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Date post: 13-Nov-2015
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DIRITTO COMMERCIALE NOZIONE DI IMPRENDITORE. L’art.2082 del Codice Civile afferma che “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.” Requisiti essenziali dell’imprenditore art. 2082 c.c.: - Attività produttiva - Organizzazione - Economicità - Professionalità 1. "attività produttiva" = considerando tale anche l’attività di scambio diretta a incrementare l’utilità dei beni spostandoli nel tempo o nello spazio, ed è irrilevante la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare. Non è impresa, invece, l’attività di mero godimento, ma non vi è incompatibilità tra attività di godimento e impresa in quanto la stessa attività può costituire nel contempo godimento di beni preesistenti e produzione di nuovi beni o servizi. Così, costituisce impresa il proprietario di un immobile che lo adibisce a pensione, ma sono considerabili attività produttive anche quelle svolte dalle società di investimento, da quelle finanziarie. "Attività" poi letteralmente significa una serie di atti ma in alcuni casi anche un singolo atto può dare luogo all’esercizio di un’attività di impresa se si tratta di atto di notevole rilevanza e che quindi, di per sé, implica la professionalità (si pensi al singolo atto che è stato oggetto dell’impresa che ha costituito il Tunnel del Canale della Manica: si trattava di un singolo atto certamente, ma di rilevanza tale da configurare un’attività di impresa); quindi quando si parla di “attività economica” si parla di attività rivolta alla produzione o allo scambio di beni e servizi (precisazione del legislatore). 2. "attività organizzata" = Non è concepibile attività d’impresa senza l’impiego coordinato da parte dell’imprenditore di fattori produttivi (capitale e lavoro) propri e/o altrui, per un fine produttivo. Non ha comunque importanza il tipo di apparato strumentale di cui l’imprenditore si avvale e che può variamente adattarsi a seconda del tipo di attività e delle scelte organizzative dell’imprenditore. N.B. Nonostante opinioni contrastanti, si ritiene che un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale è pur sempre necessaria per aversi impresa sia pure piccola. 1
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DIRITTO COMMERCIALE

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DIRITTO COMMERCIALE

NOZIONE DI IMPRENDITORE. Lart.2082 del Codice Civile afferma che imprenditore chi esercita professionalmente unattivit economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Requisiti essenziali dellimprenditore art. 2082 c.c.: Attivit produttiva

Organizzazione

Economicit

Professionalit

1. "attivit produttiva" = considerando tale anche lattivit di scambio diretta a incrementare lutilit dei beni spostandoli nel tempo o nello spazio, ed irrilevante la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare. Non impresa, invece, lattivit di mero godimento, ma non vi incompatibilit tra attivit di godimento e impresa in quanto la stessa attivit pu costituire nel contempo godimento di beni preesistenti e produzione di nuovi beni o servizi. Cos, costituisce impresa il proprietario di un immobile che lo adibisce a pensione, ma sono considerabili attivit produttive anche quelle svolte dalle societ di investimento, da quelle finanziarie.

"Attivit" poi letteralmente significa una serie di atti ma in alcuni casi anche un singolo atto pu dare luogo allesercizio di unattivit di impresa se si tratta di atto di notevole rilevanza e che quindi, di per s, implica la professionalit (si pensi al singolo atto che stato oggetto dellimpresa che ha costituito il Tunnel del Canale della Manica: si trattava di un singolo atto certamente, ma di rilevanza tale da configurare unattivit di impresa); quindi quando si parla di attivit economica si parla di attivit rivolta alla produzione o allo scambio di beni e servizi (precisazione del legislatore). 2. "attivit organizzata" = Non concepibile attivit dimpresa senza limpiego coordinato da parte dellimprenditore di fattori produttivi (capitale e lavoro) propri e/o altrui, per un fine produttivo. Non ha comunque importanza il tipo di apparato strumentale di cui limprenditore si avvale e che pu variamente adattarsi a seconda del tipo di attivit e delle scelte organizzative dellimprenditore.N.B. Nonostante opinioni contrastanti, si ritiene che un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale pur sempre necessaria per aversi impresa sia pure piccola. In mancanza si avr lavoro autonomo non imprenditoriale come nel caso di prestatori autonomi dopera manuale (elettricisti, idraulici,..) o di servizi fortemente personalizzati (mediatori, agenti di commercio,).

Il requisito dellorganizzazione importante in quanto contraddistingue limprenditore sia da qualsiasi persona fisica che non imprenditore commerciale sia rispetto al piccolo imprenditore.

Per organizzazione sintende lorganizzazione di fattori produttivi: capitale, lavoro, macchinari etc.

Esempio: pensiamo ad una delle categorie di piccolo imprenditore: lartigiano che realizza un prodotto utilizzando la sua abilit personale. Ad esempio, un sarto un artigiano: egli riesce a realizzare un vestito utilizzando prevalentemente le sue mani, la sua abilit. Ma se il sarto comincia a far lavorare con s altre persone, ad acquistare macchinari per la realizzazione dei vestiti, ed ad utilizzare capitali presi in prestito da terzi per acquistare macchinari e corrispondere il salario alle persone impiegate, egli diventa un imprenditore commerciale. Perch? Perch attraverso limpiego di altre persone alle sue dipendenze, degli ingenti capitali, e dei macchinari egli mette su una vera e propria organizzazione. A quel punto, il vestito che sar realizzato dallinsieme di lavoratori dipendenti e dei macchinari sar un prodotto dellorganizzazione e non il risultato dellattivit personale dellartigiano.

Inoltre il nostro sistema distingue i professionisti intellettuali dagli imprenditori, infatti a norma dell Art.2238 - (spiegazione): Coloro che esercitano una professione intellettuale non sono considerati imprenditori se lorganizzazione di cui si servono soltanto strumentale alla loro attivit, Affinch diventino imprenditori necessario che lesercizio della professione intellettuale avvenga allinterno di una organizzazione produttiva (esempio: imprenditore il medico che esercita una casa di cura del quale proprietario, nella quale egli stesso svolge lattivit di medico). Affinch si abbia un imprenditore necessario che lesercizio professionale dellattivit di produzione di beni e servizi risulti organizzata al fine dello scambio di almeno una parte dei prodotti e dei servizi dellattivit. Quindi non imprenditore chi cede gratuitamente i beni o i servizi realizzando unattivit diretta al soddisfacimento di interessi altrui.

Ma lintento speculativo non essenziale allimprenditore; sufficiente che limprenditore appaia voler conseguire, attraverso lesercizio dellattivit di impresa, uno scopo egoistico cio un qualsiasi interesse patrimoniale a lui riconducibile, (lo scopo egoistico, essendo quello nella realt pi frequente, deve, in mancanza di prova contraria, presumersi).

A tale stregua imprenditore lente pubblico che esercita unattivit economica organizzata (2093, 2201) il quale pu non proporsi uno scopo di lucro.

Eimprenditore la societ cooperativa (2511, 2515) anche quando essa si proponga esclusivamente uno scopo mutualistico il quale euno scopo egoistico perch assicura vantaggi patrimoniali ai suoi soci, anche non uno scopo lucrativo perch questi vantaggi non consistono nella distribuzione tra i soci dellutile realizzato dalla societ.

E imprenditore la persona fisica che gestisce un ristorante fornendo pasti a prezzo di costo o in perdita a scopo caritatevole, ma senza farlo apparire (in mancanza di perseguimento palese dello scopo altruistico, deve presumersi quello egoistico).

E imprenditore la persona fisica che consegue un utile dalla sua attivit ma lo devolve integralmente e sistematicamente ai poveri (ci perch, anche se in questo caso lo scopo altruistico palese, lo scopo altruistico non realizzato direttamente attraverso lesercizio dellattivit dimpresa ma attraverso una successiva attivit).3. Economicit: Per aversi impresa quindi essenziale che lattivit produttiva sia condotta con metodo economico, secondo modalit che quanto meno consentono la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino lautosufficienza economica. Lattivit deve essere organizzata in maniera tale che i costi sostenuti siano inferiori ai profitti. 4. "esercizio professionale" = vuol dire esercizio svolto con continuit, costanza, determinazione, intenzionalit....nel senso opposto allattivit svolta come hobby, oppure saltuariamente, di tanto in tanto. Ad esempio, se una persona acquista unautomobile e dopo 1 anno la rivende ricavandoci un profitto, deve costui essere considerato imprenditore? Certamente no se ed in quanto la persona abbia posto in essere un singolo atto, consistente nellacquisto e nella rivendita, che pertanto non soddisfa il requisito della continuit; imprenditore il gestore di stabilimento balneare aperto solo pochi mesi lanno. ARGOMENTI CONTROVERSI:

1. Attivit dimpresa e scopo di lucro. Ci si chiesti se lo scopo di lucro costituisca requisito essenziale dellattivit dimpresa. Si ritiene che la risposta debba essere comunque negativa sia considerando il lucro soggettivo (movente psicologico dellimprenditore), sia considerando il lucro oggettivo (attivit svolta secondo modalit lucrative), poich irrilevante la circostanza che un profitto venga realmente conseguito o devoluto a fini altruistici. Ad esempio le cooperative, che hanno scopo mutuativo, devono comunque essere considerate imprese. Affinch ci sia impresa sufficiente leconomicit, ossia il finanziamento attraverso la propria attivit .Il profitto sarebbe requisito necessario x alcuni. Per altri basta il metodo economico (= superamento dei costi con i ricavi).

Per CAMPOBASSO, di solito normale che ci sia scopo lucrativo ma esso non indispensabile. Basta che la propriet sia organizzata in modo da rispettare il metodo economico, cio la tendenza a superare con i ricavi i costi di produzione approntati, che si identifica limpresa.

2. Problema dellimpresa per conto proprio. Nonostante opinioni contrarie, (se non si arriva al mercato non c impresa) CAMPOBASSO dice che la destinazione al mercato non necessaria. In realt nellambito della nozione ex art 2082 svolge attivit ai fini della produzione o scambio di beni e servizi, la produzione di per se potrebbe essere sufficiente a garantire la qualifica di imprenditore. Quindi, 1 soggetto che soddisfa i requisiti essenziali, produce beni utilizzandoli per s, senza metterli sul mercato, comunque considerabile imprenditore. Ad esempio, sono tipiche imprese per conto proprio: a) la coltivazione del fondo finalizzata al soddisfacimento dei bisogni dellagricoltore e della sua famiglia, b) la costruzione di appartamenti non destinati alla rivendita (costruzioni in economia). Esse dimostrano che non vi incompatibilit tra impresa per conto proprio ed economicit, dato che lattivit produttiva pu considerarsi svolta con metodo economico anche quando i costi sono coperti da un risparmio di spesa o da un incremento del patrimonio del produttore.

