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COMUNE DI GENZANO DI ROMA
(Provincia di Roma)
CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI
ASILI NIDO COMUNALI NEL COMUNE DI GENZANO DI ROMA,
PER IL PERIODO _________________.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome della Legge
Repertorio n.:
CIG: 6031624D92
L’anno ______________________ addì __________ del mese di
____________ nella sede del Comune di Genzano di Roma, in Via Italo
Belardi, 81.
Avanti a me Dr.____________________ autorizzato a ricevere gli atti in
forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 63 dello Statuto Comunale e
dell’art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL, si sono
personalmente costituiti:
Dr. _______________in qualità di _________________________ del
Comune di Genzano di Roma, giusto provvedimento dirigenziale ________
del _________________, prot.n._________, con il quale le sono state
attribuite le funzioni di cui ____________________ – nato a
_______________, il ______________ C.F. ___________________,
domiciliata per la Sua carica e qualifica presso il Comune stesso, la quale
interviene in questo Atto, in rappresentanza e per conto del Comune predetto,
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C.F. 02242320584 - P.I. 01038071005, nel seguito denominato “Stazione
Appaltante”;
Sig. ___________________, nato a_______________ il ______________ e
residente in ___________________, via _______________, Cap.
_____________, CF ________________, in qualità di Legale
Rappresentante della soc. _________________________., con sede legale
in _________________, Via_______________, Cap. _____________,
CF/PI _______________, iscritta nel Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio di _____________ al numero di Repertorio
Economico Amministrativo ______________,
Della identità dei comparenti, io ________________Ufficiale Rogante sono
personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale
PREMETTONO
Che con determinazione dirigenziale n. ____________ del ___________ del
Dirigente del I AREA AMMINISTRATIVA , è stata indetta la gara
d’appalto mediante pubblico incanto (procedura aperta) come definita
dall’art. 55, del D.Lgs 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato D.Lgs., per l’affidamento del
servizio di gestione degli Asili Nido di Via Tevere e Via San Carlino, per
l’importo annuo, a base d’asta di € 473.076,00 IVA esclusa, e sono stati
approvati il bando di gara, il disciplinare, i relativi allegati e lo schema di
contratto ed è stato assunto il relativo impegno di spesa.
Che con determinazione n. __________ del ____________, del Dirigente
della I AREA AMMINISTRATUIVA, è stato affidato il servizio in oggetto
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alla società _______________________, per la durata di anni tre con
decorrenza _____________ e per l’importo annuo di € _______________,
IVA esclusa;
Che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Monti Geltrude, ai sensi
delle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 10 e del
Regolamento di attuazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
Che sono stati acquisiti d’ufficio i Documenti Unici di Regolarità
Contributiva regolari relativi all’ATI;
Che è stata acquisita altresì tutta la documentazione necessaria alla stipula del
contratto;
Volendo far risultare ciò da apposito atto formale le parti come sopra
costituite convengono e stipulano quanto appresso:
ART. 1
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2
Il Dr. __________________, nella sua qualifica di __________________
del Comune di Genzano di Roma e non altrimenti, dà e concede alla Ditta
_______________________________ con sede legale in
__________________Via ________________, Cap. __________, CF/PI
0____________________ rappresentata dal Sig. _________________,
Legale Rappresentante della ditta __________________________che
accetta, l’appalto del servizio di gestione degli Asili Nido di Via Tevere e
Via San Carlino, per il periodo ______________________________.
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L'appalto viene concesso dal Comune di Genzano di Roma ed accettato
dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle
condizioni e delle modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, che
l’Appaltatore dichiara di accettare integralmente senza riserva alcuna, e che
viene sottoscritto dallo stesso, costituente parte integrante del presente
contratto, anche se non materialmente allegato, essendo conservato in atti.
