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Consiglio Nazionale dei Geologi · 2018. 2. 27. · una serie di bandi di lavori. VAI AGLI ARTICOLI...

Date post: 22-Oct-2020
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Consiglio Nazionale dei Geologi 27 febbraio 2018
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  • Consiglio Nazionale dei Geologi

    27 febbraio 2018

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  • 27/2/2018 Appalti, il codice dei contratti (incompiuto) nel mirino dei riformatori

    http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEwzC36D/0

    27 Feb 2018

    Appalti, il codice dei contratti (incompiuto)nel mirino dei riformatoriMassimo Frontera

    Codice dei contratti (e Anac) sotto attacco, alla vigilia delle elezioni politiche. La scorsasettimana all'Ance, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha strappato l'applauso più calorosoai costruttori quando ha detto che il codice appalti va abolito e sostituito, tout court, con ledirettive Ue. Poche frasi che hanno rivelato la "pancia" delle imprese, provate da dieci anni dicrisi. Insofferenza che si spiega anche con la complessa attuazione del codice, in parte affidata adecreti ministeriali, in parte alle linee guida dell'Anac, non cogenti. Una attuazione complessa estratificata, in cui mancano ancora misure importanti - come i provvedimenti sul rating diimpresa e la qualificazione delle stazioni appaltanti (in iter, quest'ultimo) - mentre altre misurehanno avuto già una seconda edizione, prima e dopo il correttivo, con relativo doppio corredo diosservazioni e pareri. Si è creato un mood perfetto per preparare un grande ritorno a forme di aggiudicazione piùvicine al massimo ribasso che non all'offerta economicamente più vantaggiosa; e ancheall'appalto integrato, proprio quando una serie di progetti esecutivi - mercato di cui habeneficiato in questi mesi il mondo dell'ingegneria e dell'architettura - si sta trasformando inuna serie di bandi di lavori.

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    Intervista al presidente dell'Ance Gabriele Buia: «Ora basta, liberateci dalla burocrazia. Codice darivedere, non buttare» (26 febbraio)

    Tra imprese e progettisti si prepara lo scontro sul ritorno dell'appalto integrato (27 febbraio)

    Codice appalti, mancano all'appello ancora 45 provvedimenti attuativi, tra decreti e linee guida(27 febbraio)

    Berlusconi ai costruttori dell'Ance: codice appalti e split payment vanno aboliti (23 febbraio)

    http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-02-23/buia-ance-ora-basta-liberateci-burocrazia-codice-rivedere-non-buttare-195445.php?uuid=AEvtf75Dhttp://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-02-26/codice-appalti2-imprese-e-progettisti-si-prepara-scontro-ritorno-appalto-integrato-124851.php?uuid=AER6C36Dhttp://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-02-26/codice-appalti3-mancano-appello-ancora-45-provvedimenti-attuativi-tra-decreti-e-linee-guida-124532.php?uuid=AEk4C36Dhttp://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-02-22/berlusconi-costruttori-ance-codice-appalti-e-split-payment-vanno-aboliti-174942.php?uuid=AElOUH5D

  • 27/2/2018 Codice appalti/2. Tra imprese e progettisti si prepara lo scontro sull'appalto integrato

    http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AER6C36D/0 1/2

    27 Feb 2018

    Codice appalti/2. Tra imprese e progettisti siprepara lo scontro sull'appalto integratoMassimo Frontera

    «Condividiamo le critiche verso il codice appalti, pensiamo abbia fallito il suo obiettivo. Tuttavia,crediamo che il codice non vada completamente abolito, perché ci sono dei principi dasalvaguardare, ma profondamente modificato da un tavolo cui partecipino le imprese e poirapidamente attuato». Il presidente dell'Ance Gabriele Buia - nell'intervista al Sole 24 Ore del 24febbraio - traccia la strada del "cantiere" codice che una vasta parte del mondo delle costruzionivuole riaprire. A quasi 22 mesi di vita il codice è ancora molto lontano dall'applicazione (si vedaarticolo di Laura Savelli a questo link). Alcuni fondamentali provvedimenti attuativi -qualificazione delle imprese; qualificazione delle Soa; qualificazione delle stazioni appaltanti;commissari esterni - non sono in vigore. L'unica recente novità resta il decreto sul Bim, che dal2019 dovrebbe traghettare il mercato pubblico verso la digitalizzazione, di cui le costruzionihanno più che mai bisogno per ottimizzare costi e processi.

    Sotto accusa anche la soft law, l'apparato di norme non cogenti affidato all'Anac. Anche inquesto caso - come per i Dm ministeriali - molto resta da fare: su 14 linee guida, solo quattrosono in vigore, altre 4 sono in iter, sei sono missing. Il ritorno al "vecchio" regolamento è unmantra che si sente sempre più spesso. «La soft law così è sbagliata, il regolamento n.207 erafatto bene - dice Federico Titomanlio, presidente dell'Igi, l'associazione che riunisce le grandiimprese -. Questo è un campo fatto di procedure, e la procedura deve essere precisa, ma,soprattutto, le linee guida devono essere fatte in maniera precettiva». Un tema ricorrente èanche il ritorno - strisciante - al massimo ribasso. «Se si stabilisce che non si possono fareappalti integrati - ragiona sempre Titomanlio - allora sul progetto esecutivo non mi puoichiedere l'offerta economicamente più vantaggiosa: mi devi chiedere il massimo ribasso».«L'appalto integrato - afferma ancora il presidente dell'Igi - è una soluzione che ci è semprepiaciuta, ma va gestita bene: non bisogna consentire varianti alle imprese; quando fai il progettoesecutivo non puoi eccepire che il progetto definitivo sul quale hai fatto l'offerta non era fattobene: te ne dovevi accorgere prima». «L'offerta economicamente più vantaggiosa sul progettoesecutivo va integralmente ripensata - interviene Edoardo Bianchi, vicepresidente dell'Ance condelega alle opere pubbliche -: dove c'è complessità tecnologica, allora ha un senso un'offertaeconomicamente più vantaggiosa su un progetto definitivo, non esecutivo». Il massimo ribasso?«Vorremmo una norma che lo cancellasse - aggiunge Bianchi -. L'alternativa sta nell'esclusioneautomatica con il metodo dell'antiturbativa, articolo 97 del codice. Vorremmo che questosistema venga innalzato fino a cinque milioni, nei casi in cui non c'è complessità tecnologica enon c'è interesse transfrontaliero». «Il correttivo - dice Andrea Mascolini dell'Oice (società di ingegneria) - ha dato il massimodell'apertura all'appalto integrato, ma ne vengono pubblicati solo 10-12 al mese: evidentementeil mercato non ha bisogno di appalti integrati. Per noi resta fondamentale il principio di delegadella netta separazione tra progettazione e costruzione». «Sull'appalto integrato noi siano sulla

    http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-02-23/buia-ance-ora-basta-liberateci-burocrazia-codice-rivedere-non-buttare-195445.php?uuid=AEvtf75Dhttp://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/sasa

  • 27/2/2018 Codice appalti/2. Tra imprese e progettisti si prepara lo scontro sull'appalto integrato

    http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AER6C36D/0 2/2

    stessa linea di Raffaele Cantone - esordisce Rino La Mendola, vicepresidente del Consiglionazionale architetti, con delega ai Lavori pubblici -. L'appalto integrato relega il progettista a unruolo secondario nel processo dell'opera pubblica e va contro lo spirito della legge di delega delcodice che afferma la centralità del progetto». Anche l'Anie (tecnologia per le costruzioni) chiede modifiche normative. Nel codice, dice ildirettore Maria Antonietta Portaluri, «non si è avuta la forza di eliminare l'obbligo di indicare laterna di subappaltatori che è un'inutile complicazione e neppure quello di rivedere il limite del30% sull'intero importo del contratto che è una soglia troppo rigorosa. Vorremo tornare al 30%sulla categoria prevalente, limite da estendere dai lavori anche a forniture e servizi».

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  • 27/2/2018 Codice appalti/3. Mancano all'appello ancora 45 provvedimenti attuativi

    http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEk4C36D/0 1/2

    27 Feb 2018

    Codice appalti/3. Mancano all'appelloancora 45 provvedimenti attuativiLaura Savelli

    Al termine della legislatura, il bilancio dell'attuazione del Codice è destinato a chiudere con ilsegno rosso. Ad oggi, sono infatti saliti solamente a quota 17 su 62 i provvedimenti richiesti dalDlgs. n.50/2016, mentre ammontano a 16 quelli che restano fermi in cantiere, e a ben 29 i testisui quali non si mai iniziato neanche a lavorare. All'attivo, passa l'edizione revisionata dellelinee-guida dell'Anac n. 5/2016 - relativa ai criteri di professionalità dei commissari di gara - cheha fatto la sua comparsa sulla Gazzetta ufficiale n.28 del 3 febbraio scorso. In realtà, nonostantel'approvazione del nuovo testo, la regola che prevede la nomina di commissioni giudicatriciesterne alla stazione appaltante è destinata a rimanere per il momento inapplicabile. Per la suapiena operatività, manca infatti all'appello il decreto del ministro delle Infrastrutture e deitrasporti sulle tariffe di iscrizione all'albo e sui compensi dei commissari, oltre al successivoregolamento dell'Anac - da adottare nei tre mesi successivi - con le modalità di trasmissionedella documentazione ai fini dell'iscrizione, e la data a decorrere dalla quale l'albo sarà a regime.A partire dal 27 gennaio scorso, è poi entrato in vigore il decreto del Mit n.560 del 12 gennaio2018, che ha declinato la disciplina delle modalità e dei tempi di progressiva introduzione diutilizzo del Bim (Building information modeling).

