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COMUNE DI SABAUDIA - · PDF filedefinizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle...

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1 ANNO 01 06 Dal 12 al 18 febbraio 2015 COMUNE DI SABAUDIA PROVINCIA DI LATINA RUBRICA DELLE NOVITA’ NORMATIVE GIURISPRUDENZIALI ED AMMINISTRATIVE
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ANNO 01 06 Dal 12 al 18 febbraio 2015

COMUNE D I SABAUDIA PROVINCIA DI LATINA

RUBRICA DELLE NOVITA’ NORMATIVE GIURISPRUDENZIALI ED AMMINISTRATIVE

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Il Segretario Generale Il Responsabile di Progetto Dott. Francesco Zeoli Dr.ssa Paola Martullo

INDICE

I testi cui si riferiscono gli aggiornamenti sono in indice riportati sinteticamente per oggetto

In “Aggiornamenti normativi” :

1.Regione Lazio- Legge Regionale 12 febbraio 2015, n. 2 Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24

(Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive

modifiche- pag. 4

2. Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

DELIBERA 2 febbraio 2015- Interpretazione sull'obbligo di comunicazione dei dati, ai sensi dell'art. 5

della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni- pag. 5

In “Aggiornamenti amministrativi di settore” – pagg. 6/11

Demografici

1.Min .Int.- Circolare n.1/2015-Attuazione ANPR

2.Min.Int. –Avviso 11.02.2015 – Modifiche servizio anagrafe nazionale

Ragioneria- Tributi 3.Min. Int. –Circolare 2/2015 – Rimborso IVA servizi non commerciali - 2015-02-18 4.Agenzia Entrate-Risoluzione n.15/E -2015 nuovi codici F24 per pagamento IVA da parte delle pp.aa

Personale –Organi politico amministrativi 5.ARAN-Elezioni RSU –nuovo CCNQ

Personale 6.Agenzia Entrate –Certificazione unica 2015

7.vedi Aggiornamenti normativi n. 2 –Adesione scioperi

Tutti i settori-Appalti 8.ANAC –Accertamenti ispettivi –protocollo ANAC- MEF

Area tecnica –Appalti ll.pp 9.ANAC –obblighi informativi

Servizio informatico –organi politico amministrativi 10.Ag.I.D. –pagopa

Tutti i settori-organi politico amministrativi

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11.PCM –“Soldi pubblici on line” dati di spesa delle pp.aa

Area tecnica – Edilizia Urbanistica 12.Dipartimento F.P. Moduli regionali CIL e CILA

“Aggiornamenti giurisprudenziali” – 8 sentenze – pagg 12/17

Pareri e orientamenti ANAC – Min .Interno – Agenzia Entrate, Anci- ARAN- pagg 18/20

Altri aggiornamenti – pagg. 21/27

L’argomento Il conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza. La circolare del Dip.to F.P. n.6/2014-

pagg. 28/38

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AGGIORNAMENTI NORMATIVI

1.

REGIONE LAZIO Legge Regionale 12 febbraio 2015, n. 2 Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24

(Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche

In B.U.R.Lazio 12 febbraio 2015, n.13 –Supplemento n. 3 – In vigore dal 13 febbraio 2015

Sono state apportate le seguenti modifiche alla L.R. n. 24/98

all’ art. 21 – co. 1 –Approvazione PTPR : il Piano Territoriale Paesistico Regionale è approvato entro il 14.

Febbraio 2016 . Vi è stato un differimento del termine per l’approvazione dal 15 febbraio 2015 al 14 febbraio

2016

all’art. 27.1 co. 1 Adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali : i comuni entro il termine

stabilito dal PTPR e comunque non oltre 3 anziché 2 anni dalla sua approvazione, adeguano lo strumento

urbanistico alle prescrizioni del PTPR .E’ stato concesso un anno in più ai Comuni per adeguare i piani

urbanistici comunali al PTPR

Sostituzione dell’art. 32 Opere costruite su aree sottoposte a vincolo .

Sono delegate ai Comuni in materia di paesaggio ,le funzioni amministrative , relative all’emanazione di

parere ( di cui all’art. 32 – l. n. 47/1985)per il rilascio di titoli abilitativi in sanatoria per opere eseguite su

immobili sottoposti a vincolo , per le opere gia realizzate entro il 31 marzo 2003

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COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI

PUBBLICI ESSENZIALI -DELIBERA 2 febbraio 2015- Interpretazione sull'obbligo di comunicazione dei

dati, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni

Il secondo intervento nel corso del 2015 della Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo

sciopero nei servizi pubblici essenziali , si attua attraverso l’emanazione della delibera 2 febbraio 2015 .

Con una I deliberazione ( del 19 gennaio 2015 –in rass. comunale 5) la Commissione ha esteso l’ invito alle

pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi pubblici essenziali a porre in essere condotte legittime ,

volte ad evitare conflitti nei rapporti con gli affidatari del servizi pubblici sui quali le amministrazioni

medesime esercitano un controllo diretto , chiarendo , in tal modo,la portata dell’art. 13 – co. 1 – lett. h)

della legge n. 146/90

Con questa successiva deliberazione ,invece, la Commissione chiarisce le modalità attraverso le quali attuare

l’art. 5 della legge n. 146/90 , articolo che prevede che le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi

pubblici essenziali ( art. 1 – l. n. 146/90 e CCNL 6.7.1996) sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il

numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute

effettuate secondo la disciplina vigente.

Per rendere , dunque,efficace l’obbligo normativo, la Commissione stabilito che le amministrazioni e le

imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali , in occasione di ogni sciopero , debbono rendere pubblici

tempestivamente, attraverso l'inserimento sul proprio sito internet istituzionale, i dati numerici relativi al

personale aderente allo sciopero in termini di percentuale rispetto al personale in servizio .

L'assolvimento di tale onere assorbe ogni ulteriore adempimento di comunicazione.

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AGGIORNAMENTI AMMINISTRATIVI DI SETTORE

DEMOGRAFICI

1.MINISTERO INTERNO –CIRCOLARE 0000435 /10 febbraio 2015, n. 1 - Regolamento recante modalità

di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di

definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente- sito

Ministero Interno .

Il DPCM 10 novembre 2014, n. 194 ,ha recato prescrizioni per attuare il graduale subentro dell’ANPR ai

sistemi INA – e AIRE e alle anagrafi comunali.

La migrazione che significa trasferimento dei dati ,avviene per fasi .In breve :

Fase 1 PRELIMINARE prevista per il II semestre 2015 -Nella ANPR sono trasferiti i dati contenuti nell’INA

e AIRE .In tale fase si procede alla validazione dei dati che risultano dal codice fiscale , previo confronto con

l’anagrafe tributaria .Sempre in tale fase ,i Comuni ai quali sono segnalate anomalie dovranno eliminarle ,

utilizzando i sistemi informativi a loro disposizione .Dopo l’eliminazione delle anomalie procedono al

reinvio dei dati con le modalità stabilite per i sistemi INA e AIRE;

Fase 2 –TERMINE DELLA FASE PRELIMINARE : ciascun Comune procede sulla base del piano pubblicato

sul sito della Direzione centrale dei servizi demografici al trasferimento dei dati anagrafici contenuti nelle

proprie banche dati all’ANPR

L'art. 1 e l'All. A disciplinano il piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi comunali

Fase 3 - TERMINE FASE DI MIGRAZIONE DATI Completata la fase di migrazione ,gli adempimenti

anagrafici dovranno essere effettuati dai comuni mediante l'utilizzo dell'ANPR che, con appositi servizi,

renderà disponibili ai comuni stessi i dati necessari all'allineamento delle banche dati eventualmente

conservate dagli stessi per l'espletamento delle funzioni di competenza.

ACCESSO E SICUREZZA ALLE BANCHE DATI :

Le misure di sicurezza sono previste nell’All. C al DPCM 10.11.2014,n. 194

SERVIZI DISPONIBILI DALL’ ANPR AI COMUNI

I servizi resi disponibili dall'ANPR ai comuni, previsti nell'articolo 4 del DPCM e descritti nell'Allegato D,

sono i seguenti:

- servizi di registrazione, che consentono di effettuare le operazioni di iscrizione, mutazione e cancellazione;

- servizi di consultazione ed estrazione, che consentono di interrogare l'ANPR per campi o combinazioni di

campi, per tipo di operazione e per intervalli temporali e di estrarre i dati di competenza;

- servizi di certificazione, che rendono disponibili al comune i dati necessari per il rilascio di certificazioni

anagrafiche anche in modalità telematica

DEMOGRAFICI

2.MINISTERO INTERNO –AVVISO 11.febbraio 2015 –Modifiche servizio anagrafico statale –sito

interno.it Il Ministero dell’Interno informa che dal 16 febbraio cesseranno i servizi di assistenza erogati dal

Centro di Risposta INA SAIA e AIRE operativo presso il Ministero dell’Interno Eventuali problematiche

potranno essere segnalate esclusivamente al Servizio di Assistenza Telefonica che risponde al n. verde 800

863 116, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (con

esclusione delle festività nazionali) ed alle caselle di posta elettronica, in relazione ai malfunzionamenti

riscontrati, indicati sul sito .

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RAGIONERIA-TRIBUTI

3.MINISTERO INTERNO - Circolare 12 febbraio 2015 , n. 2- Rimborso IVA servizi non commerciali anno

2015 (quadriennio 2011/2014) – sito interno.it

Con l’art. 6 co. 3 della legge n. 488/1999 , è stato istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo alimentato

con le risorse finanziarie , costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA di

prestazioni di servizi non commerciali , affidati dagli enti locali territoriali a soggetti esterni

all'amministrazione a decorrere dal 1 gennaio 2000 per i quali e' previsto il pagamento di una tariffa da

parte degli utenti. Le risorse del fondo consente agli enti locali di beneficiare di contributi erogati dallo

Stato che permettono di diminuire le tariffe a carico degli utenti del servizio.

Con il decreto in “rubrica” è precisato che a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2011 il contributo è

stato fiscalizzato .La fiscalizzazione del contributo comporta per gli enti beneficiari , incluse le province

delle Regioni a Statuto ordinario e inclusi ,dal 2013 , anche i comuni della Regione a statuto speciale

Sardegna , la cessazione della trasmissione del certificato alle Prefetture (allegato al D.P.R. 8 gennaio 2001, n.

33 ), entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno

Il Ministero dell’Interno dispone che le Prefetture dovranno effettuare gli inserimenti degli importi riferiti al

quadriennio 2011 – 2014, facendo attenzione alla data di trasmissione del certificato (31.03)

Per completezza informativa , il certificato deve essere ancora trasmesso dalle province della regione

Sardegna, dalle comunità montane, dalle unioni e dai consorzi per le regioni a statuto ordinario e per la

regione Sardegna

4.AGENZIA ENTRATE –Risoluzione 12 febbraio 2015, n. 15/E-Istituzione nuovi codici nei mod F24 per il

pagamento dell’IVA da parte delle pp.aa nel nuovo sistema di scissione di pagamenti –sito Agenzia

Entrate

Per l’attuazione dell’art. 17 ter – DPR n. 633/1972 e facendo seguito alla circolare 9 .02.2015, n. 1/E

(sintetizzata rassegna comunale 5/2015 aggiorn.settore punto 11), con decreto MEF 23 gennaio 2015,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015, all’art. 4- co 1- è stato stabilito che il versamento

dell’IVA è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui

l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con

le seguenti modalità:

a)per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite modello “F24 Enti

pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

b) per le pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), autorizzate a detenere un conto

corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane, mediante

versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), direttamente all’entrata del

bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.

Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell’imposta sono istituiti i seguenti

codici tributo

“620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n.

633/1972”.per le pp.aa di cui alla lett.a)

“6040”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972”-

per le pp.aa. di cui alla lett b).

Per i versamenti delle pp.aa. di cui alla lett.c , i versamenti dovranno essere imputati al capo 8, capitolo

1203, articolo 12 del bilancio dello Stato

Per le modalità di compilazione dei modelli si rinvia al testo della risoluzione

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PERSONALE – ORGANI POLITICO AMMINISTRATIVI

5 A.R.A.N. –Elezioni R.S.U. – Sottoscrizione CCNQ 9 febbraio 2015- pubblicazione 10.02.2015 -sito

ARAN

Sono state modificate alcune clausole (artt. 3, 7 e 12) dell’Accordo collettivo quadro per la costituzione di

RSU concluso in data 7 agosto 1998 e modificato il 24 settembre 2007 e inserite nuove disposizioni riferite

alle modalità di composizione e funzionamento delle RSU nelle nuove articolazioni territoriali-

amministrative -

Le modifiche :

sono eleggibili :

- i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale , in

servizio alla data dell’annuncio per le elezioni ;

-i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale –annuncio-, il cui

contratto a termine, per garantire la stabilità della RSU, abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla

data di costituzione della stessa

Hanno diritto di votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e

determinato nell’amministrazione alla data delle votazioni, compresi quelli provenienti da altre

amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo.