ART. 3
L’importo dell’appalto è di € ________________ annui, oltre IVA,
complessivo sia per la gestione dell’asilo nido di Via Tevere per un numero
di 45 bambini, per n.5 giorni per 48 settimane/anno dalle ore 07.30 alle ore
17.30 e si intende comprensivo di tutti gli oneri derivanti dalla gestione
dell’intera struttura, che per l’asilo nido di Via San Carlino per il costo delle
educatrici per n.2 sezioni a tempo determinato e del personale ausiliario per
l’assistenza, sorveglianza e per la pulizia dell’intera struttura per n.5 giorni
settimana , per 48 settimane, dalle ore 07.30 alle ore 14.00 per le educatrici
e dalle ore 7.30 alle 17.30 per il personale ausiliario.
L’ appalto e’ inoltre comprensivo dei seguenti servizi: a) ritiro e consegna
bisettimanale all’ Asilo nido di via s. Carlino, dei generi alimentari ordinati
dal personale comunale per la preparazione dei pasti presso uno dei
supermercati locali; b) fino ad massimo di 150 ore annuali di sostituzione
del personale addetto alla cucina o ausiliario dell’ Asilo Nido di via s.
Carlino; c) fino ad un massimo di 15 giornate lavorative nel mese di Luglio,
in cui il personale dislocato presso la struttura di via s. Carlino dovrà essere
integrato di ulteriori unità fino a soddisfare la frequenza massima dei 42
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bambini .
Il numero di giornate relative alla tipologia di prestazione di cui ai punti b) e
c), e, di conseguenza, il corrispettivo ad esse legato, potrà subire delle
riduzioni annuali strettamente dipendenti dalle necessità di sostituzione/
integrazione del personale e/o dal verificarsi di una frequenza di bambini
durante il mese di Luglio inferiore al numero massimo sopra determinato.
Il corrispettivo s’intende immodificabile. E' consentito solamente
l’adeguamento al costo della vita (indice ISTAT ).
ART 4
I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio saranno svolti
ordinariamente per conto dell’Amministrazione Comunale dal Responsabile
dei Servizi Sociali o da un suo delegato, nonché dal coordinatore indicato
dalla Società Appaltatrice. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare
funzionamento del servizio, l’efficienza e l’efficacia della gestione. Resta
facoltà dell’Amministrazione Comunale di richiedere in qualsiasi momento
informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a
campione. Il Comune ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà
nelle forme che riterrà più opportune, anche applicando procedure atte alla
rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di
soddisfazione dell’utenza (monitoraggio, customer satisfaction, audizione
del responsabile gestionale) e vigilerà sul rispetto delle clausole del presente
contratto, del progetto educativo e delle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti.
ART. 5
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Per l’asilo nido di Via Tevere: l’appaltatore è tenuto a gestire il servizio per
i bambini iscritti all’asilo nido, con propria organizzazione, nel rispetto delle
disposizioni legislative e del progetto educativo e organizzativo presentato
in sede di gara, che è parte integrante del presente contratto anche se non
materialmente allegato in quanto conservato in atti. Sono a carico, inoltre,
della Società Appaltatrice tutte le spese di gestione derivanti dal presente
contratto che non risultino poste espressamente a carico del Comune. In
particolare sono a carico dell’affidatario:
a) il costo del personale;
b) il pagamento delle utenze connesse alla gestione della struttura: energia
elettrica, acqua e telefono; l’eventuale spesa per la voltura dei contatori e
dell’utenza telefonica;
c) il costo per la fornitura di: generi alimentari; materiale didattico,
compreso quello specifico per handicap; cancelleria e materiale da ufficio;
materiale di pronto soccorso; materiali igienici e di pulizia locali; stoviglie e
casalinghi per il servizio mensa da sostituire e integrare all’occorrenza,
biancheria da mensa e per la gestione delle sezioni s (tovagliato, biancheria
da letto, materassi, ecc.); vestiario per il personale;
d) la preparazione, distribuzione e la somministrazione dei pasti,
nell’osservanza della normativa vigente;
e) la pulizia e il riordino di tutti i locali e del cortile con fornitura del
materiale occorrente;
f) la sostituzione di tutti i beni, salvo quelli indicati all’art. 6, lesionati o
divenuti inservibili;
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g) la manutenzione ordinaria del bene immobile, degli arredi, delle
attrezzature ed impianti;
h) i contratti manutentivi obbligatori per legge.
