 cod. civ. e segg.,salva l'eccezionale ipotesi che i membri della predette entità si siano organizzaticome gruppo a sé stante ed autonomo rispetto all'ordine, con la gestione dipropri mezzi economici ed il perseguimento di distinte finalità; la verificazione ditale ipotesi necessità di prova specifica e rigorosa, restando in particolareescluso che dell'autonomia di un istituto o collegio scolastico possa costituiremanifestazione sicura ed univoca l'esercizio, da parte dei religiosi prepostivi, difunzioni dirigenziali in ordine alla gestione della scuola, compresi l'assunzioneed il licenziamento del personale, in quanto l'esercizio delle stesse funzioni ècompatibile anche con la configurazione di tali religiosi come mandatari odorgani interni dell'ordine o congregazione.

Cass. Civ. sez. Lav., sent. n. 1040 del 02-02-1991

Associazioni professionali

La natura pubblica degli enti che concorrono a formare un nuovo ente non èsufficiente ad attribuire natura pubblicistica a quest'ultimo, sebbene esso risulticostituito per perseguire anche finalità riguardanti i soggetti che lo compongono;

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né può ritenersi indicativa della natura pubblica di un'associazione lapartecipazione ai suoi organi di rappresentanti dei soggetti pubblici che l'hannoformata. Pertanto, la controversia relativa al rapporto di lavoro alle dipendenzedell'Associazione degli ordini professionali (Ordine dei dottori commercialistidella circoscrizione dei tribunali di Perugia e di Orvieto, Collegio dei ragionieridella circoscrizione dei tribunali di Perugia e Spoleto, Consiglio provinciale deiconsulenti del lavoro della Provincia di Perugia), avendo tale associazione(costituita per la gestione di servizi comuni) natura non di ente pubblico ma diassociazione (non riconosciuta) di diritto privato, è devoluta alla giurisdizionedel giudice ordinario.

Cass. Civ. sez. U., sent. n. 11541 del 23-11-1993

Qualificazione di ente pubblico economico

Un ente pubblico è qualificabile come economico quando la sua attività, pur sestrumentale rispetto al perseguimento del pubblico interesse, abbiaprevalentemente ad oggetto l'esercizio di un'impresa e sia informata a regole dieconomicità, in quanto diretta a conseguire un profitto, o quanto meno a coprirei costi, tenendo conto sia delle norme statutarie, sia delle concrete variazioni neicompiti e nelle strutture organizzative dell'ente. Pertanto, non ha natura di entepubblico economico il Consorzio idrico interprovinciale Alto Calore, poiché taleente pubblico - oltre ad erogare servizi a fronte di canoni corrisposti dagli utenti- ha tuttora prevalente finalità di costruire opere pubbliche per la provvista e ladistribuzione dell'acqua potabile, nonché impianti di fognatura e di trattamentodei rifiuti solidi urbani, con contribuzione e finanziamenti da parte dello Stato,Regioni e Comuni alla gestione ordinaria del Consorzio medesimo.

Cass. Civ. sez. U., sent. n. 6063 del 11-11-1988

Art. 12 Persone giuridiche private

Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistanola personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto delPresidente della Repubblica.

Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell`ambito dellaProvincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro

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decreto (att. 1, 2).

Giurisprudenza

Legale rappresentante ( Art. 299 c.p.c.)

La morte del legale rappresentante di un ente munito di personalità giuridica noncomporta l'interruzione del processo, poiché il concetto di rappresentanza legale,richiamato dall'art. 299 cod. proc. civ., si riferisce soltanto alla rappresentanzadei soggetti incapaci, mentre gli amministratori od i liquidatori di enti muniti dipersonalità giuridica sono mandatari dell'ente medesimo, in conformità di tuttala struttura e della disciplina legale del rapporto che li lega a questo, sicché èprivo di efficacia interruttiva il cambiamento della persona fisica investita dellarappresentanza della società o dell'ente, sia nel caso di cambiamento dellapersona dell'amministratore nello stadio di vita normale dell'ente che nell'ipotesidi passaggio della rappresentanza del medesimo da un amministratore all'altro.

Cass. Civ. sez. III, sent. n. 8584 del 20-10-1994

Art. 13 Società

Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V (2247 eseguenti).

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CODICE CIVILE

Artt. 14-42

CODICE CIVILE Artt. 14-42 *

CAPO II Delle associazioni e delle fondazioni *

Art. 14 Atto costitutivo *

Art. 15 Revoca dell`atto costitutivo della fondazione *

Art. 16 Atto costitutivo e statuto. Modificazioni *

Art. 17 Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati *

Art. 18 Responsabilità degli amministratori *

Art. 19 Limitazioni del potere di rappresentanza *

Art. 20 Convocazione dell`assemblea delle associazioni *

Art. 21 Deliberazioni dell`assemblea *

Art. 22 Azioni di responsabilità contro gli amministratori *

Art. 23 Annullamento e sospensione delle deliberazioni *

Art. 24 Recesso ed esclusione degli associati *

Art. 25 Controllo sull`amministrazione delle fondazioni *

Art. 26 Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione *

Art. 27 Estinzione della persona giuridica *

Art. 28 Trasformazione delle fondazioni *

Art. 29 Divieto di nuove operazioni *

Art. 30 Liquidazione *

Art. 31 Devoluzione dei beni *

Art. 32 Devoluzione dei beni con destinazione particolare *

Art. 33 Registrazione delle persone giuridiche *

Art. 34 Registrazione di atti *

Art. 35 Disposizione penale *

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CAPO III Delle associazioni non riconosciute e dei comitati *

Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute *

Art. 37 Fondo comune *

Art. 38 Obbligazioni *

Art. 39 Comitati *

Art. 40 Responsabilità degli organizzatori *

Art. 41 Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio *

Art. 42 Diversa destinazione dei fondi *

CAPO II Delle associazioni e delle fondazioni

Art. 14 Atto costitutivo

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico (1350, 2643).

