Pag 1 di 26
CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA”
per i lavori di ristrutturazione e restauro degli immobili di proprietà
dell’ASP Firenze Montedomini ubicati in Firenze, Piazza San Giovanni 1,
Museo e Loggia del Bigallo, mediante l'apposizione di messaggi
promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e
la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari (ai sensi dell’art. 19
del D.lgs 50 del 2016)
(CIG 703652976B)
Firenze, …. 2017
tra
l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Firenze Montedomini”, con
sede in Firenze, Via dei Malcontenti 6, c.a.p. 50122, C.F. 80001110487, in
persona del Direttore Dott. Emanuele Pellicanò, in seguito anche “Azienda”
e
la … con sede in …. , Via … n. … P.I. … in personale del legale
rappresentante Sig. …, in seguito anche “Sponsor”
premesso
- che ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 50 del 2016 “1. L'affidamento di contratti di
sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a
quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre
modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto
esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione
appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende
nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica
l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando
sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di
pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato,
Pag 2 di 26
purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra
gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto
dell'articolo 80.
2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le
forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare
il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti
europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e
regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad
eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La
stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla
progettazione, all’esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori
e collaudo degli stessi”;
- che in data … (prot. n. …) è pervenuta una proposta di sponsorizzazione
tecnica ai sensi del suddetto art. 19 del D.lgs 50 del 2016, da parte
della…………………………, con sede in …, Via …, n. …, P.I. …, per i
“lavori di restauro dell’immobile di proprietà dell’ASP Firenze Montedomini
ubicato in Firenze, Piazza San Giovanni e Via Calzaiuoli, mediante
l'apposizione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture
provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi
pubblicitari”;
- che con determinazione a contrarre del Direttore dell’Azienda assunta il … n.
…, è stato disposto di avviare la selezione prevista dall’art. 19 del D.lgs 50 del
2016 per addivenire alla stipula, con operatore qualificato, di un contratto di
sponsorizzazione tecnica con sfruttamento degli impianti pubblicitari per la
durata dei cantieri, tenuto conto che in via del tutto indicativa e salvo le
necessarie autorizzazioni e prescrizioni anche limitative degli enti competenti,
gli spazi sfruttabili potrebbero consistere in circa 100 mq per ogni pannello
Pag 3 di 26
anche non contemporaneo e ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50 del 2016, è stato
approvato l’avviso pubblico ai sensi del menzionato art. 19 del D.lgs 50 del
2016 ed i relativi allegati, tra cui il presente schema di contratto;
- che in data … il suddetto avviso con i relativi allegati è stato pubblicato sul
sito Internet dell’Azienda (www.aspmontedomini.it), in conformità con quanto
previsto dall’art. 19 del D.lgs 50 del 2016 nonché sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea, per una durata di trenta giorni;
- che con determinazione dell’Azienda del … n. … il presente contratto di
“sponsorizzazione tecnica” è stato aggiudicato allo Sponsor alle condizioni di
seguito indicate;
- che le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e
speciale dello Sponsor, dei professionisti e dell’impresa indicata hanno sortito
esito positivo;
- che, in particolare, in data … è stato acquisito il DURC dello Sponsor, in
data … il DURC dei professionisti ed in data … il DURC dell’impresa
indicata;
si conviene quanto segue
SEZIONE I – OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE TECNICA
Art. 1. Oggetto della sponsorizzazione tecnica
Il presente contratto di sponsorizzazione tecnica riguarda i lavori di
ristrutturazione e restauro degli immobili di proprietà dell’ASP Firenze
Montedomini ubicati in Firenze, Piazza San Giovanni 1, Museo e Loggia del
Bigallo, ubicati precisamente in:
- Piazza San Giovanni 1 e 1\R (Museo e loggia del Bigallo);
- Via Calzaiuoli 107/ R;
- Corte Interna Vicolo degli Adimari.
I suddetti beni sono catastalmente identificati con F. 166 e part.lla 135-136
Pag 4 di 26
I lavori che dovranno interessare gli immobili, completi di ogni elemento
necessario, suscettibili di collaudo e con esclusione di ogni successivo
intervento da parte dell’Azienda, la quale non dovrà sostenere alcun costo
neppure indiretto, salvi quelli del RUP e dell’organo di collaudo, sono descritti
nello studio di fattibilità facente parte dell’avviso e nel progetto preliminare
dei lavori presentato dallo Sponsor in fase di gara, allegati rispettivamente
sub. A e sub. B.
Quale unica controprestazione per la progettazione, direzione lavori ed
esecuzione dei lavori di restauro lo Sponsor avrà diritto unicamente a sfruttare
economicamente in via totalmente esclusiva gli spazi pubblicitari sui cantieri
ed i ponteggi allestiti sull’edificio per l’esecuzione dell’intervento, ai sensi
dell’art. 17 del Regolamento sulla Pubblicità del Comune di Firenze, nei limiti
e con le prescrizioni che saranno in ogni caso impartite dagli enti competenti.
Art. 2. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento di sponsorizzazione nominato
dall’Azienda è il Dott. Alfio Angeli, Responsabile Servizio Patrimonio.
