+ All Categories
Home > Documents > CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA” · sponsorizzazione tecnica con sfruttamento degli...

CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA” · sponsorizzazione tecnica con sfruttamento degli...

Date post: 15-Feb-2019
Category:
Upload: haminh
View: 218 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
26
Pag 1 di 26 CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA” per i lavori di ristrutturazione e restauro degli immobili di proprietà dell’ASP Firenze Montedomini ubicati in Firenze, Piazza San Giovanni 1, Museo e Loggia del Bigallo, mediante l'apposizione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari (ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 50 del 2016) (CIG 703652976B) Firenze, …. 2017 tra l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Firenze Montedomini”, con sede in Firenze, Via dei Malcontenti 6, c.a.p. 50122, C.F. 80001110487, in persona del Direttore Dott. Emanuele Pellicanò, in seguito anche “Aziendae la con sede in …. , Via … n. … P.I. … in personale del legale rappresentante Sig. …, in seguito anche “Sponsorpremesso - che ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 50 del 2016 “1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato,
Transcript
Page 1: CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA” · sponsorizzazione tecnica con sfruttamento degli impianti pubblicitari per la durata dei cantieri, tenuto conto che in via del tutto

Pag 1 di 26

CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA”

per i lavori di ristrutturazione e restauro degli immobili di proprietà

dell’ASP Firenze Montedomini ubicati in Firenze, Piazza San Giovanni 1,

Museo e Loggia del Bigallo, mediante l'apposizione di messaggi

promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e

la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari (ai sensi dell’art. 19

del D.lgs 50 del 2016)

(CIG 703652976B)

Firenze, …. 2017

tra

l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Firenze Montedomini”, con

sede in Firenze, Via dei Malcontenti 6, c.a.p. 50122, C.F. 80001110487, in

persona del Direttore Dott. Emanuele Pellicanò, in seguito anche “Azienda”

e

la … con sede in …. , Via … n. … P.I. … in personale del legale

rappresentante Sig. …, in seguito anche “Sponsor”

premesso

- che ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 50 del 2016 “1. L'affidamento di contratti di

sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a

quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre

modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto

esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione

appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende

nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica

l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando

sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di

pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato,

Page 2: CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA” · sponsorizzazione tecnica con sfruttamento degli impianti pubblicitari per la durata dei cantieri, tenuto conto che in via del tutto

Pag 2 di 26

purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra

gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto

dell'articolo 80.

2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le

forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare

il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti

europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e

regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad

eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La

stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla

progettazione, all’esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori

e collaudo degli stessi”;

- che in data … (prot. n. …) è pervenuta una proposta di sponsorizzazione

tecnica ai sensi del suddetto art. 19 del D.lgs 50 del 2016, da parte

della…………………………, con sede in …, Via …, n. …, P.I. …, per i

“lavori di restauro dell’immobile di proprietà dell’ASP Firenze Montedomini

ubicato in Firenze, Piazza San Giovanni e Via Calzaiuoli, mediante

l'apposizione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture

provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi

pubblicitari”;

- che con determinazione a contrarre del Direttore dell’Azienda assunta il … n.

…, è stato disposto di avviare la selezione prevista dall’art. 19 del D.lgs 50 del

2016 per addivenire alla stipula, con operatore qualificato, di un contratto di

sponsorizzazione tecnica con sfruttamento degli impianti pubblicitari per la

durata dei cantieri, tenuto conto che in via del tutto indicativa e salvo le

necessarie autorizzazioni e prescrizioni anche limitative degli enti competenti,

gli spazi sfruttabili potrebbero consistere in circa 100 mq per ogni pannello

Page 3: CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA” · sponsorizzazione tecnica con sfruttamento degli impianti pubblicitari per la durata dei cantieri, tenuto conto che in via del tutto

Pag 3 di 26

anche non contemporaneo e ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50 del 2016, è stato

approvato l’avviso pubblico ai sensi del menzionato art. 19 del D.lgs 50 del

2016 ed i relativi allegati, tra cui il presente schema di contratto;

- che in data … il suddetto avviso con i relativi allegati è stato pubblicato sul

sito Internet dell’Azienda (www.aspmontedomini.it), in conformità con quanto

previsto dall’art. 19 del D.lgs 50 del 2016 nonché sulla Gazzetta Ufficiale

dell’Unione Europea, per una durata di trenta giorni;

- che con determinazione dell’Azienda del … n. … il presente contratto di

“sponsorizzazione tecnica” è stato aggiudicato allo Sponsor alle condizioni di

seguito indicate;

- che le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e

speciale dello Sponsor, dei professionisti e dell’impresa indicata hanno sortito

esito positivo;

- che, in particolare, in data … è stato acquisito il DURC dello Sponsor, in

data … il DURC dei professionisti ed in data … il DURC dell’impresa

indicata;

si conviene quanto segue

SEZIONE I – OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE TECNICA

Art. 1. Oggetto della sponsorizzazione tecnica

Il presente contratto di sponsorizzazione tecnica riguarda i lavori di

ristrutturazione e restauro degli immobili di proprietà dell’ASP Firenze

Montedomini ubicati in Firenze, Piazza San Giovanni 1, Museo e Loggia del

Bigallo, ubicati precisamente in:

- Piazza San Giovanni 1 e 1\R (Museo e loggia del Bigallo);

- Via Calzaiuoli 107/ R;

- Corte Interna Vicolo degli Adimari.

I suddetti beni sono catastalmente identificati con F. 166 e part.lla 135-136

Page 4: CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA” · sponsorizzazione tecnica con sfruttamento degli impianti pubblicitari per la durata dei cantieri, tenuto conto che in via del tutto

Pag 4 di 26

I lavori che dovranno interessare gli immobili, completi di ogni elemento

necessario, suscettibili di collaudo e con esclusione di ogni successivo

intervento da parte dell’Azienda, la quale non dovrà sostenere alcun costo

neppure indiretto, salvi quelli del RUP e dell’organo di collaudo, sono descritti

nello studio di fattibilità facente parte dell’avviso e nel progetto preliminare

dei lavori presentato dallo Sponsor in fase di gara, allegati rispettivamente

sub. A e sub. B.

