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COMUNE DI AGRIGENTO ********************* 1 ... · di comportamento approvato con deliberazione di...

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COMUNE DI AGRIGENTO ********************* DETERMINAZIONE SINDACALE N. 9 DEL [J I - O 1- - {) 1 'J- Oggetto: Affidamento incarico a titolo di portavoce del Sindaco al Dott. Lorenzo Rosso " Sindaco Richiamato l'art. 7, comma l, della legge n. 150 del 2000, pubblicata sulla GURI nr. 136 del 13/06/2000, il quale prevede che "l'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione". Richiamato altresì l'art. 127 della legge regionale n. 2/2002 che recepisce nella Regione Siciliana, tra le altre norme di legge, il citato art. 7 della legge 150/2000. Considerato che, come evidenziato dalla Giurisprudenza contabile (cfr Delibera Sezione di Controllo per la Liguria n. 70/2011, Sentenza 2681/2013 Sezione Giurisdizionale Sicilia), la legge n. 150 del 2000 ha immesso nell'ordinamento il concetto di comunicazione pubblica, riconoscendo alla stessa il carattere di risorsa prioritaria e strutturale, legittimandone e prevedendone la diffusione in ogni momento del settore della Pubblica Amministrazione, e distinguendone, altresì, la specifica natura da quella di ognuna delle altre attività ammi.nistrative. Considerato, altresì, che nel contesto della disciplina della legge n. 150 del 2000, che istituisce le tre strutture: portavoce, ufficio stampa ed ufficio relazioni con il pubblico (URP), la figura del porta voce è legato da un totale rapporto fiduciario al soggett%rgano che egli rappresenta, collaborando in prima persona con il Sindaco, ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi d'informazione. Atteso che la finalità istituzionale del portavoce è, fondamentalmente, quella di assicurare la comunicazione politica-istituzionale, secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice politico dell'amministrazione pubblica, trattandosi in sostanza di una figura innovativa che coniuga un'elevata competenza professionale con un rapporto di fiducia e di appartenenza con il capo dell'amministrazione, di cui deve essere capace di comunicare scelte, orientamenti e strategie. Ritenuto dunque, alla luce delle richiamate considerazioni, l'infrascritto provvedimento di esclusiva competenza del sottoscritto ed avente connotazione fiduciaria. Dato atto che gli obiettivi che intendono perseguirsi con la nomina in discorso attengono al miglioramento dei flussi comunicativi con i media per il tramite di una gestione sistematica dei rapporti con i mezzi di informazione; al coordinamento delle attività di informazione pubblica in ordine alle iniziative ed ai provvedimenti adottati dall'ente; all'adozione di tutte le iniziative tese a garantire maggiore visibilità al territorio, nell'ottica di una politica di marketing attuata attraverso i mezzi di informazione. Precisato che a mente del richiamato art. 7 della legge 150/2000, come recepito dalla Regione Sicilia dall'art. 127 della LR 2/2002, il portavoce incaricato dall'organo di vertice non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Ritenuto che la scelta possa ricadere sul Dr. Lorenzo Rosso, nato a Torino il 05.10.1955, che contattato si è dichiaratosi disponibile a mettere a disposizione dell'ente le sue competenze a titolo gratuito ed al quale vanno riconosciute capacità, competenze e professionalità per disimpegnare l'incarico affidato con la necessaria efficienza, come da curriculum, che si allega al presente provvedimento. Preso atto della dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità resa dal Dott. Lorenzo Rosso, ai sensi del d.p.r. 445/2000 e per gli effetti dell'art. 20 del d.lgs 39/2013. Visti la legge 150/2000 e la legge rgione sicilia nr, 2 del 2002, il TUEL, dlgs 267/2000, il dlgs 165/2001,
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Page 1: COMUNE DI AGRIGENTO ********************* 1 ... · di comportamento approvato con deliberazione di G.c. m. 20 del 27/1/2014, ai sensi dell'art. 2 dello stesso codice, con richiamo

COMUNE DI AGRIGENTO *********************

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 9 ç~ DEL [J I - O 1- -~ {) 1 'J-Oggetto: Affidamento incarico a titolo di portavoce del Sindaco al Dott. Lorenzo Rosso