Il Responsabile del Procedimento esercita le funzioni di vigilanza in tutte le
fasi di progettazione, approvazione del progetto, direzione delle opere,
esecuzione dei lavori e collaudo e apposizione dei messaggi pubblicitari sui
ponteggi. A quest’ultimo riguardo lo Sponsor dovrà trasmettere
preventivamente il contenuto del messaggio pubblicitario al Responsabile del
Procedimento il quale entro le successive quarantotto dovrà autorizzare con
disposizione scritta l’apposizione laddove lo stesso non contrasti con ragioni
di decoro, buon costume oppure con le finalità istituzionali dell’Azienda. In
assenza di riscontro entro il suddetto termine si intenderà formato il silenzio
assenso.
Pag 5 di 26
In particolare il Responsabile del Procedimento di sponsorizzazione potrà
impartire ordini di servizio finalizzati alla corretta esecuzione dei lavori ai
quali i progettisti, la direzione lavori, lo Sponsor e per esso le imprese,
dovranno adeguarsi, anche per quanto attiene alla completezza degli stessi in
conformità con l’offerta presentata in sede di gara ed all’obbligo di realizzare
comunque un intervento completo, senza necessità di ulteriori lavori o
prestazioni da parte dell’Azienda.
L’Azienda può sostituire il Responsabile del Procedimento in ogni momento
ed affiancarlo mediante professionisti incaricati del relativo supporto.
Art. 3. Durata del contratto
Il presente contratto decorre dalla data odierna e terminerà una volta collaudati
i lavori di restauro, in conformità con il progetto approvato ed i titoli edilizi
rilasciati o presentati all’Amministrazione comunale.
SEZIONE II – LAVORI
Art. 4. Importo dei lavori
L’importo dei lavori indicati nello studio di fattibilità dell’Azienda ed oggetto
del progetto preliminare presentato dallo Sponsor in fase di gara è stimato
nella somma di € € 680.000,00 oltre IVA, comprensivi degli oneri di
progettazione, direzione lavori, oneri per la sicurezza, piano sicurezza e
coordinamento ed altre spese tecniche.
Il costo complessivo dell’intervento a carico dello Sponsor sarà determinato
esattamente al momento dell’approvazione del progetto esecutivo dei lavori,
sulla scorta dei seguenti criteri:
a) il computo metrico di progetto deve fare riferimento nell’ordine ai seguenti
elenchi prezzi, intendendosi consentito il ricorso al preziario successivo
soltanto nel caso in cui la relativa voce non sia riportata in quello precedente:
- preziario delle opere pubbliche della Regione Toscana;
Pag 6 di 26
- preziario del Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche per la Toscana;
- preziario DEI – Tipografia del Genio Civile;
- bollettino dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze;
- altri preziari ufficiali;
- nuovo prezzo con relativa analisi.
b) non si terrà conto dell’eventuale ribasso d’asta che lo Sponsor potrebbe
ottenere nella negoziazione con le imprese proprie appaltatrici dei lavori e con
i professionisti, in quanto tale economia andrebbe comunque a finanziare le
voci del quadro economico (sostanzialmente di importo pari al lordo dei
lavori), destinate a spese di progettazione, coordinamento della sicurezza,
verifica e validazione, direzione lavori, tecniche, imprevisti, rilievi,
accertamenti e indagini, indennizzi di terzi, acquisizione di autorizzazioni
amministrative ed edilizie, collaudo statico se necessario e quant’altro
eventualmente occorrente per consegnare l’opera finita e collaudata senza
alcuna spesa da parte dell’Azienda.
Il suddetto importo potrà variare in incremento rispetto al computo metrico
approvato unitamente al progetto esecutivo, unicamente in seguito a
circostanze impreviste ed imprevedibili, qualora venga riconosciuto che le
stesse non sono imputabili a colpa dello Sponsor, dei progettisti, dell’impresa
appaltatrice e che lo stesso Sponsor dovrà motivare presentando idonea perizia
di variante al fine di ottenere l’Autorizzazione dell’Azienda. Lo Sponsor è
tenuto ad eseguire i lavori oggetti di variante approvata dall’Azienda nei
termini di cui all’art. 105 del D.lgs 50 del 2016.
In nessun caso, così come previsto anche al successivo Art. 22, il maggior
valore dei lavori, salvo che non sia stato espressamente autorizzato, darà
diritto allo Sponsor di pretendere il versamento di corrispettivi, risarcimenti o
indennità da parte dell’Azienda, tenuto conto che il presente contratto ed i
Pag 7 di 26
relativi lavori sono finanziati unicamente con il diritto di sfruttamento degli
spazi pubblicitari di cantiere e dei ponteggi.
L’importo definitivo dei lavori realizzati, utile anche ai sensi dell’Art. 22 sarà
determinato dal collaudatore nominato dall’Azienda come stabilito dal
successivo Art. 13, tenendo conto di quanto previsto dal progetto esecutivo,
nonché delle varianti autorizzate e delle detrazioni eventualmente apportate.
Art. 5. Progettisti e direttore lavori
Lo Sponsor ha indicato in sede di presentazione dell’offerta il seguente
professionista, in possesso dei necessari requisiti di ordine generale speciale,
impegnandosi ad affidargli l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva,
nonché la direzione lavori:
- Arch. …. con studio in … Via. … n. … P.I. …;
Lo Sponsor ha altresì nominato le seguenti figure professionali:
- Responsabile dei Lavori: …. con studio in … Via. … n. … P.I. …;
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: …. con studio in … Via.
… n. … P.I. ….