Quale unica controprestazione per la progettazione, direzione lavori ed

esecuzione dei lavori di restauro lo Sponsor avrà diritto unicamente a sfruttare

economicamente in via totalmente esclusiva gli spazi pubblicitari sui cantieri

ed i ponteggi allestiti sull’edificio per l’esecuzione dell’intervento, ai sensi

dell’art. 17 del Regolamento sulla Pubblicità del Comune di Firenze, nei limiti

e con le prescrizioni che saranno in ogni caso impartite dagli enti competenti.

Art. 2. Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento di sponsorizzazione nominato

dall’Azienda è il Dott. Alfio Angeli, Responsabile Servizio Patrimonio.

Il Responsabile del Procedimento esercita le funzioni di vigilanza in tutte le

fasi di progettazione, approvazione del progetto, direzione delle opere,

esecuzione dei lavori e collaudo e apposizione dei messaggi pubblicitari sui

ponteggi. A quest’ultimo riguardo lo Sponsor dovrà trasmettere

preventivamente il contenuto del messaggio pubblicitario al Responsabile del

Procedimento il quale entro le successive quarantotto dovrà autorizzare con

disposizione scritta l’apposizione laddove lo stesso non contrasti con ragioni

di decoro, buon costume oppure con le finalità istituzionali dell’Azienda. In

assenza di riscontro entro il suddetto termine si intenderà formato il silenzio

assenso.

Page 5: CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA” · sponsorizzazione tecnica con sfruttamento degli impianti pubblicitari per la durata dei cantieri, tenuto conto che in via del tutto

Pag 5 di 26

In particolare il Responsabile del Procedimento di sponsorizzazione potrà

impartire ordini di servizio finalizzati alla corretta esecuzione dei lavori ai

quali i progettisti, la direzione lavori, lo Sponsor e per esso le imprese,

dovranno adeguarsi, anche per quanto attiene alla completezza degli stessi in

conformità con l’offerta presentata in sede di gara ed all’obbligo di realizzare

comunque un intervento completo, senza necessità di ulteriori lavori o

prestazioni da parte dell’Azienda.

L’Azienda può sostituire il Responsabile del Procedimento in ogni momento

ed affiancarlo mediante professionisti incaricati del relativo supporto.

Art. 3. Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalla data odierna e terminerà una volta collaudati

i lavori di restauro, in conformità con il progetto approvato ed i titoli edilizi

rilasciati o presentati all’Amministrazione comunale.

SEZIONE II – LAVORI

Art. 4. Importo dei lavori

L’importo dei lavori indicati nello studio di fattibilità dell’Azienda ed oggetto

del progetto preliminare presentato dallo Sponsor in fase di gara è stimato

nella somma di € € 680.000,00 oltre IVA, comprensivi degli oneri di

progettazione, direzione lavori, oneri per la sicurezza, piano sicurezza e

coordinamento ed altre spese tecniche.

Il costo complessivo dell’intervento a carico dello Sponsor sarà determinato

esattamente al momento dell’approvazione del progetto esecutivo dei lavori,

sulla scorta dei seguenti criteri:

a) il computo metrico di progetto deve fare riferimento nell’ordine ai seguenti

elenchi prezzi, intendendosi consentito il ricorso al preziario successivo

soltanto nel caso in cui la relativa voce non sia riportata in quello precedente:

- preziario delle opere pubbliche della Regione Toscana;

Page 6: CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA” · sponsorizzazione tecnica con sfruttamento degli impianti pubblicitari per la durata dei cantieri, tenuto conto che in via del tutto

Pag 6 di 26

- preziario del Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche per la Toscana;

- preziario DEI – Tipografia del Genio Civile;

- bollettino dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze;

- altri preziari ufficiali;

- nuovo prezzo con relativa analisi.

b) non si terrà conto dell’eventuale ribasso d’asta che lo Sponsor potrebbe

ottenere nella negoziazione con le imprese proprie appaltatrici dei lavori e con

i professionisti, in quanto tale economia andrebbe comunque a finanziare le

voci del quadro economico (sostanzialmente di importo pari al lordo dei

lavori), destinate a spese di progettazione, coordinamento della sicurezza,

verifica e validazione, direzione lavori, tecniche, imprevisti, rilievi,

accertamenti e indagini, indennizzi di terzi, acquisizione di autorizzazioni

amministrative ed edilizie, collaudo statico se necessario e quant’altro

eventualmente occorrente per consegnare l’opera finita e collaudata senza

alcuna spesa da parte dell’Azienda.

Il suddetto importo potrà variare in incremento rispetto al computo metrico

approvato unitamente al progetto esecutivo, unicamente in seguito a

circostanze impreviste ed imprevedibili, qualora venga riconosciuto che le

stesse non sono imputabili a colpa dello Sponsor, dei progettisti, dell’impresa

appaltatrice e che lo stesso Sponsor dovrà motivare presentando idonea perizia

di variante al fine di ottenere l’Autorizzazione dell’Azienda. Lo Sponsor è

tenuto ad eseguire i lavori oggetti di variante approvata dall’Azienda nei

termini di cui all’art. 105 del D.lgs 50 del 2016.

In nessun caso, così come previsto anche al successivo Art. 22, il maggior

valore dei lavori, salvo che non sia stato espressamente autorizzato, darà

diritto allo Sponsor di pretendere il versamento di corrispettivi, risarcimenti o

indennità da parte dell’Azienda, tenuto conto che il presente contratto ed i

Page 7: CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA” · sponsorizzazione tecnica con sfruttamento degli impianti pubblicitari per la durata dei cantieri, tenuto conto che in via del tutto

Pag 7 di 26

relativi lavori sono finanziati unicamente con il diritto di sfruttamento degli

spazi pubblicitari di cantiere e dei ponteggi.

