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Pronta la struttura informatica per l’invio dei conti correnti
al Fisco.
Fissate le regole con cui gli operatori finanziari devono trasmettere
all’Amministrazione finanziaria, ai fini di controlli fiscali, le
informazioni contabili relative ai conti correnti e ai rapporti
finanziari per la “comunicazione integrativa annuale”. Con un
provvedimento di ieri, infatti, l’Agenzia ha stabilito modalità e
termini per l’invio dei dati. Al riguardo, si ricorda che l’art. 11,
comma 2 del DL 201/2011 ha disposto che, dal 1° gennaio 2012, gli
operatori finanziari debbano comunicare periodicamente
all’Anagrafe tributaria le movimentazioni relative i rapporti di cui
all’art. 7, comma 6 del DPR 605/73 e ogni informazione, relativa a
tali rapporti, necessaria per i controlli fiscali, oltre all’importo delle
operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione (si veda
“Da gennaio 2012, invio degli estratti conto bancari al Fisco” del 10
dicembre 2011).Dopo il via libera ottenuto dal Garante Privacy (si
veda “Modalità d’invio dei conti correnti al Fisco «promosse» dal
Garante Privacy” del 16 novembre 2012), il provvedimento di ieri,
attuativo dell’art. 11, comma 3 del DL 201/2011, stabilisce che gli
operatori finanziari debbano comunicare, con riferimento alla
tipologia di rapporti contenuti nell’allegato 1, attivi nel corso
dell’anno di riferimento:- i dati identificativi del rapporto, compreso
il codice univoco del rapporto, riferito al soggetto persona fisica o
non fisica che ne ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati, e
a tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a più
soggetti;- i dati sui saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1°
gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell’anno cui è riferita la
comunicazione;- per i rapporti accesi nel corso dell’anno il saldo
iniziale alla data di apertura, per i rapporti chiusi nel corso
dell’anno il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura;- i
dati sugli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e
avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua.
Tali dati verranno conservati entro i termini massimi di decadenza
previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi
fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a ogni anno cui è
riferibile la comunicazione e, allo scadere di tale periodo, saranno
integralmente e automaticamente cancellati. Le informazioni di
dettaglio sul contenuto del rapporto finanziario – precisa l’Agenzia
– continueranno invece a essere acquisite e trattate secondo le
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attuali procedure. La comunicazione integrativa è prevista con
cadenza annuale e non sostituisce la comunicazione di cui ai
provvedimenti del 19 gennaio 2007 e 29 febbraio 2008.A regime,
inoltre, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 20 aprile
dell’anno successivo a quello a cui sono riferite le informazioni, che
confluiranno nell’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria
denominata Archivio dei rapporti finanziari. La prima scadenza è il
31 ottobre 2013, data entro la quale vanno trasmessi i dati relativi al
2011, mentre, per quelli relativi al 2012, il termine è il 31 marzo
2014. Ancora, in linea con le indicazioni del Garante, per
l’interscambio di flussi di dati l’Agenzia ha realizzato una nuova
struttura, il Sistema di Interscambio Dati (SID), che prevede
procedure di trasmissioni totalmente automatizzate. Gli operatori
dovranno comunicare i dati usando l’infrastruttura attraverso una
piattaforma di file transfer protocol (FTP) opportunamente
configurata. In alternativa, è possibile usare la PEC, sempre in
modalità automatizzata, ma solo per trasmettere i file inferiori a 20
MB in formato compresso. L’Agenzia certifica poi l’avvenuta
presentazione delle comunicazioni, se il risultato dell’elaborazione
di controllo formale è positivo, con una ricevuta che contiene
identificativo del file attribuito dall’utente e protocollo attribuito al
file. Una ricevuta di scarto comunica invece la mancata accettazione
della comunicazione dovuta alla non adeguatezza alle regole di
trasporto, ad anomalie nella nomenclatura del file o a irregolarità
nella struttura dei dati o, ancora, a incongruenze tra i dati
comunicati. In tal caso, le comunicazioni si considerano non
presentate e nella ricevuta sono indicati l’identificativo del file, il
protocollo attribuito al file, il motivo dello scarto della
comunicazione. Infine, l’Agenzia comunica l’eventuale
incongruenza dei dati con quanto risultante nella banca dati
dell’Archivio dei rapporti mediante un esito che riporta tutte le
incongruenze riscontrate. Dopo aver ricevuto l’esito negativo,
l’utente deve valutare le azioni da intraprendere per correggere gli
errori. Nel caso l’azione correttiva richieda una nuova trasmissione
del file, l’invio va effettuato entro i due mesi successivi alla
ricezione dell’esito negativo. Con successivo provvedimento,
emanato ai sensi dell’art. 11, comma 4 del DL 201/2011, l’Agenzia
definirà poi i criteri con cui, in via esclusiva, provvederà
all’elaborazione, con procedure centralizzate, di specifiche liste
selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.
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Fonte Eutekne
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