La fondazione può essere disposta anche con testamento (600).

 

Art. 15 Revoca dell`atto costitutivo della fondazione

L`atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto ilriconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l`attività dell`opera da lui disposta.

La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

 

Art. 16 Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

L`atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell`ente, l`indicazione dello scopo, delpatrimonio e della sede, nonché le norme sull`ordinamento e sulla amministrazione. Devono anchedeterminare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni dellaloro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L`atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell`ente e alladevoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione (28).

Le modificazioni dell`atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall`autorità governativanelle forme indicate nell`art. 12 (att. 4).

 

Art. 17 Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati

La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredita, né conseguire

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legati senza l`autorizzazione governativa (473, 782; att. 5-7).

Senza questa autorizzazione, l`acquisto e l`accettazione non hanno effetto.

 

Art. 18 Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori sono responsabili verso l`ente secondo le norme del mandato (1710 e seguenti). E`però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all`atto che hacausato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l`atto si stava per compiere, egli nonabbia fatto constare del proprio dissenso (2392).

 

Art. 19 Limitazioni del potere di rappresentanza

Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell`art. 33, nonpossono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza (1353, 2298, 2384).

 

Art. 20 Convocazione dell`assemblea delle associazioni

L`assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l`anno perl`approvazione del bilancio.

L`assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiestamotivata da almeno un decimo degli associati. In quest`ultimo caso, se gli amministratori non viprovvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale (att. 8).

 

Art. 21 Deliberazioni dell`assemblea

Le deliberazioni dell`assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metàdegli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degliintervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la lororesponsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l`atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza dialmeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell`associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il votofavorevole di almeno tre quarti degli associati (11).

 

Art. 22 Azioni di responsabilità contro gli amministratori

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sonodeliberate dall`assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori (2941).

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Art. 23 Annullamento e sospensione delle deliberazioni

Le deliberazioni dell`assemblea contrarie alla legge, all`atto costitutivo o allo statuto possono essereannullate su istanza degli organi dell`ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

L`annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base adatti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).

Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell`associazione, puòsospendere, su istanza di colui che l`ha proposto l`impugnazione, l`esecuzione della deliberazioneimpugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificatoagli amministratori (att. 10).

L`esecuzione delle deliberazioni contrarie all`ordine pubblico o al buon costume può essere sospesaanche dall`autorità governativa (att. 9).

 

Art. 24 Recesso ed esclusione degli associati

La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall`atto costitutivo odallo statuto.

L`associato può sempre recedere dall`associazione se non ha assunto l`obbligo di farne parte per untempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori eha effetto con lo scadere dell`anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L`esclusione d`un associato non può essere deliberata dall`assemblea che per gravi motivi; l`associatopuò ricorrere all`autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenereall`associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimoniodell`associazione.

 

Art. 25 Controllo sull`amministrazione delle fondazioni

L`autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull`amministrazione delle fondazioni; provvedealla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenutenell`atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimentodefinitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all`atto di fondazione, all`ordine pubblico o albuon costume; può sciogliere l`amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gliamministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge.

L`annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base adatti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzatedall`autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi

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amministratori.

 

Art. 26 Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione

L`autorità governativa può disporre il coordinamento della attività di più fondazioni ovverol`unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.

 

Art. 27 Estinzione della persona giuridica

Oltre che per le cause previste nell`atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quandolo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

L`estinzione è dichiarata dall`autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d`ufficio(att. 10).

 

Art. 28 Trasformazione delle fondazioni

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio e divenutoinsufficiente, l`autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla suatrasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

La trasformazione non e ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell`atto difondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell`art. 26 non si applicano alle fondazionidestinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate (att. 10).

 

Art. 29 Divieto di nuove operazioni

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato ilprovvedimento che dichiara l`estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l`autorità, anorma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell`associazione, o appena è stata adottata dall`assemblea ladeliberazione di scioglimento dell`associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto,assumono responsabilità personale e solidale (1292).

 

Art. 30 Liquidazione

Dichiarata l`estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell`associazione, si procedealla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice (att. 11-21).

 

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Art. 31 Devoluzione dei beni

I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformitàdell`atto costitutivo o dello statuto.

Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l`autorità governativa, attribuendo ibeni ad altri enti che hanno fini analoghi, se trattasi di associazione, si osservano le deliberazionidell`assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stessomodo l`autorità governativa.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere ilpagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l`anno della chiusura della liquidazione, inproporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto (2964 e seguenti).

 

Art. 32 Devoluzione dei beni con destinazione particolare

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni condestinazione a scopo diverso da quello proprio dell`ente, l`autorità governativa devolve tali beni, con lostesso onere, ad altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi.

 

Art. 33 Registrazione delle persone giuridiche

In ogni provincia e istituito un pubblico registro delle persone giuridiche (att. 22 e seguenti).

Nel registro devono indicarsi la data dell`atto costitutivo, quella del decreto di riconoscimento, ladenominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della personagiuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita larappresentanza.

La registrazione può essere disposta anche d`ufficio.

Gli amministratori di un`associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta,rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte(1292).