L’importo definitivo dei lavori realizzati, utile anche ai sensi dell’Art. 22 sarà

determinato dal collaudatore nominato dall’Azienda come stabilito dal

successivo Art. 13, tenendo conto di quanto previsto dal progetto esecutivo,

nonché delle varianti autorizzate e delle detrazioni eventualmente apportate.

Art. 5. Progettisti e direttore lavori

Lo Sponsor ha indicato in sede di presentazione dell’offerta il seguente

professionista, in possesso dei necessari requisiti di ordine generale speciale,

impegnandosi ad affidargli l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva,

nonché la direzione lavori:

- Arch. …. con studio in … Via. … n. … P.I. …;

Lo Sponsor ha altresì nominato le seguenti figure professionali:

- Responsabile dei Lavori: …. con studio in … Via. … n. … P.I. …;

- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: …. con studio in … Via.

… n. … P.I. ….

Il ruolo di committente nei confronti dei suddetti professionisti viene assunto

esclusivamente dallo Sponsor, con esclusione di ogni responsabilità da parte

dell’Azienda per quanto attiene al pagamento dei corrispettivi professionali ed

eventuali inadempienze nei confronti del personale dipendente. In ogni caso i

professionisti, nominativamente indicati, saranno personalmente responsabili

nei confronti dell’Azienda per i vizi delle opere realizzate ai sensi del codice

civile, laddove rispettivamente riconducibili alla fase di progettazione e\o

direzione lavori.

Art. 6. Redazione del progetto esecutivo e relative autorizzazioni

Lo Sponsor si impegna a redigere il progetto definitivo dei lavori, quale

approfondimento del progetto preliminare prodotto in fase di gara, entro

Page 8: CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA” · sponsorizzazione tecnica con sfruttamento degli impianti pubblicitari per la durata dei cantieri, tenuto conto che in via del tutto

Pag 8 di 26

novanta giorni dalla stipula del presente contratto ed a sottoporre il progetto

stesso all’Azienda per la sua approvazione.

Una volta ricevuta l’approvazione del progetto definitivo lo Sponsor avvierà le

pratiche per acquisire tutti gli atti di assenso comunque denominati necessarie

per l’esecuzione dei lavori, con costi a proprio esclusivo carico. A titolo

indicativo e non esaustivo i costi per l’acquisizione degli atti di assenso

potranno riguardare il versamento di imposte, tasse, diritti, oneri di

urbanizzazione e quant’altro.

Lo Sponsor successivamente all’approvazione del progetto definitivo da parte

dell’Azienda ed all’ottenimento degli atti di assenso da parte degli enti

competenti, dovrà predisporre il progetto esecutivo entro i successivi novanta

giorni e sottoporlo all’approvazione dell’Azienda. Il progetto esecutivo dovrà

essere corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta

da tutti i progettisti con la quale si attesti che il computo metrico è stato

predisposto sulla base dei preziari indicati al precedente Art. 4 e che le

quantità indicate sono congrue ed adeguate in funzione della tipologia dei

lavori e dello stato dell’immobile.

Il progetto dei lavori predisposto dallo Sponsor, da presentare all’Azienda:

a) può essere ripartito in lotti funzionali;

b) deve essere predisposto tenendo conto della normativa pubblicistica, con

indicazione della categorie e classifiche SOA di cui si compone;

c) deve fare riferimento nell’ordine agli elenchi prezzi indicati al precedente

Art. 4;

d) non deve ridurre il livello qualitativo delle opere rispetto a quanto indicato

nel progetto preliminare e definitivo;

Page 9: CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA” · sponsorizzazione tecnica con sfruttamento degli impianti pubblicitari per la durata dei cantieri, tenuto conto che in via del tutto

Pag 9 di 26

e) deve attenersi alle prescrizioni impartite dall’Azienda, la quale anche in

sede di verifica ed approvazione potrà richiedere variazioni, approfondimenti e

chiarimenti.

L’Azienda si esprimerà in merito ad ogni livello di progettazione entro trenta

giorni dal suo ricevimento, salva possibilità di richiedere integrazioni,

chiarimenti e approfondimenti, nel qual caso il termine sarà interrotto ed

inizierà nuovamente a correre una volta pervenuto quanto richiesto da parte

dello Sponsor. È escluso il silenzio assenso.

Lo Sponsor è tenuto a richiedere ed ottenere a propria cure e spese tutte le

autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti

dalla normativa vigente, sopportandone integralmente gli oneri. L’Azienda

presterà il proprio consenso, quale proprietaria dell’immobile, per la

presentazione delle pratiche edilizie.

Art. 7. Inizio dei lavori ed impresa appaltatrice

Lo Sponsor è tenuto a prendere in consegna l’immobile e ad iniziare i lavori

entro novanta giorni dalla data del verbale di consegna dell’immobile che sarà

indicata nella comunicazione di approvazione del progetto esecutivo da parte

dell’Azienda.

Lo Sponsor ha indicato la seguente impresa appaltatrice, in possesso dei

necessari requisiti di ordine generale e speciale, impegnandosi a sottoscrivere

con essa specifico contratto d’appalto a propria cura e spese: … con sede in …

Via … n. … P.I. … Categorie SOA …. Classifica …..

Il ruolo di committente nei confronti della suddetta impresa viene assunto

esclusivamente dallo Sponsor, con esclusione di ogni responsabilità da parte

dell’Azienda per quanto attiene al pagamento dei corrispettivi ed eventuali

inadempienze nei confronti del personale dipendente. In ogni caso l’impresa

Page 10: CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA” · sponsorizzazione tecnica con sfruttamento degli impianti pubblicitari per la durata dei cantieri, tenuto conto che in via del tutto

Pag 10 di 26

appaltatrice sarà personalmente responsabile nei confronti dell’Azienda per i

vizi delle opere realizzate ai sensi del codice civile.

Lo Sponsor, previa autorizzazione dell’Azienda, potrà in ogni momento

sostituire la suddetta impresa appaltatrice, oppure nominarne altre in

affiancamento. Le Imprese, senza previa autorizzazione dell’Azienda, non

potranno affidare in subappalto prestazioni di alcun tipo.