    Il provvedimento è stato pubblicato sul sito dello stesso ministero delle Infrastrutture (e non inGazzetta Ufficiale), e troverà applicazione rispetto alle opere la cui progettazione sia stataattivata a seguito della sua entrata in vigore. Tuttavia, il suo utilizzo è stato prescritto comeobbligatorio in maniera graduata, e cioè, dal 1° gennaio 2019, per tutti i lavori complessi diimporto superiore a cento milioni di euro; dal 1° gennaio 2020, per quelli di importo superiore a50 milioni; e, dal 1° gennaio 2021, per quelli di importo superiore a 15 milioni. Dopodiché, sarà ilturno delle opere di importo superiore alla soglia comunitaria, rispetto alle quali l'obbligo diutilizzo del Bim decorrerà dal 1° gennaio 2022; e, infine, delle opere di importo superiore oinferiore ad un milione di euro, per le quali l'obbligo scatterà invece a far data, rispettivamente,dal 1° gennaio 2023 e dal 1° gennaio 2025. In realtà, prima della fine di questa legislatura, eranoattesi in Gazzetta altri provvedimenti, il cui completamento, a questo punto, viene lasciato ineredità al nuovo Governo.

    In cima alla lista, si trovano il decreto del Mit sulla direzione dei lavori e dell'esecuzione delcontratto, e il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri sul dibattito pubblico. Entrambii testi sono stati trasmessi alle competenti Commissioni di Camera e Senato, chiamate apronunciarsi con i rispettivi pareri entro il termine del 29 gennaio scorso. Sennonché, sui dueschemi di decreto è stato necessario acquisire anche i pareri del Consiglio di Stato (nn. 359 e360), che sono stati depositati il 12 febbraio: ragion per cui, ad oggi, solo la VIII CommissioneAmbiente, territorio e lavori pubblici della Camera è riuscita a completare la sua attività. Ma,nella lista dei provvedimenti che hanno concluso il loro iter di approvazione e che sono in attesa

  • 27/2/2018 Codice appalti/3. Mancano all'appello ancora 45 provvedimenti attuativi

    http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEk4C36D/0 2/2

    del solo varo definitivo da parte del Ministero, finiscono anche gli ulteriori due decreti Mitrelativi rispettivamente alla definizione dei criteri per l'adozione dei programmi triennali, cheha terminato il suo percorso con il consenso acquisito da parte della Conferenza unificata sindallo scorso mese di settembre, e alla definizione dei livelli di progettazione, che invece haottenuto il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici dal successivo mese diottobre.

    Un passo in avanti è stato compiuto anche sul versante delle linee-guida Anac n. 4/2016. Sulnuovo testo della disciplina degli affidamenti sotto soglia messa a punto a seguito delle novitàintrodotte dal primo decreto correttivo, è arrivato il parere del Consiglio di Stato n. 361 del 12febbraio e quindi, allo stato attuale, si attende solamente l'approvazione definitiva del testo daparte del Consiglio dell'Autorità, che chiuderebbe in questo modo il processo di restyling dellecinque linee-guida considerate vincolanti ai fini dell'attuazione del Codice. Da questo punto divista, pertanto, sono solamente due i provvedimenti adottati fino ad ora dall'Anac (entrambi acarattere non vincolante), che necessitano di una revisione: il primo, le linee-guida n. 1/2016sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, che ha incassato il pareredel Consiglio di Stato ed a cui manca, anche in questo caso, il solo varo definitivo dell'Autorità; ilsecondo, le linee-guida n. 2/2016 contenente la disciplina dell'offerta economicamente piùvantaggiosa, sul cui testo non è mai stata effettuata in realtà alcuna operazione di riscrittura e diconsultazione pubblica.

    SCARICA IL TESTO - IL TABELLONE DELL'ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI (AL 26FEBBRAIO 2018)

    Ma, negli ultimi tempi, l'avanzamento dei lavori più significativo - che a questo punto spetterà alGoverno entrante proseguire - è stato registrato con riferimento allo schema di Dpcm sullaqualificazione delle stazioni appaltanti. Dopo mesi di silenzio, la Presidenza del Consiglio deiministri ha appena licenziato un testo maggiormente definito - rispetto alla versione messa apunto dal Ministero delle infrastrutture - nella individuazione dei requisiti richiesti alle P.a. aifini della loro iscrizione nell'apposito albo detenuto dall'Anac, che è stato trasmesso proprionelle ultime settimane alla Conferenza unificata per l'acquisizione del relativo parere. Anche inquesto caso, però, la strada da percorrere è ancora lunga, poiché, anche una volta che saràadottato il decreto, l'Anac dovrà lavorare ad un ulteriore regolamento che definisca nel dettagliole modalità attuative del sistema di qualificazione, e che poi altro non è se non uno dei restanti45 provvedimenti che mancano al completamento del quadro della disciplina dei contrattipubblici.

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    http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/02/27/TABELLONE_ULTIMO.pdf

  • 27/2/2018 Gare on line, va esclusa l'impresa che sbaglia il formato del file dell'offerta

    http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AElnv06D/0 1/1

    27 Feb 2018

    Gare on line, va esclusa l'impresa che sbagliail formato del file dell'offertaMau.S.

    Nelle gare telematiche l'impresa che presenta l'offerta con un formato digitale diverso da quellorichiesto dalla stazione appaltante deve essere esclusa dalla gara, senza possibilità di correggerel'errore in corsa attivando il soccorso istruttorio. È il principio che si ricava dalla sentenzapronunciata dal Tar Lombardia (n. 412 del 12 febbraio 2018), in merito al ricorso presentato dauna società eliminata dalla procedura per aver presentato l'offerta in formato «.doc» invece che«.pdf» come richiesto dall'amministrazione.

    L'impresa esclusa ha chiesto invano di poter correggere l'errore con la formula del soccorsoistruttorio e per questo si è rivolta al Tar. Anche in questo caso, però, la richiesta è stata rispeditaal mittente.

    Per i giudici non c'è dubbio che i documenti di gara dovevano essere presentati«obbligatoriamente in formato .pdf», come prescritto dal bando. E non manca il ricorso a unesempio concreto per rendere evidente la situazione in cui si è trovata la commissione di gara:«se la documentazione fosse stata presentata in una lingua straniera non conosciuta dai membridella commissione - si legge nella sentenza - , per leggerla si sarebbe dovuti ricorrere all'ausiliodi una traduzione, ma di certo la stazione appaltante non sarebbe stata tenuta a fare ciò eavrebbe legittimamente proceduto all'esclusione dell'offerta dalla gara, di contenuto e diprovenienza incomprensibile». Allo stesso modo, si legge ancora «la stazione appaltante non eraobbligata a procurarsi un sistema di lettura dei documenti redatti in formato.doc e consottoscrizione CADES per accertare il contenuto e la provenienza dell'offerta della ricorrente, ilcui errore deve ritenersi solo alla stessa imputabile».

    Quanto alla richiesta di ammissione al soccorso istruttorio, la domanda non può essere accoltaperché «l'utilizzo di un file con estensione e formato diverso da quello prescritto non può,almeno ordinariamente, considerarsi relativo a un "elemento formale della domanda", quanto,invece, ad un elemento intrinseco ed essenziale della stessa».

    In conclusione, «la stazione appaltante, nella fattispecie in questione, non avrebbe potutoapplicare l'istituto del soccorso istruttorio, atteso che, altrimenti, avrebbe violato la par condiciotra i partecipanti alla gara, permettendo, sostanzialmente, la nuova presentazione delladomanda oltre i termini stabiliti dalla lex specialis di gara».

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    http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/02/27/SEntenza_file-Lombardia.pdf

  • 27/2/2018 Edilizia privata, bonus ristrutturazioni anche per l'intervento fai da te

    http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEAZB16D/0 1/1

    27 Feb 2018

    Edilizia privata, bonus ristrutturazionianche per l'intervento fai da teM.Fr.

    «La detrazione delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, previstadall'articolo 16-bis, Tuir, compete anche a chi esegue in proprio i lavori sull'immobile,limitatamente alle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati». È quanto si legge sulquotidiano delle Entrate Fisco Oggi in risposta a un quesito pervenuto all'agenzia. «Si ricorda -dice ancora il giornale delle Entrate - che la legge di bilancio 2018 ha prorogato fino al 31dicembre 2018 la misura potenziata della detrazione (50%, da calcolare su un importo massimodi 96.000 euro per unità immobiliare)».

    P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

  • Codice dei contratti: L’Antitrust chiede modifiche sull’aggiornamento delle linee guida n. 6 27/02/2018

    Penelope attese per vent'anni il ritorno di Ulisse crescendo da sola il piccoloTelemaco e evitando di scegliere uno tra i Proci, nobili pretendenti alla sua mano, anche grazie al famoso stratagemma della tela: di giorno tesseva il sudario per il padre di Ulisse, mentre di notte lo disfaceva.

