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COMUNE DI CASTEL MADAMA PROVINCIA DI ROMA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE C O P I A Nr. 34 Data 31-10-2012 Adozione del Regolamento sull'Imposta Municipale Propria (Imu) del Comune di Castel Madama L'anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 17:42, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: DOTT. PASCUCCI DOMENICO P DI BERARDINO MARCO A PIETROPAOLI FEDERICO P LOLLI PAMELA P -NONNI MICHELE A SALINETTI GIUSEPPE A IORI MATTEO P PAOLACCI AMERINA P MORESCHINI DOMENICO P GRELLI ALBERTO P EFFICACE ROBERTO P MONACO LUIGI AUGUSTO P PARMEGIANI CRISTIANO P Assegnati n. 12 In carica n. 12 Presenti n. 10 Assenti n. 3 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: Presiede il ING. FEDERICO PIETROPAOLI in qualità di PRESIDENTE partecipa il Segretario Generale Dott. G. Battista Di Rollo. La seduta é Pubblica, nominati scrutatori i Signori: IORI MATTEO MORESCHINI DOMENICO GRELLI ALBERTO Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell' art. 49 comma 1 della legge 18/8/2000 nr. 267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli da parte dei responsabili dei servizi interessati per quanto attiene la regolarità tecnica, contabile e amministrativa dell'atto; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 31-10-2012 - pag. 1 - COMUNE DI CASTEL MADAMA
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  • COMUNE DI CASTEL MADAMA

    PROVINCIA DI ROMA

    DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEC O P I A

    Nr.34Data

    31-10-2012

    Adozione del Regolamento sull'Imposta Municipale Propria(Imu) del Comune di Castel Madama

    L'anno duemiladodici, il giorno trentuno delmese di ottobre alle ore 17:42, nella solita sala delle adunanzeconsiliari del Comune suddetto.Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che

    é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultanoall'appello nominale:

    DOTT. PASCUCCI DOMENICO P DI BERARDINO MARCO APIETROPAOLI FEDERICO P LOLLI PAMELA P-NONNI MICHELE A SALINETTI GIUSEPPE AIORI MATTEO P PAOLACCI AMERINA PMORESCHINI DOMENICO P GRELLI ALBERTO PEFFICACE ROBERTO P MONACO LUIGI AUGUSTO PPARMEGIANI CRISTIANO P

    Assegnati n. 12 In carica n. 12 Presenti n. 10 Assenti n. 3

    Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:Presiede il ING. FEDERICO PIETROPAOLI in qualità di PRESIDENTEpartecipa il Segretario Generale Dott. G. Battista Di Rollo.La seduta é Pubblica, nominati scrutatori i Signori:

    IORI MATTEOMORESCHINI DOMENICOGRELLI ALBERTO

    Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggettoregolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sullaproposta della presente deliberazione ai sensi dell' art. 49 comma 1della legge 18/8/2000 nr. 267, sono stati acquisiti i parerifavorevoli da parte dei responsabili dei servizi interessati perquanto attiene la regolarità tecnica, contabile e amministrativadell'atto;

    DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 31-10-2012 - pag. 1 - COMUNE DI CASTEL MADAMA

  • ======================================================================

    PROPOSTA NUMERO 41 del 22-10-12

    Ufficio proponente:======================================================================Oggetto: Adozione del Regolamento sull'Imposta Municipale

    Propria (Imu) del Comune di Castel Madama

    ======================================================================

    PARERI DI CUI ALL'ART.49 comma 1 DELLA LEGGE 18/8/2000, N.267:======================================================================IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto riguarda laregolarità tecnica esprime parere Favorevole

    22-10-2012Il Responsabile

    F.to GIOSI DOTT. ALESSANDRO

    ======================================================================IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO per quanto riguarda laregolarità contabile esprime parere Favorevole

    22-10-2012Il Responsabile

    F.to GIOSI DOTT. ALESSANDRO

    ======================================================================

    DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 31-10-2012 - pag. 2 - COMUNE DI CASTEL MADAMA