Il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda è subordinato alla verifica

del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte delle ulteriori

imprese incaricate e delle subappaltatrici, sulla scorta delle categorie e

classifiche di cui è composto il progetto esecutivo dei lavori. In nessun caso

dovranno quindi essere presenti in cantiere imprese o lavoratori autonomi in

assenza di autorizzazione espressa da parte dell’Azienda.

Lo Sponsor si assume ogni alea per la responsabilità civile verso terzi

connessa all’esecuzione dei lavori, nonché la responsabilità conseguente a

contenziosi con i professionisti e con le imprese appaltatrici, anche per

iscrizione di riserve, richieste di risarcimento, indennizzo o pretese di sorta, a

cui non farà mai fronte l’Azienda.

Lo Sponsor è tenuto ad far redigere al Direttore Lavori la contabilità delle

opere in modo da sottoporla durante i lavori all’Azienda qualora richiesto ed a

fine lavori all’organo di collaudo nominato dall’Azienda stessa, unitamente a

tutta la documentazione necessaria, compresi gli as built se richiesti.

Lo Sponsor è tenuto a comunicare all’Azienda, tramite posta elettronica

certificata, la data di allestimento del cantiere, ritenuta data di inizio dei lavori

ad ogni effetto contrattuale.

Art. 8. Oneri particolari dello Sponsor

A titolo esemplificativo e non esaustivo oltre a quanto previsto dal presente

contratto e suoi allegati, sono a totale carico del Sponsor anche i seguenti

Page 11: CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA” · sponsorizzazione tecnica con sfruttamento degli impianti pubblicitari per la durata dei cantieri, tenuto conto che in via del tutto

Pag 11 di 26

particolari oneri, previo ove occorra, il conseguimento a sue esclusive cure e

spese di ogni autorizzazione amministrativa necessaria:

a) la formazione del cantiere attrezzato in conformità di quanto disposto dal

piano di sicurezza per assicurare la incolumità di cose e persone e la perfetta e

rapida esecuzione delle opere, la recinzione del cantiere stesso, la pulizia e la

manutenzione del cantiere;

b) l’obbligo di consentire in ogni momento al personale ed agli incaricati

dell’Azienda di accedere al cantiere senza interferire in alcun modo con lo

svolgimento dei lavori;

c) la continua ed accurata sorveglianza del cantiere;

d) l’assistenza al collaudo, ivi compresa la fornitura dei materiali, dei mezzi

d'opera e delle maestranze occorrenti.

Art. 9. Responsabilità del progetto e dei lavori

L’approvazione del progetto esecutivo già comprensivo del definitivo

predisposto dallo Sponsor e la sorveglianza sui lavori esercitata dall’Azienda,

dai suoi rappresentanti e dal Responsabile del Procedimento, così come la

rispondenza delle opere eseguite agli elaborati di progetto ed agli altri

documenti contrattuali non escludono né limitano in alcun caso l'integrale

responsabilità dello Sponsor, dei professionisti e delle imprese in ordine alla

esecuzione delle opere suddette, né potranno essere comunque invocate vuoi

per giustificare vizi di costruzione o qualsiasi imperfezione che fosse accertata

nei materiali o nei lavori, vuoi per negare la responsabilità dello Sponsor verso

l’Azienda e verso terzi. Lo Sponsor rimane pertanto l’unico soggetto

responsabile per quanto realizzato, nonché nei confronti dei professionisti,

delle imprese appaltatrici e dei terzi.

In particolare lo Sponsor attesta e garantisce:

Page 12: CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA” · sponsorizzazione tecnica con sfruttamento degli impianti pubblicitari per la durata dei cantieri, tenuto conto che in via del tutto

Pag 12 di 26

a) che ogni eventuale difetto o vizio dell'opera medesima che conseguisse ad

errore del progetto, della direzione dei lavori o di esecuzione dovrà porsi a suo

esclusivo carico e si obbliga di porvi immediato rimedio, a sue esclusive cure

e spese, restando unico responsabile delle opere eseguite;

b) di assumere la più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno,

qualunque ne sia la natura e la causa, che possa in qualsiasi momento

occorrere - in dipendenza della esecuzione dei lavori - alle persone, alle

attività, alle cose, alle opere preesistenti, ai dipendenti propri ed a quelli

dell’Azienda che dovessero accedere al cantiere per ragioni del loro ufficio e,

più in generale, di assumere l’esclusiva responsabilità per qualsiasi danno di

qualsiasi entità possa essere arrecato alle persone ed alle proprietà mobiliari ed

immobiliari di chicchessia, nessuno escluso;

c) di tenere indenne l’Azienda da qualsivoglia pretesa e domanda che le sia

rivolta da chicchessia a tali titoli e di risarcirle ogni danno che la stessa abbia,

per i medesimi titoli, subito in relazione all’esecuzione dei lavori.

Ferma la responsabilità esclusiva dello Sponsor per l’esecuzione dei lavori, il

Responsabile del Procedimento dell’Azienda potrà verificare in ogni momento

la conformità delle opere realizzate o in via di realizzazione rispetto al

progetto esecutivo approvato e la relativa contabilità lavori. Qualora vengano

riscontrate difformità il Responsabile del Procedimento potrà impartire

opportune prescrizioni allo Sponsor.

Art. 10. Ultimazione dei lavori

Lo Sponsor si impegna a dirigere gli interventi ed ultimare tutti i lavori,

indipendentemente dalla loro ripartizioni in lotti o fasi, entro trenta mesi

dall’inizio dei lavori.

Qualora lo Sponsor ritardi nell’ultimare i lavori rispetto al suddetto termine,

per causa ad esso imputabile, il Responsabile del Procedimento assegnerà un

Page 13: CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA” · sponsorizzazione tecnica con sfruttamento degli impianti pubblicitari per la durata dei cantieri, tenuto conto che in via del tutto

Pag 13 di 26

nuovo termine non inferiore a novanta giorni, decorso il quale il presente

contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferme in ogni

caso le penali maturate ed il risarcimento del danno.