Inoltre l’appaltatore dovrà:
- rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le
normative di legge e di C.C.N.L. applicabile al proprio settore;
- osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del
lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con
particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008;
- assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del concedente e dei
terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la
salvaguardia delle persone e delle cose;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai
loro familiari;
- attenersi per la somministrazione dei pasti alle procedure HACCP;
rispettare le tabelle dietetiche dell’ASL di competenza e le eventuali
prescrizioni mediche in caso di diete particolari; il personale addetto al
confezionamento dei cibi, oltre ai requisiti di natura sanitaria, dovrà essere
in possesso di adeguata esperienza;
- predisporre il piano di formazione annuale del personale.
Per il nido di Via San Carlino: l’appaltatore è tenuto a gestire il servizio per
due sezioni a tempo determinato di bambini divezzi, con propria
organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e del progetto
educativo e organizzativo presentato in sede di gara. L’appaltatore dovrà,
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altresì, garantire la pulizia e l’igiene della struttura comunale come sopra
indicato. In particolare sono a carico dell’affidatario:
a) il costo del personale educativo relativo alle suddette n.2 sezioni;
b) il costo complessivo per il servizio assistenza, sorveglianza e pulizia
come sopra indicato;
E’ compito dell’ appaltatore, inoltre, provvedere al ritiro alla consegna
bisettimanale dei generi alimentari preordinati dal personale comunale per la
preparazione dei pasti presso uno dei supermercati locali. Tale servizio deve
essere svolto di norma entro le ore 9.00 del mattino. Il pagamento dei generi
alimentari acquistati e’ a carico del Comune.
La Società aggiudicataria si impegna inoltre per entrambi i nidi:
- a presentare una relazione, con periodicità trimestrale, sull’attività svolta,
dalla quale risultino i servizi prestati, gli inconvenienti, le eventuali
disfunzioni verificatesi ed i correttivi applicati;
- a presentare una relazione annuale, da consegnare entro il 30 luglio,
contenente la descrizione dell’attività svolta, la valutazione sul
funzionamento e sui risultati conseguiti e le indicazioni sui possibili
miglioramenti della gestione;
- garantire tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato speciale
d’appalto;
- garantire la continuità del servizio per tutta la durata del contratto;
- assicurare la riservatezza delle informazioni relative a persone che
usufruiscono del servizio, da qualunque fonte esse provengano;
- collaborare con i Servizi Sociali e Scolastici Comunali ed in particolare
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con l’Assistente Sociale per il raggiungimento degli obiettivi previsti;
- osservare le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008, in particolare
l’Amministrazione mette a disposizione dell’appaltatore il documento unico
di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) rilevati nell’appalto, dalla
stessa predisposto in base all’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008.
Il DUVRI può essere adeguato in base alle dinamiche di sviluppo ed evolutive
dell’appalto.
In relazione all’esecuzione delle attività per l’esecuzione dell’appalto oggetto
del presente contratto all’interno dei luoghi di lavoro dell’Amministrazione,
l’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, a
coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente per l’attuazione
delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a
partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di
cooperazione e coordinamento.
L'Appaltatore si impegna a fornire all’Amministrazione, le informazioni di
seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni
eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:
- nominativo del responsabile della sicurezza;
- nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
- mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da
eseguire;
- formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei
lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
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- mezzi e attrezzature previsti e disponibili per l'esecuzione del lavoro;
- dotazione di dispositivi di protezione individuali;
- numero e presenza media di addetti;
- numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
- altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo
servizio di prevenzione e protezione.