  • IL CONSIGLIO COMUNALE

    VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo dell’Imposta Municipale Propriadi cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificatodall’art. 4 del D.L. 16/2012;

    VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamate dal citatoart. 13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

    VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012;

    VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, dellaL. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

    VISTO inoltre l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentaredell’Ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all’Imposta MunicipalePropria in virtù del combinato disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 edell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

    RILEVATO che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comunipossono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberarenon oltre il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacianon antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione;

    VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art.27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quantosopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi localinonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entrola data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione,disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effettoda tale data;

    VISTO l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazionidalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio diprevisione degli enti locali per l’anno 2012 al 31/10/2012;

    VISTO il D.M.I. del 2 agosto 2012 che ha prorogato i termini per l'approvazione delBilancio di previsione degli Enti Locali per l'esercizio finanziario 2012 al 31/10/2012;

    TENUTO CONTO che l'art. 13 comma 12 bis del D.L. 201/2011 stabilisce che conuno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministrodell’Economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede,sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultatidell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relativevariazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare delgettito complessivo previsto per l’anno 2012;

    RICHIAMATO il comma 8 dell'articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla basedell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta, alla

    DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 31-10-2012 - pag. 3 - COMUNE DI CASTEL MADAMA

  • modifica dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui almedesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo nonsuperi per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell’Economia e delleFinanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

    CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorreredall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alleentrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia edelle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data discadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancatoinvio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte delMinistero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio,delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministerodell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura nonregolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delledisposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economiae delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate daicomuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previstodall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

    VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delleFinanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la qualestabilisce le modalità provvisorie per l’invio e la pubblicazione del Rgolamentodell’Imposta Municipale Propria, nelle more dell’emanazione del decreto ministerialeprevisto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13;

    ESAMINATO l’allegato schema di Regolamento per la disciplina dell’ImpostaMunicipale Propria, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 24articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante esostanziale;

    DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quantonon disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione continuano adapplicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria;

    TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù diquanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

    RITENUTO di approvare il suddetto Regolamento;

    CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dallacompetente Commissione Consiliare nella seduta del 24.10.2012 ;

    PRESO ATTO che in data 30.10.2012l il Consigliere Parmegiani in nome e per contodel gruppo consiliare di maggioranza ha presentato il seguente emendamento, acquisitoal protocollo dell'Ente in data odierna al n. 10768:All’Art. 12 del Regolamento comunale dell’Imposta Municipale Propria (IMU), iscrittoal punto n. 5 dell’odierna seduta consiliare, dopo il comma 1 viene aggiunto il seguente:“Limitatamente all’anno 2012 l’aliquota per gli immobili di cui alle lett. g) ed h)del precedente comma è equiparata a quella dell’abitazione principale (4/1000).

    DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 31-10-2012 - pag. 4 - COMUNE DI CASTEL MADAMA

  • Alla quantificazione presuntiva degli oneri finanziari conseguenti provvederà ilResponsabile del Servizio Finanziario e la relativa copertura verrà assicurata insede di assestamento generale del bilancio di previsione 2012”.

    Udite le seguenti dichiarazioni di voto:

    Cons. Monaco - L'emendamento proposto in Consiglio Comunale favorisce in modovergognoso 49 appartamenti dell'IACP e 39 di cooperative a scapito di 2.700 unitàimmobiliari presenti sul territorio. questo emendamento favorisce cittadini che hannogià ricevuto dallo Stato e da questo Comune enormi agevolazioni. Gli appartamentodell'IACP hanno una superficie di 100 mq e doppi servizi, quelli realizzati dallecooperative hano beneficiato del mancato pagamento degli oneri di urbanizzazioneprimaria. Per questi motivi voterà sia contro l'emendamento, sia contro il regolamentonel suo complesso.