Calcolo dei componenti RSU : si tiene conto dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e

determinato in servizio nell’amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale –annuncio-

Durata in carica : restano in carica per 3 anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione

della prorogabilità. .In tutti i casi di dimissioni o decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito

dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

Dimissioni del componente : le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest’ultima ne

dà comunicazione al servizio di gestione del personale e, mediante affissione all’albo, ai lavoratori. Tale

comunicazione deve contenere anche il nominativo del subentrante o la dichiarazione di decadenza

dell’intera RSU

Decadenza del componente : costituisce caso di decadenza automatica di componente RSU la cessazione,

per qualsiasi causa, del sottostante rapporto di lavoro o di servizio.

Decadenza della RSU : se il numero dei componenti scenda al di sotto del 50%del numero di componenti

previsto con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo

Adempimenti delle pp.aa- trasmissione verbale operazioni elettorali : per consentire una corretta

rilevazione dei dati elettorali necessari all’ARAN per l’accertamento della rappresentatività a livello

nazionale delle associazioni sindacali, e per ottenere una omogenea documentazione è allegata all’Accordo

quadro 7 agosto 1998 ,il fac simile del verbale riassuntivo delle votazioni che dovrà essere compilato in

modo da soddisfare le esigenze informatiche della rilevazione di competenza dell’ARAN.

Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all’ARAN il verbale riassuntivo, di cui sopra entro 5

giorni dal ricevimento dello stesso. La trasmissione avviene per via telematica con le modalità indicate

dall’Agenzia.

Integrazioni :

Nuove articolazioni territoriali : in caso di

-accorpamento di amministrazioni o uffici in cui sono operanti RSU , la RSU sarà formata da tutti i

componenti trasferiti nella nuova amministrazione risultante dall’accorpamento

- scorporo di amministrazioni o uffici : i componenti della RSU restano in carica negli uffici scorporati dove

sono assegnati a condizione che gli stessi abbiano i requisiti per essere sede RSU.

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-per ogni nuova amministrazione o ufficio, individuato come sede RSU a seguito del riordino, sussiste una

unica RSU

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti a seguito delle nuove articolazioni territoriali , non si

procede a sostituzione

PERSONALE

6.AGENZIA ENTRATE – Comunicato 12 febbraio 2015- Certificazione unica 2015 –Sito Ag.Entrate

L’Agenzia fa conoscere che è stata pubblicata la versione definitiva CU 2015 il 15 gennaio 2015 .

Fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione

precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non

dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere

inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni

7.Vedi aggiornamenti normativi 2 : aderenti a scioperi

TUTTI I SETTORI-APPALTI

8.A.N.A.C. - Accertamenti ispettivi - protocollo d’intesa Anac e Mef. – Pubblicato su sito ANAC-

12.02.2015 .Il protocollo è stato pubblicato in data 13 .02.2015 anche sul sito del M.E.F.

E’ stato concordato che su impulso dell’ANAC , la RGS effettua ispezioni per verificare la regolarità delle

procedure di affidamento delle gare e l’economicità di gestione dei contratti pubblici. Ciò rientra nell’ambito

dei compiti dell’Autorità di cui all’art.6 co. 7 d.lgs. n. 163/2006.

La Ragioneria generale dello Stato individua il personale da. mettere a disposizione dell'Autorità, che

provvede ad attribuire a ciascun ispettore l'incarico da svolgere, indica I'ambito e lo scopo dell'intervento, i

soggetti presso i quali acquisire i dati e le informazíoni e, dove occorra, le modalità di acquisizione degli

stessi

AREA TECNICA – APPALTI LL.PP.

9 ANAC – COMUNICATO 5 FEBBRAIO 2015 -Obblighi informativi nei confronti dell’ANAC e controlli

a campione .Rif.to art. 9 d.l. n. 133/2014 convertito nella l. n. 164/2014 –Sito ANAC – pubblicazione

11.02.2015

Le disposizioni d cui all’art. 9 co. 1 e 2 –l. ,. 164/2014) sono state dettagliate in rassegna comunale n.

26/2014-

Sintesi :

Oggetto degli obblighi informativi :

lavori pubblici “di estrema urgenza” sino alla soglia pari a 5.186.000 €

Interventi di estrema urgenza : sono gli interventi indifferibili finalizzati a :

-mettere in sicurezza gli edifici scolastici e quelli dell’AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale);

-provvedere a mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici;

-provvedere ad adeguamenti alla normativa antisismica;

-provvedere con interventi a tutela ambientale e del patrimonio culturale.

Gli interventi possono riguardare anche impianti , dotazioni e arredi.

Semplificazioni procedimentali per affidamento di ll.pp. inferiori alla soglia comunitaria dei 5.186.000 €:

-pubblicazione di bandi soltanto sul sito dell’amministrazione appaltante

-dimezzamento del termine di ricezione delle offerte rispetto a quelle ex lege e per i tempi per la stipula del -

contratto con inapplicabilità dei termini di cui all’art. 11, co 10 e 10-ter - d.lgs. n. 163/2006

-applicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ( art. 57 c. 6) per i contratti

sotto soglia comunitaria con invito esteso ad almeno 10 operatori economici.

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-affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ,per lavori di messa in sicurezza degli

edifici scolastici di importo non superiore a 200.000€ con procedimento a cottimo fiduciario con invito

rivolto ad almeno 5 operatori

Gli appalti sono in ogni caso soggetti agli obblighi informativi di cui all’art. 7, co. 8 d.lgs. n. 163/2006 e di cui

all’art. 37 dlgs. n 33/2013; prevede, inoltre, che l’Autorità Nazionale Anticorruzione possa disporre controlli a

campione ( art. 9 co. 2 bis – legge n. 164/2014)

Modalità di espletamento dei compiti di vigilanza e adempimenti delle amministrazioni appaltanti

LL.PP. rientranti nell’art. 9 co. 1 e 2: per segnalare all’ANAC il ricorso a procedure accelerate e semplificate

e consentire un controllo a campione sugli interventi acceleratori, i responsabili dei procedimenti delle

pp.aa. appaltanti , in sede di acquisizione del CIG devono indicare :

-che si procede ad affidamenti di ll.pp rientranti nell’art. 9 co. 1 e 2 – l. n. 164/2014 , inserendo tale

indicazione nelle schede già in uso per la trasmissione dei dati, già aggiornate dall’Autorità

-che si procede a affidamenti di LLPP di importo inferiore alla soglia comunitaria affidati ex art. 57 co. 6

d.lgs. n. 163/2006 con invito rivolto ad almeno 10 operatori , sono indicano nella scheda ( art. 9 co. 2 d-d l. n.

133/2014)

-che si procede a affidamento di LL.PP. di messa in sicurezza degli edifici scolastici per importi fino a

200.000€ con affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento a cottimo fiduciario ( art. 9 co.

2 lett.e – d.l. n. 133/2014)

Modalità di comunicazioni ex art. 7 co. 8 d.lgs. n. 163/2006

Per le comunicazioni di cui all’art. 7 co. 8 d.lgs. n. 163/2006 , queste devono essere trasmesse all’ANAC entro

15 giorni dalla data di affidamento

Procedure di affidamento di lavori di estrema urgenza relativi a beni culturali di cui all’art. 204 del

Codice le pp.aa.devono inoltrare all’Autorità l’invito a partecipare alla procedura rivolto a 15 concorrenti e

successivamente, entro il termine di 15 giorni dall’affidamento, devono trasmettere l’elenco dei soggetti

invitati, utilizzando il sistema già in uso.

Restano in vigenza le modalità di pubblicazione di cui all’art. 7 co. 8 d.lgs. n. 33/2013

SERVIZIO INFORMATICO-ORGANI POLITICO AMMINISTRATIVI

10 .AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE – P.C.M. - “Pago PA” – istituzione di un logo per il pagamento

alle pp.aa.- Comunicato 12 febbraio 2015 e regolamento 6 febbraio 2015 , n. 1 pubblicata in data 12 .

02.2015 - sito Ag.I.D.

In breve :

l’Ag.I.D. ha realizzato il sistema di pagamenti elettronici a favore delle amministrazioni pubbliche

attraverso il cosiddetto “Nodo dei pagamenti-SPC” anche detto “Sistema”che mette in collegamento pp.aa. e

privati con utilizzo di un codice unico di pagamento

Il sistema secondo quanto fatto rilevare dalla circolare consente a coloro che devono effettuare pagamenti all’

Ente Creditore di richiedere l’esecuzione del pagamento a un prestatore di servizi di pagamento tra quelli

aderenti al Nodo, potendo sceglierlo, se del caso, in base alle condizioni economiche praticate e/o agli

strumenti di pagamento erogati (es. bonifico, carta di credito, carta di debito, contante) e/o ai canali/luoghi

messi a disposizione per richiedere il pagamento (es. ATM, sportello delle filiali del PSP, tabaccai, bar,

autogrill, altri esercizi commerciali).

Per individuare i prestatori di servizio che effettuano i pagamenti alle pp.aa, l’Ag.I.D. ha individuato un

logo di riconoscimento che consente al prestatore dei servizi di accettazione dei pagamenti di pubblicizzare

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con l’esposizione del logo , il servizio reso e quindi rendere il servizio .La pubblicizzazione può avvenire sia

sui siti web , sia presso le sedi dove so svolgono le attività dove si può effettuare il pagamento .Anche le

pp.aa che hanno aderito al sistema secondo nelle modalità previste dalla circolare possono esporre il logo

pagoPa.Il logo è in allegato alla circolare

Il logo è rilasciato in uso a coloro che hanno aderito al Sistema , ovvero :

a) alle pubbliche amministrazioni che abbiano sottoscritto con l’Agenzia per l’Italia Digitale un protocollo di

adesione al Sistema;

b) alle pubbliche amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi che abbiano inviato all’Agenzia per l’Italia

Digitale la lettera di adesione al Sistema debitamente sottoscritta;

c) ai prestatori di servizi di pagamento che abbiano sottoscritto con l’Agenzia per l’Italia Digitale l’accordo di

servizio per l’adesione al Sistema;

d) a terzi che non rientrano nelle tipologie soggettive di cui alle precedenti lett. a), b) e c) specificamente

individuati.

Per l’adesione al Sistema le pubbliche amministrazioni sono chiamate a compilare il modulo di adesione

disponibile sul sito dell’AgID per adempiere agli obblighi di legge di cui al combinato disposto dell’articolo 5

del CAD e dell’articolo 15, comma 5bis del D.L. n. 179/2012.

Una volta completata la procedura di adesione, l'Agenzia renderà disponibile quanto necessario per l’uso del

logo “pagoPA

ORGANI POLITICO AMMINISTRATIVI – TUTTI I SETTORI

11 .PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI Soldi pubblici –on line i dati di spesa delle pp.aa.-

Ag.I..D.-sito governo.it

il sito “soldipubblici.gov.it” , consente di accedere ai dati dei pagamenti delle regioni, delle aziende sanitarie

regionali, delle province e dei comuni, con cadenza mensile e aggiornamento al mese precedente.

EDILIZIA- URBANISTICA

12 – DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA Moduli CIL-CILA regionali

Sul sito del dipartimento sono stati riportati gli estremi degli atti adottati dalle Regioni in tema di modifiche

ai moduli CIL e CILA .Per la Regione Lazio risulta essere stata adottata ( non pubblicata) una deliberazione

in data 13.02.2015 .

Sui BURLazio dal 13 febbraio non risulta ancora pubblicata

Si richiama la deliberazione del 22 luglio 2014, n. 502 in BURL 5 agosto 2014, n. 62 con cui sono stati invece

approvati i moduli S.C.I.A.

Nella deliberazione richiamata per i moduli SCIA si rende noto che la modulistica è resa fruibile a breve sul

Portale regionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it , ulteriori informazioni saranno disponibili

all'indirizzo la http://www.regione.lazio.it/rl_attivitaproduttive.

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AGGIORNAMENTI GIURISPRUDENZIALI

PERSONALE – RSU- TUTTI I SETTORI-ORGANI POLITICO AMMINISTRATIVI

1.Gestione dei fondi per retribuzioni di posizione e risultato dei dirigenti e gestione fondi delle risorse

decentrate variabili del personale dipendente

Corte dei Conti – sez. contr. Liguria – deliberazione 29 gennaio 2015, n. 4.-sito corteconti

Il parere reso in sede di controllo sulle gestioni a rendiconto del Comune , è ampio.Se ne riportano i

contenuti principali e a contenuto generale

In sede di verifica del rendiconto del Comune -anno 2012 , la sezione regionale , ha rilevato una illegittima

gestione:

a) del fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti,;

b) del fondo per le risorse decentrate dei dipendenti.