Il ruolo di committente nei confronti dei suddetti professionisti viene assunto
esclusivamente dallo Sponsor, con esclusione di ogni responsabilità da parte
dell’Azienda per quanto attiene al pagamento dei corrispettivi professionali ed
eventuali inadempienze nei confronti del personale dipendente. In ogni caso i
professionisti, nominativamente indicati, saranno personalmente responsabili
nei confronti dell’Azienda per i vizi delle opere realizzate ai sensi del codice
civile, laddove rispettivamente riconducibili alla fase di progettazione e\o
direzione lavori.
Art. 6. Redazione del progetto esecutivo e relative autorizzazioni
Lo Sponsor si impegna a redigere il progetto definitivo dei lavori, quale
approfondimento del progetto preliminare prodotto in fase di gara, entro
Pag 8 di 26
novanta giorni dalla stipula del presente contratto ed a sottoporre il progetto
stesso all’Azienda per la sua approvazione.
Una volta ricevuta l’approvazione del progetto definitivo lo Sponsor avvierà le
pratiche per acquisire tutti gli atti di assenso comunque denominati necessarie
per l’esecuzione dei lavori, con costi a proprio esclusivo carico. A titolo
indicativo e non esaustivo i costi per l’acquisizione degli atti di assenso
potranno riguardare il versamento di imposte, tasse, diritti, oneri di
urbanizzazione e quant’altro.
Lo Sponsor successivamente all’approvazione del progetto definitivo da parte
dell’Azienda ed all’ottenimento degli atti di assenso da parte degli enti
competenti, dovrà predisporre il progetto esecutivo entro i successivi novanta
giorni e sottoporlo all’approvazione dell’Azienda. Il progetto esecutivo dovrà
essere corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta
da tutti i progettisti con la quale si attesti che il computo metrico è stato
predisposto sulla base dei preziari indicati al precedente Art. 4 e che le
quantità indicate sono congrue ed adeguate in funzione della tipologia dei
lavori e dello stato dell’immobile.
Il progetto dei lavori predisposto dallo Sponsor, da presentare all’Azienda:
a) può essere ripartito in lotti funzionali;
b) deve essere predisposto tenendo conto della normativa pubblicistica, con
indicazione della categorie e classifiche SOA di cui si compone;
c) deve fare riferimento nell’ordine agli elenchi prezzi indicati al precedente
Art. 4;
d) non deve ridurre il livello qualitativo delle opere rispetto a quanto indicato
nel progetto preliminare e definitivo;
Pag 9 di 26
e) deve attenersi alle prescrizioni impartite dall’Azienda, la quale anche in
sede di verifica ed approvazione potrà richiedere variazioni, approfondimenti e
chiarimenti.
L’Azienda si esprimerà in merito ad ogni livello di progettazione entro trenta
giorni dal suo ricevimento, salva possibilità di richiedere integrazioni,
chiarimenti e approfondimenti, nel qual caso il termine sarà interrotto ed
inizierà nuovamente a correre una volta pervenuto quanto richiesto da parte
dello Sponsor. È escluso il silenzio assenso.
Lo Sponsor è tenuto a richiedere ed ottenere a propria cure e spese tutte le
autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti
dalla normativa vigente, sopportandone integralmente gli oneri. L’Azienda
presterà il proprio consenso, quale proprietaria dell’immobile, per la
presentazione delle pratiche edilizie.
Art. 7. Inizio dei lavori ed impresa appaltatrice
Lo Sponsor è tenuto a prendere in consegna l’immobile e ad iniziare i lavori
entro novanta giorni dalla data del verbale di consegna dell’immobile che sarà
indicata nella comunicazione di approvazione del progetto esecutivo da parte
dell’Azienda.
Lo Sponsor ha indicato la seguente impresa appaltatrice, in possesso dei
necessari requisiti di ordine generale e speciale, impegnandosi a sottoscrivere
con essa specifico contratto d’appalto a propria cura e spese: … con sede in …
Via … n. … P.I. … Categorie SOA …. Classifica …..
Il ruolo di committente nei confronti della suddetta impresa viene assunto
esclusivamente dallo Sponsor, con esclusione di ogni responsabilità da parte
dell’Azienda per quanto attiene al pagamento dei corrispettivi ed eventuali
inadempienze nei confronti del personale dipendente. In ogni caso l’impresa
Pag 10 di 26
appaltatrice sarà personalmente responsabile nei confronti dell’Azienda per i
vizi delle opere realizzate ai sensi del codice civile.
Lo Sponsor, previa autorizzazione dell’Azienda, potrà in ogni momento
sostituire la suddetta impresa appaltatrice, oppure nominarne altre in
affiancamento. Le Imprese, senza previa autorizzazione dell’Azienda, non
potranno affidare in subappalto prestazioni di alcun tipo.
Il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda è subordinato alla verifica
del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte delle ulteriori
imprese incaricate e delle subappaltatrici, sulla scorta delle categorie e
classifiche di cui è composto il progetto esecutivo dei lavori. In nessun caso
dovranno quindi essere presenti in cantiere imprese o lavoratori autonomi in
assenza di autorizzazione espressa da parte dell’Azienda.
Lo Sponsor si assume ogni alea per la responsabilità civile verso terzi
connessa all’esecuzione dei lavori, nonché la responsabilità conseguente a
contenziosi con i professionisti e con le imprese appaltatrici, anche per
iscrizione di riserve, richieste di risarcimento, indennizzo o pretese di sorta, a
cui non farà mai fronte l’Azienda.