    Cons. Grelli - Dà lettura della seguente dichiarazione per conto del proprio Gruppoconsiliare, consegnandone successivamente il testo per essere qui di seguito riportato:

    " Visto il D.Lgs n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

    Visto lo statuto del Comune di Castel Madama ed in particolare l’art 40 c. 11;

    Visto il regolamento comunale ed in particolare l’art. 48 c.5;

    Visto che un emendamento è stato presentato in data odierna dal capogruppo dimaggioranza a poche ore dall’inizio del consiglio comunale, come si evince dalprotocollo apposto sopra di esso;

    Considerato che detto emendamento non è stato portato a conoscenza dei gruppiconsiliari e che la minoranza ha avuto conoscenza dell’emendamento in consigliocomunale senza aver avuto il tempo e la possibilità di conoscerlo,

    Costatato che l’emendamento, non ha i requisiti formali per essere messo indiscussione, visto che Statuto e regolamento consigliare prevedono che gliemendamenti debbano arrivare in consiglio comunale almeno 24 ore prima delladiscussione e debbano essere trasmessi a tutti i gruppi consigliari presenti in consiglioprima della discussione.

    I sottoscritti consiglieri comunali ESPRIMONO VOTO CONTRARIOall’emendamento, senza entrare nel merito della discussione perché ritenutoillegittimo, antidemocratico e irrispettoso delle regole di funzionamento delconsiglio comunale e degli organi istituzionali stessi, essendo l’emendamentopresentato IN VIOLAZIONE dello statuto comunale e del regolamento delconsiglio comunale.

    Visto inoltre che la delibera sul regolamento IMU proposta dalla maggioranza nonprevede esenzioni per i ceti più deboli di Castel Madama sempre più numerosi e semprepiù in difficoltà per l’incalzare della crisi economica e non propone nessun incentivoallo sviluppo per i possessori di immobili anche solo prima casa;

    costatato che l’amministrazione non ha voluto concedere agevolazioni di aliquotasulla prima casa almeno alle seguenti categorie:· proprietari di prima casa con reddito lordo del nucleo familiare inferiore a 18mila euro;

    DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 31-10-2012 - pag. 5 - COMUNE DI CASTEL MADAMA

  • · proprietari di prima casa anziani con pensione sociale e nucleo familiaremonocomponente;

    · donne sole proprietarie di prima casa con figli a carico e redditi inferiori ai 12mila euro;

    · proprietari di prima casa portatori di handicap;· proprietari di prima casa riconosciuti invalidi civili al 100%;· proprietari di prima casa anziani e o malati in lungodegenza;· immobili rurali ad uso strumentale e fabbricati non produttivi di redditofondiario.

    E non ha previsto nessun incentivo o sconto di aliquota almeno per:· le case concesse in affitto e o locate;· artigiani e commercianti con laboratori ed esercizi con superficie di venditainferiore ai 75mq;

    · i locali delle imprese avviate nell’anno 2012;· le imprese che assumono disoccupati sopra i 50 anni e inoccupati e disoccupatisotto i 30 anni.

    I sottoscritti consiglieri comunali esprimono il proprio voto CONTRARIO alla propostadi delibera “Adozione del Regolamento sull’Imposta Municipale Propria del Comune diCastel Madama” ritenendola contraria alle logiche di tutela dei ceti deboli e senzaalcuna considerazione di incentivi per lo sviluppo e la crescita dell’economia di CastelMadama per le motivazioni precedentemente espresse”;

    Dato atto che sullo schema di regolamento in discussione e sul testo dell'emendamentoproposto dal Cons. Parmegiani sono stati acquisiti i pareri favorevoli del RevisoreUnico dei conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D.Lgs.vo n. 267/2000, comemodificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174;

    Esce il Cons. Paolacci: presenti n. 11

    Presidente - Pone in votazione l'emendamento proposto dal Cons. Parmegiani;

    IL CONSIGLIO COMUNALE

    Dato atto che risultano presenti il Sindaco e n. 10 Consiglieri sui n. 12 assegnati alComune ed in carica, dei quali n. 9 votanti e n. 2 astenuti: i Consiglieri Nonni e DiBerardino;

    Con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 2, resi per alzata di mano;