Art. 11. Penali per ritardi nell’ultimazione dei lavori

In caso di ritardo rispetto alla data di ultimazione dei lavori e salvo il

risarcimento di qualsiasi danno ulteriore, lo Sponsor dovrà corrispondere

all’Azienda una penale pari all’uno per mille dell’importo dei lavori stabilito

nel progetto esecutivo per ogni giorno solare di ritardo.

Le cause di forza maggiore saranno ritenute legittimo motivo di proroga dei

termini contrattuali a condizione che i giorni di sospensione vengano

tempestivamente comunicati ed accettati dal Responsabile del Procedimento

dell’Azienda entro quindici giorni dal loro verificarsi.

Fermi gli obblighi che precedono, lo Sponsor è infine e conclusivamente

obbligato a tenere indenne l’Azienda da ogni obbligo e responsabilità e da

qualsiasi domanda e pretesa che sia rivolta da chicchessia in dipendenza della

protrazione dei lavori rispetto ai tempi previsti per fatto addebitabile allo

Sponsor.

Art. 12. Polizza assicurativa CAR

Lo Sponsor è tenuto a consegnare all’Azienda, almeno dieci giorni prima della

data di inizio dei lavori, polizza di assicurazione del tipo C.A.R.

(“Constructor’s All Risks” - "Tutti i rischi del costruttore") di ciascuna delle

imprese appaltatrici dallo stesso incaricate dell’esecuzione dei lavori, recante

come beneficiaria anche l’ASP Firenze Montedomini ed a copertura dei danni

subiti dall’Azienda a causa del danneggiamento o della distruzione totale o

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso

dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare l’Azienda contro

Page 14: CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA” · sponsorizzazione tecnica con sfruttamento degli impianti pubblicitari per la durata dei cantieri, tenuto conto che in via del tutto

Pag 14 di 26

la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei

lavori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di

regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione

dei lavori risultante dal relativo certificato.

L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da

parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.

I massimali della suddetta polizza sono i seguenti:

a) danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,

anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, pari a €

1.500.000;

b) responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a € 2.000.000.

Analoga polizza, in proporzione all’importo dei lavori affidati quanto alla

precedente lettera a) e con analogo importo per la responsabilità verso terzi

quanto alla lettera b), dovrà essere prodotta dalle diverse imprese appaltatrici

successivamente individuate dallo Sponsor, quale condizione per il rilascio

dell’autorizzazione all’ingresso in cantiere da parte dell’Azienda.

Eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti

da detta polizza assicurativa resteranno ad esclusivo carico dello Sponsor e

delle imprese appaltatrici.

Art. 13. Ultimazione lavori e collaudo

L’Azienda si riserva di nominare, a propria cura e spese, un collaudatore in

corso d’opera e di effettuare tutte le verifiche, prove, saggi eventualmente

necessari per accertare la corretta esecuzione ed andamento dei lavori.

Page 15: CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA” · sponsorizzazione tecnica con sfruttamento degli impianti pubblicitari per la durata dei cantieri, tenuto conto che in via del tutto

Pag 15 di 26

Ultimati i lavori lo Sponsor ne darà comunicazione scritta al Responsabile del

Procedimento di cui all’Art. 2, trasmettendo tutta la documentazione contabile

dei lavori.

L’Azienda entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione nominerà un

collaudatore, con oneri a proprio carico, il quale procederà al espletare il

collaudo tecnico amministrativo entro i successivi tre mesi, apportando se del

caso le detrazioni necessarie a fronte di vizi o carenze esecutive. L’Azienda si

riserva di nominare il collaudatore anche in corso d’opera.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo

decorsi due anni dalla sua emissione.

SEZIONE III – SFRUTTAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI

Art. 14. Pubblicità da apporre sui ponteggi e nel cantiere

A titolo di unico corrispettivo per la progettazione, direzione lavori,

esecuzione dei lavori e comunque per tutte le prestazioni previste o che

derivino dal presente contratto, allo Sponsor spetta unicamente il diritto di

sfruttare economicamente gli spazi di cantiere e sui ponteggi impiegati durante

il corso dei lavori, anche mediante concessione a terzi, nei limiti di quanto

autorizzato dal Comune di Firenze ai sensi dei relativi regolamenti e dalla

Soprintendenza ai sensi del D.lgs 42 del 2004.

In nessun caso lo Sponsor potrà pertanto pretendere dall’Azienda il

versamento di corrispettivi, il risarcimento di danni o il riconoscimento di

indennizzi per l’esecuzione degli impegni previsti dal presente contratto.

Lo Sponsor sarà l’unico ad assumere rapporti contrattuali con i professionisti

incaricati, le imprese appaltatrici, gli enti competenti ed i terzi, impegnandosi

a rilevare indenne di Azienda da ogni loro pretesa di sorta.

Lo Sponsor è tenuto ad affiggere sui ponteggi due messaggi di adeguate

dimensioni, ciascuno visibile da ogni lato, recanti ciascuno il logo dell’ASP

Page 16: CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA” · sponsorizzazione tecnica con sfruttamento degli impianti pubblicitari per la durata dei cantieri, tenuto conto che in via del tutto

Pag 16 di 26

Firenze Montedomini, l’indicazione della relativa proprietà degli immobili,

l’esecuzione dell’intervento quale “Sponsorizzazione tecnica preceduta da

avviso pubblico”, il cui layout dovrà essere approvato dall’Azienda prima

dell’allestimento del cantiere.

Art. 15. Valore della pubblicità sui ponteggi di cantiere

Il valore del diritto riconosciuto al Concessionario di sfruttare gli spazi

pubblicitari, derivante da quanto stimato dall’Azienda come base d’asta ai fini

dell’affidamento del presente contratto (pari a € 780.000,00) ed incrementato

del rialzo percentuale offerto dallo Sponsor in fase di gara (…%) è pari a € …

oltre IVA. Di tale somma sarà tenuto conto ai fini del versamento della

differenza di corrispettivo di cui all’Art. 22 rispetto all’importo dei lavori

eseguiti, così come determinato a misura in seguito al collaudo ai sensi

dell’Art. 4.