3. Problema dellimpresa illecita. Nei casi meno gravi in cui lilliceit dellimpresa determinata da violazione di norme imperative che ne subordinano lesercizio a concessione o autorizzazione amministrativa, come nel caso di commercio senza licenza o banca di fatto (cosiddetta impresa illegale), si applicano tutte le disposizioni riguardanti limprenditore, salvo eventuali sanzioni. Nei casi pi gravi in cui illecito loggetto stesso dellattivit, come nel caso di contrabbando o fabbricazione di droga, e anche di impresa mafiosa, limprenditore soggiace alle norme negative riguardante limprenditore (principalmente ai fini di tutelare i terzi), ma non pu godere delle norme positive.

4. Impresa e professioni intellettuali. I liberi professionisti non sono mai in quanto tali imprenditori, e ci si desume dal 1 comma dellart. 2238, secondo il quale le disposizioni in tema dimpresa si applicano alle professioni intellettuali solo se lesercizio della professione costituisce elemento di una attivit organizzata in forma dimpresa. I liberi professionisti diventano imprenditori solo se ed in quanto la professione intellettuale esplicata nellambito di altra attivit di per s qualificabile come impresa. Essi godono comunque di una disciplina legislativa che li privilegia, e per questo si parla di professioni protette o riservate, anche se in pratica difficile stabilire quando unattivit sia considerabile professione intellettuale e ricada perci nellart. 2238: decisivo il carattere eminentemente intellettuale dei servizi prestati (criterio sostanziale). Oggi vengono considerati imprenditori commerciali, e non liberi professionisti, i farmacisti e gli agenti di cambio.

Imputabilit dellattivit dimpresa = il codice del 42 incentrato sulla figura dellimprenditore. Quali sono i criteri che individuano limputabilit.

Il CAMPOBASSO individua un concetto di tipo formale = propende per il criterio della spendita del nome. Qui si inseriscono le norme di diritto fallimentare. Chi risponde quando limpresa va male?

Art. 146 di diritto fallimentare = ma anche un paradigma della responsabilit patrimoniale. In particolare per le srl. Allart 5. disciplina la fattispecie nelle quale dopo il fallimento risulta che limpresa riferibile ad una societ il cui fallito socio limitatamente responsabile. Cio ipotesi di societ di fatto.

In questo fatto vengono coinvolti nella procedura fallimentare. Sono soggetti che il nome non lhanno mai speso. Teoria dellimprenditore occulto = regola analoga

Poi ci sono ipotesi in cui lattivit non sarebbe imputabile a nessuno (associazione, ente pubblico, fondazione). Lo stesso per lincapace non autorizzato esercita attivit dimpresa (violazione di una norma che non imputabile ad un soggetto debole), per i minori o nel caso della grande impresa. Quando limpresa molto grande soprattutto dal punto di vista dellazionariato si spezza quel legame tra potere e azionariato.

CAMPOBASSO - viene contraddetto in parte da questa legge in materia fallimentare che consente una deroga alla spendibilit.

Le imprese possono essere pi di una a capo di uno stesso soggetto sia esso persona fisica o societ e quindi realizzare diverse organizzazioni (es. holding che detiene capacit azionarie in una serie di imprese).

Oppure una stessa attivit pu essere organizzata in diversi segmenti di tipo contabile, creando dislocazione territoriali, oppure differenziando allinterno dei rami (es societ in Francia disloca le spese amministrazione in India).

LIMPRESA il cc non definisce limpresa ma con riferimento alla nozione di imprenditore ex 2082 possiamo definirla come lattivit economica organizzatadallimprenditore da lui esercitata professionalmente ai fini della produzione o dello scambio di beni e sevizi. E quindi unattivit di organizzazione di fattori produttivi personali e reali preordinata alla creazione di nuova ricchezza (beni e servizi) per soddisfare i bisogni del MKTO.Occorrer poi soffermarsi su:1. natura intellettuale o meno delle prestazioni

2. non deve essere di mero godimento

3. deve produrre ricchezza nuovaLACQUISTO DELLA QUALITA DI IMPRENDITORE - E presupposto per lapplicazione ad un dato soggetto del complesso di norme che lordinamento ricollega a tale qualifica, e di quelle specificatamente dettate per limprenditore commerciale. Per affermare che un soggetto e diventato imprenditore e necessario che lesercizio dellattivit di impresa sia a lui imputabile e quindi giuridicamente a lui riferibile. E essenziale che lesercizio di impresa avvenga, da parte dellimprenditore, in nome proprio, in quanto dall'esercizio dell'attivit in nome proprio deriva per limprenditore lassunzione di quel particolare rischio che va sotto il nome di rischio imprenditoriale.

LIMPUTAZIONE DELLATTIVITA DI IMPRESA: Nel nostro ordinamento vige il principio secondo il quale il centro di imputazione degli effetti dei singoli atti giuridici posti in essere e il soggetto il cui nome e stato validamente speso nel traffico giuridico spendita del nome.

Imputazione degli effetti diversa a seconda che sussista mandato ed esso sia o meno con rappresentanza:

Quando il mandatario agisce in nome del mandante tutti gli effetti negoziali si producono direttamente nella sfera giuridica del mandante.

in materia di mandato senza rappresentanza, quando il mandatario agisce in proprio nome, acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti degli atti compiuti con i terzi. Il codice civile stabilisce che i creditori del mandatario non si possono soddisfare sui beni del mandante neppure se erano a conoscenza della sua esistenza.

Quindi diventa imprenditore colui che esercita personalmente lattivit dimpresa compiendo in proprio nome gli atti relativi (spendita del nome). Non diventa invece imprenditore colui che gestiste laltrui impresa quando operi spendendo il nome dellimprenditore, per effetto del potere di rappresentanza conferitogli dallinteressato o riconosciutoli dalla legge.

E un fenomeno largamente diffuso nella pratica commerciale lesercizio dimpresa per interposta persona, che si connota per la compresenza di due soggetti: 1. L'imprenditore palese (o prestanome), che colui che spende il nome pur non gestendo l'impresa;2. il dominus (o imprenditore occulto), che colui che gestisce realmente l'impresa da indirizzo allimpresa e fa suoi tutti i guadagni, senza per apparire come imprenditore di fronte ai terziL'imprenditore occulto mette i soldi per l'attivit d'impresa, prende le decisioni aziendali e incassa gli utili, l'imprenditore apparente, che di solito nullatenente, esegue le decisioni e magari viene pagato con una somma fissa mensile (es si costituisce una sdk dotandola di un modesto K, del tutto o quasi in mano ad un dominus. In tale situazione gli atti di impresa saranno formalmente decisi dagli amministratori e posti in essere in nome dalla societ - palese per che ogni decisione sar adottata dal socio che ha la quasi totalit delle azioni imprenditore indiretto).

Il pratica imprenditore occulto quello che non agisce direttamente nella propria attivit, ma tramite un prestanome. In tale modo riesce a compiere l'attivit d'impresa pur non apparendo come colui che la esercita.In pratica, mentre gli atti di impresa sono formalmente imputabili al prestanome o ad una societ all'uopo costituita (cd. societ di comodo), i proventi dell'attivit, la direzione dell'impresa e la somministrazione dei mezzi necessari sono sostanzialmente effettuati da un altro soggetto.

Questo modo di operare non solleva particolari problemi nei casi in cui lattivit dellimprenditore fiorente.

Ne solleva invece di ben gravi quando gli affari procedono male e limprenditore palese sia una persona fisica nullatenente oppure una societ di comodo con capitale sociale irrisorio. In quest ultima ipotesi, ferma restando la possibilit per i creditori dellimprenditore palese di chiederne il fallimento, si concreterebbe lassurda anomalia di far ricadere il rischio dimpresa non gi sullimprenditore, bens sui suoi creditori, stante lesiguit del patrimonio dellimprenditore palese.1. parte della dottrina ritiene che siano responsabili cumulativamente sia il prestanome sia limprenditore occulto, (responsabilit cumulativa), poich colui che esercita in concreto il potere di direzione di un'impresa deve assumersene necessariamente anche il rischio e rispondere delle relative obbligazioni - con esclusione per del fallimento per limprenditore occulto.

2. teoria dellimprenditore occulto - Parte della dottrina ritiene che si debba superare il principio della spendita del nome (= obbligato e responsabile solo colui che ha agito in proprio nome) per quanto riguarda i debiti dimpresa. Si sostiene che nel nostro ordinamento espressamente sanzionata la inscindibilit del rapporto potere-responsabilit. Perviene ad una completa parificazione del prestanome e dellimprenditore occulto sul piano della responsabilit d'impresa (quando limpresa esercitata tramite prestanome, responsabili sono sia il prestanome sia il dominus). Il dominus di un'impresa formalmente altrui, pertanto acquisterebbe la qualit di imprenditore occulto, non solo risponder unitamente al prestanome ma sar altres assoggettabile a fallimento insieme a lui.Tuttavia la teoria dellimprenditore occulto in base alla quale risponde e fallisce anche il reale interessato non pu essere condivisa da Campobasso.

Cos come non pu essere condiviso lassunto in base al quale la sovranit di fatto sullimpresa rappresenta il solo criterio giuridico di imputazione dellattivit dimpresa, sicch solo il dominus acquisterebbe la qualit di imprenditore. Una smentita viene dai principi che regolano le societ di K. In queste sempre individuabile un socio o un gruppo di soci che di fatto controlla e dirige la societ. Ma lazionista o gli azionisti di comando NON sono in quanto tali chiamati dal legislatore a rispondere personalmente dei debito della societ. Sia x SPA che SRL, poi, neanche la qualit di socio unico comporta lassunzione di responsabilit illimitata x le obbligazioni sociali. Ne consegue che il dominio di fatto di unimpresa individuale o di una societ di k, non condizione sufficiente x esporre a responsabilit e fallimento. N tanto meno determina di per se lacquisto della qualit di imprenditore.

Campobasso propende x il riconoscimento del CRITERIO FORMALE della spendita del nome (come imputazione della responsabilit per i debiti di impresa), in base al quale acquista la qualit di imprenditore, con pienezza di effetti, la persona fisica o la societa nel cui nome lattivita di impresa e svolta.

In particolare dal 2003 espressamente regolata la responsabilit civile delle societ o enti che esercitano unattivit di direzione e coordinamento su altre societ ed abusano di tale potere in danno dei creditori e soci della controllata ex 2359.