    D E L I B E R A

    Approvare il seguente emendamento proposto dal Cons. Cristiano Parmegiani:

    All' Art. 12 del Regolamento comunale dell’Imposta Municipale Propria (IMU), dopo ilcomma 1 viene aggiunto il seguente:“Limitatamente all’anno 2012 l’aliquota per gli immobili di cui alle lett. g) ed h) delprecedente comma è equiparata a quella dell’abitazione principale (4/1000). Allaquantificazione presuntiva degli oneri finanziari conseguenti provvederà ilResponsabile del Servizio Finanziario e la relativa copertura verrà assicurata in sede diassestamento generale del bilancio di previsione 2012”.

    Di seguito,

    DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 31-10-2012 - pag. 6 - COMUNE DI CASTEL MADAMA

  • Udito l'invito del Presidente a votare il regolamento in discussione, come modificatodall'emendamento di cui innanzi;

    IL CONSIGLIO COMUNALE

    Dato atto che risultano presenti il Sindaco e n. 10 Consiglieri sui n. 12 assegnati alComune ed in carica, dei quali n. 9 votanti e n. 2 astenuti: i Consiglieri Nonni e DiBerardino;

    Con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 2, resi per alzata di mano;

    D E L I B E R A

    Approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria,1)composto di n. 24 articoli,che viene allegato alla presente deliberazione percostituirne parte integrante e sostanziale.Dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in2)vigore il 01 gennaio 2012.Dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad3)applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria.Determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica4)deliberazione.Trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del5)D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato alMinistero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro iltermine di 30 giorni dalla sua esecutività;

    Infine,

    IL CONSIGLIO COMUNALE

    Accertato che ricorre l'urgenza per conferire immediata efficacia al provvedimento testévotato;

    Dato atto che risultano presenti il Sindaco e n. 10 Consiglieri sui n. 12 assegnati alComune ed in carica, dei quali n. 9 votanti e n. 2 astenuti: i Consiglieri Nonni e DiBerardino;

    Con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 2, resi per alzata di mano;

    D E L I B E R A

    Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effettidell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.

    DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 31-10-2012 - pag. 7 - COMUNE DI CASTEL MADAMA

  • COMUNE DI CASTEL MADAMA

    PROVINCIA DI ROMA

    ^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

    REGOLAMENTO

    IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

    (IMU)

    Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del __________

    DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 31-10-2012 - pag. 8 - COMUNE DI CASTEL MADAMA

  • I N D I C ETITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1 – Oggetto del regolamento

    Art. 2 –Presupposto impositivo

    Art. 3 – Definizione di fabbricati ed aree

    Art. 4 – Soggetti passivi

    Art. 5 – Soggetto attivo

    Art. 6 – Base imponibile

    Art. 7 – Comunicazione della attribuzione della natura di area edificabile

    Art. 8 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

    Art. 9 – Abitazione principale

    Art. 10 – Assimilazioni

    TITOLO II – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

    Art. 11 Riduzioni d'imposta

    Art. 12 Aliquota ridotta

    Art. 13 Esenzioni

    TITOLO III – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

    Art. 14 – Versamenti

    Art. 15 – Dichiarazione

    Art. 16 – Accertamenti

    Art. 17 – Riscossione coattiva

    Art. 18 – Sanzione ed interessi

    Art. 19 – Attività di controllo

    Art. 20 – Rimborsi

    Art. 21 – Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

    Art. 22 – Contenzioso

    TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

    Art. 23 – Norme di rinvio

    Art. 24 – Entrata in vigore

    DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 31-10-2012 - pag. 9 - COMUNE DI CASTEL MADAMA

  • TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1

    Oggetto del Regolamento

    Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto1.

    Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di Castel Madama dell’imposta

    municipale propria “sperimentale”, d’ora in avanti denominata IMU, istituita dall’articolo 13 del Decreto Legge 6

    dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal

    citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

    Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione dell’IMU nel Comune di Castel Madama,2.

    assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

    Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.3.