Gia nella relazione del nucleo di valutazione si evidenziavano scostamenti tra le decisioni prese dalla

dirigenza comunale rispetto alla normativa e rispetto alle situazioni di fatto sussistenti. Stesse contestazioni

erano state inoltrate con note formali da parte del Segretario comunale

Con meri atti dirigenziali , senza preventive deliberazioni di Giunta o di Consiglio sono stati incrementati

gli importi dei fondi.

Il fondo dirigenze è stato incrementato nella parte variabile per “attivazione di nuovi servizi e di processi di

riorganizzazione con accrescimento dei livelli quali- quantitativi dei servizi esistenti come rilevabile dal

Piano Performance 2012 “.L’importo complessivo è stato ripartito tra le 4 macroaree dirigenziali comunali

Il fondo personale dipendente è stato incrementato nella parte variabile ed è stato deciso di ripartirlo tra il

personale delle 4 macroaree comunali , a titolo di “innovazione e miglioramento quali-quantitativo dei

servizi”

Il NdV nella relazione ha fatto rilevare :

1) che rispetto all’incremento fondo dirigenze –indennità di posizione e di risultato dei dirigenti , non

vi è stata la quantificazione delle economie di spesa a seguito di riorganizzazione dell’ente , ciò che

giustifica l’incremento del fondo;

2) rispetto all’incremento del fondo di produttività –parte variabile dei dipendenti , il NDV non ha

riscontrato il rispetto delle condizioni prescritte dall’art. 15- co 5- CCNL 1 aprile 1999 e pareri ARAN

Fondo risorse decentrate del personale non dirigente

L’art. 15, co 5 del CCNL 1 aprile 1999, prevede la possibilità, per gli enti locali, di ampliare la parte variabile

del fondo integrativo per il personale dipendente in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di

riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti

Tuttavia , la scorretta applicazione della norma , applicata con incentivi erogati non prudenzialmente , ha

richiesto un intervento dell’ARAN ,che ha emanato un I parere ( n. 499 -15L1 ) attraverso il contenuto del

quale si evince che i presupposti da verificare preventivamente sono:

-l’innalzamento, oggettivo e documentato in base ad adeguati sistemi di verifica e di controllo (questionari

di gradimento, sondaggi, superamento di un benchmarking preventivamente fissato), della qualità o

quantità dei servizi prestati dall’Ente;

- l’indicazione specifica dei risultati ottenuti;

- l’accertamento e verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte dei NDV;

-il raggiungimento di risultati oggettivamente difficili, ad alta visibilità esterna o interna;

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Procedimento da seguire : l’ARAN ha evidenziato che il Comune deve:

-individuare gli obiettivi da realizzare puntualmente a favore della collettività , standards di misurazione

dei risultati, tempi di realizzazione degli obiettivi e opportuni sistemi di verifica e controllo

Chiariti questi punti, si può procedere, con deliberazione del Consiglio e della Giunta comunale, a

quantificare le risorse finanziarie la cui disponibilità deve essere decisa in sede di bilancio preventivo

proprio sulla base del progetto di miglioramento dei servizi, con la successiva ripartizione da determinarsi in

sede di contrattazione decentrata

L’innalzamento quali – quantitativo dei servizi non può essere generico ma deve risultare concreto,

verificabile ,con l’indicazione espressa della performance “quale fatto “verificabile e chiaramente percepibile

dall’utenza di riferimento”

L’ erogazione delle risorse così destinate non può prescindere dal parere favorevole dei Servizi di controllo

interno o Nuclei di Valutazione che attesti l’effettiva ricaduta positiva per i cittadini.

La giurisprudenza contabile ha più volte ravvisato la responsabilità amministrativa a carico della Giunta,

del Segretario comunale e dei Responsabili del personale e della ragioneria per l’erogazione di compensi di

produttività non preceduta da una pianificazione del lavoro e dalla presenza di concreti progetti operativi e

ha indicato che occorrono <<precisi obiettivi di incremento della produttività al cui raggiungimento collegare

l’attribuzione del trattamento accessorio, parametri obiettivi in base ai quali misurare il reale apporto di

ciascun dipendente

Non può essere unico motivo di assegnazione della produttività il lavoro e l’impegno profuso dai

dipendenti per la scarsezza di risorse personali

Fondo per la dirigenza

L’art. 26, co 3, del CCNL – Area della Dirigenza 23 dicembre 1999, prevede che “in caso di attivazione di

nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi

dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di

responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza … gli enti valutano anche l’entità delle risorse

necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni

dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito

delle capacità di bilancio con conseguente.Tale disposizione richiama i presupposti contenuti , per il

personale dipendente, all’art. 15 co. 5 CCNL 1.04.1999

In questo caso , l’aumento del trattamento retributivo accessorio non può dipendere da una decisione

unilaterale dell’Amministrazione che decida di riconoscere rilevanza particolare ad alcune funzioni, sia pure

all’esito di processi di riorganizzazione effettivamente avviati, se non si dimostra preventivamente un

oggettivo incremento delle stesse Ciò può avvenire soltanto individuando:

- i maggiori obiettivi da conseguire, con la fissazione dei tempi di realizzazione,

- la preventiva approvazione dei criteri di verifica dei risultati

Con il parere AII 62 ,l’ARAN ha evidenziato che l’aumento del fondo ex art. 26 , vi può essere solo se siano

stati acquisiti gli elementi di conoscenza dei miglioramenti conseguiti e sia stata autorizzata la maggiore

spesa da parte del Consiglio comunale , escludendo la possibilità di applicare tale disciplina con effetto

retroattiv

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PERSONALE –RSU-TUTTI I SETTORI

2. Calcolo del trattamento economico accessorio dal 2015 - applicazione di diverso parametro Corte dei Conti –Sez. contr. Puglia – deliberazione 22 gennaio 2015, n. 53 –Sito corteconti

Quesito : come deve essere interpretato e applicato il contenuto dell’art. 9 co. 2 bis – l. n. 122/2010 come

integrato dall’art. 1 co. 456 – l. n. 147/2013?

Si riporta il testo delle normative su richiamate e oggetto di verifica dalla Corte dei Conti .

A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle pp.aa non può

superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura

proporzionale alla riduzione del personale in servizio. ( art. 9 co. 2 bis – l. n. 122/2010)

Il testo è integrato dall’art. 1 co. 456 – l. n. 147/2013 : il limite stabilito all’ammontare complessivo delle

risorse destinate al trattamento accessorio del personale anche dirigenziale è esteso sino al 31.12.2014 ,

mentre dal 1 gennaio 2015, è previsto che le risorse destinate annualmente al trattamento economico

accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto della precedente disposizione Parere

La Sez.regionale di controllo evidenzia che i metodi di calcolo sino al 31.12.2014 e a decorrere dal 1 gennaio

subiscono una modifica :

mentre infatti la quantificazione dell’ammontare complessivo sino al 31.12.2014 faceva riferimento alla

applicazione di 2 parametri:

1) Non superamento dell’importo del 2010 e

2) riduzione automatica proporzionale alla riduzione del personale in servizio ,

dal 1 gennaio 2015 , la decurtazione annuale deve essere di importo pari alle riduzioni di cui sopra (n.1 e 2)

Ciò significa che i decrementi effettuati nel periodo 2011-2014 diventano permanenti e non possono più

essere recuperati, dato che gli effetti dei tagli operati nel periodo considerato( 2011-2014) devono essere

mantenuti anche in sede di determinazione dei fondi per i periodi successivi.

Rapporti reiterati di pubblico impiego

3. Corte di Cassazione – sez.IV- Lavoro – sentenza 30 dicembre 2014 n. 27481

In tema di pubblico impiego, la reiterazione o la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato in

violazione delle norme imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego dei lavoratori non determina la

costituzione o la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato ma dà il diritto del lavoratore a

essere risarcito del danno ai sensi dell’art. 36, co 5 del d.lgs. n. 165 del 2001, che va interpretato – con

riferimento a fattispecie diverse da quelle del precariato scolastico – nel senso di “danno comunitario”, quale

sanzione “ex lege” a carico del datore di lavoro, e per la cui liquidazione è utilizzabile, in via tendenziale, il

criterio indicato dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966, e non il sistema indennitario onnicomprensivo previsto

dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010, né il criterio previsto dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori

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PERSONALE –UFFICIO LEGALE- RESP. AREA DIREZIONE E PROGRAMMAZIONE- ORGANI

POLITICO AMMINISTRATIVI-RSU

4. Separazione dell’ufficio legale dall’apparato amministrativo comunale

TAR Milano – sentenza 16 febbraio 2015 – n. 486

A seguito del nuovo riassetto della struttura macrorganizzativa comunale , è stata soppressa la posizione

organizzativa dell’ufficio legale cui era preposto un avvocato iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo

degli avvocati .L’ufficio è stato posto alle dipendenze del Segretario comunale ,gia direttore degli affari

istituzionali ,privo di qualifica di avvocato , cioè privo dell’iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo

degli avvocati secondo quanto disposto dall’art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Gli avvocati facenti

parte dell’ufficio legale sono stati , invece,ripartiti tra i vari servizi dell’amministrazione a supporto giuridico

di ciascuno .

Il ricorso è presentato dall’avvocato ex responsabile con p.o. dell’ufficio legale , con chiesto annullamento

degli atti macroroganizzativi del Comune a contenuto su sintetizzato.

Il TAR accoglie il ricorso per le motivazioni addotte dalla ricorrente :

1)l’art. 23 co. 2 -della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova disciplina dell'ordinamento della

professione forense, prevede, con riferimento agli uffici legali interni alle Amministrazioni pubbliche ,

che”la responsabilità dell'ufficio sia affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi

poteri in conformità con i principi della legge professionale”senza che sia necessario l’inquadramento nella

qualifica dirigenziale ;

2) per giurisprudenza amministrativa si ritiene necessaria la netta separazione dell’Ufficio legale da tutto

l’apparato amministrativo dell’Amministrazione ( TAR Basilicata- Sez. I- 8 luglio 2013, n. 405); pertanto e’

illegittima la sottoposizione del servizio al Segretario comunale in quanto vertice della struttura

amministrativa o ad altro dirigente che non sia iscritto nell’apposito albo e ricopra altre funzioni all’interno

dell’amministrazione .

5. Inquadramenti del personale

Consiglio di Stato- sez.V- sentenza 16 febbraio 2015, n. 790

A seguito di reinquadramento del personale effettuato dal Comune , in base al DPR n. 347/83 , il Comune

aveva con successive circolari fissato le modalità e i criteri per procedere agli inquadramenti .

Nel caso di specie per i bibliotecari il Comune ha previsto l’inquadramento nella VI q.f. rigettando la

richiesta di inquadramentio nella VII .Per lo svolgimento delle mansioni di bibliotecario, è ,infatti, richiesto

il possesso di scuola media superiore requisito per l’inquadramento nella VI q.f.

I bibliotecari impugnano il provvedimento, motivando che sebbene la VII q.f. sia riservata a soggetti con

diploma di laurea , l’art. 40 del DPR n. 347 prevedeva nella rubrica "norme di 1° inquadramento", che

l'attribuzione al personale in servizio delle qualifiche funzionali "avviene prescindendo dal possesso dei

titolo di studio richiesto per l'accesso”

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso per il reinquadramento retroattivo

Occorre tener conto, infatti, del carattere unilaterale e vincolato di tale inquadramento essendo irrilevante

giuridicamente ed economicamente , l'eventuale svolgimento di fatto di mansioni superiori nel pubblico

impiego ( come pure hanno sostenuto i ricorrenti)

Il conferimento di mansioni superiori ha avuto costantemente natura di provvedimento di carattere

eccezionale, per coprire vacanze temporanee, nelle more dell'espletamento delle procedure selettive rivolte

alla copertura legittima del posto , non potendo configurare una misura di carattere stabile

Riguardo poi all’inquadramento che in base al DPR n. 347 i ricorrenti lamentavano , è da rilevarsi che gli

inquadramenti da parte del Comune sono stati effettuati a seguito di un attento esame delle funzioni

proprie della qualifica di bibliotecari posseduta dagli interessati e non vi è dubbio che esse siano ascrivibili

alla VI qualifica funzionale dell'allegato A) del d.P.R. n. 347 del 1983, non comportando compiti propri della

superiore qualifica direttiva

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EDILIZIA-URBANISTICA

6.L’autotutela e i titoli edilizi

Tar Potenza--sentenza 11 febbraio 2015, n. 90

A seguito di richiesta di rilascio di un permesso di costruzione da parte di una società per edificare una

struttura in una zona del territorio comunale , il Comune ha espresso parere negativo poiché l’intervento

sarebbe ricaduto in una zona che, in base al PRG , alle NTA e al Regolamento edilizio ,non consente nuove

edificazioni

Con diffida, la ricorrente , gia richiedente il pdc, ha invitato il Comune in primo luogo ad annullare l’atto di

diniego e a introdurre una variante di PRG al fine di recuperare l’originaria articolazione del piano posta a

suo tempo alla base del richiesto pdc .Il Comune è rimasto inerte.