    Riflettendo bene, il Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 sta diventando una tela di Penelope per il fatto stesso che più che andare avanti con gli oltre 60 provvedimenti previsti per rendere operativo il Codice stesso o si ritorna sui provvedimenti già approvati o non si riesce a pubblicare quelli che sembrerebbero già definitivi. Valga per tutti l’esempio delle linee guida ANAC n. 6 recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”, come aggiornate a seguito delle modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici dal D.lgs. n. 56/2017 (c.d. correttivo) (leggi notizia) per le quali arriva, successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il parere dell’AGCM (Autorità

  • garante della concorrenza e del mercato cosiddetta “Antitrust”), che ha formulato sul bollettino n. 6 del 19 febbraio 2018 alcune osservazioni che presuppongono puntuali modifiche alle stesse linee guida.

    L’articolo 80, comma 5, lett c), del D.lgs. n. 50/2016 contempla tra le cause di esclusione la commissione da parte dell’operatore economico di “gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.

    Sul presupposto della natura meramente esemplificativa delle ipotesi suscettibili di integrare un grave illecito professionale, elencate nel citato comma, le Linee guida individuano tra le situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico “i provvedimenti esecutivi dell’Autorità garante dellaconcorrenza e del mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette e per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare ”.

    L’Antitrust, nel proprio parere, ribadisce la valutazione positiva della scelta generale di individuare espressamente negli illeciti antitrust ipotesi di gravi illeciti professionali idonee a determinare l’esclusione di un concorrente da una procedura di evidenza pubblica, tuttavia la scelta di attribuire rilevanza al provvedimento meramente “esecutivo” dell’Autorità – e non più ai “provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato” come recitava la precedente versione delle Linee Guida – ai fini della valutazione in merito alla sussistenza di un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), comporta alcune criticità.

    Al riguardo, l’AGCM segnala il possibile contrasto di tale indicazione con l’art. 80, co. 10, del Codice dei contratti pubblici, che ha fissato la durata della causa di esclusione pari a tre anni decorrenti dalla data del suo “accertamento definitivo”, da intendersi - come osservato dal Consiglio di Stato nel citato parere n. 2286/2016 - quale data non già del fatto ma del suo accertamento giudiziale definitivo.

    L’AGCM, in conclusione, suggerisce di modificare il par. 2.2.3.1 delle citate Linee Guida, nel senso di conferire rilevanza ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, ai

  • “provvedimenti divenuti inoppugnabili o definitivamente confermati dal giudice amministrativo, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che contengono l’accertamento di illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare”.

    L’AGCM, poi, riguardo all’istituto del c.d. self-cleaning, apprezza con favore l’inserimento nelle Linee Guida di puntuali indicazioni circa la possibilità per le imprese di provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare l’integrità e l’affidabilità per l’esecuzione del contratto oggetto di affidamento nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Al riguardo osserva che tra gli elementi che potranno essere presi in considerazione dalla stazione appaltante (cfr. Linee Guida par. 7.3), con riguardo agli illeciti antitrust, possono assumere rilievo la sostituzione del management responsabile dell’illecito (anche accompagnato dall’avvio di azioni di responsabilità nei confronti dello stesso), la dotazione di efficaci programmi di compliance, nonché l’adesione a programmi di clemenza che hanno consentito l’accertamento dell’illecito o che consentano l’accertamento di altri illeciti.

    Per ultimo l’Antitrust rileva come non appare in linea con quanto previsto nella norma primaria con riferimento agli illeciti professionali suscettibili di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti la scelta di ricomprendere in tale ambito anche i provvedimenti di condanna “per pratiche commerciali scorrette”. Tale tipologia di violazione non appare configurare un illecito professionale riferibile alla contrattualistica pubblica, non inquadrandosi nell’ambito di un rapporto di consumo la condotta posta in essere nella fase di partecipazione dell’operatore economico alla gara.

    L’Antitrust, ovviamente, auspica che le osservazioni predisposte siano tenute in considerazione ai fini del miglioramento e integrazione dell’attuale formulazione delle Linee Guida.

    In allegato il parere AS1474 sulle linee guida ANAC n. 6.

    A cura di arch. Paolo Oreto

    © Riproduzione riservata

    Documenti Allegati

    Parere Antitrust AS1474 del 13/02/2018

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    Speciale Codice Appalti

  • Codice dei contratti: Per Finco la riforma va fatta dopo la completa attuazione 27/02/2018

    Riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota ricevuta dal dott. Angelo Artaledirettore generale di FINCO (Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere specialistiche per le Costruzioni) in risposta ad un nostro articolo pubblicato il 22/02/2018 dal titolo “Codice dei contratti: 3 indizi fanno una prova?”. Qui di seguito il testo.

    La nota del dott. Angelo Artale (FINCO) “Illustre Direttore, ho letto il suo interessante articolo "Codice dei contratti: tre indizi fanno una prova?" e vorrei darle qualche altro "indizio" di senso contrario.

    ...Quarto indizio: Lei si chiede perchè al Manifesto firmato manchino geometri, geologi ed architetti. Giusta domanda che andrebbe estesa. Come mai mancano anche tutti i rappresentanti immobiliari, da Confedilizia ad Aspesi, i rappresentanti degli amministratori di condominio, Assistal e Anie, cioè gli impianti tecnologici ed altri, ma soprattutto, per quanto mi riguarda, la Finco, che rappresenta quella parte specialistica e specializzata del settore delle costruzioni?

    Quinto indizio: ritiene facile che in questo Paese - la cui pubblica amministrazione inizia ora flebilmente ad applicare una legge assai più semplice come quella dell'autocertificazione del 1968 ed ancor più flebilmente a non richiedere a terzi documenti già in suo possesso - possa prontamente applicarsi una normativa che intercetta il 15% del

  • pil italiano? E ciò anche ammesso che vi sia la volontà politica da parte delle stazioni appaltanti e delle amministrazioni di andare in questa direzione, volontà che invece è noto non esserci poichè sottrae potere alle suddette (vedi la kafkiana vicenda della nomina dei commissari di gara).

    Sesto indizio: alcuni dei firmatari del Manifesto da lei citato, Ance in testa, hanno partecipato, come del resto Finco, a pieno titolo alle 32, diconsi trentadue, audizioni parlamentari tra Camera e Senato sul tema, alle 5 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a decine e decine di dibattiti istituzionali o meno organizzati prima del vigore della norma, senza contare le centinaia, ma direi meglio migliaia, di note formali ed informali, articoli e quant'altro che tali stakeholders hanno inviato e/o ricevuto e si sono scambiati nel triennio di gestazione della normativa? Si accorgono solo ora che la normativa è piena di difetti? Dove erano prima? Non sarà che si tenta in ogni modo di “far rientrare dalla finestra” ciò che è giustamente uscito dalla porta?

    Settimo indizio: e che cos'è che è uscito dalla porta, aldilà di alcuni aspetti che vanno rivisti (ed ha ragione il Presidente Cantone a dire che forse occorreva un periodo transitorio più lungo) con riferimento, ad esempio, alle OEPV? È uscita - nel senso che è stata definitivamente cassata - la possibilità di subappaltare liberamente anche il 100% delle opere acquisite in gara. Questo è uno dei punti centrali se non il punto centrale.

    Ottavo indizio: come mai le gare di progettazione, quelle di Anas ed altre tipologie di bandi, sono in aumento? Non dovremmo fare anche una riflessione - e prendere atto - che il mercato è cambiato (intendo per sempre, cioè non tornerà più come prima) ed inizia a richiedere tipologie di opere e qualificazioni d'impresa più alte.

    Indizio finale: in definitiva, che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici non piaccia alle imprese edili generaliste (ed agli utili spalleggiatori che - per una comparsata - riescono a portarsi dietro) è cosa risaputa; formalmente perché avrebbe condotto alla “paralisi” degli appalti, sostanzialmente perché sono stati introdotti una serie di meccanismi che “orientano” la loro libertà di impresa (rectius: la libertà di fare quello che vogliono). Limiti al subappalto, limiti all’appalto integrato, limiti alla possibilità di varianti, limiti alla possibilità di pagare il subappaltatore “con calma”, limiti alla possibilità di qualificarsi con i lavori fatti da altri… E mi fermo qui.

    Con ciò non si vuole nel complesso dire che il Codice non sia perfettibile, ma fino a quando non sarà completamente applicato non potrà essere seriamente valutato..

    Non è legittimo neppure paventare seriamente il rischio di una riforma “incompiuta” - come fa in tempestiva sintonia il giornale di Confindustria - solo perché mancano una serie di atti applicativi: la struttura del Codice è complessa ed ha l’ambizione di essere, al tempo stesso, innovativa e più flessibile rispetto al passato, e questo, inevitabilmente, ha delle ripercussioni sui tempi di piena attuazione della riforma. Né si può seriamente pensare, come detto, che una riforma profonda che impatta il 15% del PIL del nostro Paese possa essere di semplice ed immediata operatività.

    Il fatto però che manchino Linee Guida e Decreti non deve trasformarsi in un alibi per le stazioni appaltanti che potrebbero tranquillamente bandire gare come hanno fatto - usando le regole che ci sono - tutte quelle Amministrazioni che hanno consentito la crescita esponenziale ad esempio degli appalti di progettazione di Anas o Ferrovie.

  • Il nostro commento Il Direttore generale di Finco nella sua risposta evidenzia alcuni indizi che, immagino, siano indicativi sulla non necessità di apportare modifiche al Codice sino quando non si sarà completata la riforma. Ciò significa che dovremmo attendere anni per palare di modifiche che, invece, sono essenziali per rimettere in carreggiata un provvedimento che ha mostrato in due anni lacune che sono sotto gli occhi di tutti, principalmente per la frammentazione dei provvedimenti attuativi.