Lo Sponsor è tenuto ad far redigere al Direttore Lavori la contabilità delle
opere in modo da sottoporla durante i lavori all’Azienda qualora richiesto ed a
fine lavori all’organo di collaudo nominato dall’Azienda stessa, unitamente a
tutta la documentazione necessaria, compresi gli as built se richiesti.
Lo Sponsor è tenuto a comunicare all’Azienda, tramite posta elettronica
certificata, la data di allestimento del cantiere, ritenuta data di inizio dei lavori
ad ogni effetto contrattuale.
Art. 8. Oneri particolari dello Sponsor
A titolo esemplificativo e non esaustivo oltre a quanto previsto dal presente
contratto e suoi allegati, sono a totale carico del Sponsor anche i seguenti
Pag 11 di 26
particolari oneri, previo ove occorra, il conseguimento a sue esclusive cure e
spese di ogni autorizzazione amministrativa necessaria:
a) la formazione del cantiere attrezzato in conformità di quanto disposto dal
piano di sicurezza per assicurare la incolumità di cose e persone e la perfetta e
rapida esecuzione delle opere, la recinzione del cantiere stesso, la pulizia e la
manutenzione del cantiere;
b) l’obbligo di consentire in ogni momento al personale ed agli incaricati
dell’Azienda di accedere al cantiere senza interferire in alcun modo con lo
svolgimento dei lavori;
c) la continua ed accurata sorveglianza del cantiere;
d) l’assistenza al collaudo, ivi compresa la fornitura dei materiali, dei mezzi
d'opera e delle maestranze occorrenti.
Art. 9. Responsabilità del progetto e dei lavori
L’approvazione del progetto esecutivo già comprensivo del definitivo
predisposto dallo Sponsor e la sorveglianza sui lavori esercitata dall’Azienda,
dai suoi rappresentanti e dal Responsabile del Procedimento, così come la
rispondenza delle opere eseguite agli elaborati di progetto ed agli altri
documenti contrattuali non escludono né limitano in alcun caso l'integrale
responsabilità dello Sponsor, dei professionisti e delle imprese in ordine alla
esecuzione delle opere suddette, né potranno essere comunque invocate vuoi
per giustificare vizi di costruzione o qualsiasi imperfezione che fosse accertata
nei materiali o nei lavori, vuoi per negare la responsabilità dello Sponsor verso
l’Azienda e verso terzi. Lo Sponsor rimane pertanto l’unico soggetto
responsabile per quanto realizzato, nonché nei confronti dei professionisti,
delle imprese appaltatrici e dei terzi.
In particolare lo Sponsor attesta e garantisce:
Pag 12 di 26
a) che ogni eventuale difetto o vizio dell'opera medesima che conseguisse ad
errore del progetto, della direzione dei lavori o di esecuzione dovrà porsi a suo
esclusivo carico e si obbliga di porvi immediato rimedio, a sue esclusive cure
e spese, restando unico responsabile delle opere eseguite;
b) di assumere la più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno,
qualunque ne sia la natura e la causa, che possa in qualsiasi momento
occorrere - in dipendenza della esecuzione dei lavori - alle persone, alle
attività, alle cose, alle opere preesistenti, ai dipendenti propri ed a quelli
dell’Azienda che dovessero accedere al cantiere per ragioni del loro ufficio e,
più in generale, di assumere l’esclusiva responsabilità per qualsiasi danno di
qualsiasi entità possa essere arrecato alle persone ed alle proprietà mobiliari ed
immobiliari di chicchessia, nessuno escluso;
c) di tenere indenne l’Azienda da qualsivoglia pretesa e domanda che le sia
rivolta da chicchessia a tali titoli e di risarcirle ogni danno che la stessa abbia,
per i medesimi titoli, subito in relazione all’esecuzione dei lavori.
Ferma la responsabilità esclusiva dello Sponsor per l’esecuzione dei lavori, il
Responsabile del Procedimento dell’Azienda potrà verificare in ogni momento
la conformità delle opere realizzate o in via di realizzazione rispetto al
progetto esecutivo approvato e la relativa contabilità lavori. Qualora vengano
riscontrate difformità il Responsabile del Procedimento potrà impartire
opportune prescrizioni allo Sponsor.
Art. 10. Ultimazione dei lavori
Lo Sponsor si impegna a dirigere gli interventi ed ultimare tutti i lavori,
indipendentemente dalla loro ripartizioni in lotti o fasi, entro trenta mesi
dall’inizio dei lavori.
Qualora lo Sponsor ritardi nell’ultimare i lavori rispetto al suddetto termine,
per causa ad esso imputabile, il Responsabile del Procedimento assegnerà un
Pag 13 di 26
nuovo termine non inferiore a novanta giorni, decorso il quale il presente
contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferme in ogni
caso le penali maturate ed il risarcimento del danno.
Art. 11. Penali per ritardi nell’ultimazione dei lavori
In caso di ritardo rispetto alla data di ultimazione dei lavori e salvo il
risarcimento di qualsiasi danno ulteriore, lo Sponsor dovrà corrispondere
all’Azienda una penale pari all’uno per mille dell’importo dei lavori stabilito
nel progetto esecutivo per ogni giorno solare di ritardo.