Art 6
Per il nido di Via Tevere, il Comune, oltre alla concessione in uso gratuito
dell’immobile, degli impianti e delle attrezzature, assume a proprio carico i
seguenti oneri:
a) la copertura assicurativa da incendio, furto ed atti vandalici, dei beni
mobili ed immobili;
b) la manutenzione straordinaria dei beni immobili, degli impianti e delle
attrezzature;
c) la sostituzione dei grandi elettrodomestici per cucina e pulizia
(lavastoviglie, lavabiancheria, asciugabiancheria, frigoriferi), in caso di
guasto non riparabile, e dell’arredo professionale della cucina (tavoli,
armadiature, carrelli inox, etc.), se necessario, ed in ogni caso quando guasti
e rotture non siano imputabili all’appaltatore;
d) la fornitura di apparecchiature accessorie per handicap, in base a
prescrizione medica.
Per il nido di Via San Carlino, il Comune, oltre agli oneri indicati per il nido
di Via Tevere, assume l’onere di osservare le norme in materia di
prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in
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materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs n
81/2008.
Art.7
Il personale educativo dovrà essere in possesso dei titoli di studio previsti
dall’art. 17 e 17/bis, della L.R. 59/80 e successive modificazioni.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche e
di richiedere copia di tutti i documenti idonei ad attestare la corretta
corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi. La Società è
tenuta, prima di iniziare il servizio, a consegnare l’elenco del personale,
educativo e ausiliario, da impiegare, specificandone la relativa qualifica
professionale, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione
dell’elenco, sia provvisoria che definitiva. Il personale educativo, al fine di
garantire la continuità del servizio, non deve normalmente essere sostituito
per tutta la durata dell’appalto; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive
sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro o per
evenienze contingenti o straordinarie, previamente comunicate al
funzionario comunale preposto al coordinamento ed alla vigilanza. Anche il
personale ausiliario potrà essere variato soltanto in casi straordinari,
debitamente motivati e comunicati al funzionario comunale già citato. Il
personale assente dovrà essere sostituito entro 2 ore, salvo casi di forza
maggiore, per il mantenimento dello standard numerico base. Tutto il
personale addetto all’espletamento del presente appalto dovrà essere munito
della documentazione sanitaria prevista dai vigenti regolamenti.
La ditta appaltatrice dovrà applicare al personale in argomento tutte le
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norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro afferenti la
categoria, anche se non aderisce alle associazioni firmatarie del contratto,
nonché tutti gli eventuali accordi integrativi, le leggi e i regolamenti sulle
assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione degli infortuni, sulla
tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro ed in generale tutte le norme
vigenti e che saranno emanate in materia nel corso d'appalto, fermo restando
la completa responsabilità della ditta appaltatrice per eventuali
inadempienze.
Il C.C.N.L deve essere applicato anche oltre la scadenza e fino a nuova
sottoscrizione.
Al fine di salvaguardare l’ occupazione e assicurare la continuita’ delle
prestazioni dello stesso operatore presso la famiglia, la ditta affidataria ,
salvo gravi e motivati elementi contrari, si impegna ad assumere il
personale in servizio impiegato alla data di aggiudicazione della gara di
appalto, agli stessi patti e condizioni, salvaguardando la retribuzione in
godimento e l’anzianità di servizio.
La Società Appaltatrice nell’esecuzione del presente appalto si obbliga al
rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi del
D.P.R. n. 62/2013, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18
del 23/01/2014.
ART. 8
La Società appaltatrice dovrà, prima della stipula del contratto, comunicare
il nome del responsabile - coordinatore il quale dovrà avere come titolo
minimo il diploma di cui all’art. 17 della L.R. 59/80. L’elenco del personale
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in servizio dovrà essere comunicato con lettera da depositarsi al Protocollo
del Comune ad ogni variazione. La Società si impegna a sostituire il
personale che non rispondesse più alle esigenze contrattuali stabilite dal
presente contratto. Il personale incaricato dell’appaltatore dovrà essere
munito durante il servizio, di camice e ogni capo di abbigliamento
occorrente per l’igiene fornito dalla Società Appaltatrice assegnataria. La
Società Appaltatrice dovrà facilitare la frequenza del proprio personale a
corsi di aggiornamento. Le retribuzioni complete del personale per la
frequenza a tali corsi saranno a carico della Società Appaltatrice.