" Sindaco

Richiamato l'art. 7, comma l, della legge n. 150 del 2000, pubblicata sulla GURI nr. 136 del 13/06/2000, il quale prevede che "l'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione". Richiamato altresì l'art. 127 della legge regionale n. 2/2002 che recepisce nella Regione Siciliana, tra le altre norme di legge, il citato art. 7 della legge 150/2000. Considerato che, come evidenziato dalla Giurisprudenza contabile (cfr Delibera Sezione di Controllo per la Liguria n. 70/2011, Sentenza 2681/2013 Sezione Giurisdizionale Sicilia), la legge n. 150 del 2000 ha immesso nell'ordinamento il concetto di comunicazione pubblica, riconoscendo alla stessa il carattere di risorsa prioritaria e strutturale, legittimandone e prevedendone la diffusione in ogni momento del settore della Pubblica Amministrazione, e distinguendone, altresì, la specifica natura da quella di ognuna delle altre attività ammi.nistrative. Considerato, altresì, che nel contesto della disciplina della legge n. 150 del 2000, che istituisce le tre strutture: portavoce, ufficio stampa ed ufficio relazioni con il pubblico (URP), la figura del porta voce è legato da un totale rapporto fiduciario al soggett%rgano che egli rappresenta, collaborando in prima persona con il Sindaco, ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi d'informazione. Atteso che la finalità istituzionale del portavoce è, fondamentalmente, quella di assicurare la comunicazione politica-istituzionale, secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice politico dell'amministrazione pubblica, trattandosi in sostanza di una figura innovativa che coniuga un'elevata competenza professionale con un rapporto di fiducia e di appartenenza con il capo dell'amministrazione, di cui deve essere capace di comunicare scelte, orientamenti e strategie. Ritenuto dunque, alla luce delle richiamate considerazioni, l'infrascritto provvedimento di esclusiva competenza del sottoscritto ed avente connotazione fiduciaria. Dato atto che gli obiettivi che intendono perseguirsi con la nomina in discorso attengono al miglioramento dei flussi comunicativi con i media per il tramite di una gestione sistematica dei rapporti con i mezzi di informazione; al coordinamento delle attività di informazione pubblica in ordine alle iniziative ed ai provvedimenti adottati dall'ente; all'adozione di tutte le iniziative tese a garantire maggiore visibilità al territorio, nell'ottica di una politica di marketing attuata attraverso i mezzi di informazione. Precisato che a mente del richiamato art. 7 della legge 150/2000, come recepito dalla Regione Sicilia dall'art. 127 della LR 2/2002, il portavoce incaricato dall'organo di vertice non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Ritenuto che la scelta possa ricadere sul Dr. Lorenzo Rosso, nato a Torino il 05.10.1955, che contattato si è dichiaratosi disponibile a mettere a disposizione dell'ente le sue competenze a titolo gratuito ed al quale vanno riconosciute capacità, competenze e professionalità per disimpegnare l'incarico affidato con la necessaria efficienza, come da curriculum, che si allega al presente provvedimento. Preso atto della dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità resa dal Dott. Lorenzo Rosso, ai sensi del d.p.r. 445/2000 e per gli effetti dell'art. 20 del d.lgs 39/2013. Visti la legge 150/2000 e la legge rgione sicilia nr, 2 del 2002, il TUEL, dlgs 267/2000, il dlgs 165/2001,

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l'OREELL, lo Statuto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Visto il codice di comportamento

DETERMINA

1. Di nominare, a mente dell'art 7 della legge 150/2000, come recepito nella Regione Siciliana dall'art. 127 della LR 2/2002, portavoce del Sindaco il Dr. Lorenzo Rosso, nato a Torino il 05.10.1955, per il conseguimento degli obiettivi e l'espletamento dei compiti di cui in narrativa. 2. Di dare atto che a mente del richiamato art. 7 della legge 150/2000, come recepito nell'Isola dall'art. 127 della LR 2/2002, il portavoce incaricato dall'organo di vertice non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. 3.Di stabilire che l'incarico de quo avrà durata di mesi uno con decorrenza dalla data della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dott. Lorenzo Rosso, quale accettazione dell'incarico a titolo gratuito, e che pertanto nessun onere finanziario graverà sul bilancio comunale in dipendenza da esso. 4.Di dare atto, infine, che il ripetuto incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego. Contestualmente alla sottoscrizione del presente provvedimento viene consegnata copia del vigente codice di comportamento approvato con deliberazione di G.c. m. 20 del 27/1/2014, ai sensi dell'art. 2 dello stesso codice, con richiamo all'osservanza degli obblighi previsti dal codice e alla decadenza dell'incarico nei casi di inosservanza. AI presente provvedimento si allegano, per farne per farne parte integrante: -curriculum del Dott. Lorenzo Rosso - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di insussistenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013. -copia del codice di comportamento sottoscritto dall'incaricato. Disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento all'Albo pretorio on line e alla sezione "Amministrazione trasparente".

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RENDE NOTO CHE Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisprudenziale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo pretorio comunale.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del t.u, approvato con d.lgvo 267/2000, s.m.i. e art. l, comma l, lettr. I della I.r. 48/1991, come integrato dall'art. 12 I.r. 30/2000, nonché alla regolarità ed alla correttezza de 'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del citato testo unico.

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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'Ano DI NOTORIETA' (ART. 47 D.P.R. 445/2000, ART. 20 D. LGS. 39/2013)

({) ct<tN è~ R. OSS O IL/ SOTIOSCRITIO _______________________ _

NATO A -lo ~l f\( o PROVo ( "..;-

f o ) IL

CODICE FISCALE ~SS L N Z ~ç A. Os L 2-1 ~ f CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAIZONI NON VERITIERE, RICHIAMATE

DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000, E DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 20, COMMA S, DEL D. LGS. 39/2013

DICHIARA

DI NON TROVARSI IN ALCUNA DELLE SITUAZIONI DI INCONFERIBILITA' / INCOMPATIBILITA' DI CUI AL

DECRETO LEGISLATIVO N. 39/2013 IN RELAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO GRUATUITO DI PORTA

VOCE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI AGRIGENTO.