    Ovviamente, chi legge le nostre pagine è a conoscenza del nostro pensiero sul Codice dei contratti. E' semplice comprendere che non condividiamo quanto affermato dal dott. Artale per il semplice fatto che concordiamo pienamente sulle posizioni di coloro che ritengono che il Codice abbia fallito il suo obiettivo principale: semplificare il settore. D’altra parte non è il numero degli indizi (più o meno corretti) che portano ad una prova, nonostante quelli del dott. Artale siano in numero maggiore di quelli indicati nell’articolo “Codice dei contratti: 3 indizi fanno una prova?, resto convinto che il nuovo Governo che nascerà dopo il 4 marzo non potrà non affrontare il problema del Codice dei contratti.

    Non concordiamo, quindi, con la domanda posta nel sesto indizio dove si afferma “Non sarà che si tenta in ogni modo di “far rientrare dalla finestra” ciò che è giustamente uscito dalla porta?” come non concordiamo sulle posizioni evidenziate nel settimo indizio quando afferma che “Questo è il punto centrale che i nostri amici edili vogliono superare e, non a caso, sul tema hanno "sollecitato" una sentenza del TAR Lombardia” e come, per ultimo, non concordiamo con le affermazioni che il direttore generale di Finco fa nell’indizio finale.

    Continuiamo a pensare che la riforma, in coincidenza del recepimento delle direttive europee poteva essere articolata in ben altra maniera e che, ormai a distanza di quasi due anni, non è possibile pensare di attendere ancora ma occorre che il Governo che verrà (qualsiasi sia) si dia una scossa e pensi con immediatezza non ad abolire il Codice (leggi articolo) ma a modificarlo e, poi, rapidamente, ad attuarlo con uno strumento, diverso dalla soft law, quale quello di uno o più regolamenti attuativi che garantiscano certezze operative alle stazioni appaltanti, alle imprese, ai progettisti ed ai tecnici delle amministrazioni.

    Già oggi, pur con un limitato numero di provvedimenti attuativi approvati, abbiamo serie difficoltà a trovare quanto cerchiamo per il fatto stesso che, molto spesso o non troviamo quello che cerchiamo o dobbiamo consultare i provvedimenti entrati in vigore e la parte residuale del Regolamento n. 207/2010. Sfido chiunque a raccapezzarsi in un sistema costituito da un inestricabile groviglio dal quale è difficile uscire che non è, indubbiamente trasparente e confesso che anch’io, che cerco di essere sempre aggiornato sulle norme del Codice dei contratti, alcune volte non riesco a trovare quello che cerco.

    D’altra parte che si tratti di un sistema progettato in fretta e male e che ha serie difficoltà ad essere messo a regime è confessato anche dall’assoluto silenzio della Cabina di regia prevista all’articolo 212 del Codice dei contratti (leggi articolo) i cui componenti sono stati nominati con decreto del mese di novembre 2016: mell’arco di un anno e mezzo avrebbero avuto così tanto da fare che, probabilmente, hanno deciso di non fare nulla non rispettando il compito previsto al comma 1, lettera b) del citato articolo 212 in cui si affermava testualmente che la stessa aveva, tra l’altro, il compito di “curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice coordinando l’adozione, da parte

  • dei soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonché della loro raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la tempestività e la coerenza reciproca”.

    Qual’è stata, nella fase di attuazione del Codice, la presenza della Cabina di Regia di cui fanno parte i soggetti individuati dal DPCM 8 novembre 2016 è sotto gli occhi di tutti.

    Ma, in verità, cosa avrebbe potuto fare la Cabina di regia in una situazione qual’è quella attuale se non bacchettare tutti coloro che non hanno rispettato i tempi per l’approvazione dei provvedimenti previsti nell’articolato del Codice? Come potrebbe, in questa fase, in cui a distanza di quasi due anni tutto è fluido, procedere alla raccolta dei decreti e delle linee guida in testi unici integrati?

    Ripeto si tratta di una riforma progettata in fretta e male e dopo 31 pareri del Coniglio di Stato che iniziano con il parere n. 855 dell’1 aprile 2016 e terminano, in atto, con il parere n. 361 del 12 febbraio 2018 (vedere per credere), 10 provvedimenti a carico deiMinisteri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 7 provvedimentidell’ANAC (oltre a 4 provvedimenti non previsti specificatamente nell’articolato) ciritroviamo, a distanza di quasi due anni dall’entrata in vigore del Codice dei contratti,con 36 provvedimenti ancora da approvare da parte dei Ministeri e della Presidenza delConsiglio dei Ministri e con 13 provvedimenti ancora da approvare da partedell’ANAC (vedi tabella allegata). Restano irrisolti, tra gli altri, e non crediamo possanoessere risolti sino all’insediamento del nuovo Parlamento, i problemi relativi:

    • alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza di cuiall’articolo 38 del Codice; ci chiediamo che fine ha fatto il DPCM, previsto alcomma 2 del citato art. 38 che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delcodice (entro il 18 luglio 2016) avrebbe dovuto definire i requisiti tecnicoorganizzativi per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate, inapplicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione. A distanza dioltre un anno tutto tace;

    • ai nuovi livelli di progettazione di cui all’articolo 23 del Codice; per tali nuovilivelli (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progettoesecutivo) avrebbero dovuto essere definiti i contenuti della progettazione;

    • alle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 77 del Codice con la precisazioneche tali commissioni hanno il compito della valutazione delle offerte dal punto divista tecnico ed economico nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti odi concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offertaeconomicamente più vantaggiosa; i componenti delle commissioni avrebbero dovutoessere scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC così comeprevisto all’articolo 78 del Codice;

    • alle linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti,attraverso i quali il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione delcontratto di servizi o di forniture effettua l’attività di propria competenza, inmaniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, conparticolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per icontrolli di contabilità; tali linee guida predisposte dall’ANAC e previo parerefavorevole delle commissioni parlamentari competenti e sentito il Consigliosuperiore dei lavori pubblici avrebbero dovuto essere adottate entro 90 giorni dalla

  • data di entrata in vigore del codice (entro il 18 luglio 2016) e con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. L’ANAC ha predisposto le linee guida ma non si hanno notizie né del parere delle Commissioni parlamentari né, ovviamente, del decreto del Ministero.

    Relativamente all’ultimo punto del precedente elenco, ancora oggi a distanza di oltre 2 anni mentre sono scomparse tutte le norme sulla direzione dei lavori contenute nel Titolo VIII della Parte II del Regolamento n. 207/2010 abrogate dall’articolo 216, comma 1, lettera u) del Codice dei contratti i Progettisti e le Amministrazioni comunali, ancora oggidevono affidarsi al “Fai da te” per quanto concerne la consegna dei lavori, lasospensione e ripresa dei lavori, le proroghe, le contestazioni, i danni di forzamaggiore, ecc.

    D’altra arte è sotto gli occhi di tutti come ogni provvedimento si tratti di linee guida o di decreto viene inviato al Consiglio di Stato che, nella generalità dei casi lo approva con osservazioni e condizioni tali per le quali deve essere riscritto. Per ultimo lo schema di decreto predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul dibattito pubblico demolito dal Consiglio di Stato, con grande savoir faire, anche se con parere favorevole con osservazioni (leggi articolo).

    A cura di arch. Paolo Oreto

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  • Zone economiche speciali (ZES): Sulla Gazzetta il Regolamento attuativo 27/02/2018

    Sulla Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio 25 gennaio 2018. n. 12 recante “Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)”. Si parla di Zone economiche speciali (ZES) nel Capo II (artt. 4 e 5) del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 in cui al comma 3 dell’articolo 4 è specificato che con Decreto del Presidente del Consiglio da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento saranno definite le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i Criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

    Le ZES saranno concentrate nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate. Lo scopo è di sperimentare nuove forme di governo economico di aree concentrate, nelle quali le procedure amministrative e le procedure di accesso alle infrastrutture per le imprese, che operano o che si insedieranno all’interno delle aree, siano coordinate da un soggetto gestore in rappresentanza dell’Amministrazione centrale, della Regione interessata e della relativa Autorità portuale, al fine di consentire una progettualità

  • integrata di sviluppo della ZES, con l’obiettivo di rilanciare la competitività dei porti delle regioni meridionali. Allo stesso scopo, le ZESsaranno dotate di agevolazioni fiscali aggiuntive, rispetto al regime ordinario del credito d’imposta al sud. In particolare, oltre agli investimenti delle PMI, saranno eleggibili per il credito d’imposta investimenti fino a 50 milioni di euro, di dimensioni sufficienti ad attrarre player internazionali di grandi dimensioni e di strategica importanza per il trasporto marittimo e la movimentazione delle merci nei porti del Mezzogiorno. Le ZES saranno attivate su richiesta delle regioni meridionali interessate, previo adeguato progetto di sviluppo, e queste ultime saranno pienamente coinvolte nel loro processo di istituzione e nella loro governance.