Le cause di forza maggiore saranno ritenute legittimo motivo di proroga dei
termini contrattuali a condizione che i giorni di sospensione vengano
tempestivamente comunicati ed accettati dal Responsabile del Procedimento
dell’Azienda entro quindici giorni dal loro verificarsi.
Fermi gli obblighi che precedono, lo Sponsor è infine e conclusivamente
obbligato a tenere indenne l’Azienda da ogni obbligo e responsabilità e da
qualsiasi domanda e pretesa che sia rivolta da chicchessia in dipendenza della
protrazione dei lavori rispetto ai tempi previsti per fatto addebitabile allo
Sponsor.
Art. 12. Polizza assicurativa CAR
Lo Sponsor è tenuto a consegnare all’Azienda, almeno dieci giorni prima della
data di inizio dei lavori, polizza di assicurazione del tipo C.A.R.
(“Constructor’s All Risks” - "Tutti i rischi del costruttore") di ciascuna delle
imprese appaltatrici dallo stesso incaricate dell’esecuzione dei lavori, recante
come beneficiaria anche l’ASP Firenze Montedomini ed a copertura dei danni
subiti dall’Azienda a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare l’Azienda contro
Pag 14 di 26
la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei
lavori.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da
parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
I massimali della suddetta polizza sono i seguenti:
a) danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, pari a €
1.500.000;
b) responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a € 2.000.000.
Analoga polizza, in proporzione all’importo dei lavori affidati quanto alla
precedente lettera a) e con analogo importo per la responsabilità verso terzi
quanto alla lettera b), dovrà essere prodotta dalle diverse imprese appaltatrici
successivamente individuate dallo Sponsor, quale condizione per il rilascio
dell’autorizzazione all’ingresso in cantiere da parte dell’Azienda.
Eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti
da detta polizza assicurativa resteranno ad esclusivo carico dello Sponsor e
delle imprese appaltatrici.
Art. 13. Ultimazione lavori e collaudo
L’Azienda si riserva di nominare, a propria cura e spese, un collaudatore in
corso d’opera e di effettuare tutte le verifiche, prove, saggi eventualmente
necessari per accertare la corretta esecuzione ed andamento dei lavori.
Pag 15 di 26
Ultimati i lavori lo Sponsor ne darà comunicazione scritta al Responsabile del
Procedimento di cui all’Art. 2, trasmettendo tutta la documentazione contabile
dei lavori.
L’Azienda entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione nominerà un
collaudatore, con oneri a proprio carico, il quale procederà al espletare il
collaudo tecnico amministrativo entro i successivi tre mesi, apportando se del
caso le detrazioni necessarie a fronte di vizi o carenze esecutive. L’Azienda si
riserva di nominare il collaudatore anche in corso d’opera.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dalla sua emissione.
SEZIONE III – SFRUTTAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI
Art. 14. Pubblicità da apporre sui ponteggi e nel cantiere
A titolo di unico corrispettivo per la progettazione, direzione lavori,
esecuzione dei lavori e comunque per tutte le prestazioni previste o che
derivino dal presente contratto, allo Sponsor spetta unicamente il diritto di
sfruttare economicamente gli spazi di cantiere e sui ponteggi impiegati durante
il corso dei lavori, anche mediante concessione a terzi, nei limiti di quanto
autorizzato dal Comune di Firenze ai sensi dei relativi regolamenti e dalla
Soprintendenza ai sensi del D.lgs 42 del 2004.
In nessun caso lo Sponsor potrà pertanto pretendere dall’Azienda il
versamento di corrispettivi, il risarcimento di danni o il riconoscimento di
indennizzi per l’esecuzione degli impegni previsti dal presente contratto.
Lo Sponsor sarà l’unico ad assumere rapporti contrattuali con i professionisti
incaricati, le imprese appaltatrici, gli enti competenti ed i terzi, impegnandosi
a rilevare indenne di Azienda da ogni loro pretesa di sorta.
Lo Sponsor è tenuto ad affiggere sui ponteggi due messaggi di adeguate
dimensioni, ciascuno visibile da ogni lato, recanti ciascuno il logo dell’ASP
Pag 16 di 26
Firenze Montedomini, l’indicazione della relativa proprietà degli immobili,
l’esecuzione dell’intervento quale “Sponsorizzazione tecnica preceduta da
avviso pubblico”, il cui layout dovrà essere approvato dall’Azienda prima
dell’allestimento del cantiere.
Art. 15. Valore della pubblicità sui ponteggi di cantiere
Il valore del diritto riconosciuto al Concessionario di sfruttare gli spazi
pubblicitari, derivante da quanto stimato dall’Azienda come base d’asta ai fini
dell’affidamento del presente contratto (pari a € 780.000,00) ed incrementato
del rialzo percentuale offerto dallo Sponsor in fase di gara (…%) è pari a € …
oltre IVA. Di tale somma sarà tenuto conto ai fini del versamento della
differenza di corrispettivo di cui all’Art. 22 rispetto all’importo dei lavori
eseguiti, così come determinato a misura in seguito al collaudo ai sensi
dell’Art. 4.
Il valore del diritto allo sfruttamento degli spazi pubblicitari è stato
determinato considerando una durata indicativa del cantiere di trenta mesi.