DICHIARA INOLTRE

DI ESSERE INFORMATO CHE, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 3, DEL D. LGS. 39/2013, LA PRESENTE

DICHIARAZIONI SARA' PUBBLICATA SUL SITO WEB DELL'AMMINISTRAZIONE IN APPOSITA SEZIONE

(AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE).

AGRIGENTO Lì Ozj() i.( 'IPl $ IL DICHIARANTE ____ ;:I----""""-~:..::=~~--

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GIORNALISTA

Lorenzo Rosso giornalista

Via Fazello 18 92100 AGRIGENTO

celi. 349 3569644

nato a Torino il 5 ottobre 1955 coniugato, conoscenza lingua francese

Autore - Giornalista - Esperto culturale

Iscritto all'Ordine Nazionale dei Giornalisti dal2l marzo 1977. Tessera professionale N° 75742.

ESPERIENZE PROFESSIONALI GIORNALISTICHE Ha maturato significative esperienze giornalistiche con la carta stampata collaborando negli anni ai seguenti quotidiani: "Gazzetta del Popolo" (Torino), "Avvenire" (Milano) e "II Tempo" (Roma). Attualmente è collaboratore del quotidiano La Sicilia di Catania e de La Stampa di Torino. Ha collaborato a diversi programmi Rai, realizzando dieci "storie" televisive di cronaca, con collegamenti esterni, in diretta, dalla Sicilia, per RAIDUE relativi al programma pomeridiano "Detto tra noi" di Giancarlo Vigorelli. Ha realizzato film-documentari per il programma Rai "Chi l'ha visto?" . Ha curato e realizzato, con il producer inglese Artur Kent, per le reti televisive ABC e Chanel Four, il film documentario "Mastino" sulla "realtà mafia" in Sicilia. E' autore di numerosi libri di saggistica e narrativa alcuni dei quali distribuiti e venduti su scala nazionale.

CONSULENZE CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI Consulente e collaboratore di amministrazioni pubbliche nel nord Italia e in Sicilia in particolare, per le "politiche culturali" di Comuni, Province e Regione. Ha collaborato per alcuni Eventi con il Comune e la Provincia di Asti. Nell'estate 1997 Lorenzo Rosso ha diretto l'Ufficio Stampa nazionale delle manifestazioni di "Federico 11°_ Progetto 2000" Roma - Strasburgo. Nel 1998 per conto della Provincia Regionale di Agrigento ha dato vita al ciclo di incontri culturali "Caffè Letterario" con la presenza di circa 40 autori italiani e stranieri tra i più conosciuti, ciclo di eventi culturali che prosegue tutt'oggi durante il periodo estivo nelle principali località turistiche siciliane. Nel 1999 su incarico del Comune di Agrigento ha retto l'Ufficio Stampa del "Mandorlo in Fiore" e, su incarico dell'Assessorato alla Cultura della Provincia di Agrigento ha ideato e coordinato la manifestazione "Poesia & Musica" una serie di incontri culturali itineranti per la Sicilia con i maggiori artisti (Dalla,Morandi, Venditti, Vecchioni ecc ... ) . Nell'estate 2001 ha diretto gli incontri culturali "Sciacca. Terme & Libri" organizzati dal Comune di Sciacca in collaborazione con l'Azienda delle Terme e l'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo. In occasione della Fiera del Libro di Torino nel maggio 2000 ha ideato, curato e realizzato l'immagine e la promozione di alcuni importanti Eventi Culturali con allestimento di stand e conferenze stampa di presentazione per la promozione di tali manifestazioni. Idem per l'edizione 2001 del Salone del Libro di Torino. Nel 2004 e nel 2005 ha curato l'iniziativa "Lezioni d'Artista" ciclo di incontri nelle scuole superiori da parte di Artisti su iniziativa dell'assessorato provinciale alla Pubblica Istruzione di Agrigento.

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Per conto dell'assessorato regionale ai Beni Culturali è stato nominato consulente del Parco Archeologico di Agrigento nell'estate 2002 per curare i rapporti con la Stampa in relazione all'Evento "Artefestival"

Si è occupato della Comunicazione e promozione Stampa del progetto multimediale "com.Hera" relativo ai siti archeologici della Valle dei templi e dell'area di Eraclea Minoa per conto del raggruppamento d'imprese Graham associati e Altair 4 di Roma.