Contro il silenzio- inerzia del Comune è stato presentato pertanto il ricorso , ricorso dichiarato dal Tar

inammissibile

La motivazione della sentenza ruota intorno all’istituto dell’autotutela ,oggetto della richiesta della ricorrente

Per consolidato orientamento giurisprudenziale , si esclude che l’amministrazione sia obbligata a

provvedere sulle istanze del privato volte a dare impulso a un potere prima di riesame , poi di

annullamento di atti adottati

Sulla richiesta di autotutela , qualora l’amministrazione resti inerte , il privato non può ricorrere alla tutela

ex artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo , in materia di ricorso contro il silenzio , poiché non

vi è obbligo di provvedere in capo all’amministrazione .

7. D.I.A. –motivazione dell’atto di demolizione , poteri di intervento dell’amministrazione e rilevanza del

tempo corso tra presentazione d.i.a. e ordinanza di demolizione

Tar Bari sent. 18 dicembre 2014 n. 1590

Un privato presenta una d.i.a. per lavori di sistemazione del suolo e realizzazione di una tettoia .Con una

successiva d.i.a. comunica l’avvio di lavori per apposizione di pannelli di lamiera coibentati , per

perimetrare la tettoia e installare altri impianti, atti ad adibirla a ricovero di derrate e strumenti agricoli

In sede di sopralluogo, la polizia edilizia riscontra che c’è stata, invece, la costruzione di un capannone

chiuso su 3 lati con muro di cemento armato .L’UTC pertanto per quest’ultimo intervento per cui è stata

presentata una seconda dia , emette una ordinanza di demolizione , perché l’ intervento è stato eseguito in

assenza di permesso di costruzione , in contrasto con il regolamento edilizio e con le NTA.

Dalle motivazioni con cui il TAR ha rigettato il ricorso ,si deducono i seguenti princìpi :

- sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento : gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno

natura urgente e strettamente vincolata , per cui nessun ulteriore apporto collaborativo può essere utile per

la decisione amministrativa obbligata ;

-sulla motivazione : sono motivazioni fattuali e giuridiche ,idonee e sufficienti a motivare l’ordine di

demolizione , quelle da cui si evince espressamente che le opere si pongono in contrasto con le norme

urbanistiche di cui al PRG, N.T.A. e regolamento edilizio

-sul tempo di emanazione di un ordine di demolizione : l’ ordinanza di demolizione è espressione di potere

autoritativo non soggetto a prescrizione o decadenza, poiché prevale l'aspettativa della collettività a vedere

rispettate le norme in materia edilizia ed urbanistica, rispetto all'affidamento del contravventore a vedere

conservata l'opera abusiva

-sul consolidarsi col passare del tempo dell’aspettativa del privato per consolidamento del titolo : la

presentazione della dia non può produrre un effetto legittimante le opere edilizie , se gli interventi

comunicati con la dia non corrispondano agli interventi effettivamente realizzati

-eccessivo lasso di tempo corso tra la presentazione della d.i.a. e l’ordine di demolizione :il potere di

irrogare sanzioni in materia edilizia ed urbanistica ,può essere esercitato in ogni tempo, posto che la legge

non lo sottopone a termini di prescrizione, né a termini di decadenza, riguardando una situazione di

illiceità permanente, ovvero una situazione di fatto attualmente illegittima .Esso, inoltre, non necessita di

specifica motivazione in relazione alla sussistenza dell’interesse pubblico ad irrogare la sanzione, neppure

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quando l’abuso sia stato commesso molti anni prima

8. Presupposti per il rimborso degli oneri di costruzione

Tar Milano- sentenza 17 febbraio 2015 , n. 508

Una società chiede la restituzione degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione pagati al Comune

a fronte del rilascio del permesso di costruzione , poiché a seguito di una precedente decisione

giurisdizionale amministrativa , tale pdc è stato annullato .

La società, ha rivendicato il rimborso del contributo concessorio in forza dell’indirizzo giurisprudenziale,

condiviso più volte dalla scrivente Sezione, secondo cui, a fronte del rilascio di un titolo edilizio, non sono

dovuti gli oneri urbanizzativi e il costo di costruzione , se nessuna attività edilizia sia stata posta in essere dal

titolare del permesso di costruire o titolare di altro titolo ad edificare.

Ciò significa che non può essere corrisposto un contributo ex art. 16 co. 1 DPR n. 380/2001 se non c’è stata

alcuna trasformazione urbanistica o edilizia del territorio

Tuttavia, nel caso di specie, è stato riscontrato che un’opera edilizia è stata realizzata , tra l’altro

abusivamente , non essendo stato rilasciato alcun titolo abilitativo e per tale motivo il Comune ha

condizionato il rimborso degli oneri alla demolizione della costruzione abusiva da parte della società

La società non può , pertanto , pretendere l’integrale rimborso del contributo corrisposto , a fronte del

mantenimento di una struttura edilizia quasi del tutto realizzata e priva di titolo, dovendo invece prima

provvedere al ripristino della situazione anteriore all’edificazione.Deve cioè prima liberare il terreno e

riportarlo allo stato precedente la costruzione , per ottenere il rimborso In caso contrario . si realizzerebbe

un ingiustificato arricchimento della società, che otterrebbe la restituzione integrale di quanto versato

nonostante la presenza sul suolo di una struttura edilizia che sebbene non completata ha causato

comunque ,una trasformazione urbanistica del territorio.

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PARERI E ORIENTAMENTI

ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI-SEGRETERIA

1.Ministero Interno – parere 8 aprile 2014 – Dimissioni di assessore

La materia deve essere normata, nel dettaglio, dal Regolamento comunale sulla base della normativa stabilita

a livello statale che stabilisce che l’assessore può dimettersi in ogni momento dalla carica e che le dimissioni

diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla presentazione al protocollo dell’ente.

Nel caso oggetto di verifica il regolamento del Comune ha stabilito che l’assessore può rassegnare le proprie

dimissioni in qualsiasi momento , con atto scritto o anche verbalmente nel corso delle sedute .Tale

disciplina non contravviene a norme di rango superiore .

Resta fermo che fino allo scadere del 20° giorno l’Assessore rimane in carica .

2.Ministero Interno – parere 27 luglio 2006 –Maggioranze in Consiglio ed elezione del Presidente del

Consiglio comunale

Rispetto al numero di consiglieri comunali necessario per poter legittimamente procedere alla votazione per

l’elezione del presidente, si rappresenta che la disciplina del numero legale per la validità delle adunanze -

quorum strutturale- e delle votazioni -quorum funzionale o deliberativo- non è più determinato per legge o

atto statale .La materia è stata,infatti delegificata dalla L.142/1990 e dal successivo D.Lgs. 267/2000 che

rinviano alle fonti normative locali(Statuto e regolamento). L’art. 38 d.lgs. n. 267/2000 si limita, infatti, a

stabilire che “il regolamento indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute,

prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge

all’ente, senza computare a tal fine il sindaco”

ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI- TRIBUTI

3.Agenzia Entrate – Risoluzione 16 febbraio 20015 –n. 17/E- Interpello-Cessione dal Comune agli

assegnatari degli alloggi, di aree già concesse in diritto di superficie –Applicabilità dell’art. 32 -DPR n.

601 / 1973.

Quesito dell’interpellante : l’interpellante con altri contribuenti ha intenzione di stipulare una convenzione

per ottenere il trasferimento in proprietà dal Comune dell’area ( pro quota per millesimali) inserita in un

piano di zona per l’edilizia economica e popolare .La contribuente ha aderito da una cooperativa che ha

realizzato nel Comune un fabbricato e ha assegnato ai soci il diritto di superficie sull’area dove sono stati

costruiti gli alloggi

Il Comune che risulta ancora proprietario dell’area su cui è stato costruito l’edificio ha proposto la cessione

in proprietà dell’area , trasformando così il diritto di superficie in diritto di proprietà in capo agli assegnatari

degli alloggi

Che imposte si applicano e in quale misura?

Risposta : l’Agenzia delle Entrate , riscontra all’interpello, indicando che in tale ipotesi si applica l’art. 32

del DPR n. 601/1973 che prevede il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle

imposte ipotecaria e catastale, anche , per “gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al

Titolo III della legge n. 865 del 197 e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse

Nell’ambito degli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge n. 865 /1971,

possono essere, infatti, ricondotti anche gli atti con i quali si dispone, ai sensi del co 45 dell’art. 31 della legge

n. 448 / 1998, la cessione, da parte dei comuni,delle aree comprese nei piani approvati ai sensi della legge n.

167 del 1962( edilizia economica e popolare), già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art.35 – l. n.

865/1971

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In conclusione ,gli atti con i quali il Comune intende cedere, agli assegnatari degli alloggi, l’area inclusa nel

piano di zona consortile per l’edilizia economica e popolare sita nel territorio comunale, possano essere

ricondotti tra gli atti attuativi dei piani di edilizia economica e popolare e, quindi, soggetti al regime di

favore di cui al citato art. 32 DPR n. 601 / 1973 ovvero imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte

ipotecaria e catastale

APPALTI

4. ANCI LAZIO-FAQ –Modalità di acquisizione di beni e servizi nei Comuni non capoluogo di provincia

con oltre 10 mila abitanti

Domanda :Per i Comuni non capoluogo di provincia è possibile oggi acquisire in autonomia beni e servizi

ricorrendo al MEPA senza utilizzare le Centrali Uniche di Committenza ?

Esiste ancora la possibilità per i Comuni sopra i 10.000 abitanti di acquisire beni e servizi sino all’importo di

€. 40.000 attraverso le procedure delle acquisizioni in economia (ex-art. 125 e 125 bis del d.lgs 163/2006) ?

Risposta: tra le diverse modalità di acquisizione di beni e servizi la norma (riformulato art. 33 co 3-bis d.lgs.

n. 163/2006 ) prevede che i comuni non capoluogo di provincia possono ricorrere anche attraverso gli

strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

I comuni sopra i 10.000 abitanti possono continuare ad acquisire autonomamente beni e servizi per importi

inferiore a € 40.000

PERSONALE-RSU-ORGANI POLITICO AMMINISTRATIVI

5.ARAN –Orientamento applicativo – 4 febbraio 2015 – ARAN-Mansioni superiori e specifiche

responsabilità

Quesito :è possibile compensare lo svolgimento di “mansioni superiori” con le risorse stanziate per

compensare specifiche attività che comportano specifiche responsabilità per il personale di cat. C e D di cui

all’art. 15 co. 1 lett.f) – CCNL 1 aprile 1999?

Risposta: No .L’ARAN evidenzia la differenza tra i due istituti .

Perché possano attribuirsi mansioni superiori è necessario che vi siano determinati presupposti

chiaramente stabiliti dall’art. 8 del CCNL 14 settembre 2000:

il conferimento delle mansioni superiori avviene nei seguenti casi:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di 6 mesi, prorogabili fino a 12 qualora siano state

avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni interne di cui

all’art.4 del CCNL del 31.3.1999

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con

esclusione dell’assenza per ferie, limitatamente al tempo di durata dell’assenza

Il conferimento delle mansioni superiori , anche attraverso rotazione tra più dipendenti, è disposto dal

dirigente o, per gli enti privi di dirigenza, dal responsabile del servizio, nell’ambito delle risorse

espressamente assegnate per tale finalità secondo la programmazione dei fabbisogni ed è comunicato per

iscritto al dipendente incaricato

Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico

iniziale previsto per l’assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori

di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito

a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

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Perché possano attribuirsi ,invece, i compensi da specifiche responsabilità , l’art 17 CCNL 1.04.1999, al co.

2 f)

prevede l’assegnazione di tali compensi per l’ esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

per il personale delle categorie B e C e D non incaricato di funzioni dell'area delle posizioni

organizzative.L’importo del compenso non può essere superiore a 2.500€.