Il valore del diritto allo sfruttamento degli spazi pubblicitari è stato

determinato considerando una durata indicativa del cantiere di trenta mesi.

Laddove la durata dei cantieri e la conseguente possibilità di apporre la

pubblicità dovesse risultare più breve, il suddetto valore rimarrà comunque

invariato. Qualora invece la durata del cantiere o di parte di esso dovesse

eccedere la durata di trenta mesi, anche per effetto di proroghe autorizzate, il

suddetto valore sarà incrementato, anche ai fini di quanto previsto dal

successivo Art. 22, in misura proporzionale al periodo di protrazione

dell’occupazione e della superficie occupata dagli spazi pubblicitari rispetto a

quella in precedenza complessivamente autorizzata.

Art. 16. Alea dello sfruttamento pubblicitario e diritto di recesso

Lo Sponsor si assume l’alea dello sfruttamento pubblicitario e pertanto di ogni

determinazione degli enti competenti, in particolare del Comune di Firenze e

della Soprintendenza, per eventuali riduzioni della superfice pubblicitaria, di

Page 17: CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA” · sponsorizzazione tecnica con sfruttamento degli impianti pubblicitari per la durata dei cantieri, tenuto conto che in via del tutto

Pag 17 di 26

prescrizioni, di oneri, imposte, tasse e provvedimenti di ogni genere che

dovessero per qualsivoglia ragione intervenire per regolare i contenuti e le

dimensioni del messaggio pubblicitario, salva la facoltà di recesso prevista dal

successivo Art. 19.

Lo Sponsor si farà carico di tutti i costi per i procedimenti amministrativi, le

istanze agli enti competenti e pratiche comunque denominate anche

preventive, nonché di tutte le imposte, tasse, oneri e altri corrispettivi correlati

allo sfruttamento pubblicitario, ivi compreso a titolo indicativo e non esaustivo

il Canone di Imposta Mezzi Pubblicitari (CIMP) e il Canone e Occupazione

Suolo e Aree Pubbliche (COSAP), previsti dalla normativa vigente.

Art. 17. Polizza assicurativa di gestione degli impianti pubblicitari

Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto lo Sponsor consegna

all’Azienda polizza assicurativa rilasciata da …… (del …………. n. …….,

con scadenza il …), allegata sub. D, a garanzia di:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con massimale "unico" di garanzia

non inferiore a € 3.000.000 per sinistro;

- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), con adeguati

massimali, per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività

svolta.

In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico dello Sponsor.

L'esistenza di tali polizze non libera lo Sponsor dalle proprie responsabilità,

avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzie.

Art. 18. Cessione del contratto e subaffidamento

È vietata la cessione totale o parziale del presente del contratto ed il

subaffidamento senza autorizzazione dell’Azienda, esclusa l’apposizione di

messaggi pubblicitari di terzi che lo Sponsor potrà commercializzare.

SEZIONE III – CLAUSOLE COMUNI

Page 18: CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA” · sponsorizzazione tecnica con sfruttamento degli impianti pubblicitari per la durata dei cantieri, tenuto conto che in via del tutto

Pag 18 di 26

Art. 19. Recesso da parte dello Sponsor

Qualora gli enti competenti, sia per quanto attiene all’esecuzione dei lavori, sia

per quanto attiene alle dimensioni degli spazi pubblicitari assentiti, dovessero

impartire prescrizioni o limitazioni non sostenibili sotto il profilo economico

finanziario e tali da pregiudicare l’equilibrio del presente contratto, lo Sponsor

prima della comunicazione di inizio lavori di cui al precedente Art. 7, potrà

recedere dal presente contratto con comunicazione da trasmettere all’Azienda

tramite posta elettronica certificata, fermo restando il rispetto dei principi di

correttezza e buona fede e la possibilità da parte della Azienda di scorrere la

graduatoria mediante successivo interpello.

Nessun indennizzo, compenso o risarcimento spetterà in tal caso allo Sponsor,

neppure per le spese di progettazione nel frattempo sostenute, mancato utile di

impresa o quant’altro.

Art. 20. Clausola risolutiva

Il Contratto si risolverà senza necessità di diffida o costituzione in mora da

parte dell’Azienda e salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi:

a) ritardo superiore a trenta giorni rispetto ai termini indicati al precedente

Art. 6 nella consegna all’Azienda, ai fin dell’approvazione, del progetto

definitivo o del progetto esecutivo;

b) ritardo nell’inizio dei lavori superiore a trenta giorni rispetto al termine

indicato al precedente Art. 7;

c) importo delle penali da ritardo maturate ai sensi dell’Art. 11 superiore al

10% dell’importo dei lavori indicato nel progetto esecutivo;

d) errori nella progettazione degli elaborati progettuali che non ne

consentano l’approvazione anche in seguito alla richiesta di integrazioni;

e) grave errore o negligenza dell’esecuzione dei lavori;

Page 19: CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA” · sponsorizzazione tecnica con sfruttamento degli impianti pubblicitari per la durata dei cantieri, tenuto conto che in via del tutto

Pag 19 di 26

f) lavori eseguiti in difformità dalle norme di legge, regolamentari o dai

titoli edilizi, paesaggistici o nulla osta di altro tipo rilasciati o perfezionatisi;

g) gravi danni al complesso immobiliare durante l’esecuzione dei lavori

qualora non vengano ripristinati entro il termine assegnato dall’Azienda;

h) cessione del contratto o subaffidamento senza autorizzazione

dell’Azienda;

i) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;

j) violazioni agli obblighi contributivi e retributivi per i lavoratori da parte

del Sponsor o da parte dei progettisti o imprese da questo incaricate, laddove

non si proceda immediatamente alla loro sostituzione;

k) violazioni degli obblighi di legge in materia di assunzione dei lavoratori

da parte del Sponsor o da parte dei professionisti o imprese da questo

incaricate;

l) violazioni di legge, dei regolamenti o delle prescrizioni degli enti

competenti riguardo al contenuto del messaggio pubblicitario.