FILM E DOCUMENTARI "La favola del figlio cambiato" è il titolo del video-documentario-intervista che Lorenzo Rosso ha realizzato con lo scrittore Andrea Camilleri in collaborazione con la Provincia di Agrigento e il sostegno del Comune di Porto Empedocle. "Vigata e dintorni" è invece il video documentario realizzato a Roma nell'abitazione dello scrittore Andrea Camilleri prodotto dalla Provincia Regionale di Agrigento e trasmesso nel programma Mediterraneo della Rai. Per conto dell' Assessorato alla Cooperazione della Regione Sicilia ha scritto, diretto e realizzato ii video-documentario "Viaggio alla scoperta dei Vini di Sicilia" per la promozione e valorizzazione del vino siciliano in collaborazione con Dacia Maraini e con testimoniaI artistica, Flavia Vento. Nel 2003 Lorenzo Rosso ha curato la regia del video-documentario "Azzurro di Sicilia, dal mare alla tavola" per conto della Regione Siciliana, con testimoniai Bruno Gambarotta, per la promozione del pesce azzurro di Sicilia. Sempre con il testimoniaI Bruno GAMBAROTT A ha realizzato il video - documentario "Mazara del ... Pesce" per conto dell'amministrazione comunale in qualità di consulente della Sikelia Iniziative. Successivamente ha curato l'organizzazione di eventi nelle maggiori città italiane (Torino, Milano, Genova, Verona, Rimini, Roma) per la promozione e valorizzazione del prodotto ittico mazarese. In particolare ha curato l'evento svoltosi a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica e guidando la delegazione comunale di Mazara del Vallo in visita al presidente del Senato e contestualmente organizzando degustazioni dei prodotti ittici mazaresi, presso il ristorante di Palazzo Madama per i senatori della repubblica.

E ancora con Bruno Gambarotta ha realizzato a Torino lo spot pubblicitario di 30" per la campagna sul nuovo welfare pianificata dalla Sikelia iniziative.

Nel novembre 2003 e nel marzo 2004 ha curato una serie di consulenze per la Società "Fiera di Milano " come responsabile per la Sicilia della Comunicazione in relazione agli Eventi "L'Artigianoin fiera" e "Milano Vende Moda".

CINEMA Per conto di RaiCinema, Film KFT di Budapest e GPA Pesaro/Bologna Rosso ha curato l'Ufficio stampa nazionale della produzione cinematografica di Gabor Garami "I salmoni del san Lorenzo" curando il volume-inchiesta "Dal romanzo al set" (Edizioni della Fenice).

CONSULENZE PER EVENTI DI MODA, TV E SPETTACOLO

Per circa 10 anni, dal 1995 al 2005 Lorenzo Rosso ha curato per conto della produzione Sikelia in collaborazione con la Rai e la camera Nazionale della Moda, l'organizzazione de "La Kore" defilè internazionale con la presenza dei più importanti stilisti di moda, nella Valle dei Templi di Agrigento prima e al teatro greco di Taormina successivamente, l'ufficio Stampa e le Relazioni Pubbliche dell'importante manifestazione.

CONVEGNI Negli ultimi anni Lorenzo Rosso è stato scelto come moderatore per una serie di convegni internazionali tra cui Convegno sulla Celiachia 2004 promosso dalla Regione Siciliana alla fiera del Mediterraneo di Palermo

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Convegno sul "FOLKLORE OGGI" in collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo e l'Associazione Culturale "Antiqua Mater" svoltosi presso il Monastero di Santo Spirito di Agrigento Convegno su "The Passion" promosso e organizzato dal Vescovado di Agrigento sul film di Mel Gibson, in collaborazione con il Centro nazionale di Ricerca per il Cinema e la Narrativa.

EDITORIA Lorenzo Rosso ha realizzato una decina di libri tra cui "Governare la Sicilia" pubblicato da Editori Riuniti nel 2001; ha collaborato per anni come consulente per alcune case editrici di Milano e ha realizzato mostre e cataloghi di pittura, scultura e fotografia; ha scritto e pubblicato biografie di artisti italiani; per anni si è occupato di cinema curando l'ufficio stampa dell "Efebo d'Oro" festival del cinema siciliano. Per conto dell'assessore regionale alla Cooperazione dfella Regione Sicilia, il giornalista Lorenzo Rosso ha curato i testi e la pubblicazione del volume: "Sicilia: Cooperazione & Sviluppo"

In qualità di giornalista culturale nel dicembre 2005 Lorenzo Rosso ha vinto il prestigioso "Premio Pirandello" assegnato annualmente dal Centro Nazionale di Studi pirandelliani.

Sempre nel 2005 Lorenzo Rosso ha ricevuto, per una sua opera letteraria a Padova il "Premio Campodarsego" della Regione Veneto e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

DOCENZE Lorenzo Rosso è stato docente di "Storia del giornalismo", "Tecniche e linguaggi radiotelevisivi" e "Conduzione di programmi" nel corso di Alta Formazione Regionale 2006 dell'Assessorato alla Formazione e al Lavoro della Regione Siciliana.

Lorenzo Rosso nei primi anni Duemila è stato consulente del Presidente della Provincia Regionale di Agrigento, in materia di politiche culturali

Aggiornato al 30 Giugno 2015

In relazione alla Legge sulla privacy l'interessato, esclusivamente a fini professionali e non commerciali.