Il compenso previsto dalla clausola contrattuale non può essere riconosciuto indiscriminatamente ai

lavoratori, in base alla categoria o al profilo di appartenenza, né essere legato al solo svolgimento dei compiti

e delle mansioni ordinariamente previste nell’ambito del profilo posseduto dal lavoratore. Infatti, esso deve

essere soprattutto una utile occasione per premiare chi è maggiormente esposto con la propria attività ad

una specifica responsabilità. Deve trattarsi, pertanto, di incarichi aventi un certo “spessore”, con contenuti

sicuramente significativi e qualificanti, per giustificare, secondo criteri di logica e ragionevolezza, un

importo della relativa indennità superiore a quello previsto ,per es., per gli incarichi connessi alle qualifiche

di ufficiale di stato civile ed anagrafe

Sulla base delle differenze tra i due istituti, dunque, non è possibile utilizzare l’indennità per specifiche

responsabilità per compensare le mansioni superiori temporanee e per vacanze in organico

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ALTRI AGGIORNAMENTI IN SINTESI _______________________________________________________________________________________________ 1.Corte Suprema di Cassazione- Annuncio di richiesta di referendum popolare – in G.U.17.02.2015, n.39 la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 16 febbraio 2015, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 11 cittadini italiani di voler promuovere un referendum popolare sulla abrogazione dell’art. 55 del codice penale –Eccesso colposo” In base all’art. 55 del cod. penale si ha eccesso colposo quando nel commettere alcuno dei fatti: -nell’esercizio di un diritto o di un adempimento ( art. 51 cod.pen.) -per legittima difesa ( art. 52 cod.pen.); -per uso legittimo di armi ( art. 53 cod.pen.) - in stato di necessità ( art. 54 cod.pen.) si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità o imposti dalla necessità.In tal caso , se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo ,si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi. _______________________________________________________________________________________________ 2.Ministero Lavoro e Politiche sociali – Garanzia Giovani – Nuovo decreto direttoriale n. 11/2015 – sito Min.Lavoro. Il programma Garanzia Giovani ha avuto come punto di partenza la decisione del Consiglio Europeo dell’8 febbraio 2013, per creare iniziative a favore dell’occupazione di giovani inoccupati o disoccipati di età compresa tra 16 e 29 anni . Dal programma nazionale ,ai programmi regionali elaborati da ciascuna Regione attraverso la previsione di interventi mirati all’occupazione con il coinvolgimento in primo luogo dei centri per l’impiego e altri soggetti accreditati per i servizi al lavoro .Gli interventi previsti nella regione Lazio in base all’importo concesso a carico dell’apposito fondo nazionale e del fondo sociale europeo , riguardano il periodo 2014-2018. Sul sito della Regione Lazio è stata dedicata una apposita sezione sotto la denominazione “Garanzia Giovani” , contenente i passaggi dei procedimenti da attuare sia relativi alle imprese che intendono assumere sia riguardanti i giovani che intendono aderire al programma . I giovani che abbiano i requisiti anagrafici e almeno il titolo di scuola media ( se minorenni) possono iscriversi negli elenchi , compilando i moduli reperibili sul sito della Regione Lazio – Garanzia giovani- spazio giovani) .Inviato il modulo ricevono una mail di conferma . Potranno poi rivolgersi ai CPI per avere maggiori dettagli informativi Una volta ammessi nell’elenco con il profilo lavorativo o di studio assegnato , sono dunque a disposizione dei datori di lavoro che ne facciano richiesta. Le richieste non sono nominative , ma basate sul profilo richiesto dal datore di lavoro I datori di lavoro solo privati anche imprenditori , invece,accedono al sito dell’Inps che cura le pratiche istruttorie per la quantificazione del bonus incentivo da erogare loro .La circolare di riferimento dell’INPS è la n. 118/2014 anch’essa reperibile sul sito della Regione Lazio – Garanzia Giovani- sez.Normativa. Volta per volta l’INPS comunica alla Regione i fondi residui disponibili che possono essere ancora erogati Con il nuovo decreto direttoriale si è ampliato l’ambito applicativo del programma , poiché sono ammessi a Garanzia Giovani anche gli apprendisti , prima esclusi).Per l’apprendistato è riconosciuto infatti un incentivo a favore del datore di lavoro pari a quello spettante per assunzione a tempo indeterminato. Gli importi degli incentivi sono indicati nella Circolare INPS e sono commisurati al profilo del giovane e al tipo di contratto .Il contratto può essere per assunzione a tempo determinato, anche a titolo di somministrazione lavoro , per almeno 6 mesi o a tempo indeterminatio, per tirocinii e per apprendistato. Pertanto per maggiori dettagli si rinvia alla documentazione interamente reperibile sul sito della Regione Lazio . I decreti direttoriali , tra cui quello in “rubrica” è consultabile sul sito del Ministero del Lavoro _______________________________________________________________________________________________

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3. Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 26 gennaio 2015 - Approvazione dei programmi di manutenzione annuali predisposti dai gestori di reti di trasporto di gas naturale, per l'anno termico 2014-2015 – in G.U. 12.02.2015 S.G. n 35 -sintesi Il d.lgs. n. 93/2011 all’art. 10 co. 6 lett.f) stabilisce che ciascun gestore della rete di trasporto di gas naturale predispone, con cadenza annuale, un programma di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale incluse le interconnessioni con le reti estere; il programma, e' approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed e' vincolante salvo motivati impedimenti tecnici. I contenuti di tale programma sono comunicati anche alle Regioni Nell’allegato al decreto 26.01.2015 sono elencati in tabella gli interventi predisposti nel programma per il 2014-2015 _______________________________________________________________________________________________

4. M.E.F. -DECRETO 23 dicembre 2014 -Autorizzazione a Cassa depositi e prestiti S.p.a. a fornire, a condizioni

di mercato,la provvista necessaria per effettuare operazioni di finanziamento destinate al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese e delle esportazioni- In GU n.35 del 12-2-2015- sintesi Tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a rientrano anche le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato. I soggetti garanti delle operazioni di finanziamento effettuate da CDP S.p.A. nell'ambito del sistema “export banca”, devono possedere un grado di solvibilita' almeno equivalente a quello di uno Stato. In applicazione delle suddette disposizioni normative , a CDP e' autorizzata a fornire, a condizioni di mercato, alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extra-comunitarie operanti in Italia la provvista necessaria per effettuare operazioni di finanziamento destinate al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese e delle esportazioni, purchè siano assicurate o garantite da agenzie di credito all'esportazione, da banche di sviluppo nazionali o da altri enti finanziari costituiti da accordi internazionali, ai sensi della disciplina dell'Unione europea e internazionale. CDP può direttamente finanziare iniziative di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese alle condizioni stabilite nel decreto al cui testo si rinvia . _______________________________________________________________________________________________ 5. Ministero Giustizia – Comunicato - Mancata conversione del d.l. 16 dicembre 2014, n. 185 - Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario -in G.U. 16.02.2015, n. 38. Il decreto legge in rubrica non è stato convertito in legge .Il contenuto è stato tuttavia recepito nelle disposizioni contenute nell’art. 1 - co. da 692 a 697 della legge n. 190/2014 . Sull’applicazione della normativa in questione , sono aperte questioni pendenti davanti il giudice civile – (in Rassegna 5 –“Altre informative”- punto 6 –IMU terreni montani _______________________________________________________________________________________________ 6.Presidenza del Consiglio dei Ministri- pubblicazione- Gazzetta ufficiale 4° Serie speciale - Concorsi ed esami, del 13 febbraio 2015, n.12. Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'art 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. Un bando, per complessive 600 borse di studio, è riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado; l'altro bando, per complessive 200 borse di studio, è riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) ed alle scuole di specializzazione, escluse quelle retribuite. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio devono essere presentate o spedite entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale, indicato nel 16 marzo 2015.

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_______________________________________________________________________________________________ 6. INPS -Home care premium- fondi per il S.A.D. - Comunicato 10 febbraio 2015 – sito INPS E’ stato pubblicato il 30 gennaio 2015 il bando per la realizzazione del programma Home Care premium ( contributo per gli utenti che necessitino del servizio di assistenza domiciliare). Nell’ambito accreditato del distretto socio sanitario Fondi Terracina , Comune capofila del progetto è stato individuato nel Comune di Fondi. Il progetto prevede l’erogazione a carico del fondo INPS di contributi per soggetti iscritti alle banche dati INPS , dipendenti , pensionati pubblici , loro conviventi , familiari di I grado non autosufficienti che facciano richiesta entro le 12 del 27 febbraio 2015 del contributo. Per la richiesta è orevisto l’accesso telematico e la compilazione di modulistica cui si accede con acquisizione di PIN , inserendo il c.f. e la cittadinanza . _______________________________________________________________________________________________ 7.INPS – comunicato 12 febbraio 2015 Trasmissione certificati accertamento morte –- sito INPS I medici necroscopi hanno l’obbligo di inviare telematicamente all’Inps il certificato di accertamento del decesso entro 48 ore dall’evento.Le modalità di trasmissione sono indicate sul sito INPS – sez.News

________________________________________________________________________________________________

8 .Agenzia delle Entrate – Circolare 13 febbraio 2015 , n.2/E- Nuove disposizioni in materia di previdenza

complementare - Articolo 1, commi 621, 622, 624 della legge 23 dicembre 2014, n. 190( stabilità 2015) sito Agenzia Entrate -sintesi Con la legge di stabilità 2015 è stato aumentata al 20 % l’aliquota della imposta sostitutiva delle imposte sui redditi disciplinata dall’art. 17 co. 1 d.lgs. n. 252/2005 dovuta annualmente sul risultato economico generato dall’investimento finanziario dei contributi versati, , con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2014. L’aumento della tassazione riguarda tutte le tipologie di forme di previdenza complementare il cui risultato di gestione è sottoposto ad imposizione in applicazione dell’art. 17 d.lgs. n. 252 / 2005. Si applica pertanto sui fondi pensione in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, comprese le forme pensionistiche individuali, sui fondi già istituiti al 15 novembre 1992 ossia i cosiddetti “vecchi fondi pensione” Per i fondi pensione dei dipendenti pubblici non si applica l’aliquota del 20% ma è in vigenza la precedente normativa. L’aumento non si applica limitatamente al trattamento fiscale delle prestazioni e dei

contributi,mentre si applica al risultato di gestione dei fondi pensione

Nella circolare sono indicati nel dettaglio le modalità per il calcolo della base imponibile anche tenuto conto degli investimenti effettuati in titoli del debito pubblico e altri titoli equiparati L’imposta sostitutiva sul risultato netto dei fondi pensione, ai sensi dell’art. 17 co. 8 –d.lgs n. 252 del 2005, deve essere versata entro il 16 febbraio di ogni anno. Al pagamento sono tenuti i fondi pensione, i soggetti istitutori di fondi pensione aperti, le società e gli enti nell’ambito del cui patrimonio il fondo è costituito e, per le forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 252 cit., le imprese di assicurazione. Infine la circolare illustra le modalità di calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva .

_______________________________________________________________________________________________ 9. Agenzia Entrate – Provvedimento 16 febbraio 2015 – Società di persone – Mod Unico 2015 –sez.Circolari –risoluzioni-Provvedimenti Sono state pubblicate in data 16 gennaio 2015 le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Unico 2015-SP”.