L’appaltatore si impegna a:
- effettuare le prestazioni con un numero adeguato di operatori avente titolo
di cui alla L.R. 59/80 e successive modificazioni con competenze ed
esperienza idonea all’espletamento delle attività richieste dal presente
contratto;
- limitare gli eventuali fenomeni di turn over tali da compromettere i
rapporti con l’utenza;
- presentare, su richiesta del Comune in qualsiasi momento, copia di tutti i
documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei
versamenti contributivi del personale impiegato per l’esecuzione del
contratto (l’Amministrazione Comunale effettuerà comunque i controlli
previsti nell’ambito del DURC — documento unico di regolarità
contributiva);
- comunicare, prima dell’inizio dell’appalto e ogniqualvolta si provvederà
all’utilizzo di nuovo personale, le generalità e la qualificazione
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professionale degli impiegati.
La Società dovrà indicare il nominativo di un Coordinatore/Referente con
qualifica atta a svolgere tale funzione, il quale sarà diretto interlocutore
dell’Amministrazione Comunale per la gestione dei servizi oggetto
dell’appalto. Il coordinatore dovrà essere disponibile durante l’orario
d’ufficio (7.30 – 17.30.) e dovrà essere in grado di reperire prontamente gli
operatori addetti al servizio affidato.
ART. 9
La Società appaltatrice è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli
utenti del servizio e a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività ed
imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o
carenze nelle prestazioni. La Società ha contratto un’adeguata copertura
assicurativa, per garanzia di infortuni e responsabilità civile per sinistri che
possano derivare agli utenti e agli operatori oppure da questi causati agli
utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, esonerando il Comune da
ogni responsabilità al riguardo, per un importo non inferiore a €
3.000.000,00 (tremilioni/00), polizza n. ___________rilasciata da
___________________in data __________________, giusta quietanza
n.__________________ del __________. In caso di danni arrecati a terzi,
l’appaltatore dovrà darne immediata notizia al Comune fornendo dettagliati
particolari. La stessa si impegna a sollevare il Comune da qualsivoglia
responsabilità diretta o indiretta che potesse derivare dalla costituzione,
esecuzione ed estinzione dei rapporti di collaborazione.
ART. 10
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Il pagamento delle prestazioni avverrà, di norma, entro 90 (sessanta) giorni
dalla data della presentazione della fattura da depositare con cadenza
mensile.
In relazione alle tipologie di prestazioni descritte all’ art. 1 del capitolato
speciale, tale fattura deve comprendere il corrispettivo relativo alla
prestazione fissa del presente appalto e quello legato alla eventuale
prestazione variabile attivata nel mese, cosi come aggiudicati in sede di
affidamento.
ART. 11
La Società, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente contratto, ha
l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni
presenti e future emanate dall’Amministrazione Comunale. Ove non attenda
a tutti gli obblighi ovvero violi comunque le disposizioni del presente
contratto, la stessa è tenuta al pagamento di una penalità determinata come
segue:
- interruzione ingiustificata del servizio (per ogni violazione) € 500,00;
- personale privo dei requisiti richiesti (per ogni persona e per ogni
giorno) € 500,00;
- mancata sostituzione del personale nelle modalità indicate (per ogni giorno
dì assenza) € 100,00;
- mancanza di idonea polizza assicurativa € 2.000,00;
- violazione delle norme previste dal capitolato speciale e dal progetto di
gestione presentato in sede di gara (per ogni singola violazione) € 200,00.