    Con qualche mese di ritardo arriva adesso il Regolamento che è in vigore da oggi e che è costituito dai seguenti articoli:

    • art. 1 - Definizioni• art. 2 - Finalità• art. 3 - Requisiti della ZES• art. 4 - Requisiti della ZES interregionale• art. 5 - Proposta di istituzione• art. 6 - Requisiti delle proposte e Piano di sviluppo strategico• art. 7 - Istituzione della ZES• art. 8 - Compiti del Comitato di indirizzo• art. 9 - Attività di controllo e monitoraggio• art. 10 - Entrata in vigore

    Al decreto è poi aggiunto un allegato che contiene i Valori massimi di superficie ZESper ciascuna regione. Le superfici più grandi di ZES realizzabile sono in Sicilia con 5.580 ettari e la Campania con 5.467 ettari.

    Le proposte di istituzione di una ZES devono essere presentate, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione, sentiti i sindaci delle aree interessate, nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3 e 6 del Regolamento di cui al DPCM n. 12/2018.

    In allegato il testo del Decreto del Presidente del Consiglio 25 gennaio 2018. n. 12.

    A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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    Documenti Allegati DPCM 25 gennaio 2018, n. 12 Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 Legge 3 agosto 2017, n. 123

  • ANAC: contributi 2018 di stazioni appaltanti, operatori economici e Soa 27/02/2018

    Sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2017 è stata pubblicata la Delibera 20 dicembre 2015, n. 1300 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante "Attuazione dell’articolo1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018".

    Per i contributi, l'ANAC ha confermato, per l'anno 2018, senza alcun aumento, gli stessi importi già previsti per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017

    I contributi per il 2018 sono riportati nella seguente tabella:

    Fascia di importo (in euro)

    Quota per le stazioni appaltanti (in euro) Quota per ogni partecipante (in euro)

    inferiore a 40.000 Esente Esente

    da 40.000 a 149.999 30,00 Esente

    da 150.000 a 299.999 225,00 20,00

    da 300.000 a 499.999 225,00 35,00

    da 500.000 a 799.999 375,00 70,00

    da 800.000 a 999.999 375,00 80,00

    da 1.000.000 a 4.999.999 600,00 140,00

    da 5.000.000 a 19.999.999 800,00 200,00

    da 20.000.000 800,00 500,00

  • Ricordiamo, con l'occasione, che sono obbligati alla contribuzione a favore dell'Autorità, nella misura definita nella precedente tabella, i seguenti soggetti pubblici e privati:

    • a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 3, comma 1, letterao) e 207 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 150, anche nel caso in cui laprocedura di affidamento sia espletata all'estero;

    • b) gli operatori economici, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del decretolegislativo n. 50/2016, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraenteattivate dai soggetti di cui alla lettera a).

    Anche per quanto concerne gli organismi di attestazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con la nuova determinazione non c'è alcun aumento e le SOA stesse continuano ad avere l'obbligo di versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

    Nell'articolo 3 del provvedimento vengono, poi, definite le modalità e termini di versamento della contribuzione.

    Ricordiamo che, così come disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2017 che ha reso esecutiva la delibera n. 359 adottata dall’Autorità il 29 marzo 2017, sono esonerati, dal pagamento del contributo per gli anni 2017 e successivi in favore dell’Autorità, le stazioni appaltanti e gli operatori economici, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.

    A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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    Documenti Allegati

    Delibera Anac 20 dicembre 2017, n. 1300

    Istruzioni operative

    Servizio riscossione contributi

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    Speciale Codice Appalti

  • Istat: Nel mese di dicembre aumenta la produzione delle costruzioni 27/02/2018

    L’Istat ha diffuso gli indici di produzione e dei costi nelle costruzioni per il mese di dicembre 2017. A dicembre 2017, rispetto al mese precedente, l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registra un incremento dello 2,1%. Nello stesso mese, gli indici di costo del settore diminuiscono dello 0,2% per il fabbricato residenziale e per il tronco stradale senza tratto in galleria e dello 0,1% per il tronco stradale con tratto in galleria.

    Nella media del quarto trimestre l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni è aumentato dello 0,7% rispetto al trimestre precedente. L’anno 2017 si chiude con una leggera diminuzione dell’indice grezzo (-0,3% la variazione annua rispetto al 2016) e una modesta ripresa dell’indice corretto per gli effetti di calendario (+0,3%).

    Su base tendenziale, a dicembre 2017 si registra un aumento del 2,8% per l’indice della produzione nelle costruzioni corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono

  • stati 18 contro i 20 di dicembre 2016). Nello stesso arco temporale l’indice grezzo diminuisce del 4,1%.

    Rispetto al mese di dicembre 2016, gli indici del costo di costruzione aumentano dello 0,6% per il fabbricato residenziale, dell’1,1% per il tronco stradale con tratto in galleria e dell’1,5% per quello senza tratto in galleria. In media annua gli indici del fabbricato residenziale incrementano dello 0,6%, quelli del tronco stradale con tratto in galleria dello 0,8% e quelli senza tratto in galleria dell’1,1%.

    A dicembre 2017, l’aumento tendenziale del costo di costruzione del fabbricato residenziale è da attribuire all’incremento dei costi dei materiali (+0,7 punti percentuali).

    Anche l’incremento tendenziale degli indici del costo di costruzione dei tronchi stradali deriva dall’aumento dei costi dei materiali, sia per quello con tratto in galleria (+1,3 punti percentuali) che per quello senza tratto in galleria (+1,7 punti percentuali).

    A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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    Testo integrale e nota metodologica

    Serie storiche

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    Indici, interessi e tassi

  • Bando Periferie 2015, altri 173 progetti pronti a partire diRossellaCalabrese Firmate le convenzioni per gli interventi di riqualificazione delle aree urbane degradate

    27/02/2018 - Sono state firmate ieri a Bologna, le convenzioni tra il Governo, rappresentato dalla Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, e i sindaci di 173 Comuni beneficiari delle risorse del Bando Periferie 2015.

    “Oltre 270 milioni i euro per migliorare la qualità della vita dei cittadini nelle periferie. #avanti per un’Italia più forte e più giusta” ha twittato Boschi al termine della cerimonia tenutasi a Palazzo d’Accursio, sede municipale del Comune di Bologna.

  • Nel novembre 2017 la Sottosegretaria ha firmato le convenzioni con i 46 sindaci delle città beneficiarie dei primi 78 milioni di euro previsti dal Piano Nazionale riqualificazione sociale e culturale aree urbane degradate.

    Bando Periferie 2015, una lunga storia Il Fondo per la riqualificazione delle aree urbane degradate è stato istituito dalla Legge di Stabilità 2015 con una dotazione iniziale di 200 milioni di europer favorire le operazioni di ‘rammendo’ utili ad evitare fenomeni di violenza e devianza sociale.

    Nel Bando pubblicato in Gazzetta a ottobre 2015 la cifra è scesa a 194.138.500 euro. Le risorse sono state poi ulteriormente ridotte fino a 78 milioni di euro.

    I Comuni hanno risposto inviando 870 progetti di riqualificazione. Dopo la scadenza del bando (30 novembre 2015) non si sono però avute più notizie. Nel giugno 2017 è stata pubblicata la graduatoria: i 78 milioni di euro sono bastati per finanziare solo 46 progetti sul totale dei 451 ritenuti validi.

    Al fine di finanziare i progetti dal numero 47 in avanti, fino alla copertura di tutti quelli presentati dai Comuni del Mezzogiorno, sono stati assegnati 90 milioni di euro (suddivisi in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e 10 milioni per il 2022) per uno stanziamento complessivo pari a poco meno di 170 milioni di euro.

    La firma di ieri a Bologna riguarda i progetti dal 47° in poi.

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    Approfondimenti• Piani Città e Periferie

  • Energia, l’Italia stima il raddoppio del risparmio entro il 2020 diPaolaMammarella In Gazzetta Ufficiale il Piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica

    27/02/2018 – Il risparmio energetico in Italia continuerà a crescere. È quanto emerge dal DM 11 dicembre 2017, pubblicato in gazzetta Ufficiale, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato il Piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica – PAEE 2017.

    Secondo il piano d’azione, la curva dei risparmi attesi dal 2014 al 2020 è in continua crescita. Rispetto al 2017, anno di approvazione del PAEE, si stima un raddoppio del risparmio energetico. Da 3,5 Mtep/anno si passerà a 6,75 Mtep/anno.

    Efficienza energetica, obiettivi al 2020

    Oltre che nei trasporti e nell’industria, buona parte del risparmio atteso arriverà grazie all’efficientamento energetico nel settore residenziale.

  • Dal PAEE emerge che il meccanismo dei Certificati Bianchi (regime nazionale obbligatorio) dovrà assicurare il 60% dell’obiettivo, mentre il restante 40% sarà ottenuto con misure alternative, come le detrazioni fiscali e il Conto termico.

    Il settore residenziale ha già raggiunto l’84% dell’obiettivo atteso al 2020, mentre i settori terziario e trasporti sono ancora lontani dagli obiettivi.

    Efficienza energetica degli edifici della PA Il documento analizza i risultati raggiunti sulla base della Direttiva 2012/27/UEsull’efficienza energetica. Relativamente all’obbligo di riqualificazione energetica del 3% della superficie degli immobili occupati dalla Pubblica Amministrazione centrale, il report tiene conto dell’aggiornamento dell’inventario del patrimonio immobiliare effettuato nel 2016.

    Nelle annualità 2014 e 2015 sono stati avviati 68 progetti per un ammontare complessivo di circa 73 milioni di euro. Per il 2016 il programma riguarda 32 progetti, per un totale di circa 60 milioni di euro.

    Detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e edilizia Il documento analizza i risparmi ottenuti grazie agli interventi agevolati con le detrazioni fiscali nel 2015. L’Ecobonus ha attivato 336.000 interventi per un totale di 2,8 miliardi di euro investiti a fronte dei quali è stato conseguito un risparmio complessivo di circa 0,0845 Mtep/anno di energia primaria. Al netto delle fonti rinnovabili il risparmio energetico conseguito è pari a 0,0774 Mtep/anno.

    Per quanto riguarda le ristrutturazioni, la riduzione dei consumi conseguita nel 2015 attraverso l’installazione di caldaie a condensazione e la sostituzione di infissi, incentivate attraverso le detrazioni fiscali per il recupero edilizio è pari a 0,175 Mtep/anno.

    Le altre misure per l’efficienza energetica

    Il PAEE ricorda che con il DM 16 febbraio 2016 è stata ampliata la portata del Conto Termico. Il GSE ha comunicato che dal 31 maggio 2016 al 1° febbraio 2018 sono arrivate al GSE circa 60 mila domande.

    Emerge inoltre che in 16 Regioni sono stati attivati programmi di cofinanziamento per la realizzazione d diagnosi energetiche nelle PMI. Ad aprile 2017 sono risultati avviati 64 bandi, per circa 800 milioni di euro, nell’ambito della programmazione 2014 – 2020 dei Fondi Strutturali. Il documento stima in 490 milioni di euro la dotazione complessiva del Fondo nazionale per l’efficienza energetica.

    Tra le misure adottate, il PAEE ricorda inoltre il Fondo Kyoto, con 350 milioni

  • di euro complessivi, per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici, il Plafond casa, cioè il Fondo da 2 miliardi di euro per l’acquisto di immobili residenziali in classe energetica A, B o C e/o di interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica, e l’introduzione dei Criteri ambientali minimi (CAM) per l’edilizia.

    Riduzione delle emissioni inquinanti

    Continuano intanto le azioni del Governo a sostegno del risparmio energetico. Il Consiglio dei Ministri ha approvato nei giorni scorsi, in via preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della Direttiva 2016/2284/UE in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, ha l’obiettivo di promuovere il raggiungimento di livelli di qualità dell’aria tali da non causare impatti negativi significativi e rischi significativi per la salute umana e l’ambiente.

    Il decreto prevede i seguenti obiettivi: ridurre il complesso delle emissioni nazionali annue di origine antropica di una serie di sostanze per rispettare specifici livelli entro il 2020 e il 2030; attivare il monitoraggio delle emissioni di una serie di sostanze per cui non sono previsti obblighi di riduzione delle emissioni; ottenere, attraverso un sistema di monitoraggio, dati relativi agli impatti dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi.

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    Norme correlateDecretoMinisteriale11/12/2017Ministero dello Sviluppo Economico - Approvazione del «Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica - PAEE 2017»

    DecretoMinisteriale16/02/2016Ministero dello Sviluppo Economico - Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Nuovo Conto Termico)

    DirettivaCEE25/10/2012n.2012/27/UEDirettiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

  • Sicilia, Fondo progettazione da 13,5 milioni di euro diPaolaMammarella Gli enti locali possono chiedere contributi e bandire gare per l’affidamento dei servizi di progettazione

    27/02/2018 – Sta per entrare nel vivo il Fondo per la progettazione da 13,5 milioni di euro, istituito dalla Regione Siciliana con il decreto 20 dicembre 2017. Il Fondo attinge per 3,5 milioni di euro dalle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione - FSC 2014-2020 e per 10 milioni dallo stanziamento della delibera Cipe 52 del 10luglio 2017.

    Fondo progettazione in Sicilia Il Fondo copre le spese per consentire agli Enti locali di disporre di un livello di progettazione idoneo a partecipare ad avvisi e bandi pubblici inerenti ai programmi della politica unitaria di coesione.

    Sono inoltre coperte, in base a quanto stabilito dall’articolo 23 del Codice Appalti, le spese per le attività necessarie ad ottenere determinati livelli di progettazione. Si

  • tratta delle indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche e urbanistiche, verifiche preventive dell’interesse archeologico, studi preliminari sull’impatto ambientale, nonché diagnosi energetiche, utili alla redazione del progetto di fattibilità. Il Fondo finanzia anche le spese per ottenere le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle indagini, gli oneri per lo svolgimento del dibattito pubblico, le spese per la verifica preventiva della progettazione e l’espletamento delle funzioni di RUP. Il Fondo sarà aperto senza limiti di tempo, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Gli Enti dovranno bandire gare per l 'affidamento dei servizi di progettazione Gli Enti interessati devono presentare domanda dal 12 marzo 2018. Una volta terminata l’istruttoria e accordato il finanziamento, sarà erogato il 50% dell’importo come acconto. Il saldo avverrà dopo l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di progettazione e la rendicontazione delle spese sostenute. Fondo progettazione, chi può richiedere i contributi Possono fare domanda gli Enti locali o i consorzi costituiti da più Enti locali in grado di compilare almeno i documenti di fattibilità idonei alla puntuale realizzazione di interventi inseriti nell’ultimo piano triennale dei lavori pubblici e coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione, in particolare con gli interventi del ciclo 2014-2020. Fondo progettazione, come fare domanda Per accedere alle risorse, a partire dal 12 marzo 2018 gli Enti interessati devono inviare il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto definitivo. L’istanza deve essere corredata dal verbale della verifica preventiva della progettazione, da un prospetto con le somme occorrenti per la redazione del livello di progettazione richiesto, dalla delibera di approvazione della progettazione e da documenti che certifichino l’inserimento dell’intervento nell’ultimo piano triennale. Le domande vanno inviate, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo: [email protected], indicando nell’oggetto “Bando fondo di rotazione per la progettazione”. Per l'attestazione della presentazione allo sportello farà fede la data e l'orario di inoltro della PEC. © Riproduzione riservata Norme correlateDecreto20/12/2017Regione Siciliana - Fondo di rotazione in favore degli enti locali destinato esclusivamente alla copertura finanziaria delle somme occorrenti per la redazione della progettazione e di quelle eventuali necessarie per l’approvazione dei progetti riguardanti interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente degli interventi del ciclo 2014/2020

  • Ecobonus 2018: portale ENEA per la trasmissione dei dati in attivazione. I dettagli Matteo Peppucci - INGENIO 27/02/2018

    Il nuovo sito ENEA per trasmettere i dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici conclusi a partire dal 1° gennaio 2018 sarà attivato dopo la pubblicazione dei decreti con le nuove disposizioni tecniche e procedurali attuative della legge di Bilancio 2018

    Il portale ENEA comunica che il nuovo sito ENEA "http://finanziaria2018.enea.it" sarà attivato dopo la pubblicazione dei decreti con le nuove disposizioni tecniche e procedurali attuative della Legge di Bilancio 2018.

    Ricordiamo che il portale ENEA è il canale ufficiale di trasmissione dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici conclusi a partire dal 1° gennaio 2018. In merito, si precisa anche che "l'eventuale deroga rispetto alla scadenza di 90 giorni dalla data di chiusura dei lavori per l'invio verrà comunicata non appena possibile".

  • La tabella riepilogativa degli sgravi

    Riduzione aliquota al 50%

    Le principali novità riguardano la riduzione dell'aliquota di detrazione al 50% per:

    • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive di infissi;• schermature solari;• caldaie a biomassa;• caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza

    media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodottoprevista dal regolamento (UE) n.811/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia,

  • accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

    Aliquota confermata al 65%

    Resta confermata al 65% l'aliquota per:

    • interventi di coibentazione dell'involucro opaco;• pompe di calore;• sistemi di building automation;• collettori solari per produzione di acqua calda;• scaldacqua a pompa di calore;• generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione,

    assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare inabbinamento tra loro;

    • generatori d’aria a condensazione.• sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione

    massima consentita di 100.000 euro.

    Aliquota confermata al 70 e 75% per i condomini

    Gli interventi di tipo condominale sono confermati con aliquote al 70 e 75%. Nello specifico, si tratta delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell'80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all'85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

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  • Sessa e Braga scelgono Rieti per presentare le nuove Norme Tecniche delle Costruzioni Redazione INGENIO 26/02/2018

    Il Presidente del Consiglio Superiore dei LLPP Massimo Sessa e il prof. Franco Braga, presidente di ANIDIS, hanno scelto Rieti per il primo appuntamento ufficiale post pubblicazione in gazzetta delle NTC 2018, le Norme Tecniche delle Costruzioni. Una scelta davvero importante quella di recarsi all'interno del cratere del terremoto che ha colpito duramente il centro Italia nel 2016.

    La vulnerabilità sismica del territorio e delle costruzioni

    Si è svolto il 21 ultimo scorso un seminario organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti, in collaborazione con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e “La Sapienza” Università di Roma, dal titolo “La vulnerabilità sismica del territorio e delle costruzioni”.

    Duranti i lavori, a cui hanno partecipato come già detto il Presidente del Consiglio Superiore LL.PP. Ing. Massimo Sessa e il Prof. Ing. Franco Braga, sono state presentate, per la prima volta in Italia, le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 20/02/2018 con entrata in vigore il prossimo 22 marzo.

    Con le nuove NTC 2018 si stabiliscono le regole da seguire per la realizzazione, collaudo e prestazioni sia di nuove strutture, sia per l’adeguamento e la riqualificazione di quelle esistenti.