Laddove la durata dei cantieri e la conseguente possibilità di apporre la
pubblicità dovesse risultare più breve, il suddetto valore rimarrà comunque
invariato. Qualora invece la durata del cantiere o di parte di esso dovesse
eccedere la durata di trenta mesi, anche per effetto di proroghe autorizzate, il
suddetto valore sarà incrementato, anche ai fini di quanto previsto dal
successivo Art. 22, in misura proporzionale al periodo di protrazione
dell’occupazione e della superficie occupata dagli spazi pubblicitari rispetto a
quella in precedenza complessivamente autorizzata.
Art. 16. Alea dello sfruttamento pubblicitario e diritto di recesso
Lo Sponsor si assume l’alea dello sfruttamento pubblicitario e pertanto di ogni
determinazione degli enti competenti, in particolare del Comune di Firenze e
della Soprintendenza, per eventuali riduzioni della superfice pubblicitaria, di
Pag 17 di 26
prescrizioni, di oneri, imposte, tasse e provvedimenti di ogni genere che
dovessero per qualsivoglia ragione intervenire per regolare i contenuti e le
dimensioni del messaggio pubblicitario, salva la facoltà di recesso prevista dal
successivo Art. 19.
Lo Sponsor si farà carico di tutti i costi per i procedimenti amministrativi, le
istanze agli enti competenti e pratiche comunque denominate anche
preventive, nonché di tutte le imposte, tasse, oneri e altri corrispettivi correlati
allo sfruttamento pubblicitario, ivi compreso a titolo indicativo e non esaustivo
il Canone di Imposta Mezzi Pubblicitari (CIMP) e il Canone e Occupazione
Suolo e Aree Pubbliche (COSAP), previsti dalla normativa vigente.
Art. 17. Polizza assicurativa di gestione degli impianti pubblicitari
Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto lo Sponsor consegna
all’Azienda polizza assicurativa rilasciata da …… (del …………. n. …….,
con scadenza il …), allegata sub. D, a garanzia di:
- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con massimale "unico" di garanzia
non inferiore a € 3.000.000 per sinistro;
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), con adeguati
massimali, per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività
svolta.
In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico dello Sponsor.
L'esistenza di tali polizze non libera lo Sponsor dalle proprie responsabilità,
avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzie.
Art. 18. Cessione del contratto e subaffidamento
È vietata la cessione totale o parziale del presente del contratto ed il
subaffidamento senza autorizzazione dell’Azienda, esclusa l’apposizione di
messaggi pubblicitari di terzi che lo Sponsor potrà commercializzare.
SEZIONE III – CLAUSOLE COMUNI
Pag 18 di 26
Art. 19. Recesso da parte dello Sponsor
Qualora gli enti competenti, sia per quanto attiene all’esecuzione dei lavori, sia
per quanto attiene alle dimensioni degli spazi pubblicitari assentiti, dovessero
impartire prescrizioni o limitazioni non sostenibili sotto il profilo economico
finanziario e tali da pregiudicare l’equilibrio del presente contratto, lo Sponsor
prima della comunicazione di inizio lavori di cui al precedente Art. 7, potrà
recedere dal presente contratto con comunicazione da trasmettere all’Azienda
tramite posta elettronica certificata, fermo restando il rispetto dei principi di
correttezza e buona fede e la possibilità da parte della Azienda di scorrere la
graduatoria mediante successivo interpello.
Nessun indennizzo, compenso o risarcimento spetterà in tal caso allo Sponsor,
neppure per le spese di progettazione nel frattempo sostenute, mancato utile di
impresa o quant’altro.
Art. 20. Clausola risolutiva
Il Contratto si risolverà senza necessità di diffida o costituzione in mora da
parte dell’Azienda e salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi:
a) ritardo superiore a trenta giorni rispetto ai termini indicati al precedente
Art. 6 nella consegna all’Azienda, ai fin dell’approvazione, del progetto
definitivo o del progetto esecutivo;
b) ritardo nell’inizio dei lavori superiore a trenta giorni rispetto al termine
indicato al precedente Art. 7;
c) importo delle penali da ritardo maturate ai sensi dell’Art. 11 superiore al
10% dell’importo dei lavori indicato nel progetto esecutivo;
d) errori nella progettazione degli elaborati progettuali che non ne
consentano l’approvazione anche in seguito alla richiesta di integrazioni;
e) grave errore o negligenza dell’esecuzione dei lavori;
Pag 19 di 26
f) lavori eseguiti in difformità dalle norme di legge, regolamentari o dai
titoli edilizi, paesaggistici o nulla osta di altro tipo rilasciati o perfezionatisi;
g) gravi danni al complesso immobiliare durante l’esecuzione dei lavori
qualora non vengano ripristinati entro il termine assegnato dall’Azienda;
h) cessione del contratto o subaffidamento senza autorizzazione
dell’Azienda;
i) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
j) violazioni agli obblighi contributivi e retributivi per i lavoratori da parte
del Sponsor o da parte dei progettisti o imprese da questo incaricate, laddove
non si proceda immediatamente alla loro sostituzione;
k) violazioni degli obblighi di legge in materia di assunzione dei lavoratori
da parte del Sponsor o da parte dei professionisti o imprese da questo
incaricate;
l) violazioni di legge, dei regolamenti o delle prescrizioni degli enti
competenti riguardo al contenuto del messaggio pubblicitario.
Laddove il responsabile del procedimento di cui all’Art. 2 accerti che i
comportamenti dello Sponsor concretino grave inadempimento alle
obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori,
formula la contestazione degli addebiti allo Sponsor, assegnando un termine
non inferiore a sette giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
scaduto il termine, l’Azienda su proposta del responsabile del procedimento
dispone la risoluzione del contratto.