    Articolo 2

    Presupposto impositivo

    Ai sensi dell’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214,1.

    sono assoggettati all’imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di CASTEL

    MADAMA, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti.

    Art. 3

    Definizione di fabbricati ed aree

    Per l’individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo, costituito dal possesso di immobili a titolo di1

    proprietà piena o altro diritto reale, si rinvia all’art. 2, del D.Lgs. 504/92, a norma del quale gli immobili sono così

    definiti:

    a) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano,

    considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce

    pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di

    costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

    b) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici

    generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli

    effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e

    condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo

    29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale

    mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e

    all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori

    DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 31-10-2012 - pag. 10 - COMUNE DI CASTEL MADAMA

  • diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di

    persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in

    qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma

    condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si

    applica a tutti i comproprietari;

    c) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività individuate dall’art. 2135

    del c.c.: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

    Articolo 4

    Soggetti passivi

    Soggetti passivi dell’imposta sono:1.

    a)il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali

    o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;

    b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

    c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

    d)il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

    Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

    e)l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

    Articolo 5

    Soggetto attivo

    1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Castel Madama relativamente agli immobili la cui superficie insiste

    sul suo territorio.

    2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi

    Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1°

    gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto

    di doppia imposizione.

    Articolo 6

    Base imponibile

    La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5,1.

    commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del

    Decreto Legge n. 201 del 2011.

    DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 31-10-2012 - pag. 11 - COMUNE DI CASTEL MADAMA

  • Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle2.

    rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento,

    ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

    a)160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con

    esclusione della categoria catastale A/10;

    b)140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

    c)80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

    d)60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria

    catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

    e)55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

    3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese

    e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell’articolo 5 del

    Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in

    catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se

    successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che

    risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati

    ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o

    il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze

    del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita

    proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è

    determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al

    locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

    4. Per le aree fabbricabili la base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale

    adottato nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento. Qualora l’imposta sia

    stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà

    luogo ad accertamento di maggiore imposta. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il

    valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma precedente.

    5. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5,

    comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile I.C.I., ove

    siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree

    fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale

    sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed

    assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato

    6. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma

    dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,

    la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto

    stabilito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in

    DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 31-10-2012 - pag. 12 - COMUNE DI CASTEL MADAMA

  • corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se

    antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

    Art. 7

    Comunicazione della attribuzione della natura di area edificabile

    L’ufficio tecnico dell’Ente a seguito dell’adozione del Piano Urbanistico Comunale ovvero di una variante allo1.

    stesso, quando si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, ne deve dare comunicazione al

    proprietario a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo notifica con modalità idonee a garantire

    l’effettiva conoscenza da parte del contribuente.

    Nel caso di contestazione di una violazione inerente al mancato o parziale versamento dell’imposta relativa2.

    all’area per la quale non è stata fatta la comunicazione in oggetto, il Comune non potrà applicare la relativa

    sanzione, mentre è legittimo il recupero dell’imposta non versata e l’applicazione degli interessi legali di mora.

    La mancata comunicazione dell’attribuzione della natura di area edificabile da parte del Comune, infatti, non è

    sanzionata dal sistema e non rappresenta violazione del diritto alla difesa del contribuente. (Corte di

    Cassazione, sez. trib., 2 luglio 2009, n. 15558).

    Art. 8

    Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

    Le aliquote e detrazioni d'imposta sono determinate ed approvate annualmente dal Consiglio Comunale con1.

    deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

    Ai sensi del comma 13 bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di2.

    approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di

    cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al

    1° gennaio dell’anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile

    dell’anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le

    aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

    Art. 9

    Abitazione principale

    1.Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica

    unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

    2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:

    – aliquota ridotta, approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale;

    – detrazione d'imposta.

    DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 31-10-2012 - pag. 13 - COMUNE DI CASTEL MADAMA

  • L'ammontare della detrazione è determinata nella misura della legge.