    Un lavoro durato dieci anni per questa nuova stesura, lavoro intenso, coordinato e trasversale che ha visto, come riferito dall’Ing. Sessa, il contributo fattivo sia del mondo accademico, sia delle professioni tecniche e quindi degli Ingegneri.

  • Il Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. ha ribadito il fatto che queste nuove NTC 2018 rappresentano il compimento di una riforma organica e contemporanea, un riferimento nazionale ed internazionale che prevede inoltre un sistema NTC e Sisma Bonus, capace di dare slancio e supporto per un miglioramento del nostro patrimonio immobiliare anche in relazione alla sicurezza dei cittadini.

    Le principali novità delle NTC 2018

    Le principali novità rappresentate anche dal Prof. Ing. Franco Braga, uno degli estensori del testo normativo, si riferiscono all’introduzione del concetto della vulnerabilità sismica e del rischio sismico, concetti importanti che il Prof. Ing. Braga ha sintetizzato con una battuta “il motto di queste nuove NTC è sicuramente meno rischio per tutti, piuttosto che sicurezza per pochi”.

    Come Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti, siamo orgogliosi di aver potuto, grazie anche al contributo organizzativo dell’Università “La Sapienza” sede di Rieti e del Preside di Facoltà Prof. Ing. D’Andrea, ospitare, come detto primi in Italia, così illustri esponenti dello Stato e del mondo accademico per parlare di norme, le NTC 2018, che cambieranno il concetto stesso di Rischio Sismico e della sicurezza di immobili e infrastrutture.

    Il seminario si è concluso anche con gli interventi e il contributo scientifico del Prof. Geol. Mugnozza, del prof. Ing. Cantisani e del prof. Ing. De Angelis dell’Università “La Sapienza” e dell’Ing. Orlando Dirigente della Provincia di Rieti.

    Fonte: Corriere di Rieti

  • Distanze in edilizia: i muri di sostegno di terrapieni sono costruzioni

    MatteoPeppucci-INGENIO26/02/2018

    Distanze tra edifici: il Tar Lombardia fornisce importanti chiarimenti sui muri di sostegno di terrapieni

    Se il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c., per la parte che adempie alla sua specifica funzione, devono invece ritenersi soggetti a tale norma, perché costruzioni, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente.

    L'importante chiarimento è contenuto nella sentenza 180/2018 dello scorso 22 gennaio (e disponibile nel file allegato). In merito, invece, alle espressioni di "terrapieno naturale" e di "terrapieno artificiale" o antropico, il Tar precisa che la prima consiste in un ossimoro, poiché ogni terrapieno, consistendo in un riporto di terra (contro un muro o) sostenuto da un muro è per definizione opera dell'uomo, e dunque artificiale, mentre naturale può essere soltanto il dislivello del terreno, originario ovvero prodotto o accentuato da movimenti franosi o da altre cause non immediatamente riferibili all'attività dell'uomo. Dunque, a termini dell'art. 873 c.c., i muri di sostegno di terrapieni sono costruzioni.

    Per i giudici amministrativi lombardi, inoltre, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è del tutto costante "nel ritenere che ai fini dell'applicazione delle norme sulle distanze dettate dall'art. 873 del codice civile e seguenti o dalle diposizioni regolamentari integrative del codice civile, per "costruzione" deve intendersi qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo (cfr. ex pluribus, Cass. nn. 5753/14, 23189/12, 15972/11, 22127/09, 25837/08, S.U. 7067/92 e 3199/02), indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata e, segnatamente, dall'impiego di malta cementizia (Cass. n. 4196/87)".

    Nel caso di specie, non si controverte di un'opera interrata – sottratta all'inderogabilità della disciplina sulle distanze, nei termini meglio esplicitati dalla Suprema Corte – ma di un intervento edilizio che si è prefisso di ampliare (e migliorare la funzionalità del) l'unità abitativa esistente.

    LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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  • Il valore della riqualificazione sismica: solo nella Marca il sisma bonus vale dieci miliardi di euro RedazioneINGENIO26/02/2018

    Il sisma bonus vale 10 miliardi nella Marca, anzi di più

    La cifra è importante, anzi impressionante: dieci miliardi di euro. Cifre che si riferiscono alle 294 mila abitazioni presenti sul territorio provinciale di età superiore ai 30 anni, con i loro 32 milioni di metri quadri da riqualificare. E dai circa 10 miliardi calcolati dalla CNA è escluso il non residenziale, quindi il valore economico della partita è ancora più alto considerando anche gli immobili adibiti a uso produttivo, commerciale e direzionale.

    Sono i dati emersi dal convegno “Difendiamo i nostri immobili, la nostra storia, il nostro futuro”, che si è tenuto a Vittorio Veneto per illustrare alle imprese, ai professionisti e ai cittadini la grande opportunità offerta dal potenziamento del sisma bonus avvenuto con la legge di stabilità 2018. Una misura diventata quasi strutturale avendo durata fino al 31 dicembre 2021.

    L’iniziativa, a cui hanno partecipato circa 200 persone, è stata organizzata da CNA territoriale di Treviso e CNA Vittorio Veneto con la Canova Cooperativa Artigiana di Garanzia della Marca Trevigiana, il confidi della CNA, e patrocinata dalla Camera di Commercio Treviso-Belluno, da Edilcassa Veneto, dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Treviso, dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Treviso, dal Collegio

  • dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Treviso, dalla Città di Vittorio Veneto e dall’Unione Montana delle Prealpi Trevigiane.

    Un territorio a rischio sismico

    Nella Marca Trevigiana la metà dei comuni è considerata a rischio sismico 2, zona dove possono verificarsi forti terremoti.

    Prendere consapevolezza del problema è parte di quella «rivoluzione culturale» di cui ha parlato l’ing. Francesco Marinelli, consulente per l’edilizia sostenibile di CNA Veneto, presentando una serie di interventi che, per non invasività, sono fattibili nella maggior parte degli immobili e a costi contenuti. Ha senso del resto riqualificare dal punto di vista energetico gli immobili tramite gli eco-bonus se non sono antisismici e quindi a rischio crollo o danneggiamento grave in caso di terremoto? È stata una delle domande poste dal relatore.

    Ma se non si hanno risorse per l’investimento iniziale per quanto possa essere contenuto? Oggi molti istituti di credito finanziano gli interventi.

    Il finanziamento degli interventi di riqualificazione

    Durante il convegno, è stata presentata dal dott. Massimo Teruzzi, direttore area retail di Intesa Sanpaolo direzione regionale Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige, e da Rudy Bortoluzzi, direttore del Consorzio Fidi Canova, la convenzione tra i due enti per accompagnare le imprese alla messa in sicurezza degli immobili strumentali. Per raccogliere l’opportunità offerta dal sisma bonus, che restituisce al contribuente fino all’80 per cento della spesa per ridurre la classe sismica del proprio immobile, serve unità di intenti tra gli attori economici ed istituzionali del territorio. Per questo, il presidente di CNA territoriale di Treviso ha lanciato un Tavolo di coordinamento tra i soggetti in gioco: le imprese dell’edilizia, 12 mila circa nel nostro territorio con 25 mila maestranze; gli oltre 6 mila professionisti tra ingegneri, architetti, geometri; le associazioni di categoria, l’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, i Comuni, le banche.

    «Il sisma bonus rappresenta l’opportunità per un new deal dell’economia trevigiana – ha affermato il presidente Alfonso Lorenzetto -. Cogliere questa opportunità significa far fare un salto di qualità al nostro territorio in termini di competitività, di valore, di vivibilità. Il nostro appello è che tutti i soggetti che, a diverso titolo, si occupano di edilizia continuino a promuovere iniziative comuni come questa per sensibilizzare la popolazione e le imprese a investire nella sicurezza».

    Di grande spessore gli interventi di tutti i relatori, tra cui quelli di Sandro Stefano, ingegnere, componente della commissione strutture dell’Ordine degli Ingegneri di Treviso, Marco Boscolo Bielo, architetto, membro del comitato di redazione di Quaderni di Legislazione Tecnica, e Filippo Baratto, geologo, consulente per il piano di microzonazione sismica del Comune di Vittorio Veneto, moderati da Gianluigi Brun, presidente del collegio sindacale della Canova e direttore del centro servizi fiscale della CNA di Vittorio Veneto. Presente anche Mariarosa Barazza, presidente dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, che ha sottolineato l’importanza del ruolo dei Comuni nella sensibilizzazione della cittadinanza e dell’Associazione che preside nell’avviare percorsi di formazione per il personale degli enti locali.

    Per maggiori informazioni ecco il link al sito Treviso Today che ha dato la notizia

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    fare

  • 27/2/2018 Lavori edilizi, quando si devono ritenere iniziati? Chiarimenti dal Consiglio di Stato

    Martedì 27 Febbraio 2018

    Lavori edilizi, quando si devono ritenere iniziati? Chiarimentidal Consiglio di Statowww.casaeclima.com/ar_34154__lavori‑edilizi‑quando‑si‑devono‑ritenere‑iniziati‑chiarimenti‑dal‑consiglio‑di‑

    stato.html

    Lavori edilizi, quando si devono ritenere iniziati? Chiarimenti dal Consiglio di StatoL’inizio lavori deve intendersi riferito a concreti lavori edilizi che possono desumersi dagliindizi rilevati sul postoCon la sentenza n. 467/2018 la quarta sezione del Consiglio di Stato ricorda che ‑ secondola consolidata giurisprudenza di Palazzo Spada ‑ “l’inizio lavori, ai sensi dell’art. 15, comma2, D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia), deve intendersi riferito a concreti lavori edilizi chepossono desumersi dagli indizi rilevati sul posto”.