In caso di recidiva nell’arco di validità del contratto sarà applicata una
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sanzione del valore doppio rispetto a quelli indicati in precedenza. Per le
inadempienze più gravi, ove non si ravvisi a giudizio insindacabile
dell’Amministrazione comunale l’inadempienza che risolve il contratto, ai
sensi dell’art. 1453 del codice civile, il Comune si riserva di adottare misure
più severe con formale atto del Responsabile di Settore. Gli addebiti
dovranno essere contestati alla Società Appaltatrice entro i 5 (cinque) giorni
successivi dalla piena conoscenza dei fatti che li giustificano. La Società
Appaltatrice stessa potrà far pervenire nei 7 (sette) giorni lavorativi
successivi le controdeduzioni all’addebito. Qualora l’Amministrazione, a
suo insindacabile giudizio:
- valuti positivamente gli elementi giustificativi presentati dall’appaltatore,
ne darà comunicazione alla stessa entro il termine di 30 (trenta) giorni;
- ritenga insufficienti gli elementi presentati dall’appaltatore a
giustificazione della mancanza contestata o non riceva alcunché
dall’appaltatore stesso, comunicherà entro il termine di 30 (trenta) giorni,
l’ammontare della penale che sarà trattenuta sul pagamento delle fatture,
indipendentemente da qualsiasi contestazione.
ART. 12
E’ vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l’immediata
risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore
risarcimento dei maggiori danni accertati.
ART. 13
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la societa
__________________ ha presentato cauzione definitiva mediante polizza
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fidejussoria n. __________, , rilasciata da ______________, agenzia di
___________, cod., per l’importo di Euro _______________)
_______________), emessa in data ___________, giusta quietanza n.
_________________ del _____________. Tale cauzione definitiva sarà a
garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto,
dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che
l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente anticipare durante la
gestione appaltata, per fatto dell’Appaltatore, a causa di inadempimento o
coattiva esecuzione del servizio. Resta salvo, per l’Amministrazione
Comunale, l’espletamento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione
risultasse insufficiente. L’Appaltatore sarà obbligato a reintegrare la
cauzione di cui l’Amministrazione Comunale avesse dovuto valersi, in tutto
o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempienza, la
cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’Appaltatore,
prelevando l’importo dai pagamenti dovuti. La cauzione resterà vincolata
fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la
scadenza del contratto. Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto
(bollati, registrazione, diritti di segreteria, ecc...) sono a carico della Società
Appaltatrice.
ART. 14
L’Appalto avrà la durata di ulteriori tre anni a partire dal ____________
con termine ________________. Se allo scadere del termine naturale
previsto per il contratto, l’Amministrazione comunale non avrà ancora
provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, la Società
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Appaltatrice sarà obbligata a continuarlo, alle stesse condizioni contrattuali
vigenti alla data di scadenza.
ART. 15
La Società Appaltatrice è tenuta all’osservanza delle norme in materia di
privacy, T.U. D.Lgs. 196/2003, indicando specificamente il responsabile
della privacy. La Società stessa si impegna a mantenere la riservatezza, nel
rispetto delle disposizioni di legge, sui dati personali dell’utente messi a
disposizione dell’Amministrazione, ovvero raccolti direttamente per la
migliore organizzazione dei servizi, dietro espressa autorizzazione del
Comune. A tale scopo i responsabili della Società Appaltatrice verranno
nominati quali incaricati al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 30 della
norma sopra richiamata.
ART. 16
La Società Appaltatrice dovrà provvedere ad emanare la “Carta della qualità
dei servizi” con le modalità e secondo quanto disposto dall’art. 2, comma
461, della Legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008).
ART. 17
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Comune e la Società
appaltatrice, relativa all’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente
contratto, non definibili per le vie brevi, il Foro competente è quello di
Velletri (Roma).