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CODICE DI COMPORTAMENTO

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. _ del __

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Art. 1 Disposizioni di carattere generale

1. Il presente codice di comportamento, definisce, ai fini delrarticolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che j pubblici dipendenti del Comune di Agrigento sono tenuti ad osservare. 2. Le previsioni del presente Codice integrano e specificano il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62 del 2013, di seguito denominato uCodice generale", ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. 3. Le previsioni del presente Codice integrano e compendiano le disposizioni contenute nel codice comunale dei procedimenti disciplinari, nel Piano comunale Anticorruzione e nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Art. 2 Ambito soggettivo di applicazione del Comune di Agrigento

1 . Il presente codice si applica a: a) i dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato, iv; compresi i titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici. b) i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo. c) i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere, i quali svolgono la loro attività nelle strutture comunali.

2. Per tutti i dipendenti la violazione degli obblighi previsti dal presente Codice comporta la responsabilità di cui alrart. 16 del Codice generale. 3. Per i collaboratori e consulenti di cui alla lett. b) del comma 1, nei contratti di acquisizione delle collaborazioni e delle consulenze è richiamata l'osservanza degli obblighi previsti dal presente Codice nonchè clausole di risoluzione e decadenza nei casi più gravi di inosservanza, mentre nei casi meno gravi, clausole comportanti penalità economiche, eventualmente in misura percentuale rispetto al compenso previsto. Il dirigente che ha stipulato il contratto, sentito l'interessato, prowede ad azionare ed applicare tali clausole qualora riscontri una violazione. 4. Per quanto concerne i collaboratori di cui alle lett. c) del comma 1 nei relativi bandi e contratti sono previste disposizioni speCifiche di rispetto del presente Codice nonché clausole di risoluzione e decadenza del contratto stipulato con l'impresa in caso di inosservanza.

Art. 3 Principi generali

1. " dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo j'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui é titolare. 2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi. 3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative

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e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti. 4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed $ffjcacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati. 5. Nei rapporti con i destinata" dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresi, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari delfazione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su se$SO, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori. 6. /I dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità. / ...

2. 1/ dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di "'-" modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e c /',

nell'ambito delle consuetudini internazionali. ;l~\ ~ In ogni caso, indipendentem$nte dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il '\t';! dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o aftre utilità, neanche di modico valore a "­titolo di corrispettivo per comPiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti é ° sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto. 3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. 1/ dipendente non offre, direttamente ° indirettamente, regali o aRre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore. 4. Ogni dipendente del Comune di Agrigento che riceve regali, compensi ed altre utilità, al di fuori dei casi consentiti dal presente articolo, deve prowedere alla sua restituzione, dandone comunicazione al resp(»nsabile dell'ufficio. 5. Ai fini del presente articolo, ~r regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. Tale importo è da intendersi come la misura massima del valore economico dei regali o altra utilità raggiungibile nell'arco dell'anno solare. 6. 1/ dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precepente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. 7. AI fine di preservare il prestigiO e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile delrufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

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Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto delfa disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica per iscritto e tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o men(>, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. " presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. 2. " pubblico dipendente non costringe albi dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né eserci~ pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6 Comunicazione degli in.ressi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obbli~hi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione iall'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbi. avuto negli uHimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona. o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano an~ra rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano! intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di cctlflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di p~renti, di affini entro il secondo grado. " conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natu~, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressiorU politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7 Obbligo di astensione

1. " dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere intere$si propri, ovvero di suoi parenti. affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, :oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di sogg~i od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia;o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tut~re, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. " dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 8 Comunicazioni ai sensi d .. gli artt. S, 6 e 7

1. " dipendente è tenuto ad effettuare le comunicazioni previste dagli artt. 5, 6 e 7 non solo in caso di assunzione e ,ssegnazione all'ufficio, ma anche in coincidenza con ogni eventuale trasferimento interno.

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2. Le dichiarazioni dovranno essere altresi tempestivamente presentate in ogni caso di variazione delle situazioni ivi disciplinate.

Art. 9 Attività ed incarichi extra-isUtuzionali: conflitti d'interesse e incompatibilità

1. La materia risulta attualme~te disciplinata dall'art. 53 del D. Lgs. 165/01 e s.m. i. e dal Codice generale. Pertanto il *endente, con particolare attenzione per chi svolge attività di natura tecnico-professionale, non accetta incarichi di collaborazione:

a) che per il carattere d!intensità e professionalità richiesto, oltrepassino i limiti dell'occasionalità e saltuariejl:à; b) che possano ingenerare; anche solo potenzialmente, situazione di conflittualità con gli interessi facenti capo all'~mministrazione e, quindi. con le funzioni assegnate sia al medesimo che alla struttura idi appartenenza c) che in termini remuneratlvi, considerati sia singolarmente che come sommatoria di più incarichi, siano prevalenti rispetto all'impiego di dipendente comunale; d) a favore di soggetti nei c~nfronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione svolga funzioni di controllo Ci vigilanza; e) da soggetti privati che abbiano in corso, o abbiano avuto nel biennio precedente, forniture o appalti comunali p un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di apparten,enza; f) in consigli di amministrazione di cooperative sociali che, pur non avendo scopo di lucro, siano fornitori di beni!, o servizi del Comune di Agrigento o ricevano da questa contributi a qualunque titolo; g) che, comunque, per l'impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, non consentano un tempestivo ei puntuale svolgimento dei compiti d'ufficio, in relazione alle esigenze del servizio d'apPfirtenenza. In tale ultimo caso il dirigente potrà revocare l'autorizzazione.