Laddove il responsabile del procedimento di cui all’Art. 2 accerti che i

comportamenti dello Sponsor concretino grave inadempimento alle

obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori,

formula la contestazione degli addebiti allo Sponsor, assegnando un termine

non inferiore a sette giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero

scaduto il termine, l’Azienda su proposta del responsabile del procedimento

dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza

dello Sponsor rispetto ai tempi stabiliti e comunque con andamento

tendenzialmente lineare, il responsabile del procedimento di cui all’Art. 2 gli

assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a

Page 20: CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA” · sponsorizzazione tecnica con sfruttamento degli impianti pubblicitari per la durata dei cantieri, tenuto conto che in via del tutto

Pag 20 di 26

dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni

ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della

comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile del procedimento

verifica, in contraddittorio con lo Sponsor, o, in sua mancanza, con la

assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila

processo verbale da trasmettere all’Azienda. Sulla base del processo verbale,

qualora l'inadempimento permanga, l’Azienda, su proposta del responsabile

del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Ferme le suddette condizioni risolutive espresse si procederà altresì alla

risoluzione della concessione a fronte di gravi inadempimenti da parte del

Sponsor.

In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile al Sponsor e salvo il

risarcimento del danno:

1) resterà fermo il diritto al corrispettivo da parte dell’Azienda per il diritto di

sfruttamento degli impianti pubblicitari per il periodo loro utilizzo, ai sensi

dell’Art. 15;

2) il Responsabile del Procedimento, se del caso avvalendosi del collaudatore,

procederà a redigere lo stato di consistenza dei lavori realizzati a regola d’arte;

3) l’Azienda applicherà una penale pari all’importo dei lavori ancora da

ultimare, salvo che gli stessi non siano già coperti dai proventi di cui al

precedente punto 1 da versare all’Azienda ai sensi del successivo Art. 22,

posto che in quest’ultima ipotesi la penale per il mancato completamento dei

lavori sarà pari a € 200.000,00 (duecentomila/00).

L’Azienda potrà incassare le penali anche mediante escussione della garanzia

fideiussoria prevista all’Art. 21. Lo Sponsor riconosce che le penali sono

congrue e adeguate tenuto conto anche del fatto che laddove i lavori non

dovessero essere ultimati l’Azienda si troverebbe a dover effettuate imprevisti

Page 21: CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA” · sponsorizzazione tecnica con sfruttamento degli impianti pubblicitari per la durata dei cantieri, tenuto conto che in via del tutto

Pag 21 di 26

stanziamenti di bilancio per l’esecuzione di opere non programmate e la cui

esecuzione ha avuto origine per iniziativa dello stesso Sponsor.

In qualunque caso di risoluzione contrattuale lo Sponsor dovrà

immediatamente riconsegnare il cantiere all’Azienda liberando

contestualmente tutti gli spazzi pubblicitari. Lo Sponsor a tale proposito

rinuncia fin d’ora alle azioni possessorie e d’urgenza, autorizzando

espressamente l’Azienda a riprendere in consegna il cantiere e gli spazzi

pubblicitari mediante redazione dello stato di consistenza, anche al fine di far

subentrare altro soggetto dalla stessa incaricato, applicandosi anche in questo

caso tutte le cautele previste in materia di esecuzione dei contratti pubblici a

tutela della committenza.

Art. 21. Garanzia fideiussoria

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il

presente atto, ivi compresi la corretta esecuzione dei lavori e la copertura

dell’eventuale importo differenziale da corrispondere all’Azienda ai sensi

dell’Art. 22, lo Sponsor consegna garanzia fideiussoria rilasciata dal … il … n.

… recante le seguenti clausole (allegato sub. E):

a) importo garantito pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00);

b) rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale;

c) escussione a semplice richiesta scritta dell’Azienda e pagamento entro 15

giorni;

d) rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, primo e secondo comma, del

codice civile;

e) svincolo esclusivamente dietro espressa liberatoria rilasciata per iscritto

dall’Azienda o restituzione dell’originale della garanzia.

Page 22: CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA” · sponsorizzazione tecnica con sfruttamento degli impianti pubblicitari per la durata dei cantieri, tenuto conto che in via del tutto

Pag 22 di 26

La garanzia fideiussoria sarà svincolata automaticamente nella misura prevista

dall’art. 103 del D.lgs 50 del 2016, in funzione dell’emissione degli stati di

avanzamento dei lavori trimestrali verificati dal collaudatore.

In qualunque momento in caso di escussione - anche parziale - della garanzia,

lo Sponsor è obbligato a ricostituirla, pena la risoluzione del presente contratto

ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno e rinunciata fin

d’ora ogni eccezione al riguardo.

Art. 22. Corrispettivo eventuale da versare all’Azienda

Le prestazioni di ciascuna delle parti ed oggetto del presente contratto di

sponsorizzazione rappresentano operazioni permutative ai sensi dell’art. 11 del

D.P.R. 633 del 1972 (“Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore

aggiunto”), cosicché sia l’Azienda, sia lo Sponsor sono tenuti alla fatturazione,

sulla base del valore della prestazione ed ai successivi adempimenti previsti

dalla legge secondo le modalità che seguono:

a) Lo Sponsor provvederà a fatturare elettronicamente all’Azienda l’importo

dei lavori eseguiti di cui all’Art. 4 per stati di avanzamento trimestrali, sulla

base della contabilità predisposta dal proprio Direttore Lavori e verificata

dal collaudatore nominato dall’Azienda entro trenta giorni dalla

presentazione della stessa in via provvisoria. Lo Sponsor, entro trenta giorni

dall’emissione della fattura elettronica provvederà a bonificare all’Azienda

l’importo dell’IVA fatturata, consentendo a quest’ultima di adempiere alla

normativa in materia di scissione dei pagamenti (split payment) a seguito di

tale versamento il credito dello Sponsor nei confronti dell’Azienda sarà

peraltro comprensivo della sola IVA bonificata. L’eventuale saldo derivante

dalla contabilità finale sarà determinato e fatturato con analoghe modalità

in seguito al collaudo dei lavori di cui Art. 13.