ART.18
Il Comune ha diritto di promuovere, ai sensi dell’art. 1456 del CC. (clausola
risolutiva espressa), la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza
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pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni:
a) qualora l’aggiudicatario non fosse in grado di produrre la documentazione
prevista dal presente contratto, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese
al momento dell’offerta;
b) reiterate interruzioni, anche parziali, del servizio;
c) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge;
d) contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte della Ditta
aggiudicataria o del personale adibito al servizio stesso;
e) inosservanza da parte dell’aggiudicataria di uno o più impegni assunti
verso il Comune:
- quando l’aggiudicataria si renda colpevole di frode;
- quando ceda ad altri, in tutto od in parte, sia direttamente sia
indirettamente. per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti il
capitolato e il presente contratto;
- quando comunque si verifichi ogni altra inadempienza qui non
espressamente contemplata o fatto grave che renda impossibile la
prosecuzione dell’appalto, a termini dell’ art. 1453 del Codice Civile. Nei
casi previsti dal presente articolo, l’aggiudicataria incorre altresì nella
perdita della cauzione che resterà incamerata dal Comune, salvo il
risarcimento dei danni per l’eventuale nuovo contratto e per tutte le altre
circostanze che possano verificarsi. E’ prevista anche la possibilità di
procedere con la risoluzione anticipata del contratto con il consenso di
entrambe le parti.
ART.19
20
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.1, comma 13, del D.L. n.95/2012
convertito nella Legge n. 135 del 07/08/2012, si riserva la facoltà di recesso
dal contratto, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a
quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al
decimo delle prestazioni non ancora eseguite,qualora la Società Appaltatrice
non adegui il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle eventuali
migliori condizioni previste nelle convenzioni Consip, successive alla stipula
del presente contratto.
ART. 20
Per la Società sono state richieste le prescritte informazioni antimafia. Il
contratto è, pertanto, sottoposto a condizione risolutiva e spetta
all’Amministrazione la facoltà di recedere dal contratto in caso di esito
positivo delle predette verifiche, così come disposto dall’art.92 del D.Lgs.
159/2011 e s.m.i..
ART. 21
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. L’Appaltatore si
impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma della
notizia dell’inadempimento della propria controparte,
subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 22
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono applicabili
le vigenti leggi in materia e quelle che verranno in seguito emanate, nonché
21
tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, e nei suoi
allegati, nel DUVRI, negli ulteriori atti di gara, nell’offerta tecnico-
economica della Società appaltatrice, nel contratto rep.1241/2011, e in tutte
le disposizioni di legge in materia in quanto applicabili e compatibili nonché
nella carta della qualità dei servizi.
I suddetti documenti,depositati agli atti del Comune di Genzano di Roma, si
intendono facenti parte integrante del contratto anche se non materialmente
allegati, in quanto conservati in atti.
ART. 23
Tutte le spese relative al presente contratto nessuna esclusa ed eccettuata,
restano a totale carico della Società Appaltatrice senza diritto di rivalsa e
saranno prelevate dall’apposito deposito già effettuato.
Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione ad imposta
fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11, nonché dalla Tariffa
parte I, art. 11 del D.P.R. n. 131/1986.
Ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 numero 642, Allegato B, articolo 27-bis
essendo il contratto in favore di ONLUS, è esente dall’imposta di bollo. Le
imposte di registro saranno versate con modalità telematica, mediante il
Modello Unico Informatico. Il contratto sarà prodotto all’Agenzia delle
Entrate mediante piattaforma Sister.
ART.24
Questo contratto scritto con personal computer da persona di mia fiducia,
consta di n. _____ intere facciate, e da n._________ righe di quest’ultima
facciata, viene letto agli intervenuti i quali o riconoscono conforme alla
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volontà espressa, ed in segno di piena accettazione lo sottoscrivono meco
appresso.
PER IL COMUNE
IL DIRIGENTE
F.to
PER LA SOCIETA
F.to
IL SEGRETARIO GENERALE UFFICIALE ROGANTE
F.to