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10 .Agenzia Entrate – Provvedimento 16 febbraio 2015- pubblicato in data 17 febbraio 2015 –IRAP –IMPRESE- sito Ag.Entrate sez.Circolari-provvedimenti-risoluzioni Sono state pubblicate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Irap 2015”, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2014. _______________________________________________________________________________________________

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_ 11 Agenzia Entrate –Risoluzione 16 febbraio 2015, n. 18-18/E - Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta ex art. 24 -decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, l. n. 134/2014 , a favore delle imprese per l’assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato L’articolo 24 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 dispone la concessione a favore delle imprese di un credito d’imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato. Con il decreto Ministero Sviluppo Economico 23 ottobre 2013 sono state emanate disposizioni attuative Il cod.tributo è 6847 da inserire nella sez. Erario .Le specifiche tecniche nella risoluzione. _______________________________________________________________________________________________ 12. Agenzia delle Entrate – Provvedimento 16 febbraio 2015 – sito Agenzia Entrate – Sez.Provvedimenti -17.02.2015 Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2015 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo ,nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza iscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati. _______________________________________________________________________________________________ 13 A.N.A.C.- Regione Lazio –Protocollo di azione per attivazione attività di vigilanza collaborativa nel settore dei contratti pubblici – 12.febbraio 2015- sito ANAC Il protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa volta alla verifica dello svolgimento delle gare ed esecuzione dei contratti secondo normativa .Nei primi 6 mesi l’attività di controllo dell’ANAC avrà ad oggetto il controllo sui contratti pubblici , inclusa la sicurezza sui luoghi di lavoro .Le aree della verifica sono individuate dall’A.N.A.C. e per ciascuna area sono attivati procedimenti di verifica delimitati numericamente.Tra essi,le procedure di affidamento cofinanziate con fondi UE , affidamenti nel settore sanitario , affidamenti nel settore della ristorazione e nelle pulizie , affidamenti a coop. sociali e affidamenti da bandire da parte di alcune società partecipate dalla Regione. Il procedimento prevede la trasmissione degli atti predisposti dalla Regione all’ANAC prima della loro formale approvazione ; acquisizione di parere da parte dell’ANAC con eventuali osservazioni , trasmissione di adeguamenti o di deduzioni dalla Regione all’ANAC .Il protocollo ha efficacia di 1 anno . _________________________ ___________________________________________________________________ 14 .ANCI – Distribuzione gas – determinazioni AEEG e adempimenti degli enti locali.-Sito ANCI-sintesi Sul sito Ancil AZIO sono state pubblicate in data 1 settembre 2014 le nuove scadenze per la pubblicazione dei bandi di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas , in base ai gruppi di ambito con Comuni capofila che attivano i procedimenti Sul sito ANCI in data 12 febbraio 2015 sono pubblicare : la determinazione del 28 gennaio 2015 in materia di acquisizione della documentazione che l’ente locale è tenuto a trasmettere all’AEEG relativo al valore di rimborso al gestore uscente.Tale aspetto della materia è regolato dall’art. 15 co. 14 del DM 12 novembre 2011, n. 226 , per cui è stabilito che se il valore di rimborso al gestore uscente supera di oltre il 25% il valore delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, riconosciuto dalla regolazione tariffaria, l'Ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio all'Autorità. Eventuali osservazioni dell'Autorità sull'applicazione delle previsioni contenute nel regolamento al valore di rimborso sono rese pubbliche. Per la comprensione delle modalità di calcolo del rimborso rilevano le disposizioni contenute nel Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012- Parte II- .In particolare l’art. 5 stabilisce gli elementi che rilevano per calcolare il valore delle immobilizzazioni nette di località _______________________________________________________________________________________________

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15 .Corte Costituzionale – sentenza 11 febbraio 2015 , n. 10 - Illegittimità costituzionale dei commi 16, 17 e 18 –art. 81 - l. n. 133/2008 – addizionali all’IRES – in G.U. serie speciale Corte Cost. n. 6 /11.02.2015 La decisione della Consulta si riporta in sintesi schematica e in termini semplificati Normativa in questione :La normativa su cui sono sorti dubbi di costituzionalità è contenuta nei commi 16,17,18 dell’art. 81 della legge n. 133/2008 La normativa di cui sopra ,ha previsto l’applicazione di una addizionale sull’IRES per le società che abbiano conseguito, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i periodi di imposta precedenti a quelli cui l’addizionale si riferisce , un volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro e che operino nei settori : - ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; - raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; -produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica; -trasporto o distribuzione del gas naturale Giudice a quo e motivazioni dell’ordinanza di rimessione Secondo il giudice rimettente ( che ha sollevato nel corso di un giudizio tributario principale la questione di legittimità costituzionale) , l’addizionale creerebbe una “discriminazione qualitativa” tra redditi , in quanto sarebbe applicata soltanto ai soggetti che esercitano attività societaria nei settori elencati nel co. 16 ( su descritti) , senza supporto di adeguata giustificazione e metodo Ritiene il giudice a quo che contrariamente a quanto indicato nei testi dei lavori preparatori ,che individuavano l’obiettivo da perseguire , nel colpire i sovraprofitti, conseguiti dalle società, in una particolare congiuntura economica , la normativa entrata in vigore, ha disatteso l’intento originario, un intento che non contravveniva ai principi costituzionali Perché secondo il giudice rimettente la normativa è incostituzionale ? Perché stante quanto sopra: -l’addizionale non è stata applicata sul sovraprofitto ( ma sull’intera base imponibile) ; -l’applicazione dell’addizionale (onere tributario aggiuntivo) non è stato circoscritto temporalmente come richiederebbe qualsiasi misura eccezionale di natura economico-finanziaria da concepire e attuare in periodi di crisi . L’addizionale sull’IRES è apparsa piuttosto ed invece come una misura a carattere permanente . Decisione della Corte Costituzionale La Corte Costituzionale , ritiene fondate le censure sollevate dal giudice tributario a quo , in rapporto alle motivazioni fornite ; pertanto dichiara incostituzionali i co. 16, 17 e 18 dell’art. 81 – l. n. 133/2008 perché in violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione Rispetto in particolare al co. 18, con cui si vieta agli operatori del settore di trasferire gli oneri tributari da addizionale a loro carico , sugli utenti (quindi sui prezzi al consumo), la Consulta ha evidenziato che tale meccanismo non è facilmente controllabile “a valle” .Non è facilmente verificabile , cioè , se si realizzi uno “scarico” di quegli oneri fiscali ,da parte dei soggetti gravati dall’addizionale ( considerata fascia forte perchè in grado di sostenere oneri tributari aggiuntivi) sui consumatori, che ,rispetto ai primi, configurano la fascia debole .Pertanto il fine della normativa è stato tanto legittimo (colpire, nel rispetto della progressività della capacità contributiva, il surplus di guadagno, per esigenze perequative delle fasce meno privilegiate di popolazione ) non quanto le modalità e gli interventi stabiliti per realizzarlo Ciò evidenziato , si pone il problema del giorno a partire dal quale considerare abrogate le disposizioni incostituzionali. Infatti ,per principio generale, le sentenze di accoglimento , con le quali , cioè ,si dichiara illegittima costituzionalmente una norma , hanno efficacia retroattiva esplicando le conseguenze, derivate dalla dichiarata incostituzionalità non solo per il futuro ma anche ai rapporti/situazioni non esaurite e ancora “ pendenti” (cioè in corso). Nel caso di specie ,tuttavia, procedere con le restituzioni dei versamenti dalle società del settore energia e idrocarburi ( gravate dall’addizionale IRES sui sovraprofitti) significherebbe creare danni seri alle casse dello Stato .Ciò causerebbe squilibri economico finanziari che ne richiederebbero inevitabilmente una manovra aggiuntiva . Pertanto al fine di contemperare i vari interessi ( pubblico-statali /privati ) le disposizioni perdono la loro efficacia a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza in G.U. _______________________________________________________________________________________________

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16. Corte Costituzionale – Sentenza 9 - 11 febbraio 2015 , n. 11- Assegno di divorzio – in G.U. –Corte Cost. 11-2-

2015, n. 6 .Contenuto in sintesi-

La questione riguarda la modalità di determinazione dell’importo dell’assegno di divorzio.

La risposta: il tenore di vita goduto dal coniuge beneficiario dell’assegno è un criterio astratto ( non effettivo , né unico applicabile) che va commisurato con gli altri parametri stabiliti dalla norma

Il tribunale ordinario dinanzi al quale si sta svolgendo una causa di scioglimento del matrimonio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’ art. 5, co. 6 , della legge 1° dicembre 1970, n. 898 in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost. La disposizione in questione di cui si dubita la costituzionalità prevede che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non puo' procurarseli per ragioni oggettive Secondo il giudice per diritto vivente la disposizione comporta che in caso di differenti condizioni economiche dei due ex coniugi , l’uno , quello economicamente più agiato ,debba erogare l’assegno in misura tale da consentire all’altro , la continuazione del medesimo tenore di vita che sussisteva in costanza di matrimonio . Tale consolidata interpretazione contrasterebbe : con l’art. 3 della Cost. perché l’assegno divorzile ha natura e finalità assistenziale , per cui è irragionevole prevedere la parametrazione dell’importo sul tenore di vita matrimoniale che potrebbe andare ben oltre la finalità assistenziale ; con l’art. 2 della Cost. in quanto per le medesime ragioni su espresse non sarebbe un dovere di solidarietà consentire lo stesso tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale , oltre la vita coniugale con l’art. 29 Cost. perché l’importo dovrebbe piuttosto tener conto dell’attuale portata del divorzio e del ruolo familiare nella società, per cui la normativa sarebbe superata e anacronistica. La Corte Costituzionale dichiara infondata la questione .Infatti la giurisprudenza consolidata non sostiene quello che ha affermato il giudice che ha sollevato la questione , poiché il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non costituisce l'unico parametro di riferimento per quantificare l’assegno divorzile La Corte di Cassazione, in sede di esegesi della normativa impugnata, ha anche di recente ribadito il proprio consolidato orientamento, secondo il quale il parametro del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” rileva, soltanto per determinare in astratto il tetto massimo della misura dell'assegno. Devono, poi in concreto , valutarsi gli altri parametri considerati dall’articolo 5 che sono condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione. Tali elementi di valutazione possono persino azzerare l’assegno o comunque diminuire di molto quell’importo massimo _______________________________________________________________________________________________ 17.Corte dei Conti- sez. contr.Puglia- deliberazione 22 gennaio 2015 , n. 51 - spese per personale delle province non trasferito – l. n. 56/2014 Le spese di personale in servizio presso le province , nelle more della conclusione delle procedure di mobilità non può rapprsentare nel bilancio 2015 delle province una partita di giro da allocare tra i servizi in conto terzi e da porre a carico delle regioni che non abbiano ancora legiferato il riordino delle funzioni . La soluzione di cui sopra è consentita nella sola ipotesi in cui il personale provinciale non ancora fisicamente trasferito sia concretamente adibito a funzioni già trasferite ad altri enti ed effettivamente avviate da parte dell’ente subentrante. Possono, infatti, essere inserite tra i servizi conto terzi solo le partite di giro, consistenti in somme da pagare e da incassare per la realizzazione di un interesse di altro soggetto giuridico. _______________________________________________________________________________________________ 18 Regione Lazio Deliberazione 30 gennaio 2015, n. 26 Deliberazione 30 dicembre 2014, n.928 "Legge Regionale 13 aprile 2012 n.2, articolo 26, comma 3. Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo" - Proroga del termine di scadenza- e’stato prorogato al 28 febbraio 2015, alle ore 12,00 il termine ultimo per la presentazione delle istanze di

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concessione di sovvenzioni per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive italiane, europee e straniere di cui alla deliberazione n. 928/2014

________________________________________________________________________________________________

19 Regione Lazio – decreto del Commissario ad Acta 29 gennaio 2015, n. U00034- Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla definizione dei percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite (MEC)- B.U.R.Lazio12 .02.2015, n. 13 E’ stato concluso un Accordo tra Governo- regioni- province autonome per definire percorsi regionali o interregionali di assistenza a persone affette da malattie emorragiche congenite con il coinvolgimento di 12 ASL per rendere effettivo il trattamento domiciliare. ________________________________________________________________________________________________

20 –Regione Lazio - deliberazione 3 febbraio 2015, n. 28 -L.R. 13/2007 e s.m. Approvazione del calendario delle iniziative e delle manifestazioni di promozione turistica - Anno 2015- in B.U.R.Lazio 12 febbraio 2015, n. 13 – Nel perseguimento dell’obiettivo di attivare nuove forme di collaborazione con enti pubblici/privati per promuovere il segmento turistico culturale legato alla tradizione musicale quale importante elemento dell’identità culturale di un territorio e quello collegato alle eccellenze enogastronomiche, attraverso l’individuazione di proposte che fungano da supporto delle iniziative e manifestazioni in Italia ed all’estero cui partecipa la Regione Lazio e che contribuiscano a creare un vantaggio reciproco in termini di visibilità turistica delle eccellenze del territorio laziale e del vasto patrimonio immateriale esistente, è stato approvato il calendario delle manifestazioni per il 2015 Possono far richiesta di partecipazione : -imprese singole, ovvero le imprese turistiche, così come definite dall’articolo 21 della Legge regionale del 6 agosto 2007, n. 13 e s.m.; - imprese associate in forma di “impresa unica” così come definite dal Regolamento UE n. 1407/2013 (art.2.2); - i tour operator e le agenzie di viaggio devono svolgere attività di incoming dell’ offerta turistica Regionale Il calendario delle manifestazioni approvato è contenuto nella Deliberazione 3 febbraio 2015 , n. 28

________________________________________________________________________________________________ 21 REGIONE LAZIO- Decreto del Commissario ad Acta 6 febbraio 2015, n U00050- B.U.R.Lazio 17 febbraio 2015, n. 14 Il decreto ha individuato i budget provvisori del I trimestre 2015 per salvaguardare la continuità assistenziale per le strutture private erogatrici di prestazioni con onere SSR, per gli ospedali Classificati, gli IRCCS privati e i Policlinici Universitari non statali erogatori di prestazioni con onere SSR che hanno sottoscritto l’accordo/ contratto 2014. ______________________________________________________________________________________________

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L’ARGOMENTO

Il conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza. La circolare esplicativa del Dipartimento

della Funzione Pubblica del 4 dicembre 2014, n. 6

La circolare in questione , pubblicata nella G.U. del 14 febbraio 2015 , n. 37 , e’ gia stata pubblicata

nel dicembre 2014 ,sul sito Internet del Dipartimento della funzione Pubblica. Il contenuto fornisce

chiarimenti applicativi della normativa gia delineata nell’art. 5 co. 9 d.l. n. 95/2014, poi modificata

,a decorrere dal 25 giugno 2014 dal d.l. n. 90/2014 e ulteriormente integrata , con efficacia a

decorrere dal 19 agosto 2014 , dalla legge n. 114 /2014 . L’argomento : il conferimento di incarichi

a soggetti in quiescenza .