Tale tesi viene sostenuta anche in base a 2 altri argomenti:

i creditori non sapevano dell'esistenza dell'imprenditore occulto e quindi non hanno fatto affidamento sui suoi beni ma solo sul patrimonio dell'imprenditore apparente; c' una norma nel codice civile in materia di mandato senza rappresentanza la quale stabilisce che i creditori del mandatario non si possono soddisfare sui beni del mandante neppure se erano a conoscenza della sua esistenza; questa norma a maggior ragione si applica nel caso dell'imprenditore occulto la cui esistenza ignorata dai creditori dell'imprenditore apparente. La Corte di Cassazione ha accolto questultima posizione e ha quindi stabilito che l'imprenditore occulto non risponde dei debiti fatti dall'imprenditore apparente.

limpresa fiancheggiatrice la giurisprudenza, nel tentativo di reprimere abusi, rinviene, che i comportamenti di un socio che tratti la societ come cosa propria possono integrare gli estremi x dare vita ad unautonoma attivit di impresa (distinta dalle attivit dimpresa o dalle societ di k dominate).

Quindi se ricorrono i presupposti ex 2082 (organizzazione, sistematicit e metodo economico), il socio che ha abusato dello schermo societario, risponder per le obbligazioni da lui contratte nello svolgimento dellattivit fiancheggiatrice, e in quanto tale potr fallire se si accerta linsolvenza della sua impresa.

In applicazione e non in deroga al principio della spendita del nome, si fonda la responsabilit personale (ed il fallimento) di chi abusi della posizione di socio dominante in societ, quindi, ad esempio, pu essere che un socio (cd "Socio Tiranno") di comando di una societ di K, non si limita ad esercitare i poteri sociali riconosciutigli dalla legge, ma tratti la societ in assoluta violazione delle regole attraverso una serie di comportamenti tipici, quali una serie di finanziamenti della societ con prestiti, sistematica ingerenza negli affari sociali, e cos via.

La giurisprudenza, appunto per affermare la responsabilit personale e l'esposizione al fallimento di chi abusi della posizione di dominio su una societ si capitali, l'ha configurata come un'autonoma attivit di impresa, individuale o anche societaria, ma in tal caso sar una societ di fatto, distinta dalla societ di capitali. Cos il socio o i soci che hanno operato risponderanno per le obbligazioni da loro contratte nello svolgimento dellattivit di sostegno.pag 44 campobassoESERCIZIO INDIRETTO DELLATTIVITA DI IMPRESA Trasferimento del rischio dimpresa dal reale dominus sui creditori dellimpresa, attraverso lo schermo dellimprenditore palese

Come neutralizzare i pericoli per i creditori, insiti nella rigorosa applicazione del principio della spendita nel nome?

Teoria del potere dimpresaSi assume che nel nostro ordinamento giuridico venga espressamente sanzionata la inscindibilit del rapporto tra potere e gestione. Da ci discende che vi sia:

a) la responsabilit cumulativa dellimprenditore palese e di quello occulto

b) il fallimento dellimprenditore palese, ma non del dominus

Teoria dellimprenditore occulto

a) responsabilit cumulativa dellimprenditore palese e di quello occulto

b) fallimento dellimprenditore palese e del dominus.

Tale posizione (elaborazione di Bigiavi) sostiene che in ogni ipotesi di preposizione allesercizio di una impresa commerciale da parte di un imprenditore che non spende il proprio nome, vi la responsabilit e la soggezione al fallimento non soltanto di colui che apparso nei confronti dei terzi, ma anche della persona individuale, che rimasta occulta.Inaccettabilit del criterio sostanziale di imputazione della responsabilit per debiti di impresa:

: manca una societ tra dominus e prestanome, allorch nel rapporto che si instaura tra tali soggetti sono assenti tutti gli elementi costituivi del contratto di societ

come reprime allora gli abusi?

CFR giurisprudenza

limpresa fiancheggiatrice (i comportamenti tipici del socio tiranno possono integrare gli estremi di una autonoma attivit di impresa: questi, qualora ne sussistano i presupposti ex art. 2082 c.c., risponder per le obbligazioni da lui contratte nello svolgimento dellattivit fiancheggiatrice)

LINIZIO E LA FINE DELLIMPRESA:

La qualit di imprenditore si acquista con leffettivo inizio dellesercizio dellattivit di impresa, sia per le persone fisiche sia per gli enti pubblici e privati, comprese le societ (principio delleffettivit).

Non sono sufficienti n lintenzione di dare inizio allattivit, n liscrizione nel registro delle imprese (in caso di mancata iscrizione verranno inflitte le sanzioni previste dalla legge; anche i casi di inabilitazione e di incompatibilit non sono sufficienti).

Ma quando si verifica leffettivo inizio dellesercizio dellattivit dimpresa?

Per rispondere a tale domanda necessario distinguere a seconda che il compimento di atti tipici di impresa (come la produzione e lo scambio di beni e/o servizi) sia o meno preceduta da una fase organizzativa oggettivamente percepibile (come laffitto del locale o lacquisto di predisposte attrezzature).

In mancanza di tale fase organizzativa, solo la ripetizione di atti omogenei e funzionalmente coordinati render certo che non si tratti di atti occasionali, bens di atti professionalmente esercitati. Quando invece venga preventivamente fatta lorganizzazione aziendale baster un solo atto di esercizio per dire che lattivita sia iniziata.

Talvolta, particolarmente per le societ, anche atti di sola organizzazione (valutati secondo il loro numero e il livello di significativit) possono essere equiparati ad atti di impresa, determinando dunque lacquisto della qualit di imprenditore ed anche lesposizione al fallimento.

Anche nel caso della fine dellimpresa, domina il principio delleffettivit.

La qualit di imprenditore si perde solo con leffettiva cessazione dellattivit, ovvero con la chiusura della liquidazione, che potr considerarsi chiusa solo con la definitiva disgregazione del complesso aziendale (non si devono cio pi verificare operazioni intrinsecamente uguali a quelle normali) che rende definitiva ed irrevocabile la cessazione. Non necessario che siano stati riscossi tutti i crediti e pagati tutti i debiti relativi.

E molto importante determinare lesatto giorno di cessazione di attivit dimpresa commerciale, poich lart. 10 legge fall. prevede che limprenditore pu essere dichiarato fallito entro un 1 dalla cessazione dellattivit.

Per quanto riguarda le societ, si verifica talvolta che dei creditori avanzino pretese dopo la cancellazione della societ dal registro delle imprese. Il legislatore dispone che di tali passivit sopravvenute risponderanno gli ex soci o i liquidatori. La giurisprudenza tuttavia ormai consolidata nellaffermare che la societ, bench cancellata dal registro delle imprese, deve ritenersi ancora esistente ed esposta al fallimento, fin quando non sia stato pagato lultimo debito. Una societ pu essere perci dichiarata fallita anche a distanza di anni dalla definitiva cessazione di ogni attivit dimpresa e dalla cancellazione del registro delle imprese.

LA CAPACITA ALLESERCIZIO DELLIMPRESA

importante sapere che limpresa un fatto giuridico in senso stretto, invece i singoli atti che la compongono possono essere anche atti giuridici in senso stretto e sia negozi come in particolare i contratti.

Ci molto importante in quanto proprio perch limpresa nel suo complesso v considerata come mero fatto giuridico si potr parlare di impresa consentita o vietata, mai di impresa valida o invalida, si potr parlare di impresa reale o meramente apparente, mai di simulazione in quanto la simulazione una disciplina che si applica ai negozi giuridici che sono degli atti e non fatti.

Questo piccolo specchietto rilevante in tema di capacit allesercizio dellimpresa

Inoltre utile ricordarci che la capacit giuridica, intesa come idoneit di un soggetto ad essere titolare di diritti e obblighi, si acquista dalla nascita; invece la capacit di agire, intesa come attitudine di un soggetto a compiere atti giuridici, si acquista al compimento del 18 anno di et ma in certi casi non tutti i soggetti hanno questa capacit di curare i propri interessi, in questi casi si parla di incapacit di agire.

Ora, mentre la capacit giuridica concetto riferibile anche a diritti e obblighi determinatesi come effetti di fatti giuridici in senso stretto (quindi concetto che pu riferirsi allattivit dimpresa) invece la capacit di agire concetto che non pu riferirsi allattivit dimpresa ma solo ai singoli atti che concorrono a realizzarla.

Ecco perch il minore pu essere titolare di unimpresa se la riceve per donazione o per successione ereditaria, ma non potr compiere gli atti che la compongono in quanto non ha ancora la capacit di agire.

Capacit e incompatibilit.

La capacit allesercizio di attivit dimpresa si acquista con la piena capacit dagire e quindi al compimento del 18 anno di et. Si perde in seguito ad interdizione o inabilitazione. Costituiscono invece incompatibilit divieti di esercizio di impresa commerciale posti a carico di coloro che esercitano determinati uffici o professioni. Essi non precludono allacquisto della qualit di imprenditore, ma espongono a gravi sanzioni.Se invece manca un presupposto amministrativo allesercizio dellattivit o il soggetto versa in condizioni di incompatibilit, il soggetto sar destinatario di sanzioni penali e amministrative.Limpresa commerciale dellincapacePer quanto riguarda lattivit agricola, il codice non detta disposizioni, e trovano perci applicazione in materia le norme di diritto comune che regolano il compimento di atti giuridici da parte degli incapaci.

Per lattivit commerciale, viene invece ampiamente regolata lamministrazione del patrimonio degli incapaci, in modo da garantirne la conservazione e lintegrit impedendo che lo stesso venga impiegato in operazioni aleatorie o di pura sorte. Viene inoltre posto un divieto assoluto di inizio di impresa commerciale per il minore, linterdetto e linabilitato. Tranne il minore emancipato, a questi 3 soggetti pertanto consentita solo la continuazione dellesercizio di unimpresa commerciale preesistente, quando ci sia utile per lincapace e purch la continuazione sia autorizzata dal tribunale. Lesercizio autorizzato dellimpresa determina lacquisto della qualit di imprenditore commerciale da parte dellincapace.

In particolare:

Incapace assoluto (Minore e interdetto): non pu in nessun caso iniziare lesercizio di unimpresa commerciale

Quando questi acquista (per successione ereditaria o donazione) una preesistente azienda commerciale, il rappresentante legale pu essere autorizzato dal tribunale a continuare lesercizio dellimpresa. Intervenuta lautorizzazione definitiva (che nel caso dellinterdetto, pu anche riguardare limpresa iniziata dallo stesso prima dellinterdizione), il genitore o il tutore legittimato a compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre quelli di straordinaria amministrazione possono essere compiuti solo in caso di necessit o utilit evidente, accertata dallautorit giudiziaria con autorizzazione di regola concessa atto per atto.