 

Art. 34 Registrazione di atti

Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell`atto costitutivo e dello statuto, dopo che sonostate approvate dall`autorità governativa, il trasferimento della sede e l`istituzione di sedi secondarie, lasostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, ledeliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l`estinzione, ilcognome e il nome dei liquidatori.

Se l`iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si proviche questi ne erano a conoscenza.

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Art. 35 Disposizione penale

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli artt. 33 e 34, nel terminee secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice (att. 25 e seguenti) sono puniti con lasanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ventimila a lire un milione.

 

 

CAPO III Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

 

 

Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

L`ordinamento interno e l`amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridichesono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, econferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78).

 

Art. 37 Fondo comune

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comunedell`associazione. Finche questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondocomune, né pretendere la quota in caso di recesso.

 

Art. 38 Obbligazioni

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l`associazione i terzi possono far valere i lorodiritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente lepersone che hanno agito in nome e per conto dell`associazione (Cod. Proc. Civ. 19).

 

Art. 39 Comitati

I comitati di soccorso o di beneficienza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti,esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto estabilito nelle leggi speciali.

 

Art. 40 Responsabilità degli organizzatori

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Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente esolidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

 

Art. 41 Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica (12), i suoi componenti rispondonopersonalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuarele oblazioni promesse.

Il comitato può stare in giudizio nella persona del Presidente (Cod. Proc. Civ. 75).

 

Art. 42 Diversa destinazione dei fondi

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto loscopo, si abbia un residuo di fondi, l`autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questanon è stata disciplinata al momento della costituzione.

 

 

 

 

CODICE CIVILE

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Page 78: Codice Civile

CODICE CIVILE

Artt 43-142

TITOLO III DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA

 

CODICE CIVILE *

TITOLO III DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA *

Art. 43 Domicilio e residenza *

Giurisprudenza *

Elezione di domicilio speciale *

Art. 44 Trasferimento della residenza e del domicilio *

Art. 45 Domicilio dei coniugi del minore e dell`interdetto *

Art. 46 Sede delle persone giuridiche *

Art. 47 Elezione di domicilio *

TITOLO IV DELL`ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA *

Artt. 48-73 *

CAPO I Dell`assenza *

Art. 48 Curatore dello scomparso *

Art. 49 Dichiarazione di assenza *

Art. 50 Immissione nel possesso temporaneo dei beni *

Art. 51 Assegno alimentare a favore del coniuge dell`assente *

Art. 52 Effetti della immissione nel possesso temporaneo *

Art. 53 Godimento dei beni *

Art. 54 Limiti alla disponibilità dei beni *

Art. 55 Immissione di altri nel possesso temporaneo *

Art. 56 Ritorno dell`assente o prova della sua esistenza *

Art. 57 Prova della morte dell`assente *

TITOLO III DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA

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Page 79: Codice Civile

CAPO II Della dichiarazione di morte presunta *

Art. 58 Dichiarazione di morte presunta dell`assente *

Art. 59 Termine per la rinnovazione dell`istanza *

Art. 60 Altri casi di dichiarazione di morte presunta *

Art. 61 Data della morte presunta *

Art. 62 Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta *

Art. 63 Effetti della dichiarazione di morte presunta dell`assente *

Art. 64 Immissione nel possesso e inventario *

Art. 65 Nuovo matrimonio del coniuge *

Art. 66 Prova dell`esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta *

Art. 67 Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte *

Art. 68 Nullità del nuovo matrimonio *

CAPO III Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l`esistenza o di cui è statadichiarata la morte presunta *

Art. 69 Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l`esistenza *

Art. 70 Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l`esistenza *

Art. 71 Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l`esistenza *

Art. 72 Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte presunta *

Art. 73 Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta *

TITOLO V DELLA PARENTELA E DELL`AFFINITA` *

Artt.74-78 *

Art. 74 Parentela *

Art. 75 Linee della parentela *

Art. 76 Computo dei gradi *

Art. 77 Limite della parentela *

Art. 78 Affinità *

TITOLO VI DEL MATRIMONIO *

TITOLO III DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA

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Artt.79-230bis *

CAPO I Della promessa di matrimonio *

Art. 79 Effetti *

Art. 80 Restituzione dei doni *

Art. 81 Risarcimento dei danni *

CAPO II Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebratodavanti a ministri dei culti ammessi nello stato *

Art. 82 Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico *

Art. 83 Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato *

CAPO III Del matrimonio celebrato davanti all`ufficiale dello stato civile *

SEZIONE I Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio *

Art. 84 Età *

Art. 85 Interdizione per infermità di mente *

Art. 86 Libertà di stato *

Art. 87 Parentela, affinità, adozione e affiliazione *

Art. 88 Delitto *

Art. 89 Divieto temporaneo di nuove nozze *

Art. 90 Assenza del minore *

Art. 91 Diversità di razza o di nazionalità (abrogato) *

Art. 92 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis) *

SEZIONE II Delle formalità preliminari del matrimonio *

Art. 93 Pubblicazione *

Art. 94 Luogo della pubblicazione *

Art. 95 Durata della pubblicazione *

Art. 96 Richiesta della pubblicazione *

Art. 97 Documenti per la pubblicazione *

Art. 98 Rifiuto della pubblicazione *

TITOLO III DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA

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Art. 99 Termine per la celebrazione del matrimonio *