Qualora, fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza
dello Sponsor rispetto ai tempi stabiliti e comunque con andamento
tendenzialmente lineare, il responsabile del procedimento di cui all’Art. 2 gli
assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a
Pag 20 di 26
dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni
ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della
comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile del procedimento
verifica, in contraddittorio con lo Sponsor, o, in sua mancanza, con la
assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila
processo verbale da trasmettere all’Azienda. Sulla base del processo verbale,
qualora l'inadempimento permanga, l’Azienda, su proposta del responsabile
del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
Ferme le suddette condizioni risolutive espresse si procederà altresì alla
risoluzione della concessione a fronte di gravi inadempimenti da parte del
Sponsor.
In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile al Sponsor e salvo il
risarcimento del danno:
1) resterà fermo il diritto al corrispettivo da parte dell’Azienda per il diritto di
sfruttamento degli impianti pubblicitari per il periodo loro utilizzo, ai sensi
dell’Art. 15;
2) il Responsabile del Procedimento, se del caso avvalendosi del collaudatore,
procederà a redigere lo stato di consistenza dei lavori realizzati a regola d’arte;
3) l’Azienda applicherà una penale pari all’importo dei lavori ancora da
ultimare, salvo che gli stessi non siano già coperti dai proventi di cui al
precedente punto 1 da versare all’Azienda ai sensi del successivo Art. 22,
posto che in quest’ultima ipotesi la penale per il mancato completamento dei
lavori sarà pari a € 200.000,00 (duecentomila/00).
L’Azienda potrà incassare le penali anche mediante escussione della garanzia
fideiussoria prevista all’Art. 21. Lo Sponsor riconosce che le penali sono
congrue e adeguate tenuto conto anche del fatto che laddove i lavori non
dovessero essere ultimati l’Azienda si troverebbe a dover effettuate imprevisti
Pag 21 di 26
stanziamenti di bilancio per l’esecuzione di opere non programmate e la cui
esecuzione ha avuto origine per iniziativa dello stesso Sponsor.
In qualunque caso di risoluzione contrattuale lo Sponsor dovrà
immediatamente riconsegnare il cantiere all’Azienda liberando
contestualmente tutti gli spazzi pubblicitari. Lo Sponsor a tale proposito
rinuncia fin d’ora alle azioni possessorie e d’urgenza, autorizzando
espressamente l’Azienda a riprendere in consegna il cantiere e gli spazzi
pubblicitari mediante redazione dello stato di consistenza, anche al fine di far
subentrare altro soggetto dalla stessa incaricato, applicandosi anche in questo
caso tutte le cautele previste in materia di esecuzione dei contratti pubblici a
tutela della committenza.
Art. 21. Garanzia fideiussoria
A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il
presente atto, ivi compresi la corretta esecuzione dei lavori e la copertura
dell’eventuale importo differenziale da corrispondere all’Azienda ai sensi
dell’Art. 22, lo Sponsor consegna garanzia fideiussoria rilasciata dal … il … n.
… recante le seguenti clausole (allegato sub. E):
a) importo garantito pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00);
b) rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale;
c) escussione a semplice richiesta scritta dell’Azienda e pagamento entro 15
giorni;
d) rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, primo e secondo comma, del
codice civile;
e) svincolo esclusivamente dietro espressa liberatoria rilasciata per iscritto
dall’Azienda o restituzione dell’originale della garanzia.
Pag 22 di 26
La garanzia fideiussoria sarà svincolata automaticamente nella misura prevista
dall’art. 103 del D.lgs 50 del 2016, in funzione dell’emissione degli stati di
avanzamento dei lavori trimestrali verificati dal collaudatore.
In qualunque momento in caso di escussione - anche parziale - della garanzia,
lo Sponsor è obbligato a ricostituirla, pena la risoluzione del presente contratto
ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno e rinunciata fin
d’ora ogni eccezione al riguardo.
Art. 22. Corrispettivo eventuale da versare all’Azienda
Le prestazioni di ciascuna delle parti ed oggetto del presente contratto di
sponsorizzazione rappresentano operazioni permutative ai sensi dell’art. 11 del
D.P.R. 633 del 1972 (“Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto”), cosicché sia l’Azienda, sia lo Sponsor sono tenuti alla fatturazione,
sulla base del valore della prestazione ed ai successivi adempimenti previsti
dalla legge secondo le modalità che seguono:
a) Lo Sponsor provvederà a fatturare elettronicamente all’Azienda l’importo
dei lavori eseguiti di cui all’Art. 4 per stati di avanzamento trimestrali, sulla
base della contabilità predisposta dal proprio Direttore Lavori e verificata
dal collaudatore nominato dall’Azienda entro trenta giorni dalla
presentazione della stessa in via provvisoria. Lo Sponsor, entro trenta giorni
dall’emissione della fattura elettronica provvederà a bonificare all’Azienda
l’importo dell’IVA fatturata, consentendo a quest’ultima di adempiere alla
normativa in materia di scissione dei pagamenti (split payment) a seguito di
tale versamento il credito dello Sponsor nei confronti dell’Azienda sarà
peraltro comprensivo della sola IVA bonificata. L’eventuale saldo derivante
dalla contabilità finale sarà determinato e fatturato con analoghe modalità
in seguito al collaudo dei lavori di cui Art. 13.