Inabilitato: linabilitato un soggetto la cui capacit di agire limitata agli atti di ordinaria amministrazione. Come linterdetto e il minore, pu solo continuare unimpresa preesistente, non iniziarla ex novo. Intervenuta lautorizzazione alla continuazione, linabilitato esercita personalmente limpresa, sia pure con lassistenza del curatore e con il consenso di questi per gli atti dimpresa che esulano dallesercizio dellimpresa. Il tribunale pu subordinare lautorizzazione alla nomina di un institore. Minore emancipato: il minore emancipato pu essere autorizzato dal tribunale anche ad iniziare una nuova attivit. Con lautorizzazione egli acquista la piena capacit dagire.Fallimento del minore. Dato che lautorizzazione alla continuazione dellattivit fa sorgere in capo allincapace la qualit dellimprenditore, questi resta esposto a tutte le conseguenze che ne derivano, compreso il fallimento in caso di insolvenza.

Nel caso del minore, si ritiene giusto far ricadere le sanzioni penali non sul minore fallito esente da responsabilit oggettive, ma sul rappresentante legale, sebbene non possa essere qualificato imprenditore. Pi difficile appare invece sottrarre il minore fallito alle incapacit personali (esclusione da varie professioni), in quanto nellalbo dei falliti va iscritto il minore.

CATEGORIE DI IMPRENDITORI

A tutti gli imprenditori si applicano le norme relative ad azienda, segni distintivi (ditta, insegna, marchio) e concorrenza.

Il cod.civ. distingue vari tipi di imprese e imprenditori a base di 3 criteri certi:1. lOGGETTO DELLIMPRESA che determina la distinzione tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale (risp. art.2135 e art. 2195)

2. DIMENSIONE DELLIMPRESA: che serve ad enucleare la figura del piccolo imprenditore e, di riflesso, il medio-grande (art. 2083)

3. LA NATURA DEL SOGGETTO che esercita limpresa, che determina la tripartizione legislativa fra impresa individuale, impresa costituita in forma di societa ed impresa considerata pubblica.

Quindi classificando le imprese si capisce che alcune regole valgono per alcune e non per altre ma leccezione ce infatti esistono norme applicabili a tutti gli imprenditori e si parla quindi di STATUTO GENERALE DELLIMPRENDITORE che comprende parte della disciplina dellazienda e dei segni distintivi, disciplina della concorrenza e dei consorzi e alcune norme sui contratti sparse nel codice. E poi identificabile uno statuto dellimprenditore commerciale ove rientrano la regolamentazione delliscrizione nel registro delle imprese, la pubblicita legale, la rappresentanza commerciale, le scritture contabili, il fallimento e altre meno importanti procedure concorsuali. Poche sono invece le disposizioni che riguardano gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori che hanno solo lobbligo delliscrizione al registro delle imprese ma con un diverso rilievo al confronto con gli altri imprenditori. Importante e la differenza tra impresa privata e pubblica dove la prima ha gli oneri suddetti e la seconda e quasi del tutto esonerata da tale regolamentazione e non e soggetta a fallimento.La ragione della mancanza di una disciplina uguale per tutte le attivit di impresa duplice: in particolare il legislatore del 42 non ha applicato agli imprenditori agricoli buona parte delle norme che disciplinano gli imprenditori commerciali perch queste norme sono nate per rispondere ad esigenze, come la tutela del credito, fortemente sentite solo dalla classe mercantile; non ha applicato ai piccoli imprenditori commerciali buona parte delle norme che disciplinano il grande imprenditore commerciale perch molte di queste norme presuppongono un soggetto che, nello svolgimento della sua attivit economica, crea una fitta rete di rapporti giuridici soprattutto di natura debitoria.

LIMPRENDITORE AGRICOLO E COMMERCIALE

IMPRENDITORE AGRICOLO - La disciplina nasce per attribuire disciplina di favore a questo particolare settore soggetto al rischio di impresa e rischio di calamit naturali che possono influire sul ciclo produttivo (attualmente le differenze si sono attenuate, si pensi agricoltura fuori terra). Il nostro ordinamento mantiene tuttavia un regime di favore soprattutto sottraendolo anche quando questa attivit svolta in forma societaria, dal fallimento.

Esonerato dalle tenute contabili, dalle procedure concorsuali, iscrizione speciale nel registro imprese che prima aveva funzione anagrafica - dal 2001 ha assunto piena efficacia dichiarativa.. Gli atti diventano opponibili ai terzi (quindi stessa funzione della pubblicit commerciale).Il legislatore nellart. 2135 c.c. ha distinto le attivit agricole in 2 grandi categorie: 1. le attivit agricole principali dette essenziali 2. le attivit agricole per connessione.

Inoltre ha specificato che le attivit agricole essenziali sono le attivit rivolte alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura allallevamento di animali, e ha precisato che queste attivit devono essere dirette alla cura e allo sviluppo di piante o di animali, attivit che utilizzano o possono utilizzare il fondo il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Il legislatore non ha definito le attivit agricole connesse, limitandosi a precisare che si intendono comunque connesse le attivit dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti ottenuti dalle attivit agricole principali, nonch sono considerate connesse anche le attivit dirette alla fornitura di beni e servizi mediante lutilizzazione di attrezzature o risorse dellazienda agricola, sempre che tutte queste attivit sono esercitate da un imprenditore agricolo il quale esercita un attivit agricola compresa tra quelle essenziali.

chiaro che le attivit agricole per connessione, a differenza delle attivit agricole principali, sono delle attivit di per se commerciali, esse diventano agricole solo se sono connesse ad un attivit agricola principale esercitata dal medesimo imprenditore

importante sapere che le attivit agricole per connessione non sono solo quelle elencate dal legislatore, esso utilizzando lespressione si intendono comunque connesse ha lasciato la porta aperta a tutta una serie di attivit connesse atipiche, limportante che esse siano strumentali rispetto ad una delle attivit agricole principali e che siano esercitate dal medesimo imprenditore agricolo.

Ultimamente, col nuovo art. 2135, il legislatore con un decreto legislativo ha previsto chesi considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per le attivit di cui allart. 2135 prevalentemente prodotti dei soci, o quando forniscono prevalentemente ai soci i beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.Pertanto, si dilatata la fattispecie dellimpresa agricola per comprendervi imprese che prima della riforma non erano considerate agricole.

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La nozione di imprenditore agricolo resta molto importante soprattutto perch da essa che si desume, attraverso un criterio negativo, il concetto di imprenditore commerciale.

Infatti, si ritiene che imprenditore commerciale ogni imprenditore che svolga unattivit economica organizzata diversa dallattivit agricola;

Non esiste la presunta 3 categoria di imprese anche se c un dibattito per cui ci sarebbero alcune attivit che non rientrano nelle 2 categorie cd impresa civile. Si tratterebbe sostanzialmente di imprese che non utilizzano materie prime (es impresa mineraria, di spettacolo, ecc.) e limpresa pubblica. Tale 3 categoria (impresa civile) non fallirebbe e sarebbe esonerata dallo statuto dellimprenditore commerciale.NOZIONE DI IMPRENDITORE COMMERCIALE - La nozione fondamentale. Perch solo limprenditore commerciale assoggettato alle norme dello "Statuto dellimprenditore commerciale". Quindi, solo limprenditore commerciale:

1. pu essere assoggettato al fallimento ed alle procedure concorsuali; 2. ha lobbligo di preparare e mantenere le scritture contabili previste dal Codice Civile;3. deve iscriversi nella Sezione Generale del Registro delle Imprese; 4. a lui applicabile la disciplina speciale della rappresentanza commerciale (cio una disciplina speciale della rappresentanza che deroga alla disciplina generale di diritto privato);

Bisogna pertanto identificare chi limprenditore commerciale.

Il Codice Civile NON definisce espressamente limprenditore commerciale ma nellart. 2082 definisce limprenditore e nellart. 2195 elenca gli imprenditori che devono essere iscritti nel Registro delle Imprese.

Lart. 2195 per non dice espressamente che le imprese commerciali sono le imprese non agricole, per arrivare a dire che imprenditore commerciale limprenditore non agricolo occorre combinare lart. 2082 e lart. 2195:

La nozione di imprenditore commerciale pu identificarsi combinando gli articoli:Art. 2082: "E imprenditore chi esercita professionalmente unattivit economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi."

+

Art. 2195: elenca una serie di attivit e di imprese da considerarsi commerciali - "Sono soggetti allobbligo delliscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1. attivit industriali dirette alla produzione di beni e servizi (tutte quelle imprese che posso essere qualificate tali in quanto fanno una produzione a livello industriale).2. attivit intermediaria nella circolazione di beni e servizi (praticamente le imprese di puro commercio come il venditore allingrosso o al minuto).

3. attivit di trasporti di beni o persone per acqua, terra e aria.

4. attivit bancaria e assicurativa (lattivit bancaria sempre unattivit di intermediazione di quel bene particolare chiamato denaro invece lattivita assicurativa produce particolari servizi quindi e unattivit di produzione).5. altre attivit ausiliarie delle precedenti (dove vi rientrano le agenzie di mediazione,di deposito, di commissione, di spedizione, di pubblicit commerciale, di marketing ecc. Che possono tutte essere considerate produttrici di servizi quindi unulteriore sottocategoria delle imprese del numero 1).

Quindi, pu dirsi che limprenditore commerciale colui il quale soddisfa i requisiti previsti dallart. 2082 c.c. e che, per esempio, svolge una delle attivit elencate dallart. 2195 c.c.

Ma per identificare limprenditore c. necessario fare riferimento ad altri due articoli: art. 2083 c.c. che definisce il piccolo imprenditore - "Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano unattivit professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia." art. 2135 c.c. che definisce limprenditore agricolo - "E imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivit:

1) coltivazione del fondo;

2) selvicoltura;

3) allevamento di animali;

4) e attivit connesse;

Quindi imprenditore commerciale colui il quale, oltre a soddisfare i requisiti di cui allart. 2082 ed ad esercitare, ad esempio, una delle attivit elencate nellart. 2195 c.c. non sia n piccolo, n imprenditore agricolo.

In altri termini, le nozioni di imprenditore agricolo e di piccolo imprenditore servono ad identificare, per esclusione, chi sia limprenditore commerciale. In effetti, la giurisprudenza considera imprenditore commerciale colui il quale soddisfa i requisiti previsti dallart. 2082 c.c. e non sia n piccolo imprenditore, n imprenditore agricolo.

facile notare che le attivit elencate nei numeri 3, 4 e 5 dellart. 2195 sono delle specificazioni delle attivit menzionate nei numeri 1 e 2 dello stesso articolo, quindi unicamente in questi due numeri risiede il criterio per il riconoscimento o per il disconoscimento della commercialit.Inoltre si pu notare che fra la nozione di impresa in generale (che lart. 2082 definisce come attivit economica diretta al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi).Lunica differenza riguarda lattivit di produzione di beni o di servizi: la differenza sta nellinserzione, nella nozione di impresa commerciale e non in quella di impresa in generale, dellaggettivo [industriale].