Art. 100 Riduzione del termine e omissione della pubblicazione *

Art. 101 Matrimonio in imminente pericolo di vita *

SEZIONE III Delle opposizioni al matrimonio *

Art. 102 Persone che possono fare opposizione *

Art. 103 Atto di opposizione *

Art. 104 Effetti dell`opposizione *

Art. 105 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis) *

SEZIONE IV Della celebrazione del matrimonio *

Art. 106 Luogo della celebrazione *

Art. 107 Forma della celebrazione *

Art. 108 Inapponibilità di termini e condizioni *

Art. 109 Celebrazione in un comune diverso *

Art. 110 Celebrazione fuori della casa comunale *

Art. 111 Celebrazione per procura *

Art. 112 Rifiuto della celebrazione *

Art. 113 Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile *

Art. 114 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis) *

SEZIONE V Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nello Stato *

Art. 115 Matrimonio del cittadino all`estero *

Art. 116 Matrimonio dello straniero nello Stato *

SEZIONE VI Della nullità del matrimonio *

Art. 117 Matrimonio contratto con violazione degli artt. 84, 86, 87 e 88 *

Art. 119 Interdizione *

Art. 120 Incapacità di intendere o di volere *

Art. 121 (abrogato) *

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Art. 122 Violenza ed errore *

Art. 123 Simulazione *

Art. 124 Vincolo di precedente matrimonio *

Art. 125 Azione del pubblico ministero *

Art. 126 Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio *

Art. 127 Intrasmissibilità dell`azione *

Art. 128 Matrimonio putativo *

Art. 129 Diritti dei coniugi in buona fede *

Art. 129 bis Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo *

SEZIONE VII Delle prove della celebrazione del matrimonio *

Art. 130 Atto di celebrazione del matrimonio *

Art. 131 Possesso di stato *

Art. 132 Mancanza dell`atto di celebrazione *

Art. 133 Prova della celebrazione risultante da sentenza penale *

SEZIONE VIII Disposizioni penali *

Art. 134 Omissione di pubblicazione *

Art. 135 Pubblicazione senza richiesta o senza documenti *

Art. 136 Impedimenti conosciuti dall`ufficiale dello stato civile *

Art. 137 Incompetenza dell`ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni *

Art. 138 Altre infrazioni *

Art. 139 Cause di nullità note a uno dei coniugi *

Art. 140 Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze *

Art. 141 Competenza *

Art. 142 Limiti d`applicazione delle precedenti disposizioni *

CAPO IV Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio *

Art. 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi *

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Art. 143 bis Cognome della moglie *

Art. 43 Domicilio e residenza

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi(Cod. Proc. Civ. 139).

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Giurisprudenza

Elezione di domicilio speciale

L'elezione di domicilio cui fa riferimento l'art. 4 cod. proc. civ., (prima dell'abrogazione ad operadell'art. 3 della legge 31 maggio 1995 n. 218) è determinata dall'esclusiva volontà del soggetto al difuori di uno specifico riferimento ad una realtà obiettiva e, in particolare, al di fuori dell'esistenza, nelluogo eletto, di un centro di imputazione di interessi. Ne consegue che, siccome caratterizzata da undeterminante elemento volontaristico tale elezione non può non restare limitata agli affari per i quali èintervenuta, senza possibilità di estendersi ad altri. Pertanto con riguardo a domanda proposta neiconfronti di uno straniero non può esser utilmente invocata, quale criterio di collegamento atto afondare la giurisdizione del giudice adito, l'elezione di domicilio effettuata dal convenuto pressol'immobile da lui condotto in locazione, quando la domanda sia totalmente estranea al rapportolocativo, per essere proposta da chi è terzo rispetto a tale rapporto e per avere un contenuto in nessunmodo riconducibile a quest'ultimo.

Cass. Civ. Sez. U., sent. n. 9380 del 24-09-1997

Notifica di atti

Poiché l'ordine dei luoghi indicati dall'art. 139 cod. proc. civ., primo e sesto comma, per la notifica -se non possibile in mani proprie, ai sensi dell'art. 138 cod. proc. civ. - è in successione preferenziale,soltanto se la residenza e il domicilio del destinatario sono nello stesso luogo la notifica può effettuarsialternativamente nell'una o nell'altro; se invece i rispettivi luoghi sono diversi, la notifica neldomicilio è nulla, se la residenza non è ignota.

Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 5945 del 02-07-1997

 

Art. 44 Trasferimento della residenza e del domicilio

Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciatonei modi prescritti dalla legge (disp di att. 31).

Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, difronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversadichiarazione nell`atto in cui e stato denunciato il trasferimento della residenza.

 

Art. 45 Domicilio dei coniugi del minore e dell`interdetto

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Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propriaffari o interessi.

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sonoseparati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque nonhanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L`interdetto ha il domicilio del tutore (343).

 

Art. 46 Sede delle persone giuridiche

Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridichesi ha riguardo al luogo in cui e stabilita la loro sede (Cod. Proc. Civ. 141, 145).

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell`art. 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quellaeffettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questa ultima (33).

 

Art. 47 Elezione di domicilio

Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.

Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto (1350).

 

 

TITOLO IV DELL`ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Artt. 48-73

 

 

CAPO I Dell`assenza

 

 

Art. 48 Curatore dello scomparso

Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell`ultima sua residenza(43) e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell`ultimo domicilio o dell`ultima residenza su istanzadegli interessati o dei presunti successori legittimi, o del pubblico ministero, può nominare un curatoreche rappresenti, la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni odivisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione delpatrimonio dello scomparso (Cod. Proc. Civ. 721).

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Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, iltribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.

 

Art. 49 Dichiarazione di assenza

Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l`ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunqueragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possonodomandare al tribunale competente, secondo l`articolo precedente, che ne sia dichiarata l`assenza (Cod.Proc. Civ. 722 e seguenti).

 

Art. 50 Immissione nel possesso temporaneo dei beni

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l`assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbiainteresse o del pubblico ministero, ordina l`apertura degli atti di ultima volontà dell`assente, se vi sono.

Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l`assente fosse morto nel giorno a cui risalel`ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi (479) possono domandare l`immissione nel possessotemporaneo dei beni.

I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell`assente possonodomandare di essere ammessi all`esercizio temporaneo di questi diritti.

Coloro che per effetto della morte dell`assente sarebbero liberati da obbligazioni possono esseretemporaneamente esonerati dall`adempimento di esse salvo che si tratti delle obbligazioni alimentaripreviste dall`art. 434.

Per ottenere l`immissione nel possesso l`esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporaneadelle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale, se taluno non sia ingrado di darla il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loroparentela con l`assente.

 

Art. 51 Assegno alimentare a favore del coniuge dell`assente

Il coniuge dell`assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolodi successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsisecondo le condizioni della famiglia e l`entità del patrimonio dell`assente.

 

Art. 52 Effetti della immissione nel possesso temporaneo

L`immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduto dalla formazione dell`inventariodei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).

Essa attribuisce a coloro che l`ottengono e ai loro successori l`amministrazione dei beni dell`assente, larappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell`articolo

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seguente.

 

Art. 53 Godimento dei beni

Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loroprofitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all`assente il terzo delle rendite.

 

Art. 54 Limiti alla disponibilità dei beni

Coloro che hanno ottenuto l`immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli,ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale.

Il tribunale nell`autorizzare questi atti dispone circa l`uso e l`impiego delle somme ricavate.

 

Art. 55 Immissione di altri nel possesso temporaneo

Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l`ultima notiziadell`assente, un diritto prevalente o eguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso ofarvisi associare; ma non ha diritto ai frutti (820, 1148) se non dal giorno della domanda giudiziale.

 

Art. 56 Ritorno dell`assente o prova della sua esistenza

Se durante il possesso temporaneo l`assente ritorna o è provata l`esistenza di lui, cessano gli effetti delladichiarazione di assenza, salva, se occorre, l`adozione di provvedimenti per la conservazione delpatrimonio a norma dell`art. 48.

I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora(1219) continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli artt. 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell`art. 54restano irrevocabili.

Se l`assenza e stata volontaria e non è giustificata, l`assente perde il diritto di farsi restituire le renditeriservategli dalla norma dell`art. 53.

 

Art. 57 Prova della morte dell`assente

Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell`assente, la successione si apre a vantaggio dicoloro che al momento della morte erano i suoi eredi o legatari.

Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell`articolo precedente.

 

 

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CAPO II Della dichiarazione di morte presunta

 

 

Art. 58 Dichiarazione di morte presunta dell`assente

Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l`ultima notizia dell`assente, il tribunalecompetente secondo l`art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate neicapoversi dell`art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell`assente nel giorno a cui risalel`ultima notizia.

In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimentodella maggiore età dell`assente.

Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.

 

Art. 59 Termine per la rinnovazione dell`istanza

L`istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

 

Art. 60 Altri casi di dichiarazione di morte presunta

Oltre che nel caso indicato nell`art. 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:

l) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia alseguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sonotrascorsi due anni dall`entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla finedell`anno in cui sono cessate le ostilità;

2) quando alcuno e stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato inpaese straniero, e sono trascorsi due anni dall`entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza diquesto, tre anni dalla fine dell`anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di luidopo l`entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;

3) quando alcuno e scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dalgiorno dell`infortunio o, se il giorno non e conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure ilmese è conosciuto, dalla fine dell`anno in cui l`infortunio e avvenuto.

 

Art. 61 Data della morte presunta

Nei casi previsti dai nn. 1 e 3 dell`articolo precedente, la sentenza determina il giorno e possibilmentel`ora a cui risale la scomparsa nell`operazione bellica o nell`infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 ilgiorno a cui risale l`ultima notizia.

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Qualora non possa determinarsi l`ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.

 

Art. 62 Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta

La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall`art. 60 può essere domandata quando non si epotuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell`atto di morte.

Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o dialcuna delle persone indicate nei capoversi dell`art. 50.

Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l`istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiararel`assenza dello scomparso (49 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 726).

 

Art. 63 Effetti della dichiarazione di morte presunta dell`assente

Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell`art. 58, coloro che ottennero l`immissione nel possessotemporaneo dei beni dell`assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.

Coloro ai quali fu concesso l`esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalleobbligazioni di cui all`art. 50 conseguono l`esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalleobbligazioni.

Si estinguono inoltre le obbligazioni. alimentari indicate nel quarto comma dell`art. 50.

In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.

 

Art. 64 Immissione nel possesso e inventario

Se non v`e stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversidell`art. 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventataeseguibile la sentenza menzionata nell`art. 58.

Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l`inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769e seguenti).

Parimenti devono far precedere l`inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazionedi morte presunta nei casi indicati dall`art. 60.

 

Art. 65 Nuovo matrimonio del coniuge

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovomatrimonio (68, 117).

 

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Art. 66 Prova dell`esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta

La persona di cui e stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è provata l`esistenza, ricupera i beninello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttoradovuto, o i beni nei quali sia stato investito (73).

Essa ha altresì diritto di pretendere l`adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi delsecondo comma dell`art. 63.

Se è provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete acoloro che a quella data sarebbero stati i suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretenderel`adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell`art. 63 per iltempo anteriore alla data della morte.

Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni (1158 e seguenti; 2934 e seguenti).

 

Art. 67 Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte

La dichiarazione di esistenza della persona di cui e stata dichiarata la morte presunta e l`accertamentodella morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, incontraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.