Per esemplificarne la lettura , è di seguito illustrata in sintesi e per paragrafi

Ambiti temporali di applicazione della normativa :

Il divieto di conferimento di incarichi ai soggetti in quiescenza (=pensionati) ha subìto

cambiamenti in relazione alle modifiche apportate dalle normative di riferimento .

Per individuare il dies a quo di efficacia applicativa delle differenti disposizioni , si rende

necessario ,dunque, temporalizzare .In sottolineato gli estremi delle fattispecie previste dalle

normative succedutesi nel tempo

Divieti stabiliti dall’art. 5 co. 9 d.l. n. 95/2012 – applicati a decorrere dal 7 luglio 2012

è stato vietato alle amministrazioni pubbliche, inclusi i Comuni , di attribuire incarichi di studio e

di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano

svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto

dello stesso incarico di studio e di consulenza.

I modifica al testo originario (d.l. 95/2012): la norma si applica dal 25 giugno 2014 –L’ambito

applicativo è stato esteso

La normativa ha subìto una prima modifica a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 90/2014 ,

quindi a decorrere dal 25 giugno 2014 : il divieto riguarda oltre agli incarichi di studio e

consulenza ,anche l’affidamento di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo

delle pp.aa .Il divieto si applica ai soggetti in quiescenza che abbiano prestato attività lavorativa

anche presso datori di lavoro privati .

E’ introdotta la possibilità di conferire incarichi a titolo gratuito

Pertanto il testo dell’art. 5 co. 9 d.l. 95 cit., risulta integrato :le pp.aa. , inclusi i Comuni ,non

possono attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, gia' lavoratori privati o pubblici

collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai

medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle

amministrazioni di cui al primo periodo. Sono comunque consentiti gli incarichi e le cariche

conferiti a titolo gratuito. Il presente comma non si applica agli incarichi e alle cariche presso

organi costituzionali.

II modifica al testo : la norma si applica dal 19 agosto 2014

La normativa subisce una ulteriore modifica in sede di conversione del d.l. 90/2014 , attraverso

una ulteriore estensione dell’ambito applicativo .

Il divieto di conferire ai soggetti gia lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza ,

incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni , si estende

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anche al conferimento in enti e società controllati dalle pp.aa., ad eccezione dei componenti delle

giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi di ordini, collegi

professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri

regolamenti.

E’ stabilito che gli incarichi a titolo gratuito gia conferibili in base al testo del. D.l. 90/2014

possono avere una durata di 1 anno non prorogabile . né rinnovabile

Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo

competente dell’amministrazione interessata.

Pertanto, i divieti previsti dalle normative si applicano :

a)dal 6 luglio 2012 ( in applicazione dell’art. 5 co. 9 d.l. 95/2012) ai soggetti gia in pensione che

siano stati a servizio di una p.a. .Il divieto vige soltanto per il conferimento di incarichi di studio e

consulenza con attività prestata nell’ultimo anno presso la p.a. ,corrispondente a quella oggetto di

incarico ;

b)dal 25 giugno 2014 ( in applicazione dell’art. 6 co. 1 – d.l. 90/2014) ai soggetti in pensione che

abbiano prestato servizio presso datori di lavoro pubblici o privati non possono essere conferiti

neanche incarichi dirigenziali e direttivi oltre a quelli di studio e consulenza e neanche cariche

in organi di governo delle amministrazioni .Gli incarichi possono essere conferiti soltanto a titolo

gratuito

c)dal 19 agosto 2014 ( in applicazione della l.n. 114/2014): ai soggetti in pensione oltre ai casi

indicati al punto b) , le pp.aa non possono conferire incarichi neanche in enti e società controllati

dalle pp.aa..Viene poi posto un limite di durata temporale agli incarichi gratuiti che pur

rientrando in quelli vietati se affidati a titolo oneroso , sono conferibili se a titolo gratuito , ovvero

1 anno non prorogabile né rinnovabile

Pertanto non sono soggetti ai divieti :

di cui all’art. 5 co. 9 d.l. 95/2012 testo originario , gli incarichi conferiti fino al 5 luglio 2012 - a)

di cui all’art. 6 co. 1 d.l. 90/2014 , gli incarichi conferiti fino al 24 giugno 2014 -b)

di cui all’art. 6 co. 1 l.n. 114/2014 gli incarichi conferiti fino al 18 agosto 2014 –c)

Data rilevante

La data alla quale occorre fare riferimento, per applicare il divieto, e' quella della nomina o del

conferimento dell'incarico, quindi la data dell'atto con il quale l'autorita' titolare del relativo

potere vi ha proceduto, indipendentemente da adempimenti successivi, come gli atti di

controllo. Non incorrono nel divieto e rimangono soggetti alla disciplina precedente gli

incarichi a soggetti in quiescenza

conferiti precedentemente alle suddette date, anche se alle stesse date il trattamento economico

o compenso non era ancora stato definito.

Obiettivo della normativa

Obiettivo non è di escludere la possibilità che i soggetti in quiescenza operino presso una p.a. , ma

di evitare che il conferimento dell’incarico sia utilizzato per eludere l’applicazione dell’istituto

della quiescenza .Non è precluso pertanto che soggetti gia collocati in quiescenza prestino attività

nelle pp.aa. se abbiano i requisiti richiesti per accedervi fermo restando il rispetto dei limiti di età .

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Ambito soggettivo di applicazione della normativa: a chi si applica

Soggetti attivi : che applicano il divieto .Sono le pp.aa. ex art. 1 co. 2 T.U.P.I. e comprese nell’elenco

ISTAT , le Autorità indipendenti compresa la CONSOB

Soggetti passivi cui si applicano i divieti : il divieto si applica a qualsiasi lavoratore dipendente

(da datore di lavoro pubblico o privato)collocato in quiescenza

Incarichi vietati

Sono soltanto quelli previsti dalla normativa , quindi:

-incarichi dirigenziali o direttivi

-incarichi di studio e di consulenza,

-cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e societa' controllati

Incarichi dirigenziali e direttivi

Tra gli incarichi vietati rientrano gli incarichi dirigenziali ex art. 19 co. 6 T.U.P.I.

Tra gli incarichi direttivi rientrano tutti quelli che implicano la direzione di uffici e la gestione di

risorse umane.

Incarichi di studio e consulenza

sono quelli che presuppongono competenze specialistiche e rientrano nelle ipotesi di contratto

d'opera intellettuale, di cui agli artt. 2229 e segg. del codice civile.

Nello specifico , sono incarichi di studio , quelli individuabili con applicazione del DPR n. 18 aprile

1994, n. 338

Per questo tipo di incarico sono previsti i seguenti essenziali presupposti:

- esigenze cui le pp.aa. non possono far fronte con il personale in servizio

- incarichi individuali affidati a esperti di comprovata competenza

- richiesta formale inoltrata all’esperto indicante l'oggetto dell'incarico, l'entità del compenso,

il termine per l'accettazione dell'incarico e quello per lo svolgimento dello stesso

- accettazione formale dell’incarico da parte dell’esperto che dichiara di accettare le

condizioni inserite nella lettera di affidamento

- L'incaricato deve consegnare i risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottopostigli

entro il termine stabilito nella lettera di incarico; ove ciò non avvenga, il conferente , previa

contestazione del ritardo, provvede con proprio atto a risolvere il rapporto per

inadempienza, salvo che non ritenga, su giustificata istanza dell'incaricato, di prorogare il

termine per una sola volta e per un periodo da stabilirsi nell’atto di proroga.

Sono consulenze le richieste di pareri a esperti (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo,

delibera 15 febbraio 2005, n. 6/CONTR/05)., il cui contenuto è riportato di seguito , al termine

della sintesi della circolare

Ricadono nel divieto anche gli incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o di consulenza

nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici.

Divieto di conferimento di incarichi di studio, consulenza, dirigenziale o direttivo a soggetti in

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quiescenza , in enti e società controllati da pp.aa.

Gli incarichi e le cariche, rientranti tra i tipi vietati, sono dunque vietati anche qualora siano

conferiti presso enti e societa' controllati, anche indirettamente, dalle amministrazioni

Fonte di finanziamento dell’incarico vietato

E’ irrilevante con quali fondi gli incarichi vietati sono retribuiti

Incarichi consentiti

Poiché la normativa è tassativa e non consente estensioni analogiche , è consentito l’affidamento da

parte delle pp.aa. a soggetti in quiescenza ,ex dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati :

-di incarichi che non comportino funzioni dirigenziali o direttive e abbiano oggetto diverso da

quello di studio o consulenza ;

-di incarichi professionali quali quelli inerenti ad attivita' legale o sanitaria, non aventi carattere

di

studio o consulenza.( secondo quanto stabilito dal DPR n. 338/94 e dal parere della Corte dei Conti

–SSRR.- . 6/CONTR/05);

-di incarichi di ricerca , inclusa la responsabilità dei progetti di ricerca assegnati . L'incarico di

ricerca

potra' quindi essere conferito soltanto a soggetti che, essendo in possesso di adeguato

curriculum scientifico, siano in grado di svolgere un'effettiva attivita' di ricerca. E' bene

ricordare poi che gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma

da parte dell'amministrazione ;

-incarichi che comportano la guida di unita' costituite temporaneamente per la realizzazione

del relativo progetto di ricerca;

- incarichi di docenza : in tale caso ,l'impegno didattico deve essere definito con precisione e il

compenso deve essere commisurato all'attivita' didattica effettivamente svolta dal singolo

destinatario dell'incarico;

-incarichi nelle commissioni di concorso o di gara;

-incarichi che comportano la partecipazione a organi collegiali consultivi, quali gli organi

collegiali delle istituzioni scolastiche;

-la partecipazione a commissioni consultive e comitati scientifici o tecnici, se essa non dia luogo

di fatto a incarichi di studio o consulenza o equiparabili a incarichi direttivi o dirigenziali;

-incarichi dei commissari straordinari, nominati per l'amministrazione temporanea di enti

pubblici o per lo svolgimento di compiti specifici e sub commissari ;

-incarichi in organi di controllo, quali i collegi sindacali e i comitati dei revisori, purche' non

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abbiano, in base alle disposizioni organizzative dell'amministrazione stessa, natura

dirigenziale

Resta ferma l’applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti per la scelta di tali

soggetti

Incarichi gratuiti – affiancamenti

Gli incarichi e collaborazioni vietati , sono consentiti a titolo gratuito, con rimborso delle spese

documentate, per una durata non superiore a 1 anno, non prorogabile ne' rinnovabile

In tal caso, le amministrazioni che affidano l’incarico, dovranno valutare se sia possibile realizzare

gli obiettivi per cui l’incarico è conferito alle condizioni consentite dalla norma ( periodo di 1 anno

e gratuità)

La disposizione è finalizzata a consentire alle amministrazioni di utilizzare temporaneamente,

senza rinunciare al di ricambio generazionale , personale in quiescenza e, in particolare, propri

dipendenti che siano stati appena collocati in quiescenza , per garantire il trasferimento delle

competenze e delle esperienze e la continuita' nella direzione degli uffici

Ad esempio ,le amministrazioni potranno affidare un incarico a un dirigente collocato in

quiescenza per affiancare il nuovo titolare dell’ufficio dirigenziale gratuitamente e per non più di 1

anno .

Le amministrazioni conferiranno gli incarichi in questione di propria iniziativa, avendo verificato

la disponibilita' degli interessati, e non su domanda degli interessati stessi. Dovrà poi prestarsi

attenzione nell’affidare incarichi che possano ingenerare conflitti di interesse , valutando se

l’incaricato in quiescenza intenda accettare l’incarico gratuito in prospettiva di vantaggi illeciti

Possibilità di conferire incarichi dirigenziali gratuiti

Non possono essere conferiti incarichi dirigenziali a soggetti che abbiano raggiunto il limite di età

per il trattamento di quiescenza . Tale disposizione era gia stata prevista dall’art. 33 co. 3 del d.l.n.