Pag 23 di 26
b) L’Azienda provvederà a fatturare allo Sponsor il corrispettivo per la
concessione degli spazi pubblicitari di cui all’Art. 15 con analoga cadenza
trimestrale, per un importo pari al 10% del suddetto corrispettivo totale
dovuto dallo Sponsor. Lo Sponsor, fermo il versamento dell’IVA in split
payment di cui alla lett. a), al ricevimento della fattura provvederà altresì a
corrispondere all’Azienda mediante bonifico bancario entro i successivi
trenta giorni il saldo contabile tra la fattura di cui al presente comma al
netto dell’IVA da un lato e la somma della fattura di cui alla precedente lett.
a) e dell’IVA bonificata sempre come previsto dalla precedente lett. a)
dall’altro, qualora l’importo risultante sia positivo. Laddove il suddetto
saldo dovesse essere negativo con un credito maturato dallo Sponsor nei
confronti dell’Azienda, nulla sarà dovuto da quest’ultima relativamente al
trimestre di riferimento ed il relativo credito andrà ad aggiungersi a quello
dello stato di avanzamento successivo. In ogni caso, a prescindere dal saldo
della compensazione indicata nella presente lettera b) lo Sponsor dovrà
sempre versare all’Azienda l’IVA relativa alla fattura di cui alla presente
lettera.
In ogni caso, fermi i suddetti meccanismi di versamento ed imputazione
dell’IVA, lo Sponsor a titolo di conguaglio verserà all’Azienda mediante
bonifico bancario la differenza tra l’importo dovuto per lo sfruttamento degli
spazi pubblicitari di cui all’Art. 15 e l’importo dei lavori eseguiti e collaudati
di cui all’Art. 4, entro sessanta giorni dalla ricezione del certificato di
collaudo, salva la possibilità di iscrivere riserve sullo stesso per eventuali
contestazioni al momento in cui viene sottoposto con esplicitazione delle
stesse entro i successivi quindici giorni a pena di decadenza.
In caso di ritardato pagamento rispetto ai suddetti termini, matureranno
automaticamente in favore dell’Azienda, senza necessità di diffida, gli
Pag 24 di 26
interessi moratori al tasso previsto dal D.lgs 231 del 2002, salva la possibilità
da parte della stessa Azienda di risolvere il contratto ed escutere la garanzia
fideiussoria di cui all’Art. 21 e di agire in giudizio.
Laddove per qualunque ragione in seguito al conguaglio la differenza tra
l’importo dei lavori eseguiti e collaudati di cui all’Art. 4 e l’importo dovuto
per lo sfruttamento degli spazi pubblicitari di cui all’Art. 15 dovesse risultare
negativa, nulla sarà dovuto allo Sponsor, posto che la relativa eccedenza dovrà
considerarsi “sponsorizzazione pura” di cui lo Sponsor stesso si avvantaggerà
mediante la promozione della propria immagine. L’Azienda fatturerà pertanto
la suddetta eccedenza nei confronti dello Sponsor, cosicché nessuna somma
dovrà mai essere corrisposta, per alcuna ipotesi, a quest’ultimo.
Art. 23. Tracciabilità dei flussi finanziari
Lo Sponsor assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si
impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della
notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Lo
Sponsor si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto
corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice
Identificativo Gara) indicato nel presente contratto nella causale di tutti i
pagamenti verso gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese.
Art. 24. Spese
Tutte le spese contrattuali, compresi i diritti di segreteria e l’imposta di
registro, sono a carico dello Sponsor.
Art. 25. Foro competente
Pag 25 di 26
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione del presente contratto
foro competente unico ed esclusivo sarà quello di Firenze.
ALLEGATI:
A. Studio di fattibilità predisposto dall’Azienda;
B. Offerta tecnica - Progetto preliminare prodotto in fase di gara;
C. Offerta economica prodotta in fase di gara;
D. Polizza assicurativa;
E. Garanzia fideiussoria.
ASP FIRENZE MONTEDOMINI LO SPONSOR
Lo Sponsor dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare
specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le
seguenti clausole: Art. 1. Oggetto della sponsorizzazione tecnica
Art. 2. Responsabile del Procedimento
Art. 3. Durata del contratto
Art. 4. Importo dei lavori Art. 5. Progettisti e direttore lavori Art. 6. Redazione del progetto esecutivo e relative autorizzazioni Art. 7. Inizio dei lavori ed impresa appaltatrice
Art. 8. Oneri particolari dello Sponsor Art. 9. Responsabilità del progetto e dei lavori Art. 10. Ultimazione dei lavori Art. 11. Penali per ritardi nell’ultimazione dei lavori Art. 12. Polizza assicurativa CAR
Art. 13. Ultimazione lavori e collaudo
Art. 14. Pubblicità da apporre sui ponteggi e nel cantiere
Art. 15. Valore della pubblicità sui ponteggi di cantiere
Art. 16. Alea dello sfruttamento pubblicitario e diritto di recesso
Art. 17. Polizza assicurativa di gestione degli impianti pubblicitari Art. 18. Cessione del contratto e subaffidamento
Art. 19. Recesso da parte dello Sponsor Art. 20. Clausola risolutiva
Art. 21. Garanzia fideiussoria
Art. 22. Corrispettivo eventuale da versare all’Azienda
Pag 26 di 26
Art. 23. Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 24. Spese
Art. 25. Foro competente
LO SPONSOR