 

Art. 68 Nullità del nuovo matrimonio

Il matrimonio contratto a norma dell`art. 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la mortepresunta ritorni o ne sia accertata l`esistenza.

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo (128).

La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una dataposteriore a quella del matrimonio (117).

 

 

CAPO III Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignoral`esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta

 

 

Art. 69 Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l`esistenza

Nessuno e ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l`esistenza, se nonprova che la persona esisteva quando il diritto e nato.

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Art. 70 Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l`esistenza

Quando s`apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s`ignoral`esistenza, la successione e devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona,salvo il diritto di rappresentazione (467 e seguenti).

Coloro ai quali e devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all`inventario dei beni (Cod.Proc. Civ. 769 e seguenti) e devono dare cauzione (1179; Cod. Proc. Civ. 50, 725).

 

Art. 71 Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l`esistenza

Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità (533 e seguenti) né glialtri diritti spettanti alla persona di cui s`ignora l`esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effettidella prescrizione (2934 e seguenti) o dell`usucapione (1158 e seguenti).

La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora (821, 1219).

 

Art. 72 Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte presunta

Quando s`apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui è statadichiarata la morte presunta (58 e seguenti), coloro ai quali, in sua mancanza, e devoluta la successionedevono innanzi tutto procedere all`inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769).

 

Art. 73 Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta

Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l`esistenza al momentodell`apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione dieredita (533 e seguenti) e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello statoin cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beninei quali esso e stato investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell`usucapione (1158 e seguenti;2934 e seguenti).

Si applica la disposizione del secondo comma dell`art. 71.

 

 

TITOLO V DELLA PARENTELA E DELL`AFFINITA`

Artt.74-78

 

 

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Art. 74 Parentela

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

 

Art. 75 Linee della parentela

Sono parenti in linea retta le persone di cui l`una discende dall`altra; in linea collaterale quelle che, puravendo uno stipite comune, non discendono l`una dall`altra.

 

Art. 76 Computo dei gradi

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipitecomune e da questo discendendo all`altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

 

Art. 77 Limite della parentela

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572), salvo che per alcuni effettispecialmente determinati.

 

Art. 78 Affinità

L`affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell`altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d`uno dei due coniugi, egli è affine dell`altro coniuge.

L`affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcunieffetti specialmente determinati (434). Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cuiall`art. 87, n.4.

 

 

TITOLO VI DEL MATRIMONIO

Artt.79-230bis

 

 

CAPO I Della promessa di matrimonio

 

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Art. 79 Effetti

La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il casodi non adempimento.

 

Art. 80 Restituzione dei doni

Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, sequesto non è stato contratto (785, 2694).

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s`e avuto il rifiuto di celebrare ilmatrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.

 

Art. 81 Risarcimento dei danni

La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una personamaggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell`art. 84, oppure risultantedalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla arisarcire il danno cagionato all`altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa diquella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono allacondizione delle parti (2056).

Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiutodell`altro.

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio (2964 eseguenti).

 

 

CAPO II Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e delmatrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello stato

 

 

Art. 82 Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico

Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico é regolato in conformità del Concordatocon la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.

 

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Art. 83 Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni delcapo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.

 

 

CAPO III Del matrimonio celebrato davanti all`ufficiale dello stato civile

 

 

SEZIONE I Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

 

 

Art. 84 Età

I minori di età non possono contrarre matrimonio.

Il tribunale, su istanza dell`interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioniaddotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglioammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d`appello, nel termine perentorio didieci giorni dalla comunicazione.

La corte d`appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia statoproposto reclamo.

 

Art. 85 Interdizione per infermità di mente

Non può contrarre matrimonio l`interdetto per infermità di mente (116, 117, 119, 414 e seguenti).

Se l`istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può richiedere che si sospenda lacelebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che hapronunziato sull`istanza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).

 

Art. 86 Libertà di stato

Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente (65, 116, 117, 124, c.p. 556).

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Art. 87 Parentela, affinità, adozione e affiliazione

Non possono contrarre matrimonio fra loro:

l) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;

2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l`affinità deriva dal matrimoniodichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6) l`adottante, l`adottato e i suoi discendenti;

7) i figli adottivi della stessa persona;

8) l`adottato e i figli dell`adottante;

9) l`adottato e il coniuge dell`adottante, l`adottante e il coniuge dell`adottato.

I divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all`affiliazione.

I divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblicoministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai nn. 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione odi filiazione naturale. L`autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal n. 4 quandol`affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell`art. 84.

 

Art. 88 Delitto

Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l`una è stata condannata per omicidioconsumato o tentato sul coniuge dell`altra (116, 117).

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione delmatrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

 

Art. 89 Divieto temporaneo di nuove nozze

Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento,dall`annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal

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divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio sianostati pronunciati in base all`art. 3, n. 2, lett. b) ed f), della L. 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui ilmatrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare ilmatrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passatain giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie, nei trecento giorni precedenti lo scioglimento,l`annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell`art. 84 e del comma quinto dell`art. 87.

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.

 

Art. 90 Assenza del minore

Con il decreto di cui all`art. 84 il tribunale o la corte di appello nominano, se le circostanze lo esigono,un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.

 

Art. 91 Diversità di razza o di nazionalità (abrogato)

 

Art. 92 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)

 

 

SEZIONE II Delle formalità preliminari del matrimonio

 

 

Art. 93 Pubblicazione

La celebrazione del matrimonio dev`essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell`ufficiale dellostato civile.

La pubblicazione consiste nell`affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome,il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minoridi età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L`atto deve anche indicare il nome delpadre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione(115, 138).