Page 23: CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA” · sponsorizzazione tecnica con sfruttamento degli impianti pubblicitari per la durata dei cantieri, tenuto conto che in via del tutto

Pag 23 di 26

b) L’Azienda provvederà a fatturare allo Sponsor il corrispettivo per la

concessione degli spazi pubblicitari di cui all’Art. 15 con analoga cadenza

trimestrale, per un importo pari al 10% del suddetto corrispettivo totale

dovuto dallo Sponsor. Lo Sponsor, fermo il versamento dell’IVA in split

payment di cui alla lett. a), al ricevimento della fattura provvederà altresì a

corrispondere all’Azienda mediante bonifico bancario entro i successivi

trenta giorni il saldo contabile tra la fattura di cui al presente comma al

netto dell’IVA da un lato e la somma della fattura di cui alla precedente lett.

a) e dell’IVA bonificata sempre come previsto dalla precedente lett. a)

dall’altro, qualora l’importo risultante sia positivo. Laddove il suddetto

saldo dovesse essere negativo con un credito maturato dallo Sponsor nei

confronti dell’Azienda, nulla sarà dovuto da quest’ultima relativamente al

trimestre di riferimento ed il relativo credito andrà ad aggiungersi a quello

dello stato di avanzamento successivo. In ogni caso, a prescindere dal saldo

della compensazione indicata nella presente lettera b) lo Sponsor dovrà

sempre versare all’Azienda l’IVA relativa alla fattura di cui alla presente

lettera.

In ogni caso, fermi i suddetti meccanismi di versamento ed imputazione

dell’IVA, lo Sponsor a titolo di conguaglio verserà all’Azienda mediante

bonifico bancario la differenza tra l’importo dovuto per lo sfruttamento degli

spazi pubblicitari di cui all’Art. 15 e l’importo dei lavori eseguiti e collaudati

di cui all’Art. 4, entro sessanta giorni dalla ricezione del certificato di

collaudo, salva la possibilità di iscrivere riserve sullo stesso per eventuali

contestazioni al momento in cui viene sottoposto con esplicitazione delle

stesse entro i successivi quindici giorni a pena di decadenza.

In caso di ritardato pagamento rispetto ai suddetti termini, matureranno

automaticamente in favore dell’Azienda, senza necessità di diffida, gli

Page 24: CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA” · sponsorizzazione tecnica con sfruttamento degli impianti pubblicitari per la durata dei cantieri, tenuto conto che in via del tutto

Pag 24 di 26

interessi moratori al tasso previsto dal D.lgs 231 del 2002, salva la possibilità

da parte della stessa Azienda di risolvere il contratto ed escutere la garanzia

fideiussoria di cui all’Art. 21 e di agire in giudizio.

Laddove per qualunque ragione in seguito al conguaglio la differenza tra

l’importo dei lavori eseguiti e collaudati di cui all’Art. 4 e l’importo dovuto

per lo sfruttamento degli spazi pubblicitari di cui all’Art. 15 dovesse risultare

negativa, nulla sarà dovuto allo Sponsor, posto che la relativa eccedenza dovrà

considerarsi “sponsorizzazione pura” di cui lo Sponsor stesso si avvantaggerà

mediante la promozione della propria immagine. L’Azienda fatturerà pertanto

la suddetta eccedenza nei confronti dello Sponsor, cosicché nessuna somma

dovrà mai essere corrisposta, per alcuna ipotesi, a quest’ultimo.

Art. 23. Tracciabilità dei flussi finanziari

Lo Sponsor assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si

impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della

notizia dell’inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Lo

Sponsor si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto

corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice

Identificativo Gara) indicato nel presente contratto nella causale di tutti i

pagamenti verso gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle

imprese.

Art. 24. Spese

Tutte le spese contrattuali, compresi i diritti di segreteria e l’imposta di

registro, sono a carico dello Sponsor.

Art. 25. Foro competente

Page 25: CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA” · sponsorizzazione tecnica con sfruttamento degli impianti pubblicitari per la durata dei cantieri, tenuto conto che in via del tutto

Pag 25 di 26

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione del presente contratto

foro competente unico ed esclusivo sarà quello di Firenze.

ALLEGATI:

A. Studio di fattibilità predisposto dall’Azienda;

B. Offerta tecnica - Progetto preliminare prodotto in fase di gara;

C. Offerta economica prodotta in fase di gara;

D. Polizza assicurativa;

E. Garanzia fideiussoria.

ASP FIRENZE MONTEDOMINI LO SPONSOR

Lo Sponsor dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare

specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le

seguenti clausole: Art. 1. Oggetto della sponsorizzazione tecnica

Art. 2. Responsabile del Procedimento

Art. 3. Durata del contratto

Art. 4. Importo dei lavori Art. 5. Progettisti e direttore lavori Art. 6. Redazione del progetto esecutivo e relative autorizzazioni Art. 7. Inizio dei lavori ed impresa appaltatrice

Art. 8. Oneri particolari dello Sponsor Art. 9. Responsabilità del progetto e dei lavori Art. 10. Ultimazione dei lavori Art. 11. Penali per ritardi nell’ultimazione dei lavori Art. 12. Polizza assicurativa CAR

Art. 13. Ultimazione lavori e collaudo

Art. 14. Pubblicità da apporre sui ponteggi e nel cantiere

Art. 15. Valore della pubblicità sui ponteggi di cantiere

Art. 16. Alea dello sfruttamento pubblicitario e diritto di recesso

Art. 17. Polizza assicurativa di gestione degli impianti pubblicitari Art. 18. Cessione del contratto e subaffidamento

Art. 19. Recesso da parte dello Sponsor Art. 20. Clausola risolutiva

Art. 21. Garanzia fideiussoria

Art. 22. Corrispettivo eventuale da versare all’Azienda

Page 26: CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA” · sponsorizzazione tecnica con sfruttamento degli impianti pubblicitari per la durata dei cantieri, tenuto conto che in via del tutto

Pag 26 di 26

Art. 23. Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 24. Spese

Art. 25. Foro competente

LO SPONSOR


Recommended