    Pertanto “i lavori debbono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi edi uomini, cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nellaelevazione di muri e nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni delcostruendo edificio per evitare che il termine di decadenza del permesso possa essere elusocon ricorso ad interventi fittizi e simbolici ( cfr. ex plurimis, Cons. St., Sez. VI, 19 settembre2017)”.

    Nella sentenza pubblicata il 24 gennaio – CLICCA QUI – il Consiglio di Stato rammenta, tral'altro, che “la decadenza del titolo edilizio è effetto legale del verificarsi del relativopresupposto, ovvero del decorso del termine di inizio e di ultimazione dei lavori, sì che ilprovvedimento comunale sul punto è meramente dichiarativo. (cfr. Cons. St., Sez. VI, 20novembre 2017, n. 5324)”.

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  • 27/2/2018 Bonus verde, anche le spese di progettazione beneficiano della detrazione

    Martedì 27 Febbraio 2018

    Bonus verde, anche le spese di progettazione beneficianodella detrazionewww.casaeclima.com/ar_34153__bonus‑verde‑anche‑le‑spese‑di‑progettazione‑beneficiano‑della‑

    detrazione.html

    Bonus verde, anche le spese di progettazione beneficiano della detrazioneTra le spese per cui spetta la detrazione sono comprese anche quelle di progettazione emanutenzione connesse all’esecuzione degli interventi agevolatiL'articolo 1, comma 12 della Legge del 27 dicembre 2017 n. 205 – Legge di bilancio 2018 invigore dal 1 gennaio 2018 – stabilisce che “per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditidelle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spesedocumentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 europer unita' immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico deicontribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul qualesono effettuati gli interventi relativi alla:

    a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unita' immobiliari,pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

    b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili”.

    In questo 'bonus verde' rientrano anche le spese di progettazione: come ricorda il quotidianodell'Agenzia delle Entrate in risposta a una domanda, “tra le spese per cui spetta ladetrazione sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesseall’esecuzione degli interventi agevolati (articolo 1, commi da 12 a 15, legge 205/2017)”.

    Leggi anche: “Bonus ristrutturazioni anche per i lavori in proprio, ma solo per le spese perl’acquisto dei materiali”

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  • 27/2/2018 Bonus ristrutturazioni anche per i lavori in proprio, ma solo per le spese per l’acquisto dei materiali

    Martedì 27 Febbraio 2018

    Bonus ristrutturazioni anche per i lavori in proprio, ma soloper le spese per l’acquisto dei materialiwww.casaeclima.com/ar_34151__bonus‑ristrutturazioni‑anche‑per‑lavori‑proprio‑ma‑solo‑per‑spese‑acquisto‑

    materiali.html

    Bonus ristrutturazioni anche per i lavori in proprio, ma solo per le spese per l’acquisto deimaterialiIl chiarimento sulla rivista dell'Agenzia delle EntrateIl quotidiano online dell'Agenzia delle Entrate ricorda nella rubrica La Posta che “ladetrazione delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, previstadall’articolo 16‑bis, Tuir, compete anche a chi esegue in proprio i lavori sull’immobile,limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati”.

    La legge di bilancio 2018 “ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 la misura potenziata delladetrazione (50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare)”.

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  • 27/2/2018 Ecobonus 2018, a breve attivo il nuovo portale Enea per trasmettere i dati

    Lunedì 26 Febbraio 2018

    Ecobonus 2018, a breve attivo il nuovo portale Enea pertrasmettere i datiwww.casaeclima.com/ar_34148__ecobonus‑a‑breve‑attivo‑nuovo‑portale‑enea‑per‑trasmettere‑dati.html

    Ecobonus 2018, a breve attivo il nuovo portale Enea per trasmettere i datiIl nuovo sito sarà attivato dopo la pubblicazione dei decreti con le nuove disposizionitecniche e procedurali attuative della legge di Bilancio 2018Sarà attivato a breve il nuovo portale ENEA per trasmettere i dati relativi agli interventiconclusi nel 2018.

    Lo annuncia un avviso consultabile sul portale dedicato alle detrazioni fiscali per il risparmioenergetico degli edifici esistenti (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/).

    L'avviso precisa che “il nuovo sito ENEA, 'http://finanziaria2018.enea.it', per trasmettere idati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici conclusi a partire dal1° gennaio 2018 sarà attivato dopo la pubblicazione dei decreti con le nuove disposizionitecniche e procedurali attuative della legge di Bilancio 2018. L’eventuale deroga rispettoalla scadenza di 90 giorni dalla data di chiusura dei lavori per l’invio verrà comunicata nonappena possibile”.

    La legge di Bilancio 2018 (Legge 27.12.2017 n.205) riduce l’aliquota di detrazione al 50% per:

    ‑ interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,

    ‑ schermature solari,

    ‑ caldaie a biomassa,

    http://www.casaeclima.com/ar_34148__ecobonus-a-breve-attivo-nuovo-portale-enea-per-trasmettere-dati.htmlhttp://efficienzaenergetica.acs.enea.it/

  • 27/2/2018 Ecobonus 2018, a breve attivo il nuovo portale Enea per trasmettere i dati

    ‑ caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienzamedia stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodottoprevista dal regolamento (UE) n.811/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia,accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi ditermoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione dellaCommissione 2014/C 207/02.

    Resta confermata al 65% l’aliquota per:

    ‑ interventi di coibentazione dell’involucro opaco,

    ‑ pompe di calore,

    ‑ sistemi di building automation,

    ‑ collettori solari per produzione di acqua calda,

    ‑ scaldacqua a pompa di calore,

    ‑ generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia acondensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante perfunzionare in abbinamento tra loro,

    ‑ generatori d’aria a condensazione.

    Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro‑cogeneratori, per unadetrazione massima consentita di 100.000 euro.

    Restano infine confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per:

    ‑ gli interventi di tipo condominiale,

    per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a unaclasse di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o piùclassi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesaconsentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unitàimmobiliari che compongono l’edificio.

    E’ attesa a breve la pubblicazione di uno o più decreti da parte del Ministero dello SviluppoEconomico di concerto con altri ministeri che devono precisare gli aspetti tecnici, proceduralie di controllo. “A seguito di ciò la nostra Task‑force – spiega l'Enea ‑ sarà nelle condizionidi poter aggiornare il sito per la trasmissioni dei dati, i vademecum dei singoli interventi etutto il materiale tecnico‑informativo.”

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  • 27/2/2018 Elezioni: ecco l’agenda ambientalista. 23 associazioni chiedono risposte alle forze politiche - Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

    http://www.greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/elezioni-lagenda-ambientalista-23-associazioni-chiedono-risposte-alle-forze-politiche/ 1/2

    Aree protette e biodiversità | Economia ecologica | Energia | Inquinamenti

    50 proposte su energia, rifiuti, mobilità, consumo di suolo, agricoltura, parchi, paesaggio

    Elezioni: ecco l’agenda ambientalista. 23 associazionichiedono risposte alle forze politicheTra le priorità quella di definire una strategia (e un Fondo nazionale) per le bonifiche, il Piano nazionale clima edenergia, e una Strategia di decarbonizzazione a lungo termine[26 febbraio 2018]

    Già nel 2013 le associazioni ambientaliste interloquirono con tutte lemaggiori forze politiche e i movimenti che si presentarono alleelezioni nazionali presentando un proprio documento diproposte, rimarcato nel dicembre 2014. Come 5 anni fa, l’Agendaambientalista 2018 per la riconversione ecologica del Paese è allabase della interlocuzione con le forze politiche – in questa settimanacon FI, Lega, FdI e i Verdi per conto della lista Insieme, nei giorniscorsi attraverso incontri con M5S, PD, LEU e +Europa – evuole costituire la base per un confronto con il futuro presidente delConsiglio incaricato in occasione degli incontri con i corpiintermedi per la formazione del Programma di Governo.

    Quest’anno l’importante iniziativa unitaria è promossada: Accademia Kronos, Aiig, Associazione Ambiente e Lavoro, Cts,Enpa, Fare Verde, Federazione Pro Natura, Federazione ItalianaAmici della Bicicletta – Fiab, Forum Ambientalista, Greenpeace Italia, Gruppo di Intervento Giuridica Onlus, Gruppi di RicercaEcologica, Italia Nostra, Legambiente, Lipu, Marevivo, Mountain Wilderness, Rangers d’Italia, Sigea, Slow Food Italia, Tci, Vas eWwf.

    Le associazioni ambientaliste ricordano alle forze politiche che «l’ambiente non è un’etichetta da porre sui programmi elettorali.Fare scelte sostenibili nei processi produttivi e nei consumi, per aumentare l’efficacia e l’efficienza del sistema, contribuendoal nostro benessere e alla conservazione del nostro capitale naturale, dovrebbero essere argomenti al centro del dibattito pubblicoper tutte le forze politiche e i movimenti che vogliono fare in modo che l’Italia, Paese del G7, esca definitivamente dallacrisi, con un nuovo modello economico, un nuovo patto basato sul connubio inscindibile tra la dimensione ecologica e quellaeconomica e sociale dello sviluppo. 23 Associazioni di protezione ambientale riconosciute fa


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