 

Art. 94 Luogo della pubblicazione

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La pubblicazione deve essere richiesta all`ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi hala residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.

Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedenteresidenza.

L`ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altricomuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all`ufficiale dello stato civilerichiedente il certificato dell`eseguita pubblicazione.

 

Art. 95 Durata della pubblicazione

L`atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendentidue domeniche successive (100, 115, 138).

 

Art. 96 Richiesta della pubblicazione

La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevutospeciale incarico (81, 135).

 

Art. 97 Documenti per la pubblicazione

Chi richiede la pubblicazione deve presentare all`ufficiale dello stato civile un estratto per riassuntodell`atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertàdegli sposi.

Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare all`ufficiale di stato civile al qualeviene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità, che gli sposi non sitrovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell`art. 87, di cui debbonoprendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall`ufficiale di stato civile, conammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.

La dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta dinanzi all`ufficiale di stato civile edautenticata dallo stesso. Si applicano le disposizioni degli artt. 20, 24 e 26 della L. 4 gennaio 1968, n. 15.

In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l`ufficiale di stato civile accerta d`ufficio,esclusivamente mediante esame dell`atto integrale di nascita, l`assenza di impedimento di parentela o diaffinità a termini e per gli effetti di cui all`art. 87.

Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l`ufficiale di stato civile provvede su lorodomanda a richiederli.

 

Art. 98 Rifiuto della pubblicazione

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L`ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coimotivi del rifiuto (112,138).

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblicoministero (Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).

 

Art. 99 Termine per la celebrazione del matrimonio

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.

Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera comenon avvenuta.

 

Art. 100 Riduzione del termine e omissione della pubblicazione ( con le modifiche apportate dalD.Lgs. 51/98)

Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio,sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo casola riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.

Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l`omissione della pubblicazione,quando gli sposi davanti al cancellierei, dichiarano, sotto la propria responsabilità,  che nessuno degliimpedimenti stabiliti dagli artt. 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.

Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiarantisull`importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.

Quando è stata autorizzata la omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi allacelebrazione del matrimonio, devono presentare all`ufficiale dello stato civile, insieme col decreto diautorizzazione, gli atti previsti dall`art. 97.

 

Art. 101 Matrimonio in imminente pericolo di vita

Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l`ufficiale dello stato civile del luogo puòprocedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l`assenso al matrimonio, sequesto è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibilidi dispensa (86, 87).

L`ufficiale dello stato civile dichiara nell`atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l`imminentepericolo di vita (Cod. Nav. 204, 834).

 

 

SEZIONE III Delle opposizioni al matrimonio

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Art. 102 Persone che possono fare opposizione

I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado (76) possono fareopposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.

Se uno degli sposi è soggetto a tutela (343 e seguenti) o a cura (390 e seguenti), il diritto di fareopposizione compete anche al tutore o al curatore.

Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all`art. 89, il diritto di opposizione spetta anche, se ilprecedente matrimonio fu sciolto (149), ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiaratonullo (117 e seguenti), a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.

Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o segli consta l`infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell`età, non possaessere promossa l`interdizione (414 e seguenti).

 

Art. 103 Atto di opposizione

L`atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all`opponente il diritto di farla, le causedell`opposizione, e contenere l`elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale

L`atto deve essere notificato nella forma della citazione (Cod. Proc. Civ. 137, 163) agli sposi eall`ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.

 

Art. 104 Effetti dell`opposizione

L`opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione delmatrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l`opposizione.

Se l`opposizione è respinta, l`opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può esserecondannato al risarcimento dei danni.

 

Art. 105 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)

 

 

SEZIONE IV Della celebrazione del matrimonio

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Art. 106 Luogo della celebrazione

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale (110) davanti all`ufficiale dellostato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione (94, 109).

 

Art. 107 Forma della celebrazione

Nel giorno indicato dalle parti l`ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche separenti, dà lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l`unadopo l`altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e diseguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

L`atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

 

Art. 108 Inapponibilità di termini e condizioni

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottopostane a termine ne a condizione (1353).

Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l`ufficiale dello stato civile non può procedere allacelebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione sihanno per non apposti (138).

 

Art. 109 Celebrazione in un comune diverso

Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicatonell`art. 106, l`ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell`art. 99,richiede per iscritto l`ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

La richiesta è menzionata nell`atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo allacelebrazione del matrimonio, l`ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copiaautentica dell`atto all`ufficiale da cui fu fatta la richiesta.

 

Art. 110 Celebrazione fuori della casa comunale

Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all`ufficio dello stato civile, ènell`impossibilità di recarsi alla casa comunale, l`ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui sitrova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione delmatrimonio secondo l`art. 107.

 

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Art. 111 Celebrazione per procura

I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, intempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.

La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all`estero econcorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l`altro sposo.L`autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito ilpubblico ministero.

La procura deve contenere l`indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

La procura deve essere fatta per atto pubblico (2699); i militari e le persone al seguito delle forze armate,in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui laprocura è stata rilasciata.

La coabitazione, anche temporanea dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revocadella procura, ignorata dall`altro coniuge al momento della celebrazione.

 

Art. 112 Rifiuto della celebrazione

L`ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causaammessa dalla legge.

Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l`indicazione dei motivi (98,138).

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblicoministero (Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).

 

Art. 113 Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile

Si considera celebrato davanti all`ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzia persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente lefunzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la dettapersona non aveva tale qualità.

 

Art. 114 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)

 

 

SEZIONE V Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nelloStato

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Art. 115 Matrimonio del cittadino all`estero

Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quandocontrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite (84 e seguenti).