223/2006 ai sensi del quale :

i limiti di eta' per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche

dall'applicazione dell'art. 16, co 1 – d.lgs. n. 503/1992 , si applicano anche ai fini dell'attribuzione

degli incarichi dirigenziali

Ciò non toglie, dunque, che gli incarichi dirigenziali siano conferibili a soggetti che anche se in

quiescenza non abbiano raggiunto i requisiti di età per il collocamento a riposo

In questa ipotesi, l'amministrazione valutera' prudentemente la compatibilita' dell'incarico

con la gratuita', con la durata massima annuale e con le responsabilita' e i meccanismi di

valutazione connessi all'incarico. Rimangono ferme, in queste ipotesi, le regole relative alle

procedure selettive di conferimento degli incarichi.

Possono essere conferiti incarichi a titolo gratuito per un massimo di 1 anno anche a soggetti gia

conferitari di incarichi dello stesso genere a titolo gratuito

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Il soggetto collocato in quiescenza potra' ricevere differenti incarichi, anche

contemporaneamente, da parte di amministrazioni diverse, se reciprocamente compatibili,

purche' ciascuno di essi rispetti il limite di durata.

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DELIBERAZIONE 15 febbraio 2005 , n. 6 – Corte Conti -SS.RR. Contr. e brevi aggiornamenti successivi

La deliberazione n.6/2005 reca le “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30

dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d’incarichi di studio o di ricerca ovvero di

consulenza (art. 1, commi 11 e 42)”

E’ in questo caso necessario rivederne il contenuto , poiché riassetta le normative in materia di conferimenti

di incarichi di studio, consulenza o ricerca a soggetti estranei alla pubblica amministrazione .

Se per quanto concerne i limiti di spesa , il riferimento normativo si arresta alla finanziaria per il 2005 , i

tratti essenziali della disciplina dei contratti di consulenza , studio e ricerca, trovano in questa deliberazione ,

la base esplicativa

Vengono, di seguito ,in particolare, richiamati :

l’ Art. 7 co. 6 d.lgs. n. 165/2001 per cui le pp.aa. possono conferire incarichi individuali ad esperti di

“provata competenza” per “esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio”.

l’Art. 1 co. 127 – l.n. 662/1996 per cui le pp.aa. che si avvalgono “di collaboratori esterni o che affidano

incarichi di consulenza” retribuiti, devono pubblicare gli elenchi sui conferimenti, da inviare semestralmente

al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 110 co. 6 TUEL per cui le pp.aa. possono inserire, nei propri regolamenti sull’ordinamento degli uffici e

dei servizi, disposizioni che prevedano “per obiettivi determinati e con convenzioni a termine” il ricorso a

collaborazioni esterne “ad alto contenuto di professionalità”.

Gli enti locali perciò, oltre al conferimento degli incarichi esterni ex art. 7 co 6 T.U.P.I. , possono ricorrere a

collaborazioni esterne, quando sia necessario avvalersi di un contributo d’alta professionalità, a condizione

che la facoltà sia stata prevista nei loro regolamenti

Ad affiancare e ausiliare l’attività legislativa, in materia di incarichi , le SSRR. della Corte dei Conti hanno

elaborato dei criteri specificativi per considerare quando tali incarichi siano da considerarsi legittimi

I criteri (ancora attuali) sono :

a)rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione;

b) inesistenza, all’interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento

dell’incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;

c) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico;

d) indicazione della durata dell’incarico;

e) proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e l’utilità conseguita dall’amministrazione.

L’individuazione delle tipologie di incarichi esterni , invece, è effettuata sulla base della tripartizione prevista

all’art 1 co. 9 – d.l. 168/2004 , classificazione che si ritrova nella legge n. 311/ 2004 , ripresa dalle finanziarie

annuali successive ,ovvero: 1) incarichi di studio; 2) incarichi di consulenza ; 3) incarichi di ricerca.

1) Gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D. P.R. n.

338/1994 che, all’art. 5,ne determina il contenuto facendo riferimento allo svolgimento di un’attività di

studio, nell’interesse dell’amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo

tipo

d’incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello

studio e le soluzioni proposte;

2) gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte

dell’amministrazione;

3) le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti.

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Per valutare se un incarico rientri in una delle 3 categorie , occorre considerare il contenuto dell’atto di

conferimento, piuttosto che la qualificazione formale adoperata nello stesso

Le linee guida , elencano esemplificativamente gli incarichi che possono farsi rientrare in una delle 3

categorie :

-studio e soluzione di questioni inerenti all’attività dell’amministrazione committente;

-prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;

-consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’amministrazione;

-studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

Le linee guida elencano ,poi, le prestazioni che non possono farsi rientrare in una delle 3 categorie, in

quanto si tratta di prestazioni obbligatorie che non richiedono una valutazione discrezionale da parte

dell’amministrazione :

-le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora

non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;

-la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione;

-gli appalti e le “esternalizzazioni” di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione.

Non rientrano in una delle tre tipologie di “ collaborazioni”( studio , consulenza e ricerca),,in base al

contenuto delle linee guida,i“rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”, che rappresentano una

posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell’incarico professionale, e il lavoro subordinato, che

trova la sua disciplina normativa di base nell’ art. 409, n. 3 del codice di procedura civile; art. 61 d. lgs. 10

settembre 2003, n. 276

Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, infatti, per la loro stessa natura che comporta la

continuità della prestazione e un potere di direzione dell’amministrazione, appaiono distinti dalla categoria

degli incarichi esterni, caratterizzata dalla temporaneità e dall’autonomia della prestazione.

Tuttavia , precisano le SS.RR. della Corte dei Conti ,qualora un atto rechi il nome di collaborazione

coordinata e continuativa, ma, abbia un contenuto, che lo collochi nella categoria degli incarichi di studio o

di ricerca o di consulenza, il medesimo sarà soggetto alla motivazione e all’invio alla Corte dei Conti

Individuate le categorie di incarichi , coordinando le normative successive alla deliberazione della Corte dei

Conti n. 6/2005 , fermi restando i princìpi e i chiarimenti forniti in materia ,si riportano i principali

aggiornamenti in materia di contratti di consulenza , studio e ricerca e di collaborazioni coordinate e

continuative .

Con l’art. 7 - co. 6-del d.lgs. n. 165/2001 è stato stabilito che :

per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono

conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e

continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei

seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento

all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le

esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse

umane disponibili al suo interno; il principio gia ribadito nella deliberazione SS.RR. Corte Conti nella quale

si evidenzia che per norma ’affidamento dell’incarico deve essere preceduto perciò da un accertamento

reale, che coinvolge la responsabilità del dirigente competente, sull’assenza di servizi o di

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professionalità,interne all’ente, che siano in grado di adempiere l’incarico;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; non

è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine

di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del

compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico. La disposizione riferita alle condizioni della proroga

è stata aggiunta dalla legge finanziaria 2013 (art. 1 co. 147 – l. n. 228/2012)

E’ stato previsto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di disciplinare e rendere pubbliche, secondo i

propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi ed è stato inoltre stabilito

che i regolamenti di cui all’art. 110, co. 6, del d.lgs. n. 267/2000 devono essere adeguati ai principi suindicati.

L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate

ai sensi di queste disposizioni costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.

Le leggi finanziarie, oltre a fissare precisi limiti di spesa per gli incarichi esterni, hanno rafforzato il regime di

trasparenza degli stessi, attraverso l’obbligo della pubblicità e dell’adeguata motivazione, ed il controllo sui

medesimi in capo agli organi interni e alla Corte dei conti

Con la deliberazione della Corte Conti –sez. contr.Piemonte del 26.3.2014, n. 61, vengono riconfermati i

presupposti normativi per procedere al conferimento degli incarichi esterni :

a)l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento

all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le

esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; è già stato in proposito chiarito che: “il requisito

della corrispondenza della prestazione alla competenza attribuita dall’ordinamento all’amministrazione

conferente è determinato dal poter ricorrere a contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle

attività istituzionali stabilite dalla legge o previste dal programma approvate dal Consiglio dell’ente locale ai

sensi dell’art. 42 del D.lvo 267/2000” ;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse

umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e deve soddisfare esigenze

straordinarie ed eccezionali; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è

consentita in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al

collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) deve sussistere il requisito della “comprovata specializzazione anche universitaria”: le amministrazioni,

per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali

(con contratti di lavoro autonomo professionale, occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa) a

esperti muniti di tale requisito. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in

caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per

attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel

campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché' a supporto

dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione

dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel

settore.

e) per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti è necessaria la valutazione del revisore o del

collegio dei revisori dei conti.

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f)il conferimento dell’incarico deve essere preceduto da procedure selettive di natura concorsuale,

adeguatamente pubblicizzate. Il ricorso a procedure concorsuali deve essere generalizzato e può

prescindersi solo in circostanze del tutto particolari, come per esempio procedura concorsuale andata

deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla

imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

Tale obbligo è considerato dalla giurisprudenza amministrativa un adempimento essenziale per la legittima

attribuzione di incarichi di collaborazione; in proposito è stato affermato che “il conferimento di incarichi di

collaborazione esterna da parte delle P.A. deve avvenire previo esperimento di procedure para-selettive e non già in base

alla sola valutazione di idoneità del prescelto”. La pubblicità è realmente garantita attraverso l’inserimento

dell’avviso di ricerca sul sito internet dell’ente per un termine adeguato affermando “l´avviso per la

partecipazione alla procedura comparativa deve essere adeguatamente pubblicizzato, prima del decorso del termine per

la presentazione delle domande, per un congruo termine sul sito web istituzionale dell´ente”

g) l’atto di incarico deve contenere tutti gli elementi costitutivi ed identificativi previsti per i contratti della

Pubblica Amministrazione, in particolare: oggetto della prestazione, durata, modalità di determinazione del

corrispettivo, termini di pagamento, verifiche del raggiungimento del risultato (indispensabile in ipotesi di

proroga o rinnovo); in ogni caso, tutti i presupposti di legittimità del conferimento dell’incarico debbono

trovare adeguata motivazione nelle delibere o determinazioni di affidamento

Per quanto concerne invece gli obblighi di pubblicizzazione , l’art. 15 – d.lgs. n. 33/2013 ha normato :

il contenuto delle pubblicazioni per cui le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti

informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi

titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

a)gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o

finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con

specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;

gli effetti della pubblicazione per cui :

la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla

pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è

previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e

dell'ammontare erogato e la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della

funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'art.53, co 14, II periodo, T.U.P.I. sono condizioni per

l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni sono

tenute a pubblicare e mantenere aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti

indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la

consultazione, anche per nominativo, dei dati delle disposizioni ;

le Sanzioni per omessa pubblicazione per cui :

in caso di omessa pubblicazione di quanto previsto sopra ( ex art. 15 co. 2 d.lgs. 33/2013), il pagamento del

corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento

disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento

del danno del destinatario ( con applicazione dell'art. 30 d.lgs. 104/2010 ) ;

i Tempi delle pubblicazioni per cui

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui sopra (art. 15 co 1 e 2 d.lgs. 33/2013) entro 3 mesi dal

conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi alla cessazione dell'incarico

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Una rapida sintesi sui limiti di spesa dal 2014

La disposizione che ha modificato calcoli e limiti per l’utilizzo di contratti di collaborazione , sia nelle 3

forme previste –( studio, consulenza e ricerca) sia in forma di co.co. co. è contenuta nell’art. 14 – del d.l. n.

66/2014

Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio

sanitario nazionale , le pubbliche amministrazioni , inclusi i Comuni, a decorrere dall'anno 2014, non

possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno

per tali incarichi è superiore, rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce

l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012:

al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, ;

all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa , sempre l’art. 14 stabilisce che non possono essere

conferiti tali incarichi quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore, rispetto alla spesa del

personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico ,come risultante dal conto annuale del 2012,

al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro,

all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro

Per rientrare nei limiti di spesa il decreto ha previsto una rinegoziazione sia per la prima categoria di

incarichi sia per i co.co. co entro 30 giorni decorrenti dal 23 giugno 2014

Restano fermi i limiti di spesa derivanti :

-dalla applicazione dell’art. 6 co. 7 – l. n. 122/2010 , ai sensi del quale a decorrere dal 2011 la spesa annua per

studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici

dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni incluse le autorità indipendenti ed escluse le

università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e

consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può

essere superiore al 20 % cento di quella sostenuta nell'anno 2009

-dalla applicazione dell’art. 1 co. 5 – l. n. 125/2013, ai sensi del quale la spesa annua per studi e incarichi di

consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può

essere superiore, per l'anno 2014, all'80 % del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 %

dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6

della l. n. 122/2010 ( v. sopra)


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