Art. 10 Prevenzione della conuzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particqlare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della i corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprip superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia v~nuto a conoscenza.

Art. 11 Tutela del dipendente che se~ala illeciti

1.11 dipendente che segnala un illecito è tutelato secondo quanto previsto dell'art. 54 bis del D. L.vo 16512001, inserito ,dalla legge 190/2012. In particolare, il dipendente che denuncia al proprio superiore g~rarchico o all'autorità giudiziaria condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragiome del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure ~iscriminatorie. 2. Ogni dipendente, oltre al pro~rio dirigente di riferimento, può rivolgersi e far pervenire, con qualsiasi modalità, in via, riservata, al Responsabile Anticorruzione o all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, una nbta con le informazioni utili per individuare l'autore o gli autori delle condotte illecite e le eircostanze del fatto.

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3. " Re~ponsabile Anti~rruZione e l'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari, ricevuta la segnalazione, assumono le adeguate iniziative a seconda del caso; resta ferma la compe!enza de! r~s~ons bile (Dirigent~ di settore o Dirigente dell'Ufficio Personale) del procedimento disciplinare come determinato dalla legge o dai regolamenti interni; l'Ufficio dei Procedimenti Disciplin ri, se istituito, owero il Dirigente dell'UfflCio Personale procede, inoltre, ove si rawisi un c nflitto in capo a tale responsabile. 4. Nell'ambito del proce imento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo cons nso, sempre che la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e u riori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in part , sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ave la sua conoscenza sia assoluta nte indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso ex a .22 e ss. 1.241/1990. 5. Nei casi più gravi, l'A ministrazione può valutare il trasferimento per incompatibilità ambientale dei soggetti in ressati, ma nel caso del denunciante solo con il consenso del medesimo.

Art. 12 Trasparenza e tracciabir

1. " dipendente assicura I dempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazion secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione n Il'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale .

. , 2. Ogni dipendente dey fornire la massima collaborazione al Responsabile della :~ \.. ~ Trasparenza, secondo uanto previsto dal Piano Triennale della Trasparenza, '''t t l provvedendo tempestivam nte a quanto richiesto dal medesimo. / 3. La tracciabilità dei proce si decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi,

... ';;..~ garantita attraverso un ade uato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

I Art. 13 I Comportamento nei rap~rti privati

1. Nei rapporti privati, mprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro fun ioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazion per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che p ssa nuocere all'immagine dell'amministrazione, facendo venir meno il senso di affldamf,nto e fiducia nel corretto funzionamento dell'apparato del Comune di Agrigento da rte dei cittadini o anche di una categoria di soggetti (quali, fruitori o prestatori di servizi o opere).

Art. 14 I Comportamento in servizip

i 1. Fermo restando il rispe o dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, n n ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di ttività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 2. Il dipendente utilizza i p rmessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni pre iste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 3. 1/ dipendente utilizza il m teriale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonic dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. /I

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dipendente utilizza i mezzi d~ trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto p~r Io.svolgimento dei compitild'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d ufficIo. i

Art. 15 Rapporti con il pubblico

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1. Il dipendente in rapporto 4>n il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge d altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo di rse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, oper con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrisp ndenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella manie più completa e accurata possibile. Alle comunicazioni degli utent occorre rispondere entro 30 giorni, salva la previsione di diverso termine previsto da di sizioni speCifiche. Alle comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere con lo tesso mezzo,riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del respon bile e della esaustività della risposta; quesfultimi devono essere altresì riportati in quals~si tipo di comunicazione. Qualora non sia competente p r posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio compete te della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'u Icio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di nri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operaz oni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo dive se esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine ronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con ( : ~ motivazioni generiche. Il dipe ente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde ,", (f:" senza ritardo ai loro reclami. \~, 2. Salvo il diritto di esprimer valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti ~ sindacali, il dipendente si as iene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione. I 3. Il dipendente che svolge la isua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il r petto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nel apposite carte dei servizi. 1/ dipendente opera al fine di assicurare la continuità del se . io, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sufl modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità. 4. " dipendente non assume im egni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministra ive, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e rego entari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di a alersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia i accesso e dai regolamenti della propria amministrazione. 5. 1/ dipendente osserva il segre o d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segre o d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi~he ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere i merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne. che la stessa ven a inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione. \

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I Art. 16 l Disposizioni particolari rer i dirigenti