La pubblicazione deve anche farsi nello Stato a norma degli artt. 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiedenello Stato, la pubblicazione si fa nel comune dell`ultimo domicilio (43).

 

Art. 116 Matrimonio dello straniero nello Stato

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all`ufficiale dello stato civile unadichiarazione dell`autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui èsottoposto nulla osta al matrimonio.

Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87, nn.1, 2 e 4, 88 e89.

Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo ledisposizioni di questo codice (93 e seguenti).

 

 

SEZIONE VI Della nullità del matrimonio

 

 

Art. 117 Matrimonio contratto con violazione degli artt. 84, 86, 87 e 88

Il matrimonio contratto con violazione degli artt. 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagliascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesselegittimo e attuale (125,127).

Il matrimonio contratto con violazione dell`art. 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno deigenitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmentedal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitoreo dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbiaraggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata lavolontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell`assente non può essere impugnato finché dura l`assenza.

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l`autorizzazione ai sensi del quarto comma dell`art. 87, il

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matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità delmatrimonio previsto dall`art. 68.

 

Art. 118 (abrogato)

 

Art. 119 Interdizione

Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dalpubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi eragià sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziataposteriormente ma l`infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocatal`interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

L`azione non può essere proposta se, dopo revocata l`interdizione, vi è stata coabitazione per un anno.

 

Art. 120 Incapacità di intendere o di volere

Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di esserestato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento dellacelebrazione del matrimonio.

L`azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace harecuperato la pienezza delle facoltà mentali.

 

Art. 121 (abrogato)

 

Art. 122 Violenza ed errore

Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza odeterminato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo.

Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto dierrore sull`identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell`altro coniuge.

L`errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell`altro coniuge, siaccerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se l`avesse esattamente conosciute e purchél`errore riguardi:

l) l`esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire losvolgimento della vita coniugale;

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2) l`esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinqueanni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L`azione diannullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;

3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;

4) la circostanza che l`altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a penanon inferiore a due anni. L`azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna siadivenuta irrevocabile;

5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia statodisconoscimento ai sensi dell`art. 233, se la gravidanza è stata portata a termine.

L`azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate laviolenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l`errore.

 

Art. 123 Simulazione

Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di nonadempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

L`azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso incui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.

 

Art. 124 Vincolo di precedente matrimonio

Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell`altro coniuge; se si oppone la nullità delprimo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata (86, 117).

 

Art. 125 Azione del pubblico ministero

L`azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

 

Art. 126 Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio

Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il Tribunale può, su istanza di uno dei coniugi,ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d`ufficio, se ambedue iconiugi o uno di essi sono minori o interdetti.

 

Art. 127 Intrasmissibilità dell`azione

L`azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è giàpendente alla morte dell`attore.

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Art. 128 Matrimonio putativo

Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi,fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede,oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionalegravità derivante da cause esterne agli sposi.

Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante ilmatrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciutianteriormente alla sentenza che dichiara la nullità.

Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgonosoltanto in favore di lui e dei figli.

Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimoniovalido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto.

Nell`ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino gli effetti delmatrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento èconsentito.

 

Art. 129 Diritti dei coniugi in buona fede

Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice puòdisporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l`obbligo di corrisponderesomme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell`altro, ove questi non abbiaadeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.

Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l`art. 155.

 

Art. 129 bis Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo

Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio, è tenuto a corrispondere all`altro coniuge inbuona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova deldanno sofferto. L`indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimentoper tre anni. E` tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi sianoaltri obbligati.

Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buonafede, se il matrimonio è annullato, l`indennità prevista nel comma precedente.

In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio èsolidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell`indennità.

 

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SEZIONE VII Delle prove della celebrazione del matrimonio

 

 

Art. 130 Atto di celebrazione del matrimonio

Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l`atto dicelebrazione estratto dai registri dello stato civile.

Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l`atto dicelebrazione.

 

Art. 131 Possesso di stato

Il possesso di stato, conforme all`atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma.

 

Art. 132 Mancanza dell`atto di celebrazione

Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l`esistenza del matrimonio puòessere provata a norma dell`art. 452.

Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiorel`atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova dell`esistenza del matrimonioè ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.

 

Art. 133 Prova della celebrazione risultante da sentenza penale

Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l`iscrizione della sentenza nelregistro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effettiriguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.

 

 

SEZIONE VIII Disposizioni penali

 

 

Art. 134 Omissione di pubblicazione

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Sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 80.000 a lire 400.000 glisposi e l`ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia statapreceduta dalla prescritta pubblicazione (93 e seguenti).

 

Art. 135 Pubblicazione senza richiesta o senza documenti

E` punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 40.000 a lire 200.000l`ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cuiall`art. 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell`art. 97.

 

Art. 136 Impedimenti conosciuti dall`ufficiale dello stato civile

L`ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualcheimpedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento diuna somma da lire 100.000 a lire 600.000.

 

Art. 137 Incompetenza dell`ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni

E` punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.000 a lire 400.000l`ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente (106).

La stessa pena si applica all`ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di unmatrimonio senza la presenza dei testimoni.

 

Art. 138 Altre infrazioni

E` punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma stabilita nell`art. 135 l`ufficialedello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli artt. 93, 95, 98, 99, 106,107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena specialein questa sezione.

 

Art. 139 Cause di nullità note a uno dei coniugi

Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio, l`abbialasciata ignorare all`altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con la sanzione amministrativa delpagamento di una somma da lire 80.000 a lire 400.000.

 

Art. 140 Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze

La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell`art. 89, l`ufficiale che lo celebra e l`altro coniugesono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 40.000 a lire 160.000.

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