Da ci possiamo trarre la conclusione che mentre lattivit di scambio di beni e servizi da considerarsi sempre e soltanto commerciale perch nessuna delle attivit agricole menzionate nellart. 2135 unattivit di scambio, invece lattivit di produzione commerciale solo se industriale.Quindi occorre dare un interpretazione a questo aggettivo: secondo lopinione prevalente lindustrialit deve essere riferita allattivit ed in particolare alla natura dellattivit, cio industriale ogni attivit non agricola.

In conclusione:

Lart. 2195 va letto come se dicesse: e attivit commerciale quella diretta alla produzione di beni o servizi non agricoli e quella rivolta alla circolazione di beni non qualificabile come agricola per connessione. Pi sinteticamente e imprenditore commerciale ogni imprenditore non agricolo.

PICCOLO IMPRENDITORE

Differenze fra impresa e piccola impresa:1. quantitativa del tipo di fattori produttivi impiegati, prevalenza del lavoro personale di imprenditore

2. differenza in produzione, non c un complesso produttivo facilmente individuabile nella pi (come del resto nel lavoro autonomo. minore organizzazione dei fattori produttivi. Analogo il coltivatore diretto del fondo).Lart. 2083 c.c. dice che: e piccolo imprenditore il coltivatore del fondo, gli artigiani, piccoli commercianti, e coloro che esercitano unattivit professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.Lart. 2083 pu essere scomposto in due parti: 1. nella prima parte vengono nominate le tre figure tipiche di piccoli imprenditori, 2. la seconda parte contiene le caratteristiche generali che un imprenditore deve avere per essere qualificato piccolo. Quindi questa seconda parte svolge la funzione di individuare altre figure di piccoli imprenditori che non siano n coltivatori diretti del fondo n artigiani e n piccoli commercianti, (es. i barbieri che sono piccoli produttori di servizi).

Il requisito generale pi importante, che caratterizza la piccola impresa, contenuto nella seconda parte dellart. 2083 il requisito della prevalenza, nellesercizio dellimpresa, del lavoro proprio e dei componenti della famiglia; prevalenza che va intesa sia in relazione allelemento lavoro e sia in relazione allelemento K.Quindi per aversi una piccola impresa e necessario che limprenditore presti il proprio lavoro nellimpresa; inoltre il suo lavoro e quello degli eventuali parenti che collaborano nellimpresa deve prevalere rispetto al lavoro altrui e ai capitali altrui investiti nellimpresa; non e perci mai piccolo imprenditore chi investe ingenti capitali nellimpresa anche se non si avvale di alcun collaboratore (es un gioielliere che investir un k di certo prevalente).

Per aversi piccola impresa perci necessario che: 1. limprenditore presti il proprio lavoro nellimpresa; 2. che il suo lavoro e quello degli eventuali familiari che collaborano nellimpresa prevalgano sia rispetto al lavoro altrui sia rispetto al k proprio o altrui investito nellimpresa. NON SONO MAI CONSIDERATI PICCOLI IMPRENDITORI LE SOCIET COMMERCIALI.

Fin qui lart. 2083. Ma questa norma non la sola a disciplinare la materia del piccolo imprenditore, ci sono altre norme c.d. di settore come lart. 1 della legge fallimentareE oggi da ritenere che la definizione di piccolo imprenditore dettata dal codice civile rileva:

ai fini dellapplicazione dello statuto dellimprenditore commerciale per quanto riguarda liscrizione al registro delle imprese e lobbligo di tenuta delle scritture contabili, mentre la dichiarazione di fallimento si determina secondo i parametri della legge fallimentare (il piccolo imprenditore non soggetto a fallimento).Dopo la riforma del diritto fallimentare del 2006 non pi definito chi piccolo imprenditore ma sono individuati alcuni parametri (calcolati nellultimo triennio, quali lattivo patrimoniale annuo, il ricavo lordo annuo e lammontare di debiti) dimensionali dellimpresa, al di sotto dei quali limprenditore non fallisce: non fallisce l'impresa che nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento ha avuto un attivo patrimoniale fino a 300.000 euro; che, nello stesso periodo di tempo, abbia realizzato ricavi lordi non superiori a 200.000 euro; che abbia un ammontare di debiti non superiore a 500.000 euro

Pertanto non sono piccoli imprenditori gli esercenti unattivit commerciale in forma individuale o collettiva che:

a) hanno effettuato investimenti nellazienda per un capitale di valore superiore a euro 300.000;

b) hanno realizzato ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro 200.000.Anche al piccolo imprenditore si applica lo statuto dellimprenditore - cio il complesso di norme che disciplinano limpresa commerciale, ma con alcune grosse agevolazioni:

ex art. 2214 cc ultimo comma, esonerato anche se esercita attivit commerciale dalla tenuta delle scritture contabili.

quando rientra entro determinati limiti dimensionali, ex art 2221 cc anche esonerato dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali.

deve iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese, ma l'iscrizione non ha la funzione di pubblicit legale bens di certificazione anagrafica e di pubblicit notizia.

In relazione al piccolo imprenditore artigiano si parla della cosiddetta IMPRESA ARTIGIANA = impresa che gode di una copiosa legislazione speciale di ausilio e sostegno che espone criteri di identificazione dei propri destinatari naturalmente diversi dai criteri dellart. 2083 cc.In materia vige la c.d. legge quadro dellartigianato 443/1985 che: definisce impresa artigiana, l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attivit di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, prevedendo alcune limitazioni ed esclusioni.

descrive anche quale deve essere il ruolo dellartigiano nellimpresa, richiedendo in particolare che esso svolga in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, ma non richiede che il suo lavoro prevalga sugli altri fattori produttivi (e, se ci sono dei collaboratori non si richiede che essi siano gestiti direttamente dallartigiano stesso). Riafferma la qualifica artigiana delle imprese costituite in forma di societ cooperativa o in nome collettivo a condizione che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza il lavoro personale nel processo produttivo e che nellimpresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

In definitiva, per la legge quadro si ha impresa artigiana anche quando al lavoro dellimprenditore si contrapponga il lavoro di 60 dipendenti tutti estranei alla sua famiglia.

Inoltre scomparso ogni riferimento alla natura artistica o usuale dei beni e servizi prodotti e questo ha allontanato la possibilit di conciliare la nozione di artigianato, data da questa legge, con la nozione che si ricava dallart. 2083.(approfondimento: per la legge quadro anche le attivit di produzione di beni e servizi, che non richiedono particolari capacit professionali, possono essere considerate attivit artigiane; ed in questo tipo di attivit difficile ravvisare una prevalenza in termini sia pure funzionali del lavoro del titolare e dei suoi familiari sul lavoro altrui)Oggi, perci, il riconoscimento della qualifica artigiana in base alla legge quadro non basta per sottrarre lartigiano allo statuto dellimprenditore commerciale. E necessario altres che sia rispettato il criterio della prevalenza fissato dallart. 2083: in mancanza, limprenditore sara artigiano ma qualificato commerciale non piccolo ai fini civilistici quindi potr fallire. Non costituisce ostacolo alla dichiarazione di fallimento lo stato di iscrizione nellalbo delle imprese artigiane, dato che liscrizione non preclude allautorit giudiziaria di accertare se effettivamente sussistano i presupposti per il riconoscimento della qualifica del piccolo imprenditore.UNA IMPRESA INDIVIDUALE ARTIGIANA PU FALLIRE? - Si, quando ho investito pi di 300,00 euro nella mia azienda, oppure ho realizzato ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni superiori ai 200,00 euro.

LA SOCIET ARTIGIANA, OVVERO LESERCIZIO DI UN ATTIVIT ARTIGIANALE IN FORMA SOCIETARIA SOGGETTA AL FALLIMENTO? -Si, perch la societ svolge attivit volta alla produzione di guadagni e ricavi monetari, pertanto, svolgendo unattivit commerciale, viene qualificata come societ commerciale. Poich in nessun caso possono considerarsi piccoli imprenditori le societ commerciali, la societ artigiana passibile di fallimento. Questa conclusione spiegata dal fatto che, seppur vero che la legge considera piccolo imprenditore colui che svolga attivit artigianale (a condizione che non abbia investito pi di 300,00 euro o tratto ricavato medi negli ultimi tre anni x + di 200,00 euro), allorch, tuttavia, tale attivit venga espletata in forma societaria implica di per s che i beni aziendali e lambito di operativit della stessa attivit non possano essere pi considerate di modeste dimensioni e, come tale, limpresa NON gode del beneficio di esonero dalla procedura fallimentare.

In conclusione, non si sottrae lartigiano allo statuto dellimprenditore commerciale non piccolo.Al pari di ogni imprenditore commerciale, limprenditore artigiano individuale sar esonerato dal fallimento solo se in concreto ricorre la prevalenza del lavoro familiare. Limpresa artigiana in forma societaria sar invece sempre esposta al fallimento.

nlla figlia o nellimpresa, sono attribuiti determinati diritti patrimoniali e amministrativi.

Tra i diritti patrimoniali, sono riconosciuti:

a) diritto al mantenimento, secondo le condizioni patrimoniali della famiglia, anche se non dovuto ad altro titolo;

b) diritto di partecipazione agli utili dellimpresa in proporzione alla quantit del lavoro prestato;

c) diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore dellazienda;

d) diritto di prelazione sullazienda in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dellazienda stessa.

Poteri gestori, tra i diritti amministrativi, poi previsto ad es. che le decisioni in merito alla gestione straordinaria dellimpresa e talune altre decisioni di particolare rilievo sono adottate a maggioranza dai familiari che partecipano allimpresa stessa, e che il diritto di partecipazione trasferibile solo a favore degli altri membri della famiglia nucleare e con il consenso unanime dei familiari gi partecipanti. Riguardo alla gestione ordinaria, nessun potere spetta invece ai membri, poich essi rientrano nella competenza esclusiva dellimprenditore.

Nei confronti dei terzi limprenditore agisce non quale rappresentante dellimpresa familiare ma x conto proprio. Solo lui responsabile in proprio degli atti verso terzi.Se limpresa commerciale non piccola solo limprenditore sar esposto a fallimento.Art 2086 definisce limpresa come struttura piramidale

Art. 2087 obbligo di tutela dei dipendenti

Art. 2088 obbligo ad uniformarsi ai principi di legalitIMPRESA COLLETTIVA E IMPRESA PUBBLICAImpresa societaria esistono diversi tipi di societ, la SS utilizzabile x attivit non commerciale; gli altri tipi possono svolgere sia attivit agricola che commerciale.

sono le regole x limprenditore commerciale rispetto allimprenditore individuale: sono sottoposti a statuto dellimprenditore commerciale solo gli imprenditori commerciali non piccoli:

obbligo iscrizione nel registro delle imprese

obbligo scritture contabili

se esercitano attivit agricole esonero dal fallimento e altre procedure concorsuali sono esonerate dal fallimento.

se non superano le soglie dimensionali fissate dalla legge fall. Non sono mai considerati piccoli imprenditori le societ commerciali.