    3. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica

    in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui all’art. 7 del presente regolamento previste

    per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo

    immobile;

    4. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione

    dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

    5. E’ applicata l’aliquota ridotta anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle

    categorie catastali C/2,C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

    catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

    6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati

    dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque

    denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative

    edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si

    applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 del Decreto

    Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

    Articolo 10Assimilazioni

    1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione dell’aliquota ridotta:

    a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la

    residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti

    locata;

    b)l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di

    usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

    c) l’ abitazione di soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,

    scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale,

    purché lo stesso soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile

    destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

    TITOLO II

    AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

    Art. 11

    Riduzioni d'imposta

    L'imposta è ridotta del 50 per cento:1.

    DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 31-10-2012 - pag. 14 - COMUNE DI CASTEL MADAMA

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.

    42;

    per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante

    il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto

    (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o

    straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate

    secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o

    inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno

    essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. Si intendono tali i

    fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di

    ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta

    norme per l'edilizia residenziale.

    A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

    strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone,1.

    con rischi di crollo;

    strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far2.

    presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

    edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o3.

    persone;

    edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il4.

    quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di

    finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

    L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

    mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;

    da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Il

    Comune verifica la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuenteq mediante l'Ufficio Tecnico

    Comunale.

    Per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi

    finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla

    realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti il Consiglio Comunale,

    con apposita deliberazione può stabilire l’applicazione di un’aliquota ridotta fino allo 0,40 per cento. L’agevolazione è

    applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

    Art. 12

    Aliquota ridotta

    Con apposita delibera di Consiglio comunale può essere approvata l’applicazione di aliquote ridotte per le seguenti1.

    casistiche:

    DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 31-10-2012 - pag. 15 - COMUNE DI CASTEL MADAMA

  • immobili locati;a.

    fabbricati rurali ad uso strumentale;b.

    fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall’art. 43 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986);c.

    immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES);d.

    immobili ad uso strumentale non promiscuo ad attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi;e.

    immobili di soggetti che si trovano in particolari situazioni di disagio sociale;f.

    alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenzialeg.

    pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

    unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai socih.

    assegnatari.

    2. Limitatamente all’anno 2012 l’aliquota per gli immobili di cui alle lettere g) ed h) del precedente comma è equiparata a

    quella dell’abitazione principale (4/1000). Alla quantificazione presuntiva degli oneri finanziari conseguenti provvederà il

    Responsabile del Servizio Finanziario e la relativa copertura verrà assicurata in sede di assestamento generale del bilancio di

    previsione 2012.

    Art. 13

    Esenzioni

    Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30-11-1992, n. 504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti1.

    dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, dalle

    Aziende unità sanitarie locali, destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

    TITOLO III

    DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

    Art. 14

    Versamenti

    I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari1.

    importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente

    provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il

    16 giugno.

    I versamenti dell’imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione2.

    relativa agli Enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di CASTEL MADAMA, corrispondente a

    C203.

    DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 31-10-2012 - pag. 16 - COMUNE DI CASTEL MADAMA

  • L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta3.

    complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

    L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo, si considerano tuttavia regolari i versamenti4.

    effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, qualora sia stata presentata dichiarazione o comunicazione

    congiunta;

    Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al5.

    soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per

    almeno 16 giorni.

    I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi,6.

    ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

    Art. 15

    Dichiarazione

    I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto1.

    inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

    Nel caso che la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo Comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa2.

    viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.

    4.Nel caso che la dichiarazione, indirizzata a questo Comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da

    quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal Comune che l'ha ricevuta.

    5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili,

    valgono anche con riferimento all’IMU.

    Art. 16

    Accertamenti

    Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, il Comune ha adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla1.

    base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218, recante disposizioni in materia di accertamento con

    adesione. Per la concreta applicazione dell’istituto si fa rinvio al titolo IV del Regolamento generale delle entrate

    comunali rubricato “Accertamento con adesione”.

    2. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre

    del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere

    effettuati.