1. Ferma restando l'appr zione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai di 'genti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto leg slativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta c lIaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione rganizzativa negli enti privi di dirigenza. 2. /I dirigente svolge co diligenza le funzioni ad esso spettanti in base alratto di conferimento dell'incarico persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato p r l'assolvimento dell'incarico. 3. " dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongan in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o Ile attività inerenti all'ufficio. 1/ dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge. 4. 1/ dirigente assume a ggiarnenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale n i rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigent cura, altresi, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclus vamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

:-. 5. Il dirigente cura, comp ibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo :.\ nella struttura a cui é pre sto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i , '.' collaboratori, assume in' iative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla

0;7 formazione e alraggiorna ente del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali. 6. " dirigente assegna l'i truttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo nto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua dispos' one. " dirigente affida gli incarichi aggil.mtivi in base alla professionalità e, per quan possibile, secondo criteri di rotazione. 7. Il dirigente svolge la val tazione del personale assegnato alla struttura cui é preposto con imparzialità e rispettan o le indicazioni ed i tempi prescritti. 8. Il dirigente intraprend con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, ttiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestiva ente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e prowede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segna azione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazi ne di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelat il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplina e, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. 9. Il dirigente, nei limiti d Ile sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione de la conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

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Art. 17 Disposizioni particolari per titolari di posizione organlzzativa

1. Il personale titolare di posiz one organizzativa è tenuto: • a curare che le risorse a che strumentali assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istit zionali e, in nessun caso, per esigenze personali; • a contribuire, nei limiti elle risorse assegnate, al benessere organizzativo della struttura cui è preposto; • a favorire "instaurarsi di r pporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, la circolazione delle informazioni, la forma ione e l'aggiornamento del personale; • ad assegnare le attività i compiti sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle pacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione valutan one le prestazioni con imparzialità secondo quanto previsto dalla Metodologia di valuta one della performance; • evitando la diffusione di notizie non vere riguardanti l'organizzazione, l'attività e i dipendenti del Comune; • favorendo la diffusione d buone prassi ed esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'Am inistrazione.

Art. 18 Contratti ed altri atti negozia i /~

e negozi e nella stipulazione di contratti per conto\(~ dell'amministrazione, nonché ella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ~ ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di . intermediazione, né per facili re o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. /I presente comma n n si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermedi zione professionale. 2. Il dipendente non conclu e, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fomitura, servizio, finanziamen o o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato

. contratti a titolo privato o ricev o altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipende te abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. uesti si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'es cuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli tti dell'ufficio. 3. Il dipendente che conclude ccordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai s nsi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fISiche o giuridiche private con le q ali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizI, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne inform per iscritto il dirigente dell'ufficio. 4. Se nelle situazioni di cui ai c mmi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile d Ila gestione del personale. 5. " dipendente che riceva, a persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte ramministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei prop i collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gera chico o funzionale. 6. Tutti i dipendenti, collaborato' o incaricati che nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro spettanti nell'ambito de Il' rganizzazione comunale intervengono nei procedimenti relativi ad appalti, negoziazi ni e contratti del Comune di Agrigento, compresa

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l'esecuzione ed il collaudo in ogni fase, devono porre in essere i seguenti comportamenti oltre a quelli già disciplinat dal presente Codice: '

- assicurare la parità i trattamento tra le imprese che vengono in contatto con il Comune di Agrigento; erciò astenersi da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi sulle imprese, onché da qualsiasi trattamento preferenziale e non rifiutare né accordare ad a'cuno restazioni o trattamenti che siano normalmente rifiutati od accordati ad altri. - mantenere con partic lare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i nominativi dei concorre i prima della data di scadenza di presentazione delle offerte. - nella fase di esecuzi ne del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è effettuat con oggettività e deve essere documentata e la relativa contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi stabiliti. Quando problemi organizzativi o situazion di particolari carichi di lavoro ostacolino l'immediato disbrigo delle relative operazioni, ne deve essere data comunicazione al dirigente responsabile e l'attività deve comunq e rispettare rigorosamente l'ordine progressivo di maturazione del diritto di pagamento a parte di ciascuna impresa.

Art. 19 Obblighi di comportamen o e valutazione delle performance

1. Il livello di osservan delle regole contenute nel codice di comportamento dell'amministrazione costit isce uno degli indicatori rilevanti ai fini della misurazione e valutazione della performa ce individuale, secondo il sistema definito ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, . 150. 2. Il soggetto responsabile elfa misurazione e valutazione della performance individuale tiene conto delle violazioni el presente Codice debitamente accertate, dandone atto nelle schede di valutazione previ te dai sistemi di misurazione e valutazione della performance di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 1 012009. 3. La grave o reiterata vi lazione, debitamente accertata, delle regole contenute nel Codice, esclude la correspo sione di qualsiasi forma di premialità, comunque denominata, a favore del dipendente.