Impresa pubblica a partire dagli anni 90 si assiste ad una progressiva privatizzazione.

3 possibili forme di intervento:

1. SOCIET A PARTECIPAZIONE PUBBLICA lo Stato o gli altri Enti possono svolgere attivit dimpresa servendosi di strutture di diritto privato, generalmente SPA, attraverso partecipazioni di maggioranza o di minoranza o anche totalitarie. Formalmente si ha unimpresa societaria x cui si ha applicazione dello statuto di diritto privato dellimprenditore commerciale.

2. ENTI PUBBLICI ECONOMICI piuttosto numerosi fino agli anni 90, avevano il compito esclusivo di esercitare attivit dimpresa non ponendo in essere atti amministrativi bens negozi di diritto privato x la realizzazione di unattivit economica (Enel, ente ferrovie, banco di Sicilia..).

3. IMPRESE ORGANO lattivit dimpresa e x definizione secondaria e accessoria rispetto ai fini istituzionali dellEnte - lo Stato o gli altri Enti possono svolgere direttamente attivit dimpresa avvalendosi di proprie strutture organizzative prive di soggettivit distinta, ma dotate di una + o ampia autonomia decisionale e contabile. Limitatamente alle imprese esercitate sono sottoposte allo statuto generale dellimprenditore (disciplina dellazienda, concorrenza, ecc).

Impresa sociale esercita in via stabile e principale unattivit economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi di utilit sociale (il ddlgs del 2006 indica tassativamente i settori dellassistenza sanitaria e sociale, educazione, istruzione e formazione, tutela dellambiente, servizi culturali, inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, ecc.).

assenza di scopo di lucro

devono costituirsi x atto pubblico

iscriversi in apposita sezione del registro imprese

redigere scritture contabili

in caso di insolvenza sono assoggettate a amministrazione coatta amministrativa invece che fallimento.

LO STATUTO DELLIMPRENDITORE COMMERCIALE

Statuto generale dellimprenditore:

Statuto speciale dellimprenditore commerciale (non piccolo):

segni distintivi

concorrenza sleale

antitrust

invenzioni

pubblicit legale

rappresentazione

scritture contabili

fallimento

Funzione delle norme. Le norme riguardanti tutti gli imprenditori tutelano la figura dellimprenditore verso i terzi.

Le norme riguardanti limprenditore commerciale tendono invece a tutelare i terzi che entrano in contatto con tali imprese.

Notiamo che limprenditore commerciale e destinatario di una particolare disciplina e, certe tipi di imprese commerciali che svolgono attivit di particolare rilievo economico e/o sociale, sono destinatarie di unulteriore normativa speciale e settoriale, prevalentemente contenuta in leggi separate dal codice.

PUBBLICITA LEGALE - Tutti quelli che operano sul mercato, e quindi anche gli stessi imprenditori, da sempre sentono la necessit di poter disporre con facilit di informazioni veritiere su fatti e situazioni delle imprese con cui entrano in contatto.

Per le imprese commerciali, e oggi anche quelle agricole e, pi in generale, per le imprese con struttura societaria, la suddetta esigenza viene espletata dallo stesso legislatore con lintroduzione della P.L.: cio e previsto lobbligo di rendere pubblico dominio dati fatti e atti della vita dellimpresa, secondo forme e norme predeterminate dalla legge.

In tal modo le informazioni legislativamente rilevanti non solo sono rese accessibili a terzi (cd PUBBLICITA NOTIZIA), ma producono anche leffetto tipico proprio di ogni forma di pubblicit legale cio lopponibilit a terzi di questi atti e fatti (cd CONOSCIBILITA LEGALE).Il REGISTRO DELLE IMPRESE e lo strumento di pubblicit legale delle imprese commerciali non piccole e delle societ commerciali previsto dal cod. civ. del 1942, in sostituzione delle forme frammentarie e disorganiche di pubblicit contemplate dal codice di commercio del 1882.

La L.580/1993 contenente norme di istituzione del registro delle imprese (pienamente operante agli inizi del 1997) fa cessare il registro delle ditte e rende valido il registro delle imprese anche per le cooperative e le societ di capitali.

La nuova disciplina ha introdotto rispetto a quella del 1942:

1. lattuale registro non e pi solo strumento di pubblicit legale delle imprese commerciali ma anche strumento di informazioni sui dati organizzativi di tutte le altre imprese estendendo lobbligo di iscrizione anche agli imprenditori agricoli, ai piccoli imprenditori e alle societ semplici e alle societ tra avvocati.

2. la tenuta del registro e affidata alle camere di commercio, con conseguente cessazione dei compiti di pubblicit legale delle imprese in passato svolti dalle cancellerie dei tribunali.

3. il registro e tenuto con tecniche informatiche, non pi in forma cartacea, in modo di assicurare completezza ed organicit tempestivit dellinformazione su tutto il territorio nazionale.

E istituito in ciascuna provincia presso le camere di commercio e si articola:

in una parte ORDINARIA in sezioni SPECIALI

sono iscritti gli imprenditori per i quali liscrizione al registro era originariamente prevista dal codice civile (vi sono inseriti: imprenditori commerciali singoli non piccoli, tutte le societ non semplici a prescindere dal tipo di attivit, i consorzi tra imprenditori con attivit esterna, gli enti pubblici con prima ed esclusiva attivit commerciale, le societ estere che hanno la sede dellamministrazione in Italia).sono due:

in una sono iscritti gli imprenditori che avevano liscrizione solo come pubblicit notizia prima della riforma del 1993 (imprenditori agricoli individuali, i piccoli imprenditori e le societ semplici e gli artigiani gia iscritti nel relativo albo)

nellaltra vi si iscrivono le societ tra professionisti (societ tra avvocati).

Gli atti e i fatti da registrare, specificati da una serie di norme, sono diversi a seconda della struttura delle imprese ma essenzialmente riguardano: gli elementi di individuazione dellimprenditore e dellimpresa (dati anagrafici imprenditore, oggetto, ditta, sede principale, inizio e se prevista la fine della societ) la struttura e lorganizzazione delle societ (come atto costitutivo e amministratori).

Le iscrizioni devono essere fatte nel registro della provincia in cui ha sede limpresa e si ha a seguito della richiesta dellinteressato ma pu aversi anche dufficio se liscrizione risulta obbligatoria e linteressato non vi provvede.

In ogni caso, prima delliscrizione lufficio del registro deve controllare che il fatto o latto e soggetto a iscrizione e che la documentazione e formalmente regolare, nonch deve controllare lesistenza e la veridicit dellatto o del fatto (cd. Legalit formale).

Invece da escludersi che il controllo possa investire anche la validit dellatto/fatto (cd. Legalit sostanziale). Liscrizione avviene dopo 10 giorni dalla data di protocollazione della domanda mediante inserimento dei dati in formato elettronico e messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visione diretta.

Linosservanza dellobbligo di registrazione e punita con sanzioni amministrative pecuniarie.

Se uniscrizione obbligatoria non stata richiesta, lufficio del registro invita mediante raccomandata limprenditore a richiederla entro un congruo periodo di tempo, decorso inutilmente il termine il giudice del registro pu ordinare con decreto liscrizione (iscrizione dufficio art. 2190)

Se uniscrizione avvenuta senza che esistono le condizioni necessarie richieste dalla legge (quindi in mancanza dei requisiti formali richiesti), il giudice del registro, sentito linteressato, ne ordina con decreto la cancellazione (cancellazione dufficio art. 2191).

QUALE LEFFICACIA DELLISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE?

1. efficacia immediata nel tempo: cio produce effetti dal momento in cui si avuta, non previsto alcun termine di vacazione e non concesso ai terzi di provare leventuale impossibilit materiale di avere conoscenza delliscrizione (salvo qualche eccezione prevista in tema di spa).2. efficacia positiva: cio gli atti o i fatti iscritti sono opponibili ai terzi indipendentemente dalla conoscenza che essi ne abbiano (art. 2193 comma1).Liscrizione, oltre ad un efficacia positiva, produce anche unefficacia negativa: cio tutti gli atti o i fatti, dei quali la legge prescrive liscrizione, se non sono stati iscritti non possono essere opposti a terzi, a meno che il soggetto obbligato non provi che i terzi ne abbiano avuto comunque conoscenza (art. 2193 comma2).Il dlgs n228 del 2001 ha attribuito lefficacia della pubblicit dichiarativa alliscrizione nella sezione speciale degli imprenditori agricoli, grandi e piccoli, e delle societ esercenti attivit agricole ed stata prevista lefficacia della pubblicit notizia solo per liscrizione dei piccoli imprenditori commerciali.

RICORDA CHE: Il registro delle imprese e pubblico. Chiunque puo consultarne i dati tramite il sistema informativo delle camere di commercio. Ciascun ufficio rilascia, certificati e copie di atti tratti dai propri archivi informatici.

Anche per le societ di capitali e per le societ cooperative lo strumento di pubblicit legale il registro delle imprese e trova oggi integrale applicazione la disciplina appena esposta.

Restano tuttavia due differenze:

1. mentre in base alla disciplina generale del registro delle imprese gli atti scritti sono immediatamente opponibili ai terzi senza possibilit per questultimi di eccepire lignoranza degli stessi, per le sole societ di capitali lopponibilita diventa invece piena solo decorsi 15 giorni dalliscrizione nel registro delle imprese. Per le operazioni compiute in questo periodo i terzi sono infatti ammessi a provare di essere stati nellimpossibilita di avere conoscenza dellatto.2. restano ferme le disposizioni che per alcuni atti delle societ di capitali e/o delle societ cooperative prevedono la pubblicazione nella gazzetta ufficiale anzich nel registro delle imprese.LE SCRITTURE CONTABILI - sono i documenti che contengono la rappresentazione della situazione monetaria dellimpresa, con riferimento a singoli atti o a determinati periodi di esercizio dellattivit. Esse contribuiscono a rendere efficiente lorganizzazione e la gestione dimpresa.