    Art. 17

    Riscossione coattiva

    Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni1.

    DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 31-10-2012 - pag. 17 - COMUNE DI CASTEL MADAMA

  • dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione,

    coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal

    Comune o affidata a soggetti di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse

    forme previste dall’ordinamento vigente.

    2. Non si procede all’accertamento e alla riscossione qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative

    e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d’imposta.

    Art. 18

    Sanzioni ed interessi

    1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del

    tributo dovuto, con un minimo di euro 51.

    2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore

    imposta dovuta.

    3. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la sanzione

    amministrativa da euro 51 ad euro 258.

    4. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e

    17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione

    del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

    5. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31

    dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

    6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.

    471.

    7. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari

    al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

    Art. 19

    Attività di controllo

    Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante1.

    collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la

    lotta all'evasione, anche in collaborazione con l’Agenzia delle entrate.

    Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione2.

    dell’ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

    Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed3.

    interessi non supera euro 12.00 (dodici/00).

    DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 31-10-2012 - pag. 18 - COMUNE DI CASTEL MADAMA

  • Art. 20

    Rimborsi

    Il contribuente può rivolgere istanza al Comune per il rimborso delle somme erroneamente versate e non dovute entro il1.

    termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla

    restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento

    contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni

    dalla data di presentazione dell'istanza.

    È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione2.

    decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata al Comune per immobili ubicati in Comune diverso;

    devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

    Art. 21

    Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

    Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni in1.

    materia di I.C.I., è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai

    versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

    In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo2.

    Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione

    definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che

    impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

    3. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

    a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle

    aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati

    iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed

    integrazioni, concernente i termini di validità delle licenze edilizie;

    b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico

    generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di

    inedificabilità sulle aree interessate;

    c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli

    organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge

    approvate definitivamente;

    4. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica e motivata istanza del contribuente interessato da presentarsi

    entro il termine di 5 anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte degli organi

    competenti.

    5. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del

    valore dell'area edificabile.

    DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 31-10-2012 - pag. 19 - COMUNE DI CASTEL MADAMA

  • Art. 22

    Contenzioso

    Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l’ingiunzione fiscale, l'avviso di1.

    mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione

    Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le

    disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.

    Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono2.

    calcolati le sanzioni e gli interessi nella misura del tasso legale.

    TITOLO IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Art. 23

    Norme di rinvio

    1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall’art. 13 del D. L. n.

    201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011; le norme contenute agli artt. 8, 9 e 14 del

    decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del D.Lgs. n. 504/1992, e

    successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

    Art. 24

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore e si applica dal 1° gennaio 2012.1.

    DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 31-10-2012 - pag. 20 - COMUNE DI CASTEL MADAMA

  • Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ______ del ____________.

    DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 31-10-2012 - pag. 21 - COMUNE DI CASTEL MADAMA

  • Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazionenella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

    IL PRESIDENTE IL Segretario Generalef.to ING. FEDERICO PIETROPAOLI f.to DI ROLLO DOTT. G.BATTISTA

    E' copia conforme all'originale aisensi dell'art. 97 comma 4D.LGS 267/00.

    IL Segretario GeneraleDalla Residenza comunale, li DI ROLLO DOTT. G.BATTISTA

    ======================================================================Prot. N. Li 08-11-12

    Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1 della Legge 18 agosto2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale perquindici giorni consecutivi.

    IL Segretario GeneraleDalla Residenza comunale, li f.to DI ROLLO DOTT. G.BATTISTA

    ======================================================================Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

    A T T E S T Ache la presente deliberazione:E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal08-11-12, come prescritto dall'art. 134 comma 3̂, della legge 18 agosto 2000, n.267, senza reclami.[] é immediatamente eseguibile[] é divenuta esecutiva il giorno

    IL Segretario GeneraleCastel Madama lì f.to DI ROLLO DOTT. G.BATTISTA

    ======================================================================

    DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 31-10-2012 - pag. 22 - COMUNE DI CASTEL MADAMA


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