Art. 20 Vigilanza, monitoragglo e ttività formative

1. Sull'applicazione del pr sente Codice vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di ntrollo interno nonchè il Segretario Generale a mezzo dell'apposito ufficio di discipl na. 2. Per l'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, l'amministrazione si awale dell'ufficio di disci lina che svolge l'attività anche conformandosi alle previsioni contenute nel piano di preve zione della corruzione. 3. L'ufficio di disciplina si co forma alle previsioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione adottato dall'am inistrazione e svolge le funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decret legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento, l'esame elle segnalazioni di violazione del codice di comportamento, la raccolta delle condotte iii cite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'art. 54-bis del d./gs. n. 1 5/2001. 1/ Responsabile della prevenzione della corruzione, cura la diffusione della cono cenza del codice di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione dei risultati d I monitoraggio all'Autorità nazionale anticorruzione.

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l'esecuzione ed il collaud in ogni fase, devono porre in essere i seguenti comportamenti oltre a quelli già disciplina t dal presente Codice: '

- assicurare la parità i trattamento tra le imprese che vengono in contatto con il Comune di Agrigento; erciò astenersi da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi sulle imprese, onché da qualsiasi trattamento preferenziale e non rifiutare né accordare ad alcuno restazioni o trattamenti che siano normalmente rifiutati od accordati ad altri. - mantenere con partic lare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i nominativi dei concorre i prima della data di scadenza di presentazione delle offerte. - nella fase di esecuzi ne del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è effettuat con oggettività e deve essere documentata e la relativa contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi stabiliti. Quando problemi organizzativi o situazion di particolari carichi di lavoro ostacolino l'immediato disbrigo delle relative operazioni, ne deve essere data comunicazione al dirigente responsabile e l'attività deve comunq e rispettare rigorosamente l'ordine progressivo di maturazione del diritto di pagamento a parte di ciascuna impresa.

Art. 19 Obblighi di comportamen e valutazione delle performance

~ 1. " livello di osservan delle regole contenute nel codice di comportamento

\.~f; dell'amministrazione costit isce uno degli indicatori rilevanti ai fini della misurazione e ~ : valutazione della performa ce individuale, secondo il sistema definito ai sensi del decreto

.,"\& legislativo 27 ottobre 2009, . 150. V 2. /I soggetto responsabile ella misurazione e valutazione della performance individuale

tiene conto delle violazioni el presente Codice debitamente accertate, dandone atto nelle schede di valutazione previ te dai sistemi di misurazione e valutazione della performance di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 1 012009. 3. La grave o reiterata vi lazione, debitamente accertata, delle regole contenute nel Codice, esclude la correspo sione di qualsiasi forma di premialità, comunque denominata, a favore del dipendente.

Art. 20 Vigilanza. monitoragglo e ttività formative

1. Sull'applicazione del pr sente Codice vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di ntrollo interno nonchè il Segretario Generale a mezzo dell'apposito ufficio di diseipl na. 2. Per l'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, l'amministrazione si awale dell'ufficio di disci lina che svolge l'attività anche conformandosi alle previsioni contenute nel piano di preve zione della corruzione. 3. L'ufficio di disciplina si co forma alle previsioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione adottato dall'a m inistrazione e svolge le funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decret legislativo n. 165 del 2001, cura "aggiornamento del codice di comportamento, l'esame elle segnalazioni di violazione del codice di comportamento, la raccolta delle condotte iII cite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'art. 54-bis del d.lgs. n. 1 5/2001. " Responsabile della prevenzione della corruzione, cura la diffusione della cono cenza del codice di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione dei risultati d I monitoraggio all'Autorità nazionale anticorruzione.

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4. Ai fini dello svolgimento del e attività previste dal presente articolo, "ufficio di disciplina opera in raccordo con il esponsabile della prevenzione della corruzione. Ai fini dell'attivazione del procedi nto disciplinare in materia di conformità di atti e comportamenti ai codici di co portamento ed ai contratti, collettivi ed individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari può chiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione pare e facoltativo secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, lett. d), della legge n. 190/201 5. AI personale sono rivolte ttività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di nseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento.

Art. 21 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1. La violazione degli obblighi revisti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme resta do le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché ei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo an e a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 2. Ai fini della determinazi ne del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabife, la olazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e al 'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro /~W.';' o al prestigio dell'amministrazi ne di appartenenza. le sanzioni applicabili sono quelle/,/~ previste dalla legge, dai regola enti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che\~~ possono essere applicate esci ivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di \'~ violazione delle disposizion i ric . amate dall'art. '16, 20 comma, del DPR n. 62/2013. 3. Resta ferma la comminazion del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e d i contratti collettivi. 4. Restano fermi gli ulteriori ob lighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti d norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Art. 22 Disposizioni finali

1. L'Amministrazioni dà la più ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul proprio sit internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendo lo tramite e-mai! atuttiipropridipendenti.ivicompresi i titolari di incarichi negli uffici di diretta colla bo ione del vertice politico, ed ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione qualsiasi titolo; assicura altresì un'adeguata attività formativa. 2. l'amministrazione, contestu Imente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, afratto di conferim nto dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque enominati, copia del presente codice di comportamento; 3. 1/ presente codice sarà aggio nato periodicamente anche in rapporto agli adeguamenti annuali del piano di prevenzione ella corruzione.


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