La tenuta delle scritture contabili obbligatoria ed disciplinata dalla legge per gli imprenditori che esercitano attivit commerciale. Tale obbligo ha la finalit di consentire in ogni momento la ricostruzione dei movimenti economici dellimprenditore a garanzia degli interessi dei creditori.La disciplina suddetta non si applica ai piccoli imprenditori anche quelli commerciali. Inoltre le societ commerciali (tutte tranne le societ semplici) devono ritenersi obbligate alle scritture contabili anche se non esercitano attivit puramente commerciali.

Lart. 2214 pone il principio generale che limprenditore deve tenere tutte le scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dellimpresa (c.d. scritture contabili obbligatorie in via speciale).

Infine, devono essere ordinatamente conservati, per ciascun affare, gli originali della CORRISPONDENZA COMMERCIALE (lettere, fatture, telegrammi) ricevuta e le copie di quella spedita.

(Linadempimento dellobbligo, previsto dallart. 2214, da parte dellimprenditore fallito integra il reato di bancarotta semplice, invece la manomissione fraudolenta delle scritture contabili integra il reato di bancarotta fraudolenta).In ogni caso devono essere tenuti determinati libri contabili:

1. il LIBRO GIORNALE 2. il LIBRO DEGLI INVENTARI (c.d. scritture contabili obbligatorie in via generale)

Il libro giornale e un registro in cui devono essere indicate giorno per giorno le operazioni relative allesercizio dellimpresa. Le annotazioni vanno effettuate nellordine ma non necessariamente nel giorno di effettuazione.

Le caratteristiche sono: la cronologicit e limmediatezza.

Pu essere articolato in libri parziali in relazione alle articolazioni dellimpresa.

Il libro degli inventari e 1 registro periodico-sistematico, deve essere redatto allinizio dellesercizio dell'impresa e poi per ogni anno.

Ha la funzione di fornire il quadro della situazione patrimoniale dellimprenditore. Deve perci contenere lindicazione e la valutazione delle attivit e delle passivit dellimprenditore, anche estranee allimpresa.

Quindi linventario uno strumento giuridico dichiarativo con il quale si delimita e si individua in modo preciso leffettiva consistenza di un patrimonio elencando e descrivendo i singoli beni che ne fanno parte.

Linventario si chiude col bilancio il quale un prospetto comprensivo dello stato patrimoniale e del conto economico.

Il BILANCIO e un prospetto contabile riassuntivo dal quale si evidenzia alla fine di ciascun anno la situazione patrimoniale dellimpresa (nello stato patrimoniale) e i profitti e le perdite (nel conto economico).

La redazione del bilancio e analiticamente disciplinata in tema di societ per azioni con norme che fissano sia il contenuto del bilancio e sia i criteri che devono essere seguiti nella valutazione delle singole voci.

Per garantire la veridicit delle scritture contabili ed in particolare per impedire che le stesse siano successivamente alterate, e imposta losservanza di determinate regole formali e sostanziali nella loro tenuta.

Le regole formali sono state tuttavia progressivamente ridotte, in base allattuale disciplina il libro giornale e il libro dellinventario devono essere solo numerati progressivamente in ogni pagina prima di essere messi in uso.

Tutte le scritture contabili devono poi essere tenute secondo le norme di ordinaria contabilit e per lart. 2219, senza spazi in bianco, senza interlinee, senza abrasioni, e in un modo che le parole cancellate restino leggibili (cd. Formalit intrinseche).

Linosservanza di tali regole rende le scritture irregolari e quindi irrilevanti.

Le scritture contabili e la corrispondenza commerciale devono essere conservate per 10 anni e la conservazione pu essere tenuta con mezzi informatici.

Le scritture contabili, di norma, non sono soggette a controlli esterni ma si tratta di una regola che subisce eccezioni a tutela degli interessi esterni allimpresa coinvolti dalla regolare tenuta della contabilit.

Lobbligo di tenuta della scritture contabili non e assistito da alcuna sanzione generale e diretta, salvo quelle previste dalla legislazione tributaria.

EFFICACIA PROBATORIA DELLE SRITTURE CONTABILI - Sul piano processuale, le scritture contabili possono essere utilizzate come mezzo di prova sia a favore e sia contro limprenditore. 1. Le scritture contabili, siano o meno regolarmente tenute, possono sempre essere utilizzate dai terzi come mezzo processuale di prova contro limprenditore che le tiene. Il terzo che vuol trarre vantaggio dalle scritture contabili di un imprenditore non pu per scinderne il contenuto, non pu cio avvalersi solo della parte a lui favorevole (art.2709), inoltre limprenditore potr dimostrare con qualsiasi mezzo che le proprie scritture non rispondono a verit.2. Pi rigorose sono invece le condizioni previste affinch limprenditore possa utilizzare le proprie scritture contabili come mezzo processuale di prova contro i terzi ex art.2710 formalit estrinseche essenziali- A tal fine e necessario che ricorrano 3 condizioni: che le scritture siano regolarmente tenute.

e necessario che la controparte sia a sua volta un imprenditore

che la controversia sia relativa a rapporti inerenti allesercizio dellimpresa.

E comunque rimesso allapprezzamento del giudice riconoscere valore probatorio alle scritture contabili.

Quanto ai modi di acquisizione nel processo delle scritture contabili, il giudice pu ordinare solo lesibizione di singole scritture contabili, ovvero di tutti i libri ma solo per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in esame.

Solo in tre casi tassativi il giudice pu ordinare la comunicazione alla controparte di tutte le scritture contabili:

a) controversie relative allo scioglimento della societ;

b) controversie relative alla comunione dei beni;

c) controversie relative alla successione per causa di morte.

RAPPRESENTANZA COMMERCIALE - Nello svolgimento della propria attivit limprenditore si avvale sia della collaborazione di soggetti stabilmente inseriti nella propria organizzazione aziendale per effetto di un rapporto di lavoro subordinato che li lega allimprenditore (cd. ausiliari o interni o subordinati) e sia di soggetti esterni allorganizzazione imprenditoriale che collaborano con limprenditore, in modo occasionale o stabile, sulla base di rapporti contrattuali di varia natura: mandato, commissione, spedizione, agenzia, mediazione (cd. ausiliari esterni o autonomi). In entrambi casi la collaborazione pu riguardare anche la conclusione di affari con terzi in nome e per conto dellimprenditore: lagire in rappresentanza dellimprenditore.

Ausiliari TECNICI rappresentanza verso linternoAusiliari GIURIDICI - rappresentanza verso lesterno

Il fenomeno della rappresentanza e regolata in generale nellart. 1387 e ss del cod. Civ e in modo specifico in leggi speciali quando si tratti di atti inerenti lesercizio di impresa commerciale posti in essere da alcune figure atipiche di ausiliari interni come INSTINTORI, PROCURATORI e COMMESSI.

E regola generale che il conferimento ad altro soggetto dellincarico di compiere uno o pi atti giuridici relativi alla propria sfera patrimoniale non abilita di per se lincaricato ad agire in nome dellinteressato, con conseguente imputazione diretta degli effetti degli atti posti in essere. A tale fine e necessario lespresso conferimento del potere di rappresentanza, con ulteriore e specifica dichiarazione di volont tramite la procura (art. 1387, art. 1704).

Inoltre il potere di rappresentanza sussiste nei limiti fissati dalla procura stessa e presuppone che questa sia conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.

Il terzo che contratta con chi dichiara di agire in veste di rappresentante e tenuto perci ad accertare lesistenza, contenuto e regolarit formale della procura, esigendo che il rappresentante giustifichi i suoi poteri. Ci perch e sul terzo contraente che ricade il rischio della mancanza o del difetto di potere rappresentativo della controparte.

Il contratto concluso dal falso procurato e infatti improduttivo di effetti e il terzo non potr vantare alcun diritto nei confronti del preteso rappresentato.

Sono queste le regole che tutelano poco e male il terzo contraente e che ostacolano le contrattazioni tramite rappresentante e lo sviluppo degli affari, e sono regole che trovano applicazione anche quando si tratta di atti compiuti per un imprenditore commerciale da parte di collaboratori stabili ed esterni alla sua organizzazione.

Queste regole cedono il passo ad altre quando si e in presenza di determinate figure tipiche di ausiliari interni (institori, procuratori e commessi) che sono destinati ad entrare stabilmente in contatto con i terzi ed a concludere affari per conto dellimprenditore.

Vige in questo caso una disciplina racchiusa in sistemi speciali sulla rappresentanza fissati negli art. 2203-2213 c.c. (la c.d. RAPPRESENTANZA COMMERCIALE).

A differenza della rappresentanza in generale, quella commerciale attribuisce al rappresentante una rappresentanza ex lege commisurata alle mansioni svolte.

Quindi si tratta di una rappresentanza speciale il cui contenuto non scaturisce da una procura, bens conseguenza naturale dellattribuzione del ruolo allinterno dellimpresa.

Sono questi i principi comuni a tutte e tre le figure di ausiliari, che si differenziano fra loro per la diversa funzione nellimpresa e quindi per la diversa ampiezza del rispettivo potere rappresentativo. Infatti chi conclude affari con uno di tali ausiliari dellimprenditore commerciale dovr solo verificare se limprenditore ha modificato, con atto espresso e reso pubblico, i lori naturali poteri rappresentativi.

INSTINTORE = colui che e preposto dal titolare allesercizio dellimpresa commerciale o di una sede secondaria o di un ramo particolare della stessa; e, nel linguaggio comune, il direttore generale dellimpresa o di una filiale o di un settore produttivo, praticamente un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente al vertice della gerarchia del personale, in virt di un atto di preposizione dellimprenditore.

E possibile che pi institori siano preposti contemporaneamente allesercizio dellimpresa e in tal caso essi agiranno disgiuntamente, a meno che nella procura non e previsto diversamente.

La delineata posizione comporta innanzitutto che linstitore e tenuto, congiuntamente con limprenditore, alladempimento degli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili dellimpresa o della sede cui e preposto (art. 2205) ed in caso di fallimento dellimprenditore troveranno applicazione anche nei confronti dellinstitore le sanzioni penali a carico del fallito: fermo restando che solo limprenditore potr essere dichiarato fallito e solo limprenditore sar esposto agli effetti personali e patrimoniali del fallimento.

La legge, indipendentemente da unespressa dichiarazione di volont dellimprenditore (procura), riconosce allinstitore ampi poteri rappresentativi.

Quindi linstitore pu compiere in nome dellimprenditore tutti gli atti pertinenti allesercizio dellimpresa o della sede o del ramo cui e preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. E comunque certo che linstitore non e legittimato a compiere atti che esorbitano dalle sue mansioni come potrebbe essere la vendita o laffitto dellimpresa.

Una procura sar necessaria solo se limprenditore vuole ampliare o limitare i poteri rappresentativi dellinstitore. Per, per quanto riguarda le limitazioni, esse saranno opponibili ai terzi solo se la procura originaria o il successivo atto di limitazione siano stati pubblicati nel registro delle imprese; se manca tale pubblicit legale la rappresentanza si reputa generale salvo la prova da parte dellimprenditore che i terzi effettivamente conoscevano lesistenza di limitazioni al momento della conclusione dellaffare.

Inoltre linstitore, sempre a prescindere da un espresso conferimento della procura, pu stare in giudizio in nome dellimprenditore per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nellesercizio dellimpresa a cui preposto (c.d. rappresentanza processuale). Per quanto riguarda la rappresentanza processuale, linstitore pu stare in giudizio:

sia come attore (rappresentanza processuale attiva), sia come convenuto (rappresentanza processuale passiva). Inoltre la rappresentanza processuale si estende anche agli atti compiuti personalmente dallimprenditore o da altro institore, e riguarda sia le obbligazioni contrattuali e sia quelle extracontrattuali.

Limprenditore, attraverso la procura, pu limitare anche la rappresentanza processuale dellinstitore ma solo la rappresentanza processuale attiva e non anche quella passiva (tutto ci a tutela dei terzi).

Inoltre linstitore quando tratta con i terzi deve spendere il nome dellimpresa altrimenti contratterebbe in nome proprio e si assume diritti e obblighi derivanti dallatto; per a tutela del terzo, questultimo pu agire anche nei confronti dellimprenditore se gli atti compiuti dallinstitore sono pertinenti allesercizio dellimpresa a cui preposto.

importante sapere per che la semplice omissione della spendita del nome non sufficiente a far considerare linstitore responsabile nei confronti dei terzi, ai fini della sussistenza di tale responsabilit sar necessario che linstitore abbia avuto un comportamento tale da ingenerare nel terzo il convincimento che egli fosse leffettivo titolare del rapporto giuridico (tutela dellaffidamento).

PROCURATORE = colui che in base ad un rapporto continuativo, ha il potere di compiere per limprenditore gli atti preminenti allesercizio dellimpresa, pur non essendo preposti ad esso (art. 2209).

Sono degli ausiliari subordinati di grado inferiore rispetto allinstitore infatti, es. il direttore del settore acquisti, il dirigente del personale, il direttore del settore pubblicit.

In mancanza di specifiche limitazioni scritte nel registro delle imprese, i procuratori sono ex lege investiti di un potere di rappresentanza generale dellimprenditore: generale rispetto alla specie di operazioni per le quali essi sono stati investiti di autonomo potere decisionale.

Comunque il procuratore:

1. non ha la rappresentanza processuale dellimprenditore

2. non e soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili, limprenditore non risponder per gli atti compiuti da un procuratore senza spendita del nome dellimprenditore stesso.

COMMESSO = ausiliare interno subordinato a cui sono affidate le mansioni esecutive e materiali che lo pongono in contatto con i terzi.

Ai commessi e riconosciuto potere di rappresentanza dellimprenditore anche in mancanza di specifico atto di conferimento, ma ha un potere molto pi limitato in confronto a institori e procuratori.

Il principio base e che essi possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazione di cui sono incaricati.

Salvo espressa autorizzazione i commessi non possono esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, ne concedere dilazioni o sconti che non siano duso; non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto predisposte dallimprenditore o alle clausole stampate nei moduli dellimpresa.

Inoltre i commessi, se predisposti alla vendita nei locali dellimpresa, non possono esigere il prezzo fuori dai locali stessi e ne possono esigerlo allinterno dellimpresa se alla riscossione e destinata apposita cassa.

Potranno esigere il prezzo fuori ai locali dimpresa solo se autorizzati o solo se consegnano quietanza firmata dallimprenditore.Non e previsto un sistema di pubblicit legale, perci le limitazioni saranno opponibili ai terzi solo se portate a conoscenza degli stessi con mezzi idonei o se si prova leffettiva conoscenza. Art 3608LAZIENDA

Definizione di azienda - Lart. 2555 definisce lazienda come il complesso dei beni organizzati dallimprenditore per lesercizio dellimpresa (sia beni materiali: merci, macchinari, locali, ecc; che immateriali: brevetti, marchi, ecc.).Limpresa invece quellattivit professionalmente organizzata allo scolo di produrre o scambiare ben i servizi. Tra impresa e azienda c quindi 1 rapporto strumentale in quanto lazienda il mezzo x il raggiungimento di 1 scopo costituito dallesercizio di 1 attivit di impresa.Avviamento - Il rapporto di complementariet e strumentalit dei singoli elementi costitutivi dellazienda fa si che il complesso unitario abbia un valore di scambio maggiore dei singoli beni che in un dato momento lo costituiscono. Lavviamento in sostanza rappresentato dalla sua attitudine alla realizzazione del profitto che dipende da fattori oggettivi e soggettivi (= maggiore valore che i beni acquistano quando sono organizzati e coordinati).

Si distingue pertanto:

avviamento oggettivo = ricollegabile a fattori suscettibili di permanere anche se muta il titolare dellazienda (es. consentire produzione a costi competitivi sul mercato);

avviamento soggettivo, quello dovuto allabilit operativa dellimprenditore sul mercato ed in particolare alla sua abilit nel formare, conservare e accrescere la propria clientela.

Elementi costitutivi dellazienda. Al fine di qualificare un dato bene come bene aziendale rilevante solo la destinazione dellimprenditore allesercizio allattivit dimpresa. Irrilevante il titolo giuridico (propriet, usufrutto, altro) che legittima limprenditore ad utilizzare un dato bene.

Riguardo a cosa ricomprendere nella parola beni, lopinione pi diffusa considera elementi costitutivi dellazienda solo le cose in senso proprio di cui limprenditore si avvale, escludendo dunque servizi, crediti, debiti, rapporti di lavoro e rapporti contrattuali.

CIRCOLAZIONE DELLAZIENDA. OGGETTO E FORME:

Lazienda pu essere venduta, conferita in societ, donata, data in usufrutto, affitto.

Occorre distinguere tra trasferimento dei singoli beni aziendali dal trasferimento di azienda regolato da specifica disciplina.

Trasferimento dellazienda. Per stabilire se un determinato atto di disposizione dellimprenditore vada qualificato come trasferimento di azienda o come trasferimento di singoli beni aziendali, non si guarda al nomen dato al contratto, ma al risultato realmente perseguito e realizzato.

Con il trasferimento di azienda, saranno considerati trasferiti tutti quei beni che hanno come funzione lo svolgimento dellattivit dimpresa: necessaria la specificazione dei beni che limprenditore non vuole includere nel trasferimento.

Si noti che il trasferimento di azienda pu riguardare anche un solo ramo dazienda, purch dotato di organicit operativa. Non neanche necessario che lazienda sia in funzione al momento della vendita, ma solo che linsieme dei beni trasferiti sia di per s potenzialmente idoneo ad essere utilizzato per lesercizio di una determinata attivit dimpresa. La forma necessaria per la validit del trasferimento deve essere la stessa forma stabilita dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono lazienda o per la particolare natura del contratto. Non esiste quindi unautonoma ed unitaria legge di circolazione dellazienda - Di conseguenza, ad esempio, il trasferimento di immobili comporter la forma scritta pena la nullit.

La forma richiesta ai fini di opponibilit ai terzi invece quella scritta, per quanto riguarda le imprese soggette a registrazione, includendo tra queste tutte le imprese, poich tutte le imprese vengono registrate, seppure con diversi tipi di pubblicit. Sempre per le imprese soggette a registrazione, lart. 2256 stabilisce anche che i relativi contratti, redatti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, sono soggetti a iscrizione nel registro delle imprese.

Effetti della vendita dellazienda:

( Divieto di concorrenza dellalienante. Lart. 2257 afferma che chi aliena unazienda commerciale deve astenersi, per un periodo massimo di 5 anni dal trasferimento, dalliniziare una nuova impresa che possa comunque, per loggetto, lubicazione o altre circostanze, sviare la clientela dallazienda ceduta.

Si vuole in questo modo contemperare lesigenza dellacquirente di godere dellavviamento soggettivo (che egli stesso ha pagato), e quella dellalienante a non vedere compressa la propria libert di iniziativa economica per troppo tempo.

Si noti che resta possibile stabilire un termine minore di 5 anni, ma mai maggiore, e che il divieto da ritenersi applicabile anche in caso di vendita coattiva (il divieto rimane al fallito).

Spesso si tenta di eludere il divieto attraverso inizio di impresa attraverso un prestanome, costituendo una societ di comodo o entrando in unaltra impresa concorrente come dirigente.

Si ritiene che il divieto debba considerarsi violato ogni volta si sia avuto sviamento di clientela dallazienda ceduta, per fatto concorrenziale direttamente o indirettamente dovuto allalienante.

E comunque difficile provare lelusione, e sono necessarie adeguate clausole per evitare ci.( La successione nei contratti aziendali. La disciplina dettata riguardo alla successione nei contratti aziendali deroga alla disciplina della cessione di contratti normali di diritto comune.

Lart. 2258 stabilisce che se non pattuito diversamente, lacquirente dellazienda subentra nei contratti stipulati per lesercizio dellazienda stessa che non abbiano carattere personale, e dunque automaticamente, senza bisogno di alcuna manifestazione di volont.

Al terzo contraente riconosciuto il diritto di recedere dal contratto entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilit dellalienante.

Da notare in questo caso che la deroga ai principi di diritto comune ancora pi marcata: non necessario il consenso del contraente ceduto, che pu soltanto chiedere il risarcimento danni allalienante dando la prova (non facile!) che questi non ha osservato la normale cautela nella scelta dellacquirente dellazienda. Inoltre il recesso non determina il ritorno del contratto in testa allalienante ma la definitiva estinzione dello stesso.

E evidente dunque il favor legislativo per il mantenimento dellunit funzionale dellazienda.

Riguardo al carattere personale dei contratti, lopinione prevalente ritiene che contratti personali siano quei contratti nei quali lidentit e le qualit dellimprenditore alienante sono state in concreto determinanti del consenso del terzo contraente (e non viceversa). Per il trasferimento di tali contratti si ritorna alla disciplina di diritto comune di cessione del contratto.

Anche al fine di provare la giusta causa, il terzo deve dimostrare che lidentit dellimprenditore era essenziale ai fini del contratto.

( I crediti e i debiti aziendali. A) Riguardo ai crediti, la legge non dice, come invece fa con i contratti, se crediti e debiti si trasferiscono direttamente con lazienda o meno. Lopinione seguita che il trasferimento non automatico, in mancanza di espressa previsione.

Inoltre, come recita lart. 2259, dal momento delliscrizione del trasferimento dellazienda nel registro delle imprese, la cessione dei crediti relativi allazienda ceduta ha effetto nei confronti dei terzi,